36.2025.13
Mancato pagamento del premio LAMal.La procedura esecutiva avviata da Cassa malati per recuperare il credito è corretta.Assicuratore è legittimato a rigettare opposizione al precetto esecutivo.Spese di sollecito,ridotte dal TCA,sono dovute siccome cagionate per sua colpa. OK rigetto opposizione al PE
19 maggio 2025Italiano29 min
sollecito, Fr. 50.- per spese della pratica e Fr. 34.- per spese dell'esecuzione.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.13
TB
Lugano
19 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1940, dal 2006 (doc.
1) è affiliata presso CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria secondo la
LAMal.
1.2. Il 5 aprile 2023 (doc. A23) la Cassa
malati le ha inviato il "Conteggio premi maggio 2024" di Fr. 643,95
da pagare entro il 1° maggio 2024, importo pari al premio lordo di Fr. 649,30 a
cui è stata dedotta la restituzione delle tasse ambientali di Fr. 5,35.
1.3. Poco dopo (docc. A6 e 3), l'assicurata
è stata posta al beneficio della riduzione del premio LAMal da parte del
Cantone Ticino retroattivamente dal 1° gennaio 2024.
Non ottenendo il pagamento del premio di maggio 2024, ridotto a
Fr. 279,55 a seguito dell'ottenimento del sussidio cantonale (docc. A5 e 2), l'assicuratore
malattia ha dapprima sollecitato la debitrice il 19 giugno 2024 (docc. A7 e 4) a
pagare Fr. 309,55 - al premio LAMal ha aggiunto Fr. 30.- di spese di richiamo -
e poi l'8 luglio 2024 (docc. A8 e 5) le ha inviato un ultimo richiamo,
chiedendole di versare Fr. 329,55 entro 30 giorni, pena la fatturazione di una
tassa di elaborazione di Fr. 50.- e l'avvio di una procedura esecutiva ai sensi
dell'art. 64a LAMal.
1.4. La domanda di esecuzione della
Cassa malati (docc. A9 e 6) è sfociata il 25 settembre 2024 (docc. A10 e 7)
nell'emanazione del precetto esecutivo n. __________, con cui l'Ufficio di
esecuzione di __________ ha intimato all'assicurata di pagare Fr. 279,55 per il
premio LAMal di maggio 2024, oltre al 5% di interessi dal 1° maggio 2024, a cui
si aggiungono Fr. 50.- per le spese di sollecito, Fr. 50.- per le spese di
elaborazione e Fr. 34.- per le spese esecutive.
Contro questo precetto esecutivo l'interessata ha fatto
opposizione totale il l'11 ottobre 2024, quando le è stato notificato.
1.5. Con decisione del 13 novembre 2024
(docc. A12 e 8) la Cassa malati ha stabilito che l'assicurata era debitrice di
questi importi, motivo per cui ha rigettato l'opposizione al PE n. __________
per questi ammontari, eccetto per le spese esecutive.
L'allegato estratto intermediario, di pari data (doc. A33 e 9),
riassume i costi rimasti scoperti relativi al premio LAMal di maggio 2024, e
meglio il premio stesso e gli accessori vantati dall'assicuratore malattia, per
un totale di Fr. 421,15 da saldare.
1.6. Il 16 dicembre 2024 (docc. A1 e 9)
l'assicurata ha interposto "totale opposizione" contro la
decisione di rigetto della sua opposizione al precetto esecutivo del 25
settembre 2024, lamentando, in particolare, "che ha fatto spiccare nei suoi confronti con assoluto abuso autoritario
in violazione dei diritti fondamentali determinanti applicabili previsti dalla
legge (ai sensi dell'art. 49 cpv. 1., 2, 3 LPGA) e (dell'art. 52 cpv.
1 e 2 LPGA) perché c'è disaccordo tra le parti" (pag. 1).
Inoltre, essa l'ha contestata perché "senza
mai motivare quali sono le norme di legge che le danno questo privilegio
di diritto procedurale di intimare continuamente all'assicurata il precetto
esecutivo per poi emanare la decisione di rigetto dell'opposizione -
all'opposizione opposta dall'assicurata all'abusivo precetto esecutivo -, visto
e considerato che c'è disaccordo tra le parti" (pag. 2).
L'opponente ha "Ritenuto il
comportamento abusivo e autoritario assunto da CO 1, la quale non ha trasmesso
all'assicurata nessun conteggio del premio di maggio 2024 con la riduzione del
sussidio. Ma ha ricevuto da RI 1 assicurazione in data 10.4.2024 il conteggio
del premio intero (senza la riduzione del sussidio) di CHF 643.95 del
mese maggio 2024 datato 5.4.2024, (…), che l'assicurata l'ha anche già contestato
il mese di maggio 2024 in data 18 settembre 2024 nella sua - Totale
opposizione (…)" (pag. 3). Essa ha quindi evidenziato che la
Cassa malati "non le aveva trasmesso nessun
conteggio e nessuna fattura in merito alla riduzione dei premi del sussidio
cantonale, nonostante l'assicurata ne aveva fatto anche richiesta sia
telefonicamente in data 1.2.2024 (…) e a mezzo scritto in data 11.5.2024
direttamente alla Direzione Centrale (…)" (pag. 3). Peraltro,
"nonostante CO 1 ha inviato
all'assicurata le fatture con il conteggio del premio intero di CHF
643.95 dal mese di gennaio 2024 fino al mese di maggio 2024 (senza la
riduzione del sussidio), (…), CO 1 continua ancora tuttora, a tutto spiano,
ad inviare all'assicurata abusivamente il precetto esecutivo causandole
gravissimi pregiudizi e danni di ogni genere." (pag. 4 a metà).
Questa procedura "è manifestamente
irregolare, perché non è assolutamente prevista dalla legge una procedura
diversa da eseguire, dalla procedura formale scritta di apertura del diritto
prevista dalla legge applicabile. Inoltre deve essere motivata e non deve
provocare pregiudizi per l'interessato (ai sensi dell'art. 49 cpv. 1, 2, 3
LPGA)." (pag. 5 in alto). Essendo perciò integralmente
contestata la procedura adottata dalla Cassa malati, "L'assicurata nulla deve ad CO 1."
(pag. 6 in fine) e "non le è
assolutamente concesso il diritto di rigetto dell'opposizione del
13.11.2024, sulla totale opposizione interposta dall'assicurata in data
11.10.2024 al precetto esecutivo del 25.9.2024 Esecuzione No. __________."
(pag. 7 in alto).
1.7. Con decisione su opposizione del 21
febbraio 2025 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurata,
confermando che quest'ultima è debitrice di Fr. 279,55 per il premio LAMal per
il mese di maggio 2024 oltre agli interessi del 5% a decorrere da quel mese, di
Fr. 50.- per spese di sollecito, di Fr. 50.- per spese di pratica e di Fr. 34.-
per spese di esecuzione, togliendo perciò l'opposizione al PE n. __________ per
questi importi, ma senza le spese esecutive che restano a carico dell'assicurata.
La Cassa malati ha ricordato la norma legale e la procedura
applicabile nel caso in cui un assicurato non paghi i premi (art. 64a LAMal), rilevando
di avere inviato alla debitrice la fattura del 5 aprile 2024 per il premio
LAMal di maggio 2024 e il 18 aprile 2024 il riepilogo delle riduzioni di premio
a suo favore, poi un primo sollecito di pagamento il 19 giugno 2024 e l'ultimo
l'8 luglio 2024. Essa ha inoltre osservato di essere legittimata a chiedere il
rimborso delle spese di sollecito e simili sostenute in virtù delle Condizioni
generali d'assicurazione e gli interessi di mora giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA.
L'assicuratore malattia ha infine precisato di potere rigettare
l'opposizione al precetto esecutivo solo se la decisione di merito sul credito
oggetto dell'esecuzione è emanata dopo l'inoltro dell'opposizione e insieme
alla sua manleva, presupposti che in specie sono stati adempiuti.
1.8. Il 24 marzo 2025 (doc. I) RI 1 si è
rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo di annullare la
decisione su opposizione, siccome emessa in violazione delle norme legali (art.
49 LPGA), avendo la Cassa malati proceduto abusivamente contro di lei dapprima
in via esecutiva, anziché emanare una decisione formale stante il disaccordo
fra le parti in merito al credito vantato, poi addirittura togliendo
autonomamente l'opposizione che essa ha interposto al precetto esecutivo. Per
la ricorrente, "La decisione su
opposizione emessa da CO 1 in data 21.2.2025 è stata emessa sulla sua decisione
del 13.11.2024 che è vietato dalla legge abusare di tale diritto e di fare
(giustizia e diritti fai da te) perché la legge di procedura civile di
esecuzione e fallimento parla molto chiaro in merito." (pag. 2
in fondo). A suo dire, poi, "tutti i
punti e gli allegati riportati sono tutti falsi non corrispondono al vero, come
prove vere si produce l'incarto No __________" (pag. 3 in alto),
in cui la Cassa malati non ha emesso la decisione su opposizione dopo averle
intimato il precetto esecutivo, perciò questa deve rispondere di tutti i danni
che le ha cagionato.
La ricorrente ha perciò contestato integramente la decisione su opposizione
del 21 febbraio 2025, che "già a primo
acchito risulta già molto tardiva e va pertanto respinta, non è stata
presentata nel termine di 30 giorni", ma "dopo quasi due mesi, per cui chiedo di diritto che sia
respinta senza entrare nel merito, il ricorso è integralmente accolto."
(pag. 4).
1.9. Nella risposta di causa dell'8
aprile 2025 (doc. III) CO 1 ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso,
poiché la decisione impugnata è motivata oggettivamente ed è stata emessa
conformemente alle disposizioni di legge. La Cassa malati ha ricordato che in
virtù dell'art. 64a LAMal è legittimata ad avviare un'esecuzione se la persona
assicurata non paga i premi e dopo averla sollecitata e diffidata, come ha
regolarmente ottemperato l'8 luglio 2024, perciò l'esecuzione n. __________ è
avvenuta correttamente, così come la procedura successivamente adottata per
togliere l'opposizione dell'assicurata al predetto precetto esecutivo. La
resistente ha osservato che la ricorrente si è limitata a respingere
integralmente la decisone su opposizione senza fornire una motivazione giuridica
comprensibile, ma rimandando a presunte inesattezze senza indicarle
concretamente.
1.10. Con scritto datato 7 maggio 2024
(doc. V) la ricorrente ha contestato integralmente la risposta, ribadendo la
tardività della decisione su opposizione e l'illegalità sia della via
procedurale adottata dalla Cassa malati per far valere il suo credito, che è in
contrasto con l'art. 49 LPGA, sia del comportamento assunto in generale nei suoi
confronti, per questa ed altre controversie passate e presenti.
considerato in diritto
2.1 La lamentela della ricorrente
riguardo a una presunta tardività nell'emanazione della decisione su
opposizione impugnata, siccome "non è
stata presentata nel termine di 30 giorni" (pag. 3 in basso),
ma "dopo quasi due mesi"
(pag. 4 in alto), deve essere respinta.
In effetti, il termine di 30 giorni evocato dall'assicurata
riguarda unicamente il lasso di tempo entro cui le decisioni formali
emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate mediante opposizione
presso il medesimo servizio che le ha notificate.
Non vige, invece, per l'emanazione delle decisioni su
opposizione, un termine simile. La legge, ossia l'art. 52 cpv. 2 LPGA,
prevede infatti soltanto che "Le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato.".
A norma dell'art. 29 cpv. 1
Cost. fed., in procedimenti dinanzi ad autorità
giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di
trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Una
procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale
quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione,
tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze
del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado
di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (sentenza 8C_633/2014
dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il principio della
celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una
portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e
l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
In specie, è indubbio che non possa essere ritenuto, a carico
dell'assicuratore sociale contro le malattie, una ritardata giustizia nell'avere
evaso l'opposizione dell'assicurata dopo due mesi, tenuto già solo conto, come
riconosciuto dall'insorgente stessa, delle ferie giudiziarie del periodo natalizio
(dal 18 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025 compresi). Il lasso di tempo
intercorso tra il 16 dicembre 2024 e il 21 febbraio 2025 è dunque certamente
ragionevole e non può portare alla conclusione pretesa dalla ricorrente che la
decisione su opposizione "sia respinta
senza entrare nel merito, il ricorso è integralmente accolto"
(pag. 4).
La censura di tardività va pertanto respinta.
Fatti
2.2. Oggetto della lite è l'accertamento
del debito di Fr. 413,55 composto di Fr. 279,55 per il premio LAMal di maggio
2024 più interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024, Fr. 50.- per spese di
sollecito, Fr. 50.- per spese della pratica e Fr. 34.- per spese dell'esecuzione.
L'accertamento del debito porta poi alla verifica della manleva
dell'opposizione dell'assicurata adottata dalla Cassa malati al precetto esecutivo
n. __________ del 25 settembre 2024 dell'Ufficio esecuzione di __________.
2.3. Giusta l'art. 64a
cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi entro la scadenza prevista,
l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli
un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora
(cpv. 2).
Per l'art. 64a cpv. 2 LAMal (nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2024) se, nonostante la diffida, l'assicurato non
paga i premi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore
deve richiedere l'esecuzione.
A norma dell'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di
mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore
invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi.
Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Il
DFI ne stabilisce gli importi massimi (art. 105b cpv. 2 OAMal).
2.4. In concreto
l'assicuratore malattia ha chiesto il versamento dell'importo di Fr. 279,55 per
il premio LAMal del mese di maggio 2024, non soluto dall'assicurata, a cui si
sono aggiunti gli accessori.
Il debito, comprovato dalla Cassa malati tramite la
documentazione prodotta con la decisione su opposizione (docc. 2-5), non è
messo in discussione, in sé, dalla ricorrente. Infatti, nel suo ricorso
l'assicurata ha contestato unicamente la procedura adottata dalla Cassa malati
per ottenere il pagamento di questo importo, senza invece espressamente confutare
di essere debitrice dell'ammontare di Fr. 279,55 per il premio di maggio 2024
rispettivamente senza comprovare di averlo versato.
2.5. In merito alla procedura seguita
dalla resistente per ottenere il pagamento del premio LAMal di maggio 2024
dovuto dall'assicurata si rileva che, contrariamente a quanto più volte
sostenuto dalla debitrice, la Cassa ha agito conformemente alle norme legali
applicabili.
In effetti, l'esposto art. 64a LAMal costituisce il fondamento
legale per l'assicuratore malattia che deve recuperare dei premi o
partecipazione ai costi non soluti dai suoi assicurati. La materia del mancato
pagamento dei premi - e delle partecipazioni ai costi - è, infatti, regolata
esaustivamente dall'art. 64a LAMal e dagli artt. 105a-105m OAMal, norme che
impongono agli assicuratori malattia di procedere nei confronti degli
assicurati debitori mediante una procedura esecutiva se questi, nonostante la
diffida con cui è assegnato un termine supplementare di 30 giorni, e che fa
seguito ad almeno un sollecito scritto (art. 64 cpv. 1 LAMal), non pagano i
premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine
assegnato (testualmente l'art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che: "Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i
premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine
assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.").
A dire dell'insorgente, la Cassa malati non doveva emanare nei
suoi confronti un precetto esecutivo per fare valere i propri diritti di
creditrice, ma doveva semplicemente, ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LPGA,
emettere per iscritto una decisione formale visto che v'era disaccordo fra le
parti.
La soluzione proposta dalla ricorrente non può però essere
seguita.
Questa tesi contrasta, infatti, con l'art. 64a cpv. 2 LAMal che,
come visto, impone all'assicuratore malattia di avviare la procedura esecutiva
nei confronti del debitore di premi, partecipazioni ai costi o interessi di
mora. Come già esposto nella STCA 36.2024.21 del 24 settembre 2024 concernente
la ricorrente - contestata davanti al Tribunale federale, il quale con STF
9C_611/2024 del 25 novembre 2024 ha ritenuto il ricorso dell'assicurata
inammissibile -, l'esecuzione costituisce dunque il punto di partenza nel caso
in cui un assicurato sia in mora con il pagamento dei premi, delle
partecipazioni ai costi o degli interessi di mora. Se il debitore si oppone al
precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF), al creditore è data la via della "procedura
civile o amministrativa" per fare valere la propria pretesa e può poi chiedere
la continuazione dell'esecuzione soltanto sulla base di una decisione esecutiva
che tolga espressamente l'opposizione (art. 79 LEF).
Pertanto, prima di emettere una decisione formale giusta l'art. 49
cpv. 1 LPGA sulla questione del pagamento non ottemperato dall'assicurata, e
quindi in caso di disaccordo con la debitrice, è corretto che la Cassa malati
resistente abbia escusso l'interessata. In seguito, visto che quest'ultima ha
interposto opposizione al precetto esecutivo n. __________, in virtù dell'art.
79 LEF il creditore, per fare valere la propria pretesa, poteva scegliere quale
via intraprendere per ottenere una decisione esecutiva che togliesse
espressamente l'opposizione e in concreto l'assicuratore ha scelto, come di
suoi diritto, la via amministrativa.
Ciò significa che per togliere l'opposizione formulata
dall'assicurata l'11 ottobre 2024 al predetto PE, conformemente all'art. 49
cpv. 1 LPGA la Cassa malati le ha notificato la decisione formale del 13
novembre 2024, intitolata "decisione di rigetto dell'opposizione".
A ciò ha fatto seguito, nei 30 giorni previsti dall'art. 52 cpv. 1 LPGA,
l'opposizione del 16 dicembre 2024 dell'interessata. A fronte poi di tale
contestazione, in applicazione dell'art. 52 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore malattia
ha emanato la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025, che l'assicurata
ha impugnato entro 30 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni secondo
l'art. 56 cpv.1 LPGA.
La procedura amministrativa auspicata dalla ricorrente è stata
dunque adottata dalla Cassa malati ma, correttamente, soltanto dopo avere prima
avviato la procedura esecutiva di recupero del credito prevista espressamente dalle
norme in materia di mancato pagamento dei premi LAMal (art. 64a LAMal).
L'iter procedurale seguito dall'assicuratore malattia è pertanto
conforme alla legge e resiste ad ogni critica dell'insorgente. Di conseguenza,
la richiesta di dichiarare nulla la decisione su opposizione e, prima, la
decisione di rigetto dell'opposizione nonché il precetto esecutivo, deve essere
respinta.
2.6. Per quanto concerne il premio LAMal
per il mese di maggio 2024, va rilevato che, in effetti, l'assicurata ha in un
primo momento ricevuto un "Conteggio premi maggio 2024" datato
5 aprile 2024 (doc. A23), che si riferiva al premio lordo di Fr. 649,30, ridotto
a Fr. 643,95 con la restituzione della tassa ambientale di Fr. 5,35.
Questo importo le è stato pure fatturato mensilmente dalla Cassa
malati per i premi LAMal da gennaio ad aprile 2024 (docc. A24, A25, A26 e A28)
e meglio fino a quando, il 17 aprile 2024, quest'ultima è stata informata dal
Cantone che la sua affiliata beneficiava di una riduzione sul premio LAMal.
L'assicuratore malattia ha quindi comunicato il 18 aprile 2024 (doc. A6) all'interessata
- la quale, parimenti, dovrebbe avere ricevuto una comunicazione simile da
parte del Servizio sussidi assicurazione malattia del Cantone - che per il
periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2024 beneficiava di una riduzione del
premio di Fr. 364,40 al mese, pari a Fr. 1'822.-. Per questo motivo, il "Conteggio
premi maggio 2024" prodotto dalla resistente (doc. 2), datato 5 aprile
2024, ma stampato il 28 gennaio 2025 e quindi dopo l'avvenuta riduzione, porta
su un totale di Fr. 279,55, calcolato deducendo dal premio lordo di Fr. 649,30
dovuto per l'assicurazione delle cure medico-sanitarie la restituzione delle
tasse ambientali di Fr. 5,35 e il credito di Fr. 364,40 del 17 aprile 2024
della fattura "__________ RP 05.24".
La ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto a suo tempo né questo
nuovo conteggio né altri relativi alla riduzione del premio dal mese di gennaio
2024 in poi, ciò che, però, non è corretto. La stessa ha infatti ricevuto il
sollecito di pagamento del 20 marzo 2024 (doc. A22) relativo al premio di marzo
per un importo scoperto di Fr. 643,95, poi un mese dopo il richiamo del 22
aprile 2024 per un importo di Fr. 194,70, in cui è indicato che il sollecito di
pagamento le era stato inviato il 20 marzo 2024. A quel punto, l'interessata
aveva gli strumenti per capire che il premio di Fr. 643,95 era stato ridotto,
per marzo 2024, a Fr. 194,70 e per aprile a Fr. 279,55, importo che le veniva
sollecitato per la prima volta in quell'occasione.
Inoltre, quest'ultimo importo è riportato sul sollecito di
pagamento del 23 maggio 2024 e sui richiami del 19 giugno 2024 e dell'8 luglio
2024 (docc. 3,4 e 5) concernenti il premio di maggio 2024, che la ricorrente
non ha contestato di avere ricevuto con l'indicazione dell'importo di Fr.
279,55. D'altronde, se ha ricevuto il sollecito del 22 aprile 2024 con gli
importi dei premi di marzo e aprile 2024 già ridotti, non v'è motivo per cui
non debba avere ricevuto anche i predetti solleciti e richiami relativi al mese
di maggio 2024, che sono temporalmente successivi.
Al riguardo, nel suo ultimo scritto del 7 maggio 2025 (doc. V) la
ricorrente ha affermato che "la prima
fattura che ha ricevuta con la riduzione del sussidio è stata la fattura del
mese di giugno 2024" (pag. 6 in fondo), perciò già a quel
momento essa ha ben realizzato di cosa si trattava e non poteva non avere
capito che i solleciti e i richiami ricevuti in maggio, giugno e luglio 2024 si
riferivano al premio LAMal, di maggio, già ridotto a Fr. 279,55.
Si deve poi ricordare che anche il precetto esecutivo in oggetto porta
sull'importo ridotto di Fr. 279,55 e che vi è chiaramente specificato che si
tratta del premio LAMal di maggio 2024. Anche la decisione di rigetto
Considerandi
dell'opposizione del 13 ottobre 2024, a cui è allegato l'estratto intermedio
che indica espressamente che il "Premio 05.24" ammontava a Fr.
279,55, presenta quest'ultimo ammontare e lo stesso vale per la decisione su
opposizione del 21 febbraio 2025 impugnata davanti al TCA.
La ricorrente non può dunque validamente sostenere di non avere
ricevuto nessun conteggio per il mese di maggio 2024 con la riduzione del
premio LAMal, poiché se è vero che il conteggio originale non portava
sull'importo di Fr. 279,55, per contro tutti i successivi scritti relativi a
questa mensilità - e alle seguenti - vi facevano chiaramente riferimento. L'assicurata
ha perciò avuto ulteriori occasioni per conoscere la natura del credito vantato
dall'assicuratore e per agire di conseguenza, mentre non ha contestato nel loro
contenuto questi conteggi e neppure li ha, in toto od in parte, soluti (a mezzo
della polizza di versamento allegata alla decisione di rigetto dell'opposizione
oppure ai singoli conteggi di sollecito e/o richiamo).
L'assicurata non ha quindi comprovato, in questa sede, il
pagamento del suo debito relativo al premio LAMal di maggio 2024, pertanto l'importo ancora a suo carico, come stabilito dalla decisione su
opposizione, è di Fr. 279,55. La procedura
esecutiva avviata dalla resistente il 25 settembre 2024 in virtù dell'art. 64a
LAMal è perciò corretta, oltre che fondata, e come tale va tutelata.
2.7
Con la decisione impugnata
l'assicuratore ha inoltre chiesto all'assicurata gli importi di Fr. 50.- per
spese di sollecito e di Fr. 50.- per spese di elaborazione, di cui l'insorgente
non contesta la legittimità.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le
malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida
così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento
del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese
(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano
addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e
gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b
cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,
l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato.
Nel caso di specie, l'art. __________ delle Condizioni generali
d'assicurazione __________ di CO 1, edizione 1° gennaio 2024 (doc. III/2), prevede
che le spese causate dagli arretrati nel pagamento dei premi e dalla
partecipazione ai costi, come spese di sollecito, spese di incasso e altre
spese amministrative, sono a carico della persona assicurata.
Considerato che l'assicurata, non dando seguito ai vari solleciti
e richiami inviatile dalla Cassa malati, ha personalmente causato il mancato
pagamento del premio di maggio 2024, le spese per i solleciti e le ulteriori
spese che ne sono derivate alla resistente devono essere ritenute come dovute
per colpa della ricorrente. Ne consegue che le spese procedurali sopportate dall'assicuratore
devono essere poste a carico dell'insorgente sulla base dell'art. 105b cpv. 2 OAMal e delle condizioni d'assicurazione
citate.
La pretesa creditoria della resistente
di Fr. 100.- per spese, che va ad aggiungersi al capitale dovuto dalla
ricorrente per il premio LAMal, deve dunque essere confermata nel principio, ma
ridotta a Fr. 80.- (Fr. 30.- di spese di richiamo + Fr. 50.- di spese di
elaborazione, come indicato nel richiamo del 19 giugno 2024 e nell'ultimo
richiamo dell'8 luglio 2024), siccome costituisce un importo più adeguato e più
proporzionato al debito in essere.
2.8
L'assicuratore
ha chiesto che il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 34.-)
sia posto a carico della debitrice.
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,
a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico
spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF 70.-, che contesta.
(…).
10.3
L'assunzione delle spese
esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a
carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di
tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone
avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore,
oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia
successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non
essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto
(sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004
in re B., K 144/03).".
Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della
sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato
concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16
marzo 2022, consid. 8 con riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz, Dominik Vock, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schludbetreibung und Konkurs SchKG, Schulthess, 4a edizione, 2017,
n. 22 ad art. 68, pag. 411; K.
Ammon/F. Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag.
114, § 18 N 25: "Nicht
zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter
Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG
68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die
Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA
K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del
18.
giugno 2004).
Per cui queste spese (Fr. 34.-) non fanno, a
giusta ragione, parte del rigetto dell'opposizione ordinato dalla Cassa, ma
rimangono a carico della debitrice escussa (art. 68 cpv. 1 LEF).
2.9
Infine va rammentato, per l'incasso
forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), che
l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle Casse malati (DTF 121 V
109.
segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197), la
giurisprudenza per cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale
opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente
all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il
recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria
pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione
ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF 9C_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF
9C_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 5).
2.10
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1; STF
8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019
consid. 3.3 e giurisprudenza ivi citata).
In concreto non occorre procedere al richiamo
dell'incarto completo della Cassa malati, siccome i documenti prodotti con la
risposta di causa sono quelli attinenti all'oggetto del ricorso.
Non è inoltre necessario acquisire ulteriore
documentazione, quale l'istoriato dell'intero rapporto contrattuale esistente
tra le parti dal 2006 o l'incarto concernente un'altra vertenza fra le parti
(n. __________). La documentazione trasmessa è sufficiente per giungere a una
convincente conclusione, risulta completa e non completabile con altra di
rilievo.
2.11
Da quanto precede discende che la decisione su opposizione deve essere confermata limitatamente
al capitale di Fr. 279,55 oltre interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024, a
Fr. 30.- di spese di richiamo e a Fr. 50.- di spese di elaborazione che la
Cassa malati ha dovuto sostenere per ottenere il pagamento del predetto
importo. L'assicurata è perciò condannata a pagare alla resistente di Fr.
359,55 per il premio LAMal di maggio 2024.
L'opposizione della ricorrente al precetto esecutivo n. __________
del 25 settembre 2024 emanato dall'Ufficio di esecuzione di __________ è dunque
rigettata in via definitiva limitatamente al predetto importo. Il
costo della procedura esecutiva (Fr. 34.-) segue invece l'esecuzione stessa e
non deve perciò essere oggetto di decisione da parte del giudice
amministrativo.
2.12
Parzialmente
vincente in causa, non essendo patrocinata da un legale la ricorrente non ha
diritto a indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel
caso concreto, l’oggetto della lite è il versamento di premi LAMal. Si tratta
quindi di contributi e non si è in presenza di controversia relativa
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni (cfr. Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd: Kommentar
zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione,
2024, pag. 429, punto 3; Ueli
Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,
ATSG-Kommentar, 5a edizione, 2024 n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e Susanne Bollinger: BSK ATSG, 2 ed. 2025,
Helbing & Lichtenhahn, Basilea, ad art. 61 n. 72 pag. 957).
Va poi osservato come il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nello stesso senso Susanne Bollinger op. cit. loc.
cit.). Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella STF 8C_265/2021
del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. RI 1 è
condannata a pagare a CO 1 l'importo di Fr. 279,55 per il premio
LAMal di maggio 2024 oltre interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024, a cui
si aggiungono Fr. 30.- di spese di richiamo e Fr. 50.- di spese di
elaborazione.
1.2. L'opposizione
dell'assicurata al precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 settembre 2024
dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva
limitatamente agli importi di cui al dispositivo n. 1.1.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni