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Decisione

36.2023.18

Inoltro di un'istanza ai sensi dell'art. 158 CPC, segnatamente al fine di far allestire una perizia giudiziaria. Petizione respinta poiché non sono dati i presupposti di cui alla lettera b del cpv. 1 citato disposto

14 agosto 2023Italiano21 min

riassunti gli atti e descritti i disturbi soggettivi, ha stabilito che l’interessato

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

36.2023.18

cs

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 25 maggio 2023 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nato nel 1969, cittadino __________,

cresciuto in __________, giunto in Ticino nel 2019 ed attivo quale indipendente

nel campo degli orologi da collezione, è assicurato contro la perdita di

guadagno in caso di malattia presso CV 1 (in seguito: CV 1).

1.2. A causa di un disturbo bipolare con

episodio depressivo, l’assicurato è risultato inabile al lavoro dal 5 agosto

2021.

1.3. Il 22 aprile 2022 AT 1 è stato

visitato, su richiesta dell’assicuratore, dal dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, il quale il 25 aprile 2022, posta l’anamnesi,

riassunti gli atti e descritti i disturbi soggettivi, ha stabilito che l’interessato

“è andato incontro ad un episodio bipolare con sintomi ipomaniacali poi

maniacali, a cui è seguito un periodo depressivo attualmente in risoluzione. Da

aprile ha verosimilmente ripreso l’attività al 20%, dal 01.04.2022, la

riprenderà al 50% dal 01.05.2022 rispettivamente al 100% dal 01.07.2022”

(doc. E).

1.4. In data 16 maggio 2022, dopo aver

contattato lo psichiatra curante nei __________, il quale per il tramite

dell’assistente di studio medico, ha affermato che AT 1 è stato suo paziente

dal novembre 2021 al febbraio 2022, il dr. med. __________ ha stabilito che

l’inabilità lavorativa dell’assicurato è giustificata dal 5 agosto 2021 al 28

febbraio 2022 e di “conseguenza, a parziale modifica di quanto da me scritto

il 25.04.2022, l’assicurato è da considerare abile al 100% in ogni attività

esigibile dal 01.03.2022” (doc. F).

1.5. Con scritto del 13 luglio 2022 CV 1

ha confermato che le prestazioni sarebbero state versate per il periodo dal 5

agosto 2021 al 28 febbraio 2022 (doc. B).

1.6. Chiamato nuovamente ad esprimersi

in merito, il 16 settembre 2022 il dr. med. __________, ha affermato di aver “contattato

via e-mail entrambi i medici il 10 maggio. Riconosco che la prima a rispondere

è stata l’assistente del Dr. __________ il 13 maggio mentre ho ricevuto

risposta dal Dr. __________ il 20 maggio. Nessuno dei due messaggi riporta

nozione d’inabilità lavorativa: nel primo si legge che l’assicurato è stato

loro paziente dal novembre 2021 al febbraio 2022. Non è segnalato alcun

disturbo psichiatrico a loro noto. Nel secondo leggo che il Sig. AT 1 è in

trattamento da fine 2021 per un disturbo bipolare in fase depressiva e sta

andando molto meglio. Il fatto che sia dichiarato sotto controllo medico ed

assuma un medicamento non implica di per sé riconoscimento d’inabilità

lavorativa. In pratica il medico di famiglia riteneva chiusa la presa a carico

in febbraio 2022 ed era a conoscenza dello stato psichico del suo paziente.

Questo rendeva verosimile l’assenza d’inabilità lavorativa da quella data. Il

Dr. __________ scrive il suo paziente va molto meglio senza specificare da

quando. Dal confronto delle due e-mail e in base all’evidenza medica di un

disturbo correttamente trattato, è medicalmente giustificata l’assenza d’inabilità

lavorativa dal 01.03.2022” (doc. G).

1.7. Il 25 maggio 2023 AT 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un’istanza di assunzione di

prove a titolo cautelare ai sensi dell’art. 158 CPC, con cui chiede:

" a. È

ordinato l’allestimento della perizia psichiatrica a titolo cautelare e a

futura memoria a cura del perito --------------------, il quale dovrà accertare

lo stato di salute in cui si trovava il signor AT 1 tra il 1 marzo e il 30

giugno 2022, rispettivamente quando è cessata la sua incapacità lavorativa.

b. Al perito dovrà essere consegnata copia

della documentazione necessaria agli atti e dovrà valutarla, confermando e/o

rispettivamente inficiando le risultanze, in particolare sull’esistenza di

capacità lavorativa del signor AT 1 nel marzo del 2023;

c. Il perito dovrà inoltre formulare ogni

osservazione utile alla causa in oggetto.” (doc. I, pag. 6)

AT 1, che chiede genericamente la

propria audizione e l’audizione del dr. med. __________, oltre all’edizione del

suo incarto dalla CV 1, sostiene che, sebbene la procedura sia gratuita,

l’accertamento a titolo preliminare della sua capacità lavorativa avrebbe il

pregio di evitare costi inutili, sia giudiziari sia di rappresentanza e allo

scopo di determinare la sua effettiva capacità lavorativa tra marzo e luglio

2022 è necessario allestire una perizia giudiziaria ad opera di un medico

psichiatra che parli fluentemente tedesco o inglese.

Richiamato il contenuto dell’art.

158 cpv. 1 lett. b CPC, l’assicurato sostiene che sono realizzate entrambe le

ipotesi di cui al citato disposto e rammenta che, secondo la giurisprudenza,

egli deve stabilire di avere un interesse degno di protezione all’assunzione

delle prove e deve perciò rendere verosimile l’esistenza di una pretesa

materiale concreta nei confronti della convenuta, pretesa che necessita

l’amministrazione della prova a futuro. Egli ritiene che tutte le condizioni

poste dalla legge per la richiesta di una perizia giudiziaria a titolo

cautelare siano adempiute.

1.8. Il 30 maggio 2023 il TCA ha

assegnato a CV 1 un termine scadente il 19 giugno 2023 per esprimersi in merito

(doc. II). Alla luce del silenzio dell’assicuratore, è stato assegnato un

termine suppletorio scadente il 30 giugno 2023 (doc. III).

1.9. Il 27 giugno 2023 l’assicuratore,

rappresentato dall’avv. RA 2, ha preso posizione, chiedendo la reiezione

dell’istanza ed il rinvio dell’udienza, prevista per il 6 luglio 2023 (doc. V),

che si è poi tenuta il 24 luglio 2023 e dalla quale è emerso:

" Le parti

si impegnano, a prescindere dall’esito di questa procedura a volere tenere un

contatto per verificare la possibilità di reperire una soluzione concordata.

In merito alla richiesta parte attrice si

riconferma nella sua domanda, non ha ulteriori prove da chiedere e ribadisce il

contenuto della petizione.

Parte convenuta dal canto suo ribadisce

quanto già indicato nel suo allegato e conferma qui che non sussistono

sufficienti elementi a giustificazione dell’erezione di una prova a futura

memoria in questa costellazione.

Le parti rinunciano ad ogni ulteriore presa

di posizione ed al dibattimento finale.

Il Tribunale emanerà una sua decisione.”

(doc. VII)

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se sono dati i presupposti di cui all’art. 158 CPC per

imporre a questo Tribunale di ordinare una perizia giudiziaria a titolo

cautelare ai fini di accertare lo stato di salute dell’assicurato dal 1° marzo

2022 al 30 giugno 2022, rispettivamente per stabilire quando è cessata la sua

incapacità lavorativa (doc. I).

2.2. Con la risposta l’assicuratore

sostiene che la residenza dell’assicurato sarebbe in __________, Paese dove si

trova il suo psichiatra curante, dr. med. __________ e solleva implicitamente

la questione dell’incompetenza di questo tribunale a giudicare sull’istanza.

Alla luce dell’esito della

procedura, la questione non merita approfondimento.

2.3. Ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 CPC

il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la legge

autorizzi una parte a richiederla (lett. a), oppure la parte instante renda

verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo o che sussista un

interesse degno di protezione (lett. b).

Per l’art. 158 cpv. 2 CPC si

applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari.

2.4. Nella prima ipotesi di cui alla

lettera b dell’art. 158 cpv. 1 CPC, il Tribunale assume le prove richieste

quando è resa verosimile, dalla parte istante, la loro messa in pericolo (DTF

142 III 40, consid. 3.1.1). Scopo di questa prova è di assicurarne la conservazione

se il mezzo di prova rischia di scomparire o se la sua successiva assunzione potrebbe

comportare gravi difficoltà. La parte può chiedere l’allestimento di una

perizia o domandare di assumere un’altra prova che intende invocare in un

eventuale processo (“preuve à futur “hors procès”), al fine di prevenire

la perdita della prova medesima (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1, con rinvio alla

STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014, consid. 3). L’assunzione della prova è di

principio possibile in ogni momento (art. 158 cpv. 1 in initio CPC, che

contiene l’espressione, in francese “en tout temps” e in tedesco “jederzeit”:

DTF 142 III 40, consid. 3.1.1).

Nel secondo caso di cui alla

lettera b dell’art. 158 cpv. 1 CPC, la prova al di fuori del processo (“hors

procès”) è destinata a permettere alla parte istante di chiarire le

possibilità di successo in un processo futuro, in modo da evitare di dover

avviare un’azione destituita di qualsiasi possibilità di esito favorevole (DTF

142 III 40, consid. 3.1.1). Si tratta di un nuovo istituto che era conosciuto

solo in pochi Cantoni, tra cui Vaud e Berna (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1). La

parte istante deve stabilire che ha un interesse degno di protezione

all’assunzione delle prove. Non è sufficiente allegare che deve chiarire delle

circostanze di fatto; deve rendere verosimile l’esistenza di una pretesa

materiale concreta nei confronti della convenuta, che necessita l’assunzione

della prova a titolo cautelare (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1 con rinvio a: DTF

140 III 6, consid. 2.2.2; DTF 138 III 76, consid. 2.4.2; STF 4A_143/2014 del 23

giugno 2014 consid. 3.1; STF 4A_342/2014 del 17 ottobre 2014, consid. 3).

Come emerge dalla DTF 142 III 40,

consid. 3.1.2, si tratta di una procedura probatoria speciale della procedura

civile (art. 1 CPC, STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014, consid. 3.2). È retta

dalle disposizioni sui provvedimenti cautelari degli art. 261 e seguenti CPC

(art. 158 cpv. 2 CPC). È applicabile la procedura sommaria degli art. 248 e

seguenti CPC. Il Tribunale notifica la richiesta all’altra parte o cita

immediatamente le parti ad un’udienza (art. 253 CPC). Se ritiene adempiute le

condizioni, ordina l’assunzione della prova e la procedura continua con

l’assunzione effettiva di questa prova (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1).

Eccezionalmente, quando l’assunzione della prova non può essere assicurata in

altro modo, il Tribunale statuisce senza sentire la convenuta (art. 265 CPC) e

prende tutte le misure necessarie in vista dell’assunzione di questa prova (DTF

142 III 40, consid. 3.1.2). Tutti i mezzi di prova previsti dagli art. 168 e

seguenti CPC possono essere assunti quale prova al di fuori del processo,

conformemente alle regole loro applicabili. Se si tratta di una perizia,

trovano applicazione le norme di cui agli art. 183-188 CPC (DTF 142 III 40,

consid. 3.1.2). In particolare il Tribunale nomina un perito, segue lo

Considerandi

svolgimento delle operazioni, istruisce il perito e gli sottopone i quesiti

(art. 185 cpv. 1 CPC). Dà alle parti la possibilità di esprimersi sui quesiti sottoposti

al perito e di proporre modifiche od aggiunte (art. 185 cpv. 2 CPC) e assegna

al perito un termine per la presentazione del referto (art. 185 cpv. 3 CPC).

Successivamente sottopone alle parti la perizia e dà loro la possibilità di

chiedere la delucidazione o un completamento (art. 187 cpv. 4 CPC). Il

Tribunale dovrà pure decidere in merito ad eventuali domande di ricusa del

perito e, semmai, nominarne un altro (DTF 142 III 40, consid. 3.1.2, con rinvio

a: DTF 138 III 46, consid. 1.1; STF 5A_435/2010 del 28 luglio 2010 consid.

1.1.1; STF 4A_248/2014 consid. 1.2.3).

Questa procedura non ha lo scopo

di ottenere un giudizio di merito sui diritti e gli obblighi delle parti, ma

solo di far costatare od apprezzare un determinato stato di fatto (DTF 142 III

40, consid. 3.1.3). Il Tribunale non statuisce nel merito della causa e, nel

secondo caso di cui all’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC, non deve neppure procedere

ad un esame delle possibilità di successo della pretesa materiale della parte

istante (DTF 142 III 40, consid. 3.1.3, con rinvio a: DTF 140 III 16, consid.

2.2.2; DTF 138 III 76, consid. 2.4.2, STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014 consid.

3.1). Terminata l’assunzione delle prove, il giudice deve chiudere la procedura

e mettere spese e ripetibili a carico della parte istante (la quale potrà farle

valere successivamente nell’ambito del processo di merito: DTF 142 III 40,

consid. 3.1.3, con rinvio alla DTF 140 III 30, consid. 3.3-3.5). L’assunzione

della prova a futura memoria al di fuori del processo non priva le parti del

diritto di chiedere al Tribunale adito nell’ambito della causa di merito che

ordini che la prova sia assunta nuovamente (DTF 142 III 40, consid. 3.1.3).

Tuttavia, se il tribunale ritiene sufficiente la perizia effettuata fuori

processo, può rinunciare ad ordinare una nuova perizia (DTF 142 III 40, consid.

3.1.3). La perizia allestita in una procedura di prova a titolo cautelare ha

valore di una perizia giudiziaria (DTF 142 III 40, consid. 3.1.3).

2.5

In concreto la parte istante chiede

che sia allestita una perizia psichiatrica per accertare il suo stato di salute

(e meglio la sua capacità lavorativa) nel periodo dal 1° marzo 2022 al 30

giugno 2022, rispettivamente per stabilire quando è cessata la sua incapacità

lavorativa e domanda che al perito sia consegnata copia della documentazione

agli atti per valutarla, confermando, rispettivamente inficiando, le risultanze,

in particolare circa l’esistenza di una capacità lavorativa nel marzo 2023

(recte: 2022).

Nel caso di specie la prima

ipotesi prevista dall’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC (i mezzi di prova sono

esposti a pericolo), va d’acchito esclusa.

Il dr. med. __________, senza

essere in alcun modo smentito dalla parte istante (cfr. doc. I), il 25 aprile

2022, ha affermato che l’assicurato “riprenderà” la sua attività “al

100% dal 01.07.2022” (doc. E, pag. 5) e l’interessato del resto non

sostiene di essere tuttora incapace al lavoro.

La perizia porterebbe pertanto su

un periodo ormai concluso e su un lasso di tempo limitato (1° marzo 2022 – 30

giugno 2022). Il referto non potrebbe che essere allestito, oltre che sulla

visita dell’assicurato, in base alla documentazione medica già agli atti, ossia

quella del medico incaricato dall’assicuratore di valutare la capacità

lavorativa della parte istante, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia e quella trasmessa dai medici curanti, dr. med. __________

e

Dr. __________, al dr. med. __________ (cfr. anche STF 4A_42/2017 del 29

gennaio 2018, consid. 3.3.3, terzo paragrafo, non pubblicato in DTF 144 III

136).

La parte istante inoltre non

afferma di trovarsi in una situazione valetudinaria tale da necessitare un

esame immediato ed improcrastinabile.

Non è pertanto adempiuta la

condizione dell’esposizione a pericolo del mezzo di prova richiesto.

In concreto non è neppure data la

condizione dell’interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 158 cpv. 1

lett. b CPC.

L’assicurato non ha reso

verosimile l’esistenza di una pretesa materiale nei confronti della convenuta e

la necessità dell’acquisizione della prova richiesta, poiché non ha prodotto

nulla che possa far ritenere la presenza di un’incapacità lavorativa di più

lunga durata rispetto a quella ammessa dall’assicuratore.

Manca, in concreto, un interesse

degno di protezione all’amministrazione della prova.

Il dr. med. __________ ha

accertato che dal 1° marzo 2022 l’interessato è completamente abile al lavoro

(cfr. da ultimo il referto del 16 settembre 2022, doc. V/3) ed i medici curanti

non hanno attestato alcuna incapacità lavorativa a partire da tale data. L’assicurato

non ha infatti prodotto alcuna documentazione medica in tal senso. Al

contrario, in un’email del 20 maggio 2022 al dr. med. __________, il curante,

dr. med. __________, psichiatra, ha affermato che l’assicurato era in cura

presso di lui da fine 2021 a causa di una sindrome bipolare, in fase depressiva

e che adesso sta molto meglio e prende i farmaci necessari (“Mr AT 1 is

beving treated since the end of 2021 with a bipolar disorder, depressive phase.

He is doing much better now. He is taking the necessary medication

(olanzapine). Het stays under control in my practice”), mentre l’assistente

dell’altro medico curante, dr. med. __________, il 13 maggio 2022, ha affermato

che l’interessato è stato suo paziente solo dal novembre 2021 al febbraio 2022

(doc. V/3).

Considerato che neppure i medici

curanti attestano, dopo il 1° marzo 2022, un’incapacità lavorativa della parte

istante e che quanto riportato a pag. 5 del referto del 25 aprile 2022 dal dr.

med. __________ si basa su quanto indicato del medesimo AT 1 (“[…] Per sua

stessa ammissione è giustificato considerare una capacità lavorativa al 20% dal

01.04.2022, rispettivamente al 50% dal 01.05.222 ed una ripresa completa dal

01.07.2022

Da agosto 2021 al 31.03.2022, l’osservazione odierna e gli atti

versati confermano IL 100%” e “Da aprile l’assicurato ha verosimilmente ripreso

l’attività al 20% dal 01.04.2022, la riprenderà al 50% dal 01.05.2022

rispettivamente al 100% dal 01.07.2023”; doc. E) ed è comunque stato

rettificato in seguito (cfr. doc. F [“Di conseguenza, a parziale modifica di

quanto da me scritto il 25.04.2022, l’assicurato è da considerare abile al

100%, in ogni attività esigibile dal 01.03.2022”] e doc. G), l’assicurato,

secondo questo Tribunale, non ha reso verosimile la presenza di una pretesa

materiale nei confronti dell’assicuratore (cfr. la STF 4A_143/2014 del 23

giugno 2014, consid. 5: “[…] or, comme on l’a vu, la

requête ne contient aucun allégué, assortit d’offres de preuve, démontrant

l’existence d’une prétention matérielle contre la propriétaire au sens du

second cas […]”; cfr. anche la STF 4A_488/2012 del 5 novembre 2012, consid.

2.4).

Il

fatto che la procedura sommaria che regge la concessione dell’assunzione

anticipata di una prova ai sensi dell’art. 158 CPC richieda unicamente la

dimostrazione della verosimiglianza non significa che si possa prescindere dal

sostanziare in maniera scrupolosa e il più possibile dettagliata le pretese, ma

unicamente che la loro prova non deve necessariamente essere piena (sentenza

12.2019.218

del 4 agosto 2020 della seconda Camera civile del Tribunale

d’appello, consid. 6.2). In caso contrario la natura straordinaria della misura

verrebbe del tutto stravolta, poiché questo, contrariamente allo scopo della

norma, consentirebbe il libero accesso all’assunzione giudiziaria in procedura

cautelare di prove a prescindere dalla loro utilità ai fini processuali

(sentenza 12.2019.218 del 4 agosto 2020 della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello, consid. 6.2). Il fumus boni iuris indispensabile

per l’applicazione della norma non è realizzato a fronte della non manifesta

infondatezza della domanda ma, come lo dice il testo di legge stesso, a fronte

della probabilità dell’esistenza del diritto alla base della richiesta di prova

(sentenza 12.2019.218 del 4 agosto 2020 della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello, consid. 6.2).

Del resto questo Tribunale, alla

luce della celerità con cui di principio esamina le petizioni e della gratuità,

per quanto concerne le spese (art. 114 lett. e CPC), della procedura, nonché

dell’applicazione del principio inquisitorio sociale, non vede alcuna necessità

di inoltrare un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare ai sensi

dell’art. 158 CPC, in luogo di un’azione condannatoria (cfr. ad esempio: STCA

36.2022.28: petizione del 20 giugno 2022, perizia del 22 novembre 2022,

sentenza del 22 dicembre 2022; STCA 36.2022.23: petizione del 22 aprile 2022, udienza

del 22 giugno 2022 accertamenti nel corso del mese di luglio 2022, udienza con

testimone il 22 settembre 2022, sentenza del 28 ottobre 2022; STCA 36.2022.19:

petizione del 1° aprile 2022, udienza del 31 maggio 2022, sentenza del 2 giugno

2022; STCA 36.2022.2: petizione del 19 gennaio 2022, sentenza, dopo

accertamenti, dell’11 maggio 2022).

Anche perché, come rileva la

dottrina (Johann Zürcher, Zürcher

Kommentar, ZPÖ, 2016, 2a edizione, pag. 1278, n. 16 ad art. 158), non esiste alcun

interesse degno di protezione se l’inoltro di un’azione di merito è possibile e

ragionevole in base allo stato di fatto (“Kein genügendes Interesse besteht,

wenn die Klageerhebung aufgrund der Sachlage möglich und zumutbar ist”; con

rinvio alla dottrina e alla STF 4A_488/2012 del 5 novembre 2012, consid. 2.4: “[…]

ist im Übrigen nicht ersichtlich, weshalb ihr nicht zuzumuten wäre, den

Genugtuungsanspruch direkt einzuklagen […]”).

Non va poi dimenticato che, in

generale, e senza far riferimento al caso di specie, la presenza di una perizia

favorevole alla parte istante non significa ancora garanzia dell’ottenimento di

ulteriori indennità giornaliere, giacché l’assicuratore potrebbe far valere

altri motivi escludenti il diritto a prestazioni, quali l’obbligo di ridurre il

danno della persona assicurata, la disdetta del contratto assicurativo,

l’uscita dalla cerchia degli assicurati, la reticenza, la nullità del contratto,

tra altri.

Alla luce di quanto sopra esposto

l’istanza va respinta.

2.6

Con la petizione la parte istante

ha chiesto di sentire quale teste sé stesso ed il dr. med. __________, oltre

all’edizione del suo incarto presso CV 1 (doc. I, pag. 7).

A prescindere dalla circostanza

che la domanda di assunzione di prove è generica e non motivata, per cui la sua

ricevibilità è più che dubbia, va comunque rammentato che le parti, in sede di

udienza, hanno affermato di non avere alcuna prova da chiedere ed hanno

rinunciato ad ogni ulteriore presa di posizione ed al dibattimento finale (doc.

VII).

In ogni caso questo Tribunale

rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

L’audizione quale teste del dr.

med. __________ si rivela superflua, ritenuto come il medico non potrebbe che

ribadire quanto già contenuto nei referti prodotti agli atti. Allo stesso modo

non si vede quale elemento di novità potrebbe apportare l’assicurato, rispetto

a quanto già espresso con l’istanza ed in sede di udienza in merito alla

richiesta di allestire una perizia giudiziaria a titolo cautelare.

Infine, non è neppure necessario

acquisire ulteriore documentazione dall’assicuratore, il quale ha già prodotto

con la risposta di causa gli atti rilevanti e ritenuto come l’interessato non

sostiene che vi sarebbero altri atti importanti non allegati.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche

sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020

dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017,

consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con

riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non

pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre

2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3;

sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015

del 4 maggio 2015).

2.7

Non vanno

prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art.

95.

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPÖ 2017, 3a edizione, n. 18 ad

art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza

4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III

47.

e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza

36.2022.23

del 28 ottobre 2022; sentenza 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; sentenza

36.2020.24

del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019;

sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018),

calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310) ed al valore

litigioso che la parte istante ha cifrato in almeno fr. 22'486.50 (doc. I, pag.

1).

L’interessato

pagherà alla convenuta un importo di fr. 2'250 (IVA inclusa) di ripetibili.

2.8

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche

STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie

tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo della parte istante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 2'250 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti