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Decisione

36.2024.10

Istanza di revisione di decisione di rifiuto sussidio di cassa malati. Presupposti per ottenere la revisione. Effetti della revisione: quando il cambiamento è stato annunciato, ma al più presto dal mese in cui avviene. Qui: il cambiamento è avvenuto a 12.2022, ma avviso a 06.2023. No revisione

10 giugno 2024Italiano23 min

di compensazione avrebbe potuto rivedere (teoricamente) il diritto del ricorrente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.10

TB/IR

Lugano

10 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 5

febbraio 2024 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. Il 6 novembre 2021 (doc. 1) RI 1,

nato nel 1961, ha inoltrato la richiesta di riduzione di premio

dell'assicurazione malattie (RIPAM) per l'anno 2022, indicando di essere

disoccupato dal 27 marzo 2020.

Accertata la sua situazione economica il 16/27 novembre 2021

mediante apposito formulario, con decisione del 31 dicembre 2021 (doc. 2) il

Servizio sussidi assicurazione malattie della Cassa cantonale di compensazione

di Bellinzona ha respinto la richiesta di riduzione di premio LAMal per l'anno

2022.

1.2. Anche nell'ambito della domanda di

riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (RIPAM) per l'anno 2023, il 14

giugno 2023 (doc. 3) l'istante ha dato seguito alla richiesta della Cassa di

compensazione di accertamento della situazione economica e nel suo scritto

accompagnatorio ha chiesto "di valutare

anche la possibilità di ottenere la riduzione dei premi dell'assicurazione

malattia anche per l'anno 2022 visto che non ho più nessuna entrata da dicembre

2022.".

1.3. Il 29 novembre 2023 (doc. 4) RI 1

ha trasmesso alla Cassa di compensazione la notifica di tassazione IC 2022 del

10 agosto 2023 e una decisione di rigetto dell'opposizione a un precetto

esecutivo emessa dalla sua Cassa malati con allegata la fattura di pagamento

del premio LAMal scoperto, chiedendo "di

valutare la possibilità di ottenere la riduzione dei premi dell'assicurazione

malattia anche per l'anno 2022 visto che da novembre 2022 ho terminato

l'indennità di disoccupazione.".

1.4. Con decisione del 22 dicembre 2023

(doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione ha dichiarato irricevibile

l'istanza di revisione della decisione del 31 dicembre 2021, siccome "ci è pervenuta in data 29.11.2023, pertanto fuori

dall'anno di competenza" e ha quindi confermato la decisione

del 31 dicembre 2021.

1.5. Il reclamo del 30 dicembre 2023

(doc. A3) dell'istante è stato respinto il 5 febbraio 2024 (doc. A1) dalla

decisione su reclamo della Cassa cantonale di compensazione, poiché "le sue istanze di revisione per l'anno 2022 ci sono

pervenute in data 15.06.2023 rispettivamente 30.11.2023, pertanto fuori

dall'anno di competenza".

1.6. Il 16 febbraio 2024 (doc. I) RI 1

si è rivolto al Tribunale rilevando che la sua richiesta di riduzione dei premi

LAMal per l'anno 2022 è stata evasa sulla base della sua situazione economica

per l'anno 2021, che all'invio alla Cassa cantonale di compensazione della sua

notifica di tassazione IC 2022 non ha ricevuto alcuna risposta e che poi gli è

stato comunicato che la sua richiesta non veniva presa in considerazione

siccome fuori dai termini.

Il ricorrente ha pertanto chiesto l'accoglimento del suo ricorso

al fine di ottenere la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia per

l'anno 2022, il rimborso delle spese di mora, delle spese esecutive e delle

spese amministrative come pure l'apertura di un'inchiesta amministrativa nei

confronti dei funzionari responsabili.

1.7. Nella risposta dell'8 marzo 2024

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il

ricorso, rilevando che il ricorrente non ha apportato elementi atti a

modificare la decisione resa, che indica il motivo per cui il reclamo è stato

respinto.

La Cassa ha inoltre citato gli articoli 29 e 30 RLCAMal relativi

alla revisione, ricordando che in caso di cambiamento della situazione

economica, l'istanza di revisione ha effetto dall'inizio del mese in cui è

stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo

avviene. In concreto, le istanze di revisione del ricorrente per l'anno 2022

sono pervenute alla Cassa il 15 giugno 2023 e il 30 novembre 2023, quindi nel

corso del 2023, annunciando però il cambiamento della situazione economica dal

mese di dicembre 2022 perciò, considerato quanto previsto dall'art. 30 RLCAMal,

non possono esplicare effetto per l'anno 2022.

1.8. Il 18 marzo 2024 (doc. V) il

ricorrente ha ribadito di avere inoltrato la richiesta di sussidio per il 2022

a fine anno 2021, ma che è stata respinta e che quando ha chiesto di rivedere

la decisione, allegando la tassazione 2022, la Cassa gli ha risposto che i

termini erano scaduti. Non avendo avuto alcuna entrata per i primi sei mesi del

2022, egli è stato escusso ed oggetto di pignoramenti. Ha perciò chiesto

l'accoglimento del ricorso e che i costi collaterali siano coperti.

1.9. Il Tribunale ha interpellato il 25

aprile 2024 (doc. VII) la Cassa di compensazione - Servizio prestazioni

complementari per sapere se ha emesso delle decisioni a seguito della STF

8C_438/2023 del 18 marzo 2024 con cui l'Alta Corte ha respinto il suo ricorso

contro la STCA 33.2023.3 del 30 maggio 2023, con cui questo TCA ha accolto il

ricorso di RI 1 e ha rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per

pronunciarsi sul suo diritto a delle prestazioni transitorie per disoccupati

anziani, stante la possibilità che queste decisioni rendano privo di oggetto il

ricorso in esame concernente la riduzione di premi LAMal.

Parallelamente, il TCA ha chiesto al

ricorrente se, visto l'esito a suo favore della citata sentenza federale,

sussisteva ancora un interesse a mantenere l'attuale ricorso.

1.10. Il 29 aprile 2024 (doc. VIII) il

ricorrente ha dichiarato di mantenere il ricorso, non avendo ancora ricevuto

dalla Cassa una decisione per quanto concerne le prestazioni transitorie per

disoccupati anziani. Egli ha inoltre ribadito la richiesta di ottenimento della

riduzione del premio LAMal per l'anno 2022, come pure dei costi di richiamo, di

mora e delle spese esecutive.

Il 30 aprile 2024 (doc. IX) la Cassa di compensazione - Servizio

PC ha informato il TCA che non aveva ancora emesso una decisione relativa alla

LPTD avendo ricevuto soltanto il 25 aprile 2024 una parte dei documenti

richiesti all'interessato. Essa ha pure osservato che, secondo l'art. 10 cpv. 1

LPTD, il sussidio di Cassa malati va considerato come reddito ai fini del

calcolo della prestazione transitoria per i disoccupati anziani.

1.11. L'8 maggio 2024 (doc. XII) il

ricorrente ha rilevato che malgrado il Tribunale federale abbia respinto il

ricorso della Cassa di compensazione - Servizio prestazioni complementari

contro la STCA 33.2023.3 a lui favorevole, non ha ancora ricevuto le

prestazioni transitorie per disoccupati anziani di sua spettanza, ciò che ha

comportato di dovere chiedere l'assistenza sociale e nel frattempo ha ricevuto

dei precetti esecutivi per il mancato pagamento dei premi di Cassa malati (doc.

XII/1). Nuovamente, egli ha poi ripostulato la concessione della riduzione del

premio LAMal per il 2022.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. A norma dell'art. 76 cpv. 1 della

Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal),

contro le decisioni dell'amministrazione emanate in applicazione della medesima

legge è data facoltà di reclamo all'organo che le ha emesse entro 30 giorni

dalla notificazione. Entro 30 giorni sono poi impugnabili al Tribunale

cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo di cui al cpv. 1

da parte della preposta autorità amministrativa (art. 76 cpv. 2 LCAMal).

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a

esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell'assicurazione contro

le malattie (materia di competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore

federale, come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si

veda: Ivano Ranzanici, La

riduzione dei premi dell'assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana

AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso

sia ricevibile, la decisione deve essere resa dall'amministrazione interessata

(la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG - Ufficio delle prestazioni) a

seguito del reclamo dell'assicurato. In altri termini, non è la decisione

formale resa dall'amministrazione che può fare l'oggetto di un diretto ricorso

al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che

segue il reclamo dell'assicurato e quindi, in specie, quella del 5 febbraio

2024.

2.2. Inoltre, stante quanto impone l'art.

1 cpv. 2 lett. c LAMal, secondo cui "le

disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti

settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a

e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66",

alla procedura in esame non sono applicabili le norme della LPGA.

2.3. Va poi rilevato che la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del

14 gennaio 2019 consid. 2.1; STF 8C_784/ 2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a). Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio

2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A;

DTF 119 Ib 36 c. 1b).

Nel caso in esame, oggetto della decisione su reclamo del 5

febbraio 2024 impugnata dal ricorrente è l'irricevibilità della sua istanza di

revisione della decisione con cui il 31 dicembre 2021 la Cassa cantonale di

compensazione - Servizio sussidi assicurazione malattia ha respinto la

richiesta di riduzione di premio LAMal per l'anno 2022 perché "il reddito disponibile di riferimento (…) non consente

la concessione del diritto alla RIPAM.".

Ne discende che le contestazioni del ricorrente relative ad altri

oggetti, quali il rimborso delle spese di mora, delle spese esecutive e delle

spese amministrative che la sua Cassa malati gli ha addebitato per il mancato

pagamento di vari premi dell'assicurazione malattia obbligatoria e le

conseguenti procedure esecutive aperte nei suoi confronti, oltre alla richiesta

di aprire un'inchiesta amministrativa nei confronti dei funzionari della Cassa

di compensazione - a cui comunque il TCA non potrebbe dare seguito non essendo

autorità di vigilanza sull'operato delle Casse di compensazione -, non essendo

oggetto della decisione su reclamo impugnata, sono pertanto irricevibili.

nel merito

2.4. Oggetto

del contendere è il quesito a sapere se, correttamente, l'amministrazione ha

negato il sussistere degli estremi per riesaminare la sua decisione del 31

dicembre 2021 di rifiuto della concessione della riduzione di premio LAMal per

l'anno 2022.

2.5. Nel caso

in esame la Cassa cantonale di compensazione ha infatti emanato il 31 dicembre

2021 la decisione relativa alla domanda di riduzione dei premi dell'assicurato

per l'anno seguente, che è cresciuta incontestata in giudicato e quindi è

divenuta definitiva.

Con lettera del 14 giugno 2023 prima e

del 29 novembre 2023 poi - e non solo in quest'ultima occasione, come ritenuto

con la decisione del 22 dicembre 2023 -, l'interessato ha domandato alla Cassa

il riesame della decisione negativa del 31 dicembre 2021, lamentando di non

avere più alcuna entrata dal dicembre 2022, avendo terminato il diritto alle

indennità di disoccupazione.

Con decisione del 22 dicembre 2023 la

Cassa di compensazione ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione, a

motivo che le è pervenuta il 29 novembre 2023 e quindi "fuori dall'anno di competenza" e con

decisione su reclamo del 5 febbraio 2024 ha respinto il reclamo dell'istante

contro l'irricevibilità delle sue richieste di revisione, ovvero sia quella

pervenutale il 15 giugno 2023 sia la successiva del 30 novembre 2023.

2.6. Il tema della revisione di una

decisione dell'amministrazione resa in ambito della riduzione dei premi è disciplinato

dal Regolamento della legge di applicazione della legge federale

sull'assicurazione malattie (RLCAMal).

L'art. 29 RLCAMal prevede che ogni membro dell'unità di

riferimento può presentare un'istanza di revisione della decisione o dell'importo

di riduzione di premio al verificarsi di una delle situazioni di cui all'art.

14.

L'art. 14 RLCAMal

dispone, al suo capoverso 1, l'obbligo ("Il reddito di riferimento è determinato

sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti

casi") per l'amministrazione di procedere alla

determinazione del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori

ritenuti nella tassazione, in caso di:

a) persone soggette

all'imposta alla fonte e persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero

in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate

in Svizzera;

b) persone

domiciliate che, al momento dell'istanza, non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

c) persone sole

conformemente all'art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un'attività lucrativa

dopo avere terminato la prima formazione;

d) decesso del

coniuge o del partner registrato;

e) divorzio o

separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione

domestica registrata;

f) cessazione

totale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento,

infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento

professionale.

L'art. 14 cpv. 2 RLCAMal prevede poi, su richiesta (di un membro

dell'unità di riferimento), che il reddito di riferimento è determinato sulla

scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi:

a) cessazione

parziale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento,

infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento

professionale;

b) diminuzione o

aumento del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente), rispetto

al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione o

aumento delle prestazioni in forma di rendite, di indennità giornaliere delle

assicurazioni sociali o private e delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione o

aumento degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

e) diminuzione di

almeno 10'000.– franchi dei valori di sostanza, se l'utilizzo della sostanza è

comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al relativo

dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

f) aumento di

almeno 10'000.– franchi dei valori di sostanza, rispetto al relativo dato

desunto dalla tassazione fiscale determinante.

In virtù dell'art. 14 cpv. 3 RLCAMal, nelle evenienze di cui al

capoverso 1 e al capoverso 2 lett. a-e), in caso di esistenza di sostanza e

reddito della sostanza mobiliare e immobiliare, i dati necessari sono desunti

dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento della

richiesta.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 RLCAMal, i dati necessari nelle evenienze

di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo

ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione.

2.7. Va

osservato che, in base all'art. 30 cpv. 2 LCAMal, il Consiglio di Stato dispone

di ampia autonomia per determinare i casi nei quali la determinazione del

diritto alla riduzione del premio possa avvenire al di fuori dei parametri

fiscali imposti. Il testo della norma prevede infatti che: “Il regolamento stabilisce le norme e

le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o in

assenza, dei dati relativi al periodo fiscale determinante” senza imporre parametri o fissare altrimenti

specifiche regole cui l'Esecutivo debba attenersi. In merito, la dottrina (Ranzanici, op. cit., cap. 14.8.2.2. pag.

395 e segg. e 14.8.5, pag. 428 e segg.) rileva come: “quando sia necessario procedere alla

determinazione del reddito di riferimento al di fuori della tassazione (per l'imposizione

fatta dal diritto federale all'art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal e quindi per il

sussistere di un caso d'applicazione dell'art. 14 RLCAMal …), l'art. 30 cpv. 2

LCAMal prevede che l'accertamento del reddito di riferimento avvenga secondo le

norme fissate dal regolamento. L'opzione lascia qualche dubbio quo alla

conformità delle norme regolamentari con il dettato del diritto federale” ricordando

che, in genere, i limiti dell'autonomia cantonale nel regolamentare la materia

della riduzione dei premi sono da ricercare nell'art. 49 cpv. 1 Cost. fed., le

norme cantonali non dovendo svuotare di portata e senso la volontà del

legislatore federale (in questo senso: DTF 136 I 220 e 138 I 435).

In sostanza,

nell'ipotesi di una mutazione o peggioramento della situazione personale o

economica, successivamente alla decisione di tassazione applicabile, le nuove

condizioni devono essere considerate per la determinazione del diritto alla

riduzione del premio in base alla volontà del legislatore federale (STCA

36.2022.21 del 13 giugno 2022, consid. 2.8).

La Cassa di compensazione

non può, in assenza di una specifica richiesta dell'assicurato in tal senso

(ossia se non presenti i presupposti dell'art. 14 cpv. 1 RLCAMal), procedere

all'accertamento dei redditi dell'unità di riferimento al di fuori della

tassazione applicabile e riferirsi al più recente reddito conseguito

dall'interessato.

Ne consegue che, in

presenza di una contrazione dei redditi, e in genere a fronte del realizzarsi

delle condizioni dell'art. 14 cpv. 2 RLCAMal, la Cassa procede all'accertamento

del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali

unicamente se v'è una esplicita (e sufficientemente precisa) richiesta

dell'assicurato. La costellazione è invece diversa quando siano realizzati gli

estremi del cpv. 1 dell'art. 14 RLCAMal (STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022,

consid. 2.9).

2.8. In concreto, dalla decisione

impugnata non emerge che le istanze di revisione del ricorrente siano state

dichiarate irricevibili per assenza del "verificarsi

di una delle situazioni di cui all'art. 14", ma unicamente

perché "fuori dall'anno di competenza",

essendole pervenute il 15 giugno 2023 rispettivamente il 30 novembre 2023, con

attinenza, però, alla domanda per l'anno 2022.

La Cassa di compensazione ha lasciato quindi aperta la questione

relativa alla realizzazione di una delle condizioni previste dall'art. 14 cpv.

2 RLCAMal, su rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LCAMal, laddove, su richiesta

dell'interessato, può procedere con la determinazione del reddito di

riferimento sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente

anziché partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato secondo quanto previsto dall'art. 30 cpv. 1 LCAMal.

Non occorre, comunque, esaminare più approfonditamente se, per

quanto emerge dalla decisione di tassazione IC 2022 prodotta dall'assicurato

alla Cassa il 14 giugno 2023 e fondante, a suo avviso, unitamente al fatto di

non conseguire più dei redditi dal dicembre 2022, un riesame della decisione di

rifiuto del 31 dicembre 2021, si giustifichi una revisione di quest'ultimo

provvedimento.

Ci si deve limitare qui comunque a rilevare che la decisione di

tassazione IC 2022 del 10 agosto 2023 riporta dei redditi conseguiti dal

ricorrente di CHF 34'583.- sotto forma di indennità perdita di guadagno (e

meglio di indennità giornaliere di disoccupazione) e si tratta, a non averne

dubbio, di un importo inferiore a quello delle decisioni di tassazione IC 2020 del

29 settembre 2021 (poco più di CHF 52'000.- tra reddito da attività dipendente,

indennità perdita di guadagno [disoccupazione] e per infortunio) e IC 2021 dopo

reclamo del 22 febbraio 2023 (oltre CHF 36'000.- per indennità perdita di

guadagno e per infortunio), redditi a cui la Cassa sembrerebbe essersi attenuta

- viste le tabelle di calcolo informali agli atti allestite il 20 dicembre 2021

- nella decisione del 31 dicembre 2021 per rifiutare il diritto alla riduzione

dei premi del ricorrente.

Oltre quindi all'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 lett. b RLCAMal

(diminuzione del reddito da lavoro rispetto al dato desunto dalla tassazione

fiscale determinante), sembrerebbero essere dati anche gli estremi della

lettera a (cessazione parziale dell'attività lucrativa a seguito di

disoccupazione) e della lettera c (diminuzione delle prestazioni in forma di

indennità giornaliere delle assicurazioni sociali rispetto al dato desunto

dalla tassazione fiscale determinante), stante il termine del diritto alle

indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2022.

2.9. Secondo l'art. 30 RLCAMal, nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'istanza di revisione ha effetto:

a) in caso di

cambiamento della situazione economica, dall'inizio del mese in cui è stato

annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene;

b) in caso di

cambiamento nell'unità di riferimento, dall'inizio del mese che segue quello in

cui è avvenuto il cambiamento; è fatta salva la richiesta di restituzione di

cui all'art. 49 LCAMal.

Nella summenzionata STCA 36.2022.21

del 13 giugno 2022, al considerando 2.9 questa Corte ha evidenziato, dopo avere

evocato un precedente giudizio (STCA 36.2017.69 del 17 ottobre 2017) in cui era

stato citato l'art. 30 RLCAMal allora in vigore, secondo cui "L'istanza di revisione

deve essere inoltrata entro il termine di 3 mesi dal verificarsi di una delle

situazioni di cui all'art. 14.", che

successivamente a tale sentenza questa norma è stata modificata - il 10 aprile

2018, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 (BU 2018 134) - che ora la

decorrenza dell'istanza di revisione "ha effetto, in caso di cambiamento della situazione

economica, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il

cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene.".

Fatti

Il TCA rileva che l'art. 30 lett. a RLCAMal prevede,

sostanzialmente, che, in caso di una mutazione economica rilevante per il

diritto alla RIPAM, la revisione ha effetto dall’inizio del mese dell’annuncio.

Se l’annuncio è antecedente all’inizio del cambiamento la revisione prende

avvio con il mutamento medesimo (STCA 36.2022.21 consid. 2.12.), al contrario,

se l’annuncio è successivo la mutazione prende avvio all’inizio del mese in cui

è notificata alla Cassa.

Se, quindi, un interessato è a conoscenza anticipatamente che le

sue condizioni economiche muteranno e ne informa, anzitempo, la Cassa, gli

effetti della revisione del suo diritto alla riduzione del premio LAMal non

potranno (logicamente) avvenire prima che questa modifica si sia effettivamente

realizzata, ma saranno coevi alla mutazione. Se invece l’annuncio è successivo,

come indicato, la mutazione avverrà con effetto all’inizio del mese in cui

l’annuncio è avvenuto. In tale costellazione, in base all'art. 30 lett. a

RLCAMal, la revisione ha quindi effetto a decorrere dall'inizio del mese in cui

detto cambiamento è stato annunciato (per un esempio del realizzarsi di questa

situazione: STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022, consid. 2.12, in cui un

cambiamento della situazione avvenuto il 1° agosto 2021 è stato annunciato il

24 novembre 2021 con istanza di revisione, che è stata accolta per i mesi di

novembre e dicembre 2021, non da agosto a ottobre 2021).

2.10. Nell'evenienza

concreta, nel giugno 2023 (per la prima volta), il ricorrente ha chiesto alla

Cassa di compensazione di rivedere la sua situazione riferita all’anno 2022,

visto che da dicembre 2022 non aveva più nessuna entrata e quindi la sua

situazione economica differiva da quella accertata dalle decisioni di

tassazione per gli anni 2020 e 2021 che ha allegato in risposta

all'accertamento della sua situazione economica disposta dall'amministrazione

il 7 giugno 2023 (doc. 3), unitamente agli estratti bancari al 31 dicembre 2022

(doc. 3).

Ne discende che, alla luce dell’art. 30 lett. a RLCAMal, la Cassa

di compensazione avrebbe potuto rivedere (teoricamente) il diritto del ricorrente

alla riduzione del premio LAMal solo dal 1° giugno 2023, ovvero dall'inizio del

mese in cui il cambiamento è stato annunciato, che ricade però in un altro

periodo di RIPAM (in concreto oggetto di una domanda specifica di riduzione).

L’istanza di revisione formulata dall’assicurato il 14 giugno 2023 (così come

quella, successiva, del 29 novembre 2023), in base all’art. 30 lett. a RLCAMal,

non poteva esplicare alcun effetto sull’anno 2022.

La ratio della norma considera, infatti, l’unità del periodo di RIPAM,

Considerandi

annuale, che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre (ossia l’anno civile). In

base a questo lasso temporale il legislatore ha stabilito una serie di norme

utili a determinare il diritto alla RIPAM ed a concretizzarlo, si pensi al

versamento degli importi agli assicuratori (art. 27 a 29 RCAMal), la

determinazione annuale delle basi di calcolo per il diritto alla RIPAM

demandata dalla legge al Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal per cui il

Consiglio di Stato determina ogni anno il periodo fiscale determinante per

l’acquisizione dei dati di base, i premi medi di riferimento e la costante

applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento

senza figli), le norme sul controllo dell’esecuzione del corretto versamento

dei sussidi (art. 45 LCAMal), gli aspetti relativi alla ripartizione tra

Cantone e Comuni degli oneri, determinata annualmente (art. 50 e 51 LCAMal), ma,

soprattutto, l’istanza di RIPAM che è chiaramente orientata, nella volontà del

legislatore, al periodo annuale. Dopo avere stabilito la necessità di

un’istanza scritta (art. 25 cpv. 1 LCAMal) il legislatore prevede (cpv. 2) che:

“per gli assicurati tassati in via ordinaria,

se l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di

competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno

di competenza” e specifica poi (cpv. 3) che: “Se l’istanza è presentata dopo il termine di cui al

cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli

assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la

presentazione”.

Si consideri poi come, in base al DE concernente le basi di

calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2023 (del

19.

ottobre 2022), i parametri per determinare il diritto al sussidio nell’anno

2023.

sono diversi da quelli dell’anno precedente (specie il premio medio di

riferimento; il limite di reddito dell’art. 32a LCAMal che ritiene il concetto

di limite del fabbisogno ai sensi della Laps che, come rammenta l’art. 18

RLCAMal, corrisponde a quello valido per l’anno precedente all’anno di

competenza). In base a questa ratio appare del tutto giustificato il rifiuto di

considerare la nuova situazione economica dell’assicurato annunciata nel corso

dell’anno successivo a quello da sussidiare.

Diverso sarebbe stato se l'assicurato, che sicuramente era a

conoscenza che a fine novembre 2022 avrebbe cessato di percepire indennità di

disoccupazione, avesse avvisato tempestivamente la Cassa: la revisione avrebbe

esplicato i suoi effetti (se dati gli estremi di merito) dal 1° dicembre 2022.

2.11

Alla

luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAMal, la

procedura non è soggetta a spese non avendone previste il legislatore (art. 61

lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti