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Decisione

36.2022.9

IG LCA a seguito di ricaduta di un infortunio. Convenuto in causa l'assicuratore sociale. Carenza legittimazione passiva e, comunque, incompetenza del TCA per materia

5 aprile 2022Italiano15 min

dato seguito alle richieste. L’assicuratore qui convenuto in causa ha comunicato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.9

IR/sc

Lugano

5

aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

sedente per statuire sulla petizione dell’8 febbraio 2022

formulata da

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione complementare contro le

malattie

ritenuto, in fatto

Fatti

A. AT

1, __________, 1950, ha inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni

una “petizione in materia di assicurazioni contro gli infortuni, indennità

perdita di salario a seguito di infortunio Postumi invalidanti” l’8

febbraio 2022 (doc. I). Egli ha convenuto in causa CV 1 ed ha chiesto la

condanna al pagamento di CHF 37'730,35 a titolo di “indennità infortunio

04.05.2020 / 28.02.2021”. A fondamento della sua richiesta di condanna AT 1

ha indicato il sussistere, apparentemente con la convenuta, di una copertura

retta dalla LCA per le conseguenze in caso d’infortunio e ha specificato di

svolgere un’attività accessoria indipendente dal 1° settembre 2007.

B. Nella

sua esposizione dei fatti il signor AT 1 indica di avere annunciato

all’assicuratore CV 1 una ricaduta dell’evento verificatosi il 24 agosto 2015

già assunto dalla __________, allegando il certificato medico 15 giugno 2020

del suo curante dr. __________. AT 1 ha indicato di conseguire uno stipendio di

CHF 4'400 per 13 mensilità (punto 2 della petizione). Secondo l’esposizione

dell’attore, CV 1 (così la petizione) gli avrebbe domandato l’invio del

certificato medico e della documentazione relativa all’evento, ed egli avrebbe

dato seguito alle richieste. L’assicuratore qui convenuto in causa ha comunicato

all’attore (doc. G del 28 settembre 2020) che sarebbe stato suo diritto

segnalare la ricaduta alla __________.

C. Stando

alla petizione, il 29 gennaio 2021 il caso d’infortunio sarebbe stato chiuso

(non è chiaro da quale assicuratore e con quale modalità siccome l’assicurato

ha prodotto il doc. K non chiaro su questi aspetti). Sia come sia il signor AT

1, il 25 marzo 2021, ha trasmesso a CV 1 altra documentazione ed ha di seguito

postulato il versamento di indennità per CHF 37'730,35 pari allo stipendio

annuo di CHF 57'200 suddiviso per 365, rapportato all’80% e ricondotto ai 301

giorni di pretesa incapacità (doc. O). L’assicuratore ha ricusato pagamenti

segnalando di intervenire in veste di assicuratore sociale malattie con

riferimento alle cure mediche (doc. P del 14 aprile 2021).

D. Il

30 aprile 2021, a fronte delle insistenze dell’attore, CV 1 ha comunicato al

signor AT 1 di essere assicuratore malattie dello stesso e come la LAMal non

preveda IG a seguito di malattia o infortunio, evocando le coperture

complementari di cui egli beneficiava che comprendevano anche l’assicurazione __________

retta dalla LCA (doc. S). A fronte di ulteriore richiesta dell’attore CV 1 ha

ribadito il suo ruolo di assicuratore sociale malattie, e ricordato come, per

la copertura complementare __________, assicuratore (ex LCA) fosse la __________,

avendo CV 1 il ruolo di segnalare i casi di possibile intervento della __________

a tale assicurazione (doc. U). Le condizioni d’assicurazione della copertura __________

sono state trasmesse all’attore con tale scritto.

E. AT

1 ha nuovamente ribadito, nei confronti di CV 1, il suo buon diritto e

rivendicato indennità per oltre CHF 37'730 (doc. V e Z) il 12 luglio e 30

agosto 2021 il cui versamento non è stato riconosciuto dalla convenuta, da qui

la petizione.

F. L’atto

8 febbraio 2022 (doc. I) è stato trasmesso a CV 1 per la presentazione di

osservazioni (doc. II del 9 febbraio 2022), introdotte il 18 febbraio 2022 e

postulanti la reiezione della petizione per gli argomenti che saranno esposti

al punto successivo (doc. III). L’atto è stato notificato all’attore (doc. IV

del 22 febbraio 2022) e le parti sono state convocate per l’udienza dell’10

marzo 2022 (doc. V).

G. Con

il suo allegato di risposta (doc. III) CV 1 evidenzia come tutte le

complementari di cui beneficiava AT 1 sono state stralciate per mora. L’unica

che poteva essere considerata era la copertura __________ di cui assicuratrice

è __________, circostanza nota all’attore. CV 1, assicuratore sociale contro le

malattie, non poteva quindi essere chiamato in causa non avendo legittimazione

passiva. La parte convenuta ha così chiesto la reiezione della petizione.

H. In

sede d’udienza il giudice delegato ha cercato di focalizzare gli aspetti nodali

della procedura verbalizzando quanto noto alle parti e che non occorre qui

riportare in esteso. Non sono state acquisite ulteriori prove e all’udienza

svolta, che è valsa pure quale udienza finale, non hanno fatto seguito

ulteriori allegati conclusivi alla luce dell’ampia possibilità per le parti di

esprimersi il 10 marzo 2022 (doc. VI) e dell’assenza di un’istruttoria di

causa.

in diritto

Considerandi

in

ordine

1.

In base all’art.

49.

cpv. 2 LOG il Tribunale cantonale delle assicurazioni può emanare decisioni

monocraticamente se la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è complessa a livello d’istruttoria o per la valutazione delle prove. Alla

luce dell’esito del gravame, palesemente incoato contro un assicuratore sociale

che non copre IG rette dalla LAMal (ciò che neppure AT 1, pretende) e neppure

IG rette dalla LCA come sembra invece sostenere l’attore, e, soprattutto, alla

luce della competenza per materia non riconosciuta al Tribunale cantonale delle

assicurazioni per le complementari all’infortunio (sul tema: STCA 36.2021.13

del 8 marzo 2021), la presente procedura può essere evasa a giudice unico. Sul tema

del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico

del TA si faccia riferimento a Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I-

307.

e ss.

nel

merito

2.

La procedura

pone in primis il tema della legittimazione passiva di CV 1. In buona

sostanza, per quanto comprensibile dall’esposizione dell’attore e dall’esito

dell’udienza, AT 1 chiede la condanna di tale convenuta a pagargli IG rette

dalla LCA. Ora la società convenuta è un assicuratore sociale. Essa risulta

infatti annoverata nell’elenco degli assicuratori malattie autorizzati a

praticare la LAMal (ossia l’assicurazione sociale malattie) (cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherer-aufsicht/verzeichnisse-krankenundrueckversicherer.html).

La

convenuta non copre le prestazioni vantate da AT 1, come dimostrano le polizze

assicurative prodotte dalla convenuta e non revocate in dubbio dall’attore. CV

1, come evidenziano anche gli atti prodotti dall’assicurato stesso, è un

assicuratore sociale che non pratica – se non nella forma dell’art. 67 e ss.

LAMal, ma non in concreto – l’indennità giornaliera come pretesa e fatta valere

dal signor AT 1.

Come

deciso da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nella STCA 36.2018.75

del 17 dicembre 2018, attraverso la legittimazione attiva o passiva è

verificata l'identità della persona dell'attore, con la persona cui la legge

concede la titolarità della pretesa di tutela giurisdizionale e, specularmente,

con la persona verso la quale detta pretesa va rivolta. Si tratta dunque di un

presupposto di merito e non di natura processuale, il cui difetto conduce alla

reiezione della causa nel merito e non alla sua inammissibilità (Francesco Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), 2a edizione, n. 21 ad

art. 66).

3.

In

concreto, palesemente, come spiegato anche in corso d’udien-za all’attore, la

convenuta non è un assicuratore LCA ma un assicuratore sociale e, altrettanto

palesemente, la qui convenuta non assicura le prestazioni rivendicate

dall’attore (e che l’attore sembra dedurre dalla copertura __________ di cui è

assicuratrice altra compagnia: __________, doc.6 p. 2).

4.

Va

ricordato come in una sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 il Tribunale

federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro una decisione

emessa dalla “Chambre des prud’hommes” della Corte di giustizia del

Canton Ginevra, a motivo che nell’impugnativa all’Alta Corte, invece della

banca figurante nel giudizio cantonale era stata indicata una filiale del

medesimo istituto. Ai consid. 2.2 e seguenti, con rinvii a numerose sentenze

(cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare

che la designazione errata di una parte, per il suo nome, il suo domicilio o la

sua sede, concerne un’inesattezza esclusivamente formale che tocca la sua

capacità di essere parte (cfr. DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica

può avvenire quando non esiste alcun dubbio ragionevole sull’identità della

parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142

III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di

essere parte manca ad una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e

statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142

III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). La legittimazione

passiva, come quella attiva, è invece una condizione di merito del diritto che

si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che concerne la

legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra l’azione non contro

la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro un terzo, l’azione

deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è una legittimazione

passiva è quella del deposito della richiesta di conciliazione, rispettivamente

quella del deposito della domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto

che, nel corso della procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in

realtà inoltrare l’azione contro il proprio contraente non è determinante

(sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2). Vanno, a questo proposito, segnalate le

sentenze cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre 2017, 36.2019.33 del 3 giugno

2019, 36.2019.34 del 3 giugno 2019 e 36.2019.54 del 16 settembre 2019, dove il

TCA ha respinto le petizioni poiché l’attore, rispettivamente le attrici, hanno

convenuto in causa un’altra società del medesimo gruppo assicurativo.

5.

Nel

caso qui esaminato, quindi, l’attore ha convenuto in causa un assicuratore

sociale, non LCA, che non copre le prestazioni pretese, e cui non è

riconosciuta la legittimazione passiva.

6.

Non

solo. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni non è competente per materia.

Come già stabilito nella sentenza di principio 36.2017.59 del 24 gennaio 2018 emessa

dal TCA nella sua composizione completa (cfr. anche STCA 36.2018.58 del 10

agosto 2018; 36.2018.5 del 1° marzo 2018; 36.2018.27 del 19 aprile 2018;

36.2018.25

dell’8 maggio 2018; 36.2017.19 del 27 febbraio 2017 e 36.2019.99 del

10.

ottobre 2019), questa Corte ha precisato di non essere competente per

decidere le vertenze sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il

diritto privato (LCA). Il Tribunale cantonale ha affermato che:

" (…) Nel caso in cui il ricorrente intendesse fare valere pretese

derivanti dall’infortunio al piede e quindi dalla sua assicurazione

complementare alla LAINF - … -, questa Corte dovrebbe negare la propria

competenza ratione materiae. In effetti, questa copertura assicurativa soggiace

non alla LAINF, bensì alla LCA (Ghélèw, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi

sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 325). In merito all’art. 107

LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei suoi contenuti,

dall’art. 57 LPGA, in RAMI 1990, U 103, pag. 265 seg., l’allora Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF)

ha statuito che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti

per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla

LAINF, a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale

delle assicurazioni competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il

potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione

complementare (STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2). Su questa

tematica il consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato un’iniziativa

parlamentare il 21 giugno 2013 (n. 13.441) volta a modificare gli artt. 7 e 243

cpv. 2 lett. f CPC, affinché all’istanza unica cantonale designata siano

sottoposte non solo le controversie derivanti dall’assicurazione complementare

all’assicurazione sociale malattie, ma anche le controversie derivanti

dall’assicurazione complementare alla LAINF e che ad entrambe si applichi la

procedura semplificata. Per quel che concerne il Canton Ticino, al suo art. 1

la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna competenza in materia di

assicurazioni complementari alla LAINF. In ambito di assicurazioni

complementari private alla malattia, l’art. 75 LCAMal, nel nuovo tenore in

vigore dal 1° gennaio 2017, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra

loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono

decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Giusta l’art. 67 cpv. 1

LAMal, modificato dal 1° gennaio 2016 con l’introduzione della Legge sulla

vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12) del 26 settembre 2014, le

persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa e

aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare

un’assicurazione d’indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli

articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal. L’art. 2 cpv. 1 LVAMal dispone che le casse

malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo

lucrativo che esercitano l'assicurazione sociale malattie conformemente alla

LAMal. Secondo l’art. 2 cpv. 2 LVAMal, le casse malati possono offrire, oltre

all’assicurazione sociale malattie ai sensi della LAMal, anche assicurazioni

complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal

Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d’assicurazione. Tali

assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto

d’assicurazione. Le casse malati possono inoltre esercitare l’assicurazione

contro gli infortuni nei limiti previsti dall’articolo 70 capoverso 2 della

legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.

L’art. 1 OVAMal precisa che per altri rami d’assicurazione ai sensi

dell’articolo 2 capoverso 2 LVAMal s’intendono: a. un’indennità in caso di

morte in seguito a malattia o infortunio di 6000 franchi al massimo; b. la

continuazione dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo

7a dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal). Il

TCA è quindi competente a dirimere controversie non solo in ambito di

assicurazione sociale contro le malattie, ma anche che concernono

l’assicurazione complementare alla malattia secondo la Legge sul contratto di

assicurazione. Le vertenze aventi per oggetto le indennità giornaliere per

malattia, siano esse regolate dalla LAMal giusta l’art. 67 LAMal o dalla LCA su

rinvio dell’art. 2 cpv. 2 LVAMal, rientrano dunque nelle competenze del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in virtù dell’art. 75 LCAMal. Per

contro, se da un lato le cause portanti sulle indennità giornaliere per

infortunio secondo l’assicurazione sociale (artt. 15-17 LAINF) sono anch’esse

attribuite al TCA conformemente all’art. 57 LPGA, dall’altro lato le vertenze

sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA) non

rientrano fra le competenze che la legge (art. 2 cpv. 2 LVAMal) conferisce al

Tribunale cantonale delle assicurazioni. Nel caso concreto non si è infatti in

presenza di un altro ramo d’assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LVAMal e

dell’art. 1 OVAMal, di modo che la competenza del TCA non può essere dedotta

nemmeno dall’art. 75 LCAMal (sul tema si veda la STCA 35.2011.79 del 16

febbraio 2012). Pertanto, la verifica di un eventuale diritto alle indennità

giornaliere derivanti dall’infortunio (…) non può qui essere esaminata.”

Non vi sono

motivi per scostarsi da questa costante giurisprudenza, ritenuto anche come il

trattamento della citata iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441

dell’allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere

nazionale Golay, è stato dapprima prorogato fino alla sessione invernale 2020

(cfr. www.parlament.ch/) e poi analizzato nel Messaggio del 26 febbraio 2020

concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero

(Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto) in cui il CF ha discusso

(p. 2429 e 2430) appunto l’iniziativa parlamentare 13.441 del 21 giugno 2013

proponendo di non modificare la situazione attuale delle norme procedurali

civili. Competente per giudicare le cause fondate sulle complementari

all’assicurazione sociale contro gli infortuni sono quindi, e permarranno, i

tribunali civili e non il Tribunale cantonale delle assicurazioni

7.

In concreto

palesemente le pretese di AT 1 si insinuano in questo contesto. Per tale

ragione la petizione va respinta anche per carenza di competenza di questo

Tribunale cantonale delle assicurazioni.

8.

Non sono

prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili siccome l’assicuratore

convenuto non patrocinato da un legale esterno mediante mandato remunerato.

9.

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la

pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la

presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti