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Decisione

36.2024.42

Richiesta di versamento di ulteriori indennità giornaliere respinta. Non sussiste dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, circa la correttezza delle conclusioni contenute nei referti del medico fiduciario incaricato dall'assicuratore malattie di esaminare lo stato di salute del ricorrente

11 novembre 2024Italiano21 min

lavorare neppure dal mese di luglio 2024. Le sue considerazioni si fondano segnatamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.42

cs

Lugano

11 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10

settembre 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1983, operaio

specializzato nella siliconatura e nella chiusura degli antifuoco, dipendente

della __________ dal 15 gennaio 2024, è assicurato contro la perdita di

guadagno in caso di malattia presso CO 1.

1.2. Con scritto datato 27 maggio 2024 e

sottoscritto da RI 1 “per accettazione” la datrice di lavoro ha informato

l’assicurato che “come previsto dal suo contratto di lavoro del 15.01.2024

la collaborazione con la ditta __________, decade in data 31.06.2024, dopo tale

data potrà ritenersi libero a tutti gli effetti, fatta eccezione per vincolo

del segreto professionale” (doc. 2).

1.3. Il

28 maggio 2024 la dr.ssa med. __________, medico chirurgo di __________, ha

emesso un certificato di malattia telematico valido fino al 29 maggio 2024,

indicando quale diagnosi “vomito” e precisando che la patologia ha avuto

inizio il 27 maggio 2024 (doc. 4). Il 31 maggio 2024 la medesima curante ha

prolungato il periodo di malattia fino al 9 giugno 2024, indicando quale

diagnosi: “vomito e dissenteria” (doc. 5).

Il

10 giugno 2024 __________ ha notificato all’assicuratore la completa incapacità

lavorativa di RI 1 dal 27 maggio 2024 (doc. 3) anche sulla base del certificato

del 10 giugno 2024 della dr.ssa med. __________ secondo la quale RI 1 “necessita

di un periodo di malattia da oggi a tutto il 10-7-24 per s. depressiva”

(doc. 6).

1.4. Dopo aver sottoposto l’assicurato

ad una visita medico fiduciaria presso la dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, in data 25 giugno 2024 (doc. 14) ed avere

sottoposto alla medesima dr.ssa, per una presa di posizione, i certificati

medici prodotti da RI 1 (doc. 25), con decisione formale del 17 luglio 2024,

confermata, in seguito al referto della dr.ssa med. __________ del 30 agosto

2024 (doc. 43), dalla decisione su opposizione del 10 settembre 2024 (doc. 44),

CO 1 ha deciso di versare le indennità giornaliere fino al 30 giugno 2024.

1.5. RI 1 è insorto al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, sostenendo che l’assicuratore non gli

riconosce la presenza della depressione, confermata invece dal suo generalista

e dal suo psichiatra (doc. I). Egli contesta il contenuto del referto della

dr.ssa med. __________, afferma di non essere in grado di lavorare e asserisce che

non poteva essere licenziato nei primi 30 giorni di malattia.

1.6. Con risposta dell’11 ottobre 2024

l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.7. Con scritto del 31 ottobre 2024

l’insorgente ha contestato la risposta dell’assicuratore e la presa di

posizione delle dr.ssa med. __________, facendo riferimento ai referti del 8

luglio 2024 e 13 agosto 2024 del medico curante, dr. med. __________ (recte: 31

luglio 2024 [doc. A7-A8]; la relazione del 13 agosto 2024 è stata redatta dalla

dr.ssa __________ [doc. A12]). Egli chiede il versamento delle prestazioni fino

al 12 settembre 2024 (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14

gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nella

presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore

ha negato il versamento delle indennità giornaliere al ricorrente dal 1° luglio

2024 sulla base delle valutazioni della dr.ssa med. __________.

Nella misura in cui l’insorgente

accenna alla circostanza che non avrebbe potuto essere licenziato nei primi trenta

giorni di malattia, la questione, di carattere prettamente civile, non oggetto

della decisione su opposizione impugnata, esula dalla vertenza e si rivela di

conseguenza irricevibile.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad indennità giornaliere dal 1°

luglio 2024.

2.3. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è

considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che

non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura

medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Ai sensi

dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività.

È considerata

incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di

guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione

ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di

un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del

danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa

non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

2.4. Per

quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67

LAMal prevede che:

"

1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi

esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65

anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un

assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella

forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere

stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i

propri dipendenti;

b. associazioni di datori di

lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei

loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri

membri."

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,

gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata

d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura

alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv. 1bis LAMal

prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità

lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2

LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità

lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per

quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue

quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può

essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per il diritto all'indennità

giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore

di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto

dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede

che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno

720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non

è applicabile.

In caso di incapacità

lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta

per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per

la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,

qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta

l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da

incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I

termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati

in funzione della riduzione.

2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6.

In concreto, con scritto datato 27 maggio 2024 la datrice di lavoro ha disdetto

il contratto di lavoro con l’insorgente con effetto al “31. (recte: 30)

06.2024”. RI 1 ha sottoscritto il documento “per accettazione” (doc.

2 e 7).

Il

28 maggio 2024 la dr.ssa med. __________, medico chirurgo di __________, ha

emesso un certificato di malattia telematico valido fino al 29 maggio 2024,

indicando quale diagnosi “vomito” e precisando che la patologia ha avuto

inizio il 27 maggio 2024 (doc. 4). Il 31 maggio 2024 la medesima curante ha

prolungato il periodo di malattia fino al 9 giugno 2024, indicando quale

diagnosi: “vomito e dissenteria” (doc. 5).

Il

10 giugno 2024 __________ ha notificato all’assicuratore la completa incapacità

lavorativa di RI 1 dal 27 maggio 2024 (doc. 3) anche sulla base del certificato

del 10 giugno 2024 della dr.ssa med. __________ secondo la quale RI 1 “necessita

di un periodo di malattia da oggi a tutto il 10-7-24 per s. depressiva”

(doc. 6).

Il

25 giugno 2024, dalle 11.50 alle 13.00 RI 1 è stato visitato dalla dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, su incarico dell’assicuratore (doc. 14).

Nel

referto del 28 giugno 2024, dopo aver descritto la situazione attuale,

l’anamnesi familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa e sociale, l’anamnesi

somatica e psichiatrica, i disturbi soggettivi e l’esame clinico secondo AMDP

System, la specialista ha posto la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata

ICD 10 F41.9, reattiva a problemi legati all’occupazione ICD 10 Z56.

La

psichiatra ha affermato:

" (…) L’assicurato,

dotato di buone risorse e capacità che ha saputo mettere in campo a livello

familiare, lavorativo e sociale, senza antecedenti psichiatrici, ha sviluppato

dopo il licenziamento episodica ansia panica ed insonnia intermedia.

Dal 27.05.2024 certificata inabilità lavorativa al 100%

inizialmente per problemi somatici.

L’assicurato beneficia di una psicofarmacoterapia ansiolitica al

bisogno.

Non riferito miglioramento dei sintomi ansiosi.

Soggettivamente attualmente lamenta inappetenza, episodica ansia

panica con senso di oppressione toracica, preoccupazioni per il futuro ed

episodica insonnia intermedia.

Oggettivamente (esame clinico secondo AMDP System) si rivelano

lievi segni di ansia al colloquio.

Il tono dell’umore è normale. Non presenta disturbi psicotici né

deficit cognitivi.

A livello diagnostico categoriale secondo l’ICD-10 il disturbo

psichico sviluppato dall’assicurato dal licenziamento è inquadrabile come una

sindrome ansiosa non specificata ICD 10 F41.9, reattiva a problemi legati

all’occupazione ICD 10 Z56.

È escludibile una sindrome da disadattamento ICD 10 F43.2, non

soddisfandone i criteri: il licenziamento non era inaspettato.

Al di là della diagnosi categoriale l’assicurato non presenta

alcun deficit delle funzioni dell’io esecutive, percettive, decisionali,

previsionali e consequenziali.

Secondo il MINI ICF-APP non presenta alcun deficit delle

competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell’assertività, della

flessibilità, della persistenza, della relazione con gli altri e della

mobilità.

Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa certificata

al 100% non è giustificata non presentando l’assicurato deficit psichici e

funzionali rilevabili al MINI ICF-APP che incidano sulla sua funzionalità in

ambito lavorativo.

(…).

Di seguito rispondo alle vostre domande.

D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività

professionale?

R1. Sì. Dal lato medico psichiatrico l’assicurato è abile al 100%

sia nella propria professione che in qualunque attività confacente alle sue

capacità e in qualunque ambiente di lavoro non presentando alcun deficit

psichico e/o funzionale rilevabile al MINI ICF-APP che incida sulla sua

funzionalità in ambito lavorativo.

D2. Se sì alla domanda 1 da quando ed in quale percentuale?

R2. Non ha mai presentato una IL giustificata dal lato medico

psichiatrico. (…)” (doc. 14)

Il

1° luglio 2024 l’assicuratore sulla base delle conclusioni della dr.ssa med. __________

ha informato l’insorgente della cessazione del versamento delle prestazioni con

il 30 giugno 2024 (doc. 15).

Il

9 luglio 2024 il dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria

presso il Poliambulatorio di __________, dopo aver visitato l’insorgente, gli ha

prescritto Vanlafaxina 75 ed ha affermato:

" (…) STATO

PSICOPATOLOGICO RECENTE/ATTUALE: la situazione appare deteriorata. Si lamenta

di uno stato di ansia opprimente.

ESAME PSICHICO: lucido, orientato s-t, collaborativo e con

linguaggio spontaneo, connessioni associative conservate e valide. Non emergono

contenuti idetici psicotici, né dispercezioni attuali o precedenti.

L’affettività si presenta con ansia reattiva ed emotività labile.

Rapporto di realtà valido e capacità di critica e giudizio conservate.

DIAGNOSI ATTUALE: disturbo depressivo reattivo- test di Beck 47

pari ad ansia grave, test di Goldberg 51 pari a depressione marcata.

(…).

Si pone prognosi di giorni trenta s.c

Visita di controllo

Fra 30/40 giorni.” (doc. 24)

Il

17 luglio 2024 la dr.ssa med. __________, dopo aver esaminato la nuova

documentazione medica prodotta dal ricorrente, si è riconfermata nella sua

valutazione (doc. 25).

In

sede di opposizione l’assicurato ha prodotto ulteriori documenti (doc. 31 e

seguenti), ossia il test della depressione elaborato da Goldberg del 9 luglio

2024 (doc. 31 e 34), l’elenco dei sintomi dello spettro ansioso secondo Beck

(doc. 31), un certificato del 10 luglio 2024 della dr.ssa med. __________,

medico chirurgo, secondo cui l’interessato “necessita un periodo di malattia

per sindrome ansioso-depressiva da oggi a tutto il 12.8.24” (doc. 32) ed un

referto scritto a mano, di non facile lettura, dal dr. med. __________, medico

chirurgo specialista in psichiatria del 31 luglio 2024 (doc. 33).

Quest’ultimo

ha affermato che l’insorgente è stato da lui visitato per una palese espressione

sintomatologica di deflessione del tono dell’umore che l’ha condotto a porre la

diagnosi di disturbo depressivo reattivo ed ha prescrivergli Venlafaxina. Tale

diagnosi coincideva con quella posta dalla dr.ssa med. __________ “che

poneva anche la numerazione del ICD 10”. “lo stato psichico la fragilità

riconosciuta in questo particolare periodo con riferiti attacchi di panico”

lo hanno indotto ad introdurre la terapia farmacologica. “La condizione

attuale a mio giudizio è pregiudizievole per l’attività lavorativa (…)” ed

ha confermato “la inadeguatezza allo svolgimento della attività lavorativa

almeno per il periodo indicato nel mio precedente scritto, al quale seguirà

rivalutazione e conferma eventuale della terapia”.

L’assicurato

ha poi inoltrato un certificato del 13 agosto 2024 della dr.ssa med. __________

secondo cui l’insorgente “necessita di un ulteriore periodo di malattia da

oggi a tutto 12.9.24 perché affetto da disturbo depressivo reattivo in terapia

farmacologica che determina attualmente una momentanea incapacità lavorativa”

(doc. 42).

Chiamata

ad esprimersi in merito, il 30 agosto 2024 la dr.ssa med. __________ ha

affermato:

" (…) La

relazione del collega è del tutto priva di elementi atti ad oggettivare e

giustificare una IL dal lato medico psichiatrico.

Il collega concorda con la diagnosi da me posta che non formula

secondo il codice ICD 10.

Non riporta lo status psichico dell’assicurato da lui oggettivato,

ne gli eventuali deficit psichici e funzionali rilevati secondo il Mini ICF-APP

eventualmente impattanti sulla CL.

Per quanto riguarda la psicofarmacoterapia da lui prescritta

all’assicurato che non riporta (consistente al momento della mia valutazione in

Venlafaxina 37.5 dal 01.07 al 07.07.2024 e Venlafaxina 75 dal 08.07.2024 per 30

giorni) la stessa è basso dosata e senza alcun influsso sulla CL

dell’assicurato.

Per quanto riguarda i test allegati (self report dei sintomi

lamentati) ricordo che gli stessi non hanno alcun valore diagnostico né alcun

valore atto a certificare alcuna inabilità lavorativa.

Sulla base delle informazioni mediche contenute nel certificato

redatto dal MC e nella relazione clinica dello specialista non si giustifica

alcuna IL da lato medico psichiatrico” (doc. 43)

Con

il ricorso l’assicurato non ha prodotto ulteriore documentazione medica.

2.7. In concreto, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione su opposizione impugnata del 10 settembre 2024, dopo attento esame

della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalle

conclusioni dell’assicuratore convenuto.

Il

referto del 28 giugno 2024 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, e i complementi del 17 luglio 2024 e del 30 agosto 2024, sono

dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando 2.5. La specialista si è espressa su tutte le

patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa

dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita del 25

giugno 2024.

La

dr.ssa med. __________, posta la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata

ICD 10 F41.9, reattiva a problemi legati all’occupazione ICD 10 Z56 ha spiegato

nel dettaglio i motivi per i quali l’interessato non presenta alcuna incapacità

lavorativa, fondandosi segnatamente su elementi oggettivi, quali la valutazione

AMDP System ed il test Mini ICF-APP dai quali non è emerso alcun deficit

psichico e funzionale con influenza sulla sua funzionalità in ambito

lavorativo. La specialista ha potuto accertare personalmente come, “al di là

della diagnosi categoriale l’assicurato” non presentava alcun deficit delle

funzioni dell’io esecutive, percettive, decisionali, previsionali e

consequenziali e neppure alcun deficit delle competenze, del rispetto delle

regole, del giudizio, dell’assertività, della flessibilità, della persistenza,

della relazione con gli altri e della mobilità. Sulla base di una valutazione

oggettiva ha pertanto potuto escludere qualsiasi incapacità lavorativa.

Fatti

I

certificati prodotti dal ricorrente non sono atti a sovvertire le conclusioni

della dr.ssa med. __________.

Lo

psichiatra curante, dr. med. __________, che concorda con la diagnosi posta di

sindrome ansiosa non specificata ICD 10 F41.9, reattiva a problemi legati

all’occupazione ICD 10 Z56, non ha infatti apportato alcun elemento medico

oggettivo a sostegno della tesi secondo cui l’interessato non avrebbe potuto

lavorare neppure dal mese di luglio 2024. Le sue considerazioni si fondano segnatamente

su due test di autovalutazione compilati dal medesimo insorgente (test di

Goldberg e test di Beck) e non su una valutazione oggettiva quale può essere il

Mini ICF-APP somministrato dalla dr.ssa med. __________ e su una prescrizione

farmacologica blanda (dapprima Venlafaxina 37.5 e poi Venlafaxina 75 per 30

giorni) e non comportano una descrizione dello status psichico e l’indicazione

di eventuali deficit psichici e funzionali con incidenza sulla capacità

lavorativa del ricorrente.

Nel

referto del 9 luglio 2024 lo psichiatra riferisce che l’assicurato “si

lamenta di uno stato di ansia opprimente”, mentre dall’esame psichico

emerge che l’interessato è “lucido, orientato, collaborativo e con

linguaggio spontaneo, connessioni associative conservate e valide. Non emergono

contenuti idetici psicotici, né dispercezioni attuali o precedenti.

L’affettività si presenta con ansia reattiva ed emotività labile. Rapporto di

realtà valido e capacità di critica e giudizio conservate”. Nel certificato

del 31 luglio 2024 il curante, oltre a riprendere in parte quanto già asserito,

Considerandi

descrive le affermazioni dello stesso ricorrente (“con riferiti attacchi di

panico”) e ribadisce che a suo parere la condizione patologica è

pregiudizievole per l’attività lavorativa, senza tuttavia apportare alcun

elemento oggettivo a supporto della sua valutazione.

Un’ulteriore

visita presso la dr.ssa med. __________ non era pertanto necessaria per

stabilire la capacità lavorativa dell’assicurato.

I

certificati della dr.ssa med. __________, medico chirurgo, non sono di maggior

aiuto per l’insorgente, giacché la curante si limita ad indicare la “necessità”

di periodi di malattia a causa di una sindrome depressiva, senza porre una

diagnosi secondo una classificazione internazionale riconosciuta e senza

descrivere gli elementi medici che convaliderebbero la sua valutazione.

Non

sussiste pertanto dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, circa la correttezza

delle conclusioni contenute nei referti della dr.ssa med. __________.

In

queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.8

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti