36.2023.21
Azione contro assicuratore LCA per indennità perdita di guadagno. Irricevibile siccome beneficiario delle prestazioni è patrocinato (senza procura) da un sindacalistsa, non è prodotta documentazione, non è cifrata e non è cifrabile la quantificazione della perdita
7 agosto 2023Italiano30 min
concreto AT 1, apparentemente rappresentato dal sindacato RA 1 e per esso da __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2023.21
ir/gm
Lugano
7
agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 28 luglio 2023 presentata da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro
le malattie
considerato in fatto
e in diritto
1. Con
petizione datata 28 luglio 2023 (doc. I), AT 1, __________, rappresentato da RA
1 con sede a __________, per cui agisce __________, ha convenuto in causa,
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, CV 1, __________,
chiedendone la condanna alla ripresa del pagamento di indennità giornaliere con
effetto dal 1° aprile 2023 e ciò “fino a quando è mediamente giustificata,
vale a dire fino a quando è possibile determinarne la fine tramite le
certificazioni dell’attore oppure tramite un accertamento ancora da effettuare”
(doc. I). In via subordinata è chiesto l’accoglimento della petizione e la
condanna dell’assicuratore convenuto a “riprendere il pagamento
dell’indennità giornaliera con effetto al 1° aprile 2023, per ulteriori quattro
mensilità fino al 31 luglio 2023, praticando le misure previste nel quadro del
principio del cambio d’occupazione”;
2. L’atto
precisa (pag. 2 doc. I, n. II) che oggetto della vertenza è un’assicurazione
complementare retta dal diritto privato (LCA), con il rilievo qui che la
convenuta in causa non appare essere correttamente indicata. Da un lato CV 1
non risulta avere la sua sede a __________ ma, come si può evincere da un esame
del RC a livello nazionale (www.zefix.admin.ch), a __________. Non solo. Dal
medesimo esame appare che l’assicuratore convenuto in causa non sia un
assicuratore LCA. Infatti CV 1 (e si riprende solo la prima frase
dello scopo pubblicato siccome sufficiente in merito): “… bezweckt als Krankenkasse den Betrieb der
sozialen Krankenversicherung nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit gemäss dem
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 und den Ausführungsverordnungen”. In
altre parole in concreto è stata convenuta in causa la Direzione regionale di
un assicuratore sociale contro le malattie, non iscritto a RC in Ticino, e non
invece l’assicuratore LCA che doveva essere convenuto e che deve essere noto
alla parte che agisce in giustizia. Certo l’assicuratore, nella sua
comunicazione 24 aprile 2023 (doc. A), non è stato preciso in merito. Sia come
sia, già per la ragione esposta la petizione andrebbe respinta, ma vi è di più
come si vedrà in corso di motivazione di questo decreto.
3. Alla
base della sua petizione l’attore specifica che essa è rivolta contro “l’atto
istruttorio datato 24 aprile 2023, mediante il quale l’assicuratore reitera il
rifiuto di prendere a carico l’indennità giornaliera di malattia, sia in senso
generale in legame con lo status acuto della patologia, sia subordinatamente in
relazione alle misure da mettere eventualmente in atto per il cambio
occupazionale”. Nel suo esposto egli fa riferimento ad una attività
lavorativa svolta presso __________, una lombalgia cronica ed una patologia
psichica. Sempre nelle argomentazioni l’esponente da atto di avere, in passato,
già avuto inabilità lavorative, una terminata proprio il giorno prima del suo
licenziamento alla ripresa dell’attività lucrativa. Agli atti l’esponente non
ha prodotto alcun contratto, le condizioni d’assicurazione, nessun certificato
medico, nessun rapporto allestito dal fiduciario dell’assicuratore. Egli non ha
cifrato, nel corpo della sua esposizione, in nessuna parte l’entità del suo
salario, la percentuale del salario garantita dall’assicurazione, l’entità
delle indennità pretese (rispettivamente ricevute sino alla fine di gennaio
2023). Insomma la petizione non contiene nessun elemento utile, nonostante
l’esposto si spenda su ben 11 pagine. All’esposizione sono allegati unicamente
una comunicazione dell’assicuratore con cui sono rifiutate le prestazioni e la
lettera di licenziamento del datore di lavoro motivata da una “ristrutturazione
interna” (doc. A e B), nulla più. L’atto non è stato intimato
all’assicuratore convenuto in causa alla luce della sua manifesta
irricevibilità, come si indicherà in prosieguo. Si annoti qui che la presente
decisione è emessa monocraticamente come consente di fare l’art. 49 cpv. 2 LOG.
Va qui rammentato come, laddove sia applicabile la Lptca, la stessa consente al
giudice delegato di evadere, senza il concorso degli altri membri della Corte,
le procedure che si rivelano irricevibili (art. 4 cpv. 1 Lptca). Tali norme,
pur non essendo direttamente applicabili alla luce della natura della causa,
ispirano l’interpretazione dell’art. 49 cpv. 2 LOG. In merito al giudizio monocratico
si faccia riferimento a Ivano Ranzanici:
La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
4. In
base all’art. 7 CPC, i Cantoni possono designare un tribunale competente a
decidere, quale istanza cantonale unica, le controversie derivanti da
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie
secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (cfr. DTF 141 III 479), ed in virtù dell’art. 75 LCAMal, le
contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
Il
Tribunale federale, in tema di assicurazioni complementari all’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie, ha rilevato come la procedura sia
retta dal CPC (cfr. DTF 138 III 558 consid. 3.2; cfr. sentenza 4A_517/2017 del
2 ottobre 2018) e meglio dalla procedura semplificata (cfr. art. 243 cpv. 2
lett. f CPC). In base all’art. 68 cpv. 1 CPC, ogni parte con capacità
processuale può farsi rappresentare nel processo. Per l’art. 68 cpv. 2 CPC sono
autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio in tutti i
procedimenti gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a
un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (lett.
a), dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in
procedura semplificata (come quella in esame [cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f
CPC]), nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti
giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede (lett. b), nelle
pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 CPC i
rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF (lett. c), dinanzi
al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti
professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede (lett. d).
Nel caso concreto, l’attore è indicato quale rappresentato da una sigla
sindacale (RA 1) e per essa dal Servizio giuridico nella persona di __________
che ha firmato la petizione (quale unico firmatario) senza neppure produrre
agli atti una procura, ciò che appare del tutto inammissibile. __________ non
risulta essere legittimato ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un
tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati ai sensi
dell’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC siccome non giurista e privo della patente
d’avvocato. La petizione (doc. I), come indicato, è stesa su carta intestata di
RA 1 e non è accompagnata da una procura o altra delega a rappresentare il
signor AT 1. Come visto l’art. 68 cpv. 2 CPC prevede che sono (in particolare)
autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:
"
(…)
b. dinanzi all’autorità di
conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata,
nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti
giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;
c. nelle pratiche evase in procedura
sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti
professionali a tenore dell’articolo 27 LEF;
d. dinanzi al giudice della
locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente
qualificati, se il diritto cantonale lo prevede”
Il
diritto cantonale ticinese regola il tema, a fronte della delega legislativa,
all’art. 12 LACPC/TI come segue:
"
In applicazione dell’articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC,
limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e
seguenti CPC) … la rappresentanza processuale professionale è pure
riconosciuta:
(…)
b) in materia di contratto di
lavoro:
- ai rappresentanti o impiegati di
associazioni professionali o di categoria;
- ai fiduciari con l’autorizzazione
cantonale o loro impiegati.”
e ciò
purché questi rappresentanti (cpv. 2):
"
a) siano in possesso di una procura scritta del loro rappresentato;
b) siano in possesso dell’esercizio
dei diritti civili;
c) siano ritenute dal giudice capaci
di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza”.
5. Nel
caso all’esame va ribadito come in favore di __________ non sia stata prodotta
alcuna procura da parte del sindacato che, a sua volta, non risulta avere
ricevuto un mandato da parte dell’attore in causa. RA 1 risulta essere un
sindacato, iscritto a RC nel Cantone di __________ con la denominazione “__________”,
e non risultano iscrizioni a RC in Ticino (e neppure nei __________ per il
riferimento al circolo della __________ nell’intestazione della carta da
lettera utilizzata). Tra le persone abilitate a rappresentare il Sindacato RA 1,
iscritto nel RC del Cantone di __________, non compare il signor __________. Il
requisito imposto dall’art. 68 cpv. 2 CPC, in relazione con l’art. 12 LACPC,
non è soddisfatto, come meglio si dirà più avanti.
6. Di
principio i rappresentanti padronali e sindacali possono rappresentare loro
associati unicamente dinanzi a una giurisdizione speciale (dinanzi al “giudice
del lavoro”) ed unicamente in caso di una controversia che abbia per
oggetto il contratto di lavoro. Nel caso concreto il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non costituisce una Corte speciale per le cause di mercedi e
salari (o Tribunale dei Probiviri), e non dirime i litigi in materia di
contratto di lavoro. Il TCA ha, come indicato in precedenza, competenza per
giudicare le “contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o
con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale
contro le malattie” (art. 75 LCAMal). Queste cause non contrappongono,
manifestamente, datori di lavoro e lavoratori e non hanno per oggetto il
contratto di lavoro, ma oppongono assicurati (o beneficiari delle coperture
assicurative) ed assicuratori, ed hanno per oggetto il contratto
d’assicurazione retto dalla LCA con tutte le specificità di questa materia.
7. Questa
Corte ha ammesso, in passato, la rappresentanza di un assicurato da parte di un
sindacato nell’ambito di procedure relative alle indennità per perdita di
guadagno e questo alla luce della prassi che si era instaurata precedentemente
l’entrata in vigore del CPC federale ed in applicazione della Lptca e di una
prassi che vedeva applicare questa legge di procedura sino alla concreta
applicazione della DTF138 III 558. Tale eccezione, ritenuta specificatamente in
una procedura del 2015, non può qui essere ribadita. Il principio secondo cui
le associazioni professionali o di categoria giusta gli art. 68 cpv. 2 lett. d
CPC e 12 cpv. 1 della legge ticinese di applicazione del codice di diritto
processuale civile svizzero (LACPC) sono ammesse a rappresentare una parte
nelle controversie derivanti dal contratto di lavoro (e queste devono essere
quelle dei datori di lavoro o dei lavoratori ai sensi dell'art. 356 CO, che
possono essere parte a un contratto collettivo di lavoro) non può trovare una
applicazione analogetica per le cause aventi per oggetto le indennità per
perdita di guadagno rette dalla LCA (anche se sostitutive del salario). In
queste procedure, infatti, i temi del litigio non sono, se non marginalmente e
ciò raramente, come la prassi insegna (si vedano a titolo d’esempio le STCA
36.2023.1 del 16 marzo 2023, 36.2022.46 del 30 gennaio 2023, 36.202228 del 16
febbraio 2023 e la 36.2022.11 del 13 giugno 2022 per non citarne che qualcuna),
quelli tipici del contratto di lavoro, ma quelli attinenti alla capacità
lavorativa, alla valenza e vigenza di una polizza assicurativa, alla sua
estensione, alla mora del prenditore d’assicurazione, alla realizzazione del
danno, alla natura della copertura (assicurazione di somma o di danno). Il Giudice
del TCA non verifica la correttezza di un licenziamento in tronco, non accerta
se al lavoratore debbano essere versate mensilità, non ha il compito di
controllare se le vacanze siano state godute o meno. Le parti processuali, come
indicato, non sono un datore di lavoro ed un lavoratore ma un lavoratore e un
assicuratore privato che copre il rischio dell’incapacità lavorativa del
lavoratore in favore del datore di lavoro. Ne viene che l’art. 12 LACPC debba
essere interpretato in maniera letterale e non estensiva. L’estensiva
interpretazione operata in passato da questa Corte era derivata dall’opinione
di Francesco Trezzini (Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1,
Parte Prima: Disposizioni generali [art. 1-196], pag. 316, n. 24 ad art. 68)
che fa riferimento, richiamando la norma dell’art. 68 cpv. 2 CPC e ponendola in
relazione con l’art. 12 LACPC/TI riportata in esteso più sopra, alla materia
del contratto del lavoro, rammentando come in questo contesto possa essere
riconosciuta una possibilità di rappresentare in giudizio “unicamente alle
associazioni di lavoratori … che adempiono le condizioni per potere
sottoscrivere un contratto collettivo, ovvero … possono essere parte a un
contratto collettivo” e come ciò consenta quindi a “rappresentanti o
impiegati” di queste associazioni (che debbono comunque essere legittimati
da chi può vincolare il Sindacato) di comparire in giustizia e rappresentare.
L’opinione dell’autore era tesa a giustificare le norme cantonali in materia
che non limitano, in particolare, l’intervento dei sindacati e delle
associazioni padronali davanti ad un Tribunale speciale costituito per il
giudizio delle cause inerenti il diritto del lavoro e che, per prassi,
permettono a collaboratori dei sindacati (e delle associazioni padronali) di
patrocinare (mentre, per dottrina maggioritaria, detta rappresentanza spetta al
sindacato stesso o all’associazione padronale medesima).
Tale
opinione del Prof. Trezzini non fa però l’unanimità della dottrina. Nel recente
Commentaire Romand, Code de procédure civile, edito a cura di
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer e Tappy, 2 edizione, 2019, ad art. 68 p. 252 e
seguente, il prof. François Bohnet
ricorda in particolare che i rappresentanti dei lavoratori, e del padronato,
sono autorizzati a rappresentare, quali “… <mandataires
professionnellement qualifiés> devant les juridictions spéciales… si
le droit cantonal le prévoit” (la
sottolineatura è dell’autore), l’autore aggiunge: “Si l’on peut regretter
que cette possibilité n’éxiste pas dans ces domaines indépendamment de
l’existence d’une juridiction spéciale, un canton ne peut pas autoriser la
représentation de toute cause de droit de travail … devant les instances
cantonales à des mandataires professionnellement qualifiés (voir pour autant
art. 12 let. a et b LALPC TI…)”. La giurisprudenza federale non si è ancora espressa in tema di
“giurisdizione speciale”, solo un caso (con il patrocinio proprio del
Prof. BOHNET il tema è stato sottoposto al TF in conseguenza ad una decisione
incidentale l’Alta Corte ha dovuto dichiarare [mediante decisione monocratica]
irricevibile l’impugnativa siccome non rispettosa delle esigenze poste dalla
LTF, si veda DTF 4D_29/2015 del 27 maggio 2015).
8. La
citata dottrina (prof. François Bohnet)
stigmatizza addirittura l’agire dei cantoni che denominano “simplement un
tribunal ordinaire <tribunal spécial>” come ha fatto il cantone di
Neuchâtel, “à fin de détourner la règle”. Ancora il
prof. François Bohnet (loc. cit.,
p. 253) ricorda che “Par juridiction spéciale, le législateur vise un
tribunal institué spécifiquement pour ces domaines, le plus souvent un tribunal
paritaire” (si veda anche la dottrina citata da Bohnet). Sempre la
dottrina (François Bohnet/Vincent
Martenet: Droit de la profession d'avocat, Stämpfli ed., Berna 2009, n.
958), ritiene – come anticipato – che, in genere, sia l’associazione (sindacale
o padronale) stessa che riceve il mandato di rappresentanza e che dispone della
qualità di mandatario professionale qualificato delegando poi collaboratori
qualificati (in genere giuristi). Detta qualità potrebbe essere riconosciuta,
in casi particolari, anche in capo a una persona fisica, specializzata nel
diritto del lavoro o in quello della locazione, purché la stessa garantisca
qualificata competenza e conoscenza. Dal canto suo il prof. Droese (in François Bohnet Lorenz Droese: Präjudizienbuch |
Zivilprozessordnung ZPO, ed. Stämpfli, Berna 2018, ad. Art. 68,
p. 187 n. 11) precisa come “Vetreter kann nur eine natürliche Person sein;
Notweindigkeit einer schriftlichen … Vollmacht” (in merito si
vedano anche le considerazioni del punto 12);
9. Come
indicato, quindi, l’applicazione della condizione dell’art. 68 cpv. 2 lett. d
CPC e dell’art. 12 LA CPC/TI, deve essere riservata al contratto di lavoro e
non può essere estesa alle indennità di sostituzione del salario (come detto
l’oggetto delle procedure è diverso e le parti non sono datore di lavoro e
lavoratore) e deve essere riservata ad un tribunale dei probiviri speciale
(secondo il prof. François Bohnet),
ancorché in Ticino sia ammessa la rappresentanza processuale dinanzi al Giudice
civile ordinario (non esistendo una giurisdizione speciale e specifica per le
cause per mercedi e salari, a titolo d’esempio si vedano le Sentenze CCR
16.2021.35 del 5 ottobre 2022 e 16.2020.38 del 18 ottobre 2021). Si ribadisce
infatti che, per l’art. 68 cpv. 2 lett. d) CPC la rappresentanza sindacale o
delle associazioni padronali è ammessa “davanti … al giudice del lavoro”.
Il TCA non ha, come indicato, tale veste giurisdizionale (ed in Ticino non
esiste, malauguratamente, una giurisdizione specifica per i litigi aventi per
oggetto il contratto di lavoro, si veda a titolo d’esempio la legislazione di
Ginevra in materia https://justice.ge.ch/fr/contenu/tribunal-des-prudhommes).
Davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni non può quindi essere
ammessa una rappresentanza da parte sindacale per le procedure rette dal CPC.
L’art. 12 LA CPC/TI, contrariamente alla chiara lettera dell’art. 68 cpv. 2
lettera d) CPC, non fa riferimento al “giudice del lavoro” ma
all’aspetto (più generale) del “contratto di lavoro”. Trezzini (op. cit. ad art. 68, n. 25 p.
316 e 317; contra Bohnet, CR, loc.
cit.) evidenzia come il dettato del legislatore ticinese appaia in se corretto
siccome “determinante è la materia … lavorativa, piuttosto che la figura del
giudice che la tratta, anche se va concesso che questa tesi – basata sul
pragmatismo – si scontra con la lettera della legge, soprattutto in lingua
francese e tedesca, dove è chiaramente evocato il concetto di giurisdizione
speciale rispettivamente di tribunale del lavoro … ossia tribunali
specialistici sconosciuti in Ticino”. Tale posizione dottrinale non risulta
essere stata, come indicato, oggetto di una verifica giurisprudenziale da parte
del TF (nonostante un tentativo in una situazione giudicata nel Cantone di
Neuchâtel, v. DTF 4A_436/2015 del 17 maggio 2016). Resta però che questa
posizione, che ammette la rappresentanza di sindacati e sigle padronali davanti
al Tribunale civile ordinario quando sia chiamato a giudicare in materia di
contratto di lavoro, non può essere estesa al contratto d’assicurazione IPG.
10. La norma
applicabile impone, in ogni modo, che il patrocinatore debba essere persona
competente e cognita del diritto e che sappia rapportarsi alle sempre più
stringenti esigenze procedurali così come interpretate dal Tribunale federale.
In difetto di specifiche conoscenze della materia di fondo e della procedura il
rischio è quello di carenze che il giudice, pur dovendo accertare i fatti come
impone l’art. 247 cpv. 2 CPC (su questi aspetti si veda François Bohnet, Ecritures, maxime de procédure et débats
dans le procès civil social, in Le procès civil social, a cura di François
Bohnet e Anne-Sylvie Dupont, CEMAJ Université de Nauchâtel, Helbing &
Lichtenhahn, 2018 Basilea), non deve colmare d’ufficio.
Nel
caso all’esame, quale rappresentante di un attore che rivendica, apparentemente
almeno (siccome nessuna pretesa è stata quantificata) indennità per perdita di
guadagno, si annuncia un collaboratore sindacale, dipendente del sindacato RA 1,
__________, non giurista, e ciò senza la produzione di valide delega e procura
a rappresentare in giudizio l’associato. La petizione formulata è molto
carente, non producendo la documentazione minima necessaria e certamente disponibile,
non quantificando le pretese quantificabili, e incoando l’azione nei confronti
dell’assicuratore sociale del gruppo CV 1.
Alla
luce di quanto precede, non potendo ammettere il principio del patrocinio di un
sindacato abilitato alla conclusione di contratti collettivi vista la materia e
la giurisdizione adita, sia in quanto tale sia per il rappresentante che si è
annunciato, non essendo adempiute le condizioni delle norme federale e
cantonale citate, la procedura appare non ricevibile.
11. A quanto
precede va ancora aggiunto che, per l'art. 55 cpv. 1 CPC, le parti devono
dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi
di prova. Secondo l'art. 55 cpv. 2 CPC sono fatte salve le disposizioni di
legge concernenti l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove
d'ufficio. In base all’art. 84 cpv. 1 CPC con l'azione di condanna a una
prestazione l'attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o
tollerare qualcosa. Secondo l'art. 84 cpv. 2 CPC se la prestazione consiste nel
pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata. L'art. 85 cpv. 1
CPC prevede che, se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che
l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può
promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve
tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. Per l'art.
85 cpv. 2 CPC l'attore deve precisare l'entità della pretesa appena sia in
grado di farlo dopo l'assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito
informazioni in merito. Il giudice adito rimane competente anche se il valore
litigioso eccede la sua competenza per materia. Siccome la quantificazione
della pretesa creditoria in denaro determina il valore litigioso (cfr. art.
81), essa rappresenta una componente essenziale del procedimento (Prof. Francesco
Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali [art. 1-196],
n. 26 ad art. 84). La mancata quantificazione viola un presupposto processuale
(cfr. art. 59 CPC) e genera l'inammissibilità dell'azione (Francesco Trezzini, op. cit., n. 2 ad
art. 85 con rinvio alla DTF 142 III 102, in particolare consid. 3; cfr. anche
DTF 147 III 166, consid. 3.3.2; STF 4A_502/2019 del 15 giugno 2020, consid. 5;
STF 4A_618/2017 dell'11 gennaio 2018; STF 4A_566/2014 dell'11 dicembre 2014,
consid. 1). La medesima dottrina (Francesco
Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 85) rammenta che, per quanto concerne
l'applicazione dell'obbligo d'interpello (art. 56 CPC), il Tribunale federale
l'ha negata in un caso concreto (STF 4A_375/2015 del 26 gennaio 2016 consid.
7.1, non pubblicato in DTF 142 III 102), perché la parte attrice era
patrocinata professionalmente da un avvocato, cosicché l'obbligo d'interpello
avrebbe avuto una portata assai ridotta, che in quel caso non entrava in gioco,
poiché il contrario avrebbe significato fornire un'indebita consulenza, lesiva
del diritto delle parti di essere trattate allo stesso modo. Nello stesso
giudizio, al consid. 7.2, l'Alta Corte ha pure negato l'applicazione dell'art.
132 cpv. 1 CPC (norma che impone, in caso di carenze formali quali la mancata
firma o l’assenza della procura, di sanare, nel termine concesso dal giudice,
la carenza sotto pena di non considerazione dell’atto), poiché il suo campo di
applicazione riguarda degli aspetti di pura forma, che si riassumono
sostanzialmente in una svista commessa dalla parte in questione, ciò che in
concreto non era invece il caso (Francesco
Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 85). Ciò è stato confermato nella
citata STF 4A_618/2017 dell'11 gennaio 2018, al consid. 4.3.1:
" (…)
4.3.1
Lorsque le procès,
comme en l'espèce, est soumis à la maxime inquisitoire sociale, le juge établit
les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC en lien avec l'art. 243 al.
2 let. f CPC). Cette maxime, qui tend notamment à protéger la partie faible au
contrat, répartit dans une certaine mesure la responsabilité pour
l'établissement de l'état de fait entre les parties et le juge, celui-ci ayant
un devoir de collaboration renforcé (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2;
BOHNET/JEANNIN, A ne pas confondre: maxime inquisitoire et maxime d'office, in
Newsletter Bail.ch, avril 2017, p. 2). Le juge de première instance n'est pas
tenu d'instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa
position; il doit en revanche interroger les parties et les informer de leur
devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves. Si des motifs
objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves
d'une partie sont lacunaires, le juge doit inviter cette partie à compléter ses
moyens (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 125 III 231 consid. 4a).
La maxime inquisitoire sociale se rapporte ainsi à l'établissement des faits -
à l'instar du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC (cf. notamment
arrêts 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.3 et 5A_488/2015 du 21 août 2015
consid. 3.2.2). Ni le devoir d'interpellation, ni la maxime inquisitoire
sociale ne s'opposent à ce qu'un recours soit déclaré irrecevable en raison
d'une motivation insuffisante (arrêt précité 5A_488/2015 consid. 3.2.1 in fine;
arrêt 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2).
4.3.2.
Il découle de ce qui
précède que la maxime inquisitoire sociale n'est pas en cause s'agissant de
conclusions mal formulées. Elle n'imposait pas au juge d'attirer l'attention de
l'assurée, d'ailleurs assistée d'un avocat durant toute la procédure cantonale,
sur le caractère irrecevable de ses conclusions, alors que les exigences y
relatives étaient clairement énoncées aux art. 84 s. CPC et dans la
jurisprudence relative à l'action en constatation de droit. (…)”.
In
merito a questi aspetti François Bohnet,
op.cit., ad art. 84 (p. 308 e ss) rispettivamente ad art. 85 CPC (p. 311 e ss.)
che ricorda come:
" (…) Sous réserve des exceptions de l'art. 85, Ies conclusions tendant au
paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées. La règle vaut quel
que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d'office (art. 58
al. 2) s'applique. Le montant chiffré des conclusions permet de déterminer la
compétence matérielle et la procédure applicable. Il est nécessaire au respect
du droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer
cantre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102, c.5.3.1, RSPC 2016 230; TF,
arrêt du 3 juin 2015, 4A_686/2014 c.4.3.1;
(…)
Le montant chiffré
permet enfin de déterminer la prétention du demandeur, le juge ne pouvant
accorder plus que ce qui est demandé en vertu du principe de disposition
(art. 58 al. 1; (…)”
(op. cit., ad art.
84, n. 17, p. 311)
In
merito all’azione creditoria non cifrata la medesima dottrina ricorda come
l’oggetto della norma è la domanda di condanna di una parte, domanda però non
determinata per il suo importo. L’art. 85 al capoverso 1 1a frase,
pone, in primis, il tema della ricevibilità di una simile richiesta al
Tribunale, mentre la seconda frase del cpv. 1 e il capoverso 2 della norma
specificano le modalità da rispettare negli allegati e in corso della procedura
in questa costellazione particolare (Bohnet,
op. cit., ad art. 85, n. 1 p. 311). Il legislatore ha considerato l’ipotesi in
cui l’attore possa trovarsi nell’impossibilità materiale di cifrare le sue
conclusioni. Imporgli comunque di determinare l’importo preteso giudizialmente
sotto pena di irricevibilità della sua azione appare inammissibile siccome
condurrebbe l’attore a pretendere importi non effettivi e concreti, non
giustificabili mediante l’istruttoria di causa, ciò che potrebbe avere
conseguenze anche di natura finanziaria (relative, ad esempio, alle ripetibili
da riconoscere alla controparte in caso di soccombenza, oppure – laddove la
procedura non sia gratuita – al versamento di spese), od ancora l’attore
potrebbe essere condotto a, prudenzialmente, chiedere meno del suo diritto e,
se vincente in causa, vedersi riconoscere importi inferiori. Per tale ragione
l’imposizione dell’art. 84 cpv. 2 CPC (“Se la prestazione consiste nel
pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata”) è assortita
dall’eccezione dell’art. 85 CPC che codifica (così Bohnet, op. cit. ad art. 85, n. 5 p. 313) la precedente
giurisprudenza federale in materia (in questo senso anche DTF 140 III 409). Le
situazioni considerate sono sostanzialmente riconducibili a due. Da un lato le
conclusioni non cifrate sono ammissibili quando sia “impossible d’articuler
d’entrée de cause le montant de (la) prétention” (Bohnet, op. cit. ad art. 85, n. 6 p. 313), rispettivamente
quando questa esigenza sarebbe irragionevole (Bohnet,
idem). Il medesimo autore rammenta, in particolare, come non sia possibile
formulare conclusioni condannatorie precise e concrete quando le informazioni
che permetterebbero ciò siano nelle mani della parte convenuta o di un terzo.
In questa costellazione l’attore ha un diritto materiale all’informazione e
potrebbe, quindi, inoltrare una causa scaglionata (“Stufenklage”) con
una richiesta di informazioni assortita da un’azione condannatoria (Bohnet, op. cit. ad art. 85, n. 8 a 12,
p. 314). Su questi specifici aspetti si vedano DTF 140 III 409 c. 4 in cui
l’Alta Corte stabilisce i criteri di delimitazione fra l'azione con domande
successive e l'azione creditoria senza quantificazione del valore.
La
seconda ipotesi ritenuta dalla dottrina è l’irragionevolezza dell’esigenza di
stabilire d’entrata l’importo della pretesa creditoria da parte dell’attore che
potrebbe derivare dalla necessità di investigazioni complesse e costose (si
pensi all’esecuzione di perizie per stabilire l’importo del danno) mentre
l’amministrazione delle prove processuali condurrebbe a tale determinazione. Il
legislatore, su questi aspetti, ha ripreso la giurisprudenza federale
precedente il CPC (DTF 112 Ib 334) per cui all’attore era possibile postulare
la condanna della parte convenuta senza cifrare le pretese, menzionando
semplicemente un importo minimo per determinare il valore litigioso (Bohnet, op. cit. ad art. 85, n. 14 p.
315). La dottrina è divisa sul punto di sapere se, conclusioni cifrate, possano
essere formulate alla fine della procedura istruttoria o se, comunque, sia
necessario cifrare la pretesa inizialmente (in merito si vedano Nicolas Gut, Die unbezifferte
Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, specie n.
131 e rinvii nonché Sabine Baumann Wey,
Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, 2013, N. 547 ff.).
Questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già chinato sull’aspetto della
quantificazione delle richieste di condanna formulate dall’attore nella STCA
36.2021.45 del 10 gennaio 2022 (specie al consid. 2.2.), dove ha lasciato
aperta la questione a sapere se, in quella specifica occasione, la
quantificazione della pretesa dell’attore, formulata unicamente in sede
d’udienza, dovesse invece essere formulata al momento dell’inoltro dell’azione
(art. 84 cpv. 2 CPC) o se invece non fosse quantificabile la pretesa (art. 85
cpv. 1 e 2 CPC), e ciò alla luce del fatto che, in ogni caso, la domanda era da
respingere nel merito siccome infondata. Nella STCA 36.2022.11 del 13 giugno
2022 ha comunque deciso che l’assenza di una quantificazione della domanda,
possibile alla luce degli elementi in possesso del legale dell’assicurata, la
petizione dovesse essere dichiarata irricevibile.
Si
richiama ulteriormente la STF 4A_566/2014 dell'11 dicembre 2014, consid. 1,
dove il TF, esaminando la ricevibilità di un ricorso in materia civile relativo
a pretese fondate su un’assicurazione IG retta dalla LCA ed analizzando i
principi della LTF con richiamo a CPC (art. 85), ha confermato la sua prassi
per cui le pretese di natura finanziaria formulate al suo indirizzo vanno
cifrate:
" (…) Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren zu enthalten (Art. 42 Abs. 1
BGG). Da die Beschwerde an das Bundesgericht ein reformatorisches Rechtsmittel
darstellt (Art. 107 Abs. 2 BGG), ist grundsätzlich ein materieller Antrag
erforderlich. Rechtsbegehren, die auf einen Geldbetrag lauten, müssen beziffert
werden. Es genügt allerdings, wenn aus der Beschwerdebegründung hervorgeht, in
welchem Sinn der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll (BGE 134 III 235
Fatti
E. 2 mit Hinweisen).”
Ed
ha poi ritenuto come, nel caso sottoposto a giudizio:
" Der
Beschwerdeführer stellt keinen bezifferten Antrag. Auch aus der
Beschwerdebegründung geht in keiner Weise hervor, welchen Betrag er
zugesprochen erhalten möchte. In der Beschwerde wird zudem mit keinem Wort
begründet, weshalb dem Beschwerdeführer die Bezifferung seiner Forderung
unmöglich oder unzumutbar sein soll, noch gibt er einen Mindestwert an (vgl.
Art. 85 ZPO). Solches wäre aber erforderlich gewesen, da auch aus dem für das
Bundesgericht maßgeblichen angefochtenen Urteil (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG)
nicht hervorgeht, dass der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren dazu
Ausführungen gemacht hat.”
In
quella costellazione l’Alta Corte ha ritenuto che:
"
Mangels Bezifferung des Rechtsbegehrens ist fraglich,
ob auf die Beschwerde einzutreten ist. Sie wäre ohnehin abzuweisen.”
12. In
concreto AT 1, apparentemente rappresentato dal sindacato RA 1 e per esso da __________
(si ripete che manca completamente la procura rilasciata al sindacato e la
delega del sindacato al suo collaboratore, sottoscritta da chi è abilitato a
rappresentare il sindacato stesso), sembra essere patrocinato da un servizio
giuridico, in essere presso la sigla sindacale, cui non dovrebbe sfuggire la
necessità di quantificare le pretese perlomeno sino al momento dell’inoltro
dell’azione (nella domanda principale) rispettivamente nella loro interezza per
la domanda sussidiaria. Nulla di tutto ciò, nonostante pregressi momenti di
inabilità lavorativa con versamento di indennità da parte dell’assicuratore e
quindi consapevolezza dell’entità delle prestazioni assicurate, è stato fatto.
La petizione è inoltre carente nelle motivazioni e nella documentazione da
produrre (il collaboratore ha diritto di ottenere dal datore di lavoro la
polizza assicurativa [eventualmente purgata dei dati sensibili quali l’entità
dei premi e il numero delle persone assicurate, rispettivamente coloro che
Considerandi
beneficiano di coperture particolari] rispettivamente ha diritto di domandare e
ottenere le CGA assicurative applicabili, siccome beneficiario della copertura
in essere, e questo dall’assicuratore medesimo rispettivamente dal servizio del
personale del suo datore di lavoro).
13.
In
concreto dunque l’attore ha mancato il suo dovere di quantificare la sua
pretesa creditoria conformemente al dettato normativo applicabile. Come
indicato la quantificazione della pretesa creditoria in denaro determina il
valore litigioso e rappresenta una componente essenziale del procedimento, la
sua mancata quantificazione viola dunque un presupposto processuale essenziale
e la petizione deve essere di riflesso dichiarata inammissibile. Di fronte a
una tale carenza, che il giudice non può colmare d’ufficio come indicato,
questo Tribunale non può entrare nel merito dell'azione (art. 59 cpv. 1 CPC),
facendone ostacolo la chiara volontà del legislatore che ha posto dei
presupposti processuali minimi, ma necessari, per potere introdurre una causa
di fronte a al competente giudice, presupposti che quest'ultimo è tenuto ad
esaminare d'ufficio (art. 60 CPC).
14.
L’azione
va conseguentemente dichiarata irricevibile. Per quanto concerne l'ammissibilità
di un ricorso al Tribunale federale in funzione del valore litigioso della
causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l'Alta Corte ha affermato
che:
"
(…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli
fr. 1'120) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).".
Per
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia delle sentenze in tema di LCA per la
pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la
presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice.
15.
La
presente decisione è notificata a AT 1, __________, personalmente, nonché a RA
1, __________; copia è pure trasmessa alla convenuta in causa CV 1, __________,
che riceve inoltre copia della petizione e degli atti a essa allegati per
conoscenza. Non sono prelevate spese e non sono attribuite ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è inammissibile.
2. Non
sono percepite tassa di giustizia e spese, che permangono a carico dello Stato,
e non sono riconosciute ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti (all’attore personalmente ed al sindacato che si indica suo rappresentante
senza produrre una procura nonché all’assicuratore convenuto in causa) e, a
crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca
Menghetti