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Decisione

36.2025.2

Richiesta di riduzione del premio della Cassa malati per il 2024 (RIPAM). L'insorgente chiede un diverso calcolo del proprio reddito e unità di riferimento. A ragione la Cassa ha utilizzato la tassazione 2021 (come da Decreto applicabile). In caso di calcolo autonomo il sussidio sarebbe inferiore

17 marzo 2025Italiano32 min

Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.2

cs

Lugano

17 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 15

gennaio 2025 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1982, assicurata per

le cure medico-sanitarie presso __________, il 20 giugno 2023 ha inoltrato una

richiesta di riduzione dei premi LAMal per il 2024.

1.2. Con decisione del 31 maggio 2024,

confermata dalla decisione su reclamo del 15 gennaio 2025, la Cassa cantonale

di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha stabilito che l’assicurata ha

diritto ad una riduzione di fr. 1'526.40. L’amministrazione ha aggiunto che se

in luogo della tassazione fiscale determinante del 2021 si procedesse al

calcolo autonomo del reddito, l’importo riconosciuto sarebbe inferiore, pari a

fr. 756.90 all’anno.

1.3. RI 1 è insorta al TCA contro la

predetta decisione su reclamo (doc. I). La ricorrente evidenzia di aver

ricevuto “ben 3 decisioni RIPAM per il calcolo 2024”: in quella del 17

novembre 2023 e del 20 febbraio 2024 nell’unità di riferimento erano compresi i

due figli minorenni, mentre in quella del 31 maggio 2024 è stata considerata

quale persona sola.

L’assicurata afferma che la Cassa,

nel calcolo della RIPAM ha preso in considerazione fr. 39'992 di redditi, di

cui 19'200 sono gli alimenti per i figli, che fino ad agosto 2022 erano

affidati a lei. Secondo l’insorgente l’unità di riferimento per il 2021 è di

conseguenza composta da 3 persone e non da una sola. I figli sono infatti stati

affidati al padre solo da agosto 2022. Tuttavia fino alla fine del 2023 essi

erano assicurati tramite la madre, che ha pagato i loro premi. Inoltre i suoi

figli sono stati domiciliati presso di lei fino al 31 agosto 2023.

L’insorgente chiede che la RIPAM

venga ricalcolata sulla base di un’unità di riferimento di 3 persone “per il

2021”. In alternativa domanda che sia considerata persona sola ma con un

reddito di fr. 20'792, ossia senza gli alimenti.

1.4. Con risposta del 20 febbraio 2025

la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’amministrazione ha calcolato correttamente l’ammontare

del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure

medico-sanitarie per l’anno 2024.

2.2. Preliminarmente questo TCA deve

stabilire se la Cassa poteva, come ha fatto, emanare tre decisioni successive

in ambito di RIPAM per il 2024 nei confronti della ricorrente.

Con la prima decisione del 17

gennaio 2023 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata un importo RIPAM di

fr. 4'548 per lei stessa e di fr. 1'304.40 per i figli minorenni, indicando che

l’unità di riferimento era composta di tre persone (doc. 2).

Con la seconda decisione del 20

febbraio 2024 la Cassa ha aumentato l’importo del sussidio in favore della

ricorrente a fr. 4'677, lasciando invariati gli importi in favore dei figli.

Nella lettera accompagnatoria l’amministrazione ha spiegato che tutte le

decisioni RIPAM del 2024 sono state oggetto di un riesame in seguito alla

decisione del Gran Consiglio concernente i nuovi parametri di calcolo del

sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie per l’anno

2024. Per questo motivo la nuova decisione sostituisce quella precedente (doc.

3).

Con la terza decisione del 31

maggio 2024 la Cassa ha ridotto l’importo del sussidio a favore dell’insorgente

a fr. 1'526.40, ritenendola persona sola e non ha concesso alcuna riduzione ai

figli minorenni. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un reclamo

e, contro la decisione su reclamo, il presente ricorso al TCA.

2.3. Per l’art. 31 RLCAMal per quanto

non disposto dal regolamento, si applica la legislazione sull’armonizzazione e

il coordinamento delle prestazioni sociali

L’art. 24 Laps enuncia:

"

1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del

diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo

competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una

decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se,

cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare

una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato

ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

Come emerge dalla STCA

42.2023.42 del 5 febbraio 2024, il tenore dell’art. 24 Laps riprende quello dell’art.

53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione (cfr. Messaggio

n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps) p.to 2.5.7.).

Per

quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53

cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario

nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022

consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18

gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio

2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003;

STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF

127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA

2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV

Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Dalla

riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla

revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione

giuridica differente (cfr. STF 9C_64/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 2.2.; STF

8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28

ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA

C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6

settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.

2.4. In

concreto la Cassa ha agito correttamente procedendo al riesame (cfr. doc. 2) della

decisione del 17 novembre 2023, sostituendola con quella del 20 febbraio 2024.

In

effetti, ritenuto che il Gran Consiglio, in seguito all’approvazione, il 7

febbraio 2024, del Preventivo 2024, ha respinto la misura di risparmio da

sedici milioni di franchi che riguardava la riduzione dei premi dell’assicurazione

malattie, l’amministrazione ha deciso di riesaminare d’ufficio le 25'000 decisioni

già emesse tenendo conto delle misure di risparmio ed ha ricalcolato l’aiuto

sociale secondo i parametri corretti (cfr. anche quanto affermato dal direttore

dell’istituto delle assicurazioni sociali ai microfoni della RSI il 9 febbraio

2024: www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/È-scattato-il-ricalcolo-dei-sussidi-di-cassa-malati--2066589.html).

Ciò ha portato, per la ricorrente, ad un aumento dell’importo a lei

riconosciuto.

Il

31 maggio 2024 la Cassa ha proceduto alla riconsiderazione della decisione del

20 febbraio 2024. Accertato che la ricorrente nel 2024 viveva da sola e che di

conseguenza l’unità di riferimento era composta da una sola persona e non più da

tre membri della famiglia, l’amministrazione ha ricalcolato la prestazione.

In

presenza di un errore manifesto (unità di riferimento composta da una sola

persona e non da 3 persone) e ritenuto che la rettifica riveste una notevole

importanza (riduzione del sussidio della ricorrente da fr. 4'677.60 a fr.

1'526.40 e stralcio del sussidio in favore dei figli minorenni), anche in

questo caso l’amministrazione ha agito correttamente.

Va

ora esaminato se il calcolo del sussidio effettuato dalla Cassa contiene degli

errori.

2.5. Nella

recente prassi di questa Corte, esposta da ultimo nella STCA 36.2024.25 del 16

settembre 2024, nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024, nella STCA 36.2023.3

del 14 dicembre 2023 e in altri giudizi relativi alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (cfr. anche le STCA

36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2022.21 del 13 giugno 2022, 36.2021.14 del

19 aprile 2021, 36.2021.8 del 22 marzo 2021 e 36.2023.25 del 27 novembre 2023),

sono stati evocati i capisaldi della materia qui oggetto del contendere che, nel

2012 prima e quindi nel 2015, ha subito, per volontà del legislatore cantonale,

radicali modifiche rispetto ai precedenti paradigmi. Il legislatore ha

stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato

degli art. 65 e seg. LAMal, sostanzialmente nuovo, al fine di rendere più

efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato lacune

e, soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica

sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15

settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di

modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione

della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1; per maggiori

dettagli si veda: Ranzanici, La

riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana

AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e

ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il

Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della

RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito

imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio

per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto, l’Esecutivo prima ed il Parlamento

poi, hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le

norme più recenti tendono a conseguire dunque una migliore aderenza del sistema

di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e ad evitare “gli effetti

indesiderati” del metodo precedente oltre che a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

2.6. Il

Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la

LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.

[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]). Le

norme cantonali non devono però svuotare di senso e portata l’imposizione del

diritto federale (Ranzanici, tesi

citata, pag. 180 n. 332), particolarmente con riferimento a quanto prevede

l’art. 65 cpv. 1bis LAMal (secondo cui, per i redditi medi e bassi,

Fatti

i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i

potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di

condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come

rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I

343; 125 V 185;134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3 e DTF 149 I 172 consid. 5.).

Il Cantone non è competente solo per fissare le procedure ma decide anche il

modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

Nella

DTF 145 I 26 al consid. 3.1. l’Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza

della DTF 136 I 220 consid. 6.1. (come già ricordato nella STCA 36.2023.3 del

14 dicembre 2023 e nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024) osservando come:

" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des

Bundesrechts nach Art. 49 Abs. 1 BV schließt in Sachgebieten, welche die

Bundesgesetzgebung abschließend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone

aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung -

nicht abschließend ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die

nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht

beeinträchtigen. Die kantonalen Bestimmungen über die Prämienverbilligung

müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und dürfen den mit der

Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)

Der Bundesgesetzgeber

hat sich - wie das kantonale Gericht zutreffend aufgezeigt hat - für eine

föderalistische Ausgestaltung der Prämienverbilligung entschieden. So waren für

die Durchführung der Prämienverbilligung von Anbeginn an die Kantone zuständig

und es war ihre Sache, den Kreis der Begünstigten, die Höhe, das Verfahren und

den Auszahlungsmodus für die Prämienverbilligung festzulegen (vgl. Botschaft

vom 21. September 1998 betreffend den Bundesbeschluss über die Bundesbeiträge

in der Krankenversicherung und die Teilrevision des Bundesgesetzes über die

Krankenversicherung, BBl 1999 793 ff., 805, 812). Aufgrund der

bundesrechtlichen Regelung war es sodann ebenfalls die Angelegenheit der

Kantone zu bestimmen, wie sie den für die Prämienverbilligung zur Verfügung

stehenden Gesamtbetrag verteilen: an einen engen Berechtigtenkreis mit

entsprechend höherem Verbilligungsbeitrag oder an einen breiteren

Bevölkerungsanteil mit entsprechend tieferen Unterstützungsbeiträgen (BBl 1999

815). An der betont föderalistischen Ausgestaltung der Prämienverbilligung hat

sich auch nach der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung

zwischen Bund und Kantonen (NFA) nichts geändert (vgl. Botschaft vom 7.

September 2005 zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des

Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, BBl 2005

6029 ff., 6235 f.). Gemäss Rechtsprechung geniessen die Kantone bezüglich

Prämienverbilligung eine erhebliche Freiheit, indem sie u.a. autonom festlegen

können, was unter "bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen"

gemäss Art.

65 Abs. 1 KVG zu

verstehen ist (BGE 136 I 220 E. 4.1 S. 222 mit Hinweis). Dasselbe

gilt für die Definition des Begriffs "untere und mittlere Einkommen"

gemäss Art.

65 Abs. 1 bis KVG. Dies wurde jüngst auch in den parlamentarischen

Debatten zur per 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderung des KVG vom 17.

März 2017 betont, mit welcher u.a. beschlossen wurde, dass die Kantone für

untere und mittlere Einkommen die Prämien der Kinder um mindestens 80 %, statt

wie bisher 50 %, zu verbilligen haben. Mehrfach wurde dort darauf hingewiesen,

dass die Kantone weiterhin festlegen, was sie unter dem Begriff "untere

und mittlere Einkommen" verstehen (AB 2017 S 132 f.). (…)”

2.7. In

Ticino, con le norme introdotte nel 2012, uno degli intenti del legislatore è

stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al

sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la

capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di

finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati

presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo

quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta

assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) …

miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà

meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio

realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che,

nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo

cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia

dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe

fasce di assicurati.

2.8. Tra

i criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il

parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di

riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata

partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo

riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte

della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’uso

dei dati fiscali, in un’amministrazione di massa, è soluzione non solo adeguata

ma saggia a livello di organizzazione amministrativa. Si noti che il

legislatore ha abbandonato, a partire dal 2012, il criterio del reddito

imponibile quale elemento per determinare il diritto alla RIPAM, siccome

lasciava troppo margine al contribuente per influenzare (in caso ad esempio di

spese di migliorie immobiliari o versamento di premi arretrati del terzo

pilastro) la tassazione e ritenuto poi come il dato non fosse sufficientemente

rappresentativo e non permettesse di calibrare effettivamente e compiutamente i

bisogni riferiti all’aiuto sociale della RIPAM.

L’amministrazione

si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale

che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari

all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici,

tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e

giurisprudenza ivi citata). L’amministrazione può distanziarsi dalla decisione

di tassazione determinata (annualmente) dal Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal)

solo quando siano realizzate le condizioni dell’art. 30 cpv. 2 LCAMal e

dell’art. 14 Reg. LCAMal.

2.9. Come

ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (STCA 36.2023.3 del

14 dicembre 2023 e 36.2024.2 del 3 giugno 2024) il RDS è stato fissato considerando

i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto

attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in

deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle

operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.

Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito

disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli

assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente

dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale

annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza

netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna). È importante qui

sottolineare che lo scopo ricercato dal legislatore con l’adozione del diritto

in vigore dal 2012 e poi con le modifiche del 2015, era il reperimento di un

reddito disponibile operativo che determini la reale capacità economica degli

assicurati.

Per

quanto attiene la sostanza la stessa forma una componente che deve essere

inserita nel calcolo alla luce della sua importanza e dell’incidenza sul citato

reddito operativo. Poco importa l’origine della medesima (se ereditata e

detenuta attraverso una CE, se frutto di donazioni o vincite rispettivamente se

frutto del risparmio accumulato, se si tratti di sostanza mobiliare o

immobiliare e la conseguente forma: azioni, obbligazioni, depositi

rispettivamente immobili costituenti residenze primarie, secondarie, superfici

non edificabili, boschi, pascoli ecc.) la sostanza deve essere computata (in

questo senso STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012 c. 2.12.), anche se non è

goduta o sfruttata adeguatamente rispettivamente come il mercato consentirebbe

(locata o messa a disposizione di terzi mediante versamento di un canone;

ceduta, venduta, gravata) come giudicato nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024

in cui una postulante la RIPAM contestava il computo della sua residenza

primaria siccome non goduta a seguito del suo ricovero in una casa anziani.

Va

ribadito qui (cfr. STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024 e STCA 36.2023.3 del 14

dicembre 2023) come, dai lavori legislativi preparatori, discenda che il

Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) debba

applicare la decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di

Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433,

capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle sentenze appena citate e nelle STCA

36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78

del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio

2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009;

36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA

36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come:

" … per

costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta

conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e

debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali."

Come evocato in particolare

nelle STCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 e STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012

il tema del vincolo imposto dalle decisioni fiscali definitive per la

determinazione del diritto alla RIPAM è stato oggetto di numerosi giudizi di

questa Corte, già sotto l’egida del precedente diritto. Nella STCA 36.2003.91

del 29 marzo 2004 questa Corte aveva considerato, sulla scorta della

giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS, che, per prassi,

ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata

(in questo senso anche STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999). Tale presunzione di

conformità alla realtà però non è assoluta, va riservata l’eccezione

dell’errore palese, manifesto e facilmente rilevabile, appunto previsto dalla

giurisprudenza federale resa in applicazione della LAVS:

"

Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Gli stessi principi erano già

stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio 1997. Nella STCA

36.2014.6 questa Corte aveva indicato come tale prassi, con la relativa

eccezione (raramente realizzata), dovesse essere mantenuta in ambito RIPAM:

Considerandi

" Questa

prassi deve essere riservata anche alla luce della nuova normativa in materia

di RIPAM, la presunzione di correttezza della decisione cresciuta in giudicato

della tassazione di riferimento è data, d’altro canto occorre però riservare

l’errore manifesto, la svista palese facilmente appurabile e correggibile. Si

deve quindi ritenere che la presunzione di correttezza è una presumptio juris

tantum e non una presumptio juris et de jure. L’onere di invocare la non

conformità della decisione di tassazione, in questi casi, non è

dell’amministrazione che riceve ed applica i dati fiscali ma dell’assicurato

che invoca l’errore manifesto da parte dell’UT competente. All’assicurato

incombe quindi il compito di invocare la circostanza (salvo che

l'amministrazione la possa rilevare autonomamente) e comprovarla conformemente

ai principi validi in materia. In genere la Cassa Cantonale di Compensazione

AVS AI IPG, confrontata con precise e verosimilmente ben fondate contestazioni

relative alla decisione di tassazione applicabile, interpella l’UT per

verificare la fondatezza o meno della critica, quindi decide. Nel caso trattato

nella decisione 29 marzo 2004 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva

accolto il ricorso di un assicurato che invocava un errore dell’amministrazione

fiscale, che non incideva in maniera particolare sui suoi oneri fiscali ma

aveva riflesso nell’ambito della RIPAM, per avere male ritenuto un documento

della Cassa Pensione che indicava un importo inferiore delle rendite versate

all’assicurato rispetto a quelle riprese nella tassazione. I casi di eccezione

alla correttezza della decisione di tassazione applicabile sono estremamente

rari, tanto che la prassi degli ultimi 10 anni conosce unicamente, in ambito di

RIPAM, solo la fattispecie evasa con la STCA 29 marzo 2004 citata.”

2.10

L’amministrazione può distanziarsi

dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal Consiglio di Stato

(art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni dell’art. 30 cpv. 2

LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal. In queste costellazioni l’amministrazione

deve prescindere (così come il Giudice) dai dati fiscali. Le norme del

regolamento riservano infatti (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera

più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31

RegLCAMal) casi in cui i dati della tassazione applicabile non possano essere

utilizzati per determinare il diritto alla RIPAM.

In tali costellazioni l’amministrazione

svolge un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione

determinando i redditi da ultimo conseguiti dall’assicurato.

Più specificatamente l’art. 14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 2 che su

richiesta il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione

finanziaria e familiare più recente, tra l’altro, in caso di diminuzione o

aumento del reddito da lavoro (lett. b) e diminuzione o aumento delle pensioni

alimentari (lett. c), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione

fiscale determinante.

La

norma prevede ulteriormente che:

"

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1

e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e

mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale

cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di

cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale

che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in

Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi

bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a)

del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al

calcolo del reddito determinante.”

In particolare, dunque,

nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato

all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla

riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito

da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

2.11

Dall’importo del reddito complessivo

lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute

dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia

quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi

in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e

delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato

pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità

della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal

Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i

contributi sociali deducibili secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e

LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e

fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati

e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000). Altre

spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture

complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per

franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità

(per una critica si veda Ranzanici,

op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese

di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per

figli a carico od ancora per doppia economia, non possono essere considerate.

Secondo le norme vigenti la spesa per interessi passivi è – come detto –

ammessa se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo

di CHF 3'000. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per

l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti

ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire

una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di

penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”

(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da

ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli

inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai

sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18

ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre

– ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri

ipotecari (si veda anche: Ranzanici,

op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

2.12

Da quanto precede discende che le

deduzioni possibili dal reddito lordo per determinare il reddito applicabile

partendo dai dati fiscali, sono esaustive. Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni è già stato confrontato con richieste, quali quella che

implicitamente è sollevata dalla ricorrente relativa ai maggiori premi LAMal

rispettivamente i costi della vita, senza poterle ritenere. In una decisione

del 3 settembre 2012 (STCA 36.2002.42 emessa collegialmente), al considerando

2.13, questa Corte ha ritenuto, nel caso di un anziano assicurato degente in

una struttura medicalizzata, che la sua sostanza andasse considerata, potendosi

riconoscere in quella circostanza unicamente la deduzione del premio medio. Il

ricorrente sosteneva come i cantoni fossero obbligati, per norma federale (art.

65.

cpv. 3 LAMal) a considerare (specie a richiesta dell’assicurato) le

circostanze economiche e famigliari più recenti. Nel suo caso il ricovero in

casa anziani comportava importanti spese, riconosciute a livello fiscale ma non

ammesse dalla Cassa cantonale di compensazione. La Cassa, di conseguenza, non

poteva concedere al ricorrente deduzioni maggiori o diverse siccome persona affetta

da una grave patologia e degente in una casa anziani con costi di certa

importanza. Si tratta, come indicato, di una scelta deliberata del legislatore

cantonale, che il ricorrente potrebbe considerare discutibile o financo

inopportuna, ma che vincola il giudice perché non svuota la norma federale di

senso e portata.

2.13

Nel caso di specie l’amministrazione

per calcolare il reddito disponibile della ricorrente per l’anno 2024 ha rettamente

preso in considerazione la tassazione 2021 come previsto dal Decreto esecutivo

del 7 febbraio 2024 del Consiglio di Stato, il quale ha inoltre stabilito che i

premi medi di riferimento corrispondono a fr. 7'072 per gli adulti, a fr. 5'260

per i giovani adulti e a fr. 1'630 per i minorenni.

La Cassa, accertato che la

ricorrente, come del resto affermato nel ricorso, nel 2024 viveva da sola e

dunque, giustamente, ha considerato che l’unità di riferimento era composta da

una sola persona, ha effettuato il seguente calcolo:

Al totale dei redditi figuranti

al punto 8 della notifica di tassazione (fr. 39'992), ha aggiunto la quota

parte della sostanza di cui al punto 34 della tassazione (fr. 350, ossia 1/15

della sostanza netta) ha dedotto il premio medio di riferimento per adulti (fr.

7'072) e le spese professionali per salariati (fr. 4'000), ed è giunta ad un

reddito disponibile di riferimento pari a fr. 29'270.

Per determinare l’importo della

RIPAM la Cassa ha applicato quanto previsto dall’art. 32a LCAMal secondo cui la

riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito

disponibile massimo (cpv. 1) che è stabilito, per le unità di riferimento senza

figli a carico, mediante l’applicazione della formula seguente: “RDM =

costante del 3.8 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione,

ai sensi della Laps applicabile all’unità di riferimento”. Indubbiamente la

formula appare ermetica e di difficile comprensione ai non addetti ai lavori.

In sostanza il reddito disponibile massimo che consente il conseguimento della

riduzione del premio (RDM) per l’unità di riferimento singola (ossia per la

ricorrente singolarmente) ammonta a CHF 34'545.80 pari alla costante fissata

dalla legge (3.8) moltiplicata per il 50% (ossia la metà) del limite LAPS

(Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per le

persone sole (in questo caso), ossia CHF 18’182. Ne viene che il calcolo è il

seguente: 3.8 x 50% (CHF 18’182) = CHF 34'545.80. Quest’ultimo importo è quello

oltre il quale non è più riconosciuto un sussidio in una costellazione quale

quella della ricorrente (UR composta da una persona sola).

2.14

Stabilito che l’importo (su base

annua) del reddito disponibile dell’assicurata è inferiore al limite del

diritto al sussidio, la Cassa ha correttamente proceduto a cifrare l’importo

dell’aiuto sociale su base annua.

Per fare ciò l’amministrazione è

partita dal premio medio di riferimento (PMR) che in concreto, come visto, assomma

a CHF 7’072. L’importo della RIPAM (ossia della riduzione del premio) è quindi

ottenuto (art. 35 e 37 cpv. 2 LCAMal) considerando il premio massimo che

consente il sussidio (CHF 34'545.80), il reddito disponibile dell’assicurata

(CHF 29'270) ed il premio medio appena descritto (CHF 7’072). La legge (art. 35

LCAMal) prevede espressamente che l’importo normativo di riduzione dei premi è

determinato come segue:

[PMR - (PMR x RD2)]

RDM2

Il calcolo dell’amministrazione è

stato eseguito, quindi, sulla scorta di parametri corretti ed il risultato è

pure esatto perché è stato applicato, al risultato di questo calcolo, il

coefficiente cantonale di finanziamento che è pari a 76,5%. Per l’art. 37 cpv.

1.

LCAMal infatti l’importo effettivo di riduzione dei premi si ottiene

moltiplicando l’importo normativo per il coefficiente cantonale di

finanziamento ed in base al cpv. 2 della medesima norma il coefficiente

cantonale di finanziamento è pari al 76.5%. L’importo calcolato dalla Cassa è

di CHF 1’526.40 (per 12 mesi) ed è corretto.

L’amministrazione, come visto, ha

infatti ritenuto la ricorrente per il 2024 quale persona sola, poiché i figli nel

2024.

non erano più domiciliati presso di lei. La Cassa ha inoltre utilizzato i

dati evinti dalla tassazione 2021 come previsto dal Decreto esecutivo del 7

febbraio 2024 del Consiglio di Stato.

Come

già indicato, l’amministrazione si basa infatti integralmente sui dati fiscali

(da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati

fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che

sia, di principio, necessario acquisire altre informazioni dallassicurato

medesimo o tramite terzi (Ranzanici,

tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e

giurisprudenza ivi citata). La Cassa può distanziarsi dalla decisione di

tassazione determinata (annualmente) dal Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal)

solo quando siano realizzate le condizioni dell’art. 30 cpv. 2 LCAMal e

dell’art. 14 Reg. LCAMal.

L’amministrazione

non può modificare le singole poste ma deve utilizzarle nel suo insieme, come

figurano nella tassazione. Solo in caso di errori manifesti, qui non dati, può

prescindere dagli elementi contenuti nella tassazione determinante.

La tassazione 2022 invece non è

applicabile al caso di specie, poiché per costante giurisprudenza di questo

Tribunale unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo

fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo può essere utilizzata

per una domanda di sussidio o di revisione e una decisione di tassazione

relativa ad un altro periodo fiscale non può essere presa in considerazione

trattandosi di una tassazione ordinaria riferita ad un periodo fiscale diverso

da quello stabilito dell’Esecutivo cantonale per delega legislativa (cfr. la STCA

36.2014.6

del 15 maggio 2014).

Considerato che l’insorgente ha

contestato la presa in considerazione della tassazione 2021 poiché comprendeva

gli alimenti per i figli che nel 2024 non le sono più stati versati, la Cassa,

in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 lett. c RLCAMal per il quale su richiesta

della persona assicurata il reddito di riferimento è determinato sulla scorta

della situazione finanziaria e familiare più recente in caso di diminuzione o

aumento (…) delle pensioni alimentari rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante, ha effettuato il calcolo della RIPAM anche sulla

base dei dati più attuali.

Tuttavia, in tale costellazione,

come osservato dall’amministrazione nella decisione su reclamo ed in sede di

risposta, il diritto alla riduzione del premio LAMal per l’anno 2024

risulterebbe inferiore.

Infatti, dal 1° gennaio 2024 la

ricorrente percepisce un reddito annuo, al netto dei contributi sociali, di fr.

42'890, cui vanno aggiunti fr. 8 di reddito della sostanza evinti dall’ultima

tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza (applicabile in virtù

art. 14 cpv. 3 RLCAMal) e fr. 408 di sostanza netta (1/15 della sostanza di fr.

6'126 evinta dall’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento

dell’istanza). Dal totale delle entrate vanno dedotti fr. 7’072 (premio medio

di riferimento), fr. 4'000 (spese professionali per salariati) e fr. 19 di

interessi passivi. Il reddito disponibile ammonta così a fr. 32'030. In queste

condizioni il diritto alla riduzione del premio sarebbe di fr. 756.90,

inferiore a quanto calcolato dalla Cassa.

Ne segue che la decisione su

reclamo che riconosce l’importo RIPAM di CHF 1’526.40 per l’anno 2024 è

corretto.

Non sono percepite tasse e spese (art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti