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Decisione

36.2023.15

Distinzione tra conclusione di un nuovo contratto d'assicurazione e modifica di un contratto d'assicurazione esistente (art. 1 e 2 LCA). Nel caso di specie le parti hanno concluso un nuovo contratto.

24 luglio 2023Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

2022 solo il 31 ottobre 2022 tramite il nostro sistema online. Dato che al

momento della ricezione dell’avviso di sinistro era già attiva la nuova

polizza, dove il Signor AT 1 era stato escluso con effetto retroattivo, abbiamo

dovuto rifiutare le prestazioni.

Il nostro esame ha però mostrato che al momento del sinistro era

ancora in vigore la vecchia copertura secondo il contratto stipulato il 24

settembre 2021. E quindi il sinistro del 25 settembre 2022 sarà nuovamente

esaminato dal reparto sinistri. Siamo pertanto stati informati che vi sarà richiesto

la conferma del salario AVS. Riceverete nei prossimi giorni la lettera corrispondente

per posta.” (doc. XI/Q)

2.7. In concreto, secondo questo

Tribunale, alla luce della documentazione agli atti e del contenuto degli

allegati processuali non è possibile stabilire la volontà soggettiva delle

parti per stabilire se il contratto d’assicurazione vigente è stato modificato

oppure se è stato concluso un nuovo contratto (STF 5C.252/2006 del 1° maggio

2007, consid. 1.1; Gerhard Stoessel, Yael

Strub, op. cit., n. 11 ad art. 2 LCA).

Non essendo possibile determinare

la concorde volontà delle parti è necessario interpretare le loro dichiarazioni

secondo il principio dell’affidamento, ossia nel modo in cui potevano e

dovevano essere interpretate dall’altra parte in buona fede sulla base di tutte

le circostanze (STF 5C.252/2006 del 1° maggio 2007, consid. 1.1; Gerhard Stoessel, Yael Strub, op. cit., n. 11 ad art. 2 LCA).

Dalle tavole processuali emerge

che il contratto in vigore a partire dal 15 settembre 2021 (doc. C), porta lo

stesso numero (__________) di quello in vigore dal 1° luglio 2022 (doc. 5) ed

ha la medesima scadenza (31 dicembre 2024).

Tuttavia mentre contraente del

primo contratto era la ditta individuale __________ __________ __________, __________,

__________ (doc. C), contraente del secondo contratto è la __________ __________

AT 1, __________, __________ (doc. 5). Inoltre, se in precedenza era assicurato

il personale sulla base dell’80% del reddito soggetto all’AVS ed era previsto,

per gli uomini, un salario annuo di fr. 12'000, mentre solo __________ era

citata per nome ed era assicurata sulla base del 100% del salario annuo fisso

convenuto in fr. 36'000, nel secondo contratto non è prevista alcuna copertura

assicurativa per i dipendenti, ma è stata offerta la copertura in favore di __________,

con un salario maggiorato a fr. 48'000 ed è stato inserito con il proprio

nominativo anche AT 1 con un salario convenuto di fr. 36'000, per entrambi con

una percentuale dell’indennità giornaliera del 100%. L’offerta prevedeva anche

un aumento del premio da fr. 1'393.20 a fr. 2’722.20 all’anno, poi diventato

fr. 1'711.70 in seguito al rifiuto della copertura assicurativa per l’attore.

Alla luce di quanto sopra occorre

concludere che i rischi del nuovo contratto sono notevolmente aumentati per

l’assicuratore, ciò che depone per la conclusione di un nuovo contratto e non

solo per una modifica dello stesso (STF 5C.252/2006 del 1° maggio 2007, consid.

1.1; DTF 132 III 264; cfr. anche Gerhard

Stoessel, Yael Strub, op. cit., n. 11 ad art. 2 LCA).

Questa circostanza è confermata

dalla necessità di compilare il formulario per lo stato di salute da parte di

entrambi i coniugi (DTF 132 III 264, consid. 2.2; Gerhard Stoessel, Yael Strub, op. cit., n.

14 ad art. 2 LCA), proprio a causa dell’accresciuto rischio assicurativo.

Del resto è stato necessario

sottoscrivere una nuova proposta dove figurava esplicitamente da una parte che

“il contratto si intenderà concluso solo quando, esaminata la Sua/vostra

proposta, la __________ avrà rilasciato o la dichiarazione di accettazione o il

contratto d’assicurazione” (doc. E, pag. 3/3) e dall’altra che il

proponente dichiara di “essere vincolato per 14 giorni, risp. 30 giorni in

caso di esame dei rischi, dalla presente proposta” (doc. E, pag. 3/4),

conformemente a quanto prevede l’art. 1 LCA in caso di conclusione di nuovo

contratto.

All’attore non può essere d’aiuto

l’email prodotta in sede di udienza (doc. Q) sulla quale ha evidenziato i

passaggi in cui figurano le parole “cambiamento di contratto” e “modifica”.

Infatti la dipendente di CV 1 non

sostiene che nel caso di specie ci si trovi in presenza di una semplice

modifica contrattuale.

Ella fa invece riferimento a

quanto domandato dal broker dell’attore (“[…] è stato richiesto un

cambiamento di contratto da parte dell’intermediario, il Signor __________, a

giugno di quest’anno […]” e “[…] Per poter prendere in considerazione la

modifica desiderata era necessario esaminare le vostre dichiarazioni di salute

[…]”). Quest’ultimo aveva infatti indicato all’inizio della sua email: “Diverse

Anpassungen bei verschiedenen Policen der Firma __________ __________ __________”

Considerandi

(doc. D), ossia vari adeguamenti delle polizze della ditta __________ __________

__________.

In presenza di un aggravamento

dei rischi, tuttavia, una semplice modifica contrattuale non era possibile, ma era

necessario sottoscrivere un nuovo contratto.

Sulla base dell’insieme delle

circostanze, secondo il principio dell’affidamento, occorre pertanto concludere

che l’attore doveva comprendere, come ritenuto dall’assicuratore, che si

trattava della conclusione di un nuovo contratto.

Del resto, in seguito alla

richiesta di aumento della somma assicurata da complessivi fr. 48'000 (fr.

36'000 [__________] + fr. 12'000 [dipendenti uomini]) a complessivi fr. 84'000

(fr. 48'000 [__________] + fr. 36'000 [AT 1]), l’art. 2 LCA relativo alla

modifica dei contratti assicurativi non può essere applicato (art. 2 cpv. 3 LCA;

per il tenore cfr. consid. 2.4; Gerhard

Stoessel, Yael Strub, op. cit., n. 18 ad art. 2 LCA).

Il contratto di cui alla polizza

del 20 ottobre 2022 (doc. 5) è pertanto entrato regolarmente in vigore e l’attore,

non figurando tra le persone assicurate, non può vantare alcuna pretesa sulla

base del nuovo contratto.

L’interessato non può neppure

pretendere un eventuale risarcimento di un danno (cfr. punto 29, pag. 6-7 della

petizione).

Infatti, i contraenti erano

vincolati dalla loro offerta per 14 giorni, rispettivamente 4 settimane in caso

di visita medica (art. 1 cpv. 1 e 2 LCA), e ciò a decorrere dalla consegna o

dall’invio della proposta all’assicuratore od al suo agente (art. 1 cpv. 3 LCA).

Essi, trascorso il suddetto

termine, avrebbero di conseguenza potuto proporre la loro offerta ad un altro

assicuratore e questo ben prima del sorgere dell’evento del 25 settembre 2022.

La tesi secondo cui il ritardo

con cui la convenuta ha risposto avrebbe causato un danno è di conseguenza

infondata.

Infine, l’attore non ha diritto

ad alcuna prestazione neppure in base al contratto precedentemente in vigore,

dove era assicurato quale dipendente.

Egli dal 1° aprile 2022 è infatti

diventato contitolare della __________ __________ AT 1 e di conseguenza al

momento del sinistro era già uscito dalla cerchia degli assicurati dipendenti,

senza essere ancora stato inserito nominativamente tra le persone assicurate

(cfr. doc. C).

Ora, per l’art. __________ delle

condizioni generali dell’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in

caso di malattia, edizione __________, applicabile in concreto (cfr. doc. C),

la copertura assicurativa per le persone assicurate termina con l’uscita dalla

cerchia delle persone assicurate (doc. B, pag. 11).

2.8

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto la petizione va respinta.

Non vanno

prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art.

95.

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2017, 3a edizione, n. 18 ad

art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza

4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III

47.

e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza

36.2022.23

del 28 ottobre 2022; sentenza 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; sentenza

36.2020.24

del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019;

sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018),

calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui per

le cause aventi un valore oltre i fr. 20'000.-- sino a fr. 50'000.-- le

ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile

tra il 10% ed il 20%.

In

concreto l’attore ha quantificato in fr. 36'000 il valore di causa (doc. I,

pag. 1).

Egli

è condannato a versare fr. 3'600 di ripetibili (IVA inclusa) alla convenuta.

2.9

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche

STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come

afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra

assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza,

una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma

elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 3'600 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni