36.2022.9
IG LCA a seguito di ricaduta di un infortunio. Convenuto in causa l'assicuratore sociale. Carenza legittimazione passiva e, comunque, incompetenza del TCA per materia
5 aprile 2022Italiano15 min
dato seguito alle richieste. L’assicuratore qui convenuto in causa ha comunicato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2022.9
IR/sc
Lugano
5
aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
sedente per statuire sulla petizione dell’8 febbraio 2022
formulata da
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare contro le
malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. AT
1, __________, 1950, ha inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni
una “petizione in materia di assicurazioni contro gli infortuni, indennità
perdita di salario a seguito di infortunio Postumi invalidanti” l’8
febbraio 2022 (doc. I). Egli ha convenuto in causa CV 1 ed ha chiesto la
condanna al pagamento di CHF 37'730,35 a titolo di “indennità infortunio
04.05.2020 / 28.02.2021”. A fondamento della sua richiesta di condanna AT 1
ha indicato il sussistere, apparentemente con la convenuta, di una copertura
retta dalla LCA per le conseguenze in caso d’infortunio e ha specificato di
svolgere un’attività accessoria indipendente dal 1° settembre 2007.
B. Nella
sua esposizione dei fatti il signor AT 1 indica di avere annunciato
all’assicuratore CV 1 una ricaduta dell’evento verificatosi il 24 agosto 2015
già assunto dalla __________, allegando il certificato medico 15 giugno 2020
del suo curante dr. __________. AT 1 ha indicato di conseguire uno stipendio di
CHF 4'400 per 13 mensilità (punto 2 della petizione). Secondo l’esposizione
dell’attore, CV 1 (così la petizione) gli avrebbe domandato l’invio del
certificato medico e della documentazione relativa all’evento, ed egli avrebbe
dato seguito alle richieste. L’assicuratore qui convenuto in causa ha comunicato
all’attore (doc. G del 28 settembre 2020) che sarebbe stato suo diritto
segnalare la ricaduta alla __________.
C. Stando
alla petizione, il 29 gennaio 2021 il caso d’infortunio sarebbe stato chiuso
(non è chiaro da quale assicuratore e con quale modalità siccome l’assicurato
ha prodotto il doc. K non chiaro su questi aspetti). Sia come sia il signor AT
1, il 25 marzo 2021, ha trasmesso a CV 1 altra documentazione ed ha di seguito
postulato il versamento di indennità per CHF 37'730,35 pari allo stipendio
annuo di CHF 57'200 suddiviso per 365, rapportato all’80% e ricondotto ai 301
giorni di pretesa incapacità (doc. O). L’assicuratore ha ricusato pagamenti
segnalando di intervenire in veste di assicuratore sociale malattie con
riferimento alle cure mediche (doc. P del 14 aprile 2021).
D. Il
30 aprile 2021, a fronte delle insistenze dell’attore, CV 1 ha comunicato al
signor AT 1 di essere assicuratore malattie dello stesso e come la LAMal non
preveda IG a seguito di malattia o infortunio, evocando le coperture
complementari di cui egli beneficiava che comprendevano anche l’assicurazione __________
retta dalla LCA (doc. S). A fronte di ulteriore richiesta dell’attore CV 1 ha
ribadito il suo ruolo di assicuratore sociale malattie, e ricordato come, per
la copertura complementare __________, assicuratore (ex LCA) fosse la __________,
avendo CV 1 il ruolo di segnalare i casi di possibile intervento della __________
a tale assicurazione (doc. U). Le condizioni d’assicurazione della copertura __________
sono state trasmesse all’attore con tale scritto.
E. AT
1 ha nuovamente ribadito, nei confronti di CV 1, il suo buon diritto e
rivendicato indennità per oltre CHF 37'730 (doc. V e Z) il 12 luglio e 30
agosto 2021 il cui versamento non è stato riconosciuto dalla convenuta, da qui
la petizione.
F. L’atto
8 febbraio 2022 (doc. I) è stato trasmesso a CV 1 per la presentazione di
osservazioni (doc. II del 9 febbraio 2022), introdotte il 18 febbraio 2022 e
postulanti la reiezione della petizione per gli argomenti che saranno esposti
al punto successivo (doc. III). L’atto è stato notificato all’attore (doc. IV
del 22 febbraio 2022) e le parti sono state convocate per l’udienza dell’10
marzo 2022 (doc. V).
G. Con
il suo allegato di risposta (doc. III) CV 1 evidenzia come tutte le
complementari di cui beneficiava AT 1 sono state stralciate per mora. L’unica
che poteva essere considerata era la copertura __________ di cui assicuratrice
è __________, circostanza nota all’attore. CV 1, assicuratore sociale contro le
malattie, non poteva quindi essere chiamato in causa non avendo legittimazione
passiva. La parte convenuta ha così chiesto la reiezione della petizione.
H. In
sede d’udienza il giudice delegato ha cercato di focalizzare gli aspetti nodali
della procedura verbalizzando quanto noto alle parti e che non occorre qui
riportare in esteso. Non sono state acquisite ulteriori prove e all’udienza
svolta, che è valsa pure quale udienza finale, non hanno fatto seguito
ulteriori allegati conclusivi alla luce dell’ampia possibilità per le parti di
esprimersi il 10 marzo 2022 (doc. VI) e dell’assenza di un’istruttoria di
causa.
in diritto
Considerandi
in
ordine
1.
In base all’art.
49.
cpv. 2 LOG il Tribunale cantonale delle assicurazioni può emanare decisioni
monocraticamente se la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è complessa a livello d’istruttoria o per la valutazione delle prove. Alla
luce dell’esito del gravame, palesemente incoato contro un assicuratore sociale
che non copre IG rette dalla LAMal (ciò che neppure AT 1, pretende) e neppure
IG rette dalla LCA come sembra invece sostenere l’attore, e, soprattutto, alla
luce della competenza per materia non riconosciuta al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per le complementari all’infortunio (sul tema: STCA 36.2021.13
del 8 marzo 2021), la presente procedura può essere evasa a giudice unico. Sul tema
del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico
del TA si faccia riferimento a Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I-
307.
e ss.
nel
merito
2.
La procedura
pone in primis il tema della legittimazione passiva di CV 1. In buona
sostanza, per quanto comprensibile dall’esposizione dell’attore e dall’esito
dell’udienza, AT 1 chiede la condanna di tale convenuta a pagargli IG rette
dalla LCA. Ora la società convenuta è un assicuratore sociale. Essa risulta
infatti annoverata nell’elenco degli assicuratori malattie autorizzati a
praticare la LAMal (ossia l’assicurazione sociale malattie) (cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherer-aufsicht/verzeichnisse-krankenundrueckversicherer.html).
La
convenuta non copre le prestazioni vantate da AT 1, come dimostrano le polizze
assicurative prodotte dalla convenuta e non revocate in dubbio dall’attore. CV
1, come evidenziano anche gli atti prodotti dall’assicurato stesso, è un
assicuratore sociale che non pratica – se non nella forma dell’art. 67 e ss.
LAMal, ma non in concreto – l’indennità giornaliera come pretesa e fatta valere
dal signor AT 1.
Come
deciso da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nella STCA 36.2018.75
del 17 dicembre 2018, attraverso la legittimazione attiva o passiva è
verificata l'identità della persona dell'attore, con la persona cui la legge
concede la titolarità della pretesa di tutela giurisdizionale e, specularmente,
con la persona verso la quale detta pretesa va rivolta. Si tratta dunque di un
presupposto di merito e non di natura processuale, il cui difetto conduce alla
reiezione della causa nel merito e non alla sua inammissibilità (Francesco Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), 2a edizione, n. 21 ad
art. 66).
3.
In
concreto, palesemente, come spiegato anche in corso d’udien-za all’attore, la
convenuta non è un assicuratore LCA ma un assicuratore sociale e, altrettanto
palesemente, la qui convenuta non assicura le prestazioni rivendicate
dall’attore (e che l’attore sembra dedurre dalla copertura __________ di cui è
assicuratrice altra compagnia: __________, doc.6 p. 2).
4.
Va
ricordato come in una sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 il Tribunale
federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro una decisione
emessa dalla “Chambre des prud’hommes” della Corte di giustizia del
Canton Ginevra, a motivo che nell’impugnativa all’Alta Corte, invece della
banca figurante nel giudizio cantonale era stata indicata una filiale del
medesimo istituto. Ai consid. 2.2 e seguenti, con rinvii a numerose sentenze
(cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare
che la designazione errata di una parte, per il suo nome, il suo domicilio o la
sua sede, concerne un’inesattezza esclusivamente formale che tocca la sua
capacità di essere parte (cfr. DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica
può avvenire quando non esiste alcun dubbio ragionevole sull’identità della
parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142
III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di
essere parte manca ad una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e
statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142
III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). La legittimazione
passiva, come quella attiva, è invece una condizione di merito del diritto che
si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che concerne la
legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra l’azione non contro
la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro un terzo, l’azione
deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è una legittimazione
passiva è quella del deposito della richiesta di conciliazione, rispettivamente
quella del deposito della domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto
che, nel corso della procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in
realtà inoltrare l’azione contro il proprio contraente non è determinante
(sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2). Vanno, a questo proposito, segnalate le
sentenze cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre 2017, 36.2019.33 del 3 giugno
2019, 36.2019.34 del 3 giugno 2019 e 36.2019.54 del 16 settembre 2019, dove il
TCA ha respinto le petizioni poiché l’attore, rispettivamente le attrici, hanno
convenuto in causa un’altra società del medesimo gruppo assicurativo.
5.
Nel
caso qui esaminato, quindi, l’attore ha convenuto in causa un assicuratore
sociale, non LCA, che non copre le prestazioni pretese, e cui non è
riconosciuta la legittimazione passiva.
6.
Non
solo. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni non è competente per materia.
Come già stabilito nella sentenza di principio 36.2017.59 del 24 gennaio 2018 emessa
dal TCA nella sua composizione completa (cfr. anche STCA 36.2018.58 del 10
agosto 2018; 36.2018.5 del 1° marzo 2018; 36.2018.27 del 19 aprile 2018;
36.2018.25
dell’8 maggio 2018; 36.2017.19 del 27 febbraio 2017 e 36.2019.99 del
10.
ottobre 2019), questa Corte ha precisato di non essere competente per
decidere le vertenze sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il
diritto privato (LCA). Il Tribunale cantonale ha affermato che:
" (…) Nel caso in cui il ricorrente intendesse fare valere pretese
derivanti dall’infortunio al piede e quindi dalla sua assicurazione
complementare alla LAINF - … -, questa Corte dovrebbe negare la propria
competenza ratione materiae. In effetti, questa copertura assicurativa soggiace
non alla LAINF, bensì alla LCA (Ghélèw, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi
sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 325). In merito all’art. 107
LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei suoi contenuti,
dall’art. 57 LPGA, in RAMI 1990, U 103, pag. 265 seg., l’allora Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF)
ha statuito che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti
per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla
LAINF, a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale
delle assicurazioni competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il
potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione
complementare (STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2). Su questa
tematica il consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato un’iniziativa
parlamentare il 21 giugno 2013 (n. 13.441) volta a modificare gli artt. 7 e 243
cpv. 2 lett. f CPC, affinché all’istanza unica cantonale designata siano
sottoposte non solo le controversie derivanti dall’assicurazione complementare
all’assicurazione sociale malattie, ma anche le controversie derivanti
dall’assicurazione complementare alla LAINF e che ad entrambe si applichi la
procedura semplificata. Per quel che concerne il Canton Ticino, al suo art. 1
la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna competenza in materia di
assicurazioni complementari alla LAINF. In ambito di assicurazioni
complementari private alla malattia, l’art. 75 LCAMal, nel nuovo tenore in
vigore dal 1° gennaio 2017, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra
loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono
decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Giusta l’art. 67 cpv. 1
LAMal, modificato dal 1° gennaio 2016 con l’introduzione della Legge sulla
vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12) del 26 settembre 2014, le
persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa e
aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare
un’assicurazione d’indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli
articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal. L’art. 2 cpv. 1 LVAMal dispone che le casse
malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo
lucrativo che esercitano l'assicurazione sociale malattie conformemente alla
LAMal. Secondo l’art. 2 cpv. 2 LVAMal, le casse malati possono offrire, oltre
all’assicurazione sociale malattie ai sensi della LAMal, anche assicurazioni
complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal
Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d’assicurazione. Tali
assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto
d’assicurazione. Le casse malati possono inoltre esercitare l’assicurazione
contro gli infortuni nei limiti previsti dall’articolo 70 capoverso 2 della
legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.
L’art. 1 OVAMal precisa che per altri rami d’assicurazione ai sensi
dell’articolo 2 capoverso 2 LVAMal s’intendono: a. un’indennità in caso di
morte in seguito a malattia o infortunio di 6000 franchi al massimo; b. la
continuazione dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo
7a dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal). Il
TCA è quindi competente a dirimere controversie non solo in ambito di
assicurazione sociale contro le malattie, ma anche che concernono
l’assicurazione complementare alla malattia secondo la Legge sul contratto di
assicurazione. Le vertenze aventi per oggetto le indennità giornaliere per
malattia, siano esse regolate dalla LAMal giusta l’art. 67 LAMal o dalla LCA su
rinvio dell’art. 2 cpv. 2 LVAMal, rientrano dunque nelle competenze del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in virtù dell’art. 75 LCAMal. Per
contro, se da un lato le cause portanti sulle indennità giornaliere per
infortunio secondo l’assicurazione sociale (artt. 15-17 LAINF) sono anch’esse
attribuite al TCA conformemente all’art. 57 LPGA, dall’altro lato le vertenze
sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA) non
rientrano fra le competenze che la legge (art. 2 cpv. 2 LVAMal) conferisce al
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Nel caso concreto non si è infatti in
presenza di un altro ramo d’assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LVAMal e
dell’art. 1 OVAMal, di modo che la competenza del TCA non può essere dedotta
nemmeno dall’art. 75 LCAMal (sul tema si veda la STCA 35.2011.79 del 16
febbraio 2012). Pertanto, la verifica di un eventuale diritto alle indennità
giornaliere derivanti dall’infortunio (…) non può qui essere esaminata.”
Non vi sono
motivi per scostarsi da questa costante giurisprudenza, ritenuto anche come il
trattamento della citata iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441
dell’allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere
nazionale Golay, è stato dapprima prorogato fino alla sessione invernale 2020
(cfr. www.parlament.ch/) e poi analizzato nel Messaggio del 26 febbraio 2020
concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero
(Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto) in cui il CF ha discusso
(p. 2429 e 2430) appunto l’iniziativa parlamentare 13.441 del 21 giugno 2013
proponendo di non modificare la situazione attuale delle norme procedurali
civili. Competente per giudicare le cause fondate sulle complementari
all’assicurazione sociale contro gli infortuni sono quindi, e permarranno, i
tribunali civili e non il Tribunale cantonale delle assicurazioni
7.
In concreto
palesemente le pretese di AT 1 si insinuano in questo contesto. Per tale
ragione la petizione va respinta anche per carenza di competenza di questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
8.
Non sono
prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili siccome l’assicuratore
convenuto non patrocinato da un legale esterno mediante mandato remunerato.
9.
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la
pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la
presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti