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Decisione

36.2024.14

Assicuratore concede 4 mesi per cambiare professione. Assicurata contesta le valutazioni mediche dell'assicuratore sostenendo di essere pazialmente abile al lavoro. Conferma della decisione su opposizione impugnata

27 maggio 2024Italiano31 min

I fatti accaduti posteriormente e

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.14

cs

Lugano

27 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1979, assistente di

cura all’80% all’Ospedale __________, è assicurata contro la perdita di

guadagno in caso di malattia presso CO 1 (in seguito: CO 1).

1.2. Il 30 gennaio 2023 il datore di

lavoro di RI 1 ha notificato all’assicuratore un’inabilità lavorativa del 50%

dell’interessata dal 5 dicembre 2022 (doc. 2, 3 e 4), cui ha fatto seguito, dal

23 gennaio 2023, un’inabilità lavorativa completa (doc. 6).

Dal 24 aprile 2023 l’assicurata è

nuovamente stata giudicata inabile al 50% (doc. 14).

CO 1 ha versato le prestazioni

pattuite.

1.3. Il 12 dicembre 2023 RI 1 è stata

sottoposta, su richiesta dell’assicuratore, ad una visita specialistica ad

opera del dr. med. __________, FMH reumatologia, che ha accertato, dalla data

del referto, 13 dicembre 2023, una completa inabilità lavorativa nell’attività

abitualmente svolta di ausiliaria di cura presso il reparto di medicina interna

ed una capacità lavorativa completa in attività adatte, con le limitazioni

funzionali descritte nel parere medico (doc. 21).

1.4. Con decisione dell’11 febbraio 2024

(doc. 23), confermata dalla decisione su opposizione del 7 marzo 2024 (doc. 26),

CO 1 ha assegnato ad RI 1 un termine di 4 mesi, scadente l’11 maggio 2024, per

cambiare attività, ritenuto che in quel lasso di tempo avrebbe continuato a

versare le indennità giornaliere previste. Dal 12 maggio 2024, in presenza di

un grado d’incapacità al guadagno del 15%, le prestazioni sarebbero state

soppresse.

1.5. RI 1, rappresentata da RA 1, è

insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento ed il ripristino delle indennità giornaliere “come nella fase

precedente la decisione CO 1 11 gennaio 2024” (doc. I). Contestualmente ha

chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo.

La ricorrente evidenzia di aver

lavorato da oltre 20 anni presso il medesimo datore di lavoro, di non aver più

registrato alcuna assenza per malattia dalla ripresa dell’attività al 50%, di

essere sempre stata disponibile per cambi repentini di turni di lavoro o di

chiamate al lavoro in situazioni di emergenza e che quando stava pensando di

ridurre la propria percentuale di attività lavorativa al 50%, l’assicuratore

l’ha sottoposta ad una visita medica, ad opera del dr. med. __________, il

quale l’ha giudicata completamente inabile al lavoro nella sua attività e totalmente

abile in attività adeguata, senza tuttavia approfondire il suo status

professionale e decidendo su base “meramente indiziaria”.

La ricorrente, con riferimento ad

un altro sanitario, censura, pur se “verosimilmente ininfluenti” ai fini

del ricorso, l’affidamento di compiti medici a persone senza titolo di medico

riconosciuto, in contrasto con l’art. 57 LAMal.

Nel merito, rammentata la

giurisprudenza relativa alla forza probatoria delle perizie mediche e delle

valutazioni interne dei medici fiduciari, l’insorgente ritiene che il referto

del dr. med. __________ sia inaffidabile.

La ricorrente afferma di lavorare

al 50% da ormai un anno, reggendo alle sollecitazioni insite nel proprio mansionario,

senza alcun problema, senza periodi di assenza, senza aver risentito alcun

sovraccarico particolare, dando piena ed immediata disponibilità a sostituzioni

di colleghi anche con preavvisi cortissimi. A questo proposito il medico

curante, che ha potuto accertare la capacità lavorativa dell’interessata, la

ritiene inabile al lavoro nella sua attività al 50%.

Il dr. med. __________ si sarebbe

invece limitato ad un giudizio sommario e non avrebbe neppure considerato che

l’interessata aveva ripreso l’attività al 50% da ben 8 mesi, senza aver avuto

alcun problema di sorta.

Secondo l’assicurata, le

valutazioni di incapacità totale al lavoro in attività abituale sono indiziarie

e smentite dall’attività concreta da lei svolta.

Il referto, a suo parere, è

inaffidabile a partire da indizi concreti. Fondandosi su tale valutazione

l’assicuratore ha commesso un abuso di potere di apprezzamento ed ha violato il

principio di proporzionalità, non considerando tutte le componenti della

problematica. Ciò che configura un arbitrio.

Se si volesse ritenere il dr.

med. __________ quale mero medico fiduciario, sarebbe sufficiente la presenza

di un minimo dubbio per mettere in discussione la sua valutazione.

La ricorrente sostiene che il suo

licenziamento sarebbe dovuto alla decisione di CO 1 e cita la risposta dell’__________

ad alcune domande da lei poste, dove figura che “la collaboratrice risponde

alle richieste professionali del suo ruolo in modo pertinente” e che

comproverebbe l’inaffidabilità delle conclusioni peritali.

In seguito al licenziamento

l’interessata ha avuto un crollo psichico che l’ha portata ad essere

completamente inabile al lavoro. A sostegno delle sue affermazioni ha prodotto

un certificato di inabilità lavorativa totale, del 2 aprile 2024, della dr.ssa

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per il periodo dal 15 aprile

2024 al 19 maggio 2024 (doc. L).

1.6. Con risposta del 29 aprile 2024 CO

1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.7. Con decreto del 30 aprile 2024 il

Giudice delegato del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto

sospensivo, rispettivamente di adozione di misure cautelari (doc. IV).

1.8. Con scritto del 15 maggio 2024,

trasmesso all’assicuratore per conoscenza il 16 maggio 2024 (doc. VI), la

ricorrente ha riconfermato tutte le sue censure e le sue richieste (doc. V).

considerato in diritto

2.1. Per

l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,

mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda

un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Ai sensi

dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività.

È considerata

incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di

guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata

da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver

sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente

esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un’incapacità al

guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute.

Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è

obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

2.2. Per

quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67

LAMal prevede che:

"

1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi

esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65

anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un

assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella

forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere

stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i

propri dipendenti;

b. associazioni di datori di

lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei

loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri

membri."

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,

gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata

d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura

alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv. 1bis LAMal

prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità

lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2

LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità

lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per

quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue

quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può

essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per il diritto all'indennità

giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore

di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto

dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede

che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno

720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non

è applicabile.

In caso di incapacità

lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta

per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per

la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,

qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta

l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da

incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I

termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati

in funzione della riduzione.

2.3. Secondo

la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza

applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui

che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,

oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio

di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V

283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).

L'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la

giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza

del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

La

questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il

riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati

forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento

medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti

motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del

medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione

della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF

114 V 283 consid. 1c).

Il

grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento

all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto

può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata

dall'assicurato.

L'incapacità

di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa

considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro

equilibrato.

L'incapacità

di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno

sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene

valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.

2.4. In

concreto, dalle tavole processuali si evince che il 30 gennaio 2023 il datore

di lavoro dell’insorgente ha notificato all’assicuratore un’incapacità

lavorativa dell’interessata nella misura del 50%, allegando un certificato del

medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, del 5 dicembre 2022

(doc. 2,3), poi prolungata fino al 10 gennaio 2023 (doc. 4).

Dal

10 gennaio 2023 è subentrata la dr.ssa med. __________, specialista FMH

anestesiologia, terapia del dolore (SSIPM), la quale ha attestato una completa

incapacità lavorativa fino al 23 gennaio 2023 (doc. 5), poi confermata nel

tempo (doc. 6,7).

Dopo

aver organizzato un colloquio con l’interessata (doc. 8), aver acquisito un

referto medico dalla curante, dr.ssa med. __________ (doc. 10), aver ricevuto

ulteriori attestazioni di incapacità lavorativa completa e dal 24 aprile 2023

al 50% (doc. 14) ed aver nuovamente interpellato la curante (doc. 18),

l’assicuratore ha deciso di convocare l’insorgente per una visita specialistica

presso il dr. med. __________, medico perito certificato SIM, specialista FMH

reumatologia.

Nel

referto del 13 dicembre 2023 lo specialista, rilevato di aver visitato

l’interessata in data 12 dicembre 2023, riassunti gli atti, l’anamnesi

personale, i dati soggettivi, l’anamnesi sociale, l’anamnesi sistematica, i

dati oggettivi, posta la diagnosi di sindrome cervicovertebrale parzialmente

cervicospondilogena cronica a sinistra in alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide cervicale (ampia protrusione discale C4/C5

posteriore osteofitosica con parziale impegno intraforaminale bilaterale

soprattutto a sinistra, protrusione discale C5/C6 posteriore con componente

paramediana intraforaminale a sinistra con possibile contatto con la radice

emergente di C6, ampia protrusione disco-osteofitosica C6/C7 posteriore con

parziale impegno intraforaminale bilaterale), esiti da ricostruzione della

cuffia rotatoria alla spalla sinistra, nel 2018, probabile gonartrosi

bilaterale, a destra in varo, ha stabilito che l’insorgente è completamente

inabile al lavoro nella precedente attività e abile in misura completa in

attività leggere con le limitazioni ivi descritte e ciò da subito.

Lo specialista ha precisato:

" (…) L’assicurata era da ultimo attiva da anni come ausiliaria di cure

presso il reparto di medicina interna dell’__________, lavoro che di regola va

considerato pesante, in quanto svolto in posizioni inergonomiche per la colonna

vertebrale, prevalentemente in piedi, con importante ingaggio contro resistenza

degli arti superiori e quindi del cingolo cervicoscapolare, lavoro che, così

configurato, è in grado di riesacerbare la sintomatologia algica

strutturalmente spiegabile, lamentata dall’assicurata e quindi di portare ad

ulteriori periodi d’inabilità lavorativa prolungati. Considero dunque l’ultima

attività lavorativa inadatta allo stato di salute dell’assicurata che risulta

di conseguenza, per l’attività abituale, inabile al lavoro al 100% in via

definitiva.

In un lavoro adatto allo stato di salute,

tenente dunque pienamente conto delle risorse fisiche dell’assicurata, la

giudico abile sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con

rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 13.12.2023, ossia dal giorno

seguente la valutazione peritale reumatologica” (pag. 9-10 doc. 20)

Rispondendo alle domande, il dr. med.

__________ ha affermato:

" (…) A seguito del mansionario lavorativo abituale di un’ausiliaria di

cura in un reparto di medicina interna, tenuto conto dei limiti funzionali e di

carico profilati nella risposta alla domanda no. 4, l’ultima attività

lavorativa così configurata è in grado di causare ulteriori recidive dei

sintomi e portare di conseguenza a periodi d’inabilità lavorativa, per cui

giudico l’assicurata in qualità di ausiliaria di cure, inabile al lavoro al

100%.” (pag. 11, doc. 20)

Con

l’opposizione la ricorrente ha prodotto un referto del 6 febbraio 2024 della

curante, dr.ssa med. __________, la quale ha affermato:

" (…) ad oggi la paziente risulta aver ottenuto, dopo le adeguate cure,

un buon compenso della sintomatologia dolorosa e la ripresa di un’attività

lavorativa a tempo parziale risultava del tutto fattibile proseguiva senza

problemi; ritengo a mio avviso che la paziente possa continuare ad esercitare

con le dovute limitazioni di carico e di tempo la sua attività di assistente di

cura in quanto ritengo che il rischio di recidiva – prospettiva in ogni caso

del tutto indiziaria – non è superiore a quello in altre attività di diversa

natura o anche in assenza di attività.” (allegato doc. 25)

In

sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato d’inabilità lavorativa del

2 aprile 2024, attestante una completa incapacità lavorativa dal 15 aprile 2024

al 19 maggio 2024 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia

(doc. L9) e la risposta del 7 marzo 2024 dell’__________ ad una serie di

domande poste dalla ricorrente (doc. I).

Alle

questioni 3 (“La resa professionale della mia cliente, durante il periodo

effettivo in cui ella ha prestato, e presta, servizio (ossia durante la sua

presenza fisica sul posto di lavoro), è diminuita rispetto all’ordinario?”)

e 4 (“E in caso affermativo, in cosa consiste la diminuzione prestativa, in

qualità e/o quantità?”), il datore di lavoro, in data 7 marzo 2024, ha

risposto: “La collaboratrice attualmente è abile al 50% della sua

percentuale di lavoro contrattuale attuale (80%), motivo per il quale possiamo

esprimerci unicamente tenendo conto di questa % di abilità. La collaboratrice

risponde alle richieste professionali dettate dal suo ruolo in modo pertinente.

Richiede aiuto ai colleghi quando necessita di un sostegno nello svolgere le

attività che sono limitate in base a quanto definito dal suo medico curante”

(doc. I).

2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati

sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici

interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi

mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023

del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017

consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi

citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente

(cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP

1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medico curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.6.

In concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’assicuratore prima

dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata del 7 marzo 2024, dopo

attento esame della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per

scostarsi dalle conclusioni di CO 1.

Preliminarmente

va rilevato che, come del resto ammesso dalla medesima insorgente al punto 6

del suo ricorso, le censure relative all’affidamento di compiti medici a

persone che non avrebbero un titolo medico riconosciuto ed all’invocata

violazione dell’art. 57 LAMal non sono rilevanti in concreto, poiché, come si

vedrà di seguito, decisiva è la valutazione del dr. med. __________,

specialista FMH in reumatologia e perito SIM.

Non

sono di pregio neppure le contestazioni relative al licenziamento o le

preannunciate azioni per violazione della Legge federale sulla protezione dei

dati (LPD) poiché, come d’altronde da lei stessa sottolineato, saranno semmai

oggetto di altre procedure.

Tornando

al caso di specie, il TCA rileva che il referto del 13 dicembre 2023 del dr.

med. __________, specialista FMH reumatologia, è dettagliato, approfondito e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente per attribuire al medesimo piena forza probante.

Lo

specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, ha

esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalla visita effettuata il 12 dicembre 2023.

Nello

specifico, dopo aver riassunto i numerosi atti medici, tra cui anche le prese

di posizione della curante, dr.ssa med. __________, compresa quella del 9

ottobre 2023 dove la specialista in anestesiologia aveva indicato che non

sarebbe stato ragionevole lo svolgimento di un’altra attività adatta allo stato

di salute della ricorrente poiché l’interessata aveva ripreso la sua precedente

attività di assistente di cura nella misura del 50%, riassunta l’anamnesi e

riportati i dati oggettivi, il dr. med. __________, alle pagine 8 e 9 del

referto, ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali l’interessata è

completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività lavorativa (doc.

21).

Accertato

che i “disturbi accusati dall’assicurata, i deficit funzionali fatti valere,

ed in minima parte riscontrati anche durante l’esame clinico funzionale, si

spiegano con le alterazioni strutturali finora note” e posta la nota

diagnosi, lo specialista ha elencato i limiti funzionali e di carico

dell’interessata ed ha stabilito che il lavoro di ausiliaria di cure presso il

reparto di medicina interna dell’ente ospedaliero cantonale, che va considerato

pesante, a causa dell’esercizio dell’attività in posizioni inergonomiche per la

colonna vertebrale, svolto prevalentemente in piedi, con importante ingaggio

contro resistenza degli arti superiori e quindi del cingolo cervicoscapolare

può riesacerbare la sintomatologia algica strutturalmente spiegabile, lamentata

dall’assicurata, e portare ad ulteriori periodi d’inabilità lavorativa prolungati.

Da

cui la conclusione di un’inabilità lavorativa completa nella precedente

attività.

La

ricorrente contesta il referto del dr. med. __________, sostenendo che se va

considerato quale perizia, le risultanze sono inaffidabili e vi sono indizi

concreti per scostarsene, se invece va considerato quale rapporto medico

interno non è possibile stabilire che non vi sia un minimo dubbio circa la sua

affidabilità e sulla validità delle sue conclusioni.

Le

censure dell’assicurata vanno respinte.

Le

affermazioni secondo cui il rapporto del reumatologo sarebbe sommario e di

natura solo indiziaria non trovano alcun riscontro agli atti. Ella del resto si

limita a contestare genericamente il referto del dr. med. __________ senza

apportare elementi medici oggettivi concreti atti a insinuare nemmeno un minimo

dubbio circa la sua fedefacenza.

L’ipotesi

sollevata dalla ricorrente secondo cui lo specialista non avrebbe considerato

che l’assicurata aveva ripreso a lavorare da 8 mesi al 50% al momento della

visita, non trova riscontro negli atti, giacché nel referto del 13 dicembre

2023 il dr. med. __________ ha citato tutti i certificati rilevanti della

dr.ssa med. __________, compresi quelli dove la curante aveva attestato una

capacità lavorativa del 50% già dal 24 aprile 2023, con riduzione del

versamento delle prestazioni in tale misura (cfr. pag. 3 e 4 del referto, doc. 21).

Quanto alla, generica, censura relativa

alla durata della visita ed al fatto che lo specialista si sarebbe limitato ad

un giudizio sommario, va rammentato che, secondo giurisprudenza, il valore

probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della

visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza, segnatamente dall’esame

clinico con la raccolta anamnestica, la presa in considerazione dei sintomi e

del comportamento della persona assicurata (cfr. STF 8C_130/2023,

consid. 4.4.4 = SVR 2023 IV n. 55; STF

9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF 9C_133/2012 del 29 agosto

2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14

novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche

STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018). Del resto non

va dimenticato che di norma una perizia

basata sui soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato,

esplica validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la

fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la

valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo

piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza

8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre

2009 consid. 5.4).

In

concreto non vi è alcun motivo né per ritenere che il dr. med. __________ non abbia

esaminato accuratamente lo stato di salute della ricorrente, né che il medesimo

esame sia stato frettoloso. Il riassunto degli atti, la descrizione

dell’anamnesi e dei dati soggettivi ed oggettivi dell’assicurata sono completi

e tengono conto di tutti i dolori di cui ella si lamentava. Non vi è pertanto

alcun motivo per ritenere incompleto il referto medico.

Non

è d’aiuto alla ricorrente la risposta fornita dal datore di lavoro alle domande

da lei poste il 1° marzo 2024, secondo cui, lavorando al 50% l’interessata “risponde

alle richieste professionali dettate dal suo ruolo in modo pertinente”, non

essendo in contraddizione con quanto accertato dal dr. med. __________.

Lo

specialista, nella sua valutazione, ha infatti affermato che l’esercizio dell’attività

di ausiliaria di cure “è in grado di riesacerbare la sintomatologia algica strutturalmente

spiegabile, lamentata dall’assicurata e quindi di portare ad ulteriori

periodi d’inabilità lavorativa prolungati” (sottolineatura del

redattore).

La

ricorrente non può pertanto garantire, costantemente ed in maniera estesa, a

causa della patologia di cui è affetta, una continuità lavorativa anche solo a

titolo parziale.

Neppure

il referto del 6 febbraio 2024 della dr.ssa med. __________ permette di

giungere ad una conclusione differente. La curante si limita infatti a ribadire

quanto già in sostanza contenuto nella presa di posizione del 9 ottobre 2023,

ossia che l’interessata potrebbe lavorare in maniera parziale (al 50%) e che il

rischio di recidiva non sarebbe superiore a quello di altre attività di diversa

natura o anche in assenza di attività. La curante, tuttavia, non apporta alcun

elemento medico oggettivo e non spende alcuna parola in merito al referto del

dr. med. __________ che ha indicato le ragioni per le quali, invece, l’insorgente

non è in grado di continuare a lavorare nella precedente attività, neppure in

misura ridotta, in maniera continuativa.

2.7. Va

comunque sottolineato che la ricorrente non contesta di essere incapace al

lavoro nella precedente attività perlomeno al 50% e non censura il grado d’incapacità

al guadagno del 15% stabilito con la decisione formale dell’11 gennaio 2024 (e

confermato con la decisione su opposizione impugnata). Visto che in

applicazione del principio secondo cui ognuno deve fare il possibile per ridurre

il danno, la decisione dell’assicuratore di assegnare le indennità giornaliere

ancora per 4 mesi per poi cessarne il versamento è corretta (cfr. anche STCA

36.2023.12 del 28 agosto 2023, consid. 2.8).

Infatti,

nell’ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del

principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per

ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella

esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (cfr. STF

9C_787/2012 del 20 dicembe 2012, consid. 3; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009;

DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung

nach KVG und nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und

versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, pag. 83 e seguenti). Non è quindi dato

alcun diritto ad una prestazione se la persona interessata è in grado di

percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a).

In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito dell'attività

abituale (art. 6 LPGA), in ossequio all'obbligo di ridurre il danno (art. 21

LPGA) e di mettere quindi a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi, l'assicurato è tenuto a cambiare professione (DTF 141 V 625,

consid. 4.1).

In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno interviene

laddove vi è un'incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un

rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione

"ponte" della prestazione viene meno e occorre esaminare se la

persona assicurata possa esercitare, eventualmente in quale misura, un'altra

attività confacente al suo stato di salute. In tal caso, la giurisprudenza

riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un termine di 3-5 mesi

per adattarsi alla sua nuova attività (DTF 141 V 625, consid. 4.1, STF

8C_489/2021 dell’8 febbraio 2022, consid. 5, STF 4A_384/2019 del 9 dicembre

2019, consid. 5.3, STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3; STF K 224/05 del 29 marzo 2007).

Al termine del

periodo di adattamento il grado d’incapacità di guadagno dipende dalla

differenza tra il reddito che l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza il

danno alla salute (malattia) e il reddito esigibile in un’attività adeguata

(cfr. sentenza 8C_889/2014 del 23 febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281,

cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, N. 31 e seguenti ad art.

26 LPGA).

Questo

concetto è stato ripreso nelle condizioni generali d’assicurazione collettiva

d’indennità giornaliera secondo la LAMal dell’assicuratore convenuto, il cui

art. 23.10 prevede che la persona assicurata che nella sua professione abituale

resta completamente o parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo

duraturo, è tenuta a impiegare la sua eventuale capacità lavorativa residua,

anche se ciò esige un cambio di professione. CO 1 può chiedere alla persona

assicurata di cambiare professione e corrispondere un’indennità giornaliera di

transizione. La richiesta di cambiare posto di lavoro nell’attività abituale

presso un altro datore di lavoro non costituisce un cambio di professione e non

dà diritto all’indennità giornaliera di transizione.

In

concreto, accertato che la stessa assicurata non contesta di essere incapace al

lavoro nella sua attività nella misura del 50%, mentre ella è completamente

abile al lavoro in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, a

giusta l’assicuratore, in applicazione dell’obbligo di ridurre il danno, ha

assegnato all’interessata un termine di 4 mesi, che rientra nei parametri

giurisprudenziali suesposti, durante i quali versare le indennità giornaliere

come in precedenza, considerato che con il cambiamento di attività il suo grado

d’incapacità al guadagno si riduce al 15% (dato non contestato), ossia

inferiore al limite del 25% stabilito dall’art. 15.2 CGA (sul tema cfr. STF

cfr. anche la sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004, consid. 4.4:

“Pour que la

recourante, qui indemnise une incapacité de travail d'au moins

25 % (ch.

50.1 CGA de l'assurance facultative d'indemnités journalières SALARIA), soit

tenue d'octroyer l'indemnité journalière au delà du 31 octobre 2003, il faut

que l'intimée ne puisse réaliser dans une activité de substitution plus que le

75 % du revenu qui aurait été le sien dans son activité de coiffeuse sans

l'atteinte à sa santé (ATF 114 V 287 consid. 3d; arrêt C. du 1er juillet 2003 [K 38/02]).”; cfr. anche STF

K 56/02 del 31 agosto 2006, consid. 5.2), per poter continuare a beneficiare

delle prestazioni.

Per

cui, anche se per ipotesi di lavoro, si volesse ritenere l’insorgente incapace

al lavoro nella sua precedente attività nella misura del 50%, come ritenuto

dalla curante, l’esito del ricorso non sarebbe comunque diverso.

2.8. Infine,

il certificato del 2 aprile 2024 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, che attesta una totale incapacità lavorativa dell’assicurata

dal 15 aprile 2024 al 19 maggio 2024 (doc. L) per problemi psichici (cfr. doc.

I, punto 17.1), come evidenziato dall’assicuratore in sede di risposta (pag. 7:

“In tale situazione CO 1 ha sollecitato alla curante il relativo rapporto.

Pertanto quest’aspetto è escluso dalla presente procedura”), sarà semmai

oggetto di un’altra procedura. Infatti, è la data della decisione su

opposizione impugnata (in concreto il 7 marzo 2024) che delimita il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.

pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio

2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019;

DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina,

pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

Fatti

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

In concreto la ricorrente ha

prodotto un certificato medico che attesta un’incapacità lavorativa completa

per una patologia psichica (cfr. doc. I, punto 17.1), non rilevata in

precedenza, a partire dal 15 aprile 2024, ossia un periodo ben successivo

all’emissione della decisione su opposizione del 7 marzo 2024.

Esso non va preso in

considerazione nell’ambito del presente procedimento ma sarà semmai oggetto di

un’altra procedura.

2.9. Alla

Considerandi

luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non rileva, contrariamente

a quanto sostiene la ricorrente, alcun abuso di apprezzamento, né alcuna

violazione del principio di proporzionalità o del divieto dell’arbitrio da

parte dell’assicuratore.

La

decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma.

2.10

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti