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Decisione

36.2023.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2023Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti legali dell'art. 17 lett. c cifra 4 OPre per potere prendere a

carico i costi relativi all'anestesia generale e alla degenza stazionaria

presso l'Ospedale __________ di __________.

Inoltre, per la Cassa malati neppure era applicabile l'art. 18

lett. a cifra 5 OPre, visto che dal certificato del 13 maggio 2022 (doc. 5) del

PD dr. med. __________ non emergeva diagnosi correlabile a diatesi emorragiche.

Nel successivo scritto del 16 dicembre 2022 (doc. 14) la Cassa

malati ha rinviato alle motivazioni addotte in precedenza per rifiutare la

presa a carico dei costi del trattamento dentario e, analizzando se le

condizioni mediche dell'assicurata necessitavano una degenza stazionaria e la

narcosi, si è fondata sull'art. 19b lett. b OPre per negare un suo obbligo

prestativo.

A suo dire, non era data una grave disabilità mentale o fisica per

dovere procedere con anestesia totale.

Nella decisione formale del 26 gennaio 2023 (doc. 16) la Cassa

malati ha ribadito integralmente il contenuto del suo precedente scritto e ha

quindi rifiutato di assumersi i costi del trattamento dentario, non ritenendo

adempiuti né i criteri dell'art. 17 lett. c cifra 4 OPre né dell'art. 18 lett.

a cifra 5 OPre e neppure dell'art. 19b lett. b OPre.

Con la decisione su opposizione del 13 marzo 2023, oggetto del

presente litigio, CO 1 ha concluso per l'assenza di una necessità assoluta di

una degenza stazionaria volta a garantire il buon esito dell'intervento e che

quindi il trattamento dentario in oggetto poteva essere realizzato in regime

ambulatoriale non essendo in presenza di gravi disabilità fisiche o mentali

(art. 19b lett. b OPre).

2.4. L'art. 17 OPre prevede che l'assicurazione

assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi e non

evitabili dell'apparato masticatorio se e solo se l'affezione ha carattere di

malattia. Fra le malattie gravi e non evitabili vi sono:

"c. malattie dei mascellari e dei tessuti

molli:

1. tumori

benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali,

Considerandi

2.

tumori

maligni del viso, dei mascellari e del collo,

3.

osteopatie

dei mascellari,

4.

cisti

(senza legami con elementi dentari),

5.

osteomieliti

dei mascellari;".

Non è in discussione che, come emerge dalla ortopantomografia agli

atti eseguita il 21 aprile 2022 (doc. 3) dal dr. med. dr. med. dent. Martin Beyer,

sotto il ponte 13x12-21-22 risulta una cisti in zona 22.

Anche la Cassa malati ne ha pacificamente confermato la presenza.

Tuttavia, a dire di quest'ultima, probabilmente la formazione di questa cisti era

di origine radicolare e visto che le sue dimensioni non superavano il processo

alveolare, non era possibile ritenere di essere in presenza di un'affezione che

ha carattere di malattia ai sensi dell'art. 17 lett. c cifra 4 OPre.

Per potere stabilire con certezza l'origine di questa cisti, e

verificare quindi se aveva legami con elementi dentari, occorreva effettuare un

esame istologico, che però non è dato sapere se sia stato eseguito. Si

prescinde perciò dal ritenere adempiuti i presupposti dell'art. 17 lett. c

cifra 4 OPre, tenuto altresì conto che la ricorrente nemmeno si fonda più su

questa norma per sostenere la propria pretesa e reclamare un obbligo prestativo

della Cassa malati per i trattamenti dentari di cui ha beneficiato.

2.5

L'art. 18 cpv. 1 OPre dispone che l'assicurazione assume i costi delle cure

dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche indicate o ai loro postumi e

necessarie al trattamento dell'affezione (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal) e fra

le malattie gravi sistemiche la lettera a cifra 5 menziona le diatesi emorragiche.

Per l'art. 18 cpv. 2

OPre, le spese delle prestazioni di cui al capoverso 1 vengono coperte soltanto

previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del

medico di fiducia.

In specie, non basta che vi siano stati alcuni episodi di perdite

di sangue per sostenere che vi sia una malattia del sistema sanguigno, nel

senso che v'è una predisposizione costituzionale ai disturbi della coagulazione

con una tendenza ad emorragie.

Infatti, agli atti non v'è alcun referto medico che attesti che la

ricorrente è affetta da diatesi emorragiche.

Nell'ambito di un controllo cardiologico, in cui l'assicurata ha

riferito, in modo invariato da anni, un certo affanno respiratorio senza angor,

il PD dr. med. __________, FMH cardiologia, il 13 maggio 2022 (doc. 5) ha posto

le diagnosi cardiologiche di malattia coronarica trivasale e di fibrillazione

atriale permanente in anticoagulazione. Non v'è dunque nessuna indicazione di

diatesi emorragiche.

Nemmeno il referto del 21 giugno 2022 (doc. 7) del dr. __________,

nell'ambito del consulto anestesiologico che l'assicurata ha effettuato presso

l'Ospedale __________ di __________ in vista dell'intervento odontoiatrico, menziona

nell'elenco delle diagnosi, e delle diagnosi secondarie, una tendenza a

emorragie.

Anche il certificato medico dell'11 ottobre 2022 (doc. 11) del dr.

med. __________, FMH medicina interna, non riferisce di una tale problematica.

In assenza, quindi, di una diagnosi certa che comprovi questa

patologia, come sostenuto dalla Cassa malati, nemmeno sulla base dell'art. 18

lett. a cifra 5 OPre è possibile riconoscere i costi del trattamento dentario

di cui la ricorrente ha beneficiato dal 4 al 7 luglio 2022 (Fr. 11'095.-), che perciò

rimangono a suo carico.

2.6

L'art. 19b OPre, intitolato

"Anestesia generale in caso di cure dentarie", è in vigore dal 1°

luglio 2020 e prevede che:

" L'assicurazione

assume i costi dell'anestesia generale per l'esecuzione di:

a. cure dentarie di

cui agli articoli 17–19a, nel caso in cui non siano possibili senza

anestesia generale;

b. trattamenti di

medicina dentaria non contemplati dagli articoli 17–19a, nel caso in cui

non siano possibili senza anestesia generale a causa di gravi disabilità

mentali o fisiche dell'assicurato.".

Occorre in primo luogo osservare che l'intervento che il chirurgo

maxillo-facciale, specialista altresì in chirurgia orale, ha eseguito il 5

luglio 2022 sulla ricorrente, è consistito nella rimozione del dente 22 e in

una cistectomia nella zona 22. Inoltre, poiché gli elementi 11, 13 e 21

presentavano un danno parodontale, il dr. med. dr. med. dent. __________ ha

proceduto pure alla loro estrazione (doc. 4), per un totale di quattro denti e

di una cisti estratti (doc. 9).

L'indicazione per procedere in tal senso si fondava dunque sulla

presenza di una cisti in zona 22, che era sfociata in un ascesso con secrezione

purulenta, ovvero in un'infiammazione acuta provocata da un'invasione

batterica.

L'insorgente ha sostenuto che questo intervento era necessario "a causa dell'infezione apicale cronica che ha

comportato la ripetuta assunzione di antibiotici. Tale condizione determinava

un importante rischio di complicazioni sistemiche. L'intervento prospettato non

si prefiggeva di migliorare la funzionalità dell'apparato masticatorio, bensì

di evitare l'insorgere di ulteriori infezioni in una paziente affetta da una

grave disabilità fisica, il cui stato di comorbidità implicava un elevato

rischio di complicanze e di emorragie. Senza l'intervento, l'infezione avrebbe

potuto comportare complicazioni sistemiche soprattutto a livello cardiaco in

una paziente già affetta da una severa patologia cardiaca. Le prestazioni

eseguite non costituivano delle cure dentarie ai sensi dell'art. 31 LAMal bensì

delle prestazioni mediche ai sensi dell'art. 25 LAMal, i cui costi sono assunti

dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se la misura è

efficace, opportuna ed economica, criteri in concreto adempiuti (art. 32 LAMal)"

(doc. I punto 5 pag. 7).

Per sapere se una prestazione effettuata da un medico dentista

rientri nell'art. 25 LAMal o nell'art. 31 LAMal, la giurisprudenza ha stabilito

che mentre, a seconda del significato patologico, le spese di un trattamento

medico devono essere assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie in funzione dell'art. 25 LAMal, la copertura assicurativa di

un trattamento dentario si determina secondo i criteri di cui all'art.

31.

cpv. 1 LAMal in relazione con gli artt. 17 segg. OPre (DTF 128 V 146 consid.

5; STFA K 6/05 del 27 settembre 2005, consid. 2.3).

Inoltre, la nostra Massima istanza ha avuto modo di stabilire che

i criteri atti in primo luogo a delimitare la cura medica da quella dentaria

sono la sede d'applicazione e lo scopo terapeutico della medesima. Con

riferimento alla sede d'applicazione, configurano cure dentarie

sostanzialmente i provvedimenti terapeutici applicati all'apparato

masticatorio, mentre per quanto concerne lo scopo terapeutico - criterio, questo,

ritenuto decisivo -, esso va determinato avuto riguardo alla parte del corpo o

alla funzione che direttamente deve essere curata o ripristinata (DTF 128 V 143;

cfr. pure Claudia Kopp Käch, Zur

Leistungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für

zahnärztliche Behandlungen [Überblick über die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts], in: ZBJV 2002, pag. 422). In quest'ordine

di idee, l'Alta Corte ha precisato che l'applicazione di una ferula avente lo

scopo di alleviare la muscolatura e l'articolazione della mascella nell'ambito

di una terapia dell'artrosi mascellare costituisce un trattamento medico;

al contrario, l'inserimento di un simile accorgimento configura un trattamento

dentario se interessa i denti in quanto tali oppure la loro funzione

prioritaria di sminuzzamento degli alimenti (facilitazione della masticazione;

DTF 128 V 143 consid. 4b/cc; STFA K 6/05 del 27 settembre 2005, consid. 2.4;

STCA 36.2016.85 del 14 settembre 2017).

L'Alta Corte ha stabilito che se nell'ambito di un trattamento

medico si rende necessaria una cura dentaria, le spese di quest'ultima

possono essere assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie unicamente se sono date le condizioni per un obbligo di

prestazione ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LAMal in relazione con gli artt.

17-19a OPre (STFA K 62/99 del 9 aprile 2002, consid. 6). Un'assunzione a carico

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è quindi

segnatamente esclusa se un assicurato, nel quadro di un trattamento medico

di un mal di testa, viene sottoposto a una cura dentaria (ad es.: estrazione di

denti del giudizio per il trattamento del mal di testa) nella misura in cui l'elemento

patologico non risiede nell'apparato masticatorio (STFA K 6/05 del 27 settembre

2005, consid. 2.5; STFA K 134/02 del 26 agosto 2003).

Nel caso in esame, è innegabile che lo specialista è intervenuto per

curare un problema nel cavo orale dell'assicurata (sede d'applicazione) al fine

di eliminare la cisti che si era creata in zona 22 sotto il ponte 13x12-21-22 (doc.

4). La rimozione chirurgica di questa cisti dentale aveva infatti per scopo di

curare il mascellare superiore dell'assicurata ripristinando la funzione

masticatoria ad esso connessa che era/sarebbe stata compromessa se la cisti non

fosse stata asportata (scopo terapeutico). Di principio, una cisti dentale può

causare mal di denti, gonfiore delle gengive, delle guance, delle labbra,

alitosi e mobilità dentale. Non va però dimenticato che questa formazione

cistica aveva già causato un ascesso e quindi un'infiammazione acuta e che se

lasciata crescere avrebbe poi potuto indebolire l'osso mascellare fino al punto

di rendere probabile una frattura.

Ne consegue che l'intervento effettuato dal dr. med. dr. med.

dent. Martin Beyer costituisce un trattamento dentario, perciò la tesi

della ricorrente non può essere tutelata.

Pertanto, per stabilire se i relativi costi devono essere assunti

dalla Cassa malati nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, occorre che siano date le condizioni per un obbligo di

prestazione ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LAMal in relazione con gli artt.

17-19a OPre applicando i criteri dell'art. 31 LAMal e non dell'art. 32 LAMal.

2.7

Già si è detto che l'estrazione

degli elementi dentari 11, 13, 21 e 22 e la cistectomia non rientrano fra le

malattie dell'apparato masticatorio (art. 17 OPre) e fra le malattie sistemiche

(art. 18 OPre), perciò i relativi costi (Fr. 11'095.-) non sono riconosciuti dall'assicurazione

malattia né presi a carico dalla Cassa malati.

Quest'ultima ha poi ulteriormente analizzato l'ipotesi a sapere se

debba assumersi i costi della narcosi (Fr. 2'114,40).

Dal 1° luglio 2020, la presa a carico delle anestesie generali in

caso di cure dentarie è regolata dall'art. 19b OPre (prima di allora, questa

prestazione figurava nell'Allegato 1 OPre).

Da una parte, le anestesie generali sono prese a carico per le cure

dentarie che sono rimborsate dall'assicurazione obbligatoria conformemente agli

artt. 17-19a OPre (art. 19b lett. a OPre).

Dall'altra, v'è un obbligo di assunzione dei costi delle narcosi

per tutte le altre cure dentarie, non contemplate dagli artt. 17-19a, che in

ragione di un grave andicap mentale o fisico non possono essere fornite senza

anestesia generale (art. 19b lett. b OPre). I costi generati da queste cure

dentarie non sono però rimborsati.

Nel caso in esame, considerato che il trattamento dentario che la

ricorrente ha subito il 5 luglio 2022 non rientra dunque nella lista esaustiva

di cui agli articoli 17-19a OPre, ed è stato eseguito in narcosi, occorre

verificare l’applicabilità dell'art. 19b lett. b OPre.

Questo disposto contempla infatti la condizione supplementare che per

i trattamenti di medicina dentaria non previsti dagli artt. 17-19a OPre, come

in concreto, i costi dell'anestesia generale sono assunti dall'assicurazione

malattia obbligatoria soltanto se vi sono gravi disabilità mentali o fisiche di

cui l'assicurato è affetto che impediscono di dispensarle in altro modo.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, il suo stato di

salute non rientra in questa casistica, ovvero non è tale da configurare un

grave andicap mentale o fisico nel senso previsto dall'art. 19b lett. b OPre.

Questa norma, infatti, si riferisce unicamente alle persone affette da gravi disabilità

mentali o fisiche che a causa di questo loro stato non sono assolutamente in

grado di sedere sulla poltrona del dentista, di starvi sedute, di stare immobili,

magari a lungo, di tenere la bocca aperta per un tempo prolungato, di

collaborare, di seguire le istruzioni del medico dentista durante i trattamenti

dispensati.

Senza alcun dubbio questo status non emerge dai referti medici

agli atti e quindi le condizioni di salute della ricorrente non ricadono sotto

l'art. 19b lett. b OPre. La cardiopatia, l'artrite delle articolazioni

metacarpofalangeali della mano destra, la gonalgia a sinistra, l'ipertensione

arteriosa, la modica iperuricemia, la protesi totale del ginocchio destro, le

pregresse epatiti A e B e la polineuropatia agli arti inferiori, così come diagnosticate

il 21 giugno 2022 (doc. 7) dal dr. med. __________, non sono infatti tali da

configurare una grave disabilità mentale o fisica nel senso sopra indicato.

Pertanto, l'esistenza di queste patologie non giustifica che i

costi della narcosi generale siano addebitati all'assicurazione malattia

obbligatoria.

La fattura di Fr. 2'114,40 per le prestazioni dell'anestesista non

può di conseguenza essere posta a carico della Cassa malati.

2.8

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, né la fattura per la degenza di 4 giorni presso l'Ospedale __________

di __________ (Fr. 11'095.-) né la fattura per le prestazioni dell'anestesista

(Fr. 2'114,40) possono essere rimborsate alla ricorrente dalla sua Cassa malati

sulla base degli artt. 17-19b OPre.

La circostanza che, a detta - implicitamente - dei medici curanti,

per meri motivi di precauzione, di opportunità e di tranquillità dell'esecutore

e della paziente, il trattamento dentario previsto sia stato realizzato in

regime stazionario, nulla muta al fatto che la situazione orale dell'insorgente

non era tale da configurare una malattia dell'apparato masticatorio, una malattia

sistemica o ancora essere conseguente ad infermità congenita e che di

conseguenza adempiva una o più ipotesi, esaustive, previste dagli artt. 17-19a

OPre.

Così stando le cose, dopo avere esaminato la documentazione medica

agli atti, non è necessario dare seguito alla richiesta della ricorrente di

sentire personalmente i suoi medici curanti, di esperire una perizia sul suo

stato di salute, sull'obiettivo terapeutico dell'intervento e sulle sue

finalità, sulla necessità di eseguirlo in anestesia totale e in ambito

stazionario (doc. I). Infatti, si deve ritenere che i referti a disposizione

del Tribunale siano già completi, sufficientemente dettagliati e chiari per

definire lo stato dell'assicurata, senza che sia quindi utile l'esperimento di

ulteriori accertamenti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

2.9

Ne discende che la decisione

impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Portando il ricorso sulla

richiesta di prestazioni dell'assicurazione malattia obbligatoria, il

legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA); la procedura è così gratuita.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti