36.2024.10
Istanza di revisione di decisione di rifiuto sussidio di cassa malati. Presupposti per ottenere la revisione. Effetti della revisione: quando il cambiamento è stato annunciato, ma al più presto dal mese in cui avviene. Qui: il cambiamento è avvenuto a 12.2022, ma avviso a 06.2023. No revisione
10 giugno 2024Italiano23 min
di compensazione avrebbe potuto rivedere (teoricamente) il diritto del ricorrente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2024.10
TB/IR
Lugano
10 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5
febbraio 2024 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. Il 6 novembre 2021 (doc. 1) RI 1,
nato nel 1961, ha inoltrato la richiesta di riduzione di premio
dell'assicurazione malattie (RIPAM) per l'anno 2022, indicando di essere
disoccupato dal 27 marzo 2020.
Accertata la sua situazione economica il 16/27 novembre 2021
mediante apposito formulario, con decisione del 31 dicembre 2021 (doc. 2) il
Servizio sussidi assicurazione malattie della Cassa cantonale di compensazione
di Bellinzona ha respinto la richiesta di riduzione di premio LAMal per l'anno
2022.
1.2. Anche nell'ambito della domanda di
riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (RIPAM) per l'anno 2023, il 14
giugno 2023 (doc. 3) l'istante ha dato seguito alla richiesta della Cassa di
compensazione di accertamento della situazione economica e nel suo scritto
accompagnatorio ha chiesto "di valutare
anche la possibilità di ottenere la riduzione dei premi dell'assicurazione
malattia anche per l'anno 2022 visto che non ho più nessuna entrata da dicembre
2022.".
1.3. Il 29 novembre 2023 (doc. 4) RI 1
ha trasmesso alla Cassa di compensazione la notifica di tassazione IC 2022 del
10 agosto 2023 e una decisione di rigetto dell'opposizione a un precetto
esecutivo emessa dalla sua Cassa malati con allegata la fattura di pagamento
del premio LAMal scoperto, chiedendo "di
valutare la possibilità di ottenere la riduzione dei premi dell'assicurazione
malattia anche per l'anno 2022 visto che da novembre 2022 ho terminato
l'indennità di disoccupazione.".
1.4. Con decisione del 22 dicembre 2023
(doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione ha dichiarato irricevibile
l'istanza di revisione della decisione del 31 dicembre 2021, siccome "ci è pervenuta in data 29.11.2023, pertanto fuori
dall'anno di competenza" e ha quindi confermato la decisione
del 31 dicembre 2021.
1.5. Il reclamo del 30 dicembre 2023
(doc. A3) dell'istante è stato respinto il 5 febbraio 2024 (doc. A1) dalla
decisione su reclamo della Cassa cantonale di compensazione, poiché "le sue istanze di revisione per l'anno 2022 ci sono
pervenute in data 15.06.2023 rispettivamente 30.11.2023, pertanto fuori
dall'anno di competenza".
1.6. Il 16 febbraio 2024 (doc. I) RI 1
si è rivolto al Tribunale rilevando che la sua richiesta di riduzione dei premi
LAMal per l'anno 2022 è stata evasa sulla base della sua situazione economica
per l'anno 2021, che all'invio alla Cassa cantonale di compensazione della sua
notifica di tassazione IC 2022 non ha ricevuto alcuna risposta e che poi gli è
stato comunicato che la sua richiesta non veniva presa in considerazione
siccome fuori dai termini.
Il ricorrente ha pertanto chiesto l'accoglimento del suo ricorso
al fine di ottenere la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia per
l'anno 2022, il rimborso delle spese di mora, delle spese esecutive e delle
spese amministrative come pure l'apertura di un'inchiesta amministrativa nei
confronti dei funzionari responsabili.
1.7. Nella risposta dell'8 marzo 2024
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il
ricorso, rilevando che il ricorrente non ha apportato elementi atti a
modificare la decisione resa, che indica il motivo per cui il reclamo è stato
respinto.
La Cassa ha inoltre citato gli articoli 29 e 30 RLCAMal relativi
alla revisione, ricordando che in caso di cambiamento della situazione
economica, l'istanza di revisione ha effetto dall'inizio del mese in cui è
stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo
avviene. In concreto, le istanze di revisione del ricorrente per l'anno 2022
sono pervenute alla Cassa il 15 giugno 2023 e il 30 novembre 2023, quindi nel
corso del 2023, annunciando però il cambiamento della situazione economica dal
mese di dicembre 2022 perciò, considerato quanto previsto dall'art. 30 RLCAMal,
non possono esplicare effetto per l'anno 2022.
1.8. Il 18 marzo 2024 (doc. V) il
ricorrente ha ribadito di avere inoltrato la richiesta di sussidio per il 2022
a fine anno 2021, ma che è stata respinta e che quando ha chiesto di rivedere
la decisione, allegando la tassazione 2022, la Cassa gli ha risposto che i
termini erano scaduti. Non avendo avuto alcuna entrata per i primi sei mesi del
2022, egli è stato escusso ed oggetto di pignoramenti. Ha perciò chiesto
l'accoglimento del ricorso e che i costi collaterali siano coperti.
1.9. Il Tribunale ha interpellato il 25
aprile 2024 (doc. VII) la Cassa di compensazione - Servizio prestazioni
complementari per sapere se ha emesso delle decisioni a seguito della STF
8C_438/2023 del 18 marzo 2024 con cui l'Alta Corte ha respinto il suo ricorso
contro la STCA 33.2023.3 del 30 maggio 2023, con cui questo TCA ha accolto il
ricorso di RI 1 e ha rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per
pronunciarsi sul suo diritto a delle prestazioni transitorie per disoccupati
anziani, stante la possibilità che queste decisioni rendano privo di oggetto il
ricorso in esame concernente la riduzione di premi LAMal.
Parallelamente, il TCA ha chiesto al
ricorrente se, visto l'esito a suo favore della citata sentenza federale,
sussisteva ancora un interesse a mantenere l'attuale ricorso.
1.10. Il 29 aprile 2024 (doc. VIII) il
ricorrente ha dichiarato di mantenere il ricorso, non avendo ancora ricevuto
dalla Cassa una decisione per quanto concerne le prestazioni transitorie per
disoccupati anziani. Egli ha inoltre ribadito la richiesta di ottenimento della
riduzione del premio LAMal per l'anno 2022, come pure dei costi di richiamo, di
mora e delle spese esecutive.
Il 30 aprile 2024 (doc. IX) la Cassa di compensazione - Servizio
PC ha informato il TCA che non aveva ancora emesso una decisione relativa alla
LPTD avendo ricevuto soltanto il 25 aprile 2024 una parte dei documenti
richiesti all'interessato. Essa ha pure osservato che, secondo l'art. 10 cpv. 1
LPTD, il sussidio di Cassa malati va considerato come reddito ai fini del
calcolo della prestazione transitoria per i disoccupati anziani.
1.11. L'8 maggio 2024 (doc. XII) il
ricorrente ha rilevato che malgrado il Tribunale federale abbia respinto il
ricorso della Cassa di compensazione - Servizio prestazioni complementari
contro la STCA 33.2023.3 a lui favorevole, non ha ancora ricevuto le
prestazioni transitorie per disoccupati anziani di sua spettanza, ciò che ha
comportato di dovere chiedere l'assistenza sociale e nel frattempo ha ricevuto
dei precetti esecutivi per il mancato pagamento dei premi di Cassa malati (doc.
XII/1). Nuovamente, egli ha poi ripostulato la concessione della riduzione del
premio LAMal per il 2022.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. A norma dell'art. 76 cpv. 1 della
Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal),
contro le decisioni dell'amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è data facoltà di reclamo all'organo che le ha emesse entro 30 giorni
dalla notificazione. Entro 30 giorni sono poi impugnabili al Tribunale
cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo di cui al cpv. 1
da parte della preposta autorità amministrativa (art. 76 cpv. 2 LCAMal).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a
esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell'assicurazione contro
le malattie (materia di competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore
federale, come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si
veda: Ivano Ranzanici, La
riduzione dei premi dell'assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana
AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso
sia ricevibile, la decisione deve essere resa dall'amministrazione interessata
(la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG - Ufficio delle prestazioni) a
seguito del reclamo dell'assicurato. In altri termini, non è la decisione
formale resa dall'amministrazione che può fare l'oggetto di un diretto ricorso
al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che
segue il reclamo dell'assicurato e quindi, in specie, quella del 5 febbraio
2024.
2.2. Inoltre, stante quanto impone l'art.
1 cpv. 2 lett. c LAMal, secondo cui "le
disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti
settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a
e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66",
alla procedura in esame non sono applicabili le norme della LPGA.
2.3. Va poi rilevato che la
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del
14 gennaio 2019 consid. 2.1; STF 8C_784/ 2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a). Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio
2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A;
DTF 119 Ib 36 c. 1b).
Nel caso in esame, oggetto della decisione su reclamo del 5
febbraio 2024 impugnata dal ricorrente è l'irricevibilità della sua istanza di
revisione della decisione con cui il 31 dicembre 2021 la Cassa cantonale di
compensazione - Servizio sussidi assicurazione malattia ha respinto la
richiesta di riduzione di premio LAMal per l'anno 2022 perché "il reddito disponibile di riferimento (…) non consente
la concessione del diritto alla RIPAM.".
Ne discende che le contestazioni del ricorrente relative ad altri
oggetti, quali il rimborso delle spese di mora, delle spese esecutive e delle
spese amministrative che la sua Cassa malati gli ha addebitato per il mancato
pagamento di vari premi dell'assicurazione malattia obbligatoria e le
conseguenti procedure esecutive aperte nei suoi confronti, oltre alla richiesta
di aprire un'inchiesta amministrativa nei confronti dei funzionari della Cassa
di compensazione - a cui comunque il TCA non potrebbe dare seguito non essendo
autorità di vigilanza sull'operato delle Casse di compensazione -, non essendo
oggetto della decisione su reclamo impugnata, sono pertanto irricevibili.
nel merito
2.4. Oggetto
del contendere è il quesito a sapere se, correttamente, l'amministrazione ha
negato il sussistere degli estremi per riesaminare la sua decisione del 31
dicembre 2021 di rifiuto della concessione della riduzione di premio LAMal per
l'anno 2022.
2.5. Nel caso
in esame la Cassa cantonale di compensazione ha infatti emanato il 31 dicembre
2021 la decisione relativa alla domanda di riduzione dei premi dell'assicurato
per l'anno seguente, che è cresciuta incontestata in giudicato e quindi è
divenuta definitiva.
Con lettera del 14 giugno 2023 prima e
del 29 novembre 2023 poi - e non solo in quest'ultima occasione, come ritenuto
con la decisione del 22 dicembre 2023 -, l'interessato ha domandato alla Cassa
il riesame della decisione negativa del 31 dicembre 2021, lamentando di non
avere più alcuna entrata dal dicembre 2022, avendo terminato il diritto alle
indennità di disoccupazione.
Con decisione del 22 dicembre 2023 la
Cassa di compensazione ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione, a
motivo che le è pervenuta il 29 novembre 2023 e quindi "fuori dall'anno di competenza" e con
decisione su reclamo del 5 febbraio 2024 ha respinto il reclamo dell'istante
contro l'irricevibilità delle sue richieste di revisione, ovvero sia quella
pervenutale il 15 giugno 2023 sia la successiva del 30 novembre 2023.
2.6. Il tema della revisione di una
decisione dell'amministrazione resa in ambito della riduzione dei premi è disciplinato
dal Regolamento della legge di applicazione della legge federale
sull'assicurazione malattie (RLCAMal).
L'art. 29 RLCAMal prevede che ogni membro dell'unità di
riferimento può presentare un'istanza di revisione della decisione o dell'importo
di riduzione di premio al verificarsi di una delle situazioni di cui all'art.
14.
L'art. 14 RLCAMal
dispone, al suo capoverso 1, l'obbligo ("Il reddito di riferimento è determinato
sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti
casi") per l'amministrazione di procedere alla
determinazione del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori
ritenuti nella tassazione, in caso di:
a) persone soggette
all'imposta alla fonte e persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero
in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate
in Svizzera;
b) persone
domiciliate che, al momento dell'istanza, non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
c) persone sole
conformemente all'art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un'attività lucrativa
dopo avere terminato la prima formazione;
d) decesso del
coniuge o del partner registrato;
e) divorzio o
separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione
domestica registrata;
f) cessazione
totale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento,
infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento
professionale.
L'art. 14 cpv. 2 RLCAMal prevede poi, su richiesta (di un membro
dell'unità di riferimento), che il reddito di riferimento è determinato sulla
scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi:
a) cessazione
parziale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento,
infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento
professionale;
b) diminuzione o
aumento del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente), rispetto
al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
c) diminuzione o
aumento delle prestazioni in forma di rendite, di indennità giornaliere delle
assicurazioni sociali o private e delle pensioni alimentari, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
d) diminuzione o
aumento degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante;
e) diminuzione di
almeno 10'000.– franchi dei valori di sostanza, se l'utilizzo della sostanza è
comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al relativo
dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
f) aumento di
almeno 10'000.– franchi dei valori di sostanza, rispetto al relativo dato
desunto dalla tassazione fiscale determinante.
In virtù dell'art. 14 cpv. 3 RLCAMal, nelle evenienze di cui al
capoverso 1 e al capoverso 2 lett. a-e), in caso di esistenza di sostanza e
reddito della sostanza mobiliare e immobiliare, i dati necessari sono desunti
dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento della
richiesta.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 RLCAMal, i dati necessari nelle evenienze
di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo
ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione.
2.7. Va
osservato che, in base all'art. 30 cpv. 2 LCAMal, il Consiglio di Stato dispone
di ampia autonomia per determinare i casi nei quali la determinazione del
diritto alla riduzione del premio possa avvenire al di fuori dei parametri
fiscali imposti. Il testo della norma prevede infatti che: “Il regolamento stabilisce le norme e
le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o in
assenza, dei dati relativi al periodo fiscale determinante” senza imporre parametri o fissare altrimenti
specifiche regole cui l'Esecutivo debba attenersi. In merito, la dottrina (Ranzanici, op. cit., cap. 14.8.2.2. pag.
395 e segg. e 14.8.5, pag. 428 e segg.) rileva come: “quando sia necessario procedere alla
determinazione del reddito di riferimento al di fuori della tassazione (per l'imposizione
fatta dal diritto federale all'art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal e quindi per il
sussistere di un caso d'applicazione dell'art. 14 RLCAMal …), l'art. 30 cpv. 2
LCAMal prevede che l'accertamento del reddito di riferimento avvenga secondo le
norme fissate dal regolamento. L'opzione lascia qualche dubbio quo alla
conformità delle norme regolamentari con il dettato del diritto federale” ricordando
che, in genere, i limiti dell'autonomia cantonale nel regolamentare la materia
della riduzione dei premi sono da ricercare nell'art. 49 cpv. 1 Cost. fed., le
norme cantonali non dovendo svuotare di portata e senso la volontà del
legislatore federale (in questo senso: DTF 136 I 220 e 138 I 435).
In sostanza,
nell'ipotesi di una mutazione o peggioramento della situazione personale o
economica, successivamente alla decisione di tassazione applicabile, le nuove
condizioni devono essere considerate per la determinazione del diritto alla
riduzione del premio in base alla volontà del legislatore federale (STCA
36.2022.21 del 13 giugno 2022, consid. 2.8).
La Cassa di compensazione
non può, in assenza di una specifica richiesta dell'assicurato in tal senso
(ossia se non presenti i presupposti dell'art. 14 cpv. 1 RLCAMal), procedere
all'accertamento dei redditi dell'unità di riferimento al di fuori della
tassazione applicabile e riferirsi al più recente reddito conseguito
dall'interessato.
Ne consegue che, in
presenza di una contrazione dei redditi, e in genere a fronte del realizzarsi
delle condizioni dell'art. 14 cpv. 2 RLCAMal, la Cassa procede all'accertamento
del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali
unicamente se v'è una esplicita (e sufficientemente precisa) richiesta
dell'assicurato. La costellazione è invece diversa quando siano realizzati gli
estremi del cpv. 1 dell'art. 14 RLCAMal (STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022,
consid. 2.9).
2.8. In concreto, dalla decisione
impugnata non emerge che le istanze di revisione del ricorrente siano state
dichiarate irricevibili per assenza del "verificarsi
di una delle situazioni di cui all'art. 14", ma unicamente
perché "fuori dall'anno di competenza",
essendole pervenute il 15 giugno 2023 rispettivamente il 30 novembre 2023, con
attinenza, però, alla domanda per l'anno 2022.
La Cassa di compensazione ha lasciato quindi aperta la questione
relativa alla realizzazione di una delle condizioni previste dall'art. 14 cpv.
2 RLCAMal, su rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LCAMal, laddove, su richiesta
dell'interessato, può procedere con la determinazione del reddito di
riferimento sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente
anziché partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato secondo quanto previsto dall'art. 30 cpv. 1 LCAMal.
Non occorre, comunque, esaminare più approfonditamente se, per
quanto emerge dalla decisione di tassazione IC 2022 prodotta dall'assicurato
alla Cassa il 14 giugno 2023 e fondante, a suo avviso, unitamente al fatto di
non conseguire più dei redditi dal dicembre 2022, un riesame della decisione di
rifiuto del 31 dicembre 2021, si giustifichi una revisione di quest'ultimo
provvedimento.
Ci si deve limitare qui comunque a rilevare che la decisione di
tassazione IC 2022 del 10 agosto 2023 riporta dei redditi conseguiti dal
ricorrente di CHF 34'583.- sotto forma di indennità perdita di guadagno (e
meglio di indennità giornaliere di disoccupazione) e si tratta, a non averne
dubbio, di un importo inferiore a quello delle decisioni di tassazione IC 2020 del
29 settembre 2021 (poco più di CHF 52'000.- tra reddito da attività dipendente,
indennità perdita di guadagno [disoccupazione] e per infortunio) e IC 2021 dopo
reclamo del 22 febbraio 2023 (oltre CHF 36'000.- per indennità perdita di
guadagno e per infortunio), redditi a cui la Cassa sembrerebbe essersi attenuta
- viste le tabelle di calcolo informali agli atti allestite il 20 dicembre 2021
- nella decisione del 31 dicembre 2021 per rifiutare il diritto alla riduzione
dei premi del ricorrente.
Oltre quindi all'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 lett. b RLCAMal
(diminuzione del reddito da lavoro rispetto al dato desunto dalla tassazione
fiscale determinante), sembrerebbero essere dati anche gli estremi della
lettera a (cessazione parziale dell'attività lucrativa a seguito di
disoccupazione) e della lettera c (diminuzione delle prestazioni in forma di
indennità giornaliere delle assicurazioni sociali rispetto al dato desunto
dalla tassazione fiscale determinante), stante il termine del diritto alle
indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2022.
2.9. Secondo l'art. 30 RLCAMal, nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'istanza di revisione ha effetto:
a) in caso di
cambiamento della situazione economica, dall'inizio del mese in cui è stato
annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene;
b) in caso di
cambiamento nell'unità di riferimento, dall'inizio del mese che segue quello in
cui è avvenuto il cambiamento; è fatta salva la richiesta di restituzione di
cui all'art. 49 LCAMal.
Nella summenzionata STCA 36.2022.21
del 13 giugno 2022, al considerando 2.9 questa Corte ha evidenziato, dopo avere
evocato un precedente giudizio (STCA 36.2017.69 del 17 ottobre 2017) in cui era
stato citato l'art. 30 RLCAMal allora in vigore, secondo cui "L'istanza di revisione
deve essere inoltrata entro il termine di 3 mesi dal verificarsi di una delle
situazioni di cui all'art. 14.", che
successivamente a tale sentenza questa norma è stata modificata - il 10 aprile
2018, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 (BU 2018 134) - che ora la
decorrenza dell'istanza di revisione "ha effetto, in caso di cambiamento della situazione
economica, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il
cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene.".
Fatti
Il TCA rileva che l'art. 30 lett. a RLCAMal prevede,
sostanzialmente, che, in caso di una mutazione economica rilevante per il
diritto alla RIPAM, la revisione ha effetto dall’inizio del mese dell’annuncio.
Se l’annuncio è antecedente all’inizio del cambiamento la revisione prende
avvio con il mutamento medesimo (STCA 36.2022.21 consid. 2.12.), al contrario,
se l’annuncio è successivo la mutazione prende avvio all’inizio del mese in cui
è notificata alla Cassa.
Se, quindi, un interessato è a conoscenza anticipatamente che le
sue condizioni economiche muteranno e ne informa, anzitempo, la Cassa, gli
effetti della revisione del suo diritto alla riduzione del premio LAMal non
potranno (logicamente) avvenire prima che questa modifica si sia effettivamente
realizzata, ma saranno coevi alla mutazione. Se invece l’annuncio è successivo,
come indicato, la mutazione avverrà con effetto all’inizio del mese in cui
l’annuncio è avvenuto. In tale costellazione, in base all'art. 30 lett. a
RLCAMal, la revisione ha quindi effetto a decorrere dall'inizio del mese in cui
detto cambiamento è stato annunciato (per un esempio del realizzarsi di questa
situazione: STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022, consid. 2.12, in cui un
cambiamento della situazione avvenuto il 1° agosto 2021 è stato annunciato il
24 novembre 2021 con istanza di revisione, che è stata accolta per i mesi di
novembre e dicembre 2021, non da agosto a ottobre 2021).
2.10. Nell'evenienza
concreta, nel giugno 2023 (per la prima volta), il ricorrente ha chiesto alla
Cassa di compensazione di rivedere la sua situazione riferita all’anno 2022,
visto che da dicembre 2022 non aveva più nessuna entrata e quindi la sua
situazione economica differiva da quella accertata dalle decisioni di
tassazione per gli anni 2020 e 2021 che ha allegato in risposta
all'accertamento della sua situazione economica disposta dall'amministrazione
il 7 giugno 2023 (doc. 3), unitamente agli estratti bancari al 31 dicembre 2022
(doc. 3).
Ne discende che, alla luce dell’art. 30 lett. a RLCAMal, la Cassa
di compensazione avrebbe potuto rivedere (teoricamente) il diritto del ricorrente
alla riduzione del premio LAMal solo dal 1° giugno 2023, ovvero dall'inizio del
mese in cui il cambiamento è stato annunciato, che ricade però in un altro
periodo di RIPAM (in concreto oggetto di una domanda specifica di riduzione).
L’istanza di revisione formulata dall’assicurato il 14 giugno 2023 (così come
quella, successiva, del 29 novembre 2023), in base all’art. 30 lett. a RLCAMal,
non poteva esplicare alcun effetto sull’anno 2022.
La ratio della norma considera, infatti, l’unità del periodo di RIPAM,
Considerandi
annuale, che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre (ossia l’anno civile). In
base a questo lasso temporale il legislatore ha stabilito una serie di norme
utili a determinare il diritto alla RIPAM ed a concretizzarlo, si pensi al
versamento degli importi agli assicuratori (art. 27 a 29 RCAMal), la
determinazione annuale delle basi di calcolo per il diritto alla RIPAM
demandata dalla legge al Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal per cui il
Consiglio di Stato determina ogni anno il periodo fiscale determinante per
l’acquisizione dei dati di base, i premi medi di riferimento e la costante
applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento
senza figli), le norme sul controllo dell’esecuzione del corretto versamento
dei sussidi (art. 45 LCAMal), gli aspetti relativi alla ripartizione tra
Cantone e Comuni degli oneri, determinata annualmente (art. 50 e 51 LCAMal), ma,
soprattutto, l’istanza di RIPAM che è chiaramente orientata, nella volontà del
legislatore, al periodo annuale. Dopo avere stabilito la necessità di
un’istanza scritta (art. 25 cpv. 1 LCAMal) il legislatore prevede (cpv. 2) che:
“per gli assicurati tassati in via ordinaria,
se l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di
competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
di competenza” e specifica poi (cpv. 3) che: “Se l’istanza è presentata dopo il termine di cui al
cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli
assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la
presentazione”.
Si consideri poi come, in base al DE concernente le basi di
calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2023 (del
19.
ottobre 2022), i parametri per determinare il diritto al sussidio nell’anno
2023.
sono diversi da quelli dell’anno precedente (specie il premio medio di
riferimento; il limite di reddito dell’art. 32a LCAMal che ritiene il concetto
di limite del fabbisogno ai sensi della Laps che, come rammenta l’art. 18
RLCAMal, corrisponde a quello valido per l’anno precedente all’anno di
competenza). In base a questa ratio appare del tutto giustificato il rifiuto di
considerare la nuova situazione economica dell’assicurato annunciata nel corso
dell’anno successivo a quello da sussidiare.
Diverso sarebbe stato se l'assicurato, che sicuramente era a
conoscenza che a fine novembre 2022 avrebbe cessato di percepire indennità di
disoccupazione, avesse avvisato tempestivamente la Cassa: la revisione avrebbe
esplicato i suoi effetti (se dati gli estremi di merito) dal 1° dicembre 2022.
2.11
Alla
luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAMal, la
procedura non è soggetta a spese non avendone previste il legislatore (art. 61
lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti