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Decisione

36.2024.7

Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo di un studentessa al beneficio di un permesso B per formazione, assicurata per il tramite di un'assicurazione privata di un'organizzazione internazionale dove lavorava suo padre. Domanda tempestiva, rinvio per stabilire se dati i requisiti dell'esonero

10 giugno 2024Italiano45 min

OSOsp) che scambiano la loro carta di legittimazione con un permesso Ci per poter

Source ti.ch

Incarto

n.

36.2024.7

cs

Lugano

10 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 9 gennaio 2024 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei

contributi,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1998,

cittadina francese residente a __________, al confine con il Canton __________,

dopo aver ottenuto un bachelor presso la __________ ed aver lavorato per un

anno come frontaliera presso uno studio __________, si è iscritta dal 20

febbraio 2022 al Master di __________ presso __________.

1.2. Dal 10 febbraio 2022 RI 1 è al

beneficio di un permesso di soggiorno B UE/AELS per formazione rilasciato dal

Canton Ticino (doc. A4).

1.3. Il 7 luglio 2022 la Cassa cantonale

di compensazione ha comunicato a RI 1 che in quanto detentrice di un permesso di

dimora B UE/AELS è di principio assoggettata all’obbligo assicurativo ai sensi

della LAMal, aggiungendo che se tuttavia si trovasse in Svizzera unicamente per

motivi di studio avrebbe dovuto trasmettere il modulo ufficiale TI 6.1

allegato, debitamente compilato e corredato dalla documentazione richiesta per

effettuare l’accertamento dell’obbligo LAMal (doc. 27). A questo scopo le è

stato assegnato un termine di 20 giorni per trasmettere un documento a comprova

dell’avvenuta iscrizione presso un assicuratore svizzero riconosciuto o, nel

caso in cui soggiornasse in Svizzera unicamente per formazione, il modulo

ufficiale TI 6.1 con gli allegati richiesti.

In assenza di risposta, il 3

agosto 2022 l’amministrazione l’ha diffidata a rispondere entro il 12 agosto

2022 (doc. 26).

Non avendo ricevuto alcun

riscontro, con decisione formale del 19 agosto 2022 la Cassa cantonale di

compensazione, Ufficio dei contributi, ha affiliato RI 1 presso la __________

(in seguito: __________) a decorrere dalla medesima data, fissando nel 10

febbraio 2022 l’inizio teorico dell’obbligo assicurativo.

1.4. Il 23 maggio 2023, dopo aver

ricevuto la polizza assicurativa da parte di __________, l’interessata si è

rivolta alla Cassa di compensazione, indicando di essere venuta a conoscenza di

essere stata affiliata d’ufficio alla LAMal, malgrado sia già assicurata contro

le malattie tramite l’assicurazione del padre, funzionario di un’organizzazione

internazionale che sarebbe andato in pensione a fine maggio 2023 (doc. 14).

1.5. Il 4 luglio 2023 la Cassa ha

trasmesso a RI 1 il modulo ufficiale TI 13F per la domanda di esenzione dalla

LAMal per familiari di funzionari o ex funzionari di organizzazioni

internazionali. L’amministrazione ha ricevuto il formulario di ritorno, debitamente

compilato, in data 11 luglio 2023 (doc. 10).

1.6. Con decisione del 30 agosto 2023 la

Cassa ha ritenuto tardiva la richiesta di esenzione poiché presentata l’11

luglio 2023, ossia oltre il termine di tre mesi dalla data d’entrata in

Svizzera, previsto dall’art. 6 cpv. 4 OAMal. Con decisione su reclamo del 9

gennaio 2024 l’amministrazione ha confermato la reiezione della richiesta

poiché la domanda di esenzione è stata inoltrata solo il 2 ottobre 2023, ossia

tardivamente.

1.7. RI 1 è insorta al TCA contro la

predetta decisione su reclamo, chiedendo l’annullamento sia della decisione

formale del 30 agosto 2023 che della decisione su reclamo impugnata (doc. I).

L’insorgente afferma di essere

già assicurata contro le malattie, sin dalla sua nascita, con un’assicurazione

privata estera dell’__________ (__________), per il tramite di suo padre,

funzionario di un’organizzazione internazionale, in pensione dal 1° giugno

2023, e grazie alla quale a __________ non era stata tenuta ad affiliarsi alla

LAMal.

Ella è assicurata contro le

malattie in tutto il mondo fino alla fine dei suoi studi, al più tardi fino a

29 anni.

La ricorrente sostiene che quando

si è presentata al Comune di __________ ha prodotto numerosi documenti

amministrativi per la sua immatricolazione e per la richiesta del permesso B ed

ha informato le autorità comunali della copertura sanitaria tramite un

documento intitolato “Modulo di arrivo”, dove era stato chiesto di fornire un

attestato dell’assicurazione __________.

Tra l’arrivo a __________ nel

mese di febbraio 2022 e le vacanze accademiche estive iniziate a fine giugno

2022 non ha mia ricevuto alcuna lettera circa la mancanza di documentazione nel

dossier.

La lettera di affiliazione è

stata trasmessa il 7 luglio 2022 e la diffida il 3 agosto 2022, in concomitanza

con le vacanze accademiche (dal 1° luglio 2022 al 19 settembre 2022) durante le

quali è tornata dalla famiglia a __________, vicino a __________, in Francia.

Ella è venuta a conoscenza della decisione di “iscrizione d’ufficio per

affiliazione tardiva” del 19 agosto 2022 solo al suo ritorno in Ticino. A

causa delle difficoltà di comprensione della lingua, ha frainteso il contenuto

e non gli ha dato seguito.

Nel mese di maggio 2023 ha

ricevuto la prima fattura da __________, unitamente alla tessera

d’assicurazione e solo allora ha compreso di essere stata affiliata ad una

seconda compagnia di assicurazione. Ha immediatamente contattato le istituzioni

interessate ed ha cercato di risolvere la questione producendo tutta la

documentazione necessaria.

L’insorgente afferma che la

cancellazione da parte della Cassa è urgente, poiché è sempre stata in regola

sul territorio svizzero ed è sempre stata assicurata ininterrottamente.

Sostiene di essere una persona seria e diligente e di essere venuta in Ticino

per trasformare la sua passione in una professione, dedicandosi interamente

agli studi. Attualmente le è stata concessa una borsa di studio, calcolata in

base alla sua situazione economica e ai suoi buoni risultati. Essere coinvolta

in procedure legali è una situazione scomoda e che la preoccupa quotidianamente

poiché sta per iniziare l’ultimo semestre di diploma master presso __________,

che richiede molto impegno e si conclude a giugno 2024.

Ella rileva inoltre che la __________,

a cui ha spiegato la situazione, ha confermato che la richiesta di pagamento

non era giustificata e ha proceduto alla cancellazione del contratto, poiché

una persona non può essere affiliata presso due assicurazioni di base

contemporaneamente.

La ricorrente sostiene di essere

stata coperta da un’assicurazione riconosciuta e autorizzata ai sensi della

LAMal prima dei tre mesi successivi all’iscrizione presso l’ufficio controllo

abitanti ed afferma che secondo l’art. 7 cpv. 5 LAMal non può essere affiliata

presso due assicuratori diversi.

1.8. Con risposta del 27 febbraio 2024

la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, sostenendo che solo il 3 ottobre

2023 è stata presentata la domanda di esenzione e che secondo l’art. 6 cpv. 4

OAMal, la richiesta deve invece pervenire all’amministrazione entro 3 mesi

dalla data d’entrata in Svizzera, ossia, in concreto, dal 10 febbraio 2022

(doc. III).

1.9. In data 21 marzo 2024 RI 1, ora

rappresentata dall’avv. RA 1, ha prodotto ulteriori mezzi di prova, chiedendo

contestualmente di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (doc. V). La ricorrente evidenzia che al momento del suo

arrivo a __________ era regolarmente assicurata dal 1° gennaio 2020 presso __________

e pertanto dal profilo materiale non è mai esistita alcuna lacuna assicurativa.

In applicazione dell’art. 2 cpv.

4 OAMal e dell’art. 6 cpv. 3 e 4 OAMal, essendo già al beneficio di una valida

assicurazione contro le malattie e gli infortuni al momento della notifica

presso il Comune di __________, non doveva né poteva assicurarsi presso un

secondo assicuratore in Svizzera.

L’insorgente sostiene che

nell’art. 6 cpv. 3 e 4 OAMal non figura alcun termine di tre mesi dall’entrata

in Svizzera per poter ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo e che sin

da subito ha presentato all’Ufficio controllo abitanti di __________ copia del

suo certificato d’assicurazione.

Ella è ignara circa le modalità

della procedura amministrativa adottata dall’Ufficio controllo abitanti,

rispettivamente dall’Ufficio dei contributi, per accertare la ricorrenza dei

presupposti di un’esenzione dall’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 2 cpv.

4 OAMal, rispettivamente in applicazione dell’art. 6 cpv. 3 e 4 OAMal In

particolare non sa come viene trattato il documento attestante la sua copertura

assicurativa e non può sapere se ed eventualmente per quali motivi la prova

documentale della sua affiliazione ad un’assicurazione per le cure

medico-sanitarie non sia stata presa in considerazione o sia andata persa.

Secondo la ricorrente, stabilito

che sin dal 10 febbraio 2022 era assicurata per le cure medico sanitarie in

Svizzera, resta da stabilire per quali motivi la Cassa con decisione del 30

agosto 2023 ha respinto la richiesta di esenzione in quanto pervenuta oltre 3

mesi dopo la data della sua entrata in Svizzera. L’insorgente sostiene che il

termine di tre mesi non è previsto dall’art. 6 cpv. 4 OAMal, a differenza di

quanto indicato invece nell’art. 7 OAMal che concerne tuttavia altri casi.

L’applicazione del termine di tre mesi ad una domanda fondata sull’art. 6 cpv.

3 e 4 OAMal non è ammissibile, ritenuto oltretutto che l’interessata sin dal 10

febbraio 2022 aveva notificato il suo arrivo a __________ ed aveva prodotto la

prova documentale di essere validamente assicurata per le cure medico-sanitarie

presso un assicuratore riconosciuto.

Quali mezzi di prova la

ricorrente chiede:

-

acquisire copia dello scambio di corrispondenza via mail tra l’avv. RA 1

e l’Ufficio controllo abitanti di __________, prodotto in questa sede, da cui

risulta che la ricorrente aveva immediatamente e diligentemente consegnato la

copia della propria assicurazione;

-

sentire quale teste __________ funzionaria comunale dell’Ufficio

controllo abitanti di __________ per confermare quanto sopra;

-

sentire quale teste __________, funzionaria presso __________ che ha

seguito e conosce perfettamente tutto l’iter della ricorrente;

-

sentire quale teste __________ della __________ che conosce il caso;

-

acquisire copia della corrispondenza via email tra l’avv. RA 1 ed __________

del 20/21 marzo 2024, prodotto in questa sede;

-

sentire quali testi __________ dell’Ufficio dei contributi che ha

seguito il caso sin dall’inizio e __________, suo capoufficio, che ha

sottoscritto la decisione su reclamo e la risposta.

1.10. Il 22 marzo 2024 il TCA ha interpellato

il “Service de l’assurance-maladie” di __________, chiedendo:

" (…)

le “Tribunale cantonale delle assicurazioni” du

Canton du Tessin doit statuer dans une affaire concernant le respect des délais

d’une demande de dispense/exemption de l’obligation de l’assurance-maladie

(LAMal) en Suisse.

La recourante, Madame RI 1, de nationalité

française, actuellement résidante en France, est assurée contre le risque

maladie et accidents auprès de l’assurance __________ (__________), par son

père lequel, jusqu’à la fin du mois de mai 2023, était un fonctionnaire d’une

organisation internationale (actuellement à la retraite). Madame RI 1 avait

obtenu une carte de légitimation émise par la DFAE en tant que fille d’un

fonctionnaire de l’__________ a __________.

La recourante déclare que depuis 2017 elle a

étudié à __________ __________, où elle a obtenu un bachelor, et ensuite elle a

travaillé pendant une année, toujours à __________. Pendant cette période elle

était assurée contre la maladie et les accidents par l’assurance de son père.

Depuis le mois de février 2022 elle a un permis B

UE/AELS comme étudiante au Tessin et elle est inscrite à __________.

Pour vérifier le respect des délais de la demande

de dispense/exemption au Tessin, notre Tribunal doit savoir si votre service, à

__________, a délivré une dispense/exemption de l’obligation de l’assurance en

Suisse pour Madame RI 1.

Si la réponse est positive, nous vous demandons

de produire la décision.

Nous Vous demandons également de préciser la

procédure que vous appliquez lorsque la demande de dispense/exemption émane

d’un fonctionnaire d’une organisation internationale et/ou des membres de sa

famille (il y a une décision ou simplement une communication?)."

1.11. Dopo aver

chiesto (doc. VII), ed ottenuto (doc. VIII), una proroga l’autorità __________

ha risposto il 22 aprile 2024, affermando:

" (…) S’agissant de la procédure applicable en cas de demande de

dispense/exemption d’un fonctionnaire international ou d’un membre de la

famille d’un fonctionnaire international, notre service émet en principe une

décision. Dans le cadre de l’instruction du dossier, nous précisons que pour

ceux revêtant la qualité de frontaliers, notre service exige en outre qu’ils

remplissent le formulaire du choix du système d’assurance-maladie (droit

d’option), afin que la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) acte ledit

formulaire.

Par mail du 17 février 2021, Madame RI 1 a

transmis au Service de l’assurance-maladie (SAM) le formulaire de l’équivalence

de l’assurance-maladie rempli par __________. En raison de sa qualité de

frontalière, notre service lui a dès lors demandé de remplir le formulaire

d’exercice du choix du système d’assurance-maladie (droit d’option), ce par

courrier du 9 mars 2021.

Madame RI 1 n’ayant pas donné suite à ce courrier

et son permis G étant venu à échéance quelques mois plus tard, notre service

n’a dès lors pas émis de décision à son égard.” (doc. X)

1.12. Il 2 maggio 2024 la Cassa ha preso

posizione, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XIV).

L’amministrazione evidenzia che in seguito all’arrivo a __________, l’Ufficio

controllo abitanti ha notificato la fattispecie alla Cassa allo scopo di

procedere con i necessari accertamenti. Circa il termine di tre mesi, che

secondo la ricorrente non potrebbe essere applicato all’art. 6 cpv. 3 e 4

OAMal, la Cassa rileva che il 15 novembre 2017 il Consiglio federale ha

adottato una modifica dell’OAMal, al fine di attuare una revisione decisa dal

Parlamento federale il 30 settembre 2016, e nel rapporto esplicativo è stato

indicato che il termine è di tre mesi a partire dall’inizio dell’obbligo di

assicurazione o tre mesi dall’inizio del motivo di esenzione. Tale informazione

è pure presente nel sito web dell’UFSP. La Cassa evidenzia inoltre che

l’autorità __________ afferma di non aver mai emesso una decisione in merito

all’esenzione dall’obbligo assicurativo per la LAMal o una conferma di

esercizio del diritto di opzione.

1.13. Il 3 maggio 2024 la ricorrente ha

prodotto ulteriori osservazioni, allegando un suo riassunto in francese di

quanto avvenuto a __________ (doc. XIII). Ella rileva in particolare che già il

27 gennaio 2021 suo padre si era attivato per chiarire la situazione di sua

figlia, producendo la prova documentale di affiliazione a __________, con la

precisazione che non vi era intenzione di modificare il sistema di

assicurazione-malattia, restando così affiliata __________, conformemente a

quanto previsto dall’art. 2 OAMal. Ella è infatti rimasta affiliata a __________

dal 2020.

1.14. Il 6 maggio 2024 il TCA ha trasmesso

la presa di posizione della Cassa alla ricorrente, chiedendole di voler

precisare se in seguito all’inoltro del formulario di controllo

dell’equivalenza della LAMal alle competenti autorità __________ il Servizio

dell’assicurazione malattie di __________ (SAM) ha emesso una decisione dei

confronti del padre e, in caso di risposta positiva, di trasmetterla (doc. XV).

1.15. Il 15 maggio 2024 l’amministrazione

si è espressa in merito alle affermazioni della ricorrente del 3 maggio 2024,

confermando la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVII).

1.16. Il 17 maggio 2024 la ricorrente ha

affermato che il 17 febbraio 2021 ha trasmesso all’amministrazione di __________

il formulario per l’equivalenza dell’assicurazione malattia recante

l’attestazione di __________ per ottenere l’esonero dall’obbligo assicurativo.

Avendo lo statuto di frontaliera, il SAM avrebbe in seguito trasmesso il 9

marzo 2021 il formulario per l’esercizio del diritto d’opzione. Né la

ricorrente, né il padre ricordano di aver ricevuto tale scritto. In ogni caso

il SAM non ha emanato nessuna decisione in merito poiché il permesso G è giunto

a scadenza alcuni mesi dopo. In altre parole la ricorrente, validamente

assicurata presso __________ non solo ha manifestato senza ambiguità la sua

volontà di rimanere assicurata presso la sua assicurazione malattia ma non ha

mai esercitato il diritto di opzione spettante ai frontalieri in applicazione dell’art.

7 cpv. 4 OAMal. A tal riguardo la ricorrente afferma che il termine di 3 mesi

concesso ai frontalieri per esercitare il diritto di opzione garantisce loro il

diritto di assicurarsi alla LAMal entro tre mesi dalla validità del permesso.

In caso di affiliazione tardiva l’assicurazione inizia dalla data

dell’affiliazione. RI 1, quando era frontaliera nel Canton __________, non ha

mai optato per un’assicurazione svizzera e quindi è rimasta assicurata presso __________.

Nello scritto del 2 maggio 2024

la Cassa ha affermato che l’Ufficio controllo abitanti le ha notificato il caso

per procedere con gli accertamenti, senza indicare quali accertamenti ha

effettuato. Essi dovevano consistere nella verifica dell’equivalenza dell’assicurazione

malattia __________.

La ricorrente evidenzia che

l’amministrazione ha affermato: “nelle osservazioni della segnalazione

appena citata, l’Ufficio del controllo abitanti scrive “Non abbiamo ricevuto

alcun esonero dall’obbligo assicurativo in quanto studente”. Per la

ricorrente il significato della frase è ambiguo e fronte di malintesi, nella

misura in cui non viene precisato se si tratta della “domanda di esonero”

invece che della “decisione di esonero”. In realtà, secondo la ricorrente, l’Ufficio

controllo abitanti di __________ nel suo scritto fa riferimento alla

“(decisione) di esonero” che solitamente viene notificata in copia informativa

all’Ufficio controllo abitanti. Non essendogli stata notificata tale “decisione

di esonero”, l’Ufficio controllo abitanti ha trasmesso per posta in forma

cartacea alla Cassa il modulo ufficiale allegando copia della tessera per la

copertura sanitaria. Cosa sia avvenuto in seguito presso l’amministrazione

della Cassa, secondo la ricorrente, è un mistero.

Circa il termine di tre mesi di

cui all’art. 6 cpv. 4 OAMal, a prescindere dal fatto che, per l’assicurata, in

nessun articolo dell’OAMal è presente, resta il fatto che la domanda di

esenzione consiste non tanto nella compilazione di un formulario adottato

dall’amministrazione, ma nella manifestata e non controversa volontà

dell’interessata di mantenere la propria assicurazione malattia, purché

ritenuta equivalente a quella svizzera, ossia di essere esentata dall’obbligo

di assicurazione LAMal. Secondo la ricorrente, ella ha manifestato in modo non

ambiguo ed in perfetta buona fede tale volontà già in data 10 febbraio 2022, in

occasione della notifica di arrivo a __________, producendo la copia della sua

tessera di assicurazione malattia presso l’__________.

1.17. Le rispettive prese di posizione

sono state trasmesse alle parti per eventualmente esprimersi in merito entro il

29 maggio 2024 (doc. XIX e XX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La ricorrente chiede

l’annullamento, oltre che della decisione su reclamo impugnata, anche della

decisione formale del 30 agosto 2023.

Su questo punto il ricorso è

irricevibile. Infatti, la decisione su opposizione, rispettivamente su reclamo,

sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del

litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF

149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1;

cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio

alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).

Nel merito

2.2. Oggetto della decisione su reclamo

impugnata è la questione di sapere se la ricorrente ha inoltrato la sua

richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo in maniera tempestiva.

2.3. Va preliminarmente rammentato che

con sentenza pubblicata in DTF 129 V 159 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)

ha in sostanza affermato che il Cantone non è autorizzato ad affiliare

d'ufficio le persone che già si sono assicurate all’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (LAMal) così come non può affiliare con effetto

retroattivo quelle che si sono assicurate tardivamente.

L'assicuratore malattia, non il

Cantone, è competente a statuire sull'obbligo di versare un supplemento di

premio in caso di affiliazione tardiva nonché sull'ammontare e sulla riduzione

del medesimo (cfr. art. 5 LAMal e 8 OAMal). È invece competenza dell’autorità

cantonale stabilire se sono dati motivi di esonero (consid. 3).

Infatti, per l’art. 6 cpv. 1

LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo di assicurazione. Ai

sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un

assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo

obbligo tempestivamente.

Per l’art. 5 cpv. 2 LAMal in caso

di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.

L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è

giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo

conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della

durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso

per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione

dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

Secondo l’art. 8 OAMal il

supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5

capoverso 2 della legge è riscosso per una durata pari al doppio del ritardo di

affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il

50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la

situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta

oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso

inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato

e le circostanze del ritardo. L’art. 8 cpv. 2 OAMal prevede che non è riscosso

alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.

Per l’art. 8 cpv. 3 OAMal se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore

precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio

nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il

supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per

gli assicuratori successivi.

2.4. Per quanto concerne l’obbligo

assicurativo in Svizzera, secondo l'art. 3 LAMal:

" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve

assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui

all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano

un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13

cpv. 2 LPGA).

b. lavorano

all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L'obbligo

d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni

consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare

(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."

Secondo l’art. 1 cpv. 1 OAMal le

persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice

civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3

della legge.

Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. a e f OAMal sono inoltre

tenuti ad assicurarsi gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o

di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre

2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl), valevole almeno tre mesi e

le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi

dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS,

valevole almeno tre mesi.

2.5. In concreto la ricorrente,

cittadina francese, al beneficio di un permesso “B” UE/AELS per formazione

senza attività lucrativa, nata nel 1998, immatricolata presso __________ dal

mese di febbraio 2022, in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 2

lett. f OAMal deve di principio affiliarsi in Svizzera.

Ella domanda tuttavia di poter

essere esonerata dall’obbligo assicurativo, facendo valere una doppia

assicurazione poiché beneficia già di una copertura assicurativa privata estera

per il tramite di suo padre, funzionario di un’organizzazione internazionale

fino al 31 maggio 2023 ed ora in pensione, e cita gli art. 2 cpv. 4 OAMal e 6

cpv. 3 e 4 OAMal.

L’amministrazione ha respinto la

domanda in quanto tardiva, essendo stata inoltrata oltre i tre mesi dal suo

arrivo in Svizzera.

2.6. Secondo l’art. 2 cpv. 4 OAMal a domanda,

sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in

Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti,

allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3

capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità

dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure

in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto

dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.

L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di

assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere

prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare

l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare

Per l’art. 6 cpv. 1 OAMal le

persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo

2 capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite,

ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo

d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno

espressa domanda.

Secondo l’art. 6

cpv. 3 OAMal nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2017,

le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno

cessato le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa,

un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un

trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale

internazionale, un tribunale arbitrale o presso un altro organismo

internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno

2007 sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se

beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente

presso l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla

domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente

dell’organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni necessarie.

Il 1° gennaio 2018

è entrato in vigore un nuovo tenore dell’art. 6 cpv. 3 OAMal. Il disposto

prevede che le persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso

beneficiari istituzionali secondo l’art. 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k

della legge sullo Stato ospite (LSO) sono, a domanda, esentati dall’obbligo

d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura

assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo

competente del loro beneficiario istituzionale precedente che dia tutte le

informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la

rinuncia all’esenzione.

Per l’art. 6 cpv. 4 OAMal, in vigore

dal 1° gennaio 2018, le persone assicurate insieme a una persona secondo i

capoversi 1 o 3 presso l’assicurazione malattie di un beneficiario

istituzionale secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k della legge

sullo Stato ospite e che non fruiscono personalmente di privilegi o immunità

sono, a domanda, esentate dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le

cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va

accluso un attestato scritto dell’organo competente del beneficiario

istituzionale che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può

revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.

Ai sensi dell’art.

2 cpv. 2 lett. c LSO la Confederazione può accordare privilegi, immunità

e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti: (…)

persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere

a e b, compreso il personale domestico privato.

Le lettere a e b del citato

disposto fanno riferimento alle persone chiamate in veste ufficiale, a titolo

permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1

(lett. a) e alle personalità che esercitano un mandato internazionale (lett.

b).

L’UFSP nel Rapporto

esplicativo del “novembre 2017” relativo alle modifiche dell’OAMal previste

per il 1° gennaio 2018 e per il 1° gennaio 2019 (cfr. sito internet dell’UFSP:

www.bag.admin.ch), ha precisato:

" 3. Commento

alle singole disposizioni

3.1 Articolo

6 Persone a beneficio di privilegi in virtù del diritto internazionale

Capoverso 3

In occasione della modifica OSOsp, entrata in vigore il 1° gennaio

2008, l’articolo 6 capoverso 3 OAMal era stato modificato e, nella nuova

versione, erano stati involontariamente omessi i familiari. Il Dipartimento

federale degli affari esteri (DFAE) intende ora eliminare questa lacuna. Per

evitare casi di doppia assicurazione, propone di reintrodurre la possibilità di

esentare dall’obbligo d’assicurazione le persone assicurate insieme al titolare

principale presso l’assicurazione malattie della sua organizzazione precedente.

La definizione del campo d’applicazione personale di cui al capoverso 3 è

semplificata per rispecchiare meglio la realtà. In effetti, secondo la prassi

attuale, solo le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali,

Fatti

i segretariati o gli altri organi istituiti da un trattato internazionale e i

tribunali internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i e k

della legge sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) offrono al loro personale una

copertura assicurativa per le cure in Svizzera. Per evitare un lungo elenco di

beneficiari istituzionali, si rimanda semplicemente alle lettere pertinenti di

cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO. Lo stesso vale per il capoverso 4. Secondo

il vigente capoverso 3, gli ex funzionari in pensione devono beneficiare di una

copertura assicurativa «equivalente» per poter essere esentati dall’obbligo

d’assicurazione e anche i capoversi 2, 4 e 7 dell’articolo 2 OAMal relativi ai

motivi di esenzione pongono la condizione di una copertura assicurativa

«equivalente». Nell’interesse degli assicurati coinvolti, occorre fare in modo

che questi ultimi siano esentati dall’obbligo d’assicurazione unicamente se la

loro copertura assicurativa privata equivale a tutti gli effetti a quella della

LAMal. Per facilitare la comprensione delle condizioni necessarie per

un’esenzione, è opportuno armonizzare la loro formulazione nel vigente

capoverso 3 e nel nuovo capoverso 4 inserendovi esplicitamente la condizione di

una copertura assicurativa equivalente. Nei capoversi 3 e 4 è opportuno

precisare che l’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia

all’esenzione dall’obbligo assicurativo. L’aggiunta di questa frase (in fine) è

giustificata dal fatto che tali persone non beneficiano di alcun privilegio in

virtù del diritto internazionale o vi hanno rinunciato, per cui non vi è motivo

di permettere loro di ritornare sulla loro scelta assicurativa come prevede

l’articolo 7 capoverso 6 OAMal per i beneficiari di privilegi ai sensi

dell'articolo 6 capoverso 1. Trattandosi di persone che risiedono stabilmente

in Svizzera è opportuno evitare un andirivieni tra diversi sistemi assicurativi

per motivi particolari (finanziari o di altra natura). Inoltre, sarebbe

contrario al principio di solidarietà consentire a tali persone di entrare nel

sistema LAMal quando sono anziane malate, senza avervi mai contribuito.

Il termine per la presentazione della domanda di esenzione, come

per gli altri motivi di esenzione, è di tre mesi a partire dall’inizio

dell’obbligo di assicurazione o tre mesi dall’inizio del motivo di esenzione.

Lo stesso vale per il capoverso 4.

Capoverso 4

Le persone autorizzate ad accompagnare le persone

beneficiarie, di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO in combinato

disposto con l’articolo 11 capoversi 1 lettera f, 2 lettera f e 3 lettera g

OSOsp, non sono soggette all’assicurazione malattie obbligatoria e possono

affiliarsi presso l’assicurazione dell’organizzazione internazionale insieme al

titolare principale. Sinora questa regola si applicava unicamente alle persone

che non esercitavano alcuna attività lucrativa. Quelle che lavoravano dovevano

assicurarsi in Svizzera, anche se beneficiavano della copertura assicurativa

dell’organizzazione internazionale. Per evitare casi di doppia imposizione, il

DFAE ha rivisto l’articolo 24 OSOsp. Dal 1° gennaio 2016, i familiari e altre

persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale (secondo l’art. 22

OSOsp) che scambiano la loro carta di legittimazione con un permesso Ci per poter

esercitare un’attività lucrativa in Svizzera non sono più soggetti

all’assicurazione malattie obbligatoria. Queste persone non appartengono al

campo d’applicazione del capoverso 4 bensì a quello del capoverso 1. Secondo

l’articolo 20 LSO, esse beneficiano degli stessi privilegi, immunità e

facilitazioni del beneficiario principale. La rinuncia ai privilegi concerne

unicamente l’esercizio di un’attività lavorativa (art. 22 cpv. 4 OSOsp). Ne

fanno eccezione le persone che secondo l’Accordo tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP: RS 0.142.112.681)

sono assicurate in uno Stato membro dell’UE/AELS insieme al beneficiario

principale. Se iniziano a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera, queste

persone soggiacciono all’obbligo di assicurazione. Tuttavia, l’OSOsp non si

applica alle persone che non beneficiano di privilegi in virtù del diritto

internazionale. Pertanto, i loro familiari e le persone che le accompagnano in

possesso di un permesso di soggiorno o di domicilio, o di un permesso per

frontalieri, nonché le persone di nazionalità svizzera, rimangono soggetti

all’assicurazione malattie obbligatoria anche se possono affiliarsi

all’assicurazione dell’organizzazione internazionale insieme al titolare

principale.

La presente revisione vuole evitare casi di doppia

assicurazione anche per queste persone.”

Va ancora

rammentato che per l’art. 7 cpv. 1 OAMal i cittadini stranieri con un

permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di

dimora di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono

tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati

presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è

tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di

affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.

2.7. Circa il termine per l’inoltro di

una domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2

e seguenti OAMal, Eugster, SBVR 2016, 3a edizione, pag. 429, n. 62-63, afferma

che né la legge, né l’ordinanza prevedono un termine entro il quale trasmettere

la richiesta. Essendoci una lacuna, l’autore suggerisce di applicare per

analogia il termine di tre mesi dell’allegato XI, relativo alla Svizzera, art.

3 let. b/aa del Regolamento (CE) 883/2004 (RS 0.831.109.268.1: “Nach Art. 10

Abs. 2 KVV entscheidet die zuständige kantonale Behörde über die in Art. 2 Abs.

2-5 KVV und Art. 6 Abs. 3 KVV vorgesehenen Gesuche […]

Ein weiteres

Manko ist, dass weder das KVG noch die KVV für die Tatbestände ausserhalb von

Art. 6a Abs. 3 Satz 2 und Art. 18 Abs. 2bis KVG Vorschriften

enthalten, innerhalb welcher Frist die Gesuche um Befreiung von der

Versicherungspflicht zu stellen sind, was eine planwidrige Unvollständigkeit

darstellt, welche nach einer Lückenfüllung ruft. Im Falle der

Befreiungstatbestände hat eine grundsätzlich gegebene Versicherungspflicht erst

definitiven Bestand, wenn nicht um Befreiung ersucht oder ein Gesuch nicht

gutgeheissen wird. Ein solcher Schwebezustand darf nicht zeitlich unbegrenzt

andauern. Die gesuchte Frist berührt den materiellen Anspruch auf Befreiung und

bedarf daher, da das KVG alle Fragen der Versicherungspflicht abschliessend

regelt, einer bundesrechtlichen Grundlage. Die Kantone sind nicht zu autonomer

gesetzlicher Normierung befugt. Zweckmässigerweise ist die Regelung von Anhang

XI GVO ad Schweiz, Art 3 lit. b/aa, par analogiam zu übernehmen (Rz. 101)”).

Anche l’UFSP nel

Rapporto esplicativo del “novembre 2017” relativo alle modifiche

dell’OAMal previste per il 1° gennaio 2018 e per il 1° gennaio 2019 (cfr. sito

internet dell’UFSP: www.bag.admin.ch), ha precisato che, nell’ambito

dell’applicazione dell’art. 6 cpv. 3 e 4 OAMal, il termine per la presentazione della domanda di esenzione, come

per gli altri motivi di esenzione, è di tre mesi a partire dall’inizio

dell’obbligo di assicurazione o tre mesi dall’inizio del motivo di esenzione.

In una sentenza 9C_531/2019 del

17 febbraio 2020, il Tribunale federale, circa il periodo di tre mesi per

optare in favore del sistema assicurativo del Paese di residenza, previsto

dall’allegato XI, relativo alla Svizzera, art. 3 let. b/aa del Regolamento (CE)

1408/1, sostituito dal Regolamento (CE) 883/2004, ha accolto un ricorso contro

una sentenza emanata da questo Tribunale, affermando:

" (…)

6.1. È pacifico che l'interessata, residente in Italia dopo

avere vissuto in Svizzera, in qualità di lavoratrice in Svizzera, rientra nel

campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio europeo

del 14 giugno 1971, applicabile fino al 31 marzo 2012, e che, per quanto

riguarda l'assicurazione malattie va posta al beneficio del diritto di opzione,

in quanto le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su

domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il

tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati - tra cui l'Italia - e

dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia (cfr. sentenza

citate al consid. 3). Litigiosa è la questione se ella ha validamente

esercitato tale diritto.

6.2. È vero che il diritto di opzione deve essere di regola

esercitato entro 3 mesi dalla partenza per l'estero (cfr. DTF 136 V 295 consid.

2.3.3 pag. 300 seg.) e che questo non può essere fatto valere per atti

concludenti (sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3). Tuttavia, la

giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l'assicurato sia stato

impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di

informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la

possibilità di esercitare il diritto di opzione (DTF 136 V 295 consid.

5.8 - 5.10 pag. 308 segg.). Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha

ammesso che negli anni passati (in ogni caso fino al 2010, una documentazione

di carattere generale posteriore a questi anni non è stata prodotta e non

figura agli atti) le autorità cantonali non hanno debitamente informato gli

assicurati della loro possibilità di potere optare per un [’]assicurazione di

un paese o dell'altro. Tuttavia, nel caso concreto un'informazione era stata

data dalla cassa malati e l'assicurata ne aveva preso conoscenza sottoscrivendo

il "tagliando di risposta", dove era indicato che per esercitare il

diritto di opzione l'assicurata doveva rivolgersi all'autorità competente del

suo cantone. Ora, come suggerito dall'UFSP, non si può ritenere che nella

fattispecie l'assicuratore malattia abbia rispettato il suo obbligo

d'informazione, peraltro sancito dall'art. 7b OAMal. L'indicazione contenuta nel

formulario è fuorviante. L'assicurata ha apposto una croce alla domanda

"desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi nel mio nuovo paese di

origine". La sua volontà di optare per le assicurazioni sociali italiane

era quindi data. Non è chiaro invece se doveva ancora rivolgersi a un'autorità

competente né quale essa fosse. Non è stata data alcuna spiegazione in merito

alla natura né alle modalità di esercizio del diritto di opzione. La cassa

malati ha inoltre informato la Cassa cantonale di compensazione della disdetta

dell'assicurata per il motivo che era partita all'estero. La lettera del 4

aprile 2011 indica come "Motivo delle dimissioni, adesione alla Cassa

Malati: Estero". Questa annotazione lascia intendere che l'interessata non

intendeva proseguire l'assicurazione svizzera. In ogni caso, di fronte a una

tale imprecisione, l'opponente avrebbe dovuto interpellare l'assicurata e, dopo

averle spiegato il tenore del suo diritto di opzione, chiedere se voleva

esercitarlo oppure no.

6.3. Visto quanto precede si deve ritenere che l'assicurata

non è stata validamente informata sul suo diritto di opzione. Il giudizio

impugnato e la decisione su reclamo del 20 dicembre 2018 devono essere

annullati. Conformemente alla giurisprudenza menzionata al considerando

precedente, all'assicurata dovrebbe essere data a posteriori la possibilità di

esercitare il suo diritto di opzione. Tuttavia, vista la sua chiara volontà di

optare per le assicurazioni sociali italiane, volontà peraltro suffragata dal

suo assoggettamento alle assicurazioni sociali italiane (v. tessera sanitaria

italiana allegata al ricorso cantonale), si può rinunciare a rinviare la causa

per consentirle di esercitare il suo diritto di opzione. Ne segue che, in

riforma della decisione su reclamo del 20 dicembre 2018 e del giudizio

impugnato (art. 107 cpv. 2 LTF), alla ricorrente va riconosciuta l'esenzione

dall'assicurazione obbligatoria malattia in Svizzera a partire dal 1° gennaio

2011.”

La citata giurisprudenza federale è stata applicata da questo Tribunale

da ultimo nella STCA 36.2019.113 del 27 aprile 2020 (cfr. in particolare

consid. 2.6 e seguenti).

2.8. Nel caso di specie

dalle tavole processuali emerge che l’insorgente, residente in Francia e da

ultimo frontaliera nel Canton __________, dal 10 febbraio 2022 ha ottenuto un

permesso di dimora “B” UE/AELS per formazione e si è iscritta dal 20 febbraio

2022 al Master __________.

Ella, come emerge da un’email

dell’Ufficio controllo abitanti di __________ del 20 marzo 2024, quando si è

presentata presso le competenti autorità comunali ha prodotto anche la tessera

dell’assicuratore malattie estero (__________; cfr. doc. V/2) e, come accertato

da questo Tribunale, non ha mai ottenuto dalle autorità __________ alcuna

decisione in merito all’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera,

rispettivamente circa una sua affiliazione nel nostro Paese (doc. X).

Il 7 luglio 2022 la Cassa

cantonale di compensazione, dopo aver ricevuto dal Comune di __________ il modulo

ufficiale per le persone soggette all’obbligo assicurativo che omettono di

aderire ad un assicuratore malattie riconosciuto, ha scritto ad RI 1

indicandole che di principio, essendo in possesso di un regolare permesso di

dimora B UE/AELS è assoggettata alla LAMal, ma “nel caso in cui si trovasse

in Svizzera unicamente per motivi di studio deve trasmetterci il modulo

Considerandi

ufficiale TI 6.1 allegato, debitamente compilato e corredato dalla

documentazione richiesta, per effettuare l’accertamento dell’obbligo assicurativo

delle cure medico-sanitarie” e le ha concesso un termine di 20 giorni per

trasmettere un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione presso un

assicuratore LAMal riconosciuto o, “nel caso in cui soggiornasse in Svizzera

unicamente per formazione, il modulo ufficiale TI 6.1 corredato dagli allegati

richiesti” (doc. 27).

In assenza di risposta, il 3

agosto 2022 l’amministrazione l’ha diffidata a rispondere entro il 12 agosto

2022, in difetto di che sarebbe stata affiliata d’ufficio ad un assicuratore

malattie LAMal (doc. 26).

Non avendo ricevuto alcun

riscontro, con decisione formale del 19 agosto 2022 la Cassa cantonale di

compensazione, Ufficio dei contributi, ha affiliato RI 1 presso la Cassa malati

__________ a decorrere dalla medesima data, fissando nel 10 febbraio 2022

l’inizio teorico dell’obbligo assicurativo (doc. 25).

La ricorrente non contesta di

aver ricevuto la corrispondenza del 7 luglio 2022, del 3 agosto 2022 e la

decisione del 19 agosto 2022, né sostiene di aver inoltrato tempestivo reclamo

contro il contenuto del provvedimento emesso dalla Cassa.

Ella afferma tuttavia di non aver

ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’amministrazione fino a fine giugno

2022, sostiene che tutta la corrispondenza le è stata trasmessa durante le

vacanze accademiche estive del 2022 ed asserisce di esserne venuta a conoscenza

solo all’inizio del nuovo anno accademico.

Secondo questo Tribunale,

ritenuto che l’assicurata non doveva aspettarsi una comunicazione dalla Cassa

di compensazione e che non vi era una vertenza in corso, l’amministrazione

avrebbe potuto dare avvio alla procedura di affiliazione prima della fine del

semestre accademico e dell’inizio delle vacanze ed evitare di assegnare alla

ricorrente, in data 3 agosto 2022, un breve termine scadente già il 12 agosto

2022, per dar seguito alle sue richieste ed emettere la decisione formale il 19

agosto 2022.

La

questione non merita tuttavia particolare approfondimento.

È vero che l’insorgente ha

affermato di essere venuta a conoscenza della decisione di iscrizione d’ufficio

presso __________ al suo ritorno in Ticino all’inizio del nuovo anno

accademico, che fa risalire al 19 settembre 2022, e che non l’ha contestata

fino al 23 maggio 2023 quando, dopo aver ricevuto la polizza d’assicurazione e

le fatture di __________, ha scritto un’email alla Cassa, affermando di essere

già affiliata presso un assicuratore estero (doc. 14).

Tuttavia

la decisione portava sull’esenzione dall’obbligo assicurativo nella sua qualità

di studentessa (cfr. in particolare art. 2 cpv. 4 OAMal; per quanto concerne invece

gli studenti cittadini di un Paese membro dell’UE, in soggiorno di formazione

in Svizzera, senza attività lucrativa, detentori della tessera europea di

assicurazione, che giungono nel nostro Paese da soli e che vanno di regola

esonerati dall’obbligo assicurativo in Svizzera fintanto che studiano e non

svolgono alcuna attività lucrativa: cfr. STCA 36.2016.110 del 3 ottobre 2017,

consid. 4) e non quale familiare di un funzionario di un’organizzazione

internazionale assicurato presso un’assicurazione estera.

Tant’è

che, mentre nell’ambito della prima procedura l’amministrazione aveva invitato

l’insorgente a compilare il formulario TI 6.1, relativo agli studenti, dopo

l’inoltro dell’email del 23 maggio 2023 la Cassa le ha chiesto di riempire il

modulo TI 13F, concernente i familiari di funzionari o ex funzionari di

un’organizzazione internazionale.

Inoltre

l’amministrazione ha respinto la richiesta in esame a motivo della tardività

della domanda e non per il fatto che aveva già emesso una decisione il 19

agosto 2022 in merito ad una richiesta di esonero dall’obbligo assicurativo.

Per cui la nuova richiesta è di

per sé ricevibile nella misura in cui porta sul motivo di esonero di cui

all’art. 6 OAMal. Essa non può invece essere esaminata laddove la ricorrente fa

riferimento all’art. 2 cpv. 4 OAMal.

A questo proposito va segnalata

la STF 9C_335/2020 del 25 agosto 2020, dove il Tribunale federale si è espresso

in merito al caso di un’assicurata, che, dopo aver cambiato domicilio e senza

che vi fosse stata una modifica della copertura assicurativa o che fosse stato

sollevato un altro motivo di esonero, aveva inoltrato una nuova istanza, malgrado

una domanda simile fosse già stata oggetto di decisione, confermata in ultima

istanza dal Tribunale federale. L’Alta Corte ha ritenuto che l’interessata non

avrebbe potuto riproporre la medesima domanda.

2.9

In concreto l’amministrazione ha

ritenuto tardiva la richiesta di esonero poiché la ricorrente l’ha inoltrata

dopo tre mesi dal suo arrivo in Svizzera. L’insorgente sostiene che né la legge

né l’ordinanza contengono un termine entro il quale presentare la domanda.

Nel caso di specie, RI 1, assicurata

sin dalla nascita presso __________, non era stata affiliata all’assicurazione

obbligatoria contro le malattie (LAMal) quando ha lavorato a __________. Le

autorità __________, dopo aver ricevuto dall’interessata il formulario per

l’equivalenza dell’assicurazione malattie, riempito da __________, le hanno

chiesto di compilare il modulo per l’esercizio del diritto di opzione. In

assenza di una sua risposta e considerato che il suo permesso G sarebbe scaduto

pochi mesi dopo, non hanno emesso alcuna decisione (doc. X).

Presentatasi nel mese di febbraio

2022.

all’Ufficio controllo abitanti di __________ per annunciare il suo arrivo,

l’insorgente ha indicato di essere assicurata contro le malattie presso un

assicuratore estero ed ha consegnato copia della tessera di __________ (cfr.

doc. V/2), dove figura chiaramente che si tratta di una copertura fornita da

un’organizzazione internazionale (doc. A: “__________”).

In questo modo la ricorrente

poteva ritenere di aver adempiuto ai suoi obblighi e di aver tempestivamente comprovato

l’affiliazione presso un assicuratore malattie.

Spettava semmai

all’amministrazione trasmettere alla ricorrente non solo il formulario per

l’esonero dall’obbligo assicurativo in qualità di studentessa (TI 6.1), ma

anche quello relativo ai familiari di un funzionario di un’organizzazione

internazionale (TI 13F; cfr. anche STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020,

consid. 6.2 in fine).

Non avendolo fatto, non può ora

rimproverare alla ricorrente di aver inoltrato il modulo TI 13 F tardivamente.

Ciò

vale a maggior ragione in un ambito particolare e complesso quale

l’applicazione del diritto internazionale in ambito di assicurazioni sociali. La

ricorrente, cittadina comune, a digiuno di conoscenze in ambito di

assicurazioni sociali, andava infatti informata adeguatamente circa le

possibilità di esonero dall’obbligo assicurativo anche nella sua qualità di

familiare di un funzionario di un’organizzazione internazionale (cfr. anche STF

9C_531/2019 del 17 febbraio 2020; circa la complessità del diritto

internazionale in materia di assoggettamento all’assicurazione malattie cfr. la

DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova della

notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale] dell'atto con

cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria,

l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del

sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliero italiano] poteva

validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di

assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]; cfr. anche la sentenza

9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 relativa alla buona fede riconosciuta ad un

assicurato per delle cure dentarie effettuate all’estero).

A

questo proposito la giurisprudenza ha ammesso “che qualora l’assicurato sia

stato impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di

informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la

possibilità di esercitare il diritto di opzione” (sentenza 9C_531/2019 del

17.

febbraio 2020 consid. 6.2).

Considerato

che tale termine è espressamente indicato nell’allegato VI, art. 3 lett. b/aa,

relativo alla Svizzera, del Regolamento (CE) 1408/71 (ora: allegato XI, art. 3

lett. b/aa, relativo alla Svizzera, del Regolamento (CE) 883/2004), mentre nell’art.

6.

OAMal non figura alcunché, la necessità di informazione nel caso di specie è

ancora maggiore.

In

concreto la ricorrente, che quando ha lavorato nel Canton __________ non è

stata affiliata alla LAMal, ha subito presentato, sin dal suo arrivo a __________,

nel febbraio 2022, la tessera di assicurazione presso __________ e, dopo aver

ricevuto il 4 luglio 2023 il modulo TI 13 F (doc. 11), lo ha immediatamente

ritornato alla Cassa già in data 10 luglio 2023 (doc. 10). In sede di reclamo

ha poi allegato ulteriore documentazione, tra cui la dichiarazione sul grado di

copertura d’assicurazione sottoscritta anche dall’assicuratore il 3 ottobre

2023.

(doc. 4a). Ella ha pertanto risposto tempestivamente alle richieste della

Cassa.

In

queste condizioni la domanda non può essere considerata tardiva, ma deve essere

esaminata.

La

decisione su reclamo va pertanto annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché entri nel merito della richiesta di esonero ai

sensi dell’art. 6 OAMal.

2.10

La ricorrente, oltre a chiedere

l’acquisizione agli atti dello scambio di corrispondenza tra il suo

patrocinatore e l’Ufficio controllo abitanti di __________ e della

corrispondenza via email tra il suo legale ed __________ della __________, che

il Tribunale ha recepito, domanda di sentire alcuni testi.

Questo TCA rinuncia alla

richiesta dell’insorgente.

La testimonianza di __________,

funzionaria comunale dell’Ufficio controllo abitanti di __________, che la

ricorrente intende sentire per confermare il contenuto dello scambio di email

del 20 marzo 2024 non apporterebbe alcunché, poiché il Tribunale ha preso in

considerazione quanto attestato dalla funzionaria. Il contenuto dello scritto

non è, di per sé, contestato.

Pure superflua è la testimonianza

di __________, giurista della __________, che l’interessata intende sentire

perché “conosce il caso”. Il giurista rappresenta la Cassa malati alla

quale è stata affiliata l’insorgente e quest’ultima non spiega su quale aspetto

egli potrebbe testimoniare e cosa intende comprovare con la sua audizione.

L’assicurata non precisa neppure lo

scopo della domanda di sentire quali testi due funzionari della Cassa: __________,

“che ha seguito il caso sin dall’inizio” e __________, che “ha

sottoscritto sia la decisione su reclamo sia la risposta”.

Neppure per quanto concerne __________,

funzionaria presso __________, “che ha seguito e conosce perfettamente tutto

il travagliato iter burocratico fatto subire alla ricorrente” è dato a

sapere il motivo della chiesta testimonianza.

Questo Tribunale ritiene che la

documentazione prodotta dalle parti è sufficiente per decidere nel merito della

vertenza, senza che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti,

segnatamente con le audizioni richieste.

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017.

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16

gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.11

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1;

124.

I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad

art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Alla ricorrente, rappresentata,

dopo la risposta di causa dell’amministrazione, da un avvocato, vanno assegnate

le ripetibili, ciò che ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(DTF 124 V 301 consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§ La

decisione su reclamo è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

affinché entri nel merito della domanda di esonero dall’obbligo assicurativo.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti