36.2024.42
Richiesta di versamento di ulteriori indennità giornaliere respinta. Non sussiste dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, circa la correttezza delle conclusioni contenute nei referti del medico fiduciario incaricato dall'assicuratore malattie di esaminare lo stato di salute del ricorrente
11 novembre 2024Italiano21 min
lavorare neppure dal mese di luglio 2024. Le sue considerazioni si fondano segnatamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2024.42
cs
Lugano
11 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10
settembre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1983, operaio
specializzato nella siliconatura e nella chiusura degli antifuoco, dipendente
della __________ dal 15 gennaio 2024, è assicurato contro la perdita di
guadagno in caso di malattia presso CO 1.
1.2. Con scritto datato 27 maggio 2024 e
sottoscritto da RI 1 “per accettazione” la datrice di lavoro ha informato
l’assicurato che “come previsto dal suo contratto di lavoro del 15.01.2024
la collaborazione con la ditta __________, decade in data 31.06.2024, dopo tale
data potrà ritenersi libero a tutti gli effetti, fatta eccezione per vincolo
del segreto professionale” (doc. 2).
1.3. Il
28 maggio 2024 la dr.ssa med. __________, medico chirurgo di __________, ha
emesso un certificato di malattia telematico valido fino al 29 maggio 2024,
indicando quale diagnosi “vomito” e precisando che la patologia ha avuto
inizio il 27 maggio 2024 (doc. 4). Il 31 maggio 2024 la medesima curante ha
prolungato il periodo di malattia fino al 9 giugno 2024, indicando quale
diagnosi: “vomito e dissenteria” (doc. 5).
Il
10 giugno 2024 __________ ha notificato all’assicuratore la completa incapacità
lavorativa di RI 1 dal 27 maggio 2024 (doc. 3) anche sulla base del certificato
del 10 giugno 2024 della dr.ssa med. __________ secondo la quale RI 1 “necessita
di un periodo di malattia da oggi a tutto il 10-7-24 per s. depressiva”
(doc. 6).
1.4. Dopo aver sottoposto l’assicurato
ad una visita medico fiduciaria presso la dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, in data 25 giugno 2024 (doc. 14) ed avere
sottoposto alla medesima dr.ssa, per una presa di posizione, i certificati
medici prodotti da RI 1 (doc. 25), con decisione formale del 17 luglio 2024,
confermata, in seguito al referto della dr.ssa med. __________ del 30 agosto
2024 (doc. 43), dalla decisione su opposizione del 10 settembre 2024 (doc. 44),
CO 1 ha deciso di versare le indennità giornaliere fino al 30 giugno 2024.
1.5. RI 1 è insorto al TCA contro la
predetta decisione su opposizione, sostenendo che l’assicuratore non gli
riconosce la presenza della depressione, confermata invece dal suo generalista
e dal suo psichiatra (doc. I). Egli contesta il contenuto del referto della
dr.ssa med. __________, afferma di non essere in grado di lavorare e asserisce che
non poteva essere licenziato nei primi 30 giorni di malattia.
1.6. Con risposta dell’11 ottobre 2024
l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Con scritto del 31 ottobre 2024
l’insorgente ha contestato la risposta dell’assicuratore e la presa di
posizione delle dr.ssa med. __________, facendo riferimento ai referti del 8
luglio 2024 e 13 agosto 2024 del medico curante, dr. med. __________ (recte: 31
luglio 2024 [doc. A7-A8]; la relazione del 13 agosto 2024 è stata redatta dalla
dr.ssa __________ [doc. A12]). Egli chiede il versamento delle prestazioni fino
al 12 settembre 2024 (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14
gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nella
presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore
ha negato il versamento delle indennità giornaliere al ricorrente dal 1° luglio
2024 sulla base delle valutazioni della dr.ssa med. __________.
Nella misura in cui l’insorgente
accenna alla circostanza che non avrebbe potuto essere licenziato nei primi trenta
giorni di malattia, la questione, di carattere prettamente civile, non oggetto
della decisione su opposizione impugnata, esula dalla vertenza e si rivela di
conseguenza irricevibile.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad indennità giornaliere dal 1°
luglio 2024.
2.3. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Ai sensi
dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività.
È considerata
incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione
ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di
un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa
non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
2.4. Per
quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67
LAMal prevede che:
"
1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi
esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65
anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella
forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere
stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i
propri dipendenti;
b. associazioni di datori di
lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei
loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri
membri."
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,
gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata
d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura
alla malattia e alla maternità.
L’art. 72 cpv. 1bis LAMal
prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità
lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2
LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità
lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per
quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue
quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può
essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per il diritto all'indennità
giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore
di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto
dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede
che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno
720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non
è applicabile.
In caso di incapacità
lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta
per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per
la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,
qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta
l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da
incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I
termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati
in funzione della riduzione.
2.5. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6.
In concreto, con scritto datato 27 maggio 2024 la datrice di lavoro ha disdetto
il contratto di lavoro con l’insorgente con effetto al “31. (recte: 30)
06.2024”. RI 1 ha sottoscritto il documento “per accettazione” (doc.
2 e 7).
Il
28 maggio 2024 la dr.ssa med. __________, medico chirurgo di __________, ha
emesso un certificato di malattia telematico valido fino al 29 maggio 2024,
indicando quale diagnosi “vomito” e precisando che la patologia ha avuto
inizio il 27 maggio 2024 (doc. 4). Il 31 maggio 2024 la medesima curante ha
prolungato il periodo di malattia fino al 9 giugno 2024, indicando quale
diagnosi: “vomito e dissenteria” (doc. 5).
Il
10 giugno 2024 __________ ha notificato all’assicuratore la completa incapacità
lavorativa di RI 1 dal 27 maggio 2024 (doc. 3) anche sulla base del certificato
del 10 giugno 2024 della dr.ssa med. __________ secondo la quale RI 1 “necessita
di un periodo di malattia da oggi a tutto il 10-7-24 per s. depressiva”
(doc. 6).
Il
25 giugno 2024, dalle 11.50 alle 13.00 RI 1 è stato visitato dalla dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, su incarico dell’assicuratore (doc. 14).
Nel
referto del 28 giugno 2024, dopo aver descritto la situazione attuale,
l’anamnesi familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa e sociale, l’anamnesi
somatica e psichiatrica, i disturbi soggettivi e l’esame clinico secondo AMDP
System, la specialista ha posto la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata
ICD 10 F41.9, reattiva a problemi legati all’occupazione ICD 10 Z56.
La
psichiatra ha affermato:
" (…) L’assicurato,
dotato di buone risorse e capacità che ha saputo mettere in campo a livello
familiare, lavorativo e sociale, senza antecedenti psichiatrici, ha sviluppato
dopo il licenziamento episodica ansia panica ed insonnia intermedia.
Dal 27.05.2024 certificata inabilità lavorativa al 100%
inizialmente per problemi somatici.
L’assicurato beneficia di una psicofarmacoterapia ansiolitica al
bisogno.
Non riferito miglioramento dei sintomi ansiosi.
Soggettivamente attualmente lamenta inappetenza, episodica ansia
panica con senso di oppressione toracica, preoccupazioni per il futuro ed
episodica insonnia intermedia.
Oggettivamente (esame clinico secondo AMDP System) si rivelano
lievi segni di ansia al colloquio.
Il tono dell’umore è normale. Non presenta disturbi psicotici né
deficit cognitivi.
A livello diagnostico categoriale secondo l’ICD-10 il disturbo
psichico sviluppato dall’assicurato dal licenziamento è inquadrabile come una
sindrome ansiosa non specificata ICD 10 F41.9, reattiva a problemi legati
all’occupazione ICD 10 Z56.
È escludibile una sindrome da disadattamento ICD 10 F43.2, non
soddisfandone i criteri: il licenziamento non era inaspettato.
Al di là della diagnosi categoriale l’assicurato non presenta
alcun deficit delle funzioni dell’io esecutive, percettive, decisionali,
previsionali e consequenziali.
Secondo il MINI ICF-APP non presenta alcun deficit delle
competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell’assertività, della
flessibilità, della persistenza, della relazione con gli altri e della
mobilità.
Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa certificata
al 100% non è giustificata non presentando l’assicurato deficit psichici e
funzionali rilevabili al MINI ICF-APP che incidano sulla sua funzionalità in
ambito lavorativo.
(…).
Di seguito rispondo alle vostre domande.
D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività
professionale?
R1. Sì. Dal lato medico psichiatrico l’assicurato è abile al 100%
sia nella propria professione che in qualunque attività confacente alle sue
capacità e in qualunque ambiente di lavoro non presentando alcun deficit
psichico e/o funzionale rilevabile al MINI ICF-APP che incida sulla sua
funzionalità in ambito lavorativo.
D2. Se sì alla domanda 1 da quando ed in quale percentuale?
R2. Non ha mai presentato una IL giustificata dal lato medico
psichiatrico. (…)” (doc. 14)
Il
1° luglio 2024 l’assicuratore sulla base delle conclusioni della dr.ssa med. __________
ha informato l’insorgente della cessazione del versamento delle prestazioni con
il 30 giugno 2024 (doc. 15).
Il
9 luglio 2024 il dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria
presso il Poliambulatorio di __________, dopo aver visitato l’insorgente, gli ha
prescritto Vanlafaxina 75 ed ha affermato:
" (…) STATO
PSICOPATOLOGICO RECENTE/ATTUALE: la situazione appare deteriorata. Si lamenta
di uno stato di ansia opprimente.
ESAME PSICHICO: lucido, orientato s-t, collaborativo e con
linguaggio spontaneo, connessioni associative conservate e valide. Non emergono
contenuti idetici psicotici, né dispercezioni attuali o precedenti.
L’affettività si presenta con ansia reattiva ed emotività labile.
Rapporto di realtà valido e capacità di critica e giudizio conservate.
DIAGNOSI ATTUALE: disturbo depressivo reattivo- test di Beck 47
pari ad ansia grave, test di Goldberg 51 pari a depressione marcata.
(…).
Si pone prognosi di giorni trenta s.c
Visita di controllo
Fra 30/40 giorni.” (doc. 24)
Il
17 luglio 2024 la dr.ssa med. __________, dopo aver esaminato la nuova
documentazione medica prodotta dal ricorrente, si è riconfermata nella sua
valutazione (doc. 25).
In
sede di opposizione l’assicurato ha prodotto ulteriori documenti (doc. 31 e
seguenti), ossia il test della depressione elaborato da Goldberg del 9 luglio
2024 (doc. 31 e 34), l’elenco dei sintomi dello spettro ansioso secondo Beck
(doc. 31), un certificato del 10 luglio 2024 della dr.ssa med. __________,
medico chirurgo, secondo cui l’interessato “necessita un periodo di malattia
per sindrome ansioso-depressiva da oggi a tutto il 12.8.24” (doc. 32) ed un
referto scritto a mano, di non facile lettura, dal dr. med. __________, medico
chirurgo specialista in psichiatria del 31 luglio 2024 (doc. 33).
Quest’ultimo
ha affermato che l’insorgente è stato da lui visitato per una palese espressione
sintomatologica di deflessione del tono dell’umore che l’ha condotto a porre la
diagnosi di disturbo depressivo reattivo ed ha prescrivergli Venlafaxina. Tale
diagnosi coincideva con quella posta dalla dr.ssa med. __________ “che
poneva anche la numerazione del ICD 10”. “lo stato psichico la fragilità
riconosciuta in questo particolare periodo con riferiti attacchi di panico”
lo hanno indotto ad introdurre la terapia farmacologica. “La condizione
attuale a mio giudizio è pregiudizievole per l’attività lavorativa (…)” ed
ha confermato “la inadeguatezza allo svolgimento della attività lavorativa
almeno per il periodo indicato nel mio precedente scritto, al quale seguirà
rivalutazione e conferma eventuale della terapia”.
L’assicurato
ha poi inoltrato un certificato del 13 agosto 2024 della dr.ssa med. __________
secondo cui l’insorgente “necessita di un ulteriore periodo di malattia da
oggi a tutto 12.9.24 perché affetto da disturbo depressivo reattivo in terapia
farmacologica che determina attualmente una momentanea incapacità lavorativa”
(doc. 42).
Chiamata
ad esprimersi in merito, il 30 agosto 2024 la dr.ssa med. __________ ha
affermato:
" (…) La
relazione del collega è del tutto priva di elementi atti ad oggettivare e
giustificare una IL dal lato medico psichiatrico.
Il collega concorda con la diagnosi da me posta che non formula
secondo il codice ICD 10.
Non riporta lo status psichico dell’assicurato da lui oggettivato,
ne gli eventuali deficit psichici e funzionali rilevati secondo il Mini ICF-APP
eventualmente impattanti sulla CL.
Per quanto riguarda la psicofarmacoterapia da lui prescritta
all’assicurato che non riporta (consistente al momento della mia valutazione in
Venlafaxina 37.5 dal 01.07 al 07.07.2024 e Venlafaxina 75 dal 08.07.2024 per 30
giorni) la stessa è basso dosata e senza alcun influsso sulla CL
dell’assicurato.
Per quanto riguarda i test allegati (self report dei sintomi
lamentati) ricordo che gli stessi non hanno alcun valore diagnostico né alcun
valore atto a certificare alcuna inabilità lavorativa.
Sulla base delle informazioni mediche contenute nel certificato
redatto dal MC e nella relazione clinica dello specialista non si giustifica
alcuna IL da lato medico psichiatrico” (doc. 43)
Con
il ricorso l’assicurato non ha prodotto ulteriore documentazione medica.
2.7. In concreto, questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione su opposizione impugnata del 10 settembre 2024, dopo attento esame
della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalle
conclusioni dell’assicuratore convenuto.
Il
referto del 28 giugno 2024 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, e i complementi del 17 luglio 2024 e del 30 agosto 2024, sono
dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando 2.5. La specialista si è espressa su tutte le
patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa
dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita del 25
giugno 2024.
La
dr.ssa med. __________, posta la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata
ICD 10 F41.9, reattiva a problemi legati all’occupazione ICD 10 Z56 ha spiegato
nel dettaglio i motivi per i quali l’interessato non presenta alcuna incapacità
lavorativa, fondandosi segnatamente su elementi oggettivi, quali la valutazione
AMDP System ed il test Mini ICF-APP dai quali non è emerso alcun deficit
psichico e funzionale con influenza sulla sua funzionalità in ambito
lavorativo. La specialista ha potuto accertare personalmente come, “al di là
della diagnosi categoriale l’assicurato” non presentava alcun deficit delle
funzioni dell’io esecutive, percettive, decisionali, previsionali e
consequenziali e neppure alcun deficit delle competenze, del rispetto delle
regole, del giudizio, dell’assertività, della flessibilità, della persistenza,
della relazione con gli altri e della mobilità. Sulla base di una valutazione
oggettiva ha pertanto potuto escludere qualsiasi incapacità lavorativa.
Fatti
I
certificati prodotti dal ricorrente non sono atti a sovvertire le conclusioni
della dr.ssa med. __________.
Lo
psichiatra curante, dr. med. __________, che concorda con la diagnosi posta di
sindrome ansiosa non specificata ICD 10 F41.9, reattiva a problemi legati
all’occupazione ICD 10 Z56, non ha infatti apportato alcun elemento medico
oggettivo a sostegno della tesi secondo cui l’interessato non avrebbe potuto
lavorare neppure dal mese di luglio 2024. Le sue considerazioni si fondano segnatamente
su due test di autovalutazione compilati dal medesimo insorgente (test di
Goldberg e test di Beck) e non su una valutazione oggettiva quale può essere il
Mini ICF-APP somministrato dalla dr.ssa med. __________ e su una prescrizione
farmacologica blanda (dapprima Venlafaxina 37.5 e poi Venlafaxina 75 per 30
giorni) e non comportano una descrizione dello status psichico e l’indicazione
di eventuali deficit psichici e funzionali con incidenza sulla capacità
lavorativa del ricorrente.
Nel
referto del 9 luglio 2024 lo psichiatra riferisce che l’assicurato “si
lamenta di uno stato di ansia opprimente”, mentre dall’esame psichico
emerge che l’interessato è “lucido, orientato, collaborativo e con
linguaggio spontaneo, connessioni associative conservate e valide. Non emergono
contenuti idetici psicotici, né dispercezioni attuali o precedenti.
L’affettività si presenta con ansia reattiva ed emotività labile. Rapporto di
realtà valido e capacità di critica e giudizio conservate”. Nel certificato
del 31 luglio 2024 il curante, oltre a riprendere in parte quanto già asserito,
Considerandi
descrive le affermazioni dello stesso ricorrente (“con riferiti attacchi di
panico”) e ribadisce che a suo parere la condizione patologica è
pregiudizievole per l’attività lavorativa, senza tuttavia apportare alcun
elemento oggettivo a supporto della sua valutazione.
Un’ulteriore
visita presso la dr.ssa med. __________ non era pertanto necessaria per
stabilire la capacità lavorativa dell’assicurato.
I
certificati della dr.ssa med. __________, medico chirurgo, non sono di maggior
aiuto per l’insorgente, giacché la curante si limita ad indicare la “necessità”
di periodi di malattia a causa di una sindrome depressiva, senza porre una
diagnosi secondo una classificazione internazionale riconosciuta e senza
descrivere gli elementi medici che convaliderebbero la sua valutazione.
Non
sussiste pertanto dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, circa la correttezza
delle conclusioni contenute nei referti della dr.ssa med. __________.
In
queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.8
Secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LAMal
non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti