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36.2023.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 giugno 2023Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i due soci sono costretti a cessare l’attività (doc. XVII/18:

“[…] muss sie und ihr Partner die __________ aufgeben, aufgrund

gesundheitlichen Problemen”). Ella, al telefono, non

ha tuttavia affermato che l’attività sarebbe cessata nel mese di marzo 2022, ma,

tenuto conto che il suo socio svolgeva l’attività accessoriamente, tant’è che

non era neppure assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia,

ha indicato quale ultimo giorno di apertura quello in cui lei stessa ha ancora

potuto lavorare (cfr. anche doc. XVII/18: “Der letzte Öffnungstag war der

24.03.2022”), ritenuto che il 25 marzo 2022 a causa dei dolori sempre più

intensi non ha potuto svolgere la sua attività e che il giorno seguente si è

recata al Pronto Soccorso dove le è stata diagnosticata una malattia gravissima

che l’ha resa totalmente incapace al lavoro, tanto da indurre l’Ufficio AI, in

tempi relativamente brevi, a riconoscerle, tramite un progetto di decisione,

una rendita completa con grado del 100%.

Chiamata da __________

a compilare il relativo formulario, ella ha conseguentemente indicato quale

ultimo giorno di lavoro il 24 marzo 2022 (doc. XVII/20).

Erra tuttavia

l’assicuratore laddove ritiene che con tale indicazione l’interessata abbia

voluto disdire il contratto d’assicurazione o cessare l’attività in tale data.

L’attrice non ha

infatti mai manifestato la volontà di disdire il contratto, per giunta con

effetto retroattivo, ciò che del resto, vista la sua patologia non avrebbe

avuto alcun senso, né aveva mai indicato in passato di voler cessare la sua

attività il 24 marzo 2022, un giovedì. Una tale scelta, insolita, non è

supportata da alcun elemento probatorio.

L’indicazione del

24 marzo 2022 quale ultimo giorno di lavoro è da intendere quale ultimo giorno

di apertura del ristorante prima della malattia, ma non porta allo scioglimento

del contratto per tale data. I medici non hanno infatti potuto attestare

un’incapacità lavorativa precedentemente solo per il fatto che l’interessata ha

atteso un ulteriore giorno prima di decidersi a recarsi presso il pronto

Soccorso dell’Ospedale. Essendo una indipendente e potendo di conseguenza

gestire la sua attività come meglio voleva, non era infatti tenuta a presentare

un certificato medico al proprio datore di lavoro per giustificare la sua

assenza. Il fatto di non aver lavorato il 25 marzo 2022 non rientra

manifestamente nella definizione di cessazione di attività del contraente

dell’assicurazione (art. __________ CGA). L’interessata non ha più lavorato il

25 marzo 2022 per motivi di salute, mentre l’attività dell’__________ non era

ancora cessata.

Infatti per il 27

marzo 2022 era stato organizzato un evento con sangria e paella per festeggiare

il primo anno di attività (e il 25 marzo 2022 è ancora stata emessa una fattura

a nome dell’__________ [doc. 46, pag. 42]) ed il contratto di locazione

sottoscritto con il __________ per l’__________ è stato disdetto solo per fine

maggio 2022 a causa di problemi di salute.

Se l’interessata

avesse avuto l’intenzione di cessare l’attività già per il 24 marzo 2022,

avrebbe dovuto dare una disdetta ordinaria di 6 mesi, ritenuto che il __________

non avrebbe certo accettato una disdetta straordinaria se non vi fossero stati

problemi di salute alla base della rescissione del contratto. Va del resto

rilevato che nella richiesta di prestazioni AI del 17 luglio 2022, ossia

antecedente l’interruzione delle prestazioni e dunque compilata in tempi non

sospetti, l’interessata, da una parte aveva indicato nel 24 marzo 2022 l’ultimo

giorno d’attività lavorativa e, dall’altra, aveva indicato nel 25 marzo 2022

l’inizio della sussistenza del danno (cfr. doc. XVII/plico 15, pag. 6 della

richiesta).

Non può inoltre

sorreggere la tesi della convenuta il fatto che l’attrice, in data 2 settembre

2022, abbia chiesto a __________ di disdire il contratto d’assicurazione per il

19 maggio 2022.

Infatti, trovatasi,

suo malgrado, di fronte alla tesi dell’assicuratore, priva di fondamento,

secondo cui ella avrebbe disdetto il contratto d’assicurazione per il 24 marzo

2022, il 2 settembre 2022 l’interessata ha spiegato l’accaduto, in maniera

credibile, rilevando di aver iniziato il ciclo di chemioterapia il 17 maggio

2022 e, alla luce della incisività della terapia, di aver dovuto prendere la

decisione definitiva di chiudere l’attività due giorni dopo. Ciò è

comprensibile. Se inizialmente l’interessata sperava di poter riprendere a

lavorare, alla luce delle pesanti ripercussioni della terapia in atto,

oltremodo debilitante, la sua speranza non poteva ormai più realizzarsi e

sarebbe stato troppo oneroso continuare a pagare l’affitto e i contributi

sociali senza poter conseguire alcun reddito.

Infine non può

essere d’aiuto alla convenuta neppure la circostanza che per l’interessata la

Cassa di compensazione ha chiesto il pagamento dei contributi come indipendente

fino al 24 marzo 2022. Infatti, di principio, a partire dal momento in cui

vengono versate delle indennità giornaliere per perdita di guadagno, la persona

assicurata va affiliata quale persona senza attività lucrativa, ritenuto che secondo

l'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS non sono considerati reddito proveniente da

un'attività lucrativa, tra le altre, le prestazioni di assicurazione in caso di

malattia (sul tema cfr. STCA 30.2008.41 del 20 aprile 2009).

In queste

condizioni, accertato che non vi è stata cessazione dell’attività da parte del

contraente dell’assicurazione il 24 marzo 2022 (art. __________ CGA) e che di

conseguenza il contratto ha continuato ad esplicare i suoi effetti anche oltre

questa data, la copertura assicurativa, tenuto conto del fatto che l’attrice

non è uscita dall’azienda assicurata (art. __________ CGA), non si è manifestamente

estinta prima del 26 marzo 2022 (cfr. anche art. __________ CGA), giorno

d’inizio dell’incapacità lavorativa attestata medicalmente.

L’assicuratore

è pertanto tenuto a versare le prestazioni pattuite.

Va ora esaminato a

quanto ammonta l’importo dovuto da CV 1.

2.8. Nella polizza

assicurativa figura che l’attrice è assicurata secondo un “guadagno annuo

convenuto” di fr. 60'000 all’anno.

L’assicuratore ha

calcolato in fr. 131.50 l’indennità giornaliera (cfr. ad esempio doc. F2:

4'076.50 : 31 = 131.50). CV 1 del resto non contesta il calcolo dell’indennità

giornaliera effettuato dall’attrice, ma in sede di risposta afferma

genericamente che “è vero che CV 1 ha messo in dubbio una reale perdita di

guadagno” (doc. I).

Circa il

calcolo delle prestazioni, nell’informazione per i clienti delle CGA, figura

che per “il calcolo dell’indennità giornaliera è determinante l’ultimo

salario AVS percepito nell’azienda assicurata prima dell’inizio della malattia

(comprendente gli assegni familiari accordati per i figli, per la formazione o

per l’economia domestica in uso secondo le disposizioni locali o del settore)

(articolo __________). Se per le persone indicate nominalmente nella polizza è

stato concordato un salario annuo, fa stato tale importo. Il salario è

calcolato su un anno intero e quindi diviso per 365” (doc. 1, pag. 3).

Secondo l’art. __________ CGA se

nel contratto è stato concordato in anticipo un guadagno annuo fisso, per il

calcolo viene utilizzato tale valore. Il guadagno annuo concordato non vale

quale assicurazione di somma fissa ma quale assicurazione contro i danni.

L’assicuratore rinuncia alla verifica dell’effettiva perdita di guadagno fino

all’ammontare del guadagno annuo concordato. Perdite di guadagno che vanno

oltre il guadagno annuo concordato non sono assicurate. Se alla fine della

durata delle prestazioni rimane un’incapacità al guadagno permanente, il

guadagno annuo concordato si riduce corrispondentemente in percentuale.

2.9. Va qui rammentato che

l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia può essere

stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di un’assicurazione contro

i danni (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 e seguenti; sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2).

L’assicurazione di somme

garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione

del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è

dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza 4A_53/2007

del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di assicurazione

di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere in caso di

malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5,

pubblicata in DTF 133 III 527).

L’assicurazione contro i danni

mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura

delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico

effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2).

La questione di sapere se si è in

presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa mediante

l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali

d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione

dei contratti (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 e seguenti; sui criteri di

distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998

dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006

del 19 aprile 2007).

Va ancora precisato che per i

contratti conclusi dal 1° gennaio 2022 tale questione dovrebbe essere risolta

più facilmente, ritenuto che per l’art. 3 cpv. 1 lett. b LCA, nel tenore in

vigore da tale data, prima della conclusione del contratto d’assicurazione,

l’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una

forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto

essenziale del contratto. Esso lo informa inoltre sui seguenti elementi: (…)

l’estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se

si tratta di un’assicurazione di somma fissa o di un’assicurazione contro i

danni (sul tema cfr. DTF 146 III 339, consid. 5.2.3).

2.10. Per

costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione, così come alle condizioni

generali che vi sono espressamente incorporate, si applicano i principi

generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale

non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA

rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile

(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9

ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid.

1a).

Quando

l’assicuratore, al momento della conclusione del contratto, produce le

condizioni generali, manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto

prevedono queste condizioni.

Dovendosi

determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni

Considerandi

generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro

contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva,

ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in

modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del

5.

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid.

3.

, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136

III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2).

Se non gli è

possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei

contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice

ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche

manifestazioni di volontà (principio dell’affidamento: sentenza 4A_92/2020 del

5.

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid.

3.

; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118

consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid.

2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del

contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno

caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125

III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva

ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO

traspare che non si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un

testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione;

sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed

indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze

possono lasciar intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente

il senso dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid.

3.

, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente,

all’interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed

alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio “in dubio

contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi

le ha redatte, dunque dell’assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020

consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126

V 499, consid. 3b; DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122

III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione

(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9

ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola

venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da

attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a

differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di

altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare

(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2;

DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).

Va ancora evidenziato che l’interpretazione delle clausole contrattuali

secondo il principio dell’affidamento non tiene conto di come il lavoratore,

che non è giuridicamente parte al contratto, comprenda la norma (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1); occorre determinare come un

destinatario di buona fede possa e debba comprendere le clausole (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1).

2.11

Nel caso di specie l’art. __________ CGA

è chiaro e prevede che il guadagno annuo concordato non vale quale

assicurazione di somma fissa ma quale assicurazione contro i danni.

L’assicurazione

sottoscritta dalle parti è pertanto un’assicurazione contro i danni.

La

circostanza prevista dall’art. __________ CGA secondo cui se

è stato concordato in anticipo un guadagno annuo fisso (in concreto: fr.

60'000), per il calcolo viene utilizzato tale valore e l’assicuratore rinuncia

alla verifica dell’effettiva perdita di guadagno fino all’ammontare del

guadagno annuo concordato, mentre per perdite di guadagno che vanno oltre il

guadagno annuo concordato non sono assicurate, non sovverte tale

interpretazione.

Infatti

la dottrina, citata in DTF 146 III 339, consid. 5.2.3., rammenta che se dai

documenti contrattuali (comprese le CGA od altre pattuizioni), emerge che

l’indennità giornaliera è versata solo nel caso di una perdita patrimoniale

causata dall’evento assicurato, si è in presenza di un’assicurazione contro i

danni anche se l’entità della prestazione è, fino ad un certo importo, fissata

tramite un ammontare forfettario (GERHARD STOESSEL,

Schadens- und Summenversicherung: Diskussion seit hundert Jahren, in Mélanges

du Bureau National Suisse d'Assurance [...], 2000, pag. 510 paragrafo 1 e pag. 511

paragrafo 2; HÄBERLI/HUSMANN,

Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, pag. 9 n.

36).

HÄBERLI/HUSMANN rilevano che in tal caso

la prestazione è dovuta solo se interviene un danno concreto; tuttavia esso non

deve per forza corrispondere alla prestazione concordata. Questo tipo di

assicurazione è usuale nei casi in cui accertare il danno effettivo è difficile

o particolarmente complesso, poiché necessita di uno sforzo sproporzionato; per

esempio nel caso di perdita di guadagno degli indipendenti (HÄBERLI/HUSMANN,

Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, pag. 10 n.

36).

L’assicuratore,

che con la risposta di causa contesta in maniera generica proprio la presenza

di un danno concreto, ossia di una “una reale perdita di guadagno”,

nello scritto del 21 novembre 2022 aveva affermato che non vi era alcuna

perdita di guadagno computabile poiché “i guadagni sono stati dichiarati

all’AVS per l’ultima volta nell’aprile 2021” (doc. G).

A

torto.

Infatti,

se è vero che non è ancora stata emessa alcuna decisione di fissazione dei

contributi quale indipendente per il 2021 e che l’interessata aveva indicato

quale reddito presumibile un importo annuo di fr. 4'000 su cui sono stati

pagati gli acconti (cfr. plico doc. XVII/1), d’altra parte va rammentato che la

fissazione definitiva dei contributi degli indipendenti avviene sulla base

della tassazione IFD cresciuta incontestata in giudicato, i cui dati, di

principio vincolanti, sono comunicati dal fisco alla Cassa di compensazione

(cfr. art. 23 OAVS).

Per

cui, la circostanza che nel 2021 e nel 2022 non è stato, ancora, registrato

alcun reddito nel conto individuale dell’assicurata, non significa che non

abbia conseguito alcun guadagno.

Dalla

documentazione prodotta dalle parti emerge infatti che nel 2021, anno ancora

caratterizzato dal COVID-19, e, in determinati periodi, da misure restrittive

per ristoranti e bar, segnatamente dalla necessità di presentare il certificato

COVID (cfr. sul tema: Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del

coronavirus in Svizzera da dicembre 2020 edito dall’UFAS, Stato 9 febbraio

2022), dal 26 marzo al 31 dicembre, ossia in poco più di 9 mesi, l’__________

ha avuto introiti pari a fr. 74'942 lordi, che, tolte le spese (materiale

d’esercizio, bombole, costi affitto, corrente elettrica, costi telefono,

pubblicità, assicurazioni, tasse ed AVS), ammontano a fr. 38’965 (doc. I/2),

per un utile netto della società in nome collettivo, tolti l’ammortamento e le

trasferte, di fr. 31'401 dichiarati nella tassazione 2021 dall’attrice (doc.

I/1), alla quale, secondo il contratto della società, va riconosciuto il 100%

della quota di partecipazione dell’utile netto (cfr. dichiarazione fiscale,

doc. I/1).

Da

rilevare che i guadagni maggiori sono stati conseguiti tra maggio e settembre

2021, ossia nei mesi estivi con maggiore affluenza turistica (doc. I/2). Nei

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ossia nei mesi invernali con poca

presenza di turisti, l’introito è poi stato inferiore (cfr. doc. 40 pagina 1:

fr. 2'814 in gennaio, fr. 3'120 in febbraio e fr. 2'204 in marzo).

Ne segue che nel caso di specie,

contrariamente alla tesi della convenuta, l’attrice ha comprovato di aver

subito un danno concreto, ossia una perdita di guadagno dovuta alla malattia.

Ella ha pertanto diritto alle

indennità giornaliere calcolate sulla base del guadagno annuo concordato tra le

parti di fr. 60'000 (art. __________ CGA), pari ad un’indennità giornaliera di

fr. 131.50 (60'000 : 100 X 80 : 365).

In queste condizioni, all’attrice,

per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 maggio 2023, andrebbero versati

complessivamente fr. 39'976:

dal 1° al 31 agosto 2022: fr. 131.50

X 31 = fr. 4’076.50;

dal 1° al 30 settembre 2022: fr. 131.50

X 30= fr. 3'945;

dal 1° al 31 ottobre 2022: fr.

131.50

X 31 = fr. 4’076.50;

dal 1° al 30 novembre 2022: fr.

131.50

X 30= fr. 3'945;

dal 1° al 31 dicembre 2022: fr.

131.50

X 31 = fr. 4’076.50;

dal 1° al 31 gennaio 2023: fr.

131.50

X 31 = fr. 4’076.50;

dal 1° al 28 febbraio 2023: fr.

131.50

X 28 = fr. 3'682;

dal 1° al 31 marzo 2023: fr.

131.50

X 31 = fr. 4’076.50;

dal 1° al 30 aprile 2023: fr.

131.50

X 30= fr. 3'945;

dal 1° al 31

maggio 2023: fr. 131.50 X 31 = fr. 4’076.50.

La richiesta di riconoscerle fr.

39'879.50 (cfr. conclusioni, doc. XXIII) va pertanto accolta.

Vanno aggiunti gli interessi di mora al

5% dal 17 aprile 2023 su fr. 31'954.50 (periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023;

inoltro della petizione, doc. I) e al 5% dal 12 giugno 2023 (inoltro delle

conclusioni; doc. XXIII) sulla differenza, ossia su fr. 7'925 (cfr. art. 102

cpv. 1 e 104 cpv. 1 CO e STCA 36.2019.114 del 20 settembre 2020, consid. 2.13).

L’attrice ha inoltre diritto a fr.

131.50

al giorno dal 1° giugno 2023 fino ad esaurimento delle prestazioni,

rispettivamente fino all’eventuale ripristino della capacità lavorativa.

Resta riservata la possibilità per la

convenuta di computare, dal 1° marzo 2023 (doc. IV+1), l’importo della rendita

AI percepita dall’attrice (cfr. art. __________ CGA), nella misura in cui il

progetto di decisione dell’AI verrà confermato.

L’emissione della sentenza rende

priva di oggetto la domanda di adozione di misure cautelari, a cui del resto

l’attrice ha da ultimo rinunciato (doc. XXIII).

2.12

Non vanno prelevate

spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicurata,

rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili, calcolate

conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui, per le cause

aventi un valore oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono

stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile tra l’8% ed il

15%.

In

concreto, il valore di causa ammonta a fr. 39'879.50, cui vanno

aggiunte le indennità giornaliere che l’interessata potrebbe conseguire fino

all’esaurimento delle prestazioni: 720 giorni – 432 giorni già riconosciuti

(compresi i 31 giorni di carenza e le indennità già riconosciute fino al 31

luglio 2022) = 288 giorni X fr. 131.50 = fr. 37’872, per un importo complessivo

di fr. 77'751.50.

L’assicuratore

pagherà all’attrice un importo di fr. 7'000 (IVA inclusa) di ripetibili.

Ciò

rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio (DTF 124 V 310,

consid. 6).

2.13

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche

STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie

tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§ CV

1 è condannata a versare a AT 1 l’importo di fr. 39'879.50,

oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2023 su fr. 31'954.50

(periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023) e interessi al 5% dal 12 giugno 2023

su fr. 7'925, oltre all’importo di fr. 131.50 al giorno dal 1° giugno

2023 fino ad esaurimento delle prestazioni, rispettivamente fino a ripristino

della capacità lavorativa, riservata la possibilità per l’assicuratore di

computare la rendita AI versata dal 1° marzo 2023.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CV 1 verserà all’attrice fr. 7'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili,

ciò che rende priva di oggetto l’istanza di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti