36.2024.11
Mancato pagamento di partecipazioni ai costi perché l'ass.non ha ricevuto i conteggi.Non c'è prova dell'invio dei conteggi.Il debito non è in sé contestato.Le spese di sollecito non vanno però confermate,perché non sono dovute per colpa dell'ass.Il debito va ridotto e il rigetto opposizione limitato
4 giugno 2024Italiano25 min
semplice e ho quindi provveduto al pagamento di CHF 128.40 direttamente all'ufficio
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2024.11
TB
Lugano
4 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1°/4 marzo 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI 1,
nato nel 1974, e la moglie __________, 1975, sono stati assicurati presso CO 1
per l'assicurazione malattia obbligatoria di base per l'anno 2022 entrambi con
franchigia di Fr. 2'500.- (doc. 2).
Nel corso di quell'anno i coniugi hanno
fatto capo a dei fornitori di prestazioni mediche, i cui costi fatturati sono
stati conteggiati e assunti dalla Cassa malati secondo la copertura
assicurativa.
B. Le
fatture del __________ per prestazioni del 13 settembre 2022 e del 13 dicembre
2022, ciascuna di Fr. 3,46, le fatture di __________ per prestazioni dal 6 al
27 ottobre 2022 di Fr. 433,20 e dal 18 novembre al 7 dicembre 2022 di Fr.
410,40 tutte a favore del marito (doc. 4a), nonché la fattura di Fr. 99.- per
prestazioni del 21 aprile 2022 di una dietista a favore della moglie, sono
state oggetto del conteggio del 10 febbraio 2023 (doc. 6a) della Cassa malati,
che ha posto a carico dell'assicurato l'importo di Fr. 184,05 da versare entro
il 20 marzo 2023.
Le prestazioni che la fisioterapista __________
ha erogato a __________ dal 4 ottobre 2022 al 27 dicembre 2022, fatturate Fr.
534,85, sono state conteggiate il 7 aprile 2023 (docc. 5 e 6a) dalla Cassa
malati, la quale, dedotta la franchigia di Fr. 147,05 e la quota parte di Fr.
38,80, ha chiesto all'assicurata di pagare quale partecipazione ai costi l'importo
di Fr. 185,85 entro il 15 maggio 2023.
C. Non
ricevendo gli importi richiesti, la Cassa malati ha dapprima sollecitato l'assicurato
il 22 aprile 2023 nel pagamento di Fr. 184,05 e il 12 luglio 2023 (doc. 7) di
Fr. 185,85 e poi l'ha diffidato il 20 maggio 2023 rispettivamente il 22 luglio
2023 (doc. 8), addebitandogli ogni volta Fr. 25.- per la tassa d'ingiunzione.
D. Il
mancato pagamento del dovuto ha portato l'assicuratore malattia a far spiccare
il 27 settembre 2023 (doc. 10) nei confronti di RI 1, da parte dell'Ufficio di
esecuzione di __________, il precetto esecutivo n. __________ per "Prestazione
LAMal dal 10.02.2023 fino al 07.04.2023" per Fr. 369,90, oltre a Fr.
60.- di "Spese".
E. L'opposizione
interposta dall'assicurato al citato PE è stata rigettata dalla Cassa malati
con decisione formale del 14 novembre 2023 (doc. 11), la quale ha confermato che
l'importo del debito esistente era di Fr. 429,90, ma per "Partecipazione
ai costi del 10.02.2023 e del 07.04.2023" (Fr. 369,90) e per spese
(Fr. 60).
F. Il 20
novembre 2023 (doc. 12) l'assicurato si è opposto al rigetto dell'opposizione,
rilevando di avere già richiesto diverse volte di ricevere i conteggi relativi
agli importi pretesi ed escussi, non sapendo a cosa si riferissero non avendo
più accesso al portale online dopo avere disdetto l'assicurazione. Egli ha
inoltre fatto presente che dei farmaci non sono stati coperti dall'assicurazione
di base, perciò ha chiesto l'invio di tutti i conteggi delle prestazioni per l'anno
2022 e i conteggi degli importi posti in esecuzione.
Il 24 novembre 2023 (doc. 13) la Cassa
malati ha trasmesso all'interessato copia dei conteggi delle prestazioni per
trattamenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
G. Con decisione su opposizione del 6
febbraio 2024 (doc. 14) CO 1 ha respinto l'opposizione.
Dopo avere esposto le norme legali
applicabili (art. 64 LAMal e art. 103 OAMal), la Cassa malati ha ricordato la
natura e l'origine della sua pretesa per un totale di Fr. 369,90 (Fr. 0,35 +
Fr. 43,30 + Fr. 41,05 + Fr. 0,35 + Fr. 99 + Fr. 185,85), derivante da fatture
di cure che essa ha saldato versando prestazioni assicurative e poi ha posto la
partecipazione ai costi a carico dell'assicurato con conteggi del 10 febbraio 2023
e del 7 aprile 2023.
All'osservazione dell'opponente di non
conoscere il motivo e il dettaglio del debito, la Cassa malati ha evidenziato
che la sua pretesa concerne i conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile
2023, che è corretta e che è stata fatta validamente valere trattandosi di cure
avvenute durante il periodo di affiliazione per cui __________, ha erogato
prestazioni assicurative. All'assicurato erano state fornite le spiegazioni del
caso, come da conteggi trasmessigli, perciò egli è ora tenuto al pagamento
delle partecipazioni ai costi secondo l'art. 64 LAMal. Inoltre, l'assicuratore ha
rilevato che la sua pretesa è stata tempestivamente rivendicata (art. 24 LPGA)
e che il fatto che i membri della famiglia dell'interessato non siano più ad
essa affiliati è ininfluente.
La Cassa malati ha pure spiegato la
legittimità dell'addebito delle spese di Fr. 60.-, siccome previste dal
Regolamento di __________ e di CO 1.
La decisione impugnata va pertanto
confermata, non avendo l'opponente versato gli importi arretrati di Fr. 184,05
e di Fr. 185,85 per partecipazione ai costi di cura, nonché le spese di Fr.
60.-. È perciò dato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione n. __________ e
Fatti
i costi di esecuzione vanno anch'essi a carico dell'escusso.
H. Il 1°/4
marzo 2024 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA rilevando di avere chiesto in
diverse occasioni alla sua Cassa malati la documentazione per potere verificare
i conteggi relativi agli importi che gli venivano reclamati, poiché dopo la
disdetta del contratto al 31 dicembre 2022 non ha più avuto accesso al portale
online e quindi gli è stato impossibile verificare i conteggi e le prestazioni
relativi agli importi pretesi. Dopo avere ricevuto la documentazione, ha
riscontrato alcune differenze nei conteggi e sugli ammontari da esso dovuti
nonostante il raggiungimento della franchigia (docc. B-F). Il ricorrente ha
inoltre rilevato di avere comunicato tempestivamente alla Cassa malati che non
avrebbe pagato fino al ricevimento delle informazioni chieste, come già
indicato nel suo scritto del 21 marzo 2023 (doc. G), ma anziché ricevere una
risposta si è visto recapitare il citato precetto esecutivo.
Viste le differenze riscontrate su
alcuni conteggi, gli è sorto ora il dubbio che ci potrebbero essere ulteriori
differenze anche per prestazioni a favore dei suoi familiari.
Ad ogni modo, visti i valori di causa,
"credo sia utile trovare una soluzione
semplice e ho quindi provveduto al pagamento di CHF 128.40 direttamente all'ufficio
esecuzioni di __________ con valuta 4.03.2024.". Il ricorrente
ha pertanto chiesto di confermare la sua opposizione al PE n. __________ (recte:
__________), di mettere a carico della Cassa malati le spese esecutive e di
procedura e di cancellare l'esecuzione n. __________ (recte: __________).
I. Con
risposta del 9 aprile 2024 (doc. III), sostanzialmente identica alla decisione
su opposizione, CO 1 ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
La Cassa malati ha inoltre evidenziato
che i conteggi allegati dal ricorrente (docc. A-F) non sono oggetto della causa
e non sono atti a inficiare la sua pretesa, spiegandone i motivi.
Quanto all'indicazione ricorsuale di
avere effettuato il pagamento di Fr. 128,40 direttamente all'Ufficio di
esecuzione, la Cassa ha verificato tale circostanza, ma non le è risultato
quanto sostenuto dall'assicurato, che non ha comprovato l'avvenuto pagamento.
Di conseguenza, la Cassa malati ha
confermato interamente la decisione impugnata con cui ha preteso il pagamento
di Fr. 184,05 secondo il conteggio del 10 febbraio 2023 e di Fr. 185,85 di cui
al conteggio del 7 aprile 2023, entrambi relativi alla partecipazione ai costi
di cura per i coniugi, per un totale di Fr. 369,90, oltre a Fr. 60.- di spese.
Il rigetto dell'opposizione è dunque dato.
L. Il 23
aprile 2024 (doc. V) il ricorrente ha comprovato l'avvenuto pagamento di Fr.
128,40 all'UE di __________ (doc. V/1), ha confermato quanto già sostenuto nel
suo ricorso e ha rilevato che nella risposta la Cassa malati si è limitata a
sostenere che le differenze nei conteggi erano dovute a un errore di sistema,
ma non ha fornito la prova dell'errore producendo della documentazione. Egli si
è perciò domandato "quanti errori può
commettere il sistema e se questi vengano effettivamente individuati e
corretti, oppure solo quando sono a favore dell'assicurato? Come nella
procedura standardizzata di negare i rimborsi sui medicamenti regolarmente
prescritti?".
M. La Cassa
malati ha preso posizione l'8 maggio 2024 (doc. VII), rilevando, e comprovando
(doc. 16), che la pretesa escussa e oggetto del contendere è ancora interamente
scoperta, non risultandole essere avvenuto un pagamento di Fr. 128,40, come le
ha d'altronde confermato il competente Ufficio di esecuzione.
La resistente ha affermato di avere
motivato la sua pretesa (docc. 4 e 5) fornendo tutte le giustificazioni (cfr.
punti 3.5 e 3.6 della sua risposta), osservando che si tratta di partecipazioni
ai costi di cura di cui hanno beneficiato il ricorrente e la moglie (docc. 4a e
5a), che la loro determinazione tiene conto della partecipazione ai costi
(franchigia e aliquota del 10%) sino a quel momento conteggiata e degli importi
massimi previsti (Fr. 2'500.- di franchigia e Fr. 700.- di aliquota). Essa ha
quindi allegato tutti i conteggi delle partecipazioni emessi sino ad aprile
2023 (doc. 6a), mentre i conteggi sino ad aprile 2022 erano già stati prodotti
(doc. 6). Da questi documenti emergerebbe che la franchigia di Fr. 2'500.- è
stata raggiunta per il ricorrente con il conteggio del 29 luglio 2022 e per la
moglie con il conteggio del 7 aprile 2023, perciò la pretesa di cui ai conteggi
del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023 è corretta.
L'assicuratore ha infine contestato l'affermazione
secondo cui commetterebbe degli errori di sistema a danno degli assicurati,
rinviando, nella misura in cui il ricorrente si riferiva ai conteggi del 19
agosto 2022 (doc. C), 6 gennaio 2023 (doc. E) e 13 gennaio 2023 (doc. F), a
quanto ha già esposto nella risposta (cfr. punto 3.6) e ricordando che comunque
non sono oggetto della presente causa e che sono stati saldati. La Cassa malati
ha altresì respinto l'asserzione secondo cui avrebbe negato all'assicurato e ai
suoi familiari il rimborso di medicamenti prescritti, essendo destituita di
fondamento e comunque non oggetto della procedura in esame.
N. Il TCA
ha accertato direttamente presso l'Ufficio di esecuzione di __________ che il
ricorrente ha effettivamente versato un acconto di Fr. 128,40 sull'esecuzione
n. __________ (doc. VIII) e ne ha dato comunicazione alle parti (doc. IX).
O. Il 27
maggio 2024 (doc. XI) l'assicuratore ha informato il TCA di avere nel frattempo
ricevuto dall'Ufficio di esecuzione l'acconto di Fr. 123,40 versato dal
ricorrente (doc. XI/1) e ha quindi confermato che il saldo attuale per la
pretesa di cui al PE n. __________ è di Fr. 339,80 e ha perciò chiesto di
condannare l'insorgente al pagamento di tale importo e di rigettare
l'opposizione al PE.
P. Il
ricorrente ha rilevato, il 28 maggio 2024 (doc. XII), che la Cassa malati non
ha dato una risposta alle sue contestazioni. Inoltre, a suo dire la correzione
dei conteggi retroattivi che ha pagato deve essere considerata per la causa in
esame, dovendo essere posti in compensazione. Il pagamento che egli ha
effettuato a chiusura della controversia comprendeva gli arretrati e gli
esuberi, perciò non ha nessuna posta aperta nei confronti dell'assicuratore. È
invece necessario verificare tutti i conteggi, fra cui quelli allegati.
considerato in diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,
5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del
21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015 EL Nr. 13).
Considerandi
2.
La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del
14.
gennaio 2019 consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51.
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81).
Nel caso in esame, oggetto della
decisione su opposizione impugnata del 6 febbraio 2024 è la condanna dell'insorgente
al pagamento dell'importo complessivo di Fr. 369,90 per partecipazioni ai costi
del 10 febbraio 2023 (Fr. 184,05) e del 7 aprile 2024 (Fr. 185,85) e di Fr. 60.-
per spese, nonché il rigetto dell'opposizione al precetto n. __________ dell'Ufficio
esecuzione di __________ (doc. 10).
Ne discende che le contestazioni del
ricorrente relative ad altri conteggi che ha prodotto (docc. B-H)
rispettivamente le sue richieste di esame di conteggi retroattivi (doc.
XII/1-9) e di approfondire tutte le prestazioni che non sarebbero state
riconosciute, non oggetto della decisione su opposizione impugnata, sono
irricevibili.
3.
(…)
nel merito
4.
L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi
delle prestazioni ottenute.
Secondo l'art. 64 cpv. 2
LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno
(franchigia) e (lett. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l'art. 64a cpv. 1
LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve
diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli
le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'art. 90 OAMal dispone che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
5.
In
concreto l'assicuratore, con la decisione su opposizione impugnata, ha chiesto
al ricorrente il versamento dell'importo complessivo di Fr. 369,90 per
partecipazioni ai costi del 10 febbraio 2023 (Fr. 184,05) e del 7 aprile 2023
(Fr. 185,85) rimaste impagate.
Il debito, comprovato dalla
Cassa malati tramite la documentazione prodotta (doc. 5 per il conteggio del 7
aprile 2023 e doc. 6 per quello del 10 febbraio 2023 - giunto però solo
pendente causa il 13 maggio 2024 -, mentre il doc. 4 più volte citato dall'assicuratore
a comprova del suo credito di Fr. 184,05 è inesistente, non essendo sufficienti
le fatture dei fornitori di prestazioni per ammetterne l'esistenza e nemmeno i
conteggi precedenti e successivi al 10 febbraio 2023 per potere capire se il
totale di Fr. 184,05 sia corretto e dovuto), non è contestato, in sé, dal
ricorrente.
Egli ha infatti rilevato
di avere chiesto "in
varie occasioni la documentazione per poter verificare i conteggi relativi agli
importi che mi venivano richiesti. Dopo la disdetta del contratto al 31.12.2022
non ho più avuto accesso al portale online e quindi mi è stato impossibile
verificare i conteggi e le prestazioni relativi agli importi richiesti. Dopo
aver ricevuto finalmente la documentazione ho riscontrato alcune differenze nei
conteggi e sugli importi messi a mio carico nonostante il raggiungimento della
soglia di franchigia" e quindi ha "comunicato tempestivamente che non avrei
pagato fino al ricevimento delle informazioni, come da lettera del 21.03.2023.
Non ho ricevuto risposta ma è stato emesso un precetto esecutivo" (doc. I). Il ricorrente ha poi evidenziato che "ci sono delle divergenze negli importi dei
conteggi a cui non ho trovato risposta" (doc. I),
ma non ha contestato espressamente i conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7
aprile 2023 oggetto della decisione impugnata, rinviando invece,
implicitamente, ai conteggi del 7 luglio 2022, del 26 luglio 2022, del 13 e del
20.
febbraio 2023 che ha allegato al ricorso (docc. B-F). Ad ogni modo, "Vista l'entità dei valori di causa credo sia
utile trovare una soluzione semplice e ho quindi provveduto al pagamento di CHF
128.40
direttamente all'ufficio esecuzioni di __________ con valuta 4.03.2024." (doc. I).
Stante l'affermazione
della Cassa malati secondo cui, come comprovato dall'estratto aggiornato al 7
maggio 2024 (doc. 16), il pagamento che il ricorrente avrebbe effettuato non le
era pervenuto, il Tribunale ha direttamente accertato presso l'Ufficio di
esecuzione di __________ quanto sostenuto dall'assicurato ed è emerso che il
debitore, riutilizzando una polizza di versamento concernente un altro debito e
avente un altro numero di riferimento, il 4 marzo 2024 ha effettivamente pagato
l'ammontare di Fr. 128,40, che però è stato automaticamente riversato a un
altro creditore. Visto però poi l'esplicito riferimento al PE n. __________ menzionato
dal debitore sulla causale del suo bonifico (doc. V/1), e quindi la sua volontà
di ridurre il debito di Fr. 369,90 nei confronti della Cassa malati, il 14 maggio
2024.
(doc. IX) l'UE ha trasferito manualmente l'importo di Fr. 128,40
sull'esecuzione n. __________. A quel momento, quindi, il saldo ancora dovuto
dall'assicurato ammontava a Fr. 339,80 (Fr. 369,90 + Fr. 60 + Fr. 33,30 [spese
esecutive] + Fr. 5 [spese d'incasso] - Fr. 128,40).
Ciò stante, e come
rilevato il 27 maggio 2024 (docc. XI e XI/1) dall'assicuratore a seguito
dell'accertamento effettuato dal TCA, l'importo ancora a carico dal debitore
per le partecipazioni ai costi di cui ai conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7
aprile 2023 assomma di conseguenza a Fr. 339,80 (Fr. 184,05 + Fr. 185,85 + 60 +
Fr. 33,30 - Fr. 123,40 [Fr. 5 d'incasso trattenuti dall'UE]).
6.
Con la
decisione impugnata l'assicuratore ha infatti chiesto al ricorrente anche l'importo
di Fr. 60.- per spese di sollecito, che l'insorgente chiede vengano messe a
carico della Cassa malati.
Nella DTF 125 V 276,
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio
della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento
in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari
cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della
partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in
caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa
per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi dell'assicurato.
Nel caso di specie l'art. __________
del Regolamento __________ di CO 1__________prevede che le spese della CO 1 per
richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.
Considerato, però, che l'assicurato ha
sin da subito affermato di non essere al corrente del motivo per cui la Cassa
malati gli ha richiesto il pagamento di Fr. 184,05 e di Fr. 185,85 non avendo
egli più accesso al suo conto online da quando non è più affiliato a questo
assicuratore malattia - affermazione mai smentita dalla Cassa malati - e che
quindi, implicitamente, egli non ha ricevuto né i conteggi del 10 febbraio 2023
e del 7 aprile 2023, né i solleciti del 22 aprile 2023 e del 24 giugno 2023
(doc. 7) né tanto meno le diffide del 20 maggio 2023 e del 22 luglio 2023 (doc.
8), vedendosi invece solo recapitare a casa il 18 ottobre 2023 (doc. 10) direttamente
il precetto esecutivo n. __________ del 27 settembre 2023, in queste condizioni
le spese di diffida di Fr. 50.- (Fr. 25 x 2), verosimilmente inglobate nelle
spese di Fr. 60.- fatte valere dall'assicuratore nella procedura esecutiva, non
possono essere ritenute come dovute per colpa del ricorrente. Non gli si può
infatti rimproverare di non avere versato il dovuto malgrado i solleciti, visto
che non era stato concretamente informato di essere debitore di queste somme.
La Cassa malati non ha infatti comprovato di avergli inviato i conteggi e i
richiami, né per posta né in altro modo.
D'altronde, già il 21 marzo 2023 (doc.
G) l'assicurato aveva inviato alla Cassa malati, al fine di ottenerne il
rimborso, la fattura del 10 marzo 2023 (doc. H) di Fr. 415,40 intitolata
"Primo richiamo" relativa al trattamento fisioterapico di cui ha
beneficiato dal 28 ottobre al 14 novembre 2022 del costo di Fr. 410,40 (doc. G),
che ha ricevuto direttamente dal fornitore di prestazioni e che ha saldato.
Malgrado la Cassa malati abbia
sostenuto nella sua risposta che "Lo
scritto del ricorrente del 23.01.2023 (recte: 21 marzo 2023) non è mai stato trasmesso a CO 1, e non le è mai
pervenuto" (doc. III punto 3.6), questa sua affermazione è invece
stata smentita dai documenti che la stessa ha trasmesso al TCA. Infatti, con il
conteggio del 5 aprile 2023 (doc. 6) la resistente ha per contro rimborsato
all'assicurato la fattura di Fr. 410,40, riconoscendogli Fr. 394,25 e ponendo a
suo carico la quota parte del 10% di Fr. 16,15, importo corrispondente a quanto
ancora gli restava per il 2022 del massimo di Fr. 700.- annui che, con questa
fattura, è stato esaurito.
L'assicuratore era dunque al corrente
che il ricorrente si era lamentato che non aveva più la possibilità di accedere
al portale online, motivo per cui aveva espressamente richiesto che "tutta la corrispondenza del caso mi deve essere
inviata fisicamente". Se la Cassa malati avesse dato seguito alla
più che lecita richiesta del suo assicurato, quest'ultimo avrebbe ricevuto per
posta se non già il conteggio del 10 febbraio 2023, almeno quello del 7 aprile
2023.
e i successivi solleciti e diffide, senza vedersi invece recapitare di
punto in bianco un precetto esecutivo.
Ne discende che non è certo per il
comportamento del ricorrente che la Cassa malati ha dovuto sopportare delle
spese procedurali ed avviare una procedura esecutiva. Per questo motivo, in
specie, non trova accoglimento l'applicazione dell'art.
105b cpv. 2 OAMal e delle predette condizioni d'assicurazione.
La pretesa creditoria
della resistente di Fr. 60.- per spese, che vanno ad aggiungersi al capitale
dovuto dal debitore per partecipazioni ai costi, deve dunque essere annullata.
7.
L'assicuratore
ha inoltre chiesto che il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 33,30) sia posto a carico del debitore.
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,
a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata,
infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese
esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…).
10.3
L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art.
68.
LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto
ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto
sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi
costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in
esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251
pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della
procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non
è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004
in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004
in re B., K 144/03).".
Le spese esecutive vere e proprie non
formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005;
STCA 36.2022.7 del 16 marzo 2022, consid. 8 con riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz, Dominik Vock, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schludbetreibung und Konkurs SchKG, Schulthess, 4a
edizione, 2017, n. 22 ad art. 68, pag. 411; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die
Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der
Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,
muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il
rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto
2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese (Fr.
33,30) non fanno a giusta ragione parte del rigetto dell'opposizione
chiesto dalla Cassa malati, ma rimangono a carico del debitore escusso.
8.
Infine,
per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione
(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile
alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC
1984.
pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può
rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce
precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura
esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in
merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque
legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF
9C_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF 9C_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid.
5).
9.
In
queste condizioni, la decisione su opposizione deve essere
confermata limitatamente ai capitali di Fr. 184,05 di cui al conteggio del 10
febbraio 2023 e di Fr. 185,85 secondo il conteggio del 7 aprile 2023, a cui va
dedotto l'acconto versato di Fr. 123,40 (Fr. 5.- sono stati trattenuti
dall'Ufficio di esecuzione a titolo di spese di incasso e non sono stati
riversati al creditore, cfr. doc. XI/1).
RI 1 è perciò condannato a pagare a CO
1.
l'importo di Fr. 246,50 per partecipazioni ai costi.
L'opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 27 settembre 2023 emanato dall'Ufficio di esecuzione di __________ è dunque
rigettata in via definitiva limitatamente per tale importo.
Il costo della procedura
esecutiva (Fr. 33,30) segue invece l'esecuzione stessa e non deve perciò essere
oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.
Parzialmente vincente in
causa, non essendo patrocinato da un legale il ricorrente non ha diritto a
indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAMal, la procedura non è soggetta a spese non avendone
previste il legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del
19.
settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
1.1. RI
1 è condannato a pagare a CO 1, a saldo, l'importo di Fr. 246,50
per partecipazioni ai costi di cui ai conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7
aprile 2023, stante l'acconto di Fr. 123,40 già versato.
1.2. L'opposizione
dell'assicurato al precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 settembre 2023
dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente
all'importo di cui al dispositivo n. 1.1.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti