36.2024.21
Mancato pagamento partecipazioni ai costi LAMal. Procedura esecutiva avviata da Cassa malati per recuperare credito è corretta. Assicuratore è legittimato a rigettare opposizione al precetto esecutivo. Spese di sollecito sono dovute siccome cagionate per sua colpa. OK rigetto opposizione al PE
24 settembre 2024Italiano35 min
prestazioni non soluti dall'assicurata. La Cassa malati ha, al riguardo, ricordato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2024.21
TB
Lugano
24 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
con redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30
aprile 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI 1,
nata nel 1940, dal 2006 (doc. 1) è affiliata presso CO 1 (CO 1 o l’assicuratore
qui di seguito) per l'assicurazione malattia obbligatoria.
B. Il 16
febbraio 2023 (doc. 3) la Cassa malati ha emesso tre distinti conteggi per prestazioni
mediche (visite mediche o acquisto di farmaci) fatturate dai fornitori di
prestazioni il 10 e l'11 febbraio 2023 e di cui l'assicurata ha beneficiato il
5 gennaio 2023, il 9 gennaio 2023 e dall'11 al 19 gennaio 2023, ponendo a suo
carico le partecipazioni ai costi di CHF 151,40 rispettivamente di CHF 33,90 e
di CHF 92,85. Il 28 marzo 2023 (doc. 3) la Cassa malati ha inviato all'assicurata
un conteggio delle prestazioni chiedendo il pagamento di CHF 76 per i
medicamenti che ha acquistato tra il 5 e il 9 gennaio 2023 presso la Farmacia __________,
fatturati il 10 febbraio 2023. Il 16 maggio 2023 (doc. 3) CO 1ha calcolato in CHF
8 la partecipazione ai costi dovuti dall'assicurata per le cure ricevute il 26
aprile 2023. Questo conteggio è stato rettificato il 29 novembre 2023 a seguito
dell'annullamento della fattura da parte del fornitore di prestazioni (Clinica __________),
e quindi alla debitrice è stata ristornata la partecipazione ai costi di cura
di CHF 87 a suo tempo conteggiata. Con conteggio delle prestazioni del 23
maggio 2023 (doc. 3) la Cassa malati ha stabilito in CHF 105,60 la quota di
partecipazione alle spese dell'assicurata per l'ospedalizzazione dal 26 al 27
aprile 2023 fatturata dalla struttura il 16 maggio 2023. Infine, il 25 maggio
2023 (doc. 3) la Cassa malati ha emesso il conteggio per i farmaci che l'assicurata
ha acquistato il 18 aprile 2023 presso la Farmacia __________, ponendo a suo
carico l'importo di CHF 19.
C. Non ottenendo
il pagamento delle summenzionate partecipazioni ai costi (CHF 486,75), il 19
aprile 2023 (doc. 4/7) l'assicuratore malattia ha dapprima sollecitato il
pagamento dei primi tre conteggi delle prestazioni e poi il 22 maggio 2023 ha
inviato alla debitrice un richiamo. Lo stesso 22 maggio 2023 (doc. 4/7) il
creditore ha pure sollecitato l'assicurata a versarle l'importo di CHF 76
ancora scoperto. Allo stesso modo, il 18 ottobre 2023 (doc. 4/10) l'assicurata
è stata sollecitata a corrispondere, in particolare, gli importi di CHF 105,60
e di CHF 19 ancora scoperti e pure richiamata al pagamento di CHF 76
precedentemente sollecitati. Con entrambi i richiami alla debitrice è stato
concesso un termine di 14 giorni per procedere al versamento del saldo scoperto
che, trascorso infruttuoso, avrebbe permesso l'incasso con procedura esecutiva
con un aumento delle spese di sollecito a CHF 50. Infine, l'8 novembre 2023
(doc. 4/11) CO 1 ha inviato all'assicurata un ultimo richiamo per le
partecipazioni ai costi sorte dal 16 febbraio al 25 maggio 2023 rimaste insolute,
chiedendo alla debitrice di versare l'importo di CHF 598,75 entro 30 giorni,
pena la fatturazione di una tassa di elaborazione di CHF 50 e l'avvio di una
procedura esecutiva ai sensi dell'art. 64a LAMal.
D. La
domanda di esecuzione della Cassa malati (doc. E1) è sfociata il 16 gennaio
2024 (doc. 4/13) nell’emanazione del precetto esecutivo (PE qui di seguito) n. __________.
L'Ufficio di esecuzione di __________ ha quindi intimato all'assicurata di
pagare CHF 486,75 per partecipazioni ai costi LAMal dal 16 febbraio al 25
maggio 2023, a cui si aggiungono CHF 50 per le spese di elaborazione e CHF 25
per le spese di sollecito, oltre alle spese esecutive di CHF 54. Contro questo
PE l'interessata ha fatto opposizione totale il 18 gennaio 2024 (doc. B),
quando le è stato intimato.
E. Con
decisione del 21 febbraio 2024 (doc. C) la Cassa ha rigettato l'opposizione
dell'assicurata, stabilendo che quest'ultima era debitrice dell'importo di CHF
486,75 più le spese di sollecito di CHF 25, le spese di elaborazione di CHF 50
e le spese esecutive di CHF 54, motivo per cui rigettava l'opposizione al PE n.
__________ per questi importi, eccetto per le spese esecutive. L'allegato estratto
intermediario del 21 febbraio 2024 (doc. C1) riassume le fatture rimaste
scoperte e quindi i crediti per partecipazioni ai costi dal 16 febbraio al 25
maggio 2023 e accessori vantati dall'assicuratore malattia, ammontanti a CHF
615,75, da saldare mediante l'annessa polizza di versamento.
F. Il 28
marzo 2024 (doc. D) l'assicurata ha interposto "totale
opposizione" contro la decisione di rigetto della sua opposizione al PE
del 16 gennaio 2024, lamentando in particolare che la procedura adottata dalla
Cassa malati era "manifestamente abusiva e autoritaria dei diritti
fondamentali determinanti applicabili alla procedura previsti dalla legge"
(pag. 2). In sostanza, l'opponente ha sostenuto che "la procedura
esecutiva è vietata" (pag. 2) e che la Cassa avrebbe invece dovuto
emettere una decisione formale ai sensi dell'art. 49 LPGA, essendoci disaccordo
fra le parti in materia di crediti e ingiunzioni. Inoltre, l'interessata ha
rilevato come la Cassa malati si sia sempre rifiutata di trasmetterle le prove
della sua pretesa, che essa contesta integramente, e meglio le fatture
dettagliate emesse dai fornitori di prestazioni unitamente ai conteggi della
Cassa malati stessa concernenti le proprie richieste di pagamento.
G. Con
decisione del 30 aprile 2024 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurata,
confermando che quest'ultima è debitrice di CHF 615,75 (CHF 486,75 per
partecipazioni ai costi + CHF 25 per spese di sollecito, CHF 50 per spese di
pratica + CHF 54 per spese di esecuzione), togliendo perciò l'opposizione al PE
n. __________ limitatamente a CHF 486,75 + CHF 25 + CHF 50 per poi potere vantare
il diritto di esigere la continuazione dell'esecuzione. L'assicuratore malattia
ha elencato nel dettaglio i conteggi delle prestazioni con le partecipazioni ai
costi dovuti dall'opponente ricordando di avere inviato alla debitrice due
solleciti di pagamento, uno il 22 maggio 2023 e l'altro il 18 ottobre 2023,
indicando a quali fatture si riferivano, come pure un ultimo sollecito di
pagamento, l'8 novembre 2023, più CHF 50 per spese di sollecito. La Cassa
malati ha ricordato la norma legale e la procedura applicabile nel caso in cui
un assicurato non paghi le partecipazioni ai costi (art. 64a LAMal), esponendo
nel dettaglio i passi intrapresi in concreto e rilevando di essere legittimata
a chiedere il rimborso delle spese di sollecito e simili sostenute in virtù delle
Condizioni generali d'assicurazione. Essa può poi rigettare l'opposizione solo
se la decisione di merito sul credito oggetto dell'esecuzione è emanata dopo l'inoltro
dell'opposizione e insieme alla sua manleva, presupposti che in specie sono
stati adempiuti e quindi ha legittimamente rigettato l'opposizione al PE.
H. Il 1°
giugno 2024 (doc. I) RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle
assicurazioni chiedendo di annullare la decisione su opposizione, siccome
emessa in violazione delle norme legali (art. 49 LPGA), avendo la Cassa malati
proceduto abusivamente contro di lei dapprima in via esecutiva anziché emanare
una decisione formale stante la contestazione (telefonica) del credito e la
richiesta delle fatture dei fornitori di prestazioni, poi addirittura togliendo
l'opposizione che ha interposto al precetto esecutivo. Per la ricorrente la
Cassa ha abusato della sua "… autorità di diritto e di ingiustizia fai
da tè. Procedura che non è assolutamente né prevista, né ammessa e né concessa
dalla legge" (pag. 2), perciò ha contestato la validità del PE, della
decisione di rigetto dell'opposizione e della decisione su opposizione,
rilevando che questo agire le ha causato "gravissimi pregiudizi e danni
di ogni genere" (pag. 2). La Cassa malati avrebbe invece dovuto,
stante il disaccordo in essere in merito a prestazioni, crediti e ingiunzioni -
che la ricorrente ha più volte invocato e per i quali ha chiesto la copia sia
delle fatture dei fornitori con le prestazioni dettagliate sia delle fatture
della Cassa malati, che non le sarebbero mai state trasmesse -, emanare per
iscritto delle decisioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LPGA e non intimarle
abusivamente dei precetti esecutivi (doc. B). D'avviso dell'assicurata, l'affermazione
della Cassa malati secondo cui gli assicuratori malattia sono autorizzati a rigettare
mediante decisione - che in concreto non sarebbe neppure dettagliata e motivata
- l'opposizione degli assicurati, sarebbe abusiva e assurda, non essendo
previsto dalla legge che possano far spiccare un precetto esecutivo. L'insorgente
ha poi riproposto integralmente la sua opposizione e ha ribadito i concetti più
volte sostenuti, concludendo che le numerose telefonate effettuate all'assicuratore
malattia per ottenere le fatture relative ai crediti pretesi non hanno portato
ad alcun risultato, perciò essa ignora a quali prestazioni (mediche e/o
farmaci) si riferiscono alcuni conteggi, peraltro ricevuti mentre era
ricoverata dal 16 febbraio 2023 e poi ancora dal 26 aprile al 13 giugno 2023.
Fatti
I. Nella
risposta di causa del 21 giugno 2024 (doc. III) CO 1 ha chiesto al Tribunale di
respingere il ricorso, poiché la decisione impugnata è motivata oggettivamente
ed è stata emessa conformemente alle disposizioni di legge. La resistente ha
precisato che la contestazione riguarda solo i conteggi delle prestazioni per
partecipazione ai costi oggetto dell'esecuzione e non anche altri conteggi di
prestazioni non soluti dall'assicurata. La Cassa malati ha, al riguardo, ricordato
che in virtù dell'art. 64a LAMal è legittimata ad avviare un'esecuzione se la
persona assicurata non paga le partecipazioni ai costi e che gli assicuratori
malattia sono autorizzati a revocare, mediante decisione, l'opposizione
presentata nei confronti di un credito relativo all'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie. Quanto all'obbligo di fornire le fatture, la Cassa
malati ha indicato che giusta l'art. 42 cpv. 3 LAMal nel sistema del terzo
pagante spetta ai fornitori di prestazioni, e non all'assicuratore malattia, trasmettere
agli assicurati una copia della fattura e poiché dalla verifica delle fatture
non sono emerse irregolarità essa le ha rimborsate. Inoltre, ha osservato che nelle
loro fatture i fornitori di prestazioni comunicano agli assicuratori malattia
soltanto i dati necessari per la verifica del calcolo della rimunerazione e
dell'economicità delle prestazioni (art. 59 cpv. 1 OAMal), circostanza che è
stata spiegata alla ricorrente in occasione dei colloqui telefonici avuti,
perciò per delucidazioni in merito alle fatture e per disporre delle fatture
stesse la Cassa malati ha rimandato l'interessata al fornitore di prestazioni,
indicando comunque che, se richiesto, poteva mettere a disposizione degli
assicurati le copie delle fatture. Essi hanno infatti diritto di consultare gli
atti in virtù dell'art. 47 LPGA previa domanda scritta giusta l'art. 8b cpv. 1
OPGA, diritto che non è però correlato al pagamento dei conteggi delle
prestazioni in esame.
L. Con
scritto datato 12 luglio 2024, ma pervenuto il 7 agosto 2024 (doc. VI) per un
disguido tecnico della ricorrente (doc. V), questa ha contestato la risposta
della Cassa, ribadendo a più riprese che la procedura adottata fosse manifestamente
abusiva. L'assicurata ha infatti ripetuto come all'assicuratore malattia non
sia permesso notificare un precetto esecutivo, visto che la legge (art. 49 cpv.
1 LPGA) prevede unicamente l'emanazione di una decisione formale in caso di
disaccordo fra le parti. In seguito l'insorgente ha fatto presente come il
figlio __________ abbia inviato, il 6 giugno 2023 (doc. F), alla resistente uno
scritto in cui l'informava che dal 22 aprile 2023 (recte: 26) la mamma
era degente in Ospedale e quindi che la stessa non poteva dare seguito al
pagamento dei premi e dei conteggi delle prestazioni, motivo per cui egli ha
rinviato al mittente i conteggi, i premi e i richiami con l'invito a tenerli in
sospeso, così pure i futuri, fino al rientro della debitrice al domicilio e
quindi di non procedere per via esecutiva. L'assicuratore resistente era quindi
al corrente della sua degenza dal 26 aprile al 9 giugno 2023 e che quindi non
poteva pagare alcuna fattura non essendo a conoscenza di nulla, anche perché il
figlio ha rinviato il tutto al mittente. È stata pure degente nella medesima
struttura dal 28 febbraio al 13 marzo 2023 e quindi è stata assente dal proprio
domicilio complessivamente per oltre due mesi, riscontrando anche numerosi
problemi con la sua corrispondenza che veniva recapitata ai suoi vicini. L'assicurata
ha poi evidenziato che l'art. 64a LAMal, che permette all'assicuratore di
avviare la procedura esecutiva, è applicabile unicamente, a suo dire, solo se
non vi è disaccordo fra le parti.
La ricorrente ha inoltre ricordato come
in passato riceveva la copia della fattura della farmacia identica a quella che
il fornitore di prestazioni inviava alla Cassa malati, fattura che era molto
dettagliata e riportava tutti i dati (doc. L), mentre se ora chiede all'assicuratore
di trasmetterle queste copie esso addirittura si rifiuta e al suo posto invia
solleciti, richiami, ultimi richiami e poi i precetti esecutivi, mentre dei
suoi conteggi non si capisce nulla perché non riportano il nome dei
medicamenti, la quantità degli stessi, il costo, ecc. D'avviso dell'interessata,
la Cassa malati deve allegare al conteggio delle prestazioni la copia della
fattura ricevuta dai fornitori di prestazioni e se l'assicurato non la riceve
spetta alla Cassa malati trasmettergliela subito. Per i danni subiti e per i
gravissimi pregiudizi che l'agire della resistente le ha provocato (danni
morali, materiali, spese, danni al suo onore, alla sua reputazione, alla sua
dignità, alla sua salute, ecc.), violando una serie di norme costituzionali
cantonali (art. 6 cpv. 2, 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1 e 2, 12 e 73 cpv. 1 e 2) e
federali (artt. 5 cpv. 3 e 4, 8 cpv. 1-3, 9, 29 cpv. 1, 30 cpv. 1, 35 cpv. 1-3,
36 cpv. 1-4 e 191c), ha chiesto il riconoscimento di CHF 20'000.
M. Il 5
settembre 2024 (doc. VIII) Tribunale cantonale delle assicurazioni ha inviato
alla ricorrente i conteggi delle prestazioni in discussione e le CGA richieste.
Al riguardo la ricorrente non ha formulato ulteriori considerazioni.
considerato in diritto
in ordine
1. La
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è complessa a livello
d'istruttoria o per la valutazione delle prove, sicché Il TCA può decidere
nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,
in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328
e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero
modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per
complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l'importanza
del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto
alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, ma con esito opposto. Va
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell'11
novembre 2015, l'Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,
op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato, infatti, che l'art. 30
cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere
giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,
indipendente e imparziale. Nell'organizzazione dei Tribunali i cantoni
gioiscono di competenza e, quando un Cantone consideri composizioni alternative
per la medesima materia a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e
oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e
in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto
(ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l'entità dei
valori in gioco), l'intervento di controllo dell'autorità giudiziaria superiore
deve avvenire con doverosa cautela.
Il tema del debito riferito ai premi,
come quello riferentesi alle partecipazioni è stato più volte affrontato da
questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, per tutte si faccia riferimento
alle STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024; 36.2023.5 del 2 ottobre 2023 ed
ulteriori decisioni ivi citate, in merito si vedano anche le recenti STF
9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, e
le STCA 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e
36.2022.35 del 22 ottobre 2022.
Il fatto che questo giudizio si estenda
su una ventina di pagine (criterio in passato ritenuto, con altri, rilevante
dal TF per deter-minare la possibilità di un giudizio monocratico, si vedano le
STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva dalla
complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre ma dalla
volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto applicabile.
La fattispecie sottoposta all’esame del
Tribunale cantonale delle assicurazioni può, conseguentemente, essere evasa
monocraticamente poiché, come indicato, il caso sottoposto dalla ricorrente
rientra nelle materie più volte esaminate da questa Corte (ancora recentemente
con la STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024) e non presenta difficoltà
probatorie od interpretative tali da imporre una decisione da parte del
Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua composizione completa.
Considerandi
2.
La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la
decisione impugnata
che costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio
2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016,
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la
contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza
nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.
2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso all’esame oggetto della
decisione su opposizione impugnata del 30 aprile 2024 è unicamente il mancato pagamento
da parte dell'insorgente dell'importo complessivo di CHF 486,75 per
partecipazioni ai costi del 16 febbraio 2023 (CHF 33,90 + CHF 92,85 + CHF
150,40), del 28 marzo 2023 (CHF 76), del 16 (CHF 8), del 23 (CHF 105,60) e del
25.
maggio 2023 (CHF 19), oltre a CHF 25 per spese di sollecito e a CHF 50 per
spese della pratica, sfociato nel rigetto dell'opposizione formulata
dall'assicurata al precetto n. __________ del 16 gennaio 2024 dell'Ufficio di esecuzione
di __________.
Ne discende che le ulteriori richieste
della ricorrente, che esulano da queste tematiche (quali il rimborso del costo
delle quattro trasferte con taxi per un totale di CHF 450 da/per un nosocomio/al
proprio domicilio o viceversa, la trasmissione delle "copie delle
fatture dei medicamenti della Farmacia __________, per gli ultimi 5 anni, (dal
2018.
al 2023), perché non ha mai ricevuto le copie identiche alle fatture che
ha trasmesse ad CO 1", la richiesta a che la Cassa malati non apponga
più il suo numero di assicurata sulle lettere siccome visibile nelle finestre
delle buste di invio con violazione della sua privacy, il rimborso di CHF 29,85
per l'acquisto nel 2021 di un farmaco [doc. O] e la richiesta di risarcimento
di CHF 20'000 per danni subiti dal comportamento della Cassa malati), non vanno
esaminate siccome non sono oggetto della decisione impugnata e sono pertanto
irricevibili.
nel merito
3.
L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi
delle prestazioni ottenute. Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai
costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (lett. b) il
10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Giusta l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l'art.
64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore
deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore
comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore
può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art.
105b cpv. 2 OAMal).
4.
In
concreto l'assicuratore malattia ha chiesto il versamento dell'importo di CHF 486,75
per partecipazioni ai costi del 16 febbraio 2023, del 28 marzo 2023, come pure del
16, del 23 e del 25 maggio 2023, non solute. Il debito, comprovato dalla Cassa
malati tramite la documentazione prodotta con la decisione su opposizione (doc.
4/2-4/9), non è messo in discussione, in sé, dalla ricorrente. Infatti,
nel suo ricorso, l'assicurata contesta la procedura adottata dalla Cassa malati
per ottenere il pagamento dell’importo, senza espressamente contestare di
essere debitrice dell'ammontare di CHF 486,75 per partecipazioni ai costi non
pagate. Essa concentra la sua tesi sull’assenza di ricezione dei conteggi
relativi alle partecipazioni ai costi.
5.
In
merito alla procedura seguita dalla resistente si rileva che, contrariamente a
quanto più volte sostenuto dalla debitrice, la Cassa ha agito conformemente
alle norme legali applicabili. In effetti l’art. 64a LAMal costituisce il
fondamento legale che impone l’agire dell’assicuratore che deve recuperare
premi e/o partecipazioni. La materia del mancato pagamento dei premi e delle
partecipazioni ai costi è, infatti, regolata esaustivamente dall'art. 64a LAMal
e dagli artt. 105a-105m OAMal. L’amministrazione deve agire come prescritto
dalle norme applicabili, e non può dunque seguire la tesi dell'assicurata. La
legge impone agli assicuratori malattia di procedere nei confronti degli
assicurati debitori mediante una procedura esecutiva se questi, nonostante
diffida con cui è assegnato un termine supplementare di 30 giorni che fa
seguito ad almeno un sollecito scritto (art. 64 cpv. 1 LAMal), non pagano i
premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine
assegnato (testualmente l’art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che: "Se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione").
L'esecuzione costituisce il punto di
partenza nel caso in cui un assicurato sia in mora con il pagamento dei premi,
delle partecipazioni ai costi o gli interessi di mora. Se l’assicurato si
oppone al precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF) al creditore è data la via “civile
o amministrativa”, in assenza di una decisione esecutiva che tolga
espressamente l’opposizione, per proseguire con l’esecuzione (art. 79 LEF). Se,
quindi, è stata elevata opposizione al PE, in assenza di un titolo esecutivo,
il creditore, deve procedere per la via civile o quella amministrativa per
togliere l’opposizione.
L'insorgente ritiene che la Cassa
dovesse fare capo alla procedura civile per fare valere i propri diritti. Così
non è. L’art. 79 LEF prevede la via amministrativa correttamente ritenuta da CO
1.
Per togliere l'opposizione formulata il 18 gennaio 2024 al PE __________ la
Cassa ha emanato il 21 febbraio 2024 (doc. C) una formale "decisione di
rigetto dell'opposizione". CO 1 ha quindi proceduto - in applicazione
dell’art. 49 cpv. 1 LPGA, secondo cui, quando vi è disaccordo con l’assicurato
(qui derivante dalla constatazione della mora e dell’opposizione all’atto
esecutivo notificato obbligatoriamente come indicato), l'assicuratore deve
emanare, per scritto, le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni - a notificare all’assicurata una decisione formale, che ha correttamente
intestato "decisione di rigetto dell'opposizione".
A ciò ha fatto seguito, nei 30 giorni
previsti dall'art. 52 cpv. 1 LPGA, l'opposizione del 28 marzo 2024 (doc. D) dell'interessata.
A fronte di tale contestazione, in applicazione dell’art. 52 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore
malattia ha emanato la decisione su opposizione del 30 aprile 2024 (doc. A), che
l'assicurata ha impugnato entro 30 giorni al Tribunale cantonale delle
assicurazioni a norma dell’art. 56 cpv.1 LPGA. L'iter procedurale seguito dalla
Cassa è conforme alla legge e resiste ad ogni critica dell'insorgente. Di
conseguenza, la richiesta di dichiarare nulla la decisione su opposizione e,
prima, la decisione di rigetto dell'opposizione nonché il precetto esecutivo
deve essere respinta.
6.
Il
credito di CHF 486,75 vantato dalla Cassa si riferisce, come descritto in
precedenza, a sette partecipazioni ai costi conteggiati nel 2023 non soluti
dalla ricorrente. Nei suoi scritti l’assicurata sostiene di non avere mai
ricevuto né le corrispettive fatture dei fornitori di prestazioni né i relativi
conteggi delle prestazioni allestiti da CO 1 e quindi di non sapere a cosa si
riferivano gli importi che le sono stati chiesti in pagamento e per i quali è
stata escussa.
7.
Va evocato
qui il tenore dell’art. 59 cpv. 1 OAMal per cui i fornitori di prestazioni
devono trasmettere [agli assicuratori malattia], nelle loro fatture, tutte le
indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della
rimunerazione e dell'economicità delle prestazioni conformemente all'art. 42
cpv. 3 e 3bis LAMal. Devono
fornire in particolare le indicazioni seguenti: a.
le date delle cure; b. le
prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante; c. le diagnosi e
le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile; d. il numero d'identificazione
della tessera d'assicurato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lettera f dell'ordinanza
del 14 febbraio 2007 sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; e. il numero AVS. Giusta l'art. 59
cpv. 2 OAMal, il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le
prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e per le altre prestazioni. In virtù dell'art. 59 cpv. 4 OAMal,
i fornitori di prestazioni assicurano che le loro fatture siano chiare per gli
assicurati e che in particolare indichino in modo comprensibile il genere, la
durata e il contenuto delle cure.
L'art. 42 LAMal dispone infatti in
particolare quanto segue:
"
1.
Se
assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato
è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In
questo caso l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore
(sistema del terzo garante). In deroga all'articolo 22 capoverso 1 LPGA, tale
diritto è cedibile al fornitore di prestazioni.
2.
Gli
assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore
è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). In deroga al
capoverso 1, in caso di cura ospedaliera l'assicuratore è debitore della sua
parte di remunerazione.
3.
Il
fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una
fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le
indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità
della prestazione. Nel sistema del terzo pagante il fornitore di prestazioni
trasmette all'assicurato, senza che questi debba farne richiesta, una copia
della fattura inviata all'assicuratore. Il fornitore di prestazioni e l'assicuratore
possono convenire che tale trasmissione incomba all'assicuratore. La
trasmissione può avvenire anche per via elettronica. In caso di cura
ospedaliera, l'ospedale attesta separatamente la quotaparte del Cantone e quella
dell'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
3bis I
fornitori di prestazioni devono indicare nella fattura di cui al capoverso 3 le
diagnosi e le procedure in forma codificata, conformemente alle classificazioni
previste nella pertinente edizione svizzera pubblicata dal Dipartimento
competente. Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sulla
rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati, nel rispetto del
principio di proporzionalità."
Ne discende dunque che, correttamente,
la Cassa malati resistente ha affermato che nel sistema del terzo pagante -
adottato nel rapporto contrattuale con l'assicurata - spetta al fornitore di
prestazioni, e non all'assicuratore malattia, trasmettere spontaneamente all'interessata
una copia della fattura.
8.
In
merito alla ricezione dei sette conteggi di prestazione che la Cassa malati ha
inviato all'assicurata tra febbraio e maggio 2023, si deve ritenere che la
ricorrente li abbia debitamente ricevuti. La circostanza che l'interessata, in
quei mesi, fosse degente in un Ospedale, non può esserle d’aiuto. Non si può
ritenere infatti, come preteso dall'insorgente, che questi conteggi non le
siano pervenuti e che quindi essa non fosse al corrente di quali prestazioni si
trattasse e dunque a quali trattamenti medici o farmacologici si riferissero le
partecipazioni ai costi richieste. Neppure il fatto che alla Cassa dovesse
essere noto il suo ricovero ospedaliero (alla luce delle fatturazioni del
nosocomio trasmesse ad CO 1), inficia la circostanza che l'insorgente ha comunque
ricevuto i conteggi delle prestazioni emessi dal suo assicuratore malattia tra
il 16 febbraio e il 25 maggio 2023.
Come indicato e comprovato dall'assicurata,
suo figlio __________ è stato da lei incaricato di ritirare la posta durante la
sua degenza ospedaliera. Il figlio della ricorrente si è infatti rivolto
epistolarmente all’assicuratore della mamma, il 6 giugno 2023 (doc. F),
informandolo che la madre era degente dal 22 aprile 2023 (recte: 26) in un
Ospedale e che "Per questo motivo non ha potuto dare seguito al
pagamento dei premi e dei conteggi delle prestazioni". Egli ha poi
specificato di essere "… passato oggi per la prima volta a ritirare la
varia corrispondenza e ho trovato i vostri conteggi, premi e richiamo e che
allego alla presente". In sostanza il figlio dell’assicurata, con
tutta verosimiglianza incaricato dalla medesima, ha trovato gli invii dei
conteggi allestiti dall’assicuratore rispedendoli al mittente. Come indicato si
deve ritenere, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che i
conteggi e il richiamo che il figlio della ricorrente ha rinviato alla Cassa
malati siano proprio quelli oggetto del PE n. __________ in discussione,
siccome trasmessi tra il 16 febbraio e il 25 maggio 2023 (il richiamo data del 22
maggio 2023). Il rinvio appare incomprensibile, non v'era motivo di rispedire
al mittente le fatture ricevute bastando conservarle sino al rientro
dell’assicurata dopo l’ospedalizzazione. La ricorrente le avrebbe poi saldate o
comunque verificate e, semmai, contestate nel merito. La ricorrente ha dato
disposizioni al figlio (così recita la firma posta in calce allo scritto) di
ritirarle la corrispondenza e di retrocederla al mittente. Una semplice
richiesta di proroga per pagare le fatture, ritenuto che la degenza si stava allungando,
era invece più che sufficiente, senza alcun bisogno di restituirle. Quanto
all'invito del figlio di non procedere per vie esecutive, va osservato che la
Cassa malati ha atteso fino a gennaio 2024 prima di procedere in tal senso e
quindi la ricorrente ha avuto un ampio lasso di tempo per fare fronte ai suoi
doveri contrattuali, perciò l'accusa rivolta all'assicuratore malattia di agire
unicamente e immediatamente con l'invio di precetti esecutivi deve essere respinta.
La mancata conoscenza da parte dell'assicurata
delle prestazioni cui si riferivano gli importi pretesi dalla Cassa non può
essere mosso all’amministrazione visto che la ricorrente ha disposto per la
retrocessione dei conteggi all’assicuratore in luogo di conservarli e darvi
seguito appena possibile. RI 1 non può conseguentemente lamentarsi che CO 1 non
le abbia rinviato la documentazione che era stata retrocessa all’assicuratore.
Ad ogni buon conto, sia con la
decisione di rigetto dell'opposizione del 21 febbraio 2024 (doc. 3), sia con la
decisione su opposizione del 30 aprile 2024 (doc. 4/2-4/10) la Cassa malati ha
diligentemente nuovamente allegato i sette conteggi oggetto del PE __________,
perciò l'assicurata ha avuto due ulteriori occasioni per conoscere la natura
dei crediti vantati dall'assicuratore e per agire di conseguenza. Di rilievo
qui è che la ricorrente non ha contestato nel loro contenuto i conteggi e
neppure li ha, in toto od in parte, soluti (a mezzo della polizza di versamento
allegata alla decisione di rigetto dell'opposizione [doc. C1] oppure ai singoli
conteggi [doc. 4]).
L’assicurata non ha comprovato, in
questa sede, il pagamento del suo debito, ne segue che le partecipazioni ai
costi che la Cassa ha fatturato all'assicurata il 16 febbraio 2023, il 28 marzo
2023, il 16, il 23 e il 25 maggio 2023 non sono ad oggi state saldate. Ne
discende che l'importo ancora a carico della debitrice di cui ai predetti
conteggi assomma di conseguenza a CHF 486,75 (CHF
151,40 + CHF 33,90 + CHF 92,85 + CHF 76 + CHF 8 + CHF 105,60 + CHF 19). La
procedura esecutiva avviata dalla resistente il 16 gennaio 2024 in virtù
dell'art. 64a LAMal è pertanto corretta, oltre che fondata, e come tale va
tutelata.
9.
Con la
decisione impugnata l'assicuratore ha inoltre chiesto all'assicurata gli importi
di CHF 25 per spese di sollecito e di CHF 50 per spese di elaborazione, di cui
l'insorgente contesta la legittimità.
Nella DTF 125 V 276,
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio
della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento
in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari
cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della
partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in
caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa
per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi dell'assicurato.
Nel caso di specie, l'art. __________
delle Condizioni generali d'assicurazione __________ di CO 1, edizioni 1°
gennaio 2023 (doc. 5) e 2024 (doc. 6), prevede che le spese causate dagli
arretrati nel pagamento dei premi e dalla partecipazione ai costi, come spese
di sollecito, spese di incasso e altre spese amministrative, sono a carico
della persona assicurata. Considerato che l'assicurata ha espressamente
dichiarato di avere rinviato - per il tramite del figlio, che ha agito come suo
ausiliario - nel giugno 2023 alla sua assicurazione malattia i conteggi delle
partecipazioni ai costi, essa ha così personalmente causato il mancato
pagamento delle quote parti dei costi delle prestazioni mediche di cui ha
beneficiato, perciò le spese per i solleciti e le ulteriori spese che ne sono
derivate alla Cassa malati devono essere ritenute come dovute per colpa della
ricorrente. Ne consegue che le spese procedurali sopportate da CO 1 e gli oneri
per la procedura esecutiva, debbono essere posti a carico della ricorrente. In
concreto trova applicazione l'art. 105b cpv. 2 OAMal
e le condizioni d'assicurazione citate. La pretesa creditoria della resistente
di CHF 75 per spese, che vanno ad aggiungersi al capitale dovuto dalla
ricorrente per partecipazioni ai costi, deve dunque essere confermata siccome
adeguata e proporzionata al debito.
10.
L'assicuratore
ha chiesto che il pagamento dei costi delle spese esecutive (CHF 54)
sia posto a carico della debitrice.
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,
a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata,
infine, sono state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese
esecutive per CHF 70.-, che contesta.
(…).
10.3
L'assunzione delle spese esecutive
viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del
debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale
anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone
avviso al creditore.
Questi costi sono
dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso
in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e
giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto
dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004
in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004
in re B., K 144/03).".
Le spese esecutive vere e proprie non
formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti
dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22
luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16 marzo 2022, consid. 8 con
riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz,
Dominik Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schludbetreibung und
Konkurs SchKG, Schulthess, 4a edizione, 2017, n. 22 ad art. 68, pag. 411; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht
zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter
Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG
68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die
Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)").
Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA
K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del
18.
giugno 2004). Per cui queste spese (CHF 54) non fanno,
a giusta ragione, parte del rigetto dell'opposizione ordinato dalla Cassa, ma
rimangono a carico della debitrice escussa (art. 68 cpv. 1 LEF).
11.
Infine
va rammentato, per l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione
(premi, spese amministrative), che l'allora TFA ha più volte dichiarato
applicabile alle Casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF
109.
V 46; RCC 1984 pag. 197), la giurisprudenza per cui una cassa di
compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione
formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse
iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver
formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La
Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai
sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF 9C_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF
9C_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 5).
12.
Da
quanto precede consegue che la decisione su opposizione
deve essere confermata e l’assicurata condannata al pagamento di CHF 33,90, CHF
92,85 e CHF 151,40 di cui al conteggio del 16 febbraio 2023, di CHF 76 in base
al conteggio del 28 marzo 2023, di CHF 8 in base al conteggio delle
partecipazioni ai costi del 16 maggio 2023, di CHF 105,60 e di CHF 19 visti i
conteggi del 23 e del 25 maggio 2023. A ciò si aggiungono le spese di CHF 25 e
di CHF 50 che la Cassa malati ha dovuto sostenere per ottenere il pagamento dei
predetti importi.
L'opposizione
al precetto esecutivo n. __________ del 16 gennaio 2024 emanato dall'Ufficio di
esecuzione di __________ e decisa in via definitiva da CO 1 è confermata in
questa sede per gli importi indicati. Il costo della procedura
esecutiva (CHF 54) segue invece l'esecuzione stessa e non deve perciò essere
oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.
13.
Conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il
risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre
prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del
4.
dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; e
giurisprudenza ivi citata).
In concreto non occorre
procedere al richiamo dell'incarto completo della Cassa, siccome i documenti prodotti
con la risposta di causa sono quelli attinenti all'oggetto del ricorso e, come indicato
(doc. VIII), non è necessario acquisire ulteriore documentazione quale l'istoriato
dell'intero rapporto contrattuale esistente tra le parti dal 2006. La
documentazione trasmessa è sufficiente per giungere a una convincente conclusione,
appare completa e non completabile con altra di rilievo (che l’assicurata
neppure ha saputo concretamente indicare). In base al principio di una
valutazione anticipata delle prove non occorre neppure procedere all’audizione della
ricorrente, accennata dalla medesima, siccome tale prova non apporterebbe alcun
elemento di novità rispetto alle allegazioni della ricorrente già formulate
agli atti ed alla documentazione acquisita.
14.
Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, va respinto senza carico di tasse di giustizia e spese. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAMal, la procedura non è soggetta a
spese non avendone previste il legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA,
e STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022 e Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti