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Decisione

36.2022.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2023Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

In merito ai rapporti del medico curante,

secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, a suo favore (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF

125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über

die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dall'amministrazione

o dal giudice e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012

consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese

-, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

2.7. Nel caso di specie, dai pareri medici esposti discende

chiaramente che le opinioni dei medici intervenuti sui rimedi sanitari attuabili

sono discordanti le une dalle altre, mentre sullo stato di salute dell'assicurato

essi sono in sostanza concordi.

Da questi certificati medici emerge

infatti una differenza di pareri in merito alla quantità delle prestazioni

riabilitative necessarie al ricorrente stanti le sue condizioni di salute.

L'insorgente sostiene che vi siano dei

motivi di ordine medico affinché la Cassa malati si assuma i costi di due

sedute di fisioterapia alla settimana, appuntamenti che, a suo dire, sono

assolutamente necessari per continuare a mantenere lo stato di salute che gli

permette di potere vivere da solo e in modo indipendente.

La Cassa malati è dell'avviso opposto,

rifiutando di assumersi i costi derivanti da ulteriori cicli di fisioterapia

oltre ai cinque riconosciuti con la garanzia del 17 dicembre 2021, sostenendo

che aumentare la cadenza delle sedute non porta a un miglioramento dello stato

di salute dell'assicurato e quindi un numero maggiore di sedute di fisioterapia

non è una misura adeguata, appropriata ed economica ai sensi dell'art. 32

LAMal.

Occorre dunque esaminare, alla luce dei

referti medici agli atti, quale numero di sedute di fisioterapia rispetta i

predetti criteri e permette all'insorgente di mantenere il suo stato

neurologico residuo esistente nel 2021, 2022 e 2023, anni per cui la Cassa

malati gli ha riconosciuto 5 cicli di fisioterapia e 3 di ergoterapia.

2.8. Eccetto

per l'anno 2016, durante il quale l'assicurato ha beneficiato di un periodo di

riabilitazione stazionaria e poi di 11 cicli di fisioterapia di 9 sedute

ciascuno, oltre a 5 serie di 9 sedute per l'ergoterapia, in seguito la Cassa

malati si è assunta ogni anno i costi per al massimo quattro cicli di

fisioterapia e per almeno due di ergoterapia al di fuori delle cure stazionarie

(v. consid. 2.4. che precede).

Nel 2021, dopo una prima garanzia

rilasciata, come in passato, per 36 sedute di fisioterapia all'anno e 18 di

ergoterapia, le obiezioni sollevate dall'assicurato hanno portato la Cassa

malati, sentito il suo medico di fiducia, a riconoscere un ciclo in più sia per

la fisioterapia che l'ergoterapia, assumendosi così ogni anno i costi per 5

cicli di fisioterapia e 3 di ergoterapia fino al 2023.

Già nel novembre 2016 (doc. T), la

fisioterapista che aveva in cura il ricorrente effettuando due trattamenti alla

settimana aveva rilevato che "A livello fisioterapico il paziente

necessiterebbe di proseguire il lavoro intrapreso al fine di aumentare l'autonomia

motoria (camminata indipendente col bastone anche negli spostamenti in casa) in

sicurezza associandovi nel tempo abitudinarietà e fiducia.".

Come visto, però, con la garanzia del

23 giugno 2016 (doc. S8) da quel momento in poi la Cassa malati si è assunta i

costi soltanto per 36 sedute all'anno, corrispondenti, in sostanza, a meno di un

trattamento fisioterapico alla settimana, ma già nel 2019 il dr. __________ ha evidenziato

la necessità di una presa a carico fisioterapica ed ergoterapica costante e

intensa.

Questa richiesta è stata ribadita dal

curante anche in seguito, rilevando che queste terapie dovevano avere luogo allo

stesso ritmo e alla stessa frequenza degli anni precedenti, sottintendendo, verosimilmente,

due sedute di fisioterapia alla settimana come nel 2016.

Questa precisazione è infatti poi

espressamente avvenuta con il referto del 29 novembre 2021 (doc. S14), in cui

il medico curante ha evidenziato la necessità, per il ricorrente, di una

frequenza maggiore di prestazioni fisioterapiche che a quel momento si

assestavano a 36 sedute (4 cicli da 9 sedute), concludendo che "come

per gli altri anni, il paziente necessita di un intervento fisioterapico più

intenso quantificabile in due trattamenti alla settimana. Inoltre necessita di

un trattamento di ergoterapia alla settimana", fino a quel momento

riconosciuta nella misura di due serie da 9 prestazioni.

Anche il fisioterapista si è unito a

questa indicazione spiegando, il 31 marzo 2022 (doc. Q), che l'obiettivo delle

terapie era di aiutare l'assicurato a mantenere il suo livello di autonomia

attraverso il mantenimento della mobilità passiva dei distretti degli arti

superiore e inferiore sinistri, il mantenimento/ incremento della forza dell'arto

inferiore sinistro e dell'equilibrio, il mantenimento/incremento dell'attività

della muscolatura del tronco e la prevenzione dell'insorgenza di problemi/dolori

all'arto inferiore sinistro.

Egli ha però osservato che "Avendo

diminuito la frequenza dei trattamenti da diversi mesi, abbiamo purtroppo già

dovuto limitare il trattamento rivolto ad alcuni di questi obiettivi. Il timore

è che possa favorire un lento peggioramento in alcune di queste aree. Pazienti

con quadri clinici come RI 1 necessitano di lavoro costante e frequente per

evitare peggioramenti, ospedalizzazioni, perdita dell'autonomia. Credo sia

opportuno e adeguato lavorare con una frequenza di 2 sedute settimanali.".

In questo senso, il 4 aprile 2022 il

dr. med. __________ ha chiosato che dopo che le sedute di fisioterapia erano

state ridotte da due a una alla settimana, a causa della diminuita forza nella

gamba destra l'assicurato aveva riscontrato un aumento della difficoltà negli

spostamenti dal letto alla sedia a rotelle e dalla sedia a rotelle al gabinetto

e viceversa. Il medico curante aveva perciò raccomandato alla Cassa malati di

mantenere una frequenza di due sessioni di fisioterapia alla settimana per

preservare lo stato di salute e l'indipendenza dell'assicurato.

Va evidenziato che i medici fiduciari

dell'assicuratore malattia che si sono pronunciati sulle diverse richieste di

Considerandi

garanzia di assunzione dei costi di fisioterapia e di ergoterapia, senza vedere

l’assicurato, hanno sempre riconosciuto l'importanza della terapia di

mantenimento dello stato neurologico residuale dell'interessato, permettendogli,

ogni anno, di beneficiare di quattro cicli di fisioterapia e di due serie di

ergoterapia.

Visto ormai

il tempo trascorso dall'ictus il dr. med. __________, ammettendo indubbiamente

la necessità della terapia di mantenimento, nel 2018 ha però osservato che non

era indicata una terapia di lunga durata come quella richiesta

dall'interessato, ovvero con 2 sedute di fisioterapia e una di ergoterapia alla

settimana. Pertanto, ha raccomandato alla Cassa malati di riconoscere la

copertura dei costi per 4 serie di 9 sedute di fisioterapia e per 2 cicli di

ergoterapia.

Nel 2019 (doc. 10) lo stesso

reumatologo ha poi precisato che, ammesso il particolare stato di salute

dell'assicurato, queste terapie di mantenimento dovevano essere fatturate

secondo la posizione 7311, relativa, cioè, a un trattamento intenso di 45

minuti a seduta, per 4 cicli da 9 appuntamenti; poi, due cicli di ergoterapia

andavano approvati come ulteriore terapia di mantenimento per un anno.

Per l'anno

2021.

il medico di fiducia della Cassa malati ha osservato che si poteva

soltanto alleviare temporaneamente la sofferenza dell'assicurato, ma che

aumentare la frequenza della terapia non aveva effetti duraturi a lungo

termine.

In

quell'occasione, egli ha raccomandato di aumentare di un'ulteriore serie

entrambe le terapie, portandole a un totale di 5 di fisioterapia e di 4 di

ergoterapia.

2.9

Per il

dr. med. __________, che ha visitato di persona il ricorrente vedendolo per un

periodo prolungato, le condizioni di salute sono tali che è comunque presente

una residua mobilità, che permette all'assicurato di rimanere in piedi

appoggiandosi sull'arto inferiore destro, seppure vi sia un certo appoggio sull'arto

inferiore sinistro, colpito da paresi avanzata, con il piede in ipersupinazione.

Il perito ha osservato che l'interessato non riesce però da solo a fare

particolari esercizi di rinforzo muscolare o esercizi di mobilizzazione

dell'arto inferiore sinistro vista l'importante paresi e il piccolo residuo

movimento presente, ma può, usando la mano destra, mobilizzare parzialmente

l'arto superiore sinistro.

Considerata l'importanza

di potere fare affidamento sulla gamba sinistra per permettergli di alzarsi e

di compiere dei brevi, ma fondamentali spostamenti per andare per esempio al

gabinetto o al banco della cucina per prepararsi da mangiare, per evitare di

cadere e di generare una insicurezza nell'erigersi e nello stare in piedi, il

perito ha indicato chiaramente che all'assicurato sono necessarie due sedute

settimanali di fisioterapia per mantenere la situazione attuale e quindi

permettergli di potere rimanere al proprio domicilio ed essere indipendente in

queste semplici attività. Per le attività più complesse, come fare la doccia, il

ricorrente necessita invece forzatamente di aiuti esterni.

Seppure anche

l'esperto abbia riconosciuto come non sia possibile un miglioramento delle sue

condizioni di salute a causa dell'entità delle patologie, l'insorgente ha

comunque necessità di effettuare delle cure fisioterapiche per mantenere il suo

stato di salute in condizioni tali che gli permettano una, ancorché limitata, mobilità

e indipendenza. Di conseguenza, non potendo esercitare da solo un'attività

fisica di rinforzo muscolare della gamba sinistra, con esercizi di rinforzo anche

dell'arto destro e del tronco, a suo dire la fisioterapia risulta essere un

trattamento efficace, adeguato ed economico per adempiere allo scopo ancora

realizzabile, ossia il mantenimento delle condizioni di salute dell'assicurato che

gli permettono una certa, seppure minima, ma fondamentale, autonomia nei

movimenti e negli spostamenti, benché limitati.

Questa

soluzione terapeutica, l'unica possibile nel caso in esame, non è posta in

discussione dalla Cassa malati e ha per obiettivo il mantenimento dello stato neurologico

residuo del ricorrente per potere conservare un certo grado di indipendenza e

quindi affinché egli possa rimanere al proprio domicilio.

Per l'esperto

interpellato dal TCA, il ricorrente può raggiungere questo obiettivo soltanto

mediante due sedute di fisioterapia intensa di 45 minuti l'una alla settimana

non solo per gli anni 2021, 2022 e 2023, ma anche per il futuro.

Egli ha osservato

che negli anni scorsi l'assicurato ha notato un peggioramento della paresi

dell'arto inferiore sinistro con tendenza a maggiori cadute e instabilità.

Anche il

fisioterapista, che ha dovuto limitare i trattamenti necessari al

raggiungimento degli obiettivi prefissati per mantenere il livello di autonomia

conquistato dall'assicurato, ha espresso il timore che una riduzione delle

terapie possa favorire un lento peggioramento della mobilità passiva dei

distretti dell'arto superiore e inferiore sinistro, della forza e

dell'equilibrio della gamba sinistra, l'insorgenza di dolori all'arto destro e

l'aumento del rischio di cadute. Per evitare peggioramenti, ospedalizzazioni e

perdita dell'autonomia, era dunque necessario un trattamento costante e

frequente.

2.10

Richiamata

la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici ed

attentamente esaminata la documentazione medica presente all'inserto, stante il

quadro clinico complessivo del ricorrente, questo Tribunale non può confermare

l'operato della Cassa malati.

Sulla scorta delle considerazioni

espresse da tutti gli specialisti intervenuti, il TCA fa infatti proprie le

considerazioni e le conclusioni tratte dal perito il 6 febbraio 2023, secondo

cui è necessaria una fisioterapia intensa e costante che si traduce in due

sedute alla settimana (posizione 7311).

Innanzitutto va qui evidenziato che

sono indubbi, per entrambe le parti in causa, sia la necessità per l'insorgente

di beneficiare di cure fisioterapiche sia lo scopo che dette cure si prefiggono

nel caso in discussione: il mantenimento di uno stato di salute del ricorrente

tale da continuare a permettergli, malgrado la parziale paralisi dell'arto

inferiore sinistro, dei piccoli spostamenti che lo rendono indipendente e

autonomo nella sua quotidianità al proprio domicilio.

2.11

Ciò

stante, d'avviso del dr. med. __________, tale obiettivo può essere conseguito

unicamente con due terapie alla settimana per mantenere la forza residua

all'arto inferiore sinistro ed esercitare quella del destro e del tronco. Le 45

sedute di fisioterapia annue concesse dalla Cassa malati resistente non sono

sufficienti per questo scopo.

Va infatti osservato che il numero di

sedute raccomandate dal medico di fiducia della Cassa malati non corrisponde a neppure

una alla settimana e dunque, in quanto tale, alla luce delle considerazioni del

perito, insufficiente a raggiungere lo scopo che lo stesso dr. med. __________

ha individuato: una terapia di mantenimento dello stato residuale esistente.

Va ricordato che sia il perito sia il

medico fiduciario sono concordi che una terapia di miglioramento non è

giustificata, in quanto le patologie che affliggono il ricorrente rendono

impossibile un miglioramento delle sue condizioni di salute.

A questo proposito, il medico

fiduciario della Cassa ha affermato che di fronte a una evidente grossa

sofferenza dell'assicurato, le sue condizioni di salute permettevano soltanto

di alleviarla momentaneamente con la fisioterapia, non senza rilevare che questa

terapia non ha comunque un effetto duraturo e sostenibile a lungo termine,

perciò non occorreva aumentarne la frequenza.

La scrivente Corte non è concorde con

quest'ultima affermazione alla luce delle considerazioni del dr. med. __________,

il quale ha invece evidenziato come sia importante mantenere la mobilità e la

forza residue dell'arto inferiore sinistro, esercitandole in maniera specifica

e costante per poter far sì che il ricorrente mantenga la sua autonomia. E

questo risultato è possibile, nel caso concreto, soltanto praticando due volte

alla settimana specifiche terapie con/sulla gamba sinistra e destra come pure

del tronco.

Considerata l’esposta situazione medica

va ritenuto, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), che nel 2021, 2022 e 2023 le

condizioni di salute dell'insorgente imponevano per l’esistente necessità

medica, una riabilitazione costante e intensa con una frequenza di due sedute

alla settimana. Questo tipo di trattamento risulta efficace, appropriato ed

economico ai sensi dell'art. 32 LAMal per mantenere, e comunque certamente per non

lasciare regredire lo stato di salute residuo del ricorrente.

Ne discende che nemmeno occorre

procedere alle audizioni testimoniali richieste dal ricorrente, compresa la sua

(doc. VIII), che si rivelano superflue alla luce delle conclusioni tratte sulla

scorta della perizia giudiziaria.

Il

ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Di conseguenza, CO 1 deve assumersi

secondo la LAMal i costi derivanti da un trattamento fisioterapico intenso effettuato

in ragione di 104 sedute all'anno (fatturato con la posizione 7311) per ciascun

anno dal 2021 al 2023 compreso.

Vincente in causa e patrocinato da un

legale, il ricorrente ha diritto all'attribuzione di indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA), mentre non è tenuto al carico di tasse e spese siccome

il legislatore non ne ha previsto il prelievo (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche

STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR

2022.

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ CO 1 è

condannata ad assumersi per ciascun anno 2021, 2022 e 2023 i costi derivanti da

un trattamento fisioterapico intenso effettuato dal ricorrente in ragione di

due sedute alla settimana, pari a 104 trattamenti all'anno (2 x 52 settimane), fatturate

con la posizione 7311.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa malati verserà al ricorrente l'importo di Fr. 2'800.- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa, se dovuta).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti