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Decisione

36.2024.31

Azione contro l'assicuratore sociale per pretese fondate su un contratto LCA. Responsabilità dell'errore in cui è incorsa l'attrice. Obblighi di informazione del datore di lavoro e dell'assicuratore LCA in ambito di assicurazioni collettive IPG

18 ottobre 2024Italiano38 min

accessori (doc. I pag. 1). Il 21 agosto successivo la petizione è stata notificata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto n.

36.2024.31

IR/sc

Lugano

18 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del

Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici,

PhD

sedente per statuire sulla

petizione del 19 agosto 2024 formulata da

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA

2

in materia di

indennità giornaliere secondo la LCA (assicurazione complementare contro le malattie)

considerato in

fatto

Fatti

A. Con petizione

19 agosto 2024 (doc. I) AT 1 ha convenuto in causa la CV 1 di __________

chiedendone la condanna al pagamento di non cifrate indennità giornaliere, ciò

senza neppure indicare l’importo giornaliero richiesto (“a versare … a far

tempo dal 1° febbraio 2024 … le indennità giornaliere nella misura

riconosciutale sino a tale data e ciò sino ad un’eventuale riacquisizione della

capacità lavorativo rispettivamente sino al termine massimo d’erogazione di

indennità giornaliere da parte dell’assicuratore”), ma indicando

genericamente il valore di causa in un importo superiore ai CHF 30'000 oltre

accessori (doc. I pag. 1). Il 21 agosto successivo la petizione è stata notificata

all’assicuratore convenuto in causa (doc. II), ossia la CV 1 (qui di seguito CV

1 o convenuta) che, come rilevabile dall’estratto del Registro di Commercio del

Cantone __________ (consultato online il 21 agosto 2024), ha il seguente scopo

sociale:

" Die Gesellschaft betreibt die soziale

Krankenversicherung im Sinne des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung

(KVG) und die obligatorische Unfallversicherung im Sinne des Bundesgesetzes

über die Unfallversicherung (UVG) mit den in diesem Gesetz vorgesehenen

Einschränkungen. Daneben kann sie im Rahmen der bundesrechtlichen Schranken

weitere Versicherungsarten anbieten. Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte

abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder

die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann sich im Rahmen

der Aufsichtsgesetzgebung (Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, KVAG und

Krankenversicherungsaufsichtsverordnung, KVAV) an anderen Unternehmen

beteiligen, sich mit solchen zusammenschliessen oder solche gründen.”

La

convenuta è, infatti, un assicuratore sociale che pratica l’assicurazione

malattia obbligatoria, come facilmente rilevabile dall’elenco degli

assicuratori sociali malattia autorizzati allestito periodicamente dall’Ufficio

federale della salute pubblica (si veda in merito il sito https://www.

bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/

krankenversicherung-versicherer-aufsicht/verzeichnisse-kranken

undrueckversicherer.html). CV 1 è stata invitata a volere formulare le proprie

osservazioni alla petizione dell’attrice. Le parti sono state avvisate che

l’udienza sarebbe stata indetta ulteriormente.

B. Con

osservazioni preliminari e limiate all’aspetto della legittimazione passiva,

datate 30 agosto 2024, la convenuta, con il patrocinio dell’avv. RA 2, ha

contestato la sua legittimazione passiva (doc. III) alla luce della sua natura

di assicuratore sociale ed alla luce delle CGA dell’assicurazione obbligato

alle prestazioni (società del gruppo) prodotte quale doc. III/B). Tali

osservazioni, con i relativi annessi, sono state trasmesse all’attrice, tramite

il patrocinatore, con lettera accompagnatoria ed esplicativa del Giudice

delegato datata 2 settembre 2024 (doc. IV) del seguente tenore:

" A seguito della Sua petizione 19 agosto 2024 per la signora AT 1 il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso alla parte da lei

convenuta in causa (ossia: CV 1) copia della petizione con l’invito a volere

formulare le proprie osservazioni in merito (art. 245 cpv. 2 CPC; doc. II del

21 agosto 2024 da Lei ricevuto in copia).

L’assicuratore

ha, anzitutto, annunciato di avere conferito mandato di rappresentarla all’avv.

RA 2 (come rileva dall’annesso scritto del 30.08.2024, doc. III).

Senza

che il doc. III equivalga a formulazione di osservazioni (come evidenzia l’avv.

RA 2), la parte che Lei conviene in causa, ossia l’assicuratore sociale CV 1

citato in precedenza (veda in proposito: https://www.bag.admin.ch

/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherer-aufsicht/verzeichnisse-krankenundrueckversicherer.html)

evidenzia come sarebbe stata convenuta in causa una parte diversa

dall’assicuratore delle prestazioni d’interesse. Detto altrimenti

l’assicuratore convenuto in causa contesta la sua legittimazione passiva.

L’avv.

RA 2, come rileva dallo scritto che le allego, protesta spese e ripetibili.

Le

concedo la possibilità di esprimersi in merito all’eccezione sollevata in forma

scritta. Convocherò di seguito le parti (se la petizione non sarà ritirata in

conseguenza all’eccezione sollevata dalla convenuta) per un’udienza di

discussione in merito a tale aspetto preliminare.”

Il 5

settembre 2024 CV 1 ha chiesto conferma al Tribunale cantonale delle

assicurazioni della non decorrenza del termine fissato per la presentazione

delle proprie osservazioni di merito rispettivamente ne ha chiesto la

sospensione o la proroga (doc. VII). La richiesta è stata accolta il 6

settembre 2024 (doc. VIII).

C. Chiesta

(doc. V), ed ottenuta (doc. VI), una proroga, il patrocinatore dell’attrice ha

preso posizione, il 17 settembre 2024, sull’eccezione di carenza di

legittimazione passiva dell’assicuratore convenuto in causa, imputando

l’ammessa erronea designazione della parte convenuta alla stessa CV 1. La

signora AT 1 evidenzia come solo con lo scritto 30 agosto 2024 di controparte

(ossia le osservazioni limitate al tema della legittimazione passiva) essa

avrebbe potuto constatare l’errore in cui è incorsa. Essa evidenzia infatti di

avere chiesto a CV 1 copia della polizza assicurativa che l’assicuratore si

sarebbe rifiutato di trasmettere (doc. P e doc. S), ciò che le avrebbe impedito

di rilevare il suo errore avendo corrisposto con CV 1.

Nonostante

l’errore l’attrice non ha ritirato la propria petizione evidenziando in

particolare come: “Va … da sé che se vi è stata un’indicazione fallace della

controparte, questa è solo e soltanto imputabile al comportamento della

convenuta … (che) … ha prodotto solo una versione delle CGA 2014 edite da __________,

documentazione che non fa stato della polizza assicurativa effettivamente

sottoscritta dalla datrice di lavoro … Si chiede pertanto … (di) … assumere per

edizione della convenuta una copia della polizza assicurativa ed a fissare un

termine all’attrice per un’ulteriore presa di posizione … limitata

all’eccezione …”. La signora AT 1 ha contestato inoltre la richiesta

dell’assicuratore di porre le spese processuali a suo carico e di attribuirle

ripetibili siccome l’errore “… imputabile esclusivamente a quest’ultima

(ovvero mancato indebito inoltro della polizza e delle CGA)”. Essa ha

invece annunciato che avrebbe postulato l’attribuzione delle spese processuali

alla convenuta a norma dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, con congrue ripetibili

in suo favore (doc. IX).

Più

specificatamente, con scritto del 26 febbraio 2024 (doc. S), il patrocinatore

dell’attrice ha chiesto all’assicuratore di volergli “inoltrare copia della

polizza sottoscritta con il datore di lavoro …”, mentre non risulta abbia

domandato alla convenuta le CGA rispettivamente le CSA applicabili da cui è

desumibile chiaramente chi sia l’assicuratore delle prestazioni postulate. L’art.

1.2. relativo a questo aspetto prevede letteralmente che: “L’ente assicuratore

è __________ …l’intermediario menzionato nella polizza … è autorizzato a

effettuare tutte le operazioni in nome e per conto di __________” con il rilievo

qui che tale intermediario era sin dall’inizio noto dall’attrice siccome suo

interlocutore nelle fasi che hanno preceduto l’inoltro della procedura

giudiziaria, ossia CV 1 assicuratore convenuto in causa.

La

richiesta d’invio della polizza (e solo di quella) è stata ricusata dalla

convenuta l’11 marzo 2024 che ha comunicato al patrocinatore dell’attrice che:

“… le inviamo l’incarto medico della signora AT 1. Per quanto riguarda la

polizza stipulata … invece non ci è consentito inviargliene copia”. La

richiesta del patrocinatore della signora AT 1 (doc. P) non contempla alcuna

richiesta di invio delle condizioni assicurative e nessuna specifica richiesta

a sapere quale fosse l’assicuratore chiamato a fornire la prestazione in caso

di realizzazione del danno. L’attrice non risulta avere richiesto (circostanza

che neppure sostiene) copia della polizza rispettivamente delle CGA/CSA alla

propria datrice di lavoro. L’invio di tali documenti, come indicato, avrebbe

consentito alla signora AT 1 (e per essa al suo patrocinatore) di identificare

correttamente – quale beneficiaria della copertura assicurativa – l’ente

assicuratore e conseguire quelle informazioni utili e necessarie all’esercizio

dei propri diritti nei suoi confronti (desumibili dalle CGA).

L’attrice,

sempre nel doc. IX, evidenziando come la convenuta, solo il 30 agosto 2024,

abbia “… prodotto solo una versione delle CGA 2014 edite da __________,

documentazione che non fa stato della polizza assicurativa effettivamente

sottoscritta dalla datrice di lavoro”, ha chiesto a questa Corte di ordinarne

l’edizione a controparte (ossia all’assicuratore sociale che rappresenta l’ente

assicurativo) e di concederle, di poi, un termine per un’ulteriore presa di

posizione limitata all’eccezione presentata dalla convenuta, con riserva di

ritiro della petizione senza che “ciò comporti res iudicata” stante

l’intento di ripresentare l’azione avverso __________.

D. Alla

luce dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte

convenuta ed osservato come l’attrice (pur riconoscendo che l’ente assicurativo

fosse __________) non abbia ritirato la sua azione, il Giudice delegato ha

indetto un’udienza di discussione limitatamente al tema della carenza di

legittimazione passiva della convenuta in causa. In data 27 settembre 2024

l’attrice ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio (doc. XI).

L’udienza

(v. verbale doc. XII) si è tenuta il 3 ottobre 2024. Nel corso della medesima l’attrice

si è confermata nelle proprie richieste e nella sua domanda probatoria

riconducendo il proprio errore nella designazione della parte convenuta alla

medesima CV 1 (con richiamo dei doc. P e S da essa prodotti). Dal canto suo la

convenuta ha chiesto la reiezione della petizione con carico di tasse, spese e

ripetibili all’attrice siccome l’errore evitabile mediante una consultazione

del sito internet della convenuta.

In sede di

udienza il giudice delegato ha rammentato all’attrice il tenore dell’art. 3

cpv. 3 LCA che pone chiari limiti agli obblighi dell’assicuratore in caso di

sottoscrizione di polizze collettive da parte del datore di lavoro, ciò senza

reazione dell’attrice.

Non

sono state acquisite ulteriori prove ed il Giudice delegato ha rifiutato, con

scritto 7 ottobre 2024 (doc. XIII), di imporre alla convenuta l’edizione della

polizza assicurativa. Con il medesimo scritto la Corte ha chiesto alle parti se

rinunciavano al dibattimento finale per la formulazione delle loro arringhe

rispettivamente se intendevano redigere conclusioni scritte conclusive (art.

232 e 233 CPC) anche in questo caso salvo una rinuncia da parte loro. Le parti

hanno rinunciato ad ulteriormente esprimersi in merito alla procedura (doc. XIV

dell’8 ottobre 2024 e doc. XV del 15 ottobre 2024).

considerato in

diritto

1. La decisione

è emessa monocraticamente come consente di fare l’art. 49 cpv. 2 LOG secondo

cui può esservi decisione monocratica quando la procedura non ponga questioni

di principio o non sia di rilevante importanza. Sul tema del giudizio

monocratico si veda Ivano Ranzanici:

La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto

pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce

della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg. In

concreto il tema posto dalla vertenza in discussione è quello a sapere se,

correttamente o meno, l’attrice abbia incoato la sua azione contro

l’assicuratore chiamato a fornire la sua prestazione contrattuale. In sostanza

occorre esaminare se l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione

passiva sollevata dal legale della convenuta in causa sia, o meno, da

ammettere. Su questi specifici temi il Tribunale cantonale delle assicurazioni

(come si dirà più avanti competente a giudicare il merito di procedure relative

alle indennità giornaliere [IG qui di seguito] rette dalla Legge sul contratto

d’assicurazione [LCA qui di seguito]) ha emesso diverse decisioni (pubblicate

sul sito www.sentenze.ti.ch) anche a composizione completa (per tutte STCA

36.2020.4 e 5 del 22 settembre 2020 e giurisprudenza ivi citata).

Considerandi

2.

In

merito alla competenza di questa Corte a giudicare sulle cause derivanti da

pretese di IG fondate sulla LCA è data applicazione dell’art. 7 CPC, norma in

base alla quale i cantoni possono istituire, come rammenta Lucile Bonaz: L’assurance perte de gain

maladie en droit suisse, Tesi Università di Ginevra, 2024:

" … un tribunal qui statue en tant

qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances

complémentaires à l’assurance-maladie sociale. Or, les assurances perte de gain

maladie soumises à la LCA, qui versent des indemnités journalières en cas

d’incapacité de travail causée par une maladie, sont qualifiées d’assurances

complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de cette disposition …

L’art. 7 CPC n’offre aux cantons que deux options : soit instituer une autorité

judiciaire statuant en instance unique et lui soumettre tous les litiges

mentionnés dans cette disposition, soit renoncer à cette juridiction spéciale

et en rester au régime ordinaire avec deux instances cantonales, l’une pour le

droit des assurances sociales, l’autre pour le droit privé. Les cantons sont

responsables du règlement de la compétence matérielle, c’est-à-dire du choix de

l’instance cantonale unique ou double et de la compétence fonctionnelle. Il

faut donc se référer aux normes cantonales pour connaître quel est le tribunal

compétent pour statuer sur les litiges d’assurance perte de gain maladie soumis

à la LCA. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à

l’assurance-maladie sociale ne sont pas soumis à la procédure de conciliation

préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance

cantonale unique selon l’art. 7 CPC.”

Circa

la qualificazione di assicurazione complementare alla LAMal il Tribunale

federale ha recentemente emanato una sentenza di principio pubblicata in DTF

150.

III 204 dove, al considerando 4, stabilisce le condizioni che devono essere

adempiute affinché un'assicurazione sia considerata complementare

all'assicurazione sociale contro le malattie nel senso dell'art. 7 CPC. L’Alta

Corte ha stabilito in particolare che:

" Il découle du but visé par l'art. 7 CPC, à savoir de

déroger au double degré de juridiction prévu par l'art. 75 LTF, que cette

disposition doit être interprétée de manière restrictive. Pour satisfaire au

critère de la complémentarité à l'assurance-maladie sociale que l'art. 7 CPC

exige, il faut que l'assurance soit complémentaire à la LAMal par les risques

couverts et par les prestations qu'elle offre. Autrement dit, il faut,

premièrement, que l'assurance complémentaire litigieuse couvre des risques

prévus par la LAMal, c'est-à-dire la maladie, l'accident ou la maternité (ces

trois risques étant visés par l'art. 1a al. 2 LAMal) et, secondement, que les

prestations litigieuses soient destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer,

les prestations de base prévues par la LAMal, à l'exclusion des prestations

prévues par d'autres lois sociales (dans ce sens, arrêt 4A_12/2016 du 23 mai

2017.

consid. 1.2; KATHARINA ANNA ZIMMERMANN, Zusatzversicherungen zur sozialen

Krankenversicherung, 2022, p. 48 n. 89; HANS-JAKOB MOSIMANN, in Schweizerische

Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et al. [éd.], vol. I, 2e éd. 2016, n° 2 ad

art. 7 CPC et les références citées; DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n° 4 ad art.

7.

CPC et les références citées; HAAS/SCHLUMPF, in Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n° 5 ad art. 7 CPC). N'est en revanche pas

déterminante la question de savoir si l'assureur est une caisse-maladie ou une

entreprise d'assurance privée Il en découle que si le risque assuré n'est pas

l'un ou plusieurs des trois risques susmentionnés, l'art. 7 CPC n'est pas

applicable. Cette disposition n'est pas non plus applicable si les prestations

offertes ne complètent pas le catalogue de prestations de la LAMal, par exemple

si les prestations sont destinées à améliorer les prestations de la LAA.”

3.

Il

Ticino ha operato la scelta di attribuire queste procedura al Tribunale

cantonale delle assicurazioni. Come evocato nella STCA 36.2023.19 del 6

novembre 2023 l’art. 75 LCAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016,

prevedeva che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o

con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale

contro le malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori

autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze,

fossero decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Con

sentenza 36.2004.85 del 21 marzo 2005, in un caso relativo ad un contratto di

indennità giornaliera in caso di malattia retta dalla LCA, il TCA aveva

stabilito che lo scopo dell’art. 75 LCAMal voluto dal legislatore

era quello di permettere al cittadino, per ragioni di chiarezza e trasparenza e

per evitare confusioni ed incertezze, di adire lo stesso giudice (nel caso di

specie: il TCA) quando i due rami dell’assicurazione (sociale e privata) erano

praticati dallo stesso assicuratore. Attribuendo al TCA la competenza di

giudicare anche nel merito delle cause nelle quali si applica il diritto

privato (in particolare la LCA), si voleva conferire “ad un'unica istanza la

competenza di giudizio in ogni settore dell’assicurazione contro le malattie”.

Questa norma prevedeva che il TCA potesse essere adito per le

contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione

sociale contro le malattie se praticate da assicuratori autorizzati

all'esercizio ai sensi della LAMal. In particolare a questa Corte

erano attribuite le cause contro gli assicuratori sociali “tradizionali”

che offrivano anche le assicurazioni complementari, indipendentemente dalla

forma giuridica scelta per gestire le assicurazioni private.

Con

sentenza 4A_241/2015 del 20 ottobre 2015, pubblicata in DTF 141 III 479, il

Tribunale federale ha stabilito che il Cantone, che istituisce un tribunale che

decide quale istanza cantonale unica sulla base dell’art. 7 CPC, deve

sottoporre a quest’ultimo tutte le controversie derivanti da

assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie

(consid. 2). Per l’Alta Corte l’art. 7 CPC non conferisce alcuna possibilità di

un trasferimento solo parziale delle competenze attribuite all’istanza unica

designata dal diritto cantonale. La norma offre ai Cantoni una sola

alternativa: o istituire un’autorità giudiziaria che statuisce in istanza unica

e gli attribuisce tutti i litigi menzionati nel medesimo disposto, oppure

rinunciare a questa giurisdizione speciale e confermare il regime ordinario con

due istanze cantonali.

In

seguito a questa sentenza, il 14 dicembre 2015, Gianrico Corti e cofirmatari

hanno inoltrato al Consiglio di Stato del Canton Ticino un’iniziativa

parlamentare nella forma generica intitolata “contenzioso in tema di

indennità per la perdita di guadagno: un’unica autorità giudiziaria competente

per l’intera materia” che chiedeva la modifica dell’art. 75 LCAMal. Il

Governo ha preso posizione sull’iniziativa con Messaggio n. 7199 del 28 giugno

2016.

ed ha sviluppato le seguenti considerazioni a proposito delle cause

pendenti prima dell’entrata in vigore della modifica:

" (…) Per quanto concerne le

procedure attualmente pendenti presso i giudici civili, conformemente al

principio della “perpetuatio fori”, salvo disposizioni contrarie, di norma la

competenza si determina in funzione della data di apertura della procedura. Nel

caso di specie l’attribuzione di tutte le contestazioni degli assicuratori tra

loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione al

Tribunale cantonale delle assicurazioni è tuttavia dovuta all’interpretazione

che il Tribunale federale ha dato all’art. 7 CPC, in vigore dal 1° gennaio

2011.

Pertanto occorre trasmettere al TCA tutte le citate procedure pendenti

presso i giudici civili e inoltrate dopo il 31 dicembre 2010. In questo senso è

qui proposta l’adozione di una norma transitoria (art. 83d LCAMal). Del resto, da

un accertamento effettuato presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton

Vallese, è emerso che dopo la sentenza del Tribunale federale tutti gli incarti

ancora aperti presso i giudici civili sono stati trasmessi al TCA vallesano e

tutte le nuove cause sono ora trattate dal Tribunale delle assicurazioni di

quel Cantone. L’attribuzione di questa nuova competenza non dovrebbe avere

effetti negativi sulla normale attività del TCA. Dalle risultanze dei

rendiconti degli ultimi anni, si possono infatti trarre valutazioni

confortanti. Sebbene si trovi confrontato con un numero considerevole di

pratiche (638 nel 2015), il TCA è riuscito nel corso degli anni a raggiungere e

mantenere un costante equilibrio fra entrate e uscite ed a garantire una durata

media delle procedure di circa sei mesi, pur dovendo anche accertare i fatti,

ossia un lasso di tempo più che ragionevole. Ciò è possibile grazie anche ad

una suddivisione per materia di incarti tra i giudici ed un regolare controllo

dell’attività dei vicecancellieri, un esempio di efficienza che, a mente del

Consiglio di Stato, deve essere esteso a tutte le autorità giudiziarie. Un

potenziamento dell’organico del TCA non è quindi richiesto e di conseguenza non

è prevista alcuna ripercussione per quanto attiene il personale dello Stato per

l’amministrazione della giustizia.”

Al

termine dell’iter legislativo, il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la

modifica dell’art. 75 LCAMal e la norma transitoria, che hanno il seguente

tenore (BU 54/2016):

" (…) Art. 75 Le contestazioni

degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le

assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o

altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni.

Art.

83d (nuovo) Le procedure

pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 sono trasmesse d’ufficio al

Tribunale cantonale delle assicurazioni.”

4.

Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni è pertanto competente a giudicare le

procedure fondate sui contratti retti dalla LCA ed aventi per oggetto le

prestazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie, in

specie le IG.

Questa

Corte applica il CPC e non la LPTCA (ossia la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, in questo senso STF 138 III

799.

consid. 1.1 e STF 138 III 2 consid. 1.2.2 che rammentano la via del ricorso

in materia civile per le procedure IG LCA e DTF 150 III 204 c. 1.1. non

pubblicato e consid. 4.2. in fine). In ambito di assicurazioni complementari

alla LAMal, applicandosi la procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. f

CPC), non è prevista la procedura di conciliazione (DTF 138 III 558) e, di

conseguenza, determinante per stabilire correttezza del petitum, legittimazione

attiva e passiva è la data del deposito della petizione (sentenza 4A_373/2018

del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2).

5.

Come

evocato nella STCA 36.2020.4-5 del 22 settembre 2020 di regola il deposito

dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC, determina in

modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è inammissibile per

l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante un processo

in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione della

petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di legittimazione

passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita (Francesco Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1,

Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83,

pag. 397). “L’azione andrà respinta e l’attore dovrà promuoverne una seconda

contro la parte legittimata passivamente” (DTF 142 III 782, consid. 3.1.4; Trezzini, op. cit., loc. cit.). La

sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai

sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso,

la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte.

Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione

legale (cfr. Balz Gross, Roger Zuber,

in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).

La

modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della

sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di

parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una

mera correzione nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima,

stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è

possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83,

pag. 397). La legittimazione attiva e passiva, quale presupposto di diritto

materiale della pretesa dedotta in giudizio, deve essere esaminata d'ufficio

dal giudice, in virtù del principio iura novit curia (Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 66).

Come

ricordato nella STCA 36.2020.4-5 (consid. 2.3) in un giudizio del 13 marzo 2019

(STF 4A_373/2018) il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che la

designazione errata di una parte, per il suo nome, il suo domicilio o la sua

sede, concerne un’inesattezza formale che tocca la sua capacità di essere parte

(cfr. DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire quando non

esista alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando

l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1,

sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1 e 4A_655/2018 del 3 ottobre 2019). Se la

capacità di essere parte manca ad una delle parti, il giudice non può entrare

nel merito e statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa essere

corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1).

La

legittimazione passiva, come quella attiva, è invece una condizione di merito

del diritto che si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che

concerne la legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra

l’azione non contro la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro

un terzo, l’azione deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è

una legittimazione passiva è quella del deposito della richiesta di

conciliazione, rispettivamente quella del deposito della domanda quando la

conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della procedura, tutti

capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione contro il proprio

contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2). Vanno a

questo proposito segnalate le sentenze cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre

2017, 36.2019.33 del 3 giugno 2019, 36.2019.34 del 3 giugno 2019 e 36.2019.54

del 16 settembre 2019, dove il TCA ha respinto le petizioni poiché l’attore,

rispettivamente le attrici e l’attrice hanno convenuto in causa un’altra società

del medesimo gruppo assicurativo.

6.

In

concreto l’attrice ha convenuto in causa l’assicuratore sociale CV 1 che, come

esposto nelle considerazioni di fatto, è la società del gruppo __________ che

si occupa dell’assicurazione sociale contro le malattie e contro gli infortuni

previste da LAMal e LAINF. L’art. 1.2. delle CGA della __________ (che risulta

essere l’ente assicuratore delle pretese fatte valere dalla signora AT 1),

prodotte con le proprie osservazioni dall’assicuratore convenuto in causa, prevede

che l’intermediario inserito nella polizza è autorizzato a effettuare tutte le

operazioni in nome e per conto di __________. Indubbiamente, dunque,

l’assicuratore chiamato ad effettuare la prestazione, ossia l’assicuratore che

doveva essere convenuto in causa per le pretese dell’attrice, era quest’ultima

società e non l’assicuratore sociale.

7.

L’attrice

indica di essere stata tratta in inganno e di avere domandato all’assicuratore

(con il quale ha scambiato tutta la corrispondenza relativa al caso: ossia

l’assicuratore qui convenuto in causa, che manifestamente ha agito per conto

dell’assicuratore delle prestazioni [art- 1.2. CGA 2a frase]) di

ottenere copia della polizza e delle CGA. Dagli atti indicati dalla stessa

attrice (doc. P pag. 2) emerge, invece, che il patrocinatore della signora AT 1

ha chiesto a CV 1 unicamente “copia della polizza sottoscritta con il datore

di lavoro … così come l’incarto completo”. La polizza è stata negata,

l’incarto completo trasmesso per quanto di rilievo. Il patrocinatore

dell’attrice non risulta avere chiesto (con il doc. P, e non ne cita altri) le

CGA/CSA relative al caso. Sulla base di tale circostanza la signora AT 1

contesta non tanto il fatto di avere convenuto in causa la parte errata, ma

ritiene che la responsabilità di tale errore sia da ricondurre all’assicuratore

convenuto in causa che non le avrebbe fornito la polizza. Come specificato

nelle considerazioni di fatto, l’attrice ha chiesto (doc. IX e nel corso

dell’udienza, doc. XII) l’acquisizione della polizza conclusa dalla sua datrice

di lavoro con __________, prova che il Giudice delegato ha rifiutato (doc.

XIII). La signora AT 1 ha pure contestato la richiesta di ripetibili formulata

dall’assicuratore sociale postulandone a sua volta.

8.

Se è

vero che, nelle corrispondenze tra le parti, l’assicuratore convenuto in causa

non ha ricordato, spontaneamente, di rappresentare l’ente che assicura le

prestazioni (società del gruppo), e se è vero che non ha fornito la polizza

assicurativa richiesta, l’errore in cui versa l’attrice non può essere ricondotto

alla CV 1. L’attrice, e meglio il suo patrocinatore (cognito in materia), non

misconosce certamente il tenore dell’art. 3 cpv. 3 LCA, applicabile in

concreto. Come rammenta Lucile Bonaz

(tesi cit. n. 372 p. 123):

" Il convient également de noter qu’en droit des

assurances privées, l’art. 3 al. 3 LCA oblige l’employeur, qui conclut une

assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, de renseigner

ces derniers sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et

sur sa résiliation. L’entreprise d’assurance met à la disposition de

l’employeur tous les documents nécessaires à cette fin. Cependant, l’assureur

n’assume aucune obligation d’information directe envers les personnes assurées,

car elles sont simplement les bénéficiaires du contrat collectif souscrit par

leur employeur.”

In

questo senso STF 4A_460/2017 dell’8 dicembre 2017, consid. 4.2. Nella STF

4A_10/2016 dell’8 settembre 2016, consid. 4.2 (non pubblicato nelle DTF 142 III

671) il TF ha specificato come:

" 4.2. Nach Art. 3 Abs. 3 VVG (in Kraft seit 1. Januar

2007, vgl. AS 2005 5245) ist der Versicherungsnehmer bei Kollektivverträgen,

die anderen Personen als dem Versicherungsnehmer einen direkten

Leistungsanspruch verleihen, verpflichtet, diese Personen über den wesentlichen

Inhalt des Vertrages sowie dessen Änderung und Auflösung zu unterrichten. Der

Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer die zur Information erforderlichen

Unterlagen zur Verfügung. Dass danach gerade keine Informationspflicht des

Versicherers an die Versicherten selbst besteht, stellt der Beschwerdegegner

nicht in Abrede. (…)

4.3

Der Beschwerdegegner setzt sich mit Art. 3 Abs. 3 VVG nicht auseinander. Er

leitet aus dem Urteil 5C.41/2001 vom 3. Juli 2001 E. 2l ab, es bestehe ein

rechtspolitisches Defizit, das er mit Bezug auf eine Literaturstelle

(HÄBERLI/HUSMANN, a.a.O., N. 594 ff., 599) zu beheben vorschlägt. Er bringt

vor, die Beschwerdeführerin sei ihm gegenüber aus Vertrauenshaftung wegen mangelnder

Information über die Säumnis der Versicherungsnehmerin - deren

einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer er war - leistungspflichtig.

4.4

Der Beschwerdeführer verkennt, dass nach den von ihm selbst zitierten Autoren

(welche die "Lücke im VVG-Versicherungsschutz" bedauern [a.a.O., N.

589] und im "Exkurs: Vertrauenshaftung des Versicherers für unterlassene

Information des Arbeitnehmers?" in N. 594 ff. eine Lösung vorschlagen) die

Rechtsfolge in erster Linie in Schadenersatzansprüchen bestehen soll neben der

allfälligen Möglichkeit eines rückwirkenden Übertritts in die

Einzelversicherung (a.a.O., N. 600). Der Beschwerdegegner behauptet nicht

einmal, er habe entsprechende Begehren gestellt und gehörig substanziiert (etwa

in Bezug auf die Kausalität). Damit erübrigt sich eine Auseinandersetzung mit

der von ihm zitierten Literaturmeinung.”

Sul

tema si veda anche il Commentaire Romand de la LCA, Neuhaus/Bovet ad art. 95a N 19 e, soprattutto, ad art. 3 n.

18.

e seguenti secondo cui:

" L’art. 3 al. 3 LCA oblige l’assureur à mettre à

disposition du preneur tous les documents devant permettre à celui-ci de

remplir son obligation d’information envers des tiers au bénéfice d’un droit

direct aux prestations.

Cette obligation précontractuelle ne prend pas fin lors de la

conclusion du contrat, mais perdure tout au long des rapports contractuels. On

se trouve alors face à une relation tripartite insatisfaisante. D’un côté,

l’ayant droit (tiers) dispose de prérogatives à l’égard de l’assureur (art. 87

LCA), mais doit se diriger vers le preneur pour les connaître, l’art. 3 al. 3

LCA ne prévoyant aucune obligation d’information directe de l’assureur envers

l’ayant droit (tiers). Si l’on comprend l’impossibilité matérielle pour

l’assureur d’informer les assurés, dont il ne connaît pas le cercle, le devoir

d’information de l’assureur s’impose à l’égard des assurés sollicitant des

informations qu’ils n’ont pu obtenir du preneur. Nous sommes en effet d’avis

que l’assureur doit, sur requête de l’ayant-droit (tiers), suppléer au défaut

d’information du preneur. Sinon, l’ayant-droit (tiers), n’ayant pas pu obtenir

du preneur les informations nécessaires, risquerait de ne pas pouvoir faire

valoir ses droits à l’égard de l’assureur (p.ex. en cas de disparition du

preneur). Ce devoir d’information se justifie d’autant plus que l’ayant-droit

(tiers) a généralement payé des primes et pourrait même devoir suppléer au

défaut de paiement des primes du preneur (art. 18 al. 2 LCA).

La révision ne pallie pas cette difficulté, mais précise que le champ

d’application de cet alinéa sur les assurances collectives ne concerne

désormais plus que les assurances collectives de personnes en milieu

professionnel, à savoir notamment les assurances collectives d’indemnités

journalières en cas de maladie.”

9.

Nonostante

le critiche della dottrina mosse alla scelta legislativa (vedi sopra) il testo

della norma appare chiaro e la regola, che trova il suo fondamento nel fatto

che i beneficiari sono sconosciuti generalmente all’assicuratore e possono

cambiare nel corso della vigenza del contratto, mentre sono ben noti invece al

datore di lavoro o ex datore di lavoro, va applicata.

In genere,

in caso di contatto diretto tra beneficiario delle prestazioni ed assicuratore,

quest’ultimo mette a disposizione del beneficiario le CGA rispettivamente le

CSA che reggono la polizza, si tratta in genere di documenti che si reperiscono

nei siti internet degli assicuratori e non comprendono dati sensibili. Non

invece la polizza stanti i dati degni di protezione che essa contiene (massa

salariale; ammontare dei premi e eventuali riserve relative nei confronti di determinati

beneficiari).

In

concreto la signora AT 1 doveva rivolgersi alla datrice di lavoro, ossia la __________

con sede nel suo Comune di domicilio (__________) avente per scopo “L'importazione

e l'esportazione, la vendita di materie prime, di prodotti semi­finiti e di

prodotti finiti a base di erbe e in generale di tutto ciò che viene utilizzato

in medicina cinese, come pure la vendita di merci di ogni genere” (come

rilevato dal Registro di Commercio del Cantone Ticino online), gestita dalla

responsabile Fa__________ e di proprietà di __________ domiciliata ad __________

(__________), rispettivamente poteva chiedere all’assicuratore che con lei

corrispondeva copia delle CGA/CSA (d’altra parte necessarie per determinare i

propri diritti contrattuali), ciò che non ha fatto. Come indicato nella pratica

gli assicuratori non rifiutano l’invio delle CGA/CSA rispettivamente

informazioni relative alle stesse (quali la loro data e l’eventuale link per il

reperimento sul sito internet). La polizza invece non è praticamente mai

trasmessa (non solo per il tenore dell’art. 3 cpv. 3 LCA) ma siccome contiene,

come indicato, dati sensibili relativi ai premi, alla massa salariale, a

eventuali riserve poste in essere dall’assicuratore e relative all’uno o

all’altro beneficiario con l’indicazione di motivi pertinenti alla salute.

Anche in quest’ottica la scelta del legislatore all’art. 3 cpv. 3 LCA appare da

condividere anche se potrebbe implicare qualche difficoltà maggiore al

beneficiario confrontato con un datore di lavoro (o ex datore di lavoro) restio

a fornire informazioni o deceduto rispettivamente fallito o non reperibile, ciò

che non è il caso in concreto.

10.

Nel caso

di specie la signora AT 1 non ha interpellato la qui convenuta in merito

all’assicuratore obbligato alla prestazione, non ha chiesto alla medesima

convenuta la trasmissione delle CGA/CSA applicabili al caso, ha chiesto

all’assicuratore l’invio di una polizza che, correttamente, quest’ultima non ha

fornito non potendolo fare. La signora AT 1 non risulta abbia interpellato il

proprio datore di lavoro, non ha neppure eseguito una semplice verifica

relativa all’assicuratore che intendeva convenire in causa a RC del Cantone __________,

non ha operato (a fronte del nome dell’assicuratore chiaramente richiamante le

assicurazioni sociali LAMal e LAINF) una verifica nel sito del BAG relativo

alla lista degli assicuratori sociali malattia autorizzati. Il legale, con semplici

verifiche, anche senza interpellare il datore di lavoro, avrebbe potuto

comprendere che l’assicuratore qui convenuto non disponeva della legittimazione

passiva. Si ribadisce che se la signora AT 1, per il tramite del patrocinatore,

avesse interpellato più puntualmente l’interlocutore autore degli scritti doc.

M, S, V, BB (in cui sono richiamate le CGA all’art. 9.2. relativo alla

diminuzione del danno) e DD, avrebbe facilmente appreso qual era l’ente

assicuratore. La datrice di lavoro risulta essere società ancora attiva, gestita

da persone del luogo ed amministrata da persona domiciliata nella regione, e

non certo società con sede all’estero e difficile da raggiungere, e non risulta

– come indicato – che il patrocinatore dell’attrice l’abbia interpellata in

merito a polizza e condizioni assicurative.

Va

dato atto alla parte attrice che, per una questione di praticità e chiarezza,

l’assicuratore rappresentante meglio avrebbe fatto (e meglio farebbe) ad

indicare nella sua corrispondenza il fatto di operare per conto ed in nome

della __________ (come questa Corte ha rilevato per altri assicuratori in

costellazioni simili), al fine di evitare confusione per i beneficiari

d’assicurazione non patrocinati da legali avvezzi alla materia.

11.

La

petizione incoata nei confronti di una convenuta priva di legittimazione

passiva, deve conseguentemente essere respinta. La causa può essere decisa

senza l’assunzione di ulteriori prove, specie, come indicato alle parti nello

scritto 7 ottobre 2024 (doc. XIII), non è d’utilità alcuna, ai fini del

presente giudizio, l’acquisizione della polizza assicurativa postulata

dall’attrice nei suoi scritti e all’udienza. La polizza potrebbe unicamente

confermare l’esistenza di un contratto d’assicurazione IG tra la datrice di

lavoro dell’assicurata qui attrice e la __________, circostanza questa non

posta in discussione tra le parti. Va qui rammentato che, conformemente alla

costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se

egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto

all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non

muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove;

cfr. STF 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla STF 4A_228/2012

del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche STF

4A_675/2016 del 15 dicembre 2016; STF 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.1-3.3; STF 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; STF 4A_175/2015 del

4.

maggio 2015).

12.

Alla

luce di quanto precede non sono prelevate spese processuali (art. 114 lett. e

CPC).

13.

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno invece assegnate ripetibili (cfr.

art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler

Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114

CPC, pag. 701; cfr. STF 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non

pubblicato in DTF 137 III 47 e STF 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4;

cfr. anche STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo

2018; STCA 36.2017.68

del 23 aprile 2018). Come indicato in precedenza non può essere ritenuta la richiesta

dell’assicurata di non ammettere ripetibili in favore della convenuta alla luce

delle pretese responsabilità della medesima nell’errore in cui è incappata la

signora AT 1 nella designazione della convenuta. Neppure può essere recepita la

richiesta di vedersi riconoscere ripetibili in questa sede siccome totalmente

soccombente. L’identificazione dell’errore era in sé facile: la convenuta è

palesemente un assicuratore sociale (come esprime il nome della società ed una

verifica a RC rispettivamente nel sito del BAG avrebbe permesso di rilevare),

bastava una semplice richiesta di informazioni alla società convenuta (e

corrispondente del legale dell’attrice) limitata al nome dell’ente assicurativo

rispettivamente la postulazione delle CGA o delle CSA ma, soprattutto, la

signora AT 1 rispettivamente il suo patrocinatore avrebbero potuto (e dovuto) con

estrema facilità interpellare la signora __________ o la signora __________ o,

più formalmente, la __________ ottenendo le informazioni che obbligatoriamente

(art. 3 cpv. 3 LCA) deve fornire il datore di lavoro al beneficiario della

polizza in questa costellazione.

14.

L’importo

delle indennità per ripetibili da riconoscere va determinata in base al Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (del 19 dicembre 2007). L’azione non cifra in

maniera chiara le pretese fatte valere, unicamente a pag. 1 del doc. I (petizione)

è indicato un valore non inferiore a CHF 30'000 oltre accessori. Le ripetibili devono

essere stabilite (in applicazione dell’art. 11 del citato regolamento) in una

forchetta tra il 10 ed il 20% del valore determinato del litigio ossia da CHF

3'000 a CHF 6'000. Va però considerato il tenore dell’art. 13 del medesimo

regolamento in base al quale in “caso di manifesta sproporzione tra il

valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti”. In concreto la cifra delle ripetibili può essere

equamente stabilita in CHF 1’500 (Iva compresa) pari alla metà dell’importo

minimo dell’art. 11 del regolamento citato, somma che considera adeguatamente

l’impegno limitato al tema della legittimazione del patrocinatore

dell’assicuratore.

Non

sono invece prelevate tasse di giustizia e spese come indicato.

15.

L’attrice

ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio e all’assistenza giudiziaria

con il patrocinio dell’avv. RA 1 e questo alla luce delle sue condizioni economiche

modeste.

Ai sensi

dell’art. 117 CPC, che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui

all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto

2014.

consid. 3 con rinvii), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di

possibilità di successo (lett. b). Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito

patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv.

1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e

pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare

nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide

sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La

controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la

dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali

il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In

sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv.

5). Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio

è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa

del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv.

2).

Come emerge

dalla sentenza 13.2023.39, 13.2023.30 della terza Camera civile del Tribunale

d’appello del 13 giugno 2023, consid. 6, è considerato indigente chi non è in

grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza

di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla

situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi

quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser

posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale

4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio

inquisitorio limitato (Trezzini,

op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente

presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria

attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che

egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare

il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid.

5.

con rinvii).

Quale

ulteriore condizione (cumulativa) posta dalla legge è che la domanda non appaia

priva di possibilità di successo. Una causa è priva di probabilità di successo

quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai

rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non

intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si

esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal

processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve

poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla

(STF 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario

pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1°

febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo

invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno –

oppure appaiono solo lievemente inferiori – a quelle di soccombenza. Tale

valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è

presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame

sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020

consid. 5.2 con riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

In concreto

la domanda deve essere respinta. Al momento dell’inoltro della domanda di

assistenza giudiziaria (doc. XI del 27 settembre 2024) alla signora AT 1 era

ampiamente nota la posizione dell’assicuratore, era chiaro il tenore delle CGA,

lo scritto doc. X del Tribunale, ciò che rendeva la procedura assolutamente

priva di possibilità di un esito favorevole, e ciò sin dall’inizio se solo il

patrocinatore della beneficiaria della polizza avesse posto in atto quelle

minime verifiche possibili (si veda in primis l’art. 3 cpv. 3 LCA) che gli

avrebbero permesso di evitare una procedura giudiziaria di natura civile contro

un assicuratore sociale (il cui nome indicava la sua natura). Si prescinde dal

carico di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione del 19 agosto 2024 di AT 1, __________, nei confronti

dell’assicuratore sociale CV 1, __________ è respinta.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. RA 1

del 27 settembre 2024 è respinta.

3. Non si

prelevano tasse e spese giudiziarie.

4. L’attrice

è condannata a versare, a titolo di ripetibili, alla convenuta l’importo CHF 1'500.

5. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

6. Contro il presente giudizio è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD Gianluca

Menghetti