36.2025.2
Richiesta di riduzione del premio della Cassa malati per il 2024 (RIPAM). L'insorgente chiede un diverso calcolo del proprio reddito e unità di riferimento. A ragione la Cassa ha utilizzato la tassazione 2021 (come da Decreto applicabile). In caso di calcolo autonomo il sussidio sarebbe inferiore
17 marzo 2025Italiano32 min
Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.2
cs
Lugano
17 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15
gennaio 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1982, assicurata per
le cure medico-sanitarie presso __________, il 20 giugno 2023 ha inoltrato una
richiesta di riduzione dei premi LAMal per il 2024.
1.2. Con decisione del 31 maggio 2024,
confermata dalla decisione su reclamo del 15 gennaio 2025, la Cassa cantonale
di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha stabilito che l’assicurata ha
diritto ad una riduzione di fr. 1'526.40. L’amministrazione ha aggiunto che se
in luogo della tassazione fiscale determinante del 2021 si procedesse al
calcolo autonomo del reddito, l’importo riconosciuto sarebbe inferiore, pari a
fr. 756.90 all’anno.
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro la
predetta decisione su reclamo (doc. I). La ricorrente evidenzia di aver
ricevuto “ben 3 decisioni RIPAM per il calcolo 2024”: in quella del 17
novembre 2023 e del 20 febbraio 2024 nell’unità di riferimento erano compresi i
due figli minorenni, mentre in quella del 31 maggio 2024 è stata considerata
quale persona sola.
L’assicurata afferma che la Cassa,
nel calcolo della RIPAM ha preso in considerazione fr. 39'992 di redditi, di
cui 19'200 sono gli alimenti per i figli, che fino ad agosto 2022 erano
affidati a lei. Secondo l’insorgente l’unità di riferimento per il 2021 è di
conseguenza composta da 3 persone e non da una sola. I figli sono infatti stati
affidati al padre solo da agosto 2022. Tuttavia fino alla fine del 2023 essi
erano assicurati tramite la madre, che ha pagato i loro premi. Inoltre i suoi
figli sono stati domiciliati presso di lei fino al 31 agosto 2023.
L’insorgente chiede che la RIPAM
venga ricalcolata sulla base di un’unità di riferimento di 3 persone “per il
2021”. In alternativa domanda che sia considerata persona sola ma con un
reddito di fr. 20'792, ossia senza gli alimenti.
1.4. Con risposta del 20 febbraio 2025
la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’amministrazione ha calcolato correttamente l’ammontare
del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie per l’anno 2024.
2.2. Preliminarmente questo TCA deve
stabilire se la Cassa poteva, come ha fatto, emanare tre decisioni successive
in ambito di RIPAM per il 2024 nei confronti della ricorrente.
Con la prima decisione del 17
gennaio 2023 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata un importo RIPAM di
fr. 4'548 per lei stessa e di fr. 1'304.40 per i figli minorenni, indicando che
l’unità di riferimento era composta di tre persone (doc. 2).
Con la seconda decisione del 20
febbraio 2024 la Cassa ha aumentato l’importo del sussidio in favore della
ricorrente a fr. 4'677, lasciando invariati gli importi in favore dei figli.
Nella lettera accompagnatoria l’amministrazione ha spiegato che tutte le
decisioni RIPAM del 2024 sono state oggetto di un riesame in seguito alla
decisione del Gran Consiglio concernente i nuovi parametri di calcolo del
sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie per l’anno
2024. Per questo motivo la nuova decisione sostituisce quella precedente (doc.
3).
Con la terza decisione del 31
maggio 2024 la Cassa ha ridotto l’importo del sussidio a favore dell’insorgente
a fr. 1'526.40, ritenendola persona sola e non ha concesso alcuna riduzione ai
figli minorenni. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un reclamo
e, contro la decisione su reclamo, il presente ricorso al TCA.
2.3. Per l’art. 31 RLCAMal per quanto
non disposto dal regolamento, si applica la legislazione sull’armonizzazione e
il coordinamento delle prestazioni sociali
L’art. 24 Laps enuncia:
"
1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del
diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo
competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2L’organo amministrativo competente può tornare su una
decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se,
cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo amministrativo competente può riconsiderare
una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato
ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”
Come emerge dalla STCA
42.2023.42 del 5 febbraio 2024, il tenore dell’art. 24 Laps riprende quello dell’art.
53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione (cfr. Messaggio
n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) p.to 2.5.7.).
Per
quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53
cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione
cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario
nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022
consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18
gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio
2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003;
STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF
127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA
2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV
Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Dalla
riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla
revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione
giuridica differente (cfr. STF 9C_64/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 2.2.; STF
8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA
C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6
settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.
2.4. In
concreto la Cassa ha agito correttamente procedendo al riesame (cfr. doc. 2) della
decisione del 17 novembre 2023, sostituendola con quella del 20 febbraio 2024.
In
effetti, ritenuto che il Gran Consiglio, in seguito all’approvazione, il 7
febbraio 2024, del Preventivo 2024, ha respinto la misura di risparmio da
sedici milioni di franchi che riguardava la riduzione dei premi dell’assicurazione
malattie, l’amministrazione ha deciso di riesaminare d’ufficio le 25'000 decisioni
già emesse tenendo conto delle misure di risparmio ed ha ricalcolato l’aiuto
sociale secondo i parametri corretti (cfr. anche quanto affermato dal direttore
dell’istituto delle assicurazioni sociali ai microfoni della RSI il 9 febbraio
2024: www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/È-scattato-il-ricalcolo-dei-sussidi-di-cassa-malati--2066589.html).
Ciò ha portato, per la ricorrente, ad un aumento dell’importo a lei
riconosciuto.
Il
31 maggio 2024 la Cassa ha proceduto alla riconsiderazione della decisione del
20 febbraio 2024. Accertato che la ricorrente nel 2024 viveva da sola e che di
conseguenza l’unità di riferimento era composta da una sola persona e non più da
tre membri della famiglia, l’amministrazione ha ricalcolato la prestazione.
In
presenza di un errore manifesto (unità di riferimento composta da una sola
persona e non da 3 persone) e ritenuto che la rettifica riveste una notevole
importanza (riduzione del sussidio della ricorrente da fr. 4'677.60 a fr.
1'526.40 e stralcio del sussidio in favore dei figli minorenni), anche in
questo caso l’amministrazione ha agito correttamente.
Va
ora esaminato se il calcolo del sussidio effettuato dalla Cassa contiene degli
errori.
2.5. Nella
recente prassi di questa Corte, esposta da ultimo nella STCA 36.2024.25 del 16
settembre 2024, nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024, nella STCA 36.2023.3
del 14 dicembre 2023 e in altri giudizi relativi alla riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (cfr. anche le STCA
36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2022.21 del 13 giugno 2022, 36.2021.14 del
19 aprile 2021, 36.2021.8 del 22 marzo 2021 e 36.2023.25 del 27 novembre 2023),
sono stati evocati i capisaldi della materia qui oggetto del contendere che, nel
2012 prima e quindi nel 2015, ha subito, per volontà del legislatore cantonale,
radicali modifiche rispetto ai precedenti paradigmi. Il legislatore ha
stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato
degli art. 65 e seg. LAMal, sostanzialmente nuovo, al fine di rendere più
efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato lacune
e, soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica
sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione
della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1; per maggiori
dettagli si veda: Ranzanici, La
riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana
AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e
ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il
Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della
RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito
imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio
per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto, l’Esecutivo prima ed il Parlamento
poi, hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le
norme più recenti tendono a conseguire dunque una migliore aderenza del sistema
di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e ad evitare “gli effetti
indesiderati” del metodo precedente oltre che a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
2.6. Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.
[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]). Le
norme cantonali non devono però svuotare di senso e portata l’imposizione del
diritto federale (Ranzanici, tesi
citata, pag. 180 n. 332), particolarmente con riferimento a quanto prevede
l’art. 65 cpv. 1bis LAMal (secondo cui, per i redditi medi e bassi,
Fatti
i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti
in periodo di formazione). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i
potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di
condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come
rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I
343; 125 V 185;134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3 e DTF 149 I 172 consid. 5.).
Il Cantone non è competente solo per fissare le procedure ma decide anche il
modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Nella
DTF 145 I 26 al consid. 3.1. l’Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza
della DTF 136 I 220 consid. 6.1. (come già ricordato nella STCA 36.2023.3 del
14 dicembre 2023 e nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024) osservando come:
" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des
Bundesrechts nach Art. 49 Abs. 1 BV schließt in Sachgebieten, welche die
Bundesgesetzgebung abschließend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone
aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung -
nicht abschließend ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die
nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht
beeinträchtigen. Die kantonalen Bestimmungen über die Prämienverbilligung
müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und dürfen den mit der
Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)
Der Bundesgesetzgeber
hat sich - wie das kantonale Gericht zutreffend aufgezeigt hat - für eine
föderalistische Ausgestaltung der Prämienverbilligung entschieden. So waren für
die Durchführung der Prämienverbilligung von Anbeginn an die Kantone zuständig
und es war ihre Sache, den Kreis der Begünstigten, die Höhe, das Verfahren und
den Auszahlungsmodus für die Prämienverbilligung festzulegen (vgl. Botschaft
vom 21. September 1998 betreffend den Bundesbeschluss über die Bundesbeiträge
in der Krankenversicherung und die Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Krankenversicherung, BBl 1999 793 ff., 805, 812). Aufgrund der
bundesrechtlichen Regelung war es sodann ebenfalls die Angelegenheit der
Kantone zu bestimmen, wie sie den für die Prämienverbilligung zur Verfügung
stehenden Gesamtbetrag verteilen: an einen engen Berechtigtenkreis mit
entsprechend höherem Verbilligungsbeitrag oder an einen breiteren
Bevölkerungsanteil mit entsprechend tieferen Unterstützungsbeiträgen (BBl 1999
815). An der betont föderalistischen Ausgestaltung der Prämienverbilligung hat
sich auch nach der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen (NFA) nichts geändert (vgl. Botschaft vom 7.
September 2005 zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, BBl 2005
6029 ff., 6235 f.). Gemäss Rechtsprechung geniessen die Kantone bezüglich
Prämienverbilligung eine erhebliche Freiheit, indem sie u.a. autonom festlegen
können, was unter "bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen"
gemäss Art.
65 Abs. 1 KVG zu
verstehen ist (BGE 136 I 220 E. 4.1 S. 222 mit Hinweis). Dasselbe
gilt für die Definition des Begriffs "untere und mittlere Einkommen"
gemäss Art.
65 Abs. 1 bis KVG. Dies wurde jüngst auch in den parlamentarischen
Debatten zur per 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderung des KVG vom 17.
März 2017 betont, mit welcher u.a. beschlossen wurde, dass die Kantone für
untere und mittlere Einkommen die Prämien der Kinder um mindestens 80 %, statt
wie bisher 50 %, zu verbilligen haben. Mehrfach wurde dort darauf hingewiesen,
dass die Kantone weiterhin festlegen, was sie unter dem Begriff "untere
und mittlere Einkommen" verstehen (AB 2017 S 132 f.). (…)”
2.7. In
Ticino, con le norme introdotte nel 2012, uno degli intenti del legislatore è
stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al
sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la
capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di
finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati
presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo
quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta
assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) …
miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà
meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio
realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che,
nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo
cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia
dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe
fasce di assicurati.
2.8. Tra
i criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il
parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di
riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata
partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo
riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’uso
dei dati fiscali, in un’amministrazione di massa, è soluzione non solo adeguata
ma saggia a livello di organizzazione amministrativa. Si noti che il
legislatore ha abbandonato, a partire dal 2012, il criterio del reddito
imponibile quale elemento per determinare il diritto alla RIPAM, siccome
lasciava troppo margine al contribuente per influenzare (in caso ad esempio di
spese di migliorie immobiliari o versamento di premi arretrati del terzo
pilastro) la tassazione e ritenuto poi come il dato non fosse sufficientemente
rappresentativo e non permettesse di calibrare effettivamente e compiutamente i
bisogni riferiti all’aiuto sociale della RIPAM.
L’amministrazione
si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale
che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari
all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici,
tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e
giurisprudenza ivi citata). L’amministrazione può distanziarsi dalla decisione
di tassazione determinata (annualmente) dal Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal)
solo quando siano realizzate le condizioni dell’art. 30 cpv. 2 LCAMal e
dell’art. 14 Reg. LCAMal.
2.9. Come
ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (STCA 36.2023.3 del
14 dicembre 2023 e 36.2024.2 del 3 giugno 2024) il RDS è stato fissato considerando
i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto
attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in
deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle
operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.
Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito
disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli
assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente
dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale
annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza
netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna). È importante qui
sottolineare che lo scopo ricercato dal legislatore con l’adozione del diritto
in vigore dal 2012 e poi con le modifiche del 2015, era il reperimento di un
reddito disponibile operativo che determini la reale capacità economica degli
assicurati.
Per
quanto attiene la sostanza la stessa forma una componente che deve essere
inserita nel calcolo alla luce della sua importanza e dell’incidenza sul citato
reddito operativo. Poco importa l’origine della medesima (se ereditata e
detenuta attraverso una CE, se frutto di donazioni o vincite rispettivamente se
frutto del risparmio accumulato, se si tratti di sostanza mobiliare o
immobiliare e la conseguente forma: azioni, obbligazioni, depositi
rispettivamente immobili costituenti residenze primarie, secondarie, superfici
non edificabili, boschi, pascoli ecc.) la sostanza deve essere computata (in
questo senso STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012 c. 2.12.), anche se non è
goduta o sfruttata adeguatamente rispettivamente come il mercato consentirebbe
(locata o messa a disposizione di terzi mediante versamento di un canone;
ceduta, venduta, gravata) come giudicato nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024
in cui una postulante la RIPAM contestava il computo della sua residenza
primaria siccome non goduta a seguito del suo ricovero in una casa anziani.
Va
ribadito qui (cfr. STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024 e STCA 36.2023.3 del 14
dicembre 2023) come, dai lavori legislativi preparatori, discenda che il
Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) debba
applicare la decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di
Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433,
capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle sentenze appena citate e nelle STCA
36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78
del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio
2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009;
36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA
36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come:
" … per
costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e
debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali."
Come evocato in particolare
nelle STCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 e STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012
il tema del vincolo imposto dalle decisioni fiscali definitive per la
determinazione del diritto alla RIPAM è stato oggetto di numerosi giudizi di
questa Corte, già sotto l’egida del precedente diritto. Nella STCA 36.2003.91
del 29 marzo 2004 questa Corte aveva considerato, sulla scorta della
giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS, che, per prassi,
ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata
(in questo senso anche STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999). Tale presunzione di
conformità alla realtà però non è assoluta, va riservata l’eccezione
dell’errore palese, manifesto e facilmente rilevabile, appunto previsto dalla
giurisprudenza federale resa in applicazione della LAVS:
"
Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Gli stessi principi erano già
stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio 1997. Nella STCA
36.2014.6 questa Corte aveva indicato come tale prassi, con la relativa
eccezione (raramente realizzata), dovesse essere mantenuta in ambito RIPAM:
Considerandi
" Questa
prassi deve essere riservata anche alla luce della nuova normativa in materia
di RIPAM, la presunzione di correttezza della decisione cresciuta in giudicato
della tassazione di riferimento è data, d’altro canto occorre però riservare
l’errore manifesto, la svista palese facilmente appurabile e correggibile. Si
deve quindi ritenere che la presunzione di correttezza è una presumptio juris
tantum e non una presumptio juris et de jure. L’onere di invocare la non
conformità della decisione di tassazione, in questi casi, non è
dell’amministrazione che riceve ed applica i dati fiscali ma dell’assicurato
che invoca l’errore manifesto da parte dell’UT competente. All’assicurato
incombe quindi il compito di invocare la circostanza (salvo che
l'amministrazione la possa rilevare autonomamente) e comprovarla conformemente
ai principi validi in materia. In genere la Cassa Cantonale di Compensazione
AVS AI IPG, confrontata con precise e verosimilmente ben fondate contestazioni
relative alla decisione di tassazione applicabile, interpella l’UT per
verificare la fondatezza o meno della critica, quindi decide. Nel caso trattato
nella decisione 29 marzo 2004 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva
accolto il ricorso di un assicurato che invocava un errore dell’amministrazione
fiscale, che non incideva in maniera particolare sui suoi oneri fiscali ma
aveva riflesso nell’ambito della RIPAM, per avere male ritenuto un documento
della Cassa Pensione che indicava un importo inferiore delle rendite versate
all’assicurato rispetto a quelle riprese nella tassazione. I casi di eccezione
alla correttezza della decisione di tassazione applicabile sono estremamente
rari, tanto che la prassi degli ultimi 10 anni conosce unicamente, in ambito di
RIPAM, solo la fattispecie evasa con la STCA 29 marzo 2004 citata.”
2.10
L’amministrazione può distanziarsi
dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal Consiglio di Stato
(art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni dell’art. 30 cpv. 2
LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal. In queste costellazioni l’amministrazione
deve prescindere (così come il Giudice) dai dati fiscali. Le norme del
regolamento riservano infatti (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera
più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31
RegLCAMal) casi in cui i dati della tassazione applicabile non possano essere
utilizzati per determinare il diritto alla RIPAM.
In tali costellazioni l’amministrazione
svolge un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione
determinando i redditi da ultimo conseguiti dall’assicurato.
Più specificatamente l’art. 14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 2 che su
richiesta il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione
finanziaria e familiare più recente, tra l’altro, in caso di diminuzione o
aumento del reddito da lavoro (lett. b) e diminuzione o aumento delle pensioni
alimentari (lett. c), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione
fiscale determinante.
La
norma prevede ulteriormente che:
"
3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1
e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e
mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale
cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.
4I dati necessari nelle evenienze di
cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale
che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
5Per le persone non residenti in
Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi
bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a)
del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al
calcolo del reddito determinante.”
In particolare, dunque,
nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato
all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla
riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito
da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.
2.11
Dall’importo del reddito complessivo
lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute
dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia
quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi
in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e
delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato
pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità
della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal
Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i
contributi sociali deducibili secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e
LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e
fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati
e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000). Altre
spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture
complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per
franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità
(per una critica si veda Ranzanici,
op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese
di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per
figli a carico od ancora per doppia economia, non possono essere considerate.
Secondo le norme vigenti la spesa per interessi passivi è – come detto –
ammessa se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo
di CHF 3'000. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per
l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti
ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire
una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di
penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”
(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da
ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli
inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai
sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18
ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre
– ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri
ipotecari (si veda anche: Ranzanici,
op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
2.12
Da quanto precede discende che le
deduzioni possibili dal reddito lordo per determinare il reddito applicabile
partendo dai dati fiscali, sono esaustive. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni è già stato confrontato con richieste, quali quella che
implicitamente è sollevata dalla ricorrente relativa ai maggiori premi LAMal
rispettivamente i costi della vita, senza poterle ritenere. In una decisione
del 3 settembre 2012 (STCA 36.2002.42 emessa collegialmente), al considerando
2.13, questa Corte ha ritenuto, nel caso di un anziano assicurato degente in
una struttura medicalizzata, che la sua sostanza andasse considerata, potendosi
riconoscere in quella circostanza unicamente la deduzione del premio medio. Il
ricorrente sosteneva come i cantoni fossero obbligati, per norma federale (art.
65.
cpv. 3 LAMal) a considerare (specie a richiesta dell’assicurato) le
circostanze economiche e famigliari più recenti. Nel suo caso il ricovero in
casa anziani comportava importanti spese, riconosciute a livello fiscale ma non
ammesse dalla Cassa cantonale di compensazione. La Cassa, di conseguenza, non
poteva concedere al ricorrente deduzioni maggiori o diverse siccome persona affetta
da una grave patologia e degente in una casa anziani con costi di certa
importanza. Si tratta, come indicato, di una scelta deliberata del legislatore
cantonale, che il ricorrente potrebbe considerare discutibile o financo
inopportuna, ma che vincola il giudice perché non svuota la norma federale di
senso e portata.
2.13
Nel caso di specie l’amministrazione
per calcolare il reddito disponibile della ricorrente per l’anno 2024 ha rettamente
preso in considerazione la tassazione 2021 come previsto dal Decreto esecutivo
del 7 febbraio 2024 del Consiglio di Stato, il quale ha inoltre stabilito che i
premi medi di riferimento corrispondono a fr. 7'072 per gli adulti, a fr. 5'260
per i giovani adulti e a fr. 1'630 per i minorenni.
La Cassa, accertato che la
ricorrente, come del resto affermato nel ricorso, nel 2024 viveva da sola e
dunque, giustamente, ha considerato che l’unità di riferimento era composta da
una sola persona, ha effettuato il seguente calcolo:
Al totale dei redditi figuranti
al punto 8 della notifica di tassazione (fr. 39'992), ha aggiunto la quota
parte della sostanza di cui al punto 34 della tassazione (fr. 350, ossia 1/15
della sostanza netta) ha dedotto il premio medio di riferimento per adulti (fr.
7'072) e le spese professionali per salariati (fr. 4'000), ed è giunta ad un
reddito disponibile di riferimento pari a fr. 29'270.
Per determinare l’importo della
RIPAM la Cassa ha applicato quanto previsto dall’art. 32a LCAMal secondo cui la
riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito
disponibile massimo (cpv. 1) che è stabilito, per le unità di riferimento senza
figli a carico, mediante l’applicazione della formula seguente: “RDM =
costante del 3.8 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione,
ai sensi della Laps applicabile all’unità di riferimento”. Indubbiamente la
formula appare ermetica e di difficile comprensione ai non addetti ai lavori.
In sostanza il reddito disponibile massimo che consente il conseguimento della
riduzione del premio (RDM) per l’unità di riferimento singola (ossia per la
ricorrente singolarmente) ammonta a CHF 34'545.80 pari alla costante fissata
dalla legge (3.8) moltiplicata per il 50% (ossia la metà) del limite LAPS
(Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per le
persone sole (in questo caso), ossia CHF 18’182. Ne viene che il calcolo è il
seguente: 3.8 x 50% (CHF 18’182) = CHF 34'545.80. Quest’ultimo importo è quello
oltre il quale non è più riconosciuto un sussidio in una costellazione quale
quella della ricorrente (UR composta da una persona sola).
2.14
Stabilito che l’importo (su base
annua) del reddito disponibile dell’assicurata è inferiore al limite del
diritto al sussidio, la Cassa ha correttamente proceduto a cifrare l’importo
dell’aiuto sociale su base annua.
Per fare ciò l’amministrazione è
partita dal premio medio di riferimento (PMR) che in concreto, come visto, assomma
a CHF 7’072. L’importo della RIPAM (ossia della riduzione del premio) è quindi
ottenuto (art. 35 e 37 cpv. 2 LCAMal) considerando il premio massimo che
consente il sussidio (CHF 34'545.80), il reddito disponibile dell’assicurata
(CHF 29'270) ed il premio medio appena descritto (CHF 7’072). La legge (art. 35
LCAMal) prevede espressamente che l’importo normativo di riduzione dei premi è
determinato come segue:
[PMR - (PMR x RD2)]
RDM2
Il calcolo dell’amministrazione è
stato eseguito, quindi, sulla scorta di parametri corretti ed il risultato è
pure esatto perché è stato applicato, al risultato di questo calcolo, il
coefficiente cantonale di finanziamento che è pari a 76,5%. Per l’art. 37 cpv.
1.
LCAMal infatti l’importo effettivo di riduzione dei premi si ottiene
moltiplicando l’importo normativo per il coefficiente cantonale di
finanziamento ed in base al cpv. 2 della medesima norma il coefficiente
cantonale di finanziamento è pari al 76.5%. L’importo calcolato dalla Cassa è
di CHF 1’526.40 (per 12 mesi) ed è corretto.
L’amministrazione, come visto, ha
infatti ritenuto la ricorrente per il 2024 quale persona sola, poiché i figli nel
2024.
non erano più domiciliati presso di lei. La Cassa ha inoltre utilizzato i
dati evinti dalla tassazione 2021 come previsto dal Decreto esecutivo del 7
febbraio 2024 del Consiglio di Stato.
Come
già indicato, l’amministrazione si basa infatti integralmente sui dati fiscali
(da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati
fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che
sia, di principio, necessario acquisire altre informazioni dallassicurato
medesimo o tramite terzi (Ranzanici,
tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e
giurisprudenza ivi citata). La Cassa può distanziarsi dalla decisione di
tassazione determinata (annualmente) dal Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal)
solo quando siano realizzate le condizioni dell’art. 30 cpv. 2 LCAMal e
dell’art. 14 Reg. LCAMal.
L’amministrazione
non può modificare le singole poste ma deve utilizzarle nel suo insieme, come
figurano nella tassazione. Solo in caso di errori manifesti, qui non dati, può
prescindere dagli elementi contenuti nella tassazione determinante.
La tassazione 2022 invece non è
applicabile al caso di specie, poiché per costante giurisprudenza di questo
Tribunale unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo
fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo può essere utilizzata
per una domanda di sussidio o di revisione e una decisione di tassazione
relativa ad un altro periodo fiscale non può essere presa in considerazione
trattandosi di una tassazione ordinaria riferita ad un periodo fiscale diverso
da quello stabilito dell’Esecutivo cantonale per delega legislativa (cfr. la STCA
36.2014.6
del 15 maggio 2014).
Considerato che l’insorgente ha
contestato la presa in considerazione della tassazione 2021 poiché comprendeva
gli alimenti per i figli che nel 2024 non le sono più stati versati, la Cassa,
in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 lett. c RLCAMal per il quale su richiesta
della persona assicurata il reddito di riferimento è determinato sulla scorta
della situazione finanziaria e familiare più recente in caso di diminuzione o
aumento (…) delle pensioni alimentari rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante, ha effettuato il calcolo della RIPAM anche sulla
base dei dati più attuali.
Tuttavia, in tale costellazione,
come osservato dall’amministrazione nella decisione su reclamo ed in sede di
risposta, il diritto alla riduzione del premio LAMal per l’anno 2024
risulterebbe inferiore.
Infatti, dal 1° gennaio 2024 la
ricorrente percepisce un reddito annuo, al netto dei contributi sociali, di fr.
42'890, cui vanno aggiunti fr. 8 di reddito della sostanza evinti dall’ultima
tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza (applicabile in virtù
art. 14 cpv. 3 RLCAMal) e fr. 408 di sostanza netta (1/15 della sostanza di fr.
6'126 evinta dall’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell’istanza). Dal totale delle entrate vanno dedotti fr. 7’072 (premio medio
di riferimento), fr. 4'000 (spese professionali per salariati) e fr. 19 di
interessi passivi. Il reddito disponibile ammonta così a fr. 32'030. In queste
condizioni il diritto alla riduzione del premio sarebbe di fr. 756.90,
inferiore a quanto calcolato dalla Cassa.
Ne segue che la decisione su
reclamo che riconosce l’importo RIPAM di CHF 1’526.40 per l’anno 2024 è
corretto.
Non sono percepite tasse e spese (art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti