Lexipedia

Decisione

36.2022.5

Premi arretrati. Richiami e solleciti. PE. Pagamento dei premi prima della notifica del PE. Spese di sollecito e richiamo pretese dalla Cassa. L'assicurato non ha ricevuto i solleciti e i richiami. Spese amministrative non esigibili

11 marzo 2022Italiano12 min

citati, degli interessi maturati e delle spese amministrative fissate in CHF 200.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.5

IR/sc

Lugano

11 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2022 formulato da

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2021 della

CO 1

emessa in materia di assicurazione sociale contro le

malattie

ritenuto in

fatto

Fatti

A. RI 1, __________,

domiciliato a __________, nel corso del 2021 era assicurato, per la copertura

di base della LAMal, presso AA 1(doc. 2). Il premio assommava a CHF 445.15

mensili. Alla luce del ritardo nel pagamento dei premi di febbraio, marzo e

aprile 2021, per complessivi CHF 1'335,45, la Cassa, dopo avergli trasmesso le

fatture, lo avrebbe sollecitato e, successivamente, diffidato al pagamento

(doc. 5 a 14). Non ottenendo il dovuto AA 1 ha fatto spiccare nei confronti

dell’assicurato, l’11 agosto 2021, un PE (doc. 15) per gli importi dei premi

citati, degli interessi maturati e delle spese amministrative fissate in CHF 200.

L’assicurato, che ha pagato i premi il 23 agosto 2021 (e quindi prima

dell’intimazione del PE), si è opposto all’atto esecutivo il 25 agosto 2021.

B. Il 23 settembre 2021

(doc. 16) AA 1 ha emanato una decisione formale con cui, dopo avere rilevato il

pagamento di CHF 1'335,45, ha considerato un debito residuo di CHF 232,45

composto dalle spese (CHF 200) e dagli interessi maturati (CHF 32,45). Per tale

importo ha rigettato l’opposizione inoltrata all’atto esecutivo. Alla decisione

è stata allegata una tabella di calcolo degli interessi pretesi (al tasso

legale del 5%). Il 23 ottobre 2021 l’assicurato si è opposto alla decisione

indicando il pagamento dei premi prima dell’intimazione del PE (ossia il 23

agosto 2021) e assenza di solleciti e di diffide notificatigli, motivo per cui

le spese pretese sarebbero ingiustificate.

C. Con decisione su

opposizione 7 dicembre 2021 (doc. A) l’assicuratore, con argomenti poi ripresi nella

risposta di causa (doc. III del 23 febbraio 2022), ha confermato la decisione

formale e condannato l’assicurato a versare le spese (CHF 200) e l’interesse di

mora maturato sui premi per CHF 32,45. Avverso questo provvedimento RI 1 si è

aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. I) il 26 gennaio

2022 ribadendo il contenuto della sua opposizione: egli ha soluto i premi di

febbraio, marzo e aprile il 23 agosto 2021, prima della notifica del PE, e mai

avrebbe ricevuto sollecito o diffida per il pagamento di detti premi.

D. L’atto è stato

notificato alla Cassa (doc. II) che ha risposto il successivo 23 febbraio 2022

(doc. III), ribadendo la correttezza della sua pretesa. Alle parti è stato

concesso il termine per l’esercizio degli ulteriori diritti processuali (doc.

IV).

considerato diritto

in

ordine

1. La

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale

federale ripresa nei giudizi ricordati di seguito. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema oggetto del contendere è

infatti limitato alla questione relativa all’esigibilità da parte della Cassa

di spese e interessi (peraltro non contestati quest’ultimi) ed è limitata

nell’importo in lite a poco più di CHF 230. Il Giudizio monocratico s’impone.

nel

merito

Considerandi

2.

Il

signor RI 1 è stato escusso, per il pagamento di premi, spese e interessi

passivi maturati, mediante il PE (11 agosto 2021, doc. 15) intimatogli però (il

25.

agosto 2021) solo dopo il pagamento (avvenuto il 23 agosto 2021) dei tre

premi in discussione. L’assicurato contesta di dovere l’importo delle spese e

degli interessi chiesti dall’assicuratore.

3.

Per il rilievo

che si riverbera anche sull’aspetto delle spese va ricordata la

regolamentazione legale relativa al pagamento dei pre-mi LAMal, come

recentemente esposto nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021.

In

base all’art. 61 LAMal l'assicuratore fissa l’importo dei premi

dei propri assicurati e, in assenza di eccezioni o specificità legali, percepisce

premi uguali. Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano inoltre ai

costi delle prestazioni ottenute come stabiliti in base all’art. 64 cpv. 2

LAMal. In base all’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato

non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista,

l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli

un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora

(cpv. 2). Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida,

l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di

mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.

Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale

competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente mentre per l’art. 105a

OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv.

1.

LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi

e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi

entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da

eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se

l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se tale misura è prevista dalle disposizioni generali sui

diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

4.

In

concreto oggetto della lite non sono i premi siccome soluti, ma gli interessi e

le spese ad essi relativi. Come indicato nel punto precedente gli interessi

sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi. I

premi vanno soluti, di principio, in anticipo e di regola mensilmente (art. 90

OAMal) e il tasso applicabile in caso di ritardo è stabilito dall’art. 26 cpv.

1.

LPGA è del 5% annuo (art. 105a OAMal).

5.

La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo

sui premi LAMal non pagati dall'assicurato. Gli stessi sono dovuti siccome il

calcolo degli stessi, operato dalla Cassa, appare corretto e non è stato

revocato in dubbio dal ricorrente che neppure pone in discussione

(argomentandolo) il diritto dell’assicuratore di percepire gli interessi al 5%

sulle somme dovute dalla loro scadenza. L’importo preteso appare corretto e

deve essere qui ammesso. L’assicurato deve quindi versare all’assicuratore

sociale, successore in diritto di AA 1, ossia CO 1, CHF 32,45.

6.

AA 1 ha chiesto anche il

rimborso di spese amministrative per avere dovuto sollecitare e diffidare il

debitore. A tal proposito, nella DTF 125 V 276, il Tribunale federale ha

ricordato che anche sotto l’egida della LAMal un assicuratore contro le malattie

può esigere il pagamento, in adeguata misura, delle spese di diffida così come

di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del

versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese

(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano

addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e

gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio

2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se ciò è previsto dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

7.

In concreto il Regolamento

(edizione 01.2018) "Assicurazioni secondo la LAMal" (doc. 3) prevede,

all'art. 14.2, che "spese dell'AA 1 per richiami ed esecuzioni sono a

carico della persona assicurata" e quindi la condizione legale della

possibilità di percepire spese di natura amministrativa per i solleciti e le

diffide (sul tema si veda STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021), è data.

Il ricorrente contesta la

ricevuta dei solleciti e delle diffide che la Cassa non è stata in grado di

dimostrare di avere notificato all’assicurato. La Cassa relativizza l’onere

probatorio dell’intimazione dei richiami e delle diffide alla luce dell’amministrazione

di massa che la giurisprudenza federale riconosce in questi casi (STF 9C

597/2014 c. 4.3.) e ritiene applicabile il principio della verosimiglianza

preponderante. Il fatto che solleciti e diffide appartengano alla cosiddetta

amministrazione di massa è circostanza che non va confusa con la necessità di

effettivamente notificare detti richiami e diffide affinché gli stessi abbiano

senso e portata e svolgano la loro funzione propedeutica. Come rammenta il TF

nella STF citata dalla Cassa (ma al considerando successivo) le disposizioni

dell'art. 64a cpv. 1 LAMal relative alla procedura di sollecito (e di diffida) hanno

una funzione di avvertimento e di protezione. Gli assicuratori devono condurre

una procedura di sollecito a più livelli nei confronti degli assicurati

inadempienti prima di porre in atto le severe limitazioni previste dall’art. 64

a LAMal, partendo dalle procedure esecutive. Il TF, per tale

ragione, ricorda come “Die vom Gesetzgeber bezweckte Warn- und

Schutzfunktion ist bei einer Mahnung im PDF-Format ebenso erfüllt wie in

Papierform; die Möglichkeiten des betroffenen Versicherten, die Betreibung

abzuwenden, sind dadurch nicht beeinträchtigt.”. Si rilevi che,

affinché un avvertimento e una protezione possano avvenire in formato PDF

tramite una piattaforma informatica, ciò deve essere previsto, come nel caso

giudicato dall’Alta Corte (su questi aspetti si veda anche la STCA 36.2017.82

del 29 gennaio 2018).

In ogni caso, affinché la “Warn-

und Schutz-funktion” possa essere efficace occorre che il sollecito

rispettivamente la diffida, raggiungano il destinatario. Questo non solo per

permettere all’assicurato di adeguarsi ai pagamenti ed evitare le pesanti

conseguenze previste dall’art. 64 a LAMal (che in parte i doc. 11, 12 e 13

rammentano), ma anche perché la notifica di questi atti è soggetta alla percezione

di specifiche spese, che non sono irrilevanti. Percepire tali spese senza la

certezza dell’avvenuta “Warn- und Schutzfunktion” citata, e senza quindi

che l’assicurato sia stato debitamente avvertito non è ammissibile, come questo

TCA ha già deciso (sotto l’egida della precedente versione dell’art. 64a

LAMal), si veda: 36.2007.73 del 17 agosto 2007.

Siccome l’assicurato

contesta di avere ricevuto i solleciti e le diffide in questione e la Cassa,

che neppure ha eseguito le possibili puntuali verifiche presso il preposto

ufficio postale che serve __________ per accertare o meno la circostanza ed

eventualmente le ragioni di questa apparentemente anomala situazione, non

comprova un invio mediante il sistema di Posta +, o in altro modo tracciabile,

e non è quindi in grado di dimostrare l’intimazione di tali scritti, l’importo

di CHF 200 non è dovuto da RI 1. La Cassa saprà certamente adeguarsi pro

futuro.

8.

Quanto

alle spese esecutive inserite nel precetto esecutivo si rimanda alla STCA

36.2021.27

del 12 luglio. In base alla STF K 114/03 del 22 luglio 2005 le spese

esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto,

ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto

(STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI

2003.

KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con

riferimenti; Panchaud/Caprez, La

mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K.

Ammon/F. Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N

25; STF K 114/03 del 22 luglio 2005, STF K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Dette spese non fanno parte del rigetto

dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

9.

Alla luce di

quanto precede il ricorso va parzialmente accolto e l’assicurato condannato al

pagamento del solo importo di CHF 32,45. Non si percepiscono tasse e spese (STF

21.

luglio 2021 8C_265/2021) e non sono attribuite ripetibili in

assenza di un patrocinio in favore dell’assicurato (maggiormente vincente in

causa), e ciò nonostante l’esplicita richiesta dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 26

gennaio 2022 formulato da RI 1, __________, avverso la decisione resa su

opposizione il 7 dicembre 2021 dall’assicuratore AA 1, __________, è parzialmente

accolto. Di conseguenza:

1.1.

RI 1, __________, è condannato a pagare all’assicuratore sociale AA 1, __________,

cui è subentrata in diritto la CO 1, __________, l’importo di CHF 32,45.

1.2.

Per l’importo di cui sub. 1.1. è rigettata in via definitiva

l’opposizione interposta dal ricorrente assicurato al PE __________ dell’11

agosto 2021 emesso dall’UE di __________.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni