36.2023.5
Incasso premi e partecipazioni. Escusso l'assicurato per suoi premi, per quelli della consorte e quelli del figlio trentenne. Ricorso parzialmente accolto. Il padre non è responsabile dei premi del figlio adulto. Nessuna spesa amministrativa è poi dimostrata
2 ottobre 2023Italiano62 min
(CHF 534 + CHF 534) e la quota del premio esuberante la RIPAM del figlio __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2023.5
IR/sc
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 13
marzo 2023 formulato da
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione su
opposizione dell’8 marzo 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA
2
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
considerato in
fatto
A. RI 1, nato nel
1959 e domiciliato a __________, è assicurato per la copertura obbligatoria
prevista dalla LAMal presso CO 1, __________, qui di seguito __________ o Cassa
(doc. 1, per quanto riguarda l’anno 2019), e ciò dal 1 settembre 1982 come
rilevato dall’assicuratore medesimo e non contestato dall’assicurato. Alla
medesima assicuratrice hanno aderito pure la moglie, __________ (nata nel 1963)
ed il figlio __________ (nato nel 1992, dal 2021 domiciliato in altro comune
rispetto ai genitori, per quanto appaia dal Movimento cantonale della
popolazione consultato il 6 luglio 2023). Nel corso del 2019 il premio dovuto
da ogni membro della famiglia __________, con la scelta di una franchigia di
CHF 500, assommava a CHF 534 (doc.0.1. a 0.3.). Dal doc. 6.2. (tra altri)
emerge che in favore di __________ la preposta autorità del Cantone Ticino ha
riconosciuto una riduzione del premio (RIPAM) di CHF 517 mensili, ciò che riduce
il premio mensile dovuto a CHF 17. Per quanto indicato dall’assicuratore RI 1
non ha soluto, come avrebbe dovuto, i premi per il periodo corrente dal
settembre al dicembre 2019 (ossia 4 mesi) oltre alle partecipazioni ai costi di
cura per complessivi CHF 241,65.
B. Dagli
atti prodotti dall’assicuratore emerge come, il 26 luglio 2019 (e quindi con
ampio anticipo rispetto alla data di scadenza del pagamento dovuto del 1°
settembre 2019) CO 1 ha fatturato all’assicurato, come evidenzia il doc. 1.1.,
Fatti
i premi del mese di settembre 2019 riferiti al signor RI 1, alla di lui moglie
(CHF 534 + CHF 534) e la quota del premio esuberante la RIPAM del figlio __________
(CHF 17), per un totale di CHF 1'085 (doc. 1.1. e come al dettaglio del
medesimo 26 luglio 2019, doc. 1.2.). L’assicuratore ha fatturato al signor RI 1,
il 26 agosto 2019 (doc. 2.1), partecipazioni ai costi di cura (Leistungsabrechnung)
per un totale di CHF 241,65 e meglio: CHF 23.35 a __________ e CHF 218,30
dovuti dal signor RI 1. Dai documenti 2.2 e 2.3 si comprende che a RI 1
sarebbero richiesti CHF 23,35 (per cure prestate dal dott. __________ tra il 18
giugno e il 23 luglio 2019 come rileva il doc. 2.2) e CHF 218,30 sono richiesti
a __________ (doc. 2.1) per cure apparentemente ottenute presso __________ il
16 e 17 luglio 2019 e presso il dott. __________ tra il 18 giugno e il 13
agosto 2019 (doc. 2.3). Il 28 agosto sono invece stati chiesti al qui
ricorrente CHF 1'085 a titolo di premi per il mese di ottobre 2019 (doc. 3.1.)
di cui 17 dovuti per __________. I premi di novembre 2019 sono invece stati
fatturati il 27 settembre 2019 (doc. 4.1), sempre per CHF 1'085 di cui CHF 17
per il figlio __________.
C. L’8
ottobre 2019 (doc. 5.2.) è stato trasmesso all’assicurato un richiamo (“Zahlungserinnerung
– Leistungsabrechnung”) con cui lo si invitava a pagare all’assicurazione
l’importo di CHF 241,65 con riferimento al conteggio del 26 agosto 2019 (v.
sopra). In medesima data all’assicurato è stata trasmessa una “Zahlungserinnerung
– Krankenversicherung” (doc. 5.3) relativa ai premi del mese di settembre
2019 (doc. 5.4). Il 25 ottobre 2019 CO 1 ha trasmesso al signor RI 1 (doc. 6.1)
l’invito a pagare il premio del mese di dicembre 2019, con scadenza 1. dicembre
2019, anche questa volta per complessivi CHF 1'085 (ossia il premio dei signori
RI 1 e __________ per CHF 534 ciascuno, e CHF 17 per il figlio __________). Il
dettaglio è specificato nel doc. 6.2. Il 12 novembre 2019 è stata notificata
all’assicurato una ingiunzione di pagamento, con una spesa amministrativa
supplementare di CHF 30 per questo atto, riferita alla partecipazione alle
spese stabilite il 26 agosto 2019 (doc. 7.1. e 7.2.), ulteriore diffida di
pagamento, sempre del 12 novembre 2019, è stata notificata a RI 1 con
riferimento ai premi di settembre 2019 (doc. 7.3. e 7.4.), anche in questo caso
con il carico di una spesa amministrativa di CHF 30 per l’atto. Un richiamo di
pagamento, sempre del 12 novembre 2019, è stato trasmesso all’assicurato con
riferimento ai premi del mese di ottobre 2019 (doc. 8.1. e 8.2.) mentre il 10
dicembre 2019 i premi di ottobre 2019 hanno fatto oggetto di un’ingiunzione di
pagamento (doc. 9.1. e 9.2.) con il carico di CHF 30 per spese di diffida.
Sorte non diversa è occorsa ai premi di novembre 2019, sollecitati il 12
dicembre (doc. 10.1. e 10.2.) ed ai premi di dicembre 2019 che sono stati
sollecitati il 14 gennaio 2020 (doc. 11.1. e 11.2.). Il 14 gennaio 2020 (doc.
12.1. e 12.2.) l’assicurato è stato diffidato a pagare i premi di novembre 2019
(con il carico di CHF 30 di spese).
Il 15
gennaio 2020 l’assicuratore ha minacciato l’assicurato di adire la via
esecutiva in caso di mancato pagamento di complessivi CHF 1'516,85 riferiti ai
premi di settembre 2019 ed a partecipazione alle spese di cura, oltre a spese
amministrative. L’11 febbraio 2020, con il carico di CHF 30 di spesa, CO 1 ha
diffidato il suo assicurato a pagare i premi di dicembre 2019 (doc. 14.1. e
14.2.). Il 7 aprile 2020 la Cassa ha trasmesso al signor RI 1 un conteggio
chiedendogli di pagare complessivi CHF 3’336.90 (doc. 15) relativi a premi
partecipazioni e spese amministrative.
D. Visto il
mancato pagamento dell’assicurato CO 1 ha fatto spiccare, il 26 maggio 2020
(doc 16.1.), un PE a carico di RI 1 per l’incasso dei premi da settembre a
dicembre 2019, oltre alle spese di partecipazione ai costi e le spese
amministrative vantate (esecuzione n. __________, doc. 16.1. e 16.2.). Per i
premi dei 4 mesi dei 3 membri della famiglia l’assicuratore ha chiesto CHF
3'866,25 (a fronte di premi indicati negli atti in CHF 1'085 mensili, e quindi
complessivamente CHF 4'340, con il rilievo che una parte dei premi deve essere
stata soluta dal debitore, ciò di cui gli atti non fanno però dettagliata
menzione, dando solo atto della diminuzione del credito). RI 1 ha interposto
opposizione al PE il 27 maggio 2020 (doc. 16.3.) indicando come la “la
famiglia __________ ha sin qui pagato troppi premi” e come l’assicuratore
abbia “perso credibilità” (libera traduzione del redattore). CO 1 ha
trasmesso una “Zahlungsvefügung” (ossia una formale decisione) al signor
RI 1 (doc. 17) il 5 giugno 2020 con cui ha imposto di pagare premi
partecipazione e spese arretrate (CHF 3'866,25 a titolo di premi, CHF 241,65
per le partecipazioni, CHF 180 per i solleciti e CHF 80 per spese
amministrative, postulando anche il pagamento delle spese esecutive anticipate
per CHF 73,30).
Il
signor RI 1 si è opposto al PE il 6 giugno 2020 (doc. 18) con richiesta di
colloquio con il signor __________ della Cassa. La Cassa ha preso atto di tale
opposizione (doc. 19) ed ha emesso, il successivo 8 marzo 2023, una decisione
su opposizione (doc. 20.1.) con cui ribadisce il suo credito complessivo di CHF
3'866,25 oltre interessi dal 16 ottobre 2019 per premi, CHF 241,65 per una
partecipazione ai costi così come CHF 180 per spese di rischiamo e CHF 80 quali
spese di elaborazione senza computare invece le spese esecutive di CHF 73,30.
Per l’importo complessivo domandato all’assicurato CO 1 ha rigettato
l’opposizione interposta al PE ricordato. Più specificatamente, nella sua
decisione su opposizione, l’assicuratore (che rammenta come dal 1 settembre
1982 RI 1 sia suo assicurato, così come la sua famiglia, e come i premi da
settembre a dicembre 2019 siano rimasti insoluti con necessità di diffida)
evoca l’emanazione del PE citato, la composizione del suo credito, lo stato
della procedura e rammenta come la persona assicurata abbia l’obbligo di pagare
i premi e le partecipazioni, le conseguenze del mancato pagamento a norma
dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, la concessione all’assicurato di un termine per
comprovare suoi crediti verso l’assicuratore, l’esistenza di ritardi nei
pagamenti da anni da parte del ricorrente, il tenore dell’art. 105 cpv. 2 OAMal
che conferisce il diritto all’assicuratore di percepire spese amministrative in
caso di diffida e procedure d’incasso (così come consentirebbero le condizioni
generali d’assicurazione di CO 1), la pendenza dei crediti nonostante i
richiami, concludendo con la decisione di condanna del signor RI 1 al pagamento
dei premi propri, della moglie e del figlio __________ per i mesi indicati,
oltre alla partecipazione a spese di cura, a quelle amministrative e di diffida
nonché al rigetto dell’opposizione interposta al PE rammentato.
E. L’assicurato,
rivolgendosi alla Cassa, ha contestato il provvedimento (doc. 21) e
l’amministrazione gli ha comunicato che avrebbe trasmesso al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino la sua contestazione per
ragioni di competenza (doc. 22.1), ciò che ha fatto con lo scritto 20 marzo
2023 doc. 22.2. Mediante ordinanza del 21 marzo 2023 il giudice delegato ha
imposto (doc. III) a RI 1 di tradurre in lingua italiana la sua impugnativa
redatta in tedesco. Questi, il 22 marzo 2023 (doc. IV), ha informato il
Tribunale di avere un avvocato che si “sta occupando di questa cosa”. Il
Tribunale si è quindi rivolto all’avv. RA 1 di __________ incaricato del caso
(doc. V) ed il successivo 31 marzo 2023 l’assicurato ha scritto al Tribunale
chiedendo “udienza perché ho difficoltà a scrivere … Ho diversi documenti
che vorrei mostrarle, sono costretto a parlare da solo” (doc. VI). Il
Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha scritto
all’assicurato il 4 aprile successivo rinviandolo in sostanza al legale
incaricato (doc. VII). L’avv. RA 1 dello studio I__________ di __________ ha
trasmesso al TCA, il 14 aprile 2023 (doc. VIII), la procura ed ha postulato
l’accoglimento del ricorso, l’annullamento delle decisioni rese
dall’assicuratore (oltre alla procedura qui all’esame l’assicuratore ha emesso
altre 5 decisioni su opposizione oggetto di altrettanti ricorsi a questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni – incarti 36.2023.6/7/8/9/10 – che
saranno evasi separatamente). L’avv. RA 1 ha indicato come l’assicurato abbia
ripagato i suoi debiti all’assicuratore, e come, “a causa della situazione,
divenuta poco chiara … ha effettuato pagamenti complessivamente molto più
elevati di quanto avrebbe dovuto. Il ricorrente sostiene quindi di poter
compensare il suo credito derivante da precedenti pagamenti con i contributi
ora richiesti”. A sostegno delle sue allegazioni il ricorrente ha prodotto
una lista di “pagamenti del ricorrente per gli anni dal 2010 al 2021 e un
elenco delle richieste del convenuto per gli anni 2012 al 2021 da cui risulta
un saldo attivo per il ricorrente. Tuttavia mancano ancora i crediti del
convenuto per gli anni 2010 e 2011, che devono essere ottenuti dal convenuto”
(doc. VIII). In sostanza, stante la compensazione, non sussisterebbe un credito
esigibile da parte dell’assicuratore. Il giudice delegato, mediante scritto del
17 aprile 2023, ha ritrasmesso la documentazione al legale del ricorrente
siccome inammissibile “la produzione di un plico di documenti senza
elencazione ragionata” (doc. IX). Al legale è stato poi concesso un termine
supplementare per inviare quanto richiesto mediante scritto dell’8 maggio 2023
(doc. X). In data 17 maggio 2023 l’avv. RA 1 ha scritto quanto segue al
Tribunale cantonale delle assicurazioni:
"
Vi ho presentato diverse ricevute di pagamento che provano i
pagamenti effettuati dal denunciante al convenuto. Negli anni dal 2010 al 2021
il denunciante ha effettuato pagamenti significativamente superiori a quelli
che avrebbe dovuto al convenuto. Pertanto, egli compensa il suo credito con le
richieste di premio ora contestate del convenuto.
In allegato è riportato un elenco
dei singoli pagamenti, da cui risulta un importo totale di 172'663.55 franchi
svizzeri. Tale importo è chiaramente superiore al credito del convenuto.
Se lo richiedete, sarò lieto di
inviarvi nuovamente le ricevute che mi avete restituito.” (doc. XI)
F. Il 19
maggio 2023 il ricorso, con altri del medesimo autore, è stato trasmesso
all’assicuratore per la risposta di causa e la trasmissione degli atti
necessari e riferiti alla procedura (doc. XII). Il 24 maggio 2023 l’avv. RA 2,
incaricato da CO 1 del patrocinio, ha chiesto una proroga del termine di
risposta (doc. XIII), concesso il 30 maggio 2023 (doc. XIV). Il 26 giugno 2023
il legale dell’assicuratore ha trasmesso la risposta di causa e gli atti (come
ad ordinanza doc. XII) ad essa relativi (doc. XV). Con la risposta CO 1 si
limita a constatare come l’assicurato non contesti la somma dei premi richiesti
e delle spese connesse alla pretesa, così come la pretesa di versamento delle
spese di partecipazione. La Cassa evidenzia come la decisione sia stata
trasmessa a RI 1 “a valere per la sua intera famiglia” (punto 4), come
aveva già indicato in precedenza (punto 3 pag. 3) per cui RI 1 rappresenterebbe
l’intera famiglia, apparentemente comprendendo pure il figlio __________,
maggiorenne siccome nato nel 1992 e indipendente.
Sempre
in sede di risposta di causa, dopo 5 pagine di ricapitolazione dei fatti, noti
alle parti ed al Tribunale, la Cassa (punto 9, pag. 5) ribadisce la correttezza
della sua pretesa, rammenta (punto 10, pag. 6) i termini legali del tema
(riprendendo quanto questa Corte da anni ribadisce nella sua prassi costante)
ed al punto 11 (pag. 7) conferma la correttezza della pretesa fatta valere e
delle spese amministrative. CO 1 insiste sulla mancata contestazione dei premi,
dimenticando però che è compito del giudice del merito verificare la
correttezza della richiesta formulata dall’assicuratore come si vedrà nelle
considerazioni seguenti. La Cassa contesta poi l’elenco dei pretesi crediti
fatti valere in compensazione nei suoi confronti, l’elenco della documentazione
versata agli atti (e resa per completamento all’avv. RA 1) non recherebbe la
causale del pagamento e l’effettività dello stesso. In assenza delle prove dei
crediti del signor RI 1 le stesse non sarebbero da ammettere. L’allegato
postula quindi la reiezione del gravame ed il carico di tasse e spese (non
ripercuotibili, salvo eccezioni, sull’assicurato, come noto a CO 1), oltre che
il carico di ripetibili (non esigibili, sia detto sin da subito, come noto
all’assicuratore) al signor RI 1.
G. Con
ordinanza del 30 giugno 2023 la risposta di causa è stata trasmessa al
patrocinatore del ricorrente per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc.
XVI).
Mediante
tale ordinanza le parti sono state avvisate del loro diritto di ulteriormente
esprimersi sui fatti della causa e della possibilità loro concessa di produrre
ulteriori mezzi di prova non versati agli atti in precedenza (diritto che la
procedura ticinese applicabile riconosce anche all’assicuratore).
Il successivo 11/13 luglio 2023
(doc. XVIII) il ricorrente, per il tramite del patrocinatore, ha preso
posizione sulla risposta di causa, ha ribadito l’esistenza di un proprio
credito sufficientemente corroborato dalla documentazione prodotta (doc.
XVIII/1) ed ha riaffermato il suo diritto a compensare il suo debito con il
credito vantato. Tale scritto è stato trasmesso all’assicuratore il 17 luglio
2023 (doc. XIX), per il tramite del legale ticinese dello stesso, per
conoscenza.
Alla luce
degli atti prodotti dalla Cassa e delle contestazioni relative al credito
vantato operate dal patrocinatore del ricorrente, il giudice delegato ha
scritto al patrocinatore dell’assicuratore il 17 agosto 2023 (doc. XX)
segnalandogli quanto per completezza (e per il rilevo ai fini del giudizio)
occorre riportare qui di seguito:
"
Rilevo come l’assicuratore, per il suo tramite, indichi assenza di
contestazione in merito ai crediti vantati con le decisioni rese su opposizione
da parte del debitore escusso e ricorrente.
Nel rammentarle che, in una
procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79
cpv. 1 LEF, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in
modo completo, in sede di ricorso, simili domande, le chiedo, nella sua veste
di patrocinatore dell’assicuratore, se le prove fornite siano complete e tali
da comprovare adeguatamente i crediti vantati nei confronti dell’assicurato
ricorrente per premi, partecipazioni e spese amministrative.
Le è concesso un breve termine,
scadente il prossimo 29 agosto 2023 per dare eventuale seguito a trasmissione
di nuovi elementi e dare seguito a questa mia, e trasmettere quanto
eventualmente ancora in possesso della Cassa per comprovare i suoi crediti.
(…). Per conoscenza trasmetto copia
della presente al patrocinatore del ricorrente, a valere anche per esso, quale
ultima possibilità di produrre eventuali ulteriori mezzi probatori.”
L’avv.
RA 1, per il ricorrente, ha prodotto (doc. XXI del 25 agosto 2023)
documentazione relativa allo stato di ripartizione delle esecuzioni a carico
del signor RI 1 (doc. XXI/1). Il documento è datato 4 maggio 2018 e si situa
dunque, temporalmente, al di fuori dei periodi d’interesse per le procedure
formanti gli incarti 36.2023.5 a 10, ed appare sin d’ora irrilevante come si
indicherà nelle more della procedura. In merito alla richiesta di completare la
produzione degli atti (ed alla documentazione prodotta dal ricorrente), la
Cassa ha potuto esprimersi su invito del Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 28 agosto 2023 (doc. XXII) e dopo avere chiesto (doc. XXIII)
e ottenuto (doc. XXIV del 29 agosto 2023) una proroga all’11 settembre 2023. In
data 1° settembre 2023 il patrocinatore della Cassa, avv. RA 2 ha recapitato al
Tribunale uno scritto in cui ribadisce, ulteriormente, assenza di contestazione
da parte dell’assicurato degli importi richiesti dall’assicuratore, si
concentra sui pretesi crediti dell’assicurato e sulla compensazione e ribadisce
la bontà delle pretese. La Cassa non ha prodotto documentazione specifica
riferita alle partecipazioni ai costi di malattia e non ha prodotto, nonostante
l’invito a farlo ripetuto, le prove della sua possibilità di percepire spese
amministrative e spese di diffida, nonché i giustificativi relativi alle
partecipazioni delle spese di cura, come si dirà in seguito.
considerato in
diritto
in
ordine
1. La
vertenza, in tema di premi dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie
rispettivamente in tema di spese di malattia (partecipazione ai costi), non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui
in effetti non assunte). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza
del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e
segg. Il tema del debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più
volte affrontato da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, per tutte si
faccia riferimento alle STCA 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11
marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (si vedano anche i precedenti
citati in questi giudizi). Il debito del coniuge preteso dall’assicuratore
dall’altro coniuge è pure stato oggetto di ampia giurisprudenza (per un esempio
si vedano le STCA 36.2004.88 e 100 del 12 novembre 2004), lo stesso dicasi per
il debito per premi dei figli maggiorenni, che la giurisprudenza ha più volte
affrontato (si veda la STCA appena citata e la giurisprudenza specifica citata
nelle considerazioni che seguono). Altro tema che è già stato analizzato ed
approfondito adeguatamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina è quello della
compensazione di pretese dell’assicurato verso l’assicuratore con premi e
partecipazioni ai costi (anche qui si rimanda a quanto esposto in dettaglio
nelle considerazioni che seguono). Il presente giudizio, nel rispetto della
chiara volontà del legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi
essere emanato monocraticamente.
Il
fatto che questo giudizio si estenda su un importante numero di pagine
(criterio in passato ritenuto, con altri, rilevante dal TF per determinare la
possibilità di un giudizio monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid.
3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti
giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì dalla volontà di completa
esposizione dei fatti a fronte di dossier non gestito in maniera precisa e
completa da parte dell’assicuratore ed alla luce della poca chiarezza su taluni
principi del diritto applicabili in concreto con necessità di un’esplicitazione
completa della giurisprudenza federale e della dottrina in materia.
nel
merito
Considerandi
2.
Per
riprendere quanto già esposto nella STCA 11 luglio 2022 36.2022.24 a norma
dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare
dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda
eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art.
64.
cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle
prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi
comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per
cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i
premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine
assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere
che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei
debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in
anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli
interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5%
all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle
partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre
mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali
altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa
per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
3.
In
concreto CO 1 chiede all’assicurato RI 1 il pagamento dei premi per i mesi di
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, personali del signor RI 1, della
moglie __________ e del figlio __________, nato nel 1992, e quindi ampiamente
maggiorenne. L’assicuratore, ed il suo rappresentante davanti a questa Corte,
non indicano le ragioni per le quali i premi della signora __________ e quelli
di __________ sono richiesti a RI 1 se non segnalando una rappresentanza da
parte del marito e padre (ciò che non lo rende necessariamente debitore di
questi premi). Occorre qui verificare se l’assicuratore ha titolo per chiedere
all’assicurato i premi anche per gli altri membri della sua famiglia, la
correttezza della pretesa per premi, partecipazioni e spese vantate.
4.
Per
quanto attiene ai premi della moglie occorre qui evidenziare come, in una
sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF 129 V 90), il
Tribunale federale abbia modificato la sua precedente giurisprudenza (DTF 119
V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei
premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie. Fondandosi
sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha considerato che, in
virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore dell'assicurazione
malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente per i debiti contributivi
dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione
a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita
comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia. Questa
giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. In una STF
9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato
come:
" Le but
de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement
par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas
ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de
simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de
pénibles démarches de recouvrement."
Per
un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quelle qui all’esame,
l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi
sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3
CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma
anche quelli dell’altro consorte (v. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in
particolare consid. 2.1.).
Alla
luce della giurisprudenza citata, sviluppata dal TF sulla scorta delle norme
del diritto civile che sono applicabili nell’ambito della LAMal a complemento
della lacuna della stessa su tali aspetti, i premi della signora __________
potevano essere richiesti dall’assicuratore CO 1 all’assicurato RI 1, marito e
convivente della consorte.
5.
Per
quanto attiene invece i premi dell’ultimo quadrimestre 2019 del figlio __________,
nato nel 1992, e quindi oggi più che trentenne ed ampiamente maggiorenne (art.
14.
CCS) oltre che non più coabitante con i genitori, occorre qui rilevare come,
per l’art. 163 CCS:
"
1I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2Essi s’intendono
sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie,
il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o
nell’impresa dell’altro.
3In tale ambito,
tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione
personale.”
In
base all’art. 272 CCS
"
I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i
riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.”
Per
l’art. 276 CCS il mantenimento da parte dei genitori consiste nella cura,
nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e
assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle
misure prese a sua tutela. Essi sono liberati dall’obbligo di mantenimento
nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda
da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. Come rammenta l’art.
277.
cpv. 1 CCS l’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del
figlio. Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione
appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro
dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo
mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente
concludersi (su questi aspetti: Francesca
Ranzanici: L’entretien de l’enfant majeur, Ed. Weblaw, 2011, Berna).
Come
indicato in precedenza con riferimento ai premi del coniuge, la giurisprudenza
federale ha stabilito che il pagamento dei premi delle assicurazioni sociali fa
parte del “debito di mantenimento della famiglia” a norma dell’art. 163
cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3). Come indicato i coniugi, in base all’art.
166.
cpv. 3 CCS, rispondono con vincolo di solidarietà tra loro per il pagamento
dei premi e delle partecipazioni ai costi, e questo a prescindere dal regime
matrimoniale. Di principio debitore del premio è la persona assicurata.
Per i
premi dei figli fino ai loro 18 anni compiuti (momento in cui i premi devono
essere inferiori rispetto a quelli degli adulti e dei giovani adulti come impone
l’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui: “Per i minorenni e i giovani adulti
l’assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri
assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei
giovani adulti”) l‘obbligo di pagamento del premio appartiene ai genitori
come prevede l’art. 276 CCS. A contrario ne discende che i premi dei
maggiorenni costituiscono onere preso a carico degli assicurati medesimi. In
una sentenza ormai datata (K 132/01) il TF ha ritenuto che i genitori sono
responsabili solidalmente unicamente per quanto attiene il pagamento dei premi
dei figli minorenni, i figli maggiorenni sono invece responsabili per il
pagamento del loro premio e delle loro partecipazione ai costi. In una sentenza
del 25 aprile 2008 (9C_660/2007, consid. 3.2.), l’Alta Corte ha rammentato
come:
" … En
leur qualité de représentants légaux (art. 304 CC), les parents sont tenus
selon la loi d'assurer leurs enfants pour les soins en cas de maladie (art. 3
al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et pour leur compte, un contrat
d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à l'égard de
l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance,
mais également les parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations
d'assurance et les participations aux coûts relèvent des besoins courants de la
famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt K 142/95 du 29 mai 1996, consid. 3b in
fine et la référence; voir également arrêt K 132/01 du 18 février 2002, consid.
3b/bb). La responsabilité solidaire des parents prend fin de plein droit à la
majorité de l'enfant concerné. Les assureurs n'en demeurent pas moins libres de
poursuivre l'enfant pour les coûts échus avant sa majorité, la solidarité
parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité à l'égard de
l'assureur (RAMA 2000 n° KV 129 p. 232, consid. 2b,
K 5/00; voir également Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.,
Bâle 2007, p. 745, n. 1021 sv.).”
Nel
caso concreto nessuna parte invoca il sussistere di un obbligo di mantenimento
del figlio __________ da parte dei genitori, nonostante la sua maggiore età.
Per tale ragione l’assicuratore CO 1 non poteva esigere dal qui ricorrente il
pagamento del premio del figlio __________.
Dagli
atti emerge che per __________ sono stati chiesti a RI 1 CHF 17 quale premio
(ridotto a seguito del riconoscimento della RIPAM) per il mese di settembre
2019, la stessa cosa per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2019. La
pretesa dell’assicuratore va quindi ridotta di CHF 68, imposto che non può
essere preteso da RI 1.
6.
I premi
dovuti da RI 1, quale persona assicurata, risultano dalla polizza assicurativa
agli atti, ossia CHF 534 mensili. L’assicuratore indica quattro mesi
(settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019) non pagati. Lo stesso vale per
la moglie __________ che, in base alla polizza, deve versare un premio mensile
di CHF 534. A questi premi, secondo la Cassa, si aggiungono le partecipazioni
ai costi descritte nelle considerazioni di fatto per complessivi CHF 241,65.
Occorre in primis verificare le pretese, riferite ai premi mentre le spese di
partecipazione ai costi di malattia e quelle di diffida saranno oggetto di
analisi nei considerandi successivi.
La
Cassa, riferendosi al periodo di 4 mesi di premi non pagati, ha determinato il
suo credito in CHF 3'866,25 (premi di tutti e tre i membri della famiglia __________
per i mesi da settembre a dicembre 2019, doc. 16.2, PE __________). Ora, come
indicato in precedenza, l’importo dei premi non soluti dai coniugi __________
dovrebbe essere CHF 534 x 4 x 2 = CHF 4'272. La somma pretesa non appare
spiegata, è incoerente con altre richieste formulate dall’assicuratore (doc. 15
e 13). Si deve qui ritenere, in difetto di comunicazione più precisa, che sia
intervenuto un pagamento parziale dei premi (non si dimentichi che la decisione
formale precede di 2 anni e 9 mesi quella su opposizione), che è stato
verosimilmente imputato sui premi per primi giunti a maturazione siccome debito
più vecchio, anche qui in assenza di specifiche da parte dell’assicuratore (per
applicazione analogetica dell’art. 87 CO). Su questi aspetti il patrocinatore
della Cassa non si è espresso ribadendo comunque la correttezza del premio
postulato a più riprese nel suo allegato di risposta. Ne discende che,
dall’importo vantato dalla Cassa (CHF 3'866,25, debbono essere dedotti i premi
per il figlio __________ ossia 4 x CH 17 = CHF 68. Si ha così che i premi di
cui RI 1 è debitore nei confronti di CO 1 (per sé e per la moglie) assommano a
CHF 3’798.25.
7.
Per
quanto attiene invece alle spese di partecipazione ai costi di malattia la
decisione resa su opposizione non specifica alcunché. Nel “Sachverhalt”
l’assicuratore rammenta che con il PE ha chiesto all’assicurato il pagamento di
CHF 241,65 a titolo di “Kostenbeteiligungen” senza dettagliare la
composizione del suo credito, senza precisare alcunché in merito alla data di
maturazione del credito, senza precisare il fornitore di prestazioni, senza
riferire indicazioni relative alla data delle cure prestate.
In concreto il conteggio doc. 2.2 e
quello del doc. 2.3 non appaiono sufficienti a giustificare le pretese
dell’assicuratore. Riservato quanto sarà esposto nelle considerazioni del punto
successivo, occorre qui fare riferimento alla STF 35/05 consid. 3.3. e 3.4. del
17.
agosto 2005 dove l’Alta Corte ha:
"
ha statuito che in una procedura amministrativa di natura
assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF, i semplici conteggi di
prestazioni e di partecipazione ai costi - anche qualora dovessero indicare
data e numero della fattura - non costituiscono di per sé, da soli, una prova
sufficiente a determinare il rigetto dell'opposizione potendosi sempre ancora,
malgrado il riferimento al fornitore della prestazione e al periodo di
trattamento, verificare un errore nella trascrizione delle fatture oppure
potendo essere fatta valere una richiesta di partecipazione ai costi per
prestazioni non sottoposte a tale obbligo. Di conseguenza, dal momento che
l'assicuratore malattia, nei suoi provvedimenti concernenti richieste per
partecipazioni ai costi, non solo rende una decisione di merito sull'onere
pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente,
è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a
determinare così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una
procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331
seg. consid. 2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è
tenuto a controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande. (…) Sempre
secondo giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto
completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999
no. U 344 pag. 416) - incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con
l'obbligo, sancito dall'art. 47, di registrare per ogni procedura in materia di
assicurazioni sociali in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di
essere determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere documentare
adeguatamente il fondamento delle proprie richieste” (sottolineatura del
redattore)
Agli atti sono contenuti solo
conteggi, non copie delle fatture mediche.
8.
Come indicato CO 1 non ha prodotto
documentazione adeguata a comprovare la sua pretesa relativa alle
partecipazioni ai costi di malattia. Va a questo proposito
ricordato, come anticipato nelle considerazioni del punto precedente, che, con
sentenza del 23 giugno 2003 nella causa I. (inc. K 99/02), pubblicata in RAMI
2003.
pag. 227 (sentenza ancora recentemente citata dal TF, per una soluzione in
senso contrario, nella STF 9C_196/2017 del 19 dicembre 2017), il TFA ha
stabilito che in una procedura amministrativa ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 LEF
nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, i conteggi di prestazioni
o i semplici elenchi della partecipazione ai costi, dal punto di vista legale,
non costituiscono di per sé una prova adeguata dell’esistenza e dell’ammontare
dei crediti oggetto di una procedura di esecuzione, sufficiente a determinare
il rigetto definitivo dell’opposizione:
" 4.2.1 Die SWICA hat den Beschwerdeführer für nicht beglichene
Kostenbeteiligungen
im Umfang von Fr. 3592.20 (Fr. 3418.35 und Fr. 173.85) betrieben. In den
gesamten Akten lässt sich jedoch zu keiner Betreibung bezüglich der in den
Zahlungsbefehlen geltend gemachten Forderungsgründe die entsprechenden Belege
(beispielsweise Kopien der Originalrechnungen) finden.
Gerade vor dem
Hintergrund, dass der Krankenversicherer in seinen Verfügungen und
Einspracheentscheiden betreffend ausstehender Prämien und Kostenbeteiligungen
nicht bloss einen sozialversicherungsrechtlichen Sachentscheid über die
Verpflichtung der versicherten Person zu einer Geldzahlung fällt, sondern
gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz über die Aufhebung des
Rechtsvorschlags zu befinden - und somit die direkte Fortsetzung der Betreibung
ohne Durchlaufen des Rechtsöffnungsverfahrens nach Art. 80 SchKG zu bewirken -
vermag (BGE 119 V 331 f. Erw. 2b mit Hinweisen; vgl. auch Erw. 2.1 in fine
hievor), ist das Sozialversicherungsgericht verpflichtet, im
Rechtsmittelverfahren eine umfassende Kontrolle der geforderten
Kostenbeteiligungen vorzunehmen. Weder die blosse Auflistung der
Kostenbeteiligungen, wie sie den Akten unter Angabe des Faktura-Datums und der
Faktura-Nummer zu entnehmen ist, noch die auf Aufforderung der Vorinstanz durch
die SWICA in der Beilage zu ihrem Schreiben vom 30. Juli 2002 eingereichte
Zusammenstellung von Leistungsabrechnungen der Familienmitglieder genügt dazu.
So wäre es trotz des auf den Leistungsabrechnungen enthaltenen Hinweises auf
den jeweiligen Leistungsbringer und Behandlungszeitraum ohne weiteres möglich,
dass von einzelnen Rechnungen falsche Zahlen übertragen worden sind oder dass
für Leistungen eine Kostenbeteiligung vorgesehen wurde, obwohl eine derartige Pflicht
möglicherweise gar nicht bestand (vgl. zur Kostenbeteiligung des Versicherten
auch Eugster, a.a.O., S. 186 ff. Rz 342 ff.). Die aktenkundigen
Leistungsabrechnungen sind jedenfalls für sich alleine nicht geeignet, im
Verwaltungsverfahren nach Art. 79 Abs. 1 SchKG auf dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts einen rechtsgenüglichen Beweis für Bestand und Umfang
der in Betreibung gesetzten Forderungen zu erbringen, damit gestützt darauf die
definitive Rechtsöffnung erteilt werden könnte."
Su questi aspetti
il TFA, in una sentenza del 17 agosto 2005 K 35/05 (di cui un passaggio è
riportato in precedenza), si è espresso a proposito del sostrato probatorio
necessario per accertare esistenza ed estensione dei crediti oggetto di una
procedura esecutiva e per permettere il rigetto definitivo dell'opposizione
nell'ambito dell'incasso di pretese da partecipazione ai costi. L’Alta Corte ha
statuito che, considerato come in una procedura amministrativa di natura
assicurativo-sociale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF, i semplici conteggi di
prestazioni e di partecipazione ai costi - anche qualora dovessero indicare
data e numero della fattura - non costituiscono di per sé, da soli, una prova
sufficiente a determinare il rigetto dell'opposizione potendosi sempre ancora,
malgrado il riferimento al fornitore della prestazione e al periodo di
trattamento, verificare un errore nella trascrizione delle fatture oppure
potendo essere fatta valere una richiesta di partecipazione ai costi per
prestazioni non sottoposte a tale obbligo. Di conseguenza, dal momento che
l'assicuratore malattia, nei suoi provvedimenti concernenti richieste per
partecipazioni ai costi, non solo rende una decisione di merito sull'onere
pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente,
è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a
determinare così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una
procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331
seg. consid. 2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è
tenuto a controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande
(consid. 3.2.).
Da quanto precede discende, alla
luce degli obblighi che incombono al Giudice delle assicurazioni sociali in
procedure quali quella in discussione (oggetto d’esame nelle considerazioni del
punto seguente), che la prova della pretesa dell’assicuratore non è stata
portata in maniera adeguata. La documentazione agli atti è, in sé,
insufficiente alla luce della giurisprudenza trattandosi di un semplice
conteggio di riepilogo assortito da una elencazione. I doc. 2.2 e 2.3 citati
non sono adeguati e sufficienti alla luce della giurisprudenza siccome recano
le indicazioni di data e fornitore di prestazioni (in termini generici) senza
però altro sostrato. L’assicuratore è stato più volte invitato a produrre
documentazione (comprovante i suoi crediti), e ciò senza seguito, a
dimostrazione (in base al principio della verosimiglianza preponderante che
regola l’aspetto probatorio nelle procedure assicurativo sociali) di assenza di
prove atte a corroborare il credito.
9.
Occorre
chiedersi, in concreto, quale sia il ruolo del Giudice in queste costellazioni,
in altri termini come debba essere espletato il suo obbligo di constatare
d’ufficio i fatti, e ciò in particolare alla presenza di un legale (esperto in
materia) che patrocina la Cassa. Come certamente noto alle parti, e meglio ai
rappresentanti delle stesse che sono giuristi ed avvocati avvezzi al tema, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio
inquisitorio (CR LPGA Métral ad
art. 61 n. 52 p. 743; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA
del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa
P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia assoluto ed
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
“Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”
in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (in questo senso CR LPGA Métral
ad art. 61 n. 53 e 54 p. 743; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI
1993.
pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF
115.
V 113; Beati in: "Relazioni
tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en
Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341,
laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”.
Métral
(loc. cit., op. cit.), ribadita la relatività del principio inquisitorio,
ricorda che il giudice cantonale non parte da zero nell’accertamento dei fatti,
ma si fonda su di una decisione (formale seguita da una decisione resa su
opposizione) e si basa sul dossier, che trova il fondamento giuridico nella
LPGA, trasmessogli dall’assicuratore sociale. Prima di qualsiasi altra misura
istruttoria il giudice farà quindi riferimento al dossier dell’assicuratore.
Solo a fronte di dubbi relativi ai fatti constatati nella decisione o se
confrontato con la necessità di completare questi fatti, con riferimento alla
motivazione del ricorso e del dossier dell’autorità convenuta (in questo senso:
DTF 129 V 245 consid. 3.1. e 110 V 40 consid. 4a), provvederà a colmare le lacune.
La dottrina (Métral, op. cit., n.
53) ricorda come il dovere d’esaminare d’ufficio i fatti è, in questo contesto:
“limité par celui de la partie recourante d’alléguer les faits déterminants
et de motiver son recours”, ossia il c.d. “Rügenprinzip”. Spetta al
giudice una valutazione in questo senso, ossia ritenere il dossier completo o
procedere mediante accertamenti istruttori, soprattutto in “absence de tout
grief sur ce point dans l’acte de recours” sempre Métral (op. cit., loc. cit.) rammenta che:
" Même en
l’absence de grief de la partie recourante sur les constatations de fait et
l’instruction en procédure administrative, un complément d’instruction doit
être ordonné d’office au moins dans les cas où la lacune ressort clairement du
dossier et dans lesquals il est probable qu’un complétement d’instruction
aurait une influence notable sur l’issue du litige”.
Quindi il Tribunale delle
assicurazioni deve esaminare la fattispecie d’ufficio, senza essere
vincolata dai motivi invocati dalle parti, potendo ammettere o
respingere un ricorso indipendentemente dalle censure ricorsuali addotte o
dalle ragioni considerate dalla Cassa
(cfr. anche STFA del 5 gennaio
1999.
nella causa M., inc. H 217/97 e conseguente STCA del 27 gennaio
2005, inc. 30.2004.49, nelle quali malgrado i ricorrenti avessero rinunciato,
in ambito di condono, a rivendicare la condizione dell’onere troppo grave, si è
entrati nel merito dell’impugnativa), e potendo accordare più di
quanto chiede l’assicurato. In questo contesto, come i rappresentanti delle
parti sanno, il giudice può procedere, laddove necessario, ad accertamenti e
ciò, sempre, con il concorso delle parti. Questo obbligo di collaborazione
all’istruzione consiste, anzitutto, nell’obbligo di produrre gli elementi
probatori, prove necessarie alla luce della natura del litigio e dei fatti
invocati, con il corollario del “risque de supporter les conséquences de
l’absence de preuve”, in questo senso anche DTF 125 V 193.
Come rammenta la già
citata STFA K35/05 del 17 agosto 2005:
" … secondo
giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto
completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no.
U 344 pag. 416) - incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con
l'obbligo, sancito dall'art. 47 (recte: 46), di registrare per ogni procedura
in materia di assicurazioni sociali in modo sistematico tutti i documenti
suscettibili di essere determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere
documentare adeguatamente il fondamento delle proprie richieste.”
Nel
medesimo giudizio l’Alta Corte ha poi specificato che:
" … il
principio inquisitorio … obbliga il giudice ad accertare d'ufficio i fatti
rilevanti (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; cfr. DTF 130 I 183 consid.
3.2). Un onere della prova può tutt'al più essere concepito nella misura in
cui, in mancanza di prove ("Beweislosigkeit"),
la decisione risulta sfavorevole a quella parte che intende dedurre un suo
diritto da una circostanza di fatto che è rimasta non provata (consid. 4.1 non
pubblicato in RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227). Questa regola trova tuttavia
applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in ossequio al principio
inquisitorio - non permette di ritenere quantomeno come verosimile - un
giudizio di mera possibilità non potendo per contro bastare - l'esistenza di un
fatto rilevante (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).”
10.
Alla luce di quanto precede occorre qui evidenziare come il
Tribunale cantonale delle assicurazioni, con lo scritto del 17 agosto 2023
(doc. XX), abbia specificatamente reso attento l’assicuratore, anche in assenza
di contestazioni precise da parte dell’assicurato relativa ai fatti ritenuti
nella decisione resa su opposizione, ed a fronte di argomenti quali quelli
fatti valere dal signor RI 1 in concreto, alla necessità di produrre gli
elementi probatori necessari a comprovare l’effettività del proprio credito. Il
giudice delegato, e questo senza procedere ad allestire un elenco dettagliato e
preciso dei documenti necessari alla luce del loro numero e della qualità del
destinatario della richiesta, ossia un avvocato professionista indipendente
esperto in materia, ha rilevato come – data la natura della procedura (condanna
a prestazione pecuniaria, rigetto dell’opposizione interposta al PE, carico di
spese amministrative e di diffida) – era obbligo della Cassa di comprovare i
suoi crediti anche in assenza di contestazione da parte dell’assicurato. Il
Giudice delegato ha quindi chiesto, non solo il generico invio del dossier con
il doc. XII il 19 maggio 2023, ma il successivo 30 giugno 2023, con il doc.
XVI, ha invitato le parti al completamento del dossier con l’assegnazione di un
termine di 10 giorni per “la notifica di mezzi di prova in precedenza non
indicati”. Vista l’assenza di reazione da parte, in particolare, della
Cassa, il giudice (rivolgendosi al suo patrocinatore) ha scritto la lettera
doc. XX in cui, rammentato il contenuto della giurisprudenza più sopra citata,
ha ricordato a CO 1 l’obbligo di comprovare i suoi crediti, che il giudice deve
verificare puntualmente, chiedendo quindi di verificare “se le prove fornite
siano complete e tali da comprovare adeguatamente i crediti vantati … per
premi, partecipazioni e spese amministrative” con concessione di un termine
adeguato (e poi prorogato a domanda del patrocinatore di CO 1) “per dare
eventuale seguito alla trasmissione di nuovi elementi e dare seguito a questa
mia, e trasmettere quanto eventualmente ancora in possesso della Cassa per
comprovare i suoi crediti … per completare l’istruttoria …”. L’assicuratore
non ha prodotto altro che pagine di confuse liste di numeri di nessuna utilità
pratica (doc. XXV allegati 3.1, 12 fogli [fronte retro] consistenti in fogli
excel e stampe da computer). L’invito alla Cassa a dimostrare i suoi crediti
non ha condotto a produrre documenti utili (fatture mediche o farmaceutiche per
le partecipazioni, condizioni assicurative in cui sia prevista la possibilità
di prelevare spese amministrative e di diffida, e la loro quantificazione
stabilita nelle stesse …). Contrariamente a quanto avvenuto nella STFA K 35/05
citata, il TCA ha qui dato alle parti (compresa la parte ricorrente che ha
ricevuto copia dello scritto XX per eventualmente darvi adeguato seguito) più
opportunità e occasioni di produrre quanto necessario, e l’invito specifico a
comprovare i crediti dell’assicuratore non ha avuto seguito. Ne viene che la “Beweislosigkeit”
con cui si è oggi confrontati deve comportare la mancata conferma, su più
punti, della decisione impugnata. Come indicato in precedenza, dunque, i premi
richiesti a RI 1 vanno ammessi limitatamente agli importi indicati in
precedenza, mentre per le partecipazioni non può essere imposto nulla
all’assicurato.
11.
Il
ricorrente contesta il debito nei confronti della Cassa siccome ritiene che lo
stesso debba essere compensato con un credito di ben maggiore importo che egli
vanta nei confronti della Cassa. A comprova di tale credito il signor RI 1,
tramite il proprio legale, ha elencato una serie di cifre pagate
all’assicuratore ed ha prodotto documentazione l’11 luglio 2023 (doc. XVIII/1)
trasmessa al patrocinatore dell’assicuratore. A questo proposito occorre
evidenziare come, in diritto, non sia possibile all’assicurato compensare un
suo debito (per premi e partecipazione ai costi) con un credito preteso nei
confronti della Cassa (tanto più se non ammesso e riconosciuto formalmente
dall’assicuratore). Il Tribunale federale è stato più volte chiamato a decidere
in merito al tema della compensazione tra pretese dell’assicuratore e quelle
dell’assicurato ed ha sviluppato una giurisprudenza alla quale attenersi. In un
giudizio del 16 luglio 1984 (DTF 110 V 183 c. 2 e 3.) l’Alta Corte si è
espressa come segue:
" Die
Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Rechtsprechung
und Lehre einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das zivile Recht in
Art. 120 ff. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur
Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen
können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des
Gemeinwesens miteinander verrechnet werden … Der Verrechnungsgrundsatz gilt
insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht. In den meisten Zweigen der
Sozialversicherung findet sich hierüber sogar eine gesetzliche Regelung,
nämlich in Art. 20 Abs. 2 AHVG, Art. 50 IVG, Art. 96 Abs. 3 KUVG, Art. 50 Abs.
3.
UVG, Art. 48 Abs. 3 MVG, Art. 2 Abs. 2 EOG, Art. 34 Abs. 2 AlVG, Art. 94 Abs.
2.
AVIG. Dabei ist zu beachten, dass in allen diesen Bestimmungen das
Verrechnungsrecht nur der Verwaltung und nicht auch dem Bürger eingeräumt wird.
In der Krankenversicherung ist das Verrechnungsrecht nicht gesetzlich normiert.
Indessen hat die Praxis - in Analogie zu den anderen Zweigen der
Sozialversicherung, insbesondere zu Art. 20 Abs. 2 AHVG und dem altrechtlichen
Art. 96 Abs. 3 KUVG - den Krankenkassen das Verrechnungsrecht zugestanden. Das
ist zum Teil ausdrücklich gesagt, teils aber auch stillschweigend vorausgesetzt
worden (BGE 108 V 45, BGE 100 V 134 Erw. 3, BGE 99 V 197 Erw. 3; RSKV 1974 Nr.
201.
S. 143 Erw. 3 und 1973 Nr. 174 S. 124).
(…)
3.
(…) In dem in RSKV
1970.
Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das
Recht des Versicherten zur Verrechnung gegenüber einer öffentlichen
Krankenkasse verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125 Ziff. 3 OR, wonach
Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen gegen dessen Willen nicht durch
Verrechnung getilgt werden können. Da die damals betroffene öffentliche
Krankenkasse als Teil einer Stadtverwaltung, somit eines Gemeinwesens,
betrachtet wurde und da sich die Kasse mit der Verrechnung nicht einverstanden
erklärt hatte, wurde der Verrechnungsanspruch des Versicherten verneint (Erw. 4
des zitierten Urteils). - Das in RSKV 1980 Nr. 411 S. 125 veröffentlichte
Urteil hatte den Fall eines Versicherten zum Gegenstand, welcher die
Verrechnung gegenüber einer Krankenkasse geltend machte, die als Genossenschaft
organisiert war. Das Gericht erachtete die Verrechnung durch den Versicherten
hier als zulässig, weil sich die Kasse als Genossenschaft nicht auf Art. 125
Ziff. 3 OR berufen könne (Erw. 2b des Urteils).
Diese unterschiedliche
Handhabung der Verrechnungsmöglichkeit, je nachdem ob die Verrechnung gegenüber
einer privatrechtlich oder einer öffentlichrechtlich organisierten Krankenkasse
geltend gemacht wird, vermag indessen nicht zu befriedigen. Bekanntlich weisen
die Rechtsverhältnisse in einer privatrechtlich organisierten Krankenkasse sowohl
zivilrechtliche als auch öffentlichrechtliche Elemente auf. Die letzteren
überwiegen jedenfalls dort, wo es um die der Krankenkasse übertragene
öffentliche Aufgabe geht, nämlich die Durchführung der sozialen
Krankenversicherung durch Erbringung von Leistungen einerseits und deren
Finanzierung durch Beiträge der Versicherten anderseits. In diesem Rahmen ist
es unerheblich, ob eine Krankenkasse privatrechtlich oder öffentlichrechtlich
organisiert ist. Die Rechtsstellung des Versicherten bezüglich seines Versicherungsverhältnisses
darf nicht von der Organisationsform der Kasse abhängen.
Wie bereits dargelegt,
ist in den meisten Sozialversicherungsgesetzen des Bundes das Verrechnungsrecht
geregelt. Übereinstimmend wird dieses Recht jeweils nur der Verwaltung eingeräumt;
die gesetzlichen Formulierungen schließen ein Verrechnungsrecht des
Versicherten aus. Der Grund für diese übereinstimmenden Regelungen liegt darin,
dass nur die Verwaltung befugt ist, Verfügungen zu erlassen, d.h. einseitig und
hoheitlich über Rechte und Pflichten der Versicherten zu befinden (vgl. Art. 5
VwVG). Hieraus ergibt sich die einseitige Zuerkennung des Verrechnungsrechtes
an die Verwaltung. Das hat insbesondere auch für die Krankenversicherung zu
gelten. Würde man in diesem Bereich das Verrechnungsrecht auch dem Versicherten
zugestehen, so hätte es dieser in der Hand, zunächst von sich aus zu bestimmen,
welche Kassenleistungen er für richtig hält, und damit die Krankenkasse zu
veranlassen, eine Beitragsverfügung zu erlassen, bei der die Beiträge an sich
gar nicht streitig sind, sondern eben die Leistungen. Zudem liegt es im
Interesse der Vereinheitlichung des Sozialversicherungsrechts, auch in der
Krankenversicherung das Recht zur Verrechnung einseitig nur den - öffentlichen
und privaten - Krankenkassen einzuräumen. In diesem Sinne ist die bisherige
Rechtsprechung zu ändern.”
In
un giudizio reso in italiano (K 114/03 del 22 luglio 2005 consid. 6.6. e
seguenti) l’Alta Corte ha ribadito come la legge non disciplini espressamente
l'istituto della compensazione (Jean-Louis
Duc: Non-paiement des primes de l'assurance-maladie obligatoire et
suspension du droit aux prestations selon la LAMal; compensation dans le cadre
de la LAMal, in: Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit
des assurances, Losanna 1997, pag. 468-469) confermando che, secondo dottrina e
giurisprudenza, la compensazione di due reciproche pretese rappresenta un
principio generale che nel diritto civile è espressamente ancorato agli art.
120.
segg. CO (DTF 110 V 185 consid. 2; sentenza del 28 giugno 2004 in re
W., B 76/03, consid. 2.2.1). Come evoca il TF nel giudizio citato:
"
Per l'art. 120 CO, quando due persone sono debitrici l'una verso
l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna
di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito
col proprio credito (cpv. 1). Per il capoverso 2, il debitore può opporre la
compensazione sebbene il suo credito sia contestato. Un credito prescritto può
essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui
poteva essere compensato coll'altro credito. (cpv. 3). A mente dell'art. 124
CO, che disciplina gli effetti della compensazione, la stessa non vi è se non
quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del
diritto di opporla (cpv. 1). I due crediti si riterranno allora reciprocamente
estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a
vicenda compensabili (cpv. 2). Restano fermi gli usi speciali dei conti
correnti commerciali (cpv. 3). Il citato principio si applica anche nel diritto
amministrativo; riservate disposizioni speciali, pretese e contro pretese di
cittadino e Stato possono quindi in linea di massima essere compensate. Esso
vale anche nel diritto federale delle assicurazioni sociali, e ciò pure nel
caso in cui non è previsto espressamente (… DTF 110 V 185 consid. 2 e sentenza
del 28 giugno 2004 in re W. consid. 2.2.1).
(...) In ambito LAMI era permesso
procedere tramite compensazione, tuttavia solo da parte della cassa malati, al
fine di compensare premi rimasti impagati con prestazioni dovute in favore
dell'assicurato (DTF 110 V 183; sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00, consid. 2; si veda anche Kündig, Die Verrechnung
im Sozialversicherungsrecht, tesi Berna 1960, pag. 89-91).
Precedentemente all'emanazione della
sentenza pubblicata in DTF 110 V 183 la compensazione era considerata
ammissibile per le casse malati private, mentre per quanto riguardava quelle di
diritto pubblico si applicava l'art. 125 cifra 3 CO. A motivazione del
cambiamento di giurisprudenza questa Corte aveva addotto che in altri ambiti
delle assicurazioni sociali la compensazione era prevista espressamente, ma era
ammissibile solo da parte dell'amministrazione, perché disponeva del potere
decisionale. Di conseguenza, ai fini di procedere ad un'unificazione dei vari
settori delle assicurazioni sociali, il Tribunale federale delle assicurazioni
aveva stabilito che, anche nell'ambito dell'assicurazione malattia, le casse,
sia pubbliche che private, potevano procedere alla compensazione, non tuttavia
gli assicurati. Quale ulteriore motivo a favore di questa soluzione era stato
addotto il fatto che, tramite la compensazione, l'assicurato avrebbe potuto
determinare quale prestazione dovuta dalla Cassa riteneva corretta, inducendo
in tal modo quest'ultima ad emanare una decisione contributiva, quando in
realtà non erano i contributi, bensì le prestazioni ad essere contestate (DTF
110.
V 186).”
Nel
giudizio evocato il TF rammenta ancora come:
"
In RAMI 1992 no. K 896 pag. 138 inoltre questa Corte ha rifiutato di
ammettere la possibilità, da parte di un assicurato, di compensare contributi
dovuti con prestazioni, in quel caso indennità per perdita di guadagno,
richiamando il principio della mutualità, e meglio del mantenimento di
un'equivalenza tra prestazioni da un lato e contributi dall'altro,
rispettivamente della garanzia che tutti gli assicurati beneficiassero, alle
medesime condizioni, dei medesimi vantaggi. Secondo questa Corte la possibilità
di imputare contributi non pagati su prestazioni dovute avrebbe favorito gli
assicurati incapaci al lavoro, che avrebbero potuto mantenere la copertura assicurativa
grazie alla compensazione - altrimenti in caso di mancato pagamento dei premi
essa veniva infatti meno, non essendo possibile un pagamento retroattivo -
rispetto agli assicurati sani (pag. 139 consid. 3b). Nella sentenza pubblicata
in DTF 122 V 331 infine questa Corte ha nuovamente lasciato irrisolto il tema
di sapere se al ricorrente fosse consentito estinguere un proprio debito
invocando la compensazione (pag. 334 consid. 4). (…) In ambito LAMal, in cui
non è prevista alcuna norma in tal senso, la questione non è stata finora
risolta da questa Corte (cfr. sentenze del 6 agosto 2004 in re F., K 1/04, del
2.
dicembre 2003 in re A., K 21/02, del 25 febbraio 2000 in re R., K 56/99, del
18.
novembre 1999 in re A., K 184/98, e del 26 ottobre 1999 in re S., K 156/98).
6.4
Nel Messaggio del Consiglio
federale del 6 novembre 1991 viene unicamente precisato che gli assicuratori
devono far valere le proprie pretese anche per mezzo della compensazione (FF
1992.
I pag. 113 all'art. 4). Il legislatore ha quindi considerato di principio
ammissibile, come in ambito LAMI, far capo a questo istituto, per lo meno per
quanto riguarda gli assicuratori malattia. Nulla vien detto per contro circa la
possibilità di procedere in tal senso da parte degli assicurati.
6.5
Neppure la dottrina prende
chiara posizione sul tema, limitandosi a rinviare alla sentenza pubblicata in
DTF 122 V 331, secondo cui si intravvederebbe una possibilità di apertura in
favore degli assicurati (Eugster, op. cit., pag. 114 cifra marg. 225; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, n. 1042-1043; si veda tuttavia anche Duc,
Recueil, pag. 468/470).
6.6
In data 1° gennaio 2003 è
entrata in vigore la LPGA, il cui scopo è quello di coordinare questo settore
del diritto, definendo tra l'altro principi, nozioni e istituti del diritto
delle assicurazioni sociali (art. 1 lett. a LPGA). Essa si applica alla LAMal
in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LAMal (art. 2 LPGA).
Per quel che concerne la
compensazione, va rilevato che detto istituto, indicato quale
"multilaterale" (concernente cioè tutti i rami delle assicurazioni
sociali considerati dalla legge e tutti i crediti corrispondenti), era previsto
all'art. 34 del progetto di legge (FF 1991 II 249), il cui tenore, proposto dal
Consiglio degli Stati, era il seguente: "L'assicuratore sociale può
compensare le prestazioni pecuniarie di cui è debitore con i crediti che egli
stesso o un altro assicuratore sociale deriva dai rapporti assicurativi con
l'assicurato. Rimane garantito il minimo esistenziale secondo la legislazione
sull'esecuzione e fallimento".
La Commissione del Consiglio
nazionale, tuttavia, non contestando il principio della compensazione, ne ha
proposto lo stralcio, che è stato accettato, adducendo che in molte
assicurazioni debitori dei premi e assicurati non sono identici (come per
esempio nell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e in quella contro
la disoccupazione); di conseguenza non sarebbe tollerabile che l'assicuratore
riduca le prestazioni all'assicurato poiché ad esempio il datore di lavoro non
ha ancora pagato i premi. La Commissione ha pertanto concluso che la questione
della compensazione esulava da un'armonizzazione e che, quindi, ogni ambito
delle assicurazioni sociali doveva determinare una propria soluzione (FF 1999
IV 3952; vedi pure DTF 125 V 323 e Kieser, op. cit., note preliminari, pag. 13
n 22).
In
questo giudizio il Tribunale federale ha quindi evidenziato come la questione
dell'ammissibilità della compensazione andasse risolta settorialmente, ed ha, conseguentemente,
esaminato se i motivi addotti in ambito LAMI, per escludere la possibilità di
compensare, da parte degli assicurati, prestazioni con contributi non pagati
fossero ulteriormente attuali, anche sotto l’egida della LAMal che ha tra
l'altro introdotto l'assicurazione malattia obbligatoria. L’Alta Corte ha
quindi evidenziato (consid. 8) che:
"
Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa
vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i
vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito (…) che gli
assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla
compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale
aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e
assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere
decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto
della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione
della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di
prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).”
L’Alta
Corte ha quindi deciso, per la prima volta in applicazione della LAMal, che la
giurisprudenza menzionata dovesse essere:
"
(…) mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori
preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni
per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in
favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre
va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto
imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che
equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli
assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto
chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art.
80.
LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare
paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure
(anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario
finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito
dell'assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.”
Va qui
ricordato come, il 1 gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica della OAMal
per cui:
"
Art. 105b Procedura di diffida
1In caso di
mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore
invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi.
Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.
2Se l’assicurato
causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un
pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
Art. 105c Esclusione della
compensazione
Gli assicuratori non possono
compensare le prestazioni assicurative con premi o partecipazioni ai costi loro
dovuti.”
Su questi temi si veda anche Gebhard
Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV,
3.
ed. 2016, pag. 607 n. 656. In un recente giudizio (STF 9C_317/2019 del 24
settembre 2019 il TF ha considerato come:
"
Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann aus
dieser Verordnungsvorschrift nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass es
ihm als Versicherungsnehmer erlaubt sei, seine Ansprüche zu verrechnen.
Vielmehr ist insofern von einem qualifizierten Schweigen des Verordnungsgebers
auszugehen, da es einem allgemeinen Rechtsgrundsatz entspricht, dass
gleichartige und fällige Geldforderungen zwischen den gleichen Rechtsträgern
verrechenbar sind, sofern dies nicht durch besondere gesetzliche Regelungen
ausgeschlossen ist (BGE 132 V 127 E. 6.1.1 S. 135 mit Hinwiesen; Urteil
2C_589/2011 vom 17. November 2011 E. 3.3).”
L’assenza
di possibilità per l’assicurato di compensare suoi debiti, specie per premi,
con pretesi crediti nei confronti dell’assicuratore malattie, è costantemente
confermata dalla giurisprudenza (STF 9C_723/2018 dell’8 novembre 2018 che
richiama un precedente giudizio del 4 giugno 2009 STF 9C_379/2009; si veda
ancora la giurisprudenza evocata da Gebhard
Eugster in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. ed., Schulthess
Juristische Medien AG, 2018, p.178). Alla luce di questa costante prassi
giudiziaria, specialmente dove un credito dell’assicurato non sia ammesso
dall’assicuratore, non è data la possibilità di compensare premi, in sé non
contestati come in concreto, con pretese vantate nei confronti della Cassa. Da
quanto precede la compensazione invocata dal ricorrente e sostenuta dal suo
legale, non può assolutamente essere ammessa, a prescindere dall’esistenza o
meno di un credito effettivo del ricorrente nei confronti dell’assicuratore.
12.
L’assicuratore
reclama CHF 180 per diffide e CHF 80 per le spese di elaborazione delle
pratiche. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le
malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida
così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento
del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese
(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano
addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e
gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava
nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012,
secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero
potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto l’assicuratore,
patrocinato da un avvocato avvezzo alla materia, non ha prodotto a questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni (contrariamente a quanto ad esempio
fatto nell’incarto 36.2022.24 citato in precedenza) alcuna condizione
d’assicurazione, nessuna disposizione generale sui diritti e obblighi
dell’assicurato. Non è quindi comprovato adeguatamente il diritto della Cassa
di percepire tali spese.
Si ribadisce che, alla Cassa
(tramite il patrocinatore) è stata rivolta la richiesta di consegnare l’intero
incarto datata 19 maggio 2023 (doc. XII), seguita dall’invito a produrre eventuali
ulteriori mezzi di prova non consegnati in precedenza (del 30 giugno 2023, doc.
XVI). Alla luce delle carenze probatorie del dossier prodotto, al patrocinatore
della Cassa è stata trasmessa la sollecitazione a completare l’asse probatorio
(lacunoso) con scritto del 17 agosto 2023 (doc. XX). Nuovamente si ricorda che,
questa lettera, rammentata la natura della procedura, con richiamo dell’art. 79
LEF, l’obbligo per l’assicuratore di comprovare i suoi crediti, quello del
Giudice di verificare (anche dove non contestati) i medesimi crediti vantati
dall’assicuratore per pronunciare il rigetto di un’opposizione a un PE con la
eventuale conferma di una decisione resa su opposizione. Lo scritto del TCA
invita CO 1 a verificare la completezza delle prove prodotte, per dimostrare
adeguatamente i crediti vantati per premi, partecipazioni e spese
amministrative. Il rappresentante dell’assicuratore non ha trasmesso nulla di
utile, tale lacuna si ripercuote sull’assicuratore. Non è stata quindi
dimostrata adeguatamente la possibilità per la Cassa di prelevare spese di
natura amministrativa, che la stessa sia prevista e concessa all’assicuratore
dal proprio regolamento o dalle condizioni assicurative vincolanti il signor RI
1.
(la stessa amministrazione indica infatti appartenenza a CO 1 da parte del
signor RI 1 da anni, sin dagli anni ottanta). Per questa ragione la pretesa
dell’assicuratore va respinta, questo nonostante quanto indicato genericamente
nella decisione su opposizione al punto 4 a pagina 2, che non ha trovato
conferma mediante la consegna agli atti delle condizioni d’assicurazione.
L’affermazione contenuta nella decisione su opposizione non è infatti
sufficiente. Va poi evidenziato che le spese esposte, anche se il loro carico
all’assicurato ricorrente fosse stato possibile, non sarebbero state confermate
nel loro ammontare. Da un lato gli atti prodotti contemplano 4 diffide (doc.
7.2
e 7.4., coeve e inviate con un unico scritto; doc. 9.2, 12.2 e 14.1). La
diffida per la partecipazione ai costi non potrebbe essere ritenuta, in assenza
di diritto a pretendere detto importo (v. sopra), così come una spesa
amministrativa per la diffida. Le spese amministrative complessive (CHF 260)
sarebbero in ogni modo state sproporzionate all’importanza del credito ed agli sforzi
della Cassa.
13.
Con la
decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente
anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti, e questo a
partire dal 16 ottobre 2019. Secondo l’art. 90 OAMal i premi devono essere
pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il
tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è
del 5% annuo. Ne segue che il prelevamento degli interessi di mora va
confermato, ma non nelle modalità e per il periodo ritenuti dalla Cassa. Gli
interessi sono postulati dal 16 ottobre 2019 per i premi di settembre e ottobre
2019, ma non possono essere esatti sull’intera somma dei premi pretesi siccome
i premi di novembre e dicembre 2019 non ancora giunti a maturazione in quel
momento. Sui premi 09.2019 e 10.2019 (da cui deve essere dedotta la differenza
tra i premi effettivi del periodo e la pretesa riconosciuta qui pari a CHF
4'272 – 3'798,25 = 473,75) ossia su CHF 1'662,25 (CHF 534 x 4 – 473,25) va
riconosciuto un interesse al 5% e questo per il periodo corrente dal 16 ottobre
al 31 ottobre 2019. Per il periodo corrente dal 1° novembre 2019 (scadenza dei
premi di novembre 2019) ed il 30 novembre 2019 l’interesse del 5% è da
riconoscere sull’importo di CHF 2'730,25 (CHF 1662,25 + [2 X CHF 534]), mentre
dal 1. dicembre 2019 è dovuto un interesse al 5% sulla somma piena dei premi
non pagati, ossia CHF 3'798,25 (CHF 2’730.25 + [2x CHF 534]).
14.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto. Il debito
dell’assicurato qui ricorrente stabilito in CHF 3'798,25. Sull’importo dei
premi dovuti gli interessi come specificati in coda al punto precedente. Non
sono dovute invece spese amministrative e partecipazioni ai costi di malattia.
Il
ricorrente, parzialmente vincente in causa, deve vedersi riconoscere, a carico
dell’assicuratore, ripetibili ridotte, siccome patrocinato. L’importo delle
ripetibili ridotte può qui essere cifrato in CHF 300 alla luce dell’esito della
procedura.
15.
L’art. 61
lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza
8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis
LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241
consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il
principio della gratuità generalizzata (STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese
giudiziarie.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 13 marzo 2023 è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. RI
1, __________, è condannato a pagare all’assicuratore CO 1, __________,
l’importo per premi da settembre a dicembre 2019 di CHF 3'798,25.
1.2. Sui
premi dovuti è dovuto un interesse al 5% calcolato come segue:
1.2.1. Sull’importo
di CHF 1'662,25 per il periodo corrente dal 16 ottobre al 31 ottobre 2019.
1.2.2. Sull’importo
di CHF 2'730,25 per il periodo corrente dal 1. novembre 2019 ed il 30 novembre
2019.
1.2.3. Sull’importo
di CHF 3'798,25 dal 1. dicembre 2019.
1.3. Per
gl’importi di cui sub. 1.1 e 1.2. è rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta al PE __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ spiccato
il 25 maggio 2020.
2. Non
sono prelevate tasse e spese. CO 1, __________, è condannata a versare
all’assicurato ricorrente l’importo di CHF 300 a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti