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Decisione

36.2025.11

Ricorso non firmato da emendare. Emendamento insufficiente. Irricevibile

15 aprile 2025Italiano21 min

di firma autografa rende quindi il gravame nullo (in questo senso: STCA 42.2016.35

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.11

IR/sc

Lugano

15

aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

sedente per giudicare sul ricorso 23 marzo 2025 formulato da

RI 1

e per essa minorenne, dal padre RA

1

contro l’inazione di

CO 1

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

considerato in fatto e in diritto

1. Con

scritto non firmato, datato 23 marzo 2025 e giunto al Tribunale il 25 marzo

2025 (doc. I), RA 1 di __________, per conto della figlia minorenne RI 1, si è

rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando l’agire

dell’assicuratore sociale CO 1 (qui di seguito CO 1 o l’assicuratore) cui RI 1

è affiliata per le cure medico sanitarie di base, esprimendosi come segue:

" l’assicurazione di base CO 1

continua a rifiutare la presa a carico di un’anestesia totale per un intervento

dentale per mia figlia RI 1.

La cassa malati ha dapprima

richiesto un certificato medico psichiatrico regolarmene ricevuto in quanto mia

figlia è affetta da bordelaine cognitivo con disturbo di ansia paura e

successivamente ancora rifiutato nonostante l’articolo di legge. (…)” (doc. I)

Il

gravame riporta, poi, il testo dell’art. 19b dell’Ordinanza del DFI sulle

prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(Ordinanza sulle prestazioni, OPre). In conclusione della sua esposizione RA 1

specifica di allegare “tutta la documentazione intercorsa tra il

sottoscritto, medico dentista, e cassa malati” (doc. I).

2. Il

gravame manca della firma autografa in calce all’atto e l’esposizione è carente

nella sua formulazione complessiva. Il ricorso non indica infatti la persona

assicurata, non produce la polizza assicurativa, non argomenta in fatto la sua

contestazione, non riporta alcuna motivazione e nessuna conclusione specifica è

chiaramente espressa. Alla luce di ciò il Giudice delegato ne ha imposto l’emendamento,

non essendo compito del Tribunale ricercare negli allegati ad un ricorso le

motivazioni soggiacenti al medesimo. Il Giudice delegato ha formulato la sua

ordinanza 25 marzo 2025 nei seguenti termini:

" (…)

·

che, per quanto si possa

comprendere dalla breve esposizione inoltrata al Tribunale cantonale delle

assicurazioni e dagli allegati al medesimo, sembra che persona assicurata

presso l’assicuratore CO 1 sia RI 1;

·

che, per quanto rilevabile da

uno scritto dell’assicuratore malattie prodotto con l’esposizione, RI 1 è nata

il __________ 2010, ed è quindi minorenne e per tale ragione rappresentata dal

padre;

·

che la polizza assicurativa

della minore non è stata prodotta agli atti con l’esposizione;

·

che l’esposizione non è

accompagnata da alcuna decisione resa su opposizione impugnata dalla ricorrente

sicché il gravame potrebbe, semmai, essere considerato quale ricorso per

denegata giustizia;

·

che la ricorrente, e per essa

il padre, non si confronta però con il preteso ritardo nell’emanare una

decisione e non si confronta neppure con le richieste di atti medici ed

informazioni da parte dell’assicuratore, finalizzate a compiutamente

qualificare la patologia dentale e la conseguente necessità di un’anestesia;

·

che, in particolare, RA 1 non

indica che le richieste dell’assicuratore siano defatigatorie o immotivate;

·

che, in specie, sembra che

l’assicuratore non abbia potuto ritenere un preventivo di una società a

garanzia limitata (__________) rappresentata dal signor __________ (che da un

esame del sito doctorfmh.ch non appare quale anestesista FMH), che ha indicato

come i servizi di __________ (per i quali può qui essere fatto rinvio al sito

internet __________ ove non è indicato alcun nome di medici anestesisti

specializzati autorizzati) non sarebbero fatturati in base al Tarmed ma in base

a non meglio specificato “nostro tariffario in quanto i codici Tarif-94 SSO non

sono consentiti nella fatturazione con il sistema Tarmed”;

·

che, in base a tale

comunicazione del 10 febbraio 2025 di __________, il 13 marzo 2025,

l’assicuratore sociale ha indicato (in uno scritto destinato al dentista

curante e trasmesso in copia al padre dell’assicurata) di avere ricevuto “oggi

ulteriori informazioni dal padre della nostra assicurata, secondo cui

l’anestesia generale sarà eseguita da un fornitore di prestazioni convenzionato

Tarmed” rilevando come il preventivo __________ non sia “più adatto. Per poter

inviare la cartella al nostro medico dentista di fiducia, la preghiamo di inviarci:

un preventivo corretto senza i costi dell’anestesia”. Si ribadisce che questo

scritto è datato 13 marzo 2025. Non è noto se il dott. __________, dentista

della giovane RI 1, abbia nel frattempo trasmesso all’assicuratore quanto

richiesto. Resta che il gravame non si confronta con tale aspetto;

·

che, ulteriore difficoltà

indicata da CO 1, è stata la produzione di un rapporto psichiatrico datato (a

fronte di una ragazzina in veloce crescita). Soltanto in data 3 marzo __________

(dipendente della Clinica __________, che dal sito della clinica avrebbe

conseguito la laurea alla __________ e sarebbe specializzata in psichiatria

infantile e dell’adolescenza, ancorché non risulti nel sito della FMH né tra i

medici psichiatri e neppure tra quelli specializzati in psichiatria infantile),

ha rilasciato un rapportino redatto a mano in cui attesta un deficit cognitivo

(per quanto si possa leggere della grafia della redattrice);

·

che, l’esposizione di RA 1 per

conto della figlia risulta poi lacunosa perché non è firmata a mano

dall’estensore. Si tratta di condizione di ricevibilità rilevante qui non

adempiuta;

·

che, in base alla legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art.

4 cpv. 3), se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, il

Giudice delegato lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un

termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale

non entrerà nel merito. In base all’art. 3 della medesima legge il ricorso deve

essere redatto in lingua italiana e contenere una concisa esposizione dei fatti

(qui completamente assente) ed una breve motivazione (come indicato il

ricorrente qui non si confronta minimamente con i tempi e la natura delle

richieste dell’assicuratore). Deve inoltre essere formulata una precisa

richiesta al Tribunale e, soprattutto, il gravame deve essere firmato

personalmente dall’estensore. (…)” (doc. II)

3. Con

scritto datato 30 marzo 2025, ma consegnato alla posta il successivo 7 aprile

2025 (doc. III), il signor RA 1 ha indicato la sua volontà di impugnare

l’ordinanza di completamento del ricorso (“in riferimento alla lettera

raccomandata ricevuta in data 26 marzo 2025 mi permetto di ricorrere contro la

sua decisione”), verosimilmente esprimendosi in maniera impropria. Il

ricorrente espone poi i fatti seguenti:

"

(…)

· Al punto uno lei usa il condizionale e

dice (sembra) dagli incarti in suo possesso è evidente che mia figlia è

assicurata con CO 1 __________, trova comunque la polizza in allegato.

· La polizza assicurativa non è stata

prodotta agli atti in quanto ci sono leggi federali che racchiudono gli

obblighi da parte degli assicuratori di rispettare così come il cittadino.

· Dagli incarti in suo possesso si evince

che l'assicuratore rifiuta la presa a carico dell'anestesia totale.

· Il medico dentista ha inviato più di una

lettera all'assicuratore, invitandoli a prendere a carico i costi

dell'anestesia, con tanto di diagnosi in quanto mia figlia non riuscirebbe a

sopportare l'intervento e sarebbe impossibile procedere senza un'anestesia

totale, la stessa cassa malati invita i genitori ad avere un rapporto di un

medico psichiatra, in quanto il rapporto redatto dal medico di famiglia

pediatrico non è sufficiente, e dopo aver ricevuto il rapporto della Dottoressa

__________, rifiuta ancora di prendere a carico i costi, perchè non fatturati

TARMED.

· È altrettanto vero che la società __________

rappresentata dal Signor __________ non presenta sul loro sito il nome di

medici anestesisti, così come nel sito da me verificato doctorfmh, questo

allora sarebbe grave se esercitano senza autorizzazione?

· Mia figlia RI 1 il ____________ compie 15

anni, purtroppo una patologia ne impedisce lo sviluppo, è affetta da un basso

Ql, difficoltà motorie, problemi relazionali, ansia, paura, dall'età di 4 anni.

Quello che dispiace, il fatto che lei definisce un rapportino quello redatto

dalla Dottoressa __________, che nonostante ci siano i mezzi, preferisce come

da vecchia maniera redigere i rapporti a mano, cambia la sostanza, ma non

cambia la diagnosi, che sarebbe stata la stessa anche con uno scritto in pdf,

word, e lungo 10 pagine, in mio possesso esiste un lungo dossier per le

problematiche di mia figlia e che forse tanti genitori avrebbero preferito il

contrario.

· Le

chiedo scusa se il documento non è stato firmato.

Alla luce di quanto esposto

vorrei conoscere.

1. La

cassa malati prenderebbe a carico in base al mio esposto i costi?

2.

La cassa malati prenderebbe a carico in basse al mio esposto qualora t'intervento

venga fatto in Ospedale?” (doc. III)

Il

documento non è stato trasmesso all’assicuratore, cui non sono state chieste

osservazioni e neppure la trasmissione del dossier completo alla luce

dell’esito della procedura, esito che consente – inoltre – l’emanazione di un

giudizio monocratico da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

In

base all’art. 4 cpv. 1 Lptca (Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni), infatti, il Giudice delegato esamina

immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o

irricevibile. Se il gravame non risponde alle esigenze imposte dall’art. 3 Lptca

(per cui l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere

una copia della decisione impugnata [se emessa], una concisa esposizione dei

fatti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente), il Giudice

delegato lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine

di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non

entrerà nel merito. Anche in questa costellazione la decisione è emessa

monocraticamente dal Giudice delegato.

A

prescindere da quanto esposto il Tribunale cantonale delle assicurazioni può

sempre emettere giudizi monocratici in base all’art. 49 cpv. 2 LOG quando la vertenza, come in casu fondata su una

pretesa denegata giustizia, non ponga questioni giuridiche di principio e non

sia di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o

della valutazione delle prove, qui in effetti non assunte), e questo sulla

scorta di costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si

veda Ivano Ranzanici: La

possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico

del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg.

Fatti

I temi oggetto della procedura

(ricevibilità di un ricorso non firmato, carente nelle motivazioni e nelle

conclusioni, non emendato convenientemente, rispettivamente il sussistere o

meno di una denegata giustizia) sono stati più volte affrontati da questa Corte

e dal TF nonché dalla dottrina, che sarà esposta più avanti in corso di

motivazione.

4. L’art.

3 Lptca, appena citato, prevede che il gravame sia redatto in italiano, rechi

una descrizione dei fatti, una motivazione e conclusioni specifiche. La

giurisprudenza rammenta come la firma autografa sia un requisito necessario per

la ricevibilità di un ricorso (DTF 142 V 152, 121 II 252 consid. 3). Nella

procedura di ricorso, come anche nella procedura di opposizione, del resto,

l'assegnazione di un termine supplementare per rimediare a un atto di

impugnazione difettoso - come può essere ritenuto un ricorso sprovvisto di

firma autografa - deve essere accordata, ad eccezione dei casi manifestamente

abusivi (cfr. STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007

del 26 settembre 2007 consid. 5.3.).

In

concreto, con l’ordinanza del 25 marzo 2025 (doc. II), il ricorrente è stato

reso attento alla carenza (pag. 2 penultimo paragrafo e punto 1 del

dispositivo) cui questi non ha posto rimedio. Il signor RA 1 ha, in effetti,

firmato lo scritto del 30 marzo / 7 aprile 2025 di complemento, ma non ha

invece ritrasmesso il ricorso del 23 marzo 2025 firmato di suo pugno. L’assenza

di firma autografa rende quindi il gravame nullo (in questo senso: STCA 42.2016.35

del 12 gennaio 2017). La questione a sapere se la firma sull’emendamento sani

il difetto può essere lasciata aperta alla luce delle carenze del doc. III che

rendono comunque irricevibile il ricorso.

5. Va qui

evidenziato come il ricorso del signor RA 1 (doc. I), riportato in precedenza,

non presentava sostanziale contenuto. Non si può delegare il compito di

motivazione e di evidenziazione degli elementi a favore di una tesi, al giudice

che deve decidere. Una semplice produzione di documenti con rinvio ai medesimi

(come implicitamente fa il ricorso del 23 marzo 2025) è assolutamente

inammissibile.

Nell’Ordinanza

di emendamento del gravame il giudice delegato non si è limitato a rinviare il

testo per la necessaria firma e per il completamento, ma ha evidenziato una

serie di elementi problematici nella motivazione che avrebbero dovuto essere

analizzati, approfonditi e discussi dal ricorrente nel suo emendamento. La

lamentela generica del signor RA 1, senza che egli si rapporti con la natura

del suo gravame (si trattava di un ricorso – apparentemente almeno per l’omessa

trasmissione di qualsiasi decisione resa su opposizione dall’assicuratore – per

denegata giustizia), senza che egli analizzi le richieste formulate

dall’assicuratore sociale, senza la loro adeguata contestualizzazione e senza

discuterle, rendeva il ricorso non ricevibile.

6. Con

l’emendamento 30 marzo / 7 aprile 2025, nonostante l’invito formulato con

l’Ordinanza citata a volersi confrontare con un preteso ritardo

dell’assicuratore ad emanare una decisione rispettivamente a volersi

confrontare con le richieste dell’assicuratore tese ad acquisire atti medici ed

informazioni per la qualifica della patologia e per la corretta valutazione

delle spese, e ad indicare come e dove tali richieste fossero defatigatorie o

immotivate, il signor RA 1 si è limitato a generiche indicazioni e lamentele.

Secondo l’esponente il dentista curante la figlia si sarebbe più volte rivolto

all’assicuratore, la necessità dell’anestesia sarebbe comprovata, sarebbe stato

richiesto un parere specialistico da parte di uno psichiatra che sarebbe stato

prodotto, e l’obiezione dell’assicuratore relativo alla fatturazione al di

fuori del TARMED delle prestazioni di anestesia sarebbe atto defatigatorio.

L’emendamento

(doc. III) dà poi, però, conto ed atto che il fornitore delle prestazioni di sedazione

/ anestesia, la __________, sia rappresentata da un signor __________, che non

risulta essere medico specialista in materia abilitato in Ticino, e chiede

candidamente se “questo allora sarebbe grave se esercitano senza

autorizzazione?”. L’emendamento conclude con una panoramica dei problemi

legati allo sviluppo di RI 1 e stigmatizza l’uso del termine “rapportino” usato

nel decreto di completamento per riferirsi alle 8 righe manoscritte della

psichiatra interpellata come si vedrà. Queste motivazioni non sono

manifestamente sufficienti quale emendamento al ricorso. Si tratta di

indicazioni, come indicato, generiche, scollate dalla documentazione prodotta

agli atti e non riferite specificatamente agli allegati, argomenti non

concludenti per un diniego di giustizia da parte dell’assicuratore. Per tale

motivo, ossia per non avere il ricorrente emendato adeguatamente il suo ricorso

23 marzo 2025, l’atto va dichiarato irricevibile, il complemento al ricorso non

connota un ingiustificato ritardo od il rifiuto di emanare una decisione in merito

alla postulata presa a carico dei costi di un’anestesia completa per un

intervento di natura dentistica.

7. Ma vi è

di più, qualora il gravame avesse dovuto essere analizzato nel suo merito, non

avrebbe possibilità di successo alla luce della documentazione consegnata agli

atti e delle stesse motivazioni dell’esposizione e del complemento.

8. Il tema

posto è quello della denegata e ritardata giustizia. Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA,

può essere formulato ricorso se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emani una decisione o una decisione su opposizione. L'art.

2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) riprende il medesimo concetto, affermando che il ricorso

può essere presentato se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante una

domanda dell'assicurato, non emani una decisione o una decisione su opposizione

rispettivamente su reclamo.

Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria

od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (STF 8C_433/2018 del 14

agosto 2018, consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 3; DTF

Considerandi

131.

V 407 consid. 1.1; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a

statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29

cpv. 1 Cost. fed. e dall'art. 6 par. 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (STF 8C_162/2022 del 9

agosto 2022, consid. 5.1, pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V

407.

consid. 1.1 e riferimenti ivi menzionati). Nella sentenza 8C_433/2018 del

14.

agosto 2018, al considerando 5.1 l'Alta Corte ha evidenziato che il

principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle

assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da

mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i

fatti con la necessaria diligenza.

Vi è

un diniego di giustizia formale invece quando una autorità di ricorso che deve

rendere una decisione omette di statuire su una conclusione di un ricorso per

il quale essa è competente per farlo (STF 8C_268/2024 del 5 novembre 2024

consid. 6.2.2.).

Va

ulteriormente ricordato come, in caso di ricorso per denegata/ritardata

giustizia, l'oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se

effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il

ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l'emanazione dell'atto in

questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che

possono risultare dal merito della causa. In questo senso, il ricorso per

denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente

riconosciuto dalla dottrina (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 4.2

pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018,

consid. 2).

Per

maggiori specifiche ci si riferisca alla STCA 36.2024.22 del 30 agosto 2024.

9.

In

concreto, dagli atti prodotti con lo scritto 23 marzo 2025 del ricorrente,

emerge l’inoltro, il 21 dicembre 2024, di una richiesta (non prodotta in copia)

formulata dal dott. __________ (con studio medico dentistico a __________ in __________),

per conto di RI 1, alla CO 1, tendente alla presa a carico di cure per lesioni

dentarie (preventivo: CHF 3’614,40). A questa richiesta è seguita la

trasmissione di un formulario per le lesioni dentali del 13 gennaio 2025

inoltrato (con tutta verosimiglianza su richiesta di CO 1) dal curante

all’assicuratore medesimo.

CO 1

(nello scritto doc. A1 del 5 febbraio 2025) informa il curante che “Per

poter giudicare se si tratta di una prestazione … obbligatoriamente a carico

dell’assicurazione malattia secondo l’articolo OPre 19b b., abbiamo bisogno di

un rapporto medico dettagliato di uno psichiatra … il certificato medico del

dottor __________” (pediatra in base all’iscrizione in doctorfmh.ch,

consultato il 10 aprile 2025) “non è sufficientemente completo”. Si deve

quindi dare atto di evasione adeguatamente tempestiva della richiesta di pochi

giorni prima di Natale 2024 del dentista curante da parte della Cassa malati.

La

risposta dell’assicuratore alla richiesta è volta al chiarimento della

prestazione e costituisce un invito all’assicurata a completare il dossier per

una decisione. La lettera dell’assicuratore segue una telefonata del dentista __________

e uno scritto 4 febbraio 2025 del medesimo che precisa il contesto della

domanda di garanzia dei costi di anestesia (doc. A2).

Agli

atti (doc. A3 del 10 febbraio 2025) è poi consegnato uno scritto della __________,

società che sarebbe stata interessata a praticare l’anestesia al momento

dell’intervento su RI 1. La lettera, destinata al dentista curante, precisa che

la società fatturerebbe la prestazione secondo un tariffario proprio e non

ricorrerebbe invece al TARMED, che invece l’assicuratore sociale deve

applicare. Non è, peraltro, specificato il nome dell’anestesista che sarebbe

chiamato ad intervenire e lo scritto è firmato dall’amministratore __________.

Anche per gli aspetti dell’anestesia, e della sua tariffazione, CO 1 ha posto

condizioni chiare per l’allestimento del preventivo da sottoporre al suo

dentista di fiducia.

Quale

doc. A4 è stato prodotto un rapportino della dott. __________ che si definisce

FMH in psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza, attiva presso

la Clinica __________, e questo in conseguenza allo scritto (doc. A5) della CO

1.

del 20 febbraio 2025 che attesta al dentista curante ricevuta di un rapporto

non attuale relativo allo sviluppo di RI 1 trasmesso dal padre dell’assicurata,

ed allestito dal pediatra. __________ non risulta nell’elenco dei medici che

esercitano in Svizzera (doctorfmh.ch consultato il 10 aprile 2025) ancorché

indichi, dopo nome e cognome in calce al rapportino doc. A4 “FMH Psichiatria

e psicoterapia infantile e dell’adolescenza”. Il rapportino (datato 3 marzo

2025) è così definito siccome composto da 8 righe scarne, scritte a mano, ed

attesta (per quanto sia leggibile la grafia della redattrice) l’avvenuta visita

“in data odierna” (“3.03.25”) e ritiene, in base ai test

presentati (non quindi aggiornati ed eseguiti nuovamente) e dall’esame clinico,

una diagnosi di “disturbo cognitivo tipo Borderline cognitivo” (così

letteralmente). Seguono altri passaggi non leggibili. La dott. __________

conclude, apoditticamente, che “è evidente che una operazione dentaria

complessa crea … crisi di panico e di … (illeggibile)” e chiude indicando

come necessaria l’anestesia totale.

10.

L’assicuratore

sociale, il 13 marzo 2025 (doc. A6, ossia 10 giorni prima della presentazione

del ricorso non firmato al Tribunale cantonale delle assicurazioni), si rivolge

al dentista curante (e in copia al padre dell’assicurata) indicando di avere “ricevuto

oggi ulteriori informazioni dal padre della nostra assicurata, secondo cui

l’anestesia generale sarà eseguita da un fornitore di prestazioni convenzionato

Tarmed. Alla luce di questi cambiamenti, il suo preventivo del 21.12.2024 di

CHF 3'614,40 non è più adatto” (recte: adeguato/corretto). “Per poter

inviare la cartella al nostro medico dentista di fiducia, la preghiamo di

inviarci un preventivo corretto senza i costi dell’anestesia” e questo pur

avendo preso nota “che i costi delle cure dentarie non sono a carico

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie”.

L’assicuratore

ha dato seguito in maniera tempestiva alla richiesta formulata (garanzia di

cure) chiedendo la produzione di atti specifici ed utili a determinare la

corretta applicazione delle norme della LAMal. Quando il dentista curante avrà

provveduto ad allestire quanto richiesto da ultimo il 13 marzo 2025

dall’assicuratore la Cassa (se non lo avesse nel frattempo già fatto) disporrà

degli elementi utili e necessari per determinare il suo obbligo prestativo.

Oggettivamente

non si può ritenere che la Cassa abbia dilazionato il suo esame o abbia, con atteggiamento

defatigatorio, postulato documentazione inutile. Il ricorrente deve essere ben

cosciente che l’obbligo di prestazione dell’assicuratore malattie sociale deve

essere sempre compiutamente valutato per evitare che prestazioni non dovute

siano prese a carico dalla collettività degli assicurati.

Alla

luce di quanto precede, se fosse stato ricevibile, il gravame sarebbe stato

respinto nel merito.

11.

Visto

l’esito della procedura non si percepiscono tasse e spese, portando, infatti,

il ricorso sulla richiesta di prestazioni in ambito di assicurazione malattia,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA). Sul tema STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022 e SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso per ritardata e denegata giustizia formulato da RA 1, __________ per la

figlia RI 1, minorenne, non è ricevibile.

2. Non

sono prelevate tasse giudiziarie mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti