36.2023.25
RIPAM 2022. Cassa ritiene una convivenza per la condivisione (non paritaria) di un appartamento da parte di due giovani donne. Ricorso accolto. La ricerca di autonomia e indipendenza di una delle assicurate (in formazione) e volontà di entrambe di diminuire le spese portano alla coabitazione
27 novembre 2023Italiano67 min
dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2023.25
IR/sc
Lugano
27 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8
settembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su
reclamo del 19 luglio 2023 emanata da
Cassa
cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. Mediante
formulario pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione il 30 dicembre 2021 RI
1, nata il __________ 1991, domiciliata a __________, nubile, apprendista,
assicurata LAMal presso __________, ha postulato la riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2022 (doc. 1). Il
modulo appare in realtà confuso siccome, oltre alle indicazioni stese con
verosimiglianza da RI 1 sono riportate indicazioni in matita, stese da mano non
nota, aggiunte. In particolare, a pagina 2 punto 2 sotto la voce “coniuge/convivente/Partner
registrato” è indicato il nominativo di __________, __________ 1990,
salariata ed assicurata presso __________.
Allegato
al modulo (prodotto con l’intero incarto da parte della Cassa) un plico
contenente, tra altri documenti, una simulazione di calcolo che considera
l’Unità di riferimento (UR qui di seguito) composta da sue persone
(verosimilmente RI 1 e __________), con un reddito di riferimento semplificato
complessivo di CHF 50'576 ed il conseguente superamento del limite per
conseguire la riduzione dei premi (RIPAM qui di seguito).
1.2. Con
decisione del 31 maggio 2022 (doc. 2) la Cassa cantonale di compensazione ha
respinto la domanda di RIPAM considerando l’UR composta da due persone, appunto
RI 1 e __________, con il conseguente superamento del limite di reddito per
conseguire l’aiuto sociale. Il 30 giugno 2022 (doc. 3) RI 1 ha presentato
reclamo contro tale decisione indicando le sue difficoltà economiche e
osservando di essersi trasferita solo temporaneamente dalla sua amica __________
senza beneficiare di agevolazioni, essa rileva in particolare come “la mia
amica non contribuisce in alcun modo a sostenermi economicamente” (doc. 3).
Alla
luce della contestazione mossa la Cassa ha chiesto all’assicurata di volere
contattare telefonicamente la funzionaria incaricata nei 20 giorni successivi
(doc. 4 del 13 ottobre 2022), ed il 17 novembre 2022 ha trasmesso
all’assicurata un modulo da riempire intestato “istruttoria reclamo”
(doc. 5) cui ha fatto seguito uno scambio di messaggi di posta elettronica tra
la funzionaria incaricata e l’assicurata (doc. 6).
Con il
doc. 7 RI 1 ha prodotto le ultime buste paga a disposizione (aprile 2022 sino
ad agosto 2022) che indicano tutte un salario di base, per persona in
formazione, di CHF 1'572 cui si aggiungono le indennità per lavoro serale o
festivo rispettivamente le indennità per trasferte, laddove svolte, con
successiva deduzione degli oneri sociali. Il mese di luglio presenta in aumento
straordinario ed eccezionale delle entrate per una gratifica per il
conseguimento del diploma e la liquidazione delle vacanze, il successivo mese
di agosto le cifre ritornano ad essere quelle dei mesi da aprile a giugno.
Datrice di lavoro dell’assicurata è __________, assistenza a domicilio, con
sede a __________, la funzione svolta dalla ricorrente è quella di assistente
sanitario e l’attività è svolta al 100%, con il rilievo che, sino ad agosto,
ossia sino al conseguimento del diploma, il salario orario si attestava sui CHF
8,72 per ora di lavoro, al netto degli oneri sociali. Come si indicherà,
successivamente al diploma, la remunerazione è stata adeguata ed innalzata (v.
doc. 14). Implicitamente l’assicurata ha indicato la sua necessità di aiuto
sociale.
L’8
marzo 2023 la Cassa ha chiesto all’assicurata ulteriore documentazione (doc.
8). Con il plico doc. 9 (trasmesso il 2 maggio 2023) RI 1 ha prodotto la
decisione di tassazione IC 2021, indicante un imponibile di CHF 14’300 e
redditi lordi per CHF 17'000, il certificato di salario 2022 indicante un
reddito netto annuo di CHF 28'355,60. Con il plico doc. 10 __________ ha prodotto
alla Cassa il suo certificato di salario indicante un reddito netto di CHF
52'207 e la sua decisione di tassazione 20221 (redditi lordi CHF 50'485).
La
Cassa ha domandato ulteriormente all’assicurata (doc. 11) in data 30 maggio
2023 e RI 1 ha prodotto, il 1. giugno 2023 (doc. 12), 3 avvisi di pignoramento
per complessivi CHF 6'000 circa, a seguito di procedure esecutive avviate
dall’assicuratore malattia __________. Il 21 giugno 2023 la qui ricorrente ha
prodotto, unitamente alla signora __________, altra documentazione tesa a
dimostrare la sua condizione economica. Agli atti dell’amministrazione è stato
acquisito il certificato di salario 2022 di __________ (già prodotto in
precedenza), il contratto di locazione della stessa sottoscritto il 10 giugno
2016 (canone di CHF 1'000 mensili e acconto spese per CHF 120 per
l’appartamento e CHF 90 per il parcheggio) nonché un estratto bancario di fine
2022 della signora __________ indicante un saldo in conto di CHF 1619,90.
Con il
plico doc. 14, il 21 giugno 2023, RI 1 ha prodotto ulteriori attestati di
salario relativi ai medi di ottobre a dicembre 2022 da cui emerge un salario,
successivo al conseguimento del diploma, di CHF 3'667,40 lordo mensile senza
indennità. Il 30 giugno 2023 (doc. 16), a richiesta della Cassa (doc. 15), RI 1
ha ulteriormente prodotto i fogli paga dei mesi del 2022 non presentati in
precedenza (marzo e settembre).
1.3. Dopo
avere eseguito la verifica del calcolo la Cassa ha ritenuto il superamento del
limite di reddito per conseguire il diritto alla RIPAM (doc. 17) ed ha emanato
la sua decisione su reclamo (datata 19 luglio 2023). Nel suo provvedimento
l’amministrazione ha considerato il sussistere di una convivenza tra RI 1 e __________,
suddividendo il calcolo dei redditi conseguiti per il periodo gennaio - agosto
2022, in applicazione dell’art. 14 RLCAMal, fissandoli in CHF 52'687, mentre
per il periodo successivo dell’anno 2022 il reddito complessivo realizzato
dalle due componenti l’UR è stato fissato in CHF 55'369 riportato su base
annua. In entrambe i casi la Cassa ha considerato il superamento dei limiti di
reddito per conseguire la RIPAM.
1.4. RI 1 ha
inoltrato, in data 8 settembre 2023, un ricorso (doc. I) contro la decisione
della Cassa. L’amministrazione avrebbe errato considerando l’UR composta anche
“dalla mia coinquilina di allora”, sussistendo all’epoca una semplice
condivisione dell’appartamento locato con la conseguente suddivisione delle
spese in assenza di un legame di vita, sentimentale, economico e di mutua assistenza.
La ricorrente indica la necessità di dimostrare il sostegno tra partner in base
alla giurisprudenza, ciò che in concreto non sarebbe dato. Le due coinquiline
di allora avrebbero disposto di due automobili, non vi sarebbe stata nessuna
procura sui conti bancari di una delle coinquiline in favore dell’altra, nessun
elemento che possa fare ritenere una convivenza stabile. La ricorrente rileva
poi come essa abbia dovuto sopportare da sola la sua situazione debitoria senza
il sostegno della signora __________. Da ultimo l’assicurata rileva come le due
coinquiline abbiano lasciato l’appartamento a fine agosto 2023 e la ricorrente
viva oggi assieme al suo attuale compagno a __________. Nelle sue conclusioni
l’assicurata chiede l’annullamento della decisione impugnata e il
riconoscimento del suo diritto alla RIPAM 2022 (doc. I).
La
Cassa cantonale di compensazione non ha formulato osservazioni al ricorso,
limitandosi a rinviare al provvedimento impugnato (doc. IV del 2 ottobre 2023).
Il 13 ottobre 2023 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. V) ha
trasmesso la risposta di causa all’assicurata ed offerto alle parti la
possibilità di domandare l’acquisizione di nuove prove. Nessuna delle parti ha
reagito all’invito.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. A norma
dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in
applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha
pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle
assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità
amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi
competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome
retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della
riduzione dei premi si veda: Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa
dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI
IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri
termini non è la decisione formale resa dall’amministrazione che può fare
l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma
unicamente la decisione che segue il reclamo dell’assicurato. In concreto il
ricorso presentato contro la decisione 19 luglio 2023 della Cassa è tempestivo.
2.2. Alla
procedura non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2
lett. c LAMal secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6
ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) … non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi
accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione
ai Cantoni conformemente all’articolo 66”.
nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è il diritto dell’assicurata qui ricorrente di ottenere la RIPAM
2022 che la Cassa le ha negato considerandola convivente con __________ e
formante con la stessa una unità di riferimento (UR qui di seguito).
2.4. Come
ricordato in recenti giudizi relativi alla riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (si vedano le STCA 36.2022.21 del 13
giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021 e 36.2021.8 del 22 marzo 2021 di cui
si riportano - qui di seguito - i passaggi rilevanti per la comprensione della
materia) vale la pena di evocare, seppure brevemente, alcuni capisaldi della
materia che, con il 2012 prima, e nel 2015 poi, ha subito un’importante
modifica, rispetto ai precedenti paradigmi, ad opera del legislatore
cantonale.
Il
legislatore ha, infatti, stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi,
conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più
efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato talune
lacune e, soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di
politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge
sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo
senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il
disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina
1, per maggiori dettagli si veda: Ranzanici,
tesi citata, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato,
con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto
di rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi
distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione
del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,
maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto
l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il
contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione
riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,
si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel
nuovo art. 26 LCAMal.
Le
norme più recenti tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di
concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare
maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i
premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende
però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a
“tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito
dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.
[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed
è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo
cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i
premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre
all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere
la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori).
Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della
RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il
diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale
nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185,134 I 313 e 145 I
26 c. 3.2. e 3.3.) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma
decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Con le
norme introdotte nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di
conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di
riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa
delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,
nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente
sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di
accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento
sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali
della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.
2.5. Tra i
criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il
parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di
riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata
partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo riportato
dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza
computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.).
Il RDS
è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in
ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che
riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una
semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei
beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce
dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale
capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni
reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo
cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza
netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
Dai
lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS
(si veda Ranzanici, op. cit., n.
826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del
15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,
36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4
febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di
tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le
prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è
vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa
contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve
innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali".
L’amministrazione
prescinde (così come il Giudice) dai dati fi-scali in casi eccezionali, che le
norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in
maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31
RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo
indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il Tribunale
cantonale delle assicurazioni, se non dati gli estremi del regolamento (art.
14), debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di
Stato ed ai valori in questa contenuti.
Dall’importo
del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese
specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in
maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo
abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto
della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra
essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge
annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,
in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese
per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo
massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi
(ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e
tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della
LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e
p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione
immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per
doppia economia non possono essere considerate. Secondo le norme vigenti la
spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata
dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto
sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e
riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa
parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i
proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).
La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al
favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il
valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello
reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del
riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF
3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si
veda anche: Ranzanici, op. cit.,
n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
2.6. Per completezza va rammentato ancora
che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere agli
assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1 LAMal),
l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va ulteriormente
moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.
448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di
finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo
del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di
riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.
2.7. Come anticipato nelle considerazioni
precedenti la Cassa prescinde dal rifarsi ai dati previsti nella tassazione di
riferimento quando gli stessi non siano attuali in seguito a eventi
specificatamente previsti dal regolamento di applicazione della LCAMal. In
particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019) in
situazione di vedovanza.
L’art. 14 RLCAMal prevede, al suo
capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo cantonale con
l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della
situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”) per
l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla riduzione
dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso di
" a) persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’ob-
bligo d’assicurazione svizzero in
forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo
di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;
b) persone
domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale
determinante;
c) persone sole
conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività lucrativa
dopo avere terminato la prima formazione;
d) decesso del coniuge o del
partner registrato;
e) divorzio o
separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione
domestica registrata;
f) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento,
infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento
professionale.”
Il regolamento (art. 14 cpv. 2)
prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o dell’UR, il
reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria
e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:
" 2La
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati
necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza
della tassazione fiscale determinante in caso di:
a) cessazione
parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)
del capoverso 1;
b) diminuzione
delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle
assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
c) diminuzione
del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori
oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante;
d) diminuzione
degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione
fiscale determinante;
e) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale
determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per
necessità primarie proprie.”
La norma prevede ulteriormente che:
" (…)
3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di
esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i
dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in
giudicato al momento dell’istanza.
4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1
e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato
dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate
obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della
Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si
richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”
In particolare, dunque,
nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato
all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla
riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito
da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.
2.8. Va
ancora evidenziato come, a norma dell’art. 40 LCAMal, annualmente il Consiglio
di Stato stabilisce il periodo fiscale determinante per l’acquisizione dei dati
di base; i premi medi di riferimento; la costante applicabile alle unità di
riferimento con figli e alle unità di riferimento senza figli; il coefficiente
cantonale di finanziamento, ritenuto tuttavia il parametro di cui all’art. 37
LCAMal.
Per il
2022 l’Esecutivo cantonale ha stabilito come segue le basi di calcolo per le
riduzioni di premio nell’assicurazione malattie che ha definito come segue: il
periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è
quello relativo all’imposta cantonale per l’anno 2019; il premio medio di
riferimento, per gli adulti, è di CHF 6'000, per i giovani adulti CHF 4'594,
per i minorenni CHF 1'379. La costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo è stata stabilita, per le unità di riferimento senza figli, nel 3.8 e
per le unità di riferimento con figli nel 4.7.
2.9. Nel caso concreto, prima di esaminare
la correttezza del calcolo eseguito dall’amministrazione, che ha sommato i
redditi della qui ricorrente e dell’allora convivente __________, è rilevante
verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e
contestato con il ricorso, ossia se le signore RI 1 e __________ siano state
conviventi stabili e quindi accomunate in un’unica unità di riferimento (in
merito si veda: Ranzanici, op. cit.,
n. 719 e ss., p. 379 e ss.).
2.10. Questa Corte si è già, più volte,
chinata su questo aspetto. In particolare nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio
2015. La legge prevede, all’art. 26 cpv. 4 LCAMal, che i partner conviventi, in
caso di convivenza stabile, compongano una UR.
Va evidenziato come, prima ancora
della vigenza della nuova legge ticinese, la giurisprudenza federale si era già
occupata, in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di
Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista
avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie
obbligatorie invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel
suo giudizio pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
" L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18
septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que
par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en
ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs,
divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage
ou aux études et dont ils assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1
RLVLAMal/VD précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au
cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant
durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des
contributions publiques ou des restrictions des libertés, les exigences d'une
base légale sont en général très strictes (ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid.
3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid.
4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p.
67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des
prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et
son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations
sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le
respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et
l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au
risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la
loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat.
Il en va ainsi du cercle des
bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son
octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer
dans une ordonnance (ATF 118
Ia 46 consid. 5b p.
61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634
n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.
321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p.
385). Il n'existe entre
les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence
développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous
certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable
au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé.
Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un
concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture
de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage
qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA
WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in
PJA 2007 p. 13 ss). En
matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus
marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une
relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de
concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette
circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il
n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.
Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers
sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral
2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;
2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004,
consid. 3.2;
2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche
Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis
von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX
WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.
162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für
Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse
des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires
vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de
l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent
être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage
est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si
les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 -
2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de
l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle
les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance
alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse
pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).
Les considérations qui sont à
la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations
de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides
d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de
prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à
conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies,
il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport
à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les
bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement
modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La
diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont
elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs
parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité
exécutive une marge de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan
réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des
subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques
réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la
fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans
une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la
concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe
de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet,
en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le
concubinage à l'union matrimoniale."
Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito assieme dai
concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi
ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale ed in Ticino oggetto di una
codifica normativa. In Ticino, i concubini costituiscono un'unità di
riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di convivenza
stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di
armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno
2000 (Laps) è generica su questo aspetto come la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4,
ma il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17
dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile
se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli
stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Le
condizioni sono, come indicato, alternative. Basta quindi il realizzarsi di una
sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con pubblicazione sul Bollettino
ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva
al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAmal inserendo un
nuovo art. 10a secondo cui:
" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi
vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6
mesi."
con ripresa degli
elementi già contenuti nel RLaps. Dall’entrata in vigore la norma non ha subito
modifiche.
2.11. Il tema
sottoposto dal gravame impone a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni
di analizzare il concetto di “convivenza” usato all’art. 26 LCAMal che
impone di ritenere i “partners conviventi” formare un unico unità di
riferimento (con la necessità di computare redditi e sostanza di entrambe e di
ritenere le deduzioni e le spese computabili complessive per determinare il
diritto, dell’UR, a ottenere la RIPAM). La legge prevede che la convivenza
debba essere ritenuta formare una UR tra i conviventi stessi se “ritenuta
stabile”. Il termine convivenza stabile è spesso sovrapposto a quello di
coabitazione durevole rispettivamente del concubinato, termine che, come evoca
la dottrina (Francesca Ranzanici Ciresa:
Le concubinage en droit suisse, pubblicato nella serie Droit de la famille pour
les praticiens Band/Nr. 2, 2022, ed. Stämpfli Verlag AG, p. 1 e 2 n. 4), deriva
dal termine latino concùmbere (che discende da «cum» ossia con e
«cubare» ossia giacere) e fa, nella sua accezione originaria,
riferimento a delle relazioni sessuali intrattenute al di fuori di un
matrimonio. L’evoluzione dei tempi ha condotto ad una nuova definizione del
termine con esclusione del riferimento di natura sessuale, come evoca la medesima
dottrina (loc. cit.), e l’espressione utilizzata oggi sempre più frequentemente
è quella di “eheähnliche Lebensgemeinschaft ou nichteheliche
Lebensgemeinschaft” che, in francese diviene «communauté de vie non
maritale», in italiano comunità di vita non maritale. La medesima autrice
rammenta come nelle tre lingue ufficiali della Confederazione i termini per
definire un concubinato, sono, per il francese: «concubinage» ma pure «union
libre», «communauté de vie non maritale», «cohabitation non
maritale», «pseudo-mariage» od ancora «ménage de fait».
Questa ricchezza d’espressioni si riflette anche nella lingua tedesca dove
reperiamo: “Konkubinat” ma pure “eheähnliche Lebensgemeinschaft”,
“nichteheliche Gemeinschaft”, “Ehe ohne Trauschein”, “faktische
Ehe” oppure “wilde Ehe”. In italiano abbiamo indicato l’espressione
di concubinato, ma anche quella di convivenza, convivenza more uxorio. Termini
che non sono però intercambiabili e non costituiscono dei sinonimi. Nelle STCA
36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015; 36.2016.102-105
del 14 novembre 2016, 36.2016. 130 - 131 del 15 marzo 2017; 36.2016.140 del 23
maggio 2017; 36.2017.49-54 del 19 dicembre 2017; 36.2018.8 del 22 maggio 2018
nonché 36.2019.63 e 64 del 13 settembre 2019 come evoca la dottrina (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4.,
p. 378 e ss.), questa Corte ha trattato diverse situazioni di convivenza
stabile in base all’art. 26 cpv. 4 LCAMal che, come indicato, prevede che i
partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’unica UR. Va
subito osservato come, con STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015, questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l’equiparazione dei conviventi
alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza giuridica
dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza in maniera
diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM appare lecito
ed ammissibile e non viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed.
2.12. Va, di seguito, esposto
come la prassi di questa Corte abbia interpretato il concetto di convivenza
stabile di cui all’art. 26 LCAMal. In particolare in una decisione del 20
settembre 2018 (STCA 36.2018.43) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
ripercorso la giurisprudenza resa in ambito di applicazione della LAPS e del
relativo regolamento in materia, considerazioni che, per completezza
d’esposizione, occorre riprendere qui di seguito.
Nella STCA
42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:
" … per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1°
ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è
costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o
se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi,
a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al
30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal
partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore
dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo
alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett.
c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente,
se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata
definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa
stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste
siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in
comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’,
indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla
medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i
partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza
figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli
effetti.
Dall’entrata in vigore della
Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione
significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di
anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e
precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio
di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del
reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non
creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il
tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla
richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un
matrimonio.
Nella sentenza del
12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in
considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può
essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i
partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino
comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto
di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un
bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza
può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il
TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti
sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la
prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si
propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di
riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se
la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a
quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Ed ancora nel medesimo giudizio,
viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio
n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto
segue:
" Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi
costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la
convivenza è stabile.
Il regolamento di
applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente
è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è
stabile.
Tale potrà d’ora in poi
essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti
appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione
avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è
andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con le ulteriori
seguenti osservazioni:
" È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale
in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato
stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della
prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della
persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex
lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi
della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza
rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della
vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011 consid. 2.2.)."
Questi rilievi sono già stati
formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei premi
dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid.
2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015.29 pure nel considerando 2.20, e sono
assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente ribaditi. I concetti
della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno
applicati anche in ambito di riduzione dei premi sia per il rinvio dell’art. 26
cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e
per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per il
tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della
riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un
concetto di convivenza stabile diverso (sul tema dei partner conviventi si veda
anche: Ranzanici, op.cit.,
capitolo 14.6.2.4. p. 378 e ss.).
2.13. Condividere
la propria esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella
coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di
considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. Il tema
della convivenza stabile non può prescindere dall’aspetto della sua durata,
oltre che della natura dei rapporti tra i conviventi. Per meglio inquadrare
questi aspetti appare di rilievo qui riprendere alcuni passi della prassi di
questo Tribunale sviluppati nelle STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 in materia
di assistenza sociale, rispettivamente 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in
ambito di assegni famigliari.
Nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio
2015 il TCA ha esaminato il concetto di convivenza con riferimento alla sua
durata e al fatto che la stessa procuri gli stessi vantaggi del matrimonio, ciò
in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e dell’art. 2a Reg.Laps il cui
tenore è identico all’art. 10a RLCAMal. In quel giudizio tema in discussione
era, in ambito di assistenza sociale, l'unità economica di riferimento del
titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla cerchia di persone
da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali pag. 5), composta dal titolare del
diritto, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,
indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi (a
differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30
settembre 2006).
Con riferimento al tenore della
norma applicata (art. 4 lett. c Laps) questa Corte ha evidenziato taluni
passaggi del Messaggio n. 5723 del
25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) citati nel
considerando precedente.
Va ulteriormente
rilevato il passaggio del Rapporto
parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio
n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze:
" (…) Con l’adozione
della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del
diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di
applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente
è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è
stabile.
Tale potrà d’ora in poi
essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti
appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della
coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la
collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi
anni."
Nella STCA 42.2014.13
del 21 maggio 2015 il TCA osservava ancora che:
" (…) dal
Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20
settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di
Stato il 26 settembre 2006 … in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
“ Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto
nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la
convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se
essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel
caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del
fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il
reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane,
l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore
dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",
leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,
ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la
dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima
(vedi DTF
5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003
e DTF
129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di
almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la
possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile
ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che
condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o
di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale
e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi
anche STCA
25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei
6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una
convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel
settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa
nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che
omosessuali.” (Doc. X1)
Secondo la giurisprudenza federale in
materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato
stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della
prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della
persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex
lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha
stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una
semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in
comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo
sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e
indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una
convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V
369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272
segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). (…)”
Nel medesimo giudizio era poi
evocata la giurisprudenza in tema:
" (…) In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II
– 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta
ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un
beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua
unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e
dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione
sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di
tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi
precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non
abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a
recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre
volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte
anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale ha
effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno
che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo
predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva
quest'ultimo. (…)”
e ciò oltre a richiamare le STCA in
tema di RIPAM ricordate in precedenza (STCA 36.2014.78-79, 36.2014.84-85 e
36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015).
Va ancora rilevato che, sempre
nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015, questa Corte osservava come:
" (…) Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e
menzionate nella sentenza DTF 134 I 313 consid. 5.5. citata sopra (cfr. consid.
2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e di vita")
sottolineano che:
“ F.5 Comunità di abitazione e di
vita
F.5.1 Definizione e principi
Le persone che vivono in comunità di
tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola
unità di riferimento per il sostegno sociale.
Per «comunità di tipo familiare» si
intendono partner o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche
giornaliere quali l’abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc.
Vivono quindi assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in
senso stretto (per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici,
ecc.).
Sul piano del diritto, le persone che
vivono in comunità di tipo familiare non sono tenute a provvedere al
mantenimento degli altri membri della comunità. Di conseguenza, non si possono
sommare i beni e i guadagni degli uni e degli altri. Si dovrà invece elaborare
un conto individuale per ogni membro beneficiario.
Le persone che non beneficiano del
sostegno sociale ma che convivono con uno o più beneficiari sono tenute ad
assumere il costo del loro proprio mantenimento.
Con ciò si intende, in particolare
l’assunzione delle spese di mantenimento, dell’affitto e degli oneri per
necessità speciali.
La quota di partecipazione è
calcolata in base alla somma ammissibile in proporzione alla grandezza del
gruppo. Il totale viene ripartito proporzionalmente tra i membri della
comunità. Nella ripartizione delle spese di locazione, i bambini, sino al
compimento dell’undicesimo anno di vita, vengono conteggiati come mezze unità.
Fatti
I conviventi beneficiari di
prestazioni di sostegno sociale (coppie non coniugate) non devono soggiacere
ad un trattamento migliore rispetto ai coniugi sposati.
In queste situazioni, il budget non
dovrebbe essere maggiore di quello di una famiglia o di una coppia sposata che
vive in condizioni simili.
Nel caso di un concubinato stabile, e
se solo uno dei conviventi è beneficiario del sostegno sociale, il reddito e
la sostanza del partner non beneficiario possono essere tenuti in debita
considerazione. Una convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o
se i due partner abitano assieme ad un figlio nato dalla loro relazione.
Per il sostegno sociale, le unioni
domestiche registrate di coppie omosessuali vanno trattate in analogia a quelle
dei conviventi.
Le unioni domestiche registrate di
coppie dello stesso sesso hanno uguali diritti e doveri delle coppie sposate
(Legge federale sull’unione domestica registrata, LUD, 211.231).”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS, cfr. C. HÄNZI, Die
Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al
principio di sussidiarietà.
Nel merito della fattispecie
analizzata nella STCA 42.2014.13 questa Corte “indipendentemente dalla
questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps è conforme o meno all’art. 4
cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale” non ha ritenuto, per tutto il
periodo considerato, il sussistere di una convivenza stabile ossia che la
convivenza procurasse “anche nel periodo precedente la fine del lasso di
tempo di almeno sei mesi (art. 2a lett. c Reg.Laps)” gli stessi vantaggi di
un matrimonio, con l’evidenza che:
" … il Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla modifica della
Laps, in relazione all’art. 4 Laps, unità di riferimento, prevede che la
convivenza può essere definita stabile in particolare quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune.
È vero che nel citato Messaggio è
stato precisato che il regolamento di applicazione avrebbe dovuto definire a
quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no … È altrettanto vero, tuttavia, che nel Messaggio non è stato fatto alcun
accenno all’intenzione di voler considerare stabile una convivenza, nel caso in
cui non vi siano figli in comune, a prescindere da una durata minima. Ora
quest’ultimo elemento è invece un aspetto essenziale per la giurisprudenza
federale, così come per le disposizioni COSAS p.to F.5.1. …
Va, poi, evidenziato che il
ricorrente stesso non mette in discussione il fatto che successivamente ai
primi sei mesi, la sua convivenza vada ritenuta stabile …”
Sempre nel giudizio 21 maggio 2015
questa Corte aveva anche evidenziato come:
" (…) Il Commento alle modifiche della Laps del settembre 2006 elaborato
dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato, per quanto
concerne l’art. 2a Reg.Laps, (…) enuncia che la convivenza è considerata
stabile, oltre alla situazione in cui i genitori hanno figli in comune, se,
qualora non vi siano figli in comune, dura da almeno 6 mesi oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio. (…) possono essere considerati
indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio:
il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane,
l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore
dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",
leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,
ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la
dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima
(…) le circostanze fattuali
elencate rappresentano, quindi, unicamente degli indizi che possono far
concludere, nel caso in cui la medesima duri da meno di sei mesi, per una
convivenza conferente vantaggi analoghi al matrimonio.”
Con il rilievo che non basta la
presenza di uno o più degli elementi di fatto citati per concludere
automaticamente che ci si trova confrontati con una convivenza con vantaggi
analoghi al matrimonio, ma deve essere valutata la singola fattispecie nella
sua globalità. Nella STCA 42.2014.13 questa Corte aveva rilevato la
giurisprudenza federale su questi aspetti, in specie definendo quando un
concubinato vada considerato stabile, e meglio:
" … nel giudizio 5C.90/2001 del 15 ottobre 2001, relativo alla modifica
di una sentenza di divorzio per quanto concerneva gli alimenti dovuti all’ex
moglie, l’Alta Corte ha rilevato che il fatto che al momento del divorzio nel
1991 l’ex marito fosse stato al corrente della convivenza dell’ex moglie non
permetteva di affermare che avesse rinunciato a chiedere successivamente la
soppressione del contributo alimentare. Il TF ha precisato che, visto il
carattere relativamente recente della nuova relazione dell’ex moglie,
cominciata nel 1989 con inizio della convivenza nell’autunno 1990, l’ex marito
non doveva necessariamente aspettarsi a che tale convivenza si sviluppasse in
una relazione paragonabile a un matrimonio.
Nel giudizio 5C.155/2004
del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso
di un ex marito che aveva chiesto la soppressione della pensione alimentare
dovuta all’ex moglie a seguito del divorzio, è stato poi evidenziato che in
quel caso l’ex moglie riceveva un aiuto economico (pagamento saltuario di
qualche pasto e di qualche uscita) da un amico con il quale aveva sì convissuto
per due anni, ma con cui non abitava più. L’ex marito non aveva del resto
preteso il contrario, né che tale unione sarebbe stata così stabile da
procurare dei vantaggi economici analoghi al matrimonio.
La STF 5C.265/2002
del 1° aprile 2003, pure citata e pubblicata parzialmente in DTF 129 III 257,
nella quale il TF, al consid. 2.4., ha ricordato la giurisprudenza sviluppata
sotto l’egida del vecchio diritto del divorzio, specificando che resta
pertinente anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, ossia che un
concubinato è stabile se ha una certa durata e che è presunto stabile se dura
da cinque anni. Nella fattispecie di cui alla STF 5C.265/2002
la relazione durava da tre anni, ma non era nota la data d’inizio della convivenza,
per cui è stato ritenuto non provato un concubinato stabile.
(…).
Nella sentenza 1P.184/2003
del 19 agosto 2003, relativa alla restituzione dell’anticipo alimenti ricevuti
dall’insorgente, divorziata dal 1996, da marzo ad agosto 2000
a decorrere dall’inizio della sua nuova convivenza nel marzo 2000, l’Alta
Corte ha accolto l’impugnativa della ricorrente, in quanto non era stato
verificato se si trattava di un concubinato stabile. Il TF ha evidenziato di
aver lasciato aperta la questione della durata necessaria per presumere
l’esistenza di una convivenza stabile, specificando che è in ogni modo
contrario alla Costituzione presumere dalla semplice convivenza che la stessa
sia stabile.
In quel caso, inoltre, la
nostra Massima Istanza ha negato l’esistenza di ulteriori indizi che potessero
giustificare un concubinato stabile, concludendo che quindi il giudizio
cantonale era contrario, oltre che all’art. 8 cpv. 1 Cost., alla sentenza DTF
129 I 1.
In quest’ultimo giudizio
(1P.254/2002 del 6 novembre 2002, pubblicato in DTF 129 I 1), peraltro
menzionato anche nel Commento alle
modifiche della Laps del settembre 2006 e relativo alla computabilità, nel
contesto dell’anticipo degli alimenti, del reddito del concubino del genitore
che ha la custodia del figlio, l’Alta Corte ha rilevato:
" (…) Verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre
demgegenüber die Auffassung, jedes Zusammenleben eines Paares rechtfertige es,
das Einkommen des Partners anzurechnen. Durch eine derartige Regelung würde den
Unterschieden zwischen der Stellung des Stiefelternteils und derjenigen des
Konkubinatspartners nicht hinreichend Rechnung getragen. Deshalb würde auch die
Statuierung einer nicht widerlegbaren Vermutung, wonach mit dem Bezug einer
gemeinsamen Wohnung ein stabiles Konkubinat vorliegt, zu einer unzulässigen Gleichbehandlung
von Ungleichem führen. Indessen lässt sich die Vorschrift des Art. 4bis Abs. 1
GIVU (n.d.r.: Legge del Canton San Gallo concernente l’aiuto all’incasso e
l’anticipo alimenti del 28 giugno 1979), wonach das Einkommen des Partners
angerechnet wird, ohne weiteres so verstehen, dass die Anrechnung ein stabiles
Konkubinat voraussetzt. Dies hat das Amt für Soziales des Kantons St. Gallen
denn auch in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum
nachehelichen Unterhalt vorgeschlagen; eines der Regelkriterien sei eine
"bereits längerfristige, bzw. mehrjährige tragfähige Beziehung, auf Dauer
angelegt" (Rundschreiben vom 27. März 2000 an die Sozialämter und
Sozialberatungen im Kanton St. Gallen, S. 3). Auch das Versicherungsgericht des
Kantons St. Gallen hat unter Hinweis auf die Materialien festgestellt, nach
Ansicht des Gesetzgebers sei es Sache der Rechtsprechung, die Kriterien für das
Vorliegen eines Konkubinats festzulegen. Das Konkubinat müsse sich, wenn damit
die Folge der Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Partners
verbunden werden solle, nach aussen hin als bereits gefestigt und auf eine
dauerhafte Beziehung ausgerichtet manifestiert haben; es rechtfertige sich aber
nicht, erst bei einer Dauer von mindestens fünf Jahren von einer solchen
Lebensgemeinschaft auszugehen (Entscheid vom 26. Oktober 2001
in Sachen des Beschwerdeführers, E. 3b). Folgerichtig berücksichtigt das
Versicherungsgericht im vorliegenden Fall den Umstand, dass der
Konkubinatspartner das Kind der obhutsberechtigten Partnerin - wenn auch, wie
er geltend macht, nur überbrückungsweise, d.h. in Erwartung von Leistungen der
öffentlichen Hand - tatsächlich unterstützt. Darin sieht es ein über die blosse
Begründung eines gemeinsamen Haushaltes hinausgehendes Indiz für ein (stabiles)
Konkubinat im Sinne des GIVU.”
Ne discende che il TF ha chiaramente
indicato che stabilire in modo inconfutabile che ogni tipo di coabitazione di
una coppia costituisca un concubinato stabile condurrebbe a un’inammissibile
parità di trattamento di situazioni dissimili. (…)”
Ancora nel
caso giudicato il 21 maggio 2015 era stato evidenziato come:
" … anche due coinquilini che condividono unicamente un’economia
domestica comune (ad esempio amici, studenti, fratelli ecc.) possono firmare
entrambi un contratto di locazione senza che ciò implichi una relazione di
altro genere.
Inoltre l’insorgente e (la partner) …
hanno iniziato un progetto di vita insieme che coinvolgeva anche le loro
rispettive figlie, le quali, non essendo più in età infantile, possedevano già
un vissuto che avrebbe comunque potuto influenzare, specialmente nei primi
mesi, l’andamento della convivenza.
In simili condizioni, ritenuto che i
due indizi menzionati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione) non sono sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio, la convivenza tra il ricorrente e (la partner) nei primi sei mesi
non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps. (…)”
Nella STCA 39.2015.3 del 12
novembre 2015 questa Corte ha ripreso le riflessioni contenute nella precedente
STCA 42.2014.13 cui ha aggiunto che:
" (…) Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale
quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non
arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del
richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché
non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A
tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a
sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid.
2.2.). Con il giudizio appena citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto
corretto nel caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali considerare
la convivente dalla quale aveva avuto una figlia. (…)”
evidenziando ancora come il
Tribunale federale:
" (…) Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 (…) ha poi
confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria
dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico importo a
carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza -
che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio - stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo
cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha
permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Può non essere decisivo sapere se il
Considerandi
convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un
importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il
rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca
in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile
intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di
sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il
conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del
fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche
dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni. (…)”
Anche in questo giudizio la
convivenza e la sottoscrizione comune del contratto di locazione “non sono
sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza
con vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza tra i ricorrenti nei primi
sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps …”.
Infine va segnalata la STCA
36.2016.129-132 del 15 marzo 2017 dove questa Corte non ha ritenuto adempiute
le condizioni per ritenere una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio
già nei primi mesi di coabitazione. In quel caso il Tribunale cantonale ha rilevato
che:
" (…) In concreto i
ricorrenti non negano di avere locato assieme un appartamento nel marzo 2011 a
P., di avere aperto un conto comune per onorare la pigione, ma ritengono che,
in particolare nei primi mesi, la loro convivenza non potesse essere
considerata stabile e ribadiscono che all’inoltro in particolare della domanda
di RIPAM 2012 essi disponevano di un appartamento co-locato da solo 5 mesi. Per
i primi due anni (le RIPAM 2012 e 2013) essi ritengono che non possa essere
ritenuta una UR in assenza di una volontà di aiutarsi reciprocamente, di
sostenersi e di collaborare tra loro, solidarietà nata successivamente nel
tempo tanto che il loro legame si è formato consolidato e stabilizzato negli
anni successivi.”
ed ha ritenuto che i presupposti di
cui all’art. 10a RLCAMal per ritenere una convivenza stabilire fossero dati
solo partire dalla richiesta di riduzione per l’anno 2013:
" (…) In concreto X e Y
hanno locato assieme un appartamento, con effetto da marzo 2011, ed hanno
iniziato una convivenza, perlomeno agli inizi della loro amicizia, discontinua.
Solo con il trascorrere dei mesi, così come emerso in sede d’udienza, il loro
rapporto si è trasformato in un legame sentimentale con reciproco sostegno e
aiuto.
La coppia non ha figli in comune e la
scelta di convivere era dettata dalla ricerca di indipendenza, da un lato, e da
questioni pratiche.RI 1Y, avendo domicilio a Z e il luogo della sua formazione
alla S. di M. aveva maggiore comodità partendo da P., e non da casa sua, per
gli spostamenti. Questa circostanza, e la volontà di condividere correttamente
le spese della locazione (senza un’implicazione solidale) nonostante le
difficoltà di quel periodo formativo, confermano che, perlomeno per quanto
attiene la riduzione dei premi del 2012, che doveva essere richiesta nel corso
dell’anno precedente (ossia il 2011), quando i due giovani ancora non vivevano
assieme rispettivamente quando la locazione di un appartamento comune era
appena iniziata e la casa utilizzata in maniera comunque non continuativa alla
luce dei legami con le famiglie d’origine, non possa essere ritenuto quel
legame che il legislatore ha fissato nell’art. 10a RegLCAMal.
L’interpretazione della norma offerta
dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vuole un legame che duri da 6
mesi per accertare una convivenza stabile (si rammenta che le Direttive COSAS
citate in precedenza prevedono una convivenza stabile nel corso di 2 anni per
ammettere una solidarietà tra conviventi; su questi aspetti si veda Ranzanici, op. cit., nota 1603 p. 528;
marginale 1069 p. 538; nota 1178 p. 379 nonché la marginale 1191 p. 587) impone
il sussistere di un legame profondo che giustifichi una solidarietà tra i
conviventi che, per il 2012, non era data tra i ricorrenti.
In concreto dagli atti e, in
particolare, dalle risultanze dell’udienza emergono sufficienti elementi tali
da ritenere una convivenza stabile si sia formata successivamente alla
richiesta e alla decisione relativa alla RIPAM 2012, nel corso dell’anno 2012
il legame tra i ricorrenti si è saldato e rafforzato. Il signor Y ha terminato
la formazione ha reperito un posto di lavoro, il legame con la signora X si è
intensificato ed è devenuto duraturo nel tempo. In questo modo, già per la
domanda di riduzione dei premi del 2013, (pervenuta all’amministrazione
cantonale nel giugno 2012), si può ritenere un legame sentimentale tra i
ricorrenti, stabile e duraturo tale da doverli considerare quali membri della
medesima unità di riferimento.
Da quanto precede discende che, per
quanto attiene la domanda di RIPAM 2012 questa Corte non ritiene presente, in
concreto, un’unione stabile tra i due ricorrenti, ciò comporta la conseguenza
che l’amministrazione non poteva ritenere che Y e X formassero un’UR per quel
periodo. Al contrario, per la RIPAM 2013, stante la continuazione della
convivenza, e l’intensificarsi del rapporto tra i ricorrenti la convivenza va
considerata stabile e, per la RIPAM 2013, i ricorrenti formano un’unica UR come
correttamente ritenuto dalla Cassa.”
Ancora da
sottolineare come, nella STCA 36.2015.122-125 del 21 febbraio 2017, questa
Corte, confrontata con una convivenza stabile di due persone del medesimo
sesso, ha analizzato se, anche in questa costellazione, alla luce
dell’esistenza di rapporti molto stretti e di una palese volontà di reciproco
aiuto e sostentamento, potesse essere ritenuta una convivenza stabile a norma
dell’art. 26 LCAMal. In quell’occasione ha ritenuto come:
"
Occorre ora verificare se un concubinato possa essere ritenuto anche
alla presenza di due persone del medesimo sesso, ciò che la giurisprudenza
federale sembrava negare prima della vigenza della legge (1 gennaio 2007)
sull’unione registrata delle coppie omosessuali (DTF 109 II 15 consid. 1b).
L’entrata in vigore di questa legge, che fornisce alle coppie del medesimo
sesso la possibilità di avere un quadro giuridico del tutto simile a quello
matrimoniale, e l’evoluzione dei tempi (il concubinato è stato represso
penalmente da norme sanzionatorie cantonali riservate dall’art. 335 cpv. 2 CPS
fino agli anni settanta in molti cantoni; il Vallese è stato l’ultimo cantone a
abrogare la sanzione penale per i concubini nel 1995, da lì in poi il
concubinato è stato non solo tollerato ma riconosciuto e ritenuto a diversi
livelli), non preclude la possibilità delle coppie del medesimo sesso, che non
intendano o non possano procedere alla registrazione del loro partenariato
secondo la LUD, di convivere condividendo la loro esistenza in un concubinato.
In altre parole va riconosciuto anche alle coppie del medesimo sesso di
costituire una coppia concubina che condivide una relazione spirituale,
sessuale, di desco e di tetto, come evoca la giurisprudenza più recente del
Tribunale federale (DTF 134 V 369 consid. 6.1.1. e 6.3.) e come ammette la
dottrina dominante in materia (per tutti si veda il contributo di Pascal Pichonnaz, Le partenariat
enregistré: sa nature et ses effets, in RDS 2005 p. 398 e seguenti). Non vi è
motivo, in questa sede, per escludere il concubinato tra persone del medesimo
sesso, tra quelli annoverati all’art. 26 cpv. 4 LCAMal.”
2.14
Nel caso all’esame occorre rilevare
come la ricorrente e la signora __________, quasi coetanee, per quanto da loro
sostenuto - e non altrimenti posto in dubbio sufficiente dall’istruttoria della
Cassa - hanno deciso di andare a convivere nell’ottica di un reciproco
alleggerimento dei costi della vita. __________ dal 2016 era titolare di un
appartamento a __________, in __________, per il quale era pagata una pigione
mensile di CHF 1'000. L’appartamento di 57 mq composto di due locali e mezzo,
permetteva una convivenza di due persone con spazi indipendenti. La ricorrente
ha verosimilmente raggiunto l’amica nel suo appartamento, apparentemente nel
febbraio 2021 (come rileva il sistema informatico MOV POP consultato in data 20
novembre 2023), vi è rimasta per il periodo di un anno e mezzo durante il quale
essa ha completato la sua formazione sino all’ottenimento del suo diploma
professionale. Oggi la ricorrente vive unitamente al suo compagno di vita, come
ha tenuto a evidenziare nel gravame, mentre __________, dal canto suo, pure
convive con un ragazzo e questo dal momento in cui la locazione
dell’appartamento di __________ è stata disdetta. Questa circostanza rende
verosimile l’assenza di un legame affettivo profondo tale da equipararlo ad un
matrimonio con i benefici (e gli oneri) ad esso connessi.
Come rileva la ricorrente non vi è stata,
durante la condivisione degli spazi abitativi tra lei e la signora __________,
nessuna solidarietà e nessun reciproco sostegno ed aiuto, specie di natura
economica. La ricorrente ha prodotto agli atti documenti attestanti pignoramenti
posti in essere dall’UE __________ e tesi a soddisfare i crediti
dell’assicuratore malattie della ricorrente (plico doc. 12). Non risultano
averi in comune tra le due persone interessate e ritenute nell’UR dalla Cassa.
La ricorrente (doc. 3) ha indicato di avere versato alla coinquilina CHF 300
per fronteggiare le spese. Il fatto di condividere gli spazi abitativi non è in
sé sufficiente per ritenere una convivenza stabile e tale da imporre di
considerare un’unica UR.
2.15
L’art. 10a
RegLCAMal ritiene che la convivenza sia considerata stabile se (tra altre
ipotesi) dura da almeno 6 mesi. Questa Corte non può, alla luce della
giurisprudenza esposta in precedenza, ritenere l’esclusivo criterio temporale
di una convivenza. La condivisione di spazi durante un lasso temporale di oltre
6.
mesi (ad esempio tra due studenti universitari fuori sede, tra due colleghi
dislocati, o altre simili costellazioni) non è, da solo, sufficiente. Ancora
recentemente l’Alta Corte, in ambito civile, ha definito un “concubinage
stable” come segue:
" 4.1.
Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou
concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable,
entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une
composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois
désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108
consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêts 5A_109/2021 du 8 février 2022
consid. 3.3.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1); le juge doit dans
tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants,
étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de
l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3;
118.
II 235 consid. 3b; arrêts 5A_109/2021 précité, ibidem et les références).
Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un
concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2;
118.
II 235 consid. 3c); le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption -
réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a; arrêt 5A_109/2021 précité,
ibidem). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens
financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence
d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêt 5A_109/2021
précité, ibidem, et la jurisprudence non publiée citée). Savoir s'il existe un
concubinage qualifié entre les intéressés est une question de droit; les
circonstances dans lesquelles vivent ceux-ci relèvent en revanche du fait (cf.
arrêts 5A_109/2021 précité, ibidem; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid.
13.3.1
et la référence).
4.2
Certes, ainsi
que le soutient le recourant, une communauté de vie (" Lebensgemeinschaft
") ne suppose, de nos jours, pas nécessairement une communauté
d'habitation (" Wohngemeinschaft "; cf. ATF 134 V 369 consid. 7.1).
Il n'en demeure pas moins que doit être établie l'existence d'une relation
personnelle régulière, d'une certaine durée, voire durable, active et réelle
entre les partenaires, et ce tant d'un point de vue spirituel que corporel et
économique. (…)”
2.16
Il criterio ritenuto dal regolamento
d’applicazione della LCAMal appare, interpretato alla lettera, eccessivamente
rigoroso nelle sue conseguenze. La semplice condivisione di spazi consentirebbe
all’amministrazione di ritenere una solidarietà tra due coabitanti trascorsi 6
mesi dall’inizio di convivenza. Una convivenza limitata alla condivisione degli
spazi abitativi, a prescindere dalla sua durata, non fa decorrere il termine
semestrale voluto dal regolamento. Nella STCA 42.2019.7 del 17 aprile 2019 (consid.
2.8.) questa Corte ha indicato come:
“il Tribunale federale, nel giudizio STF 2C_201/2018
del 15 ottobre 2018, ha stabilito che il fatto che il ricorrente (nella cui
unità di riferimento per il calcolo della borsa di studio è stata considerata
anche la sua partner dal momento in cui sono andati a vivere insieme) abbia
traslocato in un’abitazione insieme alla sua partner è solo un indizio - tra
altri - per determinare l’esistenza di un concubinato stabile.
Il fatto di abitare insieme – anche
se da più di sei mesi – quindi, non consente, quale elemento unico, di
concludere che tra due persone sussista una convivenza, intesa quale
concubinato, ma rappresenta un indizio che deve essere sorretto da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza. Anche due coinquilini
che condividono unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici,
studenti, fratelli ecc.), infatti, possono firmare entrambi un contratto di
locazione senza che ciò implichi una relazione di altro genere (cfr. STCA
42.2014.13
del 21 maggio 2015 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag.
39.
segg.).”
In merito si faccia pure riferimento
alla STF 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019consid. 2.3. La condizione temporale
posta dal Reg.LCAMal all’art. 10a va assortita dalla condizione che la
convivenza sia stabile, e cioè che i conviventi si prestino reciproco aiuto e
sostegno, rispettivamente che abbiano un rapporto affettivo, di condivisione
non solo di uno spazio abitativo ma anche di desco e di letto, che siano
disposti a prestarsi reciproco aiuto e solidarietà.
Nella STCA 36.2018.8 del 22 maggio
2018.
questa Corte aveva negato la semplice condivisione di spazi per due
persone che, vivendo assieme da anni e condividendo in maniera disuguale le
spese, avevano tra essi una relazione stabile, fondata anche sui sentimenti e
su una relazione non solo affettiva. Nella STCA 36.2017.49 del 19 dicembre 2017
questa Corte non ha ritenuto la semplice condivisione di spazi per due persone
che convivevano, ancora al momento della procedura giudiziaria, nella stessa
casa da 6 anni ed avevano (secondo loro nel frattempo interrotta) intrattenuto
una relazione amorosa. La convivenza in quel caso è stata considerata stabile.
2.17
In concreto la ricorrente e __________,
oggi entrambe conviventi con i loro partner di vita (come emerge dal sistema
MOV POP in data 20 novembre 2023), risultano avere unicamente suddiviso le
spese della locazione, ognuna avendo una sua vettura per gli spostamenti, una
gestione personale e singola delle spese, crediti e debiti indipendenti l’una
dall’altra, specie la ricorrente con avviso di pignoramento per fronteggiare i
quali la signora Josipovic non ha prestato aiuto. Le due donne hanno mantenuto
rapporti economici non accomunati, non risultano avere avuto tra loro rapporti
amorosi o solidarietà per spese, rispettivamente vacanze comuni. La Cassa non
sostiene queste circostanze e la ricorrente in particolare nega un rapporto che
vada oltre quello di una condivisione dettata dalla sua esigenza di vivere
autonomamente rispetto alla madre e con spesa modica ciò che solo un rapporto
di coinquilini le permetteva.
2.18
Alla luce di quanto precede non può
conseguentemente essere ritenuta, nel caso di specie, nonostante gli indizi
creati dalla durante della convivenza (il periodo di condivisione
dell’appartamento è durato più di 6 mesi), una convivenza stabile. Nella misura
in cui l’amministrazione ha considerato un’UR composta dalla ricorrente e dalla
signora Josipovic la decisione deve essere annullata e gli atti rinviati alla
medesima affinché proceda a valutare l’istanza della ricorrente tesa alla RIPAM
2022.
quale formulata da una persona sola.
2.19
Non si prelevano tasse e spese data la
natura della procedura e l’esito della medesima, e non si attribuiscono alla
parte vincente in causa, siccome non rappresentata, ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e
gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per una nuova decisione
nel senso dei considerandi.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato,
e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti