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Decisione

36.2025.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 marzo 2025Italiano49 min

dr.ssa med. __________ e sulla pagina 1 e 3 del referto del PD dr. med. __________

Source ti.ch

Fatti

I dolori che ha avuto la paziente sono

compatibili in particolare con la faccettopatia e la discopatia a livello

L5-S1. Si tratta di dolori che sono attualmente in fase di risoluzione e che

risultano sopportabili nel corso della giornata. In questo momento non vi è

l’indicazione ad eseguire ulteriori trattamenti infiltrativi o chirurgici

poiché i dolori sono ben compensati. Per quanto riguarda la possibile ripresa

dell’attività lavorativa da parte della paziente siamo d’accordo con la

possibilità di rivalutare la perizia eseguita in quanto si tratta di una

paziente che potrebbe potenzialmente riprendere la sua attività lavorativa. In

merito al rischio di recidiva di questo problema [ndr: qui finisce la pag. 2

non sottoposta al dr. med. __________] possiamo valutare un rischio di

recidiva come paria (sic!) al 10%, quindi un rischio ragionevole basso da

prendere in considerazione la ripresa dell’attività lavorativa.”

(doc. C)

Il

16 ottobre 2024 il Dr. med. __________ ha preso posizione sul referto della

dr.ssa med. __________ e sulla pagina 1 e 3 del referto del PD dr. med. __________

e della dr.ssa med. __________, affermando:

" (…)

La nuova documentazione medica cambia le

sue conclusioni espresse in ambito peritale?

No.

L’assicurata è comunque abile al lavoro

nell’attività abituale? Se si, in che %?

No. L’inabilità completa nella sua attività

lavorativa abituale è confermata. L’abilità lavorativa all’80% in attività

adeguata è pure confermata.

Desidera rivedere l’assicurata?

Sulla base dei referti messi a disposizione

dalla Dr.ssa __________ e dal Dr. __________, non risulta necessario.” (doc.

65)

Il 1° ottobre 2024 la dr.ssa med.

__________ ha attestato una completa incapacità lavorativa della ricorrente dal

1° ottobre 2024 al 13 ottobre 2024 (doc. 67) ed il 14 ottobre 2024 il dr. med. __________

ha attestato una completa incapacità lavorativa dell’insorgente dal 14 ottobre

2024 al 14 novembre 2024 (doc. 66).

L’8 ottobre 2024 la ricorrente è

stata licenziata con effetto al 31 gennaio 2025 (doc. D).

Il 6 novembre 2024

l’amministrazione del personale dell’__________, su richiesta

dell’assicuratore, ha informato CO 1 che dal 1° agosto 2024 al 31 ottobre 2024

l’insorgente è sempre rimasta inabile al lavoro al 100% (doc. 68).

In data 14 novembre 2024 il dr.

med. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% “per saggiare

le capacità lavorative nell’attuale posto di lavoro in funzione dello stato di

salute” (doc. 69-71). Tramite email del medesimo giorno il datore di lavoro

si è detto disponibile ad una prova di rientro della collaboratrice (doc. 73):

“[…] siamo disponibili ad una prova di rientro della collaboratrice.

L’abbiamo infatti incontrata qualche giorno fa e lei afferma di poter sostenere

le attività previste dalla funzione con un rientro graduale prima al 50% e poi

al 100% […] Se può essere utile nella valutazione della pratica e del suo

proseguo noi siamo disponibili”.

Il 12 dicembre 2024

l’assicuratore non ha ritenuto necessario rivalutare la fattispecie per non

aver sottoposto la pagina 2 del referto del 3 ottobre 2024 del PD dr. med. __________

e della dr.ssa med. __________ al dr. med. __________ affermando che “[…] la

menzionata svista non pare essere particolarmente influente contestualmente gli

estremi della fattispecie nella sua interezza perché, non solo, il referto

della RMI del 20.03.2024 ha fatto oggetto di precedente valutazione da parte

del medico di fiducia della scrivente ma, le considerazioni espresse dai

curanti si ritrovano condensate nella prognosi finale secondo la quale esiste

un rischio di recidiva pari al 10%” (doc. F).

2.9. Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Rimangono riservati i casi in cui questi

evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e

sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire

alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza

8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile

2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid.

3.2;8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).

2.10. In

concreto, chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte

non può confermare la decisione dell’amministrazione che ha ritenuto lo stato

di salute della ricorrente ormai stabilizzato senza prima effettuare ulteriori

accertamenti.

Occorre innanzitutto precisare

che, non essendo la decisione impugnata fondata

su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.5.).

Ora, ai referti del medico

fiduciario dell’amministrazione, dr. med. __________(cfr. anche doc. 28, email

del 7 giugno 2024: “[…] sarà visitata da un nostro medico fiduciario”;

doc. 30, lettera del 7 giugno 2024: “incarico per una visita medica

specialistica” e a pag. 2 in fine: “[…] perizia medica fiduciaria”),

su cui si fonda essenzialmente il provvedimento impugnato, non può essere

riconosciuto un valore probatorio sufficiente per ritenere che lo stato di

salute della ricorrente è ormai stabilizzato.

Il medico fiduciario, dr. med. __________,

nel corso della visita reumatologica del 9 luglio 2024 alla questione di sapere

se la capacità lavorativa dell’interessata “è ridotta in maniera definitiva”

non ha escluso categoricamente tale possibilità, ma ha affermato “è probabile

di sì” ed alla questione di sapere se le possibilità terapeutiche sono

esaurite, non ha del tutto scartato l’ipotesi che le terapie avrebbero potuto

avere un influsso sulla capacità lavorativa, anche se non necessariamente

avrebbero ripristinato la completa abilità lavorativa (“Difficilmente però

queste terapie potrebbero avere un influsso notevole sulla capacità

lavorativa, quantomeno nel suo lavoro”, sottolineatura del redattore).

Ora, questo Tribunale evidenzia

da una parte che la curante, dr.ssa med. __________, già dal 1° agosto 2024 aveva

accertato un miglioramento della capacità lavorativa della ricorrente,

ritenendo possibile, dopo le terapie da lei instaurate, svolgere la precedente

attività nella misura del 50%, senza alzare pesi superiori ai 4 kg.

Dopo le infiltrazioni effettuate

il 29 agosto 2024 nel corso del mese di settembre 2024, secondo la curante, è

avvenuto un ulteriore miglioramento dello stato di salute della ricorrente,

Considerandi

tanto che vi è stato un “recupero funzionale soddisfacente” e “un

buon controllo motorio del rachide lombare”, che l’ha portata ad essere

abile a sollevare “pesi fino ai 10 kg” (doc. 63).

Il miglioramento dello stato di

salute è stato accertato anche dal PD dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________,

i quali nel referto del 3 ottobre 2024 hanno rilevato che i dolori che accusava

la ricorrente “sono attualmente in fase di risoluzione” e “risultano

sopportabili nel corso della giornata”. Essi hanno addirittura constato

l’inutilità di ulteriori trattamenti infiltrativi o chirurgici “poiché i

dolori sono ben compensati” ed hanno ritenuto che l’insorgente “potrebbe

potenzialmente riprendere la sua attività lavorativa”. Gli specialisti

hanno poi ritenuto una bassa percentuale di possibilità di recidiva, pari a

solo il 10%.

Ora, di fronte alle valutazioni

dei medici interpellati dalla ricorrente, segnatamente del PD dr. med. __________

e della dr.ssa med. __________, l’assicuratore non poteva limitarsi a

sottoporre la nuova documentazione al medico fiduciario, dr. med. __________,

oltretutto senza trasmettergli la pagina 2 del referto, che seppur non presente

negli atti trasmessigli dall’interessata, era stato citato per esteso nell’opposizione

e che conteneva una diversa conclusione fondata sulle cure messe in atto nel

frattempo dalla dr.ssa med. __________.

L’assicuratore, reso attento

della mancanza di una parte della documentazione, avrebbe, perlomeno, dovuto

nuovamente interpellare il dr. med. __________ e fargli prendere posizione.

Anche perché il 16 ottobre 2024 il medico fiduciario si è limitato a rispondere

in maniera assai stringata alle domande postegli, senza confrontarsi con le

valutazioni in senso contrario della dr.ssa med. __________ e dei dr. med. __________

e __________ e senza spiegare per quale motivo i nuovi referti avrebbero

confermato la sua conclusione per quanto concerne la completa incapacità

lavorativa nella precedente attività, malgrado le chiare indicazioni in senso

contrario dei curanti.

Anche perché la decisione formale

del 2 settembre 2024 è stata presa subito dopo che la dr.ssa med. __________

aveva attestato un miglioramento della capacità lavorativa della ricorrente,

nel senso di un’inabilità del 50%.

Certo, l’assicuratore rileva che il

6.

novembre 2024 il datore di lavoro ha affermato che durante il periodo dal 1°

agosto 2024 al 31 ottobre 2024 la ricorrente “è sempre stata inabile al 100%”

(doc. 68).

Tuttavia, da una parte va

evidenziato che l’insorgente si era messa a disposizione per riprendere in

maniera parziale la sua attività già dal mese di agosto, ma l’assicuratore il

25.

luglio 2024 aveva preso contatto con il datore di lavoro, informandolo

dell’esito del referto del dr. med. __________, delle limitazioni riscontrate e

dell’impossibilità per la ricorrente di riprendere la sua precedente attività

(doc. 42). Ciò ha verosimilmente indotto l’__________ a non più far lavorare la

ricorrente neppure al 50%.

D’altra parte da una nota

telefonica del 21 agosto 2024 emerge la seguente annotazione: “attualmente

l’assicurata ha IL del 50% e il restante le hanno fatto prendere vacanza” e

da un’email del 30 agosto 2024 dell’assicuratore al datore di lavoro risulta che

“tenuto conto che da parte vostra non è purtroppo possibile ricollocarla,

dovremo emettere una decisione formale di cambio di attività” e che “nel

frattempo riconosceremo le indennità nella misura del 100%” (doc. 47).

Per cui, la mancata ripresa,

anche solo in maniera parziale, dell’attività lucrativa non è da ricondurre all’assenza

di volontà della ricorrente, che avrebbe voluto ricominciare a lavorare, ma

alle comunicazioni dell’assicuratore all’__________.

D’altra parte non può neppure

essere escluso un nuovo peggioramento dello stato di salute della ricorrente ed

una sua stabilizzazione, ma in epoca successiva alla decisione formale,

ritenuto come dal 1° ottobre 2024 sia la dr.ssa med. __________ (per il periodo

dal 1° ottobre 2024 al 13 ottobre 2014) che il dr. med. __________ (per il

periodo dal 14 ottobre 2024 al 14 novembre 2024), hanno nuovamente certificato

un’incapacità al lavoro del 100%.

In concreto, alla luce delle

evidenti divergenze circa la questione della stabilizzazione dello stato di

salute della ricorrente tra il medico fiduciario, dr. med. __________, al quale

non sono peraltro stati sottoposti tutti i documenti nella loro interezza, per

una svista della ricorrente, neppure dopo che quest’ultima ha segnalato il suo errore,

e la dr.ssa med. __________, il PD dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________

dall’altra, l’assicuratore non poteva chiudere il caso senza procedere con

ulteriori approfondimenti medici.

Questo anche tenuto conto del

fatto che la ricorrente, che lavora per l’__________ dal 1996 e che è nata nel

1970, secondo il calcolo della perdita di guadagno effettuato

dall’assicuratore, è comunque incapace al guadagno al 50%.

Ritenuto che l’assicurata, per la

dr.ssa med. __________, avrebbe potuto ancora essere abile al lavoro nella sua

precedente attività nella medesima misura (50%), ci si potrebbe anche chiedere

se un cambio di professione comporterebbe effettivamente una riduzione del

danno e se potrebbe essere imposto all’assicurata (cfr. in tal senso la citata

STF K 224/05 del 29 marzo 2007, consid. 3.2: “[…] Die Bezugsgrösse für die Ermittlung der

Arbeitsunfähigkeit wird aber auf alle zumutbaren, das heisst nach den

gesundheitlichen und weiteren persönlichen Verhältnissen in Frage kommenden

Beschäftigungen ausgeweitet, sobald feststeht, dass die Wiederaufnahme der

bisher ausgeübten Tätigkeit aufgrund des - stabilisierten (RKUV 2000 Nr. U 366

S. 92, U 104/99) - Gesundheitszustandes nicht mehr in Frage kommt (oder

definitiv nur noch in geringerem Umfang als in einer leidensangepassten Arbeit)

und die versicherte Person eingliederungsfähig ist […]”; sottolineatura del redattore).

In ogni caso, alla luce delle

divergenze emerse tra gli specialisti interpellati dall’assicuratore e

dall’insorgente sia in relazione con la stabilizzazione dello stato di salute

dell’interessata sia in relazione alla capacità lavorativa nella precedente

attività, occorre procedere con ulteriori accertamenti medici e segnatamente,

con una perizia reumatologica amministrativa ai sensi dell’art. 44 LPGA per

stabilire se lo stato di salute della ricorrente è stabilizzato, in caso di

risposta affermativa da quando, in che misura l’interessata può ancora svolgere

la sua attività, in che misura può svolgere altre attività confacenti e con

quali limitazioni; in caso di risposta negativa, a partire da quando

l’interessata può riprendere la sua attività di aiuto cucina e in che

percentuale.

Dopo

aver acquisito la perizia reumatologica, se all’interessata può essere imposto

di cambiare attività, l’assicuratore dovrà indicare in maniera precisa quali

attività concrete possono effettivamente essere esercitate nel luogo di lavoro

della persona assicurata (cfr. DTF 134 V 23). Differentemente

dall’assicurazione per l’invalidità non va infatti preso in considerazione il

mercato del lavoro equilibrato teorico, poiché l’esigibilità deve sempre tener

conto del caso concreto (Bonaz Lucile, op. cit., pag. 175, n. 499; cfr. anche Kieser op. cit., n. 102 e seguenti ad art. 6).

2.11

Come

visto, non potendo dirimere la questione sulla sola base degli atti medici

prodotti dalle parti, va ordinata una perizia ad opera di un medico

indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia

giudiziaria (cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento

ivi citato).

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019,8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;

STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti all’assicuratore

convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il

fatto che la decisione su opposizione impugnata si fonda sul parere del proprio

medico fiduciario.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando precedente, si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno in ambito reumatologico (art. 44 LPGA), volto

a stabilire se lo stato di salute dell’interessata è stabilizzato: in caso di

risposta affermativa da quando, in che percentuale può ancora svolgere la

precedente attività e in che percentuale può svolgere un’altra attività

lavorativa e con quali limitazioni; in caso di risposta negativa: a partire da

quando l’interessata potrà riprendere la sua attività, indicando l’evoluzione

nel tempo della capacità lavorativa.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni

dal profilo materiale e temporale.

2.12

Secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle

spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Considerato

l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria [cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1 e STF

9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid. 7.2]), vanno assegnate le

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato

all’assicuratore per l’allestimento di una perizia reumatologica.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà alla

ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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