36.2023.18
Inoltro di un'istanza ai sensi dell'art. 158 CPC, segnatamente al fine di far allestire una perizia giudiziaria. Petizione respinta poiché non sono dati i presupposti di cui alla lettera b del cpv. 1 citato disposto
14 agosto 2023Italiano21 min
riassunti gli atti e descritti i disturbi soggettivi, ha stabilito che l’interessato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
36.2023.18
cs
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 25 maggio 2023 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1969, cittadino __________,
cresciuto in __________, giunto in Ticino nel 2019 ed attivo quale indipendente
nel campo degli orologi da collezione, è assicurato contro la perdita di
guadagno in caso di malattia presso CV 1 (in seguito: CV 1).
1.2. A causa di un disturbo bipolare con
episodio depressivo, l’assicurato è risultato inabile al lavoro dal 5 agosto
2021.
1.3. Il 22 aprile 2022 AT 1 è stato
visitato, su richiesta dell’assicuratore, dal dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, il quale il 25 aprile 2022, posta l’anamnesi,
riassunti gli atti e descritti i disturbi soggettivi, ha stabilito che l’interessato
“è andato incontro ad un episodio bipolare con sintomi ipomaniacali poi
maniacali, a cui è seguito un periodo depressivo attualmente in risoluzione. Da
aprile ha verosimilmente ripreso l’attività al 20%, dal 01.04.2022, la
riprenderà al 50% dal 01.05.2022 rispettivamente al 100% dal 01.07.2022”
(doc. E).
1.4. In data 16 maggio 2022, dopo aver
contattato lo psichiatra curante nei __________, il quale per il tramite
dell’assistente di studio medico, ha affermato che AT 1 è stato suo paziente
dal novembre 2021 al febbraio 2022, il dr. med. __________ ha stabilito che
l’inabilità lavorativa dell’assicurato è giustificata dal 5 agosto 2021 al 28
febbraio 2022 e di “conseguenza, a parziale modifica di quanto da me scritto
il 25.04.2022, l’assicurato è da considerare abile al 100% in ogni attività
esigibile dal 01.03.2022” (doc. F).
1.5. Con scritto del 13 luglio 2022 CV 1
ha confermato che le prestazioni sarebbero state versate per il periodo dal 5
agosto 2021 al 28 febbraio 2022 (doc. B).
1.6. Chiamato nuovamente ad esprimersi
in merito, il 16 settembre 2022 il dr. med. __________, ha affermato di aver “contattato
via e-mail entrambi i medici il 10 maggio. Riconosco che la prima a rispondere
è stata l’assistente del Dr. __________ il 13 maggio mentre ho ricevuto
risposta dal Dr. __________ il 20 maggio. Nessuno dei due messaggi riporta
nozione d’inabilità lavorativa: nel primo si legge che l’assicurato è stato
loro paziente dal novembre 2021 al febbraio 2022. Non è segnalato alcun
disturbo psichiatrico a loro noto. Nel secondo leggo che il Sig. AT 1 è in
trattamento da fine 2021 per un disturbo bipolare in fase depressiva e sta
andando molto meglio. Il fatto che sia dichiarato sotto controllo medico ed
assuma un medicamento non implica di per sé riconoscimento d’inabilità
lavorativa. In pratica il medico di famiglia riteneva chiusa la presa a carico
in febbraio 2022 ed era a conoscenza dello stato psichico del suo paziente.
Questo rendeva verosimile l’assenza d’inabilità lavorativa da quella data. Il
Dr. __________ scrive il suo paziente va molto meglio senza specificare da
quando. Dal confronto delle due e-mail e in base all’evidenza medica di un
disturbo correttamente trattato, è medicalmente giustificata l’assenza d’inabilità
lavorativa dal 01.03.2022” (doc. G).
1.7. Il 25 maggio 2023 AT 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un’istanza di assunzione di
prove a titolo cautelare ai sensi dell’art. 158 CPC, con cui chiede:
" a. È
ordinato l’allestimento della perizia psichiatrica a titolo cautelare e a
futura memoria a cura del perito --------------------, il quale dovrà accertare
lo stato di salute in cui si trovava il signor AT 1 tra il 1 marzo e il 30
giugno 2022, rispettivamente quando è cessata la sua incapacità lavorativa.
b. Al perito dovrà essere consegnata copia
della documentazione necessaria agli atti e dovrà valutarla, confermando e/o
rispettivamente inficiando le risultanze, in particolare sull’esistenza di
capacità lavorativa del signor AT 1 nel marzo del 2023;
c. Il perito dovrà inoltre formulare ogni
osservazione utile alla causa in oggetto.” (doc. I, pag. 6)
AT 1, che chiede genericamente la
propria audizione e l’audizione del dr. med. __________, oltre all’edizione del
suo incarto dalla CV 1, sostiene che, sebbene la procedura sia gratuita,
l’accertamento a titolo preliminare della sua capacità lavorativa avrebbe il
pregio di evitare costi inutili, sia giudiziari sia di rappresentanza e allo
scopo di determinare la sua effettiva capacità lavorativa tra marzo e luglio
2022 è necessario allestire una perizia giudiziaria ad opera di un medico
psichiatra che parli fluentemente tedesco o inglese.
Richiamato il contenuto dell’art.
158 cpv. 1 lett. b CPC, l’assicurato sostiene che sono realizzate entrambe le
ipotesi di cui al citato disposto e rammenta che, secondo la giurisprudenza,
egli deve stabilire di avere un interesse degno di protezione all’assunzione
delle prove e deve perciò rendere verosimile l’esistenza di una pretesa
materiale concreta nei confronti della convenuta, pretesa che necessita
l’amministrazione della prova a futuro. Egli ritiene che tutte le condizioni
poste dalla legge per la richiesta di una perizia giudiziaria a titolo
cautelare siano adempiute.
1.8. Il 30 maggio 2023 il TCA ha
assegnato a CV 1 un termine scadente il 19 giugno 2023 per esprimersi in merito
(doc. II). Alla luce del silenzio dell’assicuratore, è stato assegnato un
termine suppletorio scadente il 30 giugno 2023 (doc. III).
1.9. Il 27 giugno 2023 l’assicuratore,
rappresentato dall’avv. RA 2, ha preso posizione, chiedendo la reiezione
dell’istanza ed il rinvio dell’udienza, prevista per il 6 luglio 2023 (doc. V),
che si è poi tenuta il 24 luglio 2023 e dalla quale è emerso:
" Le parti
si impegnano, a prescindere dall’esito di questa procedura a volere tenere un
contatto per verificare la possibilità di reperire una soluzione concordata.
In merito alla richiesta parte attrice si
riconferma nella sua domanda, non ha ulteriori prove da chiedere e ribadisce il
contenuto della petizione.
Parte convenuta dal canto suo ribadisce
quanto già indicato nel suo allegato e conferma qui che non sussistono
sufficienti elementi a giustificazione dell’erezione di una prova a futura
memoria in questa costellazione.
Le parti rinunciano ad ogni ulteriore presa
di posizione ed al dibattimento finale.
Il Tribunale emanerà una sua decisione.”
(doc. VII)
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se sono dati i presupposti di cui all’art. 158 CPC per
imporre a questo Tribunale di ordinare una perizia giudiziaria a titolo
cautelare ai fini di accertare lo stato di salute dell’assicurato dal 1° marzo
2022 al 30 giugno 2022, rispettivamente per stabilire quando è cessata la sua
incapacità lavorativa (doc. I).
2.2. Con la risposta l’assicuratore
sostiene che la residenza dell’assicurato sarebbe in __________, Paese dove si
trova il suo psichiatra curante, dr. med. __________ e solleva implicitamente
la questione dell’incompetenza di questo tribunale a giudicare sull’istanza.
Alla luce dell’esito della
procedura, la questione non merita approfondimento.
2.3. Ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 CPC
il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la legge
autorizzi una parte a richiederla (lett. a), oppure la parte instante renda
verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo o che sussista un
interesse degno di protezione (lett. b).
Per l’art. 158 cpv. 2 CPC si
applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari.
2.4. Nella prima ipotesi di cui alla
lettera b dell’art. 158 cpv. 1 CPC, il Tribunale assume le prove richieste
quando è resa verosimile, dalla parte istante, la loro messa in pericolo (DTF
142 III 40, consid. 3.1.1). Scopo di questa prova è di assicurarne la conservazione
se il mezzo di prova rischia di scomparire o se la sua successiva assunzione potrebbe
comportare gravi difficoltà. La parte può chiedere l’allestimento di una
perizia o domandare di assumere un’altra prova che intende invocare in un
eventuale processo (“preuve à futur “hors procès”), al fine di prevenire
la perdita della prova medesima (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1, con rinvio alla
STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014, consid. 3). L’assunzione della prova è di
principio possibile in ogni momento (art. 158 cpv. 1 in initio CPC, che
contiene l’espressione, in francese “en tout temps” e in tedesco “jederzeit”:
DTF 142 III 40, consid. 3.1.1).
Nel secondo caso di cui alla
lettera b dell’art. 158 cpv. 1 CPC, la prova al di fuori del processo (“hors
procès”) è destinata a permettere alla parte istante di chiarire le
possibilità di successo in un processo futuro, in modo da evitare di dover
avviare un’azione destituita di qualsiasi possibilità di esito favorevole (DTF
142 III 40, consid. 3.1.1). Si tratta di un nuovo istituto che era conosciuto
solo in pochi Cantoni, tra cui Vaud e Berna (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1). La
parte istante deve stabilire che ha un interesse degno di protezione
all’assunzione delle prove. Non è sufficiente allegare che deve chiarire delle
circostanze di fatto; deve rendere verosimile l’esistenza di una pretesa
materiale concreta nei confronti della convenuta, che necessita l’assunzione
della prova a titolo cautelare (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1 con rinvio a: DTF
140 III 6, consid. 2.2.2; DTF 138 III 76, consid. 2.4.2; STF 4A_143/2014 del 23
giugno 2014 consid. 3.1; STF 4A_342/2014 del 17 ottobre 2014, consid. 3).
Come emerge dalla DTF 142 III 40,
consid. 3.1.2, si tratta di una procedura probatoria speciale della procedura
civile (art. 1 CPC, STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014, consid. 3.2). È retta
dalle disposizioni sui provvedimenti cautelari degli art. 261 e seguenti CPC
(art. 158 cpv. 2 CPC). È applicabile la procedura sommaria degli art. 248 e
seguenti CPC. Il Tribunale notifica la richiesta all’altra parte o cita
immediatamente le parti ad un’udienza (art. 253 CPC). Se ritiene adempiute le
condizioni, ordina l’assunzione della prova e la procedura continua con
l’assunzione effettiva di questa prova (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1).
Eccezionalmente, quando l’assunzione della prova non può essere assicurata in
altro modo, il Tribunale statuisce senza sentire la convenuta (art. 265 CPC) e
prende tutte le misure necessarie in vista dell’assunzione di questa prova (DTF
142 III 40, consid. 3.1.2). Tutti i mezzi di prova previsti dagli art. 168 e
seguenti CPC possono essere assunti quale prova al di fuori del processo,
conformemente alle regole loro applicabili. Se si tratta di una perizia,
trovano applicazione le norme di cui agli art. 183-188 CPC (DTF 142 III 40,
consid. 3.1.2). In particolare il Tribunale nomina un perito, segue lo
Considerandi
svolgimento delle operazioni, istruisce il perito e gli sottopone i quesiti
(art. 185 cpv. 1 CPC). Dà alle parti la possibilità di esprimersi sui quesiti sottoposti
al perito e di proporre modifiche od aggiunte (art. 185 cpv. 2 CPC) e assegna
al perito un termine per la presentazione del referto (art. 185 cpv. 3 CPC).
Successivamente sottopone alle parti la perizia e dà loro la possibilità di
chiedere la delucidazione o un completamento (art. 187 cpv. 4 CPC). Il
Tribunale dovrà pure decidere in merito ad eventuali domande di ricusa del
perito e, semmai, nominarne un altro (DTF 142 III 40, consid. 3.1.2, con rinvio
a: DTF 138 III 46, consid. 1.1; STF 5A_435/2010 del 28 luglio 2010 consid.
1.1.1; STF 4A_248/2014 consid. 1.2.3).
Questa procedura non ha lo scopo
di ottenere un giudizio di merito sui diritti e gli obblighi delle parti, ma
solo di far costatare od apprezzare un determinato stato di fatto (DTF 142 III
40, consid. 3.1.3). Il Tribunale non statuisce nel merito della causa e, nel
secondo caso di cui all’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC, non deve neppure procedere
ad un esame delle possibilità di successo della pretesa materiale della parte
istante (DTF 142 III 40, consid. 3.1.3, con rinvio a: DTF 140 III 16, consid.
2.2.2; DTF 138 III 76, consid. 2.4.2, STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014 consid.
3.1). Terminata l’assunzione delle prove, il giudice deve chiudere la procedura
e mettere spese e ripetibili a carico della parte istante (la quale potrà farle
valere successivamente nell’ambito del processo di merito: DTF 142 III 40,
consid. 3.1.3, con rinvio alla DTF 140 III 30, consid. 3.3-3.5). L’assunzione
della prova a futura memoria al di fuori del processo non priva le parti del
diritto di chiedere al Tribunale adito nell’ambito della causa di merito che
ordini che la prova sia assunta nuovamente (DTF 142 III 40, consid. 3.1.3).
Tuttavia, se il tribunale ritiene sufficiente la perizia effettuata fuori
processo, può rinunciare ad ordinare una nuova perizia (DTF 142 III 40, consid.
3.1.3). La perizia allestita in una procedura di prova a titolo cautelare ha
valore di una perizia giudiziaria (DTF 142 III 40, consid. 3.1.3).
2.5
In concreto la parte istante chiede
che sia allestita una perizia psichiatrica per accertare il suo stato di salute
(e meglio la sua capacità lavorativa) nel periodo dal 1° marzo 2022 al 30
giugno 2022, rispettivamente per stabilire quando è cessata la sua incapacità
lavorativa e domanda che al perito sia consegnata copia della documentazione
agli atti per valutarla, confermando, rispettivamente inficiando, le risultanze,
in particolare circa l’esistenza di una capacità lavorativa nel marzo 2023
(recte: 2022).
Nel caso di specie la prima
ipotesi prevista dall’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC (i mezzi di prova sono
esposti a pericolo), va d’acchito esclusa.
Il dr. med. __________, senza
essere in alcun modo smentito dalla parte istante (cfr. doc. I), il 25 aprile
2022, ha affermato che l’assicurato “riprenderà” la sua attività “al
100% dal 01.07.2022” (doc. E, pag. 5) e l’interessato del resto non
sostiene di essere tuttora incapace al lavoro.
La perizia porterebbe pertanto su
un periodo ormai concluso e su un lasso di tempo limitato (1° marzo 2022 – 30
giugno 2022). Il referto non potrebbe che essere allestito, oltre che sulla
visita dell’assicurato, in base alla documentazione medica già agli atti, ossia
quella del medico incaricato dall’assicuratore di valutare la capacità
lavorativa della parte istante, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia e quella trasmessa dai medici curanti, dr. med. __________
e
Dr. __________, al dr. med. __________ (cfr. anche STF 4A_42/2017 del 29
gennaio 2018, consid. 3.3.3, terzo paragrafo, non pubblicato in DTF 144 III
136).
La parte istante inoltre non
afferma di trovarsi in una situazione valetudinaria tale da necessitare un
esame immediato ed improcrastinabile.
Non è pertanto adempiuta la
condizione dell’esposizione a pericolo del mezzo di prova richiesto.
In concreto non è neppure data la
condizione dell’interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 158 cpv. 1
lett. b CPC.
L’assicurato non ha reso
verosimile l’esistenza di una pretesa materiale nei confronti della convenuta e
la necessità dell’acquisizione della prova richiesta, poiché non ha prodotto
nulla che possa far ritenere la presenza di un’incapacità lavorativa di più
lunga durata rispetto a quella ammessa dall’assicuratore.
Manca, in concreto, un interesse
degno di protezione all’amministrazione della prova.
Il dr. med. __________ ha
accertato che dal 1° marzo 2022 l’interessato è completamente abile al lavoro
(cfr. da ultimo il referto del 16 settembre 2022, doc. V/3) ed i medici curanti
non hanno attestato alcuna incapacità lavorativa a partire da tale data. L’assicurato
non ha infatti prodotto alcuna documentazione medica in tal senso. Al
contrario, in un’email del 20 maggio 2022 al dr. med. __________, il curante,
dr. med. __________, psichiatra, ha affermato che l’assicurato era in cura
presso di lui da fine 2021 a causa di una sindrome bipolare, in fase depressiva
e che adesso sta molto meglio e prende i farmaci necessari (“Mr AT 1 is
beving treated since the end of 2021 with a bipolar disorder, depressive phase.
He is doing much better now. He is taking the necessary medication
(olanzapine). Het stays under control in my practice”), mentre l’assistente
dell’altro medico curante, dr. med. __________, il 13 maggio 2022, ha affermato
che l’interessato è stato suo paziente solo dal novembre 2021 al febbraio 2022
(doc. V/3).
Considerato che neppure i medici
curanti attestano, dopo il 1° marzo 2022, un’incapacità lavorativa della parte
istante e che quanto riportato a pag. 5 del referto del 25 aprile 2022 dal dr.
med. __________ si basa su quanto indicato del medesimo AT 1 (“[…] Per sua
stessa ammissione è giustificato considerare una capacità lavorativa al 20% dal
01.04.2022, rispettivamente al 50% dal 01.05.222 ed una ripresa completa dal
01.07.2022
Da agosto 2021 al 31.03.2022, l’osservazione odierna e gli atti
versati confermano IL 100%” e “Da aprile l’assicurato ha verosimilmente ripreso
l’attività al 20% dal 01.04.2022, la riprenderà al 50% dal 01.05.2022
rispettivamente al 100% dal 01.07.2023”; doc. E) ed è comunque stato
rettificato in seguito (cfr. doc. F [“Di conseguenza, a parziale modifica di
quanto da me scritto il 25.04.2022, l’assicurato è da considerare abile al
100%, in ogni attività esigibile dal 01.03.2022”] e doc. G), l’assicurato,
secondo questo Tribunale, non ha reso verosimile la presenza di una pretesa
materiale nei confronti dell’assicuratore (cfr. la STF 4A_143/2014 del 23
giugno 2014, consid. 5: “[…] or, comme on l’a vu, la
requête ne contient aucun allégué, assortit d’offres de preuve, démontrant
l’existence d’une prétention matérielle contre la propriétaire au sens du
second cas […]”; cfr. anche la STF 4A_488/2012 del 5 novembre 2012, consid.
2.4).
Il
fatto che la procedura sommaria che regge la concessione dell’assunzione
anticipata di una prova ai sensi dell’art. 158 CPC richieda unicamente la
dimostrazione della verosimiglianza non significa che si possa prescindere dal
sostanziare in maniera scrupolosa e il più possibile dettagliata le pretese, ma
unicamente che la loro prova non deve necessariamente essere piena (sentenza
12.2019.218
del 4 agosto 2020 della seconda Camera civile del Tribunale
d’appello, consid. 6.2). In caso contrario la natura straordinaria della misura
verrebbe del tutto stravolta, poiché questo, contrariamente allo scopo della
norma, consentirebbe il libero accesso all’assunzione giudiziaria in procedura
cautelare di prove a prescindere dalla loro utilità ai fini processuali
(sentenza 12.2019.218 del 4 agosto 2020 della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello, consid. 6.2). Il fumus boni iuris indispensabile
per l’applicazione della norma non è realizzato a fronte della non manifesta
infondatezza della domanda ma, come lo dice il testo di legge stesso, a fronte
della probabilità dell’esistenza del diritto alla base della richiesta di prova
(sentenza 12.2019.218 del 4 agosto 2020 della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello, consid. 6.2).
Del resto questo Tribunale, alla
luce della celerità con cui di principio esamina le petizioni e della gratuità,
per quanto concerne le spese (art. 114 lett. e CPC), della procedura, nonché
dell’applicazione del principio inquisitorio sociale, non vede alcuna necessità
di inoltrare un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare ai sensi
dell’art. 158 CPC, in luogo di un’azione condannatoria (cfr. ad esempio: STCA
36.2022.28: petizione del 20 giugno 2022, perizia del 22 novembre 2022,
sentenza del 22 dicembre 2022; STCA 36.2022.23: petizione del 22 aprile 2022, udienza
del 22 giugno 2022 accertamenti nel corso del mese di luglio 2022, udienza con
testimone il 22 settembre 2022, sentenza del 28 ottobre 2022; STCA 36.2022.19:
petizione del 1° aprile 2022, udienza del 31 maggio 2022, sentenza del 2 giugno
2022; STCA 36.2022.2: petizione del 19 gennaio 2022, sentenza, dopo
accertamenti, dell’11 maggio 2022).
Anche perché, come rileva la
dottrina (Johann Zürcher, Zürcher
Kommentar, ZPÖ, 2016, 2a edizione, pag. 1278, n. 16 ad art. 158), non esiste alcun
interesse degno di protezione se l’inoltro di un’azione di merito è possibile e
ragionevole in base allo stato di fatto (“Kein genügendes Interesse besteht,
wenn die Klageerhebung aufgrund der Sachlage möglich und zumutbar ist”; con
rinvio alla dottrina e alla STF 4A_488/2012 del 5 novembre 2012, consid. 2.4: “[…]
ist im Übrigen nicht ersichtlich, weshalb ihr nicht zuzumuten wäre, den
Genugtuungsanspruch direkt einzuklagen […]”).
Non va poi dimenticato che, in
generale, e senza far riferimento al caso di specie, la presenza di una perizia
favorevole alla parte istante non significa ancora garanzia dell’ottenimento di
ulteriori indennità giornaliere, giacché l’assicuratore potrebbe far valere
altri motivi escludenti il diritto a prestazioni, quali l’obbligo di ridurre il
danno della persona assicurata, la disdetta del contratto assicurativo,
l’uscita dalla cerchia degli assicurati, la reticenza, la nullità del contratto,
tra altri.
Alla luce di quanto sopra esposto
l’istanza va respinta.
2.6
Con la petizione la parte istante
ha chiesto di sentire quale teste sé stesso ed il dr. med. __________, oltre
all’edizione del suo incarto presso CV 1 (doc. I, pag. 7).
A prescindere dalla circostanza
che la domanda di assunzione di prove è generica e non motivata, per cui la sua
ricevibilità è più che dubbia, va comunque rammentato che le parti, in sede di
udienza, hanno affermato di non avere alcuna prova da chiedere ed hanno
rinunciato ad ogni ulteriore presa di posizione ed al dibattimento finale (doc.
VII).
In ogni caso questo Tribunale
rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
L’audizione quale teste del dr.
med. __________ si rivela superflua, ritenuto come il medico non potrebbe che
ribadire quanto già contenuto nei referti prodotti agli atti. Allo stesso modo
non si vede quale elemento di novità potrebbe apportare l’assicurato, rispetto
a quanto già espresso con l’istanza ed in sede di udienza in merito alla
richiesta di allestire una perizia giudiziaria a titolo cautelare.
Infine, non è neppure necessario
acquisire ulteriore documentazione dall’assicuratore, il quale ha già prodotto
con la risposta di causa gli atti rilevanti e ritenuto come l’interessato non
sostiene che vi sarebbero altri atti importanti non allegati.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può
rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento
sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere
senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento
(apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche
sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020
dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017,
consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con
riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non
pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre
2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3;
sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015
del 4 maggio 2015).
2.7
Non vanno
prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore,
rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art.
95.
cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor
Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPÖ 2017, 3a edizione, n. 18 ad
art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza
4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III
47.
e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza
36.2022.23
del 28 ottobre 2022; sentenza 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; sentenza
36.2020.24
del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019;
sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018),
calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310) ed al valore
litigioso che la parte istante ha cifrato in almeno fr. 22'486.50 (doc. I, pag.
1).
L’interessato
pagherà alla convenuta un importo di fr. 2'250 (IVA inclusa) di ripetibili.
2.8
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche
STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è
ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,
come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie
tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.
7.
CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno
1997.
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo della parte istante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 2'250 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti