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Decisione

36.2024.21

Mancato pagamento partecipazioni ai costi LAMal. Procedura esecutiva avviata da Cassa malati per recuperare credito è corretta. Assicuratore è legittimato a rigettare opposizione al precetto esecutivo. Spese di sollecito sono dovute siccome cagionate per sua colpa. OK rigetto opposizione al PE

24 settembre 2024Italiano35 min

prestazioni non soluti dall'assicurata. La Cassa malati ha, al riguardo, ricordato

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.21

TB

Lugano

24 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

con redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30

aprile 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. RI 1,

nata nel 1940, dal 2006 (doc. 1) è affiliata presso CO 1 (CO 1 o l’assicuratore

qui di seguito) per l'assicurazione malattia obbligatoria.

B. Il 16

febbraio 2023 (doc. 3) la Cassa malati ha emesso tre distinti conteggi per prestazioni

mediche (visite mediche o acquisto di farmaci) fatturate dai fornitori di

prestazioni il 10 e l'11 febbraio 2023 e di cui l'assicurata ha beneficiato il

5 gennaio 2023, il 9 gennaio 2023 e dall'11 al 19 gennaio 2023, ponendo a suo

carico le partecipazioni ai costi di CHF 151,40 rispettivamente di CHF 33,90 e

di CHF 92,85. Il 28 marzo 2023 (doc. 3) la Cassa malati ha inviato all'assicurata

un conteggio delle prestazioni chiedendo il pagamento di CHF 76 per i

medicamenti che ha acquistato tra il 5 e il 9 gennaio 2023 presso la Farmacia __________,

fatturati il 10 febbraio 2023. Il 16 maggio 2023 (doc. 3) CO 1ha calcolato in CHF

8 la partecipazione ai costi dovuti dall'assicurata per le cure ricevute il 26

aprile 2023. Questo conteggio è stato rettificato il 29 novembre 2023 a seguito

dell'annullamento della fattura da parte del fornitore di prestazioni (Clinica __________),

e quindi alla debitrice è stata ristornata la partecipazione ai costi di cura

di CHF 87 a suo tempo conteggiata. Con conteggio delle prestazioni del 23

maggio 2023 (doc. 3) la Cassa malati ha stabilito in CHF 105,60 la quota di

partecipazione alle spese dell'assicurata per l'ospedalizzazione dal 26 al 27

aprile 2023 fatturata dalla struttura il 16 maggio 2023. Infine, il 25 maggio

2023 (doc. 3) la Cassa malati ha emesso il conteggio per i farmaci che l'assicurata

ha acquistato il 18 aprile 2023 presso la Farmacia __________, ponendo a suo

carico l'importo di CHF 19.

C. Non ottenendo

il pagamento delle summenzionate partecipazioni ai costi (CHF 486,75), il 19

aprile 2023 (doc. 4/7) l'assicuratore malattia ha dapprima sollecitato il

pagamento dei primi tre conteggi delle prestazioni e poi il 22 maggio 2023 ha

inviato alla debitrice un richiamo. Lo stesso 22 maggio 2023 (doc. 4/7) il

creditore ha pure sollecitato l'assicurata a versarle l'importo di CHF 76

ancora scoperto. Allo stesso modo, il 18 ottobre 2023 (doc. 4/10) l'assicurata

è stata sollecitata a corrispondere, in particolare, gli importi di CHF 105,60

e di CHF 19 ancora scoperti e pure richiamata al pagamento di CHF 76

precedentemente sollecitati. Con entrambi i richiami alla debitrice è stato

concesso un termine di 14 giorni per procedere al versamento del saldo scoperto

che, trascorso infruttuoso, avrebbe permesso l'incasso con procedura esecutiva

con un aumento delle spese di sollecito a CHF 50. Infine, l'8 novembre 2023

(doc. 4/11) CO 1 ha inviato all'assicurata un ultimo richiamo per le

partecipazioni ai costi sorte dal 16 febbraio al 25 maggio 2023 rimaste insolute,

chiedendo alla debitrice di versare l'importo di CHF 598,75 entro 30 giorni,

pena la fatturazione di una tassa di elaborazione di CHF 50 e l'avvio di una

procedura esecutiva ai sensi dell'art. 64a LAMal.

D. La

domanda di esecuzione della Cassa malati (doc. E1) è sfociata il 16 gennaio

2024 (doc. 4/13) nell’emanazione del precetto esecutivo (PE qui di seguito) n. __________.

L'Ufficio di esecuzione di __________ ha quindi intimato all'assicurata di

pagare CHF 486,75 per partecipazioni ai costi LAMal dal 16 febbraio al 25

maggio 2023, a cui si aggiungono CHF 50 per le spese di elaborazione e CHF 25

per le spese di sollecito, oltre alle spese esecutive di CHF 54. Contro questo

PE l'interessata ha fatto opposizione totale il 18 gennaio 2024 (doc. B),

quando le è stato intimato.

E. Con

decisione del 21 febbraio 2024 (doc. C) la Cassa ha rigettato l'opposizione

dell'assicurata, stabilendo che quest'ultima era debitrice dell'importo di CHF

486,75 più le spese di sollecito di CHF 25, le spese di elaborazione di CHF 50

e le spese esecutive di CHF 54, motivo per cui rigettava l'opposizione al PE n.

__________ per questi importi, eccetto per le spese esecutive. L'allegato estratto

intermediario del 21 febbraio 2024 (doc. C1) riassume le fatture rimaste

scoperte e quindi i crediti per partecipazioni ai costi dal 16 febbraio al 25

maggio 2023 e accessori vantati dall'assicuratore malattia, ammontanti a CHF

615,75, da saldare mediante l'annessa polizza di versamento.

F. Il 28

marzo 2024 (doc. D) l'assicurata ha interposto "totale

opposizione" contro la decisione di rigetto della sua opposizione al PE

del 16 gennaio 2024, lamentando in particolare che la procedura adottata dalla

Cassa malati era "manifestamente abusiva e autoritaria dei diritti

fondamentali determinanti applicabili alla procedura previsti dalla legge"

(pag. 2). In sostanza, l'opponente ha sostenuto che "la procedura

esecutiva è vietata" (pag. 2) e che la Cassa avrebbe invece dovuto

emettere una decisione formale ai sensi dell'art. 49 LPGA, essendoci disaccordo

fra le parti in materia di crediti e ingiunzioni. Inoltre, l'interessata ha

rilevato come la Cassa malati si sia sempre rifiutata di trasmetterle le prove

della sua pretesa, che essa contesta integramente, e meglio le fatture

dettagliate emesse dai fornitori di prestazioni unitamente ai conteggi della

Cassa malati stessa concernenti le proprie richieste di pagamento.

G. Con

decisione del 30 aprile 2024 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurata,

confermando che quest'ultima è debitrice di CHF 615,75 (CHF 486,75 per

partecipazioni ai costi + CHF 25 per spese di sollecito, CHF 50 per spese di

pratica + CHF 54 per spese di esecuzione), togliendo perciò l'opposizione al PE

n. __________ limitatamente a CHF 486,75 + CHF 25 + CHF 50 per poi potere vantare

il diritto di esigere la continuazione dell'esecuzione. L'assicuratore malattia

ha elencato nel dettaglio i conteggi delle prestazioni con le partecipazioni ai

costi dovuti dall'opponente ricordando di avere inviato alla debitrice due

solleciti di pagamento, uno il 22 maggio 2023 e l'altro il 18 ottobre 2023,

indicando a quali fatture si riferivano, come pure un ultimo sollecito di

pagamento, l'8 novembre 2023, più CHF 50 per spese di sollecito. La Cassa

malati ha ricordato la norma legale e la procedura applicabile nel caso in cui

un assicurato non paghi le partecipazioni ai costi (art. 64a LAMal), esponendo

nel dettaglio i passi intrapresi in concreto e rilevando di essere legittimata

a chiedere il rimborso delle spese di sollecito e simili sostenute in virtù delle

Condizioni generali d'assicurazione. Essa può poi rigettare l'opposizione solo

se la decisione di merito sul credito oggetto dell'esecuzione è emanata dopo l'inoltro

dell'opposizione e insieme alla sua manleva, presupposti che in specie sono

stati adempiuti e quindi ha legittimamente rigettato l'opposizione al PE.

H. Il 1°

giugno 2024 (doc. I) RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle

assicurazioni chiedendo di annullare la decisione su opposizione, siccome

emessa in violazione delle norme legali (art. 49 LPGA), avendo la Cassa malati

proceduto abusivamente contro di lei dapprima in via esecutiva anziché emanare

una decisione formale stante la contestazione (telefonica) del credito e la

richiesta delle fatture dei fornitori di prestazioni, poi addirittura togliendo

l'opposizione che ha interposto al precetto esecutivo. Per la ricorrente la

Cassa ha abusato della sua "… autorità di diritto e di ingiustizia fai

da tè. Procedura che non è assolutamente né prevista, né ammessa e né concessa

dalla legge" (pag. 2), perciò ha contestato la validità del PE, della

decisione di rigetto dell'opposizione e della decisione su opposizione,

rilevando che questo agire le ha causato "gravissimi pregiudizi e danni

di ogni genere" (pag. 2). La Cassa malati avrebbe invece dovuto,

stante il disaccordo in essere in merito a prestazioni, crediti e ingiunzioni -

che la ricorrente ha più volte invocato e per i quali ha chiesto la copia sia

delle fatture dei fornitori con le prestazioni dettagliate sia delle fatture

della Cassa malati, che non le sarebbero mai state trasmesse -, emanare per

iscritto delle decisioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LPGA e non intimarle

abusivamente dei precetti esecutivi (doc. B). D'avviso dell'assicurata, l'affermazione

della Cassa malati secondo cui gli assicuratori malattia sono autorizzati a rigettare

mediante decisione - che in concreto non sarebbe neppure dettagliata e motivata

- l'opposizione degli assicurati, sarebbe abusiva e assurda, non essendo

previsto dalla legge che possano far spiccare un precetto esecutivo. L'insorgente

ha poi riproposto integralmente la sua opposizione e ha ribadito i concetti più

volte sostenuti, concludendo che le numerose telefonate effettuate all'assicuratore

malattia per ottenere le fatture relative ai crediti pretesi non hanno portato

ad alcun risultato, perciò essa ignora a quali prestazioni (mediche e/o

farmaci) si riferiscono alcuni conteggi, peraltro ricevuti mentre era

ricoverata dal 16 febbraio 2023 e poi ancora dal 26 aprile al 13 giugno 2023.

Fatti

I. Nella

risposta di causa del 21 giugno 2024 (doc. III) CO 1 ha chiesto al Tribunale di

respingere il ricorso, poiché la decisione impugnata è motivata oggettivamente

ed è stata emessa conformemente alle disposizioni di legge. La resistente ha

precisato che la contestazione riguarda solo i conteggi delle prestazioni per

partecipazione ai costi oggetto dell'esecuzione e non anche altri conteggi di

prestazioni non soluti dall'assicurata. La Cassa malati ha, al riguardo, ricordato

che in virtù dell'art. 64a LAMal è legittimata ad avviare un'esecuzione se la

persona assicurata non paga le partecipazioni ai costi e che gli assicuratori

malattia sono autorizzati a revocare, mediante decisione, l'opposizione

presentata nei confronti di un credito relativo all'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie. Quanto all'obbligo di fornire le fatture, la Cassa

malati ha indicato che giusta l'art. 42 cpv. 3 LAMal nel sistema del terzo

pagante spetta ai fornitori di prestazioni, e non all'assicuratore malattia, trasmettere

agli assicurati una copia della fattura e poiché dalla verifica delle fatture

non sono emerse irregolarità essa le ha rimborsate. Inoltre, ha osservato che nelle

loro fatture i fornitori di prestazioni comunicano agli assicuratori malattia

soltanto i dati necessari per la verifica del calcolo della rimunerazione e

dell'economicità delle prestazioni (art. 59 cpv. 1 OAMal), circostanza che è

stata spiegata alla ricorrente in occasione dei colloqui telefonici avuti,

perciò per delucidazioni in merito alle fatture e per disporre delle fatture

stesse la Cassa malati ha rimandato l'interessata al fornitore di prestazioni,

indicando comunque che, se richiesto, poteva mettere a disposizione degli

assicurati le copie delle fatture. Essi hanno infatti diritto di consultare gli

atti in virtù dell'art. 47 LPGA previa domanda scritta giusta l'art. 8b cpv. 1

OPGA, diritto che non è però correlato al pagamento dei conteggi delle

prestazioni in esame.

L. Con

scritto datato 12 luglio 2024, ma pervenuto il 7 agosto 2024 (doc. VI) per un

disguido tecnico della ricorrente (doc. V), questa ha contestato la risposta

della Cassa, ribadendo a più riprese che la procedura adottata fosse manifestamente

abusiva. L'assicurata ha infatti ripetuto come all'assicuratore malattia non

sia permesso notificare un precetto esecutivo, visto che la legge (art. 49 cpv.

1 LPGA) prevede unicamente l'emanazione di una decisione formale in caso di

disaccordo fra le parti. In seguito l'insorgente ha fatto presente come il

figlio __________ abbia inviato, il 6 giugno 2023 (doc. F), alla resistente uno

scritto in cui l'informava che dal 22 aprile 2023 (recte: 26) la mamma

era degente in Ospedale e quindi che la stessa non poteva dare seguito al

pagamento dei premi e dei conteggi delle prestazioni, motivo per cui egli ha

rinviato al mittente i conteggi, i premi e i richiami con l'invito a tenerli in

sospeso, così pure i futuri, fino al rientro della debitrice al domicilio e

quindi di non procedere per via esecutiva. L'assicuratore resistente era quindi

al corrente della sua degenza dal 26 aprile al 9 giugno 2023 e che quindi non

poteva pagare alcuna fattura non essendo a conoscenza di nulla, anche perché il

figlio ha rinviato il tutto al mittente. È stata pure degente nella medesima

struttura dal 28 febbraio al 13 marzo 2023 e quindi è stata assente dal proprio

domicilio complessivamente per oltre due mesi, riscontrando anche numerosi

problemi con la sua corrispondenza che veniva recapitata ai suoi vicini. L'assicurata

ha poi evidenziato che l'art. 64a LAMal, che permette all'assicuratore di

avviare la procedura esecutiva, è applicabile unicamente, a suo dire, solo se

non vi è disaccordo fra le parti.

La ricorrente ha inoltre ricordato come

in passato riceveva la copia della fattura della farmacia identica a quella che

il fornitore di prestazioni inviava alla Cassa malati, fattura che era molto

dettagliata e riportava tutti i dati (doc. L), mentre se ora chiede all'assicuratore

di trasmetterle queste copie esso addirittura si rifiuta e al suo posto invia

solleciti, richiami, ultimi richiami e poi i precetti esecutivi, mentre dei

suoi conteggi non si capisce nulla perché non riportano il nome dei

medicamenti, la quantità degli stessi, il costo, ecc. D'avviso dell'interessata,

la Cassa malati deve allegare al conteggio delle prestazioni la copia della

fattura ricevuta dai fornitori di prestazioni e se l'assicurato non la riceve

spetta alla Cassa malati trasmettergliela subito. Per i danni subiti e per i

gravissimi pregiudizi che l'agire della resistente le ha provocato (danni

morali, materiali, spese, danni al suo onore, alla sua reputazione, alla sua

dignità, alla sua salute, ecc.), violando una serie di norme costituzionali

cantonali (art. 6 cpv. 2, 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1 e 2, 12 e 73 cpv. 1 e 2) e

federali (artt. 5 cpv. 3 e 4, 8 cpv. 1-3, 9, 29 cpv. 1, 30 cpv. 1, 35 cpv. 1-3,

36 cpv. 1-4 e 191c), ha chiesto il riconoscimento di CHF 20'000.

M. Il 5

settembre 2024 (doc. VIII) Tribunale cantonale delle assicurazioni ha inviato

alla ricorrente i conteggi delle prestazioni in discussione e le CGA richieste.

Al riguardo la ricorrente non ha formulato ulteriori considerazioni.

considerato in diritto

in ordine

1. La

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è complessa a livello

d'istruttoria o per la valutazione delle prove, sicché Il TCA può decidere

nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,

in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328

e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero

modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per

complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l'importanza

del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto

alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, ma con esito opposto. Va

segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell'11

novembre 2015, l'Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi

antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in

Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,

op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato, infatti, che l'art. 30

cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere

giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,

indipendente e imparziale. Nell'organizzazione dei Tribunali i cantoni

gioiscono di competenza e, quando un Cantone consideri composizioni alternative

per la medesima materia a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e

oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e

in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto

(ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l'entità dei

valori in gioco), l'intervento di controllo dell'autorità giudiziaria superiore

deve avvenire con doverosa cautela.

Il tema del debito riferito ai premi,

come quello riferentesi alle partecipazioni è stato più volte affrontato da

questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, per tutte si faccia riferimento

alle STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024; 36.2023.5 del 2 ottobre 2023 ed

ulteriori decisioni ivi citate, in merito si vedano anche le recenti STF

9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, e

le STCA 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e

36.2022.35 del 22 ottobre 2022.

Il fatto che questo giudizio si estenda

su una ventina di pagine (criterio in passato ritenuto, con altri, rilevante

dal TF per deter-minare la possibilità di un giudizio monocratico, si vedano le

STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva dalla

complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre ma dalla

volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto applicabile.

La fattispecie sottoposta all’esame del

Tribunale cantonale delle assicurazioni può, conseguentemente, essere evasa

monocraticamente poiché, come indicato, il caso sottoposto dalla ricorrente

rientra nelle materie più volte esaminate da questa Corte (ancora recentemente

con la STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024) e non presenta difficoltà

probatorie od interpretative tali da imporre una decisione da parte del

Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua composizione completa.

Considerandi

2.

La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata

che costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio

2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016,

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la

contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza

nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.

2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nel caso all’esame oggetto della

decisione su opposizione impugnata del 30 aprile 2024 è unicamente il mancato pagamento

da parte dell'insorgente dell'importo complessivo di CHF 486,75 per

partecipazioni ai costi del 16 febbraio 2023 (CHF 33,90 + CHF 92,85 + CHF

150,40), del 28 marzo 2023 (CHF 76), del 16 (CHF 8), del 23 (CHF 105,60) e del

25.

maggio 2023 (CHF 19), oltre a CHF 25 per spese di sollecito e a CHF 50 per

spese della pratica, sfociato nel rigetto dell'opposizione formulata

dall'assicurata al precetto n. __________ del 16 gennaio 2024 dell'Ufficio di esecuzione

di __________.

Ne discende che le ulteriori richieste

della ricorrente, che esulano da queste tematiche (quali il rimborso del costo

delle quattro trasferte con taxi per un totale di CHF 450 da/per un nosocomio/al

proprio domicilio o viceversa, la trasmissione delle "copie delle

fatture dei medicamenti della Farmacia __________, per gli ultimi 5 anni, (dal

2018.

al 2023), perché non ha mai ricevuto le copie identiche alle fatture che

ha trasmesse ad CO 1", la richiesta a che la Cassa malati non apponga

più il suo numero di assicurata sulle lettere siccome visibile nelle finestre

delle buste di invio con violazione della sua privacy, il rimborso di CHF 29,85

per l'acquisto nel 2021 di un farmaco [doc. O] e la richiesta di risarcimento

di CHF 20'000 per danni subiti dal comportamento della Cassa malati), non vanno

esaminate siccome non sono oggetto della decisione impugnata e sono pertanto

irricevibili.

nel merito

3.

L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi

delle prestazioni ottenute. Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai

costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (lett. b) il

10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Giusta l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l'art.

64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore

deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore

comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore

può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art.

105b cpv. 2 OAMal).

4.

In

concreto l'assicuratore malattia ha chiesto il versamento dell'importo di CHF 486,75

per partecipazioni ai costi del 16 febbraio 2023, del 28 marzo 2023, come pure del

16, del 23 e del 25 maggio 2023, non solute. Il debito, comprovato dalla Cassa

malati tramite la documentazione prodotta con la decisione su opposizione (doc.

4/2-4/9), non è messo in discussione, in sé, dalla ricorrente. Infatti,

nel suo ricorso, l'assicurata contesta la procedura adottata dalla Cassa malati

per ottenere il pagamento dell’importo, senza espressamente contestare di

essere debitrice dell'ammontare di CHF 486,75 per partecipazioni ai costi non

pagate. Essa concentra la sua tesi sull’assenza di ricezione dei conteggi

relativi alle partecipazioni ai costi.

5.

In

merito alla procedura seguita dalla resistente si rileva che, contrariamente a

quanto più volte sostenuto dalla debitrice, la Cassa ha agito conformemente

alle norme legali applicabili. In effetti l’art. 64a LAMal costituisce il

fondamento legale che impone l’agire dell’assicuratore che deve recuperare

premi e/o partecipazioni. La materia del mancato pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi è, infatti, regolata esaustivamente dall'art. 64a LAMal

e dagli artt. 105a-105m OAMal. L’amministrazione deve agire come prescritto

dalle norme applicabili, e non può dunque seguire la tesi dell'assicurata. La

legge impone agli assicuratori malattia di procedere nei confronti degli

assicurati debitori mediante una procedura esecutiva se questi, nonostante

diffida con cui è assegnato un termine supplementare di 30 giorni che fa

seguito ad almeno un sollecito scritto (art. 64 cpv. 1 LAMal), non pagano i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato (testualmente l’art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che: "Se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione").

L'esecuzione costituisce il punto di

partenza nel caso in cui un assicurato sia in mora con il pagamento dei premi,

delle partecipazioni ai costi o gli interessi di mora. Se l’assicurato si

oppone al precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF) al creditore è data la via “civile

o amministrativa”, in assenza di una decisione esecutiva che tolga

espressamente l’opposizione, per proseguire con l’esecuzione (art. 79 LEF). Se,

quindi, è stata elevata opposizione al PE, in assenza di un titolo esecutivo,

il creditore, deve procedere per la via civile o quella amministrativa per

togliere l’opposizione.

L'insorgente ritiene che la Cassa

dovesse fare capo alla procedura civile per fare valere i propri diritti. Così

non è. L’art. 79 LEF prevede la via amministrativa correttamente ritenuta da CO

1.

Per togliere l'opposizione formulata il 18 gennaio 2024 al PE __________ la

Cassa ha emanato il 21 febbraio 2024 (doc. C) una formale "decisione di

rigetto dell'opposizione". CO 1 ha quindi proceduto - in applicazione

dell’art. 49 cpv. 1 LPGA, secondo cui, quando vi è disaccordo con l’assicurato

(qui derivante dalla constatazione della mora e dell’opposizione all’atto

esecutivo notificato obbligatoriamente come indicato), l'assicuratore deve

emanare, per scritto, le decisioni in materia di prestazioni, crediti e

ingiunzioni - a notificare all’assicurata una decisione formale, che ha correttamente

intestato "decisione di rigetto dell'opposizione".

A ciò ha fatto seguito, nei 30 giorni

previsti dall'art. 52 cpv. 1 LPGA, l'opposizione del 28 marzo 2024 (doc. D) dell'interessata.

A fronte di tale contestazione, in applicazione dell’art. 52 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore

malattia ha emanato la decisione su opposizione del 30 aprile 2024 (doc. A), che

l'assicurata ha impugnato entro 30 giorni al Tribunale cantonale delle

assicurazioni a norma dell’art. 56 cpv.1 LPGA. L'iter procedurale seguito dalla

Cassa è conforme alla legge e resiste ad ogni critica dell'insorgente. Di

conseguenza, la richiesta di dichiarare nulla la decisione su opposizione e,

prima, la decisione di rigetto dell'opposizione nonché il precetto esecutivo

deve essere respinta.

6.

Il

credito di CHF 486,75 vantato dalla Cassa si riferisce, come descritto in

precedenza, a sette partecipazioni ai costi conteggiati nel 2023 non soluti

dalla ricorrente. Nei suoi scritti l’assicurata sostiene di non avere mai

ricevuto né le corrispettive fatture dei fornitori di prestazioni né i relativi

conteggi delle prestazioni allestiti da CO 1 e quindi di non sapere a cosa si

riferivano gli importi che le sono stati chiesti in pagamento e per i quali è

stata escussa.

7.

Va evocato

qui il tenore dell’art. 59 cpv. 1 OAMal per cui i fornitori di prestazioni

devono trasmettere [agli assicuratori malattia], nelle loro fatture, tutte le

indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della

rimunerazione e dell'economicità delle prestazioni conformemente all'art. 42

cpv. 3 e 3bis LAMal. Devono

fornire in particolare le indicazioni seguenti: a.

le date delle cure; b. le

prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante; c. le diagnosi e

le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile; d. il numero d'identificazione

della tessera d'assicurato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lettera f dell'ordinanza

del 14 febbraio 2007 sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie; e. il numero AVS. Giusta l'art. 59

cpv. 2 OAMal, il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le

prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e per le altre prestazioni. In virtù dell'art. 59 cpv. 4 OAMal,

i fornitori di prestazioni assicurano che le loro fatture siano chiare per gli

assicurati e che in particolare indichino in modo comprensibile il genere, la

durata e il contenuto delle cure.

L'art. 42 LAMal dispone infatti in

particolare quanto segue:

"

1.

Se

assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato

è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In

questo caso l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore

(sistema del terzo garante). In deroga all'articolo 22 capoverso 1 LPGA, tale

diritto è cedibile al fornitore di prestazioni.

2.

Gli

assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore

è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). In deroga al

capoverso 1, in caso di cura ospedaliera l'assicuratore è debitore della sua

parte di remunerazione.

3.

Il

fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una

fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le

indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità

della prestazione. Nel sistema del terzo pagante il fornitore di prestazioni

trasmette all'assicurato, senza che questi debba farne richiesta, una copia

della fattura inviata all'assicuratore. Il fornitore di prestazioni e l'assicuratore

possono convenire che tale trasmissione incomba all'assicuratore. La

trasmissione può avvenire anche per via elettronica. In caso di cura

ospedaliera, l'ospedale attesta separatamente la quotaparte del Cantone e quella

dell'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3bis I

fornitori di prestazioni devono indicare nella fattura di cui al capoverso 3 le

diagnosi e le procedure in forma codificata, conformemente alle classificazioni

previste nella pertinente edizione svizzera pubblicata dal Dipartimento

competente. Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sulla

rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati, nel rispetto del

principio di proporzionalità."

Ne discende dunque che, correttamente,

la Cassa malati resistente ha affermato che nel sistema del terzo pagante -

adottato nel rapporto contrattuale con l'assicurata - spetta al fornitore di

prestazioni, e non all'assicuratore malattia, trasmettere spontaneamente all'interessata

una copia della fattura.

8.

In

merito alla ricezione dei sette conteggi di prestazione che la Cassa malati ha

inviato all'assicurata tra febbraio e maggio 2023, si deve ritenere che la

ricorrente li abbia debitamente ricevuti. La circostanza che l'interessata, in

quei mesi, fosse degente in un Ospedale, non può esserle d’aiuto. Non si può

ritenere infatti, come preteso dall'insorgente, che questi conteggi non le

siano pervenuti e che quindi essa non fosse al corrente di quali prestazioni si

trattasse e dunque a quali trattamenti medici o farmacologici si riferissero le

partecipazioni ai costi richieste. Neppure il fatto che alla Cassa dovesse

essere noto il suo ricovero ospedaliero (alla luce delle fatturazioni del

nosocomio trasmesse ad CO 1), inficia la circostanza che l'insorgente ha comunque

ricevuto i conteggi delle prestazioni emessi dal suo assicuratore malattia tra

il 16 febbraio e il 25 maggio 2023.

Come indicato e comprovato dall'assicurata,

suo figlio __________ è stato da lei incaricato di ritirare la posta durante la

sua degenza ospedaliera. Il figlio della ricorrente si è infatti rivolto

epistolarmente all’assicuratore della mamma, il 6 giugno 2023 (doc. F),

informandolo che la madre era degente dal 22 aprile 2023 (recte: 26) in un

Ospedale e che "Per questo motivo non ha potuto dare seguito al

pagamento dei premi e dei conteggi delle prestazioni". Egli ha poi

specificato di essere "… passato oggi per la prima volta a ritirare la

varia corrispondenza e ho trovato i vostri conteggi, premi e richiamo e che

allego alla presente". In sostanza il figlio dell’assicurata, con

tutta verosimiglianza incaricato dalla medesima, ha trovato gli invii dei

conteggi allestiti dall’assicuratore rispedendoli al mittente. Come indicato si

deve ritenere, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che i

conteggi e il richiamo che il figlio della ricorrente ha rinviato alla Cassa

malati siano proprio quelli oggetto del PE n. __________ in discussione,

siccome trasmessi tra il 16 febbraio e il 25 maggio 2023 (il richiamo data del 22

maggio 2023). Il rinvio appare incomprensibile, non v'era motivo di rispedire

al mittente le fatture ricevute bastando conservarle sino al rientro

dell’assicurata dopo l’ospedalizzazione. La ricorrente le avrebbe poi saldate o

comunque verificate e, semmai, contestate nel merito. La ricorrente ha dato

disposizioni al figlio (così recita la firma posta in calce allo scritto) di

ritirarle la corrispondenza e di retrocederla al mittente. Una semplice

richiesta di proroga per pagare le fatture, ritenuto che la degenza si stava allungando,

era invece più che sufficiente, senza alcun bisogno di restituirle. Quanto

all'invito del figlio di non procedere per vie esecutive, va osservato che la

Cassa malati ha atteso fino a gennaio 2024 prima di procedere in tal senso e

quindi la ricorrente ha avuto un ampio lasso di tempo per fare fronte ai suoi

doveri contrattuali, perciò l'accusa rivolta all'assicuratore malattia di agire

unicamente e immediatamente con l'invio di precetti esecutivi deve essere respinta.

La mancata conoscenza da parte dell'assicurata

delle prestazioni cui si riferivano gli importi pretesi dalla Cassa non può

essere mosso all’amministrazione visto che la ricorrente ha disposto per la

retrocessione dei conteggi all’assicuratore in luogo di conservarli e darvi

seguito appena possibile. RI 1 non può conseguentemente lamentarsi che CO 1 non

le abbia rinviato la documentazione che era stata retrocessa all’assicuratore.

Ad ogni buon conto, sia con la

decisione di rigetto dell'opposizione del 21 febbraio 2024 (doc. 3), sia con la

decisione su opposizione del 30 aprile 2024 (doc. 4/2-4/10) la Cassa malati ha

diligentemente nuovamente allegato i sette conteggi oggetto del PE __________,

perciò l'assicurata ha avuto due ulteriori occasioni per conoscere la natura

dei crediti vantati dall'assicuratore e per agire di conseguenza. Di rilievo

qui è che la ricorrente non ha contestato nel loro contenuto i conteggi e

neppure li ha, in toto od in parte, soluti (a mezzo della polizza di versamento

allegata alla decisione di rigetto dell'opposizione [doc. C1] oppure ai singoli

conteggi [doc. 4]).

L’assicurata non ha comprovato, in

questa sede, il pagamento del suo debito, ne segue che le partecipazioni ai

costi che la Cassa ha fatturato all'assicurata il 16 febbraio 2023, il 28 marzo

2023, il 16, il 23 e il 25 maggio 2023 non sono ad oggi state saldate. Ne

discende che l'importo ancora a carico della debitrice di cui ai predetti

conteggi assomma di conseguenza a CHF 486,75 (CHF

151,40 + CHF 33,90 + CHF 92,85 + CHF 76 + CHF 8 + CHF 105,60 + CHF 19). La

procedura esecutiva avviata dalla resistente il 16 gennaio 2024 in virtù

dell'art. 64a LAMal è pertanto corretta, oltre che fondata, e come tale va

tutelata.

9.

Con la

decisione impugnata l'assicuratore ha inoltre chiesto all'assicurata gli importi

di CHF 25 per spese di sollecito e di CHF 50 per spese di elaborazione, di cui

l'insorgente contesta la legittimità.

Nella DTF 125 V 276,

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio

della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento

in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari

cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della

partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in

caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa

per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato.

Nel caso di specie, l'art. __________

delle Condizioni generali d'assicurazione __________ di CO 1, edizioni 1°

gennaio 2023 (doc. 5) e 2024 (doc. 6), prevede che le spese causate dagli

arretrati nel pagamento dei premi e dalla partecipazione ai costi, come spese

di sollecito, spese di incasso e altre spese amministrative, sono a carico

della persona assicurata. Considerato che l'assicurata ha espressamente

dichiarato di avere rinviato - per il tramite del figlio, che ha agito come suo

ausiliario - nel giugno 2023 alla sua assicurazione malattia i conteggi delle

partecipazioni ai costi, essa ha così personalmente causato il mancato

pagamento delle quote parti dei costi delle prestazioni mediche di cui ha

beneficiato, perciò le spese per i solleciti e le ulteriori spese che ne sono

derivate alla Cassa malati devono essere ritenute come dovute per colpa della

ricorrente. Ne consegue che le spese procedurali sopportate da CO 1 e gli oneri

per la procedura esecutiva, debbono essere posti a carico della ricorrente. In

concreto trova applicazione l'art. 105b cpv. 2 OAMal

e le condizioni d'assicurazione citate. La pretesa creditoria della resistente

di CHF 75 per spese, che vanno ad aggiungersi al capitale dovuto dalla

ricorrente per partecipazioni ai costi, deve dunque essere confermata siccome

adeguata e proporzionata al debito.

10.

L'assicuratore

ha chiesto che il pagamento dei costi delle spese esecutive (CHF 54)

sia posto a carico della debitrice.

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,

a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata,

infine, sono state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese

esecutive per CHF 70.-, che contesta.

(…).

10.3

L'assunzione delle spese esecutive

viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del

debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale

anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone

avviso al creditore.

Questi costi sono

dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso

in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e

giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto

dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile

pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004

in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004

in re B., K 144/03).".

Le spese esecutive vere e proprie non

formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti

dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22

luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16 marzo 2022, consid. 8 con

riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz,

Dominik Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schludbetreibung und

Konkurs SchKG, Schulthess, 4a edizione, 2017, n. 22 ad art. 68, pag. 411; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht

zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter

Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG

68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die

Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)").

Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA

K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del

18.

giugno 2004). Per cui queste spese (CHF 54) non fanno,

a giusta ragione, parte del rigetto dell'opposizione ordinato dalla Cassa, ma

rimangono a carico della debitrice escussa (art. 68 cpv. 1 LEF).

11.

Infine

va rammentato, per l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione

(premi, spese amministrative), che l'allora TFA ha più volte dichiarato

applicabile alle Casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF

109.

V 46; RCC 1984 pag. 197), la giurisprudenza per cui una cassa di

compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione

formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse

iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver

formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La

Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai

sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF 9C_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF

9C_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 5).

12.

Da

quanto precede consegue che la decisione su opposizione

deve essere confermata e l’assicurata condannata al pagamento di CHF 33,90, CHF

92,85 e CHF 151,40 di cui al conteggio del 16 febbraio 2023, di CHF 76 in base

al conteggio del 28 marzo 2023, di CHF 8 in base al conteggio delle

partecipazioni ai costi del 16 maggio 2023, di CHF 105,60 e di CHF 19 visti i

conteggi del 23 e del 25 maggio 2023. A ciò si aggiungono le spese di CHF 25 e

di CHF 50 che la Cassa malati ha dovuto sostenere per ottenere il pagamento dei

predetti importi.

L'opposizione

al precetto esecutivo n. __________ del 16 gennaio 2024 emanato dall'Ufficio di

esecuzione di __________ e decisa in via definitiva da CO 1 è confermata in

questa sede per gli importi indicati. Il costo della procedura

esecutiva (CHF 54) segue invece l'esecuzione stessa e non deve perciò essere

oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.

13.

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il

risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre

prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del

4.

dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; e

giurisprudenza ivi citata).

In concreto non occorre

procedere al richiamo dell'incarto completo della Cassa, siccome i documenti prodotti

con la risposta di causa sono quelli attinenti all'oggetto del ricorso e, come indicato

(doc. VIII), non è necessario acquisire ulteriore documentazione quale l'istoriato

dell'intero rapporto contrattuale esistente tra le parti dal 2006. La

documentazione trasmessa è sufficiente per giungere a una convincente conclusione,

appare completa e non completabile con altra di rilievo (che l’assicurata

neppure ha saputo concretamente indicare). In base al principio di una

valutazione anticipata delle prove non occorre neppure procedere all’audizione della

ricorrente, accennata dalla medesima, siccome tale prova non apporterebbe alcun

elemento di novità rispetto alle allegazioni della ricorrente già formulate

agli atti ed alla documentazione acquisita.

14.

Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, va respinto senza carico di tasse di giustizia e spese. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAMal, la procedura non è soggetta a

spese non avendone previste il legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA,

e STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022 e Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti