36.2022.46
Indennità giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia. Interpretazione del contratto. Assicurazione di danno. La persona assicurata non può ricevere più di quanto guadagnava prima del danno alla salute
30 gennaio 2023Italiano20 min
lordo di fr. 1'500 per dodici mensilità (doc. D) e dove è assicurato (doc. E) contro
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
36.2022.46
cs
Lugano
30 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 21 novembre 2022 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1960, il 1° gennaio
2001 è stato assunto da __________ per il tramite della quale dal 1° gennaio
2017 è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1
(in seguito: CV 1; doc. C). Dal 3 gennaio 2019, quale direttore al 70%, il suo
stipendio lordo ammontava a fr. 33'333 per dodici mensilità (doc. B).
Dal 1° gennaio 2020, AT 1 è stato
assunto dalla __________ quale direttore al 20%, dove percepiva uno stipendio
lordo di fr. 1'500 per dodici mensilità (doc. D) e dove è assicurato (doc. E) contro
la perdita di guadagno in caso di malattia presso __________ (__________, qui
di seguito).
1.2. Dal 1° maggio 2021 AT 1 ha ridotto
la sua percentuale di impiego presso __________ ed il salario lordo a fr.
14'500 per dodici mensilità (doc. F), mentre ha aumentato al 70% la percentuale
di impiego presso __________ ed il salario lordo a fr. 21'000 per dodici
mensilità (doc. G).
1.3. A causa di una malattia AT 1 è
stato completamente inabile al lavoro dall’11 maggio 2021 al 31 luglio 2021.
CV 1 ha versato le indennità
giornaliere sulla base di un salario lordo mensile di fr. 14'500, per
complessivi fr. 28'222 (doc. I).
__________ ha versato le
indennità giornaliere sulla base di un salario lordo mensile di fr. 1’500, per
complessivi fr. 2'684 (doc. J).
1.4. Dopo alcuni scambi di
corrispondenza con gli assicuratori ed un incontro in loro presenza, non avendo
ottenuto soddisfazione, AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, con un’unica
petizione del 21 novembre 2022, con cui fa valere un litisconsorzio passivo alternativo
(art. 71 CPC) e con la quale richiama gli incarti delle convenute, chiede in
via alternativa la condanna di CV 1 al versamento di fr. 31'393.85 oltre
interessi al 5% dal 21 novembre 2022 oppure la condanna di __________ al
pagamento di fr. 34'872.40 oltre interessi al 5% dal 21 novembre 2022 (doc. I).
1.5. Il Tribunale ha aperto due incarti
separati per ogni assicuratore (inc. 36.2022.46 e inc. 36.2022.47) ed ha
trasmesso loro la petizione per l’inoltro delle rispettive osservazioni.
1.6. Con risposta del 9 dicembre 2022,
cui ha allegato l’intero incarto, CV 1 ha proposto la reiezione della petizione,
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.7. Il 19 gennaio 2023 le parti sono
state sentite dell’ambito di un’udienza nel corso della quale hanno affermato
che a livello probatorio gli atti sono completi, che non viene chiesta
l’assunzione di ulteriori prove e che non è necessario procedere con un’udienza
finale e neppure con l’inoltro di un allegato conclusivo (doc. VI).
1.8. Con decreto del 19 gennaio 2023 il
Tribunale ha evaso la parallela vertenza contro la __________ con motivazioni
che non occorre qui esporre (inc. 36.2022.47).
considerato in diritto
in odine
2.1. Con l’evasione della causa
inoltrata dall’attore contro la __________ la questione del litisconsorzio
passivo alternativo è divenuta priva di oggetto e non deve pertanto essere
esaminata in questa sede.
nel merito
2.2. In concreto non è contestato che l’attore è stato completamente inabile
al lavoro dall’11 maggio 2021 al 31 luglio 2021 e che ha diritto alle indennità
giornaliere a causa di malattia.
Oggetto del contendere è unicamente
l’ammontare delle prestazioni.
2.3. Per quanto concerne
l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua
colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il
datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa
un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto
di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza
4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,
Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo 2007, pag. 109-131,
in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del salario
dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri
usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.
cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria,
l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del
rapporto di lavoro (Hans-Rudolf
Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach
VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,
in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime
legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima
alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.
DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la
possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5
agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF
146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano
Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une
maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés
sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.
271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si
veda anche Adrian Von Kaenel, op.
cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di
regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di
lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa
riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore
di lavoro procede al versamento (Gabriel
Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve
essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che
concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti
essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi;
per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un
altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid.
2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.4. Nel caso di specie l’attore,
tramite il proprio datore di lavoro, è assicurato contro la perdita di guadagno
in caso di malattia presso CV 1. La polizza prevede il versamento dell’80% del
salario assicurato per un massimo di 730 giorni dedotto un termine di attesa di
7 giorni (doc. C).
Secondo l’art. __________ delle
Condizioni generali per l’assicurazione malattia collettiva (in seguito: CGA),
edizione __________ applicabile in concreto (doc. C), è considerata malattia
qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza
di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi
un’incapacità al lavoro.
Per l’art. __________ CGA è
considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale, come anche in un’altra professione o campo d’attività. Per valutare
la presenza di un’incapacità al lavoro sono considerate esclusivamente le
conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al lavoro
soltanto se essa non è obiettivamente superabile.
Ai sensi dell’art. __________
delle Condizioni complementari per l’assicurazione indennità giornaliera di
malattia (CC), edizione __________ applicabile in concreto (doc. C), sono
assicurate le indennità giornaliere in caso d’incapacità al lavoro in seguito
ad una malattia e che abbiano come conseguenza una perdita di guadagno.
L’art. __________ CC regola il
calcolo dell’indennità giornaliera.
Secondo l’art. __________ CC la
base per il calcolo delle indennità giornaliere si basa sul salario AVS che la
persona assicurata ha percepito dallo stipulante il mese prima dell’inizio del
caso di malattia o della ricaduta. Vengono anche considerati gli elementi
salariali sui quali esiste un diritto giuridico. In particolar modo le
retribuzioni regolari dove l’ammontare è stato stabilito secondo contratto di
lavoro, come per il 13° salario mensile.
Non sono invece considerate invece
le retribuzioni uniche speciali non dipendenti dal rendimento come le
gratificazioni, premi di fedeltà, regali per gli anni di servizio, ecc.
L’indennità giornaliera si basa,
in ogni caso, sulla perdita di guadagno effettiva che la persona assicurata
subisce a causa del caso di malattia.
Questo salario è convertito su
base annua e diviso per 365. Anche i salari fissi sono divisi per 365 per
stabilire l’importo dell’indennità giornaliera.
L’indennità giornaliera così
calcolata viene versata per ogni giorno civile.
Se il guadagno è sottoposto a
forti variazioni (p. es. persone retribuite a provvigioni, lavoro ausiliario
irregolare), per il calcolo dell’indennità giornaliera il salario percepito
negli ultimi 12 mesi prima dell’inizio della malattia viene diviso per 365. Si
ha una forte variazione quando l’indennità giornaliera così calcolata diverge
di almeno il 10% dall’indennità giornaliera calcolata secondo le disposizioni
di cui ai paragrafi precedenti.
Considerandi
Per persone assicurate che si
trovano in fase di formazione professionale si considera, dopo il periodo di
formazione, il salario già fissato tramite un contratto di lavoro oppure se
quest’ultimo non è stato ancora concordato, il salario specifico del settore in
cui la persona svolge la propria attività professionale.
L’art. __________ CC prevede che
le prestazioni delle assicurazioni sociali o di altre assicurazioni aziendali o
di terzi responsabili vengono conteggiate insieme alle indennità giornaliere. Oltre
alle prestazioni versate vengono anche conteggiate le prestazioni a cui la
persona assicurata avrebbe avuto diritto se avesse adempito in tempo e
completamente ai suoi diritti e obblighi verso le assicurazioni.
Dopo la scadenza del termine di
attesa, ma al più presto a partire dall’inizio di queste prestazioni, la
Società integra le suddette prestazioni fino all’ammontare della indennità
giornaliera assicurata.
2.5
Va ancora evidenziato
che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia può
essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di un’assicurazione
contro i danni (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 e seguenti; sentenza 4A_53/2007
del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
L’assicurazione di somme
garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione
del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è
dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza
4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di
assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere
in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e
3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L’assicurazione contro i danni
mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura
delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
La questione di sapere se si è in
presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa mediante
l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali
d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione
dei contratti (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 e seguenti; sui criteri di
distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998
dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006
del 19 aprile 2007).
2.6
Per costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione, così come alle
condizioni generali che vi sono espressamente incorporate, si applicano i
principi generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge
speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1
LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice
civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza
5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF
118.
II 342 consid. 1a).
Quando
l’assicuratore, al momento della conclusione del contratto, produce le
condizioni generali, manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto
prevedono queste condizioni.
Dovendosi
determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni
generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro
contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva,
ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in
modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del
5.
agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid.
3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136
III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2). Se non gli è possibile
stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha
compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso
che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di
volontà (principio dell’affidamento: sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020
consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza
5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III
186.
consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5;
126.
III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di
partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il
giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato
la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid.
2b). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini
utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non
si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si
debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una
clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il
fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar
intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso
dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF
128.
III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione
di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali
prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”,
in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque
dell’assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b;
DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5
agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,
DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta,
tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una
dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti
interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi
d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza
4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III
118.
consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).
Va ancora evidenziato che l’interpretazione delle clausole contrattuali
secondo il principio dell’affidamento non tiene conto di come il lavoratore,
che non è giuridicamente parte al contratto, comprenda la norma (sentenza
4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1); occorre determinare come un
destinatario di buona fede possa e debba comprendere le clausole (sentenza
4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1).
2.7
Nel caso di specie l’attore, che dal 3
gennaio 2019, quale direttore al 70% presso la __________, percepiva uno
stipendio lordo di fr. 33'333 per dodici mensilità (doc. B), in seguito alla
diminuzione della percentuale lavorativa si è visto ridurre il suo salario
mensile, con effetto dal 1° maggio 2021, a fr. 14'500.
L’assicuratore ha versato
indennità giornaliere sulla base di quest’ultimo salario, per complessivi fr.
28'222 (doc. I).
L’attore chiede invece che le
indennità vengano calcolate in base al salario versato il mese precedente,
conformemente a quanto indica l’art. __________ CC prima frase (per il tenore,
cfr. consid. 2.4).
2.8
In concreto occorre
innanzitutto esaminare se è possibile determinare la reale e concorde volontà
delle parti al momento della conclusione del contratto.
Dalla
documentazione prodotta dalle parti, le quali in sede di udienza non hanno
chiesto l’assunzione di ulteriori prove, non emerge che esse abbiano
specificatamente concordato un’interpretazione dei termini contenuti nelle CGA
e nelle CC.
Ne segue che non è
possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti in relazione al
significato dell’art. __________ CC.
Occorre di
conseguenza interpretare oggettivamente la norma litigiosa, secondo il principio
dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva
ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nelle circostanze
concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009,
consid. 2.4.1 e sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009).
2.9
Preliminarmente va evidenziato che
le basi del contratto d’assicurazione malattia collettiva sono costituite, tra
l’altro, dal contratto in forma scritta tra lo stipulante e l’assicuratore, dalle
condizioni generali d’assicurazione e dalle condizioni complementari (art. __________
CGA).
L’interpretazione della clausola
litigiosa deve pertanto tenere conto sia di quanto figura nella polizza, sia di
quanto indicato nelle CGA e nelle CC.
In primo luogo va stabilito
se le parti hanno sottoscritto un’assicurazione di somma oppure di danno (cfr.
consid. 2.5).
Dalla lettura della polizza
assicurativa, delle CGA e delle CC, non vi può essere alcun dubbio che
l’assicurazione collettiva per perdita di guadagno sottoscritta dalla __________
con la convenuta è un’assicurazione di danno (DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 e
5.2.4).
La polizza prevede il pagamento
di un’indennità giornaliera pari all’80% del salario assicurato (doc. C, pag.
2). Inoltre l’attore beneficia dell’assicurazione collettiva quale salariato
dell’azienda, la quale è prenditrice d’assicurazione, ed il personale
assicurato non viene indicato con nome e cognome (doc. C, pag. 2). Determinante
è il salario AVS percepito dalla persona assicurata (art. __________ CC).
Tutti questi elementi, secondo la
giurisprudenza, confermano la qualifica di assicurazione contro i danni (DTF 146
III 339 consid. 5.2.3 e 5.2.4, con rinvio, tra gli altri, a: Ivano Ranzanici, Les effets de
l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution
du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber
Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare
pag. 276).
A maggior
comprova di tale qualifica vi è l’art. __________ CC, il cui terzo paragrafo
prevede che l’indennità giornaliera si basa in ogni caso sulla perdita di
guadagno effettiva che la persona assicurata subisce a causa del caso di
malattia (STF 4D_9/2021 del 19 agosto 2021, consid. 3.4: “[…] Or, à lire cette disposition
précisant que l'incapacité de travail par suite de maladie doit avoir pour
conséquence une perte de gain, on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire
de conclure à une assurance de dommages (cf. ATF 146 III 339 consid. 5.2.3) […]”).
Infine, l’art. __________ CC, che
non si applica “alle assicurazioni con indennità giornaliera fissa o salari
prefissati” (cfr. art. __________ CC), prevede un altro elemento tipico,
anche se non esclusivo (cfr. DTF 146 III 339 consid. 5.2.4) delle assicurazioni
contro i danni, ossia la riduzione delle indennità in caso di sovraindennizzo.
Accertato che nel caso di specie
l’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva in caso di malattia è
un’assicurazione contro i danni, a ragione la convenuta ha calcolato le
indennità giornaliere in base al salario versato all’attore dal 1° maggio 2021.
L’interessato non può infatti
percepire un’indennità maggiore del salario che avrebbe ottenuto senza il danno
alla salute.
Ciò è conforme al contenuto
dell’art. __________ CC.
La “base per il calcolo delle
indennità giornaliere si basa sul salario AVS che la persona assicurata ha
percepito dallo stipulante
il mese prima dell’inizio del caso di
malattia o della ricaduta”, tuttavia “l’indennità giornaliera si basa in
ogni caso sulla perdita di guadagno effettiva che la persona assicurata subisce
a causa del caso di malattia”.
In concreto l’attore, se non si
fosse ammalato, per il lavoro svolto presso la __________, avrebbe conseguito un
salario di fr. 14'500 al mese dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021 e non quello
di fr. 33'333 versatogli fino al 30 aprile 2021 (cfr. contratto di lavoro a
tempo indeterminato del 30 aprile 2021, doc. F; cfr. anche, in un altro contesto,
STF 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008, consid. 3.3.2; DTF 141 III 241; DTF 147 III
73).
Ne segue che l’assicuratore ha
correttamente preso in considerazione, per il calcolo delle indennità giornaliere,
l’importo di fr. 14'500 al mese.
In queste condizioni la petizione
va respinta.
2.10
Non
vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore,
rappresentato dal proprio servizio giuridico interno, non vanno assegnate
ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a
edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.
sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF
137.
III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza
36.2020.56
del 25 gennaio 2021; sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020;
sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo
2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).
2.11
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte
ha affermato che:
" (…) Esso è
ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come
afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra
assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.
7.
CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno
1997.
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza,
una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma
elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti