Lexipedia

Decisione

36.2023.12

Indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa di malattia. Assicuratore riconosce indennità nella misura del 49%. Assicurato chiede percentuale maggiore. Conferma dell'esito degli accertamenti medici e del calcolo effettuato dall'assicuratore

28 agosto 2023Italiano51 min

questi collaboratori sono stati assunti per ovviare all’incapacità lavorativa dell’assicurato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2023.12

cs

Lugano

28 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 aprile 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 marzo 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1960, elettricista,

amministratore unico e azionista di maggioranza della __________ che si occupa

di installazioni elettriche (doc. 8), è assicurato contro la perdita di

guadagno in caso di malattia presso CO 1 (in seguito: CO 1), per il tramite del

proprio datore di lavoro.

1.2. Il 27 maggio 2022 __________ ha

notificato all’assicuratore la completa incapacità lavorativa del proprio

dipendente dal 2 maggio 2022 (doc. 2), a causa di una periartropatia

omeroscapolare a destra in artrosi acromeoclaveare e rottura focale transmurale

del tendine all’inserzione del muscolo sovraspinato a destra (doc. 26). CO 1 ha

inizialmente versato le prestazioni pattuite, dapprima al 100%, in seguito

all’80%.

1.3. Il 9 novembre 2022 RI 1 è stato

sottoposto ad una visita medico-fiduciaria ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia (doc. 26). Nel referto del 20 novembre 2022 lo

specialista ha concluso che l’interessato, dal 10 novembre 2022, nelle attività

precedentemente svolte, è abile al lavoro al 33% quale elettricista ed al 100%

per le mansioni dirigenziali amministrative di un dirigente d’azienda (doc. 26,

pag. 10). Dalla medesima data, in attività leggere, con le limitazioni

descritte nel referto, egli è abile al 100% (doc. 26, pag. 10).

1.4. Con decisione formale del 12

gennaio 2023 (doc. 30), confermata dalla decisione su opposizione del 16 marzo

2023 (doc. 34), CO 1 ha informato l’assicurato che gli avrebbe versato

ulteriori indennità all’80%, come in precedenza, fino all’11 giugno 2023, ossia

per 5 mesi. “Detto lasso di tempo le dovrà servire per ricercare un’attività

lucrativa confacente alla sua attuale situazione fisica. Dopo tale data preso

atto da un lato, che la retribuzione annuale per le professioni da noi citate

(ndr: attività amministrative, gestionale di un’azienda, controllo di

cantiere), debitamente ridotta ammonta a fr. 70'649.00 dall’altro, che lo

stipendio da lei percepito nella sua precedente attività era pari a fr.

136'584.00 all’anno, l’ammontare del danno residuo inerente detto cambiamento

di attività lucrativa corrisponde al 49%”. Dal 12 giugno 2023 all’insorgente

viene versata un’indennità in tale misura (doc. 30).

1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. __________

dello RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,

chiedendone in via principale l’annullamento ed il versamento di un’indennità

all’80%, in via subordinata l’annullamento ed il rinvio degli atti

all’assicuratore con obbligo di stabilire il corretto grado di inabilità

lavorativa (doc. I). Il ricorrente chiede l’allestimento di una perizia volta

ad accertare la corretta inabilità al lavoro nella professione abituale,

tenendo conto sia dei limiti funzionali per l’attività di elettricista sia il

suo ruolo dirigenziale all’interno della propria azienda, per determinare

eventuali attività adeguate e sostitutive ed il relativo guadagno, nonché

l’audizione testimoniale di __________, segretaria, __________, elettricista e __________,

elettricista.

Dopo aver sollevato una carenza

di motivazione in relazione alle censure sollevate con l’opposizione, il

ricorrente, nel merito, contesta sia l’aspetto medico sia quello economico.

Secondo l’insorgente il dr. med. __________,

contrariamente a quanto sostenuto da CO 1, non avrebbe mai stabilito che

nell’esercizio di un’attività lucrativa come quella di attività amministrative,

gestionale di un’azienda, lavori di controllo cantiere (con i limiti sopra

menzionati), sarebbe abile al 100%, ma unicamente che per le mansioni

esclusivamente dirigenziali, amministrative, di controllo che l’assicurato

svolge quale proprietario della sua azienda, rimane una capacità del 100%. Ciò

concerne unicamente l’azienda di proprietà dell’interessato e non ogni e

qualsiasi azienda. Egli si occupa in particolare di controllare e vistare le

fatture preparate dalla propria responsabile amministrativa, si relaziona con

la clientela e supervisiona i lavori affidati alla propria ditta (controllo dei

cantieri e dei progetti). Non si è invece mai occupato delle mansioni “amministrative”

e “gestionali” che CO 1 gli vuole invece imputare. In particolare non ha

mai preparato fatture, buste paga, non si è mai occupato della contabilità o

delle dichiarazioni/conteggi per l’AVS, per l’imposta alla fonte e tutte le

attività tipiche di amministrazione e gestione di un’azienda. Egli era in

realtà attivo sul campo quale elettricista.

Sarebbe pertanto errato prendere

in considerazione un reddito da invalido di fr. 99'199, secondo il profilo più

specializzato. Per l’assicurato, accertato che l’attività sostitutiva

individuata dall’assicuratore non è adeguata, decade ogni e possibile

valutazione circa il suo obbligo di cambiare professione e di mettere a frutto

la propria capacità residua.

L’interessato contesta la

capacità lavorativa del 33% come elettricista stabilita dal dr. med. __________

e censura l’assenza di un accertamento volto a stabilire la sua incapacità

lavorativa nell’attività abituale di elettricista e di dirigente.

Solo il dr. med. __________,

caposervizio presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________

di __________, avrebbe attestato la corretta incapacità lavorativa nella

precedente attività, pari all’80%.

L’assicurato contesta infine di

aver sostenuto di non essere il proprietario della ditta e censura

l’affermazione dell’assicuratore secondo cui quale elettricista non avrebbe potuto

guadagnare fr. 136'584 ma unicamente fr. 94'661 come da tabelle statistiche.

1.6. Con risposta del 27 aprile 2023 CO

1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,

saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.7. L’insorgente ha nuovamente preso

posizione il 17 maggio 2023, sostenendo che il medico di fiducia non ha

indicato in quali attività potrebbe lavorare (doc. VIII). L’assicuratore si è

espresso il 30 maggio 2023 (doc. IX). Chiamato a produrre eventuali

osservazioni entro il 6 giugno 2023, il ricorrente è rimasto silente (doc. X).

1.8. Il 28 giugno 2023 le parti sono

state sentite nell’ambito di un’udienza di discussione, da cui è emerso:

" (…) In

questa sede il sig. RI 1 precisa di essere proprietario del 70% delle azioni

della SA mentre il resto è di proprietà dei suoi stretti familiari.

Il Tribunale rinuncia a chiedere l’estratto del libro degli

azionisti ritenuta sufficiente la risposta ottenuta.

Il sig. RI 1 precisa di trascorrere in generale 1 ora al mattino

sul posto di lavoro in ufficio e quindi di recarsi in genere sui cantieri.

Specifica che laddove vi siano incarichi di una certa importanza egli fa capo

ad un ufficio esterno di progettazione per l’allestimento del preventivo e per

Fatti

i dettagli tecnici, laddove non ci abbia già pensato l’architetto incaricato.

In genere la __________ fa capo a __________ che ha la sua sede a __________,

con l’intestazione __________.

Laddove i lavori invece sono minuti raramente viene chiesto l’allestimento

di un preventivo o comunque si tratta di operazioni semplici che non implicano

lavoro oneroso.

Il sig. RI 1 precisa che nel periodo in cui è stato inabile al

lavoro ha fatto capo alla collaborazione di personale avventizio messo a

disposizione da ditte specializzate, si tratta di persone che cambiano, farà

sapere e trasmetterà nomi e contratti laddove necessario.

Si tratta pur sempre di persone che sono degli esecutori del

lavoro e non persone che si assumono responsabilità decisionali.

Per quanto attiene invece la gestione amministrativa del personale

la stessa è demandata esternamente alla __________ che allestisce fogli paga,

dichiarazioni AVS, LAINF ecc..

I fogli salario ci vengono trasmessi mensilmente e in seno alla

nostra SA viene eseguito il controllo, eventuali correzioni.

Il Giudice ricapitola la situazione, indica quali siano i rischi

di questa procedura che potrebbero anche condurre ad un peggioramento della

rendita riconosciuta da CO 1 alla luce delle basi di calcolo ed in particolare

anche alla luce della giurisprudenza costante in materia di persone attive in

seno alla loro propria ditta con la capacità di potere riorganizzare il lavoro.

L’assicuratore produrrà il dettaglio del calcolo dell’invalidità

residua, mentre l’avv. __________ produrrà i contratti interinali.” (doc. XII)

1.9. Il 30 giugno 2023 l’assicuratore ha

prodotto il calcolo effettuato per stabilire l’incapacità lavorativa del

ricorrente pari al 49% (doc. XIII). CO 1 ha paragonato il reddito da valido di

fr. 136'584.40, risultato nettamente superiore rispetto al salario ipotetico

evinto sulla base delle Tabelle RSS, ramo economico 41-43 (costruzioni),

settore 2 produzione, livello di competenze 3 (fr. 94'661), con il salario

ipotetico da invalido in attività adeguata di fr. 94’199 dedotto dal ramo delle

attività semplici e ripetitive, livello di competenze 3, a sua volta ridotto

del 25% (riduzione sociale massima prevista dalla giurisprudenza). CO 1 ha

precisato che il salario ritenuto corrisponde ad un trattamento economico

relativo ad una persona formata capace di districarsi in attività pratiche

complesse che richiedono conoscenze in un ambito specifico e che le risultanze

dell’udienza attestano che il ricorrente può essere definito come persona

qualificata.

1.10. Con osservazioni del 6 luglio 2023

l’insorgente ha prodotto i contratti di lavoro interinali citati nel corso

dell’udienza ed ha preso posizione in merito al calcolo esposto

dall’assicuratore, contestandolo (doc. XV). In particolare sostiene che non può

essere applicato il livello di competenze 3. Il contesto migliore in cui

l’interessato può mettere a frutto la sua capacità lavorativa è infatti

all’interno della propria ditta, dove può svolgere attività amministrative e

gestionali, ma solo quelle basilari, senza complessità. Ritenute le effettive

competenze in ambito amministrativo/gestionale, occorre applicare il livello 2

di competenze. Inoltre, considerato che il cambiamento di professione è

prefigurabile all’interno della propria ditta, vanno applicati i valori

specifici per il settore della costruzione e non quelli della posta “totale”.

Il suo reddito da invalido ammonta pertanto a fr. 75'741.12.

Circa la riduzione del 25%,

l’insorgente ammette che si tratta di quella massima applicabile, ma ritiene

che nulla impedirebbe di andare oltre, sino al 30%.

L’incapacità lavorativa sarebbe

del 59% con riduzione del 25% e del 62% con riduzione del 30%.

1.11. Il 13 luglio 2023 l’assicuratore ha

affermato che i contratti prodotti dall’insorgente attestano unicamente la

ricerca di personale poco qualificato per colmare necessità puntuali in

funzione della mole di lavoro da seguire nei diversi cantieri. Dedurre che

questi collaboratori sono stati assunti per ovviare all’incapacità lavorativa dell’assicurato

non sarebbe convincente (doc. XVII).

1.12. Il 26 luglio 2023 l’insorgente ha

nuovamente preso posizione, rilevando che i contratti di lavoro temporaneo sono

stati conclusi per ovviare alla propria incapacità lavorativa e che rimane a

completa disposizione per fornire ulteriori prove circa il fatto che il ricorso

a personale è divenuto costante a partire dalla sua incapacità lavorativa (doc.

XIX). In precedenza ciò avveniva in modo saltuario ed in casi eccezionali.

Dalla primavera 2023 la società ha assunto tre nuovi collaboratori

definitivamente, sia in sostituzione di collaboratori che hanno lasciato la

ditta, sia per ovviare alla sua incapacità lavorativa.

1.13. Il 31 luglio 2023 l’assicuratore si

è espresso in merito, sostenendo che le tre nuove assunzioni attestano che la

mole di lavoro della __________ è stabilmente aumentata, ma non concerne la

sola incapacità lavorativa del ricorrente (doc. XXI). Lo scritto è stato

trasmesso all’insorgente con facoltà di esprimersi in merito entro il 17 agosto

2023 (doc. XXII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L’assicurato sostiene che le

argomentazioni sollevate in sede di opposizione non sarebbero state considerate

dall’assicuratore, il quale si sarebbe limitato a ritrascrivere ampi stralci

della decisione del 12 gennaio 2023 e dell’opposizione dell’8 febbraio 2023

(doc. I).

Egli fa implicitamente valere una

violazione del suo diritto di essere sentito.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa

di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.2. Nel caso

di specie nella decisione su opposizione impugnata l’assicuratore si è chinato,

perlomeno brevemente, sulle censure sollevate dal ricorrente inerenti

l’attività esercitata precedentemente (pag. 6), la valutazione medica (pag. 7)

ed il calcolo del danno residuo (pag. 7), spiegando le ragioni per le quali, a

suo parere, la decisione impugnata meritava tutela.

Anche se non ha esaminato nel dettaglio ogni

singolo argomento sollevato dall’insorgente l’amministrazione si è dunque

espressa in merito alle censure principali fatte valere dall’assicurato.

Rammentato che l’autorità adita non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito

ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte ma solo sulle circostanze

rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 4A_293/2023

del 27 giugno 2023, consid. 3, con rinvio a: DTF 142 III 433, consid. 4.3.2,

DTF 141 III 28, consid. 3.2.4 e DTF 136 I 184, consid. 2.2.1; cfr. anche STF

9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con

riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2), in concreto non è ravvisabile una

violazione del suo diritto di essere sentito.

Del

resto, l’insorgente ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto

l’amministrazione a respingere le sue censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4

gennaio 2022, consid. 4.1), ha nuovamente preso posizione anche in merito alla

risposta di causa (doc. VII) ed è stato sentito nel corso di un’udienza (doc.

XII).

Va qui rammentato che, come emerge dalla STF

8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non

particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente

sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal

ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare

liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un

rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione

del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se

l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in

definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non

sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere

sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF

142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Il TCA può entrare nel merito del ricorso.

nel

merito

2.3. Per

l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,

mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda

un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Ai sensi

dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività.

È considerata

incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di

guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione

ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di

un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del

danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa

non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

2.4. Per

quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67

LAMal prevede che:

"

1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi

esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65

anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un

assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella

forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere

stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i

propri dipendenti;

b. associazioni di datori di

lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei

loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri

membri."

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,

gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata

d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura

alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv. 1bis LAMal

prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità

lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2

LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità

lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per

quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue

quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può

essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per il diritto all'indennità

giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore

di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto

dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede

che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno

720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non

è applicabile.

In caso di incapacità

lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta

per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per

la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,

qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta

l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da

incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I

termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati

in funzione della riduzione.

2.5. Secondo

la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza

applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui

che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,

oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio

di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V

283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).

L'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la

giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza

del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

La

questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il

riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati

forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento

medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti

motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del

medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione

della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF

114 V 283 consid. 1c).

Il

grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento

all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto

può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata

dall'assicurato.

L'incapacità

di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa

considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro

equilibrato.

L'incapacità

di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno

sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene

valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.

2.6. In

concreto, per quanto concerne l’aspetto valetudinario, il 27 maggio 2022 il

datore di lavoro ha notificato all’assicuratore la completa incapacità

lavorativa di RI 1 dal 2 maggio 2022 (doc. 2).

Il 9 novembre 2022 RI 1 è stato

sottoposto ad una visita medico-fiduciaria ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia (doc. 26). Nel referto del 20 novembre 2022 lo specialista,

riassunti gli atti e descritta l’anamnesi personale, i dati soggettivi,

l’anamnesi sociale e sistemica, i dati oggettivi, la valutazione e la prognosi,

ha posto la diagnosi di periartropatia omeroscapolare a destra in artrosi

acromeoclaveare e rottura focale transmurale del tendine all’inserzione del

muscolo sovraspinato a destra ed ha affermato che l’insorgente è capace al

lavoro nella misura del 33% come elettricista in senso stretto ed al 100% per

le mansioni dirigenziali amministrative di un dirigente di azienda, dal 10

novembre 2022. Dalla medesima data, in attività confacenti al suo stato di

salute, che tiene pienamente conto delle risorse fisiche ivi descritte, è abile

al 100%. A questo proposito, circa le limitazioni, lo specialista ha affermato:

" (…)

L’assicurato presenta i limiti funzionali e di carico seguenti: egli può

talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg con l’arto superiore destro fino

all’altezza dei fianchi, molto spesso con l’arto superiore sinistro,

l’assicurato può mai sollevare pesi oltre 5 kg fino all’altezza dei fianchi con

il braccio destro, molto spesso pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi

con il braccio sinistro, mai pesi oltre 10 kg fino all’altezza dei fianchi con

il braccio sinistro; l’assicurato può mai sollevare pesi sopra l’altezza del

petto con il braccio destro, molto spesso pesi fino a 5 kg con il braccio

sinistro sopra l’altezza del petto, può talvolta sollevare pesi oltre 5 kg

sopra l’altezza del petto con il braccio sinistro. L’assicurato può molto

spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi

molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare

attrezzi di media entità con la mano destra, molto spesso con la mano sinistra,

può mai maneggiare attrezzi pesanti con la mano destra, talvolta con la mano

sinistra. La rotazione manuale è normale. L’assicurato può di rado effettuare

lavori al di sopra della testa, può talvolta effettuare la rotazione del

tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, può

talvolta assumere la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta

assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia. L’assicurato può assumere molto spesso la posizione seduta di lunga

durata, molto spesso la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurato può

molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto

spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto spesso camminare su

terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, di rado salire su scale

a pioli.

(…).

In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente dunque

pienamente conto di tutte le risorse fisiche soprariassunte, l’assicurato è

abile sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento

massimo del 100%” (doc. 26, pag. 7-8)

Agli

atti vi sono inoltre numerosi attestati medici generici che certificano una

incapacità lavorativa del ricorrente nella misura dell’80% (cfr. doc. 11, doc.

15, doc. 18, doc. 21, doc. 29).

Il

5 agosto 2022 il dr. med. __________, caposervizio presso il Servizio Ortopedia

e Traumatologia __________ dell’Ospedale __________ di __________, ha

affermato:

" (…) Visto

che il paziente all’esame clinico mostrava una buona mobilità articolare ed

anche una discreta forza si è deciso di intraprendere un trattamento

conservativo con delle sedute di fisioterapia mirate al rinforzo del muscolo

deltoide e a scopo antalgico ed antifiammatorio. Per quanto riguarda l’attività

lavorativa visto che comunque i dolori sono presenti eseguendo dei movimenti

contro resistenza gli abbiamo prescritto una inabilità all’80% dal 05.08.2022

fino al 05.10.2022 compreso. Un prossimo controllo è previsto il 26.09.2022.”

(doc. 16)

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8.

Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di

salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, dopo attento esame

della documentazione medica agli atti, deve confermare le conclusioni del referto

amministrativo del 20 novembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH

reumatologia (doc. 26).

Il

rapporto medico è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Lo

specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha

esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalla visita effettuata il 9 novembre 2022.

Considerandi

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Il

ricorrente non ha prodotto documentazione medica atta ad insinuare perlomeno un

minimo dubbio circa la valutazione del medico fiduciario incaricato

dall’assicuratore di accertare la capacità lavorativa dell’assicurato.

Oltre

a generici e non motivati attestati medici dove i curanti certificano

un’incapacità lavorativa dell’insorgente nella misura dell’80% (cfr. doc. 11,

doc. 15, doc. 18, doc. 21, doc. 29), vi è solo una presa di posizione del 5

agosto 2022, peraltro antecedente al referto del dr. med. __________, dove il

dr. med. __________, posta la diagnosi e descritti brevemente l’anamnesi, i

disturbi, l’esame clinico del 27 luglio 2022 e gli esami radiologici, si è

limitato ad indicare il trattamento conservativo proposto e ad attestare una

inabilità lavorativa dell’80% dal 5 agosto 2022 al 5 ottobre 2022 (doc. 16). Lo

specialista non spende tuttavia una parola in merito alla possibilità per il

ricorrente di svolgere un’eventuale attività confacente al suo stato di salute.

Per

il resto l’assicurato non ha prodotto alcuna presa di posizione che possa

mettere in dubbio il referto del 20 novembre 2022 del dr. med. __________.

Del

resto le censure dell’insorgente in merito alla valutazione della sua capacità

lavorativa sono infondate.

Considerato

che l’assicuratore gli ha versato, dal mese di gennaio 2023, un’indennità

giornaliera all’80%, come attestato dai medici curanti, assegnandogli un

termine di 5 mesi per cambiare professione e trovare un’attività confacente al

suo stato di salute, la questione di sapere se egli nella sua precedente

attività di elettricista sia ancora abile al 33% oppure in maniera inferiore

non è di alcuna importanza.

Decisiva

è unicamente la questione di sapere se l’insorgente può e con quale

percentuale, svolgere un’attività adatta al nuovo stato valetudinario.

Il

dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, unico medico che si è

espresso in merito, ha accertato che il ricorrente può svolgere un’attività

confacente al suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte a pag. 9 del

referto (cfr. risposta 5e, pag. 10 del referto, doc. 26), nella misura del 100%,

e meglio per “funzioni strettamente amministrative, dirigenziali, di

controllo” (pag. 9 in fine del referto, doc. 26).

L’insorgente non apporta

documentazione medica atta a sovvertire le convincenti conclusioni dello

specialista in reumatologia, limitandosi a chiedere l’allestimento di una

perizia. Tuttavia, in assenza di qualsiasi referto medico che oggettivi una

valutazione diversa rispetto a quella del medico fiduciario e che possa

insinuare perlomeno un minimo dubbio circa le conclusioni figuranti nel rapporto

del reumatologo, questo Tribunale non ha alcun motivo per dar seguito alla

richiesta dell’assicurato.

La

valutazione del dr. med. __________ merita pertanto conferma.

Ciò

anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una sentenza

inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la

possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività

alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei

postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era

impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi

movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio

oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto

per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio

delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria,

un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra

infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre

dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima

conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata

in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista

che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore

destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali

molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14

aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in

attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei

compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare",

il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle

attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di

sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco".

Nella STFA U 200/02 del 20 maggio

2003.

consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio

professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del

pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria

della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni

interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta

Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U 18/06

del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a

tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo,

così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della

gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di

dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza 8C_260/2011 del

25.

luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività

lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da

parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro

dominante.

Ad un’analoga

conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22

gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per evitare di cadere mentre

era intento a scaricare un camion, si era attaccato con il braccio destro alla

sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti dolori all’arto superiore

in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8

settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative

adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione

dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Cfr. anche la sentenza 35.2014.57

del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella

quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato

ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di

smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in

grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

Infine, cfr. STCA 35.2017.123 del

5.

marzo 2018 (il cui ricorso è stato respinto dal Tribunale federale con la STF

8C_279/2018 del 20 marzo 2019) dove questo Tribunale ha confermato la capacità

lavorativa al 100% di un assicurato, dirigente d’azienda, affetto da una

distorsione al polso sinistro con conseguente lesione del legamento

scafo-lunato con diastasi.

In queste condizioni, alla luce

della giurisprudenza appena citata, la quale pone in evidenza la piena

esigibilità lavorativa in attività leggere anche per assicurati privati

totalmente dell’utilizzo di un arto superiore, il TCA ritiene che non vi sia

necessità di procedere ad ulteriori provvedimenti istruttori.

Va

ora stabilito quali sono le conseguenze della possibilità, per il ricorrente,

di svolgere un’attività adatta al suo stato di salute nella misura del 100%.

2.9

Va in

primo luogo rammentato che nell’ambito dell'assicurazione d'indennità

giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare

tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal

danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività

diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute

(cfr. sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembe 2012, consid. 3; sentenza 8C_709/2008

del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung

nach KVG und nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und

versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, pag. 83 e seguenti). Non è quindi dato

alcun diritto ad una prestazione se la persona interessata è in grado di

percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a).

In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito dell'attività

abituale (art. 6 LPGA), in ossequio all'obbligo di ridurre il danno (art. 21

LPGA) e di mettere quindi a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi, l'assicurato è tenuto a cambiare professione (DTF 141 V 625,

consid. 4.1).

In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno interviene

laddove vi è un'incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un

rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione

"ponte" della prestazione viene meno e occorre esaminare se la

persona assicurata possa esercitare, eventualmente in quale misura, un'altra

attività confacente al suo stato di salute. In tal caso, la giurisprudenza

riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un termine di 3-5 mesi

per adattarsi alla sua nuova attività (DTF 141 V 625, consid. 4.1, STF

8C_489/2021 dell’8 febbraio 2022, consid. 5, STF 4A_384/2019 del 9 dicembre

2019, consid. 5.3, STF 9C_787/2012 del 20 dicembe 2012, consid. 3; STF K 224/05

del 29 marzo 2007).

Il periodo di

adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza

del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI

1998.

no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato

della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del

periodo di adattamento [citata anche nella sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre

2012, consid. 3]), essere fissato tenendo conto delle circostanze

concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato,

le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.

consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7

agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante

la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123

consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di

transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte

dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti

a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ

2000.

II pag. 440).

Al termine del

periodo di adattamento il grado d’incapacità di guadagno dipende dalla

differenza tra il reddito che l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza il

danno alla salute (malattia) e il reddito esigibile in un’attività adeguata

(cfr. sentenza 8C_889/2014 del 23 febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281,

cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, N. 31 e seguenti ad art.

26.

LPGA).

2.10

Nel

caso di specie, l’assicurato, nato nel 1960, ha frequentato in Italia 5 anni di

scuole elementari, 3 anni di scuole medie inferiori, 3 anni di scuole medie

superiori ed ha terminato una formazione come elettricista che lo ha poi

portato ad ottenere in Svizzera, dove è arrivato nel 1982, un diploma con

attestato federale di capacità.

Dalla

sua fondazione lavora presso la __________, azienda iscritta a registro di

commercio il 25 ottobre 2002, che si occupa principalmente di installazioni

elettriche, di cui è amministratore unico e di cui detiene il 70% delle azioni.

Il

27.

giugno 2022, in occasione del primo colloquio con l’assicuratore,

l’insorgente ha precisato di essere proprietario dell’azienda, attiva

nell’ambito delle installazioni elettriche e di occuparsi sia della parte

amministrativa (contatto clienti, visita cantieri, controllo progetti, ecc.)

come pure di riparazioni dai clienti (doc. 8). Da quando è incapace al lavoro,

ha delegato i suoi compiti ai diversi collaboratori; quando vi sono problemi

particolari viene contattato e passa in azienda solo nel caso sia necessaria la

sua firma. Nel verbale figura che l’assicurato “contatterà oggi pomeriggio

il suo medico di famiglia per farsi rilasciare il certificato di abilità al

20%, fino alla data della visita dal Dr. __________ (15.7.2022), % per poter

effettuare lavori amministrativi all’interno della ditta” (doc. 8).

Il

19.

dicembre 2022 il ricorrente, nel corso di un secondo incontro successivo

alla visita presso il medico fiduciario, ha affermato che la sua attività

principale è quella di elettricista a tempo pieno, inteso come lavoro fisico,

manuale svolto presso cantieri o domicilio dei clienti. La parte gestionale,

amministrativa ed il contatto con i clienti “è un’attività che svolge in più”

(doc. 28).

Per

la maggior parte del tempo lavorativo è impiegato in tutte le attività da

elettricista, nel campo dell’impiantistica, nella costruzione di quadri

elettrici o altro, nelle riparazioni, nella fornitura del materiale, nella

progettazione e manutenzione nel settore elettrico. “Essendo una piccola

azienda la parte gestionale, di contatto con i clienti, la visita dei cantieri,

il controllo dei progetti, ecc. lo occupano solo in minima parte” (doc.

28). La società ha alle sue dipendenze 8 elettricisti, oltre al ricorrente ed

una segretaria che si occupa della parte amministrativa (cfr. doc. 31, pag. 2:

“[…] ricezione e smistamento corrispondenza, centralino, preparazione

fatture e registrazione dei bollettini di lavoro”). La contabilità, la

gestione del personale e gli aspetti fiscali sono affidati alla __________

(doc. 31, pag. 3).

Alla

richiesta dell’assicuratore di sapere se è possibile adattare la sua attività

professionale in base alle limitazioni fisiche indicate sulla perizia reumatologica,

così da aumentare la sua capacità lavorativa, l’insorgente ha riferito che “nella

pratica non è attuabile un adeguamento delle sue mansioni in azienda. Come

detto, il grosso del lavoro che svolge in ditta è operativo, “sul campo”,

essendo una piccola azienda non hanno in concreto bisogno di avere una persona

che svolga il lavoro gestionale / amministrativo in una percentuale consistente”

(doc. 28). L’insorgente ha anche affermato che “l’inabilità lavorativa

continuerà al 80% anche per gennaio 2023, questo 20% di abilità al lavoro gli

permette di muoversi essere presente in azienda, si occupa di dare istruzioni

per quanto concerne i lavori di elettricista, si occupa della parte

organizzativa, ha il” contatto “diretto con i clienti e fa dei sopralluoghi,

il tutto è quantificabile appunto ad un 20% della sua attività professionale”

(doc. 28).

In

sede di udienza l’insorgente ha precisato di “trascorrere in generale 1 ora

al mattino sul posto di lavoro in ufficio e quindi di recarsi in genere sui

cantieri” (doc. XII). Ha affermato che “laddove vi siano incarichi di

una certa importanza egli fa capo ad un ufficio esterno di progettazione per

l’allestimento del preventivo e per i dettagli tecnici, laddove non ci abbia

già pensato l’architetto incaricato” (doc. XII). Per contro, laddove “i

lavori invece sono minuti raramente viene chiesto l’allestimento di un

preventivo o comunque si tratta di operazioni semplici che non implicano lavoro

oneroso” (doc. XII). Il ricorrente ha poi aggiunto che “nel periodo in

cui è stato inabile al lavoro ha fatto capo alla collaborazione di personale

avventizio messo a disposizione da ditte specializzate, si tratta di persone

che cambiano” e che si “tratta pur sempre di persone che sono degli

esecutori del lavoro e non persone che si assumono responsabilità decisionali”

(doc. XII).

A

questo proposito, ha prodotto numerosi contratti di fornitura di personale a

prestito relativo a dipendenti attivi in particolare quali elettricista di

montaggio AFC (doc. G), lavoratore senza titolo professionale nel settore

elettrico/senza titolo professionale e senza esperienza nel settore (doc. H e

I), aiuto elettricista (doc. L ed M), montatore elettricista qualificato (doc.

N), aiuto montatore elettricista (doc. O), aiuto elettricista (doc. P),

montatore elettricista (doc. Q), lavoratore senza titolo professionale nel

settore elettrico (doc. R), montatore elettricista (doc. S e T), elettricista

ausiliario (doc. U e V), montatore elettricista qualificato (doc. Z), oltre a

tre collaboratori assunti a tempo indeterminato nel maggio 2023 quali elettricista

di montaggio AFC (doc. AA), collaboratore senza titolo professionale (doc. BB) e

elettricista di montaggio AFC (doc. CC).

In

sede di udienza il ricorrente ha pure ribadito che per “quanto attiene

invece la gestione amministrativa del personale la stessa è demandata

esternamente alla __________ che allestisce fogli paga, dichiarazioni AVS,

LAINF ecc..” (doc. XII). “I fogli salario” sono “trasmessi

mensilmente e in seno alla” __________ “viene eseguito il controllo,

eventuali correzioni” (doc. XII).

2.11

In

concreto l’assicuratore ha già accordato all’insorgente un periodo di 5 mesi

durante i quali ha versato l’indennità precedentemente riconosciuta, sulla base

di un grado d’incapacità lavorativa dell’80%, per adattarsi al nuovo stato di

salute, ossia, di principio, il massimo previsto dalla giurisprudenza in casi

simili (cfr. consid. 2.9).

Per

quanto concerne il calcolo del grado dell’incapacità lavorativa, rettamente l’interessato

non contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’assicuratore,

che corrisponde a quello da ultimo percepito, ossia fr. 136'584.60.

Relativamente

al reddito da invalido, va rammentato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie la decisione dell’assicuratore di utilizzare il reddito evinto

dalla Tabella TA1 2020 tirage_skill_level

(NOGA08, RSS 2020; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), livello di qualifica 3, attività

semplici e ripetitive, uomini che svolgono attività di tipo fisico o manuale

nel settore privato, pari ad un salario mensile di fr. 7'548, può essere

tutelata.

Ciò,

considerati sia i precedenti giurisprudenziali (consid. 2.8) relativi alla

possibilità per il ricorrente di svolgere un’attività semplice e ripetitiva, sia

alla luce dell’esperienza maturata quale amministratore unico della società di

cui è proprietario al 70%, che implica la possibilità per l’interessato di

svolgere attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in un

ambito specifico. Egli infatti, dopo essere nato all’estero, avervi frequentato

tutte le scuole ed aver terminato una formazione quale elettricista, è stato in

grado di ottenere in Svizzera un attestato federale di capacità, di costituire

una società anonima che nel tempo si è ingrandita, fino ad avere alle proprie

dipendenze 8 collaboratori ed una segretaria, di occuparsi, oltre che degli

aspetti operativi (installazioni elettriche, riparazioni, fornitura di

materiali), anche del contatto con i clienti, delle visite sui cantieri e del

controllo dei progetti (doc. 8 e 28). Egli ha pertanto dimostrato sia di

sapersi adattare alle condizioni di lavoro di un altro Paese rispetto a quello

in cui è nato ed in cui ha effettuato la propria formazione scolastica e

professionale, sia di essere in grado di creare e far crescere una piccola e

media impresa ingrandendola nel corso degli anni.

La

duttilità e versatilità del ricorrente permette a questo Tribunale di

concludere che il livello 3 di competenza attribuitogli dall’assicuratore può

essere confermato.

L’importo

di fr. 7'548, pari a fr. 90'576 all’anno, aggiornato al 2022 secondo la Tabella

T1.1.15 (indice dei salari nominali Uomini, 2016-2022) ammonta a fr. 90'927

(90'576 : 103.2 X 103.6).

Tale

importo si riferisce ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 94'791 (fr. 90'927

: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’assicuratore ha applicato una, generosa, riduzione del 25%, ossia la

massima prevista. La giurisprudenza non prevede la possibilità di andare oltre

tale limite. La richiesta del ricorrente di concedergli una riduzione del 30%

va pertanto respinta.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 136'584.60 con

quello da invalido di fr. 94'791, ridotto del

25% (riduzione sociale) a fr. 71'093, si ottiene un’incapacità lavorativa del

47.94, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 48%.

Considerata

l’esigua differenza rispetto a quanto stabilito dall’assicuratore (49%), che

nel suo calcolo non ha adeguato il reddito da invalido dal 2020 al 2022 (cfr.

doc. XIII), questo Tribunale rinuncia alla “reformatio in peius”,

ritenuta la contenuta differenza (1%) e la circostanza che l’indennità

giornaliera verrà ancora versata per pochi mesi, ossia fino al massimo al 20

aprile 2024 (cfr. doc. 9; sul tema della reformatio in peius: DTF 144 V 153,

dove il Tribunale federale al consid. 4.2.4. ha stabilito che “Sofern reformatorisch entschieden werden

kann und die Sache nicht wegen anderer Mängel zurückgewiesen werden muss, ist

das kantonale Sozialversicherungsgericht bei Feststellung einer

Rechtsverletzung verpflichtet, eine reformatio in peius ins Auge zu fassen. Ob

eine solche tatsächlich zu erfolgen hat, da das objektive Recht durchgesetzt

werden soll, oder ob im Einzelfall das subjektive Rechtsschutzinteresse

überwiegt, verbleibt im Rahmen dieses Spannungsverhältnisses der Überprüfung

durch das kantonale Gericht. Die Schlechterstellung im kantonalen

Beschwerdeverfahren aber mit Voraussetzungen zu verknüpfen, wie sie in BGE 142 V 337 E. 3.1 formuliert wurden, verträgt sich nicht mit der im kantonalen

Beschwerdeverfahren nach Art. 61 lit. d ATSG geltenden Offizialmaxime”).

Quanto

alla circostanza che l’interessato, alla luce della sua età, prossima al

pensionamento, non sarebbe in grado di trovare una nuova occupazione adatta al

suo stato di salute, nel concreto mercato del lavoro, va rilevato quanto segue.

Da

una parte le sue limitazioni non sono così gravi da impedirgli di trovare

un’altra professione, adatta al suo stato di salute (cfr. per un caso in cui

invece il Tribunale federale ha riconosciuto una rendita AI intera ad

un’assicurata 59enne, di professione terapeuta e cosmetica indipendente, a cui,

a causa di una necrosi, era stata amputata la gamba sinistra: STF 9C_644/2019

del 20 gennaio 2020).

D’altra

parte, la circostanza che l’interessato sia proprietario della sua società

anonima nella misura del 70%, dove svolge anche compiti dirigenziali, potrebbe

semmai, al contrario, far ritenere che egli potrebbe sfruttare al meglio al sua

capacità lavorativa all’interno della sua società, organizzandola in modo da

poter continuare ad esercitare la propria professione senza alcuno scapito

economico (sul tema cfr.: STCA 35.2017.123 del 5 marzo 2018; STCA 35.2006.96

del 26 marzo 2007; STCA 35.2005.92 del 24 aprile 2006; STCA 35.1999.134 del 17

aprile 2001; STCA 35.1998.7 del 14 settembre 1998, confermata dal TFA con

sentenza U 301/98 del 18 febbraio 1999).

Infatti, nella sentenza

35.2005.92

del 24 aprile 2006, concernente un assicurato, direttore di una

ditta di impianti elettrici, che prima dell’infortunio svolgeva, per gran parte

del tempo, mansioni implicanti l’assunzione di posizioni gravose per il suo

ginocchio infortunato, il TCA ha stabilito che determinante non é ciò che

l’assicurato era concretamente chiamato a fare presso il suo ex datore di

lavoro ma piuttosto l’attività normalmente svolta dal direttore di una ditta di impianti elettrici

sul mercato generale del lavoro, al quale competono in prevalenza delle

mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la clientela), nonché

di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla maestranza e un suo coinvolgimento

diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce generalmente

l’eccezione.

Con STCA 35.2017.123 del 5 marzo

2018.

(il cui ricorso è stato respinto dal Tribunale federale con la STF

8C_279/2018 del 20 marzo 2019) questo Tribunale ha stabilito che l’assicurato -

visto il suo importante e variegato ruolo dirigenziale, retribuito in maniera

considerevole e privo di limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico, tuttora esigibile in misura completa - non subiva discapito economico

alcuno, senza che fosse necessario procedere al raffronto dei redditi auspicato

dal patrocinatore del ricorrente.

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto, pertanto, l’età del ricorrente, nel preciso caso di specie, non è

d’impedimento al suo obbligo di ridurre il danno.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.12

L’insorgente ha chiesto

l’allestimento di una perizia volta ad accertare la corretta inabilità al

lavoro nella professione abituale, tenendo conto sia dei limiti funzionali per

l’attività di elettricista sia il suo ruolo dirigenziale all’interno della propria

azienda, per determinare eventuali attività adeguate e sostitutive ed il

relativo guadagno, nonché l’audizione testimoniale di __________, segretaria, __________,

elettricista e __________, elettricista.

Questo Tribunale rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove poiché non sarebbero atte a sovvertire

l’esito della vertenza.

Per quanto concerne la perizia,

al consid. 2.8., già sono stati spiegati i motivi per i quali il referto

allestito dal dr. med. __________, FMH reumatologia, deve trovare piena

conferma in assenza di qualsiasi documentazione medica atta ad insinuare

perlomeno un lieve dubbio circa la sua fedefacenza.

Non è neppure necessario sentire

i testi citati dall’insorgente alfine di comprovare che l’interessato è un

elettricista qualificato, specializzato nelle installazioni elettriche, di cui

si occupava materialmente e concretamente sino all’insorgere della malattia e

che è privo di competenze amministrative, burocratiche e gestionali, ritenuto

quanto già emerso in sede di udienza il 28 giugno 2023 (doc. XII).

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11

maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016

del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011

consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti