36.2024.47
Conferma della cessazione del versamento delle indennità giornaliere per malattia in seguito alle valutazioni mediche eseguite dall'assicuratore malattie. Assicurato può riprendere a lavorare da subito
10 febbraio 2025Italiano37 min
Come rileva anche la dr.ssa med. __________, secondo la giurisprudenza federale non è tanto importante
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2024.47
cs
Lugano
10 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
ottobre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976, lattoniere
(cfr. doc. 4), operaio e responsabile di cantiere (cfr. doc. 26), dipendente
della __________ dal 6 dicembre 2021, è assicurato contro la perdita di
guadagno in caso di malattia presso CO 1 (in seguito: CO 1) per il tramite del
proprio datore di lavoro.
1.2. Il 5 aprile 2024 il datore di
lavoro ha notificato all’assicuratore una completa incapacità lavorativa di RI
1 dal 29 marzo 2024 (doc. 4). CO 1 ha inizialmente versato le prestazioni
pattuite.
1.3. Dopo
aver sottoposto l’assicurato ad una visita medico-fiduciaria presso la dr.ssa
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 25 giugno 2024 (doc. 26)
ed aver acquisito ulteriore documentazione medica, CO 1, con decisione del 22
agosto 2024 (doc. 41), confermata dalla decisione su opposizione del 14 novembre
2024 (doc. B), ha stabilito che l’interessato può svolgere la sua attività
lucrativa al 100% dal 3 luglio 2024 e che le indennità giornaliere sarebbero
state versate fino al 2 luglio 2024.
1.4. RI
1, rappresentato dal sindacato RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione
su opposizione, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata ed in via subordinata il ripristino delle indennità
giornaliere dal 3 luglio 2024 fino al 1° dicembre 2024 “rispettando il
periodo effettivo di remissione da novembre” (doc. I).
Il
ricorrente, che richiama l’incarto dell’assicuratore malattie, sulla base di
referti della propria curante, dr.ssa __________, della circostanza che vi è
stato un incremento dei farmaci assunti e del fatto che il 13 settembre 2024 è
stato ricoverato d’urgenza presso un pronto soccorso, sostiene di avere ancora
diritto ad indennità giornaliere per malattia.
1.5. Dopo
aver chiesto (doc. III), ed ottenuto (doc. IV), una proroga, con risposta del 14
gennaio 2025, cui ha allegato una presa di posizione del 19 dicembre 2024 della
dr.ssa med. __________, CO 1 propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V).
1.6. Con
osservazioni del 24 gennaio 2025 (doc. VII), cui ha allegato un certificato
medico del 5 dicembre 2024 della dr.ssa med. __________ (doc. VII/1) e
trasmesse per conoscenza all’assicuratore il 27 gennaio 2025 (doc. VIII),
l’insorgente ha ribadito le sue censure.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad indennità giornaliere dal 3
luglio 2024.
2.2. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Ai sensi
dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività.
È considerata
incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione
ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di
un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa
non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
2.3. Per
quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67
LAMal prevede che:
"
1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi
esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65
anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella
forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere
stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i
propri dipendenti;
b. associazioni di datori di
lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei
loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri
membri."
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,
gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata
d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura
alla malattia e alla maternità.
L’art. 72 cpv. 1bis LAMal
prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità
lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2
LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità
lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per
quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue
quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può
essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per il diritto all'indennità
giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore
di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto
dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede
che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno
720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non
è applicabile.
In caso di incapacità
lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta
per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per
la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,
qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta
l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da
incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I
termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati
in funzione della riduzione.
2.4. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.5.
In concreto, dopo aver inizialmente versato le prestazioni pattuite,
l’assicuratore, rilevato che l’insorgente era inabile al lavoro per una
diagnosi psichiatrica (episodio depressivo in disturbo di personalità
emotivamente instabile [cfr. doc. 17 e 19]), ha sottoposto l’assicurato ad una
visita medico fiduciaria ad opera della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria
e psicoterapia (doc. 26). La specialista, nel referto del 28 giugno 2024,
allestito dopo aver visitato il ricorrente in data 25 giugno 2024, riassunta la
situazione attuale, l’anamnesi familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa,
sociale, somatica e psichiatrica, i disturbi soggettivi e l’esame clinico
secondo AMDP System, ha posto la diagnosi di episodio depressivo lieve ICD 10
F32.0 e disturbo di personalità emotivamente instabile ICD 10 F60.3.
La
psichiatra ha affermato:
" (…)
Situazione attuale
L’assicurato lavora per la __________ dal
06.12.2021 al 100%, a sua detta, nel reparto resine come operaio e responsabile
di cantiere con alle sue dipendenze un operaio.
Lo stesso è stato dichiarato inabile al
100% dal 29.03.2024 dal medico curante Dr. Med. __________, con cui riferisce
di avere un consulto ogni 15-20 giorni.
Nel referto medico breve del 17.05.2024 il
medico curante pone diagnosi di “Depressione in disturbo della personalità
emotivamente instabile” e riferisce essere coinvolta nella presa a carico
dell’assicurato la psichiatra Dr.ssa Med. __________ del __________. Prevede
una capacità lavorativa del 100% dopo 4-6 mesi.
L’assicurato è seguito dalla psichiatra
Dr.ssa Med. __________ del __________ dal gennaio 2024, con cui ha un consulto
1 volta al mese.
Asserisce di essere seguito anche
dall’infermiera del __________, __________ di cui non sa riferire il cognome,
al bisogno.
(…)
L’assicurato riferisce di essere stato
confrontato nel corso dell’ultimo anno di lavoro con problemi sul posto di lavoro
legati all’atteggiamento assunto dal datore di lavoro di “arroganza e
prepotenza” con lamentati da novembre 2023 ansia, nervosismo, facile
irritabilità, instabilità dell’umore.
Lo stesso riferisce che l’inabilità
lavorativa in corso dal 29.03.2024 inizialmente fu certificata per una
sciatalgia destra conseguente ad una contusione dell’arto inferiore dx contro
un ponteggio durante l’attività lavorativa svolta ed in seguito prolungata per
una sindrome influenzale e poi per un peggioramento dei disturbi psichici in
corso da novembre 2023.
Riferisce parziale miglioramento dei
sintomi psichici dalla certificata inabilità lavorativa.
Disturbi soggettivi
Riferisce attualmente episodica ansia,
nervosismo, facile irritabilità, sbalzi d’umore, preoccupazioni per il futuro,
episodica insonnia intermedia.
(…)
Esame clinico secondo AMDP System
L’assicurato giunge all’appuntamento
convenuto.
È collaborante e disponibile durante la
visita effettuata.
È curato nella persona e
nell’abbigliamento, vestito in modo casual.
Si rilevano lievi segni di ansia al
colloquio.
È lucido e orientato nei 3 domini.
Il linguaggio è fluente ed esente da turbe
afasiche. Le gnosie e le prassie sono nella norma. Non si rilevano deficit nella
memoria a breve, medio e lungo termine. Le capacità logiche e di giudizio sono
conservate. La capacità di attenzione e concentrazione è mantenuta durante il
colloquio. Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti, idee
fisse o prevalenti. La percezione è pronta e libera da errore. Il tono
dell’umore è normale.
(…)
Valutazione e procedere
L’assicurato, confrontato con situazioni
stressanti sociali e lavorativi in corso da 1 anno prima della certificata IL
che avrebbe progressivamente ridotto la sua resilienza allo stress, da novembre
2023 ha sviluppato un episodio depressivo reattivo.
Dal 29.03.2024 certificata inabilità
lavorativa al 100%.
Riferito parzialmente miglioramento dei
sintomi psichici lamentati dalla certificata IL.
Soggettivamente lamenta attualmente
episodica ansia, nervosismo, facile irritabilità, sbalzi d’umore,
preoccupazioni per il futuro, episodica insonnia intermedia.
Oggettivamente (esame clinico secondo AMDP
System) si rilevano lievi segni di ansia al colloquio. Il tono dell’umore è
normale. Non presenta sintomi psicotici ne deficit cognitivi.
A livello diagnostico categoriale secondo
l’ICD-10 il disturbo psichico sviluppato dall’assicurato da novembre 2023 u.s.
è inquadrabile come un episodio depressivo, attualmente di lieve gravità ICD 10
F32.0, essendo soddisfatti i criteri.
Da quanto certificato dalla psichiatra
curante l’assicurato presenta un disturbo di personalità emotivamente
instabile, disturbo codificato al codice F60.3.
Emergono quali elementi disadattivi della
sua personalità: autocentratura e autoreferenzialità, incertezza relativa
all’immagine di sé, agli scopi da perseguire e alle preferenze interne,
difficoltà nel controllo degli impulsi, scarsa tolleranza alla frustrazione ed
alla critica.
Al di là della diagnosi categoriale
l’assicurato non presenta alcun deficit delle funzioni dell’io esecutive,
percettive, decisionali, previsionali e consequenziali.
Secondo il MINI ICF-APP non presenta alcun
deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio,
dell’assertività, della persistenza, della relazione con gli altri e della
mobilità.
Dal lato medico psichiatrico l’incapacità
lavorativa al 100% certificata non è giustificata non presentando l’assicurato
deficit psichici e funzionali rilevabili al MINI ICF-APP che incidano sulla sua
funzionalità in ambito lavorativo.
Dal lato medico psichiatrico l’assicurato è
abile al 100% in ogni attività ed ambiente di lavoro.
(…)
Di seguito rispondo alle vostre domande.
D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività
professionale?
R1. Sì. Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa al
100% certificata non è giustificata non presentando l’assicurato deficit
psichici e funzionali rilevabili al MINI ICF-APP che incidano sulla sua
funzionalità in ambito lavorativo.
Dal lato medico psichiatrico l’assicurato è abile al 100% in ogni
attività ed ambiente di lavoro.
D2. Se sì alla domanda 1 da quando ed in quale percentuale?
R2. Abile al 100% da subito. (…)” (doc. 26)
Il
2 luglio 2024 l’assicuratore sulla base delle conclusioni della dr.ssa med. __________,
ha informato l’insorgente della cessazione del versamento delle prestazioni il
medesimo giorno (doc. 30).
Il
ricorrente ha prodotto un certificato del 17 giugno 2024 del dott. __________,
medico chirurgo, medico di medicina generale di __________, il quale ha
affermato che “il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 17/06/2024
Prognosi clinica a tutto il 14/07/2024” ed ha attestato un’inabilità
lavorativa del 100% (doc. 33) ed un certificato del 29 luglio 2024 della
dott.ssa __________, attiva presso __________, che afferma di aver visitato
l’insorgente lo stesso giorno e che “emergeva il persistere di labilità
emotiva con difficoltà nel gestire la quotidianità e in particolare situazioni
fonte di stress emotivo che sono tuttora fonte di episodi di disregolazione
emotiva. Il pz si mostra più consapevole del proprio funzionamento e dei propri
bisogni ma la situazione clinica attuale non risulta compatibile con la ripresa
di attività lavorativa” (doc. 38).
Chiamata
ad esprimersi in merito, la dr.ssa med. __________ il 21 agosto 2024 ha
confermato la sua precedente presa di posizione, affermando che nel “certificato
medico redatto la collega non riporta alcun elemento nuovo, ne anamnestico ne
clinico, rispetto a quanto a me già noto al momento della mia valutazione. Non
riporta lo stato psichico secondo l’AMDP-System da lei oggettivato. Non riporta
alcun deficit psichico, mentale o funzionale rilevato al MINI ICF-APP che possa
incidere sulla funzionalità dell’assicurato in ambito lavorativo. In
conclusione da quanto contenuto nel certificato medico da lei redatto non
emerge alcun elemento atto ad invalidare la mia valutazione contenuta per
esteso nel mio rapporto del 28.06.2024. L’assicurato è pertanto abile al 100%
in ogni attività e ambiente di lavoro dal lato medico psichiatrico e non è
assolutamente giustificata alcuna inabilità lavorativa” (doc. 40).
Il
30 agosto 2024 l’insorgente ha presentato le sue dimissioni con effetto al 30
settembre 2024 (doc. 45).
L’interessato
ha in seguito prodotto dei generici certificati di malattia emessi dal dott. __________,
medico chirurgo e medico di medicina generale, del 16 luglio 2024 (doc. 48) e
del 4 settembre 2024 (doc. 50) e della dott.ssa __________, medico chirurgo,
medico di medicina generale del 16 agosto 2024 (doc. 49), dove figura la data
da cui “il lavoratore dichiara di essere ammalato” e la data della “prognosi
clinica” e nel secondo certificato del dott __________ la diagnosi di
depressione, crisi d’ansia e l’indicazione di un’inabilità al 100%.
In
sede di opposizione il ricorrente ha trasmesso un referto del 4 settembre 2024
della dott.ssa __________, psichiatra, dove figura:
" (…) Il
Sig. RI 1 è seguito dal __________ dal mese di Gennaio 2024 su invio del MMG
per sindrome depressiva.
Il paziente presenta familiarità per
suicidio e riporta in anamnesi un precedente ricovero presso reparto
psichiatrico all’età di 18 anni circa a seguito di una crisi di agitazione
psicomotoria con aggressività conseguente ad evento relazionale significativo
sul piano emotivo (tradimento della fiducia da parte di persona nota).
Da allora il paziente non ha più avuto
rapporti con i servizi psichiatrici ed ha mantenuto buon funzionamento
psicosociale che gli ha consentito di sviluppare anche competenze
specialistiche in ambito lavorativo dove è stato sempre molto apprezzato e
valorizzato. Il paziente è sposato e ha 4 figli. Da tempo, pur mantenendo
convivenza e rapporto di reciproco supporto, ha concordato con la moglie
separazione.
Riferisce di aver sempre manifestato
temperamento iroso e orgoglioso soprattutto quando percepiva aspetti di
svalutazione o di mancato rispetto del suo ruolo o delle aspettative
concordate.
Il paziente giungeva all’attenzione del
servizio dopo lungo periodo in cui aveva iniziato a manifestare malessere
espresso prevalentemente a livello somatico ma che a posteriori era di
verosimile origine psicogena. Era stato infatti ricoverato nella primavera 2023
per sensazione di dispnea per cui aveva effettuato vari accertamenti risultati
nella norma. Riferiva da diversi mesi infatti la comparsa di sintomi della
sfera ansiosa e difficoltà a fare fronte agli impegni quotidiani che avevano
comportato vissuti di demoralizzazione e chiusura relazionali alternati ad
episodi di diforia con irritabilità e disinibizione comportamentale. Il
paziente riconosceva inoltre in alcune fasi di aver fatto uso di alcool a scopo
auto medicamentoso, ma appariva critico in merito ed è riuscito in seguito a
mantenere astinenza che prosegue tuttora.
Il paziente si è sempre mostrato
collaborante al percorso di cura sentendosi accolto e supportato. Riferiva di
aver avuto esacerbazione della sintomatologia durante la fine del 2023 e
attribuiva tale condizione anche alle difficoltà relazionali in ambito
lavorativo dove si è sentito svalutato e non riconosciuto rispetto alle proprie
competenze. Alle valutazioni emergeva elevato livello di impulsività con
episodi di disregolazione emotiva che erano alla base di momenti di agitazione
psicomotoria, ma si evidenziava anche deflessione del timismo con anedonia e
fasi di ritiro relazionale. Il paziente verbalizzava ideazione auto lesiva
associata a sentimenti di colpa e alla impossibilità di formulare una adeguata
progettualità. Riconosceva il ruolo protettivo e supportivo della moglie nella
gestione della quotidianità e delle pratiche burocratiche che erano e sono
tuttora alla base di recrudescenze sintomatologiche comportando inevitabilmente
incremento di quota d’ansia.
Il paziente è riuscito a sviluppare una
maggiore consapevolezza della propria condizione clinica e del proprio
funzionamento ma ancora si evidenzia tendenza al discontrollo dell’impulsività
e instabilità timica per cui lo stesso riconosce di avere degli episodi in cui
non riesce a gestire i vissuti di rabbia. Tali episodi, che inevitabilmente
generano poi sentimenti di colpa, chiusura relazionale e pensieri di tipo
autolesivo, hanno indotto comportamenti di evitamento per cui il paziente ha
ridotto le frequentazioni sociali e svolge gli impegni necessari quasi
unicamente alla presenza della moglie che gli garantisce contenimento emotivo.
L’ipotesi di un rientro alla normalità è al momento dallo stesso non gestibile
anche se risulta fonte di demoralizzazione e di sensazione di inadeguatezza
anche rispetto al suo ruolo familiare.
Il paziente ha accettato l’impostazione di
terapia psicofarmacologica che è stata gradualmente rivisitata con il fine di
recuperare miglior stabilità emotiva e di contenere aspetti di impulsività e
vissuti di rabbia. Ad oggi non è ancora tuttavia stato trovato un equilibrio
psicopatologico stabile in quanto l’incremento posologico comporta la riduzione
della tensione emotiva ma si associa a sensazione di sedazione che non è
compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa (il paziente infatti lavora
anche su tetti e ponteggi).” (doc. 54/2)
Il
ricorrente ha inoltre prodotto un referto del 13 settembre 2024 dove figura che
si è presentato al Pronto soccorso dell’__________. Lo psichiatra __________,
ha affermato:
" (…)
Paziente seguito dal __________ per Dist. personalità. Viene accompagnato in
ambulanza per una crisi di ansia acuta. Alla valutazione il paziente appare
collaborante e accessibile, eutimico e non presenta alterazione nella forma ne
del contenuto del pensiero. Riconosce che ha un temperamento tendenzialmente
esplosivo, che talvolta fatica a controllare. Descrive i propri progetti
esistenziali che al momento non contemplerebbero un rientro al lavoro in Svizzera
per lo stato emotivo e il disagio che esperisce. Umore orientato in senso
depressivo con inappetenza e insonnia. Accetta di incrementare la terapia in
atto: Quetiapina 150 mg RP 1 cp x 2/die, Quetiapina 50 mg 1 cp alla sera,
Sertralina 50 mg 1 cp al mattino. Al bisogno XV gtt di Diazepam. Ha già una
rivalutazione programmata per il prossimo mese presso il __________ con la
Dott.ssa __________ (…)” (doc. 54/3)
Chiamata
ad esprimersi in merito ai due referti prodotti dal ricorrente, la dr.ssa med. __________
il 22 ottobre 2024 ha affermato:
" (…) Il
rapporto della collega è privo degli elementi base necessari per poter
formulare alcun giudizio relativo alla capacità lavorativa dal lato medico
psichiatrico di un soggetto esaminato, assicurato compreso.
1. La
metodologia seguita dalla psichiatra curante nel suo rapporto in cui vorrebbe
esprimersi rispetto alla CL dell’assicurato nella specialità di sua competenza
non è riportata.
2. Nella
relazione clinica redatta il 04.09.2024 dalla psichiatra Dr.ssa Med. __________
-
Non vi è ancora alcuna descrizione dello stato psichico dell’assicurato
da lei oggettivato secondo l’AMDP-System nelle diverse valutazioni da lei
fatte;
-
Non è riportata alcuna diagnosi psichiatrica categoriale secondo l’ICD
10 o il DSM V (si segnala tra l’altro come la psichiatra curante non formuli
alcuna diagnosi);
-
Non vengono riportati i deficit funzionali secondo il Mini ICF-APP da
lei oggettivati che possano eventualmente incidere sul funzionamento anche in
ambito lavorativo dell’assicurato.
Anziché quindi
riferire elementi fondamentali (stato psichico dell’assicurato da lei
oggettivato secondo l’AMDP-System che à la base di qualunque valutazione
psichiatrica non solo assicurativa ma anzitutto clinica) e i deficit funzionali
oggettivati secondo il Mini ICF-APP strumento riconosciuto dalla SIM (società
svizzera) e dal TF quale strumento valutativo riporta solo i dati anamnestici
(peraltro già noti alla scrivente) e dati soggettivi riferiti dall’assicurato e
dalla moglie.
Scopo attuale non è
fare chiarimenti diagnostici accademici ma stabilire se sulla base dei disturbi
psichici (OGGETTIVI) e funzionali l’assicurato presenti oppure no una IL nella
sua attività!
La psichiatra curante
afferma che dai di 18 anni l’assicurato “non ha più avuto rapporti con i
servizi psichiatrici ed ha mantenuto buon funzionamento psicosociale che gli ha
consentito di sviluppare anche competenze specialistiche in ambito lavorativo
dove è stato sempre molto apprezzato e valorizzato…Riferisce di aver sempre
manifestato temperamento iroso e orgoglioso soprattutto quando percepiva
aspetti di svalutazione o di mancato rispetto del suo ruolo o delle aspettative
concordate…”.
Il disturbo
personologico presentato dall’assicurato (da me classificato come un disturbo
di personalità emotivamente instabile codificato al codice ICD 10 F60.3;
emergevano quali elementi disadattivi della sua personalità autocentratura ed
autoreferenzialità, incertezza relativa all’immagine di sé, agli scopi da
perseguire e alle preferenze interne, difficoltà nel controllo degli impulsi,
scarsa tolleranza alla frustrazione e alla critica), del quale la curante
conferma che l’assicurato ne è consapevole, non ha mai inciso quindi sulla sua
funzionalità in ambito lavorativo.
La psichiatra curante
afferma: “… Riferiva da diversi mesi infatti la comparsa di sintomi della
sfera ansiosa e difficoltà a fare fronte agli impegni quotidiani che avevano
comportato vissuti di demoralizzazione e chiusura relazionali alternati ad
episodi di disforia con irritabilità e disinibizione comportamentale…. Riferiva
di aver avuto esacerbazione della sintomatologia durante la fine del 2023 e
attribuiva tale condizione anche alle difficoltà relazionali in ambito
lavorativo dove si è sentito svalutato e non riconosciuto rispetto alle proprie
competenze…”; ancora una volta riferisce del comportamento dell’assicurato
scandito dal disturbo di personalità di cui è affetto. Quanto da lei scritto
conferma i tratti del disturbo personologico di cui l’assicurato è affetto,
compresa l’instabilità timica riscontrabile in tali soggetti.
3. La
psichiatra curante rispetto al percorso di cura scrive:… è riuscito a
sviluppare una maggiore consapevolezza della propria condizione clinica e del
proprio funzionamento ma ancora si evidenzia tendenza al discontrollo
dell’impulsività e instabilità timica per cui lo stesso riconosce di avere
degli episodi in cui non riesce a gestire i vissuti di rabbia…. Il paziente ha
accettato l’impostazione di terapia psicofarmacologica che è stata gradualmente
rivisitata con il fine di recuperare miglior stabilità emotiva e di contenere
aspetti di impulsività e vissuti di rabbia. Ad oggi non è ancora tuttavia stato
trovato un equilibrio psicopatologico stabile in quanto l’incremento posologico
comporta la riduzione della tensione emotiva ma si associa a sensazione di
sedazione che non è compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa (il
paziente infatti lavora anche su tetti e ponteggi)”.
Da notare che la
psichiatra curante non riporta neppure la terapia psicofarmacologica prescritta
compreso il dosaggio.
(…)
Il rapporto del
collega è privo degli elementi base necessari per poter formulare alcun
giudizio relativo alla capacità lavorativa dal lato medico psichiatrico
dell’assicurato.
Informa di averlo
visitato “per una crisi d’ansia acuta”.
Secondo da quanto da
lui scritto: “Alla valutazione il paziente appare collaborante e accessibile,
eutimico e non presenta alterazioni della forma e del contenuto del pensiero.
Riconosce che ha un temperamento tendenzialmente esplosivo che talvolta fatica
a controllare” l’assicurato alla sua valutazione era eutimico e la crisi
d’ansia era già risolta.
Non riporta alcuna
diagnosi psichiatrica categoriale secondo l’ICD 10 o il DSM V.
Non riporta i deficit
funzionali secondo il Mini ICF-APP da lui oggettivati che possano eventualmente
incidere sul funzionamento anche in ambito lavorativo dell’assicurato.
Sulla non gravità
della crisi d’ansia si fa riferimento a quanto scritto dal collega: “Ha già una
rivalutazione programmata per il prossimo mese presso il __________ con la
Dott.ssa __________”.
Conclusione
In conclusione la
nuova documentazione medica prodotta priva di una chiara metodologia e degli
elementi essenziali quali descrizione dello stato psichico dell’assicurato,
oggettivato secondo l’AMDP-System, diagnosi psichiatrica categoriale secondo
l’ICD 10 o il DSM V, descrizione dei deficit funzionali secondo il Mini ICF-APP
oggettivati che possano eventualmente incidere sul funzionamento anche in
ambito lavorativo dell’assicurato, non cambia in alcun modo la mia valutazione
sulla CL dell’assicurato contenuta per esteso nel mio rapporto del 28.06.2024.
L’assicurato era
pertanto abile al 100% in ogni attività e ambiente di lavoro dal lato medico
psichiatrico e non era assolutamente giustificata alcuna inabilità lavorativa.”
(doc. 55)
In
sede di ricorso, l’insorgente ha prodotto un referto dell’8 novembre 2024 della
dott.ssa __________, psichiatra, in gran parte uguale a quello del 4 settembre
2024. La curante ha aggiunto:
" (…)
Attualmente il paziente riesce a mantenere una migliore stabilità emotiva anche
in considerazione del fatto che è riuscito a formulare una progettualità
adeguata per il proprio futuro soprattutto tutelando il proprio ambito
familiare che da sempre risulta essere per lui prioritario.
Il miglioramento clinico inoltre gli ha
consentito di poter gestire meglio gli stimoli emotivi e quindi di avvertire la
necessità di riproporsi anche da un punto di vista lavorativo, sebbene al di
fuori del precedente contesto dove le dinamiche relazionali risultavano
disfunzionali.
Il quadro clinico appare inquadrabile come
Episodio Depressivo (F32.1 secondo l’ICD-10) in remissione in Disturbo di
Personalità Borderline (F60.3 secondo l’ICD-10).” (Doc. H)
Chiamata
ad esprimersi in merito, il 19 dicembre 2024 la dr.ssa med. __________ ha
affermato:
" (…) Il
rapporto medico della collega salvo nella seconda pagina, ultimi 4 capoversi
risulta esattamente identico nel suo contenuto a quello precedente del
04.09.2024 (copia-incolla) e riporta dati anamnestici e clinici a me già noti.
Per quanto riguarda gli ultimi 4 capoversi
si segnala che la collega riferisce di una raggiunta migliore stabilità emotiva
da parte dell’assicurato e di una progettualità adeguata per il futuro anche
lavorativo.
Pone diagnosi di episodio depressivo in
remissione (quindi non più in essere) in disturbo di personalità borderline
(già noto al momento della mia valutazione, del quale il curante conferma che
l’assicurato ne è consapevole e che non ha mai inciso sulla sua funzionalità
dell’assicurato in ambito lavorativo per anni come da lei attestato).
Non riporta i disturbi soggettivi riferiti
dall’assicurato.
Non riporta l’esame psichico oggettivato
secondo l’AMDP-System
Non riporta eventuali deficit funzionali
rilevabili al Mini ICF-APP.
Non riporta la psicofarmacoterapia prescritta.
Come già per il precedente rapporto da lei
redatto si segnala che lo stesso è privo degli elementi base dal lato medico
psichiatrico non solo per formulare una diagnosi ma indispensabili e necessari
per poter formulare un giudizio relativo alla capacità lavorativa dal lato
medico psichiatrico di un soggetto esaminato, assicurato compreso.
Scopo della valutazione medico psichiatrica
della capacità lavorativa di un soggetto esaminato (nel caso l’assicurato) è
stabilire se sulla base dei disturbi psichici e funzionali l’assicurato
presenti oppure no una IL nella sua attività.
Si ricorda alla collega che non è la
diagnosi categoriale in quanto tale a giustificare un’incapacità lavorativa ed
un eventuale grado di un soggetto esaminato ma i deficit psichici e funzionali
oggettivabili all’AMDP-System e rilevabili al Mini ICF-APP incidenti sulla
funzionalità del soggetto esaminato anche in ambito lavorativo.
Il suo rapporto è privo di tali
informazioni nonostante sia già stato segnalato nelle mie precedenti prese di
posizioni la necessità di avere tali dati oggettivi.
Conclusione
In conclusione la nuova documentazione
medica prodotta priva di una chiara metodologia e degli elementi essenziali
quali descrizione dello stato psichico dell’assicurato oggettivato secondo
l’AMDP-System, la descrizione dei deficit funzionali secondo il Mini ICF-APP
oggettivati che possano eventualmente incidere sul funzionamento anche in
ambito lavorativo dell’assicurato, non cambia in alcun modo la mia valutazione
sulla CL dell’assicurato contenuta per esteso nel mio rapporto del 28.06.2024.
L’assicurato era pertanto abile al 100%
in ogni attività e ambiente di lavoro dal lato medico psichiatrico e non era
assolutamente giustificata alcuna inabilità lavorativa.” (doc. 57)
In
sede di osservazioni il ricorrente ha prodotto un certificato del 5 dicembre
2024 della dr.ssa med. __________, psichiatra, che ha affermato:
" (…) Si
certifica che il Sig. RI 1, nato in __________ il __________76, è seguito dal __________
da gennaio 2024. Durante il periodo di presa in carico il paziente ha assunto
varie terapie psicofarmacologiche allo scopo di recuperare stabilità
psicopatologica. In particolare, oltre a tp antidepressiva con Sertralina che
poi è stata sospesa, ha assunto Quetiapina (inizialmente 50 mg RP/die che sono
poi stati gradualmente incrementati fino a 600 mg RP/die durante il periodo
estivo e che poi è stata gradualmente scalata).” (doc. VII/1)
2.6. In concreto, questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione su opposizione impugnata del 30 ottobre 2024, dopo attento esame
della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalle
conclusioni dell’assicuratore convenuto.
Il
referto del 28 giugno 2024 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ed i complementi del 21 agosto 2024, 22 ottobre 2024 e 19
dicembre 2024, sono dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando 2.5. La specialista si è espressa su
tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta
la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita
del 25 giugno 2024.
La dr.ssa med. __________, posta la diagnosi di episodio
depressivo lieve ICD 10 F32.0 e disturbo di personalità emotivamente instabile
ICD 10 F60.3 ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali l’interessato non
presenta alcuna incapacità lavorativa, fondandosi segnatamente su elementi
oggettivi, quali la valutazione AMDP System ed il test Mini ICF-APP (cfr., su
questo aspetto, la STF 8C_320/2023 dell’11 aprile 2024, al consid. 5.1, con
rinvio alla STF 8C_398/2014, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR 2015 IV n. 10: “[…]
Die Untersuchung gestützt auf
die ICF-APP (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit), welche für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit praxisgemäss
herangezogen werden darf (SVR 2015 IV Nr. 10 S. 27, 8C_398/2014 E. 4.3.2),
ergab keinerlei Auffälligkeiten […]”).
Dalla valutazione
non è emerso alcun deficit psichico e funzionale con influenza sulla sua
funzionalità in ambito lavorativo.
La specialista ha potuto accertare personalmente come, “al di
là della diagnosi categoriale l’assicurato” non presentava alcun deficit
delle funzioni dell’io esecutive, percettive, decisionali, previsionali e
consequenziali e neppure alcun deficit delle competenze, del rispetto delle
regole, del giudizio, dell’assertività, della flessibilità, della persistenza,
della relazione con gli altri e della mobilità. Sulla base di una valutazione
oggettiva ha pertanto potuto escludere qualsiasi incapacità lavorativa. Ella ha
inoltre rilevato che l’insorgente, nato nel 1976, dopo l’episodio depressivo
avvenuto quando aveva 18 anni, ha sempre lavorato (cfr. anamnesi scolastica,
lavorativa e sociale descritta nel referto del 28 giugno 2024 della dr.ssa med.
__________), senza che siano mai emersi particolari disturbi funzionali in
ambito lavorativo.
Fatti
I
certificati prodotti dal ricorrente non sono atti a mettere in dubbio le
conclusioni della dr.ssa med. __________.
La
psichiatra curante, dr.ssa med. __________, che concorda in sostanza con la
diagnosi posta dalla dr.ssa med. __________, non apporta alcun elemento medico
oggettivo a sostegno della continuazione dell’incapacità lavorativa del
ricorrente oltre il 2 luglio 2024. I suoi referti poggiano prevalentemente su
elementi soggettivi descritti dall’assicurato e non su una valutazione medica
oggettiva quali l’AMDP System (per stabilire lo stato psichico) e il Mini
ICF-APP (per stabilire gli eventuali deficit funzionali).
Le
valutazioni della curante non presentano l’indicazione di eventuali deficit
psichici e funzionali con influenza della capacità di lavoro dell’assicurato.
Come rileva anche la dr.ssa med. __________, secondo la giurisprudenza federale non è tanto importante
la diagnosi quanto le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento
STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti). Non spetta alla
giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche
scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle
prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr.
STF 9C_572/2023 del 18 giugno 2024 = SVR 2024 IV 46; STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio
alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Nel
referto del 29 luglio 2024, di poche righe, la psichiatra riferisce che dalla
visita “emergeva il persistere di labilità emotiva con difficoltà nel
gestire la quotidianità e in particolare situazioni fonte di stress emotivo che
sono tuttora fonte di disregolazione emotiva”, e che la situazione non è
compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa, senza tuttavia apportare
alcun elemento oggettivo a supporto della sua valutazione.
Con
il rapporto del 4 settembre 2024, simile a quello successivo dell’8 novembre
2024, la dott.ssa __________, riporta un episodio di diversi anni prima (ricovero
in reparto psichiatrico quando aveva 18 anni non seguito da ulteriori
interazioni con i servizi psichiatrici) ed illustra quanto asserito
dall’insorgente (“[…] Riferisce di … ; Riferiva da diversi mesi …;
il paziente riconosceva … ; Riferiva di …), senza sottoporre
l’interessato ad una valutazione medica oggettiva, tramite somministrazione di
test psichiatrici riconosciuti, ma limitandosi a descrivere lo stato di salute
dell’interessato nel corso della visita medica (“Alle valutazioni emergeva
elevato livello di impulsività con episodi di disregolazione emotiva che erano
alla base di momenti di agitazione psicomotoria, ma si evidenziava anche
deflessione del timismo con anedonia e fasi di ritiro relazionale”), per
poi nuovamente riportare le affermazioni dell’assicurato o comunque il suo
vissuto personale (“Il paziente verbalizzava ideazione auto lesiva associata
a sentimenti di colpa e alla impossibilità di formulare una adeguata
progettualità. Riconosceva il ruolo protettivo e supportivo della moglie nella
gestione della quotidianità e delle pratiche burocratiche che erano e sono
tuttora alla base di recrudescenze sintomatologiche comportando inevitabilmente
incremento di quota d’ansia. Il paziente è riuscito a sviluppare una
maggiore consapevolezza della propria condizione clinica e del proprio
funzionamento ma ancora si evidenzia tendenza al discontrollo dell’impulsività
e instabilità timica per cui lo stesso riconosce di avere degli episodi in cui
non riesce a gestire i vissuti di rabbia. Tali episodi, che inevitabilmente
generano poi sentimenti di colpa, chiusura relazionale e pensieri di tipo
autolesivo, hanno indotto comportamenti di evitamento per cui il paziente ha
ridotto le frequentazioni sociali e svolge gli impegni necessari quasi unicamente
alla presenza della moglie che gli garantisce contenimento emotivo. L’ipotesi
di un rientro alla normalità è al momento dallo stesso non gestibile anche se
risulta fonte di demoralizzazione e di sensazione di inadeguatezza anche
rispetto al suo ruolo familiare”).
La
dr.ssa med. __________ conclude affermando di aver modificato la terapia
farmacologica che comporta una sensazione di sedazione non compatibile con la
ripresa dell’attività lavorativa, senza tuttavia indicare le ragioni a sostegno
della sua valutazione, in particolare senza indicare la terapia farmacologica
prescritta. Anche in questa circostanza, mancano elementi medici oggettivi a
supporto delle sue affermazioni.
Considerandi
La
psichiatra conferma inoltre che l’assicurato dopo il ricovero avvenuto a 18
anni, non ha più avuto rapporti con i servizi psichiatrici ed ha mantenuto un
buon funzionamento psicosociale che gli ha consentito di sviluppare anche
competenze specialistiche in ambito lavorativo dove è stato sempre molto
apprezzato e valorizzato. Come evidenziato dalla dr.ssa med. __________, il
disturbo personologico presentato dall’assicurato non ha pertanto mai inciso
sulla sua funzionalità in ambito lavorativo.
Nel
successivo referto dell’8 novembre 2024, simile a quello del 4 settembre 2024,
la dott.ssa __________ pone la diagnosi di episodio depressivo (F32.1) in
remissione, ossia di risoluzione completa della sintomatologia depressiva, con
possibile presenza di minimi sintomi residui (cfr. https://old.jpsychopathol.it/article/valutazione-clinica-della-remissione-dellepisodio-depressivo/#:~:text=Remissione%20(remission)%3A%20risoluzione%20completa,presenza%20di%20minimi%20sintomi%20residui),
in disturbo di personalità borderline (F60.3) e precisa che lo stato di salute
dell’interessato è migliorato (“Attualmente il paziente riesce a mantenere
una migliore stabilità emotiva anche in considerazione del fatto che è riuscito
a formulare una progettualità adeguata per il proprio futuro soprattutto tutelando
il proprio ambito familiare che da sempre risulta essere per lui prioritario.
Il miglioramento clinico inoltre gli ha consentito di poter gestire meglio gli
stimoli emotivi e quindi di avvertire la necessità di riproporsi anche da un
punto di vista lavorativo, sebbene al di fuori del precedente contesto dove le
dinamiche relazionali risultavano disfunzionali”).
La
curante, in questo referto, non attesta la presenza di un’incapacità lavorativa
e neppure in questa occasione apporta elementi medici oggettivi per poter
accertare le conseguenze dei disturbi psichici e funzionali sulla capacità
lavorativa del ricorrente.
Non
può essere di maggiore aiuto il certificato del 13 settembre 2024 dello
psichiatra __________ in seguito al ricovero presso il Pronto soccorso dell’__________.
Dalla descrizione effettuata dallo specialista, che non pone alcuna diagnosi
secondo criteri internazionalmente riconosciuti e non si esprime in nessun modo
circa la capacità lavorativa del ricorrente, emerge infatti che l’insorgente è
collaborante, accessibile, eutimico (ossia con uno stato di equilibrio del tono
affettivo fondamentale, ossia dell’umore [cfr. treccani.it]), senza alterazioni
nella forma e nel contenuto del pensiero. Illustrato quanto riportato dal medesimo
insorgente, il medico ha ricalibrato la terapia, indicando, ad ulteriore
comprova della stabilità dello stato di salute dell’interessato e dell’assenza
di una particolare necessità di cura a breve termine che “ha già una
rivalutazione programmata per il prossimo mese”.
A
proposito della modifica della terapia psicofarmacologica e dell’incremento
della Quetiapina, questo Tribunale evidenzia che il fatto di adattare la dose
dei medicamenti assunti non implica automaticamente la presenza di
un’incapacità lavorativa della persona assicurata, in assenza di un esame
oggettivo della situazione. In concreto nel certificato del 5 dicembre 2024 (doc.
VII/1) la dr.ssa med. __________ si limita a descrivere l’evoluzione del
dosaggio, nel tempo, dei medicamenti prescritti, senza peraltro essere
particolarmente precisa nelle date e nella descrizione dell’incremento e del
decremento delle dosi assunte, senza esprimersi in merito alla capacità
lavorativa dell’assicurato e senza esporre alcun esame psichico oggettivo o eventuali
deficit funzionali.
Neppure
i certificati del dott. __________ e della dr.ssa __________, medici chirurghi
e medici di medicina generale, sono di ausilio all’insorgente, giacché si
limitano per la maggior parte a riportare le date da cui “il lavoratore
dichiara di essere ammalato” e la data della “prognosi clinica”,
con, in uno di essi, la diagnosi di depressione e crisi d’ansia e di una
inabilità del 100%, senza tuttavia descrivere gli elementi medici oggettivi che
convaliderebbero la valutazione.
Alla
luce di quanto sopra, non sussiste pertanto dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,
circa la correttezza delle conclusioni contenute nei referti della dr.ssa med. __________.
In
queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.7
Secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LAMal
non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio
Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali
possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti