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Decisione

36.2023.1

Richiesta di indennità giornaliere per malattia da parte del datore di lavoro in favore del proprio dipendente. Petizione respinta poiché il datore di lavoro non ha la legittimazione attiva

16 marzo 2023Italiano20 min

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

Source ti.ch

Incarto

n.

36.2023.1

cs

Lugano

16 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 1° febbraio 2023 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. __________,

nato nel 1966, all’epoca attivo quale indipendente ed al beneficio di una

rendita AI al 50% dal 1° luglio 2016, ha concluso, per il periodo dal 1°

gennaio 2020 al 31 gennaio 2022, un’assicurazione individuale contro la perdita

di guadagno in caso di malattia presso CV 1 (in seguito: CV 1). Nella polizza

figurava una “riserva medica” del seguente tenore: “Le affezioni

della colonna vertebrale e le sue conseguenze non danno diritto alle

prestazioni assicurate nel presente contratto” (doc. E, pag. 4, doc. F,

pag. 2).

B. __________

2020 è stata iscritta a registro di commercio la AT 1, di cui __________ è

socio e presidente della gerenza (doc. B).

C. Il 27

ottobre 2021 la AT 1 ha sottoscritto una proposta per un’assicurazione

collettiva contro la perdita di guadagno in caso di malattia con la CV 1 (doc.

6), il cui contratto è poi entrato in vigore dal 1° gennaio 2022 (doc. C) e che

prevede l’applicazione delle condizioni generali __________, edizione __________

(doc. D).

D. Dal 1°

luglio 2022 al 31 dicembre 2022 __________ è stato incapace al lavoro a causa

di malattia, dapprima al 100%, in seguito, dal 1° settembre 2022, al 90% (doc.

H), a causa di una lombalgia (doc. 11). CV 1 si è rifiutata di versare le prestazioni,

affermando che la patologia all’origine dell’incapacità lavorativa è oggetto di

riserva medica (doc. L), valida anche per la nuova pattuizione, trattandosi di

un “trasferimento di contratto” (allegato doc. M, lettera del 17

novembre 2022).

E. Con

progetto di decisione del 13 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha stabilito che in

seguito al peggioramento dello stato di salute, __________, dal 1° ottobre 2022,

ha diritto ad una rendita intera (doc. 14).

F. Non

avendo ottenuto soddisfazione dall’assicuratore, AT 1, rappresentata dall’avv. RA

1, ha inoltrato una petizione al TCA, con la quale chiede la condanna di CV 1

al pagamento di un importo di fr. 24'916.62, oltre interessi del 5% dal 30

settembre 2022 (doc. I). L’attrice sostiene in sintesi che il nuovo contratto (assicurazione

collettiva) concerne una società __________ e non ha nulla a che vedere con il

precedente contratto (assicurazione individuale) sottoscritto personalmente dal

suo attuale socio e presidente della gerenza __________. La nuova pattuizione

non prevede alcuna riserva medica.

G. Dopo

aver chiesto (doc. III), ed ottenuto (doc. IV), una proroga, il 27 febbraio

2023 l’assicuratore ha prodotto la risposta di causa tramite la quale propone

la reiezione della petizione con argomentazioni che, laddove necessario,

saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

H. Il 14

marzo 2023 le parti sono state sentite nell’ambito di un’udienza dalla quale è

emerso:

"

(…) Il Gd riassume nella sostanza le tesi delle parti e chiede in

particolare a parte attrice quali ulteriori mezzi di prova intenda sottoporre

al Tribunale o quali prove chiede siano assunte. Parte attrice consegna 2

estratti dell’ass. LAMal __________ del sig. __________ da cui si può desumere

come, nel 2022, vi sia stato un incremento delle cure prestate dal curante ciò

che nel 2021 non era dato.

Fatti

I 2 documenti vengono acquisiti agli

atti.

Parte attrice non ha ulteriori mezzi di

prova cui chiede l’acquisizione, non vi sono in particolari testi o altri

documenti relativi alla chiusura dei diversi contratti o ad altri aspetti della

fattispecie.

Parte attrice offre, laddove fosse

necessario al Tribunale la possibilità di acquisire la documentazione relativa

alla domanda di prestazioni AI più recente che ha condotto l’amministrazione a

riconoscere una rendita piena che il sig. __________ indica di non essere

ancora stata quantificata dalla Cassa __________.

Parte convenuta aderisce alle richieste

degli eventuali atti dell’AI.

Chiede poi che sia acquisito dalla Cassa

__________ la quantificazione degli stipendi versati e dei redditi conseguiti

professionalmente del sig. __________, alfine di eventualmente determinare

correttamente l’importo delle indennità.

Parte attrice, a domanda del Giudice,

precisa che l’azione è inoltrata a nome della AT 1 che è l’attrice, siccome

essa è prenditrice dell’assicurazione.

Non vi sono aspetti relativi a cessione

di diritti da parte del beneficiario delle prestazioni in favore del datore di

lavoro.

Il Giudice precisa che per prassi

invalsa del Tribunale federale, in applicazione dell’art. 87 vLCA ora

sostituita dall’art. 95a LCA, titolare del diritto è il beneficiario e non il

prenditore dell’assicurazione. Su questi aspetti il Tribunale si riserva di

valutare la legittimazione della AT 1.

Il Giudice precisa che, qualora fossero

acquisiti mezzi probatori ulteriori rispetto ai doc. prodotti oggi in udienza,

le parti avranno possibilità di esprimersi in merito ed al termine

dell’istruttoria avranno la possibilità di formulare delle conclusioni scritte

o richiedere che sia indetto un dibattimento finale.

Le parti concordano che, se non

dovessero essere acquisite prove oltre a quelle prodotte oggi in udienza non

essendovi istruttoria, non sarà indetta un’udienza finale e le parti

rinunciano, sia la citata udienza, sia alla presa di posizione mediante

allegati conclusivi alla luce del fatto che le loro posizioni sono state

ampiamente esposte negli allegati già acquisiti.” (doc. VII)

considerato in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti).

Infatti con

sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018 e 36.2018.80 del 14 gennaio 2019,

entrambe emesse nella composizione completa del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il TCA ha già stabilito, per i motivi che verranno di seguito

ripresi, che, di principio, solo il dipendente, e non il datore di lavoro, nell’ambito

dell’assicurazione collettiva per perdita di guadagno in caso di malattia, è titolare

della prestazione d’assicurazione da fare valere in via giudiziale nei

confronti dell’assicuratore (cfr. anche STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019).

Nel

merito

Considerandi

2.

Preliminarmente va esaminata la

legittimazione attiva dell’attrice (cfr. udienza del 14 marzo 2023, doc. VIII).

Attraverso la legittimazione attiva

o passiva è verificata l'identità della persona dell'attore, con la persona cui

la legge concede la titolarità della pretesa di tutela giurisdizionale e,

specularmente, con la persona verso la quale detta pretesa va rivolta. Si

tratta dunque di un presupposto di merito e non di natura processuale, il cui

difetto conduce alla reiezione della causa nel merito e non alla sua

inammissibilità (Francesco Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), 2a

edizione, n. 29 ad art. 66).

3.

Per quanto concerne

l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua

colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il

datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa

un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto

di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,

Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtli-che Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 109-131,

in particolare pag. 111-115).

La durata del

pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a

cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit.,

pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione

contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la

fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach

VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche

Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,

in particolare pag. 20).

Queste norme

configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono

una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.

362.

cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO

prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto

mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca

un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF

146.

III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano

Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une

maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés

sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.

271.

e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si

veda anche Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di

regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di

lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa

riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore

di lavoro procede al versamento (Gabriel

Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime

di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un

accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i

punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131.

III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

4.

Nella pratica numerosi sono i datori

di lavoro che stipulano un contratto d’assicurazione d’indennità giornaliera in

caso di malattia sottoposto alla LCA.

Il contratto stipulato dal datore

di lavoro con l’assicurazione è un contratto a favore di terzi (art. 112 CO;

sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Il lavoratore non è

parte al contratto, anche se ne è il beneficiario (sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.1). Con la (valida) conclusione di un contratto di

assicurazione malattia collettiva il datore di lavoro si libera dal suo obbligo

di continuare a versare il salario (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,

consid. 4.4.1 con riferimento alla DTF 120 V 38 consid. 3) in caso di malattia;

gli subentra l’assicuratore, il quale non versa al lavoratore/assicurato il

salario vero e proprio, bensì un’indennità giornaliera (sentenza 4A_53/2007 del

26.

settembre 2007, consid. 4.4.1).

Il diritto alle prestazioni

assicurative spetta per legge direttamente all’assicurato/lavoratore (art. 87

LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e sostituito dal 1° gennaio 2022

dall’art. 95a LCA di uguale tenore [su questo aspetto cfr. Messaggio

concernente la revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione del

28.

giugno 2017, FF 2017 pag. 4401 e seguenti, in particolare pag. 4442];

sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1; sentenza 4A_152/2008

dell’11 settembre 2008, consid. 3.2).

Il datore di lavoro che, in

violazione dell’obbligo contrattuale assunto in tale senso, ha omesso di

assicurare il lavoratore per le indennità giornaliere in caso di malattia è

tenuto a rispondere di tale inadempimento giusta gli art. 97 segg. CO; egli

deve pagare al dipendente l’indennità di malattia che l’assicuratore avrebbe

versato se il rischio fosse stato assicurato (sentenza 4A_152/2008 dell’11

settembre 2008, consid. 3.3; DTF 131 III 623 consid. 2.5.2; 127 III 318).

Ai sensi dell’art. 87 LCA in vigore

fino al 31 dicembre 2021 e sostituito dal 1° gennaio 2022 dall’art. 95a LCA di

uguale tenore (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sul

contratto d’assicurazione del 28 giugno 2017, FF 2017 pag. 4401 e seguenti, in

particolare pag. 4442; cfr. anche Christoph

Frey/Karin Friedli, in: Basler Kommentar, VVG, 2a edizione, Basilea 2023,

n. 2 ad art. 95a, pag. 1236), di natura imperativa (cfr. art. 98 LCA nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021 per l’art. 87 LCA e nel tenore in vigore dal

1° gennaio 2022 per l’art. 95a LCA; DTF 141 III 112 consid. 4.3; sentenza

4A_514/2018 del 28 novembre 2018, consid. 2 e seguenti), l’assicurazione

collettiva contro gli infortuni e le malattie conferisce al beneficiario, tosto

che l’infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta, un diritto proprio

verso l’assicuratore (cfr. Vincent

Brühlhart, L’assurance collective contre la perte de gain en cas de

maladie, in: Le droit social dans la pratique de l’entreprise, 2006, pag. 103).

La volontà del legislatore è quella di proteggere l’assicurato contro

comportamenti dello stipulante suscettibili di mettere in pericolo la

prestazione dell’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento

alla sentenza 5C.3/2003 del 31 marzo 2003, consid. 3.3).

Questo diritto proprio ha per

conseguenza che solo il beneficiario (assicurato) è titolare della prestazione

d’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla DTF 87 II

376.

consid. 2a e a Vincent Brühlhart,

op. cit, pag. 103; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018,

consid. 2 e seguenti). La natura stessa del contratto d’assicurazione

collettiva d’indennità giornaliera presuppone che la prestazione sia versata

nelle mani dell’assicurato in favore del quale è stato concluso, poiché il

pagamento interviene in luogo dell’obbligo del datore di lavoro di versare il

salario (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla DTF 122 V 81,

consid. 2a, che, come rilevato dal TF, concerne un caso di assicurazione

collettiva soggetta all’allora LAMI; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28

novembre 2018, consid. 2 e seguenti).

Questo contratto (o più

correttamente, il suo modo di esecuzione) può essere paragonato a un contratto

a favore di terzi (cfr. DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento all’art.

112.

cpv. 2 CO e alla già citata sentenza 5C.3/2003 del 31 marzo 2003, consid.

3.3; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018, consid. 2 e seguenti).

L’assicurato non diventa tuttavia parte del contratto e, di conseguenza, il

datore di lavoro (stipulante) rimane debitore dei premi d’assicurazione (DTF

141.

III 112 consid. 4.3; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018,

consid. 2 e seguenti).

Il fatto che il datore di lavoro

(stipulante) e l’assicuratore possano convenire del versamento delle indennità

giornaliere al datore di lavoro non modifica le considerazioni che precedono.

Questo tipo di clausole contrattuali concernono unicamente la modalità

d’incasso dei premi e il versamento delle indennità giornaliere. In entrambi i

casi al datore di lavoro è attribuito un compito amministrativo definito dal

contratto d’assicurazione, nel senso che gli appartiene, da una parte, di

versare i premi d’assicurazione alla Cassa, ciò che non significa che spetta a

lui pagarli effettivamente o interamente, e, d’altra parte, d’incassare le

indennità giornaliere, le quali sono dovute all’assicurato e non a lui (DTF 141

III 112 consid. 4.4 con riferimento alla DTF 122 V 81 ed alla dottrina;

sentenza 8C_617/2016 del 26 ottobre 2017, consid. 4.5).

La dottrina, e meglio Häberli/Husmann, in: Krankentaggeld,

versicherungs– und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 605, pag. 191, rammenta

che la prestazione assicurativa è correttamente eseguita quando l’indennità

giornaliera perviene al beneficiario effettivo. Se l’indennità è versata al

datore di lavoro, l’assicuratore è liberato unicamente quando il datore di

lavoro ha adempiuto ai suoi obblighi ed ha versato la prestazione ricevuta al

lavoratore. Se il datore di lavoro non versa l’indennità ricevuta

dall’assicuratore al proprio dipendente, per esempio perché dopo il suo

ricevimento fallisce, l’assicuratore rischia di dover essere chiamato a versare

nuovamente la prestazione, questa volta all’assicurato (sentenza dell’Obergericht

des Kantons Zürich [NE00045/U] del 1° giugno 2001, citata in plädoyer 6/2001,

pag. 68 e seguenti). La medesima dottrina rammenta inoltre che in una decisione

KK.2013.00013 del 5 settembre 2013 il Tribunale delle assicurazioni del Canton

Zurigo, con riferimento anche a Christoph

Frey/Nathalie Lang, Basler Kommentar VVG Nachführungsband, Basilea 2012,

n. 18 e 23 ad art. 87 LCA, ha stabilito che il datore di lavoro non ha una

legittimazione attiva per chiedere la condanna dell’assicuratore al pagamento

delle indennità dovute al proprio dipendente.

Ribadito infine che per l’art. 98

LCA, l’art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e l’art. 95a LCA in

vigore dal 1° gennaio 2022 non possono essere modificati a danno dello

stipulante o dell’avente diritto, va sottolineato come ciò non impedisca

quest’ultimo di cedere le sue pretese dopo l’insorgenza del danno allo

stipulante o ad un altro terzo (cfr. decisione KK.2013.00013 del 5 settembre

2013.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo con rinvio, e

contrario, a Peter Stein,

Basler Kommentar, VVG, Basilea 2001, n. 16 ad art. 87 LCA).

Su questi aspetti cfr. anche Christoph Frey/Karin Friedli, in: Basler

Kommentar, VVG, 2a edizione, Basilea 2023, n. 56 ad art. 95a, pag. 1247.

5.

In concreto è pacifico che le parti

hanno concluso un contratto d’assicurazione collettiva contro la perdita di

guadagno in caso di malattia ai sensi della LCA (doc. C).

La polizza prevede che

l’assicurazione copra la perdita di guadagno in caso di malattia nella misura dell’80%

del salario, pagabile dal 15° giorno, 730 giorni per caso (doc. C, pag. 3).

Si tratta pertanto di un contratto

d’assicurazione collettiva ai sensi del citato art. 95a LCA in vigore dal 1°

gennaio 2022 (uguale nel tenore all’art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre

2021).

Nel

caso di specie parte attrice, in sede di udienza, ha precisato che “non vi

sono aspetti relativi a cessione di diritti da parte del beneficiario delle

prestazioni in favore del datore di lavoro” (doc. VIII).

La

titolarità del diritto alle prestazioni assicurative da fare valere in via

giudiziale nei confronti dell’assicuratore permane di conseguenza nelle mani

del dipendente assicurato (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018, 36.2018.80

del 14 gennaio 2019 e 36.2019.89 del 13 novembre 2019).

Rammentato che solo il beneficiario

della prestazione (assicurato) è titolare del diritto (consid. 4), solo il dipendente,

in concreto __________, può chiedere la condanna dell’assicuratore al pagamento

delle indennità giornaliere per malattia (consid. 4).

Ne segue che l’attrice non ha

alcuna legittimazione attiva nel caso di specie e che la petizione va respinta

nel merito (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018, 36.2018.80 del 14

gennaio 2019 e 36.2019.89 del 13 novembre 2019) senza che sia necessario

esaminare oltre la petizione ed acquisire le prove richieste dalle parti.

A

questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio

convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa

ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale

convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid.

4.1.1; cfr. anche sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4;

sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del

15.

febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013,

consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016,

consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2;

sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

6.

Abbondanzialmente va comunque

precisato che l’art. __________ delle condizioni generali dell’assicurazione

malattia collettiva perdita di salario, __________, edizione __________, secondo

cui “non è assicurata in base al presente contratto l’incapacità lavorativa”

“dovuta a una malattia che è in corso al momento dell’entrata in vigore

della copertura assicurativa con riserva dell’art. __________ CGA (libero

passaggio tra assicuratori)”, appare chiara e sembra escludere il

versamento di indennità giornaliere in favore di __________ per l’incapacità

lavorativa dal 1° luglio 2022, ritenuto che l’interessato dal 1° luglio 2016

era al beneficio di una rendita AI al 50% a causa di problematiche lombari

(cfr. doc. 3, rapporto del 14 settembre 2019 del medico curante, dr. med. __________,

FMH medicina generale ed allegati) e che l’incapacità lavorativa per cui sono

chieste prestazioni è dovuta ad un peggioramento della medesima patologia

(allegato doc. 13, rapporto del 6 agosto 2022 del medico curante, dr. med. __________,

FMH medicina generale).

7.

Non vanno prelevate spese

processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore, rappresentato dal

servizio giuridico interno, non vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 95

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione,

n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza

4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III

47.

e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA

36.2022.19

del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24

del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del

5.

marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018).

8.

Per quanto concerne l’ammissibilità

di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza

4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la

pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la

presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti