36.2024.31
Azione contro l'assicuratore sociale per pretese fondate su un contratto LCA. Responsabilità dell'errore in cui è incorsa l'attrice. Obblighi di informazione del datore di lavoro e dell'assicuratore LCA in ambito di assicurazioni collettive IPG
18 ottobre 2024Italiano38 min
accessori (doc. I pag. 1). Il 21 agosto successivo la petizione è stata notificata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto n.
36.2024.31
IR/sc
Lugano
18 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del
Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici,
PhD
sedente per statuire sulla
petizione del 19 agosto 2024 formulata da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA
2
in materia di
indennità giornaliere secondo la LCA (assicurazione complementare contro le malattie)
considerato in
fatto
Fatti
A. Con petizione
19 agosto 2024 (doc. I) AT 1 ha convenuto in causa la CV 1 di __________
chiedendone la condanna al pagamento di non cifrate indennità giornaliere, ciò
senza neppure indicare l’importo giornaliero richiesto (“a versare … a far
tempo dal 1° febbraio 2024 … le indennità giornaliere nella misura
riconosciutale sino a tale data e ciò sino ad un’eventuale riacquisizione della
capacità lavorativo rispettivamente sino al termine massimo d’erogazione di
indennità giornaliere da parte dell’assicuratore”), ma indicando
genericamente il valore di causa in un importo superiore ai CHF 30'000 oltre
accessori (doc. I pag. 1). Il 21 agosto successivo la petizione è stata notificata
all’assicuratore convenuto in causa (doc. II), ossia la CV 1 (qui di seguito CV
1 o convenuta) che, come rilevabile dall’estratto del Registro di Commercio del
Cantone __________ (consultato online il 21 agosto 2024), ha il seguente scopo
sociale:
" Die Gesellschaft betreibt die soziale
Krankenversicherung im Sinne des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung
(KVG) und die obligatorische Unfallversicherung im Sinne des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung (UVG) mit den in diesem Gesetz vorgesehenen
Einschränkungen. Daneben kann sie im Rahmen der bundesrechtlichen Schranken
weitere Versicherungsarten anbieten. Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte
abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder
die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann sich im Rahmen
der Aufsichtsgesetzgebung (Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, KVAG und
Krankenversicherungsaufsichtsverordnung, KVAV) an anderen Unternehmen
beteiligen, sich mit solchen zusammenschliessen oder solche gründen.”
La
convenuta è, infatti, un assicuratore sociale che pratica l’assicurazione
malattia obbligatoria, come facilmente rilevabile dall’elenco degli
assicuratori sociali malattia autorizzati allestito periodicamente dall’Ufficio
federale della salute pubblica (si veda in merito il sito https://www.
bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/
krankenversicherung-versicherer-aufsicht/verzeichnisse-kranken
undrueckversicherer.html). CV 1 è stata invitata a volere formulare le proprie
osservazioni alla petizione dell’attrice. Le parti sono state avvisate che
l’udienza sarebbe stata indetta ulteriormente.
B. Con
osservazioni preliminari e limiate all’aspetto della legittimazione passiva,
datate 30 agosto 2024, la convenuta, con il patrocinio dell’avv. RA 2, ha
contestato la sua legittimazione passiva (doc. III) alla luce della sua natura
di assicuratore sociale ed alla luce delle CGA dell’assicurazione obbligato
alle prestazioni (società del gruppo) prodotte quale doc. III/B). Tali
osservazioni, con i relativi annessi, sono state trasmesse all’attrice, tramite
il patrocinatore, con lettera accompagnatoria ed esplicativa del Giudice
delegato datata 2 settembre 2024 (doc. IV) del seguente tenore:
" A seguito della Sua petizione 19 agosto 2024 per la signora AT 1 il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso alla parte da lei
convenuta in causa (ossia: CV 1) copia della petizione con l’invito a volere
formulare le proprie osservazioni in merito (art. 245 cpv. 2 CPC; doc. II del
21 agosto 2024 da Lei ricevuto in copia).
L’assicuratore
ha, anzitutto, annunciato di avere conferito mandato di rappresentarla all’avv.
RA 2 (come rileva dall’annesso scritto del 30.08.2024, doc. III).
Senza
che il doc. III equivalga a formulazione di osservazioni (come evidenzia l’avv.
RA 2), la parte che Lei conviene in causa, ossia l’assicuratore sociale CV 1
citato in precedenza (veda in proposito: https://www.bag.admin.ch
/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherer-aufsicht/verzeichnisse-krankenundrueckversicherer.html)
evidenzia come sarebbe stata convenuta in causa una parte diversa
dall’assicuratore delle prestazioni d’interesse. Detto altrimenti
l’assicuratore convenuto in causa contesta la sua legittimazione passiva.
L’avv.
RA 2, come rileva dallo scritto che le allego, protesta spese e ripetibili.
Le
concedo la possibilità di esprimersi in merito all’eccezione sollevata in forma
scritta. Convocherò di seguito le parti (se la petizione non sarà ritirata in
conseguenza all’eccezione sollevata dalla convenuta) per un’udienza di
discussione in merito a tale aspetto preliminare.”
Il 5
settembre 2024 CV 1 ha chiesto conferma al Tribunale cantonale delle
assicurazioni della non decorrenza del termine fissato per la presentazione
delle proprie osservazioni di merito rispettivamente ne ha chiesto la
sospensione o la proroga (doc. VII). La richiesta è stata accolta il 6
settembre 2024 (doc. VIII).
C. Chiesta
(doc. V), ed ottenuta (doc. VI), una proroga, il patrocinatore dell’attrice ha
preso posizione, il 17 settembre 2024, sull’eccezione di carenza di
legittimazione passiva dell’assicuratore convenuto in causa, imputando
l’ammessa erronea designazione della parte convenuta alla stessa CV 1. La
signora AT 1 evidenzia come solo con lo scritto 30 agosto 2024 di controparte
(ossia le osservazioni limitate al tema della legittimazione passiva) essa
avrebbe potuto constatare l’errore in cui è incorsa. Essa evidenzia infatti di
avere chiesto a CV 1 copia della polizza assicurativa che l’assicuratore si
sarebbe rifiutato di trasmettere (doc. P e doc. S), ciò che le avrebbe impedito
di rilevare il suo errore avendo corrisposto con CV 1.
Nonostante
l’errore l’attrice non ha ritirato la propria petizione evidenziando in
particolare come: “Va … da sé che se vi è stata un’indicazione fallace della
controparte, questa è solo e soltanto imputabile al comportamento della
convenuta … (che) … ha prodotto solo una versione delle CGA 2014 edite da __________,
documentazione che non fa stato della polizza assicurativa effettivamente
sottoscritta dalla datrice di lavoro … Si chiede pertanto … (di) … assumere per
edizione della convenuta una copia della polizza assicurativa ed a fissare un
termine all’attrice per un’ulteriore presa di posizione … limitata
all’eccezione …”. La signora AT 1 ha contestato inoltre la richiesta
dell’assicuratore di porre le spese processuali a suo carico e di attribuirle
ripetibili siccome l’errore “… imputabile esclusivamente a quest’ultima
(ovvero mancato indebito inoltro della polizza e delle CGA)”. Essa ha
invece annunciato che avrebbe postulato l’attribuzione delle spese processuali
alla convenuta a norma dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, con congrue ripetibili
in suo favore (doc. IX).
Più
specificatamente, con scritto del 26 febbraio 2024 (doc. S), il patrocinatore
dell’attrice ha chiesto all’assicuratore di volergli “inoltrare copia della
polizza sottoscritta con il datore di lavoro …”, mentre non risulta abbia
domandato alla convenuta le CGA rispettivamente le CSA applicabili da cui è
desumibile chiaramente chi sia l’assicuratore delle prestazioni postulate. L’art.
1.2. relativo a questo aspetto prevede letteralmente che: “L’ente assicuratore
è __________ …l’intermediario menzionato nella polizza … è autorizzato a
effettuare tutte le operazioni in nome e per conto di __________” con il rilievo
qui che tale intermediario era sin dall’inizio noto dall’attrice siccome suo
interlocutore nelle fasi che hanno preceduto l’inoltro della procedura
giudiziaria, ossia CV 1 assicuratore convenuto in causa.
La
richiesta d’invio della polizza (e solo di quella) è stata ricusata dalla
convenuta l’11 marzo 2024 che ha comunicato al patrocinatore dell’attrice che:
“… le inviamo l’incarto medico della signora AT 1. Per quanto riguarda la
polizza stipulata … invece non ci è consentito inviargliene copia”. La
richiesta del patrocinatore della signora AT 1 (doc. P) non contempla alcuna
richiesta di invio delle condizioni assicurative e nessuna specifica richiesta
a sapere quale fosse l’assicuratore chiamato a fornire la prestazione in caso
di realizzazione del danno. L’attrice non risulta avere richiesto (circostanza
che neppure sostiene) copia della polizza rispettivamente delle CGA/CSA alla
propria datrice di lavoro. L’invio di tali documenti, come indicato, avrebbe
consentito alla signora AT 1 (e per essa al suo patrocinatore) di identificare
correttamente – quale beneficiaria della copertura assicurativa – l’ente
assicuratore e conseguire quelle informazioni utili e necessarie all’esercizio
dei propri diritti nei suoi confronti (desumibili dalle CGA).
L’attrice,
sempre nel doc. IX, evidenziando come la convenuta, solo il 30 agosto 2024,
abbia “… prodotto solo una versione delle CGA 2014 edite da __________,
documentazione che non fa stato della polizza assicurativa effettivamente
sottoscritta dalla datrice di lavoro”, ha chiesto a questa Corte di ordinarne
l’edizione a controparte (ossia all’assicuratore sociale che rappresenta l’ente
assicurativo) e di concederle, di poi, un termine per un’ulteriore presa di
posizione limitata all’eccezione presentata dalla convenuta, con riserva di
ritiro della petizione senza che “ciò comporti res iudicata” stante
l’intento di ripresentare l’azione avverso __________.
D. Alla
luce dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte
convenuta ed osservato come l’attrice (pur riconoscendo che l’ente assicurativo
fosse __________) non abbia ritirato la sua azione, il Giudice delegato ha
indetto un’udienza di discussione limitatamente al tema della carenza di
legittimazione passiva della convenuta in causa. In data 27 settembre 2024
l’attrice ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio (doc. XI).
L’udienza
(v. verbale doc. XII) si è tenuta il 3 ottobre 2024. Nel corso della medesima l’attrice
si è confermata nelle proprie richieste e nella sua domanda probatoria
riconducendo il proprio errore nella designazione della parte convenuta alla
medesima CV 1 (con richiamo dei doc. P e S da essa prodotti). Dal canto suo la
convenuta ha chiesto la reiezione della petizione con carico di tasse, spese e
ripetibili all’attrice siccome l’errore evitabile mediante una consultazione
del sito internet della convenuta.
In sede di
udienza il giudice delegato ha rammentato all’attrice il tenore dell’art. 3
cpv. 3 LCA che pone chiari limiti agli obblighi dell’assicuratore in caso di
sottoscrizione di polizze collettive da parte del datore di lavoro, ciò senza
reazione dell’attrice.
Non
sono state acquisite ulteriori prove ed il Giudice delegato ha rifiutato, con
scritto 7 ottobre 2024 (doc. XIII), di imporre alla convenuta l’edizione della
polizza assicurativa. Con il medesimo scritto la Corte ha chiesto alle parti se
rinunciavano al dibattimento finale per la formulazione delle loro arringhe
rispettivamente se intendevano redigere conclusioni scritte conclusive (art.
232 e 233 CPC) anche in questo caso salvo una rinuncia da parte loro. Le parti
hanno rinunciato ad ulteriormente esprimersi in merito alla procedura (doc. XIV
dell’8 ottobre 2024 e doc. XV del 15 ottobre 2024).
considerato in
diritto
1. La decisione
è emessa monocraticamente come consente di fare l’art. 49 cpv. 2 LOG secondo
cui può esservi decisione monocratica quando la procedura non ponga questioni
di principio o non sia di rilevante importanza. Sul tema del giudizio
monocratico si veda Ivano Ranzanici:
La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg. In
concreto il tema posto dalla vertenza in discussione è quello a sapere se,
correttamente o meno, l’attrice abbia incoato la sua azione contro
l’assicuratore chiamato a fornire la sua prestazione contrattuale. In sostanza
occorre esaminare se l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione
passiva sollevata dal legale della convenuta in causa sia, o meno, da
ammettere. Su questi specifici temi il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(come si dirà più avanti competente a giudicare il merito di procedure relative
alle indennità giornaliere [IG qui di seguito] rette dalla Legge sul contratto
d’assicurazione [LCA qui di seguito]) ha emesso diverse decisioni (pubblicate
sul sito www.sentenze.ti.ch) anche a composizione completa (per tutte STCA
36.2020.4 e 5 del 22 settembre 2020 e giurisprudenza ivi citata).
Considerandi
2.
In
merito alla competenza di questa Corte a giudicare sulle cause derivanti da
pretese di IG fondate sulla LCA è data applicazione dell’art. 7 CPC, norma in
base alla quale i cantoni possono istituire, come rammenta Lucile Bonaz: L’assurance perte de gain
maladie en droit suisse, Tesi Università di Ginevra, 2024:
" … un tribunal qui statue en tant
qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale. Or, les assurances perte de gain
maladie soumises à la LCA, qui versent des indemnités journalières en cas
d’incapacité de travail causée par une maladie, sont qualifiées d’assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de cette disposition …
L’art. 7 CPC n’offre aux cantons que deux options : soit instituer une autorité
judiciaire statuant en instance unique et lui soumettre tous les litiges
mentionnés dans cette disposition, soit renoncer à cette juridiction spéciale
et en rester au régime ordinaire avec deux instances cantonales, l’une pour le
droit des assurances sociales, l’autre pour le droit privé. Les cantons sont
responsables du règlement de la compétence matérielle, c’est-à-dire du choix de
l’instance cantonale unique ou double et de la compétence fonctionnelle. Il
faut donc se référer aux normes cantonales pour connaître quel est le tribunal
compétent pour statuer sur les litiges d’assurance perte de gain maladie soumis
à la LCA. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à
l’assurance-maladie sociale ne sont pas soumis à la procédure de conciliation
préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance
cantonale unique selon l’art. 7 CPC.”
Circa
la qualificazione di assicurazione complementare alla LAMal il Tribunale
federale ha recentemente emanato una sentenza di principio pubblicata in DTF
150.
III 204 dove, al considerando 4, stabilisce le condizioni che devono essere
adempiute affinché un'assicurazione sia considerata complementare
all'assicurazione sociale contro le malattie nel senso dell'art. 7 CPC. L’Alta
Corte ha stabilito in particolare che:
" Il découle du but visé par l'art. 7 CPC, à savoir de
déroger au double degré de juridiction prévu par l'art. 75 LTF, que cette
disposition doit être interprétée de manière restrictive. Pour satisfaire au
critère de la complémentarité à l'assurance-maladie sociale que l'art. 7 CPC
exige, il faut que l'assurance soit complémentaire à la LAMal par les risques
couverts et par les prestations qu'elle offre. Autrement dit, il faut,
premièrement, que l'assurance complémentaire litigieuse couvre des risques
prévus par la LAMal, c'est-à-dire la maladie, l'accident ou la maternité (ces
trois risques étant visés par l'art. 1a al. 2 LAMal) et, secondement, que les
prestations litigieuses soient destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer,
les prestations de base prévues par la LAMal, à l'exclusion des prestations
prévues par d'autres lois sociales (dans ce sens, arrêt 4A_12/2016 du 23 mai
2017.
consid. 1.2; KATHARINA ANNA ZIMMERMANN, Zusatzversicherungen zur sozialen
Krankenversicherung, 2022, p. 48 n. 89; HANS-JAKOB MOSIMANN, in Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et al. [éd.], vol. I, 2e éd. 2016, n° 2 ad
art. 7 CPC et les références citées; DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n° 4 ad art.
7.
CPC et les références citées; HAAS/SCHLUMPF, in Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n° 5 ad art. 7 CPC). N'est en revanche pas
déterminante la question de savoir si l'assureur est une caisse-maladie ou une
entreprise d'assurance privée Il en découle que si le risque assuré n'est pas
l'un ou plusieurs des trois risques susmentionnés, l'art. 7 CPC n'est pas
applicable. Cette disposition n'est pas non plus applicable si les prestations
offertes ne complètent pas le catalogue de prestations de la LAMal, par exemple
si les prestations sont destinées à améliorer les prestations de la LAA.”
3.
Il
Ticino ha operato la scelta di attribuire queste procedura al Tribunale
cantonale delle assicurazioni. Come evocato nella STCA 36.2023.19 del 6
novembre 2023 l’art. 75 LCAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016,
prevedeva che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o
con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale
contro le malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori
autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze,
fossero decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Con
sentenza 36.2004.85 del 21 marzo 2005, in un caso relativo ad un contratto di
indennità giornaliera in caso di malattia retta dalla LCA, il TCA aveva
stabilito che lo scopo dell’art. 75 LCAMal voluto dal legislatore
era quello di permettere al cittadino, per ragioni di chiarezza e trasparenza e
per evitare confusioni ed incertezze, di adire lo stesso giudice (nel caso di
specie: il TCA) quando i due rami dell’assicurazione (sociale e privata) erano
praticati dallo stesso assicuratore. Attribuendo al TCA la competenza di
giudicare anche nel merito delle cause nelle quali si applica il diritto
privato (in particolare la LCA), si voleva conferire “ad un'unica istanza la
competenza di giudizio in ogni settore dell’assicurazione contro le malattie”.
Questa norma prevedeva che il TCA potesse essere adito per le
contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie se praticate da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal. In particolare a questa Corte
erano attribuite le cause contro gli assicuratori sociali “tradizionali”
che offrivano anche le assicurazioni complementari, indipendentemente dalla
forma giuridica scelta per gestire le assicurazioni private.
Con
sentenza 4A_241/2015 del 20 ottobre 2015, pubblicata in DTF 141 III 479, il
Tribunale federale ha stabilito che il Cantone, che istituisce un tribunale che
decide quale istanza cantonale unica sulla base dell’art. 7 CPC, deve
sottoporre a quest’ultimo tutte le controversie derivanti da
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie
(consid. 2). Per l’Alta Corte l’art. 7 CPC non conferisce alcuna possibilità di
un trasferimento solo parziale delle competenze attribuite all’istanza unica
designata dal diritto cantonale. La norma offre ai Cantoni una sola
alternativa: o istituire un’autorità giudiziaria che statuisce in istanza unica
e gli attribuisce tutti i litigi menzionati nel medesimo disposto, oppure
rinunciare a questa giurisdizione speciale e confermare il regime ordinario con
due istanze cantonali.
In
seguito a questa sentenza, il 14 dicembre 2015, Gianrico Corti e cofirmatari
hanno inoltrato al Consiglio di Stato del Canton Ticino un’iniziativa
parlamentare nella forma generica intitolata “contenzioso in tema di
indennità per la perdita di guadagno: un’unica autorità giudiziaria competente
per l’intera materia” che chiedeva la modifica dell’art. 75 LCAMal. Il
Governo ha preso posizione sull’iniziativa con Messaggio n. 7199 del 28 giugno
2016.
ed ha sviluppato le seguenti considerazioni a proposito delle cause
pendenti prima dell’entrata in vigore della modifica:
" (…) Per quanto concerne le
procedure attualmente pendenti presso i giudici civili, conformemente al
principio della “perpetuatio fori”, salvo disposizioni contrarie, di norma la
competenza si determina in funzione della data di apertura della procedura. Nel
caso di specie l’attribuzione di tutte le contestazioni degli assicuratori tra
loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione al
Tribunale cantonale delle assicurazioni è tuttavia dovuta all’interpretazione
che il Tribunale federale ha dato all’art. 7 CPC, in vigore dal 1° gennaio
2011.
Pertanto occorre trasmettere al TCA tutte le citate procedure pendenti
presso i giudici civili e inoltrate dopo il 31 dicembre 2010. In questo senso è
qui proposta l’adozione di una norma transitoria (art. 83d LCAMal). Del resto, da
un accertamento effettuato presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton
Vallese, è emerso che dopo la sentenza del Tribunale federale tutti gli incarti
ancora aperti presso i giudici civili sono stati trasmessi al TCA vallesano e
tutte le nuove cause sono ora trattate dal Tribunale delle assicurazioni di
quel Cantone. L’attribuzione di questa nuova competenza non dovrebbe avere
effetti negativi sulla normale attività del TCA. Dalle risultanze dei
rendiconti degli ultimi anni, si possono infatti trarre valutazioni
confortanti. Sebbene si trovi confrontato con un numero considerevole di
pratiche (638 nel 2015), il TCA è riuscito nel corso degli anni a raggiungere e
mantenere un costante equilibrio fra entrate e uscite ed a garantire una durata
media delle procedure di circa sei mesi, pur dovendo anche accertare i fatti,
ossia un lasso di tempo più che ragionevole. Ciò è possibile grazie anche ad
una suddivisione per materia di incarti tra i giudici ed un regolare controllo
dell’attività dei vicecancellieri, un esempio di efficienza che, a mente del
Consiglio di Stato, deve essere esteso a tutte le autorità giudiziarie. Un
potenziamento dell’organico del TCA non è quindi richiesto e di conseguenza non
è prevista alcuna ripercussione per quanto attiene il personale dello Stato per
l’amministrazione della giustizia.”
Al
termine dell’iter legislativo, il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la
modifica dell’art. 75 LCAMal e la norma transitoria, che hanno il seguente
tenore (BU 54/2016):
" (…) Art. 75 Le contestazioni
degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o
altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
Art.
83d (nuovo) Le procedure
pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 sono trasmesse d’ufficio al
Tribunale cantonale delle assicurazioni.”
4.
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni è pertanto competente a giudicare le
procedure fondate sui contratti retti dalla LCA ed aventi per oggetto le
prestazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie, in
specie le IG.
Questa
Corte applica il CPC e non la LPTCA (ossia la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, in questo senso STF 138 III
799.
consid. 1.1 e STF 138 III 2 consid. 1.2.2 che rammentano la via del ricorso
in materia civile per le procedure IG LCA e DTF 150 III 204 c. 1.1. non
pubblicato e consid. 4.2. in fine). In ambito di assicurazioni complementari
alla LAMal, applicandosi la procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. f
CPC), non è prevista la procedura di conciliazione (DTF 138 III 558) e, di
conseguenza, determinante per stabilire correttezza del petitum, legittimazione
attiva e passiva è la data del deposito della petizione (sentenza 4A_373/2018
del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2).
5.
Come
evocato nella STCA 36.2020.4-5 del 22 settembre 2020 di regola il deposito
dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC, determina in
modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è inammissibile per
l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante un processo
in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione della
petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di legittimazione
passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita (Francesco Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1,
Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83,
pag. 397). “L’azione andrà respinta e l’attore dovrà promuoverne una seconda
contro la parte legittimata passivamente” (DTF 142 III 782, consid. 3.1.4; Trezzini, op. cit., loc. cit.). La
sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai
sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso,
la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte.
Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione
legale (cfr. Balz Gross, Roger Zuber,
in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).
La
modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della
sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di
parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una
mera correzione nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima,
stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è
possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83,
pag. 397). La legittimazione attiva e passiva, quale presupposto di diritto
materiale della pretesa dedotta in giudizio, deve essere esaminata d'ufficio
dal giudice, in virtù del principio iura novit curia (Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 66).
Come
ricordato nella STCA 36.2020.4-5 (consid. 2.3) in un giudizio del 13 marzo 2019
(STF 4A_373/2018) il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che la
designazione errata di una parte, per il suo nome, il suo domicilio o la sua
sede, concerne un’inesattezza formale che tocca la sua capacità di essere parte
(cfr. DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire quando non
esista alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando
l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1,
sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1 e 4A_655/2018 del 3 ottobre 2019). Se la
capacità di essere parte manca ad una delle parti, il giudice non può entrare
nel merito e statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa essere
corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1).
La
legittimazione passiva, come quella attiva, è invece una condizione di merito
del diritto che si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che
concerne la legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra
l’azione non contro la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro
un terzo, l’azione deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è
una legittimazione passiva è quella del deposito della richiesta di
conciliazione, rispettivamente quella del deposito della domanda quando la
conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della procedura, tutti
capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione contro il proprio
contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2). Vanno a
questo proposito segnalate le sentenze cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre
2017, 36.2019.33 del 3 giugno 2019, 36.2019.34 del 3 giugno 2019 e 36.2019.54
del 16 settembre 2019, dove il TCA ha respinto le petizioni poiché l’attore,
rispettivamente le attrici e l’attrice hanno convenuto in causa un’altra società
del medesimo gruppo assicurativo.
6.
In
concreto l’attrice ha convenuto in causa l’assicuratore sociale CV 1 che, come
esposto nelle considerazioni di fatto, è la società del gruppo __________ che
si occupa dell’assicurazione sociale contro le malattie e contro gli infortuni
previste da LAMal e LAINF. L’art. 1.2. delle CGA della __________ (che risulta
essere l’ente assicuratore delle pretese fatte valere dalla signora AT 1),
prodotte con le proprie osservazioni dall’assicuratore convenuto in causa, prevede
che l’intermediario inserito nella polizza è autorizzato a effettuare tutte le
operazioni in nome e per conto di __________. Indubbiamente, dunque,
l’assicuratore chiamato ad effettuare la prestazione, ossia l’assicuratore che
doveva essere convenuto in causa per le pretese dell’attrice, era quest’ultima
società e non l’assicuratore sociale.
7.
L’attrice
indica di essere stata tratta in inganno e di avere domandato all’assicuratore
(con il quale ha scambiato tutta la corrispondenza relativa al caso: ossia
l’assicuratore qui convenuto in causa, che manifestamente ha agito per conto
dell’assicuratore delle prestazioni [art- 1.2. CGA 2a frase]) di
ottenere copia della polizza e delle CGA. Dagli atti indicati dalla stessa
attrice (doc. P pag. 2) emerge, invece, che il patrocinatore della signora AT 1
ha chiesto a CV 1 unicamente “copia della polizza sottoscritta con il datore
di lavoro … così come l’incarto completo”. La polizza è stata negata,
l’incarto completo trasmesso per quanto di rilievo. Il patrocinatore
dell’attrice non risulta avere chiesto (con il doc. P, e non ne cita altri) le
CGA/CSA relative al caso. Sulla base di tale circostanza la signora AT 1
contesta non tanto il fatto di avere convenuto in causa la parte errata, ma
ritiene che la responsabilità di tale errore sia da ricondurre all’assicuratore
convenuto in causa che non le avrebbe fornito la polizza. Come specificato
nelle considerazioni di fatto, l’attrice ha chiesto (doc. IX e nel corso
dell’udienza, doc. XII) l’acquisizione della polizza conclusa dalla sua datrice
di lavoro con __________, prova che il Giudice delegato ha rifiutato (doc.
XIII). La signora AT 1 ha pure contestato la richiesta di ripetibili formulata
dall’assicuratore sociale postulandone a sua volta.
8.
Se è
vero che, nelle corrispondenze tra le parti, l’assicuratore convenuto in causa
non ha ricordato, spontaneamente, di rappresentare l’ente che assicura le
prestazioni (società del gruppo), e se è vero che non ha fornito la polizza
assicurativa richiesta, l’errore in cui versa l’attrice non può essere ricondotto
alla CV 1. L’attrice, e meglio il suo patrocinatore (cognito in materia), non
misconosce certamente il tenore dell’art. 3 cpv. 3 LCA, applicabile in
concreto. Come rammenta Lucile Bonaz
(tesi cit. n. 372 p. 123):
" Il convient également de noter qu’en droit des
assurances privées, l’art. 3 al. 3 LCA oblige l’employeur, qui conclut une
assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, de renseigner
ces derniers sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et
sur sa résiliation. L’entreprise d’assurance met à la disposition de
l’employeur tous les documents nécessaires à cette fin. Cependant, l’assureur
n’assume aucune obligation d’information directe envers les personnes assurées,
car elles sont simplement les bénéficiaires du contrat collectif souscrit par
leur employeur.”
In
questo senso STF 4A_460/2017 dell’8 dicembre 2017, consid. 4.2. Nella STF
4A_10/2016 dell’8 settembre 2016, consid. 4.2 (non pubblicato nelle DTF 142 III
671) il TF ha specificato come:
" 4.2. Nach Art. 3 Abs. 3 VVG (in Kraft seit 1. Januar
2007, vgl. AS 2005 5245) ist der Versicherungsnehmer bei Kollektivverträgen,
die anderen Personen als dem Versicherungsnehmer einen direkten
Leistungsanspruch verleihen, verpflichtet, diese Personen über den wesentlichen
Inhalt des Vertrages sowie dessen Änderung und Auflösung zu unterrichten. Der
Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer die zur Information erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung. Dass danach gerade keine Informationspflicht des
Versicherers an die Versicherten selbst besteht, stellt der Beschwerdegegner
nicht in Abrede. (…)
4.3
Der Beschwerdegegner setzt sich mit Art. 3 Abs. 3 VVG nicht auseinander. Er
leitet aus dem Urteil 5C.41/2001 vom 3. Juli 2001 E. 2l ab, es bestehe ein
rechtspolitisches Defizit, das er mit Bezug auf eine Literaturstelle
(HÄBERLI/HUSMANN, a.a.O., N. 594 ff., 599) zu beheben vorschlägt. Er bringt
vor, die Beschwerdeführerin sei ihm gegenüber aus Vertrauenshaftung wegen mangelnder
Information über die Säumnis der Versicherungsnehmerin - deren
einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer er war - leistungspflichtig.
4.4
Der Beschwerdeführer verkennt, dass nach den von ihm selbst zitierten Autoren
(welche die "Lücke im VVG-Versicherungsschutz" bedauern [a.a.O., N.
589] und im "Exkurs: Vertrauenshaftung des Versicherers für unterlassene
Information des Arbeitnehmers?" in N. 594 ff. eine Lösung vorschlagen) die
Rechtsfolge in erster Linie in Schadenersatzansprüchen bestehen soll neben der
allfälligen Möglichkeit eines rückwirkenden Übertritts in die
Einzelversicherung (a.a.O., N. 600). Der Beschwerdegegner behauptet nicht
einmal, er habe entsprechende Begehren gestellt und gehörig substanziiert (etwa
in Bezug auf die Kausalität). Damit erübrigt sich eine Auseinandersetzung mit
der von ihm zitierten Literaturmeinung.”
Sul
tema si veda anche il Commentaire Romand de la LCA, Neuhaus/Bovet ad art. 95a N 19 e, soprattutto, ad art. 3 n.
18.
e seguenti secondo cui:
" L’art. 3 al. 3 LCA oblige l’assureur à mettre à
disposition du preneur tous les documents devant permettre à celui-ci de
remplir son obligation d’information envers des tiers au bénéfice d’un droit
direct aux prestations.
Cette obligation précontractuelle ne prend pas fin lors de la
conclusion du contrat, mais perdure tout au long des rapports contractuels. On
se trouve alors face à une relation tripartite insatisfaisante. D’un côté,
l’ayant droit (tiers) dispose de prérogatives à l’égard de l’assureur (art. 87
LCA), mais doit se diriger vers le preneur pour les connaître, l’art. 3 al. 3
LCA ne prévoyant aucune obligation d’information directe de l’assureur envers
l’ayant droit (tiers). Si l’on comprend l’impossibilité matérielle pour
l’assureur d’informer les assurés, dont il ne connaît pas le cercle, le devoir
d’information de l’assureur s’impose à l’égard des assurés sollicitant des
informations qu’ils n’ont pu obtenir du preneur. Nous sommes en effet d’avis
que l’assureur doit, sur requête de l’ayant-droit (tiers), suppléer au défaut
d’information du preneur. Sinon, l’ayant-droit (tiers), n’ayant pas pu obtenir
du preneur les informations nécessaires, risquerait de ne pas pouvoir faire
valoir ses droits à l’égard de l’assureur (p.ex. en cas de disparition du
preneur). Ce devoir d’information se justifie d’autant plus que l’ayant-droit
(tiers) a généralement payé des primes et pourrait même devoir suppléer au
défaut de paiement des primes du preneur (art. 18 al. 2 LCA).
La révision ne pallie pas cette difficulté, mais précise que le champ
d’application de cet alinéa sur les assurances collectives ne concerne
désormais plus que les assurances collectives de personnes en milieu
professionnel, à savoir notamment les assurances collectives d’indemnités
journalières en cas de maladie.”
9.
Nonostante
le critiche della dottrina mosse alla scelta legislativa (vedi sopra) il testo
della norma appare chiaro e la regola, che trova il suo fondamento nel fatto
che i beneficiari sono sconosciuti generalmente all’assicuratore e possono
cambiare nel corso della vigenza del contratto, mentre sono ben noti invece al
datore di lavoro o ex datore di lavoro, va applicata.
In genere,
in caso di contatto diretto tra beneficiario delle prestazioni ed assicuratore,
quest’ultimo mette a disposizione del beneficiario le CGA rispettivamente le
CSA che reggono la polizza, si tratta in genere di documenti che si reperiscono
nei siti internet degli assicuratori e non comprendono dati sensibili. Non
invece la polizza stanti i dati degni di protezione che essa contiene (massa
salariale; ammontare dei premi e eventuali riserve relative nei confronti di determinati
beneficiari).
In
concreto la signora AT 1 doveva rivolgersi alla datrice di lavoro, ossia la __________
con sede nel suo Comune di domicilio (__________) avente per scopo “L'importazione
e l'esportazione, la vendita di materie prime, di prodotti semifiniti e di
prodotti finiti a base di erbe e in generale di tutto ciò che viene utilizzato
in medicina cinese, come pure la vendita di merci di ogni genere” (come
rilevato dal Registro di Commercio del Cantone Ticino online), gestita dalla
responsabile Fa__________ e di proprietà di __________ domiciliata ad __________
(__________), rispettivamente poteva chiedere all’assicuratore che con lei
corrispondeva copia delle CGA/CSA (d’altra parte necessarie per determinare i
propri diritti contrattuali), ciò che non ha fatto. Come indicato nella pratica
gli assicuratori non rifiutano l’invio delle CGA/CSA rispettivamente
informazioni relative alle stesse (quali la loro data e l’eventuale link per il
reperimento sul sito internet). La polizza invece non è praticamente mai
trasmessa (non solo per il tenore dell’art. 3 cpv. 3 LCA) ma siccome contiene,
come indicato, dati sensibili relativi ai premi, alla massa salariale, a
eventuali riserve poste in essere dall’assicuratore e relative all’uno o
all’altro beneficiario con l’indicazione di motivi pertinenti alla salute.
Anche in quest’ottica la scelta del legislatore all’art. 3 cpv. 3 LCA appare da
condividere anche se potrebbe implicare qualche difficoltà maggiore al
beneficiario confrontato con un datore di lavoro (o ex datore di lavoro) restio
a fornire informazioni o deceduto rispettivamente fallito o non reperibile, ciò
che non è il caso in concreto.
10.
Nel caso
di specie la signora AT 1 non ha interpellato la qui convenuta in merito
all’assicuratore obbligato alla prestazione, non ha chiesto alla medesima
convenuta la trasmissione delle CGA/CSA applicabili al caso, ha chiesto
all’assicuratore l’invio di una polizza che, correttamente, quest’ultima non ha
fornito non potendolo fare. La signora AT 1 non risulta abbia interpellato il
proprio datore di lavoro, non ha neppure eseguito una semplice verifica
relativa all’assicuratore che intendeva convenire in causa a RC del Cantone __________,
non ha operato (a fronte del nome dell’assicuratore chiaramente richiamante le
assicurazioni sociali LAMal e LAINF) una verifica nel sito del BAG relativo
alla lista degli assicuratori sociali malattia autorizzati. Il legale, con semplici
verifiche, anche senza interpellare il datore di lavoro, avrebbe potuto
comprendere che l’assicuratore qui convenuto non disponeva della legittimazione
passiva. Si ribadisce che se la signora AT 1, per il tramite del patrocinatore,
avesse interpellato più puntualmente l’interlocutore autore degli scritti doc.
M, S, V, BB (in cui sono richiamate le CGA all’art. 9.2. relativo alla
diminuzione del danno) e DD, avrebbe facilmente appreso qual era l’ente
assicuratore. La datrice di lavoro risulta essere società ancora attiva, gestita
da persone del luogo ed amministrata da persona domiciliata nella regione, e
non certo società con sede all’estero e difficile da raggiungere, e non risulta
– come indicato – che il patrocinatore dell’attrice l’abbia interpellata in
merito a polizza e condizioni assicurative.
Va
dato atto alla parte attrice che, per una questione di praticità e chiarezza,
l’assicuratore rappresentante meglio avrebbe fatto (e meglio farebbe) ad
indicare nella sua corrispondenza il fatto di operare per conto ed in nome
della __________ (come questa Corte ha rilevato per altri assicuratori in
costellazioni simili), al fine di evitare confusione per i beneficiari
d’assicurazione non patrocinati da legali avvezzi alla materia.
11.
La
petizione incoata nei confronti di una convenuta priva di legittimazione
passiva, deve conseguentemente essere respinta. La causa può essere decisa
senza l’assunzione di ulteriori prove, specie, come indicato alle parti nello
scritto 7 ottobre 2024 (doc. XIII), non è d’utilità alcuna, ai fini del
presente giudizio, l’acquisizione della polizza assicurativa postulata
dall’attrice nei suoi scritti e all’udienza. La polizza potrebbe unicamente
confermare l’esistenza di un contratto d’assicurazione IG tra la datrice di
lavoro dell’assicurata qui attrice e la __________, circostanza questa non
posta in discussione tra le parti. Va qui rammentato che, conformemente alla
costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se
egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto
all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non
muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove;
cfr. STF 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla STF 4A_228/2012
del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche STF
4A_675/2016 del 15 dicembre 2016; STF 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.
3.1-3.3; STF 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; STF 4A_175/2015 del
4.
maggio 2015).
12.
Alla
luce di quanto precede non sono prelevate spese processuali (art. 114 lett. e
CPC).
13.
All’assicuratore,
rappresentato da un avvocato esterno, vanno invece assegnate ripetibili (cfr.
art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor
Rüegg/Michael Rüegg, Basler
Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114
CPC, pag. 701; cfr. STF 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non
pubblicato in DTF 137 III 47 e STF 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4;
cfr. anche STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo
2018; STCA 36.2017.68
del 23 aprile 2018). Come indicato in precedenza non può essere ritenuta la richiesta
dell’assicurata di non ammettere ripetibili in favore della convenuta alla luce
delle pretese responsabilità della medesima nell’errore in cui è incappata la
signora AT 1 nella designazione della convenuta. Neppure può essere recepita la
richiesta di vedersi riconoscere ripetibili in questa sede siccome totalmente
soccombente. L’identificazione dell’errore era in sé facile: la convenuta è
palesemente un assicuratore sociale (come esprime il nome della società ed una
verifica a RC rispettivamente nel sito del BAG avrebbe permesso di rilevare),
bastava una semplice richiesta di informazioni alla società convenuta (e
corrispondente del legale dell’attrice) limitata al nome dell’ente assicurativo
rispettivamente la postulazione delle CGA o delle CSA ma, soprattutto, la
signora AT 1 rispettivamente il suo patrocinatore avrebbero potuto (e dovuto) con
estrema facilità interpellare la signora __________ o la signora __________ o,
più formalmente, la __________ ottenendo le informazioni che obbligatoriamente
(art. 3 cpv. 3 LCA) deve fornire il datore di lavoro al beneficiario della
polizza in questa costellazione.
14.
L’importo
delle indennità per ripetibili da riconoscere va determinata in base al Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (del 19 dicembre 2007). L’azione non cifra in
maniera chiara le pretese fatte valere, unicamente a pag. 1 del doc. I (petizione)
è indicato un valore non inferiore a CHF 30'000 oltre accessori. Le ripetibili devono
essere stabilite (in applicazione dell’art. 11 del citato regolamento) in una
forchetta tra il 10 ed il 20% del valore determinato del litigio ossia da CHF
3'000 a CHF 6'000. Va però considerato il tenore dell’art. 13 del medesimo
regolamento in base al quale in “caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti”. In concreto la cifra delle ripetibili può essere
equamente stabilita in CHF 1’500 (Iva compresa) pari alla metà dell’importo
minimo dell’art. 11 del regolamento citato, somma che considera adeguatamente
l’impegno limitato al tema della legittimazione del patrocinatore
dell’assicuratore.
Non
sono invece prelevate tasse di giustizia e spese come indicato.
15.
L’attrice
ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio e all’assistenza giudiziaria
con il patrocinio dell’avv. RA 1 e questo alla luce delle sue condizioni economiche
modeste.
Ai sensi
dell’art. 117 CPC, che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui
all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto
2014.
consid. 3 con rinvii), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di
possibilità di successo (lett. b). Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito
patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv.
1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e
pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare
nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide
sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La
controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la
dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali
il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In
sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv.
5). Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio
è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa
del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv.
2).
Come emerge
dalla sentenza 13.2023.39, 13.2023.30 della terza Camera civile del Tribunale
d’appello del 13 giugno 2023, consid. 6, è considerato indigente chi non è in
grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza
di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla
situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi
quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale
4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio
inquisitorio limitato (Trezzini,
op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente
presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria
attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che
egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare
il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid.
5.
con rinvii).
Quale
ulteriore condizione (cumulativa) posta dalla legge è che la domanda non appaia
priva di possibilità di successo. Una causa è priva di probabilità di successo
quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai
rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non
intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si
esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal
processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve
poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla
(STF 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario
pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1°
febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo
invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno –
oppure appaiono solo lievemente inferiori – a quelle di soccombenza. Tale
valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è
presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame
sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020
consid. 5.2 con riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).
In concreto
la domanda deve essere respinta. Al momento dell’inoltro della domanda di
assistenza giudiziaria (doc. XI del 27 settembre 2024) alla signora AT 1 era
ampiamente nota la posizione dell’assicuratore, era chiaro il tenore delle CGA,
lo scritto doc. X del Tribunale, ciò che rendeva la procedura assolutamente
priva di possibilità di un esito favorevole, e ciò sin dall’inizio se solo il
patrocinatore della beneficiaria della polizza avesse posto in atto quelle
minime verifiche possibili (si veda in primis l’art. 3 cpv. 3 LCA) che gli
avrebbero permesso di evitare una procedura giudiziaria di natura civile contro
un assicuratore sociale (il cui nome indicava la sua natura). Si prescinde dal
carico di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione del 19 agosto 2024 di AT 1, __________, nei confronti
dell’assicuratore sociale CV 1, __________ è respinta.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. RA 1
del 27 settembre 2024 è respinta.
3. Non si
prelevano tasse e spese giudiziarie.
4. L’attrice
è condannata a versare, a titolo di ripetibili, alla convenuta l’importo CHF 1'500.
5. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
6. Contro il presente giudizio è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca
Menghetti