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Decisione

36.2024.45

Petizione formulata con il patrocinio di un'associazione ed in violazione del dettato della DTF 150 III 204. Irricevibile

2 dicembre 2024Italiano13 min

per l’attività svolte in seno ad RA 1 ma valida unicamente per quanto svolto nel

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2024.45

IR/sc

Lugano

2

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

vista la petizione del 14 novembre 2024 formulata da

AT 1

rappr. da:RA 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro

le malattie

considerato in fatto

e in diritto

· che AT 1 ha inoltrato una petizione il 14

novembre 2024 (doc. I) al Tribunale cantonale delle assicurazioni tesa alla

condanna dell’assicuratore malattie complementare CV 1 al pagamento

dell’importo di CHF 200 a titolo di partecipazione ai costi di abbonamento presso

una palestra;

· che, a specifiche condizioni che qui non

torna utile illustrare, CV 1 riconosce in favore dei propri assicurati

(sottoscrittori della polizza denominata __________, qui la copertura

denominata __________) la prestazione avente denominata “promozione della

salute” consistente nel versamento di CHF 200 per anno civile per “abbonamenti

stagionali o annuali per le seguenti attività di wellness o fitness:

allenamento coi pesi e di condizione, acqua-fitness, pilates e power-Yoga,

corso di walking”;

· che l’attore ha domandato il versamento

dell’importo per avere sottoscritto, presso una palestra di __________, un

contratto avente per oggetto la muscolazione e cardio;

· che la convenuta ha rifiutato la

prestazione salvo, successivamente ad atti di procedura, ammetterla;

· che la petizione ha presentato subito una

serie di criticità importanti: l’attore ha scelto di farsi rappresentare da RA

1, certamente non abilitata all’esercizio dell’avvocatura, anche se conta, tra

Fatti

i suoi soci collaboratori, una giurista iscritta all’albo degli avvocati (non

per l’attività svolte in seno ad RA 1 ma valida unicamente per quanto svolto nel

suo studio legale di __________). Nessuna procura è stata conferita alla

giurista personalmente quale avvocato indipendente ma la procura prodotta è stata

concessa all’associazione;

• che l’oggetto

medesimo della petizione è sembrato subito problematico alla luce della recente

giurisprudenza del Tribunale federale in materia;

· che, alla luce di tali gravi carenze palesate

dall’atto, il giudice delegato ha interpellato l’associazione patrocinatrice

con uno scritto (del 18 novembre 2024, doc. II) che – per buona futura memoria

e per completezza d’illustrazione – occorre qui riprendere:

"

con petizione del 14/18 novembre 2024, in rappresentanza di AT 1, __________,

che ha conferito procura (doc. M non designato come tale e non elencato

nell’elenco atti prodotti) all’RA 1 (RA 1 qui di seguito), e su carta intestata

della medesima associazione Lei introduce un’azione nei confronti di CV 1 con

sede a __________. Oggetto del litigio una partecipazione alle spese di una

palestra (esercizi cardio e muscolazione) per l’importo di CHF 200 (cui sono

stati aggiunti CHF 50 per titolo, così par di capire, di risarcimento del

danno). Non è indicata alcuna prescrizione medica in favore del signor AT 1 che

renda necessario medialmente lo svolgimento di esercizi in palestra. Ne

discende che questi ha scelto un abbonamento di 13 mesi presso __________ per

il suo benessere e per mantenersi in forma.

La petizione di RA 1 presenta

qualche problema che occorre esaminare preliminarmente e che le sottopongo, per

il doveroso rispetto del diritto di essere sentito.

La persona designata quale attore in

causa non ha rilasciato, in suo favore, una pro-cura specifica, ma l’ha

concessa ad una associazione qual è RA 1. Ne deduco che Lei agisce in nome e

per conto dellRA 1. Rilevo ancora che, nel testo della petizione, non è

giustificato il fatto che lei rappresenti RA 1 singolarmente. Gli statuti

dell’associazione reperiti nel sito internet (se ancora validi) indicano che

l’associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e del

Segretario generale o del medesimo Presidente con uno dei due vice presidenti.

Al momento attuale, per quanto si possa dedurre dal sito RA 1, __________ è

Segretaria generale, Lei risulta consulente giuridica, mentre presidente è __________.

A prescindere dalle persone che rivestono le cariche non risulta che la

petizione sia stata sotto-scritta a due, non appare sottoscritta dalla

Presidente con uno degli altri membri autorizzati.

Ma questo non è il punto. Il quesito

da risolvere, affinché sia eventualmente possibile entrare nel merito della

petizione, è altro. Oggetto della lite è una prestazione prevista da un

contratto retto dalla LCA, la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni

è da lei ricondotta, in sede di petizione, alla complementarietà della

copertura a quella prevista dalla LAMal.

In questo contesto un’associazione

(contrariamente a quanto può avvenire per le assicurazioni sociali, ma a ben

determinate condizioni) non può rappresentare (davanti ai giudici per una causa

di natura civile soggetta quindi a privativa degli avvocati) un attore (o una

parte convenuta). L’art. 68 cpv. 1 CPC prevede che ogni parte con capacità

processuale può farsi rappresentare nel processo, mentre il capoverso 2

specifica che sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in

giudizio in tutti i pro-cedimenti gli avvocati legittimati ad esercitare la

rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno

2000 sugli avvocati (lett. a). In concreto lei ha certamente conseguito la

patente d’avvocato ed è abilitata all’esercizio dell’avvocatura (per quanto ho

velocemente verificato presso la Cancelleria del Tribunale d’Appello oggi), ciò

che fa, apparentemente, nello studio legale di __________. In concreto però Lei

non agisce in qualità di avvocato indipendente, ma di membro di una

associazione che non può vincolare con la sua sola firma (nessuna procura

adeguata è stata presentata).

Si pone poi un secondo aspetto di

rilievo in merito alla ricevibilità dell’azione. Come sa senz’altro il TF, in

una recente sentenza pubblicata in DTF 150 III 204 (consid. 4), si è espresso

in tema della competenza del giudice istituito a livello cantonale a norma

dell’art. 7 CPC (in Ticino, a norma dell’art. 75 LCAMal il Tribunale cantonale

delle assicurazioni), si è cioè domandato se complementare all’assicurazione sociale

fosse ogni copertura offerta da un assicuratore sociale LAMal o se invece

l’attribuzione della competenza per la complementarietà dell’assicurazione

fosse determinata dalla natura della medesima. In altri termini qualsiasi

complementare di un assicuratore sociale può originare un litigio di competenza

del Tribunale cantonale delle assicurazioni (senza tentativo di conciliazione,

con possibilità di impugnativa al TF in materia civile senza considerazione dei

valori patrimoniali in gioco) o solo alcune di queste complementari ed

eventualmente quali. Le riporto, di seguito, il passaggio della sentenza

federale che risolve questo aspetto.

« Pour satisfaire au critère de la

complémentarité à l'assurance-maladie sociale que l'art. 7 CPC exige, il faut

que l'assurance soit complémentaire à la LAMal par les risques couverts et par

les prestations qu'elle offre. Autrement dit, il faut, premièrement, que

l'assurance complémentaire litigieuse couvre des risques prévus par la LAMal,

c'est-à-dire la maladie, l'accident ou la maternité (ces trois risques étant

visés par l'art. 1a al. 2 LAMal) et, secondement, que les prestations

litigieuses soient destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer, les

prestations de base prévues par la LAMal, à l'exclusion des prestations prévues

par d'autres lois sociales (dans ce sens, arrêt 4A_12/2016 du 23 mai 2017

consid. 1.2; KATHARINA

ANNA ZIMMERMANN, Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, 2022,

p. 48 n. 89; HANS-JAKOB MOSIMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO],

Brunner et al. [éd.], vol. I, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 7 CPC et les références

citées; DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n° 4 ad art. 7 CPC et les références

citées; HAAS/SCHLUMPF, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e

éd. 2021, n° 5 ad art. 7 CPC). N'est en revanche pas déterminante la question de savoir si l'assureur

Considerandi

est une caisse-maladie ou une entreprise d'assurance privée (ATF 141 III 479

consid. 2.1;

DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n° 3 ad art. 7 CPC; HAAS/SCHLUMPF, loc. cit.). Il en découle que si le risque assuré n'est

pas l'un ou plusieurs des trois risques susmentionnés, l'art. 7 CPC n'est pas

applicable. Cette disposition n'est pas non plus applicable si les prestations

offertes ne complètent pas le catalogue de prestations de la LAMal, par exemple

si les prestations sont destinées à améliorer les prestations de la LAA.»

In quel caso il TF ha escluso che

un’assicurazione di capitale in caso di infortunio con conseguenze invalidanti

potesse essere ammessa quale complementare alla LAMal a norma dell’art. 7 CPC.

(…)”;

· che copia degli atti pervenuti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni e dello scritto doc. II, sono stati

trasmessi al servizio giuridico della convenuta in causa. Il giurista

dell’assicuratore complementare ha, nel merito della questione, riconosciuto un

errore da parte dei servizi preposti alle prestazioni ed informato l’attore ed

il Tribunale cantonale delle assicurazioni che la prestazione sarebbe stata

riconosciuta e pagata (doc. III del 20 novembre 2024);

· che copia dello scritto della Cassa è

stata trasmessa ad RA 1 il 21 novembre 2024 (doc. IV) e l’associazione, tramite

la giurista (membro dell’associazione firmataria della petizione) si è rivolta

(il 21 novembre 2024, doc. V) al Tribunale offrendo di trasmettere una procura

sottoscritta dalle aventi diritto dell’RA 1, dimostrando così di non avere compiutamente

recepito il tema della rappresentanza esposto nel doc. II. Va qui ribadito che,

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni per procedure relative alle

coperture complementari di competenza di questa Corte (si veda DTF 150 III 204)

aventi carattere civile e rette dal CPC, non è possibile ad associazioni

rappresentare soci o terzi. Solo gli avvocati ammessi secondo la Legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati all’esercizio possono rappresentare in

sede civile (diversa la situazione in sede assicurativo-sociale). Il rinvio è

fatto all’art. 68 CPC (come indicato nello scritto del TCA qui sopra

riportato), le ragioni della scelta del legislatore appaiono chiare e logiche e

sono senz’altro note alla giurista senza che occorra esporle in dettaglio.

Quindi, in concreto, va ritenuta l’assenza di una capacità di rappresentare in

causa l’attore;

· che non solo l’associazione non può

patrocinare ma, in concreto, gli atti non contenevano neppure una valida delega

alla giurista interna (che non ha potere di firma individuale per obbligare l’associazione),

circostanza che è stata evidenziata ad RA 1 (ancorché superata da quanto

esposto al precedente considerando);

· che, per quanto attiene alla competenza

del Tribunale cantonale delle assicurazioni, nel suo scritto doc. V del 21

novembre 2024 la giurista interna di RA 1 ha rilevato come:

"

… prima di inoltrare la petizione mi sono a mia volta posta la

medesima questione. Invero un po’ in fretta, il centro __________ di RA 1 ha

contattato la cancelleria del TCA e formulato in modo chiaro la richiesta a

sapere se in questo caso fosse competente il TCA oppure il Giudice di pace

civile e gli è stato risposto, prevista richiesta ad un giurista,

affermativamente.

(…)

In effetti, il contributo annuale di

fr. 200.- bonus fitness dovuto in base alla polizza LCA complementare alla

LAMal non è una prestazione offerta che completa il catalogo delle prestazioni

LAMal e dunque la competenza del TCA ex art. 7 CPC non è data. (…)”;

· che il Tribunale federale, nella DTF 150

III 204, ha solo recentemente precisato la sua giurisprudenza in merito alla

competenza derivabile dall’art. 7 CPC evidenziando in particolare quanto

riportato nel doc. II esposto in precedenza, ossia che:

" l’assurance

complémentaire litigieuse couvre des risques prévus par la LAMal, c'est-à-dire

la maladie, l'accident ou la maternité (ces trois risques étant visés par

l'art. 1a al. 2 LAMal) et, secondement, que les prestations litigieuses soient

destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer, les prestations de base

prévues par la LAMal, à l'exclusion des prestations prévues par d'autres lois

sociales.”;

· che, da una parte, il quesito formulato

alla Cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni ed indirettamente

ad un giurista di questa Corte, atteneva ad aspetti del diritto civile inusuali

per i funzionari e per cancellieri che non praticano specificatamente questa

materia, ma soprattutto, non permetteva una risposta assoluta ed univoca

dipendendo dalle circostanze concrete del caso;

· che la prestazione oggetto del litigio (partecipazione

ai costi di promozione della salute) ha un ampio ventaglio di situazioni in cui

potrebbe trovare applicazione. Tra queste anche casi riferibili ad aspetti di

cura, si pensi ad esempio alla riabilitazione (tramite una ginnastica cardio o

implicante la forza, la resistenza rispettivamente la corsa) di situazioni post

operatorie. In ottica di riabilitazione, nella costellazione descritta, la

natura della copertura ed il vincolo alla malattia potrebbe essere

riconosciuto, non invece quando la ginnastica è fine a sé stessa per conseguire

un benessere soggettivo in assenza di patologia. L’aspetto della malattia

rispettivamente della maternità o dell’infortunio potrebbero quindi essere

ritenuti in uno con prestazioni destinate a completare rispettivamente

migliorare, le cure previste dall’assicurazione di base. Da qui, con tutta

verosimiglianza, la risposta data ai servizi di RA 1 in merito alla possibile

competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia. Era compito

dell’associazione quindi operare una verifica specifica interna prima

dell’inoltro della petizione;

· che,

in concreto, l’esposizione dell’RA 1 non rileva una correlazione tra gli

esercizi proposti dalla palestra e un’indicazione di cura medica che li indichi

necessari. Nel caso di specie manifestamente, siccome non sostenuto e non

comprovato, il nesso imposto dall’Alta Corte per cui le “prestations

litigieuses soient destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer, les

prestations de base prévues par la LAMal” non sussiste. Anche per tale

ragione la petizione – anche se correttamente inoltrata da persona abilitata a

rappresentare l’assicurato – sarebbe stata irricevibile;

· che, a prescindere da quanto precede, l’invio

della petizione nonché dei relativi allegati e dello scritto doc. II

all’assicuratore convenuto in causa, specificatamente nella persona del

giurista __________, ha risolto positivamente il caso;

· che, prima dell’azione legale, sarebbe

stato utile all’assicurato (eventualmente tramite un rappresentante autorizzato)

contattare il servizio giuridico dell’assicuratore per un chiarimento della

fattispecie (trattata palesemente in maniera erronea da parte dei servizi

amministrativi dell’assicuratore);

· che la procedura dipendente da petizione

del 14 novembre 2024 deve essere qui dichiarata irricevibile per carenza di

patrocinio di un legale abilitato e per carenza di competenza del Tribunale

adito. Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite le spese richieste

(ossia la richiesta di rimborso della tassa d’adesione all’associazione RA 1, di

per sé inammissibile) e non sono riconosciute le “congrue ripetibili”

postulate;

· che, in base all’art. 49 cpv. 2 LSA, la

presente decisione è notificata all'autorità di sorveglianza, a crescita in

giudicato, in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione 14 novembre 2024 formulata da AT 1, __________, con il patrocinio

dell’RA 1, __________, è irricevibile.

2. Non

sono prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Intimazione

ad AT 1, __________ (e per esso, all’RA 1, __________) ed all’assicuratore CV 1, __________.

4. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD Gianluca

Menghetti