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Decisione

36.2025.19

Indennità giornaliere per perdita di guadagno rette dal diritto privato. Petizione dichiarata irricevibile. L'attore non ha quantificato la pretesa nella petizione né ha indicato perché la quantificazione sarebbe stata impossibile o non avrebbe potuto essergli ragionevolmente richiesta

14 luglio 2025Italiano25 min

ottenuto (doc. IV), una proroga, con osservazioni del 28 maggio 2025 l’assicuratore

Source ti.ch

Incarto

n.

36.2025.19

cs

Lugano

14 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 25 aprile 2025 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro

le malattie

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nato nel 1986, direttore,

membro del senior management e responsabile __________, appartenente al gruppo __________

(ora: __________), è assicurato collettivamente contro la perdita di guadagno

in caso di malattia presso CV 1 (in seguito: CV 1), per il tramite del proprio

datore di lavoro.

1.2. Il __________ 2024 AT 1 è stato

licenziato in tronco. Il 26 marzo 2024 il datore di lavoro ha notificato

all’assicuratore un’inabilità lavorativa totale a causa di malattia dal 13

marzo 2024 (doc. 3). CV 1 ha inizialmente versato le prestazioni pattuite.

1.3. Dopo aver sottoposto l’assicurato

ad una visita specialistica presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia (doc. 9), ed aver acquisito una nuova presa di posizione dal

medesimo specialista in data 28 ottobre 2024 (doc. 11), con scritto del 4

novembre 2024 CV 1 ha informato AT 1 che avrebbe versato le indennità fino al

31 dicembre 2024 al più tardi (doc. 12), termine poi prolungato fino al 31

marzo 2025 (doc. 13).

1.4. Il 25 aprile 2025 AT 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA (doc. I).

Descritta la fattispecie e riassunti gli atti, l’attore, senza aver indicato

alcun valore di causa, ha chiesto di giudicare:

" (…)

IN VIA PRELIMINARE

1. La

petizione 25.4.2025 è integralmente accolta.

§ È accertata

l’inesistenza di una decisione formale conforme al diritto di interruzione

delle indennità giornaliere con effetto 31.3.2025. Di conseguenza, la CV 1 è

condannata al versamento delle indennità giornaliere per malattia dal 1°.4.2025

al 31.5.2025 allestendo i conteggi delle indennità giornaliere sulla base

dell’80% del salario base per un’inabilità lavorativa totale, con riferimento

al rapporto 8.4.2025 del Dr. med. __________ (doc. 4) e conformemente alla

polizza nr. __________; nr. di sinistro __________.

2. Protestate

tasse, spese e congrue ripetibili.

IN VIA PRINCIPALE

1. La

petizione 25.4.2025 è integralmente accolta.

§ Di conseguenza,

qualora questo Tribunale dovesse ritenere lo scritto allegato alla mail del

26.3.2025 della CV 1 una decisione formale, la decisione 26.3.2025 della CV 1 è

annullata e la CV 1 è condannata al versamento delle indennità giornaliere per

malattia dal 1°.4.2025 al 31.5.2025 sulla base dell’80% del salario base per

un’inabilità lavorativa totale, con riferimento al rapporto 8.4.2025 del Dr.

med. __________ (doc. 4) e conformemente alla polizza nr. __________; nr. di

sinistro __________.

2. Protestate

tasse, spese e congrue ripetibili.

IN VIA SUBORDINATA

1. La

petizione 25.4.2025 è integralmente accolta.

§ Di conseguenza,

qualora questo Tribunale dovesse ritenere lo scritto allegato alla mail del

26.3.2025 della CV 1 una decisione formale, la decisione 26.3.2025 della CV 1 è

annullata e gli atti sono rinviati all’assicurazione affinché proceda

conformemente al diritto e alla procedura applicabili, segnatamente, allestendo

Fatti

i conteggi delle indennità giornaliere per il periodo 1.4.2025-31.5.2025,

conformemente alla polizza nr. __________; nr. di sinistro __________.

Dopodiché, la CV 1

dovrà emettere una decisione formale impugnabile.

3. Protestate

tasse, spese e congrue ripetibili.”

1.5. Dopo aver chiesto (doc. III) ed

ottenuto (doc. IV), una proroga, con osservazioni del 28 maggio 2025 l’assicuratore

ha proposto di respingere la petizione nella misura in cui è ricevibile (doc.

V).

CV 1, con riferimento anche alla

STCA 36.2022.11 del 13 giugno 2022, sostiene che la petizione non è ricevibile

siccome l’attore non ha quantificato la pretesa. Nel merito ritiene che non vi

siano gli estremi per riconoscere ulteriori prestazioni.

1.6. Le parti si sono ulteriormente

espresse tramite replica del 12 giugno 2025 (doc. VIII) e duplica del 19 giugno

2025 (doc. X).

1.7. In data 25 giugno 2025 le parti

sono state sentite nell’ambito di un’udienza nel corso della quale, preso atto

che “l’assicuratore ha sollevato un’eccezione relativa alla ricevibilità

della petizione”, è stato deciso che “il Tribunale si esprimerà

prioritariamente” su tale aspetto “senza ulteriori atti formali e

audizione delle parti siccome le stesse danno atto di avere già espresso le

loro considerazioni con replica e duplica spontanee” (doc. XII).

1.8. Il 26 giugno 2025 la convenuta ha

trasmesso al TCA un’email del medesimo giorno del dr. med. __________ che

prende posizione sull’ultimo referto del dr. med. __________ (doc. XIII). Lo

scritto è stato trasmesso all’attore per conoscenza (doc. XIV).

considerato in diritto

2.1. Le prestazioni richieste si fondano

su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che

rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448,

consid. 4.1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del

7 gennaio 2025, consid. 1.1).

Queste assicurazioni

complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF

4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Bonaz Lucile, L’assurance perte de gain

maladie en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag.

52, n. 142 e seguenti). La procedura applicabile è quella prevista dagli

art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 3.1).

2.2. In

concreto va innanzitutto evidenziato che l’attore, rappresentato da un

avvocato, chiede in via preliminare l’accertamento dell’inesistenza di una

decisione formale, conforme al diritto, di interruzione della indennità

giornaliere con effetto al 31 marzo 2025 ed in via principale e subordinata, se

questo Tribunale dovesse ritenere lo scritto allegato all’email del 26 marzo

2025 quale decisione, il suo annullamento.

Il

rifiuto, la cessazione o l’accoglimento del versamento di indennità giornaliere

a causa di malattia da parte di un’assicurazione di indennità giornaliera per

perdita di guadagno retta dal diritto privato, come in concreto, non può essere

impugnata in sede giudiziale. La parte assicurata può semmai inoltrare una

petizione al Tribunale cantonale competente per chiedere la condanna

dell’assicuratore al pagamento delle prestazioni rifiutate (art. 85 cpv. 1 LSA,

art. 7 CPC, art. 75 LCAMal; cfr. DTF 142 V 448, consid. 4.1, STF 4A_427/2017

del 22 gennaio 2018, consid. 1.1; cfr. STCA 36.2023.22 dell’11 dicembre 2023,

consid. 2.1; cfr. anche sentenza della seconda Camera civile del Tribunale

d’appello, 12.2023.108 del 25 marzo 2024, consid. 9; cfr. anche Bonaz Lucile, op. cit., pag. 95, n. 285

con rinvio alle STF 4A_39/2010 del 29 aprile 2010, consid. 2.2 e STF 4A_563/2008

del 10 febbraio 2009), entro il termine di prescrizione previsto dalla legge

(cfr. art. 46 LCA).

In

concreto, nella misura in cui l’attore chiede l’accertamento dell’inesistenza

di una decisione (formale), la sua modifica o il suo annullamento, la petizione

è irricevibile.

In

particolare è d’acchito irricevibile la richiesta n. 3 in via subordinata (cfr.

consid. 1.4), giacché il Tribunale di prima istanza, nell’ambito della

procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC), non può annullare una “decisione”

dell’assicuratore e rinviargli gli atti per allestire dei conteggi ed emanare

una decisione formale impugnabile, ma deve semmai decidere nel merito di una

richiesta di condanna al pagamento di una prestazione (cfr. anche Bonaz Lucile, op. cit., pag. 95, n. 285

con rinvio alle STF 4A_39/2010 del 29 aprile 2010, consid. 2.2 e STF

4A_563/2008 del 10 febbraio 2009).

2.3. Va

ora esaminato se le richieste dell’attore formulate in via preliminare ed in

via principale di condannare l’assicuratore “al versamento delle indennità giornaliere

per malattia dal 1°.4.2025 al 31.5.2025” “sulla base dell’80% del salario base

per un’inabilità lavorativa totale, con riferimento al rapporto 8.4.2025 del

dr. med. __________” e conformemente alla polizza sottoscritta tra il

datore di lavoro e l’assicuratore con riferimento al sinistro aperto per il

caso in esame, siano ricevibili.

L’assicuratore

sostiene che la pretesa non è sufficientemente quantificata.

2.4. Con sentenza 4A_581/2021 del 3

maggio 2022, pubblicata in DTF 148 III 322, il Tribunale federale ha stabilito

che la parte attrice, che si prevale di un’eccezione all’obbligo di

quantificare un’azione tendente al pagamento di una somma di denaro, deve già

mostrare in modo sufficiente nella petizione che sono adempiute le condizioni

dell’art. 85 cpv. 1 CPC per promuovere un’azione creditoria senza

quantificazione del valore litigioso.

Nel caso giudicato dall’Alta

Corte la parte attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento

di un importo superiore a fr. 100'000, oltre interessi (consid. B.a: “[…]

Sie verlangte. Die A. AG sei zu verurteilen, ihr “einen CHF 100'000.00

übersteigenden Betrag” zu bezahlen, nebst Zins zu 5% seit 30. Januar 2015 […]”).

La prima istanza cantonale ha

respinto l’eccezione di irricevibilità della petizione. La sentenza è stata

confermata dal Tribunale cantonale grigionese.

Il Tribunale federale ha accolto

l’impugnativa della convenuta ed ha dichiarato la petizione irricevibile, sulla

base delle motivazioni seguenti.

Ai sensi dell’art. 221 cpv. 1

lett. b CPC (cfr. anche art. 244 cpv. 1 lett. b CPC), la petizione contiene la

domanda.

Se la prestazione consiste nel

pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata (art. 84 cpv. 2

CPC).

Se non è possibile o non si può

ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio

del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare

il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore

litigioso provvisorio (art. 85 cpv. 1 CPC).

La domanda è il fulcro del

processo. Essa determina su cosa porta il litigio. Senza una domanda non c’è un

processo. La domanda deve essere formulata in modo che in caso di suo

accoglimento sia possibile emettere un giudizio. Per questo motivo l’art. 84

cpv. 2 CPC prescrive la necessità per la petizione di contenere, in caso di

prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro, una sua

quantificazione (DTF 148 III 322, consid. 3.2; DTF 142 III 102 consid. 5.3.1).

Questo principio, derivante dalla massima dispositiva (art. 58 cpv. 1 CPC

secondo cui il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa

abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla

controparte), non è importante solo dal punto di vista del diritto esecutivo,

ma caratterizza lo svolgimento del processo civile sin dall’inizio: esso serve

a stabilire la competenza materiale (cfr. ad esempio l’art. 4 cpv. 2 CPC e

l’art. 8 cpv. 1 CPC), così come la procedura applicabile (cfr. art. 243 cpv. 1

CPC e art. 247 cpv. 2 lett. b CPC). Essa è necessaria per la garanzia del

diritto di essere sentito della convenuta: ella deve sapere contro cosa deve

difendersi (DTF 148 III 322, consid. 3.2, con rinvii; DTF 142 III 102 consid.

5.3.1). La quantificazione è necessaria per determinare l’oggetto della

controversia e quindi gli effetti della litispendenza e più tardi della cosa

giudicata (DTF 148 III 322, consid. 3.2 con rinvio alla DTF 144 III 452,

consid. 2.3.2; DTF 147 III 345, consid. 6.2) ed infine anche per la

quantificazione delle spese e della cauzione, anche se in questo caso è

possibile una modifica (cfr. art.100 cpv. 2 CPC). È inoltre importante per la

questione di sapere in quale misura la prescrizione, in applicazione dell’art.

135 cifra 2 CO, in relazione agli art. 64 cpv. 2 e 62 cpv. 1 CPC, è interrotta

dalla petizione (DTF 148 III 322 consid. 3.2 con rinvio alla DTF 147 III 166,

consid. 3.3.2) e, in determinati casi, per la decorrenza degli interessi (art.

102 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CO).

Da ciò deriva che la quantificazione

della pretesa deve necessariamente essere contenuta nell’atto che apre la

procedura, ossia nella petizione (art. 220 CPC; DTF 148 III 322, consid. 3.2;

STF 4A_516/2019 del 27 aprile 2020, consid. 3.1), come emerge anche dall’art.

221 cpv. 1 lett. b CPC (e art. 244 cpv. 1 lett. b CPC) in relazione con l’art.

84 cpv. 2 CPC.

L’art. 85 cpv. 1 CPC prevede

un’eccezione al predetto principio, per venire in aiuto all’attore che non è in

misura di stabilire l’importo esatto della sua pretesa sin dall’inizio o al

quale non può ragionevolmente essere richiesta una quantificazione (DTF 148 III

322, consid. 3.3 con rinvii alla DTF 133 III 243 consid. 5.1 e DTF 116 II 215,

consid. 4a). Se non ci fosse questa norma l’attore dovrebbe indicare nella

petizione un importo che sia abbastanza elevato con il pericolo di vedersi

respingere in gran parte la sua richiesta in quanto eccessiva (cfr. DTF 148 III

322, consid. 3.3).

Alla luce di quanto sopra esposto

il Tribunale federale ha stabilito che alla parte attrice deve in ogni caso

essere richiesto, già con la petizione, e non in un secondo tempo, di indicare

per quale motivo la quantificazione della pretesa non è possibile o non può

esserle ragionevolmente richiesta (DTF 148 III 322, consid. 3.4). La

valutazione del rischio processuale sarebbe altrimenti difficoltoso per la

parte convenuta, che dovrebbe sopportare l’integralità delle conseguenze

dell’art. 85 cpv. 1 CPC.

Il Tribunale federale ha

stabilito che la parte attrice nella petizione deve o quantificare esattamente

la pretesa o indicare i motivi per i quali ciò è impossibile o non può essergli

ragionevolmente richiesto (DTF 148 III 322, consid. 3.4: “[…] Es besteht Parallelität : Entweder beziffert

die klagende Partei in der Klageschrift ihr Begehren auf Bezahlung eines

Geldbetrags, oder sie legt in der Klageschrift dar, aus welchen Gründen ihr

dies unmöglich oder unzumutbar sein soll. Gleich wie die Klägerin ihr

Forderungsbegehren bereits in der Klageschrift beziffern muss, gleich muss die

Klägerin, die sich auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht beruft,

bereits in der Klageschrift darlegen, weshalb ihr die Bezifferung nicht möglich

oder nicht zumutbar ist. Dies hat die Vorinstanz verkannt […]”).

Nel

caso giudicato, l’Alta Corte non ha approvato la soluzione cantonale secondo la

quale una quantificazione sarebbe stata possibile anche nell’ambito di un

secondo scambio di allegati (DTF 148 III 322, consid. 3.5 e seguenti). Questo

modo di procedere impedirebbe al Tribunale di stabilire sin dall’inizio se i

presupposti dell’art. 85 cpv. 1 CPC sono adempiuti. Esso dovrebbe in ogni caso

attendere l’inoltro del secondo allegato da parte dell’attrice. La circostanza

che per giurisprudenza, nella procedura ordinaria e semplificata, le parti

possono esprimersi due volte, senza limiti, sui fatti e i mezzi di prova,

concerne solo la presa di posizione sulla fattispecie (“zur Sache”; DTF

146 III 55, consid. 2.3.1). La corretta formulazione della petizione non è solo

un presupposto per il giudizio di merito, ma anche per l’apertura e la

determinazione della procedura in quanto tale. Per questo, secondo una norma

esplicita, la domanda deve essere formulata e quantificata nella petizione

stessa (art. 221 cpv. 1 lett. b CPC in relazione con l’art. 84 cpv. 2 CPC). È corretto

e non eccessivamente formalista (“nicht überspitzt formalistisch”) che

Considerandi

l’attrice, che chiede la condanna di una somma in denaro, la quantifichi nella

petizione o indichi nella medesima le ragioni per le quali le è impossibile

farlo o non le può essere ragionevolmente richiesto di farlo (DTF 148 III 322,

consid. 3.7).

Al consid. 3.8 della DTF 148 III

322.

il Tribunale federale ha affermato che se una parte invoca l’eccezione alla

quantificazione della pretesa, deve indicare già nella petizione che i

presupposti dell’art. 85 cpv. 1 CPC per un’azione creditoria senza

quantificazione sono adempiuti. Inoltre non è sufficiente rinviare alla

mancanza di informazioni. L’attrice deve semmai già spiegare concretamente per

quali motivi oggettivi non le è possibile o perlomeno non è ragionevole

quantificare la domanda (DTF 140 III 409, consid. 4.3.2). Altrimenti l’obbligo

di motivare non è soddisfatto.

Al consid. 4 della DTF 148 III

322.

il Tribunale federale ha concluso che se la parte attrice non spiega i motivi

per l’inoltro di un’azione creditoria senza quantificazione della domanda, non

bisogna entrare nel merito della petizione inoltrata deliberatamente senza

quantificazione e questo senza previamente passare tramite l’interpello (art.

56.

CPC) e senza l’assegnazione di un termine per sanare il difetto ai sensi

dell’art. 132 CPC.

Ciò vale in ogni caso per una

parte rappresentata da un avvocato (“Dies gilt jedenfalls für eine

anwaltlich vertretene Partei”).

Nel caso giudicato, il Tribunale

federale non ha ritenuto sufficiente la richiesta di condannare la convenuta al

pagamento di un importo superiore a fr. 100'000 oltre interessi al 5% dal 30

gennaio 2015 (cfr. consid. B.a: “[…] einen CHF

100'000.00 übersteigenden Betrag” zu bezahlen […]” e consid. 4 in fine:

“[…] Es wäre zwar denkbar, bei unzureichender

Substantiierung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer unbezifferten

Klage den angegebenen Mindestwert, in casu Fr. 100'000.-, "als geltend

gemachte Klageforderung zu interpretieren" (…). Nach dieser Ansicht dürfte kein Nichteintretensentscheid ergehen, sondern wäre

die Klage so zu behandeln, wie wenn die Klägerin von Anfang an genau den

Mindestwert (also genau Fr. 100'000.-) verlangt hätte. Dies hat das

Bundesgericht in BGE 140 III 409 E. 4.4 indes implizit abgelehnt. In der Tat

scheint eine solche "Uminterpretation" des Klagebegehrens fragwürdig,

würde der klagenden Partei doch eine Art "Teilklage" aufgedrängt, die

sie so nicht erhoben hat. Es wäre an der Klägerin gewesen, in der Klageschrift

ein Eventualbegehren zu formulieren dergestalt, dass sie im Falle der

Unzulässigkeit der unbezifferten Forderungsklage "die Bezahlung von

(genau) Fr. 100'000.- verlangt, unter Vorbehalt der Nachklage").

Va pure

segnalata la DTF 149 III 405 dove il Tribunale federale ha affermato che in

caso di un’azione creditoria non quantificata, la parte attrice deve

quantificare la pretesa appena possibile. Se unicamente l’assunzione delle

prove fornisce la base per stabilire l’entità della pretesa, una

quantificazione alla prima arringa finale è sufficiente.

2.5

In

concreto, l’attore, rappresentato da una legale, nella petizione inoltrata a

questo Tribunale non ha quantificato la pretesa, violando gli art. 84 cpv. 2

CPC e 244 cpv. 1 lett. b CPC (cfr. DTF 148 III 322), malgrado ne avesse avuto

la possibilità essendo in possesso dei conteggi delle indennità giornaliere.

Egli si è limitato a chiedere, genericamente, la condanna dell’assicuratore al

versamento delle prestazioni dal 1° aprile 2025 al 31 maggio 2025 “sulla

base dell’80% del salario base per un’inabilità lavorativa totale”, con

riferimento al rapporto dell’8 aprile 2025 del dr. med. __________ e

conformemente alla polizza sottoscritta tra il datore di lavoro e

l’assicuratore in relazione al sinistro aperto per il caso in esame (cfr.

consid. 1.4).

Ciò,

come visto, è inammissibile (cfr. DTF 148 III 322, consid. 3.4).

Nella

motivazione della petizione non è inoltre fatto riferimento alcuno ad un valore

litigioso (minimo), né vengono indicate cifre atte a quantificare l’importo

richiesto. Egli non ha neppure sostenuto, e tantomeno provato, che non gli era

possibile o non era ragionevolmente esigibile, precisare l’entità della pretesa

già all’inizio del processo (art. 85 cpv. 1 CPC).

Solo

con la replica spontanea, ma tardivamente (cfr. DTF 148 III 322, consid. 3.6)

l’attore ha quantificato la richiesta, indicando che la convenuta andrebbe

condannata al versamento di un importo di fr. 21'391.48 per i mesi di aprile e

di maggio 2025 (61 giorni x 350.68 al giorno che corrispondono all’80% del

salario massimo assicurato dal 366esimo giorno; cfr. doc. VIII).

L’attore

ritiene di aver quantificato la pretesa nella petizione, nella misura in cui è

stato motivato, documentato (doc. A4 [referto dell’8 aprile 2025 del dr. med. __________],

doc. A9 [conteggio delle indennità giornaliere dall’11 giugno 2024 al 30 giugno

2024.

per fr. 8'767.20] e doc. A10 [conteggio delle indennità giornaliere del

mese di marzo 2025 per fr. 11'923.30]) e chiesto all’assicuratore il versamento

delle indennità “sulla base del salario base per un’inabilità lavorativa

totale”, con riferimento al referto del dr. med. __________ dell’8 aprile

2025, e conformemente alla polizza ed al numero di sinistro ed afferma in

sostanza che sulla base del doc. A10 si poteva risalire all’importo di fr.

350.68

di indennità giornaliera per 61 giorni per complessivi fr. 21'391.48.

La

censura dell’attore va respinta. Nella petizione non figura infatti alcuna

cifra, neppure un valore litigioso minimo. Già solo per questo motivo la

pretesa non può essere considerata quantificata e la petizione va considerata

irricevibile (cfr. la DTF 148 III 322 dove in presenza della richiesta nella

petizione di condannare la convenuta al pagamento di “einen CHF 100'000.00 übersteigenden Betrag” è stata esaminata

l’applicazione dell’art. 84 cpv. 2 CPC applicabile per i casi senza

quantificazione del valore litigioso). Per cui il rinvio alla documentazione

allegata non è sufficiente.

Del

resto non spetta al giudice cercare tra i documenti prodotti dalle parti per

stabilire la quantificazione della pretesa (cfr., in generale, con riferimento

agli atti medici: STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 3.3 in fine: “[…]

Stattdessen verweist er in seinen

Rechtsschriften auf verschiedene Arztberichte. Ein solches Vorgehen vermag die fehlende

Substanziierung nicht zu ersetzen. Parteien dürfen bloss ausnahmsweise und nur

für Einzelheiten auf Beilagen verweisen. Dabei genügt es nicht, wenn das

eingereichte Schriftstück die rechtserheblichen Tatsachen in irgendeiner Form

enthält. Vielmehr müssen die entsprechenden Informationen leicht zugänglich

sein und keinen Interpretationsspielraum eröffnen (BGE 144 III 519 E.

5.2.1.2). Der Beschwerdeführer begründet nicht näher, weshalb er in seinen

vorinstanzlichen Rechtsschriften ausnahmsweise auf eine Substanziierung seiner

Tatsachenbehauptungen hätte verzichten und stattdessen bloss auf die Beilagen

hätte verweisen dürfen. Die

gerügten Rechtsverletzungen liegen nicht vor”).

Inoltre,

la semplice citazione dei documenti riferiti ai conteggi delle indennità

giornaliere relative a due mesi distinti (doc. A9 e A10), dimostra semmai che

non era sufficiente produrli senza spiegare nel dettaglio il calcolo delle

prestazioni richieste.

Nel

conteggio per il periodo dall’11 al 30 giugno 2024 l’indennità è stata

calcolata sulla base di un importo giornaliero di fr. 438.36, mentre in quello

del mese di marzo 2025 l’assicuratore ha versato fr. 438.36 al giorno per i

primi 12 giorni e fr. 350.68 al giorno negli ultimi 19 giorni.

Il

giudice avrebbe dovuto interpretare l’affermazione contenuta nella petizione a

pag. 5 secondo cui “le prestazioni sono state ridotte, durante l’incapacità

lavorativa totale, dal 100% del salario di base (a partire dal 91° giorno fino

al 365° giorno) all’80% (a partire dal 366° giorno fino al 730° giorno – doc.

10)”, e, seguendo la tesi dell’attore, calcolare autonomamente la pretesa,

immaginando che l’importo richiesto era quello versato dal 13 al 31 marzo 2025

(fr. 350.68 al giorno) e non quello percepito precedentemente (fr. 438.36 al

giorno) e avrebbe dovuto moltiplicarlo per i 30 giorni di marzo e i 31 giorni

di aprile. Tutto ciò, senza comunque avere la certezza che l’importo così

ottenuto sarebbe stato quello chiesto dall’attore.

Non

spetta tuttavia al Tribunale quantificare la pretesa, bensì è compito dell’attore

indicarla nella sua petizione (DTF 148 III 322, consid. 3.4).

Non

è neppure d’aiuto la circostanza secondo cui la convenuta ha comunque preso

posizione nel merito della fattispecie ed ha potuto difendersi, e neppure

quella che il Tribunale cantonale delle assicurazioni è in ogni caso competente

a decidere nel merito della vertenza e ancora che la petizione conterrebbe

elementi utili alla quantificazione della pretesa. Infatti, la domanda deve

essere formulata in modo che in caso di suo accoglimento sia possibile emettere

un giudizio. Per questo motivo l’art. 84 cpv. 2 CPC prescrive la necessità per

la petizione di contenere, in caso di prestazione consistente nel pagamento di

una somma di denaro, una sua quantificazione (DTF 148 III 322, consid. 3.2; DTF

142.

III 102 consid. 5.3.1).

Il

fatto che il Tribunale ha assegnato un termine all’assicuratore per la risposta

ed ha convocato le parti per un’udienza, non modifica l’esito della procedura,

ritenuto che deve essere garantito alle parti il diritto di essere sentite e di

esprimersi anche su aspetti procedurali. Del resto, sempre in ambito

procedurale, il Tribunale federale ha già ad esempio stabilito che un Tribunale

cantonale non può essere riconosciuto come competente per il motivo che prima

di declinare la sua competenza ha proceduto ad uno scambio di allegati

(sentenza 8C_936/2011 del 28 febbraio 2012; STCA 36.2021.53 del 27 gennaio

2022; STCA 36.2016.58 del 30 giugno 2016).

Nel

caso di specie, l’attore è rappresentato da una legale. Egli doveva pertanto

sapere che al caso di specie si applica il diritto privato e di conseguenza il

CPC. Tant’è che ha inoltrato una petizione, ha citato l’art. 38a LCA e la prassi

in merito alla parte che deve comprovare il persistere dell’incapacità

lavorativa.

La

circostanza che l’assicuratore nella propria corrispondenza ha impropriamente

utilizzato la parola “decisione” invece di “presa di posizione”, non può di certo

essere un motivo per non applicare la giurisprudenza federale. Del resto, come

visto (cfr. consid. 2.2.), la cessazione del versamento di indennità

giornaliere a causa di malattia da parte di un’assicurazione di indennità

giornaliera per perdita di guadagno retta dal diritto privato, come in

concreto, non può essere impugnata in sede giudiziale. La parte assicurata può

semmai inoltrare una petizione al Tribunale cantonale competente per chiedere

la condanna dell’assicuratore al pagamento delle prestazioni rifiutate entro il

termine di prescrizione previsto dalla legge (cfr. art. 46 LCA) e non entro un

termine di 30 giorni dalla comunicazione come sembra ritenere l’attore (cfr.

doc. VIII, pag. 3).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la petizione, priva della quantificazione

della pretesa, rispettivamente della motivazione per la quale una

quantificazione sarebbe stata impossibile o non avrebbe potuto essergli ragionevolmente

richiesta, va dichiarata irricevibile, ciò che non costituisce un formalismo

eccessivo (DTF 148 III 322, consid. 3.7 in fine: “[…]

Es ist

nichts anderes als folgerichtig (und insbesondere nicht überspitzt

formalistisch), dass die Klägerin, welche die Bezahlung eines Geldbetrags

verlangt, entweder in der Klageschrift ein beziffertes Begehren zu stellen oder

aber in der Klageschrift darzutun hat, weshalb ihr dies nicht möglich oder

nicht zumutbar ist.”).

Le

prove invocate dalle parti e che concernono il merito della vertenza, non

devono di conseguenza esser assunte.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche

sentenza 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 4, sentenza 4A_172/2022 del 31

agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid.

7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza

5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza

4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625;

cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza

4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29

luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.6

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato dal servizio giuridico interno, non vanno assegnate le ripetibili

(STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 con riferimenti; cfr.

sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF

137.

III 47; sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche

STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA

36.2020.24

del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA

36.2017.109

del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione,

n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).

2.7

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche

STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie

tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è irricevibile.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti