36.2024.7
Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo di un studentessa al beneficio di un permesso B per formazione, assicurata per il tramite di un'assicurazione privata di un'organizzazione internazionale dove lavorava suo padre. Domanda tempestiva, rinvio per stabilire se dati i requisiti dell'esonero
10 giugno 2024Italiano45 min
OSOsp) che scambiano la loro carta di legittimazione con un permesso Ci per poter
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2024.7
cs
Lugano
10 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 9 gennaio 2024 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1998,
cittadina francese residente a __________, al confine con il Canton __________,
dopo aver ottenuto un bachelor presso la __________ ed aver lavorato per un
anno come frontaliera presso uno studio __________, si è iscritta dal 20
febbraio 2022 al Master di __________ presso __________.
1.2. Dal 10 febbraio 2022 RI 1 è al
beneficio di un permesso di soggiorno B UE/AELS per formazione rilasciato dal
Canton Ticino (doc. A4).
1.3. Il 7 luglio 2022 la Cassa cantonale
di compensazione ha comunicato a RI 1 che in quanto detentrice di un permesso di
dimora B UE/AELS è di principio assoggettata all’obbligo assicurativo ai sensi
della LAMal, aggiungendo che se tuttavia si trovasse in Svizzera unicamente per
motivi di studio avrebbe dovuto trasmettere il modulo ufficiale TI 6.1
allegato, debitamente compilato e corredato dalla documentazione richiesta per
effettuare l’accertamento dell’obbligo LAMal (doc. 27). A questo scopo le è
stato assegnato un termine di 20 giorni per trasmettere un documento a comprova
dell’avvenuta iscrizione presso un assicuratore svizzero riconosciuto o, nel
caso in cui soggiornasse in Svizzera unicamente per formazione, il modulo
ufficiale TI 6.1 con gli allegati richiesti.
In assenza di risposta, il 3
agosto 2022 l’amministrazione l’ha diffidata a rispondere entro il 12 agosto
2022 (doc. 26).
Non avendo ricevuto alcun
riscontro, con decisione formale del 19 agosto 2022 la Cassa cantonale di
compensazione, Ufficio dei contributi, ha affiliato RI 1 presso la __________
(in seguito: __________) a decorrere dalla medesima data, fissando nel 10
febbraio 2022 l’inizio teorico dell’obbligo assicurativo.
1.4. Il 23 maggio 2023, dopo aver
ricevuto la polizza assicurativa da parte di __________, l’interessata si è
rivolta alla Cassa di compensazione, indicando di essere venuta a conoscenza di
essere stata affiliata d’ufficio alla LAMal, malgrado sia già assicurata contro
le malattie tramite l’assicurazione del padre, funzionario di un’organizzazione
internazionale che sarebbe andato in pensione a fine maggio 2023 (doc. 14).
1.5. Il 4 luglio 2023 la Cassa ha
trasmesso a RI 1 il modulo ufficiale TI 13F per la domanda di esenzione dalla
LAMal per familiari di funzionari o ex funzionari di organizzazioni
internazionali. L’amministrazione ha ricevuto il formulario di ritorno, debitamente
compilato, in data 11 luglio 2023 (doc. 10).
1.6. Con decisione del 30 agosto 2023 la
Cassa ha ritenuto tardiva la richiesta di esenzione poiché presentata l’11
luglio 2023, ossia oltre il termine di tre mesi dalla data d’entrata in
Svizzera, previsto dall’art. 6 cpv. 4 OAMal. Con decisione su reclamo del 9
gennaio 2024 l’amministrazione ha confermato la reiezione della richiesta
poiché la domanda di esenzione è stata inoltrata solo il 2 ottobre 2023, ossia
tardivamente.
1.7. RI 1 è insorta al TCA contro la
predetta decisione su reclamo, chiedendo l’annullamento sia della decisione
formale del 30 agosto 2023 che della decisione su reclamo impugnata (doc. I).
L’insorgente afferma di essere
già assicurata contro le malattie, sin dalla sua nascita, con un’assicurazione
privata estera dell’__________ (__________), per il tramite di suo padre,
funzionario di un’organizzazione internazionale, in pensione dal 1° giugno
2023, e grazie alla quale a __________ non era stata tenuta ad affiliarsi alla
LAMal.
Ella è assicurata contro le
malattie in tutto il mondo fino alla fine dei suoi studi, al più tardi fino a
29 anni.
La ricorrente sostiene che quando
si è presentata al Comune di __________ ha prodotto numerosi documenti
amministrativi per la sua immatricolazione e per la richiesta del permesso B ed
ha informato le autorità comunali della copertura sanitaria tramite un
documento intitolato “Modulo di arrivo”, dove era stato chiesto di fornire un
attestato dell’assicurazione __________.
Tra l’arrivo a __________ nel
mese di febbraio 2022 e le vacanze accademiche estive iniziate a fine giugno
2022 non ha mia ricevuto alcuna lettera circa la mancanza di documentazione nel
dossier.
La lettera di affiliazione è
stata trasmessa il 7 luglio 2022 e la diffida il 3 agosto 2022, in concomitanza
con le vacanze accademiche (dal 1° luglio 2022 al 19 settembre 2022) durante le
quali è tornata dalla famiglia a __________, vicino a __________, in Francia.
Ella è venuta a conoscenza della decisione di “iscrizione d’ufficio per
affiliazione tardiva” del 19 agosto 2022 solo al suo ritorno in Ticino. A
causa delle difficoltà di comprensione della lingua, ha frainteso il contenuto
e non gli ha dato seguito.
Nel mese di maggio 2023 ha
ricevuto la prima fattura da __________, unitamente alla tessera
d’assicurazione e solo allora ha compreso di essere stata affiliata ad una
seconda compagnia di assicurazione. Ha immediatamente contattato le istituzioni
interessate ed ha cercato di risolvere la questione producendo tutta la
documentazione necessaria.
L’insorgente afferma che la
cancellazione da parte della Cassa è urgente, poiché è sempre stata in regola
sul territorio svizzero ed è sempre stata assicurata ininterrottamente.
Sostiene di essere una persona seria e diligente e di essere venuta in Ticino
per trasformare la sua passione in una professione, dedicandosi interamente
agli studi. Attualmente le è stata concessa una borsa di studio, calcolata in
base alla sua situazione economica e ai suoi buoni risultati. Essere coinvolta
in procedure legali è una situazione scomoda e che la preoccupa quotidianamente
poiché sta per iniziare l’ultimo semestre di diploma master presso __________,
che richiede molto impegno e si conclude a giugno 2024.
Ella rileva inoltre che la __________,
a cui ha spiegato la situazione, ha confermato che la richiesta di pagamento
non era giustificata e ha proceduto alla cancellazione del contratto, poiché
una persona non può essere affiliata presso due assicurazioni di base
contemporaneamente.
La ricorrente sostiene di essere
stata coperta da un’assicurazione riconosciuta e autorizzata ai sensi della
LAMal prima dei tre mesi successivi all’iscrizione presso l’ufficio controllo
abitanti ed afferma che secondo l’art. 7 cpv. 5 LAMal non può essere affiliata
presso due assicuratori diversi.
1.8. Con risposta del 27 febbraio 2024
la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, sostenendo che solo il 3 ottobre
2023 è stata presentata la domanda di esenzione e che secondo l’art. 6 cpv. 4
OAMal, la richiesta deve invece pervenire all’amministrazione entro 3 mesi
dalla data d’entrata in Svizzera, ossia, in concreto, dal 10 febbraio 2022
(doc. III).
1.9. In data 21 marzo 2024 RI 1, ora
rappresentata dall’avv. RA 1, ha prodotto ulteriori mezzi di prova, chiedendo
contestualmente di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (doc. V). La ricorrente evidenzia che al momento del suo
arrivo a __________ era regolarmente assicurata dal 1° gennaio 2020 presso __________
e pertanto dal profilo materiale non è mai esistita alcuna lacuna assicurativa.
In applicazione dell’art. 2 cpv.
4 OAMal e dell’art. 6 cpv. 3 e 4 OAMal, essendo già al beneficio di una valida
assicurazione contro le malattie e gli infortuni al momento della notifica
presso il Comune di __________, non doveva né poteva assicurarsi presso un
secondo assicuratore in Svizzera.
L’insorgente sostiene che
nell’art. 6 cpv. 3 e 4 OAMal non figura alcun termine di tre mesi dall’entrata
in Svizzera per poter ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo e che sin
da subito ha presentato all’Ufficio controllo abitanti di __________ copia del
suo certificato d’assicurazione.
Ella è ignara circa le modalità
della procedura amministrativa adottata dall’Ufficio controllo abitanti,
rispettivamente dall’Ufficio dei contributi, per accertare la ricorrenza dei
presupposti di un’esenzione dall’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 2 cpv.
4 OAMal, rispettivamente in applicazione dell’art. 6 cpv. 3 e 4 OAMal In
particolare non sa come viene trattato il documento attestante la sua copertura
assicurativa e non può sapere se ed eventualmente per quali motivi la prova
documentale della sua affiliazione ad un’assicurazione per le cure
medico-sanitarie non sia stata presa in considerazione o sia andata persa.
Secondo la ricorrente, stabilito
che sin dal 10 febbraio 2022 era assicurata per le cure medico sanitarie in
Svizzera, resta da stabilire per quali motivi la Cassa con decisione del 30
agosto 2023 ha respinto la richiesta di esenzione in quanto pervenuta oltre 3
mesi dopo la data della sua entrata in Svizzera. L’insorgente sostiene che il
termine di tre mesi non è previsto dall’art. 6 cpv. 4 OAMal, a differenza di
quanto indicato invece nell’art. 7 OAMal che concerne tuttavia altri casi.
L’applicazione del termine di tre mesi ad una domanda fondata sull’art. 6 cpv.
3 e 4 OAMal non è ammissibile, ritenuto oltretutto che l’interessata sin dal 10
febbraio 2022 aveva notificato il suo arrivo a __________ ed aveva prodotto la
prova documentale di essere validamente assicurata per le cure medico-sanitarie
presso un assicuratore riconosciuto.
Quali mezzi di prova la
ricorrente chiede:
-
acquisire copia dello scambio di corrispondenza via mail tra l’avv. RA 1
e l’Ufficio controllo abitanti di __________, prodotto in questa sede, da cui
risulta che la ricorrente aveva immediatamente e diligentemente consegnato la
copia della propria assicurazione;
-
sentire quale teste __________ funzionaria comunale dell’Ufficio
controllo abitanti di __________ per confermare quanto sopra;
-
sentire quale teste __________, funzionaria presso __________ che ha
seguito e conosce perfettamente tutto l’iter della ricorrente;
-
sentire quale teste __________ della __________ che conosce il caso;
-
acquisire copia della corrispondenza via email tra l’avv. RA 1 ed __________
del 20/21 marzo 2024, prodotto in questa sede;
-
sentire quali testi __________ dell’Ufficio dei contributi che ha
seguito il caso sin dall’inizio e __________, suo capoufficio, che ha
sottoscritto la decisione su reclamo e la risposta.
1.10. Il 22 marzo 2024 il TCA ha interpellato
il “Service de l’assurance-maladie” di __________, chiedendo:
" (…)
le “Tribunale cantonale delle assicurazioni” du
Canton du Tessin doit statuer dans une affaire concernant le respect des délais
d’une demande de dispense/exemption de l’obligation de l’assurance-maladie
(LAMal) en Suisse.
La recourante, Madame RI 1, de nationalité
française, actuellement résidante en France, est assurée contre le risque
maladie et accidents auprès de l’assurance __________ (__________), par son
père lequel, jusqu’à la fin du mois de mai 2023, était un fonctionnaire d’une
organisation internationale (actuellement à la retraite). Madame RI 1 avait
obtenu une carte de légitimation émise par la DFAE en tant que fille d’un
fonctionnaire de l’__________ a __________.
La recourante déclare que depuis 2017 elle a
étudié à __________ __________, où elle a obtenu un bachelor, et ensuite elle a
travaillé pendant une année, toujours à __________. Pendant cette période elle
était assurée contre la maladie et les accidents par l’assurance de son père.
Depuis le mois de février 2022 elle a un permis B
UE/AELS comme étudiante au Tessin et elle est inscrite à __________.
Pour vérifier le respect des délais de la demande
de dispense/exemption au Tessin, notre Tribunal doit savoir si votre service, à
__________, a délivré une dispense/exemption de l’obligation de l’assurance en
Suisse pour Madame RI 1.
Si la réponse est positive, nous vous demandons
de produire la décision.
Nous Vous demandons également de préciser la
procédure que vous appliquez lorsque la demande de dispense/exemption émane
d’un fonctionnaire d’une organisation internationale et/ou des membres de sa
famille (il y a une décision ou simplement une communication?)."
1.11. Dopo aver
chiesto (doc. VII), ed ottenuto (doc. VIII), una proroga l’autorità __________
ha risposto il 22 aprile 2024, affermando:
" (…) S’agissant de la procédure applicable en cas de demande de
dispense/exemption d’un fonctionnaire international ou d’un membre de la
famille d’un fonctionnaire international, notre service émet en principe une
décision. Dans le cadre de l’instruction du dossier, nous précisons que pour
ceux revêtant la qualité de frontaliers, notre service exige en outre qu’ils
remplissent le formulaire du choix du système d’assurance-maladie (droit
d’option), afin que la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) acte ledit
formulaire.
Par mail du 17 février 2021, Madame RI 1 a
transmis au Service de l’assurance-maladie (SAM) le formulaire de l’équivalence
de l’assurance-maladie rempli par __________. En raison de sa qualité de
frontalière, notre service lui a dès lors demandé de remplir le formulaire
d’exercice du choix du système d’assurance-maladie (droit d’option), ce par
courrier du 9 mars 2021.
Madame RI 1 n’ayant pas donné suite à ce courrier
et son permis G étant venu à échéance quelques mois plus tard, notre service
n’a dès lors pas émis de décision à son égard.” (doc. X)
1.12. Il 2 maggio 2024 la Cassa ha preso
posizione, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XIV).
L’amministrazione evidenzia che in seguito all’arrivo a __________, l’Ufficio
controllo abitanti ha notificato la fattispecie alla Cassa allo scopo di
procedere con i necessari accertamenti. Circa il termine di tre mesi, che
secondo la ricorrente non potrebbe essere applicato all’art. 6 cpv. 3 e 4
OAMal, la Cassa rileva che il 15 novembre 2017 il Consiglio federale ha
adottato una modifica dell’OAMal, al fine di attuare una revisione decisa dal
Parlamento federale il 30 settembre 2016, e nel rapporto esplicativo è stato
indicato che il termine è di tre mesi a partire dall’inizio dell’obbligo di
assicurazione o tre mesi dall’inizio del motivo di esenzione. Tale informazione
è pure presente nel sito web dell’UFSP. La Cassa evidenzia inoltre che
l’autorità __________ afferma di non aver mai emesso una decisione in merito
all’esenzione dall’obbligo assicurativo per la LAMal o una conferma di
esercizio del diritto di opzione.
1.13. Il 3 maggio 2024 la ricorrente ha
prodotto ulteriori osservazioni, allegando un suo riassunto in francese di
quanto avvenuto a __________ (doc. XIII). Ella rileva in particolare che già il
27 gennaio 2021 suo padre si era attivato per chiarire la situazione di sua
figlia, producendo la prova documentale di affiliazione a __________, con la
precisazione che non vi era intenzione di modificare il sistema di
assicurazione-malattia, restando così affiliata __________, conformemente a
quanto previsto dall’art. 2 OAMal. Ella è infatti rimasta affiliata a __________
dal 2020.
1.14. Il 6 maggio 2024 il TCA ha trasmesso
la presa di posizione della Cassa alla ricorrente, chiedendole di voler
precisare se in seguito all’inoltro del formulario di controllo
dell’equivalenza della LAMal alle competenti autorità __________ il Servizio
dell’assicurazione malattie di __________ (SAM) ha emesso una decisione dei
confronti del padre e, in caso di risposta positiva, di trasmetterla (doc. XV).
1.15. Il 15 maggio 2024 l’amministrazione
si è espressa in merito alle affermazioni della ricorrente del 3 maggio 2024,
confermando la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVII).
1.16. Il 17 maggio 2024 la ricorrente ha
affermato che il 17 febbraio 2021 ha trasmesso all’amministrazione di __________
il formulario per l’equivalenza dell’assicurazione malattia recante
l’attestazione di __________ per ottenere l’esonero dall’obbligo assicurativo.
Avendo lo statuto di frontaliera, il SAM avrebbe in seguito trasmesso il 9
marzo 2021 il formulario per l’esercizio del diritto d’opzione. Né la
ricorrente, né il padre ricordano di aver ricevuto tale scritto. In ogni caso
il SAM non ha emanato nessuna decisione in merito poiché il permesso G è giunto
a scadenza alcuni mesi dopo. In altre parole la ricorrente, validamente
assicurata presso __________ non solo ha manifestato senza ambiguità la sua
volontà di rimanere assicurata presso la sua assicurazione malattia ma non ha
mai esercitato il diritto di opzione spettante ai frontalieri in applicazione dell’art.
7 cpv. 4 OAMal. A tal riguardo la ricorrente afferma che il termine di 3 mesi
concesso ai frontalieri per esercitare il diritto di opzione garantisce loro il
diritto di assicurarsi alla LAMal entro tre mesi dalla validità del permesso.
In caso di affiliazione tardiva l’assicurazione inizia dalla data
dell’affiliazione. RI 1, quando era frontaliera nel Canton __________, non ha
mai optato per un’assicurazione svizzera e quindi è rimasta assicurata presso __________.
Nello scritto del 2 maggio 2024
la Cassa ha affermato che l’Ufficio controllo abitanti le ha notificato il caso
per procedere con gli accertamenti, senza indicare quali accertamenti ha
effettuato. Essi dovevano consistere nella verifica dell’equivalenza dell’assicurazione
malattia __________.
La ricorrente evidenzia che
l’amministrazione ha affermato: “nelle osservazioni della segnalazione
appena citata, l’Ufficio del controllo abitanti scrive “Non abbiamo ricevuto
alcun esonero dall’obbligo assicurativo in quanto studente”. Per la
ricorrente il significato della frase è ambiguo e fronte di malintesi, nella
misura in cui non viene precisato se si tratta della “domanda di esonero”
invece che della “decisione di esonero”. In realtà, secondo la ricorrente, l’Ufficio
controllo abitanti di __________ nel suo scritto fa riferimento alla
“(decisione) di esonero” che solitamente viene notificata in copia informativa
all’Ufficio controllo abitanti. Non essendogli stata notificata tale “decisione
di esonero”, l’Ufficio controllo abitanti ha trasmesso per posta in forma
cartacea alla Cassa il modulo ufficiale allegando copia della tessera per la
copertura sanitaria. Cosa sia avvenuto in seguito presso l’amministrazione
della Cassa, secondo la ricorrente, è un mistero.
Circa il termine di tre mesi di
cui all’art. 6 cpv. 4 OAMal, a prescindere dal fatto che, per l’assicurata, in
nessun articolo dell’OAMal è presente, resta il fatto che la domanda di
esenzione consiste non tanto nella compilazione di un formulario adottato
dall’amministrazione, ma nella manifestata e non controversa volontà
dell’interessata di mantenere la propria assicurazione malattia, purché
ritenuta equivalente a quella svizzera, ossia di essere esentata dall’obbligo
di assicurazione LAMal. Secondo la ricorrente, ella ha manifestato in modo non
ambiguo ed in perfetta buona fede tale volontà già in data 10 febbraio 2022, in
occasione della notifica di arrivo a __________, producendo la copia della sua
tessera di assicurazione malattia presso l’__________.
1.17. Le rispettive prese di posizione
sono state trasmesse alle parti per eventualmente esprimersi in merito entro il
29 maggio 2024 (doc. XIX e XX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente chiede
l’annullamento, oltre che della decisione su reclamo impugnata, anche della
decisione formale del 30 agosto 2023.
Su questo punto il ricorso è
irricevibile. Infatti, la decisione su opposizione, rispettivamente su reclamo,
sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del
litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF
149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1;
cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio
alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).
Nel merito
2.2. Oggetto della decisione su reclamo
impugnata è la questione di sapere se la ricorrente ha inoltrato la sua
richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo in maniera tempestiva.
2.3. Va preliminarmente rammentato che
con sentenza pubblicata in DTF 129 V 159 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)
ha in sostanza affermato che il Cantone non è autorizzato ad affiliare
d'ufficio le persone che già si sono assicurate all’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (LAMal) così come non può affiliare con effetto
retroattivo quelle che si sono assicurate tardivamente.
L'assicuratore malattia, non il
Cantone, è competente a statuire sull'obbligo di versare un supplemento di
premio in caso di affiliazione tardiva nonché sull'ammontare e sulla riduzione
del medesimo (cfr. art. 5 LAMal e 8 OAMal). È invece competenza dell’autorità
cantonale stabilire se sono dati motivi di esonero (consid. 3).
Infatti, per l’art. 6 cpv. 1
LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo di assicurazione. Ai
sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un
assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo
obbligo tempestivamente.
Per l’art. 5 cpv. 2 LAMal in caso
di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.
L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è
giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo
conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della
durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso
per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione
dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
Secondo l’art. 8 OAMal il
supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5
capoverso 2 della legge è riscosso per una durata pari al doppio del ritardo di
affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il
50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la
situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta
oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso
inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato
e le circostanze del ritardo. L’art. 8 cpv. 2 OAMal prevede che non è riscosso
alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.
Per l’art. 8 cpv. 3 OAMal se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore
precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio
nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il
supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per
gli assicuratori successivi.
2.4. Per quanto concerne l’obbligo
assicurativo in Svizzera, secondo l'art. 3 LAMal:
" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui
all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano
un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13
cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4L'obbligo
d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."
Secondo l’art. 1 cpv. 1 OAMal le
persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice
civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3
della legge.
Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. a e f OAMal sono inoltre
tenuti ad assicurarsi gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o
di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl), valevole almeno tre mesi e
le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi
dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS,
valevole almeno tre mesi.
2.5. In concreto la ricorrente,
cittadina francese, al beneficio di un permesso “B” UE/AELS per formazione
senza attività lucrativa, nata nel 1998, immatricolata presso __________ dal
mese di febbraio 2022, in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 2
lett. f OAMal deve di principio affiliarsi in Svizzera.
Ella domanda tuttavia di poter
essere esonerata dall’obbligo assicurativo, facendo valere una doppia
assicurazione poiché beneficia già di una copertura assicurativa privata estera
per il tramite di suo padre, funzionario di un’organizzazione internazionale
fino al 31 maggio 2023 ed ora in pensione, e cita gli art. 2 cpv. 4 OAMal e 6
cpv. 3 e 4 OAMal.
L’amministrazione ha respinto la
domanda in quanto tardiva, essendo stata inoltrata oltre i tre mesi dal suo
arrivo in Svizzera.
2.6. Secondo l’art. 2 cpv. 4 OAMal a domanda,
sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in
Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti,
allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3
capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità
dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure
in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto
dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di
assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere
prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare
l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare
Per l’art. 6 cpv. 1 OAMal le
persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo
2 capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite,
ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo
d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno
espressa domanda.
Secondo l’art. 6
cpv. 3 OAMal nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2017,
le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno
cessato le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa,
un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un
trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale
internazionale, un tribunale arbitrale o presso un altro organismo
internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno
2007 sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se
beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente
presso l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla
domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente
dell’organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni necessarie.
Il 1° gennaio 2018
è entrato in vigore un nuovo tenore dell’art. 6 cpv. 3 OAMal. Il disposto
prevede che le persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso
beneficiari istituzionali secondo l’art. 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k
della legge sullo Stato ospite (LSO) sono, a domanda, esentati dall’obbligo
d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura
assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo
competente del loro beneficiario istituzionale precedente che dia tutte le
informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la
rinuncia all’esenzione.
Per l’art. 6 cpv. 4 OAMal, in vigore
dal 1° gennaio 2018, le persone assicurate insieme a una persona secondo i
capoversi 1 o 3 presso l’assicurazione malattie di un beneficiario
istituzionale secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k della legge
sullo Stato ospite e che non fruiscono personalmente di privilegi o immunità
sono, a domanda, esentate dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le
cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va
accluso un attestato scritto dell’organo competente del beneficiario
istituzionale che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può
revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.
Ai sensi dell’art.
2 cpv. 2 lett. c LSO la Confederazione può accordare privilegi, immunità
e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti: (…)
persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere
a e b, compreso il personale domestico privato.
Le lettere a e b del citato
disposto fanno riferimento alle persone chiamate in veste ufficiale, a titolo
permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1
(lett. a) e alle personalità che esercitano un mandato internazionale (lett.
b).
L’UFSP nel Rapporto
esplicativo del “novembre 2017” relativo alle modifiche dell’OAMal previste
per il 1° gennaio 2018 e per il 1° gennaio 2019 (cfr. sito internet dell’UFSP:
www.bag.admin.ch), ha precisato:
" 3. Commento
alle singole disposizioni
3.1 Articolo
6 Persone a beneficio di privilegi in virtù del diritto internazionale
Capoverso 3
In occasione della modifica OSOsp, entrata in vigore il 1° gennaio
2008, l’articolo 6 capoverso 3 OAMal era stato modificato e, nella nuova
versione, erano stati involontariamente omessi i familiari. Il Dipartimento
federale degli affari esteri (DFAE) intende ora eliminare questa lacuna. Per
evitare casi di doppia assicurazione, propone di reintrodurre la possibilità di
esentare dall’obbligo d’assicurazione le persone assicurate insieme al titolare
principale presso l’assicurazione malattie della sua organizzazione precedente.
La definizione del campo d’applicazione personale di cui al capoverso 3 è
semplificata per rispecchiare meglio la realtà. In effetti, secondo la prassi
attuale, solo le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali,
Fatti
i segretariati o gli altri organi istituiti da un trattato internazionale e i
tribunali internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i e k
della legge sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) offrono al loro personale una
copertura assicurativa per le cure in Svizzera. Per evitare un lungo elenco di
beneficiari istituzionali, si rimanda semplicemente alle lettere pertinenti di
cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO. Lo stesso vale per il capoverso 4. Secondo
il vigente capoverso 3, gli ex funzionari in pensione devono beneficiare di una
copertura assicurativa «equivalente» per poter essere esentati dall’obbligo
d’assicurazione e anche i capoversi 2, 4 e 7 dell’articolo 2 OAMal relativi ai
motivi di esenzione pongono la condizione di una copertura assicurativa
«equivalente». Nell’interesse degli assicurati coinvolti, occorre fare in modo
che questi ultimi siano esentati dall’obbligo d’assicurazione unicamente se la
loro copertura assicurativa privata equivale a tutti gli effetti a quella della
LAMal. Per facilitare la comprensione delle condizioni necessarie per
un’esenzione, è opportuno armonizzare la loro formulazione nel vigente
capoverso 3 e nel nuovo capoverso 4 inserendovi esplicitamente la condizione di
una copertura assicurativa equivalente. Nei capoversi 3 e 4 è opportuno
precisare che l’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia
all’esenzione dall’obbligo assicurativo. L’aggiunta di questa frase (in fine) è
giustificata dal fatto che tali persone non beneficiano di alcun privilegio in
virtù del diritto internazionale o vi hanno rinunciato, per cui non vi è motivo
di permettere loro di ritornare sulla loro scelta assicurativa come prevede
l’articolo 7 capoverso 6 OAMal per i beneficiari di privilegi ai sensi
dell'articolo 6 capoverso 1. Trattandosi di persone che risiedono stabilmente
in Svizzera è opportuno evitare un andirivieni tra diversi sistemi assicurativi
per motivi particolari (finanziari o di altra natura). Inoltre, sarebbe
contrario al principio di solidarietà consentire a tali persone di entrare nel
sistema LAMal quando sono anziane malate, senza avervi mai contribuito.
Il termine per la presentazione della domanda di esenzione, come
per gli altri motivi di esenzione, è di tre mesi a partire dall’inizio
dell’obbligo di assicurazione o tre mesi dall’inizio del motivo di esenzione.
Lo stesso vale per il capoverso 4.
Capoverso 4
Le persone autorizzate ad accompagnare le persone
beneficiarie, di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO in combinato
disposto con l’articolo 11 capoversi 1 lettera f, 2 lettera f e 3 lettera g
OSOsp, non sono soggette all’assicurazione malattie obbligatoria e possono
affiliarsi presso l’assicurazione dell’organizzazione internazionale insieme al
titolare principale. Sinora questa regola si applicava unicamente alle persone
che non esercitavano alcuna attività lucrativa. Quelle che lavoravano dovevano
assicurarsi in Svizzera, anche se beneficiavano della copertura assicurativa
dell’organizzazione internazionale. Per evitare casi di doppia imposizione, il
DFAE ha rivisto l’articolo 24 OSOsp. Dal 1° gennaio 2016, i familiari e altre
persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale (secondo l’art. 22
OSOsp) che scambiano la loro carta di legittimazione con un permesso Ci per poter
esercitare un’attività lucrativa in Svizzera non sono più soggetti
all’assicurazione malattie obbligatoria. Queste persone non appartengono al
campo d’applicazione del capoverso 4 bensì a quello del capoverso 1. Secondo
l’articolo 20 LSO, esse beneficiano degli stessi privilegi, immunità e
facilitazioni del beneficiario principale. La rinuncia ai privilegi concerne
unicamente l’esercizio di un’attività lavorativa (art. 22 cpv. 4 OSOsp). Ne
fanno eccezione le persone che secondo l’Accordo tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP: RS 0.142.112.681)
sono assicurate in uno Stato membro dell’UE/AELS insieme al beneficiario
principale. Se iniziano a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera, queste
persone soggiacciono all’obbligo di assicurazione. Tuttavia, l’OSOsp non si
applica alle persone che non beneficiano di privilegi in virtù del diritto
internazionale. Pertanto, i loro familiari e le persone che le accompagnano in
possesso di un permesso di soggiorno o di domicilio, o di un permesso per
frontalieri, nonché le persone di nazionalità svizzera, rimangono soggetti
all’assicurazione malattie obbligatoria anche se possono affiliarsi
all’assicurazione dell’organizzazione internazionale insieme al titolare
principale.
La presente revisione vuole evitare casi di doppia
assicurazione anche per queste persone.”
Va ancora
rammentato che per l’art. 7 cpv. 1 OAMal i cittadini stranieri con un
permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di
dimora di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono
tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati
presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è
tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di
affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.
2.7. Circa il termine per l’inoltro di
una domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2
e seguenti OAMal, Eugster, SBVR 2016, 3a edizione, pag. 429, n. 62-63, afferma
che né la legge, né l’ordinanza prevedono un termine entro il quale trasmettere
la richiesta. Essendoci una lacuna, l’autore suggerisce di applicare per
analogia il termine di tre mesi dell’allegato XI, relativo alla Svizzera, art.
3 let. b/aa del Regolamento (CE) 883/2004 (RS 0.831.109.268.1: “Nach Art. 10
Abs. 2 KVV entscheidet die zuständige kantonale Behörde über die in Art. 2 Abs.
2-5 KVV und Art. 6 Abs. 3 KVV vorgesehenen Gesuche […]
Ein weiteres
Manko ist, dass weder das KVG noch die KVV für die Tatbestände ausserhalb von
Art. 6a Abs. 3 Satz 2 und Art. 18 Abs. 2bis KVG Vorschriften
enthalten, innerhalb welcher Frist die Gesuche um Befreiung von der
Versicherungspflicht zu stellen sind, was eine planwidrige Unvollständigkeit
darstellt, welche nach einer Lückenfüllung ruft. Im Falle der
Befreiungstatbestände hat eine grundsätzlich gegebene Versicherungspflicht erst
definitiven Bestand, wenn nicht um Befreiung ersucht oder ein Gesuch nicht
gutgeheissen wird. Ein solcher Schwebezustand darf nicht zeitlich unbegrenzt
andauern. Die gesuchte Frist berührt den materiellen Anspruch auf Befreiung und
bedarf daher, da das KVG alle Fragen der Versicherungspflicht abschliessend
regelt, einer bundesrechtlichen Grundlage. Die Kantone sind nicht zu autonomer
gesetzlicher Normierung befugt. Zweckmässigerweise ist die Regelung von Anhang
XI GVO ad Schweiz, Art 3 lit. b/aa, par analogiam zu übernehmen (Rz. 101)”).
Anche l’UFSP nel
Rapporto esplicativo del “novembre 2017” relativo alle modifiche
dell’OAMal previste per il 1° gennaio 2018 e per il 1° gennaio 2019 (cfr. sito
internet dell’UFSP: www.bag.admin.ch), ha precisato che, nell’ambito
dell’applicazione dell’art. 6 cpv. 3 e 4 OAMal, il termine per la presentazione della domanda di esenzione, come
per gli altri motivi di esenzione, è di tre mesi a partire dall’inizio
dell’obbligo di assicurazione o tre mesi dall’inizio del motivo di esenzione.
In una sentenza 9C_531/2019 del
17 febbraio 2020, il Tribunale federale, circa il periodo di tre mesi per
optare in favore del sistema assicurativo del Paese di residenza, previsto
dall’allegato XI, relativo alla Svizzera, art. 3 let. b/aa del Regolamento (CE)
1408/1, sostituito dal Regolamento (CE) 883/2004, ha accolto un ricorso contro
una sentenza emanata da questo Tribunale, affermando:
" (…)
6.1. È pacifico che l'interessata, residente in Italia dopo
avere vissuto in Svizzera, in qualità di lavoratrice in Svizzera, rientra nel
campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio europeo
del 14 giugno 1971, applicabile fino al 31 marzo 2012, e che, per quanto
riguarda l'assicurazione malattie va posta al beneficio del diritto di opzione,
in quanto le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su
domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il
tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati - tra cui l'Italia - e
dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia (cfr. sentenza
citate al consid. 3). Litigiosa è la questione se ella ha validamente
esercitato tale diritto.
6.2. È vero che il diritto di opzione deve essere di regola
esercitato entro 3 mesi dalla partenza per l'estero (cfr. DTF 136 V 295 consid.
2.3.3 pag. 300 seg.) e che questo non può essere fatto valere per atti
concludenti (sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3). Tuttavia, la
giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l'assicurato sia stato
impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di
informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la
possibilità di esercitare il diritto di opzione (DTF 136 V 295 consid.
5.8 - 5.10 pag. 308 segg.). Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha
ammesso che negli anni passati (in ogni caso fino al 2010, una documentazione
di carattere generale posteriore a questi anni non è stata prodotta e non
figura agli atti) le autorità cantonali non hanno debitamente informato gli
assicurati della loro possibilità di potere optare per un [’]assicurazione di
un paese o dell'altro. Tuttavia, nel caso concreto un'informazione era stata
data dalla cassa malati e l'assicurata ne aveva preso conoscenza sottoscrivendo
il "tagliando di risposta", dove era indicato che per esercitare il
diritto di opzione l'assicurata doveva rivolgersi all'autorità competente del
suo cantone. Ora, come suggerito dall'UFSP, non si può ritenere che nella
fattispecie l'assicuratore malattia abbia rispettato il suo obbligo
d'informazione, peraltro sancito dall'art. 7b OAMal. L'indicazione contenuta nel
formulario è fuorviante. L'assicurata ha apposto una croce alla domanda
"desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi nel mio nuovo paese di
origine". La sua volontà di optare per le assicurazioni sociali italiane
era quindi data. Non è chiaro invece se doveva ancora rivolgersi a un'autorità
competente né quale essa fosse. Non è stata data alcuna spiegazione in merito
alla natura né alle modalità di esercizio del diritto di opzione. La cassa
malati ha inoltre informato la Cassa cantonale di compensazione della disdetta
dell'assicurata per il motivo che era partita all'estero. La lettera del 4
aprile 2011 indica come "Motivo delle dimissioni, adesione alla Cassa
Malati: Estero". Questa annotazione lascia intendere che l'interessata non
intendeva proseguire l'assicurazione svizzera. In ogni caso, di fronte a una
tale imprecisione, l'opponente avrebbe dovuto interpellare l'assicurata e, dopo
averle spiegato il tenore del suo diritto di opzione, chiedere se voleva
esercitarlo oppure no.
6.3. Visto quanto precede si deve ritenere che l'assicurata
non è stata validamente informata sul suo diritto di opzione. Il giudizio
impugnato e la decisione su reclamo del 20 dicembre 2018 devono essere
annullati. Conformemente alla giurisprudenza menzionata al considerando
precedente, all'assicurata dovrebbe essere data a posteriori la possibilità di
esercitare il suo diritto di opzione. Tuttavia, vista la sua chiara volontà di
optare per le assicurazioni sociali italiane, volontà peraltro suffragata dal
suo assoggettamento alle assicurazioni sociali italiane (v. tessera sanitaria
italiana allegata al ricorso cantonale), si può rinunciare a rinviare la causa
per consentirle di esercitare il suo diritto di opzione. Ne segue che, in
riforma della decisione su reclamo del 20 dicembre 2018 e del giudizio
impugnato (art. 107 cpv. 2 LTF), alla ricorrente va riconosciuta l'esenzione
dall'assicurazione obbligatoria malattia in Svizzera a partire dal 1° gennaio
2011.”
La citata giurisprudenza federale è stata applicata da questo Tribunale
da ultimo nella STCA 36.2019.113 del 27 aprile 2020 (cfr. in particolare
consid. 2.6 e seguenti).
2.8. Nel caso di specie
dalle tavole processuali emerge che l’insorgente, residente in Francia e da
ultimo frontaliera nel Canton __________, dal 10 febbraio 2022 ha ottenuto un
permesso di dimora “B” UE/AELS per formazione e si è iscritta dal 20 febbraio
2022 al Master __________.
Ella, come emerge da un’email
dell’Ufficio controllo abitanti di __________ del 20 marzo 2024, quando si è
presentata presso le competenti autorità comunali ha prodotto anche la tessera
dell’assicuratore malattie estero (__________; cfr. doc. V/2) e, come accertato
da questo Tribunale, non ha mai ottenuto dalle autorità __________ alcuna
decisione in merito all’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera,
rispettivamente circa una sua affiliazione nel nostro Paese (doc. X).
Il 7 luglio 2022 la Cassa
cantonale di compensazione, dopo aver ricevuto dal Comune di __________ il modulo
ufficiale per le persone soggette all’obbligo assicurativo che omettono di
aderire ad un assicuratore malattie riconosciuto, ha scritto ad RI 1
indicandole che di principio, essendo in possesso di un regolare permesso di
dimora B UE/AELS è assoggettata alla LAMal, ma “nel caso in cui si trovasse
in Svizzera unicamente per motivi di studio deve trasmetterci il modulo
Considerandi
ufficiale TI 6.1 allegato, debitamente compilato e corredato dalla
documentazione richiesta, per effettuare l’accertamento dell’obbligo assicurativo
delle cure medico-sanitarie” e le ha concesso un termine di 20 giorni per
trasmettere un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione presso un
assicuratore LAMal riconosciuto o, “nel caso in cui soggiornasse in Svizzera
unicamente per formazione, il modulo ufficiale TI 6.1 corredato dagli allegati
richiesti” (doc. 27).
In assenza di risposta, il 3
agosto 2022 l’amministrazione l’ha diffidata a rispondere entro il 12 agosto
2022, in difetto di che sarebbe stata affiliata d’ufficio ad un assicuratore
malattie LAMal (doc. 26).
Non avendo ricevuto alcun
riscontro, con decisione formale del 19 agosto 2022 la Cassa cantonale di
compensazione, Ufficio dei contributi, ha affiliato RI 1 presso la Cassa malati
__________ a decorrere dalla medesima data, fissando nel 10 febbraio 2022
l’inizio teorico dell’obbligo assicurativo (doc. 25).
La ricorrente non contesta di
aver ricevuto la corrispondenza del 7 luglio 2022, del 3 agosto 2022 e la
decisione del 19 agosto 2022, né sostiene di aver inoltrato tempestivo reclamo
contro il contenuto del provvedimento emesso dalla Cassa.
Ella afferma tuttavia di non aver
ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’amministrazione fino a fine giugno
2022, sostiene che tutta la corrispondenza le è stata trasmessa durante le
vacanze accademiche estive del 2022 ed asserisce di esserne venuta a conoscenza
solo all’inizio del nuovo anno accademico.
Secondo questo Tribunale,
ritenuto che l’assicurata non doveva aspettarsi una comunicazione dalla Cassa
di compensazione e che non vi era una vertenza in corso, l’amministrazione
avrebbe potuto dare avvio alla procedura di affiliazione prima della fine del
semestre accademico e dell’inizio delle vacanze ed evitare di assegnare alla
ricorrente, in data 3 agosto 2022, un breve termine scadente già il 12 agosto
2022, per dar seguito alle sue richieste ed emettere la decisione formale il 19
agosto 2022.
La
questione non merita tuttavia particolare approfondimento.
È vero che l’insorgente ha
affermato di essere venuta a conoscenza della decisione di iscrizione d’ufficio
presso __________ al suo ritorno in Ticino all’inizio del nuovo anno
accademico, che fa risalire al 19 settembre 2022, e che non l’ha contestata
fino al 23 maggio 2023 quando, dopo aver ricevuto la polizza d’assicurazione e
le fatture di __________, ha scritto un’email alla Cassa, affermando di essere
già affiliata presso un assicuratore estero (doc. 14).
Tuttavia
la decisione portava sull’esenzione dall’obbligo assicurativo nella sua qualità
di studentessa (cfr. in particolare art. 2 cpv. 4 OAMal; per quanto concerne invece
gli studenti cittadini di un Paese membro dell’UE, in soggiorno di formazione
in Svizzera, senza attività lucrativa, detentori della tessera europea di
assicurazione, che giungono nel nostro Paese da soli e che vanno di regola
esonerati dall’obbligo assicurativo in Svizzera fintanto che studiano e non
svolgono alcuna attività lucrativa: cfr. STCA 36.2016.110 del 3 ottobre 2017,
consid. 4) e non quale familiare di un funzionario di un’organizzazione
internazionale assicurato presso un’assicurazione estera.
Tant’è
che, mentre nell’ambito della prima procedura l’amministrazione aveva invitato
l’insorgente a compilare il formulario TI 6.1, relativo agli studenti, dopo
l’inoltro dell’email del 23 maggio 2023 la Cassa le ha chiesto di riempire il
modulo TI 13F, concernente i familiari di funzionari o ex funzionari di
un’organizzazione internazionale.
Inoltre
l’amministrazione ha respinto la richiesta in esame a motivo della tardività
della domanda e non per il fatto che aveva già emesso una decisione il 19
agosto 2022 in merito ad una richiesta di esonero dall’obbligo assicurativo.
Per cui la nuova richiesta è di
per sé ricevibile nella misura in cui porta sul motivo di esonero di cui
all’art. 6 OAMal. Essa non può invece essere esaminata laddove la ricorrente fa
riferimento all’art. 2 cpv. 4 OAMal.
A questo proposito va segnalata
la STF 9C_335/2020 del 25 agosto 2020, dove il Tribunale federale si è espresso
in merito al caso di un’assicurata, che, dopo aver cambiato domicilio e senza
che vi fosse stata una modifica della copertura assicurativa o che fosse stato
sollevato un altro motivo di esonero, aveva inoltrato una nuova istanza, malgrado
una domanda simile fosse già stata oggetto di decisione, confermata in ultima
istanza dal Tribunale federale. L’Alta Corte ha ritenuto che l’interessata non
avrebbe potuto riproporre la medesima domanda.
2.9
In concreto l’amministrazione ha
ritenuto tardiva la richiesta di esonero poiché la ricorrente l’ha inoltrata
dopo tre mesi dal suo arrivo in Svizzera. L’insorgente sostiene che né la legge
né l’ordinanza contengono un termine entro il quale presentare la domanda.
Nel caso di specie, RI 1, assicurata
sin dalla nascita presso __________, non era stata affiliata all’assicurazione
obbligatoria contro le malattie (LAMal) quando ha lavorato a __________. Le
autorità __________, dopo aver ricevuto dall’interessata il formulario per
l’equivalenza dell’assicurazione malattie, riempito da __________, le hanno
chiesto di compilare il modulo per l’esercizio del diritto di opzione. In
assenza di una sua risposta e considerato che il suo permesso G sarebbe scaduto
pochi mesi dopo, non hanno emesso alcuna decisione (doc. X).
Presentatasi nel mese di febbraio
2022.
all’Ufficio controllo abitanti di __________ per annunciare il suo arrivo,
l’insorgente ha indicato di essere assicurata contro le malattie presso un
assicuratore estero ed ha consegnato copia della tessera di __________ (cfr.
doc. V/2), dove figura chiaramente che si tratta di una copertura fornita da
un’organizzazione internazionale (doc. A: “__________”).
In questo modo la ricorrente
poteva ritenere di aver adempiuto ai suoi obblighi e di aver tempestivamente comprovato
l’affiliazione presso un assicuratore malattie.
Spettava semmai
all’amministrazione trasmettere alla ricorrente non solo il formulario per
l’esonero dall’obbligo assicurativo in qualità di studentessa (TI 6.1), ma
anche quello relativo ai familiari di un funzionario di un’organizzazione
internazionale (TI 13F; cfr. anche STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020,
consid. 6.2 in fine).
Non avendolo fatto, non può ora
rimproverare alla ricorrente di aver inoltrato il modulo TI 13 F tardivamente.
Ciò
vale a maggior ragione in un ambito particolare e complesso quale
l’applicazione del diritto internazionale in ambito di assicurazioni sociali. La
ricorrente, cittadina comune, a digiuno di conoscenze in ambito di
assicurazioni sociali, andava infatti informata adeguatamente circa le
possibilità di esonero dall’obbligo assicurativo anche nella sua qualità di
familiare di un funzionario di un’organizzazione internazionale (cfr. anche STF
9C_531/2019 del 17 febbraio 2020; circa la complessità del diritto
internazionale in materia di assoggettamento all’assicurazione malattie cfr. la
DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova della
notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale] dell'atto con
cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria,
l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del
sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliero italiano] poteva
validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di
assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]; cfr. anche la sentenza
9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 relativa alla buona fede riconosciuta ad un
assicurato per delle cure dentarie effettuate all’estero).
A
questo proposito la giurisprudenza ha ammesso “che qualora l’assicurato sia
stato impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di
informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la
possibilità di esercitare il diritto di opzione” (sentenza 9C_531/2019 del
17.
febbraio 2020 consid. 6.2).
Considerato
che tale termine è espressamente indicato nell’allegato VI, art. 3 lett. b/aa,
relativo alla Svizzera, del Regolamento (CE) 1408/71 (ora: allegato XI, art. 3
lett. b/aa, relativo alla Svizzera, del Regolamento (CE) 883/2004), mentre nell’art.
6.
OAMal non figura alcunché, la necessità di informazione nel caso di specie è
ancora maggiore.
In
concreto la ricorrente, che quando ha lavorato nel Canton __________ non è
stata affiliata alla LAMal, ha subito presentato, sin dal suo arrivo a __________,
nel febbraio 2022, la tessera di assicurazione presso __________ e, dopo aver
ricevuto il 4 luglio 2023 il modulo TI 13 F (doc. 11), lo ha immediatamente
ritornato alla Cassa già in data 10 luglio 2023 (doc. 10). In sede di reclamo
ha poi allegato ulteriore documentazione, tra cui la dichiarazione sul grado di
copertura d’assicurazione sottoscritta anche dall’assicuratore il 3 ottobre
2023.
(doc. 4a). Ella ha pertanto risposto tempestivamente alle richieste della
Cassa.
In
queste condizioni la domanda non può essere considerata tardiva, ma deve essere
esaminata.
La
decisione su reclamo va pertanto annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché entri nel merito della richiesta di esonero ai
sensi dell’art. 6 OAMal.
2.10
La ricorrente, oltre a chiedere
l’acquisizione agli atti dello scambio di corrispondenza tra il suo
patrocinatore e l’Ufficio controllo abitanti di __________ e della
corrispondenza via email tra il suo legale ed __________ della __________, che
il Tribunale ha recepito, domanda di sentire alcuni testi.
Questo TCA rinuncia alla
richiesta dell’insorgente.
La testimonianza di __________,
funzionaria comunale dell’Ufficio controllo abitanti di __________, che la
ricorrente intende sentire per confermare il contenuto dello scambio di email
del 20 marzo 2024 non apporterebbe alcunché, poiché il Tribunale ha preso in
considerazione quanto attestato dalla funzionaria. Il contenuto dello scritto
non è, di per sé, contestato.
Pure superflua è la testimonianza
di __________, giurista della __________, che l’interessata intende sentire
perché “conosce il caso”. Il giurista rappresenta la Cassa malati alla
quale è stata affiliata l’insorgente e quest’ultima non spiega su quale aspetto
egli potrebbe testimoniare e cosa intende comprovare con la sua audizione.
L’assicurata non precisa neppure lo
scopo della domanda di sentire quali testi due funzionari della Cassa: __________,
“che ha seguito il caso sin dall’inizio” e __________, che “ha
sottoscritto sia la decisione su reclamo sia la risposta”.
Neppure per quanto concerne __________,
funzionaria presso __________, “che ha seguito e conosce perfettamente tutto
il travagliato iter burocratico fatto subire alla ricorrente” è dato a
sapere il motivo della chiesta testimonianza.
Questo Tribunale ritiene che la
documentazione prodotta dalle parti è sufficiente per decidere nel merito della
vertenza, senza che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti,
segnatamente con le audizioni richieste.
Va qui rammentato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020
consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017.
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011.
consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16
gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.11
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1;
124.
I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad
art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Alla ricorrente, rappresentata,
dopo la risposta di causa dell’amministrazione, da un avvocato, vanno assegnate
le ripetibili, ciò che ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(DTF 124 V 301 consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
§ La
decisione su reclamo è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione
affinché entri nel merito della domanda di esonero dall’obbligo assicurativo.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili, ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti