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Decisione

36.2023.26

Istanza di revisione della sentenza cantonale (36.2019.109) è irricevibile poiché il Tribunale federale, a cui l'atto va trasmesso per competenza, si è espresso nel merito. La domanda di ricusa può essere decisa da questo Tribunale in quanto manifestamente infondata

2 ottobre 2023Italiano11 min

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

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Incarto

n.

36.2023.26

cs

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 23 settembre 2023 di

RI 1

chiedente la revisione della

sentenza emessa il 13 luglio 2020 da questo Tribunale (inc. n. 36.2019.109) nella

causa promossa con ricorso del 28 ottobre 2019

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1976, è affiliata

presso CO 1 (in seguito: CO 1) per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie.

1.2. Dal 27 novembre 2017 all’8 dicembre

2017 RI 1 è stata degente presso __________ (in seguito: __________) con sede

ad __________ (Germania) dove, il 28 novembre 2017, è stata sottoposta ad un

intervento di asportazione microchirurgica di un glioma di basso grado per un

costo che l’assicurata ha quantificato in complessivi Euro 54'657.50 (cfr. STCA

36.2019.109 del 13 luglio 2020, consid. 1.2).

1.3. Dopo numerosi scambi di

corrispondenza tra l’assicurata ed CO 1, l’assicuratore, con decisione formale

dell’11 luglio 2019, confermata dalla decisione su opposizione del 25 settembre

2019, ha rifiutato di assumersi i costi dell’intervento effettuato all’estero,

non essendo dati i presupposti previsti dall’art. 36 OAMal, poiché l’operazione

è avvenuta in una clinica privata e perché poteva essere eseguita in Svizzera

con le stesse garanzie.

1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. __________,

è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento e la riforma nel senso di concedere il rimborso totale delle

spese di ospedalizzazione presso l’__________ di __________ e le spese legali

resesi necessarie.

1.5. Con sentenza 36.2019.109 del 13

luglio 2020 questo Tribunale ha respinto l’impugnativa presentata

dall’assicurata.

La pronunzia cantonale è stata

confermata dal Tribunale federale con sentenza 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022.

1.6. Con istanza del 23 settembre 2023 e

consegnata alla Posta il 25 settembre 2023, RI 1 chiede che la sentenza cantonale

del 13 luglio 2020 e quella dell’Alta Corte del 4 gennaio 2022 siano annullate

e riformate “come da richieste formulate nei considerandi dei precedenti

memoriali ricorsuali, e meglio è concesso il rimborso totale delle spese di

ospedalizzazione presso l’__________ di __________ e le spese legali e

processuali resesi necessarie sia dinnanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni che dinnanzi al Tribunale Federale, ivi comprese della presente

istanza” (doc. I, pag. 25).

In via subordinata l’assicurata

chiede di voler giudicare l’istanza anche quale domanda di riconsiderazione

(pag. 24, doc. I).

Preliminarmente, in un capitolo

intitolato “richiesta di riesame da parte di altri Giudici-Ricusa”, l’interessata

afferma che:

" (…) Scopo

Fatti

di un riesame è quello di poter rivalutare eventuali fatti e prove in modo del

tutto imparziale e quindi in assenza di un conflitto di interesse, che potrebbe

presentarsi in caso di rivalutazione da parte del medesimo giudice che si è

espresso a suo tempo sulla fattispecie.

Un riesame da una persona esterna permetterebbe inoltre di dare

uno sguardo da un altro punto di vista e di prendere in considerazione tutti

gli aspetti delucidati con un’altra visione.

Si chiede pertanto di dare seguito cortesemente alla richiesta,

nell’interesse e nel rispetto dei diritti della scrivente e dello scopo

dell’istituto della revisione.” (doc. I)

1.7. Contestualmente alla presente

istanza, RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione anche al Tribunale federale

(cfr. doc. A1), come confermato dall’Alta Corte con scritto pervenuto al TCA il

2 ottobre 2023 (doc. II).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. L’istante chiede che la revisione

della sentenza sia affidata ad altri giudici che non hanno statuito nel merito

della precedente procedura. Ella sostiene che vi potrebbe essere un conflitto

di interesse in caso di rivalutazione della fattispecie da parte del medesimo

giudice che si era già espresso in precedenza.

In primo luogo va rammentato che in caso d’istanza di ricusazione

manifestamente irricevibile o priva di qualsiasi fondamento la relativa

decisione può essere presa dallo stesso organismo interessato, incluso il suo

membro destinatario dell’istanza, ancorché la

competenza decisionale per la procedura di ricusazione spetta, secondo il

diritto processuale, ad un’altra autorità (cfr. in questo senso Pfiffner Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz

über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 5c n. 4, pag.

44; art. 53 cpv. 3 LPAmm; cfr. anche STF 8C_392/2018 e 8C_396/2018 del 30

luglio 2018 consid. 1.2, 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1, 2C_853/2017

del 13 dicembre 2017 consid. 2.1; 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2.2).

In

concreto la richiesta si rivela manifestamente infondata poiché l’assicurata

quale unico motivo di ricusa solleva la circostanza secondo cui i giudici del

Tribunale cantonale delle assicurazioni hanno già giudicato la vertenza

sfociata nella decisione di cui viene chiesta la revisione.

Ora, per

costante giurisprudenza, un giudice non può essere ricusato solo perché abbia

già preso decisioni nei confronti della medesima persona, in precedenti casi. Devono

necessariamente sussistere delle circostanze che lo facciano apparire prevenuto

(DTF 143 IV 69; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 6; STF 8C_592/2021

del 4 maggio 2022, consid. 4.2; STF 8F_11/2021 del 22 dicembre 2021, consid.

3.2; STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018; STF 8C_392/2018 del 30 luglio 2018;

STF 8C_298/2018 del 5 luglio 2018; STF 6B_315/2018 del 15 maggio 2018; STF

8C_709/2017 del 27 aprile 2018; STF 1C_187/2017, 1C_327/2017 del 20 marzo 2018;

STF 5A_489/2017 del 29 novembre 2017).

Nel

caso di specie pertanto la domanda può essere decisa dallo stesso organismo

giudiziario interessato e in quanto manifestamente infondata va dichiarata

irricevibile (cfr. anche STCA 32.2018.91 del 10 settembre 2018, confermata

dalla STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018).

2.3. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA, le

Considerandi

decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine

o da un delitto.

Anche l'art. 24 Lptca prevede che

contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la

revisione

a) se sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha

influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca la

domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei

mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono

state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art.

24; nel caso dell’art. 24 lett. a, la domanda di revisione deve inoltre essere

interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

Per l’art. 25 cpv. 2 Lptca la forma

è quella stabilita dall’art. 3; si applica la procedura prescritta dalla Lptca.

2.4

Nel caso di specie, con la sua

istanza datata 23 settembre 2023, RI 1 chiede la revisione della STCA 36.2019.109

del 13 luglio 2020, sostenendo che nella fattispecie “due fatti nuovi

meritano di essere valutati e presi in esame, come pure 3 pseudo fatti nuovi”

(pag. 7, doc. I).

Secondo l’assicurata, il primo

fatto nuovo è il riconoscimento da parte dall’AI di un danno alla salute come

conseguenza del tumore, che ha comportato una perdita di guadagno rilevante

(pag. 7, doc. I) e il secondo fatto nuovo riguarda l’esperienza e conoscenza

dell’__________ di __________ in ambito di neuromonitoraggio (pag. 10, doc. I).

Il primo fatto pseudo-nuovo

concerne il ritrovamento di una email dell’assicuratore del 14 giugno 2018 che

si trovava sul pc e hard disk del suo precedente datore di lavoro e che non era

stata correttamente salvata dall’assicurata (pag. 12, doc. I), il secondo fatto

pseudo nuovo riguarda gli accertamenti eseguiti dalla neuropsicologa dr.ssa __________

inerenti la procedura AI (pag. 14, doc. I) ed il terzo fatto pseudo nuovo si

riferisce ad un rapporto medico della dr.ssa __________ del 12 gennaio 2018

(pag. 14, doc. I).

Come visto, la sentenza 36.2019.109

del 13 luglio 2020 del TCA è stata integralmente confermata dal Tribunale

federale con pronunzia 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022.

In queste condizioni, rammentato

che l'istanza di revisione deve essere presentata all'ultimo Tribunale che, a

suo tempo, ha deciso nel merito (cfr. René Wiederkehr, Christian Meyer, Anna

Böhme, in: VwVG Kommentar, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren und

weiteren Erlassen, 2022, n. 4 ad art. 66, pag. 789; Alfred Kölz,

Isabelle Häner, Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 2013, p. 452 n. 1324;

Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, n.

1416, pag. 303), l’assicurata avrebbe dovuto chiedere unicamente la revisione

della sentenza federale (STF 5A_950/2020 del 21 dicembre 2020, consid. 2.1.: “[…] Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours

formé devant lui et a statué matériellement sur celui-ci, l'arrêt cantonal

concerné ne peut plus faire l'objet d'une révision […]”;

cfr. anche Elisabeth Escher in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2011,

2a edizione, n. 3 ad art. 125: “[…] Soweit der Entscheid des Bundesgerichts

den angefochtenen Entscheid ersetzt hat, fällt das Anfechtungsobjekt für eine

vorinstanzliche Revision weg […]”).

Ricordato

inoltre che le sentenze emesse dai Tribunali non possono essere oggetto di

riconsiderazione (Ueli Kieser, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e ed., Ginevra - Zurigo - Basilea

2020, n. 51 ad art. 53), l’istanza datata 23 settembre 2023 deve essere

dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per competenza al Tribunale

federale (cfr. anche art. 58 cpv. 3 LPGA).

Del resto, come visto (cfr.

consid. 1.7), un’istanza è già stata notificata anche all’Alta Corte.

Visto l’esito della vertenza le

prove richieste dall’istante (richiamo dei dossier completi dal Tribunale

federale, dal TCA e da CO 1), non devono essere assunte in questa sede.

2.5

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di revisione è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi, per

competenza, al Tribunale federale.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti