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Decisione

36.2024.47

Conferma della cessazione del versamento delle indennità giornaliere per malattia in seguito alle valutazioni mediche eseguite dall'assicuratore malattie. Assicurato può riprendere a lavorare da subit

10 febbraio 2025Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

certificati prodotti dal ricorrente non sono atti a mettere in dubbio le

conclusioni della dr.ssa med. __________.

La

psichiatra curante, dr.ssa med. __________, che concorda in sostanza con la

diagnosi posta dalla dr.ssa med. __________, non apporta alcun elemento medico

oggettivo a sostegno della continuazione dell’incapacità lavorativa del

ricorrente oltre il 2 luglio 2024. I suoi referti poggiano prevalentemente su

elementi soggettivi descritti dall’assicurato e non su una valutazione medica

oggettiva quali l’AMDP System (per stabilire lo stato psichico) e il Mini

ICF-APP (per stabilire gli eventuali deficit funzionali).

Le

valutazioni della curante non presentano l’indicazione di eventuali deficit

psichici e funzionali con influenza della capacità di lavoro dell’assicurato.

Come rileva anche la dr.ssa med. __________, secondo la giurisprudenza federale non è tanto importante

la diagnosi quanto le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento

STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti). Non spetta alla

giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle

prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr.

STF 9C_572/2023 del 18 giugno 2024 = SVR 2024 IV 46; STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio

alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Nel

referto del 29 luglio 2024, di poche righe, la psichiatra riferisce che dalla

visita “emergeva il persistere di labilità emotiva con difficoltà nel

gestire la quotidianità e in particolare situazioni fonte di stress emotivo che

sono tuttora fonte di disregolazione emotiva”, e che la situazione non è

compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa, senza tuttavia apportare

alcun elemento oggettivo a supporto della sua valutazione.

Con

il rapporto del 4 settembre 2024, simile a quello successivo dell’8 novembre

2024, la dott.ssa __________, riporta un episodio di diversi anni prima (ricovero

in reparto psichiatrico quando aveva 18 anni non seguito da ulteriori

interazioni con i servizi psichiatrici) ed illustra quanto asserito

dall’insorgente (“[…] Riferisce di … ; Riferiva da diversi mesi …;

il paziente riconosceva … ; Riferiva di …), senza sottoporre

l’interessato ad una valutazione medica oggettiva, tramite somministrazione di

test psichiatrici riconosciuti, ma limitandosi a descrivere lo stato di salute

dell’interessato nel corso della visita medica (“Alle valutazioni emergeva

elevato livello di impulsività con episodi di disregolazione emotiva che erano

alla base di momenti di agitazione psicomotoria, ma si evidenziava anche

deflessione del timismo con anedonia e fasi di ritiro relazionale”), per

poi nuovamente riportare le affermazioni dell’assicurato o comunque il suo

vissuto personale (“Il paziente verbalizzava ideazione auto lesiva associata

a sentimenti di colpa e alla impossibilità di formulare una adeguata

progettualità. Riconosceva il ruolo protettivo e supportivo della moglie nella

gestione della quotidianità e delle pratiche burocratiche che erano e sono

tuttora alla base di recrudescenze sintomatologiche comportando inevitabilmente

incremento di quota d’ansia. Il paziente è riuscito a sviluppare una

maggiore consapevolezza della propria condizione clinica e del proprio

funzionamento ma ancora si evidenzia tendenza al discontrollo dell’impulsività

e instabilità timica per cui lo stesso riconosce di avere degli episodi in cui

non riesce a gestire i vissuti di rabbia. Tali episodi, che inevitabilmente

generano poi sentimenti di colpa, chiusura relazionale e pensieri di tipo

autolesivo, hanno indotto comportamenti di evitamento per cui il paziente ha

ridotto le frequentazioni sociali e svolge gli impegni necessari quasi unicamente

alla presenza della moglie che gli garantisce contenimento emotivo. L’ipotesi

di un rientro alla normalità è al momento dallo stesso non gestibile anche se

risulta fonte di demoralizzazione e di sensazione di inadeguatezza anche

rispetto al suo ruolo familiare”).

La

dr.ssa med. __________ conclude affermando di aver modificato la terapia

farmacologica che comporta una sensazione di sedazione non compatibile con la

ripresa dell’attività lavorativa, senza tuttavia indicare le ragioni a sostegno

della sua valutazione, in particolare senza indicare la terapia farmacologica

prescritta. Anche in questa circostanza, mancano elementi medici oggettivi a

supporto delle sue affermazioni.

Considerandi

La

psichiatra conferma inoltre che l’assicurato dopo il ricovero avvenuto a 18

anni, non ha più avuto rapporti con i servizi psichiatrici ed ha mantenuto un

buon funzionamento psicosociale che gli ha consentito di sviluppare anche

competenze specialistiche in ambito lavorativo dove è stato sempre molto

apprezzato e valorizzato. Come evidenziato dalla dr.ssa med. __________, il

disturbo personologico presentato dall’assicurato non ha pertanto mai inciso

sulla sua funzionalità in ambito lavorativo.

Nel

successivo referto dell’8 novembre 2024, simile a quello del 4 settembre 2024,

la dott.ssa __________ pone la diagnosi di episodio depressivo (F32.1) in

remissione, ossia di risoluzione completa della sintomatologia depressiva, con

possibile presenza di minimi sintomi residui (cfr. https://old.jpsychopathol.it/article/valutazione-clinica-della-remissione-dellepisodio-depressivo/#:~:text=Remissione%20(remission)%3A%20risoluzione%20completa,presenza%20di%20minimi%20sintomi%20residui),

in disturbo di personalità borderline (F60.3) e precisa che lo stato di salute

dell’interessato è migliorato (“Attualmente il paziente riesce a mantenere

una migliore stabilità emotiva anche in considerazione del fatto che è riuscito

a formulare una progettualità adeguata per il proprio futuro soprattutto tutelando

il proprio ambito familiare che da sempre risulta essere per lui prioritario.

Il miglioramento clinico inoltre gli ha consentito di poter gestire meglio gli

stimoli emotivi e quindi di avvertire la necessità di riproporsi anche da un

punto di vista lavorativo, sebbene al di fuori del precedente contesto dove le

dinamiche relazionali risultavano disfunzionali”).

La

curante, in questo referto, non attesta la presenza di un’incapacità lavorativa

e neppure in questa occasione apporta elementi medici oggettivi per poter

accertare le conseguenze dei disturbi psichici e funzionali sulla capacità

lavorativa del ricorrente.

Non

può essere di maggiore aiuto il certificato del 13 settembre 2024 dello

psichiatra __________ in seguito al ricovero presso il Pronto soccorso dell’__________.

Dalla descrizione effettuata dallo specialista, che non pone alcuna diagnosi

secondo criteri internazionalmente riconosciuti e non si esprime in nessun modo

circa la capacità lavorativa del ricorrente, emerge infatti che l’insorgente è

collaborante, accessibile, eutimico (ossia con uno stato di equilibrio del tono

affettivo fondamentale, ossia dell’umore [cfr. treccani.it]), senza alterazioni

nella forma e nel contenuto del pensiero. Illustrato quanto riportato dal medesimo

insorgente, il medico ha ricalibrato la terapia, indicando, ad ulteriore

comprova della stabilità dello stato di salute dell’interessato e dell’assenza

di una particolare necessità di cura a breve termine che “ha già una

rivalutazione programmata per il prossimo mese”.

A

proposito della modifica della terapia psicofarmacologica e dell’incremento

della Quetiapina, questo Tribunale evidenzia che il fatto di adattare la dose

dei medicamenti assunti non implica automaticamente la presenza di

un’incapacità lavorativa della persona assicurata, in assenza di un esame

oggettivo della situazione. In concreto nel certificato del 5 dicembre 2024 (doc.

VII/1) la dr.ssa med. __________ si limita a descrivere l’evoluzione del

dosaggio, nel tempo, dei medicamenti prescritti, senza peraltro essere

particolarmente precisa nelle date e nella descrizione dell’incremento e del

decremento delle dosi assunte, senza esprimersi in merito alla capacità

lavorativa dell’assicurato e senza esporre alcun esame psichico oggettivo o eventuali

deficit funzionali.

Neppure

i certificati del dott. __________ e della dr.ssa __________, medici chirurghi

e medici di medicina generale, sono di ausilio all’insorgente, giacché si

limitano per la maggior parte a riportare le date da cui “il lavoratore

dichiara di essere ammalato” e la data della “prognosi clinica”,

con, in uno di essi, la diagnosi di depressione e crisi d’ansia e di una

inabilità del 100%, senza tuttavia descrivere gli elementi medici oggettivi che

convaliderebbero la valutazione.

Alla

luce di quanto sopra, non sussiste pertanto dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,

circa la correttezza delle conclusioni contenute nei referti della dr.ssa med. __________.

In

queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.7

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio

Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali

possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti