36.2024.45
Petizione formulata con il patrocinio di un'associazione ed in violazione del dettato della DTF 150 III 204. Irricevibile
2 dicembre 2024Italiano13 min
per l’attività svolte in seno ad RA 1 ma valida unicamente per quanto svolto nel
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2024.45
IR/sc
Lugano
2
dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
vista la petizione del 14 novembre 2024 formulata da
AT 1
rappr. da:RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro
le malattie
considerato in fatto
e in diritto
· che AT 1 ha inoltrato una petizione il 14
novembre 2024 (doc. I) al Tribunale cantonale delle assicurazioni tesa alla
condanna dell’assicuratore malattie complementare CV 1 al pagamento
dell’importo di CHF 200 a titolo di partecipazione ai costi di abbonamento presso
una palestra;
· che, a specifiche condizioni che qui non
torna utile illustrare, CV 1 riconosce in favore dei propri assicurati
(sottoscrittori della polizza denominata __________, qui la copertura
denominata __________) la prestazione avente denominata “promozione della
salute” consistente nel versamento di CHF 200 per anno civile per “abbonamenti
stagionali o annuali per le seguenti attività di wellness o fitness:
allenamento coi pesi e di condizione, acqua-fitness, pilates e power-Yoga,
corso di walking”;
· che l’attore ha domandato il versamento
dell’importo per avere sottoscritto, presso una palestra di __________, un
contratto avente per oggetto la muscolazione e cardio;
· che la convenuta ha rifiutato la
prestazione salvo, successivamente ad atti di procedura, ammetterla;
· che la petizione ha presentato subito una
serie di criticità importanti: l’attore ha scelto di farsi rappresentare da RA
1, certamente non abilitata all’esercizio dell’avvocatura, anche se conta, tra
Fatti
i suoi soci collaboratori, una giurista iscritta all’albo degli avvocati (non
per l’attività svolte in seno ad RA 1 ma valida unicamente per quanto svolto nel
suo studio legale di __________). Nessuna procura è stata conferita alla
giurista personalmente quale avvocato indipendente ma la procura prodotta è stata
concessa all’associazione;
• che l’oggetto
medesimo della petizione è sembrato subito problematico alla luce della recente
giurisprudenza del Tribunale federale in materia;
· che, alla luce di tali gravi carenze palesate
dall’atto, il giudice delegato ha interpellato l’associazione patrocinatrice
con uno scritto (del 18 novembre 2024, doc. II) che – per buona futura memoria
e per completezza d’illustrazione – occorre qui riprendere:
"
con petizione del 14/18 novembre 2024, in rappresentanza di AT 1, __________,
che ha conferito procura (doc. M non designato come tale e non elencato
nell’elenco atti prodotti) all’RA 1 (RA 1 qui di seguito), e su carta intestata
della medesima associazione Lei introduce un’azione nei confronti di CV 1 con
sede a __________. Oggetto del litigio una partecipazione alle spese di una
palestra (esercizi cardio e muscolazione) per l’importo di CHF 200 (cui sono
stati aggiunti CHF 50 per titolo, così par di capire, di risarcimento del
danno). Non è indicata alcuna prescrizione medica in favore del signor AT 1 che
renda necessario medialmente lo svolgimento di esercizi in palestra. Ne
discende che questi ha scelto un abbonamento di 13 mesi presso __________ per
il suo benessere e per mantenersi in forma.
La petizione di RA 1 presenta
qualche problema che occorre esaminare preliminarmente e che le sottopongo, per
il doveroso rispetto del diritto di essere sentito.
La persona designata quale attore in
causa non ha rilasciato, in suo favore, una pro-cura specifica, ma l’ha
concessa ad una associazione qual è RA 1. Ne deduco che Lei agisce in nome e
per conto dellRA 1. Rilevo ancora che, nel testo della petizione, non è
giustificato il fatto che lei rappresenti RA 1 singolarmente. Gli statuti
dell’associazione reperiti nel sito internet (se ancora validi) indicano che
l’associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e del
Segretario generale o del medesimo Presidente con uno dei due vice presidenti.
Al momento attuale, per quanto si possa dedurre dal sito RA 1, __________ è
Segretaria generale, Lei risulta consulente giuridica, mentre presidente è __________.
A prescindere dalle persone che rivestono le cariche non risulta che la
petizione sia stata sotto-scritta a due, non appare sottoscritta dalla
Presidente con uno degli altri membri autorizzati.
Ma questo non è il punto. Il quesito
da risolvere, affinché sia eventualmente possibile entrare nel merito della
petizione, è altro. Oggetto della lite è una prestazione prevista da un
contratto retto dalla LCA, la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni
è da lei ricondotta, in sede di petizione, alla complementarietà della
copertura a quella prevista dalla LAMal.
In questo contesto un’associazione
(contrariamente a quanto può avvenire per le assicurazioni sociali, ma a ben
determinate condizioni) non può rappresentare (davanti ai giudici per una causa
di natura civile soggetta quindi a privativa degli avvocati) un attore (o una
parte convenuta). L’art. 68 cpv. 1 CPC prevede che ogni parte con capacità
processuale può farsi rappresentare nel processo, mentre il capoverso 2
specifica che sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in
giudizio in tutti i pro-cedimenti gli avvocati legittimati ad esercitare la
rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno
2000 sugli avvocati (lett. a). In concreto lei ha certamente conseguito la
patente d’avvocato ed è abilitata all’esercizio dell’avvocatura (per quanto ho
velocemente verificato presso la Cancelleria del Tribunale d’Appello oggi), ciò
che fa, apparentemente, nello studio legale di __________. In concreto però Lei
non agisce in qualità di avvocato indipendente, ma di membro di una
associazione che non può vincolare con la sua sola firma (nessuna procura
adeguata è stata presentata).
Si pone poi un secondo aspetto di
rilievo in merito alla ricevibilità dell’azione. Come sa senz’altro il TF, in
una recente sentenza pubblicata in DTF 150 III 204 (consid. 4), si è espresso
in tema della competenza del giudice istituito a livello cantonale a norma
dell’art. 7 CPC (in Ticino, a norma dell’art. 75 LCAMal il Tribunale cantonale
delle assicurazioni), si è cioè domandato se complementare all’assicurazione sociale
fosse ogni copertura offerta da un assicuratore sociale LAMal o se invece
l’attribuzione della competenza per la complementarietà dell’assicurazione
fosse determinata dalla natura della medesima. In altri termini qualsiasi
complementare di un assicuratore sociale può originare un litigio di competenza
del Tribunale cantonale delle assicurazioni (senza tentativo di conciliazione,
con possibilità di impugnativa al TF in materia civile senza considerazione dei
valori patrimoniali in gioco) o solo alcune di queste complementari ed
eventualmente quali. Le riporto, di seguito, il passaggio della sentenza
federale che risolve questo aspetto.
« Pour satisfaire au critère de la
complémentarité à l'assurance-maladie sociale que l'art. 7 CPC exige, il faut
que l'assurance soit complémentaire à la LAMal par les risques couverts et par
les prestations qu'elle offre. Autrement dit, il faut, premièrement, que
l'assurance complémentaire litigieuse couvre des risques prévus par la LAMal,
c'est-à-dire la maladie, l'accident ou la maternité (ces trois risques étant
visés par l'art. 1a al. 2 LAMal) et, secondement, que les prestations
litigieuses soient destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer, les
prestations de base prévues par la LAMal, à l'exclusion des prestations prévues
par d'autres lois sociales (dans ce sens, arrêt 4A_12/2016 du 23 mai 2017
consid. 1.2; KATHARINA
ANNA ZIMMERMANN, Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, 2022,
p. 48 n. 89; HANS-JAKOB MOSIMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO],
Brunner et al. [éd.], vol. I, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 7 CPC et les références
citées; DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n° 4 ad art. 7 CPC et les références
citées; HAAS/SCHLUMPF, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e
éd. 2021, n° 5 ad art. 7 CPC). N'est en revanche pas déterminante la question de savoir si l'assureur
Considerandi
est une caisse-maladie ou une entreprise d'assurance privée (ATF 141 III 479
consid. 2.1;
DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n° 3 ad art. 7 CPC; HAAS/SCHLUMPF, loc. cit.). Il en découle que si le risque assuré n'est
pas l'un ou plusieurs des trois risques susmentionnés, l'art. 7 CPC n'est pas
applicable. Cette disposition n'est pas non plus applicable si les prestations
offertes ne complètent pas le catalogue de prestations de la LAMal, par exemple
si les prestations sont destinées à améliorer les prestations de la LAA.»
In quel caso il TF ha escluso che
un’assicurazione di capitale in caso di infortunio con conseguenze invalidanti
potesse essere ammessa quale complementare alla LAMal a norma dell’art. 7 CPC.
(…)”;
· che copia degli atti pervenuti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni e dello scritto doc. II, sono stati
trasmessi al servizio giuridico della convenuta in causa. Il giurista
dell’assicuratore complementare ha, nel merito della questione, riconosciuto un
errore da parte dei servizi preposti alle prestazioni ed informato l’attore ed
il Tribunale cantonale delle assicurazioni che la prestazione sarebbe stata
riconosciuta e pagata (doc. III del 20 novembre 2024);
· che copia dello scritto della Cassa è
stata trasmessa ad RA 1 il 21 novembre 2024 (doc. IV) e l’associazione, tramite
la giurista (membro dell’associazione firmataria della petizione) si è rivolta
(il 21 novembre 2024, doc. V) al Tribunale offrendo di trasmettere una procura
sottoscritta dalle aventi diritto dell’RA 1, dimostrando così di non avere compiutamente
recepito il tema della rappresentanza esposto nel doc. II. Va qui ribadito che,
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni per procedure relative alle
coperture complementari di competenza di questa Corte (si veda DTF 150 III 204)
aventi carattere civile e rette dal CPC, non è possibile ad associazioni
rappresentare soci o terzi. Solo gli avvocati ammessi secondo la Legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati all’esercizio possono rappresentare in
sede civile (diversa la situazione in sede assicurativo-sociale). Il rinvio è
fatto all’art. 68 CPC (come indicato nello scritto del TCA qui sopra
riportato), le ragioni della scelta del legislatore appaiono chiare e logiche e
sono senz’altro note alla giurista senza che occorra esporle in dettaglio.
Quindi, in concreto, va ritenuta l’assenza di una capacità di rappresentare in
causa l’attore;
· che non solo l’associazione non può
patrocinare ma, in concreto, gli atti non contenevano neppure una valida delega
alla giurista interna (che non ha potere di firma individuale per obbligare l’associazione),
circostanza che è stata evidenziata ad RA 1 (ancorché superata da quanto
esposto al precedente considerando);
· che, per quanto attiene alla competenza
del Tribunale cantonale delle assicurazioni, nel suo scritto doc. V del 21
novembre 2024 la giurista interna di RA 1 ha rilevato come:
"
… prima di inoltrare la petizione mi sono a mia volta posta la
medesima questione. Invero un po’ in fretta, il centro __________ di RA 1 ha
contattato la cancelleria del TCA e formulato in modo chiaro la richiesta a
sapere se in questo caso fosse competente il TCA oppure il Giudice di pace
civile e gli è stato risposto, prevista richiesta ad un giurista,
affermativamente.
(…)
In effetti, il contributo annuale di
fr. 200.- bonus fitness dovuto in base alla polizza LCA complementare alla
LAMal non è una prestazione offerta che completa il catalogo delle prestazioni
LAMal e dunque la competenza del TCA ex art. 7 CPC non è data. (…)”;
· che il Tribunale federale, nella DTF 150
III 204, ha solo recentemente precisato la sua giurisprudenza in merito alla
competenza derivabile dall’art. 7 CPC evidenziando in particolare quanto
riportato nel doc. II esposto in precedenza, ossia che:
" l’assurance
complémentaire litigieuse couvre des risques prévus par la LAMal, c'est-à-dire
la maladie, l'accident ou la maternité (ces trois risques étant visés par
l'art. 1a al. 2 LAMal) et, secondement, que les prestations litigieuses soient
destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer, les prestations de base
prévues par la LAMal, à l'exclusion des prestations prévues par d'autres lois
sociales.”;
· che, da una parte, il quesito formulato
alla Cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni ed indirettamente
ad un giurista di questa Corte, atteneva ad aspetti del diritto civile inusuali
per i funzionari e per cancellieri che non praticano specificatamente questa
materia, ma soprattutto, non permetteva una risposta assoluta ed univoca
dipendendo dalle circostanze concrete del caso;
· che la prestazione oggetto del litigio (partecipazione
ai costi di promozione della salute) ha un ampio ventaglio di situazioni in cui
potrebbe trovare applicazione. Tra queste anche casi riferibili ad aspetti di
cura, si pensi ad esempio alla riabilitazione (tramite una ginnastica cardio o
implicante la forza, la resistenza rispettivamente la corsa) di situazioni post
operatorie. In ottica di riabilitazione, nella costellazione descritta, la
natura della copertura ed il vincolo alla malattia potrebbe essere
riconosciuto, non invece quando la ginnastica è fine a sé stessa per conseguire
un benessere soggettivo in assenza di patologia. L’aspetto della malattia
rispettivamente della maternità o dell’infortunio potrebbero quindi essere
ritenuti in uno con prestazioni destinate a completare rispettivamente
migliorare, le cure previste dall’assicurazione di base. Da qui, con tutta
verosimiglianza, la risposta data ai servizi di RA 1 in merito alla possibile
competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia. Era compito
dell’associazione quindi operare una verifica specifica interna prima
dell’inoltro della petizione;
· che,
in concreto, l’esposizione dell’RA 1 non rileva una correlazione tra gli
esercizi proposti dalla palestra e un’indicazione di cura medica che li indichi
necessari. Nel caso di specie manifestamente, siccome non sostenuto e non
comprovato, il nesso imposto dall’Alta Corte per cui le “prestations
litigieuses soient destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer, les
prestations de base prévues par la LAMal” non sussiste. Anche per tale
ragione la petizione – anche se correttamente inoltrata da persona abilitata a
rappresentare l’assicurato – sarebbe stata irricevibile;
· che, a prescindere da quanto precede, l’invio
della petizione nonché dei relativi allegati e dello scritto doc. II
all’assicuratore convenuto in causa, specificatamente nella persona del
giurista __________, ha risolto positivamente il caso;
· che, prima dell’azione legale, sarebbe
stato utile all’assicurato (eventualmente tramite un rappresentante autorizzato)
contattare il servizio giuridico dell’assicuratore per un chiarimento della
fattispecie (trattata palesemente in maniera erronea da parte dei servizi
amministrativi dell’assicuratore);
· che la procedura dipendente da petizione
del 14 novembre 2024 deve essere qui dichiarata irricevibile per carenza di
patrocinio di un legale abilitato e per carenza di competenza del Tribunale
adito. Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite le spese richieste
(ossia la richiesta di rimborso della tassa d’adesione all’associazione RA 1, di
per sé inammissibile) e non sono riconosciute le “congrue ripetibili”
postulate;
· che, in base all’art. 49 cpv. 2 LSA, la
presente decisione è notificata all'autorità di sorveglianza, a crescita in
giudicato, in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione 14 novembre 2024 formulata da AT 1, __________, con il patrocinio
dell’RA 1, __________, è irricevibile.
2. Non
sono prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Intimazione
ad AT 1, __________ (e per esso, all’RA 1, __________) ed all’assicuratore CV 1, __________.
4. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca
Menghetti