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Decisione

36.2024.35

Premi arretrati e partecipazioni ai costi. Ricezione diffide e richiami da parte dell'assicurato contestata. Portata dell'obbligo di diffidare, previa sollecitazione, il debitore. Onere della prova di una diffida, conseguenze della mancata prova della sua notifica. Premi figli minorenni e coniugi

16 dicembre 2024Italiano69 min

I inc. 36.2024.35) RI 1 contesta il provvedimento emesso dalla Cassa con argomenti

Source ti.ch

Incarto

n.

36.2024.35

36.2024.37

IR/sc

Lugano

16

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 5

settembre 2024 e 12 settembre 2024 formulati da

RI 1

contro

CO 1

avverso le decisioni su

opposizione rese il 9 e il 16 luglio 2024 dall’assicuratore sociale in tema

di premi (relativi al mese di luglio 2023), inc. 36.2024.35;

rispettivamente in tema di premi (da settembre a dicembre 2023) e partecipazione

ai costi di cura, inc. 36.2024.37

considerato in

fatto

1.1. RI 1 (cittadino italiano,

domiciliato a __________, nato nel 1968, di professione avvocato) era

assicurato (doc. 2), nel corso del 2023, unitamente alla moglie __________

(1989) e alla figlia __________ (2022), presso CO 1 (CO 1 o Cassa qui di

seguito). RI 1 ha scelto, per i tre membri della famiglia, una forma

particolare d’assicurazione denominata __________. I premi stabiliti per tale

copertura, nell’anno d’interesse, assommavano a CHF 341,60 per ciascun adulto e

CHF 105,10 per la minore, al netto della distribuzione della tassa ambientale.

1.2. Come appare dagli atti prodotti

dalla Cassa nell’inc. 36.2024.35, con conteggio del 13 maggio 2023

l’assicuratore ha chiesto il versamento (entro il 30 giugno 2023) dei premi del

mese di luglio 2023 per i membri della famiglia __________ pari a CHF 788,30

(doc. 5). Visto il mancato pagamento nei termini, il 9 agosto 2023 l’assicuratore

ha sollecitato il pagamento del dovuto (doc. 6), diffidando RI 1, dato il

mancato adempimento dell’obbligo legale, il successivo 26 agosto 2023 inserendo

nel conteggio le spese amministrative di CHF 25 causate dalla necessaria

diffida (doc. 7).

Il 31 agosto 2023, mediante

messaggio di posta elettronica, l’assicurato, facendo riferimento al “conteggio

__________ - … __________ … periodo 1.7.23 …” si è rivolto alla Cassa

postulando una proroga del pagamento “al 15.09.23 o quell’altro concedibile”

(doc. 8).

Mediante lettera datata 31 agosto

2023 intestato “Conferma blocco del sollecito” l’assicuratore (doc. 9)

ha concesso una proroga del termine per il pagamento dei premi del mese di

luglio sino a fine settembre 2023, confermando il blocco del sollecito

ed

indicando al signor RI 1 di attendersi il versamento di CHF 788.30.

Considerato il mancato rispetto

del termine della fine di settembre 2023 concesso per il pagamento, l’assicuratore

ha fatto spiccare (doc. 11) un PE (__________) il 5 gennaio 2024 chiedendo il

versamento dell’importo dei premi con interessi al 5% dal 22 dicembre 2023,

oltre a CHF 150 a titolo di spese amministrative (stante il mancato puntuale

pagamento del premio e la necessità di sollecito, diffida e procedura esecutiva)

e CHF 19.05 di interessi maturati sino alla data del PE. Il debitore si è

opposto all’atto esecutivo e, con decisione del 5 febbraio 2024, l’assicuratore

ha rigettato l’opposizione considerando un aumento degli interessi a CHF 24,10

per un importo complessivo di CHF 962.40 (nella tabella di calcolo

accompagnante la decisione è indicata una richiesta di interessi moratori del

5% dal 30 giugno 2023; doc. 12).

1.3. Mediante scritto 5 marzo 2024

(pervenuto il giorno successivo all’amministrazione), RI 1 si è opposto alla

decisione formale di CO 1 osservando come il PE sia stato emanato in periodo

festivo senza previa intimazione (e violando così l’art. 5 Cost. fed.) di

avvisi e/o diffide. Egli rileva di avere, dopo le festività natalizie, chiamato

l’assicuratore per “verificare i pagamenti eventualmente dovuti e quindi

provvedere al caso”, verifica che sarebbe stata vana stante l’emanazione

del PE prima ancora della fine delle festività. L’assicurato osserva come

notifiche non avvenute per mezzo di raccomandata non sarebbero certe

nell’esito. L’agire della Cassa avrebbe violato gli art. 5 e 6 CEDU oltre

all’art. 5 Cost. fed. Per i conteggi di prestazioni (incarto 36.2024.37)

l’assicurato indica mancanza di spiegazioni e quindi violazione del suo diritto

di essere sentito. La decisione oggetto dell’opposizione non sarebbe poi

motivata. Egli ha quindi postulato l’accoglimento della sua opposizione e la

cancellazione del PE con spese poste a carico dell’assicuratore (doc. 13).

Mediante decisione resa su opposizione

il 9 luglio 2024 CO 1 ha confermato il suo buon diritto imponendo

all’assicurato di pagare complessivamente CHF 938,30 (doc. 14).

1.4. Con ricorso del 5 settembre 2024 (doc.

Fatti

I inc. 36.2024.35) RI 1 contesta il provvedimento emesso dalla Cassa con argomenti

ripresi dalla sua opposizione, che egli ripropone integralmente, contestando le

argomentazioni dell’amministrazione. L’assicurato rileva poi la sproporzione

tra spese amministrative postulate da CO 1 e l’importo del credito vantato così

come pure gli interessi pretesi. Nuovamente sono invocate, in maniera generica,

norme della CEDU (art. 5, 2, 3 ed 8) senza però specifiche e dettagliate

argomentazioni, ed è invocata la disparità nella tutela degli assicurati

considerati soggetti deboli rispetto agli assicuratori. RI 1, da ultimo, constata

il fatto che gli assicurati siano tre soggetti diversi e contesta per questo la

sua “legittimazione passiva” poiché gli altri soggetti interessati non

sarebbero stati oggetto di richiamo e diffida per il pagamento dei premi.

L’atto è stato intimato a CO 1 il

9 settembre 2024 (doc. II) e l’amministrazione ha presentato la sua risposta di

causa il successivo 3 ottobre 2024 (doc. III). Si osserva come la risposta è stesa

su ben 7 fitte pagine di argomentazioni di cui occorre qui brevemente evocare

genericamente quanto esposto nelle considerazioni al punto 3.6. relativo alla

possibilità per l’assicuratore di prelevare spese amministrative, 3.7. avente

per oggetto il tema degli interessi postulati, il punto 3.8. che tratta della

quantificazione della pretesa assicurativa (limitata ai premi per CHF 788,30)

ed alle spese amministrative (CHF 150) mentre non sono oggetto d’esecuzione le

spese esecutive stesse (come riconosce l’assicuratore, invero ogni volta che è

confrontato con incasso forzato di premi). Nelle sue conclusioni (punto 3.10.) CO

1 ribadisce quindi il suo buon diritto d’incassare dall’escusso l’importo dei

premi (CHF 788,30) e le spese amministrative (CHF 150) oltre interessi al 5%

sui premi dal 30 giugno 2023 e di ottenere il rigetto dell’opposizione al PE.

Le argomentazioni dell’amministrazione saranno riprese, laddove necessario, in

corso di motivazione.

Il 4 ottobre 2024 (doc. IV) le parti

sono state avvisate della possibilità di esercitare i loro diritti processuali,

il 15 ottobre 2024 il ricorrente ha consultato gli atti presso il Tribunale ed

ha quindi prodotto ulteriori osservazioni con documenti, ribadendo le sue

ragioni, cui sarà cenno in corso di motivazione.

1.5. Come emerge dagli atti prodotti

dall’assicuratore nell’inc. 36.2024.37, con conteggio dell’8 luglio 2024, CO 1

ha chiesto a RI 1, alla scadenza del 31 agosto 2024, il versamento dei premi

relativi al mese di settembre 2023 dovuti per sè, per la moglie e per la figlia

__________ (doc. 5), il 19 agosto 2024 sono stati invece chiesti i premi

relativi al mese di ottobre 2023 (con scadenza il 30 settembre 2024, doc. 6) il

16 settembre 2024 è stato chiesto il pagamento dei premi del mese di novembre 2023

(scadenza il 30 ottobre 2024, doc. 7) ed il 14 ottobre 2024 è stato chiesto il

pagamento dei premi del mese di dicembre 2023 (scadenza 30 novembre 2024, doc.

8). Parallelamente all’assicurato è stato domandato il versamento di CHF 84.75

e CHF 36.25 a titolo di partecipazione ai costi di cura (doc. 9 e 10). Per

quanto rilevabile dalla documentazione prodotta dalla Cassa, il pagamento dei

premi di settembre 2024 è stato sollecitato il 23 settembre 2024 (doc. 11),

quello di ottobre il 25 novembre 2024 (doc. 12), in stessa data quello di

novembre 2024 (doc. 13) e quello di dicembre il 16 dicembre 2024 (doc. 14). A

loro volta le partecipazioni ai costi sono state sollecitate il 25 novembre

2024 (doc. 15 e 16). Con una maggiorazione di spesa di CHF 25 ciascuna (per i

costi amministrativi) i premi descritti e le partecipazioni indicate sono state

oggetto di diffide (doc.17 a 22 inc. 36.2024.37). Visto il mancato pagamento

degli importi pretesi CO 1 ha fatto spiccare, nei confronti di RI 1, un PE (__________)

il 24 aprile 2024 per gli importi indicati, maggiorati di spese ammnistrative

complessive cifrate in CHF 250, ed accessori.

RI 1 si è opposto all’atto

esecutivo ed il 31 maggio 2024 l’amministrazione ha emanato una decisione

formale con cui ha confermato il proprio credito complessivo (doc. 25 inc. 36.2024.37).

L’escusso si è opposto alla decisione formale della Cassa con argomenti nella

sostanza uguali a quelli esposti nella sua opposizione e nel suo ricorso al

Tribunale cantonale delle assicurazioni formante l’inc. 36.2024.35 (ci si

riferisca all’esposizione del punto 1.3. precedente).

L’assicuratore ha emesso la sua

decisione su opposizione il 16 luglio 2024 confermando il suo buon diritto ad

incassare quanto preteso ed al rigetto dell’opposizione interposta al PE (doc.

27 inc. 36.2024.37).

1.6. Con ricorso del 12 settembre 2024

(doc. I inc. 36.2024.37), che riprende gli argomenti del gravame doc. I incarto

36.2024.35, l’assicurato contesta la decisione per l’inosservanza dei termini

di notifica, l’incertezza nella conoscenza di eventuali importi dedotti

solleciti e diffide, inosservanza del principio della buona fede (art. 5 Cost.

fed.) e questo nel modus operandi complessivo di CO 1, violazione dei principi

“sottesi all’art. 5 CEDU non consentendo una adeguata conoscenza ed attività

di controllo circa l’effettiva conoscenza di tutte le comunicazioni CO 1”

con lamentata violazione del diritto di essere sentito da parte

dell’assicuratore. Il ricorso invoca poi la violazione degli art. 2, 3 ed 8

CEDU per la tutela del diritto alla salute e la violazione dell’art. 9 Cost.

fed. in materia di buona fede l’assicuratore non consentendo rateizzazioni del

debito. RI 1 ribadisce una carenza di legittimazione passiva e lamenta

l’assenza di motivazione relativa alla richiesta di partecipazione alle spese

di cura. Egli ritiene irrite le procedure poste in atto da CO 1 siccome non è dimostrato

il rispetto dei 30 giorni di cui all’art. 64a LAMal dalla sua conoscenza del

debito. L’esposto ritiene poi una violazione dell’art. 14 CEDU (che ha per

oggetto il divieto di discriminazione), e postula la produzione delle fatture

relative alle postulate spese di partecipazione. Da ultimo è lamentata la

mancata audizione personale (da parte della Cassa) in sede amministrativa e

richiamata la gravidanza a rischio della moglie che ha imposto le spese di cura

per cui contesta la partecipazione richiesta da CO 1.

L’atto è stato notificato

all’assicuratore il 16 settembre 2024 (doc. II) che ha presentato la risposta

di causa il successivo 10 ottobre 2024 (doc. III). Con ordinanza dell’11

ottobre 2024 alle parti sono stati notificati i rispettivi diritti processuali

(doc. IV). RI 1 ha potuto consultare gli atti delle due procedure che lo

riguardano il 15 ottobre 2024 presso la Cancelleria del Tribunale ed ha formulato

osservazioni producendo ulteriori atti (doc. V).

1.7. Come indicato, RI 1 ha presentato

osservazioni il 16 ottobre 2024 (doc. V) con cui ha ribadito le sue

motivazioni, ribadendo che nulla sarebbe certo quo alle notifiche, confermando

nuovamente il difetto di legittimazione passiva con riferimento all’art. 166

cpv. 1 CCS citato dalla controparte, insistendo sulla violazione degli art. 2,

3, 5 e 8 CEDU siccome sarebbe posto un “favor ulteriore alla parte cd più

forte, rispetto al consumatore” e conferma come l’agire dell’assicuratore

in periodo natalizio svuoterebbe “… il senso ed i principi sottesi all’art.

5 CF”.

Lo scritto è stato notificato

all’assicuratore per conoscenza (doc. VI).

Il 4 novembre 2024 (doc. VII)

il Giudice delegato, riferendosi alle due procedure pendenti, ha interpellato

l’assicuratore in merito alla modalità di invio dei richiami e dei solleciti di

pagamento in atti, a sapere se i medesimi siano stati notificati mediante

lettera raccomandata, lettera A-Plus o tramite posta “normale” (A o B).

Con risposta del 12 novembre 2024 (doc. VIII) l’assicuratore ha, in

particolare, evidenziato quanto, per completezza, occorre riportare qui di

seguito:

" (…)

comunichiamo che solleciti e diffide inerenti al pagamento di premi e

partecipazioni LAMal di CO 1 vengono di regola inviati per posta B

all’assicurato, e meglio B2 (previsto per gli invii in grandi quantità); solo

in casi eccezionali l’invio avviene per lettera A-plus o per raccomandata.

Anche al signor RI 1 gli invii venivano trasmessi per posta B. CO 1 non solo

invia una diffida formale, ma anche un preventivo sollecito per ogni fattura:

le possibilità che nessuno degli invii venga notificato al destinatario sono

assai remote.

(…).

(…) se un invio non è potuto venir notificato, la posta lo ritorna

a CO 1 informando che la notifica era impossibile; in tal caso CO 1 registra la

corrispondenza a sistema informatico come “ritorno postale”

(…) e prevede ad effettuare verifiche per capire il motivo del

mancato recapito postale (…).

Nella fattispecie segnaliamo che il signor RI 1 è registrato

presso CO 1 anche come utente del portale on-line CO 1 e quindi ha la

possibilità di vedere le fatture di CO 1 e il relativo stato di pagamento, se

la fattura non è ancora stata saldata e i relativi termini, con l’indicazione

se l’esecuzione è prossima (vedi allegato estratto informatico doc. 17).

L’ipotesi generica sollevata dal signor RI 1 circa la mancata notifica non è

sufficiente per dedurre una mancata notifica degli (svariati) invii di CO 1

allo stesso.” (doc. VIII inc. 36.2024.35)

Quindi CO 1 ha confermato che

richiami e diffide sono stati trasmessi all’assicurato mediante invii di posta

semplice, non tracciati, e non è stata in grado di comprovare la loro notifica

al ricorrente se non per un ragionamento deduttivo. Pur indicando

l’accessibilità al sistema informatico della Cassa da parte del ricorrente,

l’amministrazione non ha sostenuto che RI 1 abbia potuto prendere visione e

conoscenza (rispettivamente abbia preso visione e conoscenza) dei diversi

solleciti e delle diffide consegnate agli atti. CO 1 non ha sostenuto tale circostanza

e neppure l’ha corroborata mediante la produzione di estratti informatici o

documentazione atta allo scopo.

Lo scritto della Cassa è stato

trasmesso al ricorrente (doc. IX del 13 novembre 2024) per presentare sue

osservazioni, pervenute con scritto del 23/26 novembre 2024 (doc. X con

allegati) cui sarà fatto cenno in corso di motivazione laddove necessario.

L’assicurato ha ribadito le sue precedenti prese di posizione.

considerato in

diritto

in ordine

2.1. Secondo l’art. 76 della Legge sulla

procedura amministrativa LPAmm, in vigore dal 1° marzo 2014, simile all’art. 51

LPAmm in vigore fino al 28 febbraio 2014 - disposizione applicabile in virtù

del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca - quando siano proposti davanti alla

stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,

l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi

con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

dell’istruzione o della decisione delle altre.

In concreto i ricorsi del 5 e 12

settembre 2024 sono formulati dallo stesso assicurato, avverso due distinte (ma

simili nel contenuto) decisioni rese su opposizione da CO 1. I gravami hanno in

particolare per oggetto l’incasso di premi (rispettivamente premi e

partecipazione ai costi per complessivi CHF 121 per l’incarto 36.2024.37). Si

tratta di premi dell’assicurazione di base della famiglia del ricorrente

relativi al medesimo anno d’assicurazione, e il ricorrente solleva gli stessi argomenti

per contestare l’esigibilità dei crediti dell’assicuratore. Per economia

processuale le procedure vanno congiunte in un unico procedimento giudiziario

(cfr. STCA 36.2018.70 del 15 febbraio 2018; STCA 35.2014.57 e STCA 35.2014.85

del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV Nr. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005) e sono evase con questo giudizio.

nel merito

2.2. Per riprendere quanto già esposto

nelle STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024; 36.2023.5 e 9 del 2 ottobre 2023 e

36.2022.24 dell’11 luglio 2022, a norma dell’art. 61 cpv. 1 LAMal,

l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.

Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri

assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati

partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal

la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno

(franchigia) e (lett. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia

(aliquota percentuale). Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non

paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore,

dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine

supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga

i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere

che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei

debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in

anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli

interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5%

all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai

costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi

dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali

altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa

per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

Per maggiore completezza

occorre qui porre in evidenza, alla luce delle motivazioni del ricorrente (per

cui non gli sarebbero state notificati richiami e diffide di pagamento), come,

in base alle norme dell’Ordinanza (OAMal), i premi devono essere pagati in

anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Nel capitolo 3a dell’OAMal

l’Esecutivo federale ha regolato il tema del mancato pagamento dei premi e

delle partecipazioni, evocando anzitutto (art. 105a OAMal) che sui premi

scaduti sono dovuti interessi al 5% (art. 26 cpv. 1 LPGA). Per quanto attiene

invece alla procedura in caso di mancato pagamento dei premi (e delle

partecipazioni) l’OAMal (art. 105b cpv. 1) prevede che “l’assicuratore invia

la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato”,

rammentando (cpv. 2) che se l’assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se previste dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Dal 1. gennaio 2024 la

norma prevede che il DFI ne stabilisca gli importi massimi.

2.3. L’art.

64a LAMal, al cpv. 1, prevede che “Se l’assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora …”, le conseguenze della

mora sono quelle previste al capoverso 2 della norma ossia: “se, nonostante

la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli

interessi di mora entro il termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere

l’esecuzione. Il Cantone può esigere che l’assicuratore comunichi all’autorità

cantonale competente il nome dei debitori escussi”.

In

merito al mancato ossequio dei precetti formali della norma da parte

dell’assicuratore, il TF si è pronunciato nella DTF 131 V 147 consid. 5 (questa

giurisprudenza è fondata sul tenore dell’art. 9 cpv. 1 OAMal in vigore sino

alla fine del 2002 il cui testo prevedeva: "Se, nonostante diffida,

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore

deve promuovere una procedura esecutiva", sostituita poi dal

precedente tenore dell’art. 90 cpv. 3 OAMal di tenore pressoché uguale). L’Alta

Corte ricorda che il tenore della norma è chiaro:

" Der Wortlaut ist insoweit klar, als dass ein Vollstreckungsverfahren

zwingend einzuleiten ist, wenn die versicherte Person fällige Prämien oder

Kostenbeteiligungen trotz Mahnung nicht beglichen hat. Hingegen ist er nicht

eindeutig hinsichtlich der Frage, ob - so die Überzeugung der Vorinstanz - das

Vollstreckungsverfahren umgekehrt auch nur eingeleitet werden kann, wenn die

fälligen Ausstände vorgängig gemahnt worden sind, oder - so im Ergebnis die

Auffassung der Beschwerdeführerin - fällige Forderungen auch ohne spezielle

Zahlungserinnerung direkt in Betreibung gesetzt werden können. Der vom

Verordnungsgeber gewählte Satzaufbau gibt hierzu keine eindeutige und

unmissverständliche Antwort.

(…)

Indessen wäre die Bestimmung ohne die gleichzeitige

Verpflichtung des Versicherers, sämtliche fälligen Prämien und

Kostenbeteiligungen zwingend zu mahnen, ihres Sinnes beraubt. Denn diesfalls

wäre letztlich der Entscheid, ob eine fällige Forderung auf dem Betreibungsweg

durchgesetzt werden soll oder nicht, dem Versicherungsträger anheimgestellt:

Mahnt er, muss er bei ausgebliebener Zahlung zwingend das

Vollstreckungsverfahren einleiten; verzichtet er auf die Zahlungserinnerung,

muss er die Ausstände auch nicht auf dem Betreibungsweg vollstrecken und

allfällige Krankheitskosten und Prämienausstände gingen damit zu Lasten der

Versichertengemeinschaft. Dies widerspricht aber der gesetzlichen

Zahlungspflicht des Versicherten (Art. 61 und 64 KVG), welche mit Blick auf die

in der sozialen Krankenversicherung geltenden Grundsätze der Gegenseitigkeit

und der Gleichbehandlung der Versicherten (Art. 13 Abs. 2 lit. a KVG) auf der

anderen Seite vom Krankenversicherer verlangt, Ausstände einzufordern (vgl.

EVGE 1967 S. 11 Erw. 3b; bestätigt in RSKV 1973 Nr. 178 S. 155 Erw. 3).”

In quel giudizio l’Alta Corte

ha esaminato la conformità costituzionale e alla legge dell’imposizione di

passare, prima dell’esecuzione, attraverso una procedura di solleciti e diffide

obbligatoria. Il TF ne ha concluso che l’obbligo previsto dall'ordinanza di

procedere a una diffida per premi e partecipazioni ai costi prima di promuovere

la procedura esecutiva è conforme alla Costituzione e alla legge. (consid. 6):

" 6.1 Die Erfüllung der Prämienzahlungs- und der

Kostenbeteiligungspflicht durch die Versicherten ist - wie bereits erwähnt -

für die Finanzierung der Krankenpflegeversicherung (Art. 60 ff. KVG) und damit

den Gesetzesvollzug unentbehrlich. Art. 88 Abs. 2 KVG (in der bis 31. Dezember

2002 gültig gewesenen Fassung; nunmehr: Art. 54 ATSG) bestimmt, dass die gemäß

Art. 88 Abs. 1 KVG vollstreckbaren Verfügungen und Einsprache entscheide, die

auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichtet sind, vollstreckbaren

Urteilen im Sinne von Art. 80 SchKG gleichstehen. Ansonsten finden sich keine

weiteren Bestimmungen zur Durchsetzung der Geldforderungen; auch keine solchen,

die den Bundesrat ausdrücklich ermächtigen, die Vollstreckung näher auf

Verordnungsebene zu regeln (BGE 125 V 273 Erw. 6c). Indessen ist er in Art. 96

KVG allgemein beauftragt, Ausführungsbestimmungen zu erlassen.

6.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat

bereits an anderer Stelle entschieden, dass auf Grund dieser Gesetzeslage neben

der Zwangsvollstreckung nach SchKG in der KVV keine weiteren Formen des

Vollzugszwangs eingeführt werden dürfen (BGE 125 V 266, insbesondere 272 ff.

Erw. 6).

Die im SchKG geregelte Ordnung der

Zwangsvollstreckung von Geldforderungen verlangt für die Erteilung der

Rechtsöffnung nur, dass die betriebene Forderung fällig ist

(STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Art. 1-87, Basel 1998, N 39 zu Art. 80

und N 77 zu Art. 82, je mit Hinweisen). Alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV bestimmt

dagegen, dass fällige Prämien und Kostenbeteiligungen erst nach vorgängiger

Mahnung der Zwangsvollstreckung nach SchKG zugeführt werden dürfen. Damit wird

jedoch keine neue Form der Zwangsvollstreckung geschaffen, sondern es werden

lediglich deren Modalitäten für Prämien und Kostenbeteiligungen näher

umschrieben. Der Gläubiger ist gefordert, neben dem geltend gemachten Ausstand

dessen Mahnung durch Urkunde nachzuweisen, es sei denn, beides werde von der

Gegenpartei ausdrücklich anerkannt oder wenn beides notorisch oder

gerichtsnotorisch ist (in diesem Sinne ebenso bei zur Vollstreckung anstehenden

suspensiv bedingten Forderungen: PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Diss.

Zürich 2000, S. 116 und 203; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, a.a.O., N 44 zu Art.

80). Macht die Verwaltungsbehörde dagegen von der weitaus häufiger

anzutreffenden Möglichkeit Gebrauch, einen im Rahmen des von ihr eingeleiteten

Betreibungsverfahrens erhobenen Rechtsvorschlag selbst als ordentlicher Richter

im Sinne von Art. 79 SchKG zu beseitigen (BGE 119 V 331 Erw. 2b, BGE 128 III 41

Erw. 2; Pra 2003 Nr. 31 S. 159 Erw. 4; vgl. ROTH, Die Krankenkasse als

Rechtsöffnungsrichterin in eigener Sache, in: Festschrift 75 Jahre Konferenz

der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Basel 2000, S. 235, sowie grundsätzlich

AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. Aufl.

2003, § 19 Rz 15 u. 15a), wird sie dies ebenfalls nur tun dürfen, falls

vorgängig gemahnt worden ist. Alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV verstößt entgegen

der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung ebenso wenig gegen

betreibungsrechtliche Grundsätze. Zwar mag darin ein gewisser Widerspruch zur

für privatrechtliche Rechtsverhältnisse geltenden Regelung erblickt werden,

wonach die Mahnung einer fälligen Forderung im Rechtsöffnungsverfahren nur dann

von selbstständiger Bedeutung ist, wenn Verzugszinsen im Streit stehen (Art.

102 in Verbindung mit Art. 104 Abs. 1 OR; vgl. BGE 129 III 541 Erw. 3.2). In

Frage steht indessen die öffentlich-rechtliche "Zwangsversicherung"

und das KVG schreibt keine analoge Anwendung des OR oder einzelner seiner

Bestimmungen vor.

6.3 Das Versicherungsobligatorium zeichnet sich

dadurch aus, dass die versicherungspflichtige Person bei einem

Versicherungsträger nach Art. 11 KVG ungeachtet der persönlichen

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zwingend im vom Gesetzgeber näher

definierten obligatorischen Umfang angeschlossen sein muss und die

entsprechenden Prämien (Art. 61 KVG) wie auch Kostenbeteiligungen (Art. 64 KVG)

zu tragen hat (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 331 und 342). Wenn der

Bundesrat mit Rücksicht auf das Versicherungsobligatorium bei fälligen Prämien

oder Kostenbeteiligungen in alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV eine Mahnung verlangt,

ehe der Versicherungsträger zur Vollstreckung schreitet, ist darin insbesondere

im Hinblick auf die den Kassen offenstehende Möglichkeit, sich selber im

Anerkennungsprozess gemäss Art. 79 SchKG die Rechtsöffnung zu erteilen, ein vernünftiger

Grund zu erblicken. Als willkürlich kann diese Bestimmung nicht bezeichnet

werden, auch wenn sich die vom Bundesrat getroffene Regelung im Einzelfall

ausnahmsweise als wenig zweckmässig erweisen mag, etwa wenn sich die

versicherte Person aus grundsätzlichen Überlegungen von vornherein einer

Prämienzahlung verweigert. Der mit einem solchen Prozedere verbundene, im

Allgemeinen eher geringfügige Mehraufwand der Kassen ist hinzunehmen.

6.4 Gesamthaft gesehen ist die vorgängige Mahnung

gemäss alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV durch die allgemeine, einen weiten

Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene einräumende

Delegationsnorm von Art. 96 KVG gedeckt. Weder fällt die Verordnungsbestimmung

offensichtlich aus dem Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz

noch ist sie aus anderen Gründen verfassungs- oder gesetzwidrig. Dem

Verordnungsgeber wäre es jedoch nicht verwehrt, die Bestimmung differenzierter

auszugestalten, so dass Fälle, in denen das vorbehaltlose Mahnerfordernis von

vornherein einen Leerlauf produziert, davon ausgenommen sind.”

In un successivo giudizio

l‘Alta Corte ha ribadito le sue conclusioni. In discussione era una procedura

d’incasso relativa a premi non preceduta, come correttamente avrebbe dovuto, da

richiami e diffide, ma sfociata subito in un precetto esecutivo (PE). Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di Argovia, cui

l’assicurato si è aggravato contro la decisione resa su opposizione

dall’assicuratore, ha in parte accolto il ricorso. L’assicurato è stato

riconosciuto debitore dei premi pretesi dall’assicuratore, e obbligato al

versamento dei medesimi, ma la Corte non ha invece obbligato il medesimo al

pagamento delle spese di sollecito e diffida e non ha rigettato l’opposizione

al PE che la Cassa aveva fatto notificare al debitore. Nelle sue considerazioni

il TF (cfr. STF 9C_78/2016 e 9C_79/2016 del 21 luglio 2016 consid. 3.2.) ha, in

particolare, fatto riferimento alla giurisprudenza appena esposta ribadendo che:

" Prämienausstände allein nicht zur Anhebung einer Betreibung

berechtigen. Vielmehr hat der Versicherer einer versicherten Person vorerst

nach mindestens einer schriftlichen Mahnung eine Zahlungsaufforderung

zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen

des Zahlungsverzugs hinzuweisen.”

2.4. Nel caso

concreto, a RI 1, CO 1 chiede il pagamento di premi sia propri, sia della

coniuge, sia della figlia minorenne __________. L’importo postulato

dall’assicuratore appare in sé corretto (siccome desumibile dalle polizze

prodotte agli atti) e, come tale, non è contestato dall’assicurato. Si tratta

dei premi dovuti dai membri della famiglia __________ per i mesi di luglio,

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 (inc. 36.2024.35 e 37).

Partecipazioni ai costi sono invece chieste nell’ambito della procedura

formante l’inc. 36.2024.37. Si tratta, come recita la decisione resa su

opposizione del 16 luglio 2024, delle partecipazioni alle spese di cura del 18

agosto e 8 settembre 2023, spese il cui preteso rimborso sarà esaminato più avanti

in corso di motivazione.

2.5. Per quanto riguarda la “legittimazione

passiva” del ricorrente, va rilevato come la solidarietà per il pagamento

dei premi della moglie (rispettivamente del marito) di un/una assicurato/a, è

stata in particolare oggetto della recente STCA 36.2024.20 del 23 settembre

2024, ed ancora della STCA 36.2023.5 ed il relativo giudizio federale STF

9C_694/2023 (per non citarne che due). Più dettagliatamente, in una sentenza K 60/00 del 18 novembre 2002 (pubblicata in DTF 129 V 90), il Tribunale federale

ha ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi

dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie. Fondandosi sugli

art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte ha considerato che, in virtù

dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria un coniuge rispondesse solidalmente per i debiti

contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di

assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito

durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della

famiglia. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni

(si vedano le STF del 29 ottobre 2012 9C_14/2012 consid. 4 e 9C_756/2016 del 18

gennaio 2017, in particolare consid. 2.1.).

Il ricorrente contesta

genericamente il suo obbligo argomentando semplicemente che gli assicurati

sarebbero 3 (e non lui solo) e che non gli potrebbe essere riconosciuta la “legittimazione

passiva”. La tesi, per quanto riferibile alla consorte, non può essere

seguita in base alla citata giurisprudenza federale (e cantonale) pubblicata ed

ampiamente nota.

2.6. Per quanto attiene ai premi della

figlia __________, minorenne, vanno qui evocati gli art. 163 CC in uno con

l’art. 272 CC per cui:

" I genitori

ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e il rispetto che

il bene della comunione richiede.”

Secondo l’art. 276 CCS il

mantenimento da parte dei genitori consiste nella cura, nell’educazione e in

prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura

delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le

spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

Essi sono liberati dall’obbligo di man-tenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del

suo lavoro o con altri mezzi. Come rammenta l’art. 277 cpv. 1 CCS l’obbligo di

mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio. Se, raggiunta la maggiore

età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto

si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,

devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una

simile formazione possa normalmente concludersi (su questi aspetti: Francesca Ranzanici: L’entretien de

l’enfant majeur, Ed. Weblaw, 2011, Berna; si veda inoltre la STCA 36.2023.3 del

14 dicembre 2023).

L’obbligo di pagamento del premio

dei figli minorenni (come qui siccome __________ è nata il __________ 2022)

incombe quindi ai genitori come prevede l’art. 276 CCS. Il TF ha ritenuto che i

genitori sono responsabili solidalmente unicamente per quanto attiene il

pagamento dei premi dei figli sin quando siano minorenni, i figli maggiorenni

sono invece responsabili per il pagamento del loro premio e delle loro

partecipazione ai costi (STF 9C_660/2007 del 25 aprile 2008, consid. 3.2.).

Con riferimento ai premi dei

figli minorenni, con vigenza dal 1° gennaio 2024 è stata introdotta nella LAMal

una nuova norma: l’art. 61a LAMal che reca la marginale “Debitore dei premi dei

figli”. La legge impone quanto segue:

" 1

I premi del figlio sono esclusivamente coperti dai genitori fino alla fine del

mese in cui diventa maggiorenne. Il figlio non può essere tenuto responsabile

di questi premi nemmeno una volta raggiunta la maggiore età.

Considerandi

2.

I premi sono coperti dai genitori in modo solidale.

Se un genitore attesta che, in virtù di un contratto di mantenimento o di una

decisione giudiziaria, è obbligato a pagare all’altro genitore contributi di

mantenimento per il figlio che comprendono i premi e che questi contributi di

mantenimento sono stati pagati, soltanto l’altro genitore è debitore dei premi.”

Quanto indicato per i premi,

sulla scorta delle medesime basi, vale per l’obbligo di solvere le

partecipazioni ai costi di cura oggetto dell’inc. 36.2024.37 a carico di __________

(spese pediatriche) e della moglie del ricorrente (spese di vaccino durante la

gravidanza). Questo tema sarà trattato più avanti (consid. 2.8).

Si osservi come, a seguito

della modifica legislativa in vigore dal 1° gennaio 2024 che ha introdotto il

capoverso 1bis dell’art. 64 LAMal, la partecipazione ai costi per i

figli è coperta, fino alla fine del mese in cui diventano maggiorenni,

esclusivamente dalle persone debitrici dei premi. I figli non possono essere

tenuti responsabili di questa partecipazione ai costi nemmeno una volta

raggiunta la maggiore età; le esecuzioni avviate nei loro confronti per questo

motivo sono nulle.

Va qui soggiunto che, in base

alle norme transitorie della modifica legislativa approvata il 18 marzo 2022 ed

entrata in vigore il 1° gennaio 2024, “gli articoli 61a e 64 capoverso 1bis

si applicano agli assicurati ancora minorenni al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 18 marzo 2022. Si applicano anche ai premi, alle

partecipazioni ai costi, agli interessi di mora e alle spese di esecuzione di

questi assicurati non ancora pagati al momento dell’entrata in vigore”. Non

sussiste alcun dubbio che il ricorrente possa essere considerato debitore dei

premi della figlia, da un lato, e della moglie dall’altro. In merito alla modifica

legislativa in vigore da inizio di quest’anno ci si riferisca al Rapporto

esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del

Consiglio degli Stati del 27 gennaio 2021 relativo all’ “Iniziativa

cantonale. Complemento all’articolo 64a della legge federale sull’assicurazione

malattie concernente l’esecuzione dell’obbligo di pagare i premi da parte degli

assicurati” pubblicato nel FF 2021 745.

2.7

In concreto l’importo dei premi

richiesto dall’assicuratore non è stato in sé contestato dal ricorrente,

giurista e cognito in materia. L’importo va quindi ritenuto in questa sede.

L’assicuratore ha prodotto agli atti le polizze assicurative (doc. 2) dalle

quali sono desumibili i premi dei tre membri della famiglia __________ assicurati

presso CO 1 nel 2023 (un’altra figlia del ricorrente è assicurata presso altra

Cassa malati), che ammontavano per i genitori a CHF 341,60 e per la figlia __________

a CHF 105,10.

La somma di questi premi è

correttamente cifrata in CHF 788,30 da parte della Cassa. Il ricorrente non ha

indicato di avere soluto i premi pretesi dall’assicuratore per i mesi indicati

in precedenza e non ha, soprattutto, comprovato tale pagamento. Il debito

preteso dalla Cassa appare quindi assolutamente corretto. Si tratta dei premi

per i mesi di luglio 2023 (inc. 36.2024.35) e per i mesi da settembre a

dicembre 2023 (inc. 36.2024.37).

RI 1 è quindi debitore nei

confronti di CO 1 dei seguenti importi:

- premi luglio 2023 CHF

788,30

- premi settembre a dicembre 2023 CHF

3'153,20

2.8

Nell’ambito dell’inc. 36.2024.37

l’assicuratore domanda il pagamento di partecipazioni ai costi per complessivi

CHF 121 riferiti a cure prestate nel corso del 2023 in favore della moglie del

ricorrente __________ e della piccola __________ (doc. 27 inc. 36.2024.37).

Le cure in favore della signora __________

sono state fornite dalla sua ginecologa dott. __________ nel periodo corrente dal

27.

giugno al 27 luglio 2023. Le medesime sono state fatturate per CHF 1'462,60.

Trattandosi di prestazioni di maternità, e quindi esenti da partecipazione per

la gravidanza in corso, CO 1 ha ritenuto di porre a carico dell’assicurata l’importo

di CHF 36,25 siccome prestazione di natura preventiva.

Le cure in favore della piccola __________

sono state prestate dalla dott. __________ nel periodo corrente dal 13 gennaio

al 25 luglio 2023, e fatturate per CHF 847,60. CO 1 ha applicato un’aliquota di

partecipazione del 10% pari a CHF 84,75. Si ha così l’importo di CHF 121

(ossia: CHF 36.25 + CHF 84,75 = CHF 121). Le fatture sono contenute agli atti,

si tratta dei doc. 30 e 31 dell’inc. 36.2024.37. Queste partecipazioni ai costi

di cura sono state conteggiate il 18 agosto e l’8 settembre 2023 (doc. 9 e 10).

In particolare nelle sue

penultime osservazioni presentate al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(doc. V del 22 ottobre 2024) così come nelle ultime (doc. X) il ricorrente

contesta queste partecipazioni ed in particolare la fatturazione della pediatra

e non si capacita del fatto che CO 1 abbia soluto detta fattura senza svolgere

istruttoria e senza accertamenti. Per i costi richiesti con riferimento alle

cure della dott. __________, operante in uno studio pediatrico di __________,

il ricorrente contesta quindi di dovere l’importo siccome non concorda con i

termini della fattura della professionista. Per quanto attiene alla

fatturazione della ginecologa invece, a suo avviso, la partecipazione richiesta

per le cure alla moglie (per la gravidanza a rischio) non poteva essergli

fatturata.

Egli si esprime, in particolare,

come segue su questi aspetti:

" (…) Altri

cenni di replica meritano le partecipazioni ai costi, a tale riguardo si

precisa che le prestazioni della ginecologa dr.ssa __________ tutte erano tese

in riferimento ad una cd “gravidanza a rischio”, come ben potrà confermare

anche la dottoressa __________, pertanto alcuna partecipazione potrebbe essere

chiesta, in quanto non siamo in presenza di una semplice gravidanza, bensì a

“rischio”, elemento determinante, ritenuto che la cd “prevenzione”, seppur

altra ipotesi contestata (dato che tutto ciò che è prevenzione dovrebbe essere

garantito e non escluso, visto che lo scopo dovrebbe essere la tutela della

salute della persona). Infatti lo stesso art. 26 Legge federale

sull’assicurazione malattie prevede l’assunzione dei costi da parte

dell’assicurazione obbligatoria delle “misure preventive in favore di

assicurati particolarmente in pericolo”, nota la circostanza a CO 1 dello

status di gravidanza a rischio, circostanza ripetiamo, che ben potrà essere

confermata dalla dr.ssa __________, anche con l’esibizione di tutte le cartelle

mediche in suo possesso.

(…) Inoltre, per quanto concernono invece le partecipazioni della

dr.ssa __________, in allegato si produce contestazione delle prestazioni della

stessa effettuata di recente (inviata anche a CO 1) con storno delle stesse

effettuate, quindi con richiesta di restituzione di tutta la documentazione, ad

oggi non trasmessa, anzi negata, in quanto sarebbe trasmissibile solo al nuovo

pediatra, assunto del tutto infondato dato che gli scriventi sono i diretti

interessati; tale circostanza ai fini di meglio inquadrare tali posizioni e

quindi le stesse fatture riportate da CO 1; infatti, le fatture prodotte, mai

consegnate allo scrivente, visionabili quindi solamente ora, riportano copiose

“consultazioni” e “consultazioni telefoniche”, che sinceramente non se ne

comprende natura e tipo di svolgimento in concreto, che appaiono senz’altro

ripetitive, contestate e da accertare. Anche a tal fine CO 1 non pare svolga e

non metta in condizione di conoscere l’assicurato delle partecipazioni delle

prestazioni, poi pretese. (…)” (doc. V punti 6-7, inc. 36.2024.37)

In merito a tali aspetti in

particolare, RI 1 ritiene violato il suo diritto di essere sentito siccome la

Cassa non lo avrebbe convocato per presentare verbalmente le sue contestazioni

sia riferite alle partecipazioni ai costi sia per quanto riferito ai premi. Da

notare come, a fronte della decisione formale del 31 maggio 2024 (doc. 25 inc.

36.2024.37), egli abbia contestato genericamente le partecipazioni ai costi fatturate

sostenendo che la Cassa pretenderebbe importi non dovuti, chiedendo un’audizione

personale all’amministrazione che la medesima non ha ossequiato.

2.9

In merito alla pretesa mancata

convocazione da parte di CO 1 occorre rilevare come, in base all’art. 42 LPGA,

“Le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente

essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione”. La

dottrina (Anne-Sylvie Dupont in CR

LPGA ad art. 42 n. 10) ricorda come

" Le droit d’être entendu peut-être exercé à tout moment par les

parties, qui peuvent notamment exiger en tout temps la consultation du dossier

(cf. art. 47 N 6 ss) et faire valoir leur point de vue, en

cours d’instruction déjà. … Le droit d’être entendu n’entraîne toutefois pas,

pour les parties, la garantie de pouvoir être entendues de manière illimitée

dans le temps, ni de pouvoir obtenir l’administration de toutes les preuves

qu’elles désirent 33. L’assureur social est en effet fondé à apprécier de

manière anticipée les preuves d’ores et déjà réunies et, sous réserve d’une décision

arbitraire, d’estimer que les nouveaux éléments requis ne sont pas de nature à

influencer sa décision34. Il en va de même pour l’autorité judiciaire en

procédure de recours.”

Al

successivo punto (12) la prof. Dupont rileva ulteriormente come:

" En matière d’assurances sociales, la procédure se déroule

principalement par écrit. L’art. 42 LPGA ne garantit pas à l’assuré le droit

d’être entendu par oral.”

2.10

In concreto

la Cassa non ha violato il diritto di essere sentito del signor RI 1 non convocandolo

nella fase amministrativa per un’audizione personale, rispettivamente

successivamente all’opposizione alle decisioni formali e prima dell’emanazione

delle decisioni su opposizione. Egli ha potuto, infatti, esprimersi

dettagliatamente e specificatamente nel corso della procedura dinanzi

all’amministrazione, presentando la documentazione che riteneva opportuna, ciò

che ha fatto in particolare con l’opposizione alla decisione 31 maggio 2024

(doc. 26 inc. 36.2024.37) e all’opposizione del 5 marzo 2024 alla decisione

formale del 5 febbraio 2024 (doc. 13 inc. 36.2024.35). Come indicato egli non

poteva pretendere invece di essere sentito personalmente, ciò che – in quanto

avvocato abilitato all’esercizio nel Cantone Ticino – non poteva non sapere.

D’altro canto il diritto di essere

sentito su tutti gli aspetti, invocato in maniera generica dall’assicurato

senza una specifica di dettaglio su tale lamentela, è stato comunque

adeguatamente garantito al signor RI 1 nelle more della procedura, sia amministrativa

sia, soprattutto, giudiziaria, come evocato nelle considerazioni di diritto

punto 2.4. e 2.5. della STCA 36.2024.8. L’argomento del ricorrente non è quindi

di pregio, fatto salvo quanto sarà indicato per la partecipazione ai costi

delle cure prestate alla moglie nelle considerazioni seguenti.

2.11

La partecipazione alle prestazioni

mediche fatturate al ricorrente sono state conteggiate dall’assicuratore il 18

agosto e l’8 settembre 2023. I conteggi sono consegnati agli atti ai doc. 9 e

10.

Dagli stessi è perfettamente desumibile la natura delle prestazioni, l’operatore

sanitario che le ha fornite, tempi delle cure ed importi fatturati.

In base all’art. 59 cpv. 1 OAMal,

i fornitori di prestazioni devono trasmettere agli assicuratori malattia tutte

le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo

della rimunerazione e dell'economicità delle prestazioni conformemente all'art.

42.

cpv. 3 e 3bis LAMal. Devono fornire in particolare le indicazioni

seguenti: a. le

date delle cure; b. le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la

tariffa determinante; c. le diagnosi e le procedure necessarie al calcolo della

tariffa applicabile; d. il numero d'identificazione della tessera d'assicurato

ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lettera f dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sulla

tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie; e. il numero AVS. Giusta l'art. 59

cpv. 2 OAMal, il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le

prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e per le altre prestazioni. In virtù dell'art. 59 cpv. 4

OAMal, i fornitori di prestazioni assicurano che le loro fatture siano chiare

per gli assicurati e che in particolare indichino in modo comprensibile il

genere, la durata e il contenuto delle cure.

L'art.

42.

LAMal dispone infatti, in particolare, quanto segue:

" 1Se

assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti,

l'assicurato è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di

prestazioni. In questo caso l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal

suo assicuratore (sistema del terzo garante). In deroga all'articolo 22

capoverso 1 LPGA, tale diritto è cedibile al fornitore di prestazioni.

2Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono

convenire che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del

terzo pagante). In deroga al capoverso 1, in caso di cura ospedaliera

l'assicuratore è debitore della sua parte di remunerazione.

3Il fornitore di prestazioni deve consegnare al

debitore della remunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure

trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo

della remunerazione e l'economicità della prestazione. Nel sistema del terzo

pagante il fornitore di prestazioni trasmette all'assicurato, senza che questi

debba farne richiesta, una copia della fattura inviata all'assicuratore. Il

fornitore di prestazioni e l'assicuratore possono convenire che tale

trasmissione incomba all'assicuratore. La trasmissione può avvenire anche per

via elettronica. In caso di cura ospedaliera, l'ospedale attesta separatamente

la quotaparte del Cantone e quella dell'assicuratore. Il Consiglio federale

disciplina i particolari.

3bisI fornitori di prestazioni devono indicare nella

fattura di cui al capoverso 3 le diagnosi e le procedure in forma codificata,

conformemente alle classificazioni previste nella pertinente edizione svizzera

pubblicata dal Dipartimento competente. Il Consiglio federale emana

disposizioni d'esecuzione sulla rilevazione, il trattamento e la trasmissione

dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità."

La Cassa, qui terzo pagante, ha

conteggiato le prestazioni fatturate dai fornitori di prestazioni, ossia la

ginecologa della moglie e la pediatra della figlia, sulla scorta dei doc. 30 e

31.

prodotti agli atti (inc. 36.2024.37). I fornitori di prestazioni dovevano

trasmettere alle beneficiarie delle prestazioni medesime una copia della

fattura per le verifiche del caso, e ciò senza necessità di farne richiesta. In

caso di omissione sarebbe stato compito delle assicurate (eventualmente per il

tramite del ricorrente) sollecitare il fornitore ed indurlo ad ossequiare i

suoi obblighi legali. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto la

documentazione dalla Cassa, ma – come evocato nella STCA 36.2024.21 del 24

settembre 2024 (tra le molte emesse) – non è compito della Cassa, quando essa

sia terzo pagante (e postuli quindi il versamento di partecipazioni ai costi di

cure, come in casu), fornire copie di fatture.

In concreto i conteggi sono stati

allestiti da CO 1 sulla scorta, come indicato, delle fatturazioni dei

professionisti. L’assicurato per conto della figlia minorenne e sua moglie per

sé stessa, hanno ricevuto copia delle fatture e, se le stesse non fossero state

corrette, il ricorrente rispettivamente la moglie dovevano subito segnalare la

circostanza al fornitore di prestazioni (informando l’assicuratore) e contestarle.

Se al contrario non avessero ricevuto le fatture in questione avrebbero dovuto

farne richiesta ai fornitori delle cure.

In concreto, alla luce del

costrutto legale, da un lato, e delle conoscenze giuridiche del ricorrente,

dall’altro, RI 1 ha certamente avuto cognizione delle fatture per le

prestazioni citate. Va in ogni caso osservato come, nelle more della procedura,

egli ne ha avuto (semmai necessario) piena contezza.

2.12

RI 1 contesta la partecipazione ai

costi per la moglie (CHF 35,25) per una cura preventiva: vaccinazione Boostrix,

come si rileva dal doc. 30.

Egli lamenta una violazione del

suo diritto di essere sentito siccome egli avrebbe sollevato contestazione

della decisione dell’assicuratore invocando lo stato di gravidanza della moglie

ed il fatto che la stessa fosse da considerare gravidanza a rischio.

L’assicuratore non ha dato motivazione delle ragioni per cui gli argomenti

sollevati non fossero da ritenere. Si rileva qui che la decisione formale (doc.

25.

inc. 36.2024.37) non motiva la pretesa mentre la decisione su opposizione

(doc. 27 del medesimo incarto) accenna alla pretesa al punto 1.2., 2.1. 2.4.

In quest’ultimo passaggio è

detto, a proposito del tema qui esaminato, che la pretesa di CHF 36,25

costituisce una “misura preventiva” (pag. 3). Un ulteriore generico

accenno è contenuto a pag. 4 in fine, del seguente tenore: “è stato … tenuto

conto per i conteggi che buona parte delle partecipazioni ella signora __________

avvenivano durante il periodo di gravidanza e post-parto esente fa

partecipazione come da art. 67 cpv. 7 LAMal”.

Circa il diritto di essere

sentito (riferito alla motivazione di una decisione) va ricordato come nella

STCA 36.2024.8 del 12 agosto 2024, questa Corte si è così espressa al consid.

2.4

relativo al tema dell’obbligo di motivazione delle decisioni da parte

dell’assicuratore:

" … le

decisioni devono essere motivate se non corrispondono interamente alle

richieste delle parti. L’obbligo di motivazione è parte del diritto di essere

sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. Tale diritto ha valenza

formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e

all'annullamento della decisione impugnata (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024,

consid. 4.3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195

consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3). Il

diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un

altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica

dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei

suoi confronti. Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità

di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di

porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e

di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF

141.

V 557, consid. 3.2.1; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). La

motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai considerandi della

decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza (STF

9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; STF 8C_482/2018 del

26.

novembre 2018 consid. 4.4.2) una violazione non particolarmente grave

del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la

persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431

consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si

può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in

caso di grave violazione del diritto di essere sentito (STF 9C_551/2022 del 4

marzo 2024, consid. 4.3.1): una tale eventualità si realizza se l’annullamento

della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una

tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero

compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita

nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (STF

9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF

133.

I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con

riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52

cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali,

non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito

e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018

del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid.

3.2.1

con riferimenti).”

2.13

Ora, in concreto, il medicamento in

discussione è prodotto da Glaxo Smith & Kline ed è stato approvato da

Swissmedic. Si tratta di un vaccino che ha natura preventiva. La Cassa ne ha

rifiutato il pagamento partendo dal presupposto che il vaccino costituisse una

cura preventiva e che le cure preventive non sono prese a carico dalla LAMal (come

evidenziato in sede di risposta di causa). RI 1 ha contestato il rifiuto di

versamento, riferendosi alla gravidanza a rischio della moglie.

Come evocato con la risposta di

causa, CO 1 ha laconicamente indicato come la prestazione sarebbe di natura

preventiva e quindi, come tale, non presa a carico, citando l’art. 26 LAMal.

Ora, tale norma prevede che:

" L’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di determinati esami

destinati ad individuare precocemente le malattie nonché misure preventive in

favore di assicurati particolarmente in pericolo. Tali esami o misure

preventive sono effettuati o prescritti da un medico.”

Dal canto suo l’OPre specifica

(art. 12 e seguenti) quali siano (ed in quale situazione vengano prese a

carico) le misure profilattiche vaccinali assunte dall’assicurazione sociale.

Tra queste vi sono vaccinazioni e richiami contro difterite, tetano, pertosse,

poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orecchioni, rosolia nella misura in

cui rispettino il calendario vaccinale svizzero 2023 (art. 12a). Per quanto

possibile comprendere dall’elenco dei medicamenti allestiti da Swissmedic il

vaccino somministrato alla moglie del ricorrente sarebbe il Boostrix,

Injektionssuspension. In base al sito della casa farmaceutica in questione

questo medicamento dovrebbe essere efficace per prevenire difterite, tetano

pertosse. Sulla somministrazione di vaccini durante la gravidanza ci si

riferisca all’opinione degli esperti n. 55 (Prof. Dr. Surbek: https://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/ PDF/55_Impfen

_in_ der_Schwangerschaft_IT.pdf). Resta il fatto che l’assicuratore,

nonostante la contrarietà dell’assicurato al carico della (in sé) modesta spesa,

alla luce della pretesa, ma non sostanziata, gravidanza difficile della moglie,

e considerato il tenore dell’OPre, non ha emanato una decisione motivata del

suo rifiuto. I motivi per cui quella vaccinazione non è stata riconosciuta sono

generici e non affrontano il tema conformemente all’obbligo di motivazione

insito nel diritto di essere sentito riconosciuto dalla giurisprudenza. CO 1 ha

violato il diritto di essere sentito dell’assicurato. In concreto non è la

fatturazione della ginecologa che è posta in discussione, ma il conteggio

allestito da CO 1 che non riconosce il vaccino, la sua mancata presa a carico,

e ciò in assenza di una motivazione.

Alla luce di quanto esposto la

pretesa dell’assicuratore non può essere accolta e l’assicurato non può essere

condannato al pagamento della partecipazione qui all’esame. Su questo aspetto

la decisione deve essere annullata, gli atti rinviati a CO 1 affinché emani una

decisione motivata in cui spieghi le ragioni per cui quella specifica

vaccinazione, in quello specifico contesto (gravidanza, ordinata dalla

ginecologa) non è stata posta a carico dell’assicurazione di base e ciò alla

luce delle contestazioni del ricorrente, vista inoltre la pretesa gravidanza a

rischio e le regole legali in materia di assunzione dei costi di vaccinazione

preventiva per determinate patologie.

2.14

Sempre in merito ai conteggi delle

partecipazioni ai costi ed alle fatturazioni delle fornitrici di prestazioni,

va qui evidenziato come la contestazione relativa alla fatturazione della

pediatra, oggetto in particolare delle osservazioni del doc. V e X e della

documentazione ad essi allegata, non sono d’utilità al ricorrente.

Nelle sue osservazioni RI 1

specifica di avere contestato le prestazioni fatturate dalla dott. __________

(“per quanto concernono (sic!) invece le partecipazioni della Dr. __________,

in allegato si produce contestazione delle prestazioni della stessa effettuata

di recente … con storno delle stesse effettuate, quindi con richiesta di tutta

la documentazione …”) ed a sostegno ha prodotto degli scambi di posta

elettronica con CO 1 e con __________, in cui è fatto riferimento a fatture

datate 20 settembre 2024 e quindi palesemente non oggetto del caso di specie. Oggetto

della contestazione in questa sede è la partecipazione al costo delle cure di

cui al doc. 31 inc. 36.2024.37 che non comprende le fatture successive

addirittura all’emanazione della decisione su opposizione. La documentazione

prodotta non consente al ricorrente di dimostrare alcunché con riferimento ai

fatti di causa.

Si rammenta qui che la costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1, per

tutte). L’assicuratore non ha deciso, con il provvedimento qui impugnato, nulla

apparentemente almeno in merito a fatture della pediatra dott. __________ del

20.

settembre 2024 (riferibili a prestazioni sanitarie del 19 settembre 2024).

L’assicuratore ha stabilito di

fare partecipare ai costi di cura __________ per le cure pediatriche. La

partecipazione ai costi dei minorenni è della metà rispetto a quella dei

maggiorenni (art. 103 cpv. 2 OAMal) ed assomma (sino al raggiungimento

dell’importo massimo di CHF 350) al 10% della spesa fatturata.

La partecipazione ai costi,

chiaramente designata dall’assicuratore, era ben comprensibile al ricorrente,

non è stata contestata in quanto al suo principio, ma contestata è la

fatturazione della pediatra. Richiamato l’obbligo di trasmissione delle fatture

al beneficiario delle cure (e qui al genitore siccome __________ minorenne) e

stante l’assenza di valida contestazione della fattura doc. 31 debitamente

comprovata (e sostanziata) nei confronti del fornitore di prestazioni, che

avrebbe potuto semmai indurre l’assicuratore a sospendere il suo conteggio o a

rettificarlo se del caso, la Cassa ha operato correttamente, ha recepito la

fattura in questione ed ha stabilito in base alla medesima la percentuale della

spesa ed il suo diritto di pretendere la partecipazione ai costi fatturata. La

fattura è stata trasmessa dallo studio medico al qui ricorrente, questi non

sostiene di non avere ricevuto il conteggio eseguito da CO 1, e comunque lo ha

recepito compiutamente in corso di procedura giudiziaria ed ha potuto esprimersi

in merito ampiamente.

CO 1 ha agito correttamente, l’importo

di CHF 84,75 è quindi dovuto dal ricorrente.

2.15

RI 1 ritiene che tutta la procedura

dovrebbe, comunque essere annullata per una serie di vizi di natura formale.

Egli indica come l’assicuratore avrebbe omesso la “… prova delle consegne

dei premi e diffide”. Nel gravame invece egli lamenta “l’inosservanza

dei termini di notifica, quindi totale incertezza circa la conoscenza di

eventuali dedotti solleciti/diffide, tese anche a giustificare un incremento

dei costi”. In sostanza, ancorché non sempre in maniera chiara, il

ricorrente ha lamentato la mancata corretta notifica (tracciabile) dei

solleciti e delle diffide, non però delle fatturazioni dei premi.

Come indicato in precedenza i

premi fatturati e qui richiesti all’assicurato debbono essere onorati dal

ricorrente, ciò in uno con la partecipazione ai costi per le cure pediatriche

come visto. Occorre verificare ora se l’assicuratore abbia seguito correttamente

la procedura (circostanza contestata dall’assicurato) e se egli debba quindi,

da un lato, pagare i debiti indicati e le spese amministrative pretese da CO 1 e

(quindi) se debba essere rigettata l’opposizione interposta ai PE cui è cenno

nelle motivazioni di fatto, questo alla luce della giurisprudenza esposta nelle

considerazioni del punto 2.3 ossia DTF 131 V 147 e STF 9C_78/2016 e 9C_79/2016

del 21 luglio 2016.

2.16

Detto che premi e parte delle partecipazioni

sono dovuti, occorre qui verificare, prima di analizzare le pretese violazioni

di varie norme della CEDU e della Costituzione federale invocate

apoditticamente dal ricorrente, se la Cassa abbia correttamente, o meno,

ossequiato la procedura prevista dall’art. 64a LAMal, da un lato, e dalle norme

dell’OAMal dall’altro. RI 1 ha contestato di avere ricevuto i richiami del

pagamento dei premi e delle partecipazioni, rispettivamente le diffide. La

Cassa da parte sua, invitata a comprovare l’invio e la ricezione di richiami e

di diffide (quelle consegnate agli atti ai doc. 11 a 22 inc. 36.2024.37 e doc. 2,

6.

e 7 inc. 36.2024.35) ha indicato di avere trasmesso tali scritti mediante

posta semplice (Posta B), non iscritta e non tracciabile. Essa non è quindi in

grado di comprovare il recapito di tali solleciti e diffide all’assicurato. CO

1.

deduce l’intimazione di tali atti per il mancato ritorno da parte della Posta

degli invii non recapitabili ed invoca il concetto di amministrazione di massa.

2.17

Nella STF 9C_90/2015 del 2 giugno

2015.

in ambito di assicura-zione invalidità, il Tribunale federale ha rilevato

che la LPGA non prescrive un metodo di notifica degli atti amministrativi,

segnatamente delle decisioni. La scelta compete all’assicuratore che deve

comunque essere in grado di dimostrare la corretta notifica di comunicazioni ed

atti laddove la norma applicabile ponga a suo carico l’onere probatorio. L’art.

64a cpv. 1 LAMal impone all’assicuratore, in caso di mancato pagamento di premi

o partecipazioni ai costi di cura entro le scadenze, “dopo almeno un

sollecito scritto” l’obbligo di diffidare l’assicurato “assegnandogli

un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della

mora (cpv. 2)” ossia: “Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga

i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione”. L’ossequio di tali

passi procedurali è a carico dell’assicuratore che deve essere in grado di dimostrare

(ha quindi l’onere della prova) di avere proceduto come prescritto dalla norma.

In concreto RI 1 sostiene che non

sarebbe stato ossequiato il dettato di legge, egli (per quanto si possa

comprendere dalla sua esposizione) indica di non avere ricevuto richiami e

diffide (tranne un richiamo per il premio del mese di settembre come dimostrano

i doc. 8 e 9 inc. 36.2.024.35). L’assicuratore ha prodotto le copie dei richiami

e delle diffide agli atti ma, interpellato in merito, ha indicato di non averne

tracciato l’invio. Nei suoi allegati CO 1, pur ammettendo di non avere prova

della ricezione delle diffide e dei richiami trasmessi a RI 1 a livello di

tracciabilità, ritiene che il mancato ritorno al mittente (per la loro non

recapitabilità) delle spedizioni dei doc. 6 e 7 inc. 36.2024.35 rispettivamente

11.

a 22 inc. 36.2024.37, dimostrerebbe il loro corretto invio e ricezione dei

medesimi.

Questa tesi non è d’utilità per

l’assicuratore. Non è infatti possibile dedurre, siccome uno scritto inviato

per posta normale non tracciabile non è stato ritornato al mittente, che il

medesimo sia stato correttamente trasmesso e ricevuto dal destinatario. Non è

possibile avere infatti contezza di un mancato recapito per un errore della

posta o per lo smarrimento dell’invio rispettivamente per altra ragione. Ne

viene che CO 1 non ha dimostrato di avere notificato, conformemente al dettato dell’art.

64a cpv. 1 LAMal, richiami e diffide prima di procedere con la procedura

esecutiva. Contrariamente all’assunto della Cassa, in casu, non si è

confrontati con un’amministrazione di massa. L’art. 64a LAMal fa obbligo

specifico di diffidare dopo sollecitazione a pagare. Ivo Bühler e Cliff

Egle in BSK KVG/KVAG, 1 edizione, 2020, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea, ad art. 64a no. 52 rammentano come:

" Krankenversicherer sind nach korrekt durchgeführtem Mahnverfahren

(Art. 64a Abs. 1) befugt, für Ausstände der erwähnten Kostenarten

die Betreibung anzuheben (Anheben der Betreibung; Betreibungsbegehren), ohne

dass ein rechtskräftiger Rechtsöffnungstitel vorliegt. Hier zeigt sich die

Bedeutung des Mahnverfahrens nach Abs. 1 (s. N 39 ff.): Wurde

ein solches überhaupt nicht (oder unter Verletzung einer formellen oder

materiellen Voraussetzung) durchgeführt, so könnte sich u. U. schon die

Betreibungsanhebung als unzulässig herausstellen. Dies ergibt sich aus der

Formulierung «trotz Zahlungsaufforderung» in Art. 64a Abs. 2 Satz

1, welcher ein korrekt durchgeführtes Mahnverfahren inkl. Ablauf der mit der

Zahlungsaufforderung gesetzten Frist impliziert. Die Aufhebung eines

Rechtsvorschlages durch den Krankenversicherer ist in Fällen eines nicht

korrekt durchgeführten Mahnverfahrens im Vornherein ausgeschlossen (SBVR

Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1355 m. H. auf BGE 131 V 147

E. 6.3). Die Aufhebung eines Rechtsvorschlags unter Missachtung formeller

und/oder materieller Voraussetzungen im Verfahren nach Art. 64a

Abs. 1 hält damit einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand. Der

Krankenversicherer müsste allfällige Ausstände erneut betreiben und die durch

das mangelhafte Verfahren verursachten Aufwände und Kosten tragen.”

Come ricordato nelle considerazioni del punto 2.3, in

base alla giurisprudenza (DTF 131 V 147 e STF 9C_78/2016 e 9C_79/2016 del 21

luglio 2016), se la procedura imposta dall’art. 64a LAMal non è rispettata l’assicurato

può essere riconosciuto debitore dei premi (e delle partecipazioni) pretesi

dall’assicuratore ed obbligato al versamento dei medesimi ma non invece

obbligato al pagamento delle spese di sollecito e diffida e non può essere

rigettata l’opposizione ai PE che la Cassa ha fatto notificare al debitore (STF

9C_78/2016 consid. 3.2.).

2.18

In

concreto, come detto, l’unico sollecito che gli atti di causa dimostrano come

ricevuto dal ricorrente è il doc. 6 dell’inc. 36.2024.35, a fronte del quale

egli ha chiesto una proroga del pagamento mediante messaggio di posta

elettronica del 31 agosto 2023 (doc. 8) concesso dalla Cassa (con lettera 31

agosto 2023) sino alla fine del mese di settembre 2023 (doc. 9 medesimo

incarto). Null’altro. Tale documento non adempie, ad esso solo, i presupposti

formali dell’art. 64a LAMal come preteso dalla giurisprudenza.

La Cassa non ha provato quindi

di avere seguito correttamente la procedura (come invocato dal ricorrente) e RI

1.

può qui solo essere riconosciuto debitore dei premi e della partecipazione ai

costi di cura della figlia, ma non può essere condannato al pagamento delle

spese amministrative pretese dall’assicuratore. Neppure il rigetto

dell’opposizione ai PE __________ e __________, oggetto delle decisioni

contestate, può essere confermata in questa sede.

In buona sostanza, anche se la

Cassa ritiene la circostanza inverosimile, non può essere escluso che le

sollecitazioni e le diffide (di cui copia è agli atti) non siano pervenute al

ricorrente, questo per un difetto in seno ai servizi postali, per un errore del

postino recapitante, per lo smarrimento dei plichi o per qualsiasi altra

ragione. CO 1 medesima ricorda come, in genere, essa trasmette solleciti e

diffide per lettera semplice (Posta B2 commerciale), salvo eccezioni per cui fa

capo alla posta A-Plus (che contrariamente all’assunto del ricorrente è più che

ampiamente sufficiente per dimostrare il recapito al destinatario, si veda in

merito la STCA 36.2024.29 del 28 ottobre 2024, consid. 4, si faccia riferimento

alla giurisprudenza federale in materia, in particolare le STF 2C_430/2009 del

14.

gennaio 2010, STF 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012; STF 2C_68/2014 del 13

febbraio 2014; STF 8C_573/2014 del 26 novembre 2014; STF 8C_198/2015 del 30

aprile 2015; STF 2C_1038/2017 del 18 luglio 2018; STF 8C_559/2018 e STF

8C_482/2018 del 26 novembre 2018, ed in particolare la STF 9C_90/2015 del 2

giugno 2015 in ambito di assicurazione invalidità).

L’assicuratore ha quindi

mancato la prova che gli incombeva portare. Non è comprovato adeguatamente che

solleciti (tranne quello evidenziato) e diffide siano stati correttamente

notificati al debitore dei premi e delle partecipazioni.

2.19

RI 1 accenna, nel suo ricorso, al

mancato rispetto da parte di CO 1 del principio di buona fede (art. 9 Cost.

fed. secondo cui: “Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e

secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato”)

per il “modus operandi complessivo della convenuta” e per la mancata

concessione di un pagamento a rate. L’esposizione non è motivata e

l’invocazione della violazione apoditticamente sollevata. Il ricorrente non

esplicita quale azione o quale omissione della Cassa violerebbe la buona fede

in lui generata dal comportamento dell’amministrazione. La motivazione è qui

del tutto carente e non è certamente compito del giudice andare a cercare nell’incarto

elementi che suffraghino la violazione di diritti costituzionali invocati

genericamente da un ricorrente, soprattutto quando questi sia un giurista.

Sia come sia, il ricorrente

certamente è a conoscenza del fatto che, secondo la giurisprudenza federale, un

assicurato può prevalersi della buona fede e l’assicuratore sociale è quindi

obbligato a concedergli un vantaggio contrario alla legge, quando

l’amministrazione gli fornisca un’informazione sbagliata o emani una decisione

erronea e se ciò adempie le seguenti condizioni: (a) l'autorità è intervenuta

in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità

ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere

agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

In concreto l’invocata violazione

della buona fede non è sorretta da alcuna delle condizioni poste dalla

giurisprudenza.

Lo stesso vale per la pretesa

della violazione del diritto alla salute (per una definizione di salute si

faccia riferimento a: Ivano Ranzanici:

La riduzione dei premi dell'assicurazione malattia. Limiti della normativa

vigente e proposte alla luce anche dell'esperienza ticinese pubblicato nella

Collezione AISUF - Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg

no. 364, edito da Schulthess editore, 2016, pag. 12 a 15 n. 10 a 16; pag. 16 n.

18, n. 26 e seguenti pag. 21).

Le pretese violazioni degli art.

2, 3, 5, 6 e 8 CEDU, invocati senza indicare in cosa consisterebbero le

violazioni se non in maniera generale, non sono di utilità al ricorrente. Senza

approfondire le lesioni della CEDU esposte genericamente dal ricorrente, anche

alla luce dell’esito della procedura, va osservato come non si comprenda come

le decisioni dell’assicuratore e la procedura da questi adottata, possa ledere

il diritto alla vita. Come rammentano Luc Gonin e Olivier

Bigler: Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), Commentaire

des articles 1 à 18 CEDH, Commentaire Stämpfli, 2018, ad art. 2, tale norma

impone, quale obbligo negativo, di rinunciare alla forza e, positivamente gli

Stati sono obbligati a “prendre les mesures raisonnables pour protéger la

vie des personnes placées sous leur juridiction: la Cour estime que la première

phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de

provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre

les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa

juridiction (…). Nul n’a laissé entendre que l’État défendeur aurait

délibérément cherché à provoquer la mort de la requérante. La Cour a donc pour

tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’État a pris

toutes les mesures requises pour empêcher que la vie de la requérante ne soit

inutilement mise en danger”. RI 1 non spiega, nella sua esposizione,

in che modo la richiesta di pagamento di premi e della partecipazione rispettivamente

la richiesta di emanazione di PE in prossimità delle feste natalizie possa

avere leso il suo diritto alla vita. Il tema non merita ulteriore

approfondimento.

L’assicurato lamenta il fatto

che uno dei PE sia stato notificato sotto le feste di Natale 2023. In merito a

questi aspetti si rinvia il ricorrente alla lettura delle norme della LEF al

capitolo III del Titolo secondo relativo all’esecuzione, dove è puntualmente

regolato il tema dei periodi in cui non si può procedere ad atti esecutivi,

ossia i periodi preclusi, quelli delle ferie e delle sospensioni, fatte salve

situazioni eccezionali che il ricorrente non sostiene realizzate in concreto. Sono

preclusi gli orari tra le ore 20 e le 7, come pure i giorni di domenica e

quelli ufficialmente riconosciuti come festivi, nonché durante le ferie, cioè

sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15

luglio al 31 luglio ed in caso di sospensione (art. 57 – 62 LEF). In concreto

una eventuale violazione di tali precetti avrebbe dovuto essere contestata

dinanzi all’autorità giudiziaria competente come noto al giurista ricorrente.

Non è di miglior sussidio alle

tesi del ricorrente l’invocazione di una pretesa violazione dell’art. 3 CEDU da

parte dell’amministrazione interessata. Si rammenta qui che tale norma

convenzionale prevede che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene

o trattamento inumani o degradanti”, ossia impedisce agli Stati che hanno

aderito alla Convenzione, di ricorrere a trattamenti rientranti nella

definizione di tortura, pene o trattamento degradante, rispettivamente impone,

positivamente, di “prévenir les mauvais traitements, dont ils avaient, ou

auraient dû avoir connaissance” (Luc

Gonin e Olivier Bigler, op.

cit., ad art. 3 CEDU n.5 e giurisprudenza ivi citata). Anche in questo caso il

signor RI 1 non spiega e non dettaglia in che modo l’agire

dell’amministrazione, che esercita poteri statuali delegati, abbia compiuto

atti degradanti o inumani nei suoi confronti postulando (anche in prossimità

del Natale) il pagamento di crediti per premi e partecipazioni, con il rilievo

qui che – a fronte delle decisioni di un assicuratore malattia - sono aperte le

vie di diritto note al ricorrente e i solleciti rispettivamente le diffide (che

RI 1 dichiara di non avere ricevuto!) non possono essere certamente considerati

atti concreti di una tortura o di un trattamento inumano e degradante. Per

evidenziare anzi il comportamento di segno diametralmente opposto

dell’amministrazione, si veda lo scritto doc. 9 inc. 36.2024.35 con cui, a

semplice richiesta mail del ricorrente, la Cassa ha concesso una proroga (più

estesa rispetto alla primaria richiesta del signor RI 1) per fronteggiare il

premio di luglio 2023, rimasto senza seguito.

L’art. 5 CEDU che reca la

marginale “Diritto alla libertà e alla sicurezza” e l’art. 6 CEDU (“Diritto

ad un processo equo”) non meritano particolare esposizione. La prima norma

regola temi connessi alla libertà individuale e garantisce diritti in casi di

privazione della libertà. Non appare, in concreto, che la Cassa abbia privato

in qualche modo della propria libertà il ricorrente. Non basta invocare una

norma della CEDU, rispettivamente della Cost. fed. per rivendicare una

conclusione, occorre spiegare come un diritto fondamentale o un diritto

deducibile dalla CEDU sia stato violato, da quale preciso comportamento (attivo

o passivo) di un’amministrazione o di una autorità giudiziaria, o più

generalmente dallo Stato. Come già indicato non è compito del giudice ricercare

quanto non indicato dal ricorrente all’interno del dossier sostituendosi

all’obbligo del ricorrente di motivare.

Da ultimo, RI 1 ritiene violato

l’art. 8 CEDU per cui ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita

privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1) e

non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale

diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto

costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la

sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la

prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la

protezione dei diritti e delle libertà altrui. La dottrina (Luc Gonin e Olivier Bigler, op. cit., ad art. 8, rispettivamente Giorgio Malinverni, La Convention des droits de l’homme, in: Introduction

aux droits de l’homme, p. 397-426, Schulthess Ed. Romandes, 2014

rispettivamente ancora Sergio Bartole / Pasquale De Sena / Vladimiro Zagrebelsky,

Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova 2012, CEDAM [Editrice dott.

Antonio Milani]) rammentano come il campo d’applicazione materiale individuato

dalla Corte EDU per l’applicazione di questa norma sia piuttosto vasto. Come

evocano Gonin e Bigler l’art. 8 CEDU ha per oggetto aspetti di vita relazionale

sociale, di patronimi, di nomi, inizio e fine vita, discendenza, aborto,

registrazione del matrimonio, vita sessuale, transessualismo, elementi medici

quali l’integrità fisica e morale, perizie psichiatriche, prelevamento di

medicinali, incapacità totale, sorveglianza in generale degli individui,

protezione dei dati, attività professionale, diritto ad un ambiente sano,

minoranze, respingimento degli stranieri (per non riprendere che la lista

allestita da Luc Gonin e Olivier Bigler, op. cit., ad art. 8, n.

18.

a 75).

Il ricorrente non dice in cosa

le decisioni rispettivamente il modus operandi della Cassa (dettato dalle norme

della LAMal e dell’OAMal esposte), od ancora il comportamento generale assunto

dalla Cassa (doc. V pag. 2 punto 2 4a riga), che non avrebbe

rispettato i tempi e le procedure fissate dalla legge per procedere con

l’incasso dei suoi crediti, leda l’art. 8 CEDU.

Nel doc. V è indicato come vi

sarebbe stata in concreto “inosservanza dei termini di notifica, … totale

incertezza circa la conoscenza di eventuali dedotti solleciti/notifiche”

cui si sommerebbero altre violazioni del diritto alla salute, della buona fede

e “dei principi sottesi all’art. 5 CEDU, non consentendo un adeguata (recte:

un’adeguata) conoscenza ed attività di controllo circa l’effettiva

conoscenza di tutte le comunicazioni CO 1”.

Tutto ciò, anche se dovesse

(per pura ipotesi) essere ritenuto, non potrebbe essere inquadrato in una

violazione dell’art. 8 CEDU rispettivamente nelle altre norme CEDU indicate nel

ricorso. Le lamentele, peraltro formulate in maniera generale e non chiara,

sono state recepite ed analizzate nel solco dell’art. 64a LAMal, con l’esito

esposto in precedenza, favorevole parzialmente al ricorrente unicamente perché

l’amministrazione non è stata in grado di rendere verosimile la ricezione di

richiami e diffide.

2.20

In merito alla procedura seguita

dalla resistente si rileva che, contrariamente a quanto più volte sostenuto dal

ricorrente, la Cassa ha agito conformemente alle norme legali applicabili. In

effetti l’art. 64a LAMal costituisce il fondamento legale che impone l’agire

dell’assicuratore che deve recuperare premi e/o partecipazioni. La materia del

mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi è, infatti,

regolata esaustivamente dall'art. 64a LAMal e dagli artt. 105a-105m OAMal.

L’amministrazione deve agire come prescritto dalle norme applicabili. La legge

impone agli assicuratori malattia di procedere nei confronti degli assicurati

debitori mediante una procedura esecutiva se questi, nonostante diffida con cui

è assegnato un termine supplementare di 30 giorni che fa seguito ad almeno un

sollecito scritto (art. 64 cpv. 1 LAMal), non pagano i premi, le partecipazioni

ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato (testualmente

l’art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che: "Se, nonostante la diffida,

l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di

mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione").

In concreto il ricorrente, il 31

agosto 2023, si è rivolto alla Cassa, dimostrando così di avere ricevuto il

sollecito a pagare il premio del mese di luglio 2024 (doc. 8 che riporta il

numero del conteggio ritenuto nel doc, 6 dell’incarto 36.2024.35), ha chiesto

una proroga del termine di pagamento al 15 settembre 2023. A questo messaggio

di posta elettronica ha fatto seguito una comunicazione scritta della Cassa che

ha concesso all’assicurato una proroga maggiore, scadente al 30 settembre 2023.

Per quel che concerne invece gli

altri solleciti e le diffide egli ha indicato mancato recapito degli stessi. La

prova di una corretta trasmissione di questi atti non è stata portata dalla

Cassa, cui incombeva, ciò che favorisce, alla luce della giurisprudenza sviluppata

dal TF, il ricorrente che non può vedersi caricare le spese amministrative di CO

1.

e non vede rigettate le opposizioni ai PE ricordati in precedenza.

Il ricorso, alla luce di quanto

precede, deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione di CO 1

riformata nel senso che RI 1 è riconosciuto debitore dei premi suoi, della moglie

e della figlia __________ per i mesi di luglio 2023, rispettivamente da

settembre a dicembre 2023 per un importo complessivo di CHF 3'941,50 (CHF 788,30

+ CHF 3'153,20), questo oltre alla partecipazione del 10% dei costi di cura di

cui alla fattura della dott. __________ di __________, medico in uno studio di

pediatria, fatturati come al doc. 31, per CHF 84.75. In totale RI 1 deve alla __________

CHF 4'026,25. Egli è quindi condannato a pagare detto importo, ed unicamente

questo, a CO 1 oltre agli interessi di mora. Gli atti sono rinviati a CO 1 per

quanto attiene alla decisione relativa alla partecipazione ai costi della

ginecologa della moglie del ricorrente.

Non

sono attribuite ripetibili al ricorrente parzialmente vincente in causa siccome

non richieste e perché RI 1 agente in causa propria senza importante impegno.

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni,

la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se

la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di

prestazioni LAMal non è stato previsto di prelevare le spese. Sul tema cfr.

anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022;

SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. l ricorsi 5

settembre 2024 e 12 settembre 2024 formulati da RI 1 avverso le decisioni 9 e

16 luglio 2024 emesse su opposizione da CO 1, sono congiunti.

2. I ricorsi 5

settembre 2024 e 12 settembre 2024 sono parzialmente accolti.

Di conseguenza le

decisioni su opposizione 9 luglio 2024 e 16 luglio 2024 di CO 1 sono riformate

come segue:

2.1. RI

1, __________, è riconosciuto debitore nei confronti dell’assicuratore CO 1 e

condannato a pagare al medesimo assicuratore sociale i premi suoi, della moglie

__________ in __________ e della figlia __________, seguenti:

2.1.1. Premi

del mese di luglio 2023 per un importo di CHF 788,30, oltre interessi al 5% dal

1° luglio 2023.

2.1.2. Premi

dei mesi da settembre a dicembre 2023 per complessivi CHF 3'153,20, oltre

interessi al 5% dal 1° settembre 2023 su CHF 788,30; dal 1° ottobre 2023 su CHF

1’576,60; dal 1° novembre su 2'364,90 e dal 1° dicembre 2023 su 3'153,20.

2.2. RI

1, __________, è riconosciuto debitore nei con-fronti dell’assicuratore CO 1, e

condannato a pagare al medesimo assicuratore sociale, la partecipazione ai

costi delle cure prestate in favore della figlia __________ dalla dott. __________

nel periodo dal 13 gennaio 2023 al 25 luglio 2023 per un importo di CHF

84.75.

2.3. Per

il resto le decisioni impugnate sono annullate, e meglio:

2.3.1. La

decisione su opposizione 16 luglio 2024, nella misura in cui impone a RI 1, __________,

il pagamento della partecipazione ai costi di cura stabilita in CHF 36,25 per

prestazioni in favore di __________ in __________ fatturate dalla dott. __________,

è annullata e gli atti sono rinviati a CO 1 per un nuovo giudizio su questo

aspetto.

2.3.2. Le

decisioni 9 luglio 2024 e 16 luglio 2024 di CO 1 sono annullate nella misura in

cui impongono a RI 1 il pagamento di altri importi, oltre a quelli qui decisi

ai punti 2.1. e 2.2. di questo dispositivo.

2.3.3. È

annullato il rigetto dell’opposizioni al PE __________ dell’UE di __________

ordinato nella decisione su opposizione 16 luglio 2024.

2.3.4. È

annullato il rigetto dell’opposizione al PE __________ dell’UE di __________

ordinato con la decisione su opposizione 9 luglio 2024.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato. Non

sono attribuite ripetibili in favore del ricorrente in parte vincente in causa.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti