Lexipedia

Decisione

36.2025.17

Ricorso per denegata/ritardata giustizia parzialmente accolto. L'assicuratore ha emanato una decisione formale solo per uno dei due periodi per i quali la persona assicurata ha chiesto il rimborso del

20 giugno 2025Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i quasi 17 mesi trascorsi dalla richiesta di autorizzazione a trasmettere

l’incarto dell’interessata agli esperti per lo svolgimento di una perizia e il

ricorso per denegata giustizia (cfr. STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017,

consid. 2.4).

In una sentenza C-1000/2018 del

28 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso

per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di

invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che

all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,

l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non poteva essere

imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre

una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante

i 7 mesi trascorsi dalla data in cui il mandato per la perizia

pluridisciplinare fosse stato registrato nella piattaforma “SuisseMED@P” e i 12

mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF,

puntualizzando, al consid. 3.6, quanto segue:

" (…) In

virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che interessano tre o più

discipline mediche, devono essere eseguite da un centro peritale con cui

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una convenzione.

Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e professionale di

cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio

mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P" (art. 72bis cpv. 2

OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale ha già avuto

modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile 2016, in merito

ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di

attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma

elettronica "SuisseMED@P". In particolare, il Tribunale federale ha

stabilito che, durante la fase di svolgimento delle perizie pluridisciplinari

tendenti a valutare l'invalidità di un assicurato, il funzionamento della

menzionata piattaforma elettronica rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57

lett. f LAI). Non compete dunque ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal

profilo del diniego di giustizia, sulle difficoltà ed i ritardi che si sono

verificati nell'ambito dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato,

essendo piuttosto compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare

l'adempimento da parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed impartire

a quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi (art.

64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto che

l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo nell'esecuzione

di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel contesto

dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso, l'assenza

di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di giustizia

(sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). (…)”

In una sentenza C-2665/2020 del

10 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo federale nell’ambito di un

ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di

invalidità per assicurati residenti all’estero, ha ritenuto che

all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,

l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non fosse imputabile un

ritardo ingiustificato, considerato che erano trascorsi 9 mesi tra la sentenza

di rinvio del 4 luglio 2018 (passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14

aprile 2019 (data della perizia reumatologica) rispettivamente altri 13 mesi

tra il 14 aprile 2019 e il 20 maggio 2020 (data di deposito del ricorso per

denegata giustizia), nel non essere stata in grado di organizzare la

discussione plenaria tra i periti, la cui organizzazione, per difficoltà di

coordinazione tra le parti, era stata demandata al __________. Nella medesima

occasione il TAF ha pure rilevato che “Dalla primavera 2020 la procedura è

infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza

della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata

dal virus Covid 19” (cfr. consid. 7.2.2.2 in fine della STFA in questione).

In una sentenza 9C_91/2025 del 7

marzo 2025, il Tribunale federale ha affermato:

" 1. Gegen

das unrechtmäßige Verzögern oder Verweigern eines anfechtbaren Entscheides kann

Beschwerde geführt werden (Art. 94 BGG). Jede Person hat im Verfahren vor

Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf Beurteilung innert angemessener

Frist (Art. 29 Abs. 1 BV; vgl. auch Art. 61 lit. a

ATSG sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Eine Rechtsverzögerung und damit

eine Verletzung dieser Verfahrensgarantie liegt nach der Rechtsprechung unter

anderem dann vor, wenn eine Gerichts- oder Verwaltungsbehörde einen Entscheid

nicht binnen der Frist fasst, welche nach der Natur der Sache und der

Gesamtheit der übrigen Umstände als angemessen erscheint. Ob sich die gegebene

Verfahrensdauer mit dem Anspruch des Bürgers auf Rechtsschutz innert

angemessener Frist verträgt oder nicht, ist am konkreten Einzelfall zu prüfen. Maßgeblich ist namentlich die Art des Verfahrens, die Schwierigkeit

der Materie und das Verhalten der Beteiligten (Urteile 9C_74/2021 vom 11. März

2021 E. 1;5A_768/2020 vom 23. November 2020 E. 2; Felix Uhlmann, in: Basler

Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 94

BGG mit weiteren Hinweisen). Dabei kann die Gesamtdauer des Verfahrens

auch dann als unangemessen erscheinen, wenn die Verfahrensdauer vor der

jeweiligen Instanz für sich allein noch als angemessen gilt (Urteil 8C_633/2014

vom 11. Dezember 2014 E. 3.1, in: SVR 2015 IV Nr. 12 S. 33; UHLMANN, a.a.O., N.

6 zu Art. 94 BGG). So bejahte das Bundesgericht beispielsweise eine unrechtmäßige

Verzögerung des Verfahrens in einem Fall, in welchem die gesamte

Verfahrensdauer 33 Monate seit Anhängig machen und 27 Monate seit Eintritt der

Behandlungsreife erreicht hatte (BGE 125 V 373). Ebenso entschied der

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), dass eine Verfahrensdauer

von neuneinhalb Jahren im Streit um eine Invalidenrente im Hinblick auf die

Bedeutung des Entscheides für die leistungsansprechende Person zu lang sei

(Urteil des EGMR Stamoulakatos gegen Griechenland vom 26. November 1997,

164/1996/783/984, § 39, vgl. Recueil CourEDH 1997-VII S. 2640).”

Nel caso giudicato dall’Alta

Corte, il Tribunale cantonale dopo la sentenza federale di rinvio del 3

febbraio 2021, ha allestito una perizia giudiziaria, redatta il 27 giugno 2022,

su cui le parti hanno potuto prendere posizione, ciò che il ricorrente ha fatto

il 13 ottobre 2022. Il 14 novembre 2022 il Tribunale cantonale non è entrato

nel merito di una domanda di ricusa (consid. 2.1). Da allora, e malgrado gli

scritti del 5 dicembre 2024 e del 10 gennaio 2025, il Tribunale cantonale non

ha più compiuto alcun passo (consid. 2.2).

Al consid. 2.3 il Tribunale

federale ha evidenziato che la procedura era pendente dal 3 febbraio 2021, dopo

la sentenza federale di rinvio, ossia da circa 4 anni al momento dell’inoltro

del ricorso per denegata giustizia. Considerato che si trattava della

continuazione di una procedura avviata con un ricorso inoltrato nel mese di

novembre 2018, l’istanza cantonale avrebbe dovuto agire in maniera rapida,

indipendentemente dalla questione di sapere se la fattispecie, alla luce della

perizia del 27 giugno 2022, era pronta per il giudizio (“spruchreif”) e

se era necessario procedere con ulteriori accertamenti. Anche se il ricorrente

ha inizialmente contribuito al prolungamento della procedura, dal 13 ottobre

2022, con l’inoltro delle osservazioni, non può poteva essere ritenuto come

corresponsabile della procrastinazione della causa. Solo il tribunale cantonale

è responsabile della sua inattività negli ultimi due anni in cui è rimasto

fermo senza compiere ulteriori passi procedurali.

Il Tribunale federale ha accolto

il ricorso per ritardata giustizia e ha ingiunto all’istanza cantonale di

riprendere immediatamente in mano la procedura e meglio emettere la sentenza se

la causa è pronta per il giudizio oppure effettuare subito gli accertamenti

ancora necessari. La richiesta di fissazione di un termine specifico non può

essere accolta per motivi di parità di trattamento dinanzi alla legge (“[…] Die Ansetzung einer konkreten

Behandlungsfrist, wie vom Beschwerdeführer gefordert, kann aus Gründen der

Rechtsgleichheit grundsätzlich nicht angeordnet werden (Urteil 2C_119/2024 vom

1. März 2024 E. 5; UHLMANN, a.a.O., N. 8 zu Art. 94 BGG).”).

Il

Tribunale federale ha condannato il Canton Zurigo a pagare fr. 1'500 al

ricorrente, rappresentato da un avvocato.

In una STF 9C_216/2024 del 30

aprile 2025, dove ha fatto riferimento all’appena citata STF 9C_91/2025 del 7

marzo 2025, il Tribunale federale, in un caso dove il Tribunale cantonale delle

assicurazioni di Soletta dopo il ricorso del 4 ottobre 2022 fino all’emissione

della decisione del 3 aprile 2024, a parte la richiesta dell’anticipo delle

spese e dell’udienza del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo (“inhaltlich komplett untätig geblieben”), e dove il ricorrente ha fatto valere una violazione del

principio di celerità e della ragionevole durata del procedimento (art. 61

lett. a LPGA, art. 6 CEDU e art. 29 cpv. 1 Cost. fed.), ha affermato che la

durata complessiva del processo, pari a un anno e mezzo innanzi all’autorità

cantonale, non supera palesemente i limiti usuali anche per i procedimenti di

media complessità (“Die

Gesamtdauer des kantonalen Beschwerdeverfahrens von etwa anderthalb Jahren

sprengt indessen den Rahmen des Üblichen selbst bei einem durchschnittlich

aufwendigen Verfahren offenkundig nicht, so dass sich auch eine Betrachtung

einzelner Prozessabschnitte unter dem Aspekt des Beschleunigungsgebots erübrigt

(zu den einschlägigen Kriterien [namentlich Art des Verfahrens, Schwierigkeit

der Materie und Verhalten der Beteiligten] vgl. Urteil 9C_91/2025 vom 7.

März 2025 E. 1).”).

Non

va infine dimenticato che in una STF

8C_162/2022 del 9 agosto 2022, al consid. 5.4, il Tribunale federale ha affermato

che “[…] S'agissant de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt

cantonal du 3 décembre 2020 et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle

constitue un simple "temps mort" ou si elle est due à une surcharge

de travail de l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas

-, au vu de sa brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni

de justice […]” (sottolineatura

del redattore).

2.3. In

concreto il 25 aprile 2025 l’assicuratore ha emesso una decisione formale

tramite la quale indica i motivi per i quali ha respinto la richiesta di

rimborso dei costi delle cure infermieristiche (doc. 15 e consid. 1.11.).

CO

1 fa sempre riferimento al solo periodo dal 17 luglio 2024 al 16 gennaio 2025 (“[…]

prescrizione medica del 17 luglio 2024 del Dr. __________ […]”; “[…]

l’assicuratore richiede al Dr. __________ le seguenti informazioni riguardanti

i servizi dal 17 luglio 2024 al 16 gennaio 2025 […]”; “[…] richiede

anche a __________ le seguenti informazioni riguardanti i servizi dal 17 luglio

2024 al 16 gennaio 2025 […]”; “[…] Il 24 settembre 2024, l’assicuratore

informa __________ che, sulla base della documentazione ricevuta, le

prestazioni richieste per il periodo dal 17 luglio 2024 al 16 gennaio 2025 sono

completamente respinte […]”).

Anche

Considerandi

nella risposta di causa l’assicuratore accenna solo al periodo dal 17 luglio

2024.

al 16 gennaio 2025 (doc. III; punto 2: “[…] Il 24 settembre 2024, la CO

1.

informa la __________ che, sulla base della documentazione ricevuta, le

prestazioni richieste per il periodo dal 17 luglio 2024 al 16 gennaio 2025 sono

integralmente respinte (doc. N° 3)”).

Non

viene invece citata, né nella decisione formale, né nella risposta di causa, la

richiesta di riconoscimento delle prestazioni infermieristiche per il periodo

dal 25 giugno 2024 (doc. A3) al 16 luglio 2024, contrariamente, ad esempio a

quanto figura nello scritto del 24 settembre 2024 (doc. A5).

La

causa può quindi essere stralciata dai ruoli solo nella misura in cui copre il

periodo dal 17 luglio 2024 al 16 gennaio 2025 (in questo senso, cfr. ordinanza

del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; cfr. anche STCA 36.2023.29 del 16

novembre 2023; STCA 36.2018.1 del 25 gennaio 2018).

Infatti, la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Il TCA deve pertanto esaminare se

l’assicuratore ha commesso una denegata/ritardata giustizia per non aver emesso

alcuna decisione formale in merito al periodo dal 25 giugno 2024 al 16 luglio

2024.

Inoltre,

per decidere circa il diritto alle ripetibili, occorre comunque rispondere alla

questione di sapere se erano dati i presupposti per ammettere l’esistenza di

una ritardata giustizia anche per il periodo dal 17 luglio 2024 al 16 gennaio

2025.

(cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015).

2.4

Relativamente al periodo dal 25

giugno 2024 al 16 luglio 2024, l’assicuratore ha commesso una denegata

giustizia.

Esso, infatti, non ha emesso

alcuna decisione formale in merito alla domanda di rimborso delle prestazioni

infermieristiche per il periodo dal 25 giugno 2024 al 16 luglio 2024 malgrado

fosse suo compito decidere nel merito (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e

riferimenti ivi menzionati) e malgrado ne avesse gli elementi per farlo,

considerato che si è espresso sul periodo successivo.

CO 1 d’altra parte, nella

risposta di causa, non indica alcuna ragione per la quale non ha accennato alle

prestazioni infermieristiche fornite dal 25 giugno 2024 al 16 luglio 2024,

differentemente da quanto figurava nello scritto del 24 settembre 2024.

Da parte sua l’insorgente ha

sempre chiesto la copertura dei costi delle cure infermieristiche a partire dal

25/26 giugno 2024 (cfr. lettera del 6 novembre 2024 [doc. A6]; lettera dell’11

dicembre 2024 [doc. A7]; lettera del 16 gennaio 2025 [doc. A8]), lettera del 3

febbraio 2025 [doc. A10]) e non solo dal 17 luglio 2024.

Accertato che l’assicuratore non

ha emesso alcuna decisione in merito al periodo dal 25 giugno 2024 al 16 luglio

2024.

benché ne avesse la possibilità poiché si è espresso sul periodo

successivo, il TCA deve constatare che l’assicuratore ha commesso una denegata

giustizia (cfr. sul tema: KIESER, ATSG Kommentar 2024, 5a edizione, n. 41 e

seguenti ad art. 56, pag. 1085 e seguenti).

CO 1 deve immediatamente emanare

una decisione anche su questo punto.

2.5

Chiamato a pronunciarsi in merito

alla ritardata giustizia per avere emesso una decisione formale che si esprime

sul periodo dal 17 luglio 2024 al 16 gennaio 2025 in data 24 aprile 2025,

questo TCA constata che tra l’inoltro della richiesta di rimborso inoltrata il

19.

luglio 2024 (doc. A2) e la presentazione del ricorso del 9 aprile 2025 sono

trascorsi poco meno di 9 mesi.

In quel lasso di tempo

l’assicuratore ha chiesto al curante, dr. med. __________ e all’__________ che

si occupava delle cure infermieristiche, __________, della documentazione, che

è stata trasmessa il 27 agosto 2024, rispettivamente il 1° settembre 2024. Il

24.

settembre 2024 l’assicuratore ha rifiutato la presa a carico delle

prestazioni indicando, tra l’altro l’assenza di alcune indicazioni ritenute

importanti ed elencate nello scritto (doc. A5). Dopo aver ricevuto i solleciti

del 20 novembre 2024, del 4 dicembre 2024, dell’11 dicembre 2024 e del 16

gennaio 2025, CO 1 ha scritto a __________, ribadendo il rifiuto

dell’assunzione dei costi delle prestazioni ed indicando di non aver ancora

ricevuto tutta la documentazione richiesta il 7 agosto 2024 ed ha domandato

ulteriori precisazioni in merito alle prestazioni fornite. Il 28 gennaio 2025

l’assicuratore ha ribadito di non versare altre prestazioni (doc. A9). Dopo

aver chiesto il 5 febbraio 2025, a __________, la procura, subito trasmessa, ed

il 18 febbraio 2025 i documenti di identità del ricorrente e della madre,

inviati una settimana dopo, e non avere richiamato l’insorgente dopo che questi

ha cercato un contatto telefonico il 27 ed il 31 marzo 2025, in data 24 aprile

2025.

l’assicuratore ha emesso la decisione formale.

Dalle tavole processuali emerge che

l’amministrazione ha adottato le misure necessarie per fare avanzare la

procedura ed ha provveduto da intraprendere le misure atte a realizzare quanto

necessario per stabilire con la giusta accuratezza l’eventuale diritto a

prestazioni del ricorrente.

In tale contesto va evidenziato

che un accertamento insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante

costituisce una violazione del principio inquisitorio che regge la procedura delle

assicurazioni sociali (sul tema cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017,

consid. 2.4 e STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.1; STCA 32.2020.63

del 23 novembre 2020, consid. 2.10 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021,

consid. 2.10).

Questo Tribunale rileva

segnatamente che l’amministrazione è stata attiva nell’istruire la causa,

chiedendo al ricorrente documentazione e precisazioni in merito alle cure

prestate.

A questo proposito va rammentato

che la madre del ricorrente è stata assunta da __________ quale familiare

curante.

La questione del rimborso dei

costi delle cure infermieristiche da parte dei familiari curanti è stata

recentemente oggetto di numerosi interventi parlamentari in seguito alla STF

9C_385/2023 dell’8 maggio 2024, pubblicata in DTF 150 V 273, dove il Tribunale

federale ha rammentato che secondo la DTF 145 V 161, consid. 5, i familiari della persona assicurata che sono impiegati da

un'organizzazione autorizzata per la cura e l'aiuto a domicilio possono

fornire, anche senza una formazione per personale di cura, delle cure di base

secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 OPre a carico dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questa giurisprudenza è applicabile

per analogia anche alle cure psichiatriche di base ai sensi dell'art. 7 cpv. 2

lett. c n. 2 OPre (consid. 4.3.5 e 4.3.6). Un disturbo dello spettro autistico

con deficit cognitivi significativi è un danno alla salute mentale con valore

di malattia che, in linea di principio, è idoneo a giustificare il diritto alle

prestazioni ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. c n. 2 OPre (consid. 4.4.3).

In seguito a tale decisione, vi è

stata un’interrogazione del 12 settembre 2024 (n. 24.1037) della consigliera

nazionale Sarah Wyss (standard minimi per le organizzazioni di cure e d’aiuto a

domicilio che impiegano familiari curanti), in seguito al quale il 27 novembre

2024.

il Consiglio federale ha risposto, ricordando che anche in seguito

all’interpellanza n. 23.3191 del consigliere nazionale del Centro Benjamin

Roduit (“La remunerazione delle cure di base ai familiari senza formazione

specifica va a scapito della qualità delle cure?”), sta elaborando un

rapporto che dovrebbe essere disponibile per metà 2025; un’interpellanza (n.

24.

) del 12 settembre 2024 del consigliere nazionale PLR Damian Müller

(l’importanza e la rilevanza sistemica dei familiari di persone con malattie

mentali), cui il Consiglio federale ha risposto il 27 novembre 2024;

un’interpellanza (n. 24.3952) del 23 settembre 2024 del consigliere nazionale

PLR Philippe Nantermod (indennizzazione da parte dell’AOMS delle cure

psichiatriche di base fornite a un membro della famiglia da non professionisti)

a cui il Consiglio federale ha risposto il 27 novembre 2024; un’interpellanza

del 26 settembre 2024 n. 24.4058 del Consigliere agli Stati del Centro, Peter

Hegglin, (il Consiglio federale è realmente consapevole della gravità della

situazione?) cui il Consiglio federale ha risposto il 27 novembre 2024, un

postulato (n. 24.4352) del 12 dicembre 2024 del consigliere nazionale del

Gruppo dei verdi liberali Patrick Hässig (per una definizione dei familiari

curanti), cui il Consiglio federale ha risposto il 12 febbraio 2025, una

mozione (n. 24.4353) del medesimo consigliere nazionale (assoggettare ai

principi del diritto del lavoro i familiari curanti impiegati da

un’organizzazione di cura e aiuto a domicilio), cui il Consiglio federale ha

risposto il 19 febbraio 2025, un’ulteriore mozione (n. 24.4355) del 12 dicembre

2024.

del medesimo consigliere nazionale (ridurre i contributi versati alle

aziende che assumono familiari curanti), cui il Consiglio federale ha risposto

il 12 febbraio 2025, una mozione (n. 24.4356) del 12 dicembre 2024 della

consigliera nazionale socialista Ursula Zybach (ridurre i contributi versati

alle aziende che assumo i familiari curanti), su cui il Consiglio federale ha

preso posizione il 12 febbraio 2025. Va anche citata la mozione del 21 dicembre

2023.

(n. 23.4470) della consigliera nazionale UDC Martina Bircher

(organizzazioni Spitex. No a modelli aziendali che gravano sui familiari

curanti), su cui il Consiglio federale ha preso posizione il 14 febbraio 2024 e

ritirata il 26 febbraio 2024.

Non va poi dimenticato che con

STF 9C_480/2022 del 29 agosto 2024, pubblicata in DTF 151 V 1, il Tribunale federale

ha esaminato il coordinamento

intersistemico dei contributi dell'assicurazione sanitaria obbligatoria delle

cure medico-sanitarie per i costi delle cure di base (prestazione in natura) in

relazione all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità

(prestazione pecuniaria); nessuna riduzione dei sussidi di assistenza a causa

di sovra indennizzo (modifica della giurisprudenza). In caso di concomitanza di prestazioni di diverse

assicurazioni sociali, il sovra indennizzo viene generalmente valutato in base

al principio della concordanza dei diritti ("Kongruenzprinzip")

(consid. 6.1). Nel rapporto tra i contributi per le cure di base e l'assegno

per grandi invalidi, la giurisprudenza sinora applicabile si è fondata in modo

decisivo sul criterio della similarità delle cure, rispettivamente dell'aiuto

(consid. 6.2 e 6.3). Per decidere la questione della similarità delle

prestazioni assicurative (art. 69 cpv. 1 LPGA) è anzitutto determinante la

terminologia degli art. 14 segg. LPGA (prestazioni in natura o pecuniarie)

(consid. 6.4). Il sovra indennizzo presuppone quindi una concordanza funzionale

per quanto riguarda la natura e gli effetti delle prestazioni concorrenti; i

contributi per le cure e gli assegni per grandi invalidi sono diversi dal punto

di vista funzionale (consid. 6.5). La prescrizione secondo cui solo le

prestazioni "aventi uno scopo identico" sono incluse nel calcolo del

sovra indennizzo esige inoltre una concordanza materiale della spesa assicurata

(concordanza del contenuto delle cure di base e degli aiuti per compiere gli

atti ordinari della vita); i contributi per le cure e l'assegno per grandi

invalidi sono ampiamente complementari sotto questo aspetto (consid. 6.6). Nella

dottrina prevale l'opinione che l'art. 69 cpv. 2 LPGA imponga un metodo

globale che sostituisce o relativizza il metodo della concordanza dei diritti

previsto dal cpv. 1 (consid. 8.2). Anche la genesi dell'art. 69

LPGA dimostra che non esiste una tale contraddizione; il cpv. 2 non influisce

sulla questione regolata dal cpv. 1, ovvero quali prestazioni concomitanti

vengono prese in considerazione per il calcolo del sovra indennizzo (consid.

8.

). Neppure l'art. 122 cpv. 1 OAMal fornisce una base giuridica per la

riduzione dei contributi alle cure di base in relazione ad un assegno per

grandi invalidi (consid. 9).

In siffatte circostanze, alla

luce della giurisprudenza federale citata e alla complessità del caso, in un

ambito dove i rimborsi devono avvenire sulla base di documentazione completa e

verificabile, questo Tribunale ritiene che, al momento in cui è stato inoltrato

il ricorso per denegata giustizia (9 aprile 2025), all’assicuratore non potesse

essere imputata una ritardata giustizia per il fatto di non avere ancora emesso

una decisione formale.

2.6

Alla luce di quanto sopra esposto

il ricorso per ritardata giustizia, nella misura in cui non va stralciato dai

ruoli, va respinto.

Il ricorso per denegata giustizia

per non aver deciso anche in merito al periodo dal 25 giugno 2024 al 16 luglio

2024.

va accolto e l’assicuratore condannato a pagare le ripetibili di fr. 1'500

(cfr. a questo proposito la STF 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, punto 3 del

Dispositivo

dispositivo).

2.7. Secondo

questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di

una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel

caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero

accollate spese, in quanto la LAMal non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non

andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021

consid. 4.4.1 il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando

il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I

227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella

succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante ciò, nel presente caso non si

riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per ritardata e

denegata giustizia riferito alle cure relative al periodo corrente dal 17

luglio 2024 al 16 gennaio 2025, è stralciato dai ruoli per l’emanazione del

provvedimento da parte dell’assicuratore malattia.

2. Il ricorso per ritardata e denegata

giustizia, nella misura in cui concerne il periodo di cure corrente dal 25

giugno 2024 al 16 luglio 2024 è accolto.

2.1 L’assicuratore

deve immediatamente emettere una decisione in merito alle richieste

dell’assicurato riferite a tale periodo di cure.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’assicuratore

verserà al ricorrente CHF 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni