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Decisione

36.2024.4

RIPAM 2023. Importo della riduzione. Pensionamento. Calcolo al di fuori della tassazione. Importi deducibili

6 marzo 2024Italiano22 min

reddito disponibile massimo cifrato in CHF 33'704,10, dal RD dell’assicurata fissato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.4

IR/sc

Lugano

6 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

segretario:

Gianluca Menghetti

visto il ricorso del 15 gennaio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 20 dicembre 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto

A. RI 1,

domiciliata a __________, nata il __________ 1959, divorziata, al beneficio di

una rendita ed assicurata presso l’assicuratore malattia __________, ha

inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione - Servizio sussidi

assicurazione malattia, datato 7 aprile 2023, il modulo con cui ha postulato la

riduzione del premio LAMal per l’anno 2023 (doc. 1). La signora RI 1 ha

indicato che “dal 1 agosto sarò in rendita AVS. Il mio reddito mensile sarà

dimezzato. Percepirò 2'200 Fr. mensili senza rendita”. Gli atti annessi

alla domanda (doc. 1) contemplano la decisione di rendita di vecchiaia dell’AVS

del 22 giugno 2023 (per un importo di CHF 2'215 mensili), la comunicazione del __________

(datato 11 settembre 2023) da cui emerge come, con il raggiungimento dell’età

di pensionamento regolamentare, dal 1° agosto 2023 l’assicurata ha diritto

(come a suo desiderio) alla liquidazione totale dell’avere di vecchiaia per un

importo di CHF 329'947, versati sulla relazione bancaria dell’assicurata presso

__________. L’assicurata ha prodotto anche la tassazione applicabile (2020) che

indica redditi complessivi per CHF 48'566 per l’IC ed una sostanza pari a CHF 0,

ed ha consegnato agli atti la decisione di tassazione 2021 (redditi complessivi

CHF 52'689).

B. Mediante

scritto 26 maggio 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto alla

signora RI 1 di produrre i giustificativi relativi ai suoi redditi per il

periodo successivo al pensionamento nonché quelli relativi alla sostanza al 31

dicembre 2022 oltre ad altri documenti (plico doc. 1). L’amministrazione ha quindi

emanato la sua decisione formale il 15 ottobre 2023 accogliendo la richiesta di

riduzione del premio (RIPAM qui di seguito) e questo per il periodo dal 1°

agosto 2023 al 31 dicembre 2023, riconoscendo un importo di CHF 1'355 (doc. 2).

C. Con

reclamo del 13 novembre 2023 RI 1 ha contestato il provvedimento chiedendo di

ricalcolare la riduzione del suo premio siccome non più al beneficio della

rendita AI e dovendo fronteggiare importanti spese (complementari e premio

pieno dell’assicurazione malattie), ciò che non le permetterebbe di vivere con

la somma residua (doc. 3). La Cassa ha rivisto i calcoli (doc. 4) ed ha confermato,

il 20 dicembre 2023 (doc. 5), il suo iniziale provvedimento e respinto il reclamo.

Nelle sue motivazioni l’amministrazione evidenzia quanto, per semplicità, si

riporta di seguito:

" (…) Con Decreto esecutivo del 19 ottobre 2022 il Consiglio di Stato ha

determinato le basi di calcolo applicabili alla RIPAM per l’anno 2023 … il RD è

determinato a partire dai dati accertati in sede fiscale e relativi all’imposta

cantonale dell’anno 2020 (notifica di tassazione), mentre i PMR corrispondono a

fr. 6'488.- per gli adulti (…)” (doc. 5)

L’amministrazione

rileva poi come:

" (…) Nel caso di specie, risultano soddisfatti i presupposti per

l’applicazione dell’art. 30 cpv. 2 LCAMal, che prevede la possibilità di

accertare il diritto alla RIPAM al di fuori, o in assenza, dei dati relativi al

periodo fiscale determinante, dal momento che si è manifestata una

delle situazioni previste all’art. 14 RLCAMal, in particolare la cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento [art. 14 cpv. 1 lett. f) RLCAMal].

Dalla

documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall’art. 14

RLCAMal, per il periodo agosto-dicembre 2023 risulta un RD pari a fr. 19'792.-

(…)” (doc. 5)

La

Cassa ha ritenuto il reddito disponibile seguente:

rendita

AVS annua (CHF 2'215 mensili) CHF 26’580

quota

parte della sostanza CHF 100

da cui

ha dedotto

Fatti

i

premi medi di riferimento (PMR) CHF 6’488

e

interessi passivi per CHF 400

per un

RD di CHF 19'792. Si annota qui che, alla luce del tenore dell’art. 14 cpv. 3

Reg LCAMal l’amministrazione ha considerato la sostanza emergente dall’ultima

tassazione disponibile e non ha, invece, considerato il versamento sul conto

bancario dell’assicurata dell’importo del 2° pilastro, come da attestazione del

Fondo previdenziale cui la ricorrente era affiliata (versamento di quasi CHF

330'000). La Cassa ha quindi determinato l’importo della RIPAM partendo dal

reddito disponibile massimo cifrato in CHF 33'704,10, dal RD dell’assicurata fissato

in CHF 19'792 e ritenendo il premio medio di riferimento di CHF 6'488.

Applicando la formula prevista dalle norme è giunta a cifrare in CHF 3'251,80

la RIPAM annua, che – riportata sui 5 mesi correnti tra agosto e dicembre 2023

– è stata ricondotta a CHF 1'355. La Cassa ha confermato la correttezza del suo

calcolo.

D. Con

ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni datato 15 gennaio 2024

l’assicurata contesta il provvedimento dell’amministrazione chiedendo il

riesame del calcolo eseguito dalla Cassa considerando troppo basso l’importo

riconosciutole (doc. I). Invitata ad esprimersi in merito (doc. II) la Cassa

cantonale di compensazione ha postulato la reiezione del gravame con argomenti

che, se del caso, saranno ripresi in corso di motivazione (doc. III del 5

febbraio 2024, doc. III). Alla ricorrente è stata offerta la possibilità (doc.

IV del 7 febbraio 2024) di ulteriormente esprimersi in merito e di formulare

richiesta di ulteriore acquisizione probatoria. Nel termine concesso la signora

RI 1 non si è espressa.

considerato in diritto

in

ordine

1. Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni può decidere nella composizione di un giudice

unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG le procedure non complesse che non

comportano articolate acquisizioni probatorie o complesse valutazioni di fatto

o in diritto. Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della

sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

del Tribunale federale, in RtiD 2016-I pag. 307 e ss. Il tema posto all’esame

del Tribunale è già stato oggetto di copiosa giurisprudenza. Si tratta di una

verifica della correttezza dell’agire della Cassa nel ritenere gli importi del

reddito, nella determinazione dell’importo del sussidio da riconoscere,

nell’ammettere spese altre rispetto a quelle previste dalle norme applicabili. Questa

corte si è occupata in molteplici casi di questi temi, come si rileva dalla

giurisprudenza esposta nelle considerazioni che seguono.

Considerandi

2.

In base

all’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal

(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in

applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha

pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle

assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità

amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi

competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome

retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della

riduzione dei premi si veda: Ivano

Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi

pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,

2016).

Affinché

il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione

interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle

prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la

decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un

diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la

decisione che segue il reclamo dell’assicurato. Come evocato nella recente STCA

36.2023.3

del 14 dicembre 2023, alla procedura qui all’esame non sono

applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal

secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono

applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli

articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente

all’articolo 66”.

3.

In

concreto il ricorso è formulato avverso una decisione emessa su reclamo da

parte dell’amministrazione competente. Il gravame è tempestivo, la decisione –

che reca la data del 20 dicembre 2023 – è stata impugnata il successivo 15

gennaio 2023 e quindi nel termine di 30 giorni.

nel

merito

4.

Oggetto

dell’esame del Tribunale cantonale delle assicurazioni è la correttezza della

decisione emanata su reclamo il 20 dicembre 2023 dalla Cassa cantonale di

compensazione, che ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla RIPAM 2023 per

5.

mesi e limitatamente a complessivi CHF 1'355.

5.

Come nella

recente STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023, ed in altri giudizi relativi alla riduzione

dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (per

tutti si vedano le STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2022.21 del 13

giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021, 36.2021.8 del 22 marzo 2021 e

36.2023.25

del 27 novembre 2023), vale la pena di evocare, seppure brevemente,

alcuni capisaldi della materia che, con il 2012 prima, e nel 2015 poi, ha

subito un’importante modifica, rispetto ai precedenti paradigmi, ad opera del

legislatore cantonale. La prassi è costante e certamente nota anche a chi

rappresenta la qui ricorrente.

Il

legislatore ha stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente

al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto

sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e,

soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica sociale

cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15

settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di

modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione

della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori

dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi

dell'assicurazione malattia. Limiti della normativa vigente e proposte alla

luce anche dell'esperienza ticinese, Tesi Friburgo, 2016, capitolo 14, p. 357 e

ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il

Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della

RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito

imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio

per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto, l’esecutivo prima ed il Parlamento

poi, hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le norme più recenti tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

6.

Il

Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la

LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.

[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]). Le

norme cantonali non devono però svuotare di senso e portata l’imposizione del

diritto federale (Ranzanici, tesi

citata, pag. 180 n. 332), particolarmente con riferimento a quanto impone

l’art. 65 cpv. 1bis LAMal (secondo cui, per i redditi medi e bassi,

i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i

potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di

condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come

rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I

343; 125 V 185;134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.). Il Cantone non è

competente solo per fissare le procedure ma decide anche il modello da

applicare per pervenire alla riduzione dei premi. In Ticino, con le norme

introdotte nel 2012, uno degli intenti del legislatore è stato quello di

conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di

riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa

delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,

nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente

sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi

maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con

l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche

nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza

fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”

(Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di

accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento

sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali

della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

7.

Come indicato

nella STCA 36.2023.3 e nelle ulteriori decisioni in essa citate, tra i criteri

necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il parametro

da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di riferimento) è il

RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati

fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione

di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal

Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile,

dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’uso

dei dati fiscali, in un’amministrazione di massa, è soluzione non solo adeguata

ma saggia a livello di organizzazione amministrativa. Si noti che il

legislatore ha abbandonato, a partire dal 2012, il criterio del reddito

imponibile quale elemento per determinare il diritto alla RIPAM, siccome

lasciava troppo margine al contribuente per influenzare (in caso ad esempio di

spese di migliorie immobiliari o versamento di premi arretrati del terzo

pilastro) la tassazione e ritenuto poi come il dato non fosse sufficientemente

rappresentativo e non permettesse di calibrare effettivamente e compiutamente i

bisogni riferiti all’aiuto sociale della RIPAM.

L’amministrazione

si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale

che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari

all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici,

tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e

giurisprudenza ivi citata).

8.

L’amministrazione

può distanziarsi dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal

Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni

dell’art. art. 30 cpv. 2 LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal. In queste

costellazioni l’amministrazione deve prescindere (così come il Giudice) dai

dati fiscali. Le norme del regolamento riservano infatti (art. 14 RegLCAMal del

29.

maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13

novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) casi in cui i dati della tassazione

applicabile non possano essere utilizzati per determinare il diritto alla

RIPAM.

In

tali costellazioni l’amministrazione svolge un nuovo calcolo autonomo

indipendente dalla decisione di tassazione determinando i redditi da ultimo

conseguiti dall’assicurato.

Più

specificatamente l’art. 14: RLCAMal

prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo

cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla

scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”)

per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla

riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso

di

" f) cessazione totale dell’attività

lucrativa a seguito di disoccupazione, pensio-

namento, infortunio, malattia,

maternità o paternità, riqualificazione o perfe-zionamento professionale.”

La

norma prevede ulteriormente che:

" 3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1

e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e

mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale

cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2

sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate

obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della

Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si

richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito

determinante.”

In

particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito

comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto

alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il

reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

9.

Dall’importo

del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese

specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in

maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo

abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto

della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che

riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra

essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge

annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,

in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali deducibili secondo la

LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le

spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le

spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un

importo massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e

p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione

immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per

doppia economia, non possono essere considerate. Secondo le norme vigenti la

spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata

dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto

sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e

riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La

deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa

parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i

proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).

La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al

favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il

valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello

reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del

riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF

3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si

veda anche: Ranzanici, op. cit.,

n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

10.

Da

quanto precede discende che le deduzioni possibili dal reddito lordo per

determinare il reddito applicabile partendo dai dati fiscali, sono esaustive.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è già stato confrontato con

richieste, quali quella che implicitamente è sollevata dalla ricorrente

relativa ai maggiori premi LAMal rispettivamente i costi della vita, senza

poterle ritenere. In una decisione del 3 settembre 2012 (STCA 36.2002.42 emessa

collegialmente), al considerando 2.13, questa Corte ha ritenuto, nel caso di un

anziano assicurato degente in una struttura medicalizzata, che la sua sostanza

andasse considerata, potendosi riconoscere in quella circostanza unicamente la

deduzione del premio medio. Il ricorrente sosteneva come i cantoni fossero

obbligati, per norma federale (art. 65 cpv. 3 LAMal) a considerare (specie a

richiesta dell’assicurato) le circostanze economiche e famigliari più recenti.

Nel suo caso il ricovero in casa anziani comportava importanti spese,

riconosciute a livello fiscale ma non ammesse dalla Cassa cantonale di

compensazione. La Cassa, di conseguenza, non poteva concedere al ricorrente

deduzioni maggiori o diverse siccome persona affetta da una grave patologia e

degente in una casa anziani con costi di certa importanza. Si tratta, come

indicato, di una scelta deliberata del legislatore cantonale, che la ricorrente

potrebbe considerare discutibile o financo inopportuna, ma che vincola il

giudice perché, come si dirà ancora più avanti, non svuota la norma federale di

senso e portata.

11.

Nel caso

concreto l’assicurata ha chiesto la riduzione del suo premio indicando un

cambiamento delle sue condizioni economiche (“… dal 1 agosto 2023 vivo solo

con la rendita dell’AVS”). In tale contesto, a fronte di un pensionamento e

di una modifica delle condizioni economiche riferite alle entrate conseguite,

la Cassa ha, correttamente, provveduto a calcolare in maniera autonoma il

reddito più recente conseguito dalla ricorrente. La determinazione del reddito

è avvenuta correttamente siccome si è fondata sui parametri che emergono dagli

atti prodotti dall’assicurata medesima. Si annoti qui che la Cassa cantonale

di compensazione ha considerato la sostanza, per cifrare il diritto alla RIPAM

della signora RI 1, sulla tassazione ultima cresciuta in giudicato ed ha

ritenuto un importo di CHF 100 (ossia 1/15 di CHF 1'500) mentre non ha

considerato l’importo di quasi CHF 330'000 pervenuto alla ricorrente, e non

ancora oggetto di una decisione di tassazione, dal Fondo __________. Ne viene

che l’agire dell’amministrazione appare corretto. Correttamente quindi la Cassa

ha considerato l’importo della rendita AVS su base annua (CHF 26'580), la quota

della sostanza (come indicato di CHF 100) ed ha correttamente dedotto quanto

prevedono le norme legali (ossia i premi medi dell’assicurazione malattia per

CHF 6'488) e interessi passivi (come dedotti dagli atti) per CHF 400.

L’importo

cifrato è stato di CHF 19'792 e non considera, come indicato, la cifra di circa

CHF 330'000 pervenuti sul conto dell’assicurata dal fondo pensioni siccome non

oggetto di tassazione e non considerati quindi quale sostanza. Per determinare

l’importo della RIPAM la Cassa ha applicato quanto previsto dall’art. 32a LCAMal

secondo cui la riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un

reddito disponibile massimo (cpv. 1) che è stabilito, per le unità di

riferimento senza figli a carico, mediante l’applicazione della formula

seguente: “RDM = costante del 3.8 x 50% del limite di fabbisogno, senza

computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all’unità di

riferimento”. Indubbiamente la formula appare ermetica e di difficile

comprensione ai non addetti ai lavori. In sostanza il reddito disponibile

massimo che consente il conseguimento della riduzione del premio (RDM) per

l’unità di riferimento singola (ossia per la signora RI 1 singolarmente)

ammonta a CHF 33'704,10 pari alla costante fissata dalla legge (3.8)

moltiplicata per il 50% (ossia la metà) del limite LAPS (Legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali) per le persone sole (in questo

caso), ossia CHF 17'739. Ne viene che il calcolo è il seguente: 3.8 x 50% (CHF

17'739) = CHF 33'704,10. Quest’ultimo importo è quello oltre il quale non è più

riconosciuto un sussidio in una costellazione quale quella della ricorrente (UR

composta da una persona sola).

12.

Stabilito

che l’importo (su base annua) del reddito disponibile dell’assicurata è

inferiore al limite del diritto al sussidio, la Cassa ha correttamente proceduto

a cifrare l’importo dell’aiuto sociale dapprima su base annua per poi

riportarlo sui 5 mesi qui d’interesse. Per fare ciò l’amministrazione è partita

dal premio medio di riferimento (PMR) determinato come ha correttamente ricordato

la Cassa (pag. 5 della decisione impugnata). In concreto il premio medio

riferito alla ricorrente assomma a CHF 6'488. L’importo della RIPAM (ossia

della riduzione del premio) è quindi ottenuto (art. 35 e 37 cpv. 2 LCAMal)

considerando il premio massimo che consente il sussidio (CHF 33'704,10), il

reddito disponibile dell’assicurata (CHF 19'792) ed il premio medio appena

descritto (CHF 6'488). La legge (art. 35 LCAMal) prevede espressamente che

l’importo normativo di riduzione dei premi è determinato come segue:

[PMR - (PMR x RD2)]

RDM2

Il

calcolo dell’amministrazione è stato eseguito, quindi, sulla scorta di parametri

corretti ed il risultato è pure esatto perché è stato applicato, al risultato

di questo calcolo, il coefficiente cantonale di finanziamento che è pari a

76,5%. Per l’art. 37 cpv. 1 LCAMal infatti l’importo effettivo di riduzione dei

premi si ottiene moltiplicando l’importo normativo per il coefficiente

cantonale di finanziamento ed in base al cpv. 2 della medesima norma il coefficiente

cantonale di finanziamento è pari al 76.5%. L’importo calcolato dalla Cassa è

di CHF 3'251,80 (per 12 mesi). In concreto il periodo successivo alla

diminuzione del reddito decorre dal 1° agosto al 31 dicembre 2023, ossia 5 mesi

e quindi l’importo della RIPAM assomma a CHF 1’354,91 arrotondati a CHF 1'355.

13.

Alla

luce di quanto precede il calcolo della Cassa è corretto e va qui confermato.

Il ricorso deve essere respinto, senza carico di tassa di giustizia e spese e

senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti