36.2024.2
RIPAM 2023. Decesso della postulante pendente causa. Continuazione della procedura da parte degli eredi. Computo dei redditi e sostanza (anche se l'immobile di proprietà non abitato o locato a terzi). Esclusione del diritto al sussidio
3 giugno 2024Italiano53 min
tramite __________, per l’esercizio dei diritti processuali previsti dalla Lptca.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2024.2
IR/sc
Lugano
3 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2023 formulato da
RI 1 già rappr. dai figli: __________
con recapito c/o: __________
deceduta nelle
more del processo, il 2 febbraio 2024, alla quale è subentrata la
Comunione ereditaria fu RI 1
composta dai figli: __________
con recapito c/o: __________
contro
la decisione emessa su reclamo il 30
novembre 2023 dalla
Cassa cantonale di
compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
considerato in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1933,
vedova dal 17 settembre 1993, cittadina svizzera, residente a __________ presso
la __________ in via __________ ed assicurata contro le malattie in base alla
LAMal da molti anni presso __________, ha domandato la riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM qui di seguito) per
l’anno 2023 alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio sussidi
assicurazione malattia (Cassa qui di seguito) mediante modulo datato 3 gennaio
2023. RI 1 era beneficiaria di una rendita, nel suo modulo essa ha indicato di
avere donato rispettivamente ceduto in usufrutto, il 10 maggio 2010, il mappale
__________ RF __________ avente un valore di stima di CHF 20'250. L’assicurata,
nelle osservazioni contenute nel modulo di richiesta della RIPAM, ha richiamato
il suo reclamo contro la decisione in materia di riduzione dei premi per l’anno
2022, specie gli allegati. Alla domanda di prestazione sociale RI 1 ha annesso
la polizza assicurativa dell’assicuratore e copia dello scritto 30 dicembre
2022 con cui le è stato inviato, da parte della Cassa, il modulo per la
richiesta della RIPAM 2023 (plico doc. 1).
Con decisione del 30 aprile 2023
la Cassa ha respinto, per il periodo ammissibile con la domanda (dal 1°
febbraio 2023 al 31 dicembre 2023), la richiesta dell’assicurata e questo
siccome il reddito disponibile di riferimento maggiore rispetto ai limiti che
consentono la concessione della RIPAM (doc. 2).
1.2. Il 21 maggio 2023 l’assicurata si è
aggravata contro tale provvedimento (doc. 3), postulando la trasmissione del
conteggio eseguito dalla Cassa e riservandosi di completare, successivamente,
le sue motivazioni. Il 17 agosto 2023 l’amministrazione (doc. 4) ha comunicato
all’assicurata reclamante di avere ritenuto, nel suo caso, un’unità di
riferimento (UR qui di seguito) composta da essa sola, di avere considerato il
premio medio ritenibile e di avere fatto capo alla tassazione applicabile per
accertare il reddito di riferimento considerando 1/15 della sostanza rilevata
dalla tassazione. In sostanza la Cassa ha ritenuto (rilevando i dati dalla
tassazione applicabile relativa all’anno 2020) un totale dei redditi di CHF
32'471 cui ha aggiunto la quota parte della sostanza (1/15) per un importo di
CHF 23'193. Dai redditi complessivi l’amministrazione ha dedotto l’importo del
premio medio di riferimento ossia CHF 6'488. Il reddito disponibile è stato cifrato
in CHF 49'176, superiore all’importo di CHF 33'704,10 che costituisce l’importo
massimo del reddito disponibile che consente di beneficiare (fatte salve le
ulteriori norme relative al versamento della RIPAM) di un sussidio.
1.3. In nome della loro madre RI 1, i
figli __________ (con recapito presso __________) si sono aggravati alla Cassa
mediante reclamo del 16 settembre 2023 (doc. 5) evidenziando il ricovero
dell’assicurata presso la casa anziani e la grave malattia che l’ha colpita da
diversi anni (Morbo di Alzheimer) e che non le consente più di vivere nell’abitazione
di __________. Questo fatto dovrebbe comportare lo stralcio, dai redditi
computati, dell’importo del valore locativo imposto fiscalmente. Secondo il
gravame “… il valore locativo, riferito all’abitazione primaria, è un
reddito fittizio e deve essere applicato se il proprietario … fa uso o … tiene
a disposizione” il bene immobile. Per la ricorrente, il suo ricovero alla
casa __________ non le permette l’uso della casa che non può essere tenuta a “sua
disposizione per conseguire un reddito”. L’inserimento nella decisione di
tassazione del reddito locativo sarebbe puramente “tecnico/amministrativo”,
privo di rilevanza sull’onere d’imposta (RI 1 è esente da imposta sul reddito),
d’altro canto il valore di stima dell’immobile sarebbe datato (2008) e non più
attuale. Nelle conclusioni parte ricorrente chiede, per la determinazione della
RIPAM 2023, di considerare la vetustà dell’immobile e i valori di esproprio del
terreno posti in atto negli anni dal Comune e domanda alla Cassa di scostarsi
dalla decisione di tassazione e pure “dalle norme vigenti in quanto non
adeguate alla Costituzione federale”.
Il reclamo lamenta anche il
mancato riconoscimento delle spese sostenute per la disabilità e la retta della
casa anziani, in assenza di ciò gli obiettivi sociali fissati nella
Costituzione federale sarebbero compromessi. Le norme cantonali ticinesi in
materia cozzerebbero contro la Carta fondamentale elvetica e devono essere
ritenute incostituzionali. Analogamente il fabbisogno, “ai sensi della legge
Laps, è palesemente inapplicabile” violando la Costituzione federale.
Ricevuto l’atto, il 4 ottobre
2023, la funzionaria incaricata ha chiesto a __________ la trasmissione del
calcolo dell’imponibile IC 2020 della reclamante (doc. 6). Il 26 ottobre 2023
la Cassa ha ricevuto un plico di documenti (doc. 7) contenente:
a. IC 2020,
calcolo dell’imponibile;
b.
IC 2020 riparto della sostanza e reddito a livello cantonale
(considerata una sostanza immobiliare di CHF 251'691 ed una sostanza mobiliare
di CHF 96'205;
c.
Decisione di tassazione 2020 (reddito pari a 0 e sostanza pari a CHF
347'000);
d.
IFD 2020 calcolo imponibile;
e.
IFD 2020 decisione di tassazione (importo pari a 0);
f.
IC 2021 calcolo dell’imponibile;
g.
IC 2021 riparto sostanza (immobiliare CHF 187'081 e mobiliare CHF
61'919);
h.
IC 2021 Decisione di tassazione (reddito pari a 0 e sostanza complessiva
CHF 248'000);
Fatti
i.
IFD 2021 calcolo dell’imponibile;
j.
IFD 2021 decisione di tassazione;
k.
IC 2022 calcolo dell’imponibile;
l.
IC 2022 riparto (sostanza immobiliare CHF 156'118 e mobiliare CHF
188'234);
m. IC
2022 decisione di tassazione (reddito pari a 0 sostanza pari a CHF 329'000);
n.
IFD 2022 calcolo dell’imponibile;
o. IFD 2022
decisione di tassazione (reddito pari a 0).
1.4. Mediante decisione emessa su
reclamo il 30 novembre 2023 (doc. 8) la Cassa ha confermato il suo calcolo e
respinto le lamentele di RI 1. Laddove necessario, in corso di motivazioni,
saranno ripresi i motivi della decisione.
1.5. Con ricorso al Tribunale cantonale
delle assicurazioni datato 27 dicembre 2023 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata
dai tre figli, ha ribadito (in maniera più succinta rispetto alla prima
contestazione) gli argomenti del suo reclamo (riportati in esteso in
precedenza) concludendo con la richiesta di concessione della RIPAM 2023. Al
gravame è stata annessa la decisione impugnata.
1.6. La Cassa, con risposta del 24
gennaio 2024 (doc. III) giunta al Tribunale cantonale delle assicurazioni il
giorno successivo, ha proposto la reiezione del ricorso rilevando come le
tassazioni successive a quella applicabile non possano essere considerate per
costante prassi di questa Corte. In caso di realizzazione delle condizioni
dell’art. 14 cpv. 2 Reg.LCAMal, infatti, il calcolo per la verifica del diritto
alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia (RIPAM qui di seguito) va
eseguito sulla base degli introiti da ultimo conseguiti, salvo la sostanza
stabilita in base all’ultima tassazione. In conclusione l’amministrazione
rileva che, anche potendo fare astrazione del valore locativo relativo
all’immobile di __________, come postulato dalla ricorrente, la riduzione del
premio non potrebbe essere concessa per il superamento dei limiti. La Cassa
respinge la tesi secondo cui il suo agire sarebbe discriminatorio nei confronti
della ricorrente.
1.7. Il 26 gennaio 2024 (doc. IV) la
risposta di causa è stata trasmessa alla ricorrente, e per essa ai tre figli
tramite __________, per l’esercizio dei diritti processuali previsti dalla Lptca.
All’invio non ha fatto seguito alcuna comunicazione.
Il giudice delegato, dal canto
suo, avendo rilevato da un necrologio pubblicato su un quotidiano ticinese in
quei giorni, l’avvenuto decesso (accaduto il 2 febbraio 2024) di RI 1 e considerata
l’assenza di qualsiasi comunicazione al TCA da parte dei rappresentanti della
ricorrente, si è rivolto a __________ (destinatario della corrispondenza
relativa alla procedura in quel momento) con scritto 14 febbraio 2024 (doc. V)
chiedendo, una volta rilasciato il certificato ereditario, l’invio di una copia
dello stesso dal quale “emergano gli eredi (legali o istituiti) della
signora” con richiesta di comunicare al Tribunale cantonale delle
assicurazioni il mantenimento o meno dell’impugnativa. Il rappresentante della
ricorrente è stato informato che, come previsto dalla giurisprudenza federale
in materia, la procedura sarebbe rimasta in sospeso presso la Corte per la
durata di tre mesi dal decesso della ricorrente (art. 567 CC).
Ritenuta l’assenza di
comunicazioni da parte dei rappresentanti dell’assicurata, salvo la
postulazione, il 6 maggio 2024 (quasi 3 mesi dopo lo scritto del giudice
delegato), redatta da __________, di una proroga del termine (doc. VI), il
giudice delegato si è rivolto il 10 maggio 2024 (doc. VII) alla Pretura di __________
con lungo scritto in cui evidenza come:
" …RI 1, 1933, è venuta a mancare
lo scorso 2 febbraio 2024. La signora aveva impugnato, il 27 dicembre 2023, un
provvedimento di natura amministrativa del precedente 30 novembre 2023,
dinnanzi a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni.
(…).
Gli eredi acquistano, per legge, l’universalità della successione
dal momento della sua apertura (art. 560 cpv. 1 CC), ossia al momento del
decesso (art. 537 cpv. 1 CC). Essi subentrano, di conseguenza, ipso jure nel
processo, acquistando comunque veste definitiva di parte in assenza di una
rinuncia ereditaria (art. 566 cpv. 1 CC). Il termine per rinunciare è di tre
mesi e decorre dalla conoscenza della morte (art. 567 cpv. 2 CC). Gli effetti
della devoluzione dell’eredità sono regolati in primis dall’art. 602 CC.
(…).
… conformemente al principio della successione universale, la
conduzione di un processo spetta a tutti i membri della comunione ereditaria e
concerne sia la legittimazione attiva sia quella passiva, come pure l’utilizzo
dei rimedi di diritto (“Das Erfordernis des gemeinsamen Handels bezieht sich
auf die Prozessführung. Dies betrifft grundsätzlich sowohl
Aktiv- als auch Passivprozesse. So sind die Mitglieder einer Erbengemeinschaft
nur gemeinsam zur Prozessführung und auch zur Ergreifung von Rechtsmitteln
legitimiert…”; Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2011,
ad art. 602 n. 26 e 27, p. 1292). Tuttavia nell’ambito delle
assicurazioni sociali ogni membro di una comunione ereditaria è legittimato a
interporre ricorso se sono dati interessi di natura economica (DTF 99 V 165 ss;
STF 8C_146/2008 del 22 aprile 2008 consid. 1.2; cfr. anche in DTF 136 V 11
consid. 2.1.2 e STF I 704/1999).
(…).
Nel concreto caso, dopo avere appreso del decesso della signora RI
1 (da un annuncio funebre apparso su un quotidiano ticinese) i tre figli
(presumibilmente eredi della signora, ossia __________) sono stati avvisati (a
mezzo scritto raccomandato di questa Corte) che il processo prendente presso il
Tribunale cantonale delle assicurazioni sarebbe rimasto sospeso durante tre
mesi dalla scomparsa della madre in attesa della comunicazione
dell’accettazione della successione rispettivamente sino alla decorrenza
infruttuosa del termine di rifiuto della successione. Agli eredi è stata
chiesta, senza seguito, la trasmissione del certificato ereditario dal quale
emergano gli eredi legali o istituiti.
Ad oggi nulla è stato trasmesso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni se non una laconica richiesta di proroga del termine concesso
(mediante lettera del 14 febbraio 2024 ossia di quasi tre mesi fa), proroga che
è stata giustificata con una non meglio precisata necessità di “raccogliere
documentazione” e “coinvolgere … tutti gli eredi coinvolti”.
Stante un soggiacente interesse economico all’esito della
procedura, che non deve soffrire di inutili ritardi, le chiedo cortesemente se
sia stato rilasciato, dalla lodevole Pretura di __________, che Lei dirige, il
certificato ereditario relativo alla defunta RI 1, nata il __________ 1933 a __________
e deceduta il 2 febbraio 2024. In caso affermativo le chiedo cortesemente la
trasmissione di copia del medesimo atto per i fini processuali. Rispettivamente
le chiedo se abbia registrato, con riferimento alla defunta, delle rinunce di
eredità o abbia (art. 576 CC) prorogato il termine per motivi gravi stante la
sua competenza in merito (art. 86a LAC), rispettivamente ancora le domando se
abbia adottato altre misure di sua competenza in merito alla citata
successione. (…)”
Una copia dello scritto alla
Pretura è stato trasmesso per conoscenza ai rappresentanti della ricorrente,
all’indirizzo di recapito indicato nello scritto doc. VI, in uno con uno
scritto di medesima data (10 maggio 2024, doc. VIII), con cui, nella sostanza,
è stata respinta la richiesta di proroga (contenuta nel doc. VI) formulata a
nome degli eredi. Il Giudice delegato così si è rivolto ai rappresentanti della
defunta:
" mi
riferisco al suo scritto 6/8 maggio 2024 con cui, a nome degli eredi fu RI 1
(che non specifica nominativamente, presumo possa trattarsi di lei ed i suoi
fratelli __________ ma non posso escludere terze persone istituite eredi da sua
mamma mediante disposizioni di ultima volontà), domanda una proroga del termine
concesso il 14 febbraio 2024 (ossia quasi 3 mesi fa!) per comunicare
l’accettazione o meno della successione rispettivamente per trasmettere il
certificato ereditario.
Il termine, decisamente lungo, è decorso infruttuoso, senza
nessuna comunicazione. In data 8 maggio 2024 è pervenuta, a questo Tribunale,
la ricordata richiesta di proroga che però non è motivata se non da una
imprecisata necessità di raccogliere documenti (quali? Finalizzati a cosa? Al
processo pendente presso questa Corte? Ai fini della successione? Ai fini della
determinazione degli eredi o della divisione ereditaria?) nonché con la
necessità di coinvolgere per discussioni tutti gli eredi coinvolti (discussioni
finalizzate al processo pendente? Alla liquidazione della successione? Al
mantenimento o meno della procedura formante l’incarto 36.2024.2?). Questi
eredi, ripeto neppure indicati nominativamente, sarebbero, per quanto lei
indica ma non sostanzia, assenti all’estero (chi è assente all’estero? Da
quando? Sino a quando? Senza possibilità di essere raggiunti nell’era della
comunicazione?). Lei non precisa inoltre se siano stati pubblicati testamenti e
se siano stati istituiti eredi o meno.
(…)
Resto in attesa, a breve termine, di comunicazioni da parte sua.
Non appena la Pretura di __________ avrà dato seguito alle mie richieste le
verrà data comunicazione.”
I tre figli ed eredi della
defunta RI 1 (doc. X) hanno scritto al Tribunale (con copia alla Pretura di __________)
una lettera 14 maggio 2024 indicando l’accettazione della successione da parte loro
e confermandosi nel ricorso al Tribunale.
Dal canto suo il Pretore di __________,
avv. __________, ha ritenuto evase le richieste del Tribunale cantonale delle
assicurazioni alla luce dello scritto doc. X a lui pervenuto in copia (doc. IX del
15 maggio 2024).
Non sono state acquisite
ulteriori prove.
considerato in diritto
in ordine
2.1. In
base all’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in
applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha
pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle
assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità
amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi
competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome
retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della
riduzione dei premi si veda: Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016).
Affinché
il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere emessa dall’amministrazione
interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle
prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la
decisione formale emanata dalla Cassa che può fare l’oggetto di un diretto
ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione
che segue il reclamo dell’assicurato.
2.2. Come
evocato nella STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023, alla procedura qui all’esame
non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c
LAMal secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono
applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli
articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente
all’articolo 66”.
2.3. In
concreto il ricorso è formulato avverso una decisione emessa su reclamo da
parte dell’amministrazione competente. Il gravame è tempestivo siccome
consegnato alla posta il 4 gennaio 2024 a fronte della decisione su reclamo
emessa il 30 novembre 2023 e la sospensione dei termini per le ferie
giudiziarie nel periodo natalizio (art. 11 lett. d. LPTCA per cui i termini non
decorrono “dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso”).
2.4. Con
le loro osservazioni 14 maggio 2024 gli eredi della ricorrente hanno contestato
il contenuto della decisione resa su reclamo ritenendola “non …
sufficientemente motivata e documentata per essere impugnata”. Nella
sostanza essi ritengono una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. da parte
dell’amministrazione interessata e concludono con la richiesta di accertare la
nullità della decisione impugnata e del primo provvedimento emesso dalla Cassa.
In
base all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite.
Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del
ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3
pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del
4 gennaio 2022, consid. 3). Il diritto di essere sentito serve da un lato
all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a
modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il
provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di
consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne
l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative
risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura
comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale
che essa, nel corso della procedura, possa difendere efficacemente la sua tesi.
Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere
informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per
quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera
generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma
occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17;
135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368
consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della
decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo
impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di
ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa
che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su
tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020
del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con
riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). Va ancora rammentato che la decisione
emessa su reclamo sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso,
oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non
pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio
2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid.
3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).
In
concreto, la lamentata violazione del diritto di essere sentita è riferita
(apparentemente almeno) alla “prima decisione formale di rifiuto … (che) …
non è accompagnata dal reddito di riferimento e pertanto non appare
sufficientemente motivata e documentata per essere impugnata” (doc. X pag.
1). Ora, come indicato, oggetto del contendere non è la “prima decisione
formale” bensì la decisione che la Cassa ha emesso su reclamo. Parte
ricorrente non indica che a seguito della pretesa violazione dell’obbligo di
motivazione della decisione formale, essa abbia subito un danno siccome la
decisione emessa si reclamo non esamina aspetti rilevanti o affronta temi
invocati. Si annoti qui che, quando esamina un reclamo, la Cassa cantonale di
compensazione rivede pienamente i fatti e il diritto, senza essere vincolata
alla prima decisione resa, liberamente, e questo alla luce delle emergenze
fattuali dell’incarto e delle argomentazioni addotte dalla parte reclamante. Di
questo dà atto nella decisione che rende su reclamo che, diversamente dalla
decisione formale che indica il motivo del rifiuto o dell’ammissione parziale o
totale ma per importi inferiori alle attese, è completa, esplicita, tocca tutti
gli aspetti del diritto alla RIPAM, riporta dati di fatto, massime di
giurisprudenza e norme applicabili per la più chiara e completa esposizione.
In
concreto la decisione resa su reclamo, dopo avere riassunto brevemente i fatti,
richiama le norme applicabili. A pag. 2 evoca il tema dell’unità di riferimento
(UR), poi esamina (pag. 2 in fine e 3 in initio) gli aspetti del reddito
disponibile, a pag. 4 riporta una tabella dei redditi della defunta RI 1, per giungere
ad un RD di CHF 49'176 come si dirà, per poi presentare le regole relative alla
determinazione del diritto alla RIPAM in senso stretto (art. 32a LCAMal e le
formule per il calcolo). Eseguito il calcolo in base ai parametri ritenuti
(pag. 5) la Cassa espone il dispositivo. In seguito, nelle successive tre
pagine la decisione emessa su reclamo presenta le osservazioni particolari con richiamo
dell’ambia prassi di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Non
solo la decisione emanata su reclamo è completa ed ampia nelle motivazioni, ma
la ricorrente ha potuto, per il tramite dei figli che l’hanno rappresentata al
momento dell’inoltro del ricorso, ampiamente fare valere i propri diritti.
In
concreto non può quindi minimamente essere ritenuta una violazione del diritto
di essere sentita di RI 1. Il precetto costituzionale è stato ossequiato nel
migliore dei modi con la decisione, impugnabile ed impugnata, resa su
opposizione.
Non
solo. Va rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018
consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere
sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente
la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale,
che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti
sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF
9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio
della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del
diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento
della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una
tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero
compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita
nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218
consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017
consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di
celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle
assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il
diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria
diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del
10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Il TCA può pertanto entrare nel
merito del ricorso siccome l’argomento sollevato assolutamente privo di
consistenza e valenza.
nel
merito
2.5. Oggetto
dell’esame del Tribunale cantonale delle assicurazioni è la correttezza della
decisione emanata su reclamo il 30 novembre 2023 dalla Cassa cantonale di
compensazione, che ha negato alla ricorrente il diritto alla RIPAM 2023 per il
superamento dei limiti di reddito che consentono l’aiuto sociale.
2.6. Nella
STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023, oltre che in altri giudizi relativi alla
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(per tutti si vedano le STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2022.21 del 13
giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021, 36.2021.8 del 22 marzo 2021 e
36.2023.25 del 27 novembre 2023), sono stati evocati i capisaldi della materia
che, con il 2012 prima, e nel 2015 poi, ha subito un’importante modifica, rispetto
ai precedenti paradigmi, ad opera del legislatore cantonale. La prassi è
costante e nota certamente anche a chi rappresenta la ricorrente ma repetita
juvant per cui, per completezza, se ne riprendono i principi qui di
seguito.
Il
legislatore ha stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente
al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto
sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e,
soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica sociale
cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione
della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori
dettagli si veda: Ranzanici, tesi
citata, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con
il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto di
rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi
distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione
del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,
maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto,
l’esecutivo prima ed il Parlamento poi, hanno voluto maggiormente considerare
il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione
riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,
si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel
nuovo art. 26 LCAMal.
Le
norme più recenti tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione
delle RIPAM alla realtà sociale. Il nuovo sistema adottato non tende però solo
ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a
“tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito
dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
2.7. Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.
[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]). Le
norme cantonali non devono però svuotare di senso e portata l’imposizione del
diritto federale (Ranzanici, tesi
citata, pag. 180 n. 332), particolarmente con riferimento a quanto impone
l’art. 65 cpv. 1bis LAMal (secondo cui, per i redditi medi e bassi,
i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti
in periodo di formazione). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i
potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di
condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come
rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343;
125 V 185;134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.). Il Cantone non è competente solo
per fissare le procedure ma decide anche il modello da applicare per pervenire
alla riduzione dei premi.
Va
ribadito, specie a fronte delle contestazioni della reclamante concernenti la
modalità di computare la sostanza immobiliare ed il parallelismo tra locatari
non proprietari e proprietari dell’abitazione primaria (doc. V), che il
Cantone, nel promulgare le proprie norme in materia di RIPAM, gode di ampio
potere e i giudici federali, ed a fortiori quelli cantonali, debbono verificare
esclusivamente che senso e portata del diritto federale non siano svuotati
dalle norme cantonali. In questo senso (da ultimo) la DTF 149 I 172 consid. 5.
Nella DTF 145 I 26 al consid. 3.1. l’Alta Corte ha confermato la sua
giurisprudenza della DTF 136 I 220 consid. 6.1. (come già ricordato nella STCA
36.2023.3 dello scorso 14 dicembre 2023) osservando come:
" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des
Bundesrechts nach Art. 49 Abs. 1 BV schließt in Sachgebieten, welche die
Bundesgesetzgebung abschließend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone
aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung -
nicht abschließend ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die
nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht
beeinträchtigen. Die kantonalen Bestimmungen über die Prämienverbilligung
müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und dürfen den mit der
Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)
Der Bundesgesetzgeber hat
sich - wie das kantonale Gericht zutreffend aufgezeigt hat - für eine
föderalistische Ausgestaltung der Prämienverbilligung entschieden. So waren für
die Durchführung der Prämienverbilligung von Anbeginn an die Kantone zuständig
und es war ihre Sache, den Kreis der Begünstigten, die Höhe, das Verfahren und
den Auszahlungsmodus für die Prämienverbilligung festzulegen (vgl. Botschaft
vom 21. September 1998 betreffend den Bundesbeschluss über die Bundesbeiträge
in der Krankenversicherung und die Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Krankenversicherung, BBl 1999 793 ff., 805, 812). Aufgrund der
bundesrechtlichen Regelung war es sodann ebenfalls die Angelegenheit der
Kantone zu bestimmen, wie sie den für die Prämienverbilligung zur Verfügung
stehenden Gesamtbetrag verteilen: an einen engen Berechtigtenkreis mit
entsprechend höherem Verbilligungsbeitrag oder an einen breiteren
Bevölkerungsanteil mit entsprechend tieferen Unterstützungsbeiträgen (BBl 1999
815). An der betont föderalistischen Ausgestaltung der Prämienverbilligung hat
sich auch nach der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen (NFA) nichts geändert (vgl. Botschaft vom 7.
September 2005 zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des
Considerandi
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, BBl 2005
6029.
ff., 6235 f.). Gemäss Rechtsprechung geniessen die Kantone bezüglich
Prämienverbilligung eine erhebliche Freiheit, indem sie u.a. autonom festlegen
können, was unter "bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen"
gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG zu verstehen ist (BGE 136 I 220 E. 4.1 S. 222 mit Hinweis). Dasselbe
gilt für die Definition des Begriffs "untere und mittlere Einkommen"
gemäss Art. 65 Abs. 1 bis KVG. Dies wurde jüngst auch in den
parlamentarischen Debatten zur per 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderung
des KVG vom 17. März 2017 betont, mit welcher u.a. beschlossen wurde, dass die
Kantone für untere und mittlere Einkommen die Prämien der Kinder um mindestens
80.
%, statt wie bisher 50 %, zu verbilligen haben. Mehrfach wurde dort darauf
hingewiesen, dass die Kantone weiterhin festlegen, was sie unter dem Begriff
"untere und mittlere Einkommen" verstehen (AB 2017 S 132 f.). (…)
Zusammenfassend stellen die
von den Kantonen erlassenen Bestimmungen bezüglich der Prämienverbilligung in
der Krankenversicherung grundsätzlich autonomes kantonales Ausführungsrecht zu
Bundesrecht dar (BGE 136 I 220 E. 4.1 S. 222; BGE 134 I 313 E. 3 S. 315; je mit Hinweisen; vgl. auch
GEBHARD EUGSTER, Die obligatorische Krankenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 818 Rz. 1392), wobei die Autonomie
der Kantone - wie aus E. 3.1 hervorgeht - dadurch beschränkt ist, dass die
Ausführungsbestimmungen nicht gegen Sinn und Geist der Bundesgesetzgebung
verstossen und deren Zweck nicht beeinträchtigen dürfen.”
2.8
In Ticino, con le norme
introdotte nel 2012, uno degli intenti del legislatore è stato quello di
conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di
riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa
delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,
nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente
sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di
accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento
sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali
della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.
2.9
Come
specificato nella STCA 36.2023.3 e nelle ulteriori decisioni in essa citate, tra
i criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il
parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di
riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata
partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo
riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’uso
dei dati fiscali, in un’amministrazione di massa, è soluzione non solo adeguata
ma saggia a livello di organizzazione amministrativa. Si noti che il
legislatore ha abbandonato, a partire dal 2012, il criterio del reddito
imponibile quale elemento per determinare il diritto alla RIPAM, siccome
lasciava troppo margine al contribuente per influenzare (in caso ad esempio di
spese di migliorie immobiliari o versamento di premi arretrati del terzo
pilastro) la tassazione e ritenuto poi come il dato non fosse sufficientemente rappresentativo
e non permettesse di calibrare effettivamente e compiutamente i bisogni
riferiti all’aiuto sociale della RIPAM.
L’amministrazione
si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale
che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari
all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici,
tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e
giurisprudenza ivi citata). Come si dirà più avanti l’amministrazione può
distanziarsi dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal
Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni
dell’art. art. 30 cpv. 2 LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal).
2.10
Come
ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: STCA
36.2023.3
del 14 dicembre 2023) il RDS è stato fissato considerando i concetti
cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i
redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione)
partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni
amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà
del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo
operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è
costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte,
ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va
aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT,
senza imputazione di franchigia alcuna). È importante qui sottolineare, a
fronte delle contestazioni relative alla conformità del diritto cantonale alla
Costituzione federale mosse dalla ricorrente (peraltro generiche, non altrimenti
sostanziate e prive di adeguato approfondimento), che lo scopo ricercato dal
legislatore con l’adozione del diritto in vigore dal 2012 e poi con le
modifiche del 2015, era il reperimento di un reddito disponibile operativo che
determini la reale capacità economica degli assicurati. Detto
altrimenti: disporre di sostanza, pur non godendone, non equivale a non
disporne e la sostanza (ad esempio ereditata e detenuta attraverso una CE) deve
essere computata (in questo senso STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012 c.
2.12.), anche se la stessa non è goduta o sfruttata adeguatamente
rispettivamente come il mercato consentirebbe (locata o messa a disposizione di
terzi mediante versamento di un canone; ceduta, venduta, gravata).
Va
ribadito qui (si veda STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 su questo aspetto)
come, dai lavori legislativi preparatori, discenda che il Giudice delle
assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla
decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato
(art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433,
capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2023.3 appena citata nonché
nelle STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017;
36.2015.78
del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del
14.
luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009;
36.2008.94
del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA
36.1999.28
del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come:
" per
costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e
debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali."
Come evocato nella STCA 36.2014.6
del 15 maggio 2014 e come deciso nella STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012, il
tema del vincolo imposto dalle decisioni fiscali definitive per la
determinazione del diritto alla RIPAM è stato oggetto di numerose decisioni da
parte di questa Corte, già sotto l’egida del precedente diritto. Nella STCA
36.2003.91
del 29 marzo 2004 questa Corte aveva considerato, sulla scorta della
giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS, che, per prassi,
ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata
(in questo senso anche STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999). Tale presunzione di
conformità alla realtà però non è assoluta, va riservata l’eccezione
dell’errore palese, manifesto e facilmente rilevabile, appunto previsto dalla
giurisprudenza federale resa in applicazione della LAVS.
"
Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid.
3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid.
2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Gli stessi principi erano già
stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio 1997.
Nella STCA 36.2014.6 questa Corte
aveva indicato come tale prassi, con la relativa eccezione (raramente
realizzata), dovesse essere mantenuta in ambito RIPAM:
" Questa
prassi deve essere riservata anche alla luce della nuova normativa in materia
di RIPAM, la presunzione di correttezza della decisione cresciuta in giudicato
della tassazione di riferimento è data, d’altro canto occorre però riservare
l’errore manifesto, la svista palese facilmente appurabile e correggibile. Si
deve quindi ritenere che la presunzione di correttezza è una presumptio juris
tantum e non una presumptio juris et de jure. L’onere di invocare la non
conformità della decisione di tassazione, in questi casi, non è
dell’amministrazione che riceve ed applica i dati fiscali ma dell’assicurato
che invoca l’errore manifesto da parte dell’UT competente. All’assicurato
incombe quindi il compito di invocare la circostanza (salvo che
l'amministrazione la possa rilevare autonomamente) e comprovarla conformemente
ai principi validi in materia. In genere la Cassa Cantonale di Compensazione
AVS AI IPG, confrontata con precise e verosimilmente ben fondate contestazioni
relative alla decisione di tassazione applicabile, interpella l’UT per
verificare la fondatezza o meno della critica, quindi decide. Nel caso trattato
nella decisione 29 marzo 2004 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva
accolto il ricorso di un assicurato che invocava un errore dell’amministrazione
fiscale, che non incideva in maniera particolare sui suoi oneri fiscali ma
aveva riflesso nell’ambito della RIPAM, per avere male ritenuto un documento
della Cassa Pensione che indicava un importo inferiore delle rendite versate
all’assicurato rispetto a quelle riprese nella tassazione.
I casi di eccezione alla correttezza della decisione di tassazione
applicabile sono estremamente rari, tanto che la prassi degli ultimi 10 anni
conosce unicamente, in ambito di RIPAM, solo la fattispecie evasa con la STCA
29.
marzo 2004 citata.”
Per una fattispecie non dissimile
da quella qui in discussione, dove l’assicurata domandava la RIPAM pur
beneficiando di usufrutto su beni immobili e di un reddito locativo ritenuto a
livello fiscale, si veda la decisione STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012.
Come
anticipato l’amministrazione deve prescindere (così come il Giudice) dai dati
fiscali in casi eccezionali, che le norme del regolamento riservano (art. 14
RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento
del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito
un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia
l’amministrazione sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni, se non dati
gli estremi del regolamento (art. 14), debbono attenersi alla decisione di
tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.11
In
concreto gli eredi fu RI 1 sostengono che la tassazione di riferimento sia
scorretta (doc. V) avendo considerato “per un errore di trascrizione” il
valore di stima dell’immobile di __________ ed i relativi redditi imposti in
ragione di ¾ mentre la quota esatta era di ½. La tassazione 2022 non risulta
essere stata contestata da parte dell’assicurata rispettivamente mediante
l’aiuto dei figli che l’hanno inizialmente rappresentata. Alla stessa questa
Corte deve attenersi considerato come non appaiano errori manifesti e
facilmente emendabili e come le critiche della parte ricorrente appaiano
generiche e non sostanziate adeguatamente nonostante le possibilità offerte
dalla procedura applicabile. Va poi osservato come, anche se si volesse
ammettere la deduzione invocata del valore di stima dell’immobile di __________
e dei relativi redditi, il RD assommerebbe ad importo che supera, decisamente,
quello limite calcolato dalla Cassa e riportato nella sua decisione su reclamo
(CHF 33'704,10). Il valore di stima immobiliare del solo fondo di __________ ritenuto
nella partita fiscale della ricorrente è desumibile dal riparto della
tassazione 2020 (CHF 309'000). Anche se si volesse ritenere, sul valore della
casa di __________, un quarto del valore in meno, come preconizzano gli eredi ___________
il RD sarebbe comunque, in questa costellazione, superiore ai limiti ([valore
ritenuto nella partita fiscale – ¼] : 15 somme a dedurre dal RDS considerato
dalla Cassa). Si ribadisce comunque che, correttamente, la Cassa ha considerato
la decisione di tassazione applicabile, non impugnata, e definitiva. Da essa
l’amministrazione (ed il Tribunale cantonale delle assicurazioni) non hanno
motivo di distanziarsi alla luce della giurisprudenza citata in precedenza a
fronte di semplice lamentela degli eredi circa la determinazione dell’importo
d’interesse.
2.12
Dall’importo
del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese
specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in
maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo
abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto
della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra
essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge
annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,
in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese
per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo
massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi
(ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e
tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della
LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e
p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione
immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per
doppia economia, non possono essere considerate. Secondo le norme vigenti la
spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata
dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto
sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e
riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa
parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i
proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).
La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al
favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il
valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello
reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del
riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF
3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si
veda anche: Ranzanici, op. cit.,
n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
2.13
Da quanto precede discende che le
deduzioni possibili dal reddito lordo per determinare il reddito applicabile
partendo dai dati fiscali, sono esaustive. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni è già stato confrontato con richieste, quali quella che
implicitamente è sollevata dalla ricorrente, secondo cui le spese per inabilità
dovrebbero essere poste in deduzione per potere determinare la capacità
economica dell’assicurato che postula la RIPAM.
In una decisione del 3 settembre
2012.
(STCA 36.2002.42 emessa collegialmente), al considerando 2.13, questa
Corte ha ritenuto, nel caso di un anziano assicurato degente in una struttura
medicalizzata, che la sua sostanza andasse considerata, potendosi riconoscere
in quella circostanza unicamente la deduzione del premio medio. Il ricorrente
sosteneva come i cantoni fossero obbligati, per norma federale (art. 65 cpv. 3
LAMal) a considerare (specie a richiesta dell’assicurato) le circostanze
economiche e famigliari più recenti. Nel suo caso il ricovero in casa anziani
comportava importanti spese, riconosciute a livello fiscale ma non ammesse
dalla Cassa cantonale di compensazione. In quel caso questa Corte ha ritenuto
quanto si riporta di seguito per maggiore chiarezza:
" La volontà
del legislatore appare chiara e la lista delle possibili deduzioni dal reddito
lordo per cifrare il RDS è certamente esaustiva e non soggetta ad
interpretazioni. Ciò che ha determinato le scelte del Parlamento ticinese è
stata la natura della spesa ed il suo vincolo, come descritto in precedenza.
Altre deduzioni non possono essere ammesse anche se la LT riconosce talune
spese necessarie od obbligate in deduzione dal reddito per cifrare
l’imponibile. Si pensi ad esempio alle spese per disabilità. Il diritto fiscale
ammette le deduzioni ma non la nuova LCAMal. Giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. h bis
LAID (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi imponibili sono
dedotte le “spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili” ai
sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) “al cui
sostentamento egli provvede”, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le spese di
malattia ed infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in
considerazione alcuna franchigia. L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD (per
l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come l’art. 32
cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale). Si tratta, a ben vedere, di spese
necessarie ed imposte da una condizione particolare e specifica, nonostante ciò
non sono state considerate e nessun elemento concreto permette di ritenere che
si sia trattato di una lacuna. L’esame dei lavori preparatori induce a ritenere
che si tratti di scelta deliberata del legislatore verosimilmente voluta per
tenere in conto di altre prestazioni di cui beneficiano persone invalide (si
pensi all’AGI). Stessa sorte anche per le deduzioni ammesse in favore dei
contribuenti al beneficio di rendite AVS AI cui vengono riconosciute in
deduzione dal reddito (già al netto) importi, di sicuro rilievo, ammessi
dall’art. 34 LT (su questo aspetto si veda RtiD No.3t/I-2009 (CDT 8.9.2009 N.
80.2008.73). La legge (art. 31 LCAMal) non consente una diversa interpretazione
e non permette, conseguentemente, altre detrazioni. La lista degli importi
deducibili dal reddito lordo – per la fissazione del RDS – lo si ribadisce è da
ritenere esaustiva. Ulteriori spese vincolate in deduzione dal reddito lordo
per fissare il reddito disponibile non possono essere considerate in difetto di
una esplicita volontà del legislatore nelle nuove norme della LCAMal.”
(sottolineatura del redattore)
La Cassa, di conseguenza, non
poteva concedere al ricorrente deduzioni maggiori o diverse siccome affetta da
una grave patologia e degente in una casa anziani con costi di certa
importanza.
Si tratta, come indicato, di una
scelta deliberata del legislatore cantonale, che la ricorrente potrebbe
considerare discutibile o financo inopportuna, ma che vincola il giudice
perché, come si dirà ancora più avanti, non svuota la norma federale di senso e
portata.
2.14
La
contestazione della ricorrente relativa quindi alla deducibilità delle spese
per malattia ed ai costi della casa anziani non può essere qui, come indicato,
ritenuta. Pur nella consapevolezza dell’importanza di tali costi che sono
determinati anche in base alle condizioni economiche della persona accolta in
casa anziani medicalizzata. La giurisprudenza si è confrontata con questo tema,
lo ha analizzato ed ha ritenuto che non vi fosse una violazione dei diritti
costituzionali (come genericamente invocato dalla ricorrente) dell’assicurato.
2.15
Occorre
ora verificare il diritto di RI 1 di beneficiare della riduzione dei premi alla
luce in particolare delle critiche mosse alla legislazione ticinese in materia
di RIPAM. Essa ha infatti invocato il fatto della non computabilità, a livello
di determinazione del diritto alla RIPAM, della parte della sostanza immobiliare
quale reddito disponibile, malgrado ciò sia “codificato”. Ciò porterebbe
all’impoverimento del richiedente la RIPAM. In realtà le più recenti norme in
materia intendono proprio considerare, come già facevano le previgenti, una
quota della sostanza quale reddito disponibile non apparendo ammissibile non
ritenere una parte della sostanza (alienabile o che può essere messa a frutto)
nella determinazione della condizione economica della persona che richiede un
aiuto sociale. Non farlo porterebbe a risultati scioccanti.
Questo
procedere non impedisce l’adempimento degli obiettivi sociali previsti
costituzionalmente all’art. 41 Cost. fed. La norma pone degli obiettivi sociali
che, a complemento della responsabilità e dell’iniziativa private,
Confederazione e Cantoni si adoperano a realizzare. Tra questi obiettivi sono
elencati la sicurezza sociale e la fruizione delle cure necessarie alla salute
(si annota qui che per il capoverso 2 della norma Confederazione e Cantoni devono
adoperarsi affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche
della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della
disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza, ed ancora
come Confederazione e Cantoni perseguano gli obiettivi sociali nell’ambito
delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili). Per eliminare
ogni ambiguità relativa alla diretta ed immediata applicazione della norma (come
già evocato nella STCA 36.29023.3 del 14 dicembre 2023) il costituente ha
inserito l’ultimo capoverso secondo cui “dagli obiettivi sociali non si
possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato”.
Detto altrimenti la norma non è self executing, dalla stessa la ricorrente non
può trarre alcun diritto immediato e diretto da vantare in Tribunale.
Come
indicato nelle considerazioni precedenti questa Corte deve e può unicamente
verificare se il diritto cantonale che è chiamata ad applicare sia (o meno)
tale da rendere priva di portata e senso la normativa federale (art. 65 LAMal).
Questo potere del Giudice cantonale ticinese è sancito dalla Costituzione
cantonale che, all’art. 73 cpv. 3 prevede esplicitamente come i giudici
decidano “… in modo indipendente … vincolati dalla legge; essi non possono applicare
norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione
cantonale”.
Ora, in concreto, la implicita
lamentela, generica e superficiale, relativa alla non conformità del diritto
cantonale, applicabile al caso di specie, con il diritto federale ed alla
Costituzione federale (“il valore locativo non dovrebbe essere tenuto in
considerazione”; “considerare parte della sostanza immobiliare come reddito
disponibile … non fa altro che portare all’impoverimento …”., “l’inserimento di
un valore locativo nella dichiarazione fiscale era puramente
<tecnico/amministrativo> e non aveva nessuna rilevanza … sull’imposta” “i
dati di stima immobiliari, ancora in vigore nel 2020, non sono stati corretti
dopo le espropriazioni avvenute in precedenti anni”, “il fabbisogno di RI 1 non
era scandito dalla volontà della stessa ma determinato dalla malattia (da) cui
era affetta e pertanto il limite del fabbisogno esistenziale ai sensi della
Laps era palesemente inapplicabile ed anch’essa viola le norme costituzionali”),
e, più specificatamente, il rimprovero (unico possibile) che il diritto
cantonale svuoterebbe di portata e senso (nella sua determinazione dei diritti
del cittadino e non certo in un caso concreto e specifico) le norme federali
che stabiliscono l’obbligo cantonale di versare sussidi in favore degli assicurati
di condizione economica modesta (DTF 149 I 172 e DTF 145 I 26), non può essere
qui recepita.
La giurisprudenza federale in
materia (DTF 149 I 26 consid. 5.3.2) precisa in particolare quanto segue:
" Gemäss Rechtsprechung geniessen die Kantone bezüglich
Prämienverbilligung eine erhebliche Freiheit, indem sie u.a. autonom festlegen
können, was unter "bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen"
gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG oder unter den "unteren und
mittleren Einkommen" gemäss Art. 65 Abs. 1bis KVG zu
verstehen ist (BGE 145 I 26 E. 3.2). Zusammenfassend stellen die von den
Kantonen erlassenen Bestimmungen bezüglich der Prämienverbilligung in der
Krankenversicherung grundsätzlich autonomes kantonales Ausführungsrecht zu
Bundesrecht dar, wobei die Autonomie der Kantone dadurch beschränkt ist, dass
die Ausführungsbestimmungen nicht gegen Sinn und Geist der Bundesgesetzgebung
verstossen und deren Zweck nicht beeinträchtigen dürfen (BGE 145 I 26 E.
3.3
und 6.1 mit Hinweisen).
(…)
Wie der Beschwerdeführer zutreffend festhält, zielt
die Prämienverbilligung im Allgemeinen darauf ab, im System des KVG mit einer
Einheitsprämie pro Versicherer ohne Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Versicherten, für Personen in bescheidenen Verhältnissen die
wirtschaftliche Last der Krankenversicherungsprämien zu mildern. Sie ist damit
ein Element der Solidarität zugunsten weniger bemittelter Bevölkerungsschichten
(BGE 145 I 26 E. 6.3; BGE 136 I 220 E. 6.2.1 mit Hinweis
auf BGE 122 I 343 E. 3g/bb)."
2.16
Nel caso
concreto RI 1 lamenta il fatto di non potere beneficiare della sostanza che,
fiscalmente, è stata ritenuta di sua spettanza e come il reddito derivante dal
valore locativo della sua casa non sia effettivo siccome essa non benefici in
nulla dell’immobile. Essa lamenta quindi il fatto che le norme ticinesi di
applicazione della LAMal impongano di considerare, in casi come il suo, la
sostanza che l’autorità fiscale ha stabilito, a fronte del mancato beneficio
della medesima.
La lamentela è priva di
sostrato. Le norme che impongono di considerare 1/15 della sostanza ritenuta
nella decisione fiscale applicabile, come visto in precedenza, non solo non
svuotano di senso e portata rispettivamente non privano dello scopo il diritto
federale, ma – al contrario – appaiono corretta applicazione del principio
della solidarietà (richiamato nei lavori preparatori della LAMal come rammenta la
DTF 149 I 172 appena riportata).
Il fatto che un immobile non
sia fruibile siccome la persona interessata è ricoverata in casa anziani in
condizioni di salute difficili non può essere elemento di pregio. L’immobile è nella
disponibilità della ricorrente e lo stesso potrebbe essere posto a reddito con
il beneficio della corrispettiva entrata dei canoni di locazione,
rispettivamente potrebbe essere ceduto a terzi (membri della CE) o venduto
rispettivamente gravato. Si tratta di un bene patrimoniale rilevante (basti
riferirsi alla documentazione fiscale prodotta agli atti ed elencata in
precedenza) e, per legge, a prescindere dall’uso che se ne faccia, esso ha un
valore economico, siccome bene nel patrimonio della assicurata (sostanza), ed ha
un valore locativo che è considerato a livello fiscale (come ben sa chi
rappresenta la ricorrente). Il mancato uso del bene non ne cambia la natura o
il valore che l’autorità fiscale deve ritenere.
Una soluzione di segno opposto
creerebbe diseguaglianza ed ingiustizia, e – soprattutto – non ossequierebbe il
principio della solidarietà insito nella LAMal. Se fosse ritenuta la tesi della
ricorrente l’amministrazione di troverebbe confrontata con un onere
spropositato (che comporterebbe risultati comunque iniqui) per la verifica, di
volta in volta, dell’uso o meno di un bene avente rilievo fiscale (sia immobile
sia mobile, ad esempio il possesso di un gioiello di grande valore ereditato
che non si indossa; una residenza secondaria in cui non ci si reca, una
superficie boschiva dalla quale non si trae legna o altro, …) rispettivamente i
fondi non edificati non potrebbero essere considerati (a meno di essere posti a
reddito mediante coltivazione o per foraggiare gli animali da pascolo) e non
sarebbero mai ritenuti nella commisurazione della RIPAM con risultati inammissibili
a livello della parità di trattamento. Il legislatore fiscale ha rinunciato a
questo tipo di soluzione considerando nella partita fiscale del proprietario i
beni, anche se non sfruttati o beneficiati nell’uso.
Sarebbe scioccante poi il
risultato per cui una persona di condizione economica come la ricorrente (che è
imposta per una sostanza di CHF 347'896 nel 2020, ossia oltre un terzo di
milione di franchi) non vedesse computata tale sostanza nella determinazione
del suo diritto all’aiuto sociale per pagare i premi dell’assicurazione
malattie obbligatoria e vedesse versato un sussidio con le imposte generali pagate
da persone anche meno abbienti di lei.
Non diversamente va considerata
la lamentela circa il mancato aggiornamento del valore di stima dell’immobile
di Gordola successivamente ad imprecisate espropriazioni avvenute nel corso
degli anni. La lamentela è imprecisa, non sorretta da alcun elemento probatorio
(quando vi sarebbero state delle espropriazioni? Per quali superfici? Con quali
indennizzi? Quando sarebbe avvenuta l’ultima stima dell’immobile?), e non è
sostenuto che l’assicurata abbia impugnato la decisione di tassazione (se è
vero che il reddito conseguito dall’assicurata non era soggetto – nel 2020 – a
percezione d’imposta, così non è per la sostanza netta di CHF 347'000 per la
quale l’assicurata è stata imposta per CHF 511,65; doc. 7). La stima ritenuta
dal tassatore, se non corrispondente siccome non attualizzata, al valore
corretto poteva essere contestata, rispettivamente era possibile, a chi
rappresenta l’assicurata, domandare l’aggiornamento della stima (art. 8
rispettivamente 9 Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996, RL 215.600). La generica lamentela non ha quindi sostrato e non
può essere ritenuta.
2.17
In
questa sede non occorre esplicitare maggiormente le ulteriori condizioni poste
dal legislatore ticinese per il riconoscimento della RIPAM, questo alla luce
del circoscritto tema delle contestazioni formulate da chi rappresenta RI 1. Si
rinvia, per maggiori approfondimenti, alla lettura della STCA 36.2023.3 del 14
dicembre 2023 (impugnata al Tribunale federale che, con decisione 8C_31/2024
del 5 marzo 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile). Basti qui rammentare
come, a norma dell’art. 40 LCAMal, annualmente il Consiglio di Stato stabilisce
il periodo fiscale determinante per l’acquisizione dei dati di base; i premi
medi di riferimento; la costante applicabile alle unità di riferimento con
figli e alle unità di riferimento senza figli (ritenuto quanto indicato
all’art. 32a cpv. 2 a 4 LCAMal) e il coefficiente cantonale di finanziamento (ritenuto
tuttavia il parametro di cui all’art. 37 LCAMal). Per la RIPAM 2023 il
Consiglio di Stato ha emanato, il 19 ottobre 2022 il DE concernente le basi di
calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2023 che
prevede, per quanto qui d’interesse, il periodo fiscale per l’accertamento del
reddito disponibile di riferimento che sia costituito dalle classificazioni
dell’imposta cantonale per l’anno 2020 mentre il premio medio di riferimento
adulti assomma a CHF 6'488.
2.18
In concreto occorre ritenere la
tassazione della ricorrente che va posta alla base della determinazione del
diritto alla RIPAM 2023, ossia quella riferita all’anno 2020 da cui emerge che,
in tale anno, la sostanza imponibile assommava a CHF 347'896. Importo questo
che impone di ritenere tra i redditi la somma di CHF 23'193 cui vanno aggiunti
gli altri redditi stabiliti dal competente UT. Se si sommano, come rammenta la
Cassa nelle sue osservazioni al ricorso, la quota parte della sostanza con il
solo importo delle rendite (anche senza considerare gli affitti della residenza
secondaria e il valore locativo fissati dall’UT competente) si ha un importo
che esubera il limite che consente di riconoscere il diritto al sussidio, si ha
infatti CHF 23'193 + CHF 21'948 = CHF 45'141. Il calcolo dell’importo massimo
sussidiabile svolto dalla Cassa (doc. 8 pag. 5) in sè corretto e non contestato
dalla ricorrente, fissa la somma di CHF 33'704,10 nettamente inferiore al RDS di
RI 1.
Da
quanto precede si deve ritenere che l’operato della Cassa cantonale di
compensazione merita piena conferma, la decisione impugnata è qui confermata
nella sua totalità ed il gravame va respinto. Non sono percepite tasse e spese
(art. 29 cpv. 1 Lptca, non trovando applicazione in concreto la LPGA come
specificato in entrata).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti