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Decisione

36.2023.37

Incasso premi. Non vi è solidarietà tra concubini per i rispettivi premi. Il debitore non può far capo ad un TRUST per non riconoscere la "giurisprudenzialità" dello Stato

5 gennaio 2024Italiano48 min

subito, i due assicurati come formanti una famiglia. Un accertamento appariva in

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2023.37

ir/gm

Lugano

5 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28

novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del

21 agosto 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in

fatto

A. RI 1,

1987, cittadino italiano, celibe (doc. X/1, domanda d’affiliazione) domiciliato

nel Comune di __________ a __________, è affiliato, per l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie, presso CO 1 (CO 1 qui di seguito). RI

1 convive con __________, 1980, nubile, pure cittadina italiana, e come lui

affiliata alla medesima cassa malati. Nel 2021 il premio mensile di RI 1

ammontava a CHF 291.45 con una franchigia di CHF 2'500 e la scelta del modello

HMO; nel 2022 il premio assommava a CHF 308.45 (sempre per la scelta della

franchigia facoltativa di CHF 2'500 e del modello HMO). Alle medesime

condizioni il premio 2023 è stato determinato in CHF 367 (doc. VII/1/2/3). Il

premio della convivente __________, per quanto qui di rilievo, assommava a CHF

276.55 nel 2021 (doc. X/2), a CHF 292.75 nel 2022 (per quanto desumibile

dall’importo complessivo indicato nel doc. B/1 dedotto l’importo indicato nel

doc. VII/2) e nel 2023 era di CHF 348.40 (per quanto desumibile dal doc. VII/3

e dal doc. B/1).

Con decisione resa su opposizione

in data 21 agosto 2023 CO 1, riferendosi al “dossier __________”

concernente la decisione “dell’8 giugno 2023” (doc. B/1), rileva come “l’opponente

e sua moglie sono assicurati dal 2021 ad oggi presso la resistente secondo la

LAMal”. La Cassa ha trasmesso “all’assicurato” RI 1 “le seguenti

fatture dei premi per lui e sua moglie per l’anno 2022 e per i mesi gennaio e

febbraio dell’anno 2023”, (segue un elenco di fatture con l’indicazione del

mese e l’importo dei premi dei signori RI 1 e __________). Per i mesi da

gennaio a dicembre 2022 sono chiesti mensilmente CHF 601.20, per i mesi di

gennaio e febbraio 2023 sono chiesti al destinatario della decisione CHF 715.40

mensili. Il totale dell’importo dei premi non è indicato in calce alla tabella,

si tratta comunque di CHF 8’645.20. Sempre nella sua decisione su opposizione

l’assicuratore indica di avere sollecitato a più riprese l’assicurato invitandolo

a dare seguito ai pagamenti (14 solleciti sono elencati con data, importo del

debito ed importo complessivo) e rammenta una lettera 14 marzo 2023 con cui ha

inviato all’opponente l’ultimo sollecito per il pagamento delle fatture dei

premi di cui si tratta per CHF 8’645,20 oltre a “spese di pratica” di

CHF 50. L’assicuratore specifica poi che l’assicurato gli avrebbe rispedito

l’ultimo sollecito facendo valere che “tra RI 1 ed __________ e CO 1 non

sussiste alcun contratto. Dice di avere scritto sia all’Istituto delle

assicurazioni sociali Bellinzona … sia all’Istituzione comune LAMal Olten,

sperando che l’IAS Bellinzona e lIstituzione comune … chiariscano tutti i

dubbi e confermino la cessazione del contratto con CO 1”. La Cassa rileva,

nel provvedimento contestato, di avere fatto spiccare un PE (non è dato a

sapere a carico di chi, se del qui ricorrente o della “moglie”) per

l’importo complessivo di CHF 8'818.50 pari ai premi non soluti, CHF 100

complessivi per spese amministrative e l’importo dei costi del PE (CHF 73.30)

oltre al 5% di interessi maturati dal 22 luglio 2022. Il PE sarebbe stato

notificato “all’opponente il 2 maggio 2023” e questi avrebbe interposto

opposizione all’esecuzione. La decisione su opposizione fa stato ancora

dell’emanazione di una decisione formale in data 8 giugno 2023 con cui “la

resistente ha stabilito che l’opponente deve l’importo di CHF 8'645.20 più 5%

di interessi maturati dal 22 luglio 2022 nonché le spese di sollecito di CHF

50.-, spese di pratica di CHF 50.- e spese di esecuzione di CHF 73.30” con

il contestuale rigetto dell’opposizione interposta al PE “n. __________”

per quel che è dato di comprendere. Sempre la decisione su opposizione da atto

dell’inoltro di opposizione al provvedimento dell’8 giugno 2023 in data 21

giugno 2023 con l’argomentazione che non sussisterebbe contratto tra l’escusso

e l’assicuratore malattia.

In una pagina intestata “Motivazione”

l’assicuratore rileva che la questione controversa sarebbe quella

dell’esistenza di una copertura assicurativa obbligatoria in capo all’esponente

ed alla “moglie” [si noti che l’assicurato RI 1 ha indicato nel modulo

d’affiliazione alla Cassa di essere celibe e che la signora __________ ha pure

indicato, nel proprio modulo d’affiliazione alla Cassa, di essere “celibe”

(recte: nubile)]. La decisione su opposizione, dopo avere richiamato le norme

che regolano la materia ed avere rammentato che i domiciliati sono

obbligatoriamente assicurati contro le malattie, evidenzia come RI 1 e la “moglie”

siano assicurati presso CO 1 dal 1° gennaio 2021 e che i premi non sono più

pagati dal 1° gennaio 2022. Dopo avere ricordato le norme relative all’incasso

dei premi (art. 64a cpv. 1 e 2 LAMal), le condizioni d’assicurazione alla cifra

7.3. che consentirebbero il prelievo di spese, l’art. 26 LPGA nonché l’art. 52

cpv. 2 LPGA per cui la procedura è gratuita, la Cassa condanna RI 1 al

pagamento dei premi ricordati oltre alle spese ed ai costi del PE.

L’assicuratore non spiega le

ragioni per cui i premi della signora __________ sono chiesti al signor RI 1,

non indica le ragioni per cui, pur essendosi annunciati quali “celibe” e

“nubile” i signori RI 1 e __________ siano invece trattati quali marito

e moglie e non spiega perché mai sussisterebbe una solidarietà tra i due

conviventi.

B. Con

lungo gravame destinato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, e per esso

al suo Presidente, RI 1, premettendo che il suo scritto non costituisce un

ricorso e neppure un’opposizione, evidenzia la mancanza di “giurisdizionalità”

degli atti dell’assicuratore. Egli si spende nel suo allegato per indicare come

egli, quale persona fisica e soggetto giuridico, non avrebbe più un permesso C

da due anni. La sua persona fisica ed il soggetto giuridico che egli

costituirebbe “sono chiusi in trust di scopo. In particolare alto scopo

umanitario”. Dopo avere discettato in merito al trust, la Svizzera avendo “ratificato

la Convenzione dell’Aia disciplinante il trust nel 2007”, l’esponente

spiega gli effetti del trust, che sarebbe stato pubblicizzato adeguatamente,

con il rilievo che “RI 1 è estraneo alla giurisdizione … della

Schweizerische Eidgenossenschaft, Cantone Ticino, Comune di __________, ogni

controversia relativa all’istituzione, alla validità o agli effetti del trust e

alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualsiasi soggetto

nominato nell’atto del trust è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposto

alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo …”. Secondo il ricorrente il trust

sarebbe stato accolto da tutte le istituzioni cui è stato notificato,

positivamente. RI 1 indica in effetti come:

" Tutti gli enti sopracitati hanno accolto positivamente

e senza alcun diniego il Trust e le condizioni a cui è soggetto, tanto che, ad

es., l'AVS, l'Ufficio di tassazione del Comune di __________ e l'Ufficio di

tassazione del Cantone Ticino hanno rimborsato tramite bonifico bancario RI 1 e

__________ degli acconti per il 2023 pagati nel corso dell'anno 2022. Soltanto

CO 1, arbitrariamente e nonostante innumerevoli raccomandate in cui insieme

alla notifica del trust si disponeva la chiusura di qualsiasi forma

assicurativa nei confronti delle persone fisiche ora chiuse in trust ad alto

scopo umanitario e sottoposte esclusivamente alla tutela dei trattati

internazionali, senza fornire alcuna motivazione inerente i punti indicati nei

documenti allegati e senza contestare l'istituzione del Trust, ha ripetutamente

chiesto un pagamento di un premio assicurativo che da gennaio 2022 non è più

dovuto.

(…)

CO 1 pare ignorare volutamente cosa sia un Trust

nonché la differenza tra persona umana e persona fisica, tra soggetto di

diritto internazionale, essere umano tutelato dai trattati internazionali e

soggetto giuridico/finzione giuridica, nonché il Trust di cui è stata data

PUBBLICA E LEGALE NOTIFICA sia agli enti italiani che agli enti svizzeri. (…)”

Dopo avere citato sentenze italiane

(Tribunale di __________, di __________, __________ e Trento) l’esponente

approfondisce la “nullità del pignoramento – improseguibilità del processo

esecutivo” con argomenti che non occorre qui riprendere nel dettaglio.

Nelle sue conclusioni RI 1 indica che:

" 1) I precetti inviati al soggetto segregato in trust di

scopo, presentano un difetto di giurisdizionalità, essendo tale soggetto

sottoposto esclusivamente alla tutela dei trattati internazionali ed estraneo

alla giurisdizione svizzera o di altro Stato. È per questo motivo che NON E

STATA FATTA MAI OPPOSIZIONE AD ALCUN PRECETTO, MA NOTIFICATO IL DIFETTO DI

GIURISDIZIONALITA IN QUESTIONE, notifica che è stata ignorata e arbitrariamente

intesa come opposizione.

2) Tribunali di diritto positivo estranei alla

giurisdizione del diritto internazionale non hanno possibilità di esprimersi su

un tema di diritto internazionale e coinvolgente un soggetto di diritto

internazionale, tanto più che tutte le persone a cui è stata inviata la

pubblicità legale del trust, dal pretore __________, al sindaco di __________,

all’ufficio stranieri ecc., hanno accettato senza riserve la condizione per cui

«ogni controversia relativa all'istituzione, alla

validità o agli effetti del trust e alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni

di qualsiasi soggetto nominato nell'atto del trust, è obbligatoriamente ed

esclusivamente sottoposto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo»

3) CO 1 non può pretendere il pagamento di un premio

assicurativo da parte di un soggetto estraneo alla giurisdizione svizzera,

tanto più che RI 1 ha ricevuto a ottobre 2021 una notifica dell'avvenuto cambiamento

riguardante i trust RI 1 e __________ e la giurisdizione di riferimento scelta

dai disponenti delisuddetti trust, giurisdizione estranea all'ordinamento

giuridico svizzero. (…)”

Al gravame sono stati allegati

documenti assertivamente relativi al Trust cui fa cenno il ricorrente, in

particolare una autocertificazione della qualità di rappresentante, una

autocertificazione di “Esistenza in vita” di RI 1, scritti e postilla

antecedenti alla decisione contestata, copia di scritti e diffide, la cui

datazione non è chiara, destinati all’allora Presidente della Confederazione

Dr. Alain Berset, al Cancelliere della Confederazione, al Consigliere di Stato

Norman Gobbi, al Cancelliere dello Stato, ed al sindaco di __________, oltre

alla capoufficio dell’UE di __________. Simili documenti sono riferiti a __________,

1980, nata a __________.

C. Copia

dell’esposto di RI 1 è pervenuta direttamente all’assicuratore malattie CO 1

che l’ha trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni con uno scritto

accompagnatorio a firma del giurista dell’assicurazione, ai limiti

dell’irriverenza nei confronti di una Corte cantonale, avente il seguente

tenore:

" Guten Tag, Gerne informieren wir Sie, dass RI

1 fristgerecht Einsprache gegen unseren Eispracheentscheid vom 21 November 2023

erhoben hat. Bitte finden Sie anbei das Schreiben. Vielen Dank für Ihre

Kenntnisnahme. Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir gerne für Sie da. Freundliche Grüße” (doc. II)

D. Ricevuto

l’atto il giudice delegato ha notificato a RI 1 un lungo, dettagliato e

motivato decreto di completamento dell’esposizione (doc. III del 30 novembre

2023). D’altro canto si è rivolto all’assicuratore, con lettera del medesimo

giorno (doc. IV), ricordando ad CO 1, dopo avere riportato il tenore dello

scritto di trasmissione (doc. II), che:

" a. Quando ci si rivolge ad un Tribunale non si deve

usare un’espressione quale il “Guten Tag” che ha usato nel suo scritto 29

novembre. Sono certo che, quale giurista, non le sfugga il ruolo dei tribunali

e come ci si debba rivolgere agli stessi, e come appaia poco consono il

confidenziale “Guten Tag” che può usare nei messaggi di posta elettronica con i

Suoi colleghi in CO 1 o con i suoi amici;

b. Avverso una decisione

su opposizione (qual è quella che lei richiama ma che non produce) non è data

una opposizione ma semmai il rimedio del ricorso al Tribunale. Se lo stesso si

presenta incompleto il Giudice competente ne ordina il completamento, come

certamente sa. D’ufficio l’assicuratore malattia che riceva una impugnativa

(ancorché articolata e non di facile intellegibilità quale lo scritto del

signor RI 1 del 28 novembre 2023) deve trasmetterla al Tribunale competente (il

suo è un semplice invio per presa di conoscenza)

c. Quando ci si rivolge ad

una Corte non germanofona lo si deve fare nella lingua del Tribunale (perlomeno

questo è pretendibile da parte di una amministrazione che applica il diritto

pubblico federale anche nei cantoni di lingua diversa da quella della sede).

L’uso del tedesco è inappropriato in queste comunicazioni.”

Fatte queste premesse

l’assicuratore è stato invitato a volere produrre copia del provvedimento

oggetto della contestazione del signor RI 1 siccome questi ne ha consegnato con

l’impugnativa solo una parte (doc. IV).

E. Con atto

pervenuto il 5 dicembre 2023 al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc.

V) RI 1 ha completato l’esposizione, trasmettendo la decisione contestata,

ribadendo le sue primarie contestazioni, invocando nuovamente l’esistenza di un

trust che, apparentemente, lo escluderebbe dall’obbligo assicurativo, e alla

non possibilità per l’assicuratore di domandargli il versamento di premi e

altro per sé e la signora __________.

L’esposizione, unitamente al suo completamento,

è stata intimata all’assicuratore il 5 dicembre 2023 (doc. VI) con l’invito a

volere prendere posizione in merito al gravame ed a volere produrre, con la

risposta di causa, l’incarto completo che l’assicuratore è tenuto a

collazionare.

F. L’11

dicembre 2023 (doc. VII) è pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni

la presa di posizione dell’assicuratore che, per quanto attiene gli aspetti

formali, indica di tenere a disposizione “se necessarie ulteriori

spiegazioni o documenti”. Per quanto attiene ai fatti CO 1 rinvia alla

decisione contestata “e negli allegati” senza specificare quali allegati

ed annessi visto che, con la risposta di causa, la Cassa ha prodotto le polizze

assicurative del solo RI 1 per gli anni d’interesse (2022 e 2023) cui ha

aggiunto (l’inutile) polizza 2021 sempre del solo ricorrente. Per quanto

attiene ai motivi l’assicuratore sociale richiama l’obbligatorietà della

copertura assicurativa (art. 1a cpv. 1 LAMal nonché gli l’art. 3 e 4 LAMal) e

rileva come il ricorrente sia assicurato dal 2021 presso CO 1. La Cassa evoca

poi, succintamente, l’obbligo di pagare i premi e la procedura che deve essere

seguita in caso di ritardo (art. 64a cpv. 1 e 2 LAMal). In conclusione

l’assicuratore ribadisce la correttezza della sua decisione.

L’assicuratore non ha trasmesso le

polizze assicurative afferenti alla signora __________, i solleciti che indica

di avere trasmesso a RI 1 (e/o alla “moglie”?), non ha trasmesso il PE

di cui si tratta con la relativa opposizione, non ha trasmesso le condizioni

d’assicurazione che le permetterebbero di ottenere il pagamento di spese

amministrative in caso di richiamo e sollecito nonché la formazione

dell’incarto. L’invito al Tribunale cantonale delle assicurazioni ad

eventualmente domandare quanto necessario o utile sarà discusso nelle

motivazioni di diritto.

G. Con

ordinanza 13 dicembre 2023 (doc. VIII, intimata ad entrambe le parti) il

giudice delegato ha trasmesso la risposta di causa dell’assicuratore concedendo

un termine di 10 giorni per la notifica di ulteriori mezzi di prova in

precedenza non inviati e per ulteriormente esprimersi. L’invito è stato fatto

non solo all’assicurato ma anche alla Cassa, esortata (per la seconda volta,

dopo l’intimazione del gravame) a produrre le prove necessarie a giustificare

il proprio credito.

RI 1 ha trasmesso uno scritto,

pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 15 dicembre 2023, in

cui ribadisce le sue tesi ed asserisce che CO 1 confonde il domicilio elettivo

di un trust con la residenza del trustee. RI 1 contesta il sussistere di un

matrimonio con la signora __________ (“non vi è mai stato né vi è ora alcun

contratto matrimoniale”) ciò che dimostrerebbe che CO 1 avrebbe preso alla

leggera il caso (doc. IX)

CO 1 ha, dal canto suo, il 15

dicembre 2023, trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni “le

altre prove” annunciando la disponibilità “se avete bisogno di altre

prove” ad essere contattata (doc. X). A questo scritto l’assicuratore ha

allegato le domande di adesione all’assicurazione formulate da RI 1 e da __________

(in cui essi indicano specificatamente di essere “single”), oltre ad uno

scambio di messaggi di posta elettronica tra il signor RI 1 e l’assicuratore e

copia della decisione resa su opposizione. Oltre a questi allegati CO 1 ha

prodotto gli atti del proprio incarto composto dalla copia delle polizze

assicurative del solo signor RI 1, le fatturazioni dei premi per i signori RI 1

e __________ per i mesi d’interesse, copia di solleciti (13 documenti), una

diffida per l’importo complessivo poi vantato, un ulteriore sollecito e la

domanda d’esecuzione del 2 agosto 2023. Sempre prodotto con il doc. X è il PE __________

del 27 aprile 2023 emanato dall’UE di __________, cui apparentemente il signor RI

1 si è opposto, la copia della decisione 8 giugno 2023 della Cassa con cui è

confermato il credito e rigettata l’opposizione formulata al PE e la copia

della contestazione della decisione formale formulata dal signor RI 1.

Con scritto del 19 dicembre 2023

(XI) il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni si è

rivolto alle parti nei seguenti termini:

" … con scritto del 15 dicembre 2023 (doc. X)

l’assicuratore CO 1, ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

copia della decisione resa su opposizione il 21 agosto 2023 oltre alle domande

di adesione all’assicurazione sociale formulate da RI 1 e dalla signora __________.

Oltre a questi documenti (repertati sub X/1-4) l’assicuratore ha fatto

pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni il suo incarto. Per

comodità di consultazione annetto tutti i documenti trasmessi con lo scritto 15

dicembre 2023 della Cassa nonché il doc. X al signor RI 1, che potrà esprimersi

in merito entro il prossimo 3 gennaio 2024.

Rilevo qui come, a seguito degli atti prodotti (doc.

V/B/1, pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 5 dicembre 2023

e doc. X/4) la decisione su opposizione è stata apparentemente emessa il 21

agosto 2023 recando tale data, e non come appariva dalla lettera 29 novembre

2023 di CO 1 al Tribunale, il 21 novembre 2023. L’allegato all’invio del 29

novembre 2023 dell’assicuratore malattia (doc. II annesso per il signor RI 1)

conferma però che l’invio per posta A-Plus no. __________ è stato consegnato

alla Posta il 21 novembre 2023 ed è pervenuto il giorno successivo a RI 1

(destinatario). L’assicuratore attesta (doc. II) che il signor RI 1 ha

“fristgerecht Einsprache gegen unseren Einspracheentscheid vom 21 November 2023

erhoben” (ossia che RI 1 ha tempestivamente formulato un’opposizione [recte:

ricorso] alla decisione resa su opposizione). Salvo indicazioni contrarie delle

parti, ritengo quindi di non approfondire l’aspetto della tempestività (alla

luce della data indicata sulla decisione oggetto d’analisi).

Osservo ancora che, per quanto appaia da un sommario

esame del sistema informatico relativo al Movimento della popolazione del

Cantone Ticino, il signor RI 1, 1987, risulta domiciliato a __________, e

risulta essere celibe, così come la signora __________ risulta essere nubile.

Chiedo quindi alla Cassa, per il tramite del giurista, se tale circostanza

corrisponda alla realtà, se l’assicuratore abbia eseguito verifiche ed

accertamenti in merito a questo aspetto prima di emanare le sue decisioni, da

quale fonte l’assicuratore ritenga che i signori RI 1 e __________ siano

coniugi (in merito la decisione su opposizione a pagina 2 punto 1 precisa che

“l’opponente e sua moglie sono assicurati … dal 2021”). Se, come appare, i

signori RI 1 e __________ non sono effettivamente coniugati l’assicuratore

dovrà spiegare le ragioni per le quali ritiene una solidarietà dei due per il

pagamento dei premi dell’assicurazione contro le malattie, giustificando

giuridicamente la scelta.

Ad CO 1 è trasmesso il doc. IX, ossia lo scritto

pervenuto il 15 dicembre 2023 al Tribunale cantonale delle assicurazioni da

parte del signor RI 1, con l’assegnazione di un termine scadente il 3 gennaio

2024 per prendere posizione in merito e per evadere la richiesta del capoverso

precedente.

Rammento ancora ad CO 1 che, in una procedura

amministrativa di natura assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF,

il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo completo,

in sede di ricorso, i provvedimenti adottati dall’assicuratore, e ciò anche in

assenza di contestazione specifica e puntuale da parte dell’assicurato escusso

(STF 35/05 consid. 3.3. e 3.4. del 17 agosto 2005). Chiedo pertanto

all’assicuratore se le prove fornite al Tribunale cantonale delle assicurazioni

siano complete e tali da comprovare adeguatamente i crediti vantati nei

confronti dell’assicurato ricorrente per premi e spese amministrative (STF

K35/05 consid. 5.1. e DTF 125 V 195 consid. 2). All’assicuratore è quindi

concesso un termine scadente il 3 gennaio 2024 per eventualmente completare il

dossier delle prove producendo quanto ancora necessario alla comprova dei

crediti vantati.”

Con lunga lettera, giunta il 22

dicembre 2023, il signor RI 1, evidenziando di rispondere a nome del Trust e di

volersi rivolgere al Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua veste di

trustee, ribadisce l’assenza di “giurisdizionalità”, oltre a confermare

quanto indicato nei suoi precedenti scritti.

Il Giudice delegato si è rivolto al

Municipio di __________ con lettera del 22 dicembre 2022 (doc. XIII) chiedendo

quale fosse lo stato civile dei signori RI 1 e __________, se gli stessi siano

(ancora) o meno conviventi, e se siano ancora domiciliati nel Comune nella

frazione di __________.

Il 27 dicembre 2023 è pervenuto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni uno scritto di CO 1 con cui, a firma

del giurista, è indicato come siano state ritirate “tutte le procedure di

recupero crediti contro RI 1. La polizza familiare è stata separata. Pertanto

ora riscuoteremo separatamente le richieste di premio in sospeso e le

recapiteremo correttamente. Con il ritiro dell’esecuzione da parte dell’ufficio

esecuzioni competente, l’oggetto del credito è stato cancellato” (doc. XV).

A fronte di tale scritto, redatto dal giurista della Cassa, il giudice delegato

ha scritto all’assicuratore la seguente lettera (doc. XVI):

" … ricevo il suo scritto 22 dicembre 2023 che mi lascia

basito.

CO 1 avrebbe ritirato “tutte le procedure di recupero

crediti contro RI 1”. Penso che intendesse comunicare al Tribunale cantonale

delle assicurazioni che è stato chiesto l’annullamento del precetto esecutivo

(PE) __________ dell’UE di __________, la invito eventualmente a comunicarmi il

contrario se il suo dire fosse stato frainteso. Rilevo comunque che la Sua

comunicazione non è assortita da alcun elemento probatorio a suffragio. Meglio

sarebbe, per un servizio giuridico quale quello di CO 1, comunicare usando le

corrette espressioni giuridiche in italiano e producendo i documenti necessari

a suffragio del proprio dire.

Prendo atto che, parallelamente a quanto sopra,

sarebbe stata annullata la polizza famigliare per il signor RI 1 e, come Lei

indica, i premi saranno incassati singolarmente (presumo intenda che saranno

richiesti singolarmente agli assicurati RI 1 e __________).

Quel che mi lascia basito è l’ultima frase del suo

scritto (che forma il doc. XV) per cui “Con il ritiro dell’esecuzione da parte

dell’ufficio esecuzioni competente, l’oggetto del credito è stato cancellato”.

Diciamo che il ritiro dell’esecuzione non avviene per cura dell’ufficio

esecuzioni ma, semmai, è richiesta che perviene da parte del creditore

procedente. Ma a prescindere da questo aspetto il fatto che l’oggetto del

litigio sia stato “cancellato” a cosa equivale? CO 1 formula una richiesta di stralcio

della procedura per sostanziale acquiescenza?

Come lei sa in base all’art. 53 cpv. 3 LPGA

l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità

di ricorso. Come le è certamente noto il diritto di procedura cantonale

ticinese regola specificatamente il tema. L’art. 6 della legge di procedura per

le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca, RL 178.100)

prevede che l’autorità amministrativa possa, fino all’invio della sua risposta,

riesaminare il provvedimento impugnato (cpv. 1), se vi provvede notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv.

2). Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto

senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su

elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato

assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (cpv. 3).

La riconsiderazione pendente lite permette all'amministrazione di riesaminare

un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di

vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente

alle richieste della parte ricorrente (R. HISCHIER, Die Wiedererwägung pendente

lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in

SZS 1997 pag. 452).

Come pure sa, l'amministrazione non può, invece,

rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai

giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume

unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli

decida nei sensi della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011

consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V 138 consid. 4.2).

Il suo scritto doc. XV, nella misura in cui

costituisce una semplice comunicazione al Tribunale cantonale delle

assicurazioni non è di grande pregio, il Tribunale dovrà esaminare nel merito

le pretese formulate dall’assicuratore e ritenute nella decisione resa su

opposizione. Nella misura in cui, invece, il suo scritto dovesse essere inteso

quale decisione (difficile ritenerlo alla luce della forma adottata e della

comunicazione solo all’autorità giudiziaria) o preannuncio di decisione, lo

stesso potrebbe avere unicamente un valore di proposta al Tribunale che dovrà

comunque entrare nel merito della procedura.

La invito a prendere atto di quanto precede. Copia è

trasmessa per conoscenza al signor RI 1 (con allegato il doc. XV). A lei è

invece trasmesso lo scritto pervenuto al TCA il 22 dicembre 2023 (doc. XII+1).

Il

Municipio di __________, per mezzo del funzionario incaricato, ha comunicato al

Tribunale cantonale delle assicurazioni che i signori RI 1 e __________ non

sono sposati, sono conviventi “almeno dal 01.06.2014, data del loro arrivo

nel nostro Comune” e sono ivi domiciliati ancora oggi nella frazione di __________

(doc. XVII). I documenti XII e XVII sono stati trasmessi alle parti per

conoscenza. Il Giudice delegato ha pure scritto all’Ufficio di stato civile per

ottenere analoghe informazioni (doc. XIV) ma, con lettera 27 dicembre 2023

(doc. XIX), tale ufficio ha comunicato che il rilevamento delle persone

straniere è limitato a situazioni specifiche non date in concreto, e non ha

saputo fornire un complemento di informazioni. In data 4 gennaio 2024

l’assicuratore ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(fondandosi sullo scritto 27 dicembre 2023 del Tribunale) documentazione

attestante il ritiro della procedura esecutiva nei confronti del ricorrente. CO

1 ha indicato come “l’annullamento è avvenuto tramite e-LEF” (doc.

XX/1-4). Annessi a tale scritto sono stati prodotti alcuni estratti, poco

comprensibili invero, del sistema informatico dell’assicuratore. Dall’allegato

1 (doc. XX/1) si rileva il numero d’esecuzione relativo al caso di specie,

mentre per gli altri tre allegati le esecuzioni interessate sono estranee alla

procedura in causa. Sia come sia, preso atto delle indicazioni

dell’assicuratore di rinunciare all’esecuzione e della documentazione prodotta,

ancorché non chiara ed esplicita, deve essere dato atto della rinuncia di CO 1

a proseguire con l’esecuzione in base al PE __________ dell’UE di __________. Non

sono state acquisite ulteriori prove e le parti non si sono ulteriormente espresse

in merito agli atti trasmessi.

in

diritto

in

ordine

1. La

vertenza, in tema di premi dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie

rispettivamente in tema di spese di malattia (partecipazione ai costi), non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui

in effetti non assunte). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza

del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e

segg. Il tema del debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più

volte affrontato da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, per tutte si

faccia riferimento alle STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023, 36.2022.24 dell’11

luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (si

vedano anche i precedenti citati in questi giudizi). Il debito del coniuge

preteso dall’assicuratore dall’altro coniuge è pure stato oggetto di ampia

giurisprudenza (per un esempio si vedano le STCA 36.2004.88 e 100 del 12

novembre 2004). Il presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del

legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato

monocraticamente.

Il fatto che questo giudizio si

estenda su un importante numero di pagine (criterio in passato ritenuto, con

altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio

monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid.

7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria

da condurre, bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti a fronte di

dossier non gestito in maniera precisa e completa da parte dell’assicuratore ed

alla luce della poca chiarezza su taluni principi del diritto applicabili in

concreto con necessità di un’esplicitazione completa della giurisprudenza

federale e della dottrina in materia.

nel

merito

2. Per

riprendere quanto già esposto nelle STCA 3 ottobre 2023 36.2023.5 e 11 luglio

2022 STCA 36.2022.24 a norma dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce

l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non

preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle

prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi

comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per

cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Secondo l’art.

64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi

entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto,

deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e

indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal

se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal

dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A

norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti

secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento

dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al

più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta

separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1

OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b

cpv. 2 OAMal). In merito si veda anche, con riferimento alle norme vigenti in

quel periodo il contributo di Ivano

Ranzanici e Christian Steffen:

“Conseguenze del mancato pagamento di premi e partecipazioni ai costi

nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie le norme ticinesi in

materia” di, in RTiD 2015 I 2015).

3. In

concreto la Cassa chiede la condanna di RI 1, che ritiene suo affiliato ed

obbligatoriamente assicurato contro le malattie, al pagamento di premi LAMal

propri dell’anno 2022 e per i primi due mesi del 2023, oltre a CHF 100 per

spese amministrative e i costi de PE (CHF 73.30) il tutto con interessi al 5%

dal 22 luglio 2022 (senza spiegare la ragione della data), oltre ai premi della

convivente __________ riferiti al medesimo periodo. Il tutto senza indicare le

ragioni per le quali dovrebbe sussistere una solidarietà per il pagamento dei

premi all’interno di una coppia di conviventi.

4. In

concreto la Cassa ha sufficientemente ed adeguatamente dimostrato che RI 1 sia

assicurato presso CO 1, lo fosse nel 2022 e nel corso dell’anno appena concluso.

L’amministrazione ha pure comprovato che il signor RI 1 fosse astretto al

pagamento dei premi nel 2022 pari a CHF 308.45 e nel 2023 pari a CHF 367. La

Cassa ha indicato assenza di pagamento dei premi per tutto il 2022 e per i

primi due mesi del 2023. Nelle sue contestazioni l’assicurato non ha posto in

dubbio adeguatamente (come si vedrà nelle considerazioni che seguono) di non

essere assicurato presso CO 1 e non ha adeguatamente dimostrato di avere soluto

Fatti

i suoi premi che vanno determinati come segue:

Anno

2022: CHF 308.45 x 12 = CHF 3'701.40

Anno

2023 CHF 367.00 x 2 = CHF 734.--

per

un totale di CHF 4'435.40.

5. Per

quanto attiene al tema (generale) dei premi della moglie di un assicurato (ma

lo stesso vale per i premi del marito di un’assicurata) occorre qui evidenziare

come, in una sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF 129 V

90), il Tribunale federale abbia modificato la sua precedente giurisprudenza

(DTF 119 V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il

pagamento dei premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie.

Fondandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha

considerato che, in virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore

dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente

per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il

rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato

costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti

della famiglia. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse

occasioni. In una STF 9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha

considerato come:

"

Le but de l'art. 166

al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes

et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs

d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la

procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches

de recouvrement."

In un più

recente caso, in una fattispecie non dissimile da quella qui all’esame, l’Alta

Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi sui

combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS) e

domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma anche

quelli dell’altro consorte (cfr. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in

particolare consid. 2.1.).

Alla luce della giurisprudenza

citata, sviluppata dal TF sulla scorta delle norme del diritto civile che sono

applicabili nell’ambito della LAMal a complemento della lacuna della stessa su

tali aspetti, i premi della moglie possono essere richiesti, da parte

dell’assicuratore, al/alla consorte.

Quale premessa, comunque, è

necessario l’accertamento del sussistere di un vincolo matrimoniale, da un

lato, e della convivenza dei coniugi. La Cassa, in concreto, non ha operato

nessun accertamento in merito. La stessa aveva a disposizione il modulo di

affiliazione dei signori RI 1 e __________, da cui emerge che gli stessi non

sono (e non erano al momento dell’affiliazione) coniugati tra loro. Questa

indicazione è sfuggita ai collaboratori di CO 1 che hanno ritenuto, sin da

subito, i due assicurati come formanti una famiglia. Un accertamento appariva in

sé piuttosto facile da eseguire presso il Comune di __________, così come ha

fatto il Tribunale cantonale delle assicurazioni.

In concreto è accertato,

circostanza ora condivisa dalla Cassa (doc. XV), che i signori RI 1 e __________

siano semplici conviventi. Non sussiste un obbligo di solidarietà tra essi per

i premi LAMal, non essendo loro applicabili, per analogia, le norme esposte in

precedenza (in merito: Francesca

Ranzanici Ciresa, Le concubinage en droit suisse, pubblicato nella

collana Droit de la famille pour les praticiens, Volume 2, Stämpfli, Berna,

2022, pag. 77 – 80 e dottrina ivi citata).

Da quanto precede discende che

l’assicuratore non può invocare una solidarietà per il debito contratto da un

convivente concubino, pretendendo dall’altro concubino il pagamento dei premi

assicurativi LAMal, a differenza di quanto avviene tra coniugi come esposto.

Nella misura in cui con la decisione resa su opposizione l’assicuratore

pretende il pagamento di premi di __________ per il periodo citato, così

determinati:

Anno

2022: CHF 292.75 x 12 = CHF 3'513.--

Anno

2023 CHF 348.40 x 2 = CHF 696.80

per un

totale di CHF 4'209,80, la pretesa va disattesa e il ricorso, su questo

specifico punto, accolto.

6. Accertato

il credito possibile della Cassa relativo ai premi del ricorrente (cfr. consid.

4 in fine), va indicato come l’assicuratore possa pretendere di principio una

partecipazione ai costi procedurali da lui sostenuti a precise condizioni. In

concreto CO 1, richiamando genericamente le CGA in particolare al punto 7.3,

domanda la condanna dell’assicurato al pagamento di spese amministrative

complessive per CHF 100 (CHF 50 per sollecito e CHF 50 per spese di pratica).

7. Su

questo specifico aspetto va rammentato qui come, nella DTF 125 V 276, l'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova

LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata

misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da

mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione

ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art.

105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in

precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e

nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se

l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

8. In

concreto CO 1 si limita a citare le sue CGA (7.3) senza comunque produrle. La

pretesa non può essere ammessa. Nonostante il giudice delegato abbia in più

occasioni invitato l’assicuratore a produrre gli atti necessari a comprovare il

diritto a percepire i danari richiesti all’assicurato, CO 1 non ha prodotto le

sue condizioni assicurative.

Come già avvenuto per la recente

STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023, occorre chiedersi, in concreto, quale sia il

ruolo del Giudice in queste costellazioni, in altri termini come debba essere

espletato il suo obbligo di constatare d’ufficio i fatti, e ciò in particolare

alla presenza di un giurista interno della Cassa che deve essere considerato un

esperto in materia. Come certamente noto al giurista di CO 1 la procedura in

materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (CR LPGA Métral ad art. 61 n. 52 p. 743; STFA del

5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa

C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00, SVR 1995 AHV Nr.

57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto

e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia

assoluto ed incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;

AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (in questo senso CR LPGA Métral

ad art. 61 n. 53 e 54 p. 743; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI

1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF

115 V 113; Beati in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

Métral (loc. cit., op. cit.), ribadita

la relatività del principio inquisitorio, ricorda che il giudice cantonale non

parte da zero nell’accertamento dei fatti, ma si fonda su di una decisione

(formale seguita da una decisione resa su opposizione) e si basa sul dossier,

che trova il fondamento giuridico nella LPGA, trasmessogli dall’assicuratore

sociale. Prima di qualsiasi altra misura istruttoria il giudice farà quindi

riferimento al dossier dell’assicuratore. Solo a fronte di dubbi relativi ai

fatti constatati nella decisione o se confrontato con la necessità di

completare questi fatti, con riferimento alla motivazione del ricorso e del

dossier dell’autorità convenuta (in questo senso: DTF 129 V 245 consid. 3.1. e

110 V 40 consid. 4a), provvederà a colmare le lacune. La dottrina (Métral, op. cit., n. 53) ricorda come il

dovere d’esaminare d’ufficio i fatti è, in questo contesto: “limité par

celui de la partie recourante d’alléguer les faits déterminants et de motiver

son recours”, ossia il c.d. “Rügenprinzip”. Spetta al giudice una

valutazione in questo senso, ossia ritenere il dossier completo o procedere

mediante accertamenti istruttori, soprattutto in “absence de tout grief sur

ce point dans l’acte de recours” sempre Métral

(op. cit., loc. cit.) rammenta che:

"

Même en l’absence de

grief de la partie recourante sur les constatations de fait et l’instruction en

procédure administrative, un complément d’instruction doit être ordonné

d’office au moins dans les cas où la lacune ressort clairement du dossier et

dans lesquals il est probable qu’un complétement d’instruction aurait une

influence notable sur l’issue du litige”.

Quindi il

Tribunale delle assicurazioni deve esaminare la fattispecie d’ufficio, senza

essere vincolata dai motivi invocati dalle parti, potendo ammettere o

respingere un ricorso indipendentemente dalle censure ricorsuali addotte o

dalle ragioni considerate dalla Cassa (cfr. anche STFA del 5 gennaio 1999 nella

causa M., inc. H 217/97 e conseguente STCA del 27 gennaio 2005, inc.

30.2004.49, nelle quali malgrado i ricorrenti avessero rinunciato, in ambito di

condono, a rivendicare la condizione dell’onere troppo grave, si è entrati nel

merito dell’impugnativa), e potendo accordare più di quanto chiede

l’assicurato. In questo contesto, come noto, il giudice può procedere, laddove

necessario, ad accertamenti e ciò, sempre, con il concorso delle parti. Questo

obbligo di collaborazione all’istruzione consiste, anzitutto, nell’obbligo di

produrre gli elementi probatori, prove necessarie alla luce della natura del

litigio e dei fatti invocati, con il corollario del “risque de supporter les

conséquences de l’absence de preuve”, in questo senso anche DTF 125 V 193.

Come

rammenta la già citata STFA K35/05 del 17 agosto 2005:

" … secondo giurisprudenza, l'assicuratore competente è

obbligato a costituire un incarto completo contenente tutti i documenti

pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no. U 344 pag. 416) - incombenza, questa,

che la LPGA ha generalizzato con l'obbligo, sancito dall'art. 47 (recte: 46),

di registrare per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali in modo

sistematico tutti i documenti suscettibili di essere determinanti - e a

organizzarsi in modo tale da potere documentare adeguatamente il fondamento

delle proprie richieste.”

Nel

medesimo giudizio l’Alta Corte ha poi specificato che:

" … il principio inquisitorio … obbliga il giudice ad

accertare d'ufficio i fatti rilevanti (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;

cfr. DTF 130 I 183 consid. 3.2). Un onere della prova può tutt'al più essere

concepito nella misura in cui, in mancanza di prove

("Beweislosigkeit"), la decisione risulta sfavorevole a quella parte

che intende dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto che è rimasta

non provata (consid. 4.1 non pubblicato in RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227).

Questa regola trova tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria -

condotta in ossequio al principio inquisitorio - non permette di ritenere

quantomeno come verosimile - un giudizio di mera possibilità non potendo per

contro bastare - l'esistenza di un fatto rilevante (DTF 117 V 264 consid. 3b

con riferimenti).”

9. In

concreto era obbligo di CO 1 dimostrare il suo diritto a percepire le spese

amministrative, producendo semplicemente le sue CGA. L’assicuratore è stato

invitato a più riprese a volere produrre le prove tese a dimostrare il suo buon

diritto da parte del giudice, ma non vi ha dato seguito. Il giurista della

Cassa ha semplicemente dato la disponibilità di produrre altri mezzi di prova a

richiesta del Giudice. Come indicato in precedenza non è questo il

funzionamento della procedura in queste costellazioni. Il giudice ha

sollecitato l’assicuratore ad ossequiare il suo onere probatorio, la presenza

di un giurista interno alla Cassa non può condurre il giudice a prendere per

mano un grande assicuratore confederato ed illustrargli le lacune del suo

procedere, le manchevolezze e quanto occorre fare per porvi rimedio. L’obbligo

dell’assicuratore, rammentato in base alla giurisprudenza citata, doveva

indurre a produrre al Tribunale cantonale delle assicurazioni quanto

necessario, le sollecitazioni del Giudice sono bastevoli su questo aspetto.

D’altro canto le spese

amministrative non sarebbero state confermate alla luce del fatto che RI 1 si è

trovato confrontato con una pretesa sbagliata da parte della Cassa.

L’importo

preteso non è ammesso.

10. RI 1

pretende di non pagare i premi e di non essere assoggettato alla giurisdizione

di questo Paese, ed alla sovranità dello stesso, siccome trustee di un trust

che gli consentirebbe di essere sottoposto, per quanto si comprenda, unicamente

alla CEDU.

In merito alle tesi del ricorrente

occorre qui indicare come per trust si intenda un rapporto giuridico secondo

cui un disponente (settlor) conferisce beni patrimoniali ad un trustee affinché

li amministri nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato,

secondo quanto prevede il trust (decisioni emanate in altri ambiti del diritto

e non in ambito LAMal: TF 1B_43/2021 del 28.7.2021 consid. 3.1.; 6B_1051/2018

del 19.12.2018 consid. 1.2.2.; 5A_436/2011 del 12.4.2012 consid. 9.3.1.; DTF

143 II 350 consid. 4.2.; decisione TPF BB.2017.206 del 30.5.2018 consid.

3.3.2.; A.M. Garbaski, Le lésé et

la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017

Considerandi

II p. 128) [cfr. art. 2 cpv. 1 della Convenzione relativa alla legge

applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (conclusa all’Aia in data

1.7.1985, in vigore dall’1.7.2007), RS 0.221.371]. Il trust non ha personalità

giuridica e, dunque, qualità di parte in giudizio (decisioni TF 1B_43/2021 del

28.7.2021

consid. 3.1.; 6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.2.2.; A.M. Garbaski, op. cit., p. 128). I beni del

trust sono di proprietà del trustee, anche se essi costituiscono un patrimonio

distinto dagli averi del trustee (decisioni TF 1B_43/2021 del 28.7.2021 consid.

3.1.; 6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.2.2.; 5A_436/2011 del 12.4.2012

consid. 9.3.1.; 1B_21/2010 del 25.3.2010 consid. 2.2.; DTF 143 II 350 consid.

4.2./4.3.; A.M. Garbaski, op.

cit., p. 128), riservata l’ipotesi di un sham trust che, per la DTF 143 II 350

consid. 4.2. esiste “lorsque le settlor utilise le trust de

manière artificielle; un tel trust n'est pas reconnu en Suisse (art. 11 al. 1

CLHT), parce qu'il est inefficace selon le droit qui le régit (arrêt

5A.436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.1 et 9.3.2)”.

Secondo la giurisprudenza il trustee, proprietario dei beni attribuiti al trust

e titolare del conto bancario inerente agli averi, è legittimato, ad esempio, a

ricorrere contro il sequestro del conto (decisioni TF 6B_1051/2018 del

19.12.2018

consid. 1.2.2.; 1B_21/2010 del 25.3.2010 consid. 2.2.), non così

invece i beneficiari del trust (decisione TF 1B_21/2010 del 25.3.2010 consid.

2.2.). In ambito penale il trustee deve essere reputato leso (art. 115 CPP) nel

caso di reati interessanti gli averi conferiti al trust (decisioni TF

1B_43/2021 del 28.7.2021 consid. 3.1.; 6B_306/2019 del 22.5.2019 consid. 3.2.;

6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.2.2.; A.M. Garbaski, op. cit., p. 128 s.).

Per l’art. 2 della Convenzione

appena citata (RS 0.221.371) per trust s’intendono i rapporti giuridici

istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa –

qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse

di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust è caratterizzato dai

seguenti elementi:

1.

i beni in trust costituiscono

una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

2.

i beni in trust sono intestati

al trustee o ad un’altra persona per conto del trustee;

3.

il trustee è investito del

potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare,

gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo

le norme imposte dalla legge al trustee.

Il fatto che il disponente conservi

alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di

beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.

Alla luce di questa definizione non

si vede come, l’istituzione di un trust, nel senso della giurisprudenza e della

dottrina citati, in concreto possa consentire al ricorrente di non essere

soggetto fiscale, assicurativo o civile in questo Paese di cui lui è ospite

siccome cittadino straniero rispetto alla Svizzera.

RI 1 è soggetto alla LAMal come del

resto lo sono, tranne ristrette eccezioni legalmente previste tra le quali il

trust non rientra, tutti i cittadini domiciliati in questo Cantone. L’esistenza

(che qui non occorre accertare) di un trust nulla muta nell’obbligo di RI 1 di

versare all’assicuratore cui è affiliato i propri premi LAMal.

11.

Per

quanto attiene alle spese esecutive CO 1 chiede, con la sua decisione resa su

opposizione, di condannare RI 1 al pagamento delle medesime per un importo di

CHF 73.30. In merito va qui osservato, al di la del fatto che l’assicuratore ha

ritirato l’esecuzione nei confronti del ricorrente, come con sentenza K 114/03

del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

" All'assicurata, infine, sono state poste a carico

spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF 70.-, che contesta.

(…) L'assunzione delle spese esecutive viene invece

disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma

il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione,

l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore,

oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia

successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non

essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto

(sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B.,

K 144/03).”.

Le spese esecutive vere e proprie

non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti

dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22

luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226

consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de

l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F.

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf

die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)").

Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto

(STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per tale ragione queste spese non

fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione. La pretesa non può

quindi qui essere ammessa.

Il ritiro della procedura esecutiva

da parte dell’assicuratore pendente causa non consente a questa Corte di

confermare (almeno in parte) come sarebbe invece stato il caso se l’esecuzione

non fosse stata ritirata, il rigetto dell’opposizione previsto nella decisione

resa su opposizione.

12.

Con la

decisione la Cassa ha chiesto il versamento di interessi di ritardo sui premi

LAMal non pagati da RI 1 per tutto il 2022 e i primi due mesi del 2023. Gli

interessi al 5% sono chiesti a contare dal 22 luglio 2022 (anche per i premi

successivi a tale periodo), e questo senza una motivazione.

13.

Gli

interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei

premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art.

90.

OAMal). Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di

contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di

mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi

esigui e termini di breve durata. Il tasso per gli interessi di mora sui premi

scaduti ai sensi dell'articolo 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno (art. 105a

OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse

di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino

alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese

in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso

l'ordine di pagamento.

In specie, sui premi LAMal da

gennaio a dicembre 2022 fatturati mensilmente, gli interessi del 5% sarebbero

dunque dovuti dall'inizio della decorrenza di ogni mese e ciò esclusivamente

per i premi del signor RI 1. Considerato comunque che, nella decisione contestata

e nel suo PE, la Cassa malati ha preteso gli interessi dal 22 luglio 2022, va

ritenuta tale data, peraltro più favorevole all'assicurato, per i mesi sino e

compreso quello di luglio 2022. Per i mesi successivi l’interesse va

determinato a contare dall’inizio del mese in cui il premio è dovuto. In altri

termini l’interesse del 5% sui premi da gennaio a luglio 2022 (CHF 308.45 x 7=

CHF 2'159.15) iniziano a decorrere dal 22 luglio 2022 e ciò sino al 31 luglio

2022.

Dal 1° agosto 2022 l’importo cu cui calcolare gli interessi va maggiorato

del premio dovuto per agosto (e da pagarsi anticipatamente), ossia CHF 2'467.60

sino al 31 agosto 2022, dal 1° settembre 2022 l’interesse è da calcolarsi su

CHF 2’776.05, e ciò sino al 30 settembre 2022. Dal 1° ottobre 2022 l’interesse

al 5% è da calcolare su CHF 3'084.50, sino al 31 ottobre 2022. Dal 1° novembre

2022.

l’interesse al 5% sarà percepito su CHF 3'392.95 sino al 30 novembre 2022

e dal 1° dicembre 2022 sino al 31 dicembre 2022 l’interesse sarà dovuto su CHF

3'701.40. Dal 1° gennaio 2023 sarà dovuto un interesse al 5% su CHF 4'068,40

sino al 31 gennaio 2023 e dal 1° febbraio è dovuto un interesse al 5% su CHF

4'435.40.

Da quanto precede il ricorso va

parzialmente accolto senza carico di spese processuali alle parti nonostante

l’agire poco attento di CO 1. L’assicuratore è avvisato pro futuro ed invitato

a migliore diligenza. Non sono concesse ripetibili siccome RI 1, parzialmente

vincente in causa, non è patrocinato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 28 novembre 2023 è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. RI 1, __________,

è condannato a pagare all’assicuratore sociale contro le malattie CO 1, __________

l’importo complessivo di CHF 4'435.40 per i premi personali insoluti dei mesi

da gennaio a dicembre 2022 e di gennaio e febbraio 2023.

1.2. RI 1, __________,

dovrà inoltre versare interessi remuneratori al 5% sui seguenti importi per i

periodi specificati:

i. su

CHF 2'159.15 dal 22 luglio 2022 sino al 31 luglio 2022;

ii. su

CHF 2'467.60 dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022;

iii. su CHF 2’776.05 dal 1°

settembre 2022 al 30 settembre 2022;

iv. su

CHF 3'084.50 dal 1° ottobre 2022 al 31 ottobre 2022;

v. su CHF 3'392.95 dal 1°

novembre 2022 al 30 novembre 2022;

vi. su

CHF 3'701.40 dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022;

vii. su

CHF 4'068.40 dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023;

viii. su

CHF 4'435.40 dal 1° febbraio 2023.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti