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Decisione

36.2023.11

Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo (LAMal) di una cittadina di un Paese extra UE coniugata con un cittadino svizzero residente all'estero e funzionario di un'organizzazione internazionale. Rinvio degli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti

5 giugno 2023Italiano48 min

durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2023.11

cs

Lugano

5 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 20 marzo 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei

contributi,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. In seguito ad una segnalazione

dell’Ufficio controllo abitanti di __________, il 13 gennaio 2022 la Cassa

cantonale di compensazione ha scritto a RI 1, nata nel 1976, cittadina della __________

al beneficio di un permesso “B”, proveniente da __________, invitandola ad

iscriversi, unitamente ai figli __________ (nata nel 2007) e __________ (nato

nel 2011), presso un assicuratore LAMal riconosciuto ed a trasmettere entro 20

giorni un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione (doc. 16).

1.2. Il 19 gennaio 2022 __________, nato

nel 1973, cittadino svizzero, marito di RI 1, ha scritto all’amministrazione,

affermando di essere affiliato presso l’assicuratore __________, per il tramite

del proprio datore di lavoro, l’__________, e rilevando che i figli sono soggiornanti

in Svizzera per motivi di studio (“attualmente le condizioni in __________

dove vivo e lavoro non sono idonee per un apprendimento scolastico di qualità”)

e che la sua consorte li ha accompagnati (doc. 14).

1.3. Dopo aver ricevuto da __________

il formulario TI13 F con la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo

per i membri della sua famiglia (doc. 13a), unitamente ad uno scritto dell’__________

del 9 febbraio 2022 secondo il quale “the __________ maximum coverage per

calendar year is up to $250,000 USD per participant” (doc. 10), la Cassa

cantonale di compensazione, con decisione del 19 aprile 2022, ha respinto la

richiesta poiché RI 1 e i due figli non dispongono di una copertura

assicurativa equivalente ai sensi dell’art. 6 cpv. 4 OAMal alla luce del limite

massimo di indennizzo di USD 250'000 all’anno per assicurato ed ha fissato

l’inizio dell’obbligo d’assicurazione al 15 settembre 2021 (doc. 7).

1.4. Con decisione su reclamo del 20

marzo 2023 l’amministrazione ha confermato l’obbligo assicurativo per RI 1,

facendolo risalire al 1° settembre 2021, data di entrata in Svizzera (doc. 1).

1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo il

conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso ed in via principale la riforma

della decisione su reclamo nel senso di non dovere essere assoggettata alla

LAMal. In via subordinata ella chiede l’annullamento della decisione su reclamo

ed il rinvio degli atti alla Cassa affinché, dopo ulteriori accertamenti,

emetta una nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. I). La ricorrente

richiama dalla Cassa cantonale di compensazione e da __________ l’incarto completo,

unitamente alla polizza assicurativa, le condizioni generali e i regolamenti

applicabili, in particolare quelli suscettibili di definire il tipo, l’entità e

le condizioni della copertura assicurativa in caso di malattia.

Riassunto il motivo del suo

spostamento in Svizzera, l’insorgente ritiene di poter beneficiare dell’esonero

dall’obbligo assicurativo già solo per la sua qualità di adulto che accompagna

Fatti

i figli nel nostro Paese per occuparsene durante gli studi.

In ogni caso, ella chiede l’applicazione

dell’art. 6 OAMal.

La ricorrente sostiene che, in

quanto coniuge di un funzionario dell’__________, al beneficio dei privilegi

connessi alla sua funzione, va assimilata ad una delle persone di cui all’art.

2 cpv. 2 lett. c LSO, poiché autorizzata ad accompagnare il marito.

In applicazione dell’art. 6 cpv.

1 OAMal l’insorgente ritiene di non dover essere assoggettata alla LAMal e

sostiene che la Cassa, applicando l’art. 6. cpv. 4 OAMal e chiedendole la prova

dell’equivalenza della copertura assicurativa estera, ha violato il diritto.

In ogni caso, secondo la

ricorrente, anche se si volesse applicare il cpv. 4, il ricorso andrebbe

accolto e gli atti rinviati all’amministrazione per accertare se

l’assicurazione estera è equivalente a quella Svizzera, anche perché in tutti

gli altri Cantoni svizzeri la documentazione prodotta permette senza problemi

di ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo. Inoltre, la Cassa avrebbe

dovuto accertare se il limite di USD 250'000 è invalicabile, se concerne tutte

le prestazioni o solo alcune, se un’estensione della copertura è comunque

possibile, se l’assicuratore può stabilire condizioni concrete di rimborso.

L’amministrazione non avrebbe neppure acquisito le norme di attuazione o il

regolamento dell’assicuratore.

1.6. Con risposta del 28 aprile 2023 la

Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa, rilevando che il ricorso ha

effetto sospensivo (doc. III). L’amministrazione afferma che l’insorgente non

può essere esonerata ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal per il solo fatto di

accompagnare i figli agli studi in Svizzera. Tale articolo si applica infatti

solo agli studenti, allievi, praticanti e stagisti ed ai loro figli, ma non ai

loro genitori.

In secondo luogo la Cassa

evidenzia che la ricorrente non fruisce personalmente di privilegi o immunità

poiché è al beneficio di un permesso “B”. Per cui può essere esonerata solo in

applicazione dell’art. 6 cpv. 4 OAMal, ossia se vi è equivalenza tra la

copertura dell’assicurazione estera e quella svizzera. Ciò non è il caso poiché

nelle condizioni generali figura un limite massimo d’indennizzo di USD 250'000

all’anno per assicurato.

1.7. La ricorrente ha prodotto la sua

replica in data 16 maggio 2023 (doc. V), mentre la Cassa ha duplicato il 22

maggio 2023 (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Va preliminarmente rammentato che

con sentenza pubblicata in DTF 129 V 159 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)

ha in sostanza affermato che il Cantone non è autorizzato ad affiliare

d'ufficio le persone che già si sono assicurate così come non può affiliare con

effetto retroattivo quelle che si sono assicurate tardivamente.

L'assicuratore malattia, non il

Cantone, è competente a statuire sull'obbligo di versare un supplemento di

premio in caso di affiliazione tardiva nonché sull'ammontare e sulla riduzione

del medesimo (cfr. art. 5 LAMal e 8 OAMal). È invece competenza dell’autorità

cantonale stabilire se sono dati motivi di esonero (consid. 3).

Infatti, per l’art. 6 cpv. 1

LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo di assicurazione. Ai

sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un

assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo

obbligo tempestivamente.

Per l’art. 5 cpv. 2 LAMal in caso

di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.

L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è

giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo

conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della

durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso

per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione

dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

Secondo l’art. 8 OAMal il

supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5

capoverso 2 della legge è riscosso per una durata pari al doppio del ritardo di

affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il

50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la

situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta

oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso

inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato

e le circostanze del ritardo. L’art. 8 cpv. 2 OAMal prevede che non è riscosso

alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.

Per l’art. 8 cpv. 3 OAMal se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore

precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio

nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il

supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per

gli assicuratori successivi.

2.2. Secondo l'art. 3 LAMal:

" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve

assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui

all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano

un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13

cpv. 2 LPGA).

b. lavorano

all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L'obbligo

d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni

consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare

(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."

Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le

persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice

civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3

della legge.

2.3. In concreto la ricorrente,

cittadina della __________, Paese extra UE, al beneficio di un permesso “B”,

nata nel 1976, senza attività lucrativa, coniugata con un cittadino svizzero

funzionario dell’__________ residente in __________, e trasferitasi in Svizzera

nel mese di settembre 2021 al fine di accudire i figli, nati nel 2007 e nel

2011, recatisi nel nostro Paese per frequentarvi le scuole __________, in

applicazione degli art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 1 OAMal, deve affiliarsi in

Svizzera.

Ella domanda tuttavia di poter

essere esonerata dall’obbligo assicurativo.

2.4. L’assicurata, cittadina di un Paese

extra UE, sostiene preliminarmente di poter chiedere l’esonero dalla LAMal in

quanto deve prendersi cura dei figli minorenni attualmente in formazione in

Svizzera.

Ella

fa implicitamente valere l’art. 2 cpv. 4 OAMal.

Secondo l’art. 2

cpv. 4 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone

che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un

perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i

familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché

durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa

equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un

attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni

necessarie. L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone

dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può

essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare

l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

L’art. 3 cpv. 2

OAMal, prevede che sono considerati familiari il coniuge e i figli che non

hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non hanno

ancora compiuto i 25 anni.

Per la dottrina, di principio,

determinante per l’applicazione dell’art. 2 cpv. 4 OAMal è lo scopo del

soggiorno in Svizzera, di studio o per attività lucrativa, ritenuto che

l’esercizio di un’attività accessoria non implica necessariamente

l’inapplicabilità del disposto (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale

Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 52, pag. 425).

In concreto tale

norma non è d’aiuto all’insorgente poiché ad essere in formazione non è lei

stessa, bensì i suoi figli.

Infatti, il citato disposto si

applica alla persona assicurata in formazione, accompagnata da familiari ai

sensi dell’art. 3 cpv. 2 OAMal, ossia il coniuge e i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non

hanno ancora compiuto i 25 anni (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a

edizione, 2016, n. 52, pag. 425) ma non ai genitori (sul tema cfr.: STCA

36.2017.56 del 29 agosto 2017; STCA 36.2016.70 del 14 novembre 2016;

STCA 36.2015.97 del 16 febbraio 2016).

2.5. In secondo luogo

l’assicurata invoca l’art. 6 cpv. 1 OAMal, in via subordinata l’art. 6 cpv. 4

OAMal.

Per l’art. 6 cpv. 1 OAMal le

persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo

Considerandi

2.

capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite,

ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo

d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno

espressa domanda.

Secondo l’art. 6

cpv. 3 OAMal nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2017,

le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno

cessato le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa,

un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un

trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale

internazionale, un tribunale arbitrale o presso un altro organismo

internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno

2007.

sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione

se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa

equivalente presso l’assicurazione malattie della loro primitiva

organizzazione. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo

competente dell’organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni

necessarie.

Il 1° gennaio 2018

è entrato in vigore un nuovo tenore dell’art. 6 cpv. 3 OAMal. Il disposto

prevede che le persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso

beneficiari istituzionali secondo l’art. 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k

della legge sullo Stato ospite (LSO) sono, a domanda, esentati dall’obbligo

d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura

assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto

dell’organo competente del loro beneficiario istituzionale precedente che dia

tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o

la rinuncia all’esenzione.

Per l’art. 6 cpv. 4 OAMal, in vigore

dal 1° gennaio 2018, le persone assicurate insieme a una persona secondo i capoversi

1.

o 3 presso l’assicurazione malattie di un beneficiario istitutionale (sic)

secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k della legge sullo Stato

ospite e che non fruiscono personalmente di privilegi o immunità sono, a

domanda, esentate dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in

Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un

attestato scritto dell’organo competente del beneficiario istituzionale che dia

tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o

la rinuncia all’esenzione.

Ai sensi dell’art.

2.

cpv. 2 lett. c LSO la Confederazione può accordare privilegi, immunità

e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti: (…)

persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere

a e b, compreso il personale domestico privato.

Le lettere a e b del citato

disposto fanno riferimento alle persone chiamate in veste ufficiale, a titolo

permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1

(lett. a) e alle personalità che esercitano un mandato internazionale (lett.

b).

L’UFSP nel Rapporto

esplicativo del “novembre 2017” relativo alle modifiche dell’OAMal

previste per il 1° gennaio 2018 e per il 1° gennaio 2019 (cfr. sito internet

dell’UFSP: www.bag.admin.ch), ha precisato:

" 3. Commento

alle singole disposizioni

3.1

Articolo

6.

Persone a beneficio di privilegi in virtù del diritto internazionale

Capoverso 3

In occasione della modifica OSOsp, entrata in vigore il 1° gennaio

2008, l’articolo 6 capoverso 3 OAMal era stato modificato e, nella nuova

versione, erano stati involontariamente omessi i familiari. Il Dipartimento

federale degli affari esteri (DFAE) intende ora eliminare questa lacuna. Per

evitare casi di doppia assicurazione, propone di reintrodurre la possibilità di

esentare dall’obbligo d’assicurazione le persone assicurate insieme al titolare

principale presso l’assicurazione malattie della sua organizzazione precedente.

La definizione del campo d’applicazione personale di cui al capoverso 3 è

semplificata per rispecchiare meglio la realtà. In effetti, secondo la prassi

attuale, solo le organizzazioni intergovernative, le istituzioni

internazionali, i segretariati o gli altri organi istituiti da un trattato

internazionale e i tribunali internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1

lettere a, b, i e k della legge sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) offrono al

loro personale una copertura assicurativa per le cure in Svizzera. Per evitare

un lungo elenco di beneficiari istituzionali, si rimanda semplicemente alle

lettere pertinenti di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO. Lo stesso vale per il

capoverso 4. Secondo il vigente capoverso 3, gli ex funzionari in pensione

devono beneficiare di una copertura assicurativa «equivalente» per poter essere

esentati dall’obbligo d’assicurazione e anche i capoversi 2, 4 e 7

dell’articolo 2 OAMal relativi ai motivi di esenzione pongono la condizione di

una copertura assicurativa «equivalente». Nell’interesse degli assicurati

coinvolti, occorre fare in modo che questi ultimi siano esentati dall’obbligo

d’assicurazione unicamente se la loro copertura assicurativa privata equivale a

tutti gli effetti a quella della LAMal. Per facilitare la comprensione delle

condizioni necessarie per un’esenzione, è opportuno armonizzare la loro

formulazione nel vigente capoverso 3 e nel nuovo capoverso 4 inserendovi

esplicitamente la condizione di una copertura assicurativa equivalente. Nei capoversi

3.

e 4 è opportuno precisare che l’interessato non può revocare l’esenzione o la

rinuncia all’esenzione dall’obbligo assicurativo. L’aggiunta di questa frase

(in fine) è giustificata dal fatto che tali persone non beneficiano di alcun

privilegio in virtù del diritto internazionale o vi hanno rinunciato, per cui

non vi è motivo di permettere loro di ritornare sulla loro scelta assicurativa

come prevede l’articolo 7 capoverso 6 OAMal per i beneficiari di privilegi ai

sensi dell'articolo 6 capoverso 1. Trattandosi di persone che risiedono

stabilmente in Svizzera è opportuno evitare un andirivieni tra diversi sistemi

assicurativi per motivi particolari (finanziari o di altra natura). Inoltre,

sarebbe contrario al principio di solidarietà consentire a tali persone di

entrare nel sistema LAMal quando sono anziane malate, senza avervi mai

contribuito. Il termine per la presentazione della domanda di esenzione, come

per gli altri motivi di esenzione, è di tre mesi a partire dall’inizio

dell’obbligo di assicurazione o tre mesi dall’inizio del motivo di esenzione.

Lo stesso vale per il capoverso 4.

Capoverso 4

Le persone autorizzate ad accompagnare le persone

beneficiarie, di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO in combinato

disposto con l’articolo 11 capoversi 1 lettera f, 2 lettera f e 3 lettera g

OSOsp, non sono soggette all’assicurazione malattie obbligatoria e possono

affiliarsi presso l’assicurazione dell’organizzazione internazionale insieme al

titolare principale. Sinora questa regola si applicava unicamente alle persone

che non esercitavano alcuna attività lucrativa. Quelle che lavoravano dovevano

assicurarsi in Svizzera, anche se beneficiavano della copertura assicurativa

dell’organizzazione internazionale. Per evitare casi di doppia imposizione, il

DFAE ha rivisto l’articolo 24 OSOsp. Dal 1° gennaio 2016, i familiari e altre

persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale (secondo l’art. 22

OSOsp) che scambiano la loro carta di legittimazione con un permesso Ci per

poter esercitare un’attività lucrativa in Svizzera non sono più soggetti

all’assicurazione malattie obbligatoria. Queste persone non appartengono al

campo d’applicazione del capoverso 4 bensì a quello del capoverso 1. Secondo

l’articolo 20 LSO, esse beneficiano degli stessi privilegi, immunità e

facilitazioni del beneficiario principale. La rinuncia ai privilegi concerne

unicamente l’esercizio di un’attività lavorativa (art. 22 cpv. 4 OSOsp). Ne

fanno eccezione le persone che secondo l’Accordo tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALCP: RS 0.142.112.681) sono assicurate in

uno Stato membro dell’UE/AELS insieme al beneficiario principale. Se iniziano a

esercitare un’attività lucrativa in Svizzera, queste persone soggiacciono

all’obbligo di assicurazione. Tuttavia, l’OSOsp non si applica alle persone che

non beneficiano di privilegi in virtù del diritto internazionale. Pertanto, i

loro familiari e le persone che le accompagnano in possesso di un permesso di

soggiorno o di domicilio, o di un permesso per frontalieri, nonché le persone

di nazionalità svizzera, rimangono soggetti all’assicurazione malattie

obbligatoria anche se possono affiliarsi all’assicurazione dell’organizzazione

internazionale insieme al titolare principale.

La presente revisione vuole evitare casi di doppia

assicurazione anche per queste persone.”

2.6

In concreto,

l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 OAMal va esclusa d’acchito, giacché la

ricorrente non ha accompagnato in Svizzera il marito, rimasto in __________, ma

è detentrice di un permesso “B” e dunque non fruisce personalmente di privilegi

o immunità ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. c LSO (cfr. Messaggio concernente

la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli

aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato

ospite, LSO) del 13 settembre 2006, FF 2006, pag. 7359 e seguenti; cfr. pag.

7385: “È evidente che le persone chiamate a svolgere funzioni ufficiali

presso i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1, o le

personalità eminenti che esercitano un mandato internazionale devono potersi

fare accompagnare da membri della loro famiglia […] Secondo la prassi

generalmente osservata dagli Stati ospiti, le persone autorizzate ad

accompagnare le persone beneficiarie sono i congiunti e i compagni, gli

ascendenti a carico che vivono in comunità domestica con l’interessato, i figli

o altre persone a carico”), di cui del resto non ha

comprovato di beneficiare.

Ella può invece

essere esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi dell’art. 6

cpv. 4 OAMal, se può far valere, per le cure nel nostro Paese, una copertura

assicurativa equivalente.

2.7

Il Tribunale

federale ha più volte avuto modo di affermare che, malgrado l'art. 3 cpv. 2

LAMal conceda al Consiglio federale un ampio potere di apprezzamento, in

considerazione dello scopo perseguito dalla legge, consistente nell'attuazione

della solidarietà, eccezioni al principio dell'assicurazione obbligatoria sono

ammesse solo in maniera restrittiva (DTF 134 V 34, RAMI 2000 no. KV 102 pag. 20 consid. 4c; DTF 132 V 310 consid. 8.2 seg. pag. 313;

DTF 129 V 77 consid. 4.2 pag. 78; v. pure Guy Longchamp, L'affiliation à

l'assurance-maladie sociale en Suisse [articles 3 et suivants LAMal], in:

Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, no. 32 [2004] pag. 33 segg.,

46.

seg.). L'obbligo assicurativo non dev'essere infatti

considerato quale fine a sé stesso, bensì quale strumento insostituibile per

garantire la necessaria solidarietà tra persone sane e persone malate. Questo

principio, che dev'essere ritenuto di massima anche nell'ambito applicativo

dell'art. 6 OAMal (DTF 134 V 34, cfr. peraltro DTF 129 V 159 consid. 3.6.1 pag.

165.

seg.), non deve tuttavia essere di ostacolo all'esercizio, indipendente e

in piena libertà, delle proprie funzioni da parte dei funzionari di

organizzazioni internazionali (cfr. sentenza K 68/02 dell’8 aprile 2002

pubblicata in DTF 131 V 174, consid. 3.4 con riferimento).

Con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 pubblicata in DTF 134 V 34, al consid. 5.6, l’Alta

Corte ha evidenziato come il presupposto di "equivalenza" richiesto

dall'art. 6 cpv. 3 OAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 non

differisce in maniera sostanzialmente significativa da quello formulato dall'art.

2.

cpv. 2 OAMal. Sebbene le versioni francese e, quantomeno parzialmente (dato

che l'aggettivo "entsprechend" può significare sia

"corrispondente" o "equivalente" come anche solo

"adeguato" o "analogo"), tedesca dell'art. 6 cpv. 3 OAMal

possano fornire l'appiglio per un'interpretazione meno rigorosa - rispetto a

quella imposta dall'art. 2 cpv. 2 OAMal - per quanto concerne il livello di

copertura richiesto dall'assicurazione malattia dell'organizzazione

internazionale per concedere l'esenzione dall'obbligo assicurativo, né

l'interpretazione letterale né tantomeno un'interpretazione teleologica del

disposto consentono comunque di distanziarsi significativamente dai parametri

fissati in relazione all'art. 2 cpv. 2 OAMal. La vicinanza semantica tra i due

termini - che per la versione italiana corrisponde a un'identità - e la ratio

legis non giustificano valutazioni sensibilmente divergenti.

La nostra Massima

Istanza ha rammentato che questa valutazione non è di ostacolo all'esercizio,

indipendente e in piena libertà, delle proprie funzioni da parte di un

funzionario (ormai in pensione) di un'organizzazione internazionale.

In quell’occasione

l’Alta Corte ha ricordato che per la dottrina sviluppata a proposito dell'art.

2.

cpv. 2 OAMal - a partire dalla quale, per quanto appena detto, può

effettuarsi, mutatis mutandis, anche l'analisi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal -, l'equivalenza

è data se l'assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di

trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia,

infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel

reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in

Svizzera. Va tenuto presente in quest'ambito che, al di fuori del coordinamento

internazionale delle prestazioni, le persone assicurate contro le malattie

all'estero non godono della protezione tariffaria in Svizzera. La copertura

dev'essere di conseguenza di principio illimitata. In presenza di differenze

corrispondenti all'importo della partecipazione ai costi prevista per legge,

l'equivalenza è comunque considerata salvaguardata

(cfr. anche Eugster,

Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione, 2016, n. 58, pag. 426).

Nella sentenza

pubblicata in DTF 134 V 34 il TF ha affermato che:

" 5.9 Senza

incorrere in una violazione del diritto federale o in un accertamento

manifestamente inesatto dei fatti, i giudici cantonali hanno giustamente

osservato che l'assicuratore estero non è stato in grado di confermare

un'assunzione completa delle tariffe svizzere. Essi hanno in particolare

evidenziato che alla domanda se la polizza prevedesse una copertura finanziaria

illimitata o comunque nella misura del 90 o dell'80%, l'assicuratore ha di

fatto risposto negativamente, rinviando alle condizioni contrattuali allegate.

Hanno quindi pure osservato che in virtù della polizza nessun rimborso sarebbe

previsto per gli atti medici non riconosciuti come tali dal sistema di

sicurezza sociale francese, per cui non tutte le prestazioni previste dal

diritto svizzero sarebbero rimborsate dall'assicuratore estero. Allo stesso

modo hanno posto l'accento sul fatto che la copertura prevede degli importi

massimi per importanti tipi di prestazioni (ad esempio per la psicoterapia [80%

delle spese effettive, e comunque al massimo € 1000 annui per beneficiario e

dopo deduzione dell'importo eventualmente rimborsato da un regime di sicurezza

sociale]; per le ospedalizzazioni mediche e le spese di ricovero [massimo di €

435.42

per giorno, nell'anno di riferimento 2004, con rimborso minimo dell'80%

delle spese effettive]; per le ospedalizzazioni chirurgiche [massimo di €

712.63

al giorno con rimborso minimo dell'80% delle spese effettive]). Ora, il

ricorrente non adduce motivi o circostanze che facciano apparire come

manifestamente inesatto o altrimenti incompleto l'accertamento dei primi

giudici in punto alla copertura assicurativa garantita dalla polizza della

V.________. Tale accertamento risulta pertanto vincolante ai fini del presente

giudizio. Di conseguenza, sebbene per numerose altre prestazioni la polizza

preveda un rimborso massimo ammontante a quattro volte il rimborso effettuato

dal regime di sicurezza sociale francese o, se maggiormente vantaggioso, a

quattro volte quello pagato dal regime locale dell'Alsazia-Mosella, e comunque

una garanzia dell'80% delle spese effettive, i giudici cantonali giustamente

potevano, complessivamente, ravvisare in questa copertura importanti lacune

escludenti - dal profilo dell'art. 6 cpv. 3 OAMal, e questo anche operando un

metro di giudizio meno severo rispetto a quello utilizzato per l'art. 2 cpv. 2

OAMal - il riconoscimento della sua equivalenza con quella garantita dalla

LAMal per le cure in Svizzera. Lacune che peraltro sono state evidenziate pure

dall’UFSP, il quale ha anche fatto notare l'assenza di una menzione esplicita

per le prestazioni legate alla degenza nelle case di cura."

In una successiva sentenza

9C_182/2009 del 2 marzo 2010, pubblicata in SVR 2010 KV Nr. 10, pag. 43,

relativa ad un ex funzionario di un’organizzazione internazionale, il TF ha

stabilito al consid. 4.3. che il nuovo tenore dell’art. 6 cpv. 3 OAMal (in

vigore fino al 31 dicembre 2017), “non ha apportato modifiche sostanziali

(cfr. pure il Messaggio del Consiglio

federale, secondo cui la modifica dell'art. 3 cpv. 2 LAMal ha

lo scopo di adeguare la terminologia alla LSO, FF 2006 7421). In precedenza

erano gli ex funzionari di organizzazioni internazionali ad essere interessati

dalla norma, ora sono le persone beneficiarie di privilegi, immunità e

facilitazioni, che hanno cessato le loro funzioni.”

In

quell’occasione il TF ha rilevato che:

" (…)

5.1

Dopo avere raccolto il regolamento

dell'assicuratore di X.________, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

esaminato il sistema di rimborso delle prestazioni assicurate. Ha così

accertato che l'assicuratore, di principio, a dipendenza delle prestazioni,

copre l'80%, rispettivamente il 90% dei costi (prestazioni di base) fino al

raggiungimento del limite massimo di fr. 4'500.- annui per le famiglie,

rispettivamente di fr. 2'800.- per le persone sole. Raggiunto questo importo la

copertura diventa integrale (al 100%) per le prestazioni per le quali è

previsto l'intervento del piano complementare. I giudici cantonali hanno

giustamente rilevato che questo sistema non diverge di molto da quello previsto

dalla LAMal, dove un assicurato può scegliere una franchigia fino a fr. 2'500.-

(art. 93 OAMal), ma deve poi ancora partecipare ai costi nella misura del 10%,

fino a un massimo di fr. 700.- all'anno (art. 64 LAMal e art. 103

OAMal). Quanto al fatto che l'art. VIII § 7 del regolamento limiti a fr.

35'000.- l'importo massimo delle prestazioni complementari rimborsabili, gli

stessi giudici - dopo avere raccolto la dichiarazione dell'assicuratore di

X.________ - hanno osservato che questo credito massimo viene normalmente

rinnovato su decisione del Comitato esecutivo dell'assicuratore dopo avviso del

medico fiduciario e spiegato che la misura rappresenta uno strumento

(legittimo) di controllo dei costi.

Fatte queste premesse, sebbene abbia

ritenuto le prestazioni per le quali è prevista una copertura complementare

equivalenti se non addirittura superiori a quelle della LAMal, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni le ha considerate inferiori laddove non

interviene il piano complementare. La Corte cantonale ha in particolare fatto

riferimento al rimborso dei farmaci e delle spese dentarie, come pure ai limiti

di rimborso fissati per alcune prestazioni in ambito psichiatrico. Così, mentre

per i farmaci i giudici cantonali hanno constatato che il rimborso coprirebbe

unicamente l'80% dei costi dei prodotti rimborsabili secondo le norme delle

autorità sanitarie competenti del Paese interessato e dei vaccini raccomandati

dietro prescrizione medica, per le spese dentarie gli stessi hanno osservato

che la copertura LAMal (prevedente il rimborso alle condizioni restrittive

dell'art. 31 LAMal) sarebbe superiore a quella di X.________ (copertura

dell'80% per un massimo di fr. 2'400.- all'anno, cumulabili su due anni civili)

poiché non prescrive alcun tetto massimo di spesa. Infine, in relazione alla

copertura per le prestazioni psichiatriche, la Corte cantonale ha rilevato che

per gli assicurati non ricoverati e/o per le consultazioni in un ospedale

diurno, i costi dei trattamenti ambulatoriali prescritti e praticati da uno

specialista in psicoterapia o in psicanalisi sarebbero rimborsabili solo nella

misura dell'80%, per un massimo di fr. 110.- e per 50 sedute all'anno

(psicoterapia), rispettivamente per un massimo di fr. 50.- a seduta e 75 sedute

(psicanalisi).

(…).

7.5

Ora, preso atto di queste

precisazioni, la Corte cantonale avrebbe dovuto seriamente dubitare della

possibilità di negare, senza ulteriori accertamenti, l'equivalenza della

copertura assicurativa di X.________. Ciò a maggior ragione dopo che, in sede

amministrativa, l'assicuratore di X.________ aveva già segnalato

l'(incontestata, seppur non vincolante: DTF 134 V 34 consid. 9 pag. 44)

esenzione dall'obbligo assicurativo LAMal dei suoi ex funzionari nei Cantoni A.________,

B._________ e C.________. Prima di statuire in questo senso, l'autorità

giudiziaria cantonale avrebbe in ogni caso dovuto meglio contestualizzare

l'esclusione - per regolamento - di alcune prestazioni dal piano complementare

e valutarne l'incidenza per rapporto alla copertura complessiva.

7.6

Da una semplice lettura delle

statistiche - edite dall'Ufficio federale di statistica - relative ai costi e

al finanziamento del sistema sanitario avrebbe così, ad esempio, potuto

apprendere che le spese di psicoterapia rappresentavano nel 2006 (ultimo

rilevamento statistico disponibile) unicamente lo 0.3% della spesa sanitaria

complessiva in Svizzera (v. Coût et financement du système de santé en 2006,

Neuchâtel 2008, pag. 31 e 39). Similmente avrebbe potuto accorgersi che pur

rappresentando, nello stesso anno, le spese di dentista il 6.4% della spesa

sanitaria complessiva, dei fr. 3.398 miliardi spesi a questo titolo solo una

minima parte era a carico della LAMal (49.3 milioni, pari all'1.4% dei costi

dentari), rispettivamente della LAINF (41.4 milioni, pari all'1.22% dei costi

dentari).

7.7

E comunque, tenuto anche conto della

delicatezza e della complessità della materia, anziché dichiarare direttamente

inequivalente la copertura offerta dall'assicuratore di X.________ per il fatto

che il piano complementare non interverrebbe per alcuni tipi di prestazioni

(segnatamente per il rimborso dei farmaci), i giudici cantonali avrebbero

quantomeno dovuto dare la possibilità al ricorrente (se non addirittura anche

all'assicuratore coinvolto) di esprimersi e di confrontarsi su questi aspetti

particolari, che fin lì non erano stati oggetto né di discussione né tanto meno

di disamina. Considerati l'estensione di un sistema di assicurazione contro le

malattie e il tenore degli accertamenti compiuti fino a quel momento dalla

Corte cantonale, che aveva piuttosto incentrato il proprio esame sulla

questione della limitazione massima (regolamentare) a fr. 35'000.- del credito

per le prestazioni complementari, il ricorrente non poteva ragionevolmente

prevedere l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata

dall'amministrazione, sulla quale l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe

poi fondato il proprio giudizio. Né egli poteva o doveva, in tali circostanze,

preventivamente informarsi sull'eventuale esistenza - da lui apparentemente

appresa solo a seguito della pronuncia impugnata - di una prassi

dell'assicuratore di X.________ in merito all'applicazione del piano

complementare anche per il rimborso di alcuni farmaci. Agendo come ha fatto, la

Corte cantonale non ha garantito nelle debite forme all'interessato il diritto

di esprimersi che lo avrebbe dovuto tutelare dalla ricezione di una decisione

che può, alla luce delle particolari circostanze del caso, definirsi

imprevedibile (sulla funzione ammonitrice ["Warnfunktion"] del

diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch

auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag.

259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6 luglio 2004 consid. 3.3 in fine).”

Effettuati gli

accertamenti necessari, con sentenza 36.2010.57 del 10 novembre 2010, il TCA ha

accolto il ricorso della persona assicurata.

Sul tema cfr. anche la STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021, dove

l’Alta Corte, circa l’art. 6 cpv. 3 OAMal, ha affermato:

" (…)

3.2

Il tenore della disposizione topica

per la risoluzione della vertenza, segnatamente l'art. 6

cpv. 3 OAMal - rispettivamente il cpv. 4 dalla sua entrata in

vigore il 1° gennaio 2018 - ha subito negli anni variazioni d'ordine temporale

e terminologico ma, come si vedrà di seguito, non si tratta in realtà di

cambiamenti sostanziali, in concreto i presupposti per il diritto all'esenzione

dall'obbligo assicurativo in Svizzera sono rimasti materialmente invariati.

3.2.1

Nelle

proprie decisioni su reclamo del 2019 la Cassa ha respinto le domande di

esenzione dall'obbligo assicurativo per le cure medico-sanitarie nel senso del

diritto svizzero e, di conseguenza, ha fissato l'inizio dell'affiliazione

obbligatoria dal 1° marzo 2007 per il ricorrente - ovvero dalla data in cui

egli ha eletto domicilio nel Comune di Sorengo - e dal 1° luglio 2008 per la

ricorrente - ossia dalla data dell'entrata in Svizzera, segnatamente quando è

giunta a Sorengo con permesso di domicilio C il 1° luglio 2008.

Da un punto di vista temporale sono di

principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 41 consid. 6.3.1 con

riferimenti).

Ora, nel caso di specie, che si tratti

della versione al momento della nascita dell'obbligo assicurativo di cui si

chiede l'esenzione o di quella al momento dell'adozione del provvedimento non è

decisivo, in quanto materialmente i presupposti sono sempre i medesimi.

In effetti, l'art. 6 cpv. 3

OAMal in vigore dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2007 prevedeva per gli

ex funzionari di organizzazioni internazionali, come pure per i loro familiari,

la possibilità di domandare l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera

in caso di copertura equivalente presso l'assicurazione malattie della

primitiva assicurazione. Dal 1° gennaio 2008, a seguito dell'entrata in vigore,

alla stessa data, della LSO e della OSOsp, l'art. 6 cpv. 3 OAMal era stato

modificato e, se da un lato rimaneva l'esenzione in caso di copertura

assicurativa equivalente per i beneficiari di privilegi, rispettivamente

d'immunità, d'altro lato sono stati involontariamente omessi i familiari. Per

eliminare tale lacuna formale, il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo

disposto del cpv. 3, rispettivamente il cpv. 4 dell'art. 6 OAMal, che ha

reintrodotto formalmente la possibilità di esenzione per le persone assicurate

insieme al titolare principale (sul tema cfr. Rapporto esplicativo del novembre

2017.

dell'Ufficio federale della sanità pubblica relativo alle modifiche

dell'OAMal in vigore dal 1° gennaio 2018, rispettivamente 1° gennaio 2019,

consultabile nel sito Internet: www.bag.admin-ch).

3.2.2

Ora, per quanto attiene alla

terminologia utilizzata, il presupposto della copertura assicurativa

equivalente, previsto all'art. 6 cpv. 3 OAMal, nella

versione in lingua italiana è rimasto invariato ed è lo stesso di quello

previsto all'art. 2 cpv. 2 OAMal. Le versioni in

tedesco e francese presentano per contro un lessico differente, ovvero

"gleichwertigen Versicherungsschutz" e "couverture d'assurance

équivalente" all'art. 2 cpv. 2 OAMal ed

"entsprechenden Versicherungsschutz" e "couverture d'assurance

analogue" all'art. 6 cpv. 3 OAMal. Tale

differenziazione non ha però ripercussioni su quanto rilevato dal Tribunale

federale, ovvero che l'art. 6 cpv. 3 OAMal non

si discosta materialmente dalla formulazione dell'art. 2

cpv. 2 OAMal (sul tema cfr. DTF 134 V 34 consid. 5.1, consid. 5.2 e

consid. 5.6). Ne consegue che i principi giurisprudenziali e dottrinali

sviluppati in relazione all'art. 2 cpv. 2 OAMal sono

applicabili anche all'art. 6 cpv. 3 OAMal.

(…)

5.2

Secondo

la dottrina e la giurisprudenza l'equivalenza è data se l'assicurazione estera

copre sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale,

ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità, come

pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale

pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera (cfr. DTF 134 V 34

consid. 5.8; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR

vol. XIV, 3a ed. 2016, pag. 426, n. 58). Equivalenza non significa però accordo

su una copertura legale esattamente su tutti i punti, altrimenti un'esenzione

dall'obbligo assicurativo non sarebbe quasi mai possibile. Deve in linea di

principio bastare se l'assicurazione estera comprende come l'assicurazione

svizzera almeno le principali forniture di prestazioni assicurative.

5.3

Il

Tribunale federale ha già più volte avuto l'occasione di affermare che

eccezioni al principio dell'assicurazione malattie obbligatoria sono ammesse

solo in maniera restrittiva. L'obbligo assicurativo non dev'essere infatti

considerato quale fine a sé stesso, bensì quale strumento insostituibile per

garantire la necessaria solidarietà tra persone sane e persone malate. Questo

principio dev'essere ritenuto di regola anche nell'ambito dell'applicazione

dell'art. 6 OAMal (cfr. 134

V 34 consid. 5.5).

(…)

6.2.1

Il Tribunale cantonale, pur

riconoscendo che l'assicurazione malattia estera C.________ offre prestazioni

di alto livello - essa rimborsa in linea di principio la totalità dei costi

derivanti dalle degenze ospedaliere, incluse quelle in camera privata se vi è

necessità medica, come pure assume prestazioni dentistiche maggiori che la

LAMal - ha negato l'equivalenza, in virtù di importanti lacune. In particolare

la Corte cantonale ha evidenziato che, riservati i casi complessi con

operazioni chirurgiche con ricovero ospedaliero, vi è un limite di rimborso

massimo di Euro 2249.69 per persona e per anno per le spese ambulatoriali nei

confronti dei medici generalisti e anche degli specialisti, con particolare

rilevanza per gli psichiatri, che la LAMal non contempla. Anche se vi è pur

sempre la possibilità per la persona assicurata in casi particolari di farsi

rimborsare un importo superiore a quello pattuito, vi sono pur sempre limiti

percentuali da rispettare. Il rimborso al 100 % avviene solo per le cure

ambulatoriali eseguite unitamente ai trattamenti ospedalieri, con

partecipazioni ai costi del 3 % fino a un massimo di Euro 50. A mente del

Tribunale cantonale un'importante spesa che non viene coperta in maniera

illimitata ma solo nella misura dell'80 % è quella dei medicamenti, che in

Svizzera sono notoriamente costosi. La LAMal rimborsa di principio

l'integralità del prezzo se sono dati i presupposti dell'art. 32 LAMal, dopo

prelievo della franchigia (di al massimo fr. 2500 annuali per gli adulti;

cfr. art. 93 e 103 OAMal) e della partecipazione ai costi (10 % e solo in

alcuni casi superiore; cfr. art. 64 LAMal e art. 104a OAMal). Le

altre limitazioni nel rimborso concernono la fisioterapia (al massimo Euro

562.43

all'anno e per persona) e la psicoterapia (al massimo Euro 1406.06

annuali e per persona). In Svizzera vi sono anche limiti, ma superabili se è

comprovata la necessità medica (cfr. art. 3 e 3b e art. 5 OPre). La Corte

cantonale conclude quindi che, a parte la copertura per le cure dentarie, per

il contributo degli occhiali e il rimborso dei ricoveri ospedalieri - che

appaiono peggiori nel sistema LAMal - non risulta una presa a carico

quantitativa e qualitativa equivalente presso l'assicurazione malattia estera

C.________. Considerate le carenze riscontrate, l'equivalenza non è data e

nemmeno l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera.

6.3

Come

già evidenziato (cfr. consid. 5.2), il concetto di copertura assicurativa

equivalente non presuppone una perfetta identità fra i due sistemi

assicurativi. Identità peraltro difficile da valutare, viste le particolarità

di ogni sistema assicurativo. Se da un lato le parti in causa hanno già

elencato un certo numero di elementi per sostenere le loro tesi, il Tribunale

federale è dell'avviso che non è ancora possibile operare un'analisi

approfondita della questione, in considerazione del fatto che vi sono ancora

questioni da accertare prima di potersi determinare, con cognizione di causa,

sull'insieme della fattispecie da analizzare nel suo complesso.

6.4

In

primo luogo vi è un'incertezza in relazione all'importo addizionale previsto

alla lettera H delle norme di attuazione, (segnatamente in relazione

all"Additional reimbursement under Article 83a (6) of the Service

Regulations". Tale norma prevede che se, durante un periodo di dodici mesi

consecutivi, il totale delle spese mediche di cui alla precedente sezione F

sostenute da un dipendente assicurato, dai membri assicurati della sua famiglia

e da altri dipendenti assicurati, è tale che, in virtù dell'eccedenza del 20 %

su alcune spese e sui massimali imposti, il dipendente assicurato deve ancora

sostenere un importo superiore al 20 % del suo salario mensile durante i 12

mesi in questione, egli ha diritto a un rimborso supplementare pari alla

differenza tra l'importo totale complessivo di tali eccedenze e gli importi che

superano i massimali, da un lato, e il 20 % del predetto salario medio mensile

dall'altro. Quanto sopra menzionato vale anche per le persone assicurate in

pensione e il termine salario va sostituito con il termine rendita.

Ora, nel caso in rassegna, agli atti

figura unicamente un certificato del 22 gennaio 2007 con cui l'EPO ha attestato

che il ricorrente percepisce, a partire dal 1° gennaio 2007, una rendita di fr.

9288.42

nell'ambito del regime pensionistico. Non è stato accertato se tale

importo sia da considerare mensile o annuale; è pertanto auspicabile ottenere

la conferma dell'assicuratore su tale punto.

6.5

Inoltre,

anche la questione delle cure in caso di malattia non è stata compiutamente

vagliata dal Tribunale cantonale. Detto altrimenti, non è stato esaminato in

che misura esiste o meno un regime di assicurazione per l'assistenza a lungo

termine, segnatamente per la degenza a lungo termine, in particolare in una

casa di cura (cfr. a tal proposito l'art. 25a cpv. 5 LAMal). La copertura

limitata dei costi di cura potrebbe essere considerata come una grave carenza

(in tal senso cfr. sentenze 9C_875/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 3.3 con

riferimenti e 9C_858/2016 del 20 giugno 2017 consid. 2.2.2 con ulteriori

riferimenti). L'assicurazione malattia estera C.________ sembra prevedere

un'assicurazione in tal senso, segnatamente un'assicurazione separata a lungo

termine, dove però solo il 30 % dei costi totali sembra essere coperto. Tale

questione dovrà ancora essere esaminata dal Tribunale cantonale, con il rilievo

che dal profilo procedurale le parti dovranno ancora essere coinvolte sui punti

ancora da vagliare.

6.6

Infine,

come indicato dai ricorrenti e come altresì menzionato nel giudizio cantonale,

la guida non è esaustiva e nemmeno limitativa ma in pratica contiene una

descrizione generale della copertura sanitaria fornita e, se un particolare

medicamento o trattamento non è incluso, non significa ancora che non vi sia un

diritto a un rimborso. In tal caso verrà effettuata una valutazione da parte

dell'amministratore che deciderà se si realizzano i presupposti per un

risarcimento. Anche l'estensione della copertura e i massimali di rimborso

indicati alla lettera F delle norme di attuazione possono essere riesaminati

periodicamente dall'assicurazione malattia estera C.________: il Presidente

dell'ufficio potrà stabilire condizioni concrete di rimborso. Gli articoli 83,

83a, 84 e 84a della guida, rispettivamente le loro norme d'attuazione, non sono

però agli atti e sarebbe auspicabile che vi fossero, come pure qualche

chiarimento in merito da parte dell'assicuratore.

6.7

In

conclusione, visto quanto precede e contrariamente a quanto ritenuto

dall'autorità giudiziaria cantonale e dall'amministrazione, non è dunque

possibile - allo stadio attuale e sulla base degli elementi agli atti -

statuire con la necessaria attendibilità sull'equivalenza, con la LAMal, della

copertura dell'assicurazione malattia estera C.________ per le cure

medico-sanitarie in Svizzera. A tale scopo la causa va pertanto rinviata

all'istanza precedente affinché completi l'istruttoria sugli aspetti sopra

menzionati per poter valutare l'esenzione dall'obbligo assicurativo dei

ricorrenti.”

Con STCA

36.2021.32-33 del 20 settembre 2021 il TCA, dopo aver effettuato gli

accertamenti richiesti, ha accolto il ricorso.

2.8

Nel

caso di specie dalla documentazione allegata dalle parti emerge che, chiamata

ad attestare l’equivalenza tra la copertura assicurativa estera e la LAMal, __________

si è rifiutata (doc. 12), affermando di non poter procedere all’attestazione di

equivalenza poiché il piano di copertura assicurativo non copre tutte le

prestazioni menzionate nel modulo da sottoscrivere. L’assicuratore ha aggiunto

di aver avuto problemi con le autorità svizzere in passato, poiché non

accettano la copertura (“[…] I would like to inform you that, unfortunately

we are not authorized to sign and stamp the attached form, since the __________

does not cover all items mentioned on this form. In similar cases in the past

we have encountered a lot of problems, since the Swiss Authorities do not

accept our coverage”) ed ha suggerito all’interessata di chiedere

l’esenzione in applicazione dell’art. 6 OAMal, presentando semplicemente la

polizza assicurativa. Ciò che ha permesso ad altri assicurati di ottenere l’esonero

(“Investigating further, we have found a solution for Switzerland: According

to Art. 6 of the Swiss Krankenversicherungsverordnung, employees from

international organizations and their family members are exempted from the

Swiss obligation to be insured. For this, a certificate

must be issued by the corresponding organization. We have done this in the past

and it was accepted. So the form filled out by __________ would no be

necessary”).

L’insorgente ha così prodotto

un’attestazione dell’“__________” dell’__________ dove figura che __________,

funzionario dell’__________, beneficia della copertura dell’organizzazione

internazionale, valida anche per i suoi familiari in tutto il mondo. Nel

documento si precisa inoltre che l’assicurazione copre ogni prestazione medica

ed ospedaliera necessaria, che le spese sono prese a carico indipendentemente

dal luogo in cui sono state sostenute e che le spese mediche e ambulatoriali

sono rimborsate all’80% delle spese ragionevoli e consuete. L’assicurazione

copre al massimo USD 250'000 all’anno per persona (“The above-mentioned

Insurance Scheme of the __________ provides coverage for any necessary medical

and hospitalization expenditure. Expenses will be

reimbursed regardless of where they are incurred. Professional medical fees and

outpatient medical services are reimbursable at the rate of 80 percent of the

reasonable and customary charges. The __________ maximum coverage per

calendar year is up to $250,000 USD per participant”).

La ricorrente ha inoltre prodotto

un documento in inglese in cui figurano le varie coperture assicurative dell’__________.

L’insorgente ha indicato che la sua assicurazione è descritta alle pagine 49 e

seguenti (cfr. doc. 8 e 9).

Essa si chiama “__________” e

consiste in una copertura che si fa carico dei costi degli assicurati, nel

limite previsto dal piano assicurativo, per spese ragionevoli e consuete in

relazione con cure mediche, ospedaliere e dentistiche in caso di malattia,

infortunio e maternità. L’assicurazione rimborsa anche i costi di alcune cure

preventive. Il limite massimo di rimborso ammonta a USD 250'000 all’anno per

persona. Oltre al rimborso massimo, possono essere applicati anche alcuni

massimali per tipo di trattamento, tipo di procedura o per altri servizi (“The

__________, administered by __________, indemnifies, within the limits of the

plan, for reasonable and customary charges in respect of medical, hospital and

dental treatment for illness, an accident or maternity. Additionally, the plan provides cover for some aspects or preventive

care. The aggregate reimbursement in respect of the total expenses covered by

the plan that are incurred by an insured participant shall not exceed $250,000

in any calendar year. The provisions set forth below are subject to this

limitation. In addition to the maximum reimbursement per calendar year, certain

maximums per treatment, procedure, supplies or other services may also apply, depending

on the type of service”).

2.9

Alla luce

della documentazione agli atti, questo Tribunale rileva che di per sè, come affermato

dalla Cassa di compensazione, di primo acchito la copertura offerta dall’__________

non sembrerebbe essere equivalente a quella della LAMal, ritenuto che vi è un

limite massimo, pur elevato, oltre il quale non risulterebbe esserci alcun

rimborso delle prestazioni (cfr., per un altro caso simile, in cui

l’equivalenza era stata negata la STCA 36.2007.146 del 16 marzo 2008: caso di

una studentessa che aveva un’assicurazione privata con rimborso

dell’80% della tariffa applicata in Svizzera per un massimo di Euro

281'635).

Rammentato che per essere

equivalente la copertura deve essere di principio illimitata (cfr.

anche Eugster, Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione, 2016, n. 58, pag.

426), sulla sola base delle tavole processuali la domanda di esonero

dall’obbligo assicurativo non potrebbe essere accolta.

Sennonché, come già accaduto in

passato in relazione a coperture assicurative di ex funzionari di

organizzazioni internazionali, anche in questo caso l’insorgente si lamenta del

fatto che nel resto della Svizzera le richieste di esonero troverebbero

accoglimento senza ulteriori formalità e sostiene che in concreto sarebbero

necessari ulteriori accertamenti volti a stabilire se il limite posto

dall’assicuratore sia invalicabile oppure se, a determinate condizioni, può

essere superato (cfr. STF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010 e STF 9C_613/2019 del 7

maggio 2021). Nei casi giudicati dal TF, e ripresi al consid. 2.7, era poi

emerso che le coperture delle assicurazioni delle organizzazioni internazionali

andavano considerate equivalenti alla LAMal. Tali limiti non erano infatti

assoluti, ma rappresentavano piuttosto uno strumento legittimo di controllo dei

costi. In caso di necessità e previo accordo dell’assicuratore, il rimborso era

riconosciuto.

Nel caso di specie la situazione

non è diversa.

Alla luce della documentazione attualmente

agli atti l’equivalenza non sembrerebbe data.

Tuttavia, non si può escludere

che interpellando direttamente l’assicuratore o l’organizzazione internazionale

per la quale lavora il marito della ricorrente, emerga la possibilità di

oltrepassare i limiti indicati nel regolamento prodotto dall’assicurata.

In particolare è necessario acquisire

dall’insorgente le norme d’attuazione ed il regolamento della __________, se

possibile in una lingua nazionale, e una dichiarazione dell’assicuratore o

dell’organizzazione internazionale per la quale lavora suo marito, dove figuri

se l’importo di USD 250'000 è invalicabile o se si tratta unicamente di uno

strumento di controllo dei costi, se vi è comunque un diritto al rimborso in

situazioni particolari (indicando quali), se l'assicurazione

estera copre sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale,

ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come

pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale

pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera, se esiste o meno un regime di assicurazione per l'assistenza a

lungo termine, segnatamente per la degenza a lungo termine, in particolare in

una casa di cura (cfr. a tal proposito l'art. 25a cpv. 5 LAMal; la copertura

limitata dei costi di cura potrebbe essere considerata come una grave carenza; in

tal senso cfr. sentenze 9C_875/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 3.3 con

riferimenti e 9C_858/2016 del 20 giugno 2017 consid. 2.2.2 con ulteriori riferimenti;

cfr. anche la STF 9C_146/2023 del 10 maggio 2023, in particolare consid. 5.3.5)

e se vi sono ulteriori limitazioni (sembrerebbe infatti che alcune prestazioni

sono rimborsate solo all’80%; cfr. pag. 49 e seguenti doc. 8).

Solo dopo aver acquisito questi ulteriori documenti ed aver lasciato

alla ricorrente, cui incombe l’obbligo di collaborare, pena la possibilità per

la Cassa di emettere una decisione a lei sfavorevole (cfr. a proposito del principio inquisitorio,

dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete

dell’applicazione di tali principi: sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019,

consid. 4.1 e seguenti), il diritto di esprimersi in merito, sarà possibile

determinarsi compiutamente sulla fattispecie.

La

decisione su reclamo impugnata va di conseguenza annullata e l’incarto rinviato

alla Cassa affinché proceda conformemente a quanto stabilito in precedenza.

Non va infatti

dimenticato che di principio spetta all’amministrazione procedere con i

necessari accertamenti.

In una

sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 l’Alta Corte ha rammentato:

"

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla

ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia

la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione

essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è

quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag.

374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).”

In

queste condizioni la richiesta della ricorrente di richiamare l’incarto dell’assicuratore

diviene priva di oggetto.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, l’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di esonero

dall’obbligo assicurativo.

La causa non riguarda

prestazioni, tuttavia essa non è soggetta a spese.

In effetti il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du

21.

juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances

selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata

(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.11

All’insorgente,

rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Con l’emanazione della sentenza,

la richiesta di concedere l’effetto sospensivo al ricorso diventa priva di

oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016,9C_716/2016 del 9 maggio 2017

consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa

cantonale di compensazione per ulteriori accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La cassa verserà

alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti