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Decisione

36.2025.16

Rigetto dell'opposizione ad un PE, partecipazione ai costi per degenza in camera privata (LCA). Ammontare delle spese e degli interessi dovuti

16 giugno 2025Italiano23 min

i doc. da 11 a 15 di cui una copia immediatamente consegnata alla parte

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.16

cs

Lugano

16 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 9 aprile 2025 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. CV 1, nato nel __________, ha stipulato

presso AT 1 (in seguito: AT 1) l’assicurazione complementare alla LAMal

ambulatoriale __________ (variante: __________) e l’assicurazione complementare

alla LAMal ospedaliera __________ secondo la LCA (variante: __________), che

prevede, in caso di ricovero in camera privata, una partecipazione ai costi

pari al 70%, al massimo fr. 14'000 per anno civile.

1.2. CV 1 è stato degente presso la

Clinica __________ di __________ dal 31 maggio 2023 al 6 giugno 2023 in camera

privata a causa di una malattia. AT 1 ha versato al fornitore di prestazioni

l’importo complessivo di fr. 9'099.50 per i costi del reparto privato,

comprendenti le prestazioni per onorari medici e i medicamenti (doc. A5).

1.3. Il 4 agosto 2023 AT 1 ha chiesto

all’assicurato il rimborso dell’importo di fr. 6'369.65 quale partecipazione ai

costi di cura, pari al 70% dell’importo di fr. 9'099.50 (doc. A3).

1.4. Il 23 settembre 2023 l’assicuratore

ha sollecitato CV 1 a versare il dovuto (doc. A6). In assenza di qualsiasi

pagamento, il 21 ottobre 2023 AT 1 ha diffidato il proprio assicurato (doc. A6).

1.5. Il 28 febbraio 2024 CV 1 ha chiesto

di poter pagare ratealmente l’importo dovuto. AT 1 ha respinto la richiesta ed

ha presentato una domanda di esecuzione per l’importo di fr. 6'369.65, oltre

spese di fr. 250, interessi di fr. 194.65 ed interessi al 5% dal 1° maggio 2024.

La procedura è sfociata nel precetto esecutivo (in seguito: PE) n. __________

dell’UE di __________ del __________, contro cui l’interessato si è opposto

(doc. A9).

1.6. Il 7 maggio 2024 CV 1 ha nuovamente

domandato all’assicuratore di poter versare l’importo richiestogli ratealmente.

Anche in questo caso AT 1 ha respinto la domanda.

1.7. Dopo aver ricevuto il precetto

esecutivo, CV 1 ha provveduto ad effettuare alcuni pagamenti tra il 24 maggio

2024 ed il 30 gennaio 2025 per un importo complessivo di fr. 2'165.

1.8. Il 9 aprile 2025 AT 1 ha inoltrato

una petizione al TCA con la quale ha chiesto la condanna dell’assicurato al

pagamento dell’importo residuo di fr. 4'204.65 a saldo della partecipazione ai

costi di cura dell’Assicurazione ospedaliera __________ secondo la LCA

(conteggio del 4 agosto 2023), alle spese di fr. 250 e agli interessi di mora

del 5% dal 12 settembre 2023 come ai considerandi, nonché il rigetto definitivo

dell’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ per l’importo

di fr. 6'369.65, oltre le spese di fr. 250 e gli interessi di mora al 5%. Spese

esecutive a carico del convenuto (doc. I).

1.9. Con osservazioni del 16 aprile 2025,

pervenute al TCA il 22 aprile 2025, l’assicurato ha preso posizione in merito

alla petizione di AT 1, chiedendone la reiezione (doc. III).

Il convenuto afferma che per

problemi di salute ha chiesto all’assicuratore “l’attivazione di una

copertura superiore”, la richiesta sarebbe stata approvata con effetto dal

1° giugno. Prima del ricovero ha presentato un documento attestante la nuova

copertura all’ospedale, che ha confermato il diritto “a una stanza privata”.

Dopo l’intervento l’assicuratore ha modificato la posizione, affermando che non

avrebbe avuto diritto alla camera privata, motivo per il quale gli è stato

chiesto dapprima un importo di fr. 6'000 ed in seguito di fr. 8'000. Per far

fronte al debito ha concordato un piano di rientro versando una prima rata di

fr. 1'000 ed in seguito di fr. 200 al mese. Percependo una rendita AVS di fr.

1'200, non può pagare un importo superiore.

Secondo il convenuto, l’assicuratore,

che avrebbe dovuto coprire i costi ospedalieri, non ha rispettato gli accordi

presi, causando gravi conseguenze economiche. CV 1 ritiene di essere stato

ingannato dall’assicuratore. È disponibile a trovare una situazione equa e a

pagare una parte dell’importo richiesto, ma non l’intera somma di fr. 8'000.

1.10. Il 23 aprile 2025 il TCA ha

convocato le parti per l’udienza di discussione da tenersi l’8 maggio 2025

(doc. V). L’invio raccomandato per il convenuto è ritornato al Tribunale ed è

stato ritrasmesso per Posta “A”. All’udienza dell’8 maggio 2025 si è presentata

solo la rappresentante di AT 1 (doc. VI).

1.11. L’udienza è stata nuovamente

aggiornata il 28 maggio 2025 (doc. VII). La convocazione è stata trasmessa al

convenuto sia per raccomandata, non ritirata da CV 1, che tramite posta “A”.

1.12. Il 28 maggio 2025 si sono presentate

entrambe le parti. Dall’udienza è emerso:

" (…)

Parte attrice si

conferma nelle sue richieste di petizione dell’azione, rileva come qualche

giorno prima del ricovero avvenuto il 31.5.2023 e durato sino al 6.6.2023 il

convenuto ha domandato un aumento della copertura complementare. La domanda è

avvenuta il 24.5.2023 al sig. CV 1 è stato trasmesso l’usuale modulo che

contiene le domande che l’assicuratore formula alfine di valutare il rischio e

per un’eventuale accettazione con riserva.

Il modulo non è stato

riempito nel senso che ha risposto negativamente a tutte le domande.

La copertura ossia

l’Upgrade è stato respinto mentre che lo stesso giorno della richiesta è stata

spedita una lettera al sig. CV 1 comunicandogli che la sua richiesta era

all’esame della Cassa.

Il convenuto rileva

come la decisione di non aumentare la copertura sia avvenuta solo a giugno e

non nel mese di maggio. Lui ha avuto contatto con la sig.ra __________ della

Cassa che gli ha comunicato che tutto era a posto.

Il sig. CV 1 sostiene

che sia stato un trucco dell’assicurazione che non gli ha detto quello che era

la situazione reale. Egli precisa che l’intervento aveva per oggetto la

rimozione di un tumore situato al colon.

Il tumore era stato

diagnostico e quindi si era deciso di toglierlo.

Il sig. CV 1 ritiene

che vista la situazione e il ritardo a giungo con cui è stata respinta la sua

richiesta di aumento assicurativo era convinto che avrebbe pagato fr. 800.-

mensili e quindi più di prima e per lui la cosa era a posto.

All’arrivo in Clinica

gli è stato detto che lui aveva diritto di beneficiare della camera privata.

Il convenuto precisa di

essere beneficiario di una rendita di vecchiaia dell’AVS, indica di avere

lavorato per 34 anni in Svizzera, da ultimo con una vendita di panini sua. A

domanda relativa alla sua pensione egli dice di ricevere poco. Non è al

beneficio di PC.

L’assicuratore produce

Fatti

i doc. da 11 a 15 di cui una copia immediatamente consegnata alla parte

convenuta che è comunque destinataria dei doc. 13,14. Il documento relativo

alla proposta assicurativa è già stata anch’essa (doc. 12) spedita a suo tempo

all’assicurato. Il doc. 15 è la prova dell’avvenuto pagamento della fattura

ospedaliera di fr. 9'099.50 da parte dell’assicuratore che ha soluto le pretese

non LAMal della Clinica. Il doc. 11 è la richiesta formulata per avere un

appuntamento come registrata nel sistema informatico dell’assicuratore.

Parte convenuta non ha

ulteriori mezzi di prova da produrre, non ha formulato osservazioni sui

documenti prodotti in questa sede da parte dell’assicuratore. In merito a

questi documenti non sono formulate osservazioni o richieste specifiche da

parte del sig. CV 1.

Nelle sue conclusioni

il sig. CV 1 chiede di poter pagare di meno per come si sono svolti i fatti.

Il Tribunale quindi non

acquisisce ulteriori prove motivo per cui l’istruttoria è così terminata.

Le parti rinunciano ad

ulteriormente esprimersi sia mediante allegato conclusivo sia ad un’udienza.”

(doc. VIII)

in diritto

Considerandi

In ordine

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se il convenuto deve versare all’assicuratore l’importo di

fr. 4'204.65, oltre accessori, quale partecipazione ai costi della degenza in

camera privata dal 31 maggio 2023 al 6 giugno 2023 sulla base dell’assicurazione

complementare alla LAMal ospedaliera __________ e se va rigettata in via

definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________

per l’importo di fr. 6'369.65 oltre accessori.

2.2

Il

TCA è competente a decidere nel merito della vertenza in applicazione degli

art. 7 CPC e 75 LCAMal.

Infatti, il convenuto è stato

degente presso la Clinica __________ a causa di una malattia (cfr. doc. A4) e l’assicurazione

ospedaliera __________ è un’assicurazione complementare alla LAMal che copre i

rischi previsti dalla LAMal (malattia in caso di degenza ospedaliera) e le cui

prestazioni sono destinate a completare quelle della LAMal (DTF 150 III 204;

STF 4A_12/2016 del 23 maggio 2017, consid. 1.2).

A questo proposito l’art. __________

delle condizioni supplementari dell’assicurazione ospedaliera __________

prevede che al verificarsi di un caso assicurato l’attrice eroga le prestazioni,

elencate nella tabella allegata, a titolo integrativo e successivamente alle

prestazioni di altre assicurazioni sociali, in modo particolare

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal

e/o dell’assicurazione infortuni secondo la LAINF.

Nel merito

2.3

Il convenuto ha sottoscritto

l’assicurazione complementare Ospedaliera __________, variante __________

variante __________. L’assicurazione prevede che in caso di degenza in camera

comune non viene prelevata nessuna partecipazione ai costi, che in caso di

degenza in camera semiprivata viene prelevata una partecipazione ai costi del

40%, al massimo fr. 8'000 per anno civile, e che in caso di degenza in camera

privata la partecipazione ai costi è pari al 70%, ma al massimo a fr. 14'000

per anno civile.

Al contratto si applicano le

condizioni generali valide dal 1° gennaio 2008 (in seguito: CGA) e le

condizioni supplementari valide dal 1° gennaio 2009 (in seguito: CS).

Per l’art. __________ CS

l’assicurazione prevede una copertura in tutta la Svizzera per i trattamenti

programmati ed una copertura in tutto il modo per i trattamenti d’urgenza.

Ai sensi dell’art. __________ CS

la persona assicurata prima del ricovero per un trattamento stazionario può

scegliere in quale divisione (comune, semiprivata o privata) desidera

sottoporsi al trattamento, rispettivamente soggiornare e paga la partecipazione

dei costi annua indicata nella polizza per la divisione scelta.

Le prestazioni sono computate

alla somma delle prestazioni assicurate per anno civile, secondo le date di

trattamento rispettivamente di esecuzione. I costi che si verificano dopo

l’esaurimento del diritto non possono essere riportati all’anno successivo

(art. __________ CS).

Secondo l’art. __________ CS le

prestazioni, rispettivamente i contributi previsti nelle CS saranno erogati

nella misura concordata, esclusivamente a titolo integrativo e successivamente

alle assicurazioni menzionate alla cifra __________ CGA, in modo particolare

successivamente all’Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la LAMal. Le parti di costi coperti da tali assicurazioni, nonché le

partecipazioni ai costi derivanti da tali assicurazioni non sono assicurate

nell’ambito dell’Assicurazione ospedaliera __________, indipendentemente dal

fatto che le assicurazioni menzionate siano stipulate o meno.

L’art. __________ prima frase CS

prevede che in caso di degenze stazionarie si applicano le partecipazioni ai

costi annuali indicati in polizza. Per le prestazioni erogate ambulatorialmente

vale una quota-parte generale del 10%.

Secondo l’art. __________ CS la

persona assicurata, prima del ricovero, per un trattamento può scegliere in

quale divisione (comune, semiprivata o privata) desidera sottoporsi al

trattamento stazionario rispettivamente desidera soggiornare, e paga la

partecipazione ai costi annuale corrispondente alla divisione scelta e

riportata nella polizza.

2.4

In concreto il 29 maggio 2023 l’assicurato

ha domandato, per il tramite della Clinica __________, una garanzia per un

ricovero in camera privata a causa di una malattia (doc. A4). L’attrice ha

fornito la garanzia (doc. A5) ed ha pagato al fornitore di prestazioni

l’importo derivante dalla degenza per il periodo dal 31 maggio 2023 al 6 giugno

2023.

per complessivi fr. 9'099.50 (doc. A5).

Conformemente all’assicurazione

sottoscritta dal convenuto, AT 1 ha domandato all’assicurato il versamento del

70% dell’importo rimborsato all’istituto ospedaliero, ossia fr. 6'369.65.

Accertato che CV 1 non ha pagato

la cifra richiesta neppure dopo il sollecito del 23 settembre 2023 (doc. A6) e

la diffida del 21 ottobre 2023 (doc. A6), l’assicuratore ha fatto spiccare un

precetto esecutivo di fr. 6'369.65, oltre spese per fr. 250, interessi di fr.

194.65

ed interessi al 5% dal 1° maggio 2024. Il 6 maggio 2024 il convenuto si

è opposto (doc. A9).

Al fine di saldare il proprio

debito, CV 1 ha versato fr. 195 il 24 maggio 2024, fr. 995 il 12 luglio 2024,

fr. 195 il 16 agosto 2024, due volte fr. 195 il 25 settembre 2024, fr. 195 il

18.

ottobre 2024, fr. 195 il 30 gennaio 2025, per complessivi fr. 2'165 (doc. I,

pag. 4).

2.5

Alla luce di quanto esposto questo

Tribunale deve concludere che l’assicuratore ha comprovato la sua pretesa.

Essa si fonda sull’assicurazione

complementare alla LAMal ospedaliera __________ sottoscritta dal convenuto e

sulla sua successiva degenza in camera privata dal 31 maggio 2023 al 6 giugno

2023.

che ha comportato costi pari a fr. 9'099.50, di cui fr. 6'369.65 a carico

dell’assicurato in applicazione della variante __________ dell’assicurazione

che prevede una partecipazione ai costi del 70%, ma al massimo di fr. 14'000

all’anno. Considerato che il convenuto ha già pagato un importo di fr. 2'165,

resta uno scoperto a suo carico di fr. 4'204.65 (6'369.65 – 2'165).

CV 1 sostiene tuttavia di aver

richiesto all’assicuratore, in data 24 maggio 2023, alcuni giorni prima del

ricovero, un aumento della sua copertura dell’assicurazione complementare, che

gli avrebbe permesso di soggiornare in una camera privata senza la necessità di

pagare una franchigia così elevata. Egli afferma che la sua richiesta è poi

stata respinta solo dopo la sua degenza presso la Clinica __________.

Dalle tavole processuali emerge

che il 17 maggio 2023 il convenuto ha chiamato l’assicuratore perché desiderava

concludere un’assicurazione complementare “per trattamenti non solo urgenti

e dopo incidenti al (sic!) estero” (doc. VIII/11). Dalla nota telefonica

emerge che l’interessato voleva avere l’appuntamento urgentemente nel

pomeriggio o al più tardi il giorno dopo (doc. VIII/11).

La proposta d’assicurazione è poi

stata sottoscritta il 20 maggio 2023 dall’assicuratore ed il 24 maggio 2023

dall’assicurato (doc. VIII/12) e prevedeva la modifica dell’assicurazione ambulatoriale

__________ e dell’assicurazione ospedaliera __________. Per quest’ultima era

stato previsto di passare dalla variante “__________” alla variante “__________”,

secondo cui non vi sarebbe stata nessuna partecipazione ai costi in caso di

ricovero in camera comune o semiprivata e una partecipazione ai costi del 35%,

ma al massimo fr. 2'000 per anno civile, in caso di ricovero in camera privata.

Nella dichiarazione sullo stato

di salute l’interessato ha risposto negativamente a tutte le domande, tra le

quali se nel corso degli ultimi 10 anni è stato in trattamento stazionario

(ospedale, clinica per disintossicazione, cura, riabilitazione, ecc.) o se

negli ultimi 5 anni è stato da un medico (medico di famiglia, psichiatra, ecc.)

o terapista (medicina alternativa, fisioterapia, consulenza alimentare, ecc.) o

gli è stata comunicata una diagnosi (“Ad esempio, a causa di malattia o […]

tumori o cancro […]”).

Sull’ultima pagina della

dichiarazione sullo stato di salute il convenuto ha confermato che le sue “indicazioni

contenute nel presente formulario di proposta – anche se le risposte sono state

scritte dalla/dal consulente alla clientela, dall’intermediaria/o oppure da

terzi – sono corrette e veritiere. In caso di risposta incompleta o non

veritiera, in virtù delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) in vigore e

della legge sul contratto d’assicurazione (LCA), l’assicuratore ha il diritto

di disdire il contratto”. Il convenuto ha inoltre dichiarato “di essere

vincolata/o dalla proposta per 14 giorni (in caso di visite mediche per 4

settimane)”.

Il 24 maggio 2023 l’assicuratore

ha scritto al convenuto, informandolo di aver chiesto un rapporto medico al dr.

med. __________ e che l’esame “del suo stato di salute ci perverrà nei

prossimi giorni. In seguito ci sarà possibile prendere una decisione.

All’occorrenza prevediamo di contattare anche altri fornitori di prestazioni.

Ci impegniamo a procedere in maniera celere. Sarà quindi nostra premura

contattarla il prima possibile” (doc. VIII/13).

Il 29 maggio 2023 la Clinica __________

ha chiesto all’assicuratore una garanzia per il ricovero di CV 1 per un “tumore

maligno del retto; Resezione del retto per via addominoperineale” (doc.

A4), che l’assicuratore ha concesso (doc. A4).

Con scritto del 4 giugno 2023 AT

1.

ha rifiutato la proposta d’assicurazione, tenuto conto “delle sue

indicazioni nella richiesta, nonché delle informazioni forniteci dal suo medico

[…]” (doc. VIII/14).

Alla luce di quanto sopra,

l’agire dell’assicuratore è stato corretto.

L’attrice, preso atto del

contenuto della proposta d’assicurazione del 20/24 maggio 2023, ha informato CV

1, prima del suo ricovero presso la Clinica __________, che avrebbe contattato

il suo medico curante ed eventualmente altri specialisti, prima di prendere una

decisione in merito alla modifica del contratto assicurativo.

Dopo aver preso atto delle

risposte fornite dal dr. med. __________, il 4 giugno 2023 l’attrice ha

rifiutato la modifica contrattuale.

Ciò è conforme sia all’art. 1 LCA

(proposta d’assicurazione) che all’art. 2 LCA (proposte speciali).

Per l’art. 1 cpv. 1 LCA, chi ha

fatto all’assicuratore la proposta d’un contratto di assicurazione rimane

vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine più breve

per l’accettazione. Secondo l’art. 1 cpv. 2 LCA rimane vincolato per quattro

settimane se l’assicurazione richiede una visita medica.

Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LCA

si ritiene accettata la proposta di prolungare o di modificare un contratto o

di rimettere in vigore un contratto sospeso, quando l’assicuratore non l’abbia

respinta entro quattordici giorni dal ricevimento. Ove una visita medica sia

richiesta dalle condizioni generali d’assicurazione, la proposta si ritiene

accettata se l’assicuratore non l’ha respinta entro quattro settimane dal

ricevimento (art. 2 cpv. 2 LCA). Queste disposizioni non si applicano alla

proposta di aumentare la somma assicurata (art. 2 cpv. 3 LCA).

Nel caso di specie al momento del

ricovero presso la Clinica __________, il 31 maggio 2023, l’assicuratore non

aveva ancora accettato la proposta d’assicurazione del convenuto, come del

resto indicatogli espressamente nello scritto del 24 maggio 2023 (doc. VIII/13)

ed aveva fornito la garanzia per il ricovero in camera privata presso il citato

nosocomio poiché era in vigore l’assicurazione ospedaliera __________ che

permetteva all’assicurato una degenza in camera privata con una franchigia del

70%, ma al massimo di fr. 14'000 all’anno.

Entro il termine di 4 settimane

(cfr. art. 1 cpv. 2 LCA e 2 cpv. 2 LCA), l’assicuratore ha poi, come suo

diritto, rifiutato, rispettivamente non accettato la proposta (doc. VIII/14),

ritenendo i rischi troppo elevati.

Non vi è pertanto stato alcun

inganno da parte dell’attrice.

Ne segue che il convenuto deve

all’assicuratore ancora un importo di fr. 4'204.65.

Considerato che l’attrice, come è

suo diritto, non ha accettato la richiesta di pagamento rateale, l’interessato

deve pagare l’intero debito in un’unica soluzione.

2.6

Per quanto concerne la richiesta di

pagamento dell’importo di fr. 250 a titolo di spese, l’art. __________ CGA

prevede che in caso di pagamenti diretti dell’assicuratore ai fornitori di

prestazioni, la persona assicurata è obbligata a rimborsare a AT 1 entro 30

giorni dalla fatturazione la franchigia e l’aliquota percentuale convenute.

Secondo l’art. __________ CGA se

la persona assicurata non dà seguito al suo obbligo di pagamento, vale per

analogia la cifra __________.

Per l’art. __________ CGA se il

premio non viene pagato entro la data di scadenza riportata in fattura, la

persona assicurata viene esortata per iscritto, con avvertenza delle

conseguenze di mora, ad effettuare il pagamento dei premi dovuti entro un

termine suppletivo di 14 giorni, ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LCA dall’invio

del richiamo. Se il richiamo rimane senza effetto, l’obbligo di erogare

prestazioni viene sospeso a partire dalla data di scadenza del termine di

richiamo.

Secondo l’art. __________ CGA

allo scadere del termine di richiamo, la persona assicurata deve versare

l’interesse di mora legalmente previsto. I costi del richiamo devono essere

assunti dalla persona assicurata.

In concreto l’assicuratore ha

dapprima sollecitato ed in seguito diffidato il convenuto a pagare quanto

pattuito contrattualmente. In assenza di qualsiasi pagamento, l’attrice è stata

costretta ad avviare una procedura esecutiva ed in seguito civile nei confronti

dell’interessato che ha saldato solo parte del suo debito.

L’importo per le spese di

sollecito e di diffida da lui cagionate, di fr. 250, è proporzionato rispetto

all’ammontare complessivo richiesto (fr. 6'369.65), ma appare eccessivo in

rapporto all’onere di natura amministrativa cagionato e non può essere riconosciuto

interamente. La somma delle spese sopportate non è stata comprovata

dall’attrice e può qui essere stabilita equamente, in fr. 100.-.

2.7

Per quanto concerne gli interessi

di mora, l’art. 104 cpv. 1 CO prevede che il debitore in mora al pagamento di

una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento

all’anno, quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura

minore.

Ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO

se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante

l’interpellazione del creditore. Secondo l’art. 102 cpv. 2 CO quando il giorno

dell’adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta

preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora

pel solo decorso di detto giorno.

Come visto, per l’art. __________

prima frase CGA allo scadere del termine di richiamo, la persona

assicurata deve versare l’interesse di mora legalmente previsto.

Nel caso di specie il richiamo

(sollecito) è stato inoltrato il 23 settembre 2023, con termine per il

pagamento scadente l’11 ottobre 2023 (doc. A6). Gli interessi sono dovuti al

più presto dall’11 ottobre 2023 (art. __________ prima frase CGA).

Considerati i pagamenti

intervenuti (doc. I, pag. 4), essi vanno calcolati al 5% come segue:

-

su fr. 6'369.65 dall’11 ottobre 2023 al 23 maggio 2024;

-

su fr. 6'174.65 dal 24 maggio 2024 all’11 luglio 2024;

-

su fr. 5’179.65 dal 12 luglio 2024 al 15 agosto 2024;

-

su fr. 4'984.65 dal 16 agosto 2024 al 24 settembre 2024;

-

su fr. 4'594.65 dal 25 settembre 2024 al 17 ottobre 2024;

-

su fr. 4'399.65 dal 18 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025;

-

su fr. 4'204.65 dal 30 gennaio 2025.

2.8

Per quanto concerne le spese

esecutive di fr. 74, che l’attrice giustamente non richiede, va rammentato che non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma

seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STF

K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003

KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti).

Per cui

queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma

rimangono a carico del debitore escusso.

2.9

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto il convenuto va condannato a versare

all’assicuratore l’importo di fr. 4'204.65, oltre fr. 100 di spese e interessi

di mora al 5% dall’11 ottobre 2023 come figura al considerando 2.7.

L’opposizione al Precetto Esecutivo

n. __________ del __________ dell’UE di __________ è rigettata in via

definitiva per l’importo di fr. 4'204.65, oltre fr. 100

di spese, gli interessi di mora di fr. 177.15 (ossia 6'369.65 : 100 x 5

: 365 x 203 giorni [11 ottobre 2023 – 30 aprile 2024])

ed interessi al 5% su fr. 6'369.65 dal 1° maggio 2024 al 23 maggio 2024, su

fr. 6'174.65 dal 24 maggio 2024 all’11 luglio 2024, su fr. 5’179.65 dal 12

luglio 2024 al 15 agosto 2024, su fr. 4'984.65 dal 16 agosto 2024 al 24

settembre 2024, su fr. 4'594.65 dal 25 settembre 2024 al 17 ottobre 2024, su

fr. 4'399.65 dal 18 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025, su fr. 4'204.65 dal 30

gennaio 2025.

2.10

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato dal servizio giuridico interno, non vanno assegnate ripetibili (STF

4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 con riferimenti; cfr. sentenza

4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III

47.

e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA

36.2022.19

del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA

36.2020.24

del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA

36.2017.109

del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione,

n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).

2.11

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche

STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie

tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza,

una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma

elettronica e senza il nominativo __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§ CV 1 è

condannato a versare a AT 1 fr. 4'204.65, oltre fr. 100

di spese e interessi di mora al 5% dall’11 ottobre 2023 come indicato al

considerando 2.7.

§§ L’opposizione al PE

n. __________ del __________ dell’UE di __________ è rigettata in via

definitiva per l’importo di fr. 4'204.65, oltre fr. 100

di spese, e gli interessi al 5% su fr. 6'369.65 dal 1° maggio 2024 al 23 maggio

2024, su fr. 6'174.65 dal 24 maggio 2024 all’11 luglio 2024, su fr.

5’179.65 dal 12 luglio 2024 al 15 agosto 2024, su fr. 4'984.65 dal 16 agosto

2024 al 24 settembre 2024, su fr. 4'594.65 dal 25 settembre 2024 al 17 ottobre

2024, su fr. 4'399.65 dal 18 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025, su fr. 4'204.65

dal 30 gennaio 2025.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il Presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni