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Decisione

36.2023.32

Richiesta di versamento di ulteriori indennità giornaliere respinta. Confermato l'esito della perizia amministrativa e delle valutazioni del medico fiduciario e del perito

12 febbraio 2024Italiano41 min

psichiatria e psicoterapia, sono dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2023.32

cs

Lugano

12 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1963, responsabile

del reparto installazione impianti elettrici, è assicurato contro la perdita di

guadagno in caso di malattia ai sensi della LAMal presso CO 1 (in seguito: CO 1),

per il tramite del suo datore di lavoro, __________, di cui è titolare e

direttore (cfr. doc. 7). Il contratto prevede il pagamento dell’80% del salario

dopo un periodo di attesa di 3 giorni, durante 730 giorni in un periodo di 900

giorni (doc. 1).

1.2. Il

15 settembre 2022 __________ ha notificato all’assicuratore un’incapacità

lavorativa dell’interessato, allegando un certificato del 12 settembre 2022 del

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha attestato

un’inabilità al 50% (doc. 3 e plico doc. 4), confermata il 26 settembre 2022

(plico doc. 4) ed il 17 ottobre 2022 (plico doc. 4).

Il

7 novembre 2022 il curante ha compilato un rapporto medico per l’assicuratore,

indicando la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di

entità [illeggibile] (ICD 10 32.1) e sindrome da attacchi di panico (ICD 10 –

41), presenti da anni (doc. 5).

Il

16 novembre 2022 ed il 12 dicembre 2022 il dr. med. __________ ha attestato una

completa incapacità lavorativa (plico doc. 4).

1.3. Dopo

aver sottoposto l’assicurato ad una perizia ad opera del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, nel corso del mese di dicembre 2022, che ha

attestato una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità

(ICD10:F32.1), CO 1, con scritto del 10 gennaio 2023, ha informato RI 1 che avrebbe

versato indennità al 100% fino al 9 gennaio 2023, all’80% dal 10 al 31 gennaio

2023 ed al 50% dal 1° febbraio 2023, conformemente alle conclusioni del referto

(doc. 9).

1.4. Il

30 gennaio 2023 il dr. med. __________ ha preso posizione, ritenendo che

l’interessato avrebbe potuto continuare a lavorare al massimo al 20% (doc. 10).

La valutazione del curante è stata confermata dal medico fiduciario e

l’assicuratore ha comunicato a RI 1 che una nuova valutazione sarebbe stata

effettuata nel mese di aprile 2023 (doc. 11).

1.5. Il

24 aprile 2023 il ricorrente è nuovamente stato visitato dal dr. med. __________,

il quale in data 25 aprile 2023 ha diagnosticato una sindrome depressiva

ricorrente con episodio attuale di gravità moderata e ripresa dell’attività

lavorativa al 50% dal 1° maggio 2023 e al 100% dal 1° luglio 2023.

1.6. In

data 13 giugno 2023 l’assicuratore ha informato l’insorgente che avrebbe

versato indennità giornaliere al 50% fino alla fine di giugno 2023 e che in

seguito le prestazioni sarebbero state soppresse (doc. 14).

1.7. Il

3 luglio 2023 il dr. med. __________, ha scritto al medico fiduciario,

affermando che pur “condividendo le sue riflessioni diagnostico-prognostiche

mi trovo costretto ancora a dover certificare un’incapacità lavorativa

parziale, frutto di una mancata stabilizzazione del quadro clinico. Infatti, la

sintomatologia descritta in precedenza permane a tutt’oggi, divenendo

pervasiva, segnatamente la sua caricabilità e capacità di tenuta” (doc.

15).

1.8. Con

decisione formale del 21 luglio 2023 l’assicuratore ha confermato la cessazione

del versamento delle prestazioni al 30 giugno 2023 (doc. 16).

1.9. In seguito alle censure sollevate

dall’interessato ed alla produzione di un referto del 18 agosto 2023 del dr.

med. __________ (doc. 18), con decisione su opposizione del 12 ottobre 2023

l’assicuratore, raccolte le opinioni del medico fiduciario, dr. med. __________

e del perito, dr. med. __________, ha prorogato il versamento delle indennità

nella misura del 25%, per i mesi di luglio ed agosto 2023 (doc. A).

1.10. RI 1, rappresentato da RA 1, è

insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento ed il rinvio degli atti all’assicuratore affinché predisponga i

necessari accertamenti medici ed economici volti a definire la sua effettiva ed

attuale inabilità lavorativa (doc. I). L’insorgente, che richiama l’intero

incarto dall’assicuratore, rileva che non vi è stato alcun accordo o

comunicazione né scritta né telefonica tra perito e medico curante dopo

l’opposizione del 18 agosto 2023, contrariamente a quanto indicato

dall’assicuratore nella decisione su opposizione (doc. A, pag. 3, punto 17 e

pag. 7, punto 11).

Il dr. med. __________ ha

attestato un’incapacità lavorativa al 50% almeno fino al 31 ottobre 2023 e

dunque lo stato di salute non si è ancora stabilizzato. Secondo l’insorgente,

considerato che i referti del curante non collimano con le valutazioni

dell’assicuratore e non vi è alcuna presa di posizione del perito, la decisione

dell’assicuratore non è giustificata e viola il suo diritto di essere sentito e

l’obbligo di trasparenza della gestione amministrativa. CO 1 avrebbe dovuto

procedere con ulteriori misure d’istruzione e fare allestire un complemento

peritale.

1.11. Con risposta dell’11 dicembre 2023,

a cui ha allegato l’intero incarto (doc. 1-23), l’assicuratore ha proposto la

reiezione del ricorso (doc. III). CO 1 afferma che nella decisione su

opposizione non è stato menzionato un accordo tra medico curante e perito relativamente

alla fissazione di un’incapacità lavorativa del 25% dal 1° luglio 2023 al 31

agosto 2023. Vi è invece un’email tra medico fiduciario e perito che si sono

messi d’accordo in merito. Inoltre l’assicuratore evidenzia che il medico

fiduciario ha preso in considerazione il referto del 18 agosto 2023 del dr.

med. __________ in un’email menzionata nella decisione su opposizione. Il fatto

che questa email non sia stata trasmessa alla rappresentante del ricorrente

quando sono stati richiesti gli atti, secondo l’assicuratore, è irrilevante

poiché il diritto di essere sentito può essere sanato dal Tribunale.

1.12. Il 14 dicembre 2023 la RA 1 ha

chiesto di poter prendere visione dei doc. 7, 8, 13, 19 e 20 prodotti da CO 1

(doc. V) ed il 9 gennaio 2024 ha affermato che i documenti forniti con la

risposta di causa non erano presenti tra quelli prodotti dall’assicuratore

quando era stato chiesto l’incarto dopo l’emissione della decisione su

opposizione (doc. VI).

Per il ricorrente, ciò rasenta

una mancanza di trasparenza e d’informazione (cfr. LTras e art. 27 LPGA). Con

riferimento al contenuto della presa di posizione del dr. med. __________ del

29 agosto 2023, l’insorgente ha prodotto una presa di posizione del dr. med. __________

del 13 novembre 2023. L’insorgente ha inoltre allegato una prescrizione per la

fisioterapia del 28 dicembre 2023 del dr. med. __________, per comprovare che

il quadro clinico fisico sta concorrendo ad aumentare lo stato d’ansia e di

preoccupazione. Il ricorrente ha inoltre chiesto una proroga del termine per

produrre ulteriori prove per dimostrare il peggioramento dal lato fisico

(visita endocrinologica, oculistica, urologica e rapporto Pronto Soccorso __________).

1.13. Il 10 gennaio 2024 il TCA ha

respinto la richiesta, rammentando all’insorgente che il termine non è

prorogabile essendo fissato per legge (art. 9 e 14 cpv. 1 Lptca; doc. VII).

1.14. Con scritto del 22 gennaio 2024 CO

1 ha ribadito la sua posizione, chiedendo nuovamente di respingere

l’impugnativa (doc. IX). Lo scritto è stato trasmesso al ricorrente per

conoscenza il 23 gennaio 2024 (doc. X).

in diritto

in ordine

2.1. L’assicurato fa valere una

violazione del suo diritto di essere sentito, della legge sulla trasparenza e

dell’art. 27 LPGA, poiché, malgrado dopo l’emissione della decisione su

opposizione abbia fatto richiesta di poter ottenere l’intero incarto, solo in

sede di ricorso è venuto a conoscenza della presenza di documenti non trasmessigli

in precedenza. Inoltre il referto del 18 agosto 2023 del curante, prodotto con

l’opposizione, non sarebbe stato sottoposto al perito.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.2. Nel caso

di specie, dalle tavole processuali emerge che il certificato medico del 18

agosto 2023 del dr. med. __________ è stato visionato sia dal medico

fiduciario, dr. med. __________ (doc. 19), che dal perito dr. med. __________

(doc. 20). Sulla base delle affermazioni del curante, i due medici hanno

ritenuto di prorogare il diritto alle prestazioni, nella misura del 25%, fino a

fine agosto 2023.

Avendo

esaminato tutta la documentazione medica prodotta ed avendo indicato nella

decisione su opposizione impugnata il parere dei due medici (pag. 3, punto 17 e

pag. 7, punto 11), su questo punto l’assicuratore non ha commesso alcuna

violazione.

Per quanto concerne invece

l’accesso agli atti, questo Tribunale deve stigmatizzare l’operato

dell’assicuratore.

Infatti, il 25 ottobre 2023, in

seguito all’emissione della decisione su opposizione, il ricorrente, per il tramite

della RA 1, ha chiesto l’invio degli “atti del vostro incarto” (doc.

22).

Il 9 novembre 2023 l’assicuratore

ha trasmesso la documentazione al ricorrente (doc. 23).

Tuttavia, secondo quanto

affermato dall’interessato “intendiamo sin da subito evidenziare come, al

momento della richiesta degli atti in sede di audizione, i documenti forniti in

sede di risposta non fossero affatto presenti nell’incarto e come non sia stato

mai prima d’ora possibile prenderne atto per la scrivente” (doc. VI).

Tant’è che l’insorgente ha chiesto al Tribunale di poter visionare il doc. 7

(perizia del 20 dicembre 2022 del dr. med. __________), doc. 8 (processo

verbale della riunione di dicembre con il medico di fiducia della CO 1), doc.

13 (perizia del 25 aprile 2023 del dr. med. __________), doc. 19 (e-mail del dr.

med. __________ del 22 agosto 2023) e doc. 20 (e-mail del dr. med. __________

del 29 agosto 2023).

L’assicuratore ha in parte

ammesso di non aver trasmesso tutti i documenti al ricorrente, malgrado la sua

richiesta (risposta, pag. 5, punto 3: “[…] l’email in questione viene

presentata con la presente risposta di causa […”]; pag. 5 punto 4: “[…]

Anche questa dichiarazione viene presentata con la presente risposta di causa

ed è stata menzionata anche nella decisione su opposizione […]” e “[…]

se il fatto che questa e-mail non sia stata trasmessa alla rappresentante

legale quando sono stati richiesti gli atti possa essere considerato una

violazione del diritto di essere sentito è irrilevante […]”).

Ora, nella misura in cui

l’assicuratore, malgrado la chiara richiesta del ricorrente di poter ottenere

tutti gli atti dell’incarto, ne ha trasmessi solo una parte, a non averne

dubbio, ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente.

Quest’ultimo ha del resto

sollevato delle censure proprio in ragione del fatto che riteneva che

l’assicuratore non avesse sottoposto la nuova documentazione sanitaria prodotta

in sede di opposizione ai propri medici.

Questo comportamento,

inaccettabile, va censurato.

Tuttavia, ritenuto che nelle more

processuali questo Tribunale ha trasmesso la documentazione mancante al

ricorrente (doc. V), il quale ha potuto ampiamente esprimersi in merito (doc.

VI), tale violazione, seppur grave, è stata sanata in questa sede.

Va qui rammentato che, come emerge dalla STF

8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non

particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente

sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal

ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare

liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un

rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave

violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza

se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e

in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non

sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere

sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF

142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Inoltre il ricorrente ha potuto

visionare gli atti prodotti dall’assicuratore e prendere posizione in merito.

L’annullamento

della decisione su opposizione impugnata ed il rinvio della causa all’assicuratore

per sottoporre la medesima documentazione all’insorgente, affinché possa

esprimersi in merito, nel preciso caso di specie, comporterebbe un

inutile formalismo ed in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi

superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'equivalente interesse della

parte ad una celere trattazione della procedura.

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel

merito

2.3. Per

l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,

mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda

un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Ai sensi

dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività.

È considerata

incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di

guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione

ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di

un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del

danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa

non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

2.4. Per

quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67

LAMal prevede che:

"

1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi

esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65

anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un

assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella

forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere

stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i

propri dipendenti;

b. associazioni di datori di

lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei

loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri

membri."

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,

gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata

d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura

alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv. 1bis LAMal

prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità

lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2

LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità

lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per

quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue

quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può

essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per il diritto all'indennità

giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore

di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto

dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede

che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno

720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non

è applicabile.

In caso di incapacità

lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta

per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per

la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,

qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta

l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da

incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I

termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati

in funzione della riduzione.

2.5. Secondo

la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza

applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui

che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,

oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio

di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V

283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).

L'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la

giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza

del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

La

questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il

riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati

forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento

medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti

motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del

medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione

della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF

114 V 283 consid. 1c).

Il

grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento

all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto

può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata

dall'assicurato.

L'incapacità

di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa

considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro

equilibrato.

L'incapacità

di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno

sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene

valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.

2.6. In

concreto, dalla documentazione medica agli atti si evince che il 15 settembre

2022 il datore di lavoro dell’insorgente ha notificato all’assicuratore

un’incapacità lavorativa dell’interessato, allegando un certificato del 12

settembre 2022 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha

attestato un’inabilità al 50% (doc. 3 e plico doc. 4), confermata il 26

settembre 2022 (plico doc. 4) ed il 17 ottobre 2022 (plico doc. 4).

Il

7 novembre 2022 il curante ha compilato un rapporto medico per l’assicuratore,

indicando la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di

entità [illeggibile] (ICD 10 32.1) e sindrome da attacchi di panico (ICD 10 –

41), presenti da anni (doc. 5).

Il

16 novembre 2022 ed il 12 dicembre 2022 il dr. med. __________ ha attestato una

completa incapacità lavorativa (plico doc. 4).

Il

13 novembre 2022 l’assicuratore ha convocato l’insorgente per essere sottoposto

ad una perizia medica ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, il quale, con referto del 20 dicembre 2022, sottoscritto anche

dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver descritto la

situazione attuale, l’anamnesi medica, dove ha rilevato che in passato era

stato seguito dal dr. med. __________ e dal Dr. med. __________ e da circa 10

anni dal dr. med __________ e l’anamnesi sociale, nei dati soggettivi ha

indicato che l’insorgente soffre di stati depressivi recidivanti dal 1993 e che

da allora ha avuto crisi depressive senza mai sentirsi, anche nei periodi di

remissione, davvero bene e che da anni è seguito a livello psichiatrico e

assume terapie farmacologiche. Spesso le crisi sono state legate a problemi

lavorativi, ha sempre cercato di reagire, ma ora fa più fatica. Non ha il

carattere dell’imprenditore, ma dopo il licenziamento al casinò non ha avuto

alternative che riprendere un’attività in proprio. Ha tanto lavoro, ma molti

clienti non pagano o pagano molto in ritardo, non ha potuto mantenere per

ragioni finanziarie il secondo dipendente e questo l’ha sovraccaricato molto.

Ora non riesce più a lavorare, l’attività va avanti grazie al suo dipendente e

alla moglie, attiva come segretaria, e per dare loro una mano ha dovuto

assumere aiuti provvisori a tempo parziale.

Lo

specialista ha affermato:

" (…) Si

tratta di un uomo 59enne che soffre da alcuni mesi la riesacerbazione di uno

stato depressivo reattivamente a problemi d’ordine personale e lavorativo.

Nonostante la natura

chiaramente reattiva dell’attuale episodio depressivo, ritengo il quadro

clinico per gravità non più riferibile a un semplice disturbo dell’adattamento.

L’anamnesi remota, che

mette in evidenza la presenza di altri episodi depressivi, rende molto

probabile la natura endogena e ricorrente di tale patologia.

Sulla base della

valutazione eseguita l’assicurato sembra soffrire di un Sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10: F32.1).

Si tratta di una

sindrome caratterizzata da ripetuti episodi depressivi in cui è presente umore

depresso di un livello chiaramente abnorme per il soggetto, per la maggior

parte della giornata e quasi ogni giorno per più di due settimane.

Sono inoltre

apprezzabili perdita di sicurezza e autostima, perdita di interesse o piacere

per attività che sono normalmente piacevoli, disturbi del sonno, modificazione

dell’attività psicomotoria e lamentazione di diminuita capacità di

concentrarsi. I disturbi citati comportano una considerevole difficoltà a

continuare le abituali attività.

La natura ricorrente

della Sindrome depressiva presuppone la possibilità che nel tempo possano

manifestarsi episodi depressivi di entità variabile, come per altro

anamnesticamente parrebbe il caso.

Dalla valutazione

effettuata sembra anche emergere la presenza di tratti di personalità

anaclitici e ansiosi, non però così marcati per porre con certezza una diagnosi

di disturbo di personalità. Anche a ciò è da riferire a mio avviso un decorso

finora molto difficile, che rende la prognosi dubbia e il pericolo di

cronicizzazione reale.

Lo psichiatra curante

Dr. __________, sentito telefonicamente, riferisce preoccupazione rispetto alle

condizioni cliniche, che perdurano per altro da molti anni, e al futuro

dell’assicurato, per questo verosimilmente procederà alla notifica

all’assicurazione invalidità per una richiesta di rendita almeno parziale.

È possibile comunque

sottolineare che le risorse sociali e personali sembrano anche sufficientemente

buone. Anche la motivazione dell’assicurato appare discreta.

Anche per questo

ritengo vi siano nonostante tutto ancora margini per la ripresa dell’attività

lavorativa.

La terapia

farmacologica antidepressiva in atto appare adeguata al quadro clinico. È

sicuramente necessario mantenere la presa in carico psichiatrica e

psicoterapeutica atta a una migliore elaborazione dei vissuti personali.

In considerazione di

quanto descritto appare ragionevolmente proponibile un tentativo di ripresa

dell’attività lavorativa nel proprio lavoro almeno al 50% (mezza giornata)

entro fine gennaio 2023.

Lascio allo psichiatra

curante Dr. __________ la gestione di un eventuale aumento progressivo entro

questo limite temporale.

La prognosi, in

riferimento al quadro clinico, appare comunque ancora molto incerta e da

valutare, trattandosi di una patologia endogena da seguire nel suo decorso.

Ad oggi è difficile

invece prevedere i tempi per la ripresa dell’attività a tempo pieno anche in

relazione alla ventilata possibile richiesta di prestazione dell’assicurazione

invalidità.

Ritengo utile

richiedere un rapporto dettagliato al Dr. __________ entro marzo 2023.” (doc.

7)

Con

certificato del 9 gennaio 2023 il dr. med. __________ ha rilevato la

possibilità, per il ricorrente, di riprendere l’attività nella misura del 20%

(plico doc. 4).

Il

10 gennaio 2023 l’assicuratore ha informato il ricorrente che avrebbe versato

indennità al 100% fino al 9 gennaio 2023, all’80% dal 10 al 31 gennaio 2023 ed

al 50% dal 1° febbraio 2023, conformemente al referto del dr. med. __________

(doc. 9).

Il

30 gennaio 2023 il dr. med. __________ ha preso posizione, ritenendo che

l’interessato avrebbe potuto continuare a lavorare al massimo al 20% (doc. 10).

La valutazione del curante è stata confermata dal medico fiduciario e

l’assicuratore ha comunicato all’insorgente che un nuovo esame sarebbe stato

effettuato nel corso del mese di aprile 2023 (doc. 11).

Il

24 aprile 2023 il ricorrente è nuovamente stato visitato dal dr. med. __________,

il quale in data 25 aprile 2023, riassunta la situazione, l’anamnesi medica e

sociale, i dati soggettivi e descritto l’esame psichiatrico, ha affermato:

" (…) Sulla

base della valutazione eseguita si conferma che l’assicurato soffre di un

Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10:

F32.1).

La natura ricorrente

della Sindrome depressiva presuppone la possibilità che nel tempo possano

manifestarsi episodi depressivi di entità variabile, come per altro

anamnesticamente parrebbe il caso.

Rispetto alla

precedente valutazione le condizioni psichiche dell’assicurato appaiono

leggermente migliorate, in particolare sembra più positivo e propositivo per

quanto ancora preoccupato per un futuro per lui incerto.

Lo psichiatra curante

Dr. __________, sentito telefonicamente, riferisce ancora preoccupazione

rispetto alle condizioni cliniche, che perdurano da anni, e al futuro

dell’assicurato, per cui resterebbe ancora attuale la possibile notifica

all’assicurazione invalidità per una richiesta di una rendita almeno parziale.

Va sottolineato che la

diagnosi e la storia clinica sarebbero anche compatibili con inabilità

lavorativa duratura e con una possibile rendita AI almeno parziale.

È però possibile anche

sottolineare che le risorse sociali e personali sembrano sufficientemente

buone, così come la motivazione dell’assicurato appare sicuramente migliorata.

Per questo ritengo che

ora vi siano margini per l’aumento del grado di abilità lavorativa.

È sicuramente

necessario mantenere la presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica, atta a

una migliore elaborazione dei vissuti personali, e la terapia farmacologica

antidepressiva in atto, che appare adeguata al quadro clinico.

In considerazione di

quanto descritto appare ragionevolmente proponibile la ripresa dell’attività

lavorativa nel proprio lavoro al 50% (mezza giornata) da inizio maggio 2023 e,

qualora non vi fossero problemi particolari, al 100% da inizio luglio 2023.

La prognosi, in

riferimento al quadro clinico, trattandosi di una patologia endogena da seguire

nel suo decorso, appare comunque ancora incerta.” (doc. 13)

Il

2 maggio 2023 ed il 30 maggio 2023 il dr. med. __________ ha attestato

un’incapacità lavorativa del 50% (plico doc. 4).

In

data 13 giugno 2023 l’assicuratore ha informato l’insorgente che avrebbe

versato indennità giornaliere al 50% fino alla fine di giugno 2023 e che in

seguito le prestazioni sarebbero state soppresse (doc. 14).

Il

3 luglio 2023 il dr. med. __________, ha scritto al medico fiduciario,

affermando che pur “condividendo le sue riflessioni diagnostico-prognostiche

mi trovo costretto ancora a dover certificare un’incapacità lavorativa

parziale, frutto di una mancata stabilizzazione del quadro clinico. Infatti, la

sintomatologia descritta in precedenza permane a tutt’oggi, divenendo

pervasiva, segnatamente la sua caricabilità e capacità di tenuta” (doc.

15).

Con

decisione formale del 21 luglio 2023 l’assicuratore ha confermato la cessazione

del versamento delle prestazioni al 30 giugno 2023 (doc. 16).

Il

18 agosto 2023, in seguito all’opposizione dell’insorgente, il dr. med. __________,

ha affermato:

" (…)

Seppure allineato con le sue riflessioni diagnostico-prognostiche, non ho

potuto attestare un ripristino completo della capacità lavorativa del paziente

come già comunicato lo scorso mese. Al contempo al mio rientro dalle vacanze mi

sono confrontato con una situazione clinica vieppiù peggiorata per

l’accresciuta irritabilità che in occasione di un sopralluogo su un cantiere di

lavoro si è tradotta in un passaggio all’atto nei confronti di un committente.

Tale episodio, novità per il paziente, che in realtà si profila come bonario ed

evitante i conflitti, conferma la pervasività del suo malessere e la forte

implicazione comportamentale.

Permangono

sostanzialmente invariate invece la persistente ansietà e faticabilità che ne

limita tutt’ora la caricabilità.

Al momento, pertanto,

non posso che confermare la sua incapacità lavorativa del 50% e l’indicazione a

mantenere orientata la sua pratica verso un intervento da parte dell’ufficio

Invalidità di Bellinzona, ipotesi questa, in considerazione del suo disturbo,

non esclusa a priori nemmeno nelle sue riflessioni prognostiche.” (doc. 18)

Interpellato dall’assicuratore,

il medico fiduciario, dr. med. __________, il 22 agosto 2023 ha affermato che

gli argomenti del curante sono vaghi e non limitanti, tuttavia, alla luce della

diagnosi ha proposto di eventualmente riconoscere ancora due mesi al 25%,

ritenuta la necessità di chiedere dapprima un parere al dr. med. __________

(doc. 19). Quest’ultimo, il 29 agosto 2023, si è detto d’accordo con la

valutazione del dr. med. __________, alla luce del fatto che non vi sono

elementi nuovi. Egli ha aggiunto di aver “anche sentito telefonicamente il

Dr. __________ che ho informato di tale decisione e del fatto che il caso verrà

chiuso” (doc. 20).

Con decisione su opposizione del

12 ottobre 2023 l’assicuratore ha modificato la decisione formale e

riconosciuto indennità giornaliere al 25% fino al 31 agosto 2023 (doc. 21).

In sede di ricorso, l’insorgente

ha prodotto un referto del 26 settembre 2023 del dr. med. __________, che ha

attestato un’inabilità lavorativa del 50% fino al 31 ottobre 2023 (doc. D).

In seguito ha trasmesso una presa

di posizione del 13 novembre 2023 del medesimo curante, che ha affermato:

" (…) Ho in

cura il signor RI 1 dal settembre 2011. Egli è titolare di una piccola impresa

di impianti elettrici, con diverse mansioni che oltre la posa in opera include

naturalmente anche la progettazione.

In questo lungo lasso di tempo, la presa in

carico è stata puntuale e legata ai periodi di crisi severa che si realizzavano

sempre in rapporto a situazioni professionali. Una volta superate le crisi e

risolti i problemi professionali, gli incontri si sono diluiti fino a delle

sospensioni temporanee e relativamente brevi.

Nell’episodio attuale, il paziente si è

riproposto alla mia attenzione dopo un periodo di sei mesi di benessere, lo

scorso aprile 2022, lamentando una sintomatologia, simile a quella già vissuta

in passato, rappresentata da una deflessione timica marcata con episodiche

crisi di panico. Il malessere era precipitato a causa di preoccupazioni

professionali insorte dopo conflitti, in particolare con un committente che,

arbitrariamente a detta del paziente, una volta beneficiato dell’intervento

professionale, comprensivo di una grossa commessa di materiali, si sarebbe

rifiutato di corrispondere il dovuto arrivando persino a richiederne i danni.

Da allora, riprese regolarmente le cure

psicofarmacologiche e gli incontri ambulatoriali, dato il progressivo

peggioramento clinico, non ho potuto che attestare l’apertura di un periodo di

malattia che non le nascondo, è stata di misura parziale (50%) solo per

l’insistenza del paziente. Infatti, spinto dal suo senso di responsabilità

rispetto l’allora due dipendenti (ora ve ne è solo uno) ha rifiutato

l’inabilità completa. Il signor RI 1, in tal senso ha sempre espresso una forte

motivazione a mantenere e riprendere il lavoro pur temendo la difficoltà di

confrontarsi con terzi (committenti, artigiani responsabili nei cantieri, ecc.)

e la gestione degli eventuali conflitti.

Posso comunque affermare con una certa

serenità, di come “il caso” assicurativo del signor RI 1, sia stato gestito in

modo quanto meno peculiare.

Infatti, ha dovuto attendere diversi mesi

per ricevere le prime indennità con continui rinvii giustificati, secondo il

paziente, da ritardi nella ricezione dei certificati medici.

In seguito i due resoconti medici prodotti

dal perito, Dr. Med. __________, Psichiatra e Psicoterapeuta, hanno

sostanzialmente confermato le diagnosi e la prognosi da me postulate.

In ogni occasione di queste puntuali

valutazioni peritali ho potuto conferire con il collega e condividere le

riflessioni conclusive che tuttavia in ultima analisi non si sono potute

confermare fino in fondo, e non certo per mancata competenza del perito bensì

per l’imprevedibilità evolutive di certi disturbi per i quali, considerata

anche la personalità del paziente, non è previsto un decorso lineare.

Per tali motivi, nonostante la buona

predisposizione del paziente e la mia intenzione a favorire il suo pieno

reinserimento nel mondo professionale, significando questo la riconquista del

suo completo funzionamento e benessere, non vi è stata possibilità di

ripristinare in pieno la sua capacità lavorativa.

Riferendomi invece all’ultima comunicazione

assicurativa datata 12 ottobre 2023 e ricevuta questa volta (curiosamente) solo

dal paziente, concernente la “Decisione su opposizione”, mi vedo costretto ad

esprimere il mio disappunto.

In particolare, al punto 17 pagina 3, si

cita che “in una mail datata 29 agosto 2023, il dr. med. Latella ha concordato

con la raccomandazione del medico di fiducia di accettare l’ultima proroga di

due mesi del diritto alle prestazioni ad una percentuale del 25%. Ha spiegato

di aver contattato lo psichiatra curante dell’assicurato, che si è detto

d’accordo con questa proposta”… Questa affermazione sorprende, quando solo il

18.08.2023, nel mio rapporto dettagliato avevo confermato la mia impossibilità

ad aumentare il grado di capacità lavorativa del paziente oltremodo ribadendo

l’indicazione a mantenere orientata la pratia che lo concerne verso un

possibile intervento da parte dell’Ufficio Invalidità di Bellinzona.

Le medesime perplessità sorgono in

riferimento al punto 11 pagina 7, quando si cita un riconoscimento concordato

tra Perito e Medico fiduciario dell’Assicurazione per un 25% di inabilità

lavorativa fino al 31 agosto 2023, proposta che avrei accettato.

Nel frattempo, le posso comunicare che la

situazione clinica del paziente riscontrata in occasione del nostro ultimo

incontro, avvenuto lo scorso 08.11.2023, non si è modificata presentando ancora

egli un quadro clinico sostanzialmente invariato con appiattimento dell’umore,

ansia libera, riduzione della capacità di provare piacere, esauribilità. Si è

poi aggiunta un ulteriore preoccupazione legata al riscontro di una

ginecomastia destra in fase di approfondimento diagnostico tramite Ecografia e

Mammografia.

Per tali motivi non ho potuto che

confermare un’incapacità lavorativa ancora del 50%.” (doc. E)

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014

del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente

il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8.

In concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata del 12 ottobre 2023,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo

per scostarsi dalle conclusioni dell’assicuratore convenuto.

Fatti

I

referti del 20 dicembre 2022 e del 25 aprile 2023 del dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, sono dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Lo

specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha

esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

Del

resto il curante dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed il dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno condiviso, fino al 30

giugno 2023 le rispettive conclusioni in merito alla diagnosi (sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità [ICD10: F32.1]) e alla

capacità lavorativa del ricorrente, da ultimo pari al 50%.

I

due specialisti divergono invece circa l’evoluzione dello stato di salute a

partire dal 1° luglio 2023.

I

certificati prodotti dal dr. med. __________ il 3 luglio 2023 ed il 18 agosto

2023 non sono tuttavia atti a sovvertire le conclusioni del perito, dr. med. __________,

avvallata dal medico fiduciario, dr. med. __________, secondo cui nei mesi di

luglio e agosto 2023 l’interessato era ancora inabile al massimo al 25%.

Nel

primo referto il curante, pur condividendo le riflessioni “diagnostico-prognostiche”

del perito, si limita ad affermare di “dover certificare un’incapacità

lavorativa parziale, frutto di una mancata stabilizzazione del quadro clinico”,

senza tuttavia quantificare percentualmente l’asserita incapacità lavorativa e

senza apportare alcun elemento medico oggettivo atto a sostanziare le sue

parole, limitandosi a sostenere che la “sintomatologia descritta in

precedenza permane a tutt’oggi, divenendo pervasiva, segnatamente la sua

caricabilità e capacità di tenuta”.

Non

è di maggior ausilio il rapporto del 18 agosto 2023, dove, pur quantificando

l’incapacità lavorativa (50%), cita un episodio comprovante un’accresciuta

irritabilità e la persistente ansietà e faticabilità, che ne limita la

caricabilità, senza tuttavia, neppure in questa occasione, apportare elementi

medici oggettivi atti a comprovare il suo dire.

Circa

le contestazioni dell’insorgente, secondo il quale, contrariamente a quanto

figurante nella decisione su opposizione impugnata (pag. 3, punto 17 “[…] Ha

spiegato di aver contattato lo psichiatra curante dell’assicurato, che si è

detto d’accordo con questa proposta” e pag. 7, punto 11 “[…] Lo

psichiatra curante ha accettato questa proposta in una conversazione telefonica

con il perito”), il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ non si

sarebbero sentiti nel corso del mese di agosto 2023 e il curante non sarebbe

stato d’accordo con la conclusione del perito di una capacità lavorativa del

25%, va evidenziato quanto segue.

Quanto

indicato nella decisione su opposizione impugnata è errato nella misura in cui

nella presa di posizione del dr. med. __________ non figura che i due

specialisti si siano accordati in merito al grado d’incapacità lavorativa, ma è

corretta laddove figura che essi si sono sentiti nel corso di una conversazione

telefonica (doc. 20, presa di posizione del 29 agosto 2023 del dr. med. __________:

“[…] Ho anche sentito telefonicamente il Dr. __________ che ho informato di

tale decisione e del fatto che il caso sarà chiuso”). Infatti, questa

secondo circostanza, ossia il contatto telefonico tra i due specialisti, non è

stata smentita dal dr. med. __________, il quale ha invece contestato di essere

stato d’accordo con il dr. med. __________ (doc. E, referto del 13 novembre

2023: “[…] Questa affermazione sorprende, quando solo il 18.08.2023, nel mio

rapporto dettagliato avevo confermato la mia impossibilità ad aumentare il

grado di capacità lavorativa del paziente […]”), ciò che il perito in

effetti non ha mai detto (cfr. doc. 20).

Per

cui se è vero che quanto riportato dall’assicuratore nella decisione su

opposizione impugnata, ossia che i due specialisti erano d’accordo, non

corrisponde alla realtà, d’altra parte non può invece essere rimproverato al

dr. med. __________ di avere asserito delle falsità. La sua valutazione del 29

Considerandi

agosto 2023, presa dopo aver conferito con il medico fiduciario, dr. med. __________,

non può essere ritenuta fuorviante.

Va

per contro nuovamente stigmatizzata l’attitudine dell’assicuratore, che non

solo non ha fornito l’intero incarto all’insorgente, malgrado ne abbia fatto

richiesta (cfr. consid. 2.2), ma ha pure riportato in maniera sbagliata le

affermazioni, corrette, del proprio perito, facendo credere che il medico

curante fosse d’accordo con le conclusioni del dr. med. Latella circa la

capacità lavorativa del ricorrente al 25% nei mesi di luglio ed agosto 2023.

Ciò

tuttavia non incide sulla valutazione della capacità lavorativa del ricorrente,

alla luce del contenuto dei due certificati del dr. med. __________ che non

permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quella posta dal

dr. med. __________.

Non

giova al ricorrente neppure il certificato del suo curante del 26 settembre

2023, dove quest’ultimo afferma unicamente che l’interessato, sempre in cura

presso di lui, è inabile al lavoro nella misura del 50% sino al 31 ottobre 2023

(doc. D). Non figura infatti alcun elemento medico oggettivo a sostegno della

sua valutazione.

Infine,

neppure quanto attestato dal dr. med. __________ il 13 novembre 2023 può modificare

l’esito della procedura (doc. E). Infatti, dopo aver riassunto la già nota

fattispecie ed aver preso posizione sulla decisione su opposizione impugnata,

il dr. med. __________, nel penultimo paragrafo, precisa che la situazione

valetudinaria del ricorrente, in occasione della visita dell’8 novembre 2023,

non si è modificata. Lo specialista, anche in questo caso, ribadendo che

l’interessato soffre di un appiattimento dell’umore, ansia libera, riduzione della

capacità di provare piacere ed esauribilità, non indica elementi medici oggettivi

che possano sovvertire le conclusioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________.

A

comprova che la situazione, sino al momento della decisione su opposizione impugnata,

non è compromessa, vi è inoltre la circostanza che il medico curante già in

occasione del colloquio telefonico tenutosi con il perito nell’ambito della

valutazione peritale del 20 dicembre 2022 aveva accennato ad un possibile

intervento dell’Ufficio assicurazione invalidità (pag. 5, doc. 7), ribadendolo

anche successivamente (cfr. pag. 4, doc. 13), da ultimo nel referto del 13

novembre 2023 (doc. E), senza tuttavia mai concretizzare la domanda di

prestazioni AI.

Quanto

alla preoccupazione insorta in seguito al riscontro di una ginecomastia, alla

necessità di effettuare una fisioterapia ed all’asserito peggioramento

valetudinario dal lato fisico, va rammentato che è la data della decisione

impugnata (in concreto il 12 ottobre 2023) che delimita il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF

143.

V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF

9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215

consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la

legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento

in cui la decisione impugnata è stata resa.

Un

eventuale peggioramento dello stato di salute successivo al 12 ottobre 2023 deve

pertanto essere fatto valere tramite una nuova richiesta di prestazioni.

In

queste condizioni, il rinvio degli atti all’assicuratore per predisporre

ulteriori accertamenti medici ed economici non si giustifica.

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11

maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del

2.

giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.;

STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid.

9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.9

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti