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Decisione

36.2024.13

Indennità giornaliere per perdita di guadagno. Interpretazione di una norma contrattuale. In concreto non sono date le condizioni per versare le prestazioni richieste

20 giugno 2024Italiano99 min

prodotto una copia di un certificato medico del nuovo curante, dr. med. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.13

cs

Lugano

20 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’11 aprile 2024 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

le malattie

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nata nel 1986, dal 17 ottobre

2022 è stata alle dipendenze di __________ (doc. 2) e per il tramite di __________

è stata assicurata collettivamente contro la perdita di guadagno in caso di

malattia presso CV 1 (in seguito: CV 1).

1.2. Il 31 gennaio 2023 __________ ha

notificato all’assicuratore un’incapacità lavorativa a causa di malattia di AT

1, indicando nel 24 gennaio 2023 l’ultimo giorno di lavoro dell’interessata e

nel dr. med. __________ di __________ il suo medico curante (doc. 2).

1.3. Richiesto dall’assicuratore di

compilare un breve rapporto medico, in data 7 marzo 2023 il dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna generale, ha indicato quale giorno delle prime

cure (“Erstbehandlung”) il 12 gennaio 2023, un grado d’incapacità

lavorativa del 100% e messo un punto di domanda alla questione di sapere da

quando l’interessata fosse inabile al lavoro. Circa la diagnosi ha scritto: “sindrome

ansiosa generalizzata” (doc. 3).

1.4. Con e-mail dell’8 marzo 2023 delle

09.14 AT 1 si è rivolta all’assicuratore indicando: “Guten Tag, wie Ihrem

Kollegen aus dem Tessin bei der CV 1 mitgeteilt, ist das Datum des

Krankheitsbeginns falsch. Tatsächlich beginnen die beiden ärztlichen Atteste,

die Sie bereits haben sollten, die ich der E-Mail aber noch einmal anhänge, ab

dem 30.01.2023. Ausserdem hat mein Arbeitgeber auf dem Formular zur Mitteilung

meiner Krankheit korrekt geschrieben. Tatsächlich war mein letzter Arbeitstag

der 24.01.2023. Dann bin ich zu einer Familientrauer nach Hause gefahren und

dann hat die Krankheit überhand genommen, die sowieso schon seit einiger Zeit

andauert, da es sich um eine schweren depressiven Zustand handelt. Ich bitte

Sie daher, das falsche Datum zu korrigieren und alle erforderlichen Unterlagen

erneut an meinem Arzt zu senden, die Sie in CC finden” (doc. 4). Alle 9.31 vi

è un’email del seguente tenore: “Ich bitte um Enstchuldigung, anbei die

Bescheinigung vom 12.01.2023, die eine einfache Grippenbescheinigung war, die

absolut nichts mit dem Krankheitsfall zu tun hat, der jetzt behandelt wird.

Bitte alles korrigieren __________” (doc. 4).

Il curante ha prodotto tre

distinti certificati con l’attestazione di una completa incapacità lavorativa

dell’assicurata dal 12 gennaio 2023 al 17 gennaio 2023 (certificato del 16

gennaio 2023), dal 30 gennaio 2023 al 27 febbraio 2023 (certificato del 26

gennaio 2023) e dal 27 febbraio 2023 al 31 marzo 2023 (certificato del 27

febbraio 2023; allegato doc. 4).

1.5. Il 9 marzo 2023 il dr. med. __________

ha inoltrato un nuovo certificato, poiché quello dell’8 marzo 2023, “per

motivi di traduzione, è stato compilato in maniera errata” da parte sua.

Egli ha attestato un’inabilità lavorativa al 100% dal 12 gennaio 2023 al 17

gennaio 2023 per una sindrome influenzale e dal 30 gennaio 2023 a data da

destinarsi per una “sindrome ansiosa generalizzata” (doc. 5).

1.6. In data 15 marzo 2023 AT 1 ha

sottoscritto un contratto di lavoro con __________, per un’attività al 100% dal

1° aprile 2023, quale collaboratrice senior ufficio stipendi, per un salario

mensile lordo per dodici mensilità di fr. 5'308.33 (doc. D). Anche in questo

caso l’attrice è assicurata per la perdita di guadagno in caso di malattia

presso CV 1 per il tramite del proprio datore di lavoro. L’indennità

giornaliera è calcolata sull’80% del salario soggetto all’AVS, versato a

partire dal 61esimo giorno in maniera proporzionale al grado d’incapacità

lavorativa fino al versamento delle prestazioni della previdenza professionale,

al massimo 730 indennità intere o parziali (doc. C).

1.7. Con e-mail del 27 marzo 2023 __________

ha scritto a CV 1 indicando che “Die __________ geht zurück ins Tessin und

erwartet keine Taggeldzahlungen gemäss der weitergeleiteten E-Mail an die __________.

In dem Fall macht es eventuell Sinn, sich mal mit dem Arzt in Verbindung zu

setzen. Laut meinen Aufzeichnungen gab es eine Überzahlung, da die Absenz vom

12 - 17.01.2023 eine Grippe war und die Absenz wegen psychischer Beschwerden

erst am 30.01.2023 begann. Wenn noch etwas offen sein sollte, dann geben Sie

mir gerne Bescheid. Ansonsten würden wir diesen Schadenfall zum 31.03.2023

schliessen” (doc. 6). Nell’allegato certificato medico del 24 marzo 2023

del dr. med. __________ figura che “la sopraccitata paziente risulta inabile

al lavoro al 100% per malattia; Dal 01.04.2023 deve interrompere la sua

attività lavorativa presso l’attuale posto di lavoro” (allegato doc. 6).

1.8. Il 19 settembre 2023 __________ ha

rescisso il contratto di lavoro con AT 1 (doc. E).

1.9. In data 3 ottobre 2023 __________

ha notificato all’assicuratore una completa incapacità lavorativa di AT 1 ed ha

allegato un certificato del dr. med. __________ dell’11 agosto 2023 che attesta

un’incapacità lavorativa al 100% per il periodo dal 14 agosto 2023 al 14

settembre 2023 ed un certificato del medesimo curante del 4 settembre 2023 per

il periodo dal 15 settembre 2023 al 15 ottobre 2023 (doc. 8).

1.10. Il 12 ottobre 2023 l’assicuratore ha

chiesto al dr. med. __________ un rapporto medico dettagliato e la cartella

clinica completa (doc. 9). Il 23 ottobre 2023 il curante ha trasmesso 4 referti

medici ricevuti da altri specialisti che hanno visitato AT 1 (doc. 10-14).

1.11. Il 20 novembre 2023 CV 1 ha

trasmesso all’assicurata il conteggio intermedio delle indennità giornaliere

per il mese di novembre 2023, per un importo di fr. 4'188, calcolato su uno

stipendio assicurato di fr. 63'699.95, ed un’indennità giornaliera di fr.

139.60 (doc. F).

1.12. Il 21 novembre 2023 l’assicuratore

ha comunicato all’interessata che avrebbe dovuto sottoporsi ad una visita medica

da tenersi il 5 dicembre 2023 (doc. G). Tramite scritto separato di medesima

data ha informato AT 1 che in applicazione dell’art. __________ delle

condizioni contrattuali, edizione 2021, non avrebbe versato alcuna indennità:

" (…) Dagli

atti medici in nostro possesso rileviamo come lei dal 30.01.2023 al 31.03.2023,

mentre era alle dipendenze del suo precedente datore di lavoro, soffriva già

della patologia per la quale risulta essere inabile a partire dal 14.08.2023.

Dal certificato redatto dal dottor __________

in data 24.03.2023 risulta che dal 01.04.2023, data d’inizio del suo rapporto

di lavoro con __________, doveva interrompere la sua attività lavorativa presso

il suo precedente datore di lavoro.

Secondo l’art. __________ delle Condizioni

contrattuali (ed. 2021) che reggono il contratto assicurativo stipulato dalla __________

“Non vengono erogate prestazioni quando la persona assicurata era già malata

al momento dell’entrata in servizio e che all’inizio del rapporto di lavoro

doveva essere consapevole del fatto che molto probabilmente nei primi sei mesi

dopo la sua entrata in servizio si sarebbe verificata un’incapacità al lavoro

riconducibile a tale malattia”.

Alla luce di quanto sopra, ci dispiace

comunicarle che non saranno versate delle indennità giornaliere in seguito

all’evento summenzionato” (doc. H)

1.13. Dopo ulteriori scambi di

corrispondenza, in cui l’interessata ha sostenuto che l’inabilità lavorativa

del 14 agosto 2023 deriva da una patologia diversa rispetto a quella per la

quale era stata inabile in precedenza, allegando un certificato del dr. med. __________,

FMH medicina interna generale (doc. M), CV 1 ha sottoposto l’assicurata da una

visita presso il dr. med. __________ FMH reumatologia e presso il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia ed ha invitato l’assicurata ad annunciarsi

all’UAI. A tale richiesta AT 1 ha dato immediatamente seguito.

1.14. Con scritto del 29 febbraio 2024 CV

1 ha informato AT 1 che il dr. med. __________ ritiene non esserci alcuna

diagnosi reumatologica con influsso sulla capacità lavorativa, mentre il dr.

med. __________ ha rilevato un disturbo presente da parecchio tempo, sicuramente

ad inizio 2023 quando si era verificato il precedente periodo di inabilità

lavorativa “di cui questo è certamente un prolungamento” (doc. B).

L’assicuratore ha poi confermato che in applicazione dell’art. __________ delle

condizioni contrattuali non avrebbe versato alcuna prestazione.

1.15. L’11 aprile 2024 AT 1, rappresentata

dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA, con la quale chiede la

condanna di CV 1 a versarle fr. 25'407.20 a titolo di indennità giornaliere per

perdita di guadagno da novembre 2024 (recte: 2023) ad aprile 2024 (fr. 139.60

al giorno per 182 giorni), oltre interessi al 5% dalle singole scadenze, a cui

vanno aggiunti fr. 139.60 al giorno fino al riacquisto dell’abilità lavorativa,

alternativamente fino ad esaurimento del diritto a percepire tali indennità,

per un massimo di 730 aliquote, pari a fr. 101'908.

Contestualmente chiede di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

dell’avv. RA 1.

L’attrice sostiene che

l’assicuratore non avrebbe potuto applicare l’art. __________ delle condizioni contrattuali,

edizione 2021, poiché il certificato del dr. med. __________, su cui si fonda CV

1, era relativo alla necessità di interrompere l’attività lavorativa presso il

precedente datore di lavoro a causa di una “arbeitsbezogene

Arbeitsunfähigkeit” a causa della quale l’incapacità lavorativa era

esclusivamente connessa con quello specifico datore di lavoro.

Inoltre tale disposto non può

essere inteso quale clausola relativa ad una ricaduta, per il tramite della

quale un assicuratore accetta di coprire come nuovo caso d’assicurazione

un’incapacità imputabile ad una malattia avente già dato luogo a prestazioni,

ma richiede una fase di guarigione che prende forma nella piena capacità di

lavoro durante un determinato periodo (di regola un anno) senza interruzioni.

Per l’attrice, tale norma tratta

di un caso di malattia già dichiarata poiché presuppone che l’assicurata fosse in

malattia al momento dell’entrata in servizio (e non abbia intenzionalmente

esplicitato il suo stato di salute), alternativamente che non abbia, per

negligenza o volontariamente, considerato che nei primi sei mesi di servizio

avrebbe potuto presentarsi un’incapacità lavorativa riconducibile al riprodursi

di sintomi di una precedente malattia soggetta in base all’esperienza medica a

probabili ricadute. L’assicurata sostiene di non aver sottaciuto alcun fatto

rilevante che conosceva o doveva conoscere, né si è in presenza di un’incapacità

riconducibile ad un evento malattia realizzato in precedenza per il quale già

si era concretizzata un’inabilità al lavoro. CV 1 già sapeva dello stato di

salute dell’interessata, poiché aveva trattato la precedente incapacità

lavorativa presso un altro datore di lavoro, inabilità alla quale si è

esplicitamente appellata per suffragare la propria decisione di non versare

alcuna indennità.

Ella si riferisce ad uno scritto

del 21 novembre 2023 di CV 1 (doc. H) ed afferma che dal referto del 24 marzo

2023 del dr. med. __________ emerge che i sintomi manifestatisi nella fase

antecedente all’incapacità lavorativa sono riconducibili ad elementi estranei

ai fatti rispetto a quelli di diversa natura che hanno causato l’attuale

inabilità. Ciò è confermato dallo psicologo e psicoterapeuta __________ (doc.

AB). Gli accertamenti posti in atto, descritti a pagina 7 della petizione hanno

permesso di evidenziare problematiche che in nessun caso possono essere

ricondotte all’evento in precedenza verificatosi. Ulteriori accertamenti hanno

concluso per l’esistenza di una fibromialgia generalizzata che il dr. med. __________

ha confermato essere alla base dell’incapacità lavorativa da agosto 2023. Il

precario stato di salute ha poi scatenato una risposta ansiosa depressiva. Il

dr. med. __________ (doc. AC), ha diagnosticato ulteriori patologie

invalidanti. Da cui la necessità di procedere con ulteriori accertamenti presso

l’__________ di __________ il 2 aprile 2024, i cui risultati saranno trasmessi

al Tribunale.

Secondo l’attrice affinché possa

essere esclusa l’erogazione delle indennità giornaliere per i motivi evocati

dall’assicuratore, occorre stabilire se il rischio assicurato, ossia

l’incapacità lavorativa, si era già manifestata per la medesima malattia. Non è

sufficiente che la malattia si fosse già manifestata in precedenza.

Ella ritiene che incombe

all’assicuratore provare i fatti che potrebbero permettergli di ridurre o

rifiutare la pretesa contrattuale. Il dr. med. __________ ha negato inabilità

lavorative di competenza reumatologica. Tuttavia in caso di fibromialgia

occorre procedere con ulteriori accertamenti (DTF 132 V 65). L’assicuratore si

è invece limitato a fare proprio il convincimento del dr. med. __________

secondo cui il disturbo psichiatrico, unico elemento che sarebbe alla base

dell’inabilità lavorativa, era già presente precedentemente all’inizio del

rapporto di impiego.

Visto quanto sopra e alla luce

delle conclusioni del dr. med. __________, secondo l’attrice, l’assicuratore è

venuto meno al proprio onere probatorio. CV 1 avrebbe dovuto sottoporre

l’interessata ad altri specialisti. Una perizia privata, come quella del dr.

med. __________, non costituisce un mezzo di prova, ma è una semplice

allegazione di parte, mentre l’assicurata si è fatta parte diligente

sottoponendosi ad ulteriori accertamenti ed ha comprovato l’esistenza ed il

persistere della sua incapacità lavorativa, come pure l’esclusione di

qualsivoglia motivo di fondato rifiuto che possa giustificare il mancato

pagamento delle indennità.

Ella chiede l’allestimento di una

perizia pluridisciplinare per individuare le affezioni nei rispettivi campi di

specialità in grado di incidere sulla capacità lavorativa e che vengano sentiti

Fatti

i medici curanti (__________, __________, __________) e lo psicologo e

psicoterapeuta (__________).

1.16. Il 21 maggio 2023 l’attrice ha

prodotto una copia di un certificato medico del nuovo curante, dr. med. __________,

FMH medicina generale, attestante un’inabilità lavorativa completa dal 21

maggio 2024 al 21 giugno 2024 ed un aggiornamento del 17 maggio 2024 del medesimo

sanitario (doc. XI).

1.17. Con osservazioni del 22 maggio 2024 CV

1, rappresentata dagli avvocati RA 2, ha proposto la reiezione della petizione

(doc. XIII).

Riassunta la fattispecie e gli

atti medici, l’assicuratore sostiene che non risulta che l’interessata avrebbe

dovuto interrompere la propria attività lavorativa in seguito ad una “arbeitsbezogene

Arbeitsunfähigkeit”. Al contrario, in quel certificato (doc. 6) veniva

semplicemente confermato che l’attrice era ancora malata per la sindrome

ansioso depressiva generalizzata già oggetto dei certificati medici di cui ai

doc. 3 e 5 e per questa ragione doveva interrompere la sua attività dal 1°

aprile 2023. Ciò viene confermato anche dal rapporto del 22 novembre 2023del

dr. med. __________ (doc. M). Quanto asserito il 22 novembre 2023 sarebbe

tuttavia in contrasto con quanto contenuto nei certificati ed email di cui ai

doc. da 3 e 5. Secondo la convenuta, l’interessata avrebbe cambiato versione

tre volte e rischierebbe, insieme al suo medico curante, di aver commesso un

illecito penale. O non sono veritieri i certificati di cui ai doc. 3 e 5, o non

lo è quello di cui al doc. M. La convenuta lascia al giudice di valutare

l’opportunità di una segnalazione al Ministero Pubblico.

Per l’assicuratore si sarebbe in

presenza di un caso di applicazione dell’art. 40 LCA.

Producendo un certificato medico

in contrasto con quanto affermato in precedenza, l’attrice aveva l’intento di

indurre in errore la convenuta.

CV 1 contesta che dagli ulteriori

controlli a cui l’attrice si è sottoposta a seguito di quello che viene

definito come un costante peggioramento dello stato di salute sia emersa l’assoluta

estraneità delle attuali patologie con la pregressa situazione che aveva

condotto ad un’inabilità lavorativa a far tempo dal 12 gennaio 2023. Stesso

discorso vale per il certificato del nuovo medico curante (doc. V).

La convenuta conferma

l’applicazione dell’art. __________ delle condizioni contrattuali in caso di

ricaduta, poiché contempla i casi in cui la persona era già malata all’entrata

in servizio, indipendentemente dal fatto che in precedenza tale malattia abbia

portato o meno al versamento di indennità giornaliere per un’incapacità

lavorativa. Contesta pure che la clausola presupponga che la persona assicurata

non abbia intenzionalmente esplicitato il suo stato di salute o che non abbia

considerato che la malattia di cui soffriva potesse causare un’incapacità

lavorativa nei primi sei mesi. Unica condizione è che fosse consapevole del

rischio. Ciò emerge chiaramente dai doc. 3, 5 e 6 pag. 2. È pertanto

ininfluente che l’assicurata abbia sottaciuto o meno un fatto rilevante di cui

doveva essere consapevole, poiché in essere vi è un contratto con __________ e

non con lei stessa. Non si è pertanto in presenza di reticenza. Allo stesso

modo poco importa che CV 1 fosse consapevole o meno dello stato di salute

dell’attrice, poiché l’assicuratore non poteva intervenire nella firma del

contratto di lavoro e l’assicuratore non conosce le persone alle dipendenze del

datore di lavoro che ha sottoscritto il contratto d’assicurazione. Solo con

l’inoltro della notifica di incapacità lavorativa del 3 ottobre 2023

l’assicuratore è venuto a conoscenza che la dipendente malata era AT 1 e solo

in seguito ha potuto accertare che la medesima era già stata inabile per una

malattia analoga.

La convenuta evidenzia poi che

dagli atti prodotti dal precedente medico curante emerge che l’inabilità

lavorativa fatta valere dal 14 agosto 2023 non è dovuta ad altre patologie.

Per l’assicuratore o i problemi

somatici di cui soffre l’attrice sono la conseguenza del disturbo psichico di

cui soffriva già all’entrata in servizio presso __________ e dunque in virtù

dell’art. __________ delle condizioni contrattuali non ha diritto a prestazioni

oppure vi è un’altra patologia rispetto a quella alla base dell’incapacità

lavorativa del 14 agosto 2023, ma intervenuta solo dopo la fine di novembre

2023 ed allora non ha diritto a prestazioni perché il contratto di lavoro è

terminato il 31 ottobre 2023 (art. __________ condizioni contrattuali).

Non vi è inoltre alcuna diagnosi

di fibromialgia risalente ad agosto 2023. Il dr. med. __________ fa retroagire

ad agosto 2023 la fibromialgia senza tuttavia apportare alcuna spiegazione e dopo

aver visto la ricorrente solo a fine novembre 2023.

In nessun referto medico prima di

tale data emerge che soffrisse di dolori osteo-muscolo-articolari.

__________, che non è medico, non

può diagnosticare una patologia e farla risalire ad agosto 2023.

Il rapporto del 20 dicembre 2023

della dr.ssa med. __________, neurologa, si basa esclusivamente su quanto

riportato dall’attrice.

Lo scritto del 24 gennaio 2024

del __________, dimostra che si tratta di una valutazione basata unicamente

sulle parole dell’assicurata, la quale ha comunicato di soffrire di

fibromialgia. Il certificato del 9 febbraio 2023 del dr. med. __________ indica

solo che vi è un problema di sospetta fibromialgia e lo scritto del dr. med. __________

del 20 febbraio 2024 non è rilevante poiché ha preso a carico l’interessata da

sole tre settimane.

Al contrario la perizia

psichiatrica del 21 febbraio 2023 del dr. med. __________, motivata, giunge

alla corretta conclusione che l’interessata ha iniziato a soffrire della

patologia a fine novembre 2023.

A comprova di quanto sopra

l’assicuratore chiede l’edizione di numerosa documentazione (pag. 14 delle

osservazioni) e, richiamato nuovamente l’art. 40 LCA, sostiene che l’intento dell’attrice

di dissimulare le problematiche di cui soffre da tempo immemore per riscuotere

indebitamente prestazioni assicurative sarebbe palese.

L’assicuratore ribadisce che per

escludere l’erogazione delle indennità non occorre stabilire se l’incapacità

lavorativa si sia già realizzata per la medesima malattia. Va dimostrato che

all’epoca dell’entrata in servizio era malata e doveva prevedere un’incapacità

lavorativa nei primi sei mesi di attività lavorativa, entrambe condizioni

palesemente date.

Spetta all’assicurata dimostrare

che nel periodo in cui rientrava nella cerchia degli assicurati era affetta da

una malattia che dava diritto a prestazioni, ovvero che la fibromialgia era

alla base della sua incapacità lavorativa e non era il prolungamento della

sindrome ansioso-depressiva di cui soffre da anni. CV 1 ha agito correttamente

dando una perizia sia ad un reumatologo che ad uno psichiatrica per indagare la

fibromialgia. Da parte sua l’attrice non ha prodotto alcuna perizia, ma si è

limitata a trasmettere un referto di poche righe di uno psicoterapeuta. Una

perizia giudiziaria non potrebbe che certificare lo stato di salute attuale e

non potrebbe accertare il passato (STF 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018), giacché

i periti dovrebbero fondarsi sugli atti medici da cui non emerge alcuna

sindrome fibromialgica prima del 31 ottobre 2023. Del resto in nessuno dei

referti emerge che l’interessata era inabile al lavoro per la fibromialgia. Al

contrario, dal referto del dr. med. __________ si legge che “si potrà

concludere con estrema probabilità ad una fibromialgia generalizzata con le

raccomandazioni del caso, in particolare rimanere attiva sia fisicamente che

socialmente e nel lavoro” (doc. O, all. 3).

La convenuta chiede l’assunzione

di numerose prove (pag. da 20 a 22 delle osservazioni).

1.18. Il 3 giugno 2023 le parti sono state

sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:

" (…) parte

attrice tramite la patrocinatrice precisa che oggi la sig.ra AT 1 è stata, dopo

una notte presso il pronto soccorso, vista dal suo medico e dovrà probabilmente

in un prossimo futuro essere ricoverata per degli accertamenti più specifici.

Produce agli atti il rapporto d’analisi allestito in seno all’__________ ed un

certificato medico del dott. __________. È possibile che sig.ra AT 1 soffra di

una patologia di natura autoimmune e la sua patrocinatrice non ha purtroppo

ancora potuto entrare in possesso delle congrue certificazioni mediche.

A livello probatorio parte attrice limita

alle sue richieste all’audizione della stessa sig.ra AT 1.

È rilevato come la sig.ra AT 1 abbia

inoltrato circa 4 mesi fa (12.2.2024) una domanda di prestazioni dell’AI, la

domanda non ha ancora avuto l’esito di accertamenti di natura medica,

rispettivamente di una decisione.

Parte attrice postula quindi nei limiti in

cui l’incarto AI possa avere rilievo perchè contiene una serie di documenti

medici sia prodotti sia acquisiti, di richiamare l’incarto alla proposta

amministrazione e in questo senso è consegnato alla patrocinatrice il modulo di

svincolo da far sottoscrivere alla propria patrocinata.

Da ultimo parte attrice domanda l’audizione

del dott. __________, o eventualmente che il medesimo sia interpellato ritenuto

come la patologia inizialmente determinata sia quella che ancora affligge

l’attrice secondo tesi di convenuta. Il dott. __________ potrà smentire questo

aspetto avendo avuto in cura la sig.ra AT 1 sin dall’inizio.

In ultima analisi è postulata l’erezione di

una perizia pluridisciplinare tesa ad accertare l’iter delle patologie

dell’attrice nella loro natura specifica così come postulata l’audizione dello

psicoterapeuta __________, eventualmente l’interpello del medesimo da parte del

Tribunale.

Dal canto suo parte convenuta si oppone

all’audizione rispettivamente all’interpello del dott. __________ alla luce

della presenza agli atti di un certificato e di un rapporto che sono in

contraddizione tra loro attestando da un lato la sindrome ansiosa e dell’altro

negandola.

Anche con riferimento allo psicoterapeuta, CV

1 di oppone siccome esso è privo di formazione medica e non è dato a sapere

quando ha preso in cura e se ha preso in cura la sig.ra AT 1.

CV 1 ritiene irrilevante la perizia perchè

non permetterebbe la ricostruzione a posteriori della situazione di malattia in

cui versava la sig.ra AT 1.

CV 1 dal canto suo chiede che le siano

acquisiti agli atti mediante edizione i documenti elencati nella seconda parte

della pag. 20 e nella prima metà della pag. 21 del suo allegato di osservazione

e ribadisce la necessità delle due audizioni testimoniali indicate a pag. 21 in

fine e 22 inizio. Da ultimo l’assicuratore chiede che venga allestita la

perizia bidisciplinare postulata nelle sue osservazioni a pag. 21 alla luce

della specifica motivazione addotta in quella sede.

In particolare CV 1 domanda la produzione

di una dichiarazione dei costi non coperti dalla Cassa malati dell’assicurata,

con relativo dettaglio di cui ha beneficiato dal 2021 al giorno dell’edizione,

questo allo scopo di verificare se vi siano stati trattamenti di natura

psichiatrica che non sono stati segnalati e che potrebbero adempiere gli

estremi dell’art. 40 LCA.

Parte attrice si oppone in particolare

all’edizione della corrispondenza di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma

intervenuta tra il datore di lavoro __________ e __________. Si oppone inoltre

alla produzione della lista delle prestazioni di cui l’attrice ha beneficiato

alla luce del fatto che vi sono relazioni sufficientemente complete agli atti,

in particolare quanto svolto e ordinato dal dott. __________.

Quo alla richiesta di richiamare l’edizione

di documenti (esplicitamente elencati a pag. 21 delle osservazioni) dal dott. __________,

__________, __________, __________ e dal __________ di __________ da un medico

il cui cognome non è specificato che ha allestito un rapporto unitamente alla

psicologa __________, ed ancora il rapporto dettagliato di __________

psicologa, la parte attrice si oppone siccome gli atti sufficienti e perché CV

1 sembra andare alla ricerca di un motivo non esplicito per ottenere

l’applicazione dell’art. 40 LCA. Unicamente se queste prove fossero di

interesse del Tribunale non si opporrebbe alla loro acquisizione. Si oppone

anche all’audizione __________ e __________ siccome la loro audizione non

potrebbe aggiungere nulla di nuovo rispetto a quanto questi medici hanno già

indicato nei loro rapporti consegnati agli atti.

Dal canto suo CV 1 si riconferma pienamente

nelle prove postulate rilevando l’importanza della corrispondenza tra la sig.ra

AT 1 e suoi datori di lavoro alla luce del fatto che la sig.ra AT 1 ha più

volte cambiato la versione dei fatti.

Si riconferma anche nelle richieste dei

rapporti medici perchè gli atti prodotti incompleti su questi aspetti come

scritto a pag. 14 delle osservazioni del 22 maggio scorso.

Da ultimo si riconferma nelle richieste

delle audizioni testimoniali __________ e __________.

Il Tribunale deciderà sulle prove offerte.

Le parti danno atto che se il Tribunale non

acquisisse prove un’udienza di discussione finale sarebbe inutile e rinunciano

sin d’ora, in tale costellazione, ad un’udienza rispettivamente a conclusioni

scritte.” (doc. XV)

1.19. Il 6 giugno 2024 l’attrice ha

prodotto la dichiarazione di svincolo/autorizzazione a questo Tribunale (doc.

XVI).

considerato in diritto

2.1. In concreto, oggetto del contendere

è la questione di sapere se l’attrice ha diritto ad indennità giornaliere per

malattia dal mese di novembre 2024 (cfr. doc. I, pag. 12) a causa

dell’incapacità lavorativa iniziata il 14 agosto 2023, sulla base del contratto

di assicurazione contro la perdita di guadagno sottoscritto da __________ con CV

1.

Non sono invece oggetto del

contendere eventuali prestazioni derivanti dal contratto d’assicurazione

sottoscritto dalla medesima CV 1 con __________.

2.2. Per quanto concerne

l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua

colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il

datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa

un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto

di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,

Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 109-131,

in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del salario

dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri

usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria,

l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del

rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach

VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche

Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,

in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime

legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima

alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.

DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la

possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante

accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un

ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF

146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano

Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une

maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés

sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.

271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si

veda anche Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di

regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di

lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa

riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore

di lavoro procede al versamento (Gabriel

Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve

essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che

concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.3. Per quanto

concerne la frode, in una STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, al consid. 3.1 il

Tribunale federale ha rammentato che ai sensi dell’art. 40 LCA l'assicuratore

non è vincolato al contratto di fronte all'avente diritto, se questi od il suo

rappresentante, nell'intento d'indurlo in errore, ha dichiarato inesattamente o

taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo

dell'assicuratore. Da un punto di vista oggettivo i fatti sottaciuti o

dichiarati inesattamente devono concernere circostanze idonee a rimettere in

questione l'obbligazione dell'assicuratore o a influire sull'estensione di

questa; in altre parole un'informazione corretta avrebbe portato l'assicuratore

a erogare una prestazione minore o ad addirittura escluderla. Nel campo di

applicazione della norma in discussione rientra ad esempio l'abuso di un caso

di assicurazione, fingendo un danno più elevato mediante la simulazione di

disturbi alla salute più gravi di quelli reali (sentenza 4A_401/2017 del 20

dicembre 2017 consid. 6.2.2 seg., con rinvii). Da un punto di vista soggettivo

è necessario che l'assicurato abbia avuto l'intenzione di ingannare

l'assicuratore: egli deve quindi aver agito consapevolmente con la volontà di

indurre l'assicuratore in errore al fine di ottenere un indennizzo maggiore di

quello a cui avrebbe avuto diritto. L'intenzione di ingannare è già data quando

l'assicurato conosce l'errata formazione della volontà dell'assicuratore o

sfrutta lo sbaglio di quest'ultimo, tacendo sulla vera fattispecie o

informandolo intenzionalmente troppo tardi (sentenza 4A_401/2017 del 20

dicembre 2017 consid. 6.2.2, con rinvii). Se sono dati i presupposti di questa

norma, l'assicuratore può rifiutare l'integralità delle prestazioni anche

qualora la frode concerna solo una parte del danno (sentenza 4A_536/2020 del 19

gennaio 2021 consid. 5.1, con rinvii).

Il grado della prova, la quale spetta all'assicuratore,

dell'intento di indurlo in errore è quello della verosimiglianza preponderante,

mentre quello per la prova, che pure gli incombe, delle false dichiarazioni di

fatti da parte dell'assicurato è in linea di principio quello regolare della

prova piena (DTF 148 III 134 consid. 3.4.3). Una prova è considerata apportata

se il tribunale è convinto in base a criteri oggettivi dell'esattezza di

un'allegazione di fatto. Non può essere richiesta una certezza assoluta: è

sufficiente che il Tribunale non abbia più seri dubbi sul sussistere del fatto

allegato o che i dubbi restanti appaiano leggeri (DTF 148 III 105 consid.

3.3.1).

2.4. In

concreto la convenuta ed il datore di lavoro hanno concluso un contratto

d’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia (doc.

I), retto dalla LCA (doc. 15, art. __________ condizioni contrattuali).

L’indennità giornaliera è calcolata

sull’80% del salario soggetto all’AVS, versato a partire dal 61esimo giorno in

maniera proporzionale al grado d’incapacità lavorativa fino al versamento delle

prestazioni della previdenza professionale, al massimo 730 indennità intere o

parziali (doc. C).

Al contratto si applicano le

condizioni contrattuali edizione 2021.

Per

l’art. __________ delle condizioni contrattuali, l’evento assicurato è

l’incapacità lavorativa in seguito a una malattia definita in percentuale della

capacità lavorativa totale. Il grado di incapacità lavorativa deve essere di

almeno il 25% (cpv. 1). È considerata una malattia qualsiasi danno alla salute

fisica, mentale, o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che

richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità lavorativa

(cpv. 2). È considerata incapacità lavorativa qualsiasi incapacità, totale o

parziale, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo di attività abituale. In caso d’incapacità lavorativa di lunga durata

sono prese in considerazione anche le attività ragionevolmente esigibili in

un’altra professione o campo di attività. Sono considerate tali le attività

che, in base all’esperienza, sono realmente accessibili sul mercato del lavoro

per la persona assicurata tenendo conto della sua formazione, delle sue

attitudini fisiche e intellettuali (cpv. 3).

Ai

sensi dell’art. __________ delle condizioni contrattuali l’assicuratore versa

un’indennità giornaliera al verificarsi dell’evento assicurato, dopo la

scadenza del periodo di attesa che decorre con il verificarsi dell’incapacità

lavorativa derivante da malattia, per un massimo di 730 giorni. Il periodo di

attesa concordato contrattualmente viene dedotto dalla durata massima delle

prestazioni.

Per

l’art. __________ delle condizioni contrattuali la copertura assicurativa per

le persone assicurate termina con l’uscita dalla cerchia delle persone

assicurate.

Secondo

l’art. __________ delle condizioni contrattuali non vengono erogate prestazioni

quando la persona assicurata era già malata al momento dell’entrata in servizio

e che all’inizio del rapporto di lavoro doveva essere consapevole del fatto che

molto probabilmente nei primi sei mesi dopo la sua entrata in servizio si

sarebbe verificata un’incapacità al lavoro riconducibile a tale malattia.

2.5. Per costante

giurisprudenza al contratto d’assicurazione, così come alle condizioni generali

che vi sono espressamente incorporate, si applicano i principi generali

dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non

contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia

infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile

(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9

ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid.

1a).

Quando

l’assicuratore, al momento della conclusione del contratto, produce le

condizioni generali, manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto prevedono

queste condizioni.

Dovendosi

determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni

generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro

contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva,

ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in

modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del

5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136 III 186

consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2). Se non gli è possibile stabilire

tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso

la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le

parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà

(principio dell’affidamento: sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid.

3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006

del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186

consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126

III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di

partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il

giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato

la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid.

2b). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini

utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non

si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si

debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una

clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il

fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar

intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso

dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF

128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione

di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali

prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”,

in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque

dell’assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b;

DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta,

tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una

dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti

interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi

d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III

118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).

Va ancora evidenziato che l’interpretazione delle clausole contrattuali

secondo il principio dell’affidamento non tiene conto di come il lavoratore,

che non è giuridicamente parte al contratto, comprenda la norma (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1); occorre determinare come un

destinatario di buona fede possa e debba comprendere le clausole (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1).

2.6. Quando un assicuratore, al momento di

concludere un contratto, presenta delle condizioni generali, manifesta la

volontà di impegnarsi secondo i termini di queste condizioni; se una volontà

reale e concordante non è constatata, occorre domandarsi come il destinatario

di questa manifestazione di volontà poteva comprenderla in buona fede (cfr.

sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.2.2)

Dalla

documentazione prodotta dall’attrice e dalla convenuta, le quali in sede di

udienza non hanno chiesto l’assunzione di ulteriori prove su questo specifico

punto, non emerge che tra il datore di lavoro e la convenuta sia stata

concordata un’interpretazione dei termini contenuti nelle condizioni contrattuali

e non sia possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti in

relazione al significato dell’art. __________.

Occorre di

conseguenza interpretare oggettivamente la norma litigiosa, secondo il principio

dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva

ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nelle circostanze

concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009,

consid. 2.4.1 e sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009).

Va a questo proposito

rammentato come l’interpretazione delle clausole contrattuali secondo il

principio dell’affidamento non tiene conto di come il lavoratore, che non è

giuridicamente parte al contratto, comprende la norma (sentenza 4A_92/2020 del

5 agosto 2020, consid. 3.3.1); occorre determinare come un destinatario di

buona fede può e deve comprendere le clausole (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto

2020, consid. 3.3.1).

In concreto il

contenuto dell’art. __________ delle condizioni contrattuali è chiaro.

L’assicuratore non

versa prestazioni se due condizioni sono adempiute: la persona assicurata è

affetta da una patologia al momento dell’inizio dell’attività lavorativa e la

persona assicurata è consapevole che questa patologia, nei primi sei mesi di

attività, potrebbe portare ad un’incapacità lavorativa.

La norma non prevede invece per

la sua applicazione che la patologia di cui è affetta la persona assicurata

abbia già provocato un’incapacità lavorativa e/o che abbia già avuto come

conseguenza un versamento di prestazioni.

Tant’è che la frase si conclude

con: “si sarebbe verificata un’incapacità al lavoro riconducibile a tale

malattia” e non con: “si sarebbe nuovamente o di nuovo

verificata (…)”.

L’art. __________

delle condizioni contrattuali non rinvia inoltre all’art. __________ che regola

il versamento delle indennità in caso di nuove malattie e di ricadute e dove

invece viene definito il termine contrattuale di ricaduta (cpv. 3: “Per

ricaduta si intende un’incapacità lavorativa dovuta a una malattia che in

precedenza ha portato al versamento di indennità giornaliere per un’incapacità

lavorativa risultante dal presente contratto”).

Ne segue che per

soddisfare le condizioni di cui all’art. __________ delle condizioni

contrattuali, è sufficiente essere affetto da una malattia al momento

dell’inizio dell’attività. Non è invece necessario che questa patologia abbia

già causato un’incapacità lavorativa in passato o che abbia già dato luogo a

versamento di indennità giornaliere.

Inoltre, per la sua

applicazione la norma non richiede la volontà della persona assicurata di nascondere

il suo stato di salute alla CV 1.

È sufficiente che la

persona assicurata, affetta da una patologia, sia consapevole che tale malattia

potrebbe renderla incapace al lavoro entro 6 mesi dall’inizio dell’attività.

Il fatto che

l’assicuratore sia reso attento circa la presenza della patologia della persona

assicurata o che in altro modo ne fosse a conoscenza, non impedisce

l’applicazione dell’art. __________ delle condizioni contrattuali.

Nel caso di specie,

occorre pertanto stabilire se la patologia alla base dell’incapacità lavorativa

iniziata il 14 agosto 2023 era già presente al momento dell’inizio

dell’attività lucrativa presso l’ultimo datore di lavoro e se l’attrice era

consapevole che entro 6 mesi questa malattia avrebbe potuto causare

un’incapacità al lavoro.

2.7. In concreto, il

31 gennaio 2023 __________ ha notificato all’assicuratore un’incapacità

lavorativa a causa di malattia di AT 1, indicando nel 24 gennaio 2023 l’ultimo

giorno di lavoro dell’interessata e nel dr. med. __________ di __________ il suo

medico curante (doc. 2).

Il 7 marzo 2023 il dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna generale, ha indicato quale giorno delle prime

cure (“Erstbehandlung”) il 12 gennaio 2023, un grado d’incapacità

lavorativa del 100% e messo un punto di domanda alla questione di sapere da

quando l’interessata fosse inabile al lavoro. Circa la diagnosi ha scritto: “sindrome

ansiosa generalizzata” (doc. 3).

Con e-mail dell’8 marzo 2023

delle 09.14 AT 1 si è rivolta all’assicuratore indicando: “Guten Tag, wie

Ihrem Kollegen aus dem Tessin bei der CV 1 mitgeteilt, ist das Datum des

Krankheitsbeginns falsch. Tatsächlich beginnen die beiden ärztlichen Atteste,

die Sie bereits haben sollten, die ich der E-Mail aber noch einmal anhänge, ab

dem 30.01.2023. Ausserdem hat mein Arbeitgeber auf dem Formular zur Mitteilung

meiner Krankheit korrekt geschrieben. Tatsächlich war mein letzter Arbeitstag

der 24.01.2023. Dann bin ich zu einer Familientrauer nach Hause gefahren und

dann hat die Krankheit überhand genommen, die sowieso schon seit einiger Zeit

andauert, da es sich um eine schweren depressiven Zustand handelt. Ich bitte

Sie daher, das falsche Datum zu korrigieren und alle erforderlichen Unterlagen

erneut an meinem Arzt zu senden, die Sie in CC finden” (doc. 4). Alle 9.31

vi è un’email del seguente tenore: “Ich bitte um Enstchuldigung, anbei die

Bescheinigung vom 12.01.2023, die eine einfache Grippenbescheinigung war, die

absolut nichts mit dem Krankheitsfall zu tun hat, der jetzt behandelt wird.

Bitte alles korrigieren __________” (doc. 4).

Il curante ha prodotto tre

distinti certificati con l’attestazione di una completa incapacità lavorativa

dell’attrice dal 12 gennaio 2023 al 17 gennaio 2023 (certificato del 16 gennaio

2023), dal 30 gennaio 2023 al 27 febbraio 2023 (certificato del 26 gennaio

2023) e dal 27 febbraio 2023 al 31 marzo 2023 (certificato del 27 febbraio

2023; allegato doc. 4).

Con scritto del 9 marzo 2023 il

dr. med. __________ ha inoltrato un nuovo certificato poiché quello dell’8

marzo 2023, “per motivi di traduzione, è stato compilato in maniera errata”

da parte sua. Egli ha attestato un’inabilità lavorativa al 100% dal 12 gennaio

2023 al 17 gennaio 2023 per una sindrome influenzale e dal 30 gennaio 2023 a

data da destinarsi per una sindrome ansiosa generalizzata (doc. 5).

In data 15 marzo 2023 AT 1 ha

sottoscritto un contratto di lavoro con __________, per un’attività al 100% dal

1° aprile 2023, quale collaboratrice senior ufficio stipendi.

Con e-mail del 27 marzo 2023 __________

ha scritto all’assicuratore indicando che “Die __________ geht zurück ins

Tessin und erwartet keine Taggeldzahlungen gemäss der weitergeleiteten E-Mail

an die __________. In dem Fall macht es eventuell Sinn, sich mal mit dem Arzt

in Verbindung zu setzen. Laut meinen Aufzeichnungen gab es eine Überzahlung, da

die Absenz vom 12 – 17.01.2023 eine Grippe war und die Absenz wegen psychischer

Beschwerden erst am 30.01.2023 begann. Wenn noch etwas offen sein sollte, dann

geben Sie mir gerne Bescheid. Ansonsten würden wir diesen Schadenfall zum

31.03.2023 schliessen” (doc. 6). Nell’allegato certificato medico del 24

marzo 2023 del dr. med. __________ figura che “la sopraccitata paziente

risulta inabile al lavoro al 100% per malattia; Dal 01.04.2023 deve

interrompere la sua attività lavorativa presso l’attuale posto di lavoro”

(allegato doc. 6).

Il 19 settembre 2023 __________

ha rescisso il contratto di lavoro con AT 1 (doc. E).

In data 3 ottobre 2023 __________

ha notificato all’assicuratore una completa incapacità lavorativa di AT 1 ed ha

allegato un certificato del dr. med. __________ dell’11 agosto 2023 che attesta

un’incapacità lavorativa al 100% per il periodo dal 14 agosto 2023 al 14

settembre 2023 ed un certificato del medesimo curante del 4 settembre 2023 per

il periodo dal 15 settembre 2023 al 15 ottobre 2023 (doc. 8).

Il 23 ottobre 2023 il dr. med. __________

ha trasmesso all’assicuratore un referto del 21 settembre 2023 della Clinica __________

(doc. 11), un referto del 3 ottobre 2023 della Clinica __________ (doc. 12), un

referto dell’11 ottobre 2023 dell’Ospedale __________ (doc. 13) ed un referto

del 6 ottobre 2023 dell’Ospedale __________ (doc. 14).

Il primo referto concerne un

ricovero per dispnea soggettiva, stato d’ansia e riferite apnee notturne.

Secondo una valutazione del 14 settembre 2023 primariamente vi è una

problematica ansiosa con iperventilazioni, in secondo luogo una possibile asma

bronchiale allergica da indagare “insorgenza/esacerbazione dei disturbi da

quando in febbraio è rientrata in TI da __________ e vive provvisoriamente

dalla madre”.

Nel secondo referto figura che

l’interessata è stata degente dal 20 settembre 2023 al 22 settembre 2023, data

del trasferimento all’Ospedale __________, con diagnosi di emisindrome destra

acuta presentatasi alle 00:10 del 22 settembre 2023 e di dispnea soggettiva e

riferite apnee notturne in contesto di stati d’ansia, con in particolare

disturbo di personalità di tipo borderline con attuale crisi acuta.

L’Ospedale __________ ha

descritto il ricovero d’urgenza dal 22 settembre 2023 al 23 settembre 2023 per

sospetto disturbo neurologico funzionale. Dall’anamnesi emerge che

l’interessata, degente alla Clinica __________ per riferita dispnea da 1 mese,

peggiorata circa 48 ora fa ed in corso di accertamenti, per la quale è in

previsione un periodo di degenza nella Clinica __________ per inquadramento sul

profilo psicologico “Giunge in PS __________ per comparsa improvvisa dalle

00:00 di debolezza degli arti di destra, oltre a ridotta sensibilità

all’emisoma omolaterale”. Dalla valutazione emerge che “il decorso

clinico è stato favorevole con regressione completa della sintomatologia

neurologia, in assenza di esiti. Abbiamo spiegato e condiviso con la paziente a

più riprese tale diagnosi, spiegando che si tratta di un problema del

funzionamento dei circuiti nervosi, senza anomalie strutturali cerebrali

visibili. In questo contesto alla base c’è spesso un certo “sovraccarico” a

livello psichico, cosa che peraltro la paziente stessa riconosce.”

In corso di ricovero l’attrice ha

lamentato discomfort auricolare sinistro caratterizzato da senso di ovattamento

associato a raffreddore ricorrente negli ultimi mesi, con senso di vellicchio e

globo faringeo. In seguito a valutazione specialistica otorinolaringoiatrica,

la sintomatologia è stata interpretata nel contesto di un’otite siero-mucosa

sinistra con contestuale problematica di reflusso rino-faringeo-laringeo. Inoltre

l’interessata è stata presa a carico presso la pneumologia. È stato eseguito un

test del cammino di 6 minuti che ha mostrato una riduzione della distanza di

grado lieve-moderato, l’assenza di desaturazione durante lo sforzo, dispnea

secondo Borg a fine test 5/10, affaticamento arti inferiori 5/10. L’interessata

ha chiesto di proseguire eventuali ulteriori accertamenti con lo pneumologo di

riferimento.

In conclusione figura che l’esame

neurologico è nella norma.

Nel referto dell’Ospedale __________

del 6 ottobre 2023, per degenza dal 27 settembre 2023 al 5 ottobre 2023, è

stata posta la diagnosi psichiatrica di sospetto disturbo di personalità emotivamente

instabile, tipo borderline (ICD10: F60.31).

Circa il motivo del ricovero

figura che l’attrice è nota “al nostro servizio per un precedente ricovero

datato al 2009. La paziente lamenta la presenza di uno stato ansioso cronico,

esacerbato negli ultimi mesi, specialmente in concomitanza con il trasloco

presso il domicilio della madre e il riferito mobbing sul luogo di lavoro, con

conseguente interruzione dell’attività lavorativa per malattia da agosto 2023.

La paziente manifesterebbe intensi attacchi d’ansia caratterizzati da tremori,

dispnea, segno di Trousseau, confusione e sensazione di morte imminente.

Riferisce inoltre di vivere una forte rabbia e a tratti di sfogarla contro gli

oggetti, scagliandoli contro il muro, riuscendosi scarsamente a controllare. Si

ricovera con l’obiettivo di ridurre la quota ansiosa, rivalutare la

farmacoterapia e fornire un necessario distacco ambientale.”

“La paziente spiega di non

essere riuscita a trovare un lavoro coerente con la propria formazione e

pertanto, nel luglio 2021, si sarebbe traferita a __________ a cercare una

posizione lavorativa adeguata (…) A __________ non avrebbe mai trovato il

lavoro ricercato nel campo delle risorse umane e sarebbe vissuta grazie alla

rendita di disoccupazione, alcuni proventi del lavoro part-time di babysitter e

il supporto finanziario della madre. Dopo il termine della relazione con __________,

la paziente si sarebbe ritirata socialmente e avrebbe manifestato una intensa

ansia e deflessione del tono dell’umore, esacerbati nel novembre 2022 dalla

morte del proprio gatto, animale al quale era fortemente legata. A febbraio

2023 si data il rientro in Ticino, con trasloco a casa dei genitori. Dopo poco

avrebbe trovato lavoro come responsabile delle risorse umane in una fiduciaria,

ma sarebbe stata presto vittima di mobbing da parte di una collega e sarebbe

quindi in malattia da agosto 2023. Circa due mesi fa la paziente avrebbe

scoperto di soffrire di asma allergico e recentemente sarebbe stata ricoverata

presso la Clinica __________ e successivamente presso l’__________ in relazione

ad una crisi respiratoria acuta associata ad emiparesi destra.”

Nell’anamnesi figura che

l’interessata ha riferito di “essere stata seguita per anni dallo psicologo

dr. __________ per delle sessioni di psicoterapia terminate circa un paio di

anni fa. Da allora si sarebbe affidata ad un sito italiano di psicologi

on-line. Recentemente durante un ricovero presso l’Ospedale __________ avere

beneficiato di due consultazioni con una psichiatra di liaison, affiancata da

una psicologa (dr.ssa __________), che si direbbe disponibile ad una presa a

carico ambulatoriale al termine del ricovero”.

“In data 05.10.2023 la

paziente, lamentando forte senso di frustrazione e di incomprensione da parte

dell’équipe medica, ha richiesto dimissione anticipata contro parere medico.”

Il 22 novembre 2023 il dr. med. __________,

ha scritto all’assicuratore, affermando:

" (…) Con il

presente si certifica che la sopraccitata paziente dal 24.01.23 al 31.03.23 era

inabile al lavoro per crollo emotivo causa lutto, gli accertamenti non hanno

evidenziato un problema depressivo-ansioso. Abile dunque al lavoro dal

01.04.23, ma nel frattempo è stata licenziata.

Dal 14.08.2023 la paziente risulta inabile

al lavoro per motivi diversi da quello precedente e per i quali stiamo ancora

oggi svolgendo accertamenti diagnostici e attuando terapie

Tali problematiche vanno da:

-

Dolori articolari diffusi invalidanti sia a piccole che a grandi

articolazioni DD malattia reumatica infiammatoria in primo luogo

Spondiloartropatia, Fibromialgia

-

Disturbi respiratori su asma allergico mal controllati con crisi

dispnoiche necessitanti rivalutazione in pronto soccorso + nuova presa a carico

specialistica

-

Dolori del tratto digerente con origine non chiara DD

colonspastico-irritabile, Malattia infiammatoria cronica intestinale

-

Dolori toracici con rialzo del D-Dimero, con successive angioTac

negative per embolia, accertamenti ematologici sulla coagulazione in corso

-

Gravi crisi emicraniche deficitarie necessitanti valutazione in urgenza

in Pronto Soccorso e presa a carico specialistica (vedi referti allegati

precedentemente)

Tali problematiche

hanno pesato sulla psiche della paziente che ha manifestato problematiche

depressive per le quali ha beneficiato di un ricovero e attualmente

psicoterapia in regime ambulatoriale + farmacoterapia

In conclusione come si

evidenzia, la paziente presenta un quadro clinico completamente differente

rispetto al mese di gennaio; nel mese di gennaio la situazione si è risolta

completamente senza ausilio di medicinali o accertamenti diagnostici, tali da

renderla abile al lavoro dallo 01.04.23.

Quello che accade da

agosto per come si è manifestato, con la gravità dei sintomi sistemici non è

assolutamente da collegare all’evento di gennaio.” (doc. M)

L’attrice ha poi prodotto un

certificato medico del 13 dicembre 2023 del dr. med. __________ con

attestazione di un’inabilità lavorativa completa dal 18 dicembre 2023 al 18

gennaio 2023, (doc. O/1), una RM della colonna lombare e articolazioni

sacro-iliache del 4 dicembre 2023 della Clinica __________ che ha concluso per

una iniziale artropatia faccettaria L4/L5 (doc. O/2), un certificato del 5

dicembre 2023 del dr. med. __________, FMH reumatologia, che ha posto la

diagnosi di dolori diffusi con in DD probabile fibromialgia generalizzata e

psoriasi cutanea dalla giovane età (doc. O/3), un referto del 14 dicembre 2023

dello psicologo e psicoterapeuta __________ (doc. O/4), un certificato del 19

dicembre 2023 del dr. med. __________ (doc. O/5) ed una valutazione

ambulatoriale del 20 dicembre 2023 della dr.ssa med. __________, FMH neurologia

(doc. O/6), nonché un’e-mail della Clinica __________ per un ricovero dal 27

dicembre 2023 (doc. O/7).

Nel referto del 5 dicembre

2023 il dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Brevemente rammento che la paziente presenta da metà agosto di quest’anno senza

chiara causa scatenante (forse dopo alcune manipolazioni) una sintomatologia

variegata comprendente dei dolori diffusi, sia muscolari che articolari con

solo leggero miglioramento alla presa di antinfiammatori ma anche

sintomatologia gastro-intestinale, stanchezza generalizzata, disturbi del

sonno, disestesie e toracalgie. Il tutto evoca effettivamente la possibilità di

una fibromialgia generalizzata. Abbiamo voluto escludere delle patologie

reumatiche in particolare auto-immuni tramite esami complementari che si sono

tutti rilevati normali. Rimarrebbe giusto con ultimo test l’esecuzione

dell’HLA-B27 per cui prego il Dr. __________ che ci legge in copia di

richiederlo negli esami appena eseguiti (…). Qualora anche questo fosse

negativo, si potrà concludere con estrema probabilità ad una fibromialgia

generalizzata con le raccomandazioni del caso, in particolare rimanere attivi sia

fisicamente che socialmente e nel lavoro. La paziente ha già intrapreso un

percorso in questo senso, esercitando numerose terapie fisiche e mi pare molto

motivata in questa direzione, cosa per la quale l’ho esortata a continuare (…)”

Lo psicologo e psicoterapeuta __________

il 14 dicembre 2023, ha affermato:

" (…) La

signora AT 1 presenta dolore diffuso a livello muscolo scheletrico con un

quadro sindromico ascrivibile alla sindrome fibromialgica secondo i criteri ICD

(…) con classificazione F 79.7

Tale condizione di sofferenza l’ha portata,

nel tempo, a sviluppare una risposta ansioso depressiva (F41.2, disturbo misto

ansioso depressivo) determinata dall’insofferenza verso tale condizione

cresciuta nel tempo. La paziente desidererebbe affrontare la problematica di

cui soffre attraverso un percorso psicoterapeutico che accompagni il seguito

medico farmacologico, consapevole dell’importanza del vissuto psicologico

conseguente alla condizione.”

Il 19 dicembre 2023 il dr. med. __________

ha affermato:

" (…) Con la

presente si certifica che la paziente summenzionata, presenta dei dolori

diffusi con una probabile fibromialgia generalizzata. Questa problematica è

attualmente alla base della sua incapacità lavorativa a decorrere dal mese di

agosto 2023”

La dr.ssa med. __________, FMH

neurologia, il 20 dicembre 2023, posta la diagnosi di cefalea emicranica

episodica, senz’aura, disturbo neurologico funzionale, DD aura complessa, in

contesto emicranico, meno probabile, sindrome dolorosa multi-distrettuale,

tendomiotica, ha concluso:

" (…) Per

quanto riguarda la cefalea la situazione attualmente è migliorata, sotto

assunzione regolare di Riboflavina che concordo di proseguire. L’esame angio-RM

dei vasi sovra-aortici risulta negativa, ad esclusione di dissezione della

parete dei vasi alla base dei dolori inizialmente intensi in regione

latero-cervicale e frontale destra, post-manipolazioni cervicali. Un precedente

esame neurosonologico risultava pure nei limiti di norma.

Per quanto riguarda i dolori multi-distrettuali, questi sono almeno

in parte suggestivi di una sindrome fibromialgica in presenza di tender-points

positivi poli distrettuali, e caratterizzato da dolore mio-fasciale. Sul

distretto cervicale non emergono elementi a sospetto di una problematica radicolare

o midollare. Possibile una lieve irritazione dei nervi mediani ed ulnari, non

deficitaria, per il quale eventualmente da completare con esame ENMG in futuro

se persistenza dei sintomi malgrado trattamento conservativo con stecche volari

notturne che ho previsto di introdurre.

Sul distretto lombare invece presente una dolorabilità più

riconducibile ad una problematica faccettaria lombare bassa. Non emergono

elementi oggettivi per compressione radicolare, eventualmente intermittente e

lieve sulla radice L5 destra, non deficitaria. La RMN lombare conferma

l’assenza di protrusioni discali, compressione radicolare, o delle radici della

cauda.

L’esame neurologico è

complessivamente nella norma. In principio non prevedo controlli se non

sporadici per la cefalea a distanza, il primo tra 6 mesi.”

L’attrice è in seguito stata

convocata, su richiesta della convenuta, dal dr. med. __________, FMH

reumatologia e dal dr. med. __________, FMH psichiatria.

Il 19 febbraio 2024 l’attrice ha

prodotto ulteriori certificati medici, ossia un attestato di inabilità

lavorativa del 15 gennaio 2024 del dr. med. __________ per il periodo dal 19

gennaio 2024 al 19 febbraio 2024 (doc. U/1), una convocazione ambulatoriale

pneumologica presso l’Ospedale __________ del 17 gennaio 2024 (doc. U/2), un

referto relativo all’esito del tilt test presso il servizio di Aritmologia

dell’istituto __________ del 24 gennaio 2024, definito nella norma con

l’indicazione che “la sintomatologia descritta dalla paziente appare in

primis inquadrabile nell’ambito della nota fibromialgia” (doc. U/3), una

convocazione del 26 gennaio 2024 per l’esame PSG (polisonnografia; doc. U/4),

un referto del 9 febbraio 2024 del dr. med. __________, FMH dermatologia e

malattie a trasmissione sessuale, andrologo, che dopo aver rilevato che

l’interessata è già nota per un’asma con componenti atopiche importanti e per

un problema di “sospetta fibromialgia (dato anamnestico)” ha

diagnosticato una intolleranza genetica totale omozigota e stato infiammatorio

con elevato tasso serico della cromogranina A (doc. U/5), un referto del 14

febbraio 2024 dell’__________ a firma del dr. med. __________, specialista

oftalmologia e oftalmochirurgia che a causa della secchezza degli occhi ha

consigliato una abbondante idratazione e visto l’attuale corso di indagini nel

contesto di anche di una eventuale soggiacente malattia autoimmune chiede di

voler verificare l’eventuale positività per gli anticorpi correlabili a

sindrome di Sjogren (doc. U/6), un certificato del 16 febbraio 2024 del dr.

med. __________, FMH medicina generale, nuovo curante dell’attrice, che ha

attestato una completa incapacità lavorativa dal 20 febbraio 2024 al 20 marzo

2024 (doc. U/7) e copia della ricevuta della raccomandata all’UAI (doc. U/8).

Il 20 febbraio 2024 l’attrice ha

prodotto un referto del dr. med. __________, che ha affermato:

" (…) Prendo

in carico come medico curante circa 3 settimane orsono.

Trovo una paziente che dopo novembre u.s., dopo l’ennesimo

episodio COVID, peggiora in maniera importante le sue condizioni di salute:

peggioramento dei dolori diffusi che vengono posti in relazione con sindrome

fibromialgica, reflusso gastrico importante riscontrato alla gastroscopia del

dr. __________ durante gennaio 2024 resistente alla terapia con inibitori di

pompa protonica, asma ingravescente con sinusopatia, inoltre una

bradi-tachicardia con extrasistolia.

Per tali sintomi la paziente ha affrontato e sta affrontando

controlli specialistici. Previsto a breve un intervento ORL presso l’Ospedale __________

con il Prof. __________, per la sinusopatia recentemente accertata.

Tale quadro clinico è da attribuire alla fibromialgia e al

successivo ripresentarsi del COVID e non alla sindrome ansiosa per cui è già in

cura dal collega psicoterapeuta.” (doc. V)

Agli atti è stata prodotto il

referto reumatologico del dr. med. __________, FMH reumatologia, che dopo aver

visitato l’attrice in data 7 febbraio 2024, ha redatto il parere di medesima

data per l’assicuratore (doc. Z).

Lo specialista non ha posto

alcuna diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa, mentre ha posto le

seguenti diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa: sindrome

fibromialgica generalizzata primaria, decondizionamento e sbilancio muscolare,

minime alterazioni degenerative del rachide cericale e lombare, disturbi

statici della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale alta con protrazione

del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare). Riassunti

gli atti, l’anamnesi personale, secondo presentazione dell’assicurata,

sistemica, sociale, l’esame reumatologico, ha espresso la sua valutazione,

concludendo:

" (…) La

sindrome fibromialgica generalizzata primaria, equivale, come anche le sindromi

del dolore cronico generalizzato aspecifiche, quindi senza correlato

strutturale, dal lato medico assicurativo ad una sindrome del dolore cronico

somatoforme, per cui eventuali deficit funzionali derivanti dalla stessa,

devono essere stabiliti in ambito peritale psichiatrico specialistico, come

previsto dall’assicurazione, aspetto pure importante in quanto l’assicurata,

stando agli atti risulta affetta anche da una malattia psichiatrica.

Il decondizionamento e sbilancio muscolare, i disturbi statici

della colonna vertebrale come pure le minime alterazioni degenerative al

rachide cervicale e lombare, risultano patologie non portanti a limiti

funzionali e di carico di lunga durata, per cui non vanno considerati come

cause dell’inabilità lavorativa attualmente in corso.

(…).

Non ho riscontrato patologie di stretta competenza reumatologica

in grado di incidere sulla capacità lavorativa attuale, come spiegato nei

dettagli sopra.

(…).

L’inabilità lavorativa perdurante dal 14.8.2023 non può essere

principalmente spiegata con patologie di stretta competenza reumatologica.

(…).

Ritengo indispensabile che l’assicurazione si informi anche presso

i vari specialisti coinvolti nelle cure dell’assicurata, per le patologie di

non stretta competenza reumatologica, al fine di individuare quali siano le

affezioni nei rispettivi campi di specialità in grado di incidere sulla sua

capacità lavorativa e di voler poi predisporre un approfondimento peritale nei

campi di specialità determinanti un’inabilità lavorativa protratta, in accordo

con il servizio medico fiduciario dell’assicurazione” (doc. Z)

Il 20 febbraio 2024 l’attrice è

stata visitata dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, su

richiesta della convenuta.

Nel referto del 21 febbraio 2024

lo specialista, dopo aver descritto l’anamnesi familiare, fisiologica, patologica,

i dati sociali, l’evoluzione dei disturbi psichici, il riassunto degli atti, la

vista quotidiana, i disturbi soggettivi, la terapia dichiarata, lo status

psichico, ha affermato:

" (…) si

tratta di un’assicurata 37enne che si dimostra all’inizio del colloquio

immediatamente distante quasi polemica, afferma che gli psichiatri

dell’ospedale di __________, dove lei stessa si era rivolta per un ricovero,

non avrebbero capito nulla della sua situazione e hanno certificato una

diagnosi completamente sbagliata di disturbo della personalità. Ribadisce che

fino al 14 agosto scorso non aveva mai avuto problemi particolari di salute.

Tutti i problemi che sono intervenuti da allora sono di esclusiva natura

fisica. Riguardo al periodo prolungato di IL precedente l’assicurata ha

affermato che il dr. __________ aveva prescritto solamente pochi giorni di IL e

che in seguito ad un problema di ansia legato ad un lutto in famiglia che

l’assicurata nonostante le mie domande non ha voluto approfondire.

Dichiara che in quel momento era stata licenziata dal precedente

datore di lavoro a __________ ma che questo non aveva provocato in lei alcun

problema psichiatrico o psicologico. Ciò nonostante, la documentazione

presentata dimostra verosimilmente il contrario.

Lo stato dei fatti e l’osservazione odierna mi permettono di

allinearmi alla presa di posizione degli psichiatri di __________ e di

dimostrare una diagnosi prevalente di disturbo di personalità emotivamente

instabile tipo borderline ICD-10 F; 60.31 che verosimilmente ha caratterizzato

il modo di essere dell’assicurata dall’inizio dell’età adulta.

Riguardo la sindrome fibromialgica, il dolore cronico appare

estremamente amplificato dall’assicurata, ricerca sempre più visite mediche e

trattamenti; fisioterapia, ergoterapia, chiropratica. Queste impegnano

giornalmente l’assicurata.

Nonostante affermi di non necessitare di assumere l’ansiolitico

Lexotanil o altri medicamenti psicotropi, esprime una sofferenza psichica che

cerca ad ogni costo di negare, al punto di negare fatti che avevano determinato

un’inabilità prolungata, una prescrizione almeno di un medicamento d’interesse

psichiatrico (Lexotanil), una presa a carico psicologica verosimile da inizio

2023 ed ora, per sua ammissione, una presa a carico psichiatrica. Durante il

ricovero a __________ era emerso che a __________ non avrebbe mai trovato il

lavoro ricercato nel campo delle risorse umane e sarebbe vissuta grazie alla

rendita di disoccupazione, alcuni proventi del lavoro part-time di babysitter

(si veda il certificato di inabilità lavorativa del precedente datore di

lavoro) e il supporto finanziario della madre. Dopo il termine della relazione

con __________, la paziente si sarebbe ritirata socialmente e avrebbe

manifestato una intensa ansia e deflessione del tono dell’umore, esacerbati nel

novembre 2022 dalla morte del proprio gatto, animale al quale era fortemente

legata.

L’anamnesi raccolta a __________ dimostra inequivocabilmente un

disagio psichico di lunga data; l’anamnesi psichiatrica remota è significativa:

la paziente riferisce di essere stata seguita per anni dallo psicologo dr __________

per delle sessioni di psicoterapia terminate circa un paio di anni fa. Da

allora si sarebbe affidata ad un sito italiano di psicologi on-line.

Recentemente durante un ricovero presso l’Ospedale __________ avrebbe

beneficiato di due consultazioni con una psichiatra di liaison, affiancata da

una psicologa (dr.ssa __________), che si direbbe disponibile ad una presa a

carico ambulatoriale al termine del ricovero. Si sottolinea il pregresso

utilizzo di Fluoxetina e Tranxilium come uniche farmacoterapie psichiatriche.

Sarebbe stato suggerito Escitalopram recentemente, mai assunto dalla paziente.

L’assicurata al colloquio odierno nega questi fatti ed appare

perseguire una condizione in cui una ripresa lavorativa è di per sé appare

estremamente difficile. È all’inseguimento di una spiegazione per i vari

sintomi che verosimilmente non è presente. La sua giornata appare occupata da

visite mediche e trattamenti in modo totalizzante. Sono indicatori tipici di

una sindrome somatoforme da dolore persistente.

La mia osservazione così come quanto riportato dai colleghi di __________

mostra uno stato caratterizzato da instabilità nelle relazioni interpersonali,

dell’immagine di sé e dell’affettività; marcata impulsività, segni basilari di

un disturbo di personalità borderline.

3. Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

disturbo di personalità borderline ICD-10 F; 60.31

sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F; 45.4

4. in che misura questi disturbi limitano la persona assicurata

nell’esercizio della sua ultima attività? Rispettivamente in un’attività

adatta?

In ambito psichiatrico, nonostante la reticenza nel descrivere il

decorso da parte dell’assicurata, appare evidente un disturbo psichico presente

da parecchio tempo, alla luce dei rapporti medici e di una presa a carico

psicologica che è iniziata antecedentemente secondo il suo racconto all’agosto

2023, come la stessa assicurata aveva affermato durante il ricovero

all’ospedale __________.

Quello che è successo dopo trova una spiegazione nel disturbo di

personalità, e nel disturbo somatoforme verosimilmente evoluto dal nucleo

personologico nella sua ricerca di dare una spiegazione somatica ad un

malessere psichico di lunga data.

L’assicurata è impegnata in diversi trattamenti medici che solo

per questo le impediscono una qualunque prospettiva di ripresa lavorativa sul

breve-medio termine. Certamente il suo pensiero è orientato solo in questa

direzione e non permette di pensare a un futuro lavorativo.

Questo stato era sicuramente già presente ad inizio 2023 quando si

è verificato il precedente periodo di IL di cui questo è certamente un

prolungamento.

(…)

Ho discusso le conclusioni della presente valutazione: le ho

confermato che dal punto di vista psichico non è esigibile sul medio periodo

una ripresa lavorativa, ma non ho affermato assolutamente che la problematica

non è psichiatria come da lei continuamente affermato e richiesto.” (doc. AA)

L’attrice ha prodotto anche un

referto del 27 marzo 2024 di __________, psicologo e psicoterapeuta FSP ATP,

che ha affermato:

" (…) La

signora AT 1 frequenta le sedute con regolarità. A partire dalla presa a carico

manifesta un forte disagio psicologico legato alla presenza, come riporta con

descrizione precisa, di svariati dolori fisici che la pongono in una condizione

tale da non poter condurre un’esistenza serena ed attiva, quale vorrebbe.

La condizione psicologica di cui soffre attualmente non appare

collegabile alle precedenti esperienze negative vissute dalla paziente ma

all’attuale condizione fisica dolorosa e invalidante, oggetto di indagini

mediche, di cui soffre. Il suo stato psicologico appare pertanto, allo stato

attuale una conseguenza di tale condizione fisica.

Il vissuto psicologico, fortemente invalidante, si esprime

attraverso una condizione ansiosa accompagnata da comportamenti reattivi di

natura impulsiva espressi in occasione delle delusioni che riporta aver

incontrato in occasione di accertamenti medici non corrispondenti nelle

modalità e negli esiti alle sue attese. Si accompagna quindi alla condizione

psicologica sopra descritta, un sentimento di sconforto e di rabbia,

emotivamente espresso secondo quest’ultima emozione. Parte del lavoro

terapeutico attuale è dedicato al controllo e alla regolazione di tali impulsi

anche in base a quella che è la sua storia personale caratterizzata da momenti

in cui non si è sentita a lungo sufficientemente presa in sufficiente

considerazione.” (doc. AB)

L’assicurata ha poi allegato un

referto del curante, dr. med. __________, del 25 marzo 2024, che ha affermato:

" (…) Effettuo

una disamina delle condizioni cliniche di AT 1 dopo una rilettura delle carte

fin qui prodotte in uno schema temporale.

AT 1 ha iniziato ad avere i primi problemi di salute ad agosto

2023 con problemi di respirazione in cui poi veniva fatta diagnosi di asma

bronchiale e messa a beneficio dal dr. __________ con terapia broncodilatoria.

Subentrano poi invece dolori osteo-muscolo-articolari diffusi in

cui il reumatologo Dr. __________ riscontra una sindrome fibromialgica.

A novembre 2023 inoltre AT 1 viene colpita da un importante

infezione da COVID 19 da cui guarisce non senza sequele a carico polmonare, dei

dolori diffusi e dell’astenia. Nello stesso periodo inoltre compaiono dei

sintomi cardiologici a cui seguiranno delle investigazioni specialistiche

contestuali che riscontrano una sindrome bradi-tachicardica sinusale.

Esegue dopo di ciò una gastroscopia per dolori epigastrici con

reflusso gastro-esofageo marcato in cui viene impostata una terapia con

inibitori di pompa protonica che non sempre riescono ad arginare tali sintomi.

Subentrano problemi d’equilibrio, di dolori della sfera della

muscolatura facciale, emicranica e problemi al visus. Una valutazione

oftalmologica riscontra dubbia sindrome di Sjogren. Per tale motivo essendo

tale sindrome collegata a più organi viene inviata all’università di __________

presso il reparto di immunologia e reumatologia per indagare tale ambito

insieme al riscontro di proteina spike, correlata al Covid che ha avuto a

novembre 2023.

In base ai dati fin qui giunti si può sicuramente dire che tale

importante corteo sintomatologico non sono collegati allo stato ansioso

riscontrato da AT 1 a gennaio 2023 e pertanto andrà chiarito in sede

specialistica a __________” (doc. AC).

Agli atti è stata prodotta la

convocazione per una degenza stazionaria presso l’__________ di __________ dal

Considerandi

2.

aprile 2024 (doc. AD).

Il 21 maggio 2024 l’attrice ha trasmesso

un certificato del dr. med. __________ del 17 maggio 2024 che attesta una

completa incapacità lavorativa dell’attrice dal 21 maggio 2024 al 21 giugno

2024.

(doc. AE) e un certificato del 17 maggio 2024 del medesimo curante che

afferma:

" (…) Si

certifica che la sig.ra AT 1 dovrà essere visita a breve dall’immunologo Dr. __________

presso l’ospedale di __________, visto la recente positivizzazione degli

anticorpi per una malattia autoimmunitaria. I sintomi presentati dalla sig.ra

ad agosto u.s potrebbero essere ricollegabile a tale quadro immunitario. Tale

modificazioni dal punto di vista immunitario possono essere visibili nel sangue

anche a distanza di mesi. L’attuale quadro clinico non è ricollegabile a gennaio

2023.” (doc. AF)

In sede di udienza

l’attrice ha prodotto un referto del 3 giugno 2024 del dr. med. __________,

secondo il quale l’interessata da “venerdì scorso è costretta a letto da una

fortissima emicrania con anche episodi di febbre per questo motivo questa

mattina alle ore 11 verrà visitata presso il mio studio” (doc. XV/1),

nonché un rapporto delle analisi eseguite il 2 giugno 2024 presso l’__________

(doc. XV/2).

2.8

Circa l’aspetto medico, va

rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata

in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata

non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel

processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)

devono

essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa

giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di

indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono

giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de

l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso evaso dall’Alta Corte,

si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità

giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una

rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi

su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in

psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha

visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità

lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione,

ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere

apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su

mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare

e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti)

giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si

sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della

verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile

al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd,

secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il

valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi

inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando

che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma

di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto,

come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di

parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi

esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è

fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare fosse un mezzo

di prova ai sensi del Codice di procedura civile.

Nelle sue considerazioni,

l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il

Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che

la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a

domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore

probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per

contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di

parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140

III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168

cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali

figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione

sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso

che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne

unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina

considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale

come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg.

CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale,

considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il

legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai

sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel

i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art.

168.

Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di conseguenza, la

giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la

DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la

giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù

della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma

costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132

III 83).

Le allegazioni che si fondano

su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente

motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare

in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve

piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che

contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso,

insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv.

1.

CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato o dall’assicuratore. In

assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente contestata la perizia di

parte si esaurisce invece in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr.

consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata

dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia

di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha

ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio

cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che

la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la

capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è

quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima

istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti

a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).

2.9

Va

ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al

consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico,

laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera

specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una

critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit

l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept

pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le

raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en

mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette

expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli

du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un

rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié

une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute

d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des

discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du

recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier

ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée.

Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans

cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation

motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le

Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque

ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24

juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de

l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve

de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office

de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de

refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré

était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a

pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________

avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

Inoltre, per

quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare

riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla

sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

Su questi temi si veda anche STF

4A_544/2019 del 26 maggio 2020.

Per dei casi in cui il Tribunale

federale ha citato la giurisprudenza valida nell’ambito delle assicurazioni

sociali ci si riferisca alle STF 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019, in particolare

consid. 3.1 e 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 3.1.2.

Relativamente alle modifiche

dell’art. 177 CPC che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025 (RU 2023, pag.

491.

e seguenti), cfr. il Messaggio concernente la modifica del Codice di

diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e

l’applicazione del diritto), in FF 2020, pag. 2407 e seguenti, in particolare

pag. 2459 – 2460 (sul tema cfr.: Laura Kunz/ Pia Meier: Das

Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, pag. 32).

2.10

L’assicurato che chiede il

versamento delle indennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua

incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante

(sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3, con riferimento alla DTF

141.

III 241 consid. 3.1).

La

posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene

contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta

tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della

capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova,

l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare

dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato

si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle

allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza

4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III

321.

consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).

In

una sentenza 4A_117/2021 del 31 agosto 2021, pubblicata in DTF 148 III 105

(cfr. anche STF 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 3.1.1; STF 4A_144/2021

del 13 settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha confermato la

predetta giurisprudenza, precisando che secondo

la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di

assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la

pretesa assicurativa" (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA)

e cioè segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di

un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe

invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la

prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non

vincolante nei confronti dell'avente diritto. Per una pretesa incapacità

lavorativa legata all'insorgenza del caso di assicurazione vale il grado della

prova ordinario. Di conseguenza la prova è apportata, se il tribunale è

convinto secondo criteri oggettivi dell'esattezza dell'allegazione fattuale. È

sufficiente che non sussistano più seri dubbi sull'esistenza del fatto allegato

o che i dubbi eventualmente rimanenti appaiano leggeri (consid. 3.3.1).

2.11

In concreto, occorre preliminarmente stabilire se all’inizio

dell’attività lucrativa presso l’ultimo datore di lavoro (1° aprile 2023)

l’attrice era affetta da una patologia e se era consapevole che entro 6 mesi questa

malattia avrebbe potuto causare un’incapacità al lavoro. In caso di risposta

affermativa, in un secondo tempo occorrerà accertare se tale patologia è alla

base dell’incapacità lavorativa del 14 agosto 2023.

2.12

Alla luce della

documentazione agli atti, occorre innanzitutto concludere che l’interessata al

momento dell’inizio dell’attività lucrativa il 1° aprile 2023 presso il suo

nuovo datore di lavoro, __________, era affetta da un disturbo psichico, ossia

da uno stato ansioso-depressivo, che durava da diverso tempo, per il quale era

in cura da anni e che ne era consapevole (doc. 4, email dell’8 marzo 2023

dall’attrice alla convenuta: “[…] Dann bin ich zu einer

Familientrauer nach Hause gefahren und dann hat die Krankheit überhand

genommen, die sowieso schon seit einiger Zeit andauert, da es sich um eine

schweren depressiven Zustand handelt […]” sottolineatura del redattore;

doc. 6, email di __________ alla convenuta: “[…] Laut meinen Aufzeichnungen

gab es eine Überzahlung, da die Absenz vom 12 – 17.01.2023 eine Grippe war und

die Absenz wegen psychischer Beschwerden erst am 30.01.2023 begann […]”

sottolineatura del redattore; doc. 5, certificato del 9 marzo 2023 del dr. med.

__________ secondo cui “dal 30.1.23 a data da destinarsi, risulta inabile al

lavo[ro] al 100% per sindrome ansiosa generalizzata”; doc. 3; doc. 14, referto

del 6 ottobre 2023 dell’Ospedale __________: “[…] La paziente lamenta la

presenza di uno stato ansioso cronico, esacerbato negli ultimi mesi, specialmente

in concomitanza con il trasloco presso il domicilio della madre e il riferito

mobbing sul luogo di lavoro, con conseguente interruzione dell’attività

lavorativa per malattia da agosto 2023. La paziente manifesterebbe intensi

attacchi d’ansia caratterizzati da tremori, dispnea segno di Trousseau,

confusione e sensazione di morte imminente […]”, sottolineature del

redattore; cfr. anche

la valutazione del dr. med. __________ del

21.

febbraio 2024: “[…]

L’anamnesi raccolta a __________ dimostra

inequivocabilmente un disagio psichico di lunga data; l’anamnesi psichiatrica

remota è significativa: la paziente riferisce di essere stata seguita per anni

dallo psicologo dr __________ per delle sessioni di psicoterapia terminate

circa un paio di anni fa. Da allora si sarebbe affidata ad un sito italiano di

psicologi on-line. Recentemente durante un ricovero presso l’Ospedale __________

avrebbe beneficiato di due consultazioni con una psichiatra di liaison,

affiancata da una psicologa (dr.ssa __________), che si direbbe disponibile ad

una presa a carico ambulatoriale al termine del ricovero. Si sottolinea il

pregresso utilizzo di Fluoxetina e Tranxilium come uniche farmacoterapie

psichiatriche. Sarebbe stato suggerito Escitalopram recentemente, mai assunto

dalla paziente

[…]”).

La

presenza della patologia all’inizio del nuovo contratto di lavoro presso __________

è confermata anche dal certificato del 24 marzo 2023 del dr. med. __________

(allegato doc. 6) il quale, indicando che l’interessata “risulta inabile al

lavoro al 100% per malattia” (sindrome ansiosa generalizzata, cfr. doc. 5)

e che dal 1° aprile 2023 “deve interrompere la sua attività lavorativa

presso l’attuale posto di lavoro” (ndr: ____________________; sottolineatura

del redattore), ha confermato la presenza di una patologia all’entrata in

servizio presso il nuovo datore di lavoro, seppur non (ancora) invalidante per

la nuova attività.

Pur

considerando che né il medico curante, né l’attrice hanno fatto capo ad una

classificazione internazionale riconosciuta (ad esempio ICD-10) nella diagnosi

della malattia, dai loro scritti emerge con sufficiente chiarezza che AT 1 era affetta

da una patologia psichica con le caratteristiche di uno stato ansioso-depressivo.

Del

resto l’art. __________ delle condizioni contrattuali non impone la conoscenza

dell’esatta classificazione scientifica della patologia, ma presuppone

unicamente che la persona assicurata sia malata.

Il

fatto che in data 22 novembre 2023, il curante, dr. med. __________ abbia

affermato che l’attrice dal “24.01.23 al 31.03.23 era inabile al lavoro per

crollo emotivo causa lutto, gli accertamenti non hanno evidenziato un problema

depressivo-ansioso. Abile dunque al lavoro dal 01.04.23, ma nel frattempo è

stata licenziata”, non modifica la valutazione.

Da

una parte l’inabilità al lavoro al momento dell’entrata in servizio non è una

condizione per l’applicazione dell’art. __________ delle condizioni

contrattuali.

D’altra

parte il curante sostiene genericamente che vi sarebbero stati accertamenti che

non avrebbero evidenziato una problematica ansioso-depressiva, senza tuttavia

indicare alcun elemento medico oggettivo a sostegno delle sue parole.

Infine,

anche se l’incapacità lavorativa dal 24 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 fosse

dovuta ad un’altra patologia o ad un “crollo emotivo causa lutto” la

medesima attrice ha comunque ammesso che una problematica ansioso-depressiva

era presente da tempo (doc. 4: “[…] die sowieso schon seit einiger Zeit

andauert, da es sich um eine schweren depressiven Zustand handelt […]”;

doc. 14: “[…] La paziente lamenta la presenza di uno stato ansioso cronico,

esacerbato negli ultimi mesi, specialmente in concomitanza con il trasloco presso

il domicilio della madre e il riferito mobbing sul luogo di lavoro, con

conseguente interruzione dell’attività lavorativa per malattia da agosto 2023

[…]”).

Il

certificato del 22 novembre 2023 del dr. med. __________, allestito dopo che la

convenuta aveva rifiutato le prestazioni poiché l’incapacità lavorativa,

secondo CV 1, derivava dalla medesima patologia già presente all’inizio

dell’attività lucrativa ed apparentemente in contraddizione con quanto

sostenuto nei mesi da gennaio a marzo 2023 quando lo stesso curante aveva

diagnosticato una sindrome ansiosa generalizzata, non è pertanto d’aiuto

all’attrice.

2.13

Accertata

la presenza di una patologia psichica (disturbo ansioso depressivo,

rispettivamente grave disturbo depressivo e/o disturbo d’ansia generalizzato) occorre

stabilire se l’interessata era consapevole che tale patologia nei primi sei

mesi di attività lavorativa avrebbe potuto sfociare in un’incapacità

lavorativa.

La

risposta è positiva.

Nei

certificati medici emessi dal dr. med. __________ il 7 ed il 9 marzo 2023 (doc.

3.

e 5) figura che l’attrice era incapace al lavoro a causa di una sindrome

ansiosa generalizzata. La stessa assicurata aveva rilevato che l’inabilità

lavorativa era dovuta ad una depressione (doc. 4: “[…] die sowieso schon

seit einiger Zeit andauert, da es sich um eine schweren depressiven Zustand

handelt […]”) e nel corso della degenza presso l’Ospedale __________, dove era

già stata ricoverata nel 2009 (doc. 14: “[…] nota al nostro servizio per un

precedente ricovero datato al 2009 […]”) si era lamentata della “presenza

di uno stato ansioso cronico, esacerbato negli ultimi mesi, specialmente in

concomitanza con il trasloco presso il domicilio della madre e il riferito

mobbing sul luogo di lavoro” ed ha riferito “di essere stata seguita per

anni dallo psicologo dr __________ per delle sessioni di psicoterapia terminate

circa un paio di anni fa. Da allora si sarebbe affidata ad un sito italiano di

psicologi on-line” (doc. 14).

Anche

se poi, secondo quanto affermato il 22 novembre 2023 dal dr. med. __________,

secondo accertamenti tuttavia non esplicitati, a posteriori l’incapacità

lavorativa dal 24 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 sarebbe dovuta ad un’altra

causa, l’attrice, visto quanto da lei stessa affermato e quanto attestato

all’epoca dal dr. med. __________, era sicuramente consapevole che nei primi

sei mesi di attività lucrativa avrebbe potuto essere incapace al lavoro a causa

della sua sindrome ansioso-depressiva.

Sia

gli elementi soggettivi (doc. 4: “[…] die sowieso schon seit einiger Zeit

andauert, da es sich um eine schweren depressiven Zustand handelt […]”,

doc. 14) che oggettivi (doc. 3, 5, 6) convergono verso questa conclusione.

Resta

da stabilire se l’incapacità lavorativa iniziata il 14 agosto 2023 deriva da

tale malattia (disturbo ansioso depressivo, rispettivamente grave disturbo

depressivo e/o disturbo d’ansia generalizzato).

2.14

Il

3.

ottobre 2023 __________ ha informato l’assicuratore che l’attrice, dal 14

agosto 2023, era incapace al lavoro ed ha prodotto due certificati medici

generici del dr. med. __________ che attestava una completa incapacità

lavorativa fino al 15 ottobre 2023 (doc. 8).

Chiamato a produrre un rapporto

medico dettagliato e la cartella clinica completa, il 23 ottobre 2023 il

curante ha prodotto un referto del 21 settembre 2023 della Clinica __________

(doc. 11), un referto del 3 ottobre 2023 della Clinica __________ (doc. 12), un

referto dell’11 ottobre 2023 dell’Ospedale __________ (doc. 13) ed un referto

del 6 ottobre 2023 dell’Ospedale __________ (doc. 14).

Dal referto dell’Ospedale __________,

allestito da medici specialisti in psichiatria, senza essere stati incaricati

della sua redazione da una delle parti, emerge che alla base dell’incapacità

lavorativa iniziata il 14 agosto 2023 vi è la patologia ansioso-depressiva di

cui l’attrice è affetta da tempo e che era presente anche al momento

dell’inizio dell’attività lucrativa.

Gli specialisti hanno infatti

affermato che l’attrice “lamenta la presenza di uno stato ansioso cronico,

esacerbato negli ultimi mesi, specialmente in concomitanza con il trasloco

presso il domicilio della madre e il riferito mobbing sul luogo di lavoro, con

conseguente interruzione dell’attività lavorativa per malattia da agosto 2023.

La paziente manifesterebbe intensi attacchi d’ansia caratterizzati da tremori,

dispnea segno di Trousseau, confusione e sensazione di morte imminente”.

La stessa assicurata ha pertanto sostenuto

che lo stato ansioso cronico si è esacerbato in concomitanza sia con il

trasloco presso sua madre (dopo il ritorno da __________), sia dall’(asserito)

mobbing subito sul nuovo posto di lavoro, ciò che ha portato all’interruzione

dell’attività a causa di malattia dal 14 agosto 2023.

Gli psichiatri dell’Ospedale __________

hanno poi potuto dare un “nome” alle crisi d’ansia e depressive sofferte

dall’assicurata, giungendo alla diagnosi di sospetto disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo borderline (ICD 10: F60.31), poi confermata anche

dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la cui perizia di

parte, come si vedrà anche nel proseguo della motivazione, non è stata

censurata in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi

atti a metterne in dubbio la sua fedefacenza.

Anche il dr. med. __________ ha

stabilito che la patologia psichica presente da numerosi anni è alla base anche

dell’incapacità lavorativa iniziata il 14 agosto 2023 (“In ambito

psichiatrico, nonostante la reticenza nel descrivere il decorso da parte

dell’assicurata, appare evidente un disturbo psichico presente da parecchio

tempo, alla luce dei rapporti medici e di una presa a carico psicologica che è

iniziata antecedentemente secondo il suo racconto all’agosto 2023, come la

stessa assicurata aveva affermato durante il ricovero all’ospedale __________.

Quello che è successo dopo trova una spiegazione nel disturbo di personalità, e

nel disturbo somatoforme verosimilmente evoluto dal nucleo personologico nella

sua ricerca di dare una spiegazione somatica ad un malessere psichico di lunga

data. L’assicurata è impegnata in diversi trattamenti medici che solo per

questo le impediscono una qualunque prospettiva di ripresa lavorativa sul

breve-medio termine. Certamente il suo pensiero è orientato solo in questa

direzione e non permette di pensare a un futuro lavorativo. Questo stato era

sicuramente già presente ad inizio 2023 quando si è verificato il precedente

periodo di IL di cui questo è certamente un prolungamento”,

sottolineatura del redattore).

Gli ulteriori, numerosi,

atti medici prodotti dalle parti non permettono di giungere a conclusioni

diverse.

Il curante, dr. med. __________,

il 23 novembre 2023 ha affermato che l’interessata dal 14 agosto 2023 è inabile

al lavoro per motivi diversi “da quello precedente”. In tale contesto il

curante ha elencato le patologie a suo a dire all’origine dell’incapacità

lavorativa ed ha concluso che tali “problematiche hanno pesato sulla psiche

della paziente che ha manifestato problematiche depressive per le quali ha

beneficiato di un ricovero e attualmente psicoterapia in regime ambulatoriale +

farmacoterapia” (doc. M).

Questo certificato medico, il cui

contenuto, come visto in precedenza, è in parte in contraddizione con quanto

sostenuto nei primi mesi del 2023 dal medesimo dr. med. __________, va

esaminato con prudenza (cfr. STF 4A_281/2023 del 22 giugno 2023, consid. 3.1.2

in fine).

Il

curante ha indicato 5 disturbi che sarebbero stati alla base dell’incapacità

lavorativa.

Il

disturbo “respiratorio su asma allergico mal controllato con crisi

dispnoiche necessitanti rivalutazione in pronto soccorso + nuova presa a carico

specialistica”, non può essere preso in considerazione, giacché nel referto

del 21 settembre 2023 della Clinica __________ figura “possibile asma

bronchiale allergica da indagare” e “insorgenza/esacerbazione dei

disturbi da quando in febbraio è rientrata in TI da __________ e vive

provvisoriamente dalla madre” (doc. 11).

La

patologia era di conseguenza già presente al momento dell’inizio dell’attività

lucrativa il 1° aprile 2023 e considerata l’esacerbazione nel mese di febbraio

2023.

quando è rientrata in Ticino, non vi può essere nessun dubbio che

l’interessata fosse consapevole che la malattia avrebbe potuto causare

un’inabilità lavorativa nei primi 6 mesi di attività. La malattia è inoltre in

relazione con la patologia ansiosa, così come i “Dolori toracici con rialzo del

D-Dimero, con successive angioTac negative per embolia, accertamenti

ematologici sulla coagulazione in corso” (cfr. doc. 12, referto del 3

ottobre 2023 della Clinica __________: “dispnea soggettiva e riferite apnee

notturne in contesto di stati d’ansia” e “Trattasi di una dispnea

verosimilmente subordinata al quadro ansioso-depressivo di cui era nota la

paziente”, dove vengono pure indicati gli esami angiologici

[sottolineature del redattore]; cfr. anche doc. 13: “Segnaliamo che

all’Angio-TAC viene segnalata una minuta ipoperfusione talamo-capsulare

sinistra di non sicuro valore patologico, con anatomia vascolare normale.

All’esame clinico abbiamo riscontrato diversi elementi di inconsistenza

clinica, come oscillazioni ai 4 arti, cedimenti bilaterali agli arti inferiori

e cedimento completo dell’arto superiore in assenza di pronazione e con

distraibilità”; cfr. anche doc. U/3: “Tilt-test nei limiti di norma, con

normale risposta pressoria e cronotropa senza comparsa di sintomi durante il

test”), che ha pure concorso a provocare un sospetto disturbo neurologico

funzionale (emisindrome motoria brachio-crurale destra lieve con emisindrome

sensitiva facio-brachio-crurale omolaterale). Gli specialisti hanno “spiegato

e condiviso con la paziente a più riprese tale diagnosi, spiegando che si

tratta di un problema del funzionamento dei circuiti nervosi, senza anomalie

strutturali cerebrali visibili. In questo contesto alla base c’è spesso un

certo “sovraccarico” a livello psichico, cosa che peraltro la

paziente stessa riconosce” (sottolineature del redattore).

I

dolori articolari “diffusi invalidanti sia a piccole che a grandi

articolazioni DD malattia reumatica infiammatoria in primo luogo

Spondiloartropatia, Fibromialgia”, dal punto di vista reumatologico non comportano

un’incapacità lavorativa. Il 7 febbraio 2024 il dr. med. __________,

specialista, a differenza del medico curante, in reumatologia, ossia proprio

nella patologia qui in discussione, non ha rilevato alcuna diagnosi

reumatologica con conseguenze sulla capacità lavorativa, mentre ha spiegato,

indicandone approfonditamente le ragioni, per quale motivo vi sono diagnosi

reumatologiche senza conseguenza sulla capacità lavorativa: “la sindrome

fibromialgica generalizzata primaria, equivale, come anche le sindromi del

dolore cronico generalizzato aspecifiche, quindi senza correlato strutturale,

dal lato medico assicurativo ad una sindrome del dolore cronico somatoforme,

per cui eventuali deficit funzionali derivanti dalla stessa, devono essere

stabiliti in ambito peritale psichiatrico specialistico, come previsto

dall’assicurazione, aspetto pure importante in quanto l’assicurata, stando agli

atti risulta affetta anche da una malattia psichiatrica. Il decondizionamento e

sbilancio muscolare, i disturbi statici della colonna vertebrale come pure le

minime alterazioni degenerative al rachide cervicale e lombare, risultano

patologie non portanti a limiti funzionali e di carico di lunga durata, per cui

non vanno considerati come cause dell’inabilità lavorativa attualmente in corso”.

Per

quanto concerne più specificatamente la fibromialgia, diagnosticata anche dal

dr. med. __________ come “sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10

F:45.4”, secondo il quale è verosimilmente “evoluto dal nucleo

personologico nella sua ricerca di dare una spiegazione somatica ad un

malessere psichico di lunga durata”, va evidenziato come tale malattia è

stata diagnosticata solo nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2023 dal dr.

med. __________, nel citato certificato, e dal dr. med. __________, ossia dopo

l’uscita dalla cerchia degli assicurati dell’attrice in seguito al suo

licenziamento per fine ottobre 2023.

Pertanto,

in ogni caso, non darebbe diritto ad alcuna prestazione (cfr. __________ delle

condizioni contrattuali).

È

vero che il dr. med. __________ il 19 dicembre 2023 ha poi affermato che

l’interessata “presenta dei dolori diffusi con una probabile fibromialgia

generalizzata” e che questa “problematica è attualmente alla base della

sua incapacità lavorativa a decorrere dal mese di agosto 2023”. Tuttavia lo

specialista non indica elementi medici oggettivi alla base della sua

conclusione che non trova conforto nella valutazione dei medici dell’Ospedale __________.

Gli specialisti nell’ambito della degenza, durata dal 27 settembre 2023 al 5

ottobre 2023, nel corso della quale hanno potuto osservare personalmente

l’interessata su un lungo periodo di tempo ed esaminare in maniera approfondita

il suo stato di salute, non hanno rilevato la presenza di una fibromialgia,

malgrado tale patologia sia anche di competenza psichiatrica. Ciò di cui la

convenuta ha correttamente tenuto conto, sottoponendo il caso, conformemente

alla giurisprudenza, ad uno specialista in reumatologia e ad uno specialista in

psichiatria (cfr. STCA 32.2023.59 del 2 ottobre 2023, consid. 2.7 con rinvio

alla STF 9C_435/2022 del 20 giugno 2023 consid. 5.1).

Non

va poi dimenticato che il dr. med. __________ ha affermato che il disturbo

somatoforme è verosimilmente evoluto dal nucleo personologico nella ricerca

dell’attrice di dare una spiegazione somatica ad un malessere psichico di lunga

data (pag. 9, doc. AA). Per cui, in ogni caso, alla base c’è sempre la (già

presente) patologia psichiatrica.

Anche

lo psicologo e terapeuta __________ pur sostenendo che prima si è sviluppata la

fibromialgia e poi la sindrome ansioso depressiva, ha evidenziato il legame tra

le due patologie (doc. O/4: l’interessata “presenta dolore diffuso a livello

muscolo scheletrico con un quadro sindromico ascrivibile alla sindrome

fibromialgica secondo i criteri ICD (…) con classificazione F 79.7 Tale

condizione di sofferenza l’ha portata, nel tempo, a sviluppare una risposta

ansioso depressiva (F41.2, disturbo misto ansioso depressivo) determinata

dall’insofferenza verso tale condizione cresciuta nel tempo.”). Inoltre,

sostenendo che la fibromialgia è sorta precedentemente allo stato

ansioso-depressivo, il quale era già presente al momento dell’inizio

dell’attività lavorativa, quanto affermato dallo psicologo tende semmai a

confermare che l’incapacità lavorativa del 14 agosto 2023 deriva da una

patologia di cui l’interessata era già affetta al 1° aprile 2023.

Nel

successivo referto del 27 marzo 2024 lo psicologo e psicoterapeuta ha

genericamente indicato che a suo parere la condizione psicologica di cui soffre

l’attrice non “appare collegabile alle precedenti esperienze negative

vissute e riportate dalla paziente ma all’attuale condizione fisica e

invalidante, oggetto di indagini mediche, di cui soffre”. __________, che

peraltro non è un medico, non si confronta tuttavia con le risultanze della

degenza avvenuta presso l’Ospedale __________ e con le valutazioni del dr. med.

__________, che giungono a conclusioni diverse. Le sue affermazioni, non

motivate e non fondate su elementi medici oggettivi, non sono atte a mettere in

discussione quanto accertato invece dai medici FMH specialisti in psichiatria e

psicoterapia dell’Ospedale __________ e dal dr. med. __________.

Di

nessun aiuto per l’attrice è il certificato del 9 febbraio 2024 del dr. med. __________,

giacché lo specialista rileva un “problema di sospetta fibromialgia”, ma

solo quale dato anamnestico, senza precisare da quando è insorto, non essendo

il suo ambito.

Per

quanto concerne le altre patologie citate dal dr. med. __________ nel referto

del 23 novembre 2023, ossia, i dolori “del tratto digerente con origine non

chiara DD colonspastico-irritabile, Malattia infiammatoria cronica intestinale”

e le “gravi crisi emicraniche deficitarie necessitanti valutazione in

urgenza in Pronto Soccorso e presa a carico specialistica”, dagli atti non

emerge che esse abbiano un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’attrice.

Non vi sono infatti atti medici, oltre a quello generico del dr. med. __________,

che attestano l’impossibilità per l’attrice di lavorare a causa di queste sole

patologie.

Per

quanto concerne più specificatamente le cefalee del resto la dr.ssa med. __________,

FMH neurologia, malgrado gli esami effettuati, nel referto del 20 dicembre 2023

non ha rilevato alcuna particolare problematica neurologica (“l’esame

neurologico è nella norma. In principio non prevedo controlli se non sporadici

per la cefalea a distanza, il primo tra 6 mesi”). Ella ha del resto

concluso che per “quanto riguarda la cefalea la situazione attualmente è

migliorata, sotto assunzione regolare di Riboflavina che concordo di proseguire”

(“Avevo valutato la paziente ad ottobre ’23 a seguito della comparsa di

dolore in regione latero-cervicale e frontale a destra, dopo manipolazioni

cervicali. Da allora il dolore tendeva a migliorare spontaneamente, ora cefalea

molto saltuaria, carattere abituale. (…) La cefalea appare ora migliorata con

le sedute di fisioterapia a scopo antalgico ed assunzione regolare di

Riboflavina (Magnesio poco tollerato)”).

Non

va poi dimenticato che il nuovo medico curante, dr. med. __________, il 25

marzo 2024, esaminati gli atti, ha rilevato come l’attrice ha “iniziato ad avere i primi problemi di

salute ad agosto 2023 con problemi di respirazione in cui poi veniva fatta

diagnosi di asma bronchiale e messa a beneficio dal dr. __________ con terapia

broncodilatoria”, ossia, come visto in precedenza, una patologia alla cui

base vi sono i disturbi psichici di cui AT 1 è da tempo affetta. In seguito

sono subentrati “dolori

osteo-muscolo-articolari diffusi in cui il reumatologo Dr. __________ riscontra

una sindrome fibromialgica”, anch’essa dovuta ai disturbi psichici.

Poi

nel mese di “novembre 2023” insorgono ulteriori patologie, dovute al

COVID 19 o in relazione, come visto sopra, con la già nota patologia psichica (l’assicurata,

“viene colpita da un importante infezione da COVID 19 da cui guarisce non

senza sequele a carico polmonare, dei dolori diffusi e dell’astenia. Nello

stesso periodo inoltre compaiono dei sintomi cardiologici a cui seguiranno

delle investigazioni specialistiche contestuali che riscontrano una sindrome

bradi-tachicardica sinusale. Esegue dopo di ciò una gastroscopia per

dolori epigastrici con reflusso gastro-esofageo marcato in cui viene impostata

una terapia con inibitori di pompa protonica che non sempre riescono ad

arginare tali sintomi. Subentrano problemi d’equilibrio, di dolori della sfera della

muscolatura facciale, emicranica e problemi al visus. Una valutazione

oftalmologica riscontra dubbia sindrome di Sjogren. Per tale motivo essendo

tale sindrome collegata a più organi viene inviata all’università di __________

presso il reparto di immunologia e reumatologia per indagare tale ambito

insieme al riscontro di proteina spike, correlata al Covid che ha avuto a

novembre 2023”).

Trattandosi

di patologie subentrate dopo l’uscita dalla cerchia degli assicurati (31

ottobre 2023) oppure derivanti dalla patologia psichica di cui era già affetta

all’inizio della sua attività lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro, ella

non può far valere alcun diritto ad indennità giornaliere sulla base di quanto

affermato dal dr. med. __________ il 25 marzo 2024.

Anche

nel referto allegato allo scritto del 20 febbraio 2024 (doc. V), il dr. med. __________

ha confermato che il “quadro clinico è da attribuire alla fibromialgia”,

che come visto, è comunque insorta in seguito ai noti disturbi psichici dell’attrice

(cfr. la già citata valutazione del dr. med. __________), “e al successivo

ripresentarsi del COVID”, insorto tuttavia nel mese di novembre 2023 e

dunque quando l’interessata non era più coperta contro il rischio malattia

presso CV 1.

Gli

ulteriori documenti medici agli atti non modificano l’esito della procedura,

trattandosi per lo più di generiche attestazioni di incapacità lavorative, di

convocazioni per altri esami o di esiti di visite mediche (cfr. RM colonna

lombare e articolazione sacro-iliache del 4 dicembre 2023 [doc. O/2]; Tilt test

del 24 gennaio 2024 [doc. U/3] o il referto del 14 febbraio 2024 dell’__________

[doc. U/6]) senza tuttavia che sia accertata una incapacità lavorativa

dell’assicurata (cfr. doc. O7, doc. T, doc. U/1, U/2, U4, U7, U8, doc. AD, doc.

AE, doc. AF, doc. XV/1, doc. XV/2; cfr. anche i già citati doc. 11, 12 e 13).

Va

infine evidenziato che l’attrice, malgrado quanto preannunciato in sede di

petizione, non ha prodotto il referto relativo alla degenza stazionaria presso

l’__________ di __________ dal 2 aprile 2024.

2.15

Alla

luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale deve concludere che le

condizioni per applicare l’art. __________ delle condizioni contrattuali sono

adempiute.

L’attrice

era già malata (disturbo ansioso-depressivo) al momento dell’inizio

dell’attività lucrativa il 1° aprile 2023 ed era consapevole che la medesima

patologia molto probabilmente nei primi sei mesi dopo la sua entrata in

servizio avrebbe causato un’incapacità lavorativa.

Accertato

che la patologia psichica alla base dell’incapacità lavorativa iniziata il 14

agosto 2023 (cfr. in particolare doc. 14: “[…]

lamenta la presenza di

uno stato ansioso cronico, esacerbato negli ultimi mesi, specialmente in

concomitanza con il trasloco presso il domicilio della madre e il riferito

mobbing sul luogo di lavoro, con conseguente interruzione dell’attività

lavorativa per malattia da agosto 2023 […]”)

era già presente quando

l’attrice ha iniziato a lavorare il 1° aprile 2023, a giusta ragione la

convenuta ha negato il diritto alle prestazioni.

L’assicuratore,

conformemente al proprio onere probatorio, è dunque riuscito a comprovare i fatti che gli permettono di rifiutare la

prestazione contrattuale.

Ritenuto

che già solo questo motivo esclude il versamento delle indennità giornaliere,

non è necessario stabilire se, come sostiene CV 1, l’assicurata ha commesso una

frode ai sensi dell’art. 40 LCA (su questo aspetto cfr. anche STF 4A_243/2017

del 30 giugno 2017, consid. 3.2.3).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, la petizione deve essere respinta.

2.16

In sede di udienza l’attrice ha

chiesto di essere interrogata, ha domandato di richiamare l’incarto AI, ha

postulato l’audizione del dr. med. __________ od il suo interpello, così come

dello psicologo e psicoterapeuta __________ ed ha proposto l’allestimento di

una perizia pluridisciplinare tesa ad accertare l’iter delle sue patologie.

Ella, contrariamente a quanto riportato nella petizione, non ha più chiesto

l’audizione dei dr. med. __________ e __________. Né ha più domandato il

richiamo dei documenti dall’assicuratore, il quale li ha comunque prodotti con

la risposta di causa.

Questo Tribunale rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che la documentazione prodotta

dalle parti, per i motivi esposti in precedenza, è sufficiente per statuire nel

merito della lite.

La chiesta deposizione dell’attrice

non apporterebbe elementi di novità, ritenuto che la medesima si è ampiamente

espressa per iscritto con la petizione per il tramite della sua rappresentante.

Ella non potrebbe che riferire elementi soggettivi in relazione alle sue

patologie ma non potrebbe portare personalmente elementi medici oggettivi atti

a far dubitare del contenuto della numerosa documentazione medica prodotta

dalle parti.

Non è neppure necessario sentire il

dr. med. __________ e lo psicologo e psicoterapeuta __________. Per i motivi

ampiamente esposti ai considerandi precedenti ed anche sulla base dei

certificati da loro emessi, è infatti comprovato che la patologia che ha

causato l’incapacità lavorativa a partire dal 14 agosto 2023 era già presente

anche al momento dell’inizio dell’attività lavorativa il 1° aprile 2023. Una

loro audizione non modificherebbe l’esito della procedura.

Inoltre, lo psicologo e

psicoterapeuta __________ non è un medico e pertanto non potrebbe mettere in

discussione le conclusioni degli specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia

che hanno visitato l’attrice nell’ambito della degenza presso l’Ospedale __________

e nell’ambito della valutazione psichiatrica redatta dal dr. med. __________.

Infine, questo Tribunale respinge

anche la richiesta di allestire una perizia pluridisciplinare, ritenuto che i

periti non potrebbero che riscostruire quanto accaduto sulla base degli atti

medici prodotti dalle parti, allorché dal loro attento esame, per le ragioni

sopra esposte, emerge con sufficiente chiarezza che la patologia che ha causato

l’incapacità lavorativa a partire dal 14 agosto 2023 era già presente anche al

momento dell’inizio dell’attività lavorativa il 1° aprile 2023.

Per quanto concerne le numerose prove

chieste dalla convenuta, alla luce dell’esito della procedura, una loro

assunzione si rivela superflua.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche

sentenza 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 4, sentenza 4A_172/2022 del 31

agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid.

7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza

5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza

4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625;

cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza

4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29

luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.17

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (STF

4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr.

sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF

137.

III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche

STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA

36.2020.24

del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA

36.2017.109

del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione,

n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).

2.18

L’attrice

chiede tuttavia di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai sensi dell’art. 117 CPC ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett.

b).

Per l’art. 119 CPC l’istanza di

gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa

(cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e

pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare

nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide

sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La

controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la

dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali

il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In

sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv.

5).

Secondo l’art. 123 CPC la parte

cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena

sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si prescrive in dieci

anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2).

Come emerge dalla sentenza 13.2023.39, 13.2023.30 della terza

Camera civile del Tribunale d’appello del 13 giugno 2023, consid. 6, è

considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri -

reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il

fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale

4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD

I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017,

n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in

astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle

particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

2.19

Nel caso

concreto, le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria sono date poiché

la vertenza non era sin dall’inizio priva di esito favorevole, l’interessata

non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un

legale appare senz'altro giustificato e l’attrice si trova in una situazione

d’indigenza (percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale [cfr. doc. V

+ Bis /2 e 3]).

Rimane

riservato l'obbligo di rimborso qualora la situazione

economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 123 CPC).

2.20

Per quanto concerne le ripetibili, rammentato

che secondo l’art. 118 cpv. 3 CPC il gratuito patrocinio non esenta dal

pagamento delle ripetibili alla controparte (cfr. anche art. 122 cpv. 1 lett. d

CPC), esse vanno di principio calcolate conformemente a quanto previsto

dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

(RL 178.310)

Con

la petizione l’attrice ha chiesto

la condanna di CV 1 al versamento di

fr. 25'407.20 a titolo di indennità giornaliere per perdita di guadagno da

novembre 2023 ad aprile 2024 (fr. 139.60 al giorno per 182 giorni), oltre

interessi al 5% dalle singole scadenze, a cui vanno aggiunti fr. 139.60 al

giorno fino al riacquisto dell’abilità lavorativa, alternativamente fino ad

esaurimento del diritto a percepire tali indennità, per un massimo di 730

aliquote, pari a fr. 101'908.

Le

ripetibili ammonterebbero di conseguenza a fr. 6'115 (6% di fr. 101'908).

Tuttavia,

per l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC il giudice può prescindere dai principi di

ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se altre

circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito

della procedura.

La

dottrina

(Trezzini, op. cit., n.

30.

seg. ad art. 107), rammenta che questa soluzione non era sconosciuta

alla giurisprudenza precedente, tanto che in una decisione del 10 ottobre 2005

(STF 5P.270/2005), il Tribunale federale ha giudicato che delle eccezioni al

principio della soccombenza sono ammissibili "wo die Umstände dies

nahelegen" (DTF 113 II 323 consid. 9c), ciò che lascia ampi spazi di

manovra al giudice. Ad esempio, può entrare in gioco il comportamento

pre-processuale tenuto da una parte, in caso di soccombenza reciproca (STF 4P.225/2003

del 3.5.2004); oppure il comportamento di una parte, che incita l'altra ad

agire in giustizia (STF 5D_43/2007 del 3.10.2007 consid. 6) o che è volto a

ritardare e/o complicare senza giustificazione il processo (DTF 143 III 46

consid. 3; 139 III 33 consid. 4.2; TF 4D_65/2017 del 24.10.2017 consid. 3.4).

Secondo

la dottrina, “questo spazio d'apprezzamento va applicato restrittivamente

dal giudice e soltanto in presenza di circostanze particolari, onde non sovvertire

le logiche di buona fede e prevedibilità dell'attività statale. In particolare,

chi può calcolare i rischi processuali prima di presentare causa, non può

pretendere di sfuggire facilmente alla logica della soccombenza, in caso di

reiezione della stessa. Ad esempio, questa norma non torna applicabile quando

sono in gioco soltanto gl'interessi propri della parte che domanda

l'annullamento di una decisione” (STF 5D_69/2017 del 14.7.2017 consid.

3.3.1; STF 5A_482/2014 del 14.1.2015 consid. 6).

La

dottrina rammenta che fra le circostanze giustificanti l'applicazione di questo

correttivo, il Messaggio (cfr. FF 2006, pag. 6593 e seguenti, in particolare

pag. 6669) menziona anche la disparità dei mezzi economici a disposizione delle

parti (STF 5D_69/2017 del 14.7.2017 consid. 3.3.1). La concessione del gratuito

patrocinio non può costituire, a lei sola, un motivo che giustifica di derogare

al principio della soccombenza, siccome la parte che ne beneficia e che è

soccombente sopporta lei stessa l'onere di pagare delle ripetibili in favore

della controparte (art. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 lett. d (STF 5P.314/2003 del

24.11.2003). Tuttavia, il giudice non può prescindere dal considerare lo stato

d'indigenza di quella parte nel ripartire le spese processuali.

Nel

caso di specie la disparità economica tra l’attrice, che si trova in uno stato

di indigenza in quanto al beneficio dell’assistenza sociale, e l’assicuratore

privato, rappresentato in causa da due avvocati del medesimo studio legale, è

palese.

Ritenuto

inoltre che l’assicurata è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio, le ripetibili vanno ridotte.

In

applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC l’attrice è pertanto condannata a

versare all’assicuratore fr. 1'800 a titolo di ripetibili.

2.21

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche

STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie

tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

§ AT 1 è ammessa al gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti