36.2023.26
Istanza di revisione della sentenza cantonale (36.2019.109) è irricevibile poiché il Tribunale federale, a cui l'atto va trasmesso per competenza, si è espresso nel merito. La domanda di ricusa può essere decisa da questo Tribunale in quanto manifestamente infondata
2 ottobre 2023Italiano11 min
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2023.26
cs
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 23 settembre 2023 di
RI 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 13 luglio 2020 da questo Tribunale (inc. n. 36.2019.109) nella
causa promossa con ricorso del 28 ottobre 2019
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1976, è affiliata
presso CO 1 (in seguito: CO 1) per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie.
1.2. Dal 27 novembre 2017 all’8 dicembre
2017 RI 1 è stata degente presso __________ (in seguito: __________) con sede
ad __________ (Germania) dove, il 28 novembre 2017, è stata sottoposta ad un
intervento di asportazione microchirurgica di un glioma di basso grado per un
costo che l’assicurata ha quantificato in complessivi Euro 54'657.50 (cfr. STCA
36.2019.109 del 13 luglio 2020, consid. 1.2).
1.3. Dopo numerosi scambi di
corrispondenza tra l’assicurata ed CO 1, l’assicuratore, con decisione formale
dell’11 luglio 2019, confermata dalla decisione su opposizione del 25 settembre
2019, ha rifiutato di assumersi i costi dell’intervento effettuato all’estero,
non essendo dati i presupposti previsti dall’art. 36 OAMal, poiché l’operazione
è avvenuta in una clinica privata e perché poteva essere eseguita in Svizzera
con le stesse garanzie.
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. __________,
è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento e la riforma nel senso di concedere il rimborso totale delle
spese di ospedalizzazione presso l’__________ di __________ e le spese legali
resesi necessarie.
1.5. Con sentenza 36.2019.109 del 13
luglio 2020 questo Tribunale ha respinto l’impugnativa presentata
dall’assicurata.
La pronunzia cantonale è stata
confermata dal Tribunale federale con sentenza 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022.
1.6. Con istanza del 23 settembre 2023 e
consegnata alla Posta il 25 settembre 2023, RI 1 chiede che la sentenza cantonale
del 13 luglio 2020 e quella dell’Alta Corte del 4 gennaio 2022 siano annullate
e riformate “come da richieste formulate nei considerandi dei precedenti
memoriali ricorsuali, e meglio è concesso il rimborso totale delle spese di
ospedalizzazione presso l’__________ di __________ e le spese legali e
processuali resesi necessarie sia dinnanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni che dinnanzi al Tribunale Federale, ivi comprese della presente
istanza” (doc. I, pag. 25).
In via subordinata l’assicurata
chiede di voler giudicare l’istanza anche quale domanda di riconsiderazione
(pag. 24, doc. I).
Preliminarmente, in un capitolo
intitolato “richiesta di riesame da parte di altri Giudici-Ricusa”, l’interessata
afferma che:
" (…) Scopo
Fatti
di un riesame è quello di poter rivalutare eventuali fatti e prove in modo del
tutto imparziale e quindi in assenza di un conflitto di interesse, che potrebbe
presentarsi in caso di rivalutazione da parte del medesimo giudice che si è
espresso a suo tempo sulla fattispecie.
Un riesame da una persona esterna permetterebbe inoltre di dare
uno sguardo da un altro punto di vista e di prendere in considerazione tutti
gli aspetti delucidati con un’altra visione.
Si chiede pertanto di dare seguito cortesemente alla richiesta,
nell’interesse e nel rispetto dei diritti della scrivente e dello scopo
dell’istituto della revisione.” (doc. I)
1.7. Contestualmente alla presente
istanza, RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione anche al Tribunale federale
(cfr. doc. A1), come confermato dall’Alta Corte con scritto pervenuto al TCA il
2 ottobre 2023 (doc. II).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. L’istante chiede che la revisione
della sentenza sia affidata ad altri giudici che non hanno statuito nel merito
della precedente procedura. Ella sostiene che vi potrebbe essere un conflitto
di interesse in caso di rivalutazione della fattispecie da parte del medesimo
giudice che si era già espresso in precedenza.
In primo luogo va rammentato che in caso d’istanza di ricusazione
manifestamente irricevibile o priva di qualsiasi fondamento la relativa
decisione può essere presa dallo stesso organismo interessato, incluso il suo
membro destinatario dell’istanza, ancorché la
competenza decisionale per la procedura di ricusazione spetta, secondo il
diritto processuale, ad un’altra autorità (cfr. in questo senso Pfiffner Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz
über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 5c n. 4, pag.
44; art. 53 cpv. 3 LPAmm; cfr. anche STF 8C_392/2018 e 8C_396/2018 del 30
luglio 2018 consid. 1.2, 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1, 2C_853/2017
del 13 dicembre 2017 consid. 2.1; 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2.2).
In
concreto la richiesta si rivela manifestamente infondata poiché l’assicurata
quale unico motivo di ricusa solleva la circostanza secondo cui i giudici del
Tribunale cantonale delle assicurazioni hanno già giudicato la vertenza
sfociata nella decisione di cui viene chiesta la revisione.
Ora, per
costante giurisprudenza, un giudice non può essere ricusato solo perché abbia
già preso decisioni nei confronti della medesima persona, in precedenti casi. Devono
necessariamente sussistere delle circostanze che lo facciano apparire prevenuto
(DTF 143 IV 69; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 6; STF 8C_592/2021
del 4 maggio 2022, consid. 4.2; STF 8F_11/2021 del 22 dicembre 2021, consid.
3.2; STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018; STF 8C_392/2018 del 30 luglio 2018;
STF 8C_298/2018 del 5 luglio 2018; STF 6B_315/2018 del 15 maggio 2018; STF
8C_709/2017 del 27 aprile 2018; STF 1C_187/2017, 1C_327/2017 del 20 marzo 2018;
STF 5A_489/2017 del 29 novembre 2017).
Nel
caso di specie pertanto la domanda può essere decisa dallo stesso organismo
giudiziario interessato e in quanto manifestamente infondata va dichiarata
irricevibile (cfr. anche STCA 32.2018.91 del 10 settembre 2018, confermata
dalla STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018).
2.3. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA, le
Considerandi
decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi
fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine
o da un delitto.
Anche l'art. 24 Lptca prevede che
contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la
revisione
a) se sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha
influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca la
domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei
mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono
state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art.
24; nel caso dell’art. 24 lett. a, la domanda di revisione deve inoltre essere
interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
Per l’art. 25 cpv. 2 Lptca la forma
è quella stabilita dall’art. 3; si applica la procedura prescritta dalla Lptca.
2.4
Nel caso di specie, con la sua
istanza datata 23 settembre 2023, RI 1 chiede la revisione della STCA 36.2019.109
del 13 luglio 2020, sostenendo che nella fattispecie “due fatti nuovi
meritano di essere valutati e presi in esame, come pure 3 pseudo fatti nuovi”
(pag. 7, doc. I).
Secondo l’assicurata, il primo
fatto nuovo è il riconoscimento da parte dall’AI di un danno alla salute come
conseguenza del tumore, che ha comportato una perdita di guadagno rilevante
(pag. 7, doc. I) e il secondo fatto nuovo riguarda l’esperienza e conoscenza
dell’__________ di __________ in ambito di neuromonitoraggio (pag. 10, doc. I).
Il primo fatto pseudo-nuovo
concerne il ritrovamento di una email dell’assicuratore del 14 giugno 2018 che
si trovava sul pc e hard disk del suo precedente datore di lavoro e che non era
stata correttamente salvata dall’assicurata (pag. 12, doc. I), il secondo fatto
pseudo nuovo riguarda gli accertamenti eseguiti dalla neuropsicologa dr.ssa __________
inerenti la procedura AI (pag. 14, doc. I) ed il terzo fatto pseudo nuovo si
riferisce ad un rapporto medico della dr.ssa __________ del 12 gennaio 2018
(pag. 14, doc. I).
Come visto, la sentenza 36.2019.109
del 13 luglio 2020 del TCA è stata integralmente confermata dal Tribunale
federale con pronunzia 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022.
In queste condizioni, rammentato
che l'istanza di revisione deve essere presentata all'ultimo Tribunale che, a
suo tempo, ha deciso nel merito (cfr. René Wiederkehr, Christian Meyer, Anna
Böhme, in: VwVG Kommentar, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren und
weiteren Erlassen, 2022, n. 4 ad art. 66, pag. 789; Alfred Kölz,
Isabelle Häner, Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 2013, p. 452 n. 1324;
Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, n.
1416, pag. 303), l’assicurata avrebbe dovuto chiedere unicamente la revisione
della sentenza federale (STF 5A_950/2020 del 21 dicembre 2020, consid. 2.1.: “[…] Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours
formé devant lui et a statué matériellement sur celui-ci, l'arrêt cantonal
concerné ne peut plus faire l'objet d'une révision […]”;
cfr. anche Elisabeth Escher in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2011,
2a edizione, n. 3 ad art. 125: “[…] Soweit der Entscheid des Bundesgerichts
den angefochtenen Entscheid ersetzt hat, fällt das Anfechtungsobjekt für eine
vorinstanzliche Revision weg […]”).
Ricordato
inoltre che le sentenze emesse dai Tribunali non possono essere oggetto di
riconsiderazione (Ueli Kieser, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e ed., Ginevra - Zurigo - Basilea
2020, n. 51 ad art. 53), l’istanza datata 23 settembre 2023 deve essere
dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per competenza al Tribunale
federale (cfr. anche art. 58 cpv. 3 LPGA).
Del resto, come visto (cfr.
consid. 1.7), un’istanza è già stata notificata anche all’Alta Corte.
Visto l’esito della vertenza le
prove richieste dall’istante (richiamo dei dossier completi dal Tribunale
federale, dal TCA e da CO 1), non devono essere assunte in questa sede.
2.5
Secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LAMal
non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi, per
competenza, al Tribunale federale.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti