36.2024.22
Ricorso per denegata/ritardata giustizia. Le richieste formulate a Cassa malati da ricorrente prima e con ricorso poi, sono state evase pendente causa. La controversia è stata risolta con procedura semplificata. La causa è divenuta priva di oggetto. Ripetibili se patrocinatore è curatore? Non qui
30 agosto 2024Italiano25 min
conto che il suo debito nei confronti della Cassa malati ammonta ai predetti CHF
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2024.22
TB
Lugano
30 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
con redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Il 10
giugno 2024 (doc. I) RI 1, 1963, rappresentato dalla curatrice RA 1 (doc. A),
si è rivolto al Tribunale lamentando di non avere ricevuto, dal suo
assicuratore sociale malattie CO 1, una risposta esaustiva in merito a crediti da
quest'ultima vantati nei suoi confronti, e ciò nonostante numerose richieste di
spiegazioni inoltrate tra novembre 2021 e aprile 2023.
B. Il 10
luglio 2023 la Cassa malati ha, infatti, fatto spiccare nei confronti del
proprio assicurato il precetto esecutivo n. __________ per CHF 113,25 riferito
ad un credito per premi LAMal scoperti (CHF 61,55), interessi passivi (CHF
11,10) e per partecipazioni ai costi LAMal dal 12 maggio al 24 agosto 2022 (CHF
40,60). L'opposizione formulata dall'assicurato al PE è stata rigettata dalla Cassa
malati e contro detta decisione, il 23 agosto 2023, egli ha formulato opposizione,
su cui l'assicuratore ha preso posizione il 22 settembre 2023 (doc. B)
chiarendo la parte dei premi scoperti tra il 2019 e il 2022, tenuto conto che egli
era al beneficio della riduzione del premio dell'assicurazione malattia. L'interessato
ha quindi ricordato le spiegazioni fornite dalla Cassa malati relative alle
partecipazioni ai costi dal 12 maggio al 24 agosto 2022, rilevando che l'assicuratore
ha annullato le spese procedurali e gli ha chiesto il pagamento finale di CHF
102,15.
C. Il 27
settembre 2023 (doc. C) l'assicurato ha formulato ulteriori osservazioni,
confermando di dovere l'importo di CHF 61,55 per premi LAMal scoperti, ma di
non avere ancora ricevuto i conteggi dell'11 aprile 2022 per CHF 43,20 e del 25
luglio 2022 per CHF 26,35 malgrado le sue numerose richieste in tal senso,
motivo per cui non ha ancora saldato queste fatture ad oltre un anno di
distanza; egli ha quindi ribadito la richiesta di inviargliele. La Cassa malati
non gli ha però più risposto ed il precetto esecutivo è rimasto in sospeso.
D. L'assicurato
ha inoltre osservato che la Cassa malati, senza dargliene comunicazione, ha segnalato
al Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione
che egli aveva delle procedure esecutive in corso e quindi ha chiesto che gli
eventuali rimborsi delle aliquote percentuali venissero bonificati sul suo
conto anziché essere rimborsati all'assicurato. Ciò ha comportato che l’assicurato
abbia ricevuto dall'assicuratore dei conteggi, che ha saldato e di cui ha chiesto
il rimborso al Servizio PC. La Cassa PC ha emesso le relative decisioni,
trasmesse alla Cassa malati e non anche al qui ricorrente, in cui veniva
comunicato il rimborso a favore dell’assicuratore malattie. Di conseguenza
queste fatture risultavano essere state pagate due volte (dall'assicurato e dal
Servizio PC). Alle richieste, scritte e telefoniche, di ottenere la
restituzione di quanto pagato in eccesso la Cassa malati non ha dato seguito.
L’importo incassato in doppio ammonterebbe a CHF 445,80 (doc. D, E ed F).
E. Il
ricorrente si è infine lamentato che da alcuni mesi la Cassa malati emetteva a
fatica i conteggi di partecipazione ai costi anche se sul portale online del
suo conto una determinata fattura risultava come trattata e quindi evasa. Al 10
aprile 2024 erano sei le fatture delle farmacie per le quali mancava il
relativo conteggio per un importo complessivo di oltre CHF 1'280, fatture che
egli ha già saldato e per le quali è in attesa del relativo rimborso.
F. Da
ultimo, l'assicurato ha chiesto che l'eccedenza di premio per il periodo da
gennaio a giugno 2024 (doc. H: CHF 5,35 x 6 = CHF 32,10) gli venga rimborsata e
che non vada invece a compensare i vecchi crediti oggetto di un attestato di
carenza beni.
G. Il
ricorrente ha perciò chiesto al TCA di intervenire presso la sua Cassa malati
affinché questa si pronunci sulle sue osservazioni del 27 settembre 2023 e
trasmetta i conteggi dell'11 aprile 2022 e del 25 luglio 2022, gli restituisca
l'importo di CHF 445,80 a titolo di rimborsi indebitamente percepiti dal
Servizio PC - e che non sia posto a saldo di vecchie procedure esecutive,
siccome finalizzato a saldare determinate fatture che egli ha già pagato -,
emetta i relativi conteggi di partecipazione ai costi come da sollecito del 10
aprile 2024 e gli restituisca l'eccedenza di premio di CHF 32,10 per il periodo
da gennaio a giugno 2024.
H. Il 25
giugno 2024 (doc. III) CO 1 ha preso posizione punto per punto sulle censure
sollevate dal ricorrente. In particolare, la Cassa malati ha affermato che una
parte (CHF 343,65) dell'importo di CHF 445,80 che essa ha riscosso è stata
effettivamente utilizzata per ammortizzare i costi relativi agli attestati di
carenza beni, già rimborsati dal Cantone. Pertanto, la Cassa ha provveduto ad
apportare le necessarie correzioni contabili e avrebbe rimborsato all'assicurato
questo importo. Per quanto concerne il credito di CHF 102,15, la Cassa malati
ha riportato quanto già indicato nello scritto del 22 settembre 2023, ha
allegato i conteggi delle prestazioni del 12 aprile 2022 (doc. 6) e del 25
luglio 2022 (doc. 7) richiesti dal ricorrente e ha spiegato che il saldo di CHF
61,55 per i premi da agosto a dicembre 2021 faceva parte dell'importo di CHF
102,15 (CHF 19,45 [partecipazione ai costi scaduta] + CHF 21,15 [partecipazione
ai costi scaduta] + Fr 61,55), perciò questo saldo era stato giustamente
detratto dai crediti dell'assicuratore come deduzione dalle partecipazioni ai
costi nonché dai premi scaduti. Di conseguenza, l'assicurato non era più
debitore di questa somma. In merito ai conteggi di cui allo scritto dell'assicurato
del 10 aprile 2024, la Cassa malati ha allegato il dettaglio delle spese
mediche per il 2023 (doc. 8) e il 2024 (doc. 9), rilevando che tutte le fatture
che ha ricevuto sono state debitamente trattate. Infine, l'assicuratore
malattia ha precisato che l'importo di CHF 32,10 relativo alle tasse ambientali
per i mesi da gennaio a giugno 2024 è stato inizialmente detratto dalla fattura
di CHF 16,75 per le partecipazioni ai costi del 13 marzo 2024, che è stata
oggetto di un sollecito costato CHF 10.-. L'importo di CHF 5,35 in eccesso (CHF
32,10 - CHF 26,75) è stato rimborsato al ricorrente il 6 maggio 2024. Tuttavia,
stante la richiesta di rimborso, la Cassa malati ha corretto il conto clienti e
il rimborso di CHF 32,10 sarà accreditato al ricorrente. Di conseguenza, il
sollecito di CHF 26,75 è da pagare e gli sarebbe stata inviata una fattura in
tal senso (doc. 10 e 11).
Fatti
I. Il 3
luglio 2024 (doc. VI) il ricorrente ha replicato alla Cassa malati rilevando di
avere finalmente, dopo due anni di attesa, ricevuto i conteggi datati 12 aprile
2022 (CHF 43,20) e 25 luglio 2022 (CHF 26,35), concludendo che il primo importo
non è dovuto (doc. L), mentre il secondo sì (doc. M e N). Pertanto per quanto
concerne la procedura esecutiva n. __________ di CHF 113,25, tenuto conto che
le spese di incasso sono state annullate, l'assicurato deve ancora ad CO 1 CHF
87,90 (CHF 61,55 [premi scoperti] e CHF 26,35 [partecipazione ai costi]).
Quanto ai CHF 445,80 rimborsati dal
Servizio prestazioni complementari alla Cassa malati di cui l'insorgente ha
preteso la restituzione, quest'ultima ha riconosciuto l'errore e il 26 giugno
2024 gli ha restituito CHF 343,65 (doc. O), trattenendo CHF 102,15. Tenuto però
conto che il suo debito nei confronti della Cassa malati ammonta ai predetti CHF
87,90, il ricorrente ha chiesto che l'assicuratore gli restituisca la
differenza di CHF 14,25. Su questa questione l'assicurato ha osservato come nel
frattempo il Servizio PC abbia emesso altre decisioni con cui ha rimborsato
alla Cassa malati, e non a lui, alcuni conteggi (doc. P e Q). Infine, il ricorrente
ha confermato che con i conteggi del 13 e del 20 giugno 2024 gli sono state
rimborsate tutte le spese mediche oggetto del richiamo e che con il conteggio
del 17 giugno 2024 gli è stata restituita l'eccedenza dei premi da gennaio a
luglio 2024, perciò entrambe queste sue richieste sono state evase. In
conclusione, egli ha riconosciuto di dovere CHF 87,90 per premi e
partecipazioni ai costi di cui al PE n. __________, ha chiesto che CO 1 si
riconosca debitore di CHF 152,10 (CHF 102,15 + CHF 49,95), che questa gli
restituisca i rimborsi del Servizio PC che dovessero in futuro essere emessi,
che sia ordinato alla sua Cassa malati di revocare la richiesta di cessione del
credito al Servizio prestazioni complementari, che se del caso il suo
assicuratore si assuma i costi di eventuali richiami visto che le tempistiche
del Servizio PC per l'evasione delle fatture non gli sono imputabili e, da
ultimo, che sia condannata al pagamento di un rimborso spese per il lavoro
svolto dalla sua curatrice.
L. Chiesta
(doc. VIII) e ottenuta una proroga (doc. IX), il 29 luglio 2024 (doc. X) la
Cassa malati ha confermato che CHF 43,20 non sono dovuti e quindi ha annullato
l'esecuzione n. __________, mentre ha confermato che l'assicurato è debitore
solo di CHF 87,90. La Cassa malati ha poi ammesso di essere debitrice di CHF
152,10 (CHF 102,15 + CHF 49,95), e meglio di importi che sono stati
erroneamente contabilizzati nella predetta esecuzione, che ora è stata
annullata, indicando che avrebbe proceduto al rimborso. In merito ai futuri
conteggi del Servizio prestazioni complementari, la stessa ha riconosciuto che
rimborserà sistematicamente al ricorrente i rimborsi delle PC che riceverà non
appena, in base ai conteggi delle prestazioni, gli spettano di diritto, proprio
come occorso con il recente conteggio dell'8 luglio 2024 (doc. 12). Ritenuto,
infine, che il Servizio PC versa all'assicurato le prestazioni complementari,
la Cassa malati ha osservato che il ricorrente è creditore nei confronti della
Cassa di compensazione, perciò è il solo a potere chiedere al Servizio PC di
versare direttamente sul suo conto, e non più su quello di CO 1 le prestazioni
che egli spettano. Tutte le pretese del ricorrente sono state pertanto
soddisfatte.
M. L'insorgente ha ricevuto copia
dello scritto 29 luglio 2024 dell’assicuratore. Allo stesso non sono state
formulate osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
1. La
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è complessa a livello
d’istruttoria o per la valutazione delle prove sicché Il TCA può decidere nella
composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR
2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328
e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero
modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per
complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza
del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto
alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328
seg.). Non va dimenticato infatti che l’art. 30 cpv. 1 Cost. fed. prevede che
nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale
fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale.
Nell’organizzazione dei Tribunali i cantoni gioiscono di competenza, e, quando
un Cantone consideri composizioni alternative per la medesima materia a
dipendenza di specifici criteri prestabiliti e oggettivi, ovvero razionali,
volti a evadere la vertenza in modo appropriato e in un termine ragionevole
(DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto (ritenendo la difficoltà
probatoria, la complessità giuridica o l’entità dei valori in gioco),
l’intervento di controllo dell’autorità giudiziaria superiore deve avvenire con
doverosa cautela.
Nel
caso in esame il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte
(sussistenza di un ritardo nell’istruire ed evadere una serie di domande ed
evadere richieste dell’assicurato riferite al rimborso di prestazioni e
comunque, in ultima analisi, nell’emanare una decisione) non è nuovo ed è stato
oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni, basti qui il generico rinvio alle STCA reperibili sul sito:
sentenze.ti.ch, per tutte si vedano la STCA 36.2020.3 del 27 aprile 2020 o la
STCA 36.2019.59 del 9 settembre 2019 rispettivamente la STCA 36.2021.3 del 12
febbraio 2021 e 36.2021.44 del 1 ottobre 2021. L’aspetto della denegata rispettivamente
della ritardata giustizia è tema giuridico ampiamente noto e oggetto di vasta
giurisprudenza federale, approfonditamente analizzato anche dalla più
importante dottrina (per tutti si veda L.
Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985). Il
presente giudizio può quindi essere emanato monocraticamente. L’esame della
documentazione prodotta, costituisce compito che, manifestamente, può essere
svolto adeguatamente anche da un giudice unico così come l’analisi del tema
relativo all’esistenza o meno di un ritardo o di omissioni da parte della
Cassa. Questo in particolare per l’esito di questa procedura alla luce
dell’evasione delle richieste (in quanto ricevibili) dell’assicurato da parte
dell’assicuratore.
nel merito
Considerandi
2.
Lo scritto del 10 giugno 2024 inoltrato al TCA da RA 1 per conto di RI 1
è stato recepito quale ricorso per denegata/ritardata giustizia, alla luce del
suo contenuto (in particolare con la censura di non avere ricevuto risposta da CO
1.
in merito alle sue numerose richieste di spiegazioni inviate tra novembre
2021.
e aprile 2023 sui crediti vantati dalla Cassa malati per premi e
partecipazioni ai costi), rispettivamente per l’assenza di una impugnativa di
una decisione resa su opposizione da parte dell’assicuratore.
3.
Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA, può essere formulato ricorso se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. L'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) riprende il medesimo
concetto, affermando che il ricorso può essere presentato se l'assicuratore o l'autorità
competente, nonostante una domanda dell'assicurato, non emani una decisione o
una decisione su opposizione rispettivamente su reclamo.
4.
Per costante giurisprudenza vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, l'art.
29.
Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri
certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che
appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme
delle altre circostanze (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1.; STF
8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1; DTF 107
Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma
particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e
dall'art. 6 par. 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a
statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la
decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un
termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze
fanno apparire come ragionevole (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 5.1,
pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 e
riferimenti ivi menzionati).
Nella sentenza 8C_433/2018 del 14
agosto 2018, al considerando 5.1 l'Alta Corte ha evidenziato che il principio
della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni
sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in
secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la
necessaria diligenza.
Nella STF 8C_681/2008 del 20 marzo
2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza,
il Tribunale federale si è, inoltre, così espresso:
"
(...)
3.1
Le recourant se plaint d'une
violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas
avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt
attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à
l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2
Dans la mesure où l'autorité
intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable,
le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29
Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p.
365; 128 II
34.
consid. 1b p. 36).
Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle
violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai
raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui
en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p.
333; 129 V
411.
consid. 1.3 p.
417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé
le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit
une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe
sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs
en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement
examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce
qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi
bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de
droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure
n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à
plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en
particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé,
un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est
admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une
violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée
dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art.
57.
al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait
comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre
2005.
consid. 4.3 et 1P.663/2000 du
16.
janvier 2001 consid. 2b).".
In caso di ricorso per
denegata/ritardata giustizia, l'oggetto della vertenza riguarda soltanto la
questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una
ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l'emanazione
dell'atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli
obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso, il
ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come
ampiamente riconosciuto dalla dottrina (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022,
consid. 4.2 pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15
novembre 2018, consid. 2).
5.
In casu si deve constatare, come
rilevato nei fatti, che le domande e richieste formulate da RI 1 con il ricorso
del 10 giugno 2024 (richieste e domande afferenti: il pagamento dei premi LAMal
e di partecipazioni ai costi dal 2021 in poi, la diminuzione del debito di cui
al precetto esecutivo n. __________, il rimborso da parte del Servizio
prestazioni complementari di partecipazioni ai costi indebitamente percepite
dalla sua Cassa malati nella misura di CHF 445,80, la mancata emanazione di
conteggi di partecipazione ai costi per diverse spese mediche che egli ha già
saldato e il rimborso dell'eccedenza di CHF 32,10 per i premi LAMal da gennaio
a giugno 2024) sono tutte state evase in pendenza di causa. CO 1 ha analizzato
e dato seguito alle pretese del ricorrente.
La Cassa malati resistente ha
riconosciuto di essere sia debitrice di alcuni importi nei confronti del
ricorrente e rileva di averglieli nel frattempo almeno in parte versati, ha
indicato di essere ancora creditrice di alcuni importi, come indicato
dall’assicurato medesimo, trasmettendogli le relative polizze per il pagamento.
Per il tema del bonifico da parte del
Servizio PC della Cassa di compensazione direttamente alla Cassa malati delle
partecipazioni ai costi delle spese di malattia dell’assicurato, la Cassa
malati ha specificato come spetti all'assicurato chiedere all'amministrazione
cantonale di versare direttamente sul suo conto, e non più in favore di CO 1,
le prestazioni che gli spettano.
6.
Anche
senza la formale emanazione di una o più decisioni, l’assicuratore ha dato
seguito alle richieste dell’assicurato procedendo a versare i rimborsi evocati
nelle considerazioni di fatto, specie l’importo di CHF 152,10, cui si
aggiungono i versamenti intervenuti pendente causa (CHF 3,50, CHF 14,45, CHF
36,50 e CHF 4,70) a titolo di riversamento delle partecipazioni legali
rimborsatele dal Servizio PC, rispettivamente ha evaso la richiesta di
pagamento di altri importi (CHF 87,90) come pure ha proceduto all’annullamento
di una procedura esecutiva senza carico al ricorrente delle relative spese. La
Cassa malati ha tacitato integralmente le pretese dell'assicurato sollevate il
10.
giugno 2024.
In effetti il ricorrente, dopo che una
prima parte delle sue censure era già stata evasa dalla Cassa resistente con la
risposta di causa, non ha più sollevato alcuna obiezione a seguito dell'ultima
comunicazione del 29 luglio 2024 con cui la Cassa malati ha liquidato anche le pretese
restanti, insorte sia precedentemente l'inoltro del ricorso sia pendente causa.
Da ciò deriva che la controversia relativa alla posizione debitoria/creditoria economica
dell'assicurato è stata risolta con procedura semplificata (art. 51 cpv. 1
LPGA) e la causa divenuta priva d’oggetto. La procedura può quindi essere
stralciata dai ruoli (STF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 8C_176/2011 del
20.
aprile 2011, consid. 1; STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008; STF
9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_889/2007 del 12 febbraio 2008; DTF 125
V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024; STCA 42.2024.3
del 18 marzo 2024; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022; STCA 42.2021.49 del 27
settembre 2021; STCA 42.2021.31 del 14 giugno 2021; STCA 42.2020.30 del 21
dicembre 2020; STCA 42.2020.6 del 25 maggio 2020) senza carico di tasse e spese
che permangono a carico dello Stato.
7.
Pendente
causa la curatrice ha chiesto al Tribunale di imporre alla Cassa malati di
restituirgli sistematicamente i rimborsi che quest'ultima dovesse ancora ricevere
dalla Cassa cantonale di compensazione a seguito della trattazione dei conteggi
di prestazione che l'assicurato invierà regolarmente al Servizio prestazioni
complementari per ottenere il rimborso della quota parte del 10% a suo carico
(art. 14 cpv.1 lett. g LPC). Questa domanda, sulla cui ricevibilità non occorre
disquisire, non ha fatto oggetto di alcuna decisione da parte della Cassa visti
i tempi della sua presentazione. È indubbio che non possa essere ritenuto, a
carico dell’assicuratore sociale contro le malattie, una denegata o ritardata
giustizia nell’evadere questa richiesta visti i tempi della sua formulazione.
Su questo aspetto il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto. In merito
al tema dell’informazione alla Cassa cantonale di compensazione da parte
dell’assicuratore malattia si rinvia all’art. 22a LCAMal, ed in genere al
Capitolo II “Comunicazioni”, Sezione I “Comunicazioni dagli
assicuratori al Cantone” della LCAMal ed alle norme relative previste nel
RegLCAMal.
8.
La
curatrice del ricorrente ha chiesto il riconoscimento di ripetibili per CHF 200
(4 ore a CHF 50) a fronte del lavoro svolto per fare valere gli interessi
dell'assicurato (doc. VI). In merito occorre riferirsi alla giurisprudenza per
cui, in caso di patrocinio di un curatore la possibilità di riconoscere
ripetibili in favore di un curatore è limitata. Con sentenza K 63/06 del 5
settembre 2007 (v. anche STFA K 123/06 del 6 dicembre 2007 e K 139/06 del 31
gennaio 2008, consid. 8), il Tribunale federale, a proposito del riconoscimento
di ripetibili ad un'assicurata in quel caso rappresentata da un curatore, ha
affermato:
" 5.4.4 Con
particolare riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore o tutore,
questo Tribunale ha proceduto a distinguere due situazioni: quella in cui
l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore/tutore e quella
in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista.
Richiamandosi alla giurisprudenza
sviluppata in relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett.
g LAMal, questa Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto
all'indennità per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o
comunque da un giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva
ottenuto successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338
consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del Tribunale
federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80 del 26
febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in applicazione
dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un
"semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di
diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente
(l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore)
particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto
a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore
al normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9).
5.5
Dagli atti di causa non risulta
che la curatrice dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una
specifica formazione nella materia in causa. Conformemente alla suesposta
giurisprudenza il suo intervento non poteva di conseguenza giustificare
l'assegnazione di un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il
primo giudice. Né la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento
temerario della qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni,
avrebbe eventualmente pure potuto legittimare l'assegnazione di simili
indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205,
110.
V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso dell'assicuratore
ricorrente merita di essere accolto.”
Anche nel caso di specie,
dagli atti di causa non emerge che la curatrice dell'insorgente sia giurista o
comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Né si
può ravvisare un agire temerario da parte della Cassa. Ne segue che non vanno
assegnate ripetibili all'assicurato per il lavoro effettuato dalla sua curatrice
(STCA 33.2023.31 del 14 dicembre 2023, STCA 33.2022.21 del 23 novembre 2022,
STCA 36.2021.29 del 27 settembre 2021).
Portando il ricorso sulla richiesta di
prestazioni in ambito di assicurazione malattia, il legislatore non ha previsto
di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022 e SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui non
è divenuto pivo d’oggetto per il seguito dato dall’assicuratore alle richieste
dell’assicurato per il tramite della sua curatrice, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti