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Decisione

36.2024.2

RIPAM 2023. Decesso della postulante pendente causa. Continuazione della procedura da parte degli eredi. Computo dei redditi e sostanza (anche se l'immobile di proprietà non abitato o locato a terzi). Esclusione del diritto al sussidio

3 giugno 2024Italiano53 min

tramite __________, per l’esercizio dei diritti processuali previsti dalla Lptca.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.2

IR/sc

Lugano

3 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2023 formulato da

RI 1 già rappr. dai figli: __________

con recapito c/o: __________

deceduta nelle

more del processo, il 2 febbraio 2024, alla quale è subentrata la

Comunione ereditaria fu RI 1

composta dai figli: __________

con recapito c/o: __________

contro

la decisione emessa su reclamo il 30

novembre 2023 dalla

Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

considerato in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1933,

vedova dal 17 settembre 1993, cittadina svizzera, residente a __________ presso

la __________ in via __________ ed assicurata contro le malattie in base alla

LAMal da molti anni presso __________, ha domandato la riduzione del premio

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM qui di seguito) per

l’anno 2023 alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio sussidi

assicurazione malattia (Cassa qui di seguito) mediante modulo datato 3 gennaio

2023. RI 1 era beneficiaria di una rendita, nel suo modulo essa ha indicato di

avere donato rispettivamente ceduto in usufrutto, il 10 maggio 2010, il mappale

__________ RF __________ avente un valore di stima di CHF 20'250. L’assicurata,

nelle osservazioni contenute nel modulo di richiesta della RIPAM, ha richiamato

il suo reclamo contro la decisione in materia di riduzione dei premi per l’anno

2022, specie gli allegati. Alla domanda di prestazione sociale RI 1 ha annesso

la polizza assicurativa dell’assicuratore e copia dello scritto 30 dicembre

2022 con cui le è stato inviato, da parte della Cassa, il modulo per la

richiesta della RIPAM 2023 (plico doc. 1).

Con decisione del 30 aprile 2023

la Cassa ha respinto, per il periodo ammissibile con la domanda (dal 1°

febbraio 2023 al 31 dicembre 2023), la richiesta dell’assicurata e questo

siccome il reddito disponibile di riferimento maggiore rispetto ai limiti che

consentono la concessione della RIPAM (doc. 2).

1.2. Il 21 maggio 2023 l’assicurata si è

aggravata contro tale provvedimento (doc. 3), postulando la trasmissione del

conteggio eseguito dalla Cassa e riservandosi di completare, successivamente,

le sue motivazioni. Il 17 agosto 2023 l’amministrazione (doc. 4) ha comunicato

all’assicurata reclamante di avere ritenuto, nel suo caso, un’unità di

riferimento (UR qui di seguito) composta da essa sola, di avere considerato il

premio medio ritenibile e di avere fatto capo alla tassazione applicabile per

accertare il reddito di riferimento considerando 1/15 della sostanza rilevata

dalla tassazione. In sostanza la Cassa ha ritenuto (rilevando i dati dalla

tassazione applicabile relativa all’anno 2020) un totale dei redditi di CHF

32'471 cui ha aggiunto la quota parte della sostanza (1/15) per un importo di

CHF 23'193. Dai redditi complessivi l’amministrazione ha dedotto l’importo del

premio medio di riferimento ossia CHF 6'488. Il reddito disponibile è stato cifrato

in CHF 49'176, superiore all’importo di CHF 33'704,10 che costituisce l’importo

massimo del reddito disponibile che consente di beneficiare (fatte salve le

ulteriori norme relative al versamento della RIPAM) di un sussidio.

1.3. In nome della loro madre RI 1, i

figli __________ (con recapito presso __________) si sono aggravati alla Cassa

mediante reclamo del 16 settembre 2023 (doc. 5) evidenziando il ricovero

dell’assicurata presso la casa anziani e la grave malattia che l’ha colpita da

diversi anni (Morbo di Alzheimer) e che non le consente più di vivere nell’abitazione

di __________. Questo fatto dovrebbe comportare lo stralcio, dai redditi

computati, dell’importo del valore locativo imposto fiscalmente. Secondo il

gravame “… il valore locativo, riferito all’abitazione primaria, è un

reddito fittizio e deve essere applicato se il proprietario … fa uso o … tiene

a disposizione” il bene immobile. Per la ricorrente, il suo ricovero alla

casa __________ non le permette l’uso della casa che non può essere tenuta a “sua

disposizione per conseguire un reddito”. L’inserimento nella decisione di

tassazione del reddito locativo sarebbe puramente “tecnico/amministrativo”,

privo di rilevanza sull’onere d’imposta (RI 1 è esente da imposta sul reddito),

d’altro canto il valore di stima dell’immobile sarebbe datato (2008) e non più

attuale. Nelle conclusioni parte ricorrente chiede, per la determinazione della

RIPAM 2023, di considerare la vetustà dell’immobile e i valori di esproprio del

terreno posti in atto negli anni dal Comune e domanda alla Cassa di scostarsi

dalla decisione di tassazione e pure “dalle norme vigenti in quanto non

adeguate alla Costituzione federale”.

Il reclamo lamenta anche il

mancato riconoscimento delle spese sostenute per la disabilità e la retta della

casa anziani, in assenza di ciò gli obiettivi sociali fissati nella

Costituzione federale sarebbero compromessi. Le norme cantonali ticinesi in

materia cozzerebbero contro la Carta fondamentale elvetica e devono essere

ritenute incostituzionali. Analogamente il fabbisogno, “ai sensi della legge

Laps, è palesemente inapplicabile” violando la Costituzione federale.

Ricevuto l’atto, il 4 ottobre

2023, la funzionaria incaricata ha chiesto a __________ la trasmissione del

calcolo dell’imponibile IC 2020 della reclamante (doc. 6). Il 26 ottobre 2023

la Cassa ha ricevuto un plico di documenti (doc. 7) contenente:

a. IC 2020,

calcolo dell’imponibile;

b.

IC 2020 riparto della sostanza e reddito a livello cantonale

(considerata una sostanza immobiliare di CHF 251'691 ed una sostanza mobiliare

di CHF 96'205;

c.

Decisione di tassazione 2020 (reddito pari a 0 e sostanza pari a CHF

347'000);

d.

IFD 2020 calcolo imponibile;

e.

IFD 2020 decisione di tassazione (importo pari a 0);

f.

IC 2021 calcolo dell’imponibile;

g.

IC 2021 riparto sostanza (immobiliare CHF 187'081 e mobiliare CHF

61'919);

h.

IC 2021 Decisione di tassazione (reddito pari a 0 e sostanza complessiva

CHF 248'000);

Fatti

i.

IFD 2021 calcolo dell’imponibile;

j.

IFD 2021 decisione di tassazione;

k.

IC 2022 calcolo dell’imponibile;

l.

IC 2022 riparto (sostanza immobiliare CHF 156'118 e mobiliare CHF

188'234);

m. IC

2022 decisione di tassazione (reddito pari a 0 sostanza pari a CHF 329'000);

n.

IFD 2022 calcolo dell’imponibile;

o. IFD 2022

decisione di tassazione (reddito pari a 0).

1.4. Mediante decisione emessa su

reclamo il 30 novembre 2023 (doc. 8) la Cassa ha confermato il suo calcolo e

respinto le lamentele di RI 1. Laddove necessario, in corso di motivazioni,

saranno ripresi i motivi della decisione.

1.5. Con ricorso al Tribunale cantonale

delle assicurazioni datato 27 dicembre 2023 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata

dai tre figli, ha ribadito (in maniera più succinta rispetto alla prima

contestazione) gli argomenti del suo reclamo (riportati in esteso in

precedenza) concludendo con la richiesta di concessione della RIPAM 2023. Al

gravame è stata annessa la decisione impugnata.

1.6. La Cassa, con risposta del 24

gennaio 2024 (doc. III) giunta al Tribunale cantonale delle assicurazioni il

giorno successivo, ha proposto la reiezione del ricorso rilevando come le

tassazioni successive a quella applicabile non possano essere considerate per

costante prassi di questa Corte. In caso di realizzazione delle condizioni

dell’art. 14 cpv. 2 Reg.LCAMal, infatti, il calcolo per la verifica del diritto

alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia (RIPAM qui di seguito) va

eseguito sulla base degli introiti da ultimo conseguiti, salvo la sostanza

stabilita in base all’ultima tassazione. In conclusione l’amministrazione

rileva che, anche potendo fare astrazione del valore locativo relativo

all’immobile di __________, come postulato dalla ricorrente, la riduzione del

premio non potrebbe essere concessa per il superamento dei limiti. La Cassa

respinge la tesi secondo cui il suo agire sarebbe discriminatorio nei confronti

della ricorrente.

1.7. Il 26 gennaio 2024 (doc. IV) la

risposta di causa è stata trasmessa alla ricorrente, e per essa ai tre figli

tramite __________, per l’esercizio dei diritti processuali previsti dalla Lptca.

All’invio non ha fatto seguito alcuna comunicazione.

Il giudice delegato, dal canto

suo, avendo rilevato da un necrologio pubblicato su un quotidiano ticinese in

quei giorni, l’avvenuto decesso (accaduto il 2 febbraio 2024) di RI 1 e considerata

l’assenza di qualsiasi comunicazione al TCA da parte dei rappresentanti della

ricorrente, si è rivolto a __________ (destinatario della corrispondenza

relativa alla procedura in quel momento) con scritto 14 febbraio 2024 (doc. V)

chiedendo, una volta rilasciato il certificato ereditario, l’invio di una copia

dello stesso dal quale “emergano gli eredi (legali o istituiti) della

signora” con richiesta di comunicare al Tribunale cantonale delle

assicurazioni il mantenimento o meno dell’impugnativa. Il rappresentante della

ricorrente è stato informato che, come previsto dalla giurisprudenza federale

in materia, la procedura sarebbe rimasta in sospeso presso la Corte per la

durata di tre mesi dal decesso della ricorrente (art. 567 CC).

Ritenuta l’assenza di

comunicazioni da parte dei rappresentanti dell’assicurata, salvo la

postulazione, il 6 maggio 2024 (quasi 3 mesi dopo lo scritto del giudice

delegato), redatta da __________, di una proroga del termine (doc. VI), il

giudice delegato si è rivolto il 10 maggio 2024 (doc. VII) alla Pretura di __________

con lungo scritto in cui evidenza come:

" …RI 1, 1933, è venuta a mancare

lo scorso 2 febbraio 2024. La signora aveva impugnato, il 27 dicembre 2023, un

provvedimento di natura amministrativa del precedente 30 novembre 2023,

dinnanzi a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni.

(…).

Gli eredi acquistano, per legge, l’universalità della successione

dal momento della sua apertura (art. 560 cpv. 1 CC), ossia al momento del

decesso (art. 537 cpv. 1 CC). Essi subentrano, di conseguenza, ipso jure nel

processo, acquistando comunque veste definitiva di parte in assenza di una

rinuncia ereditaria (art. 566 cpv. 1 CC). Il termine per rinunciare è di tre

mesi e decorre dalla conoscenza della morte (art. 567 cpv. 2 CC). Gli effetti

della devoluzione dell’eredità sono regolati in primis dall’art. 602 CC.

(…).

… conformemente al principio della successione universale, la

conduzione di un processo spetta a tutti i membri della comunione ereditaria e

concerne sia la legittimazione attiva sia quella passiva, come pure l’utilizzo

dei rimedi di diritto (“Das Erfordernis des gemeinsamen Handels bezieht sich

auf die Prozessführung. Dies betrifft grundsätzlich sowohl

Aktiv- als auch Passivprozesse. So sind die Mitglieder einer Erbengemeinschaft

nur gemeinsam zur Prozessführung und auch zur Ergreifung von Rechtsmitteln

legitimiert…”; Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2011,

ad art. 602 n. 26 e 27, p. 1292). Tuttavia nell’ambito delle

assicurazioni sociali ogni membro di una comunione ereditaria è legittimato a

interporre ricorso se sono dati interessi di natura economica (DTF 99 V 165 ss;

STF 8C_146/2008 del 22 aprile 2008 consid. 1.2; cfr. anche in DTF 136 V 11

consid. 2.1.2 e STF I 704/1999).

(…).

Nel concreto caso, dopo avere appreso del decesso della signora RI

1 (da un annuncio funebre apparso su un quotidiano ticinese) i tre figli

(presumibilmente eredi della signora, ossia __________) sono stati avvisati (a

mezzo scritto raccomandato di questa Corte) che il processo prendente presso il

Tribunale cantonale delle assicurazioni sarebbe rimasto sospeso durante tre

mesi dalla scomparsa della madre in attesa della comunicazione

dell’accettazione della successione rispettivamente sino alla decorrenza

infruttuosa del termine di rifiuto della successione. Agli eredi è stata

chiesta, senza seguito, la trasmissione del certificato ereditario dal quale

emergano gli eredi legali o istituiti.

Ad oggi nulla è stato trasmesso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni se non una laconica richiesta di proroga del termine concesso

(mediante lettera del 14 febbraio 2024 ossia di quasi tre mesi fa), proroga che

è stata giustificata con una non meglio precisata necessità di “raccogliere

documentazione” e “coinvolgere … tutti gli eredi coinvolti”.

Stante un soggiacente interesse economico all’esito della

procedura, che non deve soffrire di inutili ritardi, le chiedo cortesemente se

sia stato rilasciato, dalla lodevole Pretura di __________, che Lei dirige, il

certificato ereditario relativo alla defunta RI 1, nata il __________ 1933 a __________

e deceduta il 2 febbraio 2024. In caso affermativo le chiedo cortesemente la

trasmissione di copia del medesimo atto per i fini processuali. Rispettivamente

le chiedo se abbia registrato, con riferimento alla defunta, delle rinunce di

eredità o abbia (art. 576 CC) prorogato il termine per motivi gravi stante la

sua competenza in merito (art. 86a LAC), rispettivamente ancora le domando se

abbia adottato altre misure di sua competenza in merito alla citata

successione. (…)”

Una copia dello scritto alla

Pretura è stato trasmesso per conoscenza ai rappresentanti della ricorrente,

all’indirizzo di recapito indicato nello scritto doc. VI, in uno con uno

scritto di medesima data (10 maggio 2024, doc. VIII), con cui, nella sostanza,

è stata respinta la richiesta di proroga (contenuta nel doc. VI) formulata a

nome degli eredi. Il Giudice delegato così si è rivolto ai rappresentanti della

defunta:

" mi

riferisco al suo scritto 6/8 maggio 2024 con cui, a nome degli eredi fu RI 1

(che non specifica nominativamente, presumo possa trattarsi di lei ed i suoi

fratelli __________ ma non posso escludere terze persone istituite eredi da sua

mamma mediante disposizioni di ultima volontà), domanda una proroga del termine

concesso il 14 febbraio 2024 (ossia quasi 3 mesi fa!) per comunicare

l’accettazione o meno della successione rispettivamente per trasmettere il

certificato ereditario.

Il termine, decisamente lungo, è decorso infruttuoso, senza

nessuna comunicazione. In data 8 maggio 2024 è pervenuta, a questo Tribunale,

la ricordata richiesta di proroga che però non è motivata se non da una

imprecisata necessità di raccogliere documenti (quali? Finalizzati a cosa? Al

processo pendente presso questa Corte? Ai fini della successione? Ai fini della

determinazione degli eredi o della divisione ereditaria?) nonché con la

necessità di coinvolgere per discussioni tutti gli eredi coinvolti (discussioni

finalizzate al processo pendente? Alla liquidazione della successione? Al

mantenimento o meno della procedura formante l’incarto 36.2024.2?). Questi

eredi, ripeto neppure indicati nominativamente, sarebbero, per quanto lei

indica ma non sostanzia, assenti all’estero (chi è assente all’estero? Da

quando? Sino a quando? Senza possibilità di essere raggiunti nell’era della

comunicazione?). Lei non precisa inoltre se siano stati pubblicati testamenti e

se siano stati istituiti eredi o meno.

(…)

Resto in attesa, a breve termine, di comunicazioni da parte sua.

Non appena la Pretura di __________ avrà dato seguito alle mie richieste le

verrà data comunicazione.”

I tre figli ed eredi della

defunta RI 1 (doc. X) hanno scritto al Tribunale (con copia alla Pretura di __________)

una lettera 14 maggio 2024 indicando l’accettazione della successione da parte loro

e confermandosi nel ricorso al Tribunale.

Dal canto suo il Pretore di __________,

avv. __________, ha ritenuto evase le richieste del Tribunale cantonale delle

assicurazioni alla luce dello scritto doc. X a lui pervenuto in copia (doc. IX del

15 maggio 2024).

Non sono state acquisite

ulteriori prove.

considerato in diritto

in ordine

2.1. In

base all’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal

(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in

applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha

pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle

assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità

amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi

competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome

retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della

riduzione dei premi si veda: Ivano

Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi

pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,

2016).

Affinché

il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere emessa dall’amministrazione

interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle

prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la

decisione formale emanata dalla Cassa che può fare l’oggetto di un diretto

ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione

che segue il reclamo dell’assicurato.

2.2. Come

evocato nella STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023, alla procedura qui all’esame

non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c

LAMal secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono

applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli

articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente

all’articolo 66”.

2.3. In

concreto il ricorso è formulato avverso una decisione emessa su reclamo da

parte dell’amministrazione competente. Il gravame è tempestivo siccome

consegnato alla posta il 4 gennaio 2024 a fronte della decisione su reclamo

emessa il 30 novembre 2023 e la sospensione dei termini per le ferie

giudiziarie nel periodo natalizio (art. 11 lett. d. LPTCA per cui i termini non

decorrono “dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso”).

2.4. Con

le loro osservazioni 14 maggio 2024 gli eredi della ricorrente hanno contestato

il contenuto della decisione resa su reclamo ritenendola “non …

sufficientemente motivata e documentata per essere impugnata”. Nella

sostanza essi ritengono una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. da parte

dell’amministrazione interessata e concludono con la richiesta di accertare la

nullità della decisione impugnata e del primo provvedimento emesso dalla Cassa.

In

base all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite.

Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del

ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3

pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del

4 gennaio 2022, consid. 3). Il diritto di essere sentito serve da un lato

all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a

modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il

provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di

consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne

l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative

risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura

comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale

che essa, nel corso della procedura, possa difendere efficacemente la sua tesi.

Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere

informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per

quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera

generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma

occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17;

135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368

consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il

diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le

proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della

decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo

impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di

ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa

che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su

tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze

rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020

del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con

riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). Va ancora rammentato che la decisione

emessa su reclamo sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso,

oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non

pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio

2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid.

3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).

In

concreto, la lamentata violazione del diritto di essere sentita è riferita

(apparentemente almeno) alla “prima decisione formale di rifiuto … (che) …

non è accompagnata dal reddito di riferimento e pertanto non appare

sufficientemente motivata e documentata per essere impugnata” (doc. X pag.

1). Ora, come indicato, oggetto del contendere non è la “prima decisione

formale” bensì la decisione che la Cassa ha emesso su reclamo. Parte

ricorrente non indica che a seguito della pretesa violazione dell’obbligo di

motivazione della decisione formale, essa abbia subito un danno siccome la

decisione emessa si reclamo non esamina aspetti rilevanti o affronta temi

invocati. Si annoti qui che, quando esamina un reclamo, la Cassa cantonale di

compensazione rivede pienamente i fatti e il diritto, senza essere vincolata

alla prima decisione resa, liberamente, e questo alla luce delle emergenze

fattuali dell’incarto e delle argomentazioni addotte dalla parte reclamante. Di

questo dà atto nella decisione che rende su reclamo che, diversamente dalla

decisione formale che indica il motivo del rifiuto o dell’ammissione parziale o

totale ma per importi inferiori alle attese, è completa, esplicita, tocca tutti

gli aspetti del diritto alla RIPAM, riporta dati di fatto, massime di

giurisprudenza e norme applicabili per la più chiara e completa esposizione.

In

concreto la decisione resa su reclamo, dopo avere riassunto brevemente i fatti,

richiama le norme applicabili. A pag. 2 evoca il tema dell’unità di riferimento

(UR), poi esamina (pag. 2 in fine e 3 in initio) gli aspetti del reddito

disponibile, a pag. 4 riporta una tabella dei redditi della defunta RI 1, per giungere

ad un RD di CHF 49'176 come si dirà, per poi presentare le regole relative alla

determinazione del diritto alla RIPAM in senso stretto (art. 32a LCAMal e le

formule per il calcolo). Eseguito il calcolo in base ai parametri ritenuti

(pag. 5) la Cassa espone il dispositivo. In seguito, nelle successive tre

pagine la decisione emessa su reclamo presenta le osservazioni particolari con richiamo

dell’ambia prassi di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Non

solo la decisione emanata su reclamo è completa ed ampia nelle motivazioni, ma

la ricorrente ha potuto, per il tramite dei figli che l’hanno rappresentata al

momento dell’inoltro del ricorso, ampiamente fare valere i propri diritti.

In

concreto non può quindi minimamente essere ritenuta una violazione del diritto

di essere sentita di RI 1. Il precetto costituzionale è stato ossequiato nel

migliore dei modi con la decisione, impugnabile ed impugnata, resa su

opposizione.

Non

solo. Va rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere

sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la

possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente

la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale,

che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti

sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF

9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio

della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del

diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento

della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una

tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero

compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita

nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218

consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017

consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di

celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle

assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il

diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria

diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del

10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Il TCA può pertanto entrare nel

merito del ricorso siccome l’argomento sollevato assolutamente privo di

consistenza e valenza.

nel

merito

2.5. Oggetto

dell’esame del Tribunale cantonale delle assicurazioni è la correttezza della

decisione emanata su reclamo il 30 novembre 2023 dalla Cassa cantonale di

compensazione, che ha negato alla ricorrente il diritto alla RIPAM 2023 per il

superamento dei limiti di reddito che consentono l’aiuto sociale.

2.6. Nella

STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023, oltre che in altri giudizi relativi alla

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(per tutti si vedano le STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2022.21 del 13

giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021, 36.2021.8 del 22 marzo 2021 e

36.2023.25 del 27 novembre 2023), sono stati evocati i capisaldi della materia

che, con il 2012 prima, e nel 2015 poi, ha subito un’importante modifica, rispetto

ai precedenti paradigmi, ad opera del legislatore cantonale. La prassi è

costante e nota certamente anche a chi rappresenta la ricorrente ma repetita

juvant per cui, per completezza, se ne riprendono i principi qui di

seguito.

Il

legislatore ha stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente

al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto

sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e,

soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica sociale

cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15

settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di

modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione

della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori

dettagli si veda: Ranzanici, tesi

citata, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con

il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto di

rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi

distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione

del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,

maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto,

l’esecutivo prima ed il Parlamento poi, hanno voluto maggiormente considerare

il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione

riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,

si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel

nuovo art. 26 LCAMal.

Le

norme più recenti tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione

delle RIPAM alla realtà sociale. Il nuovo sistema adottato non tende però solo

ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a

“tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito

dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di

riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata

precedentemente ritenuta.

2.7. Il

Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la

LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.

[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]). Le

norme cantonali non devono però svuotare di senso e portata l’imposizione del

diritto federale (Ranzanici, tesi

citata, pag. 180 n. 332), particolarmente con riferimento a quanto impone

l’art. 65 cpv. 1bis LAMal (secondo cui, per i redditi medi e bassi,

i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i

potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di

condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come

rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343;

125 V 185;134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.). Il Cantone non è competente solo

per fissare le procedure ma decide anche il modello da applicare per pervenire

alla riduzione dei premi.

Va

ribadito, specie a fronte delle contestazioni della reclamante concernenti la

modalità di computare la sostanza immobiliare ed il parallelismo tra locatari

non proprietari e proprietari dell’abitazione primaria (doc. V), che il

Cantone, nel promulgare le proprie norme in materia di RIPAM, gode di ampio

potere e i giudici federali, ed a fortiori quelli cantonali, debbono verificare

esclusivamente che senso e portata del diritto federale non siano svuotati

dalle norme cantonali. In questo senso (da ultimo) la DTF 149 I 172 consid. 5.

Nella DTF 145 I 26 al consid. 3.1. l’Alta Corte ha confermato la sua

giurisprudenza della DTF 136 I 220 consid. 6.1. (come già ricordato nella STCA

36.2023.3 dello scorso 14 dicembre 2023) osservando come:

" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des

Bundesrechts nach Art. 49 Abs. 1 BV schließt in Sachgebieten, welche die

Bundesgesetzgebung abschließend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone

aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung -

nicht abschließend ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die

nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht

beeinträchtigen. Die kantonalen Bestimmungen über die Prämienverbilligung

müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und dürfen den mit der

Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)

Der Bundesgesetzgeber hat

sich - wie das kantonale Gericht zutreffend aufgezeigt hat - für eine

föderalistische Ausgestaltung der Prämienverbilligung entschieden. So waren für

die Durchführung der Prämienverbilligung von Anbeginn an die Kantone zuständig

und es war ihre Sache, den Kreis der Begünstigten, die Höhe, das Verfahren und

den Auszahlungsmodus für die Prämienverbilligung festzulegen (vgl. Botschaft

vom 21. September 1998 betreffend den Bundesbeschluss über die Bundesbeiträge

in der Krankenversicherung und die Teilrevision des Bundesgesetzes über die

Krankenversicherung, BBl 1999 793 ff., 805, 812). Aufgrund der

bundesrechtlichen Regelung war es sodann ebenfalls die Angelegenheit der

Kantone zu bestimmen, wie sie den für die Prämienverbilligung zur Verfügung

stehenden Gesamtbetrag verteilen: an einen engen Berechtigtenkreis mit

entsprechend höherem Verbilligungsbeitrag oder an einen breiteren

Bevölkerungsanteil mit entsprechend tieferen Unterstützungsbeiträgen (BBl 1999

815). An der betont föderalistischen Ausgestaltung der Prämienverbilligung hat

sich auch nach der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung

zwischen Bund und Kantonen (NFA) nichts geändert (vgl. Botschaft vom 7.

September 2005 zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des

Considerandi

Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, BBl 2005

6029.

ff., 6235 f.). Gemäss Rechtsprechung geniessen die Kantone bezüglich

Prämienverbilligung eine erhebliche Freiheit, indem sie u.a. autonom festlegen

können, was unter "bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen"

gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG zu verstehen ist (BGE 136 I 220 E. 4.1 S. 222 mit Hinweis). Dasselbe

gilt für die Definition des Begriffs "untere und mittlere Einkommen"

gemäss Art. 65 Abs. 1 bis KVG. Dies wurde jüngst auch in den

parlamentarischen Debatten zur per 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderung

des KVG vom 17. März 2017 betont, mit welcher u.a. beschlossen wurde, dass die

Kantone für untere und mittlere Einkommen die Prämien der Kinder um mindestens

80.

%, statt wie bisher 50 %, zu verbilligen haben. Mehrfach wurde dort darauf

hingewiesen, dass die Kantone weiterhin festlegen, was sie unter dem Begriff

"untere und mittlere Einkommen" verstehen (AB 2017 S 132 f.). (…)

Zusammenfassend stellen die

von den Kantonen erlassenen Bestimmungen bezüglich der Prämienverbilligung in

der Krankenversicherung grundsätzlich autonomes kantonales Ausführungsrecht zu

Bundesrecht dar (BGE 136 I 220 E. 4.1 S. 222; BGE 134 I 313 E. 3 S. 315; je mit Hinweisen; vgl. auch

GEBHARD EUGSTER, Die obligatorische Krankenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 818 Rz. 1392), wobei die Autonomie

der Kantone - wie aus E. 3.1 hervorgeht - dadurch beschränkt ist, dass die

Ausführungsbestimmungen nicht gegen Sinn und Geist der Bundesgesetzgebung

verstossen und deren Zweck nicht beeinträchtigen dürfen.”

2.8

In Ticino, con le norme

introdotte nel 2012, uno degli intenti del legislatore è stato quello di

conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di

riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa

delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,

nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente

sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi

maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con

l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche

nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza

fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”

(Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di

accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento

sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali

della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

2.9

Come

specificato nella STCA 36.2023.3 e nelle ulteriori decisioni in essa citate, tra

i criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il

parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di

riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata

partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo

riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte

della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’uso

dei dati fiscali, in un’amministrazione di massa, è soluzione non solo adeguata

ma saggia a livello di organizzazione amministrativa. Si noti che il

legislatore ha abbandonato, a partire dal 2012, il criterio del reddito

imponibile quale elemento per determinare il diritto alla RIPAM, siccome

lasciava troppo margine al contribuente per influenzare (in caso ad esempio di

spese di migliorie immobiliari o versamento di premi arretrati del terzo

pilastro) la tassazione e ritenuto poi come il dato non fosse sufficientemente rappresentativo

e non permettesse di calibrare effettivamente e compiutamente i bisogni

riferiti all’aiuto sociale della RIPAM.

L’amministrazione

si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale

che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari

all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici,

tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e

giurisprudenza ivi citata). Come si dirà più avanti l’amministrazione può

distanziarsi dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal

Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni

dell’art. art. 30 cpv. 2 LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal).

2.10

Come

ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: STCA

36.2023.3

del 14 dicembre 2023) il RDS è stato fissato considerando i concetti

cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i

redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione)

partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni

amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà

del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo

operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è

costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte,

ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va

aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT,

senza imputazione di franchigia alcuna). È importante qui sottolineare, a

fronte delle contestazioni relative alla conformità del diritto cantonale alla

Costituzione federale mosse dalla ricorrente (peraltro generiche, non altrimenti

sostanziate e prive di adeguato approfondimento), che lo scopo ricercato dal

legislatore con l’adozione del diritto in vigore dal 2012 e poi con le

modifiche del 2015, era il reperimento di un reddito disponibile operativo che

determini la reale capacità economica degli assicurati. Detto

altrimenti: disporre di sostanza, pur non godendone, non equivale a non

disporne e la sostanza (ad esempio ereditata e detenuta attraverso una CE) deve

essere computata (in questo senso STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012 c.

2.12.), anche se la stessa non è goduta o sfruttata adeguatamente

rispettivamente come il mercato consentirebbe (locata o messa a disposizione di

terzi mediante versamento di un canone; ceduta, venduta, gravata).

Va

ribadito qui (si veda STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 su questo aspetto)

come, dai lavori legislativi preparatori, discenda che il Giudice delle

assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla

decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato

(art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433,

capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2023.3 appena citata nonché

nelle STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017;

36.2015.78

del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del

14.

luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009;

36.2008.94

del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA

36.1999.28

del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come:

" per

costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta

conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e

debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali."

Come evocato nella STCA 36.2014.6

del 15 maggio 2014 e come deciso nella STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012, il

tema del vincolo imposto dalle decisioni fiscali definitive per la

determinazione del diritto alla RIPAM è stato oggetto di numerose decisioni da

parte di questa Corte, già sotto l’egida del precedente diritto. Nella STCA

36.2003.91

del 29 marzo 2004 questa Corte aveva considerato, sulla scorta della

giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS, che, per prassi,

ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata

(in questo senso anche STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999). Tale presunzione di

conformità alla realtà però non è assoluta, va riservata l’eccezione

dell’errore palese, manifesto e facilmente rilevabile, appunto previsto dalla

giurisprudenza federale resa in applicazione della LAVS.

"

Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid.

3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid.

2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Gli stessi principi erano già

stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio 1997.

Nella STCA 36.2014.6 questa Corte

aveva indicato come tale prassi, con la relativa eccezione (raramente

realizzata), dovesse essere mantenuta in ambito RIPAM:

" Questa

prassi deve essere riservata anche alla luce della nuova normativa in materia

di RIPAM, la presunzione di correttezza della decisione cresciuta in giudicato

della tassazione di riferimento è data, d’altro canto occorre però riservare

l’errore manifesto, la svista palese facilmente appurabile e correggibile. Si

deve quindi ritenere che la presunzione di correttezza è una presumptio juris

tantum e non una presumptio juris et de jure. L’onere di invocare la non

conformità della decisione di tassazione, in questi casi, non è

dell’amministrazione che riceve ed applica i dati fiscali ma dell’assicurato

che invoca l’errore manifesto da parte dell’UT competente. All’assicurato

incombe quindi il compito di invocare la circostanza (salvo che

l'amministrazione la possa rilevare autonomamente) e comprovarla conformemente

ai principi validi in materia. In genere la Cassa Cantonale di Compensazione

AVS AI IPG, confrontata con precise e verosimilmente ben fondate contestazioni

relative alla decisione di tassazione applicabile, interpella l’UT per

verificare la fondatezza o meno della critica, quindi decide. Nel caso trattato

nella decisione 29 marzo 2004 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva

accolto il ricorso di un assicurato che invocava un errore dell’amministrazione

fiscale, che non incideva in maniera particolare sui suoi oneri fiscali ma

aveva riflesso nell’ambito della RIPAM, per avere male ritenuto un documento

della Cassa Pensione che indicava un importo inferiore delle rendite versate

all’assicurato rispetto a quelle riprese nella tassazione.

I casi di eccezione alla correttezza della decisione di tassazione

applicabile sono estremamente rari, tanto che la prassi degli ultimi 10 anni

conosce unicamente, in ambito di RIPAM, solo la fattispecie evasa con la STCA

29.

marzo 2004 citata.”

Per una fattispecie non dissimile

da quella qui in discussione, dove l’assicurata domandava la RIPAM pur

beneficiando di usufrutto su beni immobili e di un reddito locativo ritenuto a

livello fiscale, si veda la decisione STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012.

Come

anticipato l’amministrazione deve prescindere (così come il Giudice) dai dati

fiscali in casi eccezionali, che le norme del regolamento riservano (art. 14

RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento

del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito

un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia

l’amministrazione sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni, se non dati

gli estremi del regolamento (art. 14), debbono attenersi alla decisione di

tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

2.11

In

concreto gli eredi fu RI 1 sostengono che la tassazione di riferimento sia

scorretta (doc. V) avendo considerato “per un errore di trascrizione” il

valore di stima dell’immobile di __________ ed i relativi redditi imposti in

ragione di ¾ mentre la quota esatta era di ½. La tassazione 2022 non risulta

essere stata contestata da parte dell’assicurata rispettivamente mediante

l’aiuto dei figli che l’hanno inizialmente rappresentata. Alla stessa questa

Corte deve attenersi considerato come non appaiano errori manifesti e

facilmente emendabili e come le critiche della parte ricorrente appaiano

generiche e non sostanziate adeguatamente nonostante le possibilità offerte

dalla procedura applicabile. Va poi osservato come, anche se si volesse

ammettere la deduzione invocata del valore di stima dell’immobile di __________

e dei relativi redditi, il RD assommerebbe ad importo che supera, decisamente,

quello limite calcolato dalla Cassa e riportato nella sua decisione su reclamo

(CHF 33'704,10). Il valore di stima immobiliare del solo fondo di __________ ritenuto

nella partita fiscale della ricorrente è desumibile dal riparto della

tassazione 2020 (CHF 309'000). Anche se si volesse ritenere, sul valore della

casa di __________, un quarto del valore in meno, come preconizzano gli eredi ___________

il RD sarebbe comunque, in questa costellazione, superiore ai limiti ([valore

ritenuto nella partita fiscale – ¼] : 15 somme a dedurre dal RDS considerato

dalla Cassa). Si ribadisce comunque che, correttamente, la Cassa ha considerato

la decisione di tassazione applicabile, non impugnata, e definitiva. Da essa

l’amministrazione (ed il Tribunale cantonale delle assicurazioni) non hanno

motivo di distanziarsi alla luce della giurisprudenza citata in precedenza a

fronte di semplice lamentela degli eredi circa la determinazione dell’importo

d’interesse.

2.12

Dall’importo

del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese

specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in

maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo

abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto

della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che

riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra

essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge

annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,

in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:

AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese

professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese

per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo

massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi

(ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e

tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della

LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e

p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione

immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per

doppia economia, non possono essere considerate. Secondo le norme vigenti la

spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata

dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto

sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e

riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La

deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa

parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i

proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).

La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al

favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il

valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello

reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del

riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF

3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si

veda anche: Ranzanici, op. cit.,

n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

2.13

Da quanto precede discende che le

deduzioni possibili dal reddito lordo per determinare il reddito applicabile

partendo dai dati fiscali, sono esaustive. Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni è già stato confrontato con richieste, quali quella che

implicitamente è sollevata dalla ricorrente, secondo cui le spese per inabilità

dovrebbero essere poste in deduzione per potere determinare la capacità

economica dell’assicurato che postula la RIPAM.

In una decisione del 3 settembre

2012.

(STCA 36.2002.42 emessa collegialmente), al considerando 2.13, questa

Corte ha ritenuto, nel caso di un anziano assicurato degente in una struttura

medicalizzata, che la sua sostanza andasse considerata, potendosi riconoscere

in quella circostanza unicamente la deduzione del premio medio. Il ricorrente

sosteneva come i cantoni fossero obbligati, per norma federale (art. 65 cpv. 3

LAMal) a considerare (specie a richiesta dell’assicurato) le circostanze

economiche e famigliari più recenti. Nel suo caso il ricovero in casa anziani

comportava importanti spese, riconosciute a livello fiscale ma non ammesse

dalla Cassa cantonale di compensazione. In quel caso questa Corte ha ritenuto

quanto si riporta di seguito per maggiore chiarezza:

" La volontà

del legislatore appare chiara e la lista delle possibili deduzioni dal reddito

lordo per cifrare il RDS è certamente esaustiva e non soggetta ad

interpretazioni. Ciò che ha determinato le scelte del Parlamento ticinese è

stata la natura della spesa ed il suo vincolo, come descritto in precedenza.

Altre deduzioni non possono essere ammesse anche se la LT riconosce talune

spese necessarie od obbligate in deduzione dal reddito per cifrare

l’imponibile. Si pensi ad esempio alle spese per disabilità. Il diritto fiscale

ammette le deduzioni ma non la nuova LCAMal. Giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. h bis

LAID (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi imponibili sono

dedotte le “spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili” ai

sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) “al cui

sostentamento egli provvede”, quando tali spese sono sopportate dal

contribuente medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le spese di

malattia ed infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in

considerazione alcuna franchigia. L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD (per

l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come l’art. 32

cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale). Si tratta, a ben vedere, di spese

necessarie ed imposte da una condizione particolare e specifica, nonostante ciò

non sono state considerate e nessun elemento concreto permette di ritenere che

si sia trattato di una lacuna. L’esame dei lavori preparatori induce a ritenere

che si tratti di scelta deliberata del legislatore verosimilmente voluta per

tenere in conto di altre prestazioni di cui beneficiano persone invalide (si

pensi all’AGI). Stessa sorte anche per le deduzioni ammesse in favore dei

contribuenti al beneficio di rendite AVS AI cui vengono riconosciute in

deduzione dal reddito (già al netto) importi, di sicuro rilievo, ammessi

dall’art. 34 LT (su questo aspetto si veda RtiD No.3t/I-2009 (CDT 8.9.2009 N.

80.2008.73). La legge (art. 31 LCAMal) non consente una diversa interpretazione

e non permette, conseguentemente, altre detrazioni. La lista degli importi

deducibili dal reddito lordo – per la fissazione del RDS – lo si ribadisce è da

ritenere esaustiva. Ulteriori spese vincolate in deduzione dal reddito lordo

per fissare il reddito disponibile non possono essere considerate in difetto di

una esplicita volontà del legislatore nelle nuove norme della LCAMal.”

(sottolineatura del redattore)

La Cassa, di conseguenza, non

poteva concedere al ricorrente deduzioni maggiori o diverse siccome affetta da

una grave patologia e degente in una casa anziani con costi di certa

importanza.

Si tratta, come indicato, di una

scelta deliberata del legislatore cantonale, che la ricorrente potrebbe

considerare discutibile o financo inopportuna, ma che vincola il giudice

perché, come si dirà ancora più avanti, non svuota la norma federale di senso e

portata.

2.14

La

contestazione della ricorrente relativa quindi alla deducibilità delle spese

per malattia ed ai costi della casa anziani non può essere qui, come indicato,

ritenuta. Pur nella consapevolezza dell’importanza di tali costi che sono

determinati anche in base alle condizioni economiche della persona accolta in

casa anziani medicalizzata. La giurisprudenza si è confrontata con questo tema,

lo ha analizzato ed ha ritenuto che non vi fosse una violazione dei diritti

costituzionali (come genericamente invocato dalla ricorrente) dell’assicurato.

2.15

Occorre

ora verificare il diritto di RI 1 di beneficiare della riduzione dei premi alla

luce in particolare delle critiche mosse alla legislazione ticinese in materia

di RIPAM. Essa ha infatti invocato il fatto della non computabilità, a livello

di determinazione del diritto alla RIPAM, della parte della sostanza immobiliare

quale reddito disponibile, malgrado ciò sia “codificato”. Ciò porterebbe

all’impoverimento del richiedente la RIPAM. In realtà le più recenti norme in

materia intendono proprio considerare, come già facevano le previgenti, una

quota della sostanza quale reddito disponibile non apparendo ammissibile non

ritenere una parte della sostanza (alienabile o che può essere messa a frutto)

nella determinazione della condizione economica della persona che richiede un

aiuto sociale. Non farlo porterebbe a risultati scioccanti.

Questo

procedere non impedisce l’adempimento degli obiettivi sociali previsti

costituzionalmente all’art. 41 Cost. fed. La norma pone degli obiettivi sociali

che, a complemento della responsabilità e dell’iniziativa private,

Confederazione e Cantoni si adoperano a realizzare. Tra questi obiettivi sono

elencati la sicurezza sociale e la fruizione delle cure necessarie alla salute

(si annota qui che per il capoverso 2 della norma Confederazione e Cantoni devono

adoperarsi affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche

della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della

disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza, ed ancora

come Confederazione e Cantoni perseguano gli obiettivi sociali nell’ambito

delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili). Per eliminare

ogni ambiguità relativa alla diretta ed immediata applicazione della norma (come

già evocato nella STCA 36.29023.3 del 14 dicembre 2023) il costituente ha

inserito l’ultimo capoverso secondo cui “dagli obiettivi sociali non si

possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato”.

Detto altrimenti la norma non è self executing, dalla stessa la ricorrente non

può trarre alcun diritto immediato e diretto da vantare in Tribunale.

Come

indicato nelle considerazioni precedenti questa Corte deve e può unicamente

verificare se il diritto cantonale che è chiamata ad applicare sia (o meno)

tale da rendere priva di portata e senso la normativa federale (art. 65 LAMal).

Questo potere del Giudice cantonale ticinese è sancito dalla Costituzione

cantonale che, all’art. 73 cpv. 3 prevede esplicitamente come i giudici

decidano “… in modo indipendente … vincolati dalla legge; essi non possono applicare

norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione

cantonale”.

Ora, in concreto, la implicita

lamentela, generica e superficiale, relativa alla non conformità del diritto

cantonale, applicabile al caso di specie, con il diritto federale ed alla

Costituzione federale (“il valore locativo non dovrebbe essere tenuto in

considerazione”; “considerare parte della sostanza immobiliare come reddito

disponibile … non fa altro che portare all’impoverimento …”., “l’inserimento di

un valore locativo nella dichiarazione fiscale era puramente

<tecnico/amministrativo> e non aveva nessuna rilevanza … sull’imposta” “i

dati di stima immobiliari, ancora in vigore nel 2020, non sono stati corretti

dopo le espropriazioni avvenute in precedenti anni”, “il fabbisogno di RI 1 non

era scandito dalla volontà della stessa ma determinato dalla malattia (da) cui

era affetta e pertanto il limite del fabbisogno esistenziale ai sensi della

Laps era palesemente inapplicabile ed anch’essa viola le norme costituzionali”),

e, più specificatamente, il rimprovero (unico possibile) che il diritto

cantonale svuoterebbe di portata e senso (nella sua determinazione dei diritti

del cittadino e non certo in un caso concreto e specifico) le norme federali

che stabiliscono l’obbligo cantonale di versare sussidi in favore degli assicurati

di condizione economica modesta (DTF 149 I 172 e DTF 145 I 26), non può essere

qui recepita.

La giurisprudenza federale in

materia (DTF 149 I 26 consid. 5.3.2) precisa in particolare quanto segue:

" Gemäss Rechtsprechung geniessen die Kantone bezüglich

Prämienverbilligung eine erhebliche Freiheit, indem sie u.a. autonom festlegen

können, was unter "bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen"

gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG oder unter den "unteren und

mittleren Einkommen" gemäss Art. 65 Abs. 1bis KVG zu

verstehen ist (BGE 145 I 26 E. 3.2). Zusammenfassend stellen die von den

Kantonen erlassenen Bestimmungen bezüglich der Prämienverbilligung in der

Krankenversicherung grundsätzlich autonomes kantonales Ausführungsrecht zu

Bundesrecht dar, wobei die Autonomie der Kantone dadurch beschränkt ist, dass

die Ausführungsbestimmungen nicht gegen Sinn und Geist der Bundesgesetzgebung

verstossen und deren Zweck nicht beeinträchtigen dürfen (BGE 145 I 26 E.

3.3

und 6.1 mit Hinweisen).

(…)

Wie der Beschwerdeführer zutreffend festhält, zielt

die Prämienverbilligung im Allgemeinen darauf ab, im System des KVG mit einer

Einheitsprämie pro Versicherer ohne Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit

der Versicherten, für Personen in bescheidenen Verhältnissen die

wirtschaftliche Last der Krankenversicherungsprämien zu mildern. Sie ist damit

ein Element der Solidarität zugunsten weniger bemittelter Bevölkerungsschichten

(BGE 145 I 26 E. 6.3; BGE 136 I 220 E. 6.2.1 mit Hinweis

auf BGE 122 I 343 E. 3g/bb)."

2.16

Nel caso

concreto RI 1 lamenta il fatto di non potere beneficiare della sostanza che,

fiscalmente, è stata ritenuta di sua spettanza e come il reddito derivante dal

valore locativo della sua casa non sia effettivo siccome essa non benefici in

nulla dell’immobile. Essa lamenta quindi il fatto che le norme ticinesi di

applicazione della LAMal impongano di considerare, in casi come il suo, la

sostanza che l’autorità fiscale ha stabilito, a fronte del mancato beneficio

della medesima.

La lamentela è priva di

sostrato. Le norme che impongono di considerare 1/15 della sostanza ritenuta

nella decisione fiscale applicabile, come visto in precedenza, non solo non

svuotano di senso e portata rispettivamente non privano dello scopo il diritto

federale, ma – al contrario – appaiono corretta applicazione del principio

della solidarietà (richiamato nei lavori preparatori della LAMal come rammenta la

DTF 149 I 172 appena riportata).

Il fatto che un immobile non

sia fruibile siccome la persona interessata è ricoverata in casa anziani in

condizioni di salute difficili non può essere elemento di pregio. L’immobile è nella

disponibilità della ricorrente e lo stesso potrebbe essere posto a reddito con

il beneficio della corrispettiva entrata dei canoni di locazione,

rispettivamente potrebbe essere ceduto a terzi (membri della CE) o venduto

rispettivamente gravato. Si tratta di un bene patrimoniale rilevante (basti

riferirsi alla documentazione fiscale prodotta agli atti ed elencata in

precedenza) e, per legge, a prescindere dall’uso che se ne faccia, esso ha un

valore economico, siccome bene nel patrimonio della assicurata (sostanza), ed ha

un valore locativo che è considerato a livello fiscale (come ben sa chi

rappresenta la ricorrente). Il mancato uso del bene non ne cambia la natura o

il valore che l’autorità fiscale deve ritenere.

Una soluzione di segno opposto

creerebbe diseguaglianza ed ingiustizia, e – soprattutto – non ossequierebbe il

principio della solidarietà insito nella LAMal. Se fosse ritenuta la tesi della

ricorrente l’amministrazione di troverebbe confrontata con un onere

spropositato (che comporterebbe risultati comunque iniqui) per la verifica, di

volta in volta, dell’uso o meno di un bene avente rilievo fiscale (sia immobile

sia mobile, ad esempio il possesso di un gioiello di grande valore ereditato

che non si indossa; una residenza secondaria in cui non ci si reca, una

superficie boschiva dalla quale non si trae legna o altro, …) rispettivamente i

fondi non edificati non potrebbero essere considerati (a meno di essere posti a

reddito mediante coltivazione o per foraggiare gli animali da pascolo) e non

sarebbero mai ritenuti nella commisurazione della RIPAM con risultati inammissibili

a livello della parità di trattamento. Il legislatore fiscale ha rinunciato a

questo tipo di soluzione considerando nella partita fiscale del proprietario i

beni, anche se non sfruttati o beneficiati nell’uso.

Sarebbe scioccante poi il

risultato per cui una persona di condizione economica come la ricorrente (che è

imposta per una sostanza di CHF 347'896 nel 2020, ossia oltre un terzo di

milione di franchi) non vedesse computata tale sostanza nella determinazione

del suo diritto all’aiuto sociale per pagare i premi dell’assicurazione

malattie obbligatoria e vedesse versato un sussidio con le imposte generali pagate

da persone anche meno abbienti di lei.

Non diversamente va considerata

la lamentela circa il mancato aggiornamento del valore di stima dell’immobile

di Gordola successivamente ad imprecisate espropriazioni avvenute nel corso

degli anni. La lamentela è imprecisa, non sorretta da alcun elemento probatorio

(quando vi sarebbero state delle espropriazioni? Per quali superfici? Con quali

indennizzi? Quando sarebbe avvenuta l’ultima stima dell’immobile?), e non è

sostenuto che l’assicurata abbia impugnato la decisione di tassazione (se è

vero che il reddito conseguito dall’assicurata non era soggetto – nel 2020 – a

percezione d’imposta, così non è per la sostanza netta di CHF 347'000 per la

quale l’assicurata è stata imposta per CHF 511,65; doc. 7). La stima ritenuta

dal tassatore, se non corrispondente siccome non attualizzata, al valore

corretto poteva essere contestata, rispettivamente era possibile, a chi

rappresenta l’assicurata, domandare l’aggiornamento della stima (art. 8

rispettivamente 9 Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996, RL 215.600). La generica lamentela non ha quindi sostrato e non

può essere ritenuta.

2.17

In

questa sede non occorre esplicitare maggiormente le ulteriori condizioni poste

dal legislatore ticinese per il riconoscimento della RIPAM, questo alla luce

del circoscritto tema delle contestazioni formulate da chi rappresenta RI 1. Si

rinvia, per maggiori approfondimenti, alla lettura della STCA 36.2023.3 del 14

dicembre 2023 (impugnata al Tribunale federale che, con decisione 8C_31/2024

del 5 marzo 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile). Basti qui rammentare

come, a norma dell’art. 40 LCAMal, annualmente il Consiglio di Stato stabilisce

il periodo fiscale determinante per l’acquisizione dei dati di base; i premi

medi di riferimento; la costante applicabile alle unità di riferimento con

figli e alle unità di riferimento senza figli (ritenuto quanto indicato

all’art. 32a cpv. 2 a 4 LCAMal) e il coefficiente cantonale di finanziamento (ritenuto

tuttavia il parametro di cui all’art. 37 LCAMal). Per la RIPAM 2023 il

Consiglio di Stato ha emanato, il 19 ottobre 2022 il DE concernente le basi di

calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2023 che

prevede, per quanto qui d’interesse, il periodo fiscale per l’accertamento del

reddito disponibile di riferimento che sia costituito dalle classificazioni

dell’imposta cantonale per l’anno 2020 mentre il premio medio di riferimento

adulti assomma a CHF 6'488.

2.18

In concreto occorre ritenere la

tassazione della ricorrente che va posta alla base della determinazione del

diritto alla RIPAM 2023, ossia quella riferita all’anno 2020 da cui emerge che,

in tale anno, la sostanza imponibile assommava a CHF 347'896. Importo questo

che impone di ritenere tra i redditi la somma di CHF 23'193 cui vanno aggiunti

gli altri redditi stabiliti dal competente UT. Se si sommano, come rammenta la

Cassa nelle sue osservazioni al ricorso, la quota parte della sostanza con il

solo importo delle rendite (anche senza considerare gli affitti della residenza

secondaria e il valore locativo fissati dall’UT competente) si ha un importo

che esubera il limite che consente di riconoscere il diritto al sussidio, si ha

infatti CHF 23'193 + CHF 21'948 = CHF 45'141. Il calcolo dell’importo massimo

sussidiabile svolto dalla Cassa (doc. 8 pag. 5) in sè corretto e non contestato

dalla ricorrente, fissa la somma di CHF 33'704,10 nettamente inferiore al RDS di

RI 1.

Da

quanto precede si deve ritenere che l’operato della Cassa cantonale di

compensazione merita piena conferma, la decisione impugnata è qui confermata

nella sua totalità ed il gravame va respinto. Non sono percepite tasse e spese

(art. 29 cpv. 1 Lptca, non trovando applicazione in concreto la LPGA come

specificato in entrata).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti