36.2022.5
Premi arretrati. Richiami e solleciti. PE. Pagamento dei premi prima della notifica del PE. Spese di sollecito e richiamo pretese dalla Cassa. L'assicurato non ha ricevuto i solleciti e i richiami. Spese amministrative non esigibili
11 marzo 2022Italiano12 min
citati, degli interessi maturati e delle spese amministrative fissate in CHF 200.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2022.5
IR/sc
Lugano
11 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2022 formulato da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2021 della
CO 1
emessa in materia di assicurazione sociale contro le
malattie
ritenuto in
fatto
Fatti
A. RI 1, __________,
domiciliato a __________, nel corso del 2021 era assicurato, per la copertura
di base della LAMal, presso AA 1(doc. 2). Il premio assommava a CHF 445.15
mensili. Alla luce del ritardo nel pagamento dei premi di febbraio, marzo e
aprile 2021, per complessivi CHF 1'335,45, la Cassa, dopo avergli trasmesso le
fatture, lo avrebbe sollecitato e, successivamente, diffidato al pagamento
(doc. 5 a 14). Non ottenendo il dovuto AA 1 ha fatto spiccare nei confronti
dell’assicurato, l’11 agosto 2021, un PE (doc. 15) per gli importi dei premi
citati, degli interessi maturati e delle spese amministrative fissate in CHF 200.
L’assicurato, che ha pagato i premi il 23 agosto 2021 (e quindi prima
dell’intimazione del PE), si è opposto all’atto esecutivo il 25 agosto 2021.
B. Il 23 settembre 2021
(doc. 16) AA 1 ha emanato una decisione formale con cui, dopo avere rilevato il
pagamento di CHF 1'335,45, ha considerato un debito residuo di CHF 232,45
composto dalle spese (CHF 200) e dagli interessi maturati (CHF 32,45). Per tale
importo ha rigettato l’opposizione inoltrata all’atto esecutivo. Alla decisione
è stata allegata una tabella di calcolo degli interessi pretesi (al tasso
legale del 5%). Il 23 ottobre 2021 l’assicurato si è opposto alla decisione
indicando il pagamento dei premi prima dell’intimazione del PE (ossia il 23
agosto 2021) e assenza di solleciti e di diffide notificatigli, motivo per cui
le spese pretese sarebbero ingiustificate.
C. Con decisione su
opposizione 7 dicembre 2021 (doc. A) l’assicuratore, con argomenti poi ripresi nella
risposta di causa (doc. III del 23 febbraio 2022), ha confermato la decisione
formale e condannato l’assicurato a versare le spese (CHF 200) e l’interesse di
mora maturato sui premi per CHF 32,45. Avverso questo provvedimento RI 1 si è
aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. I) il 26 gennaio
2022 ribadendo il contenuto della sua opposizione: egli ha soluto i premi di
febbraio, marzo e aprile il 23 agosto 2021, prima della notifica del PE, e mai
avrebbe ricevuto sollecito o diffida per il pagamento di detti premi.
D. L’atto è stato
notificato alla Cassa (doc. II) che ha risposto il successivo 23 febbraio 2022
(doc. III), ribadendo la correttezza della sua pretesa. Alle parti è stato
concesso il termine per l’esercizio degli ulteriori diritti processuali (doc.
IV).
considerato diritto
in
ordine
1. La
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale
federale ripresa nei giudizi ricordati di seguito. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema oggetto del contendere è
infatti limitato alla questione relativa all’esigibilità da parte della Cassa
di spese e interessi (peraltro non contestati quest’ultimi) ed è limitata
nell’importo in lite a poco più di CHF 230. Il Giudizio monocratico s’impone.
nel
merito
Considerandi
2.
Il
signor RI 1 è stato escusso, per il pagamento di premi, spese e interessi
passivi maturati, mediante il PE (11 agosto 2021, doc. 15) intimatogli però (il
25.
agosto 2021) solo dopo il pagamento (avvenuto il 23 agosto 2021) dei tre
premi in discussione. L’assicurato contesta di dovere l’importo delle spese e
degli interessi chiesti dall’assicuratore.
3.
Per il rilievo
che si riverbera anche sull’aspetto delle spese va ricordata la
regolamentazione legale relativa al pagamento dei pre-mi LAMal, come
recentemente esposto nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021.
In
base all’art. 61 LAMal l'assicuratore fissa l’importo dei premi
dei propri assicurati e, in assenza di eccezioni o specificità legali, percepisce
premi uguali. Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano inoltre ai
costi delle prestazioni ottenute come stabiliti in base all’art. 64 cpv. 2
LAMal. In base all’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato
non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista,
l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli
un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora
(cpv. 2). Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida,
l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di
mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.
Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale
competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente mentre per l’art. 105a
OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv.
1.
LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi
e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi
entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da
eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se
l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se tale misura è prevista dalle disposizioni generali sui
diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
4.
In
concreto oggetto della lite non sono i premi siccome soluti, ma gli interessi e
le spese ad essi relativi. Come indicato nel punto precedente gli interessi
sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi. I
premi vanno soluti, di principio, in anticipo e di regola mensilmente (art. 90
OAMal) e il tasso applicabile in caso di ritardo è stabilito dall’art. 26 cpv.
1.
LPGA è del 5% annuo (art. 105a OAMal).
5.
La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo
sui premi LAMal non pagati dall'assicurato. Gli stessi sono dovuti siccome il
calcolo degli stessi, operato dalla Cassa, appare corretto e non è stato
revocato in dubbio dal ricorrente che neppure pone in discussione
(argomentandolo) il diritto dell’assicuratore di percepire gli interessi al 5%
sulle somme dovute dalla loro scadenza. L’importo preteso appare corretto e
deve essere qui ammesso. L’assicurato deve quindi versare all’assicuratore
sociale, successore in diritto di AA 1, ossia CO 1, CHF 32,45.
6.
AA 1 ha chiesto anche il
rimborso di spese amministrative per avere dovuto sollecitare e diffidare il
debitore. A tal proposito, nella DTF 125 V 276, il Tribunale federale ha
ricordato che anche sotto l’egida della LAMal un assicuratore contro le malattie
può esigere il pagamento, in adeguata misura, delle spese di diffida così come
di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del
versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese
(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano
addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e
gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio
2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se ciò è previsto dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
7.
In concreto il Regolamento
(edizione 01.2018) "Assicurazioni secondo la LAMal" (doc. 3) prevede,
all'art. 14.2, che "spese dell'AA 1 per richiami ed esecuzioni sono a
carico della persona assicurata" e quindi la condizione legale della
possibilità di percepire spese di natura amministrativa per i solleciti e le
diffide (sul tema si veda STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021), è data.
Il ricorrente contesta la
ricevuta dei solleciti e delle diffide che la Cassa non è stata in grado di
dimostrare di avere notificato all’assicurato. La Cassa relativizza l’onere
probatorio dell’intimazione dei richiami e delle diffide alla luce dell’amministrazione
di massa che la giurisprudenza federale riconosce in questi casi (STF 9C
597/2014 c. 4.3.) e ritiene applicabile il principio della verosimiglianza
preponderante. Il fatto che solleciti e diffide appartengano alla cosiddetta
amministrazione di massa è circostanza che non va confusa con la necessità di
effettivamente notificare detti richiami e diffide affinché gli stessi abbiano
senso e portata e svolgano la loro funzione propedeutica. Come rammenta il TF
nella STF citata dalla Cassa (ma al considerando successivo) le disposizioni
dell'art. 64a cpv. 1 LAMal relative alla procedura di sollecito (e di diffida) hanno
una funzione di avvertimento e di protezione. Gli assicuratori devono condurre
una procedura di sollecito a più livelli nei confronti degli assicurati
inadempienti prima di porre in atto le severe limitazioni previste dall’art. 64
a LAMal, partendo dalle procedure esecutive. Il TF, per tale
ragione, ricorda come “Die vom Gesetzgeber bezweckte Warn- und
Schutzfunktion ist bei einer Mahnung im PDF-Format ebenso erfüllt wie in
Papierform; die Möglichkeiten des betroffenen Versicherten, die Betreibung
abzuwenden, sind dadurch nicht beeinträchtigt.”. Si rilevi che,
affinché un avvertimento e una protezione possano avvenire in formato PDF
tramite una piattaforma informatica, ciò deve essere previsto, come nel caso
giudicato dall’Alta Corte (su questi aspetti si veda anche la STCA 36.2017.82
del 29 gennaio 2018).
In ogni caso, affinché la “Warn-
und Schutz-funktion” possa essere efficace occorre che il sollecito
rispettivamente la diffida, raggiungano il destinatario. Questo non solo per
permettere all’assicurato di adeguarsi ai pagamenti ed evitare le pesanti
conseguenze previste dall’art. 64 a LAMal (che in parte i doc. 11, 12 e 13
rammentano), ma anche perché la notifica di questi atti è soggetta alla percezione
di specifiche spese, che non sono irrilevanti. Percepire tali spese senza la
certezza dell’avvenuta “Warn- und Schutzfunktion” citata, e senza quindi
che l’assicurato sia stato debitamente avvertito non è ammissibile, come questo
TCA ha già deciso (sotto l’egida della precedente versione dell’art. 64a
LAMal), si veda: 36.2007.73 del 17 agosto 2007.
Siccome l’assicurato
contesta di avere ricevuto i solleciti e le diffide in questione e la Cassa,
che neppure ha eseguito le possibili puntuali verifiche presso il preposto
ufficio postale che serve __________ per accertare o meno la circostanza ed
eventualmente le ragioni di questa apparentemente anomala situazione, non
comprova un invio mediante il sistema di Posta +, o in altro modo tracciabile,
e non è quindi in grado di dimostrare l’intimazione di tali scritti, l’importo
di CHF 200 non è dovuto da RI 1. La Cassa saprà certamente adeguarsi pro
futuro.
8.
Quanto
alle spese esecutive inserite nel precetto esecutivo si rimanda alla STCA
36.2021.27
del 12 luglio. In base alla STF K 114/03 del 22 luglio 2005 le spese
esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto,
ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto
(STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI
2003.
KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con
riferimenti; Panchaud/Caprez, La
mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K.
Ammon/F. Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N
25; STF K 114/03 del 22 luglio 2005, STF K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Dette spese non fanno parte del rigetto
dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.
9.
Alla luce di
quanto precede il ricorso va parzialmente accolto e l’assicurato condannato al
pagamento del solo importo di CHF 32,45. Non si percepiscono tasse e spese (STF
21.
luglio 2021 8C_265/2021) e non sono attribuite ripetibili in
assenza di un patrocinio in favore dell’assicurato (maggiormente vincente in
causa), e ciò nonostante l’esplicita richiesta dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 26
gennaio 2022 formulato da RI 1, __________, avverso la decisione resa su
opposizione il 7 dicembre 2021 dall’assicuratore AA 1, __________, è parzialmente
accolto. Di conseguenza:
1.1.
RI 1, __________, è condannato a pagare all’assicuratore sociale AA 1, __________,
cui è subentrata in diritto la CO 1, __________, l’importo di CHF 32,45.
1.2.
Per l’importo di cui sub. 1.1. è rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta dal ricorrente assicurato al PE __________ dell’11
agosto 2021 emesso dall’UE di __________.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni