36.2025.16
Rigetto dell'opposizione ad un PE, partecipazione ai costi per degenza in camera privata (LCA). Ammontare delle spese e degli interessi dovuti
16 giugno 2025Italiano23 min
i doc. da 11 a 15 di cui una copia immediatamente consegnata alla parte
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.16
cs
Lugano
16 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione del 9 aprile 2025 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. CV 1, nato nel __________, ha stipulato
presso AT 1 (in seguito: AT 1) l’assicurazione complementare alla LAMal
ambulatoriale __________ (variante: __________) e l’assicurazione complementare
alla LAMal ospedaliera __________ secondo la LCA (variante: __________), che
prevede, in caso di ricovero in camera privata, una partecipazione ai costi
pari al 70%, al massimo fr. 14'000 per anno civile.
1.2. CV 1 è stato degente presso la
Clinica __________ di __________ dal 31 maggio 2023 al 6 giugno 2023 in camera
privata a causa di una malattia. AT 1 ha versato al fornitore di prestazioni
l’importo complessivo di fr. 9'099.50 per i costi del reparto privato,
comprendenti le prestazioni per onorari medici e i medicamenti (doc. A5).
1.3. Il 4 agosto 2023 AT 1 ha chiesto
all’assicurato il rimborso dell’importo di fr. 6'369.65 quale partecipazione ai
costi di cura, pari al 70% dell’importo di fr. 9'099.50 (doc. A3).
1.4. Il 23 settembre 2023 l’assicuratore
ha sollecitato CV 1 a versare il dovuto (doc. A6). In assenza di qualsiasi
pagamento, il 21 ottobre 2023 AT 1 ha diffidato il proprio assicurato (doc. A6).
1.5. Il 28 febbraio 2024 CV 1 ha chiesto
di poter pagare ratealmente l’importo dovuto. AT 1 ha respinto la richiesta ed
ha presentato una domanda di esecuzione per l’importo di fr. 6'369.65, oltre
spese di fr. 250, interessi di fr. 194.65 ed interessi al 5% dal 1° maggio 2024.
La procedura è sfociata nel precetto esecutivo (in seguito: PE) n. __________
dell’UE di __________ del __________, contro cui l’interessato si è opposto
(doc. A9).
1.6. Il 7 maggio 2024 CV 1 ha nuovamente
domandato all’assicuratore di poter versare l’importo richiestogli ratealmente.
Anche in questo caso AT 1 ha respinto la domanda.
1.7. Dopo aver ricevuto il precetto
esecutivo, CV 1 ha provveduto ad effettuare alcuni pagamenti tra il 24 maggio
2024 ed il 30 gennaio 2025 per un importo complessivo di fr. 2'165.
1.8. Il 9 aprile 2025 AT 1 ha inoltrato
una petizione al TCA con la quale ha chiesto la condanna dell’assicurato al
pagamento dell’importo residuo di fr. 4'204.65 a saldo della partecipazione ai
costi di cura dell’Assicurazione ospedaliera __________ secondo la LCA
(conteggio del 4 agosto 2023), alle spese di fr. 250 e agli interessi di mora
del 5% dal 12 settembre 2023 come ai considerandi, nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ per l’importo
di fr. 6'369.65, oltre le spese di fr. 250 e gli interessi di mora al 5%. Spese
esecutive a carico del convenuto (doc. I).
1.9. Con osservazioni del 16 aprile 2025,
pervenute al TCA il 22 aprile 2025, l’assicurato ha preso posizione in merito
alla petizione di AT 1, chiedendone la reiezione (doc. III).
Il convenuto afferma che per
problemi di salute ha chiesto all’assicuratore “l’attivazione di una
copertura superiore”, la richiesta sarebbe stata approvata con effetto dal
1° giugno. Prima del ricovero ha presentato un documento attestante la nuova
copertura all’ospedale, che ha confermato il diritto “a una stanza privata”.
Dopo l’intervento l’assicuratore ha modificato la posizione, affermando che non
avrebbe avuto diritto alla camera privata, motivo per il quale gli è stato
chiesto dapprima un importo di fr. 6'000 ed in seguito di fr. 8'000. Per far
fronte al debito ha concordato un piano di rientro versando una prima rata di
fr. 1'000 ed in seguito di fr. 200 al mese. Percependo una rendita AVS di fr.
1'200, non può pagare un importo superiore.
Secondo il convenuto, l’assicuratore,
che avrebbe dovuto coprire i costi ospedalieri, non ha rispettato gli accordi
presi, causando gravi conseguenze economiche. CV 1 ritiene di essere stato
ingannato dall’assicuratore. È disponibile a trovare una situazione equa e a
pagare una parte dell’importo richiesto, ma non l’intera somma di fr. 8'000.
1.10. Il 23 aprile 2025 il TCA ha
convocato le parti per l’udienza di discussione da tenersi l’8 maggio 2025
(doc. V). L’invio raccomandato per il convenuto è ritornato al Tribunale ed è
stato ritrasmesso per Posta “A”. All’udienza dell’8 maggio 2025 si è presentata
solo la rappresentante di AT 1 (doc. VI).
1.11. L’udienza è stata nuovamente
aggiornata il 28 maggio 2025 (doc. VII). La convocazione è stata trasmessa al
convenuto sia per raccomandata, non ritirata da CV 1, che tramite posta “A”.
1.12. Il 28 maggio 2025 si sono presentate
entrambe le parti. Dall’udienza è emerso:
" (…)
Parte attrice si
conferma nelle sue richieste di petizione dell’azione, rileva come qualche
giorno prima del ricovero avvenuto il 31.5.2023 e durato sino al 6.6.2023 il
convenuto ha domandato un aumento della copertura complementare. La domanda è
avvenuta il 24.5.2023 al sig. CV 1 è stato trasmesso l’usuale modulo che
contiene le domande che l’assicuratore formula alfine di valutare il rischio e
per un’eventuale accettazione con riserva.
Il modulo non è stato
riempito nel senso che ha risposto negativamente a tutte le domande.
La copertura ossia
l’Upgrade è stato respinto mentre che lo stesso giorno della richiesta è stata
spedita una lettera al sig. CV 1 comunicandogli che la sua richiesta era
all’esame della Cassa.
Il convenuto rileva
come la decisione di non aumentare la copertura sia avvenuta solo a giugno e
non nel mese di maggio. Lui ha avuto contatto con la sig.ra __________ della
Cassa che gli ha comunicato che tutto era a posto.
Il sig. CV 1 sostiene
che sia stato un trucco dell’assicurazione che non gli ha detto quello che era
la situazione reale. Egli precisa che l’intervento aveva per oggetto la
rimozione di un tumore situato al colon.
Il tumore era stato
diagnostico e quindi si era deciso di toglierlo.
Il sig. CV 1 ritiene
che vista la situazione e il ritardo a giungo con cui è stata respinta la sua
richiesta di aumento assicurativo era convinto che avrebbe pagato fr. 800.-
mensili e quindi più di prima e per lui la cosa era a posto.
All’arrivo in Clinica
gli è stato detto che lui aveva diritto di beneficiare della camera privata.
Il convenuto precisa di
essere beneficiario di una rendita di vecchiaia dell’AVS, indica di avere
lavorato per 34 anni in Svizzera, da ultimo con una vendita di panini sua. A
domanda relativa alla sua pensione egli dice di ricevere poco. Non è al
beneficio di PC.
L’assicuratore produce
Fatti
i doc. da 11 a 15 di cui una copia immediatamente consegnata alla parte
convenuta che è comunque destinataria dei doc. 13,14. Il documento relativo
alla proposta assicurativa è già stata anch’essa (doc. 12) spedita a suo tempo
all’assicurato. Il doc. 15 è la prova dell’avvenuto pagamento della fattura
ospedaliera di fr. 9'099.50 da parte dell’assicuratore che ha soluto le pretese
non LAMal della Clinica. Il doc. 11 è la richiesta formulata per avere un
appuntamento come registrata nel sistema informatico dell’assicuratore.
Parte convenuta non ha
ulteriori mezzi di prova da produrre, non ha formulato osservazioni sui
documenti prodotti in questa sede da parte dell’assicuratore. In merito a
questi documenti non sono formulate osservazioni o richieste specifiche da
parte del sig. CV 1.
Nelle sue conclusioni
il sig. CV 1 chiede di poter pagare di meno per come si sono svolti i fatti.
Il Tribunale quindi non
acquisisce ulteriori prove motivo per cui l’istruttoria è così terminata.
Le parti rinunciano ad
ulteriormente esprimersi sia mediante allegato conclusivo sia ad un’udienza.”
(doc. VIII)
in diritto
Considerandi
In ordine
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se il convenuto deve versare all’assicuratore l’importo di
fr. 4'204.65, oltre accessori, quale partecipazione ai costi della degenza in
camera privata dal 31 maggio 2023 al 6 giugno 2023 sulla base dell’assicurazione
complementare alla LAMal ospedaliera __________ e se va rigettata in via
definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________
per l’importo di fr. 6'369.65 oltre accessori.
2.2
Il
TCA è competente a decidere nel merito della vertenza in applicazione degli
art. 7 CPC e 75 LCAMal.
Infatti, il convenuto è stato
degente presso la Clinica __________ a causa di una malattia (cfr. doc. A4) e l’assicurazione
ospedaliera __________ è un’assicurazione complementare alla LAMal che copre i
rischi previsti dalla LAMal (malattia in caso di degenza ospedaliera) e le cui
prestazioni sono destinate a completare quelle della LAMal (DTF 150 III 204;
STF 4A_12/2016 del 23 maggio 2017, consid. 1.2).
A questo proposito l’art. __________
delle condizioni supplementari dell’assicurazione ospedaliera __________
prevede che al verificarsi di un caso assicurato l’attrice eroga le prestazioni,
elencate nella tabella allegata, a titolo integrativo e successivamente alle
prestazioni di altre assicurazioni sociali, in modo particolare
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal
e/o dell’assicurazione infortuni secondo la LAINF.
Nel merito
2.3
Il convenuto ha sottoscritto
l’assicurazione complementare Ospedaliera __________, variante __________
variante __________. L’assicurazione prevede che in caso di degenza in camera
comune non viene prelevata nessuna partecipazione ai costi, che in caso di
degenza in camera semiprivata viene prelevata una partecipazione ai costi del
40%, al massimo fr. 8'000 per anno civile, e che in caso di degenza in camera
privata la partecipazione ai costi è pari al 70%, ma al massimo a fr. 14'000
per anno civile.
Al contratto si applicano le
condizioni generali valide dal 1° gennaio 2008 (in seguito: CGA) e le
condizioni supplementari valide dal 1° gennaio 2009 (in seguito: CS).
Per l’art. __________ CS
l’assicurazione prevede una copertura in tutta la Svizzera per i trattamenti
programmati ed una copertura in tutto il modo per i trattamenti d’urgenza.
Ai sensi dell’art. __________ CS
la persona assicurata prima del ricovero per un trattamento stazionario può
scegliere in quale divisione (comune, semiprivata o privata) desidera
sottoporsi al trattamento, rispettivamente soggiornare e paga la partecipazione
dei costi annua indicata nella polizza per la divisione scelta.
Le prestazioni sono computate
alla somma delle prestazioni assicurate per anno civile, secondo le date di
trattamento rispettivamente di esecuzione. I costi che si verificano dopo
l’esaurimento del diritto non possono essere riportati all’anno successivo
(art. __________ CS).
Secondo l’art. __________ CS le
prestazioni, rispettivamente i contributi previsti nelle CS saranno erogati
nella misura concordata, esclusivamente a titolo integrativo e successivamente
alle assicurazioni menzionate alla cifra __________ CGA, in modo particolare
successivamente all’Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la LAMal. Le parti di costi coperti da tali assicurazioni, nonché le
partecipazioni ai costi derivanti da tali assicurazioni non sono assicurate
nell’ambito dell’Assicurazione ospedaliera __________, indipendentemente dal
fatto che le assicurazioni menzionate siano stipulate o meno.
L’art. __________ prima frase CS
prevede che in caso di degenze stazionarie si applicano le partecipazioni ai
costi annuali indicati in polizza. Per le prestazioni erogate ambulatorialmente
vale una quota-parte generale del 10%.
Secondo l’art. __________ CS la
persona assicurata, prima del ricovero, per un trattamento può scegliere in
quale divisione (comune, semiprivata o privata) desidera sottoporsi al
trattamento stazionario rispettivamente desidera soggiornare, e paga la
partecipazione ai costi annuale corrispondente alla divisione scelta e
riportata nella polizza.
2.4
In concreto il 29 maggio 2023 l’assicurato
ha domandato, per il tramite della Clinica __________, una garanzia per un
ricovero in camera privata a causa di una malattia (doc. A4). L’attrice ha
fornito la garanzia (doc. A5) ed ha pagato al fornitore di prestazioni
l’importo derivante dalla degenza per il periodo dal 31 maggio 2023 al 6 giugno
2023.
per complessivi fr. 9'099.50 (doc. A5).
Conformemente all’assicurazione
sottoscritta dal convenuto, AT 1 ha domandato all’assicurato il versamento del
70% dell’importo rimborsato all’istituto ospedaliero, ossia fr. 6'369.65.
Accertato che CV 1 non ha pagato
la cifra richiesta neppure dopo il sollecito del 23 settembre 2023 (doc. A6) e
la diffida del 21 ottobre 2023 (doc. A6), l’assicuratore ha fatto spiccare un
precetto esecutivo di fr. 6'369.65, oltre spese per fr. 250, interessi di fr.
194.65
ed interessi al 5% dal 1° maggio 2024. Il 6 maggio 2024 il convenuto si
è opposto (doc. A9).
Al fine di saldare il proprio
debito, CV 1 ha versato fr. 195 il 24 maggio 2024, fr. 995 il 12 luglio 2024,
fr. 195 il 16 agosto 2024, due volte fr. 195 il 25 settembre 2024, fr. 195 il
18.
ottobre 2024, fr. 195 il 30 gennaio 2025, per complessivi fr. 2'165 (doc. I,
pag. 4).
2.5
Alla luce di quanto esposto questo
Tribunale deve concludere che l’assicuratore ha comprovato la sua pretesa.
Essa si fonda sull’assicurazione
complementare alla LAMal ospedaliera __________ sottoscritta dal convenuto e
sulla sua successiva degenza in camera privata dal 31 maggio 2023 al 6 giugno
2023.
che ha comportato costi pari a fr. 9'099.50, di cui fr. 6'369.65 a carico
dell’assicurato in applicazione della variante __________ dell’assicurazione
che prevede una partecipazione ai costi del 70%, ma al massimo di fr. 14'000
all’anno. Considerato che il convenuto ha già pagato un importo di fr. 2'165,
resta uno scoperto a suo carico di fr. 4'204.65 (6'369.65 – 2'165).
CV 1 sostiene tuttavia di aver
richiesto all’assicuratore, in data 24 maggio 2023, alcuni giorni prima del
ricovero, un aumento della sua copertura dell’assicurazione complementare, che
gli avrebbe permesso di soggiornare in una camera privata senza la necessità di
pagare una franchigia così elevata. Egli afferma che la sua richiesta è poi
stata respinta solo dopo la sua degenza presso la Clinica __________.
Dalle tavole processuali emerge
che il 17 maggio 2023 il convenuto ha chiamato l’assicuratore perché desiderava
concludere un’assicurazione complementare “per trattamenti non solo urgenti
e dopo incidenti al (sic!) estero” (doc. VIII/11). Dalla nota telefonica
emerge che l’interessato voleva avere l’appuntamento urgentemente nel
pomeriggio o al più tardi il giorno dopo (doc. VIII/11).
La proposta d’assicurazione è poi
stata sottoscritta il 20 maggio 2023 dall’assicuratore ed il 24 maggio 2023
dall’assicurato (doc. VIII/12) e prevedeva la modifica dell’assicurazione ambulatoriale
__________ e dell’assicurazione ospedaliera __________. Per quest’ultima era
stato previsto di passare dalla variante “__________” alla variante “__________”,
secondo cui non vi sarebbe stata nessuna partecipazione ai costi in caso di
ricovero in camera comune o semiprivata e una partecipazione ai costi del 35%,
ma al massimo fr. 2'000 per anno civile, in caso di ricovero in camera privata.
Nella dichiarazione sullo stato
di salute l’interessato ha risposto negativamente a tutte le domande, tra le
quali se nel corso degli ultimi 10 anni è stato in trattamento stazionario
(ospedale, clinica per disintossicazione, cura, riabilitazione, ecc.) o se
negli ultimi 5 anni è stato da un medico (medico di famiglia, psichiatra, ecc.)
o terapista (medicina alternativa, fisioterapia, consulenza alimentare, ecc.) o
gli è stata comunicata una diagnosi (“Ad esempio, a causa di malattia o […]
tumori o cancro […]”).
Sull’ultima pagina della
dichiarazione sullo stato di salute il convenuto ha confermato che le sue “indicazioni
contenute nel presente formulario di proposta – anche se le risposte sono state
scritte dalla/dal consulente alla clientela, dall’intermediaria/o oppure da
terzi – sono corrette e veritiere. In caso di risposta incompleta o non
veritiera, in virtù delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) in vigore e
della legge sul contratto d’assicurazione (LCA), l’assicuratore ha il diritto
di disdire il contratto”. Il convenuto ha inoltre dichiarato “di essere
vincolata/o dalla proposta per 14 giorni (in caso di visite mediche per 4
settimane)”.
Il 24 maggio 2023 l’assicuratore
ha scritto al convenuto, informandolo di aver chiesto un rapporto medico al dr.
med. __________ e che l’esame “del suo stato di salute ci perverrà nei
prossimi giorni. In seguito ci sarà possibile prendere una decisione.
All’occorrenza prevediamo di contattare anche altri fornitori di prestazioni.
Ci impegniamo a procedere in maniera celere. Sarà quindi nostra premura
contattarla il prima possibile” (doc. VIII/13).
Il 29 maggio 2023 la Clinica __________
ha chiesto all’assicuratore una garanzia per il ricovero di CV 1 per un “tumore
maligno del retto; Resezione del retto per via addominoperineale” (doc.
A4), che l’assicuratore ha concesso (doc. A4).
Con scritto del 4 giugno 2023 AT
1.
ha rifiutato la proposta d’assicurazione, tenuto conto “delle sue
indicazioni nella richiesta, nonché delle informazioni forniteci dal suo medico
[…]” (doc. VIII/14).
Alla luce di quanto sopra,
l’agire dell’assicuratore è stato corretto.
L’attrice, preso atto del
contenuto della proposta d’assicurazione del 20/24 maggio 2023, ha informato CV
1, prima del suo ricovero presso la Clinica __________, che avrebbe contattato
il suo medico curante ed eventualmente altri specialisti, prima di prendere una
decisione in merito alla modifica del contratto assicurativo.
Dopo aver preso atto delle
risposte fornite dal dr. med. __________, il 4 giugno 2023 l’attrice ha
rifiutato la modifica contrattuale.
Ciò è conforme sia all’art. 1 LCA
(proposta d’assicurazione) che all’art. 2 LCA (proposte speciali).
Per l’art. 1 cpv. 1 LCA, chi ha
fatto all’assicuratore la proposta d’un contratto di assicurazione rimane
vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine più breve
per l’accettazione. Secondo l’art. 1 cpv. 2 LCA rimane vincolato per quattro
settimane se l’assicurazione richiede una visita medica.
Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LCA
si ritiene accettata la proposta di prolungare o di modificare un contratto o
di rimettere in vigore un contratto sospeso, quando l’assicuratore non l’abbia
respinta entro quattordici giorni dal ricevimento. Ove una visita medica sia
richiesta dalle condizioni generali d’assicurazione, la proposta si ritiene
accettata se l’assicuratore non l’ha respinta entro quattro settimane dal
ricevimento (art. 2 cpv. 2 LCA). Queste disposizioni non si applicano alla
proposta di aumentare la somma assicurata (art. 2 cpv. 3 LCA).
Nel caso di specie al momento del
ricovero presso la Clinica __________, il 31 maggio 2023, l’assicuratore non
aveva ancora accettato la proposta d’assicurazione del convenuto, come del
resto indicatogli espressamente nello scritto del 24 maggio 2023 (doc. VIII/13)
ed aveva fornito la garanzia per il ricovero in camera privata presso il citato
nosocomio poiché era in vigore l’assicurazione ospedaliera __________ che
permetteva all’assicurato una degenza in camera privata con una franchigia del
70%, ma al massimo di fr. 14'000 all’anno.
Entro il termine di 4 settimane
(cfr. art. 1 cpv. 2 LCA e 2 cpv. 2 LCA), l’assicuratore ha poi, come suo
diritto, rifiutato, rispettivamente non accettato la proposta (doc. VIII/14),
ritenendo i rischi troppo elevati.
Non vi è pertanto stato alcun
inganno da parte dell’attrice.
Ne segue che il convenuto deve
all’assicuratore ancora un importo di fr. 4'204.65.
Considerato che l’attrice, come è
suo diritto, non ha accettato la richiesta di pagamento rateale, l’interessato
deve pagare l’intero debito in un’unica soluzione.
2.6
Per quanto concerne la richiesta di
pagamento dell’importo di fr. 250 a titolo di spese, l’art. __________ CGA
prevede che in caso di pagamenti diretti dell’assicuratore ai fornitori di
prestazioni, la persona assicurata è obbligata a rimborsare a AT 1 entro 30
giorni dalla fatturazione la franchigia e l’aliquota percentuale convenute.
Secondo l’art. __________ CGA se
la persona assicurata non dà seguito al suo obbligo di pagamento, vale per
analogia la cifra __________.
Per l’art. __________ CGA se il
premio non viene pagato entro la data di scadenza riportata in fattura, la
persona assicurata viene esortata per iscritto, con avvertenza delle
conseguenze di mora, ad effettuare il pagamento dei premi dovuti entro un
termine suppletivo di 14 giorni, ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LCA dall’invio
del richiamo. Se il richiamo rimane senza effetto, l’obbligo di erogare
prestazioni viene sospeso a partire dalla data di scadenza del termine di
richiamo.
Secondo l’art. __________ CGA
allo scadere del termine di richiamo, la persona assicurata deve versare
l’interesse di mora legalmente previsto. I costi del richiamo devono essere
assunti dalla persona assicurata.
In concreto l’assicuratore ha
dapprima sollecitato ed in seguito diffidato il convenuto a pagare quanto
pattuito contrattualmente. In assenza di qualsiasi pagamento, l’attrice è stata
costretta ad avviare una procedura esecutiva ed in seguito civile nei confronti
dell’interessato che ha saldato solo parte del suo debito.
L’importo per le spese di
sollecito e di diffida da lui cagionate, di fr. 250, è proporzionato rispetto
all’ammontare complessivo richiesto (fr. 6'369.65), ma appare eccessivo in
rapporto all’onere di natura amministrativa cagionato e non può essere riconosciuto
interamente. La somma delle spese sopportate non è stata comprovata
dall’attrice e può qui essere stabilita equamente, in fr. 100.-.
2.7
Per quanto concerne gli interessi
di mora, l’art. 104 cpv. 1 CO prevede che il debitore in mora al pagamento di
una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento
all’anno, quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura
minore.
Ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO
se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante
l’interpellazione del creditore. Secondo l’art. 102 cpv. 2 CO quando il giorno
dell’adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta
preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora
pel solo decorso di detto giorno.
Come visto, per l’art. __________
prima frase CGA allo scadere del termine di richiamo, la persona
assicurata deve versare l’interesse di mora legalmente previsto.
Nel caso di specie il richiamo
(sollecito) è stato inoltrato il 23 settembre 2023, con termine per il
pagamento scadente l’11 ottobre 2023 (doc. A6). Gli interessi sono dovuti al
più presto dall’11 ottobre 2023 (art. __________ prima frase CGA).
Considerati i pagamenti
intervenuti (doc. I, pag. 4), essi vanno calcolati al 5% come segue:
-
su fr. 6'369.65 dall’11 ottobre 2023 al 23 maggio 2024;
-
su fr. 6'174.65 dal 24 maggio 2024 all’11 luglio 2024;
-
su fr. 5’179.65 dal 12 luglio 2024 al 15 agosto 2024;
-
su fr. 4'984.65 dal 16 agosto 2024 al 24 settembre 2024;
-
su fr. 4'594.65 dal 25 settembre 2024 al 17 ottobre 2024;
-
su fr. 4'399.65 dal 18 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025;
-
su fr. 4'204.65 dal 30 gennaio 2025.
2.8
Per quanto concerne le spese
esecutive di fr. 74, che l’attrice giustamente non richiede, va rammentato che non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma
seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STF
K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003
KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti).
Per cui
queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma
rimangono a carico del debitore escusso.
2.9
Alla luce
di tutto quanto sopra esposto il convenuto va condannato a versare
all’assicuratore l’importo di fr. 4'204.65, oltre fr. 100 di spese e interessi
di mora al 5% dall’11 ottobre 2023 come figura al considerando 2.7.
L’opposizione al Precetto Esecutivo
n. __________ del __________ dell’UE di __________ è rigettata in via
definitiva per l’importo di fr. 4'204.65, oltre fr. 100
di spese, gli interessi di mora di fr. 177.15 (ossia 6'369.65 : 100 x 5
: 365 x 203 giorni [11 ottobre 2023 – 30 aprile 2024])
ed interessi al 5% su fr. 6'369.65 dal 1° maggio 2024 al 23 maggio 2024, su
fr. 6'174.65 dal 24 maggio 2024 all’11 luglio 2024, su fr. 5’179.65 dal 12
luglio 2024 al 15 agosto 2024, su fr. 4'984.65 dal 16 agosto 2024 al 24
settembre 2024, su fr. 4'594.65 dal 25 settembre 2024 al 17 ottobre 2024, su
fr. 4'399.65 dal 18 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025, su fr. 4'204.65 dal 30
gennaio 2025.
2.10
Non
vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore,
rappresentato dal servizio giuridico interno, non vanno assegnate ripetibili (STF
4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 con riferimenti; cfr. sentenza
4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III
47.
e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA
36.2022.19
del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA
36.2020.24
del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA
36.2017.109
del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95
cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor
Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione,
n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).
2.11
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche
STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è
ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,
come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie
tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.
7.
CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno
1997.
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza,
una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma
elettronica e senza il nominativo __________.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è parzialmente accolta.
§ CV 1 è
condannato a versare a AT 1 fr. 4'204.65, oltre fr. 100
di spese e interessi di mora al 5% dall’11 ottobre 2023 come indicato al
considerando 2.7.
§§ L’opposizione al PE
n. __________ del __________ dell’UE di __________ è rigettata in via
definitiva per l’importo di fr. 4'204.65, oltre fr. 100
di spese, e gli interessi al 5% su fr. 6'369.65 dal 1° maggio 2024 al 23 maggio
2024, su fr. 6'174.65 dal 24 maggio 2024 all’11 luglio 2024, su fr.
5’179.65 dal 12 luglio 2024 al 15 agosto 2024, su fr. 4'984.65 dal 16 agosto
2024 al 24 settembre 2024, su fr. 4'594.65 dal 25 settembre 2024 al 17 ottobre
2024, su fr. 4'399.65 dal 18 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025, su fr. 4'204.65
dal 30 gennaio 2025.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il Presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni