36.2023.11
Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo (LAMal) di una cittadina di un Paese extra UE coniugata con un cittadino svizzero residente all'estero e funzionario di un'organizzazione internazionale. Rinvio degli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti
5 giugno 2023Italiano48 min
durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2023.11
cs
Lugano
5 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 20 marzo 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. In seguito ad una segnalazione
dell’Ufficio controllo abitanti di __________, il 13 gennaio 2022 la Cassa
cantonale di compensazione ha scritto a RI 1, nata nel 1976, cittadina della __________
al beneficio di un permesso “B”, proveniente da __________, invitandola ad
iscriversi, unitamente ai figli __________ (nata nel 2007) e __________ (nato
nel 2011), presso un assicuratore LAMal riconosciuto ed a trasmettere entro 20
giorni un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione (doc. 16).
1.2. Il 19 gennaio 2022 __________, nato
nel 1973, cittadino svizzero, marito di RI 1, ha scritto all’amministrazione,
affermando di essere affiliato presso l’assicuratore __________, per il tramite
del proprio datore di lavoro, l’__________, e rilevando che i figli sono soggiornanti
in Svizzera per motivi di studio (“attualmente le condizioni in __________
dove vivo e lavoro non sono idonee per un apprendimento scolastico di qualità”)
e che la sua consorte li ha accompagnati (doc. 14).
1.3. Dopo aver ricevuto da __________
il formulario TI13 F con la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo
per i membri della sua famiglia (doc. 13a), unitamente ad uno scritto dell’__________
del 9 febbraio 2022 secondo il quale “the __________ maximum coverage per
calendar year is up to $250,000 USD per participant” (doc. 10), la Cassa
cantonale di compensazione, con decisione del 19 aprile 2022, ha respinto la
richiesta poiché RI 1 e i due figli non dispongono di una copertura
assicurativa equivalente ai sensi dell’art. 6 cpv. 4 OAMal alla luce del limite
massimo di indennizzo di USD 250'000 all’anno per assicurato ed ha fissato
l’inizio dell’obbligo d’assicurazione al 15 settembre 2021 (doc. 7).
1.4. Con decisione su reclamo del 20
marzo 2023 l’amministrazione ha confermato l’obbligo assicurativo per RI 1,
facendolo risalire al 1° settembre 2021, data di entrata in Svizzera (doc. 1).
1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo il
conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso ed in via principale la riforma
della decisione su reclamo nel senso di non dovere essere assoggettata alla
LAMal. In via subordinata ella chiede l’annullamento della decisione su reclamo
ed il rinvio degli atti alla Cassa affinché, dopo ulteriori accertamenti,
emetta una nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. I). La ricorrente
richiama dalla Cassa cantonale di compensazione e da __________ l’incarto completo,
unitamente alla polizza assicurativa, le condizioni generali e i regolamenti
applicabili, in particolare quelli suscettibili di definire il tipo, l’entità e
le condizioni della copertura assicurativa in caso di malattia.
Riassunto il motivo del suo
spostamento in Svizzera, l’insorgente ritiene di poter beneficiare dell’esonero
dall’obbligo assicurativo già solo per la sua qualità di adulto che accompagna
Fatti
i figli nel nostro Paese per occuparsene durante gli studi.
In ogni caso, ella chiede l’applicazione
dell’art. 6 OAMal.
La ricorrente sostiene che, in
quanto coniuge di un funzionario dell’__________, al beneficio dei privilegi
connessi alla sua funzione, va assimilata ad una delle persone di cui all’art.
2 cpv. 2 lett. c LSO, poiché autorizzata ad accompagnare il marito.
In applicazione dell’art. 6 cpv.
1 OAMal l’insorgente ritiene di non dover essere assoggettata alla LAMal e
sostiene che la Cassa, applicando l’art. 6. cpv. 4 OAMal e chiedendole la prova
dell’equivalenza della copertura assicurativa estera, ha violato il diritto.
In ogni caso, secondo la
ricorrente, anche se si volesse applicare il cpv. 4, il ricorso andrebbe
accolto e gli atti rinviati all’amministrazione per accertare se
l’assicurazione estera è equivalente a quella Svizzera, anche perché in tutti
gli altri Cantoni svizzeri la documentazione prodotta permette senza problemi
di ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo. Inoltre, la Cassa avrebbe
dovuto accertare se il limite di USD 250'000 è invalicabile, se concerne tutte
le prestazioni o solo alcune, se un’estensione della copertura è comunque
possibile, se l’assicuratore può stabilire condizioni concrete di rimborso.
L’amministrazione non avrebbe neppure acquisito le norme di attuazione o il
regolamento dell’assicuratore.
1.6. Con risposta del 28 aprile 2023 la
Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa, rilevando che il ricorso ha
effetto sospensivo (doc. III). L’amministrazione afferma che l’insorgente non
può essere esonerata ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal per il solo fatto di
accompagnare i figli agli studi in Svizzera. Tale articolo si applica infatti
solo agli studenti, allievi, praticanti e stagisti ed ai loro figli, ma non ai
loro genitori.
In secondo luogo la Cassa
evidenzia che la ricorrente non fruisce personalmente di privilegi o immunità
poiché è al beneficio di un permesso “B”. Per cui può essere esonerata solo in
applicazione dell’art. 6 cpv. 4 OAMal, ossia se vi è equivalenza tra la
copertura dell’assicurazione estera e quella svizzera. Ciò non è il caso poiché
nelle condizioni generali figura un limite massimo d’indennizzo di USD 250'000
all’anno per assicurato.
1.7. La ricorrente ha prodotto la sua
replica in data 16 maggio 2023 (doc. V), mentre la Cassa ha duplicato il 22
maggio 2023 (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Va preliminarmente rammentato che
con sentenza pubblicata in DTF 129 V 159 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)
ha in sostanza affermato che il Cantone non è autorizzato ad affiliare
d'ufficio le persone che già si sono assicurate così come non può affiliare con
effetto retroattivo quelle che si sono assicurate tardivamente.
L'assicuratore malattia, non il
Cantone, è competente a statuire sull'obbligo di versare un supplemento di
premio in caso di affiliazione tardiva nonché sull'ammontare e sulla riduzione
del medesimo (cfr. art. 5 LAMal e 8 OAMal). È invece competenza dell’autorità
cantonale stabilire se sono dati motivi di esonero (consid. 3).
Infatti, per l’art. 6 cpv. 1
LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo di assicurazione. Ai
sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un
assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo
obbligo tempestivamente.
Per l’art. 5 cpv. 2 LAMal in caso
di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.
L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è
giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo
conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della
durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso
per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione
dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
Secondo l’art. 8 OAMal il
supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5
capoverso 2 della legge è riscosso per una durata pari al doppio del ritardo di
affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il
50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la
situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta
oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso
inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato
e le circostanze del ritardo. L’art. 8 cpv. 2 OAMal prevede che non è riscosso
alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.
Per l’art. 8 cpv. 3 OAMal se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore
precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio
nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il
supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per
gli assicuratori successivi.
2.2. Secondo l'art. 3 LAMal:
" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui
all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano
un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13
cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4L'obbligo
d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."
Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le
persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice
civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3
della legge.
2.3. In concreto la ricorrente,
cittadina della __________, Paese extra UE, al beneficio di un permesso “B”,
nata nel 1976, senza attività lucrativa, coniugata con un cittadino svizzero
funzionario dell’__________ residente in __________, e trasferitasi in Svizzera
nel mese di settembre 2021 al fine di accudire i figli, nati nel 2007 e nel
2011, recatisi nel nostro Paese per frequentarvi le scuole __________, in
applicazione degli art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 1 OAMal, deve affiliarsi in
Svizzera.
Ella domanda tuttavia di poter
essere esonerata dall’obbligo assicurativo.
2.4. L’assicurata, cittadina di un Paese
extra UE, sostiene preliminarmente di poter chiedere l’esonero dalla LAMal in
quanto deve prendersi cura dei figli minorenni attualmente in formazione in
Svizzera.
Ella
fa implicitamente valere l’art. 2 cpv. 4 OAMal.
Secondo l’art. 2
cpv. 4 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone
che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un
perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i
familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché
durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa
equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un
attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone
dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può
essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare
l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
L’art. 3 cpv. 2
OAMal, prevede che sono considerati familiari il coniuge e i figli che non
hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non hanno
ancora compiuto i 25 anni.
Per la dottrina, di principio,
determinante per l’applicazione dell’art. 2 cpv. 4 OAMal è lo scopo del
soggiorno in Svizzera, di studio o per attività lucrativa, ritenuto che
l’esercizio di un’attività accessoria non implica necessariamente
l’inapplicabilità del disposto (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 52, pag. 425).
In concreto tale
norma non è d’aiuto all’insorgente poiché ad essere in formazione non è lei
stessa, bensì i suoi figli.
Infatti, il citato disposto si
applica alla persona assicurata in formazione, accompagnata da familiari ai
sensi dell’art. 3 cpv. 2 OAMal, ossia il coniuge e i figli che
non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non
hanno ancora compiuto i 25 anni (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a
edizione, 2016, n. 52, pag. 425) ma non ai genitori (sul tema cfr.: STCA
36.2017.56 del 29 agosto 2017; STCA 36.2016.70 del 14 novembre 2016;
STCA 36.2015.97 del 16 febbraio 2016).
2.5. In secondo luogo
l’assicurata invoca l’art. 6 cpv. 1 OAMal, in via subordinata l’art. 6 cpv. 4
OAMal.
Per l’art. 6 cpv. 1 OAMal le
persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo
Considerandi
2.
capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite,
ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo
d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno
espressa domanda.
Secondo l’art. 6
cpv. 3 OAMal nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2017,
le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno
cessato le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa,
un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un
trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale
internazionale, un tribunale arbitrale o presso un altro organismo
internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno
2007.
sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione
se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa
equivalente presso l’assicurazione malattie della loro primitiva
organizzazione. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo
competente dell’organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni
necessarie.
Il 1° gennaio 2018
è entrato in vigore un nuovo tenore dell’art. 6 cpv. 3 OAMal. Il disposto
prevede che le persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso
beneficiari istituzionali secondo l’art. 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k
della legge sullo Stato ospite (LSO) sono, a domanda, esentati dall’obbligo
d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura
assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto
dell’organo competente del loro beneficiario istituzionale precedente che dia
tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o
la rinuncia all’esenzione.
Per l’art. 6 cpv. 4 OAMal, in vigore
dal 1° gennaio 2018, le persone assicurate insieme a una persona secondo i capoversi
1.
o 3 presso l’assicurazione malattie di un beneficiario istitutionale (sic)
secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k della legge sullo Stato
ospite e che non fruiscono personalmente di privilegi o immunità sono, a
domanda, esentate dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in
Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un
attestato scritto dell’organo competente del beneficiario istituzionale che dia
tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o
la rinuncia all’esenzione.
Ai sensi dell’art.
2.
cpv. 2 lett. c LSO la Confederazione può accordare privilegi, immunità
e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti: (…)
persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere
a e b, compreso il personale domestico privato.
Le lettere a e b del citato
disposto fanno riferimento alle persone chiamate in veste ufficiale, a titolo
permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1
(lett. a) e alle personalità che esercitano un mandato internazionale (lett.
b).
L’UFSP nel Rapporto
esplicativo del “novembre 2017” relativo alle modifiche dell’OAMal
previste per il 1° gennaio 2018 e per il 1° gennaio 2019 (cfr. sito internet
dell’UFSP: www.bag.admin.ch), ha precisato:
" 3. Commento
alle singole disposizioni
3.1
Articolo
6.
Persone a beneficio di privilegi in virtù del diritto internazionale
Capoverso 3
In occasione della modifica OSOsp, entrata in vigore il 1° gennaio
2008, l’articolo 6 capoverso 3 OAMal era stato modificato e, nella nuova
versione, erano stati involontariamente omessi i familiari. Il Dipartimento
federale degli affari esteri (DFAE) intende ora eliminare questa lacuna. Per
evitare casi di doppia assicurazione, propone di reintrodurre la possibilità di
esentare dall’obbligo d’assicurazione le persone assicurate insieme al titolare
principale presso l’assicurazione malattie della sua organizzazione precedente.
La definizione del campo d’applicazione personale di cui al capoverso 3 è
semplificata per rispecchiare meglio la realtà. In effetti, secondo la prassi
attuale, solo le organizzazioni intergovernative, le istituzioni
internazionali, i segretariati o gli altri organi istituiti da un trattato
internazionale e i tribunali internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1
lettere a, b, i e k della legge sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) offrono al
loro personale una copertura assicurativa per le cure in Svizzera. Per evitare
un lungo elenco di beneficiari istituzionali, si rimanda semplicemente alle
lettere pertinenti di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO. Lo stesso vale per il
capoverso 4. Secondo il vigente capoverso 3, gli ex funzionari in pensione
devono beneficiare di una copertura assicurativa «equivalente» per poter essere
esentati dall’obbligo d’assicurazione e anche i capoversi 2, 4 e 7
dell’articolo 2 OAMal relativi ai motivi di esenzione pongono la condizione di
una copertura assicurativa «equivalente». Nell’interesse degli assicurati
coinvolti, occorre fare in modo che questi ultimi siano esentati dall’obbligo
d’assicurazione unicamente se la loro copertura assicurativa privata equivale a
tutti gli effetti a quella della LAMal. Per facilitare la comprensione delle
condizioni necessarie per un’esenzione, è opportuno armonizzare la loro
formulazione nel vigente capoverso 3 e nel nuovo capoverso 4 inserendovi
esplicitamente la condizione di una copertura assicurativa equivalente. Nei capoversi
3.
e 4 è opportuno precisare che l’interessato non può revocare l’esenzione o la
rinuncia all’esenzione dall’obbligo assicurativo. L’aggiunta di questa frase
(in fine) è giustificata dal fatto che tali persone non beneficiano di alcun
privilegio in virtù del diritto internazionale o vi hanno rinunciato, per cui
non vi è motivo di permettere loro di ritornare sulla loro scelta assicurativa
come prevede l’articolo 7 capoverso 6 OAMal per i beneficiari di privilegi ai
sensi dell'articolo 6 capoverso 1. Trattandosi di persone che risiedono
stabilmente in Svizzera è opportuno evitare un andirivieni tra diversi sistemi
assicurativi per motivi particolari (finanziari o di altra natura). Inoltre,
sarebbe contrario al principio di solidarietà consentire a tali persone di
entrare nel sistema LAMal quando sono anziane malate, senza avervi mai
contribuito. Il termine per la presentazione della domanda di esenzione, come
per gli altri motivi di esenzione, è di tre mesi a partire dall’inizio
dell’obbligo di assicurazione o tre mesi dall’inizio del motivo di esenzione.
Lo stesso vale per il capoverso 4.
Capoverso 4
Le persone autorizzate ad accompagnare le persone
beneficiarie, di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO in combinato
disposto con l’articolo 11 capoversi 1 lettera f, 2 lettera f e 3 lettera g
OSOsp, non sono soggette all’assicurazione malattie obbligatoria e possono
affiliarsi presso l’assicurazione dell’organizzazione internazionale insieme al
titolare principale. Sinora questa regola si applicava unicamente alle persone
che non esercitavano alcuna attività lucrativa. Quelle che lavoravano dovevano
assicurarsi in Svizzera, anche se beneficiavano della copertura assicurativa
dell’organizzazione internazionale. Per evitare casi di doppia imposizione, il
DFAE ha rivisto l’articolo 24 OSOsp. Dal 1° gennaio 2016, i familiari e altre
persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale (secondo l’art. 22
OSOsp) che scambiano la loro carta di legittimazione con un permesso Ci per
poter esercitare un’attività lucrativa in Svizzera non sono più soggetti
all’assicurazione malattie obbligatoria. Queste persone non appartengono al
campo d’applicazione del capoverso 4 bensì a quello del capoverso 1. Secondo
l’articolo 20 LSO, esse beneficiano degli stessi privilegi, immunità e
facilitazioni del beneficiario principale. La rinuncia ai privilegi concerne
unicamente l’esercizio di un’attività lavorativa (art. 22 cpv. 4 OSOsp). Ne
fanno eccezione le persone che secondo l’Accordo tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALCP: RS 0.142.112.681) sono assicurate in
uno Stato membro dell’UE/AELS insieme al beneficiario principale. Se iniziano a
esercitare un’attività lucrativa in Svizzera, queste persone soggiacciono
all’obbligo di assicurazione. Tuttavia, l’OSOsp non si applica alle persone che
non beneficiano di privilegi in virtù del diritto internazionale. Pertanto, i
loro familiari e le persone che le accompagnano in possesso di un permesso di
soggiorno o di domicilio, o di un permesso per frontalieri, nonché le persone
di nazionalità svizzera, rimangono soggetti all’assicurazione malattie
obbligatoria anche se possono affiliarsi all’assicurazione dell’organizzazione
internazionale insieme al titolare principale.
La presente revisione vuole evitare casi di doppia
assicurazione anche per queste persone.”
2.6
In concreto,
l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 OAMal va esclusa d’acchito, giacché la
ricorrente non ha accompagnato in Svizzera il marito, rimasto in __________, ma
è detentrice di un permesso “B” e dunque non fruisce personalmente di privilegi
o immunità ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. c LSO (cfr. Messaggio concernente
la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli
aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato
ospite, LSO) del 13 settembre 2006, FF 2006, pag. 7359 e seguenti; cfr. pag.
7385: “È evidente che le persone chiamate a svolgere funzioni ufficiali
presso i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1, o le
personalità eminenti che esercitano un mandato internazionale devono potersi
fare accompagnare da membri della loro famiglia […] Secondo la prassi
generalmente osservata dagli Stati ospiti, le persone autorizzate ad
accompagnare le persone beneficiarie sono i congiunti e i compagni, gli
ascendenti a carico che vivono in comunità domestica con l’interessato, i figli
o altre persone a carico”), di cui del resto non ha
comprovato di beneficiare.
Ella può invece
essere esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi dell’art. 6
cpv. 4 OAMal, se può far valere, per le cure nel nostro Paese, una copertura
assicurativa equivalente.
2.7
Il Tribunale
federale ha più volte avuto modo di affermare che, malgrado l'art. 3 cpv. 2
LAMal conceda al Consiglio federale un ampio potere di apprezzamento, in
considerazione dello scopo perseguito dalla legge, consistente nell'attuazione
della solidarietà, eccezioni al principio dell'assicurazione obbligatoria sono
ammesse solo in maniera restrittiva (DTF 134 V 34, RAMI 2000 no. KV 102 pag. 20 consid. 4c; DTF 132 V 310 consid. 8.2 seg. pag. 313;
DTF 129 V 77 consid. 4.2 pag. 78; v. pure Guy Longchamp, L'affiliation à
l'assurance-maladie sociale en Suisse [articles 3 et suivants LAMal], in:
Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, no. 32 [2004] pag. 33 segg.,
46.
seg.). L'obbligo assicurativo non dev'essere infatti
considerato quale fine a sé stesso, bensì quale strumento insostituibile per
garantire la necessaria solidarietà tra persone sane e persone malate. Questo
principio, che dev'essere ritenuto di massima anche nell'ambito applicativo
dell'art. 6 OAMal (DTF 134 V 34, cfr. peraltro DTF 129 V 159 consid. 3.6.1 pag.
165.
seg.), non deve tuttavia essere di ostacolo all'esercizio, indipendente e
in piena libertà, delle proprie funzioni da parte dei funzionari di
organizzazioni internazionali (cfr. sentenza K 68/02 dell’8 aprile 2002
pubblicata in DTF 131 V 174, consid. 3.4 con riferimento).
Con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 pubblicata in DTF 134 V 34, al consid. 5.6, l’Alta
Corte ha evidenziato come il presupposto di "equivalenza" richiesto
dall'art. 6 cpv. 3 OAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 non
differisce in maniera sostanzialmente significativa da quello formulato dall'art.
2.
cpv. 2 OAMal. Sebbene le versioni francese e, quantomeno parzialmente (dato
che l'aggettivo "entsprechend" può significare sia
"corrispondente" o "equivalente" come anche solo
"adeguato" o "analogo"), tedesca dell'art. 6 cpv. 3 OAMal
possano fornire l'appiglio per un'interpretazione meno rigorosa - rispetto a
quella imposta dall'art. 2 cpv. 2 OAMal - per quanto concerne il livello di
copertura richiesto dall'assicurazione malattia dell'organizzazione
internazionale per concedere l'esenzione dall'obbligo assicurativo, né
l'interpretazione letterale né tantomeno un'interpretazione teleologica del
disposto consentono comunque di distanziarsi significativamente dai parametri
fissati in relazione all'art. 2 cpv. 2 OAMal. La vicinanza semantica tra i due
termini - che per la versione italiana corrisponde a un'identità - e la ratio
legis non giustificano valutazioni sensibilmente divergenti.
La nostra Massima
Istanza ha rammentato che questa valutazione non è di ostacolo all'esercizio,
indipendente e in piena libertà, delle proprie funzioni da parte di un
funzionario (ormai in pensione) di un'organizzazione internazionale.
In quell’occasione
l’Alta Corte ha ricordato che per la dottrina sviluppata a proposito dell'art.
2.
cpv. 2 OAMal - a partire dalla quale, per quanto appena detto, può
effettuarsi, mutatis mutandis, anche l'analisi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal -, l'equivalenza
è data se l'assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di
trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia,
infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel
reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in
Svizzera. Va tenuto presente in quest'ambito che, al di fuori del coordinamento
internazionale delle prestazioni, le persone assicurate contro le malattie
all'estero non godono della protezione tariffaria in Svizzera. La copertura
dev'essere di conseguenza di principio illimitata. In presenza di differenze
corrispondenti all'importo della partecipazione ai costi prevista per legge,
l'equivalenza è comunque considerata salvaguardata
(cfr. anche Eugster,
Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione, 2016, n. 58, pag. 426).
Nella sentenza
pubblicata in DTF 134 V 34 il TF ha affermato che:
" 5.9 Senza
incorrere in una violazione del diritto federale o in un accertamento
manifestamente inesatto dei fatti, i giudici cantonali hanno giustamente
osservato che l'assicuratore estero non è stato in grado di confermare
un'assunzione completa delle tariffe svizzere. Essi hanno in particolare
evidenziato che alla domanda se la polizza prevedesse una copertura finanziaria
illimitata o comunque nella misura del 90 o dell'80%, l'assicuratore ha di
fatto risposto negativamente, rinviando alle condizioni contrattuali allegate.
Hanno quindi pure osservato che in virtù della polizza nessun rimborso sarebbe
previsto per gli atti medici non riconosciuti come tali dal sistema di
sicurezza sociale francese, per cui non tutte le prestazioni previste dal
diritto svizzero sarebbero rimborsate dall'assicuratore estero. Allo stesso
modo hanno posto l'accento sul fatto che la copertura prevede degli importi
massimi per importanti tipi di prestazioni (ad esempio per la psicoterapia [80%
delle spese effettive, e comunque al massimo € 1000 annui per beneficiario e
dopo deduzione dell'importo eventualmente rimborsato da un regime di sicurezza
sociale]; per le ospedalizzazioni mediche e le spese di ricovero [massimo di €
435.42
per giorno, nell'anno di riferimento 2004, con rimborso minimo dell'80%
delle spese effettive]; per le ospedalizzazioni chirurgiche [massimo di €
712.63
al giorno con rimborso minimo dell'80% delle spese effettive]). Ora, il
ricorrente non adduce motivi o circostanze che facciano apparire come
manifestamente inesatto o altrimenti incompleto l'accertamento dei primi
giudici in punto alla copertura assicurativa garantita dalla polizza della
V.________. Tale accertamento risulta pertanto vincolante ai fini del presente
giudizio. Di conseguenza, sebbene per numerose altre prestazioni la polizza
preveda un rimborso massimo ammontante a quattro volte il rimborso effettuato
dal regime di sicurezza sociale francese o, se maggiormente vantaggioso, a
quattro volte quello pagato dal regime locale dell'Alsazia-Mosella, e comunque
una garanzia dell'80% delle spese effettive, i giudici cantonali giustamente
potevano, complessivamente, ravvisare in questa copertura importanti lacune
escludenti - dal profilo dell'art. 6 cpv. 3 OAMal, e questo anche operando un
metro di giudizio meno severo rispetto a quello utilizzato per l'art. 2 cpv. 2
OAMal - il riconoscimento della sua equivalenza con quella garantita dalla
LAMal per le cure in Svizzera. Lacune che peraltro sono state evidenziate pure
dall’UFSP, il quale ha anche fatto notare l'assenza di una menzione esplicita
per le prestazioni legate alla degenza nelle case di cura."
In una successiva sentenza
9C_182/2009 del 2 marzo 2010, pubblicata in SVR 2010 KV Nr. 10, pag. 43,
relativa ad un ex funzionario di un’organizzazione internazionale, il TF ha
stabilito al consid. 4.3. che il nuovo tenore dell’art. 6 cpv. 3 OAMal (in
vigore fino al 31 dicembre 2017), “non ha apportato modifiche sostanziali
(cfr. pure il Messaggio del Consiglio
federale, secondo cui la modifica dell'art. 3 cpv. 2 LAMal ha
lo scopo di adeguare la terminologia alla LSO, FF 2006 7421). In precedenza
erano gli ex funzionari di organizzazioni internazionali ad essere interessati
dalla norma, ora sono le persone beneficiarie di privilegi, immunità e
facilitazioni, che hanno cessato le loro funzioni.”
In
quell’occasione il TF ha rilevato che:
" (…)
5.1
Dopo avere raccolto il regolamento
dell'assicuratore di X.________, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
esaminato il sistema di rimborso delle prestazioni assicurate. Ha così
accertato che l'assicuratore, di principio, a dipendenza delle prestazioni,
copre l'80%, rispettivamente il 90% dei costi (prestazioni di base) fino al
raggiungimento del limite massimo di fr. 4'500.- annui per le famiglie,
rispettivamente di fr. 2'800.- per le persone sole. Raggiunto questo importo la
copertura diventa integrale (al 100%) per le prestazioni per le quali è
previsto l'intervento del piano complementare. I giudici cantonali hanno
giustamente rilevato che questo sistema non diverge di molto da quello previsto
dalla LAMal, dove un assicurato può scegliere una franchigia fino a fr. 2'500.-
(art. 93 OAMal), ma deve poi ancora partecipare ai costi nella misura del 10%,
fino a un massimo di fr. 700.- all'anno (art. 64 LAMal e art. 103
OAMal). Quanto al fatto che l'art. VIII § 7 del regolamento limiti a fr.
35'000.- l'importo massimo delle prestazioni complementari rimborsabili, gli
stessi giudici - dopo avere raccolto la dichiarazione dell'assicuratore di
X.________ - hanno osservato che questo credito massimo viene normalmente
rinnovato su decisione del Comitato esecutivo dell'assicuratore dopo avviso del
medico fiduciario e spiegato che la misura rappresenta uno strumento
(legittimo) di controllo dei costi.
Fatte queste premesse, sebbene abbia
ritenuto le prestazioni per le quali è prevista una copertura complementare
equivalenti se non addirittura superiori a quelle della LAMal, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni le ha considerate inferiori laddove non
interviene il piano complementare. La Corte cantonale ha in particolare fatto
riferimento al rimborso dei farmaci e delle spese dentarie, come pure ai limiti
di rimborso fissati per alcune prestazioni in ambito psichiatrico. Così, mentre
per i farmaci i giudici cantonali hanno constatato che il rimborso coprirebbe
unicamente l'80% dei costi dei prodotti rimborsabili secondo le norme delle
autorità sanitarie competenti del Paese interessato e dei vaccini raccomandati
dietro prescrizione medica, per le spese dentarie gli stessi hanno osservato
che la copertura LAMal (prevedente il rimborso alle condizioni restrittive
dell'art. 31 LAMal) sarebbe superiore a quella di X.________ (copertura
dell'80% per un massimo di fr. 2'400.- all'anno, cumulabili su due anni civili)
poiché non prescrive alcun tetto massimo di spesa. Infine, in relazione alla
copertura per le prestazioni psichiatriche, la Corte cantonale ha rilevato che
per gli assicurati non ricoverati e/o per le consultazioni in un ospedale
diurno, i costi dei trattamenti ambulatoriali prescritti e praticati da uno
specialista in psicoterapia o in psicanalisi sarebbero rimborsabili solo nella
misura dell'80%, per un massimo di fr. 110.- e per 50 sedute all'anno
(psicoterapia), rispettivamente per un massimo di fr. 50.- a seduta e 75 sedute
(psicanalisi).
(…).
7.5
Ora, preso atto di queste
precisazioni, la Corte cantonale avrebbe dovuto seriamente dubitare della
possibilità di negare, senza ulteriori accertamenti, l'equivalenza della
copertura assicurativa di X.________. Ciò a maggior ragione dopo che, in sede
amministrativa, l'assicuratore di X.________ aveva già segnalato
l'(incontestata, seppur non vincolante: DTF 134 V 34 consid. 9 pag. 44)
esenzione dall'obbligo assicurativo LAMal dei suoi ex funzionari nei Cantoni A.________,
B._________ e C.________. Prima di statuire in questo senso, l'autorità
giudiziaria cantonale avrebbe in ogni caso dovuto meglio contestualizzare
l'esclusione - per regolamento - di alcune prestazioni dal piano complementare
e valutarne l'incidenza per rapporto alla copertura complessiva.
7.6
Da una semplice lettura delle
statistiche - edite dall'Ufficio federale di statistica - relative ai costi e
al finanziamento del sistema sanitario avrebbe così, ad esempio, potuto
apprendere che le spese di psicoterapia rappresentavano nel 2006 (ultimo
rilevamento statistico disponibile) unicamente lo 0.3% della spesa sanitaria
complessiva in Svizzera (v. Coût et financement du système de santé en 2006,
Neuchâtel 2008, pag. 31 e 39). Similmente avrebbe potuto accorgersi che pur
rappresentando, nello stesso anno, le spese di dentista il 6.4% della spesa
sanitaria complessiva, dei fr. 3.398 miliardi spesi a questo titolo solo una
minima parte era a carico della LAMal (49.3 milioni, pari all'1.4% dei costi
dentari), rispettivamente della LAINF (41.4 milioni, pari all'1.22% dei costi
dentari).
7.7
E comunque, tenuto anche conto della
delicatezza e della complessità della materia, anziché dichiarare direttamente
inequivalente la copertura offerta dall'assicuratore di X.________ per il fatto
che il piano complementare non interverrebbe per alcuni tipi di prestazioni
(segnatamente per il rimborso dei farmaci), i giudici cantonali avrebbero
quantomeno dovuto dare la possibilità al ricorrente (se non addirittura anche
all'assicuratore coinvolto) di esprimersi e di confrontarsi su questi aspetti
particolari, che fin lì non erano stati oggetto né di discussione né tanto meno
di disamina. Considerati l'estensione di un sistema di assicurazione contro le
malattie e il tenore degli accertamenti compiuti fino a quel momento dalla
Corte cantonale, che aveva piuttosto incentrato il proprio esame sulla
questione della limitazione massima (regolamentare) a fr. 35'000.- del credito
per le prestazioni complementari, il ricorrente non poteva ragionevolmente
prevedere l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata
dall'amministrazione, sulla quale l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe
poi fondato il proprio giudizio. Né egli poteva o doveva, in tali circostanze,
preventivamente informarsi sull'eventuale esistenza - da lui apparentemente
appresa solo a seguito della pronuncia impugnata - di una prassi
dell'assicuratore di X.________ in merito all'applicazione del piano
complementare anche per il rimborso di alcuni farmaci. Agendo come ha fatto, la
Corte cantonale non ha garantito nelle debite forme all'interessato il diritto
di esprimersi che lo avrebbe dovuto tutelare dalla ricezione di una decisione
che può, alla luce delle particolari circostanze del caso, definirsi
imprevedibile (sulla funzione ammonitrice ["Warnfunktion"] del
diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch
auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag.
259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6 luglio 2004 consid. 3.3 in fine).”
Effettuati gli
accertamenti necessari, con sentenza 36.2010.57 del 10 novembre 2010, il TCA ha
accolto il ricorso della persona assicurata.
Sul tema cfr. anche la STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021, dove
l’Alta Corte, circa l’art. 6 cpv. 3 OAMal, ha affermato:
" (…)
3.2
Il tenore della disposizione topica
per la risoluzione della vertenza, segnatamente l'art. 6
cpv. 3 OAMal - rispettivamente il cpv. 4 dalla sua entrata in
vigore il 1° gennaio 2018 - ha subito negli anni variazioni d'ordine temporale
e terminologico ma, come si vedrà di seguito, non si tratta in realtà di
cambiamenti sostanziali, in concreto i presupposti per il diritto all'esenzione
dall'obbligo assicurativo in Svizzera sono rimasti materialmente invariati.
3.2.1
Nelle
proprie decisioni su reclamo del 2019 la Cassa ha respinto le domande di
esenzione dall'obbligo assicurativo per le cure medico-sanitarie nel senso del
diritto svizzero e, di conseguenza, ha fissato l'inizio dell'affiliazione
obbligatoria dal 1° marzo 2007 per il ricorrente - ovvero dalla data in cui
egli ha eletto domicilio nel Comune di Sorengo - e dal 1° luglio 2008 per la
ricorrente - ossia dalla data dell'entrata in Svizzera, segnatamente quando è
giunta a Sorengo con permesso di domicilio C il 1° luglio 2008.
Da un punto di vista temporale sono di
principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 41 consid. 6.3.1 con
riferimenti).
Ora, nel caso di specie, che si tratti
della versione al momento della nascita dell'obbligo assicurativo di cui si
chiede l'esenzione o di quella al momento dell'adozione del provvedimento non è
decisivo, in quanto materialmente i presupposti sono sempre i medesimi.
In effetti, l'art. 6 cpv. 3
OAMal in vigore dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2007 prevedeva per gli
ex funzionari di organizzazioni internazionali, come pure per i loro familiari,
la possibilità di domandare l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera
in caso di copertura equivalente presso l'assicurazione malattie della
primitiva assicurazione. Dal 1° gennaio 2008, a seguito dell'entrata in vigore,
alla stessa data, della LSO e della OSOsp, l'art. 6 cpv. 3 OAMal era stato
modificato e, se da un lato rimaneva l'esenzione in caso di copertura
assicurativa equivalente per i beneficiari di privilegi, rispettivamente
d'immunità, d'altro lato sono stati involontariamente omessi i familiari. Per
eliminare tale lacuna formale, il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo
disposto del cpv. 3, rispettivamente il cpv. 4 dell'art. 6 OAMal, che ha
reintrodotto formalmente la possibilità di esenzione per le persone assicurate
insieme al titolare principale (sul tema cfr. Rapporto esplicativo del novembre
2017.
dell'Ufficio federale della sanità pubblica relativo alle modifiche
dell'OAMal in vigore dal 1° gennaio 2018, rispettivamente 1° gennaio 2019,
consultabile nel sito Internet: www.bag.admin-ch).
3.2.2
Ora, per quanto attiene alla
terminologia utilizzata, il presupposto della copertura assicurativa
equivalente, previsto all'art. 6 cpv. 3 OAMal, nella
versione in lingua italiana è rimasto invariato ed è lo stesso di quello
previsto all'art. 2 cpv. 2 OAMal. Le versioni in
tedesco e francese presentano per contro un lessico differente, ovvero
"gleichwertigen Versicherungsschutz" e "couverture d'assurance
équivalente" all'art. 2 cpv. 2 OAMal ed
"entsprechenden Versicherungsschutz" e "couverture d'assurance
analogue" all'art. 6 cpv. 3 OAMal. Tale
differenziazione non ha però ripercussioni su quanto rilevato dal Tribunale
federale, ovvero che l'art. 6 cpv. 3 OAMal non
si discosta materialmente dalla formulazione dell'art. 2
cpv. 2 OAMal (sul tema cfr. DTF 134 V 34 consid. 5.1, consid. 5.2 e
consid. 5.6). Ne consegue che i principi giurisprudenziali e dottrinali
sviluppati in relazione all'art. 2 cpv. 2 OAMal sono
applicabili anche all'art. 6 cpv. 3 OAMal.
(…)
5.2
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza l'equivalenza è data se l'assicurazione estera
copre sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale,
ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità, come
pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale
pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera (cfr. DTF 134 V 34
consid. 5.8; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR
vol. XIV, 3a ed. 2016, pag. 426, n. 58). Equivalenza non significa però accordo
su una copertura legale esattamente su tutti i punti, altrimenti un'esenzione
dall'obbligo assicurativo non sarebbe quasi mai possibile. Deve in linea di
principio bastare se l'assicurazione estera comprende come l'assicurazione
svizzera almeno le principali forniture di prestazioni assicurative.
5.3
Il
Tribunale federale ha già più volte avuto l'occasione di affermare che
eccezioni al principio dell'assicurazione malattie obbligatoria sono ammesse
solo in maniera restrittiva. L'obbligo assicurativo non dev'essere infatti
considerato quale fine a sé stesso, bensì quale strumento insostituibile per
garantire la necessaria solidarietà tra persone sane e persone malate. Questo
principio dev'essere ritenuto di regola anche nell'ambito dell'applicazione
dell'art. 6 OAMal (cfr. 134
V 34 consid. 5.5).
(…)
6.2.1
Il Tribunale cantonale, pur
riconoscendo che l'assicurazione malattia estera C.________ offre prestazioni
di alto livello - essa rimborsa in linea di principio la totalità dei costi
derivanti dalle degenze ospedaliere, incluse quelle in camera privata se vi è
necessità medica, come pure assume prestazioni dentistiche maggiori che la
LAMal - ha negato l'equivalenza, in virtù di importanti lacune. In particolare
la Corte cantonale ha evidenziato che, riservati i casi complessi con
operazioni chirurgiche con ricovero ospedaliero, vi è un limite di rimborso
massimo di Euro 2249.69 per persona e per anno per le spese ambulatoriali nei
confronti dei medici generalisti e anche degli specialisti, con particolare
rilevanza per gli psichiatri, che la LAMal non contempla. Anche se vi è pur
sempre la possibilità per la persona assicurata in casi particolari di farsi
rimborsare un importo superiore a quello pattuito, vi sono pur sempre limiti
percentuali da rispettare. Il rimborso al 100 % avviene solo per le cure
ambulatoriali eseguite unitamente ai trattamenti ospedalieri, con
partecipazioni ai costi del 3 % fino a un massimo di Euro 50. A mente del
Tribunale cantonale un'importante spesa che non viene coperta in maniera
illimitata ma solo nella misura dell'80 % è quella dei medicamenti, che in
Svizzera sono notoriamente costosi. La LAMal rimborsa di principio
l'integralità del prezzo se sono dati i presupposti dell'art. 32 LAMal, dopo
prelievo della franchigia (di al massimo fr. 2500 annuali per gli adulti;
cfr. art. 93 e 103 OAMal) e della partecipazione ai costi (10 % e solo in
alcuni casi superiore; cfr. art. 64 LAMal e art. 104a OAMal). Le
altre limitazioni nel rimborso concernono la fisioterapia (al massimo Euro
562.43
all'anno e per persona) e la psicoterapia (al massimo Euro 1406.06
annuali e per persona). In Svizzera vi sono anche limiti, ma superabili se è
comprovata la necessità medica (cfr. art. 3 e 3b e art. 5 OPre). La Corte
cantonale conclude quindi che, a parte la copertura per le cure dentarie, per
il contributo degli occhiali e il rimborso dei ricoveri ospedalieri - che
appaiono peggiori nel sistema LAMal - non risulta una presa a carico
quantitativa e qualitativa equivalente presso l'assicurazione malattia estera
C.________. Considerate le carenze riscontrate, l'equivalenza non è data e
nemmeno l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera.
6.3
Come
già evidenziato (cfr. consid. 5.2), il concetto di copertura assicurativa
equivalente non presuppone una perfetta identità fra i due sistemi
assicurativi. Identità peraltro difficile da valutare, viste le particolarità
di ogni sistema assicurativo. Se da un lato le parti in causa hanno già
elencato un certo numero di elementi per sostenere le loro tesi, il Tribunale
federale è dell'avviso che non è ancora possibile operare un'analisi
approfondita della questione, in considerazione del fatto che vi sono ancora
questioni da accertare prima di potersi determinare, con cognizione di causa,
sull'insieme della fattispecie da analizzare nel suo complesso.
6.4
In
primo luogo vi è un'incertezza in relazione all'importo addizionale previsto
alla lettera H delle norme di attuazione, (segnatamente in relazione
all"Additional reimbursement under Article 83a (6) of the Service
Regulations". Tale norma prevede che se, durante un periodo di dodici mesi
consecutivi, il totale delle spese mediche di cui alla precedente sezione F
sostenute da un dipendente assicurato, dai membri assicurati della sua famiglia
e da altri dipendenti assicurati, è tale che, in virtù dell'eccedenza del 20 %
su alcune spese e sui massimali imposti, il dipendente assicurato deve ancora
sostenere un importo superiore al 20 % del suo salario mensile durante i 12
mesi in questione, egli ha diritto a un rimborso supplementare pari alla
differenza tra l'importo totale complessivo di tali eccedenze e gli importi che
superano i massimali, da un lato, e il 20 % del predetto salario medio mensile
dall'altro. Quanto sopra menzionato vale anche per le persone assicurate in
pensione e il termine salario va sostituito con il termine rendita.
Ora, nel caso in rassegna, agli atti
figura unicamente un certificato del 22 gennaio 2007 con cui l'EPO ha attestato
che il ricorrente percepisce, a partire dal 1° gennaio 2007, una rendita di fr.
9288.42
nell'ambito del regime pensionistico. Non è stato accertato se tale
importo sia da considerare mensile o annuale; è pertanto auspicabile ottenere
la conferma dell'assicuratore su tale punto.
6.5
Inoltre,
anche la questione delle cure in caso di malattia non è stata compiutamente
vagliata dal Tribunale cantonale. Detto altrimenti, non è stato esaminato in
che misura esiste o meno un regime di assicurazione per l'assistenza a lungo
termine, segnatamente per la degenza a lungo termine, in particolare in una
casa di cura (cfr. a tal proposito l'art. 25a cpv. 5 LAMal). La copertura
limitata dei costi di cura potrebbe essere considerata come una grave carenza
(in tal senso cfr. sentenze 9C_875/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 3.3 con
riferimenti e 9C_858/2016 del 20 giugno 2017 consid. 2.2.2 con ulteriori
riferimenti). L'assicurazione malattia estera C.________ sembra prevedere
un'assicurazione in tal senso, segnatamente un'assicurazione separata a lungo
termine, dove però solo il 30 % dei costi totali sembra essere coperto. Tale
questione dovrà ancora essere esaminata dal Tribunale cantonale, con il rilievo
che dal profilo procedurale le parti dovranno ancora essere coinvolte sui punti
ancora da vagliare.
6.6
Infine,
come indicato dai ricorrenti e come altresì menzionato nel giudizio cantonale,
la guida non è esaustiva e nemmeno limitativa ma in pratica contiene una
descrizione generale della copertura sanitaria fornita e, se un particolare
medicamento o trattamento non è incluso, non significa ancora che non vi sia un
diritto a un rimborso. In tal caso verrà effettuata una valutazione da parte
dell'amministratore che deciderà se si realizzano i presupposti per un
risarcimento. Anche l'estensione della copertura e i massimali di rimborso
indicati alla lettera F delle norme di attuazione possono essere riesaminati
periodicamente dall'assicurazione malattia estera C.________: il Presidente
dell'ufficio potrà stabilire condizioni concrete di rimborso. Gli articoli 83,
83a, 84 e 84a della guida, rispettivamente le loro norme d'attuazione, non sono
però agli atti e sarebbe auspicabile che vi fossero, come pure qualche
chiarimento in merito da parte dell'assicuratore.
6.7
In
conclusione, visto quanto precede e contrariamente a quanto ritenuto
dall'autorità giudiziaria cantonale e dall'amministrazione, non è dunque
possibile - allo stadio attuale e sulla base degli elementi agli atti -
statuire con la necessaria attendibilità sull'equivalenza, con la LAMal, della
copertura dell'assicurazione malattia estera C.________ per le cure
medico-sanitarie in Svizzera. A tale scopo la causa va pertanto rinviata
all'istanza precedente affinché completi l'istruttoria sugli aspetti sopra
menzionati per poter valutare l'esenzione dall'obbligo assicurativo dei
ricorrenti.”
Con STCA
36.2021.32-33 del 20 settembre 2021 il TCA, dopo aver effettuato gli
accertamenti richiesti, ha accolto il ricorso.
2.8
Nel
caso di specie dalla documentazione allegata dalle parti emerge che, chiamata
ad attestare l’equivalenza tra la copertura assicurativa estera e la LAMal, __________
si è rifiutata (doc. 12), affermando di non poter procedere all’attestazione di
equivalenza poiché il piano di copertura assicurativo non copre tutte le
prestazioni menzionate nel modulo da sottoscrivere. L’assicuratore ha aggiunto
di aver avuto problemi con le autorità svizzere in passato, poiché non
accettano la copertura (“[…] I would like to inform you that, unfortunately
we are not authorized to sign and stamp the attached form, since the __________
does not cover all items mentioned on this form. In similar cases in the past
we have encountered a lot of problems, since the Swiss Authorities do not
accept our coverage”) ed ha suggerito all’interessata di chiedere
l’esenzione in applicazione dell’art. 6 OAMal, presentando semplicemente la
polizza assicurativa. Ciò che ha permesso ad altri assicurati di ottenere l’esonero
(“Investigating further, we have found a solution for Switzerland: According
to Art. 6 of the Swiss Krankenversicherungsverordnung, employees from
international organizations and their family members are exempted from the
Swiss obligation to be insured. For this, a certificate
must be issued by the corresponding organization. We have done this in the past
and it was accepted. So the form filled out by __________ would no be
necessary”).
L’insorgente ha così prodotto
un’attestazione dell’“__________” dell’__________ dove figura che __________,
funzionario dell’__________, beneficia della copertura dell’organizzazione
internazionale, valida anche per i suoi familiari in tutto il mondo. Nel
documento si precisa inoltre che l’assicurazione copre ogni prestazione medica
ed ospedaliera necessaria, che le spese sono prese a carico indipendentemente
dal luogo in cui sono state sostenute e che le spese mediche e ambulatoriali
sono rimborsate all’80% delle spese ragionevoli e consuete. L’assicurazione
copre al massimo USD 250'000 all’anno per persona (“The above-mentioned
Insurance Scheme of the __________ provides coverage for any necessary medical
and hospitalization expenditure. Expenses will be
reimbursed regardless of where they are incurred. Professional medical fees and
outpatient medical services are reimbursable at the rate of 80 percent of the
reasonable and customary charges. The __________ maximum coverage per
calendar year is up to $250,000 USD per participant”).
La ricorrente ha inoltre prodotto
un documento in inglese in cui figurano le varie coperture assicurative dell’__________.
L’insorgente ha indicato che la sua assicurazione è descritta alle pagine 49 e
seguenti (cfr. doc. 8 e 9).
Essa si chiama “__________” e
consiste in una copertura che si fa carico dei costi degli assicurati, nel
limite previsto dal piano assicurativo, per spese ragionevoli e consuete in
relazione con cure mediche, ospedaliere e dentistiche in caso di malattia,
infortunio e maternità. L’assicurazione rimborsa anche i costi di alcune cure
preventive. Il limite massimo di rimborso ammonta a USD 250'000 all’anno per
persona. Oltre al rimborso massimo, possono essere applicati anche alcuni
massimali per tipo di trattamento, tipo di procedura o per altri servizi (“The
__________, administered by __________, indemnifies, within the limits of the
plan, for reasonable and customary charges in respect of medical, hospital and
dental treatment for illness, an accident or maternity. Additionally, the plan provides cover for some aspects or preventive
care. The aggregate reimbursement in respect of the total expenses covered by
the plan that are incurred by an insured participant shall not exceed $250,000
in any calendar year. The provisions set forth below are subject to this
limitation. In addition to the maximum reimbursement per calendar year, certain
maximums per treatment, procedure, supplies or other services may also apply, depending
on the type of service”).
2.9
Alla luce
della documentazione agli atti, questo Tribunale rileva che di per sè, come affermato
dalla Cassa di compensazione, di primo acchito la copertura offerta dall’__________
non sembrerebbe essere equivalente a quella della LAMal, ritenuto che vi è un
limite massimo, pur elevato, oltre il quale non risulterebbe esserci alcun
rimborso delle prestazioni (cfr., per un altro caso simile, in cui
l’equivalenza era stata negata la STCA 36.2007.146 del 16 marzo 2008: caso di
una studentessa che aveva un’assicurazione privata con rimborso
dell’80% della tariffa applicata in Svizzera per un massimo di Euro
281'635).
Rammentato che per essere
equivalente la copertura deve essere di principio illimitata (cfr.
anche Eugster, Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione, 2016, n. 58, pag.
426), sulla sola base delle tavole processuali la domanda di esonero
dall’obbligo assicurativo non potrebbe essere accolta.
Sennonché, come già accaduto in
passato in relazione a coperture assicurative di ex funzionari di
organizzazioni internazionali, anche in questo caso l’insorgente si lamenta del
fatto che nel resto della Svizzera le richieste di esonero troverebbero
accoglimento senza ulteriori formalità e sostiene che in concreto sarebbero
necessari ulteriori accertamenti volti a stabilire se il limite posto
dall’assicuratore sia invalicabile oppure se, a determinate condizioni, può
essere superato (cfr. STF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010 e STF 9C_613/2019 del 7
maggio 2021). Nei casi giudicati dal TF, e ripresi al consid. 2.7, era poi
emerso che le coperture delle assicurazioni delle organizzazioni internazionali
andavano considerate equivalenti alla LAMal. Tali limiti non erano infatti
assoluti, ma rappresentavano piuttosto uno strumento legittimo di controllo dei
costi. In caso di necessità e previo accordo dell’assicuratore, il rimborso era
riconosciuto.
Nel caso di specie la situazione
non è diversa.
Alla luce della documentazione attualmente
agli atti l’equivalenza non sembrerebbe data.
Tuttavia, non si può escludere
che interpellando direttamente l’assicuratore o l’organizzazione internazionale
per la quale lavora il marito della ricorrente, emerga la possibilità di
oltrepassare i limiti indicati nel regolamento prodotto dall’assicurata.
In particolare è necessario acquisire
dall’insorgente le norme d’attuazione ed il regolamento della __________, se
possibile in una lingua nazionale, e una dichiarazione dell’assicuratore o
dell’organizzazione internazionale per la quale lavora suo marito, dove figuri
se l’importo di USD 250'000 è invalicabile o se si tratta unicamente di uno
strumento di controllo dei costi, se vi è comunque un diritto al rimborso in
situazioni particolari (indicando quali), se l'assicurazione
estera copre sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale,
ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come
pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale
pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera, se esiste o meno un regime di assicurazione per l'assistenza a
lungo termine, segnatamente per la degenza a lungo termine, in particolare in
una casa di cura (cfr. a tal proposito l'art. 25a cpv. 5 LAMal; la copertura
limitata dei costi di cura potrebbe essere considerata come una grave carenza; in
tal senso cfr. sentenze 9C_875/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 3.3 con
riferimenti e 9C_858/2016 del 20 giugno 2017 consid. 2.2.2 con ulteriori riferimenti;
cfr. anche la STF 9C_146/2023 del 10 maggio 2023, in particolare consid. 5.3.5)
e se vi sono ulteriori limitazioni (sembrerebbe infatti che alcune prestazioni
sono rimborsate solo all’80%; cfr. pag. 49 e seguenti doc. 8).
Solo dopo aver acquisito questi ulteriori documenti ed aver lasciato
alla ricorrente, cui incombe l’obbligo di collaborare, pena la possibilità per
la Cassa di emettere una decisione a lei sfavorevole (cfr. a proposito del principio inquisitorio,
dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete
dell’applicazione di tali principi: sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019,
consid. 4.1 e seguenti), il diritto di esprimersi in merito, sarà possibile
determinarsi compiutamente sulla fattispecie.
La
decisione su reclamo impugnata va di conseguenza annullata e l’incarto rinviato
alla Cassa affinché proceda conformemente a quanto stabilito in precedenza.
Non va infatti
dimenticato che di principio spetta all’amministrazione procedere con i
necessari accertamenti.
In una
sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 l’Alta Corte ha rammentato:
"
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla
ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa
in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia
la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione
essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento
asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro
insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,
non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio
indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da
lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è
quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag.
374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).”
In
queste condizioni la richiesta della ricorrente di richiamare l’incarto dell’assicuratore
diviene priva di oggetto.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, l’oggetto
della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di esonero
dall’obbligo assicurativo.
La causa non riguarda
prestazioni, tuttavia essa non è soggetta a spese.
In effetti il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha
evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du
21.
juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances
selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Nel Cantone Ticino, come
rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata
(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.11
All’insorgente,
rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Con l’emanazione della sentenza,
la richiesta di concedere l’effetto sospensivo al ricorso diventa priva di
oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016,9C_716/2016 del 9 maggio 2017
consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa
cantonale di compensazione per ulteriori accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La cassa verserà
alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti