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Decisione

36.2024.22

Ricorso per denegata/ritardata giustizia. Le richieste formulate a Cassa malati da ricorrente prima e con ricorso poi, sono state evase pendente causa. La controversia è stata risolta con procedura semplificata. La causa è divenuta priva di oggetto. Ripetibili se patrocinatore è curatore? Non qui

30 agosto 2024Italiano25 min

conto che il suo debito nei confronti della Cassa malati ammonta ai predetti CHF

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.22

TB

Lugano

30 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

con redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. Il 10

giugno 2024 (doc. I) RI 1, 1963, rappresentato dalla curatrice RA 1 (doc. A),

si è rivolto al Tribunale lamentando di non avere ricevuto, dal suo

assicuratore sociale malattie CO 1, una risposta esaustiva in merito a crediti da

quest'ultima vantati nei suoi confronti, e ciò nonostante numerose richieste di

spiegazioni inoltrate tra novembre 2021 e aprile 2023.

B. Il 10

luglio 2023 la Cassa malati ha, infatti, fatto spiccare nei confronti del

proprio assicurato il precetto esecutivo n. __________ per CHF 113,25 riferito

ad un credito per premi LAMal scoperti (CHF 61,55), interessi passivi (CHF

11,10) e per partecipazioni ai costi LAMal dal 12 maggio al 24 agosto 2022 (CHF

40,60). L'opposizione formulata dall'assicurato al PE è stata rigettata dalla Cassa

malati e contro detta decisione, il 23 agosto 2023, egli ha formulato opposizione,

su cui l'assicuratore ha preso posizione il 22 settembre 2023 (doc. B)

chiarendo la parte dei premi scoperti tra il 2019 e il 2022, tenuto conto che egli

era al beneficio della riduzione del premio dell'assicurazione malattia. L'interessato

ha quindi ricordato le spiegazioni fornite dalla Cassa malati relative alle

partecipazioni ai costi dal 12 maggio al 24 agosto 2022, rilevando che l'assicuratore

ha annullato le spese procedurali e gli ha chiesto il pagamento finale di CHF

102,15.

C. Il 27

settembre 2023 (doc. C) l'assicurato ha formulato ulteriori osservazioni,

confermando di dovere l'importo di CHF 61,55 per premi LAMal scoperti, ma di

non avere ancora ricevuto i conteggi dell'11 aprile 2022 per CHF 43,20 e del 25

luglio 2022 per CHF 26,35 malgrado le sue numerose richieste in tal senso,

motivo per cui non ha ancora saldato queste fatture ad oltre un anno di

distanza; egli ha quindi ribadito la richiesta di inviargliele. La Cassa malati

non gli ha però più risposto ed il precetto esecutivo è rimasto in sospeso.

D. L'assicurato

ha inoltre osservato che la Cassa malati, senza dargliene comunicazione, ha segnalato

al Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione

che egli aveva delle procedure esecutive in corso e quindi ha chiesto che gli

eventuali rimborsi delle aliquote percentuali venissero bonificati sul suo

conto anziché essere rimborsati all'assicurato. Ciò ha comportato che l’assicurato

abbia ricevuto dall'assicuratore dei conteggi, che ha saldato e di cui ha chiesto

il rimborso al Servizio PC. La Cassa PC ha emesso le relative decisioni,

trasmesse alla Cassa malati e non anche al qui ricorrente, in cui veniva

comunicato il rimborso a favore dell’assicuratore malattie. Di conseguenza

queste fatture risultavano essere state pagate due volte (dall'assicurato e dal

Servizio PC). Alle richieste, scritte e telefoniche, di ottenere la

restituzione di quanto pagato in eccesso la Cassa malati non ha dato seguito.

L’importo incassato in doppio ammonterebbe a CHF 445,80 (doc. D, E ed F).

E. Il

ricorrente si è infine lamentato che da alcuni mesi la Cassa malati emetteva a

fatica i conteggi di partecipazione ai costi anche se sul portale online del

suo conto una determinata fattura risultava come trattata e quindi evasa. Al 10

aprile 2024 erano sei le fatture delle farmacie per le quali mancava il

relativo conteggio per un importo complessivo di oltre CHF 1'280, fatture che

egli ha già saldato e per le quali è in attesa del relativo rimborso.

F. Da

ultimo, l'assicurato ha chiesto che l'eccedenza di premio per il periodo da

gennaio a giugno 2024 (doc. H: CHF 5,35 x 6 = CHF 32,10) gli venga rimborsata e

che non vada invece a compensare i vecchi crediti oggetto di un attestato di

carenza beni.

G. Il

ricorrente ha perciò chiesto al TCA di intervenire presso la sua Cassa malati

affinché questa si pronunci sulle sue osservazioni del 27 settembre 2023 e

trasmetta i conteggi dell'11 aprile 2022 e del 25 luglio 2022, gli restituisca

l'importo di CHF 445,80 a titolo di rimborsi indebitamente percepiti dal

Servizio PC - e che non sia posto a saldo di vecchie procedure esecutive,

siccome finalizzato a saldare determinate fatture che egli ha già pagato -,

emetta i relativi conteggi di partecipazione ai costi come da sollecito del 10

aprile 2024 e gli restituisca l'eccedenza di premio di CHF 32,10 per il periodo

da gennaio a giugno 2024.

H. Il 25

giugno 2024 (doc. III) CO 1 ha preso posizione punto per punto sulle censure

sollevate dal ricorrente. In particolare, la Cassa malati ha affermato che una

parte (CHF 343,65) dell'importo di CHF 445,80 che essa ha riscosso è stata

effettivamente utilizzata per ammortizzare i costi relativi agli attestati di

carenza beni, già rimborsati dal Cantone. Pertanto, la Cassa ha provveduto ad

apportare le necessarie correzioni contabili e avrebbe rimborsato all'assicurato

questo importo. Per quanto concerne il credito di CHF 102,15, la Cassa malati

ha riportato quanto già indicato nello scritto del 22 settembre 2023, ha

allegato i conteggi delle prestazioni del 12 aprile 2022 (doc. 6) e del 25

luglio 2022 (doc. 7) richiesti dal ricorrente e ha spiegato che il saldo di CHF

61,55 per i premi da agosto a dicembre 2021 faceva parte dell'importo di CHF

102,15 (CHF 19,45 [partecipazione ai costi scaduta] + CHF 21,15 [partecipazione

ai costi scaduta] + Fr 61,55), perciò questo saldo era stato giustamente

detratto dai crediti dell'assicuratore come deduzione dalle partecipazioni ai

costi nonché dai premi scaduti. Di conseguenza, l'assicurato non era più

debitore di questa somma. In merito ai conteggi di cui allo scritto dell'assicurato

del 10 aprile 2024, la Cassa malati ha allegato il dettaglio delle spese

mediche per il 2023 (doc. 8) e il 2024 (doc. 9), rilevando che tutte le fatture

che ha ricevuto sono state debitamente trattate. Infine, l'assicuratore

malattia ha precisato che l'importo di CHF 32,10 relativo alle tasse ambientali

per i mesi da gennaio a giugno 2024 è stato inizialmente detratto dalla fattura

di CHF 16,75 per le partecipazioni ai costi del 13 marzo 2024, che è stata

oggetto di un sollecito costato CHF 10.-. L'importo di CHF 5,35 in eccesso (CHF

32,10 - CHF 26,75) è stato rimborsato al ricorrente il 6 maggio 2024. Tuttavia,

stante la richiesta di rimborso, la Cassa malati ha corretto il conto clienti e

il rimborso di CHF 32,10 sarà accreditato al ricorrente. Di conseguenza, il

sollecito di CHF 26,75 è da pagare e gli sarebbe stata inviata una fattura in

tal senso (doc. 10 e 11).

Fatti

I. Il 3

luglio 2024 (doc. VI) il ricorrente ha replicato alla Cassa malati rilevando di

avere finalmente, dopo due anni di attesa, ricevuto i conteggi datati 12 aprile

2022 (CHF 43,20) e 25 luglio 2022 (CHF 26,35), concludendo che il primo importo

non è dovuto (doc. L), mentre il secondo sì (doc. M e N). Pertanto per quanto

concerne la procedura esecutiva n. __________ di CHF 113,25, tenuto conto che

le spese di incasso sono state annullate, l'assicurato deve ancora ad CO 1 CHF

87,90 (CHF 61,55 [premi scoperti] e CHF 26,35 [partecipazione ai costi]).

Quanto ai CHF 445,80 rimborsati dal

Servizio prestazioni complementari alla Cassa malati di cui l'insorgente ha

preteso la restituzione, quest'ultima ha riconosciuto l'errore e il 26 giugno

2024 gli ha restituito CHF 343,65 (doc. O), trattenendo CHF 102,15. Tenuto però

conto che il suo debito nei confronti della Cassa malati ammonta ai predetti CHF

87,90, il ricorrente ha chiesto che l'assicuratore gli restituisca la

differenza di CHF 14,25. Su questa questione l'assicurato ha osservato come nel

frattempo il Servizio PC abbia emesso altre decisioni con cui ha rimborsato

alla Cassa malati, e non a lui, alcuni conteggi (doc. P e Q). Infine, il ricorrente

ha confermato che con i conteggi del 13 e del 20 giugno 2024 gli sono state

rimborsate tutte le spese mediche oggetto del richiamo e che con il conteggio

del 17 giugno 2024 gli è stata restituita l'eccedenza dei premi da gennaio a

luglio 2024, perciò entrambe queste sue richieste sono state evase. In

conclusione, egli ha riconosciuto di dovere CHF 87,90 per premi e

partecipazioni ai costi di cui al PE n. __________, ha chiesto che CO 1 si

riconosca debitore di CHF 152,10 (CHF 102,15 + CHF 49,95), che questa gli

restituisca i rimborsi del Servizio PC che dovessero in futuro essere emessi,

che sia ordinato alla sua Cassa malati di revocare la richiesta di cessione del

credito al Servizio prestazioni complementari, che se del caso il suo

assicuratore si assuma i costi di eventuali richiami visto che le tempistiche

del Servizio PC per l'evasione delle fatture non gli sono imputabili e, da

ultimo, che sia condannata al pagamento di un rimborso spese per il lavoro

svolto dalla sua curatrice.

L. Chiesta

(doc. VIII) e ottenuta una proroga (doc. IX), il 29 luglio 2024 (doc. X) la

Cassa malati ha confermato che CHF 43,20 non sono dovuti e quindi ha annullato

l'esecuzione n. __________, mentre ha confermato che l'assicurato è debitore

solo di CHF 87,90. La Cassa malati ha poi ammesso di essere debitrice di CHF

152,10 (CHF 102,15 + CHF 49,95), e meglio di importi che sono stati

erroneamente contabilizzati nella predetta esecuzione, che ora è stata

annullata, indicando che avrebbe proceduto al rimborso. In merito ai futuri

conteggi del Servizio prestazioni complementari, la stessa ha riconosciuto che

rimborserà sistematicamente al ricorrente i rimborsi delle PC che riceverà non

appena, in base ai conteggi delle prestazioni, gli spettano di diritto, proprio

come occorso con il recente conteggio dell'8 luglio 2024 (doc. 12). Ritenuto,

infine, che il Servizio PC versa all'assicurato le prestazioni complementari,

la Cassa malati ha osservato che il ricorrente è creditore nei confronti della

Cassa di compensazione, perciò è il solo a potere chiedere al Servizio PC di

versare direttamente sul suo conto, e non più su quello di CO 1 le prestazioni

che egli spettano. Tutte le pretese del ricorrente sono state pertanto

soddisfatte.

M. L'insorgente ha ricevuto copia

dello scritto 29 luglio 2024 dell’assicuratore. Allo stesso non sono state

formulate osservazioni (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

1. La

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è complessa a livello

d’istruttoria o per la valutazione delle prove sicché Il TCA può decidere nella

composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR

2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328

e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero

modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per

complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza

del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto

alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va

segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015

dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi

antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in

Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328

seg.). Non va dimenticato infatti che l’art. 30 cpv. 1 Cost. fed. prevede che

nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale

fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale.

Nell’organizzazione dei Tribunali i cantoni gioiscono di competenza, e, quando

un Cantone consideri composizioni alternative per la medesima materia a

dipendenza di specifici criteri prestabiliti e oggettivi, ovvero razionali,

volti a evadere la vertenza in modo appropriato e in un termine ragionevole

(DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto (ritenendo la difficoltà

probatoria, la complessità giuridica o l’entità dei valori in gioco),

l’intervento di controllo dell’autorità giudiziaria superiore deve avvenire con

doverosa cautela.

Nel

caso in esame il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte

(sussistenza di un ritardo nell’istruire ed evadere una serie di domande ed

evadere richieste dell’assicurato riferite al rimborso di prestazioni e

comunque, in ultima analisi, nell’emanare una decisione) non è nuovo ed è stato

oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni, basti qui il generico rinvio alle STCA reperibili sul sito:

sentenze.ti.ch, per tutte si vedano la STCA 36.2020.3 del 27 aprile 2020 o la

STCA 36.2019.59 del 9 settembre 2019 rispettivamente la STCA 36.2021.3 del 12

febbraio 2021 e 36.2021.44 del 1 ottobre 2021. L’aspetto della denegata rispettivamente

della ritardata giustizia è tema giuridico ampiamente noto e oggetto di vasta

giurisprudenza federale, approfonditamente analizzato anche dalla più

importante dottrina (per tutti si veda L.

Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985). Il

presente giudizio può quindi essere emanato monocraticamente. L’esame della

documentazione prodotta, costituisce compito che, manifestamente, può essere

svolto adeguatamente anche da un giudice unico così come l’analisi del tema

relativo all’esistenza o meno di un ritardo o di omissioni da parte della

Cassa. Questo in particolare per l’esito di questa procedura alla luce

dell’evasione delle richieste (in quanto ricevibili) dell’assicurato da parte

dell’assicuratore.

nel merito

Considerandi

2.

Lo scritto del 10 giugno 2024 inoltrato al TCA da RA 1 per conto di RI 1

è stato recepito quale ricorso per denegata/ritardata giustizia, alla luce del

suo contenuto (in particolare con la censura di non avere ricevuto risposta da CO

1.

in merito alle sue numerose richieste di spiegazioni inviate tra novembre

2021.

e aprile 2023 sui crediti vantati dalla Cassa malati per premi e

partecipazioni ai costi), rispettivamente per l’assenza di una impugnativa di

una decisione resa su opposizione da parte dell’assicuratore.

3.

Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA, può essere formulato ricorso se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. L'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) riprende il medesimo

concetto, affermando che il ricorso può essere presentato se l'assicuratore o l'autorità

competente, nonostante una domanda dell'assicurato, non emani una decisione o

una decisione su opposizione rispettivamente su reclamo.

4.

Per costante giurisprudenza vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, l'art.

29.

Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri

certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che

appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme

delle altre circostanze (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1.; STF

8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1; DTF 107

Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma

particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e

dall'art. 6 par. 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a

statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la

decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un

termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze

fanno apparire come ragionevole (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 5.1,

pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 e

riferimenti ivi menzionati).

Nella sentenza 8C_433/2018 del 14

agosto 2018, al considerando 5.1 l'Alta Corte ha evidenziato che il principio

della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in

secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la

necessaria diligenza.

Nella STF 8C_681/2008 del 20 marzo

2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza,

il Tribunale federale si è, inoltre, così espresso:

"

(...)

3.1

Le recourant se plaint d'une

violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas

avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt

attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à

l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

3.2

Dans la mesure où l'autorité

intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable,

le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29

Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p.

365; 128 II

34.

consid. 1b p. 36).

Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle

violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai

raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui

en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p.

333; 129 V

411.

consid. 1.3 p.

417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé

le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit

une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe

sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs

en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement

examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce

qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi

bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de

droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure

n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à

plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en

particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé,

un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est

admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une

violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée

dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art.

57.

al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait

comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre

2005.

consid. 4.3 et 1P.663/2000 du

16.

janvier 2001 consid. 2b).".

In caso di ricorso per

denegata/ritardata giustizia, l'oggetto della vertenza riguarda soltanto la

questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una

ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l'emanazione

dell'atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli

obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso, il

ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come

ampiamente riconosciuto dalla dottrina (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022,

consid. 4.2 pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15

novembre 2018, consid. 2).

5.

In casu si deve constatare, come

rilevato nei fatti, che le domande e richieste formulate da RI 1 con il ricorso

del 10 giugno 2024 (richieste e domande afferenti: il pagamento dei premi LAMal

e di partecipazioni ai costi dal 2021 in poi, la diminuzione del debito di cui

al precetto esecutivo n. __________, il rimborso da parte del Servizio

prestazioni complementari di partecipazioni ai costi indebitamente percepite

dalla sua Cassa malati nella misura di CHF 445,80, la mancata emanazione di

conteggi di partecipazione ai costi per diverse spese mediche che egli ha già

saldato e il rimborso dell'eccedenza di CHF 32,10 per i premi LAMal da gennaio

a giugno 2024) sono tutte state evase in pendenza di causa. CO 1 ha analizzato

e dato seguito alle pretese del ricorrente.

La Cassa malati resistente ha

riconosciuto di essere sia debitrice di alcuni importi nei confronti del

ricorrente e rileva di averglieli nel frattempo almeno in parte versati, ha

indicato di essere ancora creditrice di alcuni importi, come indicato

dall’assicurato medesimo, trasmettendogli le relative polizze per il pagamento.

Per il tema del bonifico da parte del

Servizio PC della Cassa di compensazione direttamente alla Cassa malati delle

partecipazioni ai costi delle spese di malattia dell’assicurato, la Cassa

malati ha specificato come spetti all'assicurato chiedere all'amministrazione

cantonale di versare direttamente sul suo conto, e non più in favore di CO 1,

le prestazioni che gli spettano.

6.

Anche

senza la formale emanazione di una o più decisioni, l’assicuratore ha dato

seguito alle richieste dell’assicurato procedendo a versare i rimborsi evocati

nelle considerazioni di fatto, specie l’importo di CHF 152,10, cui si

aggiungono i versamenti intervenuti pendente causa (CHF 3,50, CHF 14,45, CHF

36,50 e CHF 4,70) a titolo di riversamento delle partecipazioni legali

rimborsatele dal Servizio PC, rispettivamente ha evaso la richiesta di

pagamento di altri importi (CHF 87,90) come pure ha proceduto all’annullamento

di una procedura esecutiva senza carico al ricorrente delle relative spese. La

Cassa malati ha tacitato integralmente le pretese dell'assicurato sollevate il

10.

giugno 2024.

In effetti il ricorrente, dopo che una

prima parte delle sue censure era già stata evasa dalla Cassa resistente con la

risposta di causa, non ha più sollevato alcuna obiezione a seguito dell'ultima

comunicazione del 29 luglio 2024 con cui la Cassa malati ha liquidato anche le pretese

restanti, insorte sia precedentemente l'inoltro del ricorso sia pendente causa.

Da ciò deriva che la controversia relativa alla posizione debitoria/creditoria economica

dell'assicurato è stata risolta con procedura semplificata (art. 51 cpv. 1

LPGA) e la causa divenuta priva d’oggetto. La procedura può quindi essere

stralciata dai ruoli (STF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 8C_176/2011 del

20.

aprile 2011, consid. 1; STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008; STF

9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_889/2007 del 12 febbraio 2008; DTF 125

V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024; STCA 42.2024.3

del 18 marzo 2024; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022; STCA 42.2021.49 del 27

settembre 2021; STCA 42.2021.31 del 14 giugno 2021; STCA 42.2020.30 del 21

dicembre 2020; STCA 42.2020.6 del 25 maggio 2020) senza carico di tasse e spese

che permangono a carico dello Stato.

7.

Pendente

causa la curatrice ha chiesto al Tribunale di imporre alla Cassa malati di

restituirgli sistematicamente i rimborsi che quest'ultima dovesse ancora ricevere

dalla Cassa cantonale di compensazione a seguito della trattazione dei conteggi

di prestazione che l'assicurato invierà regolarmente al Servizio prestazioni

complementari per ottenere il rimborso della quota parte del 10% a suo carico

(art. 14 cpv.1 lett. g LPC). Questa domanda, sulla cui ricevibilità non occorre

disquisire, non ha fatto oggetto di alcuna decisione da parte della Cassa visti

i tempi della sua presentazione. È indubbio che non possa essere ritenuto, a

carico dell’assicuratore sociale contro le malattie, una denegata o ritardata

giustizia nell’evadere questa richiesta visti i tempi della sua formulazione.

Su questo aspetto il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto. In merito

al tema dell’informazione alla Cassa cantonale di compensazione da parte

dell’assicuratore malattia si rinvia all’art. 22a LCAMal, ed in genere al

Capitolo II “Comunicazioni”, Sezione I “Comunicazioni dagli

assicuratori al Cantone” della LCAMal ed alle norme relative previste nel

RegLCAMal.

8.

La

curatrice del ricorrente ha chiesto il riconoscimento di ripetibili per CHF 200

(4 ore a CHF 50) a fronte del lavoro svolto per fare valere gli interessi

dell'assicurato (doc. VI). In merito occorre riferirsi alla giurisprudenza per

cui, in caso di patrocinio di un curatore la possibilità di riconoscere

ripetibili in favore di un curatore è limitata. Con sentenza K 63/06 del 5

settembre 2007 (v. anche STFA K 123/06 del 6 dicembre 2007 e K 139/06 del 31

gennaio 2008, consid. 8), il Tribunale federale, a proposito del riconoscimento

di ripetibili ad un'assicurata in quel caso rappresentata da un curatore, ha

affermato:

" 5.4.4 Con

particolare riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore o tutore,

questo Tribunale ha proceduto a distinguere due situazioni: quella in cui

l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore/tutore e quella

in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista.

Richiamandosi alla giurisprudenza

sviluppata in relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett.

g LAMal, questa Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto

all'indennità per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o

comunque da un giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva

ottenuto successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338

consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del Tribunale

federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80 del 26

febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in applicazione

dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un

"semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di

diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente

(l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore)

particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto

a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore

al normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9).

5.5

Dagli atti di causa non risulta

che la curatrice dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una

specifica formazione nella materia in causa. Conformemente alla suesposta

giurisprudenza il suo intervento non poteva di conseguenza giustificare

l'assegnazione di un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il

primo giudice. Né la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento

temerario della qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni,

avrebbe eventualmente pure potuto legittimare l'assegnazione di simili

indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205,

110.

V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso dell'assicuratore

ricorrente merita di essere accolto.”

Anche nel caso di specie,

dagli atti di causa non emerge che la curatrice dell'insorgente sia giurista o

comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Né si

può ravvisare un agire temerario da parte della Cassa. Ne segue che non vanno

assegnate ripetibili all'assicurato per il lavoro effettuato dalla sua curatrice

(STCA 33.2023.31 del 14 dicembre 2023, STCA 33.2022.21 del 23 novembre 2022,

STCA 36.2021.29 del 27 settembre 2021).

Portando il ricorso sulla richiesta di

prestazioni in ambito di assicurazione malattia, il legislatore non ha previsto

di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022 e SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui non

è divenuto pivo d’oggetto per il seguito dato dall’assicuratore alle richieste

dell’assicurato per il tramite della sua curatrice, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti