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Decisione

36.2025.13

Mancato pagamento del premio LAMal.La procedura esecutiva avviata da Cassa malati per recuperare il credito è corretta.Assicuratore è legittimato a rigettare opposizione al precetto esecutivo.Spese di sollecito,ridotte dal TCA,sono dovute siccome cagionate per sua colpa. OK rigetto opposizione al PE

19 maggio 2025Italiano29 min

sollecito, Fr. 50.- per spese della pratica e Fr. 34.- per spese dell'esecuzione.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.13

TB

Lugano

19 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1940, dal 2006 (doc.

1) è affiliata presso CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria secondo la

LAMal.

1.2. Il 5 aprile 2023 (doc. A23) la Cassa

malati le ha inviato il "Conteggio premi maggio 2024" di Fr. 643,95

da pagare entro il 1° maggio 2024, importo pari al premio lordo di Fr. 649,30 a

cui è stata dedotta la restituzione delle tasse ambientali di Fr. 5,35.

1.3. Poco dopo (docc. A6 e 3), l'assicurata

è stata posta al beneficio della riduzione del premio LAMal da parte del

Cantone Ticino retroattivamente dal 1° gennaio 2024.

Non ottenendo il pagamento del premio di maggio 2024, ridotto a

Fr. 279,55 a seguito dell'ottenimento del sussidio cantonale (docc. A5 e 2), l'assicuratore

malattia ha dapprima sollecitato la debitrice il 19 giugno 2024 (docc. A7 e 4) a

pagare Fr. 309,55 - al premio LAMal ha aggiunto Fr. 30.- di spese di richiamo -

e poi l'8 luglio 2024 (docc. A8 e 5) le ha inviato un ultimo richiamo,

chiedendole di versare Fr. 329,55 entro 30 giorni, pena la fatturazione di una

tassa di elaborazione di Fr. 50.- e l'avvio di una procedura esecutiva ai sensi

dell'art. 64a LAMal.

1.4. La domanda di esecuzione della

Cassa malati (docc. A9 e 6) è sfociata il 25 settembre 2024 (docc. A10 e 7)

nell'emanazione del precetto esecutivo n. __________, con cui l'Ufficio di

esecuzione di __________ ha intimato all'assicurata di pagare Fr. 279,55 per il

premio LAMal di maggio 2024, oltre al 5% di interessi dal 1° maggio 2024, a cui

si aggiungono Fr. 50.- per le spese di sollecito, Fr. 50.- per le spese di

elaborazione e Fr. 34.- per le spese esecutive.

Contro questo precetto esecutivo l'interessata ha fatto

opposizione totale il l'11 ottobre 2024, quando le è stato notificato.

1.5. Con decisione del 13 novembre 2024

(docc. A12 e 8) la Cassa malati ha stabilito che l'assicurata era debitrice di

questi importi, motivo per cui ha rigettato l'opposizione al PE n. __________

per questi ammontari, eccetto per le spese esecutive.

L'allegato estratto intermediario, di pari data (doc. A33 e 9),

riassume i costi rimasti scoperti relativi al premio LAMal di maggio 2024, e

meglio il premio stesso e gli accessori vantati dall'assicuratore malattia, per

un totale di Fr. 421,15 da saldare.

1.6. Il 16 dicembre 2024 (docc. A1 e 9)

l'assicurata ha interposto "totale opposizione" contro la

decisione di rigetto della sua opposizione al precetto esecutivo del 25

settembre 2024, lamentando, in particolare, "che ha fatto spiccare nei suoi confronti con assoluto abuso autoritario

in violazione dei diritti fondamentali determinanti applicabili previsti dalla

legge (ai sensi dell'art. 49 cpv. 1., 2, 3 LPGA) e (dell'art. 52 cpv.

1 e 2 LPGA) perché c'è disaccordo tra le parti" (pag. 1).

Inoltre, essa l'ha contestata perché "senza

mai motivare quali sono le norme di legge che le danno questo privilegio

di diritto procedurale di intimare continuamente all'assicurata il precetto

esecutivo per poi emanare la decisione di rigetto dell'opposizione -

all'opposizione opposta dall'assicurata all'abusivo precetto esecutivo -, visto

e considerato che c'è disaccordo tra le parti" (pag. 2).

L'opponente ha "Ritenuto il

comportamento abusivo e autoritario assunto da CO 1, la quale non ha trasmesso

all'assicurata nessun conteggio del premio di maggio 2024 con la riduzione del

sussidio. Ma ha ricevuto da RI 1 assicurazione in data 10.4.2024 il conteggio

del premio intero (senza la riduzione del sussidio) di CHF 643.95 del

mese maggio 2024 datato 5.4.2024, (…), che l'assicurata l'ha anche già contestato

il mese di maggio 2024 in data 18 settembre 2024 nella sua - Totale

opposizione (…)" (pag. 3). Essa ha quindi evidenziato che la

Cassa malati "non le aveva trasmesso nessun

conteggio e nessuna fattura in merito alla riduzione dei premi del sussidio

cantonale, nonostante l'assicurata ne aveva fatto anche richiesta sia

telefonicamente in data 1.2.2024 (…) e a mezzo scritto in data 11.5.2024

direttamente alla Direzione Centrale (…)" (pag. 3). Peraltro,

"nonostante CO 1 ha inviato

all'assicurata le fatture con il conteggio del premio intero di CHF

643.95 dal mese di gennaio 2024 fino al mese di maggio 2024 (senza la

riduzione del sussidio), (…), CO 1 continua ancora tuttora, a tutto spiano,

ad inviare all'assicurata abusivamente il precetto esecutivo causandole

gravissimi pregiudizi e danni di ogni genere." (pag. 4 a metà).

Questa procedura "è manifestamente

irregolare, perché non è assolutamente prevista dalla legge una procedura

diversa da eseguire, dalla procedura formale scritta di apertura del diritto

prevista dalla legge applicabile. Inoltre deve essere motivata e non deve

provocare pregiudizi per l'interessato (ai sensi dell'art. 49 cpv. 1, 2, 3

LPGA)." (pag. 5 in alto). Essendo perciò integralmente

contestata la procedura adottata dalla Cassa malati, "L'assicurata nulla deve ad CO 1."

(pag. 6 in fine) e "non le è

assolutamente concesso il diritto di rigetto dell'opposizione del

13.11.2024, sulla totale opposizione interposta dall'assicurata in data

11.10.2024 al precetto esecutivo del 25.9.2024 Esecuzione No. __________."

(pag. 7 in alto).

1.7. Con decisione su opposizione del 21

febbraio 2025 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurata,

confermando che quest'ultima è debitrice di Fr. 279,55 per il premio LAMal per

il mese di maggio 2024 oltre agli interessi del 5% a decorrere da quel mese, di

Fr. 50.- per spese di sollecito, di Fr. 50.- per spese di pratica e di Fr. 34.-

per spese di esecuzione, togliendo perciò l'opposizione al PE n. __________ per

questi importi, ma senza le spese esecutive che restano a carico dell'assicurata.

La Cassa malati ha ricordato la norma legale e la procedura

applicabile nel caso in cui un assicurato non paghi i premi (art. 64a LAMal), rilevando

di avere inviato alla debitrice la fattura del 5 aprile 2024 per il premio

LAMal di maggio 2024 e il 18 aprile 2024 il riepilogo delle riduzioni di premio

a suo favore, poi un primo sollecito di pagamento il 19 giugno 2024 e l'ultimo

l'8 luglio 2024. Essa ha inoltre osservato di essere legittimata a chiedere il

rimborso delle spese di sollecito e simili sostenute in virtù delle Condizioni

generali d'assicurazione e gli interessi di mora giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA.

L'assicuratore malattia ha infine precisato di potere rigettare

l'opposizione al precetto esecutivo solo se la decisione di merito sul credito

oggetto dell'esecuzione è emanata dopo l'inoltro dell'opposizione e insieme

alla sua manleva, presupposti che in specie sono stati adempiuti.

1.8. Il 24 marzo 2025 (doc. I) RI 1 si è

rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo di annullare la

decisione su opposizione, siccome emessa in violazione delle norme legali (art.

49 LPGA), avendo la Cassa malati proceduto abusivamente contro di lei dapprima

in via esecutiva, anziché emanare una decisione formale stante il disaccordo

fra le parti in merito al credito vantato, poi addirittura togliendo

autonomamente l'opposizione che essa ha interposto al precetto esecutivo. Per

la ricorrente, "La decisione su

opposizione emessa da CO 1 in data 21.2.2025 è stata emessa sulla sua decisione

del 13.11.2024 che è vietato dalla legge abusare di tale diritto e di fare

(giustizia e diritti fai da te) perché la legge di procedura civile di

esecuzione e fallimento parla molto chiaro in merito." (pag. 2

in fondo). A suo dire, poi, "tutti i

punti e gli allegati riportati sono tutti falsi non corrispondono al vero, come

prove vere si produce l'incarto No __________" (pag. 3 in alto),

in cui la Cassa malati non ha emesso la decisione su opposizione dopo averle

intimato il precetto esecutivo, perciò questa deve rispondere di tutti i danni

che le ha cagionato.

La ricorrente ha perciò contestato integramente la decisione su opposizione

del 21 febbraio 2025, che "già a primo

acchito risulta già molto tardiva e va pertanto respinta, non è stata

presentata nel termine di 30 giorni", ma "dopo quasi due mesi, per cui chiedo di diritto che sia

respinta senza entrare nel merito, il ricorso è integralmente accolto."

(pag. 4).

1.9. Nella risposta di causa dell'8

aprile 2025 (doc. III) CO 1 ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso,

poiché la decisione impugnata è motivata oggettivamente ed è stata emessa

conformemente alle disposizioni di legge. La Cassa malati ha ricordato che in

virtù dell'art. 64a LAMal è legittimata ad avviare un'esecuzione se la persona

assicurata non paga i premi e dopo averla sollecitata e diffidata, come ha

regolarmente ottemperato l'8 luglio 2024, perciò l'esecuzione n. __________ è

avvenuta correttamente, così come la procedura successivamente adottata per

togliere l'opposizione dell'assicurata al predetto precetto esecutivo. La

resistente ha osservato che la ricorrente si è limitata a respingere

integralmente la decisone su opposizione senza fornire una motivazione giuridica

comprensibile, ma rimandando a presunte inesattezze senza indicarle

concretamente.

1.10. Con scritto datato 7 maggio 2024

(doc. V) la ricorrente ha contestato integralmente la risposta, ribadendo la

tardività della decisione su opposizione e l'illegalità sia della via

procedurale adottata dalla Cassa malati per far valere il suo credito, che è in

contrasto con l'art. 49 LPGA, sia del comportamento assunto in generale nei suoi

confronti, per questa ed altre controversie passate e presenti.

considerato in diritto

2.1 La lamentela della ricorrente

riguardo a una presunta tardività nell'emanazione della decisione su

opposizione impugnata, siccome "non è

stata presentata nel termine di 30 giorni" (pag. 3 in basso),

ma "dopo quasi due mesi"

(pag. 4 in alto), deve essere respinta.

In effetti, il termine di 30 giorni evocato dall'assicurata

riguarda unicamente il lasso di tempo entro cui le decisioni formali

emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate mediante opposizione

presso il medesimo servizio che le ha notificate.

Non vige, invece, per l'emanazione delle decisioni su

opposizione, un termine simile. La legge, ossia l'art. 52 cpv. 2 LPGA,

prevede infatti soltanto che "Le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato.".

A norma dell'art. 29 cpv. 1

Cost. fed., in procedimenti dinanzi ad autorità

giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di

trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Una

procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale

quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione,

tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze

del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado

di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (sentenza 8C_633/2014

dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il principio della

celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una

portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e

l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

In specie, è indubbio che non possa essere ritenuto, a carico

dell'assicuratore sociale contro le malattie, una ritardata giustizia nell'avere

evaso l'opposizione dell'assicurata dopo due mesi, tenuto già solo conto, come

riconosciuto dall'insorgente stessa, delle ferie giudiziarie del periodo natalizio

(dal 18 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025 compresi). Il lasso di tempo

intercorso tra il 16 dicembre 2024 e il 21 febbraio 2025 è dunque certamente

ragionevole e non può portare alla conclusione pretesa dalla ricorrente che la

decisione su opposizione "sia respinta

senza entrare nel merito, il ricorso è integralmente accolto"

(pag. 4).

La censura di tardività va pertanto respinta.

Fatti

2.2. Oggetto della lite è l'accertamento

del debito di Fr. 413,55 composto di Fr. 279,55 per il premio LAMal di maggio

2024 più interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024, Fr. 50.- per spese di

sollecito, Fr. 50.- per spese della pratica e Fr. 34.- per spese dell'esecuzione.

L'accertamento del debito porta poi alla verifica della manleva

dell'opposizione dell'assicurata adottata dalla Cassa malati al precetto esecutivo

n. __________ del 25 settembre 2024 dell'Ufficio esecuzione di __________.

2.3. Giusta l'art. 64a

cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi entro la scadenza prevista,

l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli

un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora

(cpv. 2).

Per l'art. 64a cpv. 2 LAMal (nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2024) se, nonostante la diffida, l'assicurato non

paga i premi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore

deve richiedere l'esecuzione.

A norma dell'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di

mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore

invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi.

Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Il

DFI ne stabilisce gli importi massimi (art. 105b cpv. 2 OAMal).

2.4. In concreto

l'assicuratore malattia ha chiesto il versamento dell'importo di Fr. 279,55 per

il premio LAMal del mese di maggio 2024, non soluto dall'assicurata, a cui si

sono aggiunti gli accessori.

Il debito, comprovato dalla Cassa malati tramite la

documentazione prodotta con la decisione su opposizione (docc. 2-5), non è

messo in discussione, in sé, dalla ricorrente. Infatti, nel suo ricorso

l'assicurata ha contestato unicamente la procedura adottata dalla Cassa malati

per ottenere il pagamento di questo importo, senza invece espressamente confutare

di essere debitrice dell'ammontare di Fr. 279,55 per il premio di maggio 2024

rispettivamente senza comprovare di averlo versato.

2.5. In merito alla procedura seguita

dalla resistente per ottenere il pagamento del premio LAMal di maggio 2024

dovuto dall'assicurata si rileva che, contrariamente a quanto più volte

sostenuto dalla debitrice, la Cassa ha agito conformemente alle norme legali

applicabili.

In effetti, l'esposto art. 64a LAMal costituisce il fondamento

legale per l'assicuratore malattia che deve recuperare dei premi o

partecipazione ai costi non soluti dai suoi assicurati. La materia del mancato

pagamento dei premi - e delle partecipazioni ai costi - è, infatti, regolata

esaustivamente dall'art. 64a LAMal e dagli artt. 105a-105m OAMal, norme che

impongono agli assicuratori malattia di procedere nei confronti degli

assicurati debitori mediante una procedura esecutiva se questi, nonostante la

diffida con cui è assegnato un termine supplementare di 30 giorni, e che fa

seguito ad almeno un sollecito scritto (art. 64 cpv. 1 LAMal), non pagano i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato (testualmente l'art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che: "Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.").

A dire dell'insorgente, la Cassa malati non doveva emanare nei

suoi confronti un precetto esecutivo per fare valere i propri diritti di

creditrice, ma doveva semplicemente, ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LPGA,

emettere per iscritto una decisione formale visto che v'era disaccordo fra le

parti.

La soluzione proposta dalla ricorrente non può però essere

seguita.

Questa tesi contrasta, infatti, con l'art. 64a cpv. 2 LAMal che,

come visto, impone all'assicuratore malattia di avviare la procedura esecutiva

nei confronti del debitore di premi, partecipazioni ai costi o interessi di

mora. Come già esposto nella STCA 36.2024.21 del 24 settembre 2024 concernente

la ricorrente - contestata davanti al Tribunale federale, il quale con STF

9C_611/2024 del 25 novembre 2024 ha ritenuto il ricorso dell'assicurata

inammissibile -, l'esecuzione costituisce dunque il punto di partenza nel caso

in cui un assicurato sia in mora con il pagamento dei premi, delle

partecipazioni ai costi o degli interessi di mora. Se il debitore si oppone al

precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF), al creditore è data la via della "procedura

civile o amministrativa" per fare valere la propria pretesa e può poi chiedere

la continuazione dell'esecuzione soltanto sulla base di una decisione esecutiva

che tolga espressamente l'opposizione (art. 79 LEF).

Pertanto, prima di emettere una decisione formale giusta l'art. 49

cpv. 1 LPGA sulla questione del pagamento non ottemperato dall'assicurata, e

quindi in caso di disaccordo con la debitrice, è corretto che la Cassa malati

resistente abbia escusso l'interessata. In seguito, visto che quest'ultima ha

interposto opposizione al precetto esecutivo n. __________, in virtù dell'art.

79 LEF il creditore, per fare valere la propria pretesa, poteva scegliere quale

via intraprendere per ottenere una decisione esecutiva che togliesse

espressamente l'opposizione e in concreto l'assicuratore ha scelto, come di

suoi diritto, la via amministrativa.

Ciò significa che per togliere l'opposizione formulata

dall'assicurata l'11 ottobre 2024 al predetto PE, conformemente all'art. 49

cpv. 1 LPGA la Cassa malati le ha notificato la decisione formale del 13

novembre 2024, intitolata "decisione di rigetto dell'opposizione".

A ciò ha fatto seguito, nei 30 giorni previsti dall'art. 52 cpv. 1 LPGA,

l'opposizione del 16 dicembre 2024 dell'interessata. A fronte poi di tale

contestazione, in applicazione dell'art. 52 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore malattia

ha emanato la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025, che l'assicurata

ha impugnato entro 30 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni secondo

l'art. 56 cpv.1 LPGA.

La procedura amministrativa auspicata dalla ricorrente è stata

dunque adottata dalla Cassa malati ma, correttamente, soltanto dopo avere prima

avviato la procedura esecutiva di recupero del credito prevista espressamente dalle

norme in materia di mancato pagamento dei premi LAMal (art. 64a LAMal).

L'iter procedurale seguito dall'assicuratore malattia è pertanto

conforme alla legge e resiste ad ogni critica dell'insorgente. Di conseguenza,

la richiesta di dichiarare nulla la decisione su opposizione e, prima, la

decisione di rigetto dell'opposizione nonché il precetto esecutivo, deve essere

respinta.

2.6. Per quanto concerne il premio LAMal

per il mese di maggio 2024, va rilevato che, in effetti, l'assicurata ha in un

primo momento ricevuto un "Conteggio premi maggio 2024" datato

5 aprile 2024 (doc. A23), che si riferiva al premio lordo di Fr. 649,30, ridotto

a Fr. 643,95 con la restituzione della tassa ambientale di Fr. 5,35.

Questo importo le è stato pure fatturato mensilmente dalla Cassa

malati per i premi LAMal da gennaio ad aprile 2024 (docc. A24, A25, A26 e A28)

e meglio fino a quando, il 17 aprile 2024, quest'ultima è stata informata dal

Cantone che la sua affiliata beneficiava di una riduzione sul premio LAMal.

L'assicuratore malattia ha quindi comunicato il 18 aprile 2024 (doc. A6) all'interessata

- la quale, parimenti, dovrebbe avere ricevuto una comunicazione simile da

parte del Servizio sussidi assicurazione malattia del Cantone - che per il

periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2024 beneficiava di una riduzione del

premio di Fr. 364,40 al mese, pari a Fr. 1'822.-. Per questo motivo, il "Conteggio

premi maggio 2024" prodotto dalla resistente (doc. 2), datato 5 aprile

2024, ma stampato il 28 gennaio 2025 e quindi dopo l'avvenuta riduzione, porta

su un totale di Fr. 279,55, calcolato deducendo dal premio lordo di Fr. 649,30

dovuto per l'assicurazione delle cure medico-sanitarie la restituzione delle

tasse ambientali di Fr. 5,35 e il credito di Fr. 364,40 del 17 aprile 2024

della fattura "__________ RP 05.24".

La ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto a suo tempo né questo

nuovo conteggio né altri relativi alla riduzione del premio dal mese di gennaio

2024 in poi, ciò che, però, non è corretto. La stessa ha infatti ricevuto il

sollecito di pagamento del 20 marzo 2024 (doc. A22) relativo al premio di marzo

per un importo scoperto di Fr. 643,95, poi un mese dopo il richiamo del 22

aprile 2024 per un importo di Fr. 194,70, in cui è indicato che il sollecito di

pagamento le era stato inviato il 20 marzo 2024. A quel punto, l'interessata

aveva gli strumenti per capire che il premio di Fr. 643,95 era stato ridotto,

per marzo 2024, a Fr. 194,70 e per aprile a Fr. 279,55, importo che le veniva

sollecitato per la prima volta in quell'occasione.

Inoltre, quest'ultimo importo è riportato sul sollecito di

pagamento del 23 maggio 2024 e sui richiami del 19 giugno 2024 e dell'8 luglio

2024 (docc. 3,4 e 5) concernenti il premio di maggio 2024, che la ricorrente

non ha contestato di avere ricevuto con l'indicazione dell'importo di Fr.

279,55. D'altronde, se ha ricevuto il sollecito del 22 aprile 2024 con gli

importi dei premi di marzo e aprile 2024 già ridotti, non v'è motivo per cui

non debba avere ricevuto anche i predetti solleciti e richiami relativi al mese

di maggio 2024, che sono temporalmente successivi.

Al riguardo, nel suo ultimo scritto del 7 maggio 2025 (doc. V) la

ricorrente ha affermato che "la prima

fattura che ha ricevuta con la riduzione del sussidio è stata la fattura del

mese di giugno 2024" (pag. 6 in fondo), perciò già a quel

momento essa ha ben realizzato di cosa si trattava e non poteva non avere

capito che i solleciti e i richiami ricevuti in maggio, giugno e luglio 2024 si

riferivano al premio LAMal, di maggio, già ridotto a Fr. 279,55.

Si deve poi ricordare che anche il precetto esecutivo in oggetto porta

sull'importo ridotto di Fr. 279,55 e che vi è chiaramente specificato che si

tratta del premio LAMal di maggio 2024. Anche la decisione di rigetto

Considerandi

dell'opposizione del 13 ottobre 2024, a cui è allegato l'estratto intermedio

che indica espressamente che il "Premio 05.24" ammontava a Fr.

279,55, presenta quest'ultimo ammontare e lo stesso vale per la decisione su

opposizione del 21 febbraio 2025 impugnata davanti al TCA.

La ricorrente non può dunque validamente sostenere di non avere

ricevuto nessun conteggio per il mese di maggio 2024 con la riduzione del

premio LAMal, poiché se è vero che il conteggio originale non portava

sull'importo di Fr. 279,55, per contro tutti i successivi scritti relativi a

questa mensilità - e alle seguenti - vi facevano chiaramente riferimento. L'assicurata

ha perciò avuto ulteriori occasioni per conoscere la natura del credito vantato

dall'assicuratore e per agire di conseguenza, mentre non ha contestato nel loro

contenuto questi conteggi e neppure li ha, in toto od in parte, soluti (a mezzo

della polizza di versamento allegata alla decisione di rigetto dell'opposizione

oppure ai singoli conteggi di sollecito e/o richiamo).

L'assicurata non ha quindi comprovato, in questa sede, il

pagamento del suo debito relativo al premio LAMal di maggio 2024, pertanto l'importo ancora a suo carico, come stabilito dalla decisione su

opposizione, è di Fr. 279,55. La procedura

esecutiva avviata dalla resistente il 25 settembre 2024 in virtù dell'art. 64a

LAMal è perciò corretta, oltre che fondata, e come tale va tutelata.

2.7

Con la decisione impugnata

l'assicuratore ha inoltre chiesto all'assicurata gli importi di Fr. 50.- per

spese di sollecito e di Fr. 50.- per spese di elaborazione, di cui l'insorgente

non contesta la legittimità.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le

malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida

così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento

del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese

(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano

addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e

gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b

cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato.

Nel caso di specie, l'art. __________ delle Condizioni generali

d'assicurazione __________ di CO 1, edizione 1° gennaio 2024 (doc. III/2), prevede

che le spese causate dagli arretrati nel pagamento dei premi e dalla

partecipazione ai costi, come spese di sollecito, spese di incasso e altre

spese amministrative, sono a carico della persona assicurata.

Considerato che l'assicurata, non dando seguito ai vari solleciti

e richiami inviatile dalla Cassa malati, ha personalmente causato il mancato

pagamento del premio di maggio 2024, le spese per i solleciti e le ulteriori

spese che ne sono derivate alla resistente devono essere ritenute come dovute

per colpa della ricorrente. Ne consegue che le spese procedurali sopportate dall'assicuratore

devono essere poste a carico dell'insorgente sulla base dell'art. 105b cpv. 2 OAMal e delle condizioni d'assicurazione

citate.

La pretesa creditoria della resistente

di Fr. 100.- per spese, che va ad aggiungersi al capitale dovuto dalla

ricorrente per il premio LAMal, deve dunque essere confermata nel principio, ma

ridotta a Fr. 80.- (Fr. 30.- di spese di richiamo + Fr. 50.- di spese di

elaborazione, come indicato nel richiamo del 19 giugno 2024 e nell'ultimo

richiamo dell'8 luglio 2024), siccome costituisce un importo più adeguato e più

proporzionato al debito in essere.

2.8

L'assicuratore

ha chiesto che il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 34.-)

sia posto a carico della debitrice.

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,

a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico

spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF 70.-, che contesta.

(…).

10.3

L'assunzione delle spese

esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a

carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di

tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone

avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore,

oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia

successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non

essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto

(sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004

in re B., K 144/03).".

Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della

sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato

concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16

marzo 2022, consid. 8 con riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz, Dominik Vock, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schludbetreibung und Konkurs SchKG, Schulthess, 4a edizione, 2017,

n. 22 ad art. 68, pag. 411; K.

Ammon/F. Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag.

114, § 18 N 25: "Nicht

zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter

Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG

68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die

Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA

K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del

18.

giugno 2004).

Per cui queste spese (Fr. 34.-) non fanno, a

giusta ragione, parte del rigetto dell'opposizione ordinato dalla Cassa, ma

rimangono a carico della debitrice escussa (art. 68 cpv. 1 LEF).

2.9

Infine va rammentato, per l'incasso

forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), che

l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle Casse malati (DTF 121 V

109.

segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197), la

giurisprudenza per cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale

opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente

all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il

recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria

pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione

ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF 9C_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF

9C_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 5).

2.10

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1; STF

8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019

consid. 3.3 e giurisprudenza ivi citata).

In concreto non occorre procedere al richiamo

dell'incarto completo della Cassa malati, siccome i documenti prodotti con la

risposta di causa sono quelli attinenti all'oggetto del ricorso.

Non è inoltre necessario acquisire ulteriore

documentazione, quale l'istoriato dell'intero rapporto contrattuale esistente

tra le parti dal 2006 o l'incarto concernente un'altra vertenza fra le parti

(n. __________). La documentazione trasmessa è sufficiente per giungere a una

convincente conclusione, risulta completa e non completabile con altra di

rilievo.

2.11

Da quanto precede discende che la decisione su opposizione deve essere confermata limitatamente

al capitale di Fr. 279,55 oltre interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024, a

Fr. 30.- di spese di richiamo e a Fr. 50.- di spese di elaborazione che la

Cassa malati ha dovuto sostenere per ottenere il pagamento del predetto

importo. L'assicurata è perciò condannata a pagare alla resistente di Fr.

359,55 per il premio LAMal di maggio 2024.

L'opposizione della ricorrente al precetto esecutivo n. __________

del 25 settembre 2024 emanato dall'Ufficio di esecuzione di __________ è dunque

rigettata in via definitiva limitatamente al predetto importo. Il

costo della procedura esecutiva (Fr. 34.-) segue invece l'esecuzione stessa e

non deve perciò essere oggetto di decisione da parte del giudice

amministrativo.

2.12

Parzialmente

vincente in causa, non essendo patrocinata da un legale la ricorrente non ha

diritto a indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, l’oggetto della lite è il versamento di premi LAMal. Si tratta

quindi di contributi e non si è in presenza di controversia relativa

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni (cfr. Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd: Kommentar

zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione,

2024, pag. 429, punto 3; Ueli

Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,

ATSG-Kommentar, 5a edizione, 2024 n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e Susanne Bollinger: BSK ATSG, 2 ed. 2025,

Helbing & Lichtenhahn, Basilea, ad art. 61 n. 72 pag. 957).

Va poi osservato come il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nello stesso senso Susanne Bollinger op. cit. loc.

cit.). Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. RI 1 è

condannata a pagare a CO 1 l'importo di Fr. 279,55 per il premio

LAMal di maggio 2024 oltre interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024, a cui

si aggiungono Fr. 30.- di spese di richiamo e Fr. 50.- di spese di

elaborazione.

1.2. L'opposizione

dell'assicurata al precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 settembre 2024

dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva

limitatamente agli importi di cui al dispositivo n. 1.1.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni