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Decisione

36.2023.5

Incasso premi e partecipazioni. Escusso l'assicurato per suoi premi, per quelli della consorte e quelli del figlio trentenne. Ricorso parzialmente accolto. Il padre non è responsabile dei premi del figlio adulto. Nessuna spesa amministrativa è poi dimostrata

2 ottobre 2023Italiano62 min

(CHF 534 + CHF 534) e la quota del premio esuberante la RIPAM del figlio __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2023.5

IR/sc

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 13

marzo 2023 formulato da

RI 1

rappr. da: RA

1

contro

la decisione su

opposizione dell’8 marzo 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA

2

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

considerato in

fatto

A. RI 1, nato nel

1959 e domiciliato a __________, è assicurato per la copertura obbligatoria

prevista dalla LAMal presso CO 1, __________, qui di seguito __________ o Cassa

(doc. 1, per quanto riguarda l’anno 2019), e ciò dal 1 settembre 1982 come

rilevato dall’assicuratore medesimo e non contestato dall’assicurato. Alla

medesima assicuratrice hanno aderito pure la moglie, __________ (nata nel 1963)

ed il figlio __________ (nato nel 1992, dal 2021 domiciliato in altro comune

rispetto ai genitori, per quanto appaia dal Movimento cantonale della

popolazione consultato il 6 luglio 2023). Nel corso del 2019 il premio dovuto

da ogni membro della famiglia __________, con la scelta di una franchigia di

CHF 500, assommava a CHF 534 (doc.0.1. a 0.3.). Dal doc. 6.2. (tra altri)

emerge che in favore di __________ la preposta autorità del Cantone Ticino ha

riconosciuto una riduzione del premio (RIPAM) di CHF 517 mensili, ciò che riduce

il premio mensile dovuto a CHF 17. Per quanto indicato dall’assicuratore RI 1

non ha soluto, come avrebbe dovuto, i premi per il periodo corrente dal

settembre al dicembre 2019 (ossia 4 mesi) oltre alle partecipazioni ai costi di

cura per complessivi CHF 241,65.

B. Dagli

atti prodotti dall’assicuratore emerge come, il 26 luglio 2019 (e quindi con

ampio anticipo rispetto alla data di scadenza del pagamento dovuto del 1°

settembre 2019) CO 1 ha fatturato all’assicurato, come evidenzia il doc. 1.1.,

Fatti

i premi del mese di settembre 2019 riferiti al signor RI 1, alla di lui moglie

(CHF 534 + CHF 534) e la quota del premio esuberante la RIPAM del figlio __________

(CHF 17), per un totale di CHF 1'085 (doc. 1.1. e come al dettaglio del

medesimo 26 luglio 2019, doc. 1.2.). L’assicuratore ha fatturato al signor RI 1,

il 26 agosto 2019 (doc. 2.1), partecipazioni ai costi di cura (Leistungsabrechnung)

per un totale di CHF 241,65 e meglio: CHF 23.35 a __________ e CHF 218,30

dovuti dal signor RI 1. Dai documenti 2.2 e 2.3 si comprende che a RI 1

sarebbero richiesti CHF 23,35 (per cure prestate dal dott. __________ tra il 18

giugno e il 23 luglio 2019 come rileva il doc. 2.2) e CHF 218,30 sono richiesti

a __________ (doc. 2.1) per cure apparentemente ottenute presso __________ il

16 e 17 luglio 2019 e presso il dott. __________ tra il 18 giugno e il 13

agosto 2019 (doc. 2.3). Il 28 agosto sono invece stati chiesti al qui

ricorrente CHF 1'085 a titolo di premi per il mese di ottobre 2019 (doc. 3.1.)

di cui 17 dovuti per __________. I premi di novembre 2019 sono invece stati

fatturati il 27 settembre 2019 (doc. 4.1), sempre per CHF 1'085 di cui CHF 17

per il figlio __________.

C. L’8

ottobre 2019 (doc. 5.2.) è stato trasmesso all’assicurato un richiamo (“Zahlungserinnerung

– Leistungsabrechnung”) con cui lo si invitava a pagare all’assicurazione

l’importo di CHF 241,65 con riferimento al conteggio del 26 agosto 2019 (v.

sopra). In medesima data all’assicurato è stata trasmessa una “Zahlungserinnerung

– Krankenversicherung” (doc. 5.3) relativa ai premi del mese di settembre

2019 (doc. 5.4). Il 25 ottobre 2019 CO 1 ha trasmesso al signor RI 1 (doc. 6.1)

l’invito a pagare il premio del mese di dicembre 2019, con scadenza 1. dicembre

2019, anche questa volta per complessivi CHF 1'085 (ossia il premio dei signori

RI 1 e __________ per CHF 534 ciascuno, e CHF 17 per il figlio __________). Il

dettaglio è specificato nel doc. 6.2. Il 12 novembre 2019 è stata notificata

all’assicurato una ingiunzione di pagamento, con una spesa amministrativa

supplementare di CHF 30 per questo atto, riferita alla partecipazione alle

spese stabilite il 26 agosto 2019 (doc. 7.1. e 7.2.), ulteriore diffida di

pagamento, sempre del 12 novembre 2019, è stata notificata a RI 1 con

riferimento ai premi di settembre 2019 (doc. 7.3. e 7.4.), anche in questo caso

con il carico di una spesa amministrativa di CHF 30 per l’atto. Un richiamo di

pagamento, sempre del 12 novembre 2019, è stato trasmesso all’assicurato con

riferimento ai premi del mese di ottobre 2019 (doc. 8.1. e 8.2.) mentre il 10

dicembre 2019 i premi di ottobre 2019 hanno fatto oggetto di un’ingiunzione di

pagamento (doc. 9.1. e 9.2.) con il carico di CHF 30 per spese di diffida.

Sorte non diversa è occorsa ai premi di novembre 2019, sollecitati il 12

dicembre (doc. 10.1. e 10.2.) ed ai premi di dicembre 2019 che sono stati

sollecitati il 14 gennaio 2020 (doc. 11.1. e 11.2.). Il 14 gennaio 2020 (doc.

12.1. e 12.2.) l’assicurato è stato diffidato a pagare i premi di novembre 2019

(con il carico di CHF 30 di spese).

Il 15

gennaio 2020 l’assicuratore ha minacciato l’assicurato di adire la via

esecutiva in caso di mancato pagamento di complessivi CHF 1'516,85 riferiti ai

premi di settembre 2019 ed a partecipazione alle spese di cura, oltre a spese

amministrative. L’11 febbraio 2020, con il carico di CHF 30 di spesa, CO 1 ha

diffidato il suo assicurato a pagare i premi di dicembre 2019 (doc. 14.1. e

14.2.). Il 7 aprile 2020 la Cassa ha trasmesso al signor RI 1 un conteggio

chiedendogli di pagare complessivi CHF 3’336.90 (doc. 15) relativi a premi

partecipazioni e spese amministrative.

D. Visto il

mancato pagamento dell’assicurato CO 1 ha fatto spiccare, il 26 maggio 2020

(doc 16.1.), un PE a carico di RI 1 per l’incasso dei premi da settembre a

dicembre 2019, oltre alle spese di partecipazione ai costi e le spese

amministrative vantate (esecuzione n. __________, doc. 16.1. e 16.2.). Per i

premi dei 4 mesi dei 3 membri della famiglia l’assicuratore ha chiesto CHF

3'866,25 (a fronte di premi indicati negli atti in CHF 1'085 mensili, e quindi

complessivamente CHF 4'340, con il rilievo che una parte dei premi deve essere

stata soluta dal debitore, ciò di cui gli atti non fanno però dettagliata

menzione, dando solo atto della diminuzione del credito). RI 1 ha interposto

opposizione al PE il 27 maggio 2020 (doc. 16.3.) indicando come la “la

famiglia __________ ha sin qui pagato troppi premi” e come l’assicuratore

abbia “perso credibilità” (libera traduzione del redattore). CO 1 ha

trasmesso una “Zahlungsvefügung” (ossia una formale decisione) al signor

RI 1 (doc. 17) il 5 giugno 2020 con cui ha imposto di pagare premi

partecipazione e spese arretrate (CHF 3'866,25 a titolo di premi, CHF 241,65

per le partecipazioni, CHF 180 per i solleciti e CHF 80 per spese

amministrative, postulando anche il pagamento delle spese esecutive anticipate

per CHF 73,30).

Il

signor RI 1 si è opposto al PE il 6 giugno 2020 (doc. 18) con richiesta di

colloquio con il signor __________ della Cassa. La Cassa ha preso atto di tale

opposizione (doc. 19) ed ha emesso, il successivo 8 marzo 2023, una decisione

su opposizione (doc. 20.1.) con cui ribadisce il suo credito complessivo di CHF

3'866,25 oltre interessi dal 16 ottobre 2019 per premi, CHF 241,65 per una

partecipazione ai costi così come CHF 180 per spese di rischiamo e CHF 80 quali

spese di elaborazione senza computare invece le spese esecutive di CHF 73,30.

Per l’importo complessivo domandato all’assicurato CO 1 ha rigettato

l’opposizione interposta al PE ricordato. Più specificatamente, nella sua

decisione su opposizione, l’assicuratore (che rammenta come dal 1 settembre

1982 RI 1 sia suo assicurato, così come la sua famiglia, e come i premi da

settembre a dicembre 2019 siano rimasti insoluti con necessità di diffida)

evoca l’emanazione del PE citato, la composizione del suo credito, lo stato

della procedura e rammenta come la persona assicurata abbia l’obbligo di pagare

i premi e le partecipazioni, le conseguenze del mancato pagamento a norma

dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, la concessione all’assicurato di un termine per

comprovare suoi crediti verso l’assicuratore, l’esistenza di ritardi nei

pagamenti da anni da parte del ricorrente, il tenore dell’art. 105 cpv. 2 OAMal

che conferisce il diritto all’assicuratore di percepire spese amministrative in

caso di diffida e procedure d’incasso (così come consentirebbero le condizioni

generali d’assicurazione di CO 1), la pendenza dei crediti nonostante i

richiami, concludendo con la decisione di condanna del signor RI 1 al pagamento

dei premi propri, della moglie e del figlio __________ per i mesi indicati,

oltre alla partecipazione a spese di cura, a quelle amministrative e di diffida

nonché al rigetto dell’opposizione interposta al PE rammentato.

E. L’assicurato,

rivolgendosi alla Cassa, ha contestato il provvedimento (doc. 21) e

l’amministrazione gli ha comunicato che avrebbe trasmesso al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino la sua contestazione per

ragioni di competenza (doc. 22.1), ciò che ha fatto con lo scritto 20 marzo

2023 doc. 22.2. Mediante ordinanza del 21 marzo 2023 il giudice delegato ha

imposto (doc. III) a RI 1 di tradurre in lingua italiana la sua impugnativa

redatta in tedesco. Questi, il 22 marzo 2023 (doc. IV), ha informato il

Tribunale di avere un avvocato che si “sta occupando di questa cosa”. Il

Tribunale si è quindi rivolto all’avv. RA 1 di __________ incaricato del caso

(doc. V) ed il successivo 31 marzo 2023 l’assicurato ha scritto al Tribunale

chiedendo “udienza perché ho difficoltà a scrivere … Ho diversi documenti

che vorrei mostrarle, sono costretto a parlare da solo” (doc. VI). Il

Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha scritto

all’assicurato il 4 aprile successivo rinviandolo in sostanza al legale

incaricato (doc. VII). L’avv. RA 1 dello studio I__________ di __________ ha

trasmesso al TCA, il 14 aprile 2023 (doc. VIII), la procura ed ha postulato

l’accoglimento del ricorso, l’annullamento delle decisioni rese

dall’assicuratore (oltre alla procedura qui all’esame l’assicuratore ha emesso

altre 5 decisioni su opposizione oggetto di altrettanti ricorsi a questo

Tribunale cantonale delle assicurazioni – incarti 36.2023.6/7/8/9/10 – che

saranno evasi separatamente). L’avv. RA 1 ha indicato come l’assicurato abbia

ripagato i suoi debiti all’assicuratore, e come, “a causa della situazione,

divenuta poco chiara … ha effettuato pagamenti complessivamente molto più

elevati di quanto avrebbe dovuto. Il ricorrente sostiene quindi di poter

compensare il suo credito derivante da precedenti pagamenti con i contributi

ora richiesti”. A sostegno delle sue allegazioni il ricorrente ha prodotto

una lista di “pagamenti del ricorrente per gli anni dal 2010 al 2021 e un

elenco delle richieste del convenuto per gli anni 2012 al 2021 da cui risulta

un saldo attivo per il ricorrente. Tuttavia mancano ancora i crediti del

convenuto per gli anni 2010 e 2011, che devono essere ottenuti dal convenuto”

(doc. VIII). In sostanza, stante la compensazione, non sussisterebbe un credito

esigibile da parte dell’assicuratore. Il giudice delegato, mediante scritto del

17 aprile 2023, ha ritrasmesso la documentazione al legale del ricorrente

siccome inammissibile “la produzione di un plico di documenti senza

elencazione ragionata” (doc. IX). Al legale è stato poi concesso un termine

supplementare per inviare quanto richiesto mediante scritto dell’8 maggio 2023

(doc. X). In data 17 maggio 2023 l’avv. RA 1 ha scritto quanto segue al

Tribunale cantonale delle assicurazioni:

"

Vi ho presentato diverse ricevute di pagamento che provano i

pagamenti effettuati dal denunciante al convenuto. Negli anni dal 2010 al 2021

il denunciante ha effettuato pagamenti significativamente superiori a quelli

che avrebbe dovuto al convenuto. Pertanto, egli compensa il suo credito con le

richieste di premio ora contestate del convenuto.

In allegato è riportato un elenco

dei singoli pagamenti, da cui risulta un importo totale di 172'663.55 franchi

svizzeri. Tale importo è chiaramente superiore al credito del convenuto.

Se lo richiedete, sarò lieto di

inviarvi nuovamente le ricevute che mi avete restituito.” (doc. XI)

F. Il 19

maggio 2023 il ricorso, con altri del medesimo autore, è stato trasmesso

all’assicuratore per la risposta di causa e la trasmissione degli atti

necessari e riferiti alla procedura (doc. XII). Il 24 maggio 2023 l’avv. RA 2,

incaricato da CO 1 del patrocinio, ha chiesto una proroga del termine di

risposta (doc. XIII), concesso il 30 maggio 2023 (doc. XIV). Il 26 giugno 2023

il legale dell’assicuratore ha trasmesso la risposta di causa e gli atti (come

ad ordinanza doc. XII) ad essa relativi (doc. XV). Con la risposta CO 1 si

limita a constatare come l’assicurato non contesti la somma dei premi richiesti

e delle spese connesse alla pretesa, così come la pretesa di versamento delle

spese di partecipazione. La Cassa evidenzia come la decisione sia stata

trasmessa a RI 1 “a valere per la sua intera famiglia” (punto 4), come

aveva già indicato in precedenza (punto 3 pag. 3) per cui RI 1 rappresenterebbe

l’intera famiglia, apparentemente comprendendo pure il figlio __________,

maggiorenne siccome nato nel 1992 e indipendente.

Sempre

in sede di risposta di causa, dopo 5 pagine di ricapitolazione dei fatti, noti

alle parti ed al Tribunale, la Cassa (punto 9, pag. 5) ribadisce la correttezza

della sua pretesa, rammenta (punto 10, pag. 6) i termini legali del tema

(riprendendo quanto questa Corte da anni ribadisce nella sua prassi costante)

ed al punto 11 (pag. 7) conferma la correttezza della pretesa fatta valere e

delle spese amministrative. CO 1 insiste sulla mancata contestazione dei premi,

dimenticando però che è compito del giudice del merito verificare la

correttezza della richiesta formulata dall’assicuratore come si vedrà nelle

considerazioni seguenti. La Cassa contesta poi l’elenco dei pretesi crediti

fatti valere in compensazione nei suoi confronti, l’elenco della documentazione

versata agli atti (e resa per completamento all’avv. RA 1) non recherebbe la

causale del pagamento e l’effettività dello stesso. In assenza delle prove dei

crediti del signor RI 1 le stesse non sarebbero da ammettere. L’allegato

postula quindi la reiezione del gravame ed il carico di tasse e spese (non

ripercuotibili, salvo eccezioni, sull’assicurato, come noto a CO 1), oltre che

il carico di ripetibili (non esigibili, sia detto sin da subito, come noto

all’assicuratore) al signor RI 1.

G. Con

ordinanza del 30 giugno 2023 la risposta di causa è stata trasmessa al

patrocinatore del ricorrente per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc.

XVI).

Mediante

tale ordinanza le parti sono state avvisate del loro diritto di ulteriormente

esprimersi sui fatti della causa e della possibilità loro concessa di produrre

ulteriori mezzi di prova non versati agli atti in precedenza (diritto che la

procedura ticinese applicabile riconosce anche all’assicuratore).

Il successivo 11/13 luglio 2023

(doc. XVIII) il ricorrente, per il tramite del patrocinatore, ha preso

posizione sulla risposta di causa, ha ribadito l’esistenza di un proprio

credito sufficientemente corroborato dalla documentazione prodotta (doc.

XVIII/1) ed ha riaffermato il suo diritto a compensare il suo debito con il

credito vantato. Tale scritto è stato trasmesso all’assicuratore il 17 luglio

2023 (doc. XIX), per il tramite del legale ticinese dello stesso, per

conoscenza.

Alla luce

degli atti prodotti dalla Cassa e delle contestazioni relative al credito

vantato operate dal patrocinatore del ricorrente, il giudice delegato ha

scritto al patrocinatore dell’assicuratore il 17 agosto 2023 (doc. XX)

segnalandogli quanto per completezza (e per il rilevo ai fini del giudizio)

occorre riportare qui di seguito:

"

Rilevo come l’assicuratore, per il suo tramite, indichi assenza di

contestazione in merito ai crediti vantati con le decisioni rese su opposizione

da parte del debitore escusso e ricorrente.

Nel rammentarle che, in una

procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79

cpv. 1 LEF, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in

modo completo, in sede di ricorso, simili domande, le chiedo, nella sua veste

di patrocinatore dell’assicuratore, se le prove fornite siano complete e tali

da comprovare adeguatamente i crediti vantati nei confronti dell’assicurato

ricorrente per premi, partecipazioni e spese amministrative.

Le è concesso un breve termine,

scadente il prossimo 29 agosto 2023 per dare eventuale seguito a trasmissione

di nuovi elementi e dare seguito a questa mia, e trasmettere quanto

eventualmente ancora in possesso della Cassa per comprovare i suoi crediti.

(…). Per conoscenza trasmetto copia

della presente al patrocinatore del ricorrente, a valere anche per esso, quale

ultima possibilità di produrre eventuali ulteriori mezzi probatori.”

L’avv.

RA 1, per il ricorrente, ha prodotto (doc. XXI del 25 agosto 2023)

documentazione relativa allo stato di ripartizione delle esecuzioni a carico

del signor RI 1 (doc. XXI/1). Il documento è datato 4 maggio 2018 e si situa

dunque, temporalmente, al di fuori dei periodi d’interesse per le procedure

formanti gli incarti 36.2023.5 a 10, ed appare sin d’ora irrilevante come si

indicherà nelle more della procedura. In merito alla richiesta di completare la

produzione degli atti (ed alla documentazione prodotta dal ricorrente), la

Cassa ha potuto esprimersi su invito del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del 28 agosto 2023 (doc. XXII) e dopo avere chiesto (doc. XXIII)

e ottenuto (doc. XXIV del 29 agosto 2023) una proroga all’11 settembre 2023. In

data 1° settembre 2023 il patrocinatore della Cassa, avv. RA 2 ha recapitato al

Tribunale uno scritto in cui ribadisce, ulteriormente, assenza di contestazione

da parte dell’assicurato degli importi richiesti dall’assicuratore, si

concentra sui pretesi crediti dell’assicurato e sulla compensazione e ribadisce

la bontà delle pretese. La Cassa non ha prodotto documentazione specifica

riferita alle partecipazioni ai costi di malattia e non ha prodotto, nonostante

l’invito a farlo ripetuto, le prove della sua possibilità di percepire spese

amministrative e spese di diffida, nonché i giustificativi relativi alle

partecipazioni delle spese di cura, come si dirà in seguito.

considerato in

diritto

in

ordine

1. La

vertenza, in tema di premi dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie

rispettivamente in tema di spese di malattia (partecipazione ai costi), non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui

in effetti non assunte). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza

del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e

segg. Il tema del debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più

volte affrontato da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, per tutte si

faccia riferimento alle STCA 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11

marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (si vedano anche i precedenti

citati in questi giudizi). Il debito del coniuge preteso dall’assicuratore

dall’altro coniuge è pure stato oggetto di ampia giurisprudenza (per un esempio

si vedano le STCA 36.2004.88 e 100 del 12 novembre 2004), lo stesso dicasi per

il debito per premi dei figli maggiorenni, che la giurisprudenza ha più volte

affrontato (si veda la STCA appena citata e la giurisprudenza specifica citata

nelle considerazioni che seguono). Altro tema che è già stato analizzato ed

approfondito adeguatamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina è quello della

compensazione di pretese dell’assicurato verso l’assicuratore con premi e

partecipazioni ai costi (anche qui si rimanda a quanto esposto in dettaglio

nelle considerazioni che seguono). Il presente giudizio, nel rispetto della

chiara volontà del legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi

essere emanato monocraticamente.

Il

fatto che questo giudizio si estenda su un importante numero di pagine

(criterio in passato ritenuto, con altri, rilevante dal TF per determinare la

possibilità di un giudizio monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid.

3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti

giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì dalla volontà di completa

esposizione dei fatti a fronte di dossier non gestito in maniera precisa e

completa da parte dell’assicuratore ed alla luce della poca chiarezza su taluni

principi del diritto applicabili in concreto con necessità di un’esplicitazione

completa della giurisprudenza federale e della dottrina in materia.

nel

merito

Considerandi

2.

Per

riprendere quanto già esposto nella STCA 11 luglio 2022 36.2022.24 a norma

dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare

dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda

eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art.

64.

cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle

prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi

comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per

cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere

che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei

debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in

anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli

interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5%

all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre

mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali

altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa

per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

3.

In

concreto CO 1 chiede all’assicurato RI 1 il pagamento dei premi per i mesi di

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, personali del signor RI 1, della

moglie __________ e del figlio __________, nato nel 1992, e quindi ampiamente

maggiorenne. L’assicuratore, ed il suo rappresentante davanti a questa Corte,

non indicano le ragioni per le quali i premi della signora __________ e quelli

di __________ sono richiesti a RI 1 se non segnalando una rappresentanza da

parte del marito e padre (ciò che non lo rende necessariamente debitore di

questi premi). Occorre qui verificare se l’assicuratore ha titolo per chiedere

all’assicurato i premi anche per gli altri membri della sua famiglia, la

correttezza della pretesa per premi, partecipazioni e spese vantate.

4.

Per

quanto attiene ai premi della moglie occorre qui evidenziare come, in una

sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF 129 V 90), il

Tribunale federale abbia modificato la sua precedente giurisprudenza (DTF 119

V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei

premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie. Fondandosi

sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha considerato che, in

virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente per i debiti contributivi

dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione

a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita

comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia. Questa

giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. In una STF

9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato

come:

" Le but

de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement

par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas

ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de

simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de

pénibles démarches de recouvrement."

Per

un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quelle qui all’esame,

l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi

sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3

CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma

anche quelli dell’altro consorte (v. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in

particolare consid. 2.1.).

Alla

luce della giurisprudenza citata, sviluppata dal TF sulla scorta delle norme

del diritto civile che sono applicabili nell’ambito della LAMal a complemento

della lacuna della stessa su tali aspetti, i premi della signora __________

potevano essere richiesti dall’assicuratore CO 1 all’assicurato RI 1, marito e

convivente della consorte.

5.

Per

quanto attiene invece i premi dell’ultimo quadrimestre 2019 del figlio __________,

nato nel 1992, e quindi oggi più che trentenne ed ampiamente maggiorenne (art.

14.

CCS) oltre che non più coabitante con i genitori, occorre qui rilevare come,

per l’art. 163 CCS:

"

1I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2Essi s’intendono

sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie,

il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o

nell’impresa dell’altro.

3In tale ambito,

tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione

personale.”

In

base all’art. 272 CCS

"

I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i

riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.”

Per

l’art. 276 CCS il mantenimento da parte dei genitori consiste nella cura,

nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune,

ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e

assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle

misure prese a sua tutela. Essi sono liberati dall’obbligo di mantenimento

nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda

da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. Come rammenta l’art.

277.

cpv. 1 CCS l’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del

figlio. Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione

appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro

dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo

mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente

concludersi (su questi aspetti: Francesca

Ranzanici: L’entretien de l’enfant majeur, Ed. Weblaw, 2011, Berna).

Come

indicato in precedenza con riferimento ai premi del coniuge, la giurisprudenza

federale ha stabilito che il pagamento dei premi delle assicurazioni sociali fa

parte del “debito di mantenimento della famiglia” a norma dell’art. 163

cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3). Come indicato i coniugi, in base all’art.

166.

cpv. 3 CCS, rispondono con vincolo di solidarietà tra loro per il pagamento

dei premi e delle partecipazioni ai costi, e questo a prescindere dal regime

matrimoniale. Di principio debitore del premio è la persona assicurata.

Per i

premi dei figli fino ai loro 18 anni compiuti (momento in cui i premi devono

essere inferiori rispetto a quelli degli adulti e dei giovani adulti come impone

l’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui: “Per i minorenni e i giovani adulti

l’assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri

assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei

giovani adulti”) l‘obbligo di pagamento del premio appartiene ai genitori

come prevede l’art. 276 CCS. A contrario ne discende che i premi dei

maggiorenni costituiscono onere preso a carico degli assicurati medesimi. In

una sentenza ormai datata (K 132/01) il TF ha ritenuto che i genitori sono

responsabili solidalmente unicamente per quanto attiene il pagamento dei premi

dei figli minorenni, i figli maggiorenni sono invece responsabili per il

pagamento del loro premio e delle loro partecipazione ai costi. In una sentenza

del 25 aprile 2008 (9C_660/2007, consid. 3.2.), l’Alta Corte ha rammentato

come:

" … En

leur qualité de représentants légaux (art. 304 CC), les parents sont tenus

selon la loi d'assurer leurs enfants pour les soins en cas de maladie (art. 3

al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et pour leur compte, un contrat

d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à l'égard de

l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance,

mais également les parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations

d'assurance et les participations aux coûts relèvent des besoins courants de la

famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt K 142/95 du 29 mai 1996, consid. 3b in

fine et la référence; voir également arrêt K 132/01 du 18 février 2002, consid.

3b/bb). La responsabilité solidaire des parents prend fin de plein droit à la

majorité de l'enfant concerné. Les assureurs n'en demeurent pas moins libres de

poursuivre l'enfant pour les coûts échus avant sa majorité, la solidarité

parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité à l'égard de

l'assureur (RAMA 2000 n° KV 129 p. 232, consid. 2b,

K 5/00; voir également Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.,

Bâle 2007, p. 745, n. 1021 sv.).”

Nel

caso concreto nessuna parte invoca il sussistere di un obbligo di mantenimento

del figlio __________ da parte dei genitori, nonostante la sua maggiore età.

Per tale ragione l’assicuratore CO 1 non poteva esigere dal qui ricorrente il

pagamento del premio del figlio __________.

Dagli

atti emerge che per __________ sono stati chiesti a RI 1 CHF 17 quale premio

(ridotto a seguito del riconoscimento della RIPAM) per il mese di settembre

2019, la stessa cosa per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2019. La

pretesa dell’assicuratore va quindi ridotta di CHF 68, imposto che non può

essere preteso da RI 1.

6.

I premi

dovuti da RI 1, quale persona assicurata, risultano dalla polizza assicurativa

agli atti, ossia CHF 534 mensili. L’assicuratore indica quattro mesi

(settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019) non pagati. Lo stesso vale per

la moglie __________ che, in base alla polizza, deve versare un premio mensile

di CHF 534. A questi premi, secondo la Cassa, si aggiungono le partecipazioni

ai costi descritte nelle considerazioni di fatto per complessivi CHF 241,65.

Occorre in primis verificare le pretese, riferite ai premi mentre le spese di

partecipazione ai costi di malattia e quelle di diffida saranno oggetto di

analisi nei considerandi successivi.

La

Cassa, riferendosi al periodo di 4 mesi di premi non pagati, ha determinato il

suo credito in CHF 3'866,25 (premi di tutti e tre i membri della famiglia __________

per i mesi da settembre a dicembre 2019, doc. 16.2, PE __________). Ora, come

indicato in precedenza, l’importo dei premi non soluti dai coniugi __________

dovrebbe essere CHF 534 x 4 x 2 = CHF 4'272. La somma pretesa non appare

spiegata, è incoerente con altre richieste formulate dall’assicuratore (doc. 15

e 13). Si deve qui ritenere, in difetto di comunicazione più precisa, che sia

intervenuto un pagamento parziale dei premi (non si dimentichi che la decisione

formale precede di 2 anni e 9 mesi quella su opposizione), che è stato

verosimilmente imputato sui premi per primi giunti a maturazione siccome debito

più vecchio, anche qui in assenza di specifiche da parte dell’assicuratore (per

applicazione analogetica dell’art. 87 CO). Su questi aspetti il patrocinatore

della Cassa non si è espresso ribadendo comunque la correttezza del premio

postulato a più riprese nel suo allegato di risposta. Ne discende che,

dall’importo vantato dalla Cassa (CHF 3'866,25, debbono essere dedotti i premi

per il figlio __________ ossia 4 x CH 17 = CHF 68. Si ha così che i premi di

cui RI 1 è debitore nei confronti di CO 1 (per sé e per la moglie) assommano a

CHF 3’798.25.

7.

Per

quanto attiene invece alle spese di partecipazione ai costi di malattia la

decisione resa su opposizione non specifica alcunché. Nel “Sachverhalt”

l’assicuratore rammenta che con il PE ha chiesto all’assicurato il pagamento di

CHF 241,65 a titolo di “Kostenbeteiligungen” senza dettagliare la

composizione del suo credito, senza precisare alcunché in merito alla data di

maturazione del credito, senza precisare il fornitore di prestazioni, senza

riferire indicazioni relative alla data delle cure prestate.

In concreto il conteggio doc. 2.2 e

quello del doc. 2.3 non appaiono sufficienti a giustificare le pretese

dell’assicuratore. Riservato quanto sarà esposto nelle considerazioni del punto

successivo, occorre qui fare riferimento alla STF 35/05 consid. 3.3. e 3.4. del

17.

agosto 2005 dove l’Alta Corte ha:

"

ha statuito che in una procedura amministrativa di natura

assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF, i semplici conteggi di

prestazioni e di partecipazione ai costi - anche qualora dovessero indicare

data e numero della fattura - non costituiscono di per sé, da soli, una prova

sufficiente a determinare il rigetto dell'opposizione potendosi sempre ancora,

malgrado il riferimento al fornitore della prestazione e al periodo di

trattamento, verificare un errore nella trascrizione delle fatture oppure

potendo essere fatta valere una richiesta di partecipazione ai costi per

prestazioni non sottoposte a tale obbligo. Di conseguenza, dal momento che

l'assicuratore malattia, nei suoi provvedimenti concernenti richieste per

partecipazioni ai costi, non solo rende una decisione di merito sull'onere

pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente,

è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a

determinare così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una

procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331

seg. consid. 2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è

tenuto a controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande. (…) Sempre

secondo giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto

completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999

no. U 344 pag. 416) - incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con

l'obbligo, sancito dall'art. 47, di registrare per ogni procedura in materia di

assicurazioni sociali in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di

essere determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere documentare

adeguatamente il fondamento delle proprie richieste” (sottolineatura del

redattore)

Agli atti sono contenuti solo

conteggi, non copie delle fatture mediche.

8.

Come indicato CO 1 non ha prodotto

documentazione adeguata a comprovare la sua pretesa relativa alle

partecipazioni ai costi di malattia. Va a questo proposito

ricordato, come anticipato nelle considerazioni del punto precedente, che, con

sentenza del 23 giugno 2003 nella causa I. (inc. K 99/02), pubblicata in RAMI

2003.

pag. 227 (sentenza ancora recentemente citata dal TF, per una soluzione in

senso contrario, nella STF 9C_196/2017 del 19 dicembre 2017), il TFA ha

stabilito che in una procedura amministrativa ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 LEF

nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, i conteggi di prestazioni

o i semplici elenchi della partecipazione ai costi, dal punto di vista legale,

non costituiscono di per sé una prova adeguata dell’esistenza e dell’ammontare

dei crediti oggetto di una procedura di esecuzione, sufficiente a determinare

il rigetto definitivo dell’opposizione:

" 4.2.1 Die SWICA hat den Beschwerdeführer für nicht beglichene

Kostenbeteiligungen

im Umfang von Fr. 3592.20 (Fr. 3418.35 und Fr. 173.85) betrieben. In den

gesamten Akten lässt sich jedoch zu keiner Betreibung bezüglich der in den

Zahlungsbefehlen geltend gemachten Forderungsgründe die entsprechenden Belege

(beispielsweise Kopien der Originalrechnungen) finden.

Gerade vor dem

Hintergrund, dass der Krankenversicherer in seinen Verfügungen und

Einspracheentscheiden betreffend ausstehender Prämien und Kostenbeteiligungen

nicht bloss einen sozialversicherungsrechtlichen Sachentscheid über die

Verpflichtung der versicherten Person zu einer Geldzahlung fällt, sondern

gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz über die Aufhebung des

Rechtsvorschlags zu befinden - und somit die direkte Fortsetzung der Betreibung

ohne Durchlaufen des Rechtsöffnungsverfahrens nach Art. 80 SchKG zu bewirken -

vermag (BGE 119 V 331 f. Erw. 2b mit Hinweisen; vgl. auch Erw. 2.1 in fine

hievor), ist das Sozialversicherungsgericht verpflichtet, im

Rechtsmittelverfahren eine umfassende Kontrolle der geforderten

Kostenbeteiligungen vorzunehmen. Weder die blosse Auflistung der

Kostenbeteiligungen, wie sie den Akten unter Angabe des Faktura-Datums und der

Faktura-Nummer zu entnehmen ist, noch die auf Aufforderung der Vorinstanz durch

die SWICA in der Beilage zu ihrem Schreiben vom 30. Juli 2002 eingereichte

Zusammenstellung von Leistungsabrechnungen der Familienmitglieder genügt dazu.

So wäre es trotz des auf den Leistungsabrechnungen enthaltenen Hinweises auf

den jeweiligen Leistungsbringer und Behandlungszeitraum ohne weiteres möglich,

dass von einzelnen Rechnungen falsche Zahlen übertragen worden sind oder dass

für Leistungen eine Kostenbeteiligung vorgesehen wurde, obwohl eine derartige Pflicht

möglicherweise gar nicht bestand (vgl. zur Kostenbeteiligung des Versicherten

auch Eugster, a.a.O., S. 186 ff. Rz 342 ff.). Die aktenkundigen

Leistungsabrechnungen sind jedenfalls für sich alleine nicht geeignet, im

Verwaltungsverfahren nach Art. 79 Abs. 1 SchKG auf dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts einen rechtsgenüglichen Beweis für Bestand und Umfang

der in Betreibung gesetzten Forderungen zu erbringen, damit gestützt darauf die

definitive Rechtsöffnung erteilt werden könnte."

Su questi aspetti

il TFA, in una sentenza del 17 agosto 2005 K 35/05 (di cui un passaggio è

riportato in precedenza), si è espresso a proposito del sostrato probatorio

necessario per accertare esistenza ed estensione dei crediti oggetto di una

procedura esecutiva e per permettere il rigetto definitivo dell'opposizione

nell'ambito dell'incasso di pretese da partecipazione ai costi. L’Alta Corte ha

statuito che, considerato come in una procedura amministrativa di natura

assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF, i semplici conteggi di

prestazioni e di partecipazione ai costi - anche qualora dovessero indicare

data e numero della fattura - non costituiscono di per sé, da soli, una prova

sufficiente a determinare il rigetto dell'opposizione potendosi sempre ancora,

malgrado il riferimento al fornitore della prestazione e al periodo di

trattamento, verificare un errore nella trascrizione delle fatture oppure

potendo essere fatta valere una richiesta di partecipazione ai costi per

prestazioni non sottoposte a tale obbligo. Di conseguenza, dal momento che

l'assicuratore malattia, nei suoi provvedimenti concernenti richieste per

partecipazioni ai costi, non solo rende una decisione di merito sull'onere

pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente,

è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a

determinare così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una

procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331

seg. consid. 2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è

tenuto a controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande

(consid. 3.2.).

Da quanto precede discende, alla

luce degli obblighi che incombono al Giudice delle assicurazioni sociali in

procedure quali quella in discussione (oggetto d’esame nelle considerazioni del

punto seguente), che la prova della pretesa dell’assicuratore non è stata

portata in maniera adeguata. La documentazione agli atti è, in sé,

insufficiente alla luce della giurisprudenza trattandosi di un semplice

conteggio di riepilogo assortito da una elencazione. I doc. 2.2 e 2.3 citati

non sono adeguati e sufficienti alla luce della giurisprudenza siccome recano

le indicazioni di data e fornitore di prestazioni (in termini generici) senza

però altro sostrato. L’assicuratore è stato più volte invitato a produrre

documentazione (comprovante i suoi crediti), e ciò senza seguito, a

dimostrazione (in base al principio della verosimiglianza preponderante che

regola l’aspetto probatorio nelle procedure assicurativo sociali) di assenza di

prove atte a corroborare il credito.

9.

Occorre

chiedersi, in concreto, quale sia il ruolo del Giudice in queste costellazioni,

in altri termini come debba essere espletato il suo obbligo di constatare

d’ufficio i fatti, e ciò in particolare alla presenza di un legale (esperto in

materia) che patrocina la Cassa. Come certamente noto alle parti, e meglio ai

rappresentanti delle stesse che sono giuristi ed avvocati avvezzi al tema, la

procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio

inquisitorio (CR LPGA Métral ad

art. 61 n. 52 p. 743; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA

del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa

P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia assoluto ed

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

“Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”

in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (in questo senso CR LPGA Métral

ad art. 61 n. 53 e 54 p. 743; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI

1993.

pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF

115.

V 113; Beati in: "Relazioni

tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en

Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341,

laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

Métral

(loc. cit., op. cit.), ribadita la relatività del principio inquisitorio,

ricorda che il giudice cantonale non parte da zero nell’accertamento dei fatti,

ma si fonda su di una decisione (formale seguita da una decisione resa su

opposizione) e si basa sul dossier, che trova il fondamento giuridico nella

LPGA, trasmessogli dall’assicuratore sociale. Prima di qualsiasi altra misura

istruttoria il giudice farà quindi riferimento al dossier dell’assicuratore.

Solo a fronte di dubbi relativi ai fatti constatati nella decisione o se

confrontato con la necessità di completare questi fatti, con riferimento alla

motivazione del ricorso e del dossier dell’autorità convenuta (in questo senso:

DTF 129 V 245 consid. 3.1. e 110 V 40 consid. 4a), provvederà a colmare le lacune.

La dottrina (Métral, op. cit., n.

53) ricorda come il dovere d’esaminare d’ufficio i fatti è, in questo contesto:

“limité par celui de la partie recourante d’alléguer les faits déterminants

et de motiver son recours”, ossia il c.d. “Rügenprinzip”. Spetta al

giudice una valutazione in questo senso, ossia ritenere il dossier completo o

procedere mediante accertamenti istruttori, soprattutto in “absence de tout

grief sur ce point dans l’acte de recours” sempre Métral (op. cit., loc. cit.) rammenta che:

" Même en

l’absence de grief de la partie recourante sur les constatations de fait et

l’instruction en procédure administrative, un complément d’instruction doit

être ordonné d’office au moins dans les cas où la lacune ressort clairement du

dossier et dans lesquals il est probable qu’un complétement d’instruction

aurait une influence notable sur l’issue du litige”.

Quindi il Tribunale delle

assicurazioni deve esaminare la fattispecie d’ufficio, senza essere

vincolata dai motivi invocati dalle parti, potendo ammettere o

respingere un ricorso indipendentemente dalle censure ricorsuali addotte o

dalle ragioni considerate dalla Cassa

(cfr. anche STFA del 5 gennaio

1999.

nella causa M., inc. H 217/97 e conseguente STCA del 27 gennaio

2005, inc. 30.2004.49, nelle quali malgrado i ricorrenti avessero rinunciato,

in ambito di condono, a rivendicare la condizione dell’onere troppo grave, si è

entrati nel merito dell’impugnativa), e potendo accordare più di

quanto chiede l’assicurato. In questo contesto, come i rappresentanti delle

parti sanno, il giudice può procedere, laddove necessario, ad accertamenti e

ciò, sempre, con il concorso delle parti. Questo obbligo di collaborazione

all’istruzione consiste, anzitutto, nell’obbligo di produrre gli elementi

probatori, prove necessarie alla luce della natura del litigio e dei fatti

invocati, con il corollario del “risque de supporter les conséquences de

l’absence de preuve”, in questo senso anche DTF 125 V 193.

Come rammenta la già

citata STFA K35/05 del 17 agosto 2005:

" … secondo

giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto

completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no.

U 344 pag. 416) - incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con

l'obbligo, sancito dall'art. 47 (recte: 46), di registrare per ogni procedura

in materia di assicurazioni sociali in modo sistematico tutti i documenti

suscettibili di essere determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere

documentare adeguatamente il fondamento delle proprie richieste.”

Nel

medesimo giudizio l’Alta Corte ha poi specificato che:

" … il

principio inquisitorio … obbliga il giudice ad accertare d'ufficio i fatti

rilevanti (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; cfr. DTF 130 I 183 consid.

3.2). Un onere della prova può tutt'al più essere concepito nella misura in

cui, in mancanza di prove ("Beweislosigkeit"),

la decisione risulta sfavorevole a quella parte che intende dedurre un suo

diritto da una circostanza di fatto che è rimasta non provata (consid. 4.1 non

pubblicato in RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227). Questa regola trova tuttavia

applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in ossequio al principio

inquisitorio - non permette di ritenere quantomeno come verosimile - un

giudizio di mera possibilità non potendo per contro bastare - l'esistenza di un

fatto rilevante (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).”

10.

Alla luce di quanto precede occorre qui evidenziare come il

Tribunale cantonale delle assicurazioni, con lo scritto del 17 agosto 2023

(doc. XX), abbia specificatamente reso attento l’assicuratore, anche in assenza

di contestazioni precise da parte dell’assicurato relativa ai fatti ritenuti

nella decisione resa su opposizione, ed a fronte di argomenti quali quelli

fatti valere dal signor RI 1 in concreto, alla necessità di produrre gli

elementi probatori necessari a comprovare l’effettività del proprio credito. Il

giudice delegato, e questo senza procedere ad allestire un elenco dettagliato e

preciso dei documenti necessari alla luce del loro numero e della qualità del

destinatario della richiesta, ossia un avvocato professionista indipendente

esperto in materia, ha rilevato come – data la natura della procedura (condanna

a prestazione pecuniaria, rigetto dell’opposizione interposta al PE, carico di

spese amministrative e di diffida) – era obbligo della Cassa di comprovare i

suoi crediti anche in assenza di contestazione da parte dell’assicurato. Il

Giudice delegato ha quindi chiesto, non solo il generico invio del dossier con

il doc. XII il 19 maggio 2023, ma il successivo 30 giugno 2023, con il doc.

XVI, ha invitato le parti al completamento del dossier con l’assegnazione di un

termine di 10 giorni per “la notifica di mezzi di prova in precedenza non

indicati”. Vista l’assenza di reazione da parte, in particolare, della

Cassa, il giudice (rivolgendosi al suo patrocinatore) ha scritto la lettera

doc. XX in cui, rammentato il contenuto della giurisprudenza più sopra citata,

ha ricordato a CO 1 l’obbligo di comprovare i suoi crediti, che il giudice deve

verificare puntualmente, chiedendo quindi di verificare “se le prove fornite

siano complete e tali da comprovare adeguatamente i crediti vantati … per

premi, partecipazioni e spese amministrative” con concessione di un termine

adeguato (e poi prorogato a domanda del patrocinatore di CO 1) “per dare

eventuale seguito alla trasmissione di nuovi elementi e dare seguito a questa

mia, e trasmettere quanto eventualmente ancora in possesso della Cassa per

comprovare i suoi crediti … per completare l’istruttoria …”. L’assicuratore

non ha prodotto altro che pagine di confuse liste di numeri di nessuna utilità

pratica (doc. XXV allegati 3.1, 12 fogli [fronte retro] consistenti in fogli

excel e stampe da computer). L’invito alla Cassa a dimostrare i suoi crediti

non ha condotto a produrre documenti utili (fatture mediche o farmaceutiche per

le partecipazioni, condizioni assicurative in cui sia prevista la possibilità

di prelevare spese amministrative e di diffida, e la loro quantificazione

stabilita nelle stesse …). Contrariamente a quanto avvenuto nella STFA K 35/05

citata, il TCA ha qui dato alle parti (compresa la parte ricorrente che ha

ricevuto copia dello scritto XX per eventualmente darvi adeguato seguito) più

opportunità e occasioni di produrre quanto necessario, e l’invito specifico a

comprovare i crediti dell’assicuratore non ha avuto seguito. Ne viene che la “Beweislosigkeit”

con cui si è oggi confrontati deve comportare la mancata conferma, su più

punti, della decisione impugnata. Come indicato in precedenza, dunque, i premi

richiesti a RI 1 vanno ammessi limitatamente agli importi indicati in

precedenza, mentre per le partecipazioni non può essere imposto nulla

all’assicurato.

11.

Il

ricorrente contesta il debito nei confronti della Cassa siccome ritiene che lo

stesso debba essere compensato con un credito di ben maggiore importo che egli

vanta nei confronti della Cassa. A comprova di tale credito il signor RI 1,

tramite il proprio legale, ha elencato una serie di cifre pagate

all’assicuratore ed ha prodotto documentazione l’11 luglio 2023 (doc. XVIII/1)

trasmessa al patrocinatore dell’assicuratore. A questo proposito occorre

evidenziare come, in diritto, non sia possibile all’assicurato compensare un

suo debito (per premi e partecipazione ai costi) con un credito preteso nei

confronti della Cassa (tanto più se non ammesso e riconosciuto formalmente

dall’assicuratore). Il Tribunale federale è stato più volte chiamato a decidere

in merito al tema della compensazione tra pretese dell’assicuratore e quelle

dell’assicurato ed ha sviluppato una giurisprudenza alla quale attenersi. In un

giudizio del 16 luglio 1984 (DTF 110 V 183 c. 2 e 3.) l’Alta Corte si è

espressa come segue:

" Die

Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Rechtsprechung

und Lehre einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das zivile Recht in

Art. 120 ff. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur

Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen

können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des

Gemeinwesens miteinander verrechnet werden … Der Verrechnungsgrundsatz gilt

insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht. In den meisten Zweigen der

Sozialversicherung findet sich hierüber sogar eine gesetzliche Regelung,

nämlich in Art. 20 Abs. 2 AHVG, Art. 50 IVG, Art. 96 Abs. 3 KUVG, Art. 50 Abs.

3.

UVG, Art. 48 Abs. 3 MVG, Art. 2 Abs. 2 EOG, Art. 34 Abs. 2 AlVG, Art. 94 Abs.

2.

AVIG. Dabei ist zu beachten, dass in allen diesen Bestimmungen das

Verrechnungsrecht nur der Verwaltung und nicht auch dem Bürger eingeräumt wird.

In der Krankenversicherung ist das Verrechnungsrecht nicht gesetzlich normiert.

Indessen hat die Praxis - in Analogie zu den anderen Zweigen der

Sozialversicherung, insbesondere zu Art. 20 Abs. 2 AHVG und dem altrechtlichen

Art. 96 Abs. 3 KUVG - den Krankenkassen das Verrechnungsrecht zugestanden. Das

ist zum Teil ausdrücklich gesagt, teils aber auch stillschweigend vorausgesetzt

worden (BGE 108 V 45, BGE 100 V 134 Erw. 3, BGE 99 V 197 Erw. 3; RSKV 1974 Nr.

201.

S. 143 Erw. 3 und 1973 Nr. 174 S. 124).

(…)

3.

(…) In dem in RSKV

1970.

Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das

Recht des Versicherten zur Verrechnung gegenüber einer öffentlichen

Krankenkasse verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125 Ziff. 3 OR, wonach

Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen gegen dessen Willen nicht durch

Verrechnung getilgt werden können. Da die damals betroffene öffentliche

Krankenkasse als Teil einer Stadtverwaltung, somit eines Gemeinwesens,

betrachtet wurde und da sich die Kasse mit der Verrechnung nicht einverstanden

erklärt hatte, wurde der Verrechnungsanspruch des Versicherten verneint (Erw. 4

des zitierten Urteils). - Das in RSKV 1980 Nr. 411 S. 125 veröffentlichte

Urteil hatte den Fall eines Versicherten zum Gegenstand, welcher die

Verrechnung gegenüber einer Krankenkasse geltend machte, die als Genossenschaft

organisiert war. Das Gericht erachtete die Verrechnung durch den Versicherten

hier als zulässig, weil sich die Kasse als Genossenschaft nicht auf Art. 125

Ziff. 3 OR berufen könne (Erw. 2b des Urteils).

Diese unterschiedliche

Handhabung der Verrechnungsmöglichkeit, je nachdem ob die Verrechnung gegenüber

einer privatrechtlich oder einer öffentlichrechtlich organisierten Krankenkasse

geltend gemacht wird, vermag indessen nicht zu befriedigen. Bekanntlich weisen

die Rechtsverhältnisse in einer privatrechtlich organisierten Krankenkasse sowohl

zivilrechtliche als auch öffentlichrechtliche Elemente auf. Die letzteren

überwiegen jedenfalls dort, wo es um die der Krankenkasse übertragene

öffentliche Aufgabe geht, nämlich die Durchführung der sozialen

Krankenversicherung durch Erbringung von Leistungen einerseits und deren

Finanzierung durch Beiträge der Versicherten anderseits. In diesem Rahmen ist

es unerheblich, ob eine Krankenkasse privatrechtlich oder öffentlichrechtlich

organisiert ist. Die Rechtsstellung des Versicherten bezüglich seines Versicherungsverhältnisses

darf nicht von der Organisationsform der Kasse abhängen.

Wie bereits dargelegt,

ist in den meisten Sozialversicherungsgesetzen des Bundes das Verrechnungsrecht

geregelt. Übereinstimmend wird dieses Recht jeweils nur der Verwaltung eingeräumt;

die gesetzlichen Formulierungen schließen ein Verrechnungsrecht des

Versicherten aus. Der Grund für diese übereinstimmenden Regelungen liegt darin,

dass nur die Verwaltung befugt ist, Verfügungen zu erlassen, d.h. einseitig und

hoheitlich über Rechte und Pflichten der Versicherten zu befinden (vgl. Art. 5

VwVG). Hieraus ergibt sich die einseitige Zuerkennung des Verrechnungsrechtes

an die Verwaltung. Das hat insbesondere auch für die Krankenversicherung zu

gelten. Würde man in diesem Bereich das Verrechnungsrecht auch dem Versicherten

zugestehen, so hätte es dieser in der Hand, zunächst von sich aus zu bestimmen,

welche Kassenleistungen er für richtig hält, und damit die Krankenkasse zu

veranlassen, eine Beitragsverfügung zu erlassen, bei der die Beiträge an sich

gar nicht streitig sind, sondern eben die Leistungen. Zudem liegt es im

Interesse der Vereinheitlichung des Sozialversicherungsrechts, auch in der

Krankenversicherung das Recht zur Verrechnung einseitig nur den - öffentlichen

und privaten - Krankenkassen einzuräumen. In diesem Sinne ist die bisherige

Rechtsprechung zu ändern.”

In

un giudizio reso in italiano (K 114/03 del 22 luglio 2005 consid. 6.6. e

seguenti) l’Alta Corte ha ribadito come la legge non disciplini espressamente

l'istituto della compensazione (Jean-Louis

Duc: Non-paiement des primes de l'assurance-maladie obligatoire et

suspension du droit aux prestations selon la LAMal; compensation dans le cadre

de la LAMal, in: Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit

des assurances, Losanna 1997, pag. 468-469) confermando che, secondo dottrina e

giurisprudenza, la compensazione di due reciproche pretese rappresenta un

principio generale che nel diritto civile è espressamente ancorato agli art.

120.

segg. CO (DTF 110 V 185 consid. 2; sentenza del 28 giugno 2004 in re

W., B 76/03, consid. 2.2.1). Come evoca il TF nel giudizio citato:

"

Per l'art. 120 CO, quando due persone sono debitrici l'una verso

l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna

di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito

col proprio credito (cpv. 1). Per il capoverso 2, il debitore può opporre la

compensazione sebbene il suo credito sia contestato. Un credito prescritto può

essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui

poteva essere compensato coll'altro credito. (cpv. 3). A mente dell'art. 124

CO, che disciplina gli effetti della compensazione, la stessa non vi è se non

quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del

diritto di opporla (cpv. 1). I due crediti si riterranno allora reciprocamente

estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a

vicenda compensabili (cpv. 2). Restano fermi gli usi speciali dei conti

correnti commerciali (cpv. 3). Il citato principio si applica anche nel diritto

amministrativo; riservate disposizioni speciali, pretese e contro pretese di

cittadino e Stato possono quindi in linea di massima essere compensate. Esso

vale anche nel diritto federale delle assicurazioni sociali, e ciò pure nel

caso in cui non è previsto espressamente (… DTF 110 V 185 consid. 2 e sentenza

del 28 giugno 2004 in re W. consid. 2.2.1).

(...) In ambito LAMI era permesso

procedere tramite compensazione, tuttavia solo da parte della cassa malati, al

fine di compensare premi rimasti impagati con prestazioni dovute in favore

dell'assicurato (DTF 110 V 183; sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00, consid. 2; si veda anche Kündig, Die Verrechnung

im Sozialversicherungsrecht, tesi Berna 1960, pag. 89-91).

Precedentemente all'emanazione della

sentenza pubblicata in DTF 110 V 183 la compensazione era considerata

ammissibile per le casse malati private, mentre per quanto riguardava quelle di

diritto pubblico si applicava l'art. 125 cifra 3 CO. A motivazione del

cambiamento di giurisprudenza questa Corte aveva addotto che in altri ambiti

delle assicurazioni sociali la compensazione era prevista espressamente, ma era

ammissibile solo da parte dell'amministrazione, perché disponeva del potere

decisionale. Di conseguenza, ai fini di procedere ad un'unificazione dei vari

settori delle assicurazioni sociali, il Tribunale federale delle assicurazioni

aveva stabilito che, anche nell'ambito dell'assicurazione malattia, le casse,

sia pubbliche che private, potevano procedere alla compensazione, non tuttavia

gli assicurati. Quale ulteriore motivo a favore di questa soluzione era stato

addotto il fatto che, tramite la compensazione, l'assicurato avrebbe potuto

determinare quale prestazione dovuta dalla Cassa riteneva corretta, inducendo

in tal modo quest'ultima ad emanare una decisione contributiva, quando in

realtà non erano i contributi, bensì le prestazioni ad essere contestate (DTF

110.

V 186).”

Nel

giudizio evocato il TF rammenta ancora come:

"

In RAMI 1992 no. K 896 pag. 138 inoltre questa Corte ha rifiutato di

ammettere la possibilità, da parte di un assicurato, di compensare contributi

dovuti con prestazioni, in quel caso indennità per perdita di guadagno,

richiamando il principio della mutualità, e meglio del mantenimento di

un'equivalenza tra prestazioni da un lato e contributi dall'altro,

rispettivamente della garanzia che tutti gli assicurati beneficiassero, alle

medesime condizioni, dei medesimi vantaggi. Secondo questa Corte la possibilità

di imputare contributi non pagati su prestazioni dovute avrebbe favorito gli

assicurati incapaci al lavoro, che avrebbero potuto mantenere la copertura assicurativa

grazie alla compensazione - altrimenti in caso di mancato pagamento dei premi

essa veniva infatti meno, non essendo possibile un pagamento retroattivo -

rispetto agli assicurati sani (pag. 139 consid. 3b). Nella sentenza pubblicata

in DTF 122 V 331 infine questa Corte ha nuovamente lasciato irrisolto il tema

di sapere se al ricorrente fosse consentito estinguere un proprio debito

invocando la compensazione (pag. 334 consid. 4). (…) In ambito LAMal, in cui

non è prevista alcuna norma in tal senso, la questione non è stata finora

risolta da questa Corte (cfr. sentenze del 6 agosto 2004 in re F., K 1/04, del

2.

dicembre 2003 in re A., K 21/02, del 25 febbraio 2000 in re R., K 56/99, del

18.

novembre 1999 in re A., K 184/98, e del 26 ottobre 1999 in re S., K 156/98).

6.4

Nel Messaggio del Consiglio

federale del 6 novembre 1991 viene unicamente precisato che gli assicuratori

devono far valere le proprie pretese anche per mezzo della compensazione (FF

1992.

I pag. 113 all'art. 4). Il legislatore ha quindi considerato di principio

ammissibile, come in ambito LAMI, far capo a questo istituto, per lo meno per

quanto riguarda gli assicuratori malattia. Nulla vien detto per contro circa la

possibilità di procedere in tal senso da parte degli assicurati.

6.5

Neppure la dottrina prende

chiara posizione sul tema, limitandosi a rinviare alla sentenza pubblicata in

DTF 122 V 331, secondo cui si intravvederebbe una possibilità di apertura in

favore degli assicurati (Eugster, op. cit., pag. 114 cifra marg. 225; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, n. 1042-1043; si veda tuttavia anche Duc,

Recueil, pag. 468/470).

6.6

In data 1° gennaio 2003 è

entrata in vigore la LPGA, il cui scopo è quello di coordinare questo settore

del diritto, definendo tra l'altro principi, nozioni e istituti del diritto

delle assicurazioni sociali (art. 1 lett. a LPGA). Essa si applica alla LAMal

in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LAMal (art. 2 LPGA).

Per quel che concerne la

compensazione, va rilevato che detto istituto, indicato quale

"multilaterale" (concernente cioè tutti i rami delle assicurazioni

sociali considerati dalla legge e tutti i crediti corrispondenti), era previsto

all'art. 34 del progetto di legge (FF 1991 II 249), il cui tenore, proposto dal

Consiglio degli Stati, era il seguente: "L'assicuratore sociale può

compensare le prestazioni pecuniarie di cui è debitore con i crediti che egli

stesso o un altro assicuratore sociale deriva dai rapporti assicurativi con

l'assicurato. Rimane garantito il minimo esistenziale secondo la legislazione

sull'esecuzione e fallimento".

La Commissione del Consiglio

nazionale, tuttavia, non contestando il principio della compensazione, ne ha

proposto lo stralcio, che è stato accettato, adducendo che in molte

assicurazioni debitori dei premi e assicurati non sono identici (come per

esempio nell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e in quella contro

la disoccupazione); di conseguenza non sarebbe tollerabile che l'assicuratore

riduca le prestazioni all'assicurato poiché ad esempio il datore di lavoro non

ha ancora pagato i premi. La Commissione ha pertanto concluso che la questione

della compensazione esulava da un'armonizzazione e che, quindi, ogni ambito

delle assicurazioni sociali doveva determinare una propria soluzione (FF 1999

IV 3952; vedi pure DTF 125 V 323 e Kieser, op. cit., note preliminari, pag. 13

n 22).

In

questo giudizio il Tribunale federale ha quindi evidenziato come la questione

dell'ammissibilità della compensazione andasse risolta settorialmente, ed ha, conseguentemente,

esaminato se i motivi addotti in ambito LAMI, per escludere la possibilità di

compensare, da parte degli assicurati, prestazioni con contributi non pagati

fossero ulteriormente attuali, anche sotto l’egida della LAMal che ha tra

l'altro introdotto l'assicurazione malattia obbligatoria. L’Alta Corte ha

quindi evidenziato (consid. 8) che:

"

Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa

vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i

vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito (…) che gli

assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla

compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale

aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e

assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere

decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto

della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione

della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di

prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).”

L’Alta

Corte ha quindi deciso, per la prima volta in applicazione della LAMal, che la

giurisprudenza menzionata dovesse essere:

"

(…) mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori

preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni

per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in

favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre

va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto

imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che

equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli

assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto

chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art.

80.

LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare

paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure

(anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario

finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito

dell'assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.”

Va qui

ricordato come, il 1 gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica della OAMal

per cui:

"

Art. 105b Procedura di diffida

1In caso di

mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore

invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi.

Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.

2Se l’assicurato

causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un

pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

Art. 105c Esclusione della

compensazione

Gli assicuratori non possono

compensare le prestazioni assicurative con premi o partecipazioni ai costi loro

dovuti.”

Su questi temi si veda anche Gebhard

Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV,

3.

ed. 2016, pag. 607 n. 656. In un recente giudizio (STF 9C_317/2019 del 24

settembre 2019 il TF ha considerato come:

"

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann aus

dieser Verordnungsvorschrift nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass es

ihm als Versicherungsnehmer erlaubt sei, seine Ansprüche zu verrechnen.

Vielmehr ist insofern von einem qualifizierten Schweigen des Verordnungsgebers

auszugehen, da es einem allgemeinen Rechtsgrundsatz entspricht, dass

gleichartige und fällige Geldforderungen zwischen den gleichen Rechtsträgern

verrechenbar sind, sofern dies nicht durch besondere gesetzliche Regelungen

ausgeschlossen ist (BGE 132 V 127 E. 6.1.1 S. 135 mit Hinwiesen; Urteil

2C_589/2011 vom 17. November 2011 E. 3.3).”

L’assenza

di possibilità per l’assicurato di compensare suoi debiti, specie per premi,

con pretesi crediti nei confronti dell’assicuratore malattie, è costantemente

confermata dalla giurisprudenza (STF 9C_723/2018 dell’8 novembre 2018 che

richiama un precedente giudizio del 4 giugno 2009 STF 9C_379/2009; si veda

ancora la giurisprudenza evocata da Gebhard

Eugster in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. ed., Schulthess

Juristische Medien AG, 2018, p.178). Alla luce di questa costante prassi

giudiziaria, specialmente dove un credito dell’assicurato non sia ammesso

dall’assicuratore, non è data la possibilità di compensare premi, in sé non

contestati come in concreto, con pretese vantate nei confronti della Cassa. Da

quanto precede la compensazione invocata dal ricorrente e sostenuta dal suo

legale, non può assolutamente essere ammessa, a prescindere dall’esistenza o

meno di un credito effettivo del ricorrente nei confronti dell’assicuratore.

12.

L’assicuratore

reclama CHF 180 per diffide e CHF 80 per le spese di elaborazione delle

pratiche. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le

malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida

così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento

del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese

(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano

addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e

gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in

vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava

nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012,

secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero

potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto l’assicuratore,

patrocinato da un avvocato avvezzo alla materia, non ha prodotto a questo

Tribunale cantonale delle assicurazioni (contrariamente a quanto ad esempio

fatto nell’incarto 36.2022.24 citato in precedenza) alcuna condizione

d’assicurazione, nessuna disposizione generale sui diritti e obblighi

dell’assicurato. Non è quindi comprovato adeguatamente il diritto della Cassa

di percepire tali spese.

Si ribadisce che, alla Cassa

(tramite il patrocinatore) è stata rivolta la richiesta di consegnare l’intero

incarto datata 19 maggio 2023 (doc. XII), seguita dall’invito a produrre eventuali

ulteriori mezzi di prova non consegnati in precedenza (del 30 giugno 2023, doc.

XVI). Alla luce delle carenze probatorie del dossier prodotto, al patrocinatore

della Cassa è stata trasmessa la sollecitazione a completare l’asse probatorio

(lacunoso) con scritto del 17 agosto 2023 (doc. XX). Nuovamente si ricorda che,

questa lettera, rammentata la natura della procedura, con richiamo dell’art. 79

LEF, l’obbligo per l’assicuratore di comprovare i suoi crediti, quello del

Giudice di verificare (anche dove non contestati) i medesimi crediti vantati

dall’assicuratore per pronunciare il rigetto di un’opposizione a un PE con la

eventuale conferma di una decisione resa su opposizione. Lo scritto del TCA

invita CO 1 a verificare la completezza delle prove prodotte, per dimostrare

adeguatamente i crediti vantati per premi, partecipazioni e spese

amministrative. Il rappresentante dell’assicuratore non ha trasmesso nulla di

utile, tale lacuna si ripercuote sull’assicuratore. Non è stata quindi

dimostrata adeguatamente la possibilità per la Cassa di prelevare spese di

natura amministrativa, che la stessa sia prevista e concessa all’assicuratore

dal proprio regolamento o dalle condizioni assicurative vincolanti il signor RI

1.

(la stessa amministrazione indica infatti appartenenza a CO 1 da parte del

signor RI 1 da anni, sin dagli anni ottanta). Per questa ragione la pretesa

dell’assicuratore va respinta, questo nonostante quanto indicato genericamente

nella decisione su opposizione al punto 4 a pagina 2, che non ha trovato

conferma mediante la consegna agli atti delle condizioni d’assicurazione.

L’affermazione contenuta nella decisione su opposizione non è infatti

sufficiente. Va poi evidenziato che le spese esposte, anche se il loro carico

all’assicurato ricorrente fosse stato possibile, non sarebbero state confermate

nel loro ammontare. Da un lato gli atti prodotti contemplano 4 diffide (doc.

7.2

e 7.4., coeve e inviate con un unico scritto; doc. 9.2, 12.2 e 14.1). La

diffida per la partecipazione ai costi non potrebbe essere ritenuta, in assenza

di diritto a pretendere detto importo (v. sopra), così come una spesa

amministrativa per la diffida. Le spese amministrative complessive (CHF 260)

sarebbero in ogni modo state sproporzionate all’importanza del credito ed agli sforzi

della Cassa.

13.

Con la

decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente

anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti, e questo a

partire dal 16 ottobre 2019. Secondo l’art. 90 OAMal i premi devono essere

pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il

tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è

del 5% annuo. Ne segue che il prelevamento degli interessi di mora va

confermato, ma non nelle modalità e per il periodo ritenuti dalla Cassa. Gli

interessi sono postulati dal 16 ottobre 2019 per i premi di settembre e ottobre

2019, ma non possono essere esatti sull’intera somma dei premi pretesi siccome

i premi di novembre e dicembre 2019 non ancora giunti a maturazione in quel

momento. Sui premi 09.2019 e 10.2019 (da cui deve essere dedotta la differenza

tra i premi effettivi del periodo e la pretesa riconosciuta qui pari a CHF

4'272 – 3'798,25 = 473,75) ossia su CHF 1'662,25 (CHF 534 x 4 – 473,25) va

riconosciuto un interesse al 5% e questo per il periodo corrente dal 16 ottobre

al 31 ottobre 2019. Per il periodo corrente dal 1° novembre 2019 (scadenza dei

premi di novembre 2019) ed il 30 novembre 2019 l’interesse del 5% è da

riconoscere sull’importo di CHF 2'730,25 (CHF 1662,25 + [2 X CHF 534]), mentre

dal 1. dicembre 2019 è dovuto un interesse al 5% sulla somma piena dei premi

non pagati, ossia CHF 3'798,25 (CHF 2’730.25 + [2x CHF 534]).

14.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto. Il debito

dell’assicurato qui ricorrente stabilito in CHF 3'798,25. Sull’importo dei

premi dovuti gli interessi come specificati in coda al punto precedente. Non

sono dovute invece spese amministrative e partecipazioni ai costi di malattia.

Il

ricorrente, parzialmente vincente in causa, deve vedersi riconoscere, a carico

dell’assicuratore, ripetibili ridotte, siccome patrocinato. L’importo delle

ripetibili ridotte può qui essere cifrato in CHF 300 alla luce dell’esito della

procedura.

15.

L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza

8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis

LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241

consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il

principio della gratuità generalizzata (STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese

giudiziarie.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 13 marzo 2023 è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. RI

1, __________, è condannato a pagare all’assicuratore CO 1, __________,

l’importo per premi da settembre a dicembre 2019 di CHF 3'798,25.

1.2. Sui

premi dovuti è dovuto un interesse al 5% calcolato come segue:

1.2.1. Sull’importo

di CHF 1'662,25 per il periodo corrente dal 16 ottobre al 31 ottobre 2019.

1.2.2. Sull’importo

di CHF 2'730,25 per il periodo corrente dal 1. novembre 2019 ed il 30 novembre

2019.

1.2.3. Sull’importo

di CHF 3'798,25 dal 1. dicembre 2019.

1.3. Per

gl’importi di cui sub. 1.1 e 1.2. è rigettata in via definitiva l’opposizione

interposta al PE __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ spiccato

il 25 maggio 2020.

2. Non

sono prelevate tasse e spese. CO 1, __________, è condannata a versare

all’assicurato ricorrente l’importo di CHF 300 a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti