Lexipedia

Decisione

36.2022.7

Procedura esecutiva avviata dalla Cassa malati per mancato pagamento delle partecipazioni ai costi. Il ricorrente non ha comprovato di aver pagato quanto richiesto dalla Cassa. Dai conteggi della Cassa risulta non saldato,essi appaiono corretti. Spese di diffida e di incasso a carico dell'assicurato

16 marzo 2022Italiano23 min

decisione su opposizione dell'11 gennaio 2022 (doc. A1) CO 1 ha ricordato che il

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.7

TB

Lugano

16 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2022 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. Con

conteggio delle partecipazioni 2020 n. 501241136.2 del 18 gennaio 2021 (doc. 4)

CO 1 ha chiesto a RI 1 di versarle l'importo non riconosciuto di Fr. 509,80 per

il trattamento di cui ha beneficiato la moglie __________ dal 13 ottobre al 20

novembre 2020 presso il dr. med. __________ (doc. 3), non avendo ricevuto

l'autorizzazione da parte del medico curante di recarsi presso questo

professionista.

B. Il

27 gennaio 2021 (doc. V/1) l'assicurato ha fatto presente alla Cassa malati di

averla informata già nel 2014 (doc. V/2) che il dr. __________ era il suo

medico curante, perciò essa si doveva assumere per intero il costo del

trattamento ricevuto.

C. Il

22 marzo 2021 (doc. 5) la Cassa malati ha inviato a RI 1 il conteggio delle

partecipazioni 2021 n. 507812877.1 relativo a diverse prestazioni, chiedendogli

di versare la somma di Fr. 303,82 quale franchigia e partecipazione ai costi.

In pari data (doc. 6), con il conteggio

delle partecipazioni 2021 n. 507812877.2 concernente delle prestazioni mediche

a favore della moglie, la Cassa malati ha posto a carico dell'assicurato

l'importo di Fr. 420,26 quale partecipazione ai costi, comprensivo dell'intera

franchigia.

L'ammontare totale da pagare entro il

30 aprile 2021 era dunque di Fr. 724,10.

D. Con

la diffida del 25 giugno 2021 (doc. 8) la Cassa malati, constatato che

l'assicurato non aveva versato l'importo di 724,10 relativo alla fattura n. 507812877

scaduta il 30 aprile 2021 nonostante il sollecito del 26 maggio 2021 (doc. 7), gli

ha fissato un ultimo termine per pagare l'ammontare di Fr. 774,10, comprensivo

di Fr. 50.- per spese di diffida.

E. In

risposta a questa diffida, il 7 luglio 2021 (doc. A3) RI 1 ha fatto presente a CO

1 di essere tuttora in attesa del rimborso di Fr. 509,80, dopo che il 27

gennaio 2021 le era stata trasmessa la comunicazione relativa al medico di primo

soccorso. Pertanto, dal debito di Fr. 724,10 egli ha dedotto i Fr. 509,80 e ha

quindi pagato alla sua Cassa malati la differenza di Fr. 214,30 (doc. V/4).

F. Il

19 luglio 2021 (doc. A4) la Cassa malati ha inviato all'assicurato il conteggio

delle partecipazioni rettifica 2020 (n. 518448690), con cui l'ha informato che

"In seguito alla correzione della

fattura, abbiamo aggiornato il suo conto franchigia/aliquota",

perciò l'importo di Fr. 509,80, "già

fatturato il 18.01.2021 e incassato il 09.04.2021", andava a

suo favore e il 21 luglio 2021 (doc. 10) ha effettuato il versamento di tale

somma sul conto di sua moglie.

G. Al

precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla Cassa malati il 13

ottobre 2021 (doc. A6) dall'Ufficio di esecuzione di __________ per "Partecipazioni LAMal 01.2021-02.2021"

di Fr. 509,80, oltre a spese amministrative di Fr. 140.- e spese di esecuzione

di Fr. 53,30, l'assicurato si è opposto il 15 ottobre 2021.

H. Il

27 ottobre 2021 (doc. A2) l'assicurato ha formulato opposizione contro la

decisione del 20 ottobre 2021 (doc. A5) con cui la Cassa malati ha respinto la

sua opposizione al PE.

Egli ha rilevato come malgrado avesse

chiesto a fine gennaio 2021 la rettifica del conteggio relativo al cambio del

medico di primo soccorso, la Cassa malati non vi avesse ancora provveduto.

Pertanto, a seguito della diffida del 25 giugno 2021, l'assicurato ha

compensato il debito di Fr. 724,10 con l'importo di Fr. 509,80 non ancora

restituitogli e ha versato alla Cassa malati Fr. 214,30.

Fatti

I. Con

decisione su opposizione dell'11 gennaio 2022 (doc. A1) CO 1 ha ricordato che il

conteggio delle prestazioni n. 507812877 del 22 marzo 2021 non è stato saldato

dall'assicurato nemmeno dopo il sollecito e la diffida di pagamento, perciò gli

ha inviato un precetto esecutivo il cui importo iniziale era di Fr. 724,10, ma

visto che prima di farlo spiccare dall'Ufficio di esecuzione il debitore ha

pagato Fr. 214,30, il PE portava su Fr. 509,80. La Cassa malati ha rilevato che

questo importo era identico all'importo della fattura del dr. med. __________,

ma ha confermato all'assicurato che quella prestazione, dopo che le è stato

trasmesso il buono di delega, è stata corretta così come risultava dal

conteggio allegato. Pertanto, l'amministrazione ha evidenziato che il precetto

esecutivo non riguardava il conteggio relativo al dr. __________, che è stato

evaso correttamente dopo avere ricevuto l'autorizzazione per recarsi da quello

specialista.

L'opposizione dell'assicurato non era

dunque fondata e non avendo egli fatto fronte al pagamento delle partecipazioni

ai costi richieste per un totale di Fr. 509,80, a cui si aggiungono Fr. 50.-

per spese di diffida e Fr. 90.- per spese di apertura d'incarto, l'ha respinta

e ha confermato la decisione del 20 ottobre 2021, rigettando quindi anche

l'opposizione al precetto esecutivo.

L. Il

6 febbraio 2022 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare

la decisione su opposizione della Cassa malati, confermare la sua opposizione

al PE n. __________, chiederne la cancellazione e concedergli un risarcimento

spese di Fr. 140.-, pari all'importo preteso dalla Cassa malati.

Il ricorrente ha osservato che le

argomentazioni che ha esposto con l'opposizione non sono state prese in

considerazione malgrado la documentazione prodotta. Egli si è inoltre chiesto

cosa si intenda per "esecuzione iniziale"

citata dalla Cassa malati, visto che entro il termine di pagamento del 25

luglio 2021 ha versato Fr. 214,30 e l'esecuzione è avvenuta il 13 ottobre 2021.

Nemmeno è giusto affermare che la fattura del dr. __________ è stata corretta

"a seguito del buono di delega",

visto che questo medico è il suo curante dal 2014 e in passato la Cassa malati

gli ha sempre rimborsato le sue fatture. È invece corretto sostenere che la relativa

fattura è stata rettificata dopo lo scritto del 7 luglio 2021.

In conclusione, il ricorrente ha

rilevato che nel suo scritto del 7 luglio 2021 ha specificato il versamento di

Fr. 214,30 e giusta gli artt. 86 e 87 CO una diversa interpretazione non è

possibile.

Con sorpresa, poi, allegato alla

decisione su opposizione c'era il conteggio delle partecipazioni di rettifica

2020 del 19 luglio 2021 portante su Fr. 509,80, il cui bonifico egli ha atteso

per tanto tempo e che non ha mai ricevuto. Considerato dunque il debito

iniziale di Fr. 724,10, l'avvenuto pagamento di Fr. 214,30 e la rettifica di

conteggio di Fr. 509,80, il ricorrente non deve alcunché alla Cassa malati,

perciò non vede per quale motivo quest'ultima abbia fatto spiccare un precetto

esecutivo per Fr. 509,80.

M. Nella

risposta del 1° marzo 2022 (doc. III) CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il

ricorso, di confermare la decisione su opposizione e di pronunciare il rigetto

definitivo dell'opposizione all'esecuzione n. __________.

Dopo avere riassunto cronologicamente i

fatti ed esposto le norme applicabili sull'obbligo di pagamento dei premi e

delle partecipazioni ai costi e sulle conseguenze della violazione di un tale

obbligo, la Cassa malati non ha messo in dubbio che l'assicurato ha pagato Fr.

214,30 nel corso della procedura di sollecito relativa al conteggio delle

partecipazioni n. 507812877, ciò che ha portato alla riduzione del credito

iniziale da Fr. 724,10 a Fr. 509,80, importo che corrisponde al credito

principale di cui al PE n. __________. Nel frattempo, il conteggio n. 501241136

è stato corretto, seppure il ricorrente continui a sostenere che la Cassa

malati gli debba ancora restituire tale importo, motivo per cui l'ha detratto

dal credito principale di Fr. 724,10 e ha versato soltanto Fr. 214,30. A dire

dell'amministrazione, l'assicurato ha sbagliato, poiché essa gli ha rimborsato i

Fr. 509,80 il 21 luglio 2021, perciò il ricorrente non può compensare il suo

pagamento con il credito che la Cassa malati ha nei suoi confronti. Pertanto,

l'importo restante di Fr. 509,80, dal credito di base di Fr. 724,10, è ancora

dovuto e la procedura esecutiva promossa è corretta. A giusta ragione, essa ha

quindi rigettato l'opposizione al PE.

Infine, la richiesta del ricorrente di

un rimborso spese di Fr. 140.- non è giustificata né motivata, mentre le

Condizioni generali d'assicurazione permettono il contrario, ovvero che a causa

del ritardo nel pagamento la Cassa malati gli ha addebitato delle spese di

sollecito.

N. Il

14 marzo 2022 (doc. V) il ricorrente ha osservato che se la Cassa malati avesse

dato seguito al suo scritto del 27 gennaio 2021 rettificando subito il

conteggio, si sarebbe evitata la procedura esecutiva.

Inoltre, il 7 luglio 2021 egli ha

specificato la natura del versamento di Fr. 214,30 e con la rettifica del 19

luglio 2021 la Cassa malati ha confermato la sua compensazione e "pareggia il conto. In mancanza del titolo di credito o

motivo, l'opposizione risulta giustificata.".

Quanto al versamento del 21 luglio

2021, per l'assicurato si è trattato di un grossolano errore commesso dalla

Cassa malati, che però non riguardava più l'esecuzione n. __________. Dato che

dal 20 luglio al 24 agosto 2021 era ricoverato in ospedale, il ricorrente non

si è accorto del bonifico ricevuto, ma ha affermato che era sufficiente una

semplice richiesta di rimborso da parte della Cassa malati (docc. V/6-7).

In conclusione, l'assicurato ha

riconfermato per intero le sue pretese ricorsuali.

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove) siccome deciso sulla base degli atti. Oggetto del

contendere è il pagamento di partecipazioni ai costi di malattia, tema già affrontato

in numerosa giurisprudenza (citata nelle considerazioni che seguono) e privo di

novità giuridiche. Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del

Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21

luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici, La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi

delle prestazioni ottenute.

Secondo l'art. 64 cpv. 2

LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno (franchigia)

e (lett. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal, se

l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza

prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo

assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le

conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l'art.

64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore

deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore

comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L'art. 90

OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

A norma dell'art.

105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art.

26.

cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b

cpv. 2 OAMal).

3.

Oggetto

del contendere è sapere se il ricorrente sia tenuto al versamento delle

partecipazioni ai costi LAMal di Fr. 509,80 che la Cassa malati ha da esso

preteso con il precetto esecutivo n. __________ del 13 ottobre 2021 fatto

spiccare dall'Ufficio di esecuzione di __________, oltre a Fr. 50.- di spese di

diffida e a Fr. 90.- di spese di apertura d'incarto, per un totale di Fr.

649,80, a cui si aggiungono Fr. 53,30 per le spese esecutive.

L'assicurato si è opposto al predetto

PE, perché sostiene che il credito iniziale della Cassa malati di Fr. 724,10,

di cui al conteggio n. 507812877 del 22 marzo 2021, sia stato soluto sia nella

misura di Fr. 214,30 il 7 luglio 2021 sia con la rettifica del conteggio n. 501241136

del 19 luglio 2021, sebbene egli non abbia mai ricevuto il relativo importo di

Fr. 509,80.

Pendente causa egli ha poi riconosciuto

di avere incassato tale somma e ha rilevato che bastava una semplice richiesta

di rimborso da parte della Cassa malati. Ad ogni modo, il versamento del 21

luglio 2021 di Fr. 509,80 non riguardava più, a suo dire, la procedura

esecutiva n. __________.

Occorre quindi verificare se la pretesa

creditoria della Cassa per le partecipazioni ai costi dovute dal ricorrente sia

corretta.

4.

Dagli

atti prodotti dalle parti emerge che l'assicurato non ha saldato gli importi

dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con i conteggi del 22 marzo 2021,

poi con il sollecito e in seguito con la diffida di pagamento. Pertanto,

l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare

una procedura esecutiva volta a recuperare quanto di sua spettanza.

In effetti, le partecipazioni ai costi

di Fr. 303,82 dovute da RI 1 e di Fr. 420,26 da __________, per un totale di

Fr. 724,10 (doc. 5), sono state pagate dal ricorrente il 7 luglio 2021 (doc.

V/4) soltanto nella misura di Fr. 214,30.

Questo pagamento è stato riconosciuto

dalla Cassa malati e non è contestato, tanto che il precetto esecutivo del 13

ottobre 2021 ha tenuto conto di questo ammontare e l'amministrazione ha quindi

chiesto al debitore il pagamento della differenza di Fr. 509,80 in luogo del

credito iniziale di Fr. 724,10.

Di conseguenza, resta ancora da versare

l'importo di Fr. 509,80 per le partecipazioni ai costi 2021 dei coniugi di cui

al conteggio n. 507812877 del 22 marzo 2021.

L'importo ancora da pagare, chiesto

entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a questo proposito la

sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,

nonché art. 24 LPGA), trova conferma negli atti prodotti dalla Cassa malati e

dall'assicurato medesimo ed è pertanto dovuto dal ricorrente, che non ha

dimostrato il suo pagamento o il differimento del credito.

5.

La

circostanza che il ricorrente ha compensato la fattura di cui al conteggio

delle partecipazioni 2021 del 22 marzo 2021 (Fr. 724,10) con la fattura di cui

al conteggio delle partecipazioni 2020 del 18 gennaio 2021 (Fr. 509,80), versando

unicamente Fr. 214,30 (Fr. 724,10 - Fr. 509,80) a saldo del pagamento di Fr.

724,10, non lo mette al riparo dal dovere invece ancora versare alla Cassa

malati l'ammontare di Fr. 509,80.

Innanzitutto, occorre comunque osservare

come nella sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in RAMI 2005 pag.

358, l'allora TFA ha affermato:

" (…)

8.

Nella

più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI,

questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle

assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli

assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla

compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale

aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e

assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere

decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto

della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione

della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di

prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).

Orbene,

la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio

della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli

della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che

esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione

contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione

contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere

della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento

dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è

contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali

procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA),

potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che,

vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private

per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare,

senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto

assicurativo.

Su

questo punto il ricorso deve quindi essere respinto." (la

sottolineatura è della redattrice)

Il ricorrente non poteva perciò compensare

quanto da lui dovuto con presunti crediti derivanti dalla LAMal vantati nei

confronti della Cassa malati (STCA 36.2016.126 del 10 gennaio 2017; STCA

36.2012.82

del 27 febbraio 2013; STCA 36.2006.2004 del 4 giugno 2007; STCA

36.2006.115

del 12 ottobre 2006).

La partecipazione ai costi di Fr. 724,10,

che l'assicurato ha comprovato di avere corrisposto soltanto nella misura di

Fr. 214,30, è quindi indubbiamente dovuta per la differenza di Fr. 509,80. La

compensazione che egli ha effettuato di sua iniziativa non era dunque legalmente

valida.

Inoltre, da una parte è corretto

affermare che la Cassa malati resistente ha sbagliato a non assumersi sin da

subito i costi di Fr. 509,80 del trattamento dal 13 ottobre al 20 novembre 2020

fornito dal dr. __________ alla moglie dell'assicurato e ancora di più a

tardare a correggere il conteggio del 18 gennaio 2021 anche dopo avere ricevuto

dall'assicurato la comprova, già il 27 gennaio 2021, che non v'era necessità di

un'autorizzazione per questo trattamento, essendo egli dal 2014 il suo medico

di primo ricorso.

D'altra parte, ancora con il ricorso,

il 6 febbraio 2022, l'assicurato ha però sostenuto che la Cassa malati non gli

aveva rimborsato questa prestazione malgrado i documenti inviati a gennaio

2021.

È solo pendente causa, il 14 marzo

2022, che il ricorrente ha riconosciuto che la Cassa malati gli ha rimborsato il

21.

luglio 2021 l'ammontare di Fr. 509,80, ma che a causa della sua

ospedalizzazione dal 20 luglio al 24 agosto 2020 (docc. V/6-7) "non si è accorto del bonifico" (doc. V

pag. 2).

Al conteggio delle partecipazioni

rettifica 2020 del 19 luglio 2021 (doc. 9) ha fatto subito seguito il

versamento, a favore di __________, contabilizzato il 21 luglio 2021 (doc. 10),

dell'importo di Fr. 509,80, il ricorrente non poteva sostenere, ancora sette

mesi dopo, che CO 1 non gli avesse rimborsato il trattamento del dr. med. __________

e che, soltanto con la decisione su opposizione, avesse visto per la prima

volta il conteggio rettificato. Verosimilmente, anche questo documento, datato

19.

luglio 2021, sarà invece piuttosto sfuggito all'assicurato, che proprio il

giorno seguente è stato ricoverato in ospedale e la degenza è durata oltre un

mese.

Da quanto precede discende che, seppure

non sia oggetto della lite, la questione relativa al conteggio delle

partecipazioni 2020 n. 501241136 del 18 gennaio 2021 (doc. 4) appare risolta.

Il ricorrente non ha effettuato un

pagamento non dovuto né si è ritrovato arricchito, ma semplicemente ha

recuperato l'importo che ha anticipato.

Per contro, sulla scorta di quanto

esposto, i conteggi delle partecipazioni 2021 n. 507812877 del 22 marzo 2021

non sono stati saldati interamente dall'assicurato, ma soltanto nella misura di

Fr. 214,30. Il ricorrente è ancora debitore nei confronti della Cassa malati

resistente della differenza, pari a Fr. 509,80. Sulla scorta di quanto precede,

l'affermazione dell'assicurato secondo cui "Con la rettifica del 21.07.2021 la CO 1 conferma la nostra

compensazione e pareggia il conto"

(doc. V), non è condivisibile e non va dunque tutelata.

6.

La

procedura esecutiva che la Cassa malati ha avviato nei confronti

dell'assicurato per recuperare il credito residuo di Fr. 509,80, sfociata nel

precetto esecutivo n. __________ del 13 ottobre 2021, è pertanto corretta e

l'opposizione ad esso interposta dall'assicurato deve perciò essere levata.

7.

Con la decisione formale e il

precetto esecutivo, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurato un

importo di Fr. 140.- per spese amministrative, che nella decisione del 20

ottobre 2021 ha precisato trattarsi di Fr. 50.- a titolo di spese per averlo

dovuto diffidare e di Fr. 90.- per spese di apertura dell'incarto.

Il ricorrente ha contestato

genericamente di dovere tali spese.

Nella DTF 125 V 276,

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio

della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento

in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari

cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della

partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in

caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012 (in precedenza, nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2011.

e fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il

quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto,

le __________ secondo la LAMal (CGA) secondo la LAMal, nell'edizione del 1° settembre

2018.

(doc. 2), all'art. 3 cpv. 1 prevedono che "I premi, le franchigie o le aliquote devono essere pagati entro la data

indicata sulla fattura. Trascorso tale termine, l'assicuratore può percepire un

interesse di mora e le spese amministrative generate per i solleciti,

ingiunzioni di pagamento o procedure d'esecuzione.".

Le spese di

Fr. 50.- e di Fr. 90.- appaiono, comunque, eccessive rispetto all’onere causato

e all’importo residuo del debito. Le stesse vanno quindi ridotte a 30.- e 50

franchi, per un complessivo importo di Fr. 80.-.

Queste cifre

sono dovute siccome l’assicurato non ha pagato nei

termini previsti le partecipazioni ai costi più volte richiestegli.

Dette spese trovano quindi il loro fondamento nell'art.

105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato.

8.

Quanto

alle spese esecutive di Fr. 53,30 inserite nel precetto esecutivo, va segnalato

che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

"

10.

All'assicurata, infine, sono

state poste a carico spese di diffida per Fr. 20.- e spese esecutive per Fr.

70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece

disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma

il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio

può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per

legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione

abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza

citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto

(sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004

in re B., K 144/03).”.

Le spese

esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,

36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.

568.

consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten

beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes

wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit

Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non

essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18

giugno 2004).

Per cui

queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a

carico del debitore escusso.

9.

Alla luce di

quanto esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata e il

ricorso va parzialmente accolto. L'opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 13 ottobre 2021 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata

in via definitiva per l'importo di Fr. 509,80, oltre alle spese di diffida di

Fr. 30.- e alle spese di apertura dell'incarto di Fr. 50.-.

All'assicurato,

ancorché parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinato, non vanno

riconosciute ripetibili e non sono attribuibili spese siccome non dovute in

particolare alla luce dell’esito della procedura.

10.

Non

sono percepite spese giudiziarie e neppure attribuite ripetibili.

Sul tema delle spese si vedano le STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

2. La

decisione su opposizione è riformata come segue:

2.1. RI

1 è condannato a versare a CO 1 l'importo di Fr. 509,80, oltre

alle spese di diffida di Fr. 30.- e alle spese di apertura dell'incarto di Fr.

50.-.

2.2. L'opposizione dell'assicurato al PE n. __________ del 13 ottobre 2021

emesso dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente per

gli importi di cui al dispositivo 2.1.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti