Lexipedia

Decisione

36.2024.23

Ricorso per denegata giustizia respinto

23 luglio 2024Italiano16 min

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.23

cs

Lugano

23 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 20 giugno

2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1,

nata nel __________, è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di

malattia presso CO 1 (in seguito: CO 1).

B. In data

2 aprile 2024 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

attestato una completa incapacità lavorativa dell’assicurata dal 15 aprile 2024

al 19 maggio 2024 (doc. 2).

C. Il 7

maggio 2024 CO 1 ha convocato RI 1 presso la dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, per una visita specialistica da tenersi il 21

maggio 2024, per chiarire in particolare se sussiste una capacità lavorativa

nell’attività abituale, da quando ed in quale percentuale, oppure se è

possibile esigere un cambiamento di attività, quale, da quando ed in quale

percentuale (doc. 3).

D. Il 17

maggio 2024 la dr.ssa med. __________ ha attestato una incapacità lavorativa

completa di RI 1 a causa di malattia, per un periodo indeterminato (doc. 4) ed

il 20 maggio 2024 il rappresentante dell’assicurata, RA 1, ha segnalato

all’assicuratore l’impossibilità della sua assistita di presenziare alla visita

psichiatrica presso la dr.ssa med. __________ (doc. 5).

E. Il 21

maggio 2024 CO 1 ha interpellato la dr.ssa med. __________ (doc. 6).

F. In data

28 maggio 2024 RA 1 ha scritto all’assicuratore chiedendo di rispondere ad

alcune domande inerenti la dr.ssa med. __________, in particolare per sapere se

è stata designata quale medico di fiducia ai sensi dell’art. 57 LAMal o con un

altro ruolo e per conoscere il numero dei mandati a lei conferiti negli ultimi

5 anni in ambito LAMal ed LCA e l’esito dei medesimi, ponendo quesiti puntuali

(doc. 7).

G. Il 29

maggio 2024 CO 1 ha scritto al rappresentante dell’assicurata fissando la

visita presso la dr.ssa med. __________ per l’11 giugno 2024 (doc. 8).

H. Il 31

maggio 2024 RA 1 ha ricordato all’assicuratore il contenuto dello scritto del

28 maggio 2024 (doc. 9).

Fatti

I. Il 4

giugno 2024 CO 1 ha scritto a RA 1, indicando di non vedere la necessità di

dover rispondere alle domande poste con lo scritto del 28 maggio 2024, ritenuto

come l’assicurata sia stata invitata a presentarsi ad un consulto medico come

previsto dalle condizioni generali del contratto assicurativo pattuito dall’ex

datore di lavoro dell’interessata (doc. 10).

L. Con

istanza in via supercautelare del 7 giugno 2024 RA 1 ha chiesto

all’assicuratore l’annullamento della convocazione dell’11 giugno 2024 e lo

stralcio del medico designato da CO 1 (doc. 11).

M. Il 17

giugno 2024 l’assicuratore ha risposto affermando che non vi sono elementi per

inficiare la designazione della dr.ssa med. __________ e ha convocato

l’interessata per una visita il 26 giugno 2024, aggiungendo che nel caso in cui

non si presentasse, il caso di malattia sarebbe stato chiuso quel giorno (doc.

12).

N. In data

20 giugno 2024, RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha inoltrato al TCA un

ricorso per denegata giustizia, riassumendo quanto successo (doc. I).

O. Il 24

giugno 2024 la dr.ssa med. __________ ha risposto ad CO 1, indicando che si era

trattato di un “danno alla salute occasionale, verosimilmente nel frattempo

risoltosi” (doc. 13).

P. Con

risposta del 27 giugno 2024 l’assicuratore ha proposto di dichiarare il ricorso

irricevibile, in via subordinata di respingerlo (doc. III).

Q. Con

scritto dell’11 luglio 2024, trasmesso il 12 luglio 2024 all’assicuratore per

conoscenza (doc. VI), la ricorrente si è riconfermata nell’impugnativa (doc.

V).

considerato in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore ha commesso una

denegata giustizia.

3.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in

materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una

decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un

interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA).

Per

l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento

relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono

interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una

decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

Ai

sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che

non sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una

procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può

esigere che sia emanata una decisione.

Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere

impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate, fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma

dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere promulgate

entro un termine adeguato, motivate e contenere l’avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Per

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione, e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa, possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia.

Secondo

l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il

ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità

amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete

entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura

dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come

ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta

in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle

autorità competenti (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte,

all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a

decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i

riferimenti ivi menzionati; sul tema cfr. Kieser, op. cit., n. 24 e seguenti ad

art. 56).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a

LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF

110.

V 54 consid. 4b).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la

trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti

positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente.

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato

un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo

(cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI

1992.

U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1; STCA

32.2016.151

del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).

Con sentenza 8C_453/2008 del 12

dicembre 2008 pubblicata in SVR 2009, UV Nr. 24, al consid. 3.3 il TF ha

rammentato i principi alla base di un ricorso per denegata giustizia, rilevando

che l’interesse giuridico protetto consiste nel poter ottenere una decisione

impugnabile innanzi ad un’istanza giudiziaria (sentenza 8C_738/2007 del 26

marzo 2008, consid. 2 e DTF 131 V 407 consid. 1.1, pag. 410). Prima di

inoltrare un ricorso per denegata giustizia l’assicurato deve aver trasmesso

all’assicuratore una domanda di emissione di una decisione, rimasta senza

seguito.

4.

Nel

caso di specie l’interessata sembra chiedere che l’assicuratore risponda ad una

serie di quesiti relativi alla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, che avrebbe dovuto visitarla per stabilire la presenza o meno di

una incapacità lavorativa nell’attività abitualmente svolta e/o in un’attività

adatta al suo stato di salute (doc. 7; cfr. ricorso, punto B con riferimento al

n. 1 paragrafo 5 dove la ricorrente cita l’istanza supercautelare con richiesta

di annullare la visita dell’11 giugno 2024 e di stralciare il medico designato

precisando che la richiesta sarebbe stata ritirata in caso di risposta ai

quesiti posti il 28 maggio 2024 e che se l’istanza non fosse accolta

l’assicuratore è invitato ad emanare una decisione formale, motivata e

provvista dei mezzi di diritto).

Il 4

giugno 2024 CO 1 ha risposto alla prima domanda contenuta nello scritto del 28

maggio 2024 (doc. 7), nella misura in cui ha affermato che la specialista è

stata incaricata per un consulto medico ai sensi delle condizioni generali del

contratto assicurativo sottoscritto dall’ex datore di lavoro, al fine di

stabilire se vi sia o meno un’incapacità lavorativa e dunque il diritto a

prestazioni (doc. 10). L’assicuratore si è invece rifiutato di prendere

posizione sugli ulteriori quesiti.

A

questo proposito l’insorgente ha chiesto di conoscere “quanti mandati di

valutazione di questa natura sono stati conferiti da codesto assicuratore

all’esperta in casu designata negli ultimi 5 anni (LAMal o LCA cumulate)”;

“di questi, quanti hanno sortito l’esito di una capacità lavorativa totale,

o comunque tale da non generare oneri al mandante in fatto di indennità

giornaliera, con effetto immediato (poco importa se in attività abituale o

adeguata)”; “di questi, quanti hanno sortito l’esito di una capacità

lavorativa totale, o comunque tale da non generare pro futuro oneri al mandante

in fatto di indennità giornaliera, con effetto dopo alcuni mesi dall’expertise

medica (poco importa se in attività abituale o adeguata)”; “di questi

quanti hanno sortito l’esigenza di una seconda chiamata peritale in tempi

futuri”; “e di questi, in sede di seconda chiamata peritale:”; “quanti

hanno sortito l’effetto di una capacità lavorativa totale, o comunque tale da

non generare oneri al mandante in fatto di indennità giornaliera, con effetto

immediato (poco importa se in attività abituale o adeguata)”; “Quanti

hanno sortito l’esito di una capacità lavorativa totale, o comunque tale da non

generare pro futuro oneri al mandante in fatto di indennità giornaliera, con

effetto dopo alcuni mesi dall’expertise medica (poco importa se in attività

abituale o adeguata” (doc. 7).

Secondo

questo Tribunale l’assicurata non chiede né l’emissione di una decisione in

materia di prestazioni, di crediti o ingiunzioni ai sensi dell’art. 49 cpv. 1

LPGA (sul tema cfr. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, 2020, n. 16 e seguenti ad

art. 49), né di una decisione di accertamento in materia di prestazioni,

crediti o ingiunzioni, ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LPGA (cfr. Kieser, ATSG

Kommentar, 4a edizione, 2020, n. 43 e seguenti ad art. 49, secondo cui “Feststellungsverfügungen

enthalten einen verbindlichen Entscheid über Bestand, Nichtbestand oder Umfang

von Leistungen oder von Forderungen (vgl. auch Art. 25 Abs. 1 VwVG).

Feststellungsverfügungen betreffend Anordnungen (vgl. Art. 49 Abs. 1

ATSG) sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen, wenn ihnen auch in der Praxis

kaum eine Bedeutung zukommt” e n. 44: “Sodann haben sie eine Bedeutung

bei Auseinandersetzungen um die Leistungspflicht, sofern es sich um zukünftige

Leistungen handelt und falls die Unklarheit den Zwang zu möglicherweise

nachteiligen Dispositionen in sich schliesst (vgl. BGE 125 V 24); verneint

wurde Letzteres etwa für die Feststellung, dass die MV für allfällige

Spätfolgen und Rückfälle aufzukommen hat (Entscheid des Bundesgerichts vom

7.

November 1989, zit. bei *Maeschi, Kommentar, N 8 zu Art. 98

MVG)”), ma domanda all’assicuratore di rispondere a quesiti inerenti l’esito

di accertamenti medici svolti in passato dalla dr.ssa med. __________ in

relazione a terze persone.

D’altra

parte la ricorrente, con il presente ricorso, non ha neppure domandato

l’emissione di una decisione incidentale in merito alla conferma dell’incarico

alla dr.ssa med. __________ o al contrario in merito ad un’eventuale ricusa

della specialista (sul tema cfr. Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 36), la quale,

come affermato dall’assicuratore (doc. 10), non sarebbe intervenuta quale

perita ai sensi dell’art. 44 LPGA, ma quale medico incaricato di stabilire

l’esistenza o meno di una incapacità lavorativa, conformemente agli art. 23 e

24.

delle condizioni generali d’assicurazione (cfr. in particolare l’art. 24.1 e

24.2

CGA).

In

queste condizioni, accertato che la ricorrente non ha chiesto né l’emissione di

una decisione in materia di prestazioni, di crediti o ingiunzioni ai sensi

dell’art. 49 cpv. 1 LPGA, né di una decisione di accertamento in materia di prestazioni,

crediti o ingiunzioni ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LPGA e neppure di una

decisione incidentale in merito alla conferma dell’incarico alla dr.ssa med. __________

o di un’eventuale sua ricusa, l’assicuratore non ha commesso alcuna denegata

giustizia, non essendo tenuto ad emettere una decisione formale.

Il suo ricorso deve

pertanto essere respinto.

5.

L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di

natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicuratore si sia reso

colpevole di una denegata giustizia.

Il Tribunale federale, nella sentenza

8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis

LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241

consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il

principio della gratuità generalizzata (STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese

giudiziarie.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni