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Decisione

36.2023.25

RIPAM 2022. Cassa ritiene una convivenza per la condivisione (non paritaria) di un appartamento da parte di due giovani donne. Ricorso accolto. La ricerca di autonomia e indipendenza di una delle assi

27 novembre 2023Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF

133 V 402 consid.

3.2 p. 404 s.; ATF

132 I 117 consid.

4.2 p. 121; ATF

132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130

I 65 consid. 3.1 p.

67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des

prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et

son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations

sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le

respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et

l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au

risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la

loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat.

Il en va ainsi du cercle des

bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son

octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer

dans une ordonnance (ATF 118

Ia 46 consid. 5b p.

61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel

suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634

n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.

321; cf. également ATF 131

Considerandi

II 361 consid. 7.4 p.

385). Il n'existe entre

les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence

développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous

certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable

au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé.

Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un

concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture

de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage

qualifié"; ATF 118 II

235.

consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA

WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in

PJA 2007 p. 13 ss). En

matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus

marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une

relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de

concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette

circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il

n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.

Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers

sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral

2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;

2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004,

consid. 3.2;

2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche

Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis

von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX

WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.

162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für

Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse

des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires

vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de

l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent

être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage

est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si

les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 -

2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de

l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle

les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance

alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse

pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129

I 1).

Les considérations qui sont à

la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations

de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides

d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de

prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à

conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies,

il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport

à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les

bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement

modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La

diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont

elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs

parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité

exécutive une marge de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan

réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des

subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques

réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la

fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans

une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la

concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe

de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet,

en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le

concubinage à l'union matrimoniale."

Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito assieme dai

concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi

ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale ed in Ticino oggetto di una

codifica normativa. In Ticino, i concubini costituiscono un'unità di

riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di convivenza

stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di

armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno

2000.

(Laps) è generica su questo aspetto come la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4,

ma il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17

dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile

se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli

stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Le

condizioni sono, come indicato, alternative. Basta quindi il realizzarsi di una

sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.

Con pubblicazione sul Bollettino

ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva

al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAmal inserendo un

nuovo art. 10a secondo cui:

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi

vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6

mesi."

con ripresa degli

elementi già contenuti nel RLaps. Dall’entrata in vigore la norma non ha subito

modifiche.

2.11

Il tema

sottoposto dal gravame impone a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni

di analizzare il concetto di “convivenza” usato all’art. 26 LCAMal che

impone di ritenere i “partners conviventi” formare un unico unità di

riferimento (con la necessità di computare redditi e sostanza di entrambe e di

ritenere le deduzioni e le spese computabili complessive per determinare il

diritto, dell’UR, a ottenere la RIPAM). La legge prevede che la convivenza

debba essere ritenuta formare una UR tra i conviventi stessi se “ritenuta

stabile”. Il termine convivenza stabile è spesso sovrapposto a quello di

coabitazione durevole rispettivamente del concubinato, termine che, come evoca

la dottrina (Francesca Ranzanici Ciresa:

Le concubinage en droit suisse, pubblicato nella serie Droit de la famille pour

les praticiens Band/Nr. 2, 2022, ed. Stämpfli Verlag AG, p. 1 e 2 n. 4), deriva

dal termine latino concùmbere (che discende da «cum» ossia con e

«cubare» ossia giacere) e fa, nella sua accezione originaria,

riferimento a delle relazioni sessuali intrattenute al di fuori di un

matrimonio. L’evoluzione dei tempi ha condotto ad una nuova definizione del

termine con esclusione del riferimento di natura sessuale, come evoca la medesima

dottrina (loc. cit.), e l’espressione utilizzata oggi sempre più frequentemente

è quella di “eheähnliche Lebensgemeinschaft ou nichteheliche

Lebensgemeinschaft” che, in francese diviene «communauté de vie non

maritale», in italiano comunità di vita non maritale. La medesima autrice

rammenta come nelle tre lingue ufficiali della Confederazione i termini per

definire un concubinato, sono, per il francese: «concubinage» ma pure «union

libre», «communauté de vie non maritale», «cohabitation non

maritale», «pseudo-mariage» od ancora «ménage de fait».

Questa ricchezza d’espressioni si riflette anche nella lingua tedesca dove

reperiamo: “Konkubinat” ma pure “eheähnliche Lebensgemeinschaft”,

“nichteheliche Gemeinschaft”, “Ehe ohne Trauschein”, “faktische

Ehe” oppure “wilde Ehe”. In italiano abbiamo indicato l’espressione

di concubinato, ma anche quella di convivenza, convivenza more uxorio. Termini

che non sono però intercambiabili e non costituiscono dei sinonimi. Nelle STCA

36.2014.78

del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015; 36.2016.102-105

del 14 novembre 2016, 36.2016. 130 - 131 del 15 marzo 2017; 36.2016.140 del 23

maggio 2017; 36.2017.49-54 del 19 dicembre 2017; 36.2018.8 del 22 maggio 2018

nonché 36.2019.63 e 64 del 13 settembre 2019 come evoca la dottrina (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4.,

p. 378 e ss.), questa Corte ha trattato diverse situazioni di convivenza

stabile in base all’art. 26 cpv. 4 LCAMal che, come indicato, prevede che i

partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’unica UR. Va

subito osservato come, con STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015, questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l’equiparazione dei conviventi

alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza giuridica

dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza in maniera

diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM appare lecito

ed ammissibile e non viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed.

2.12

Va, di seguito, esposto

come la prassi di questa Corte abbia interpretato il concetto di convivenza

stabile di cui all’art. 26 LCAMal. In particolare in una decisione del 20

settembre 2018 (STCA 36.2018.43) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

ripercorso la giurisprudenza resa in ambito di applicazione della LAPS e del

relativo regolamento in materia, considerazioni che, per completezza

d’esposizione, occorre riprendere qui di seguito.

Nella STCA

42.2012.2

del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il

Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:

" … per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1°

ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è

costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o

se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi,

a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al

30.

settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal

partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore

dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo

alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett.

c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente,

se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata

definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa

stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste

siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in

comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’,

indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla

medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i

partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza

figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli

effetti.

Dall’entrata in vigore della

Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione

significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di

anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e

precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio

di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del

reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non

creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il

tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla

richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un

matrimonio.

Nella sentenza del

12.01

, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in

considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può

essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i

partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino

comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto

di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un

bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza

può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il

TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti

sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la

prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si

propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di

riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se

la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a

quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Ed ancora nel medesimo giudizio,

viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio

n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto

segue:

" Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi

costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la

convivenza è stabile.

Il regolamento di

applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente

è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è

stabile.

Tale potrà d’ora in poi

essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti

appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione

avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è

andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con le ulteriori

seguenti osservazioni:

" È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale

in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato

stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della

prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della

persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex

lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17

agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi

della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza

rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della

vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011.

consid. 2.2.)."

Questi rilievi sono già stati

formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei premi

dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid.

2.

, rispettivamente nella STCA 36.2015.29 pure nel considerando 2.20, e sono

assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente ribaditi. I concetti

della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno

applicati anche in ambito di riduzione dei premi sia per il rinvio dell’art. 26

cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e

per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per il

tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della

riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un

concetto di convivenza stabile diverso (sul tema dei partner conviventi si veda

anche: Ranzanici, op.cit.,

capitolo 14.6.2.4. p. 378 e ss.).

2.13

Condividere

la propria esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella

coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di

considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. Il tema

della convivenza stabile non può prescindere dall’aspetto della sua durata,

oltre che della natura dei rapporti tra i conviventi. Per meglio inquadrare

questi aspetti appare di rilievo qui riprendere alcuni passi della prassi di

questo Tribunale sviluppati nelle STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 in materia

di assistenza sociale, rispettivamente 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in

ambito di assegni famigliari.

Nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio

2015.

il TCA ha esaminato il concetto di convivenza con riferimento alla sua

durata e al fatto che la stessa procuri gli stessi vantaggi del matrimonio, ciò

in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e dell’art. 2a Reg.Laps il cui

tenore è identico all’art. 10a RLCAMal. In quel giudizio tema in discussione

era, in ambito di assistenza sociale, l'unità economica di riferimento del

titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla cerchia di persone

da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali pag. 5), composta dal titolare del

diritto, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,

indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi (a

differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30

settembre 2006).

Con riferimento al tenore della

norma applicata (art. 4 lett. c Laps) questa Corte ha evidenziato taluni

passaggi del Messaggio n. 5723 del

25.

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) citati nel

considerando precedente.

Va ulteriormente

rilevato il passaggio del Rapporto

parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio

n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze:

" (…) Con l’adozione

della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del

diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di

applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente

è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è

stabile.

Tale potrà d’ora in poi

essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti

appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della

coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la

collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi

anni."

Nella STCA 42.2014.13

del 21 maggio 2015 il TCA osservava ancora che:

" (…) dal

Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20

settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato il 26 settembre 2006 … in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

“ Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto

nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la

convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se

essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel

caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del

fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il

reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane,

l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore

dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",

leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,

ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la

dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima

(vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003

e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di

almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la

possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile

ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che

condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o

di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale

e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6.

mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa

nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che

omosessuali.” (Doc. X1)

Secondo la giurisprudenza federale in

materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato

stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della

prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della

persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex

lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17

agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha

stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una

semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in

comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo

sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e

indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una

convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V

369.

consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272

segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). (…)”

Nel medesimo giudizio era poi

evocata la giurisprudenza in tema:

" (…) In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II

– 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta

ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un

beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua

unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e

dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione

sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di

tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi

precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non

abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a

recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre

volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte

anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale ha

effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno

che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo

predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva

quest'ultimo. (…)”

e ciò oltre a richiamare le STCA in

tema di RIPAM ricordate in precedenza (STCA 36.2014.78-79, 36.2014.84-85 e

36.2014

-103 del 2 febbraio 2015).

Va ancora rilevato che, sempre

nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015, questa Corte osservava come:

" (…) Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e

menzionate nella sentenza DTF 134 I 313 consid. 5.5. citata sopra (cfr. consid.

2.3

), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e di vita")

sottolineano che:

“ F.5 Comunità di abitazione e di

vita

F.5.1 Definizione e principi

Le persone che vivono in comunità di

tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola

unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per «comunità di tipo familiare» si

intendono partner o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche

giornaliere quali l’abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc.

Vivono quindi assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in

senso stretto (per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici,

ecc.).

Sul piano del diritto, le persone che

vivono in comunità di tipo familiare non sono tenute a provvedere al

mantenimento degli altri membri della comunità. Di conseguenza, non si possono

sommare i beni e i guadagni degli uni e degli altri. Si dovrà invece elaborare

un conto individuale per ogni membro beneficiario.

Le persone che non beneficiano del

sostegno sociale ma che convivono con uno o più beneficiari sono tenute ad

assumere il costo del loro proprio mantenimento.

Con ciò si intende, in particolare

l’assunzione delle spese di mantenimento, dell’affitto e degli oneri per

necessità speciali.

La quota di partecipazione è

calcolata in base alla somma ammissibile in proporzione alla grandezza del

gruppo. Il totale viene ripartito propor­zionalmente tra i membri della

comunità. Nella ripartizione delle spese di locazione, i bambini, sino al

compimento dell’undicesimo anno di vita, vengono conteggiati come mezze unità.

I conviventi beneficiari di

prestazioni di sostegno sociale (cop­pie non coniugate) non devono soggiacere

ad un trattamento migliore rispetto ai coniugi sposati.

In queste situazioni, il budget non

dovrebbe essere maggiore di quello di una famiglia o di una coppia sposata che

vive in condizioni simili.

Nel caso di un concubinato stabile, e

se solo uno dei conviventi è benefi­ciario del sostegno sociale, il reddito e

la sostanza del partner non bene­ficiario possono essere tenuti in debita

considerazione. Una convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o

se i due partner abitano assieme ad un figlio nato dalla loro relazione.

Per il sostegno sociale, le unioni

domestiche registrate di coppie omosessuali vanno trattate in analogia a quelle

dei conviventi.

Le unioni domestiche registrate di

coppie dello stesso sesso hanno uguali diritti e doveri delle coppie sposate

(Legge fede­rale sull’unione domestica registrata, LUD, 211.231).”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. HÄNZI, Die

Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al

principio di sussidiarietà.

Nel merito della fattispecie

analizzata nella STCA 42.2014.13 questa Corte “indipendentemente dalla

questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps è conforme o meno all’art. 4

cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale” non ha ritenuto, per tutto il

periodo considerato, il sussistere di una convivenza stabile ossia che la

convivenza procurasse “anche nel periodo precedente la fine del lasso di

tempo di almeno sei mesi (art. 2a lett. c Reg.Laps)” gli stessi vantaggi di

un matrimonio, con l’evidenza che:

" … il Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla modifica della

Laps, in relazione all’art. 4 Laps, unità di riferimento, prevede che la

convivenza può essere definita stabile in particolare quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune.

È vero che nel citato Messaggio è

stato precisato che il regolamento di applicazione avrebbe dovuto definire a

quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no … È altrettanto vero, tuttavia, che nel Messaggio non è stato fatto alcun

accenno all’intenzione di voler considerare stabile una convivenza, nel caso in

cui non vi siano figli in comune, a prescindere da una durata minima. Ora

quest’ultimo elemento è invece un aspetto essenziale per la giurisprudenza

federale, così come per le disposizioni COSAS p.to F.5.1. …

Va, poi, evidenziato che il

ricorrente stesso non mette in discussione il fatto che successivamente ai

primi sei mesi, la sua convivenza vada ritenuta stabile …”

Sempre nel giudizio 21 maggio 2015

questa Corte aveva anche evidenziato come:

" (…) Il Commento alle modifiche della Laps del settembre 2006 elaborato

dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato, per quanto

concerne l’art. 2a Reg.Laps, (…) enuncia che la convivenza è considerata

stabile, oltre alla situazione in cui i genitori hanno figli in comune, se,

qualora non vi siano figli in comune, dura da almeno 6 mesi oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio. (…) possono essere considerati

indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio:

il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane,

l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore

dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",

leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,

ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la

dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima

(…) le circostanze fattuali

elencate rappresentano, quindi, unicamente degli indizi che possono far

concludere, nel caso in cui la medesima duri da meno di sei mesi, per una

convivenza conferente vantaggi analoghi al matrimonio.”

Con il rilievo che non basta la

presenza di uno o più degli elementi di fatto citati per concludere

automaticamente che ci si trova confrontati con una convivenza con vantaggi

analoghi al matrimonio, ma deve essere valutata la singola fattispecie nella

sua globalità. Nella STCA 42.2014.13 questa Corte aveva rilevato la

giurisprudenza federale su questi aspetti, in specie definendo quando un

concubinato vada considerato stabile, e meglio:

" … nel giudizio 5C.90/2001 del 15 ottobre 2001, relativo alla modifica

di una sentenza di divorzio per quanto concerneva gli alimenti dovuti all’ex

moglie, l’Alta Corte ha rilevato che il fatto che al momento del divorzio nel

1991.

l’ex marito fosse stato al corrente della convivenza dell’ex moglie non

permetteva di affermare che avesse rinunciato a chiedere successivamente la

soppressione del contributo alimentare. Il TF ha precisato che, visto il

carattere relativamente recente della nuova relazione dell’ex moglie,

cominciata nel 1989 con inizio della convivenza nell’autunno 1990, l’ex marito

non doveva necessariamente aspettarsi a che tale convivenza si sviluppasse in

una relazione paragonabile a un matrimonio.

Nel giudizio 5C.155/2004

del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso

di un ex marito che aveva chiesto la soppressione della pensione alimentare

dovuta all’ex moglie a seguito del divorzio, è stato poi evidenziato che in

quel caso l’ex moglie riceveva un aiuto economico (pagamento saltuario di

qualche pasto e di qualche uscita) da un amico con il quale aveva sì convissuto

per due anni, ma con cui non abitava più. L’ex marito non aveva del resto

preteso il contrario, né che tale unione sarebbe stata così stabile da

procurare dei vantaggi economici analoghi al matrimonio.

La STF 5C.265/2002

del 1° aprile 2003, pure citata e pubblicata parzialmente in DTF 129 III 257,

nella quale il TF, al consid. 2.4., ha ricordato la giurisprudenza sviluppata

sotto l’egida del vecchio diritto del divorzio, specificando che resta

pertinente anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, ossia che un

concubinato è stabile se ha una certa durata e che è presunto stabile se dura

da cinque anni. Nella fattispecie di cui alla STF 5C.265/2002

la relazione durava da tre anni, ma non era nota la data d’inizio della convivenza,

per cui è stato ritenuto non provato un concubinato stabile.

(…).

Nella sentenza 1P.184/2003

del 19 agosto 2003, relativa alla restituzione dell’anticipo alimenti ricevuti

dall’insorgente, divorziata dal 1996, da marzo ad agosto 2000

a decorrere dall’inizio della sua nuova convivenza nel marzo 2000, l’Alta

Corte ha accolto l’impugnativa della ricorrente, in quanto non era stato

verificato se si trattava di un concubinato stabile. Il TF ha evidenziato di

aver lasciato aperta la questione della durata necessaria per presumere

l’esistenza di una convivenza stabile, specificando che è in ogni modo

contrario alla Costituzione presumere dalla semplice convivenza che la stessa

sia stabile.

In quel caso, inoltre, la

nostra Massima Istanza ha negato l’esistenza di ulteriori indizi che potessero

giustificare un concubinato stabile, concludendo che quindi il giudizio

cantonale era contrario, oltre che all’art. 8 cpv. 1 Cost., alla sentenza DTF

129.

I 1.

In quest’ultimo giudizio

(1P.254/2002 del 6 novembre 2002, pubblicato in DTF 129 I 1), peraltro

menzionato anche nel Commento alle

modifiche della Laps del settembre 2006 e relativo alla computabilità, nel

contesto dell’anticipo degli alimenti, del reddito del concubino del genitore

che ha la custodia del figlio, l’Alta Corte ha rilevato:

" (…) Verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre

demgegenüber die Auffassung, jedes Zusammenleben eines Paares rechtfertige es,

das Einkommen des Partners anzurechnen. Durch eine derartige Regelung würde den

Unterschieden zwischen der Stellung des Stiefelternteils und derjenigen des

Konkubinatspartners nicht hinreichend Rechnung getragen. Deshalb würde auch die

Statuierung einer nicht widerlegbaren Vermutung, wonach mit dem Bezug einer

gemeinsamen Wohnung ein stabiles Konkubinat vorliegt, zu einer unzulässigen Gleichbehandlung

von Ungleichem führen. Indessen lässt sich die Vorschrift des Art. 4bis Abs. 1

GIVU (n.d.r.: Legge del Canton San Gallo concernente l’aiuto all’incasso e

l’anticipo alimenti del 28 giugno 1979), wonach das Einkommen des Partners

angerechnet wird, ohne weiteres so verstehen, dass die Anrechnung ein stabiles

Konkubinat voraussetzt. Dies hat das Amt für Soziales des Kantons St. Gallen

denn auch in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum

nachehelichen Unterhalt vorgeschlagen; eines der Regelkriterien sei eine

"bereits längerfristige, bzw. mehrjährige tragfähige Beziehung, auf Dauer

angelegt" (Rundschreiben vom 27. März 2000 an die Sozialämter und

Sozialberatungen im Kanton St. Gallen, S. 3). Auch das Versicherungsgericht des

Kantons St. Gallen hat unter Hinweis auf die Materialien festgestellt, nach

Ansicht des Gesetzgebers sei es Sache der Rechtsprechung, die Kriterien für das

Vorliegen eines Konkubinats festzulegen. Das Konkubinat müsse sich, wenn damit

die Folge der Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Partners

verbunden werden solle, nach aussen hin als bereits gefestigt und auf eine

dauerhafte Beziehung ausgerichtet manifestiert haben; es rechtfertige sich aber

nicht, erst bei einer Dauer von mindestens fünf Jahren von einer solchen

Lebensgemeinschaft auszugehen (Entscheid vom 26. Oktober 2001

in Sachen des Beschwerdeführers, E. 3b). Folgerichtig berücksichtigt das

Versicherungsgericht im vorliegenden Fall den Umstand, dass der

Konkubinatspartner das Kind der obhutsberechtigten Partnerin - wenn auch, wie

er geltend macht, nur überbrückungsweise, d.h. in Erwartung von Leistungen der

öffentlichen Hand - tatsächlich unterstützt. Darin sieht es ein über die blosse

Begründung eines gemeinsamen Haushaltes hinausgehendes Indiz für ein (stabiles)

Konkubinat im Sinne des GIVU.”

Ne discende che il TF ha chiaramente

indicato che stabilire in modo inconfutabile che ogni tipo di coabitazione di

una coppia costituisca un concubinato stabile condurrebbe a un’inammissibile

parità di trattamento di situazioni dissimili. (…)”

Ancora nel

caso giudicato il 21 maggio 2015 era stato evidenziato come:

" … anche due coinquilini che condividono unicamente un’economia

domestica comune (ad esempio amici, studenti, fratelli ecc.) possono firmare

entrambi un contratto di locazione senza che ciò implichi una relazione di

altro genere.

Inoltre l’insorgente e (la partner) …

hanno iniziato un progetto di vita insieme che coinvolgeva anche le loro

rispettive figlie, le quali, non essendo più in età infantile, possedevano già

un vissuto che avrebbe comunque potuto influenzare, specialmente nei primi

mesi, l’andamento della convivenza.

In simili condizioni, ritenuto che i

due indizi menzionati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione) non sono sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio, la convivenza tra il ricorrente e (la partner) nei primi sei mesi

non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps. (…)”

Nella STCA 39.2015.3 del 12

novembre 2015 questa Corte ha ripreso le riflessioni contenute nella precedente

STCA 42.2014.13 cui ha aggiunto che:

" (…) Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale

quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non

arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del

richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché

non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A

tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a

sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid.

2.2

). Con il giudizio appena citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto

corretto nel caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali considerare

la convivente dalla quale aveva avuto una figlia. (…)”

evidenziando ancora come il

Tribunale federale:

" (…) Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 (…) ha poi

confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria

dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico importo a

carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza -

che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio - stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo

cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha

permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Può non essere decisivo sapere se il

convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un

importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il

rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca

in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile

intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di

sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il

conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del

fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche

dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni. (…)”

Anche in questo giudizio la

convivenza e la sottoscrizione comune del contratto di locazione “non sono

sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza

con vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza tra i ricorrenti nei primi

sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps …”.

Infine va segnalata la STCA

36.2016

-132 del 15 marzo 2017 dove questa Corte non ha ritenuto adempiute

le condizioni per ritenere una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio

già nei primi mesi di coabitazione. In quel caso il Tribunale cantonale ha rilevato

che:

" (…) In concreto i

ricorrenti non negano di avere locato assieme un appartamento nel marzo 2011 a

P., di avere aperto un conto comune per onorare la pigione, ma ritengono che,

in particolare nei primi mesi, la loro convivenza non potesse essere

considerata stabile e ribadiscono che all’inoltro in particolare della domanda

di RIPAM 2012 essi disponevano di un appartamento co-locato da solo 5 mesi. Per

i primi due anni (le RIPAM 2012 e 2013) essi ritengono che non possa essere

ritenuta una UR in assenza di una volontà di aiutarsi reciprocamente, di

sostenersi e di collaborare tra loro, solidarietà nata successivamente nel

tempo tanto che il loro legame si è formato consolidato e stabilizzato negli

anni successivi.”

ed ha ritenuto che i presupposti di

cui all’art. 10a RLCAMal per ritenere una convivenza stabilire fossero dati

solo partire dalla richiesta di riduzione per l’anno 2013:

" (…) In concreto X e Y

hanno locato assieme un appartamento, con effetto da marzo 2011, ed hanno

iniziato una convivenza, perlomeno agli inizi della loro amicizia, discontinua.

Solo con il trascorrere dei mesi, così come emerso in sede d’udienza, il loro

rapporto si è trasformato in un legame sentimentale con reciproco sostegno e

aiuto.

La coppia non ha figli in comune e la

scelta di convivere era dettata dalla ricerca di indipendenza, da un lato, e da

questioni pratiche.RI 1Y, avendo domicilio a Z e il luogo della sua formazione

alla S. di M. aveva maggiore comodità partendo da P., e non da casa sua, per

gli spostamenti. Questa circostanza, e la volontà di condividere correttamente

le spese della locazione (senza un’implicazione solidale) nonostante le

difficoltà di quel periodo formativo, confermano che, perlomeno per quanto

attiene la riduzione dei premi del 2012, che doveva essere richiesta nel corso

dell’anno precedente (ossia il 2011), quando i due giovani ancora non vivevano

assieme rispettivamente quando la locazione di un appartamento comune era

appena iniziata e la casa utilizzata in maniera comunque non continuativa alla

luce dei legami con le famiglie d’origine, non possa essere ritenuto quel

legame che il legislatore ha fissato nell’art. 10a RegLCAMal.

L’interpretazione della norma offerta

dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vuole un legame che duri da 6

mesi per accertare una convivenza stabile (si rammenta che le Direttive COSAS

citate in precedenza prevedono una convivenza stabile nel corso di 2 anni per

ammettere una solidarietà tra conviventi; su questi aspetti si veda Ranzanici, op. cit., nota 1603 p. 528;

marginale 1069 p. 538; nota 1178 p. 379 nonché la marginale 1191 p. 587) impone

il sussistere di un legame profondo che giustifichi una solidarietà tra i

conviventi che, per il 2012, non era data tra i ricorrenti.

In concreto dagli atti e, in

particolare, dalle risultanze dell’udienza emergono sufficienti elementi tali

da ritenere una convivenza stabile si sia formata successivamente alla

richiesta e alla decisione relativa alla RIPAM 2012, nel corso dell’anno 2012

il legame tra i ricorrenti si è saldato e rafforzato. Il signor Y ha terminato

la formazione ha reperito un posto di lavoro, il legame con la signora X si è

intensificato ed è devenuto duraturo nel tempo. In questo modo, già per la

domanda di riduzione dei premi del 2013, (pervenuta all’amministrazione

cantonale nel giugno 2012), si può ritenere un legame sentimentale tra i

ricorrenti, stabile e duraturo tale da doverli considerare quali membri della

medesima unità di riferimento.

Da quanto precede discende che, per

quanto attiene la domanda di RIPAM 2012 questa Corte non ritiene presente, in

concreto, un’unione stabile tra i due ricorrenti, ciò comporta la conseguenza

che l’amministrazione non poteva ritenere che Y e X formassero un’UR per quel

periodo. Al contrario, per la RIPAM 2013, stante la continuazione della

convivenza, e l’intensificarsi del rapporto tra i ricorrenti la convivenza va

considerata stabile e, per la RIPAM 2013, i ricorrenti formano un’unica UR come

correttamente ritenuto dalla Cassa.”

Ancora da

sottolineare come, nella STCA 36.2015.122-125 del 21 febbraio 2017, questa

Corte, confrontata con una convivenza stabile di due persone del medesimo

sesso, ha analizzato se, anche in questa costellazione, alla luce

dell’esistenza di rapporti molto stretti e di una palese volontà di reciproco

aiuto e sostentamento, potesse essere ritenuta una convivenza stabile a norma

dell’art. 26 LCAMal. In quell’occasione ha ritenuto come:

"

Occorre ora verificare se un concubinato possa essere ritenuto anche

alla presenza di due persone del medesimo sesso, ciò che la giurisprudenza

federale sembrava negare prima della vigenza della legge (1 gennaio 2007)

sull’unione registrata delle coppie omosessuali (DTF 109 II 15 consid. 1b).

L’entrata in vigore di questa legge, che fornisce alle coppie del medesimo

sesso la possibilità di avere un quadro giuridico del tutto simile a quello

matrimoniale, e l’evoluzione dei tempi (il concubinato è stato represso

penalmente da norme sanzionatorie cantonali riservate dall’art. 335 cpv. 2 CPS

fino agli anni settanta in molti cantoni; il Vallese è stato l’ultimo cantone a

abrogare la sanzione penale per i concubini nel 1995, da lì in poi il

concubinato è stato non solo tollerato ma riconosciuto e ritenuto a diversi

livelli), non preclude la possibilità delle coppie del medesimo sesso, che non

intendano o non possano procedere alla registrazione del loro partenariato

secondo la LUD, di convivere condividendo la loro esistenza in un concubinato.

In altre parole va riconosciuto anche alle coppie del medesimo sesso di

costituire una coppia concubina che condivide una relazione spirituale,

sessuale, di desco e di tetto, come evoca la giurisprudenza più recente del

Tribunale federale (DTF 134 V 369 consid. 6.1.1. e 6.3.) e come ammette la

dottrina dominante in materia (per tutti si veda il contributo di Pascal Pichonnaz, Le partenariat

enregistré: sa nature et ses effets, in RDS 2005 p. 398 e seguenti). Non vi è

motivo, in questa sede, per escludere il concubinato tra persone del medesimo

sesso, tra quelli annoverati all’art. 26 cpv. 4 LCAMal.”

2.14

Nel caso all’esame occorre rilevare

come la ricorrente e la signora __________, quasi coetanee, per quanto da loro

sostenuto - e non altrimenti posto in dubbio sufficiente dall’istruttoria della

Cassa - hanno deciso di andare a convivere nell’ottica di un reciproco

alleggerimento dei costi della vita. __________ dal 2016 era titolare di un

appartamento a __________, in __________, per il quale era pagata una pigione

mensile di CHF 1'000. L’appartamento di 57 mq composto di due locali e mezzo,

permetteva una convivenza di due persone con spazi indipendenti. La ricorrente

ha verosimilmente raggiunto l’amica nel suo appartamento, apparentemente nel

febbraio 2021 (come rileva il sistema informatico MOV POP consultato in data 20

novembre 2023), vi è rimasta per il periodo di un anno e mezzo durante il quale

essa ha completato la sua formazione sino all’ottenimento del suo diploma

professionale. Oggi la ricorrente vive unitamente al suo compagno di vita, come

ha tenuto a evidenziare nel gravame, mentre __________, dal canto suo, pure

convive con un ragazzo e questo dal momento in cui la locazione

dell’appartamento di __________ è stata disdetta. Questa circostanza rende

verosimile l’assenza di un legame affettivo profondo tale da equipararlo ad un

matrimonio con i benefici (e gli oneri) ad esso connessi.

Come rileva la ricorrente non vi è stata,

durante la condivisione degli spazi abitativi tra lei e la signora __________,

nessuna solidarietà e nessun reciproco sostegno ed aiuto, specie di natura

economica. La ricorrente ha prodotto agli atti documenti attestanti pignoramenti

posti in essere dall’UE __________ e tesi a soddisfare i crediti

dell’assicuratore malattie della ricorrente (plico doc. 12). Non risultano

averi in comune tra le due persone interessate e ritenute nell’UR dalla Cassa.

La ricorrente (doc. 3) ha indicato di avere versato alla coinquilina CHF 300

per fronteggiare le spese. Il fatto di condividere gli spazi abitativi non è in

sé sufficiente per ritenere una convivenza stabile e tale da imporre di

considerare un’unica UR.

2.15

L’art. 10a

RegLCAMal ritiene che la convivenza sia considerata stabile se (tra altre

ipotesi) dura da almeno 6 mesi. Questa Corte non può, alla luce della

giurisprudenza esposta in precedenza, ritenere l’esclusivo criterio temporale

di una convivenza. La condivisione di spazi durante un lasso temporale di oltre

6.

mesi (ad esempio tra due studenti universitari fuori sede, tra due colleghi

dislocati, o altre simili costellazioni) non è, da solo, sufficiente. Ancora

recentemente l’Alta Corte, in ambito civile, ha definito un “concubinage

stable” come segue:

" 4.1.

Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou

concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable,

entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une

composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois

désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108

consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêts 5A_109/2021 du 8 février 2022

consid. 3.3.1;5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1); le juge doit dans

tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants,

étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de

l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3;

118.

II 235 consid. 3b; arrêts 5A_109/2021 précité, ibidem et les références).

Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un

concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2;

118.

II 235 consid. 3c); le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption -

réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF

138.

III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a; arrêt 5A_109/2021 précité,

ibidem). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens

financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence

d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêt 5A_109/2021

précité, ibidem, et la jurisprudence non publiée citée). Savoir s'il existe un

concubinage qualifié entre les intéressés est une question de droit; les

circonstances dans lesquelles vivent ceux-ci relèvent en revanche du fait (cf.

arrêts 5A_109/2021 précité, ibidem;5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid.

13.3.1

et la référence).

4.2

Certes, ainsi

que le soutient le recourant, une communauté de vie (" Lebensgemeinschaft

") ne suppose, de nos jours, pas nécessairement une communauté

d'habitation (" Wohngemeinschaft "; cf. ATF 134 V 369 consid. 7.1).

Il n'en demeure pas moins que doit être établie l'existence d'une relation

personnelle régulière, d'une certaine durée, voire durable, active et réelle

entre les partenaires, et ce tant d'un point de vue spirituel que corporel et

économique. (…)”

2.16

Il criterio ritenuto dal regolamento

d’applicazione della LCAMal appare, interpretato alla lettera, eccessivamente

rigoroso nelle sue conseguenze. La semplice condivisione di spazi consentirebbe

all’amministrazione di ritenere una solidarietà tra due coabitanti trascorsi 6

mesi dall’inizio di convivenza. Una convivenza limitata alla condivisione degli

spazi abitativi, a prescindere dalla sua durata, non fa decorrere il termine

semestrale voluto dal regolamento. Nella STCA 42.2019.7 del 17 aprile 2019 (consid.

2.8

) questa Corte ha indicato come:

“il Tribunale federale, nel giudizio STF 2C_201/2018

del 15 ottobre 2018, ha stabilito che il fatto che il ricorrente (nella cui

unità di riferimento per il calcolo della borsa di studio è stata considerata

anche la sua partner dal momento in cui sono andati a vivere insieme) abbia

traslocato in un’abitazione insieme alla sua partner è solo un indizio - tra

altri - per determinare l’esistenza di un concubinato stabile.

Il fatto di abitare insieme – anche

se da più di sei mesi – quindi, non consente, quale elemento unico, di

concludere che tra due persone sussista una convivenza, intesa quale

concubinato, ma rappresenta un indizio che deve essere sorretto da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza. Anche due coinquilini

che condividono unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici,

studenti, fratelli ecc.), infatti, possono firmare entrambi un contratto di

locazione senza che ciò implichi una relazione di altro genere (cfr. STCA

42.2014.13

del 21 maggio 2015 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag.

39.

segg.).”

In merito si faccia pure riferimento

alla STF 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019consid. 2.3. La condizione temporale

posta dal Reg.LCAMal all’art. 10a va assortita dalla condizione che la

convivenza sia stabile, e cioè che i conviventi si prestino reciproco aiuto e

sostegno, rispettivamente che abbiano un rapporto affettivo, di condivisione

non solo di uno spazio abitativo ma anche di desco e di letto, che siano

disposti a prestarsi reciproco aiuto e solidarietà.

Nella STCA 36.2018.8 del 22 maggio

2018.

questa Corte aveva negato la semplice condivisione di spazi per due

persone che, vivendo assieme da anni e condividendo in maniera disuguale le

spese, avevano tra essi una relazione stabile, fondata anche sui sentimenti e

su una relazione non solo affettiva. Nella STCA 36.2017.49 del 19 dicembre 2017

questa Corte non ha ritenuto la semplice condivisione di spazi per due persone

che convivevano, ancora al momento della procedura giudiziaria, nella stessa

casa da 6 anni ed avevano (secondo loro nel frattempo interrotta) intrattenuto

una relazione amorosa. La convivenza in quel caso è stata considerata stabile.

2.17

In concreto la ricorrente e __________,

oggi entrambe conviventi con i loro partner di vita (come emerge dal sistema

MOV POP in data 20 novembre 2023), risultano avere unicamente suddiviso le

spese della locazione, ognuna avendo una sua vettura per gli spostamenti, una

gestione personale e singola delle spese, crediti e debiti indipendenti l’una

dall’altra, specie la ricorrente con avviso di pignoramento per fronteggiare i

quali la signora Josipovic non ha prestato aiuto. Le due donne hanno mantenuto

rapporti economici non accomunati, non risultano avere avuto tra loro rapporti

amorosi o solidarietà per spese, rispettivamente vacanze comuni. La Cassa non

sostiene queste circostanze e la ricorrente in particolare nega un rapporto che

vada oltre quello di una condivisione dettata dalla sua esigenza di vivere

autonomamente rispetto alla madre e con spesa modica ciò che solo un rapporto

di coinquilini le permetteva.

2.18

Alla luce di quanto precede non può

conseguentemente essere ritenuta, nel caso di specie, nonostante gli indizi

creati dalla durante della convivenza (il periodo di condivisione

dell’appartamento è durato più di 6 mesi), una convivenza stabile. Nella misura

in cui l’amministrazione ha considerato un’UR composta dalla ricorrente e dalla

signora Josipovic la decisione deve essere annullata e gli atti rinviati alla

medesima affinché proceda a valutare l’istanza della ricorrente tesa alla RIPAM

2022.

quale formulata da una persona sola.

2.19

Non si prelevano tasse e spese data la

natura della procedura e l’esito della medesima, e non si attribuiscono alla

parte vincente in causa, siccome non rappresentata, ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e

gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per una nuova decisione

nel senso dei considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato,

e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti