36.2024.4
RIPAM 2023. Importo della riduzione. Pensionamento. Calcolo al di fuori della tassazione. Importi deducibili
6 marzo 2024Italiano22 min
reddito disponibile massimo cifrato in CHF 33'704,10, dal RD dell’assicurata fissato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2024.4
IR/sc
Lugano
6 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
segretario:
Gianluca Menghetti
visto il ricorso del 15 gennaio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20 dicembre 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto
A. RI 1,
domiciliata a __________, nata il __________ 1959, divorziata, al beneficio di
una rendita ed assicurata presso l’assicuratore malattia __________, ha
inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione - Servizio sussidi
assicurazione malattia, datato 7 aprile 2023, il modulo con cui ha postulato la
riduzione del premio LAMal per l’anno 2023 (doc. 1). La signora RI 1 ha
indicato che “dal 1 agosto sarò in rendita AVS. Il mio reddito mensile sarà
dimezzato. Percepirò 2'200 Fr. mensili senza rendita”. Gli atti annessi
alla domanda (doc. 1) contemplano la decisione di rendita di vecchiaia dell’AVS
del 22 giugno 2023 (per un importo di CHF 2'215 mensili), la comunicazione del __________
(datato 11 settembre 2023) da cui emerge come, con il raggiungimento dell’età
di pensionamento regolamentare, dal 1° agosto 2023 l’assicurata ha diritto
(come a suo desiderio) alla liquidazione totale dell’avere di vecchiaia per un
importo di CHF 329'947, versati sulla relazione bancaria dell’assicurata presso
__________. L’assicurata ha prodotto anche la tassazione applicabile (2020) che
indica redditi complessivi per CHF 48'566 per l’IC ed una sostanza pari a CHF 0,
ed ha consegnato agli atti la decisione di tassazione 2021 (redditi complessivi
CHF 52'689).
B. Mediante
scritto 26 maggio 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto alla
signora RI 1 di produrre i giustificativi relativi ai suoi redditi per il
periodo successivo al pensionamento nonché quelli relativi alla sostanza al 31
dicembre 2022 oltre ad altri documenti (plico doc. 1). L’amministrazione ha quindi
emanato la sua decisione formale il 15 ottobre 2023 accogliendo la richiesta di
riduzione del premio (RIPAM qui di seguito) e questo per il periodo dal 1°
agosto 2023 al 31 dicembre 2023, riconoscendo un importo di CHF 1'355 (doc. 2).
C. Con
reclamo del 13 novembre 2023 RI 1 ha contestato il provvedimento chiedendo di
ricalcolare la riduzione del suo premio siccome non più al beneficio della
rendita AI e dovendo fronteggiare importanti spese (complementari e premio
pieno dell’assicurazione malattie), ciò che non le permetterebbe di vivere con
la somma residua (doc. 3). La Cassa ha rivisto i calcoli (doc. 4) ed ha confermato,
il 20 dicembre 2023 (doc. 5), il suo iniziale provvedimento e respinto il reclamo.
Nelle sue motivazioni l’amministrazione evidenzia quanto, per semplicità, si
riporta di seguito:
" (…) Con Decreto esecutivo del 19 ottobre 2022 il Consiglio di Stato ha
determinato le basi di calcolo applicabili alla RIPAM per l’anno 2023 … il RD è
determinato a partire dai dati accertati in sede fiscale e relativi all’imposta
cantonale dell’anno 2020 (notifica di tassazione), mentre i PMR corrispondono a
fr. 6'488.- per gli adulti (…)” (doc. 5)
L’amministrazione
rileva poi come:
" (…) Nel caso di specie, risultano soddisfatti i presupposti per
l’applicazione dell’art. 30 cpv. 2 LCAMal, che prevede la possibilità di
accertare il diritto alla RIPAM al di fuori, o in assenza, dei dati relativi al
periodo fiscale determinante, dal momento che si è manifestata una
delle situazioni previste all’art. 14 RLCAMal, in particolare la cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento [art. 14 cpv. 1 lett. f) RLCAMal].
Dalla
documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall’art. 14
RLCAMal, per il periodo agosto-dicembre 2023 risulta un RD pari a fr. 19'792.-
(…)” (doc. 5)
La
Cassa ha ritenuto il reddito disponibile seguente:
rendita
AVS annua (CHF 2'215 mensili) CHF 26’580
quota
parte della sostanza CHF 100
da cui
ha dedotto
Fatti
i
premi medi di riferimento (PMR) CHF 6’488
e
interessi passivi per CHF 400
per un
RD di CHF 19'792. Si annota qui che, alla luce del tenore dell’art. 14 cpv. 3
Reg LCAMal l’amministrazione ha considerato la sostanza emergente dall’ultima
tassazione disponibile e non ha, invece, considerato il versamento sul conto
bancario dell’assicurata dell’importo del 2° pilastro, come da attestazione del
Fondo previdenziale cui la ricorrente era affiliata (versamento di quasi CHF
330'000). La Cassa ha quindi determinato l’importo della RIPAM partendo dal
reddito disponibile massimo cifrato in CHF 33'704,10, dal RD dell’assicurata fissato
in CHF 19'792 e ritenendo il premio medio di riferimento di CHF 6'488.
Applicando la formula prevista dalle norme è giunta a cifrare in CHF 3'251,80
la RIPAM annua, che – riportata sui 5 mesi correnti tra agosto e dicembre 2023
– è stata ricondotta a CHF 1'355. La Cassa ha confermato la correttezza del suo
calcolo.
D. Con
ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni datato 15 gennaio 2024
l’assicurata contesta il provvedimento dell’amministrazione chiedendo il
riesame del calcolo eseguito dalla Cassa considerando troppo basso l’importo
riconosciutole (doc. I). Invitata ad esprimersi in merito (doc. II) la Cassa
cantonale di compensazione ha postulato la reiezione del gravame con argomenti
che, se del caso, saranno ripresi in corso di motivazione (doc. III del 5
febbraio 2024, doc. III). Alla ricorrente è stata offerta la possibilità (doc.
IV del 7 febbraio 2024) di ulteriormente esprimersi in merito e di formulare
richiesta di ulteriore acquisizione probatoria. Nel termine concesso la signora
RI 1 non si è espressa.
considerato in diritto
in
ordine
1. Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni può decidere nella composizione di un giudice
unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG le procedure non complesse che non
comportano articolate acquisizioni probatorie o complesse valutazioni di fatto
o in diritto. Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della
sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
del Tribunale federale, in RtiD 2016-I pag. 307 e ss. Il tema posto all’esame
del Tribunale è già stato oggetto di copiosa giurisprudenza. Si tratta di una
verifica della correttezza dell’agire della Cassa nel ritenere gli importi del
reddito, nella determinazione dell’importo del sussidio da riconoscere,
nell’ammettere spese altre rispetto a quelle previste dalle norme applicabili. Questa
corte si è occupata in molteplici casi di questi temi, come si rileva dalla
giurisprudenza esposta nelle considerazioni che seguono.
Considerandi
2.
In base
all’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in
applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha
pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle
assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità
amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi
competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome
retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della
riduzione dei premi si veda: Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016).
Affinché
il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione
interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle
prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la
decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un
diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la
decisione che segue il reclamo dell’assicurato. Come evocato nella recente STCA
36.2023.3
del 14 dicembre 2023, alla procedura qui all’esame non sono
applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal
secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono
applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli
articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente
all’articolo 66”.
3.
In
concreto il ricorso è formulato avverso una decisione emessa su reclamo da
parte dell’amministrazione competente. Il gravame è tempestivo, la decisione –
che reca la data del 20 dicembre 2023 – è stata impugnata il successivo 15
gennaio 2023 e quindi nel termine di 30 giorni.
nel
merito
4.
Oggetto
dell’esame del Tribunale cantonale delle assicurazioni è la correttezza della
decisione emanata su reclamo il 20 dicembre 2023 dalla Cassa cantonale di
compensazione, che ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla RIPAM 2023 per
5.
mesi e limitatamente a complessivi CHF 1'355.
5.
Come nella
recente STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023, ed in altri giudizi relativi alla riduzione
dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (per
tutti si vedano le STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2022.21 del 13
giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021, 36.2021.8 del 22 marzo 2021 e
36.2023.25
del 27 novembre 2023), vale la pena di evocare, seppure brevemente,
alcuni capisaldi della materia che, con il 2012 prima, e nel 2015 poi, ha
subito un’importante modifica, rispetto ai precedenti paradigmi, ad opera del
legislatore cantonale. La prassi è costante e certamente nota anche a chi
rappresenta la qui ricorrente.
Il
legislatore ha stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente
al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto
sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e,
soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica sociale
cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione
della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori
dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi
dell'assicurazione malattia. Limiti della normativa vigente e proposte alla
luce anche dell'esperienza ticinese, Tesi Friburgo, 2016, capitolo 14, p. 357 e
ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il
Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della
RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito
imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio
per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto, l’esecutivo prima ed il Parlamento
poi, hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le norme più recenti tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
6.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.
[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]). Le
norme cantonali non devono però svuotare di senso e portata l’imposizione del
diritto federale (Ranzanici, tesi
citata, pag. 180 n. 332), particolarmente con riferimento a quanto impone
l’art. 65 cpv. 1bis LAMal (secondo cui, per i redditi medi e bassi,
i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti
in periodo di formazione). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i
potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di
condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come
rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I
343; 125 V 185;134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.). Il Cantone non è
competente solo per fissare le procedure ma decide anche il modello da
applicare per pervenire alla riduzione dei premi. In Ticino, con le norme
introdotte nel 2012, uno degli intenti del legislatore è stato quello di
conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di
riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa
delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,
nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente
sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di
accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento
sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali
della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.
7.
Come indicato
nella STCA 36.2023.3 e nelle ulteriori decisioni in essa citate, tra i criteri
necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il parametro
da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di riferimento) è il
RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati
fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione
di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal
Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile,
dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’uso
dei dati fiscali, in un’amministrazione di massa, è soluzione non solo adeguata
ma saggia a livello di organizzazione amministrativa. Si noti che il
legislatore ha abbandonato, a partire dal 2012, il criterio del reddito
imponibile quale elemento per determinare il diritto alla RIPAM, siccome
lasciava troppo margine al contribuente per influenzare (in caso ad esempio di
spese di migliorie immobiliari o versamento di premi arretrati del terzo
pilastro) la tassazione e ritenuto poi come il dato non fosse sufficientemente
rappresentativo e non permettesse di calibrare effettivamente e compiutamente i
bisogni riferiti all’aiuto sociale della RIPAM.
L’amministrazione
si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale
che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari
all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici,
tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e
giurisprudenza ivi citata).
8.
L’amministrazione
può distanziarsi dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal
Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni
dell’art. art. 30 cpv. 2 LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal. In queste
costellazioni l’amministrazione deve prescindere (così come il Giudice) dai
dati fiscali. Le norme del regolamento riservano infatti (art. 14 RegLCAMal del
29.
maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13
novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) casi in cui i dati della tassazione
applicabile non possano essere utilizzati per determinare il diritto alla
RIPAM.
In
tali costellazioni l’amministrazione svolge un nuovo calcolo autonomo
indipendente dalla decisione di tassazione determinando i redditi da ultimo
conseguiti dall’assicurato.
Più
specificatamente l’art. 14: RLCAMal
prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo
cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla
scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”)
per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla
riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso
di
" f) cessazione totale dell’attività
lucrativa a seguito di disoccupazione, pensio-
namento, infortunio, malattia,
maternità o paternità, riqualificazione o perfe-zionamento professionale.”
La
norma prevede ulteriormente che:
" 3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1
e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e
mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale
cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.
4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2
sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate
obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della
Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si
richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito
determinante.”
In
particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito
comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto
alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il
reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.
9.
Dall’importo
del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese
specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in
maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo
abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto
della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra
essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge
annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,
in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali deducibili secondo la
LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le
spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le
spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un
importo massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e
p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione
immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per
doppia economia, non possono essere considerate. Secondo le norme vigenti la
spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata
dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto
sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e
riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa
parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i
proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).
La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al
favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il
valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello
reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del
riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF
3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si
veda anche: Ranzanici, op. cit.,
n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
10.
Da
quanto precede discende che le deduzioni possibili dal reddito lordo per
determinare il reddito applicabile partendo dai dati fiscali, sono esaustive.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è già stato confrontato con
richieste, quali quella che implicitamente è sollevata dalla ricorrente
relativa ai maggiori premi LAMal rispettivamente i costi della vita, senza
poterle ritenere. In una decisione del 3 settembre 2012 (STCA 36.2002.42 emessa
collegialmente), al considerando 2.13, questa Corte ha ritenuto, nel caso di un
anziano assicurato degente in una struttura medicalizzata, che la sua sostanza
andasse considerata, potendosi riconoscere in quella circostanza unicamente la
deduzione del premio medio. Il ricorrente sosteneva come i cantoni fossero
obbligati, per norma federale (art. 65 cpv. 3 LAMal) a considerare (specie a
richiesta dell’assicurato) le circostanze economiche e famigliari più recenti.
Nel suo caso il ricovero in casa anziani comportava importanti spese,
riconosciute a livello fiscale ma non ammesse dalla Cassa cantonale di
compensazione. La Cassa, di conseguenza, non poteva concedere al ricorrente
deduzioni maggiori o diverse siccome persona affetta da una grave patologia e
degente in una casa anziani con costi di certa importanza. Si tratta, come
indicato, di una scelta deliberata del legislatore cantonale, che la ricorrente
potrebbe considerare discutibile o financo inopportuna, ma che vincola il
giudice perché, come si dirà ancora più avanti, non svuota la norma federale di
senso e portata.
11.
Nel caso
concreto l’assicurata ha chiesto la riduzione del suo premio indicando un
cambiamento delle sue condizioni economiche (“… dal 1 agosto 2023 vivo solo
con la rendita dell’AVS”). In tale contesto, a fronte di un pensionamento e
di una modifica delle condizioni economiche riferite alle entrate conseguite,
la Cassa ha, correttamente, provveduto a calcolare in maniera autonoma il
reddito più recente conseguito dalla ricorrente. La determinazione del reddito
è avvenuta correttamente siccome si è fondata sui parametri che emergono dagli
atti prodotti dall’assicurata medesima. Si annoti qui che la Cassa cantonale
di compensazione ha considerato la sostanza, per cifrare il diritto alla RIPAM
della signora RI 1, sulla tassazione ultima cresciuta in giudicato ed ha
ritenuto un importo di CHF 100 (ossia 1/15 di CHF 1'500) mentre non ha
considerato l’importo di quasi CHF 330'000 pervenuto alla ricorrente, e non
ancora oggetto di una decisione di tassazione, dal Fondo __________. Ne viene
che l’agire dell’amministrazione appare corretto. Correttamente quindi la Cassa
ha considerato l’importo della rendita AVS su base annua (CHF 26'580), la quota
della sostanza (come indicato di CHF 100) ed ha correttamente dedotto quanto
prevedono le norme legali (ossia i premi medi dell’assicurazione malattia per
CHF 6'488) e interessi passivi (come dedotti dagli atti) per CHF 400.
L’importo
cifrato è stato di CHF 19'792 e non considera, come indicato, la cifra di circa
CHF 330'000 pervenuti sul conto dell’assicurata dal fondo pensioni siccome non
oggetto di tassazione e non considerati quindi quale sostanza. Per determinare
l’importo della RIPAM la Cassa ha applicato quanto previsto dall’art. 32a LCAMal
secondo cui la riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un
reddito disponibile massimo (cpv. 1) che è stabilito, per le unità di
riferimento senza figli a carico, mediante l’applicazione della formula
seguente: “RDM = costante del 3.8 x 50% del limite di fabbisogno, senza
computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all’unità di
riferimento”. Indubbiamente la formula appare ermetica e di difficile
comprensione ai non addetti ai lavori. In sostanza il reddito disponibile
massimo che consente il conseguimento della riduzione del premio (RDM) per
l’unità di riferimento singola (ossia per la signora RI 1 singolarmente)
ammonta a CHF 33'704,10 pari alla costante fissata dalla legge (3.8)
moltiplicata per il 50% (ossia la metà) del limite LAPS (Legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali) per le persone sole (in questo
caso), ossia CHF 17'739. Ne viene che il calcolo è il seguente: 3.8 x 50% (CHF
17'739) = CHF 33'704,10. Quest’ultimo importo è quello oltre il quale non è più
riconosciuto un sussidio in una costellazione quale quella della ricorrente (UR
composta da una persona sola).
12.
Stabilito
che l’importo (su base annua) del reddito disponibile dell’assicurata è
inferiore al limite del diritto al sussidio, la Cassa ha correttamente proceduto
a cifrare l’importo dell’aiuto sociale dapprima su base annua per poi
riportarlo sui 5 mesi qui d’interesse. Per fare ciò l’amministrazione è partita
dal premio medio di riferimento (PMR) determinato come ha correttamente ricordato
la Cassa (pag. 5 della decisione impugnata). In concreto il premio medio
riferito alla ricorrente assomma a CHF 6'488. L’importo della RIPAM (ossia
della riduzione del premio) è quindi ottenuto (art. 35 e 37 cpv. 2 LCAMal)
considerando il premio massimo che consente il sussidio (CHF 33'704,10), il
reddito disponibile dell’assicurata (CHF 19'792) ed il premio medio appena
descritto (CHF 6'488). La legge (art. 35 LCAMal) prevede espressamente che
l’importo normativo di riduzione dei premi è determinato come segue:
[PMR - (PMR x RD2)]
RDM2
Il
calcolo dell’amministrazione è stato eseguito, quindi, sulla scorta di parametri
corretti ed il risultato è pure esatto perché è stato applicato, al risultato
di questo calcolo, il coefficiente cantonale di finanziamento che è pari a
76,5%. Per l’art. 37 cpv. 1 LCAMal infatti l’importo effettivo di riduzione dei
premi si ottiene moltiplicando l’importo normativo per il coefficiente
cantonale di finanziamento ed in base al cpv. 2 della medesima norma il coefficiente
cantonale di finanziamento è pari al 76.5%. L’importo calcolato dalla Cassa è
di CHF 3'251,80 (per 12 mesi). In concreto il periodo successivo alla
diminuzione del reddito decorre dal 1° agosto al 31 dicembre 2023, ossia 5 mesi
e quindi l’importo della RIPAM assomma a CHF 1’354,91 arrotondati a CHF 1'355.
13.
Alla
luce di quanto precede il calcolo della Cassa è corretto e va qui confermato.
Il ricorso deve essere respinto, senza carico di tassa di giustizia e spese e
senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti