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Decisione

36.2024.20

Premi arretrati. Domanda dell'assicurato di rateizzazione. Ricorso respinto su tale aspetto

23 settembre 2024Italiano42 min

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, presso CO 1 di __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.20

ir/gm

Lugano

23 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30

aprile 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in

fatto

Fatti

A. RI 1 (1965) è

domiciliato a __________, coniugato con __________ (1969) e padre di __________

(2010), __________ (2008), __________ (2005) e __________ (2012). Tutti i

membri della famiglia, per l’anno qui d’interesse (2023), erano assicurati, per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, presso CO 1 di __________

(CO 1 o assicuratore qui di seguito). I premi 2023 stabiliti nelle polizze

assicurative dei membri della famiglia assommavano, complessivamente, a CHF

1'275,90.

Nel

corso del 2023, in favore dei signori __________, la Cassa cantonale di

compensazione ha riconosciuto il diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM). Come

accertato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in favore dei coniugi __________

sono stati riconosciuti CHF 526,80 ciascuno annui, per le quattro figlie

l’importo di CHF 1'198,80 ciascuna (doc. V e doc. VII, in particolare doc.

VII/1). Per riassumere nel 2023 i premi dopo attribuzione della RIPAM erano i

seguenti:

RI

1 CHF 371.00 CHF 327.10

__________ CHF

484.50 CHF 440.60

__________ CHF

105.10 CHF 5.20

__________ CHF

105.10 CHF 5.20

__________ CHF

105.10 CHF 5.20

__________ CHF

105.10 CHF 5.20

Totale CHF

1275.90 CHF 788,50

Ad

agosto 2023 (siccome nata il __________ 2005) __________ è diventata

maggiorenne. L’onere mensile per i genitori signori RI 1 e __________ si è

quindi ridotto a CHF 783,30 mensili a partire dal mese di settembre. In

sostanza i premi annui complessivi dovuti dalla famiglia assommavano, per

l’anno 2023, a CHF 9'441,20 ([CHF 788,50 x 8] + [{CHF 788,50 – CHF 5,20} x 4]).

B. Per

quanto qui di rilievo i signori __________ (genitori) non hanno soluto i premi

per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 per complessivi CHF

3'148,80. RI 1 è quindi stato escusso con PE __________ del 2 gennaio 2024

(doc. 11), fatto spiccare dall’assicuratore, per i premi dell’intera famiglia

durante detto periodo (salvo che per il premio di __________ di settembre 2023).

A

fronte dell’opposizione al PE l’assicuratore ha emanato, il 1° febbraio 2024,

una decisione formale con cui ha confermato l’importo del debito e dei relativi

accessori, ossia l’interesse al 5% sull’importo dei premi e CHF 250 per spese

amministrative oltre a quelle esecutive. RI 1 si è opposto a questa decisione il

12 febbraio 2024 postulando, alla luce delle difficoltà economiche di quel

momento, un pagamento rateale del suo debito. L’assicuratore ha respinto

l’opposizione con decisione su opposizione del 30 aprile 2024 confermando la

sua pretesa e rigettando per gli importi riconosciuti l’opposizione interposta

al PE.

C. Mediante

ricorso del 6 maggio 2024 (doc. I) RI 1, non entrando nel merito dell’importo

dei premi e dei relativi accessori chiesto dall’assicuratore, ha domandato la

rateizzazione del debito, a fronte della correttezza sempre mantenuta dalla

famiglia, delle poche spese mediche (e della responsabilità assunta in questo

senso), postulando un’interpretazione delle norme che voglia essere rispettosa

della famiglia e che consideri la situazione passeggera di difficoltà in cui i

signori __________ (genitori di 4 figlie) si trovavano.

Con

osservazioni del 5 giugno 2024 (doc. III) l’assicuratore chiede, con argomenti

che – laddove necessario verranno ripresi in corso di motivazione – la

reiezione del ricorso. Alle parti è stata concessa la possibilità di ulteriormente

esprimersi e di postulare l’acquisizione di prove non richieste in precedenza (doc.

IV) come previsto dalle norme procedurali applicabili (Lptca - Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni).

D. A fronte

dell’incompletezza degli atti prodotti dall’assicuratore, il giudice delegato

ha dovuto acquisire le seguenti prove:

a.

scritto alla Cassa cantonale di compensazione relativo alla decisione di

concedere la riduzione dei premi alla famiglia __________ per l’anno 2023 (doc.

V) cui l’amministrazione ha risposto il 17 giugno 2024 (doc. VII);

b.

scritto 12 giugno 2024 all’assicuratore malattie con richiesta di

informazioni in merito al conteggio dei premi ed a restituzione parziale ai

signori __________ di premi (doc. VI), evaso con lettera 4 luglio 2024 di CO 1

(doc. IX);

c.

scritto 23 luglio 2024 (doc. XIII) scritto dell’assicuratore al

Tribunale in risposta all’invio del 12 luglio precedente (doc. XII);

d.

richiesta di informazioni del 26 luglio 2024 del Tribunale

all’assicuratore e risposta del medesimo del successivo 9 settembre 2024 (doc.

XVII).

In

merito a tutti gli scambi di corrispondenza e le informazioni acquisite il

ricorrente ha potuto esprimersi. Si rinuncia a riprodurre in questa sede il

testo delle acquisizioni probatorie e delle relative prese di posizione. In

questa sede occorre evidenziare come l’assicuratore debba, per completezza

d’informazione ed il chiarimento necessario, specificare sempre se l’esecuzione

per premi (o partecipazioni) in corso sia l’unica o si inserisca in un rapporto

debitorio complesso. Va ulteriormente sin d’ora evidenziato come i “riporti”

della RIPAM, o meglio l’imputazione delle somme ricevute dal Cantone in favore

della riduzione dei premi degli assicurati, debbano sempre essere precisati

correttamente: quando la RIPAM è stata riconosciuta, con riferimento a quale

anno e quali debiti è andata a diminuire (i premi di quali mesi sono

interessati dalla RIPAM, questo specie quando la riduzione dei premi non sia

annuale ma limitata ad una parte dell’anno). Non è compito del Giudice mettere

in ordine gli incarti dell’assicuratore e dovere richiedere a più riprese

informazioni per inquadrare i fatti ed accertare la correttezza dell’agire

dell’assicuratore (per un caso simile si veda la STCA 36.2023.5 del 2 ottobre

2023). In concreto colpisce il fatto che, come si dirà meglio più avanti,

l’assicuratore, incassati i premi pieni di gennaio e febbraio 2023 dal

ricorrente abbia, dopo il riconoscimento della RIPAM in favore della famiglia __________,

ma quando già erano maturati i premi del periodo successivo, restituito gli

importi versati in eccesso al signor RI 1 per poi reclamare i premi dovuti e

scaduti al medesimo assicurato.

Oltre

a quelle indicate non sono state acquisite ulteriori prove e non ne sono state

postulate.

considerato in

diritto

in

ordine

1. La

vertenza, in tema di premi dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie,

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui

in effetti non assunte). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza

del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e

segg. Il tema del debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più

volte affrontato da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, per tutte si

faccia riferimento alle STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023 (in merito si vedano

le STF 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023,

9C_699/2023), 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e

36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (e giurisprudenza ivi citata). Il debito di un

coniuge preteso dall’assicuratore dall’altro coniuge è pure stato oggetto di

ampia giurisprudenza (per un esempio si vedano le STCA 36.2023.5, 36.2004.88 e

100 del 12 novembre 2004), lo stesso dicasi per il debito per premi dei figli,

che la giurisprudenza ha più volte affrontato (si vedano le STCA appena citate

e la giurisprudenza specifica citata nelle considerazioni che seguono). Altro

tema che è già stato analizzato ed approfondito adeguatamente dalla

giurisprudenza e dalla dottrina è quello della compensazione di pretese

dell’assicuratore verso l’assicurato per premi (in merito alla compensazione di

pretese dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore si vedano le STCA

36.2023.5 e le STF 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023,

9C_698/2023, 9C_699/2023). Il presente giudizio, nel rispetto della chiara

volontà del legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere

emanato monocraticamente.

Il fatto che

questo giudizio si estenda su una ventina di pagine (criterio in passato ritenuto,

con altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio

monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid.

7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria

da condurre, bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti e del

diritto applicabile.

nel

merito

Considerandi

2.

Per riprendere quanto già esposto nella STCA 11 luglio 2022

36.2022.24

a norma dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore

stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non

preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle

prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi

comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per

cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere

che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei

debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in

anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli

interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5%

all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre

mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali

altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa

per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

3.

Nel caso concreto a RI 1 CO 1 chiede il pagamento

sia di premi propri, sia di quelli della coniuge e delle figlie (per __________

siano al mese in cui è divenuta maggiorenne). L’importo postulato

dall’assicuratore appare in sé corretto e, come tale, non è contestato

dall’assicurato. Si tratta dei premi dovuti dai membri della famiglia __________ per i mesi di giugno, luglio, agosto e

settembre 2023 per complessivi CHF 3'148,80 (ossia CHF 788,50 x 3 [pari ai

premi di tutti i membri della famiglia __________ per i mesi di giugno, luglio

e agosto] = CHF 2’365.50 cui si somma il premio di 5 membri della famiglia, ad

esclusione del premio di __________, divenuta maggiorenne ad agosto 2023, per

CHF 783.30). Occorre qui verificare la correttezza della pretesa del debito nei

confronti di RI 1.

4.

Per quanto

attiene ai premi della moglie occorre qui evidenziare come, in una sentenza del

18.

novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF 129 V 90), il Tribunale federale

abbia modificato la sua precedente giurisprudenza (DTF 119 V16) e ritenuto una

responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi

dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie. Fondandosi sugli

art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha considerato che, in virtù

dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente per i debiti

contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di

assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito

durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della

famiglia. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. Nella

STF 9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato come:

" Le but

de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement

par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas

ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de

simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de

pénibles démarches de recouvrement."

Per

un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quelle qui all’esame,

l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi

sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3

CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma

anche quelli dell’altro consorte (v. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in

particolare consid. 2.1.).

Alla

luce della giurisprudenza citata, sviluppata dal TF sulla scorta delle norme

del diritto civile che sono applicabili nell’ambito della LAMal a complemento

della lacuna della stessa su tali aspetti, i premi della signora __________

potevano essere richiesti dall’assicuratore all’assicurato RI 1, marito e

convivente della consorte.

5.

Per quanto attiene invece il debito delle figlie del signor RI 1,

minorenni, va evocato come, i base all’art. 163 CCS:

" 1I

coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento della famiglia.

2Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione

coniugale e della loro situazione personale.”

Per l’art. 272 CCS

" I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i

riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.”

Secondo l’art. 276 CCS il

mantenimento da parte dei genitori consiste nella cura, nell’educazione e in

prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura

delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le

spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

Essi sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente

pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con

altri mezzi. Come rammenta l’art. 277 cpv. 1 CCS l’obbligo di mantenimento dura

fino alla maggiore età del figlio. Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non

ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa

ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono

continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile

formazione possa normalmente concludersi (su questi aspetti: Francesca Ranzanici: L’entretien de

l’enfant majeur, Ed. Weblaw, 2011, Berna; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023).

Come indicato in precedenza con

riferimento ai premi del coniuge, la giurisprudenza federale ha stabilito che il

pagamento dei premi delle assicurazioni sociali fa parte del “debito di

mantenimento della famiglia” a norma dell’art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V

430.

consid. 3). I coniugi, in base all’art. 166 cpv. 3 CCS, rispondono con

vincolo di solidarietà tra loro per il pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi, e questo a prescindere dal regime matrimoniale. Di

principio debitore del premio è la persona assicurata.

Per i premi dei figli fino ai loro

18.

anni compiuti (ossia sino a quando i premi devono essere inferiori rispetto

a quelli degli adulti e dei giovani adulti come impone l’art. 61 cpv. 3 LAMal

secondo cui: “Per i minorenni e i giovani adulti l’assicuratore fissa un

premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei

minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti”)

l‘obbligo di pagamento del premio appartiene ai genitori come prevede l’art.

276.

CCS. A contrario ne discende che i premi dei maggiorenni costituiscono

onere preso a carico degli assicurati medesimi. In una sentenza ormai datata (K 132/01) il TF ha ritenuto che i genitori sono responsabili solidalmente

unicamente per quanto attiene il pagamento dei premi dei figli minorenni, i

figli maggiorenni sono invece responsabili per il pagamento del loro premio e

delle loro partecipazione ai costi. In una sentenza del 25 aprile 2008

(9C_660/2007, consid. 3.2.), l’Alta Corte ha rammentato come:

" … En leur qualité de représentants légaux (art. 304

CC), les parents sont tenus selon la loi d'assurer leurs enfants pour les soins

en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et pour leur

compte, un contrat d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à

l'égard de l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur

d'assurance, mais également les parents, à titre solidaire, dès lors que les

cotisations d'assurance et les participations aux coûts relèvent des besoins

courants de la famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt K 142/95 du 29 mai 1996,

consid. 3b in fine et la référence; voir également arrêt K 132/01 du 18 février

2002, consid. 3b/bb). La responsabilité solidaire des parents prend fin de

plein droit à la majorité de l'enfant concerné. Les assureurs n'en demeurent

pas moins libres de poursuivre l'enfant pour les coûts échus avant sa majorité,

la solidarité parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité à

l'égard de l'assureur (RAMA 2000 n° KV 129 p. 232, consid. 2b, K 5/00; voir également Gebhard Eugster,

Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 745, n. 1021 sv.).”

Nel caso

concreto i premi che CO 1 domanda a RI 1 si riferiscono alle figlie e sono

maturati durante la minore età delle stesse. Ne viene che il debito appare

correttamente stabilito e correttamente preteso. Il signor RI 1, che non

sostiene e non comprova di avere eseguito il versamento dei premi pretesi

dall’assicuratore, è, quindi, debitore dell’importo di CHF 3'148,80 nei

confronti dell’amministrazione.

6.

Nelle

considerazioni di fatto si è detto degli accertamenti eseguiti dal giudice

delegato pur in assenza di una formale specifica contestazione da parte del

ricorrente in merito alla quantificazione dei premi pretesi. Al punto D.

precedente è indicato come tutta una serie di accertamenti (evocati in quella

sede) si sono resi necessari a fronte del dossier apparentemente non pienamente

chiaro trasmesso dall’assicuratore. In merito a tale aspetto, a valere quale

orientamento pro futuro, occorre ricordare come la procedura in materia

di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (CR LPGA Métral ad art. 61 n. 52 p. 743; STFA del

5.

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa

C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00;

Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis

1994.

pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del

giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti. Questo principio non è tuttavia assoluto ed incondizionato, ma trova

il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid.

2.

con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances

sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence

Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese

di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può

essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della

vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (in questo senso CR LPGA Métral ad art. 61 n. 53 e 54 p. 743; SVR

1995.

AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF

117.

V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su

questi aspetti, si veda in particolare: Duc,

Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere

Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung

der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Métral (loc. cit., op. cit.), ribadita

la relatività del principio inquisitorio, ricorda che il giudice cantonale non

parte da zero nell’accertamento dei fatti, ma si fonda su di una decisione

(formale seguita da una decisione resa su opposizione) e si basa sul dossier, che

trova il fondamento giuridico nella LPGA, trasmessogli dall’assicuratore

sociale. Prima di qualsiasi altra misura istruttoria il giudice farà quindi

riferimento al dossier dell’assicuratore. Solo a fronte di dubbi relativi ai

fatti constatati nella decisione o se confrontato con la necessità di

completare questi fatti, con riferimento alla motivazione del ricorso e del

dossier dell’autorità convenuta (in questo senso: DTF 129 V 245 consid. 3.1. e

110.

V 40 consid. 4a), provvederà a colmare le lacune. La dottrina (Métral, op. cit., n. 53) ricorda come il

dovere d’esaminare d’ufficio i fatti è, in questo contesto: “limité par

celui de la partie recourante d’alléguer les faits déterminants et de motiver

son recours”, ossia il c.d. “Rügenprinzip”. Spetta al giudice una

valutazione in questo senso, ossia ritenere il dossier completo o procedere

mediante accertamenti istruttori, soprattutto in “absence de tout grief sur

ce point dans l’acte de recours” sempre Métral

(op. cit., loc. cit.) rammenta che:

" Même en

l’absence de grief de la partie recourante sur les constatations de fait et

l’instruction en procédure administrative, un complément d’instruction doit

être ordonné d’office au moins dans les cas où la lacune ressort clairement du

dossier et dans lesquals il est probable qu’un complétement d’instruction

aurait une influence notable sur l’issue du litige”.

Quindi il Tribunale delle assicurazioni deve esaminare la fattispecie

d’ufficio, senza essere vincolata dai motivi invocati dalle parti, potendo

ammettere o respingere un ricorso indipendentemente dalle censure ricorsuali

addotte o dalle ragioni considerate dalla Cassa

(cfr. anche STFA del 5

gennaio 1999 nella causa M., inc. H 217/97 e conseguente STCA del 27

gennaio 2005, inc. 30.2004.49, nelle quali malgrado i ricorrenti avessero

rinunciato, in ambito di condono, a rivendicare la condizione dell’onere troppo

grave, si è entrati nel merito dell’impugnativa), e potendo

accordare più di quanto chiede l’assicurato. In questo contesto, come noto, il

giudice può procedere, laddove necessario, ad accertamenti e ciò, sempre, con

il concorso delle parti. Questo obbligo di collaborazione all’istruzione

consiste, anzitutto, nell’obbligo di produrre gli elementi probatori, prove

necessarie alla luce della natura del litigio e dei fatti invocati, con il

corollario del “risque de supporter les conséquences de l’absence de preuve”,

in questo senso anche DTF 125 V 193.

Come rammenta poi la già citata STFA K35/05 del 17 agosto 2005:

" … secondo

giurisprudenza, l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto

completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no.

U 344 pag. 416) - incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con

l'obbligo, sancito dall'art. 47 (recte: 46), di registrare per ogni procedura

in materia di assicurazioni sociali in modo sistematico tutti i documenti

suscettibili di essere determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere

documentare adeguatamente il fondamento delle proprie richieste.”

Nel medesimo giudizio

l’Alta Corte ha poi specificato che:

" … il

principio inquisitorio … obbliga il giudice ad accertare d'ufficio i fatti

rilevanti (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; cfr. DTF 130 I 183 consid.

3.2). Un onere della prova può tutt'al più essere concepito nella misura in

cui, in mancanza di prove ("Beweislosigkeit"),

la decisione risulta sfavorevole a quella parte che intende dedurre un suo

diritto da una circostanza di fatto che è rimasta non provata (consid. 4.1 non

pubblicato in RAMI 2003 no. KV 252 pag. 227). Questa regola trova tuttavia

applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in ossequio al principio

inquisitorio - non permette di ritenere quantomeno come verosimile - un

giudizio di mera possibilità non potendo per contro bastare - l'esistenza di un

fatto rilevante (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).”

Anche in assenza di una specifica contestazione da parte

dell’assicurato nonostante il suo dovere di collaborare e presentare

contestazioni, il giudice delle assicurazioni sociali, in base a quanto

indicato nella STFA STF 35/05 consid. 3.3. e 3.4. del 17 agosto 2005 deve

ritenere che:

" l'assicuratore malattia,

nei suoi provvedimenti … non solo rende una decisione di merito sull'onere

pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente,

è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a

determinare così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una

procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331

seg. consid. 2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è

tenuto a controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande. (…)”

7.

Il

caso all’esame pone, indirettamente, la questione della compensazione delle

pretese assicurative con crediti dell’assicurato. In sostanza, come emerge

dalle considerazioni di fatto, CO 1, dopo avere ottenuto il versamento pieno

dei premi dei mesi iniziali dell’anno, successivamente al riconoscimento in

favore della famiglia RI 1 della RIPAM, ha restituito – invece di compensarli

con altri premi nel frattempo scaduti – i premi pagati in eccesso. Il tema è

stato oggetto della recente STCA 36.2023.5 (citata in precedenza) e delle STF 9C_694/2023,

9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, tutte datate

30.

luglio 2024). Nel giudizio cantonale, cui quello federale fa riferimento per

le considerazioni di diritto sul tema, si ricorda come, in diritto, non

sia possibile all’assicurato compensare un suo debito (per premi e partecipazione

ai costi) con un credito preteso nei confronti della Cassa (tanto più se non

ammesso e riconosciuto formalmente dall’assicuratore). Il Tribunale federale è

stato più volte chiamato a decidere in merito al tema della compensazione tra

pretese dell’assicuratore e quelle dell’assicurato ed ha sviluppato una

giurisprudenza alla quale attenersi. In un giudizio del 16 luglio 1984 (DTF 110

V 183 c. 2 e 3.) l’Alta Corte si è espressa come segue:

" Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender

Forderungen stellt nach Rechtsprechung und Lehre einen allgemeinen

Rechtsgrundsatz dar, der für das zivile Recht in Art. 120 ff. OR ausdrücklich

verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter

Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip

Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander

verrechnet werden … Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im

Sozialversicherungsrecht. In den meisten Zweigen der Sozialversicherung findet

sich hierüber sogar eine gesetzliche Regelung, nämlich in Art. 20 Abs. 2 AHVG,

Art. 50 IVG, Art. 96 Abs. 3 KUVG, Art. 50 Abs. 3 UVG, Art. 48 Abs. 3 MVG, Art.

2.

Abs. 2 EOG, Art. 34 Abs. 2 AlVG, Art. 94 Abs. 2 AVIG. Dabei ist zu beachten,

dass in allen diesen Bestimmungen das Verrechnungsrecht nur der Verwaltung und

nicht auch dem Bürger eingeräumt wird. In der Krankenversicherung ist das

Verrechnungsrecht nicht gesetzlich normiert. Indessen hat die Praxis - in

Analogie zu den anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere zu Art. 20

Abs. 2 AHVG und dem altrechtlichen Art. 96 Abs. 3 KUVG - den Krankenkassen das

Verrechnungsrecht zugestanden. Das ist zum Teil ausdrücklich gesagt, teils aber

auch stillschweigend vorausgesetzt worden (BGE 108 V 45, BGE 100 V 134 Erw. 3,

BGE 99 V 197 Erw. 3; RSKV 1974 Nr. 201 S. 143 Erw. 3 und 1973 Nr. 174 S. 124).

(…)

3.

(…) In dem in RSKV 1970

Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das Recht

des Versicherten zur Verrechnung gegenüber einer öffentlichen Krankenkasse

verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125 Ziff. 3 OR, wonach Verpflichtungen

gegenüber dem Gemeinwesen gegen dessen Willen nicht durch Verrechnung getilgt

werden können. Da die damals betroffene öffentliche Krankenkasse als Teil einer

Stadtverwaltung, somit eines Gemeinwesens, betrachtet wurde und da sich die

Kasse mit der Verrechnung nicht einverstanden erklärt hatte, wurde der

Verrechnungsanspruch des Versicherten verneint (Erw. 4 des zitierten Urteils).

- Das in RSKV 1980 Nr. 411 S. 125 veröffentlichte Urteil hatte den Fall eines

Versicherten zum Gegenstand, welcher die Verrechnung gegenüber einer

Krankenkasse geltend machte, die als Genossenschaft organisiert war. Das

Gericht erachtete die Verrechnung durch den Versicherten hier als zulässig,

weil sich die Kasse als Genossenschaft nicht auf Art. 125 Ziff. 3 OR berufen

könne (Erw. 2b des Urteils).

Diese unterschiedliche

Handhabung der Verrechnungsmöglichkeit, je nachdem ob die Verrechnung gegenüber

einer privatrechtlich oder einer öffentlichrechtlich organisierten Krankenkasse

geltend gemacht wird, vermag indessen nicht zu befriedigen. Bekanntlich weisen

die Rechtsverhältnisse in einer privatrechtlich organisierten Krankenkasse

sowohl zivilrechtliche als auch öffentlichrechtliche Elemente auf. Die

letzteren überwiegen jedenfalls dort, wo es um die der Krankenkasse übertragene

öffentliche Aufgabe geht, nämlich die Durchführung der sozialen

Krankenversicherung durch Erbringung von Leistungen einerseits und deren

Finanzierung durch Beiträge der Versicherten anderseits. In diesem Rahmen ist

es unerheblich, ob eine Krankenkasse privatrechtlich oder öffentlichrechtlich

organisiert ist. Die Rechtsstellung des Versicherten bezüglich seines

Versicherungsverhältnisses darf nicht von der Organisationsform der Kasse

abhängen.

Wie bereits dargelegt, ist in

den meisten Sozialversicherungsgesetzen des Bundes das Verrechnungsrecht

geregelt. Übereinstimmend wird dieses Recht jeweils nur der Verwaltung

eingeräumt; die gesetzlichen Formulierungen schließen ein Verrechnungsrecht des

Versicherten aus. Der Grund für diese übereinstimmenden Regelungen liegt darin,

dass nur die Verwaltung befugt ist, Verfügungen zu erlassen, d.h. einseitig und

hoheitlich über Rechte und Pflichten der Versicherten zu befinden (vgl. Art. 5

VwVG). Hieraus ergibt sich die einseitige Zuerkennung des Verrechnungsrechtes

an die Verwaltung. Das hat insbesondere auch für die Krankenversicherung zu

gelten. Würde man in diesem Bereich das Verrechnungsrecht auch dem Versicherten

zugestehen, so hätte es dieser in der Hand, zunächst von sich aus zu bestimmen,

welche Kassenleistungen er für richtig hält, und damit die Krankenkasse zu

veranlassen, eine Beitragsverfügung zu erlassen, bei der die Beiträge an sich

gar nicht streitig sind, sondern eben die Leistungen. Zudem liegt es im

Interesse der Vereinheitlichung des Sozialversicherungsrechts, auch in der

Krankenversicherung das Recht zur Verrechnung einseitig nur den - öffentlichen

und privaten - Krankenkassen einzuräumen. In diesem Sinne ist die bisherige

Rechtsprechung zu ändern.”

In un giudizio reso

in italiano (K 114/03 del 22 luglio 2005 consid. 6.6. e seguenti) l’Alta Corte

ha ribadito come la legge non disciplini espressamente l'istituto della

compensazione (Jean-Louis Duc:

Non-paiement des primes de l'assurance-maladie obligatoire et suspension du

droit aux prestations selon la LAMal; compensation dans le cadre de la LAMal,

in: Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des

assurances, Losanna 1997, pag. 468-469) confermando che, secondo dottrina e

giurisprudenza, la compensazione di due reciproche pretese rappresenta un

principio generale che nel diritto civile è espressamente ancorato agli art.

120.

segg. CO (DTF 110 V 185 consid. 2; sentenza del 28 giugno 2004 in re

W., B 76/03, consid. 2.2.1). Come evoca il TF nel giudizio citato:

" Per l'art. 120 CO, quando due persone sono debitrici l'una verso

l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna

di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito

col proprio credito (cpv. 1). Per il capoverso 2, il debitore può opporre la

compensazione sebbene il suo credito sia contestato. Un credito prescritto può

essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui

poteva essere compensato coll'altro credito. (cpv. 3). A mente dell'art. 124

CO, che disciplina gli effetti della compensazione, la stessa non vi è se non

quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del

diritto di opporla (cpv. 1). I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti,

per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda

compensabili (cpv. 2). Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti

commerciali (cpv. 3). Il citato principio si applica anche nel diritto

amministrativo; riservate disposizioni speciali, pretese e contro pretese di

cittadino e Stato possono quindi in linea di massima essere compensate. Esso

vale anche nel diritto federale delle assicurazioni sociali, e ciò pure nel

caso in cui non è previsto espressamente (… DTF 110 V 185 consid. 2 e sentenza

del 28 giugno 2004 in re W. consid. 2.2.1).

(...) In ambito LAMI era permesso

procedere tramite compensazione, tuttavia solo da parte della cassa malati, al

fine di compensare premi rimasti impagati con prestazioni dovute in favore

dell'assicurato (DTF 110 V 183; sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00, consid. 2; si veda

anche Kündig, Die Verrechnung im Sozialversicherungsrecht, tesi Berna 1960,

pag. 89-91).

Precedentemente all'emanazione della

sentenza pubblicata in DTF 110 V 183 la compensazione era considerata

ammissibile per le casse malati private, mentre per quanto riguardava quelle di

diritto pubblico si applicava l'art. 125 cifra 3 CO. A motivazione del

cambiamento di giurisprudenza questa Corte aveva addotto che in altri ambiti

delle assicurazioni sociali la compensazione era prevista espressamente, ma era

ammissibile solo da parte dell'amministrazione, perché disponeva del potere

decisionale. Di conseguenza, ai fini di procedere ad un'unificazione dei vari

settori delle assicurazioni sociali, il Tribunale federale delle assicurazioni

aveva stabilito che, anche nell'ambito dell'assicurazione malattia, le casse,

sia pubbliche che private, potevano procedere alla compensazione, non tuttavia

gli assicurati. Quale ulteriore motivo a favore di questa soluzione era stato

addotto il fatto che, tramite la compensazione, l'assicurato avrebbe potuto

determinare quale prestazione dovuta dalla Cassa riteneva corretta, inducendo

in tal modo quest'ultima ad emanare una decisione contributiva, quando in

realtà non erano i contributi, bensì le prestazioni ad essere contestate (DTF

110.

V 186).”

Nel giudizio

evocato il TF rammenta ancora come:

" In RAMI 1992 no. K 896 pag. 138 inoltre questa Corte ha rifiutato di

ammettere la possibilità, da parte di un assicurato, di compensare contributi

dovuti con prestazioni, in quel caso indennità per perdita di guadagno,

richiamando il principio della mutualità, e meglio del mantenimento di

un'equivalenza tra prestazioni da un lato e contributi dall'altro,

rispettivamente della garanzia che tutti gli assicurati beneficiassero, alle

medesime condizioni, dei medesimi vantaggi. Secondo questa Corte la possibilità

di imputare contributi non pagati su prestazioni dovute avrebbe favorito gli

assicurati incapaci al lavoro, che avrebbero potuto mantenere la copertura

assicurativa grazie alla compensazione - altrimenti in caso di mancato

pagamento dei premi essa veniva infatti meno, non essendo possibile un

pagamento retroattivo - rispetto agli assicurati sani (pag. 139 consid. 3b).

Nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 331 infine questa Corte ha nuovamente

lasciato irrisolto il tema di sapere se al ricorrente fosse consentito

estinguere un proprio debito invocando la compensazione (pag. 334 consid. 4). (…)

In ambito LAMal, in cui non è prevista alcuna norma in tal senso, la questione

non è stata finora risolta da questa Corte (cfr. sentenze del 6 agosto 2004 in

re F., K 1/04, del 2 dicembre 2003 in re A., K 21/02, del 25 febbraio 2000 in

re R., K 56/99, del 18 novembre 1999 in re A., K 184/98, e del 26 ottobre 1999

in re S., K 156/98).

6.4

Nel Messaggio del Consiglio

federale del 6 novembre 1991 viene unicamente precisato che gli assicuratori

devono far valere le proprie pretese anche per mezzo della compensazione (FF

1992.

I pag. 113 all'art. 4). Il legislatore ha quindi considerato di principio

ammissibile, come in ambito LAMI, far capo a questo istituto, per lo meno per

quanto riguarda gli assicuratori malattia. Nulla vien detto per contro circa la

possibilità di procedere in tal senso da parte degli assicurati.

6.5

Neppure la dottrina prende chiara

posizione sul tema, limitandosi a rinviare alla sentenza pubblicata in DTF 122

V 331, secondo cui si intravvederebbe una possibilità di apertura in favore

degli assicurati (Eugster, op. cit., pag. 114 cifra marg. 225; Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, n. 1042-1043; si veda tuttavia

anche Duc, Recueil, pag. 468/470).

6.6

In data 1° gennaio 2003 è entrata

in vigore la LPGA, il cui scopo è quello di coordinare questo settore del

diritto, definendo tra l'altro principi, nozioni e istituti del diritto delle

assicurazioni sociali (art. 1 lett. a LPGA). Essa si applica alla LAMal in

virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LAMal (art. 2 LPGA).

Per quel che concerne la

compensazione, va rilevato che detto istituto, indicato quale

"multilaterale" (concernente cioè tutti i rami delle assicurazioni

sociali considerati dalla legge e tutti i crediti corrispondenti), era previsto

all'art. 34 del progetto di legge (FF 1991 II 249), il cui tenore, proposto dal

Consiglio degli Stati, era il seguente: "L'assicuratore sociale può

compensare le prestazioni pecuniarie di cui è debitore con i crediti che egli

stesso o un altro assicuratore sociale deriva dai rapporti assicurativi con

l'assicurato. Rimane garantito il minimo esistenziale secondo la legislazione

sull'esecuzione e fallimento".

La Commissione del Consiglio

nazionale, tuttavia, non contestando il principio della compensazione, ne ha

proposto lo stralcio, che è stato accettato, adducendo che in molte

assicurazioni debitori dei premi e assicurati non sono identici (come per

esempio nell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e in quella contro

la disoccupazione); di conseguenza non sarebbe tollerabile che l'assicuratore

riduca le prestazioni all'assicurato poiché ad esempio il datore di lavoro non

ha ancora pagato i premi. La Commissione ha pertanto concluso che la questione

della compensazione esulava da un'armonizzazione e che, quindi, ogni ambito delle

assicurazioni sociali doveva determinare una propria soluzione (FF 1999 IV

3952; vedi pure DTF 125 V 323 e Kieser, op. cit., note preliminari, pag. 13 n

22).

In questo giudizio il Tribunale

federale ha quindi evidenziato come la questione dell'ammissibilità della

compensazione andasse risolta settorialmente, ed ha, conseguentemente,

esaminato se i motivi addotti in ambito LAMI, per escludere la possibilità di

compensare, da parte degli assicurati, prestazioni con contributi non pagati

fossero ulteriormente attuali, anche sotto l’egida della LAMal che ha tra

l'altro introdotto l'assicurazione malattia obbligatoria. L’Alta Corte ha

quindi evidenziato (consid. 8) che:

" Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa

vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i

vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito (…) che gli

assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla

compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale

aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e

assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere

decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto

della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione

della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di

prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).”

L’Alta Corte ha quindi deciso, per

la prima volta in applicazione della LAMal, che la giurisprudenza menzionata

dovesse essere:

" (…) mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori

preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni

per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in

favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre

va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto

imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che

equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli

assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto

chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art.

80.

LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare

paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure

(anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario

finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito

dell'assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.”

Va qui ricordato come, il 1°

gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica della OAMal per cui:

" Art. 105b Procedura di diffida

1In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni

ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi

dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali

altri pagamenti in arretrato.

2Se l’assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

Art. 105c Esclusione della

compensazione

Gli assicuratori non possono

compensare le prestazioni assicurative con premi o partecipazioni ai costi loro

dovuti.”

Su questi temi si

veda anche Gebhard Eugster,

Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. ed. 2016,

pag. 607 n. 656. In un recente giudizio (STF 9C_317/2019 del 24 settembre 2019

il TF ha considerato come:

" Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann aus

dieser Verordnungsvorschrift nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass es

ihm als Versicherungsnehmer erlaubt sei, seine Ansprüche zu verrechnen.

Vielmehr ist insofern von einem qualifizierten Schweigen des Verordnungsgebers

auszugehen, da es einem allgemeinen Rechtsgrundsatz entspricht, dass gleichartige

und fällige Geldforderungen zwischen den gleichen Rechtsträgern verrechenbar

sind, sofern dies nicht durch besondere gesetzliche Regelungen ausgeschlossen

ist (BGE 132 V 127 E. 6.1.1 S. 135 mit Hinwiesen; Urteil 2C_589/2011 vom 17. November 2011 E. 3.3).”

L’assenza di

possibilità per l’assicurato di compensare suoi debiti, specie per premi, con

pretesi crediti nei confronti dell’assicuratore malattie, è costantemente

confermata dalla giurisprudenza (STF 9C_723/2018 dell’8 novembre 2018 che richiama

un precedente giudizio del 4 giugno 2009 STF 9C_379/2009; si veda ancora la

giurisprudenza evocata da Gebhard Eugster

in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. ed., Schulthess Juristische

Medien AG, 2018, p.178). Alla luce di questa costante prassi giudiziaria,

specialmente dove un credito dell’assicurato non sia ammesso dall’assicuratore,

non è data la possibilità di compensare premi, in sé non contestati come in

concreto, con pretese vantate nei confronti della Cassa.

Diversa la

posizione dell’assicuratore in merito alla compensazione, come ricorda

l’assicuratore nel doc. XVI pag. 2 in medio. Resta, in concreto, che CO 1 non

ha compensato i suoi crediti, maturati e scaduti (come il suo regolamento per

le coperture LAMal permette all’art. 11), per i premi successivi al febbraio

2023.

ed ha restituito la somma pagata in eccesso all’assicurato (credito

derivato dal riconoscimento della RIPAM). Per questo non può essere mosso

rimprovero alla Cassa e, come appare dall’esame degli atti, ciò non ha avuto

incidenza sul carico delle spese amministrative successivamente (come si vedrà

oltre) domandate all’assicurato per i suoi ritardi e la necessità di

sollecitarli, ammonirlo e quindi procedere nei suoi confronti per le vie

esecutive.

8.

In concreto, oltre al debito di CHF 3'148,80,

l’assicuratore domanda il versamento di spese amministrative per complessivi

CHF 250, pari a circa l’8% della somma pretesa. Occorre esaminare la

correttezza di questa pretesa.

Dal doc. 8 emerge che il debito preteso è stato oggetto

di un sollecito, e questo senza la richiesta di versare, in parallelo, delle

spese amministrative. Il doc. 9 vede invece un’ingiunzione (diffida) mossa al

debitore e la pretesa, per ognuno dei 4 mesi sollecitati, del versamento di CHF

25.

quali spese d’ingiunzione (in totale CHF 100). Nel PE doc. 11 le spese di

natura amministrativa contemplate nell’esecuzione assommano invece a CHF 250.

Il medesimo importo è ripreso nella decisione formale (doc. 12) senza

motivazione alcuna. In sede di decisione su opposizione al punto 2.5.

l’assicuratore spiega giuridicamente il tema, richiama il suo regolamento e si

indica autorizzato a chiedere CHF 250.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore

contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di

diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al

momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto

tali spese (al-le quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo)

siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui

diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al

riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella

versione in vigore fino al 31 di-cembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio

2007.

figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1°

gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese

che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore

può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto CO 1 può quindi esigere il versamento di

spese amministrative ma, da nessuna parte nei suoi scritti, motiva ragione

precisa ed entità di tali importi. Solo le diffide trasmesse al debitore prevedono,

complessivamente, una richiesta di CHF 100. Per il resto la somma non è

motivata e non può, conseguentemente, essere assecondata (apparendo in ogni

caso eccessiva e sproporzionata rispetto all’entità del credito e in rapporto

all’attività svolta per l’incasso: v. doc. 8, 9, 10 e 12). A cosa siano da

ricondurre le ulteriori spese di CHF 150 non è indicato: si tratta di

scritturazioni (quali alla luce degli atti?) o della formazione e gestione di

un dossier specifico? (ciò che non è sostenuto). Appare qui giustificato

riconoscere quindi l’importo di CHF 100 siccome giustificato dalle ingiunzioni

intimate al debitore mentre per il resto la pretesa deve essere respinta.

9.

Con

la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente

anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti. Secondo

l’art. 90 OAMal i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui

premi scaduti (in consonanza anche con l'art. 26 cpv. 1 LPGA) è del 5% annuo.

Ne segue che il prelevamento degli interessi di mora va confermato. RI 1 deve

quindi versare all’assicuratore l’importo di CHF 3'148,80, oltre a CHF 100 a

titolo di spese amministrative. Sui premi, per i seguenti importi, sono dovuti

interessi al 5% per i periodi specificati:

· per il premio del mese di giugno 2023 è dovuto un interesse al 5% dal 1°

giugno al 30 giugno 2023 su CHF 788.50;

· per i premi maturati al 1° luglio 2023 per CHF 1'577 (CHF 788.5 x 2) l’interesse

corre dal 1° luglio al 31 luglio 2023;

· per i premi maturati al 1° agosto 2023 pari a CHF 2'365,50 (ossia: CHF

788.5

x 3) l’interesse è dovuto dal 1° al 31 agosto 2023;

· sull’importo complessivo dei premi, ossia CHF 3'148,80, è dovuto un

interesse dal 1° settembre 2023.

10.

Con

il suo gravame l’assicurato postulala la concessione di un pagamento rateale

del suo debito alla luce delle particolari, e comprensibili, difficoltà

economiche in cui versa, raffrontate agli impegni famigliari. Nel caso

all’esame il Regolamento dell’assicuratore prodotto agli atti non consente all’assicurato

di ottenere un pagamento rateale del debito, per cui CO 1 non può esservi

obbligata.

11.

In base a quanto

precede il ricorso è parzialmente accolto.

Non essendo

rappresentato da un legale all’assicurato non sono riconosciute ripetibili. Non

sono prelevate tasse e spese giudiziarie.

L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

Il Tribunale

federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1

ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata

di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre

in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese

giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2;

143.

I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".

Nel Cantone

Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si

riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso formulato da RI 1, __________, è parzialmente

accolto. Di conseguenza:

RI 1 è condannato a pagare a CO 1 l’importo di CHF

3'148.80 per premi del periodo da giugno a settembre 2023, nonché le spese di

CHF 100, oltre ad interessi al 5% sui premi calcolati come segue:

a. su CHF 788,50 dal 1° al 30 giugno 2023;

b.

su CHF 1'577 dal 1° al 31 luglio 2023;

c.

su CHF 2'365,50 dal 1° al 31 agosto 2023 e

d.

su CHF 3'148.80 dal 1° settembre 2023.

§§ L’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di ____________ del 02.01.2024 è rigettato in

via definitiva per tale importo.

2. Non sono prelevate tasse e spese giudiziarie e non sono attribuite

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni