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36.2022.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 novembre 2022Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr.8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Alla luce delle considerazioni

esposte dai due medici dentisti fiduciari della Cassa malati, che il TCA

ritiene chiare, complete e sufficientemente dettagliate e, soprattutto, non

messe in dubbio da pareri specialistici contrari, si deve concludere che la sola

sindrome di Sjögren, caratterizzata dalla secchezza della bocca provocata dalla

malattia delle ghiandole salivari, non è tale, in concreto, da avere causato la

formazione della placca, che a sua volta ha comportato le carie documentate dal

medico dentista curante.

Se da un lato non è messa in dubbio la presenza di questa sindrome

e le conseguenze che essa può cagionare, e che in specie si traducono nelle numerose

lesioni cariose riscontrate nel cavo orale della ricorrente, dall'altro lato

non si può non evidenziare che l'assicurata ha gravemente omesso di sottoporsi

a regolari sedute di igiene orale professionale e di applicare, mediante ferula,

il fluoro. Con il suo comportamento l’assicurata ha concorso in maniera

prevalente alla formazione della placca e quindi della carie risultanti

chiaramente dalle immagini.

La cartella clinica della paziente è inequivocabile al riguardo.

Nel lungo lasso di tempo, di sette anni esatti, durante il quale

sono state annotate le terapie e le sedute di igiene dentale eseguite presso lo

studio del dr. med. dent. __________, emerge che l'assicurata non ha dato

seguito al suo obbligo di ridurre il danno, che prevede che ogni assicurato

deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze del danno alla salute (STF 8C_537/ 2014

del 31 luglio 2015, consid. 4.4; DTF 134 V 9 consid. 7.3.1).

Al dentista curante era noto che l'assicurata era affetta dalla

sindrome di Sjögren, prova ne è l'annotazione nella cartella clinica alla prima

visita del 26 novembre 2014, tanto che già subito in quell'occasione la

paziente è stata motivata a una buona igiene e ad applicare fluoro.

Due mesi dopo, il 3 febbraio 2015, il dentista ha effettuato il

test della saliva dell'assicurata e il giorno seguente ha inviato alla Cassa

malati i risultati, in cui ha individuato una xerostomia sia nel test con

produzione di saliva sotto stimolo sia in quello senza stimolo. In

quell'occasione ha nuovamente motivato la paziente a una buona igiene e

all'applicazione di fluoro, così come ai successivi trattamenti dentari del 20

aprile, del 16 giugno e del 7 luglio 2015.

Alla visita del 31 agosto 2015 sono segnalati resti di cibo nel

secondo quadrante perciò, come alle visite di controllo del 28 settembre 2015,

del 18 novembre 2015, del 17 febbraio 2016 e del 19 aprile 2016 dopo

l'inserzione di impianti, l'assicurata è stata motivata a una buona igiene e

all'applicazione di fluoro.

Al rientro dalle vacanze estive, il 1° settembre 2016 il dentista

ha riscontrato un'igiene della bocca scarsa e quindi la paziente è stata

sollecitata, come le altre volte, a una buona igiene dentale.

Il 22 novembre 2016 la Cassa malati ha comunicato al dentista

curante che l'assicurata doveva sottoporsi a tre sedute di igiene all'anno.

Il 5 dicembre 2016 nella cartella clinica è annotato che la

paziente doveva essere istruita sugli spazzolini interdentali, Elmex Gelée e

Meridol.

Anche alla visita del 20 gennaio 2017, in cui sono state

effettuate delle otturazioni, l'interessata è stata invitata a una buona

igiene, ma visto che qualche giorno dopo, il 26, è stata riscontrata un'igiene

buccale scarsa, con placca cervicale generalizzata e tanta placca interdentale,

le è stata data una dimostrazione sull'uso dello spazzolino interdentale e

consigliato l'utilizzo di Elmex Gelée. Il richiamo era previsto dopo tre mesi,

ma non ha avuto luogo, poiché l'assicurata ha telefonato il 18 aprile 2017 per

disdirlo a causa delle gengive molto infiammate e dolenti. Durante la visita di

una settimana prima, il 10 aprile, sono state effettuate due otturazioni e come

sempre è stata motivata a una buona igiene e ad applicare il fluoro.

L'igiene professionale ha quindi avuto luogo il 4 maggio 2017 e in

quell'occasione è stata riscontrata una scarsa igiene, tanto che erano presenti

resti di cibo. L'assicurata ha assistito nuovamente a una dimostrazione sull'uso

dello spazzolino ed è stata motivata a pulire meglio i denti e ad applicare il

fluoro.

Il richiamo per l'igiene era previsto dopo 4 mesi.

Prima di allora, durante i numerosi trattamenti dentari eseguiti

il 24 novembre 2017, l'interessata è stata invitata a una buona igiene e all'applicazione

di fluoro.

Alla seduta di igiene del 10 gennaio 2018 è stata rilevata una

discreta igiene del cavo orale, tanto che il richiamo è stato previsto dopo 6

mesi, ma è comunque stata motivata a praticare l'igiene e ad applicare il

fluoro, così come il 13 agosto 2018.

Il 4 settembre 2018 l'igienista ha annotato che l'igiene era

scarsa, ribadendo di pulire meglio i denti e di utilizzare il fluoro.

La successiva seduta di igiene è stata comunque programmata dopo 6

mesi.

In occasione dei trattamenti avvenuti il 3 ottobre 2018, nella

cartella è annotato che lo stesso dentista "ha

spiegato bene alla paziente che deve insistere con l'igiene e con il fluoro,

che nella sua condizione deve impegnarsi più del normale a mantenere una buona

igiene orale. La paziente sembrava non comprendere molto bene dell'importanza

che ha questa cosa." (doc. 1.10 pag. 5).

Il 28 novembre 2018, il 26 febbraio 2019 e il 18 marzo 2019,

durante dei trattamenti dentari è stato ribadito l'invito a effettuare una

buona igiene dentale e a utilizzare il fluoro.

La seduta di igiene del 29 marzo 2018 ha rilevato molta placca

marginale linguale e a proposito dell'igiene orale è indicato che "… usa colluttorio aloe non usa sost salivari non li

tollera, spiegato fluoro, non usa filo solo cps proc: 6 mesi recall dh ev al

bisogno fare trattamenti FLUORPROTECTOR ogni 3 mesi?" (doc. 1.10

pag. 4).

Durante il trattamento del 26 giugno 2019 la paziente è stata

invitata a una buona igiene e all'applicazione di fluoro, ma alla visita del 31

ottobre 2018 l'igiene non era ideale, c'era ancora molta placca e nella

cartella è specificato che "(troppo lungo

recall dh)" (doc. 1.10 pag. 3), perciò il richiamo andava

programmato dopo 6 mesi al massimo.

La nuova seduta di igiene ha avuto luogo il 2 marzo 2020 e pure in

quell'occasione è stato riscontrato che c'era sempre molta placca marginale e

per l'igiene buccale è annotato "fluoro +

pat fatica a usare cps" (doc. 1.10 pag. 3). La nuova seduta è stata

fissata a sei mesi.

Dieci giorni dopo, in occasione di un intervento sul dente 22 che

si era fratturato, la paziente è stata motivata a una buona igiene e

all'applicazione di fluoro. La successiva igiene dentale professionale ha avuto

luogo il 5 ottobre 2020 e anche durante quella seduta è stata rilevata

un'igiene orale non sempre ideale, con tanta placca e poca saliva. Il richiamo

era previsto dopo sei mesi. L'8 marzo 2021 l'assicurata si è presentata

dall'igienista, che ha osservato che l'igiene della bocca non era ideale. La

successiva seduta è comunque stata programmata dopo sei mesi.

L'annullamento da parte dell'assicurata dell'appuntamento per il

24 settembre 2021 ha comportato uno slittamento dell'igiene professionale per

novembre, ma dalla cartella clinica, stato al 13 gennaio 2022 e che riferisce

delle visite effettuate fino al 13 dicembre 2021, non risulta che essa abbia

avuto luogo. Va rilevato che all'ultimo appuntamento del 10 novembre 2021 è

Considerandi

annotato che l'assicurata è stata tre mesi in Italia e che è tornata con una

situazione tragica, con la carie presente su 16 denti. È stata quindi motivata

a una buona igiene e ad utilizzare il fluoro.

2.7

La situazione orale della

ricorrente, alla luce degli estratti riportati della cartella clinica, è chiara

e non abbisogna di ulteriori accertamenti specialistici. La lamentela

dell'insorgente secondo cui la Cassa malati non ha eseguito alcun accertamento,

ma si è limitata a far propri i due pareri delle sue due dentiste di fiducia,

non può perciò essere accolta alla luce della chiarezza della sua cartella.

L'invocato test della saliva è già stato condotto nel 2015 dallo

stesso dentista curante, che ha concluso per una xerostomia, e questa

conclusione non è stata messa in dubbio dalla Cassa malati, perciò non si vede

a quale risultato dovrebbe portare un nuovo test della saliva. Inoltre, la

Cassa malati ha pure riconosciuto la presenza della sindrome di Sjögren e

quindi di una malattia delle ghiandole salivari come previsto dall'art. 18 cpv.

1.

lett. d OPre. Non è infatti stato messo in dubbio che questo disposto è alla

base del riconoscimento delle prestazioni di cui abbisogna la ricorrente.

L'assicuratore malattia ha sottoposto ben cinque volte ai suoi

medici dentisti fiduciari il tema della presa a carico dei preventivati

trattamenti dentari dell'assicurata.

Le due specialiste hanno analizzato gli atti completi in maniera conveniente,

armonica tra loro, le loro osservazioni ed i loro rilievi sono motivati.

Nessun parere opposto, è giunto da parte di specialisti dell'insorgente.

Unicamente il dentista curante, il 4 aprile 2022, ha dichiarato che non gli era

possibile determinare se l'accumulo di placca e di carie derivasse dalla

xerostomia o da una scarsa igiene orale domiciliare della paziente.

Alla luce di tale situazione non è quindi necessario procedere con

ulteriori accertamenti, ritenendo che i referti medici a disposizione siano chiari,

comprensibili univoci (tranne il dubbio espresso dal curante) e sufficientemente

dettagliati per l'evasione della presente causa e per definire lo stato dei

denti della ricorrente. A questi pareri ci si deve dunque attenere, senza che sia

necessario rinviare gli atti alla Cassa malati per agire nel senso voluto dalla

ricorrente.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

2.8

L'insorgente si è lamentata che

l'assicuratore malattia non abbia effettuato alcun accertamento violando l'art.

43.

LPGA, per esempio non ha aggiornato la sua cartella clinica che attesta

delle visite odontoiatriche fino al 13 dicembre 2021.

Se è vero che la decisione su opposizione limita il potere

cognitivo temporale del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo

materiale e temporale (STF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022, consid. 4.2; DTF

144.

V 210 consid. 4.3.1; DTF 132 V 215; DTF 129 V 1 consid. 1.2), va comunque

evidenziato che la cartella del curante è aggiornata al gennaio 2022 con

annotazione dell’igiene del dicembre 2021. Lo scritto del curante 4 aprile 2022

presenta solo un dubbio dello stesso circa l’origine delle carie. La ricorrente

stessa non ha prodotto al Tribunale il seguito di questa cartella clinica o

altra documentazione adeguata, limitandosi a criticare la Cassa.

Alla possibilità offertale di produrre nuovi mezzi di prova (doc.

IV) la ricorrente ha risposto il 21 ottobre 2022 (doc. V) che non intendeva

addurre alcuna nuova prova.

Giova qui rammentare che nel diritto delle assicurazioni sociali,

e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali, la procedura è retta

dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta quindi d'ufficio,

con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente senza essere legato da regole

formali. Il giudice ha inoltre facoltà di ricorrere a mezzi

probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi

probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice

chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti.

Questo principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (STFA K 207/00 del 26

settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;

AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:

Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, 1993).

Infatti, l’obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le

parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere

della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio

secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.

8.

CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve

fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che

voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3),

a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla

controparte (citata STFA K 207/00, consid. 3c; citata STFA K 202/00, consid.

3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che “besondere

Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung

der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va infine rammentato che non esiste, nel diritto delle

assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA

del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.

3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio

2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid.

2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

2.9

Anche la censura ricorsuale secondo

cui la decisione su opposizione emessa dalla Cassa malati CO 1 non sarebbe

motivata va fermamente respinta.

L'assicuratore malattia ha indicato le ragioni per cui non si

assume i costi dei trattamenti dentari preventivati dal curante e ha definito

chiaramente su quali basi respinge la presa a carico dei costi di risanamento. Sebbene

la Cassa malati abbia riconosciuto la presenza della malattia di Sjögren e le

conseguenze che essa può avere su una dentatura, essa ha ritenuto,

correttamente, alla luce della cartella clinica dell'insorgente una responsabilità

dell’assicurata per la sua omissione di sottostare a regolare profilassi ed

applicare il fluoro provocando con ciò la formazione di placca e carie.

Per giungere alle sue conclusioni la Cassa si è basata sui

numerosi pareri delle sue due dentiste fiduciarie, ciò che ha comportato un

relativo allungamento dei tempi della procedura amministrativa, ciò che,

contrariamente a quanto indicato dall'insorgente, non configura un ritardo non

giustificabile.

Ogni richiesta di rivalutazione del caso da parte dell’assicurata

è stata considerata dalla Cassa, diligentemente. Essa ha sottoposto gli aspetti

dentistici alle sue dentiste di fiducia. Questo procedere comporta un

giustificato allungamento dei tempi.

L'assicuratore si è fondato sull'Atlante edito dalla Società

Svizzera Odontoiatri sulle malattie che colpiscono il sistema masticatorio ("Atlas

der Erkrankungen mit Auswirkungen auf das Kausystem", 4a edizione

2018, versione aggiornata nel 2021; https://www.sso.ch/system/files/internal-files/2102104_d_kvg_atlas_sso_web.pdf

oppure in francese "Atlas des maladies affectant le système de la

mastication", https://www.sso.ch/system/files/internal-files/2102104_f_kvg_

atlas_sso_web.pdf), il cui fondamento giuridico è l'art. 31 LAMal. Per

quanto concerne le malattie delle ghiandole salivari previste dall'art. 18 cpv.

1.

lett. d OPre, le pagine 95-98 definiscono queste malattie, le evidenze cliniche

di una iposalivazione chiamata "Clinical Oral Dryness Score"

(CODS) e le evidenze cliniche di una iposalivazione definitiva "Xerostomia

Inventory" (XI). Inoltre, viene osservato che per l'effetto protettivo

della saliva, non è determinante solo la quantità assoluta o la portata, ma

anche la composizione. A proposito della Sindrome di Sjögren, l'Atlante la

definisce come una malattia autoimmune con infiammazione e ipofunzione delle

ghiandole esocrine, principalmente delle ghiandole lacrimali e salivari. La

malattia può sia manifestarsi in maniera isolata (Sindrome di Sjögren primaria)

sia in relazione con altre malattie autoimmuni quali l'artrite reumatoide, la

sclerodermia o il lupus eritematoso sistemico (Sindrome di Sjögren secondaria).

Le manifestazioni fisiopatologiche e cliniche assomigliano alla malattia

cronica del trapianto contro l'ospite dopo il trapianto di cellule staminali

ematopoietiche, che è anche accompagnata da una ridotta produzione di saliva e

da un'alterazione della composizione della saliva. Al capitolo sui problemi

dentali, l'Atlante indica la predisposizione accresciuta alle carie, in

particolare cervicali. Infezioni frequenti come candidosi, parodontite o

parotite. Disturbi della masticazione, della deglutizione e della parola.

Inoltre, sindrome della bocca che brucia, dolori e disgeusia.

Quali misure terapeutiche orali sono indicate l'igiene orale

professionale 3-4 volte all'anno, compresa l'applicazione di fluoro, se del

caso a intervalli sempre più ravvicinati; consigli nutrizionali. Misure

terapeutiche orali conservative o ricostruttive per mantenere la funzione

masticatoria. Applicazione locale di gel al fluoro; risciacquo della bocca da parte

del paziente più volte alla settimana; se necessario, vaschette al fluoro, collutorio

alla cloredixina in caso di gengiviti/parodontiti e di carie sul colletto

dentale. Sostituzione della saliva, collutorio: ad esempio, prodotti Biotene,

Emofluor spray umidificatore orale, soluzione fisiologica e sufficiente acqua

più volte al giorno. Maggiore umidità dell'aria durante la notte. Stimolazione

della produzione di saliva: fisiologicamente con cicche o caramelle senza

zucchero. In certi casi particolari, eventualmente stimolazione della

produzione salivare con due tipi di farmaci.

Sulla scorta di queste linee direttive, la Cassa malati ha correttamente

ritenuto che, nel corso degli anni, l'igiene professionale a cui la ricorrente

si è sottoposta non ha rispettato questi dettami, visto che è solo in alcuni

momenti che le sedute di pulizia sono state 3 all'anno, ossia ogni quattro

mesi. Questa conclusione va senza dubbio confermata alla luce dell’esposta cartella

clinica dell'assicurata. Intervalli eccessivi tra le sedute di igiene, assenza

di adeguata applicazione di fluoro, igiene scarsa (con addirittura cibo tra i

denti in occasione delle visite) sono elementi determinanti.

La ricorrente, essendo affetta dalla malattia di Sjögren, necessita

di una maggiore cura dentale onde evitare l'insorgenza di placca e carie

rispetto agli altri pazienti. Essa ha palesemente omesso tale obbligo.

2.10

Se, in presenza di danni ai denti

causati dalla xerostomia, le cure devono essere prese a carico

dall'assicurazione sociale in virtù dell'art. 18 cpv. 1 lett. d OPre relativo

alle malattie alle ghiandole salivari, ciò non può avvenire, poiché l'affezione

dentaria di cui ha sofferto era oggettivamente evitabile se l'assicurata avesse

adottato le misure di igiene necessarie, in particolare più sedute di

profilassi e di igiene professionale e l'utilizzo di fluoro (STF 9C_956/2011

del 27 agosto 2012, consid. 4.2; DTF 130 V 472; DTF 128 V 59).

Un disturbo è oggettivamente inevitabile se non può essere evitato

con un'igiene orale sufficiente (DTF 128 V 59 consid. 4).

È pacifico che l'assicurata, affetta dalla sindrome di Sjögren che

le causa secchezza della bocca, non può accontentarsi di un'igiene orale

usuale. Le misure di igiene e di profilassi devono tuttavia rimanere

ragionevolmente esigibili (STF 9C_956/2011 del 27 agosto 2012, consid. 4.1; DTF

130.

V 472; DTF 128 V 59).

Secondo il Tribunale federale (STF 9C_956/2011 del 27 agosto 2012,

consid. 4.2), nel caso giudicato l'assicurata ha subito radioterapia e

chemioterapia per un carcinoma e quindi presentava una sensibilità accresciuta

ai danni ai denti. Pertanto, le misure supplementari, che consistevano nella

confezione di barre di fluoro e nel seguire della profilassi effettuata da

un'igienista minimo tre volte all'anno, erano ragionevolmente esigibili e

avrebbero permesso di evitare il trattamento dentario oggetto del preventivo litigioso.

Se l'assicurata non poteva sapere quali misure intraprendere, spettava ai suoi

medici renderla attenta. La Cassa malati non è stata quindi ritenuta

responsabile di queste manchevolezze e non è stata perciò tenuta ad assumersi i

costi dei trattamenti dentari in discussione.

2.11

Visto quanto precede il ricorso va

respinto senza carico di tasse e spese siccome il legislatore non ne ha

previsto il prelievo (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti