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Decisione

36.2023.35

Disdetta, dopo un anno, del contratto d'assicurazione complementare (LCA), sottoscritto per tre anni, in seguito all'aumento del premio netto (premio lordo immutato), per diminuzione dello sconto dopo l'uscita di un familiare dalla cerchia degli assicurati non esplica l'effetto desiderato

12 febbraio 2024Italiano30 min

membri della famiglia sanno di conseguenza che nel corso del tempo i premi vengono

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2023.35-36

cs

Lugano

12 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 23 novembre 2023 di

1. AT

1

2. AT

2

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. __________, nato nel 1963, AT 1

nata nel 1965 ed il loro figlio AT 2, nato nel 1995, sono assicurati dal 1°

gennaio 2023 presso CV 1 (in seguito: CV 1), dove hanno sottoscritto un

contratto pluriennale, di tre anni, per le assicurazioni complementari __________

ed __________. AT 2 beneficia pure dell’assicurazione __________ (doc. 9).

1.2. Con scritto del 3 novembre 2023 __________,

AT 1 e AT 2 hanno disdetto le assicurazioni complementari con effetto al 31

dicembre 2023, “in seguito alla modifica dei premi per il 2024” (doc.

10).

1.3. L’8 novembre 2023 CV 1 ha

confermato la disdetta per quanto concerne l’assicurazione __________ di tutti

e tre i membri della famiglia e per l’assicurazione __________ di AT 2, in

seguito alla modifica del premio (doc. 11). Per quanto concerne l’assicurazione

__________, CV 1 ha invece confermato la risoluzione del contratto solo per __________,

visto l’aumento del premio (doc. 11). Per AT 1 e AT 2 l’assicuratore ha

indicato che il contratto prende fine il 31 dicembre 2025.

1.4. Il 23 novembre 2023 AT 1 e AT 2

hanno inoltrato una petizione al TCA, tramite la quale chiedono la conferma

della loro disdetta anche per l’assicurazione __________ per il 31 dicembre

2023 a causa dell’aumento dei premi mensili che sono passati da fr. 64.05 a fr.

68.20 per AT 1 e da fr. 38.75 a fr. 41.30 per AT 2 (doc. I).

1.5. Il 24 novembre 2023 il Giudice

delegato del TCA ha ingiunto agli attori di voler completare la loro petizione,

rispondendo ad alcune domande (doc. II).

1.6. Il 28 novembre 2023 gli assicurati

hanno dato seguito alle richieste (doc. III).

1.7. Con risposta del 6 dicembre 2023 CV

1 propone la reiezione della petizione sostenendo che in applicazione dell’art.

__________ CGA la disdetta non può essere accettata, giacché nel caso di specie

non si è in presenza di un aumento del premio, ma di una diminuzione degli

sconti a cui avevano diritto gli assicurati. Con la risoluzione dei contratti e

l’uscita dalla cerchia degli assicurati di __________, lo sconto per famiglia è

sceso dal 10% (tre membri della stessa famiglia assicurati contemporaneamente)

al 5% (due membri della stessa famiglia assicurati contemporaneamente).

1.8. Le parti sono state convocate per

un’udienza di discussione il 19 dicembre 2023, da cui è emerso:

" (…) Parte

attrice precisa che la richiesta di disdire è determinata dal fatto di avere

già sottoscritto l’adesione presso un altro assicuratore che ha accolto tutti e

tre.

L’assicuratore CV 1 ha ammesso la richiesta di disdetta del marito

rispettivamente il papà di parte attrice per tutte le coperture ma non invece

per la mamma rispettivamente il figlio.

Viene prodotta in questa sede la conferma di disdetta per __________

e sul verso del medesimo foglio la conferma di disdetta per AT 2 ma riferita al

31.12.2025.

L’assicuratore comunicherà le ragioni per le quali tutte le

coperture oggetto della disdetta di __________ sono state accettate da CV 1, se

questo è da ricondurre all’età dell’assicurato rispettivamente al fatto che con

il raggiungimento dei 60 anni vi sarebbe stato un aumento del premio.

A domanda dell’attore l’assicuratore dà atto che, qualora non

fossero accolte le sue tesi in questa sede, in presenza di un aumento del

premio riferito all’anno 2025 (in genere comunicato a novembre 2024) non è più

necessaria una nuova disdetta siccome quella inoltrata esplicherebbe i suoi

effetti antecedentemente siccome comunque valida e registrata in seno ad CV 1. (…)”

(doc. VIII)

1.9. Con scritto del 20 dicembre 2023 CV

1, dando seguito a quanto chiesto in sede di udienza, ha affermato:

" (…)

1. Fissazione del premio

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha

approvato l’ammontare dei premi lordi della copertura integrativa denominata __________

il __________ 2019 per l’anno 2020. La FINMA ha pubblicato la propria

decisione. Quest’ultima poteva fare oggetto di ricorso entro 30 giorni dalla

pubblicazione. Di fatto, i premi sono restati invariati e non hanno fatto

oggetto di contestazione. Pertanto, la FINMA non si è più interessata del prodotto

__________.

Di fatto, la FINMA opera in ossequio all’art. 38 Legge sulla

sorveglianza degli assicuratori (LSA) e secondo questa disposizione, le tariffe

soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da

garantire, da un lato, la solvibilità dell’istituto di assicurazione

richiedente e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro eventuali

abusi. Ma non solo. La FINMA non si limita all’approvazione dei premi ma si

interessa pure al tenore delle condizioni generali. Pure, quest’ultime sono

state condivise dalla FINMA.

2. Posizione del signor __________

In effetti, il signor __________ disponeva della copertura __________

con scadenza 31 dicembre 2025. Parte convenuta ha accettato la disdetta di

detta copertura, malgrado l’esistenza di un contratto pluriennale con scadenza

dicembre 2025, perché il premio lordo avrebbe subito un aumento il 1° gennaio

2024 causa scatto d’età (premio 2023 – CHF 75.30 / premio 2024 – CHF

82.95).

Infine, per completezza, parte convenuta ritiene doveroso

osservare un aspetto che – sino all’udienza – era ignoto e meglio che parte

attrice è stata seguita da un broker (attivo sulla piazza ticinese da 35 anni).

Durante l’udienza è emerso che i signori __________ avevano, nel frattempo,

sottoscritto identica copertura presso altro assicuratore. Pertanto, la

procedura in essere è tesa, principalmente, ad evitare un doppio pagamento di

premio assicurativo di una copertura integrativa (dunque non obbligatoria)

all’assicurazione di base.

A mente di parte convenuta, la situazione in essere era evitabile

poiché era sufficiente leggere attentamente le CGA (oppure, sincerarsi

direttamente presso parte convenuta), eventualmente, preso atto

dell’incresciosa situazione, bastava agire con eleganza e meglio sollecitare

all’ultimo assicuratore la sospensione della copertura assicurativa

frettolosamente conclusa” (doc. IX)

1.10. Il 21 dicembre 2023 il Giudice

delegato del TCA ha scritto agli attori, concedendo loro un termine scadente il

10 gennaio 2024 per eventualmente esprimersi in merito a quanto affermato da CV

1 (doc. X).

1.11. Il 12 gennaio 2024 il TCA ha

informato le parti che l’istruttoria è conclusa e che viene loro assegnato un

termine per produrre le conclusioni scritte da far pervenire entro il 23

gennaio 2024, ritenuto che in seguito il Tribunale emetterà la sentenza (doc.

XI).

1.12. Il 15 gennaio 2024 è pervenuto al

TCA uno scritto degli attori con l’indicazione che avrebbero provveduto a

sospendere l’assicurazione LCA presso il nuovo assicuratore in attesa della

sentenza definitiva (doc. XII).

1.13. Il 18 gennaio 2024 l’assicuratore ha

prodotto le sue conclusioni (doc. XIII), trasmesse il 19 gennaio 2024 agli

attori (doc. XIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se CV 1 può rifiutare la disdetta dell’assicurazione

complementare __________, inoltrata dagli attori, a motivo che il premio “lordo”

non ha subito variazioni a differenza di quanto accaduto per il premio al netto

degli sconti, che è aumentato.

2.2. Nel

caso di specie gli attori, unitamente a __________, sono assicurati dal 1°

gennaio 2023 presso la convenuta, dove hanno sottoscritto, tra le altre,

l’assicurazione complementare __________, alla quale si applicano le Condizioni

generali d’assicurazione (CGA) 2022, le Condizioni supplementari

d’assicurazione (CSA) 2021 e le condizioni particolari d’assicurazione (CPA),

art. __________ (sconto per famiglie), art. __________ (contratto pluriennale)

ed art. __________ (adesione a un contratto collettivo; doc. 1).

Nel

2023 il premio mensile per l’assicurazione __________ ammontava a fr. 75.30 per

__________, a fr. 83.15 per AT 1 ed a fr. 50.35 per AT 2 (doc. 1, 2 e 3).

In

seguito all’applicazione dello sconto famiglia (10%), dello sconto per

contratti pluriennali (3%) e dello sconto collettivo LCA (10%), i premi mensili

dovuti si erano ridotti a fr. 57.95, a fr. 64.05, rispettivamente a fr. 38.75

(doc. 1, 2 e 3).

Nel

mese di ottobre 2023 l’assicuratore ha comunicato agli attori i nuovi premi mensili

validi dal 1° gennaio 2024 (doc. 9).

Per

__________, in seguito alla modifica della sua classe d’età (cfr. doc. IX), il

premio mensile è aumentato a fr. 82.95 (fr. 63.85 con lo sconto), per AT 1 (fr.

83.15; fr. 64.05 con lo sconto) e per AT 2 (fr. 50.35; fr. 38.75 con lo sconto),

il premio non ha invece subito alcuna variazione (doc. 9).

A

causa dell’accettazione della disdetta inoltrata da __________ in seguito all’aumento

del suo premio, lo sconto per famiglia per AT 1 e per AT 2 si è ridotto dal 10%

al 5% ed il loro premio mensile netto è così aumentato a fr. 68.20,

rispettivamente a fr. 41.30 (doc. 12).

Da

cui la richiesta di confermare la disdetta dell’assicurazione complementare __________

anche per loro.

2.3. Per

quanto concerne i premi, va rammentato che per l’art. 38 LSA (esame delle

tariffe soggette ad approvazione), nella procedura d’approvazione la FINMA

esamina in base ai calcoli tariffali presentatile dagli istituti d’assicurazione

se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato,

la solvibilità dei singoli istituti d’assicurazione e, dall’altro, la

protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo l’articolo 33

capoverso 3.

Secondo

l’art. 84 cpv. 1 LSA nel foglio federale sono comunicate le decisioni prese sui

tariffali concernenti contratti d’assicurazioni in corso. La comunicazione

descrive sommariamente l’oggetto e il contenuto della decisione e, per gli

assicurati, equivale a notificazione della decisione secondo l’art. 36 della

legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Secondo

l’art. 84 cpv. 2 LSA i ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla

comunicazione della decisione, al Tribunale amministrativo federale (cfr. art.

31 e 33 lett. e LTAF).

La

FINMA sorveglia le imprese d’assicurazione affinché rispettino la legislazione

sulla sorveglianza e le norme della LCA e della LSA (Bernhard Rütsche: Aufsicht im Bereich der

Krankenzusatzversicherungen /Surveillance dans le domaine des

assurances-maladie complémentaires, Forum Gesundheitsrecht Band Nr. 25, 2017,

ed. Schulthess, pag. 64, n. 18) e vigila sul rispetto della legislazione in

materia di assicurazione e di sorveglianza (art. 46 lett. a LSA), controlla che

le imprese di assicurazione offrano garanzia di un’attività irreprensibile

(art. 46 lett. b LSA), vigila sul rispetto del piano d’esercizio (art. 46 lett.

c LSA), vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano

le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano

gli elementi patrimoniali in modo regolare (art. 46 lett. d LSA). La FINMA

protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e

da intermediari assicurativi (art. 46 lett. f LSA) ed interviene in caso di

irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati (art. 46

lett. g LSA).

Sia

nell’ambito della procedura di approvazione delle tariffe ai sensi dell’art. 38

LSA che dell’attività di sorveglianza generale della FINMA sulle imprese

d’assicurazione ai sensi dell’art. 46 LSA, la nozione di abuso riveste

un’importanza centrale (Bernhard Rütsche,

op. cit., pag. 65, n. 20). L’esistenza di un abuso comporta il rifiuto della

FINMA d’approvare le tariffe o il suo intervento sulla base della legislazione

sulla sorveglianza. Nell’ambito del controllo delle tariffe, la nozione di

abuso delimita anche le competenze della FINMA nel controllo previsto dalla

legge sulla sorveglianza: se i premi previsti non costituiscono un abuso a

scapito degli assicurati e non minacciano la solvibilità dell’impresa

d’assicurazione, la FINMA deve approvarli (Bernhard

Rütsche, op. cit., pag. 65, n. 20).

La

dottrina rammenta che la FINMA può ammettere l’esistenza di un abuso, e di

conseguenza, può intervenire, solo in caso di un comportamento pregiudizievole

ripetitivo da parte di un’impresa d’assicurazione o di un comportamento che sia

suscettibile di toccare un gran numero di persone (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 88, n. 65). Ciò necessita

un pregiudizio sistematico a detrimento degli assicurati che può anche

manifestarsi tramite una disuguaglianza di trattamento importante ed

ingiustificata. Al contrario, non spetta alla FINMA, ma al giudice civile,

intervenire in caso di violazione del diritto in situazioni isolate (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 88, n.

65: “En revanche, il n’appartient

pas à la FINMA, mais au juge civil, d’intervenir en cas de violation du droit

dans des situations isolées”).

2.4. Ai

sensi dell’art. 19 cpv. 1 LCA, salvo stipulazione contraria, il premio per il

primo periodo di assicurazione scade al momento della conclusione del

contratto. Per periodo di assicurazione s’intende lo spazio di tempo secondo il

quale vien calcolata l’unità di premio. Nel dubbio il periodo di assicurazione

è di un anno.

Secondo

l’art. 19 cpv. 3 LCA i premi successivi scadono, nel dubbio, al principio

d’ogni nuovo periodo di assicurazione.

Con

il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore gli art. 35a LCA (recesso ordinario)

e 35b LCA (recesso straordinario; cfr. Andrea Stäubli, Die neuen

Kündigungsrechte nach Art. 35a und 35b VVG, in: Jahrestagung zum

Versicherungsrecht und Versicherungsaufsichtrecht, HAVE, 2022, pag. 63-73).

Per

l’art. 35a cpv. 1 LCA, anche se il contratto è stato concluso per una durata

più lunga, vi si può recedere per scritto o in un’altra forma che consenta la

prova per testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un

preavviso di tre mesi.

L’art.

35a cpv. 2 LCA prevede che le parti possono convenire la possibilità di

recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il

recesso devono essere identici per entrambe le parti.

Ai

sensi dell’art. 35a cpv. 3 LCA nell’assicurazione complementare

all’assicurazione sociale malattie (art. 2 cpv. 2 della legge del 26 settembre

2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie), il diritto di recesso

ordinario e quello in caso di sinistro possono essere esercitati unicamente

dallo stipulante (art. 42 cpv. 1 della presente legge). Nell’assicurazione

collettiva d’indennità giornaliera tali diritti possono essere esercitati da

entrambe le parti.

Secondo

l’art. 35b cpv. 1 LCA per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per

testo, si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi.

Si

considera grave motivo segnatamente:

a.

una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile

l’adempimento del contratto;

b.

ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la

continuazione del contratto da parte del recedente.

La

dottrina (Häberli/Husmann,

Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, pag. 114,

n. 376), con riferimento alla LCA prima della modifica in vigore dal 1° gennaio

2022, rammenta che il diritto di recesso in caso di aumento del premio non è

regolato espressamente nella LCA, ma comunque riconosciuto da giurisprudenza

(DTF 135 III 1, consid. 3.3) e dottrina (Fuhrer

Stephan, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zurigo 2011, pag.

368, n. 13.144) ed è sovente regolato dalle condizioni generali

d’assicurazione.

A

questo proposito in DTF 135 III 1, consid. 3.3, il Tribunale federale ha

affermato:

" (…) Die Beschwerdegegnerin sieht in Ziff. 4

Abs. 2 ihrer AGB 2005 nicht nur vor, dass sie den Versicherungsvertrag anpassen

kann, sondern schliesst zugleich das Kündigungsrecht der Beschwerdeführer aus.

Für die Beurteilung, ob der Ausschluss des Kündigungsrechts erwartet wird, ist

unerheblich, ob die Vertragsänderung auf einer behördlichen Anordnung beruht

und von der Beschwerdegegnerin nachvollzogen oder von Letzterer selbst

veranlasst wird. In beiden Fällen ist zur Zeit des Vertragsabschlusses unklar,

wann, wie oft und in welchem Ausmass sich die Prämie bzw. die

Vertragsgrundlagen ändern. Die Änderung der Vertragsgrundlagen kann sodann

nicht auf eine allgemein bekannte Entwicklung zurückgeführt werden, die mit

einer gewissen Regelmässigkeit eintritt. Es kommt auch nicht darauf an, ob die konkrete

Änderung massvoll ausfällt und für sich betrachtet zumutbar ist. Dass die

Beschwerdegegnerin für den in Ziff. 4 Abs. 2 AGB 2005 vorgesehenen Fall der

Vertragsanpassung das Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers ausschliesst,

widerspricht der allgemeinen Erwartungshaltung der Beschwerdeführer und ist

ungewöhnlich im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Entgegen der

Ansicht der Vorinstanz mussten die Beschwerdeführer bei Vertragsabschluss nicht

damit rechnen, dass sich die Vertragsgrundlagen während der vereinbarten

Vertragsdauer ändern würden, ohne dass ihnen dann die Kündigung offen stünde.”

2.5. In

concreto, per l’art. __________ delle condizioni generali d’assicurazione

(CGA), edizione 1° gennaio 2022, la contraente o il contraente può disdire

l’assicurazione dopo una durata assicurativa ininterrotta di un anno, per la

fine di un anno civile, osservando un preavviso di tre mesi.

La

disdetta è avvenuta entro i termini se è pervenuta a CV 1, in forma scritta e

firmata (a mano o scansionata in un documento elettronico), al più tardi

l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio del termine di disdetta di tre

mesi (art. __________ CGA).

Dopo

ogni caso di sinistro per il quale CV 1 deve corrispondere una prestazione, la

contraente o il contraente può disdire l’assicurazione interessata entro 14

giorni dal pagamento dell’indennizzo o dall’avvenuta conoscenza di tale

versamento. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la ricezione

di tale comunicazione da parte di CV 1 (art. __________ CGA).

CV

1 non ha alcun diritto di rescissione contrattuale alla scadenza del contratto

o in caso di sinistro. Resta salvo il diritto di disdetta di entrambe le parti

per motivi gravi (art. __________ CGA).

Ai

sensi dell’art. __________ CGA CV 1 può ridefinire annualmente la tariffa dei

premi, gli sconti sui premi, la franchigia e l’aliquota percentuale in base

allo sviluppo dei costi, all’andamento dei sinistri e all’adeguamento dell’estensione

della copertura. CV 1 comunica tali adeguamenti per iscritto alle contraenti e

ai contraenti. Chi non è d’accordo con la nuova normativa, può disdire le

relative assicurazioni con effetto a partire dalla data della modifica. Se

entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica CV 1 non riceve

alcuna disdetta, la modifica si considera accettata.

In

caso di annullamento degli sconti sui premi a tempo determinato non sussiste

alcun diritto di disdetta.

Per

l’art. __________ delle condizioni particolari d’assicurazione (CPA), uno

sconto per famiglie viene concesso a economie domestiche composte da più

persone se i contratti assicurativi di almeno due persone vengono gestiti

congiuntamente. In questo caso, tutta la corrispondenza perverrà al referente

della famiglia indicato nella polizza. Nel caso in cui le persone assicurate

maggiorenni non dovessero essere d’accordo sul fatto che il referente possa

prendere visione dei loro dati, queste devono comunicare a CV 1 che il loro

contratto deve essere gestito separatamente. In caso di arretrati CV 1 si

riserva il diritto di continuare a gestire separatamente i contratti di persone

assicurate maggiorenni. Una tale separazione può comportare la cessazione dello

sconto per famiglie.

2.6. Nel caso di specie l’assicurazione __________

è stata sottoscritta per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2023

e fino al 31 dicembre 2025 (doc. 1 e III).

Gli attori, di principio, possono

disdire il contratto con effetto al 31 dicembre 2025, con un preavviso di 3

mesi (cfr. 35a cpv. 1 LCA). Tuttavia, in caso di aumento dei premi la disdetta

può essere inoltrata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione

dell’aumento dei premi con effetto a partire dalla data della modifica (art. __________

CGA).

In concreto, dopo aver ricevuto, nel

corso del mese di ottobre 2023 la polizza per le assicurazioni complementari

con i premi validi dal 1° gennaio 2024, gli attori, unitamente a __________, il

3 novembre 2023 hanno disdetto tutte le loro assicurazioni complementari con

effetto al 31 dicembre 2023, a causa della modifica dei premi dal 1° gennaio

2024.

L’assicuratore non ha accettato la

risoluzione del contratto dell’assicurazione __________ degli attori poiché i

rispettivi premi non hanno subito alcuna modifica (cfr. doc. 11).

Va preliminarmente evidenziato che al

momento della disdetta del contratto d’assicurazione, il 3 novembre 2023, il

premio dell’assicurazione __________ di AT 1 e di AT 2, a differenza di quello

di __________, non aveva subito alcuna modifica per l’anno 2024, né per quanto

concerne l’importo al lordo (fr. 83.15, rispettivamente fr. 50.35), né per

quanto concerne l’ammontare al netto, dopo gli sconti (fr. 64.05,

rispettivamente fr. 38.75).

Solo in seguito all’accettazione, da

parte di CV 1, l’8 novembre 2023, della risoluzione del contratto

dell’assicurazione __________ di __________, che si è visto aumentare il premio

lordo da fr. 75.30 nel 2023 (doc. 1) a fr. 82.95 nel 2024 in seguito al

cambiamento della sua classe d’età (doc. 9), il premio netto dei due attori ha

subito un aumento. Infatti, lo sconto per famiglie è stato ridotto dal 10% al

5% a causa della diminuzione da tre a due dei componenti della medesima

comunione domestica assicurati presso la convenuta.

Rammentato che di principio una

disdetta del contratto d’assicurazione è possibile in caso di aumento del

premio (cfr. DTF 135 III 1, consid. 3.3 e Häberli/Husmann,

Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, pag. 114,

n. 376), va esaminato se la risoluzione del contratto va riconosciuta solo nel

caso di aumento del premio “lordo”, oppure anche in caso di aumento del premio

netto, ad esempio a causa della diminuzione di uno sconto.

2.7. Per costante

giurisprudenza al contratto d’assicurazione, così come alle condizioni generali

che vi sono espressamente incorporate, si applicano i principi generali

dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non

contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia

infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile

(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9

ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid.

1a).

Quando

l’assicuratore, al momento della conclusione del contratto, produce le

condizioni generali, manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto

prevedono queste condizioni.

Dovendosi

determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni

generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro

contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva,

ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in

modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del

5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid.

3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136

III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2).

Se non gli è

possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei

contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice

ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche

manifestazioni di volontà (principio dell’affidamento: sentenza 4A_92/2020 del

5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid.

3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118

consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid.

2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del

contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno

caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125

III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva

ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO

traspare che non si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un

testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione;

sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed

indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze

possono lasciar intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente

il senso dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid.

3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione

di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali

prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”,

in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque

dell’assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b;

DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta,

tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una

dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti

interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi

d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III

118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).

Nella

DTF 138 III 411 (sentenza 4A_24/2012 del 30 maggio 2012) il TF, in un caso di

indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA, riassunti i principi

relativi alla regola della clausola inabituale in caso di un’assunzione globale

di condizioni generali d’assicurazione (consid. 3.1), ha stabilito che è

oggettivamente inabituale una clausola secondo cui, qualora sussista una

malattia psichica, le indennità giornaliere dovute in caso di malattia siano

ridotte di metà. L’inabitualità di una tale clausola non può essere negata

sulla base dell’esperienza generale della vita per il fatto che l’assicurato

dispone di una formazione di medico e dentista (consid. 3.5). È stata lasciata

aperta la questione di sapere se la clausola, che si scosta dalle condizioni

generali di assicurazione e menzionata in un foglio informativo, sia divenuta

parte integrante del contratto (consid. 3.6).

Il

TF ha rammentato, al consid. 3.1, che la validità delle condizioni generali

preformulate, secondo la giurisprudenza, è limitata dalla clausola inabituale.

Ciò ha come conseguenza che dall’adesione globale alle condizioni generali,

sono escluse tutte le clausole inabituali, sulle quali, alla parte più debole o

con meno esperienza negli affari, non è stata attirata l’attenzione.

L’estensore delle condizioni generali deve, secondo il principio della buona

fede, partire dal presupposto che un contraente privo di esperienza non accetta

una clausola inabituale. Se una clausola è inabituale, lo si giudica dal punto

di vista della persona che deve accettare le condizioni generali al momento

della conclusione del contratto. Tale regola va applicata solo se oltre alla

condizione soggettiva della mancanza di esperienza nell’ambito concernente la

clausola, oggettivamente tale clausola ha un contenuto estraneo al negozio

giuridico. Ciò va ammesso quando porta un cambiamento fondamentale del

contratto oppure si scosta in maniera importante dal tipo di contratto previsto

dalla legge. Più la clausola sfavorisce il partner contrattuale, più va

qualificata di inabituale. In un contratto d’assicurazione occorre prendere in

considerazione quali sono le coperture attese dal contraente (sentenza

4A_187/2007 del 9 maggio 2008, consid. 5.4.2). Ad esempio è stata ritenuta

inabituale una clausola contenuta nelle condizioni generali che riduceva in

maniera importante la responsabilità contrariamente a quanto si poteva ritenere

dalla designazione del contratto, così che la maggior parte dei rischi non era

neppure coperta (sentenza 5C.134/2004 del 1° ottobre 2004, consid. 4.2). La

clausola può essere definita inabituale anche quando porta a disparità di

trattamento senza motivi oggettivi (sentenza 9C_3/2010 del 31 marzo 2010,

consid. 3.1 non pubblicato in DTF 136 V 127).

Cfr.

anche la sentenza 4A_499/2018 del 10 dicembre 2018; sentenza 4A_196/2019 del 10

luglio 2019; sentenza 4A_238/2019 del 2 dicembre 2019, consid. 3.3.

2.8. In concreto occorre

innanzitutto esaminare se è possibile determinare la reale e concorde volontà

delle parti al momento della conclusione del contratto.

Dalla

documentazione prodotta dalle parti, le quali in sede di udienza non hanno

chiesto l’assunzione di ulteriori prove, non emerge che esse abbiano

specificatamente concordato un’interpretazione dei termini contenuti nelle CGA,

nelle CSA e nelle CPA.

Ne segue che non è

possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti in relazione al

significato dell’art. __________ CGA.

Occorre di

conseguenza interpretare oggettivamente la norma litigiosa, secondo il principio

dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva

ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nelle circostanze

concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009,

consid. 2.4.1 e sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009).

2.9. Nel caso di specie, il contenuto

dell’art__________ CGA è chiaro.

Secondo

tale disposto CV 1 può ridefinire annualmente la tariffa dei premi, gli sconti

sui premi, la franchigia e l’aliquota percentuale in base allo sviluppo dei

costi, all’andamento dei sinistri e all’adeguamento dell’estensione della

copertura. CV 1 comunica tali adeguamenti per iscritto alle contraenti e ai

contraenti. Chi non è d’accordo con la nuova normativa, può disdire le relative

assicurazioni con effetto a partire dalla data della modifica. Se entro 30

giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica CV 1 non riceve alcuna

disdetta, la modifica si considera accettata.

In

caso di annullamento degli sconti sui premi a tempo determinato non sussiste

alcun diritto di disdetta.

Di principio, in

caso di aumento del premio alla persona assicurata è data la possibilità di

disdire il contratto a partire dalla data della modifica nei termini ivi

previsti.

Tuttavia ciò non

vale in caso di annullamento degli sconti sui premi a tempo determinato.

Il diritto di

disdetta in caso di modifica dei premi è di conseguenza riconosciuto solo nel

caso di differenza per quanto concerne il premio “lordo”.

Dalle tavole

processuali emerge che lo sconto è di principio concesso quando permette

all’assicuratore un risparmio sui costi amministrativi (sconto per famiglie: la

Cassa ha un solo interlocutore; più membri della stessa famiglia fanno capo ad

un solo componente dell’economia domestica per i pagamenti dei premi, delle

partecipazioni ai costi, dei rimborsi, delle modifiche contrattuali e delle

comunicazioni), quando grazie ad un datore di lavoro, ad un’associazione o ad

un’azienda l’assicuratore riesce ad affiliare una moltitudine di persone

(sconto per adesione a un contratto collettivo) o quando la durata del

contratto su più anni dà all’assicuratore la possibilità di pianificare a lungo

termine le entrate e ridurre i costi amministrativi (sconto per contratti

pluriennali).

La persona

assicurata che beneficia dello sconto viene informata circa l’importo del

premio lordo e sullo sconto a suo favore.

In concreto, il

premio lordo non ha subito alcuna modifica, mentre il premio netto, pur

comprendendo lo sconto del 3% per contratti pluriennali e lo sconto del 10% per

contratti collettivi, è aumentato a causa della riduzione dello sconto per

famiglie, precedentemente del 10% al 5%, in seguito alla disdetta di tutte le

assicurazioni complementari presso CV 1 da parte di __________ dopo l’aumento

dei suoi premi (art. __________ CPA).

Secondo questo Tribunale l’art. __________

CGA (“In caso di annullamento degli sconti sui premi a tempo

determinato non sussiste alcun diritto di disdetta”) è in ogni caso lecito

nella misura in cui l’assicurato stesso può, direttamente o indirettamente,

influenzare il tasso di riduzione del premio e può in questo modo determinare

quando ed in che misura vi è una modifica dello sconto (cfr. e contrario

DTF 135 III 1, consid. 3.3: “In beiden Fällen ist zur Zeit des Vertragsabschlusses unklar,

wann, wie oft und in welchem Ausmass sich die Prämie bzw. die

Vertragsgrundlagen ändern. Die Änderung der Vertragsgrundlagen kann sodann

nicht auf eine allgemein bekannte Entwicklung zurückgeführt werden, die mit

einer gewissen Regelmässigkeit eintritt. Es kommt auch nicht darauf an, ob die

konkrete Änderung massvoll ausfällt und für sich betrachtet zumutbar ist”).

Ciò

è il caso ad esempio quando l’assicurato sottoscrive un contratto triennale e

sa che trascorso il termine si troverà privato dello sconto del 3%.

Nel

caso di specie la riduzione dello sconto è dovuto alla circostanza che un

membro della famiglia facente parte della medesima comunione domestica ha

disdetto tutte le assicurazioni complementari in seguito all’aumento del suo

premio__________

CPA,

allegato alle polizze, prevede che uno sconto per famiglia viene concesso a

economie domestiche composte da più persone se i contratti assicurativi di

almeno due persone vengono gestiti congiuntamente.

Nella

polizza assicurativa, per quanto concerne l’assicurazione __________ figura

inoltre che i “premi vengono classificati in base all’età. L’ultimo

adeguamento dovuto all’età viene effettuato a partire da 71 anni”.

Fatti

I

membri della famiglia sanno di conseguenza che nel corso del tempo i premi vengono

adeguati verso l’alto e che per questo motivo un componente dell’economia

domestica potrebbe decidere di disdire l’assicurazione con conseguente modifica

dello sconto per famiglie. Inoltre potrebbe capitare che un membro della

famiglia, per i più svariati motivi (raggiungimento della maggiore età,

matrimonio, divorzio, cambiamento di domicilio), lasci l’economia domestica.

La

riduzione o l’aumento dello sconto può pertanto essere attribuito ad uno

sviluppo noto e prevedibile per la persona assicurata, la quale è del resto

informata, tramite la polizza, delle singole riduzioni dei premi di cui

beneficia.

In

concreto pertanto l’art. __________ CGA è pienamente applicabile e la disdetta

del 3 novembre 2023 non esplica gli effetti auspicati dagli attori. Il

contratto resta in vigore fino al 31 dicembre 2025, riservati eventuali altri

motivi di disdetta non fatti valere in questa sede o non dati (cfr. ad esempio art.

__________ CGA [per il tenore cfr. consid. 2.5]; cfr. anche il verbale di

udienza del 19 dicembre 2023: “[…] A domanda dell’attore l’assicuratore dà

atto che, qualora non fossero accolte le sue tesi in questa sede, in presenza

di un aumento del premio riferito all’anno 2025 (in genere comunicato a

novembre 2024) non è più necessaria una nuova disdetta siccome quella inoltrata

esplicherebbe i suoi effetti antecedentemente siccome comunque valida e

registrata in seno ad CV 1”).

In

queste condizioni la petizione va respinta.

Considerandi

2.10

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato dal servizio giuridico interno, non vanno assegnate le ripetibili

(cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione,

n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza

4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III

47.

e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA

36.2022.19

del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24

del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del

5.

marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018).

2.11

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche

STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo degli attori.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti