36.2025.21
Mancato pagamento premi LAMal e partecipazioni ai costi.Precetto esecutivo.La decisione amm. non specifica il debitore,il dettaglio del debito,i motivi,ecc.Obbligo di motivazione.Violazione del D d'essere sentito.Solidarietà fra coniugi per premi LAMal.Dec.su opp lacunosa.Spese giudiz a carico Cassa
8 settembre 2025Italiano51 min
i documenti prodotti il 29 luglio 2025 riporterebbero in maniera chiara e: “visibile
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.21
TB/IR
Lugano
8 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI 1,
1992, dal 2016 (doc. 1 e 6) all’agosto 2023, quando è partito dal Ticino per
l’estero (doc. 2) è stato affiliato presso CO 1 (CO 1, assicuratore o Cassa qui
di seguito) per l'assicurazione malattia obbligatoria, così come __________,
1995, e la loro figlia __________, nata nel 2015.
B. Con precetto esecutivo n. __________,
emesso il 13 febbraio 2025 (doc. 5) dall'Ufficio di esecuzione (UE qui di
seguito) di __________, l’assicuratore ha escusso il signor RI 1 per ottenere
l’incasso di CHF 11'022,40 a titolo di premi LAMal da gennaio 2022 ad agosto
2023 (senza specifica in merito alle persone assicurata in mora nel pagamento),
interessi di mora quantificati in CHF 1'155,15, “Prestazione LAMal”
(senza specifica alcuna, potrebbe trattarsi di partecipazione ai costi di cura,
ma senza indicazione del beneficiario e del fornitore di prestazioni)
beneficiate dal 9 maggio 2022 al 19 giugno pari a CHF 1'719,15,oltre a CHF
667,95 a titolo di spese di esecuzioni precedenti (senza alcuna indicazione
relativa a quali esecuzioni il credito faccia riferimento), CHF 1'140.- richiesti
a titolo di “Tassa di diffida” e CHF 360.- pretesi a titolo di spese di
elaborazione. L’escusso si è opposto all’esecuzione il giorno medesimo della
notifica dell’atto esecutivo.
C. Mediante atto del 3 aprile 2025 (doc.
7) intitolato “revoca dell’opposizione Dossier n.: __________” la Cassa ha
preso “posizione come segue: … La sua opposizione nell’ (recte: all’)
esecuzione n. … viene annullata (recte: rigettata) nella sua totalità” con
l’avvertenza che “con la presente disposizione il calcolo degli interessi
non viene interrotto … il nostro calcolo resta quindi invariato … (lei, ndr)
deve alla CO 1 … l’importo di … CHF 16'176,40”. L’importo è definito
mediante un lungo calcolo che contempla crediti (della Cassa) da cui sono
dedotte pretese dell’assicurato. Più specificatamente i crediti
dell’assicuratore sono così elencati:
" (…)
Panoramica debiti Periodo/BB
n. Tassa d’interesse Importo
Crediti derivanti di
prestazioni 09.05.2022
– 19.06.2023 CHF 1'719.15
Premi 01.01.2022
– 31.08.2023 5.00% CHF 17'794.40
Tasse di diffida 10.03.2022
– 08.02.2024 CHF
1'140.00
Costi amministrativi CHF
360.00
Spese d’esecuzione __________ CHF
771.95
Interessi __________ CHF
1'162.90”
Per quel che attiene i versamenti
dell’assicurato (o: per l’assicurato) alla Cassa l’assicuratore indica
genericamente i titoli seguenti: “Riduzione dei pagamenti” (con questa
indicazione sono elencati 33 importi di CHF 7,35 per 24 volte e CHF 5,10 per 9
volte). Altro accredito riconosciuto è riferito a “RP retroattiva”
(acronimo in uso verosimilmente presso l’assicuratore e non necessariamente
noto all’assicurato escusso, si tratta verosimilmente della RIPAM ossia della
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie). Sotto questa voce sono elencate 24 poste, senza specifica alcuna
relativa all’assicurato o all’anno rispettivamente mese, per importi talvolta
cifrati in CHF 339, talvolta in CHF 99, poi CHF 344,10 e CHF 105. Da ultimo è
riconosciuto un accredito di CHF 250 per un “Pagamento” (quale non è
detto, riferito a quale conteggio non si sa, relativo a quale assicurato non è
indicato). Nelle sue frasi conclusive l’assicuratore indica come la sua
comunicazione costituisca una decisione impugnabile (doc. 7).
D. Mediante
scritto 11 aprile 2025 (doc. 8) l'assicurato ha informato la Cassa malati di
avere richiesto all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il
riconoscimento retroattivo del sussidio per i premi LAMal per gli anni 2022 e
2023, perciò ha chiesto al suo assicuratore di sospendere temporaneamente
qualsiasi ulteriore azione esecutiva oppure di valutare un piano di pagamento
rateale tenendo conto della sua situazione economica.
Il 29 aprile 2025 (doc. A) la Cassa
emesso una decisione su opposizione (così l’intestazione) rigettando
l’opposizione nella sua integralità siccome “si tratta di un credito delle
fatture dei premi elencate qui di seguito secondo la” LAMal, fatture già
sollecitate in conformità alla legge. L’assicuratore ha informato che le “tasse”
di sollecito e diffida potevano fare l’oggetto di addebito all’escusso in
quanto previste dalle CGA di CO 1. Con la sua decisione l’assicuratore ha
inoltre informato il signor RI 1 (che ha trascorso un periodo domiciliato
all’estero) che non era possibile sospendere la procedura di esecuzione,
essendo già stato informato, prima della sua partenza dalla Svizzera, dei suoi
arretrati e poiché la procedura di fallimento, già avviata (doc. 3), era stata
interrotta esclusivamente a causa del suo trasferimento all'estero. Con il
rientro in Svizzera, CO 1 ha riattivato la procedura esecutiva. Sempre con il
suo provvedimento la Cassa ha indicato all’escusso di avere ricevuto il
sussidio per l'anno 2023, mentre non risultava concessa riduzione per l'anno
2022.
La decisione su opposizione elenca
infine in maniera generica (secondo un ordine temporale) premi, prestazioni,
tasse di diffida costi amministrativi, interessi (seguiti da un numero
corrispondente a quello del PE citato in precedenza: __________ e senza
migliore specifica), spese d’esecuzione per un importo che, dedotti i
versamenti eseguiti dall’escusso rispettivamente in suo favore, hanno condotto CO
1 a confermare l’importo della sua pretesa: CHF 16'176,40.
E. Con atto del 4 maggio 2025 (doc. I) RI
1, rivolgendosi a CO 1, si è aggravato contro la decisione del 29 aprile 2025,
ritenendola infondata e viziata da violazioni procedurali e materiali. Egli ha
indicato, da un lato, come il credito fosse già stato oggetto di procedura
davanti al Giudice di pace nel 2024, poi stralciata perché il suo domicilio in
quel periodo nei __________ e quindi non più procedibile. RI 1 ha inoltre
ritenuto che la Cassa malati abbia computato, nell'importo preteso, anche spese
di mora tasse di diffida, nonché interessi sproporzionati. L’assicurato ha poi
indicato che gli importi richiesti si riferiscono a periodi che erano invece
coperti dai sussidi ed osservato di essere al beneficio dell'assistenza sociale
e quindi di avere un reddito al di sotto del minimo vitale, motivo per cui non
è legalmente possibile pretendere che egli versi immediatamente l'ammontare di
CHF 16'176,40. Considerata la sua situazione economica, RI 1 ha chiesto di
annullare la decisione su opposizione, di sospendere la procedura esecutiva, di
concordare un piano di rimborso simbolico (per esempio, CHF 20.- al mese)
oppure di condonargli parzialmente o totalmente il debito stante la sua
comprovata impossibilità economica a farvi fronte. L’atto è stato trasmesso
dall’assicuratore al Tribunale cantonale delle assicurazioni a valere quale
ricorso formale il 9 maggio 2025 (doc. II) stante la competenza dell’autorità
giudiziaria. Il gravame è stato intimato all’assicuratore il 12 maggio 2025
(doc. II) con l’invito a CO 1 a volere produrre “l’incarto completo”
unitamente alla risposta di causa.
Il 20 maggio 2025 (doc. IV) CO 1ha
chiesto la reiezione del ricorso e la conferma del rigetto dell’opposizione al
PE __________ indicando come “RI 1, così come i membri della sua famiglia __________,
… 1995, e … __________ … 2015, sono assicurati presso CO 1 … secondo la LAMal
dal 1 gennaio 2016 fino alla loro partenza per l’__________, avvenuta il
31 agosto 2023”, segnalando le passate difficoltà nei pagamenti, l’avvio di
due pregresse procedure esecutive nel passato, il riconoscimento della RIPAM
nel corso degli anni (ad esclusione del 2022 per quanto qui d’interesse),
l’emanazione in passato di attestati di carenza beni (ACB).
Nel merito la Cassa ha indicato di
avere saputo, il 13 febbraio 2025, che l'assicurato è rientrato in Svizzera ed
ha avviato la procedura esecutiva per l’incasso del suo credito cifrato in CHF
16'176,40. I crediti per premi e per partecipazione ai costi sarebbero stati
oggetto di richiamo e diffida ed assortiti dalle spese amministrative possibili
in base alle Condizioni generali d’assicurazione. L’obiezione di crescita in
giudicato della decisione del Giudice di pace non sarebbe ammissibile non
trattandosi della procedura esecutiva n. __________ in corso. Infine CO 1 ha
qualificato di irrealistica la proposta di pagamento rateale stante l'elevato
livello di indebitamento dell'assicurato. L’atto è stato intimato alle parti
per l’esercizio degli ulteriori diritti processuali, ossia per potersi
esprimere in merito e per produrre eventuali nuovi mezzi di prova (doc. V).
F. Il 23 maggio 2025 (doc. VI) il
ricorrente ha comprovato di avere lasciato la Svizzera il 1° agosto 2023
(doc. B1) e di avere risieduto nei __________ fino a metà settembre 2024 (doc.
B2), ma si è lamentato che in quel periodo la Cassa malati ha continuato ad
addebitargli i premi in violazione dell'art. 3 LAMal. Ha poi rilevato come il
fallimento della sua ditta individuale è stato pubblicato e poi sospeso
nell'agosto 2022 per mancanza di attivi, ciò che comprova la sua condizione di
incapacità contributiva già allora e di cui la sua Cassa malati era a
conoscenza, senza però che ne abbia tenuto conto. Il ricorrente ha poi
osservato che l'indicazione della Cassa malati secondo cui i debiti
comprenderebbero anche prestazioni sanitarie insolute non sarebbe suffragata da
alcuna prova, perciò questa affermazione non è dimostrata ed è giuridicamente
irrilevante. Quanto alla somma da pagare, l'assicurato ha evidenziato che la
sua Cassa malati ha preteso un importo superiore a CHF 41'000.-, ma non avrebbe
considerato la riduzione retroattiva dei premi che la stessa Cassa malati ha
riconosciuto nel 2024 (CHF 344,10), la sovrapposizione degli interessi, delle
spese di esecuzione e di mora sullo stesso periodo, la sua precaria situazione
finanziaria aggravata da due procedure fallimentari e dalle spese familiari e
le tasse di diffida e gli interessi che sono stati calcolati due volte, senza
alcuna verifica da parte di terzi e quindi assenza di trasparenza.
Il ricorrente ha quindi chiesto al
Tribunale di annullare l'esecuzione n. __________, di esperire una perizia
tecnica indipendente sui conteggi forniti dall'assicuratore, di dichiarare
nulla ogni pretesa dal 1° agosto 2023 al 15 settembre 2024 essendo stati
all'estero, di approvare un piano rateale di CHF 30.- al mese e di richiamare
"formalmente CO 1 per violazione del dovere di diligenza
amministrativa, essendo stata più volte in possesso di dati aggiornati ma mai
verificati", lamentandosi dell’agire dell’amministrazione interessata.
G. Viste le gravi carenze negli atti
prodotti dall’assicuratore, nonostante i doc. III e V di cui si è detto, in
data 8 luglio 2025 (doc. VIII) il Tribunale ha chiesto alla Cassa malati
resistente di trasmettere quanto eventualmente ancora in suo possesso per
comprovare i suoi crediti (premi, partecipazioni ai costi e spese
amministrative). L’assicuratore ha dato seguito allo scritto il successivo 15
luglio 2025 producendo i doc. 11-52 (con un faticoso scambio di scritti con CO
1 per ottenere chiarezza ed una elencazione degli atti prodotti), precisando,
in particolare, che dopo la partenza dell'assicurato dalla Svizzera i diversi
dossier aperti nei suoi confronti sono stati riuniti in un unico incarto così
come i relativi crediti pretesi, che sono stati sommati in un solo importo, sul
quale è stata avviata la nuova esecuzione n. __________ oggetto del contendere
(doc. IX).
il
Tribunale ha chiesto all'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di
compensazione, il 7 agosto 2025 (doc. XIII), copia delle decisioni RIPAM
relative all’anno 2023 (doc. XV/1 e XV/2) e la conferma dell'assenza del
diritto per il 2022, atti ricevuti il 13 agosto 2025 (doc. XV). Il 9 agosto
2025 (doc. XIV) il ricorrente si è ulteriormente espresso ribadendo le sue
conclusioni.
considerato in diritto
in ordine
1. La vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è complessa a livello d'istruttoria o per la
valutazione delle prove, sicché Il TCA può decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,
5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del
21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio
2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8
settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
Su questi
temi si veda Ivano Ranzanici: La
possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico
del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad
4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,
invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per
complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l'importanza
del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto
alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, ma con esito opposto. Va
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell'11 novembre 2015, l'Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,
op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato, infatti, che l'art. 30
cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto
d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,
indipendente e imparziale. Nell'organizzazione dei Tribunali i cantoni
gioiscono di competenza e, quando un Cantone consideri composizioni alternative
per la medesima materia a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e
oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e
in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto
(ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l'entità dei
valori in gioco), l'intervento di controllo dell'autorità giudiziaria superiore
deve avvenire con doverosa cautela. Il tema del debito riferito ai premi, come
quello riferentesi alle partecipazioni, è stato più volte affrontato da questa
Corte e dal Tribunale federale nonché dalla dottrina; per tutte si faccia
riferimento alle STCA 36.2025.13 del 19 maggio 2025; STCA 36.2024.20 del 23
settembre 2024; STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023 ed ulteriori decisioni ivi
citate; in merito si vedano anche le STF 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023,
9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, e le STCA 36.2022.24 dell'11 luglio
2022, 36.2022.5 dell'11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022.
La
fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale cantonale delle assicurazioni
può, conseguentemente, essere evasa a giudice unico poiché, come indicato, il
caso del ricorrente rientra nelle materie più volte esaminate da questo TCA (da
ultimo con le STCA 36.2024.21 del 24 settembre 2024 e STCA 36.2024.29 del 28
ottobre 2024) e non presenta difficoltà probatorie od interpretative tali da
imporre una decisione da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni
nella sua composizione completa.
nel merito
2. Per
riprendere quanto già esposto nelle STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024;
36.2023.5 e 9 del 2 ottobre 2023 e 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, a norma
dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei
propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore
riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che
gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art.
64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso
per anno (franchigia) e (lett. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la
franchigia (aliquota percentuale). Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se
l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza
prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli
un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora
(cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida,
l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di
mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.
Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale
competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art.
105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art.
26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e
delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi
entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da
eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se
l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
Per maggiore
completezza occorre qui porre in evidenza, alla luce delle motivazioni del
ricorrente (per cui non gli sarebbero stati notificati correttamente richiami e
diffide di pagamento), come, in base alle norme dell’Ordinanza (OAMal), i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Nel
capitolo 3a dell’OAMal l’Esecutivo federale ha regolato il tema del mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni, evocando anzitutto (art. 105a
OAMal) che sui premi scaduti sono dovuti interessi al 5% (art. 26 cpv. 1 LPGA).
Per quanto attiene invece alla procedura in caso di mancato pagamento dei premi
(e delle partecipazioni) l’OAMal (art. 105b cpv. 1) prevede che “l’assicuratore
invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi.
Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato”,
rammentando (cpv. 2) che se l’assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se previste dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Dal 1. gennaio 2024 la
norma prevede che il DFI ne stabilisca gli importi massimi.
3. L’art. 64a LAMal, al cpv. 1, prevede che:
"
Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve
diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli
le conseguenze della mora …”
le
conseguenze della mora sono quelle previste al capoverso 2 della norma ossia:
"
se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,
l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che
l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome dei debitori
escussi.”
In merito al mancato ossequio dei precetti formali della norma
da parte dell’assicuratore, il TF si è pronunciato nella DTF 131 V 147 consid.
5 (questa giurisprudenza è fondata sul tenore dell’art. 9 cpv. 1 OAMal in
vigore sino alla fine del 2002 il cui testo prevedeva: "Se, nonostante
diffida, l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti,
l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva", sostituita
poi dal precedente tenore dell’art. 90 cpv. 3 OAMal di tenore pressoché
uguale). L’Alta Corte ricorda che il tenore della norma è chiaro:
" Der
Wortlaut ist insoweit klar, als dass ein Vollstreckungsverfahren zwingend
einzuleiten ist, wenn die versicherte Person fällige Prämien oder
Kostenbeteiligungen trotz Mahnung nicht beglichen hat. Hingegen ist er nicht
eindeutig hinsichtlich der Frage, ob - so die Überzeugung der Vorinstanz - das
Vollstreckungsverfahren umgekehrt auch nur eingeleitet werden kann, wenn die
fälligen Ausstände vorgängig gemahnt worden sind, oder - so im Ergebnis die Auffassung
der Beschwerdeführerin - fällige Forderungen auch ohne spezielle
Zahlungserinnerung direkt in Betreibung gesetzt werden können. Der vom
Verordnungsgeber gewählte Satzaufbau gibt hierzu keine eindeutige und
unmissverständliche Antwort.
(…)
Indessen wäre die Bestimmung
ohne die gleichzeitige Verpflichtung des Versicherers, sämtliche fälligen
Prämien und Kostenbeteiligungen zwingend zu mahnen, ihres Sinnes beraubt. Denn dies
falls wäre letztlich der Entscheid, ob eine fällige Forderung auf dem
Betreibungsweg durchgesetzt werden soll oder nicht, dem Versicherungsträger
anheimgestellt: Mahnt er, muss er bei ausgebliebener Zahlung zwingend das
Vollstreckungsverfahren einleiten; verzichtet er auf die Zahlungserinnerung,
muss er die Ausstände auch nicht auf dem Betreibungsweg vollstrecken und
allfällige Krankheitskosten und Prämienausstände gingen damit zu Lasten der
Versichertengemeinschaft. Dies widerspricht aber der gesetzlichen
Zahlungspflicht des Versicherten (Art. 61 und 64 KVG), welche mit Blick auf die
in der sozialen Krankenversicherung geltenden Grundsätze der Gegenseitigkeit
und der Gleichbehandlung der Versicherten (Art. 13 Abs. 2 lit. a KVG) auf der
anderen Seite vom Krankenversicherer verlangt, Ausstände einzufordern (vgl.
EVGE 1967 S. 11 Erw. 3b; bestätigt in RSKV 1973 Nr. 178 S. 155 Erw. 3).”
In quel
giudizio l’Alta Corte ha esaminato la conformità costituzionale e alla legge
dell’imposizione di passare, prima dell’esecuzione, attraverso una procedura di
solleciti e diffide obbligatoria. Il TF ne ha concluso che l’obbligo previsto
dall'ordinanza di procedere a una diffida per premi e partecipazioni ai costi
prima di promuovere la procedura esecutiva è conforme alla Costituzione e alla
legge. (consid. 6):
" 6.1 Die
Erfüllung der Prämienzahlungs- und der Kostenbeteiligungspflicht durch die
Versicherten ist - wie bereits erwähnt - für die Finanzierung der
Krankenpflegeversicherung (Art. 60 ff. KVG) und damit den Gesetzesvollzug
unentbehrlich. Art. 88 Abs. 2 KVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen
Fassung; nunmehr: Art. 54 ATSG) bestimmt, dass die gemäß Art. 88 Abs. 1 KVG
vollstreckbaren Verfügungen und Einsprache entscheide, die auf Geldzahlung oder
Sicherheitsleistung gerichtet sind, vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art.
80 SchKG gleichstehen. Ansonsten finden sich keine weiteren Bestimmungen zur
Durchsetzung der Geldforderungen; auch keine solchen, die den Bundesrat
ausdrücklich ermächtigen, die Vollstreckung näher auf Verordnungsebene zu
regeln (BGE 125 V 273 Erw. 6c). Indessen ist er in Art. 96 KVG allgemein
beauftragt, Ausführungsbestimmungen zu erlassen.
6.2 Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hat bereits an anderer Stelle entschieden, dass auf Grund
dieser Gesetzeslage neben der Zwangsvollstreckung nach SchKG in der KVV keine
weiteren Formen des Vollzugszwangs eingeführt werden dürfen (BGE 125 V 266,
insbesondere 272 ff. Erw. 6).
Die im SchKG geregelte
Ordnung der Zwangsvollstreckung von Geldforderungen verlangt für die Erteilung
der Rechtsöffnung nur, dass die betriebene Forderung fällig ist
(STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Art. 1-87, Basel 1998, N 39 zu Art. 80
und N 77 zu Art. 82, je mit Hinweisen). Alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV bestimmt
dagegen, dass fällige Prämien und Kostenbeteiligungen erst nach vorgängiger
Mahnung der Zwangsvollstreckung nach SchKG zugeführt werden dürfen. Damit wird
jedoch keine neue Form der Zwangsvollstreckung geschaffen, sondern es werden
lediglich deren Modalitäten für Prämien und Kostenbeteiligungen näher
umschrieben. Der Gläubiger ist gefordert, neben dem geltend gemachten Ausstand
dessen Mahnung durch Urkunde nachzuweisen, es sei denn, beides werde von der
Gegenpartei ausdrücklich anerkannt oder wenn beides notorisch oder gerichtsnotorisch
ist (in diesem Sinne ebenso bei zur Vollstreckung anstehenden suspensiv
bedingten Forderungen: PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Diss. Zürich 2000, S.
116 und 203; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, a.a.O., N 44 zu Art. 80). Macht die
Verwaltungsbehörde dagegen von der weitaus häufiger anzutreffenden Möglichkeit
Gebrauch, einen im Rahmen des von ihr eingeleiteten Betreibungsverfahrens
erhobenen Rechtsvorschlag selbst als ordentlicher Richter im Sinne von Art. 79
SchKG zu beseitigen (BGE 119 V 331 Erw. 2b, BGE 128 III 41 Erw. 2; Pra 2003 Nr.
31 S. 159 Erw. 4; vgl. ROTH, Die Krankenkasse als Rechtsöffnungsrichterin in
eigener Sache, in: Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und
Konkursbeamten der Schweiz, Basel 2000, S. 235, sowie grundsätzlich
AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. Aufl.
2003, § 19 Rz 15 u. 15a), wird sie dies ebenfalls nur tun dürfen, falls
vorgängig gemahnt worden ist. Alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV verstößt entgegen
der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung ebenso wenig gegen
betreibungsrechtliche Grundsätze. Zwar mag darin ein gewisser Widerspruch zur
für privatrechtliche Rechtsverhältnisse geltenden Regelung erblickt werden,
wonach die Mahnung einer fälligen Forderung im Rechtsöffnungsverfahren nur dann
von selbstständiger Bedeutung ist, wenn Verzugszinsen im Streit stehen (Art.
102 in Verbindung mit Art. 104 Abs. 1 OR; vgl. BGE 129 III 541 Erw. 3.2). In
Frage steht indessen die öffentlich-rechtliche "Zwangsversicherung" und
das KVG schreibt keine analoge Anwendung des OR oder einzelner seiner
Bestimmungen vor.
6.3 Das
Versicherungsobligatorium zeichnet sich dadurch aus, dass die
versicherungspflichtige Person bei einem Versicherungsträger nach Art. 11 KVG
ungeachtet der persönlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zwingend im vom
Gesetzgeber näher definierten obligatorischen Umfang angeschlossen sein muss
und die entsprechenden Prämien (Art. 61 KVG) wie auch Kostenbeteiligungen (Art.
64 KVG) zu tragen hat (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 331 und
342). Wenn der Bundesrat mit Rücksicht auf das Versicherungsobligatorium bei
fälligen Prämien oder Kostenbeteiligungen in alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV eine
Mahnung verlangt, ehe der Versicherungsträger zur Vollstreckung schreitet, ist
darin insbesondere im Hinblick auf die den Kassen offenstehende Möglichkeit,
sich selber im Anerkennungsprozess gemäss Art. 79 SchKG die Rechtsöffnung zu
erteilen, ein vernünftiger Grund zu erblicken. Als willkürlich kann diese
Bestimmung nicht bezeichnet werden, auch wenn sich die vom Bundesrat getroffene
Regelung im Einzelfall ausnahmsweise als wenig zweckmässig erweisen mag, etwa
wenn sich die versicherte Person aus grundsätzlichen Überlegungen von
vornherein einer Prämienzahlung verweigert. Der mit einem solchen Prozedere
verbundene, im Allgemeinen eher geringfügige Mehraufwand der Kassen ist
hinzunehmen.
6.4 Gesamthaft gesehen ist
die vorgängige Mahnung gemäss alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV durch die
allgemeine, einen weiten Spielraum des Ermessens für die Regelung auf
Verordnungsebene einräumende Delegationsnorm von Art. 96 KVG gedeckt. Weder
fällt die Verordnungsbestimmung offensichtlich aus dem Rahmen der dem Bundesrat
im Gesetz delegierten Kompetenz noch ist sie aus anderen Gründen verfassungs-
oder gesetzwidrig. Dem Verordnungsgeber wäre es jedoch nicht verwehrt, die
Bestimmung differenzierter auszugestalten, so dass Fälle, in denen das
vorbehaltlose Mahnerfordernis von vornherein einen Leerlauf produziert, davon
ausgenommen sind.”
In un
successivo giudizio l‘Alta Corte ha ribadito le sue conclusioni. In discussione
era una procedura d’incasso relativa a premi non preceduta, come correttamente
avrebbe dovuto, da richiami e diffide, ma sfociata subito in un precetto
esecutivo (PE). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di
Argovia, cui l’assicurato si è aggravato contro la decisione resa su
opposizione dall’assicuratore, ha in parte accolto il ricorso. L’assicurato è
stato riconosciuto debitore dei premi pretesi dall’assicuratore, e obbligato al
versamento dei medesimi, ma la Corte non ha invece obbligato il medesimo al
pagamento delle spese di sollecito e diffida e non ha rigettato l’opposizione
al PE che la Cassa aveva fatto notificare al debitore. Nelle sue considerazioni
il TF (cfr. STF 9C_78/2016 e 9C_79/2016 del 21 luglio 2016 consid. 3.2.) ha, in
particolare, fatto riferimento alla giurisprudenza appena esposta ribadendo
che:
" Prämienausstände
allein nicht zur Anhebung einer Betreibung berechtigen. Vielmehr hat der
Versicherer einer versicherten Person vorerst nach mindestens einer
schriftlichen Mahnung eine Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist
von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzugs
hinzuweisen.”
4. Nel caso concreto, CO 1 chiede
a RI 1 il pagamento di partecipazioni e di premi sia propri, sia della signora __________,
sia di __________ (figlia minorenne), perlomeno per quanto appare siccome nella
decisione formale e nella decisione resa su opposizione, la motivazione
dell’amministrazione è stringata ed insufficiente a comprendere il credito e la
sua composizione. L’assicuratore, nello scritto del 2 settembre 2025 (doc.
XVII), indica come: “tutti i premi e le prestazioni notificati con elenco
numerato in data 29.07.2025 sono stati trasmessi per raccomandata da CO 1”
(circostanza che comunque non si desume dagli atti prodotti: ad esempio si veda
il doc. 21 che non reca l’indicazione di invio per raccomandata e non vede
accompagnata la prova dell’invio in tale forma). L’assicuratore indica poi come
Fatti
i documenti prodotti il 29 luglio 2025 riporterebbero in maniera chiara e: “visibile
i nomi degli assicurati”. La circostanza è problematica siccome
l’assicurato si oppone ad una decisione formale e ricorre avverso una decisione
resa su opposizione che riportano una lista (si veda la decisione su
opposizione) di date, apparentemente di periodi (verosimilmente quelli riferiti
alle prestazioni rispettivamente ai premi), degli importi, a tratti delle
indicazioni di “Tasso d’interesse” ed infine delle cifre.
Sapere
allora, ad esempio, a cosa si riferiscano le prestazioni elencate a pagina 2
della decisione su opposizione a partire dalla nona iscrizione, sino alla
venticinquesima iscrizione (sempre tutte intestate “Prestazioni”) di cui
7 recano una data uguale: 17 giugno 2022, 2 recano la data del 19 luglio 2022,
una reca la data del 12 luglio 2022, 3 recano la data del 9 luglio 2022 e le
ultime tre recano date diverse, appare piuttosto complesso in assenza di doti
di chiaroveggenza. Detto altrimenti la decisione resa su opposizione non indica
mai, in nessun passaggio delle sue tante pagine, una causale comprensibile
delle prestazioni cui si riferisce. Per quel che attiene invece i premi in
nessuna parte della decisione resa su opposizione è indicata la persona cui il
premio è riferito. In merito a questi aspetti non è di sussidio la decisione
formale che, se possibile, è addirittura meno comprensibile (per usare un
eufemismo) siccome indica un credito raggruppato per premi, un credito
raggruppato per partecipazioni ai costi, per costi amministrative, per spese
d’esecuzione e interessi.
La
difficoltà è proibitiva per un assicurato, soprattutto in assenza di comprova
dell’invio delle richieste di pagamento dell’assicuratore. La difficoltà è data
anche per il Tribunale cantonale delle assicurazioni in assenza di produzione
degli atti (che sono stati richiesti più volte).
Con
la sua decisione su opposizione l’assicuratore conferma un suo credito, rigetta
un’opposizione ad una decisione e conferma la continuazione della procedura
esecutiva togliendo l’opposizione ad un PE, passi procedurali decisamente
importanti e severi nelle loro conseguenze per un assicurato escusso. Per fare
ciò appare assolutamente inammissibile procedere come ha fatto CO 1, con
elenchi generici di premi, prestazioni, spese varie ecc.
All’assicuratore
non sfugge che non è compito del Tribunale, in sede di ricorso, collegare ogni
posta dell’elenco allestito e consegnato nella decisione resa su opposizione,
ad una specifica e precisa pretesa, chiaramente riferita, decisamente
comprovata e che abbia seguito una procedura tale da permetterne l’incasso con
il relativo rigetto dell’opposizione. Non solo. La decisione resa su
opposizione non indica in nessuna sua parte chi sia il debitore dei premi e
delle partecipazioni richieste al ricorrente (ossia se si tratti dello stesso RI
1, della signora __________ o della loro figlia), non specifica in nessuna sua
parte la ragione per la quale il credito complessivo sia richiesto a RI 1 e non
alla signora __________. In effetti all’assicuratore non poteva sfuggire che __________
è divenuta moglie di RI 1 unicamente il 2 giugno 2023. La circostanza
non è priva di influenza sul credito dell’assicuratore e non è certo compito
del Tribunale cantonale delle assicurazioni estrapolare dalla lunga lista delle
pretese generiche dell’assicuratore contenute nella decisione impugnata pretesi
crediti verso la signora __________ sino alla data d’inizio della solidarietà
(come si vedrà qui di seguito) per determinare l’importo delle pretese semmai
formulabili nei confronti del signor RI 1.
Non
solo. Al signor RI 1 è stato semplice e facile acquisire, presso i Municipi di riferimento,
due semplici documenti attestanti l’uno la partenza, a contare dal 1 agosto
2023, e l’altro il ritorno in Ticino il 16 settembre 2024. La partenza per
l’estero, come rileva il ricorrente, ha fatto decadere l’obbligo assicurativo
in Svizzera (in assenza di altri elementi di collegamento che la Cassa non
adduce). La decisione su opposizione impugnata indica però che sono pretesi
premi per il mese di agosto 2023 (per quanto par di capire, si veda pag. 4 in
fine e 5 in initio), sono caricate si conseguenza (apparentemente almeno, in
assenza di indicazione specifica) delle tasse di diffida e verosimilmente spese
amministrative e di interessi (oltre che esecutive).
Una
decisione che tende all’incasso di crediti derivanti da premi e partecipazioni,
oltre che spese amministrative ed interessi, resa da una assicurazione che è
chiamato ad applicare norme del diritto pubblico federale esercitando così, per
via derivata, il potere statale, deve essere redatta in maniera ineccepibile,
deve essere motivata adeguatamente, deve essere specifica e dettagliata. In
questo caso la decisione impugnata non rispetta queste esigenze proponendo
liste di importi e date con generica indicazione della loro natura (Premi;
tassa di diffida; spese di esecuzione; interessi; …). Alla decisione su
opposizione non sono allegati documenti che possano permettere all’escusso di
comprendere le richieste dell’assicuratore. Al signor RI 1 è indicato, nella
prima pagina, che non è possibile sospendere la procedura di esecuzione siccome
sarebbe stato informato dei suoi debiti prima della sua partenza per l’__________,
lo si informa che – a seguito del suo rientro in Svizzera – la procedura
esecutiva è riattivata. Per i premi lo si informa che in effetti la RIPAM 2023
è stata ricevuta da CO 1 ma non è invece stata assegnata per il 2022. Al
debitore escusso è quindi spiegato che l’esecuzione non riguarda unicamente
premi ma anche partecipazione ai costi e che la sua opposizione è respinta, con
il rigetto dell’opposizione interposta al PE. A motivazione della decisione
quanto segue:
"
si tratta di un credito dalle fatture dei premi elencate qui di
seguito secondo la legge … LAMal. Le fatture sono state sollecitate in
conformità alla legge. Per le diffide e le esecuzioni possiamo addebitare tasse
di diffida, mora e elaborazione. Questo è riportato dalle nostre condizioni
generali …”
Il
signor RI 1, come indicato, contesta questa decisione. Occorre verificare se
questa decisione rispetti il diritto di essere sentito del signor RI 1, o se
sia invece da annullare per una grave violazione dei diritti costituzionali del
ricorrente (art. 29 Cost. fed.).
5. Occorre
rilevare qui come, secondo la giurisprudenza (si veda STF 8C_273/2022 dell’8
febbraio 2023), una decisione amministrativa viziata è, di regola, unicamente
annullabile; la nullità è ravvisabile solo se il vizio è particolarmente grave,
è evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, l'accertamento della
nullità non mette in serio pericolo la sicurezza del diritto (su questi aspetti
la STF 2C_416/2024 + 2C_417/2024 del 29 luglio 2025 destinata alla
pubblicazione). Quali motivi di nullità entrano in considerazione gravi errori
di procedura, come per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre
gli errori riguardanti il contenuto della decisione provocano solo raramente la
nullità dell'atto. La nullità di una decisione dev'essere rilevata d'ufficio e
in ogni momento dall'autorità adita (DTF 147 IV 93 consid. 1.4.4; 145 III 436
consid. 4; sentenze 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 3.4; 8C_355/2022
del 2 novembre 2022 consid. 3.5; 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3). Va
ricordato che l'opposizione; quando formulata, fa sì che il procedimento
amministrativo si concluda solo con la decisione su opposizione che sostituisce
la decisione originaria (DTF 142 V 337 c. 3.2.1 in fine; cfr. STF 9C_158/2019
del 17 maggio 2019 c. 1.2 in fine).
6. La
decisione qui contestata, come descritto, non contiene una motivazione sostanziale
e comprensibile. Oltre alle carenze esposte, l’atto non spiega le ragioni per
cui il ricorrente dovrebbe pagare i premi (per quanto si possa dedurre dalle
date riportate nella decisione su opposizione) per il mese di agosto 2023
quando la partenza da __________ per l’estero è avvenuta con effetto al 1
agosto 2023 (il rientro in Svizzera a __________ è avvenuto con effetto al 16
settembre 2024). L’atto non fornisce poi motivazione in merito alle ragioni per
cui il signor RI 1 dovrebbe pagare i premi di __________, e questo prima del
matrimonio del 2 giugno 2023. Manifestamente la decisione impugnata viola il
diritto di essere sentito dell’assicurato, diritto garantito dall’art. 29 cpv.
2 Cost. fed.
7. A
norma dell’art. 49 cpv. 3 seconda frase LPGA le decisioni devono essere
motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. L’obbligo
di motivazione è parte del diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29
cpv. 2 Cost. fed. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di
massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito,
all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (STF
9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17
con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4
gennaio 2022, consid. 3).
Il
diritto di essere sentito serve all'accertamento dei fatti, comprende la
facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che
interviene a modificare la sua posizione giuridica, segnatamente se il
provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Il diritto ad essere
sentito impone all’autorità di motivare le proprie decisioni al fine, da un
lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprenderne le
ragioni poste a fondamento, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa, e d’altro lato, di consentire
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della stessa medesima. Ciò
non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF
141 V 557, consid. 3.2.1; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). La
motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai considerandi della
decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza
(STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; STF 8C_482/2018 del 26
novembre 2018 consid. 4.4.2) una violazione non particolarmente grave del
diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona
interessata abbia la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431
consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si
può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in
caso di grave violazione del diritto di essere sentito (STF 9C_551/2022 del 4
marzo 2024, consid. 4.3.1): una tale eventualità si realizza se l’annullamento
della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una
tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui non compatibili con
l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una
celere trattazione della procedura di merito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024,
consid. 4.3.1; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016
del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che
il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF
8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
8. In
concreto, come evidenziato nelle considerazioni precedenti, la decisione su
opposizione è talmente lacunosa che non permette neppure al Tribunale, che ha
dovuto richiamare dall’assicuratore gli atti completi neppure trasmessi a
seguito di due richieste (doc. III e V) di capire quali siano le prestazioni
richieste al signor RI 1, le ragioni per cui il mese di agosto 2023 gli è
chiesto, le ragioni per le quali al signor RI 1 sono chiesti i premi della
signora __________ sino al 2 giugno 2023. Non si comprende la composizione del
credito vantato neppure per le spese esecutive (nella decisione su opposizione
si contano ben 8 poste con questa definizione e tutte seguite dal numero del PE
__________ (4 volte sono indicati CHF 110,30, una volta ciascuno gli importi
seguenti: CHF 77.30; 88.35; 65.10 e 104 per complessivi CHF 775,95). Non sono
spiegate le ragioni per cui le spese esecutive vanno a comporre il debito e
dovrebbero fare l’oggetto del rigetto dell’opposizione, alla luce della nota
giurisprudenza in merito (per tutte STCA 36.2022.24 dell’11 luglio 2022,
consid. 7), non sono spiegate le modalità di calcolo degli interessi
addebitati, si contano per interessi pretesi (ma senza indicazione del calcolo
e quindi dell’importo sul quale sono conteggiati ed il periodo cui si
riferiscono) 29 poste di interessi alle date più disparate, per importi
varianti tra i CHF 0,50 ed i CHF 396,35 per un complessivo di CHF 1'162,90.
Neppure si comprendono le Tasse di diffida che sono conteggiate 38 volte ed i
costi amministrativi conteggiati 2 volte, quest’ultimi senza neppure
indicazione temporale. Decisamente troppo poco e particolarmente lacunoso da
non permettere all’assicurato di comprendere le ragioni del credito vantato e
verificarle, e stabilire se il debito sia da porre a suo carico interamente o
meno.
Già
per questa ragione il ricorso va accolto e la decisione annullata.
9. Vale
qui la pena di evidenziare come, per quanto attiene ai premi dovuti dalla
moglie come, in una sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF
129 V 90), il Tribunale federale abbia modificato la sua precedente
giurisprudenza (DTF 119 V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi
per il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le
malattie. Fon-dandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte
ha considerato che, in virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in
vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge rispondesse
solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal
fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo
sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni
correnti della famiglia.
Questa
giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. In una STF
9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato come:
" Le but
de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement
par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas
ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de
simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de
pénibles démarches de recouvrement."
Per
un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quelle qui all’esame,
l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi
sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3
CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma
anche quelli dell’altro consorte (v. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in
particolare consid. 2.1.).
Ne
discende dunque che, per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della
famiglia, che così recita:
"
1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
Considerandi
2.
Essi s'intendono
sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie,
il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o
nell'impresa dell'altro.
3.
In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della
loro situazione personale."
Ed in base all’art. 166 CC, del
seguente tenore:
"
1.
Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2.
Per gli altri
bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:
1.
è stato autorizzato dall'altro o
dal giudice;
2.
l'affare
non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il
proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri
atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di
rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro."
il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia"
secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI
2000.
pag. 79, cfr anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6). Sia
la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento di
assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni
correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC. Di conseguenza, alla
luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per
i premi rimasti insoluti, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF
119.
V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre
2002.
(K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90,
ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che
sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse
della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle
malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i
bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa
avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato
dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti
contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale,
occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della
famiglia. Nella sentenza il TFA ha precisato che, con l'entrata in
vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un
coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge
indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del
credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per
soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Come indicato più sopra con sentenza
del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, il TFA ha
confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un
contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore
fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.
166.
cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il
pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime
matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza
e dottrina; cfr pure Hasenböhler,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.
166)", ed ha inoltre stabilito che "con la cessazione della
vita comune termina anche la comunanza di intenti
("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica,
che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il
potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché
la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art.
166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a
mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione
coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità
solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo
se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di
separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini
della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano
una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".
Questi principi sono
stati ripresi ancora di recente nella STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, al
consid. 2.1, e STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023; 36.2023.37 del 5 gennaio
2024; 36.2022.25 del 9 giugno 2022 e 36.2018.46 del 19 ottobre 2018. Su
questi aspetti ci si riferisca anche a Ranzanici/Steffen,
Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti
derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal, in Bollettino n. 36 a
cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Novembre 2008, così come a Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione 2016, pag. 798 e seguenti.
Alla luce della giurisprudenza citata,
sviluppata dal Tribunale federale sulla scorta delle norme del diritto civile
che sono applicabili nell'ambito della LAMal a complemento della lacuna della
stessa su tali aspetti, i premi della/del moglie/marito possono essere
richiesti, da parte dell'assicuratore, al/alla consorte ma solamente quando
sussista un matrimonio e quando sia in essere una convivenza.
10.
Nel caso in esame, l'assicuratore
malattia ha chiesto all'assicurato il versamento di premi, partecipazioni,
spese amministrative, tasse di diffida, interessi e spese esecutive
verosimilmente anche riferiti alla signora __________ (non essendo indicato
alcun dettaglio in merito la circostanza non è data a sapere e non è compito
del giudice ricercare negli atti di un assicuratore sociale la documentazione
necessaria e ricostruire le motivazioni di una decisione carente). Ma per
quanto risulti a questa Corte (la Cassa dovrà svolgere i suoi accertamenti
specifici in merito) i signori RI 1 e __________ si sono sposati il 2 giugno
2023.
Se ciò corrispondesse (e non deve essere qui oggi il Tribunale cantonale
delle assicurazioni a sostituirsi alla Cassa nell’eseguire i compiti di
verifica ed accertamento che incombono alla stessa) tutti i crediti vantati nei
confronti della medesima ma il cui pagamento è preteso dal signor RI 1
dovrebbero essere stralciati dalla pretesa vantata.
11.
La Cassa, gravemente negligente nello
svolgimento dei suoi compiti, cui va imputato di avere creato la necessità al
signor RI 1 di inoltrare un ricorso in pratica alla cieca, che ha creato un
obbligo al Tribunale cantonale delle assicurazioni di richiamare atti per tre
volte, di retrocederli per farli numerare, e di motivare questa decisione, deve
vedersi porre a carico le tasse e le spese giudiziarie. Ingiusto sarebbe porre
a carico dello Stato, e quindi delle cittadine e dei cittadini nonché delle
persone giuridiche della Repubblica e Cantone del Ticino costi generati da un
agire così superficiale e privo di competenze. A norma dell’art. 29 cpv. 3
LPTCA alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento
temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
Analogamente la LPGA all’art. 61 lett. fbis specifica come il
tribunale possa imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato. La dottrina più recente (Jean Métral in: Commentaire romand Loi sur la partie
générale des assurances sociales, 2.a edizione, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea, 2025, ad Art. 61 LPGA n. 24 e 25) rammenta che
" Fait
preuve de témérité ou de légèreté la partie qui, de manière consciente ou
grossièrement négligente, adopte une position insoutenable en procédure, se
fonde sur un état de fait dont elle sait ou devrait savoir qu’il est faux, ou
adopte une attitude purement dilatoire. Une violation de l’obligation de
collaborer à l’instruction de la cause peut également justifier des frais de
procédure. On recommandera toutefois au tribunal d’aviser préalablement la
partie concernée du fait qu’elle encourt des frais en cas de défaut de
collaboration (cf. art. 60 N 10 ss). L’attitude d’une partie avant la procédure
peut être prise en considération, par exemple si elle a déjà interjeté des
recours qui ont été régulièrement rejetés, dans des causes analogues. Le
caractère dénué de chances de succès du recours ne suffit pas à le qualifier de
téméraire ou empreint de légèreté, à moins d’être aisément reconnaissable par
un recourant faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible. Le fait de
maintenir un point de vue après que le juge a rendu l’intéressé attentif au
fait qu’il ne paraissait pas conforme au droit n’est pas téméraire ou léger,
pour autant que ce point de vue ne soit pas insoutenable.
La partie intimée
peut aussi se voir mettre des frais à charge pour cause de témérité ou de
légèreté, de même que des tiers agissant en procédure comme partie ou tiers
intervenants. En revanche, la sanction d’une violation de ses obligations par
un mandataire ou par un tiers ne participant pas à la procédure, mais invité à
y collaborer (témoin, autorité ou assureur appelé à communiquer des documents
ou des renseignements, p.ex.) ne devrait pas relever de l’art. 61
let. fbis, mais plutôt du droit cantonal de procédure.”
Dal canto suo Susanne
Bollinger (oggi apprezzata Giudice del Tribunale federale), in BSK ATSG
ad art. 61 lett. fbis, n. 76, rammenta come
" Bereits
unter dem Regime der grundsätzlichen Kostenlosigkeit konnten einer Partei, die
sich mutwillig oder leichtsinnig verhielt, Spruchgebühr, Verfahrenskosten und
Parteientschädigung auferlegt werden. Für die Beurteilung von Mutwilligkeit
oder Leichtsinn ist nicht nur das Verhalten während des Beschwerdeverfahrens zu
berücksichtigen, sondern auch jenes vor der Beschwerdeerhebung (BGE 124 V 285
E. 4b). Leichtsinnig oder mutwillig können sich sowohl die Beschwerdeführerin
als auch die Beschwerdegegnerin verhalten, weshalb grundsätzlich auch beide
kostenpflichtig werden können”. Nel punto successivo (77) l’autrice rammenta
come "Die Begriffe der Mutwilligkeit und des Leichtsinns … sind erfüllt,
wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissens als wahr behauptet oder ihre
Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr
zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist (BGer, 23.10.2023,
9C_388/2023, E. 3.2) … Ebenfalls als mutwillig zu bezeichnen ist, wenn eine
Partei vor der Beschwerdeinstanz an einer offensichtlich gesetzwidrigen
Auffassung festhält (BGE 128 V 323 E. 1b.)."
Su
questi temi si rinvia alla DTF 150 I 195 consid. 5.4. e seguenti dove l’Alta
Corte (qui la II Corte di diritto pubblico) ha ritenuto come:
" 5.4.
Verschiedene Bundesgesetze sehen eine Kostenpflicht bei bös- oder mutwilliger
Prozessführung vor (z.B. Art. 33 Abs. 2 BGG; Art. 60 Abs. 2 VwVG [SR 172.021];
Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG; Art. 13 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 24. März
1995.
über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz, GlG; SR
151.1]; Art. 115 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Andere Erlasse knüpfen die Kostenauflage
an ein mutwilliges oder leichtsinniges Verhalten (z.B. Art. 61 lit. fbis ATSG
[SR 830.1]; Art. 74 Abs. 2 BVG [SR831.40]). Art. 10 Abs. 2 BehiG verwendet
ebenfalls das Begriffspaar "mutwillig" und "leichtsinnig",
weshalb für dessen Konkretisierung von besonderem Interesse ist, wie die
höchstrichterliche Rechtsprechung gleich formulierte Schwesterbestimmungen
auslegt. Die sozialversicherungsrechtliche Rechtsprechung, die auch im
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht zur Anwendung kommt (vgl. Urteil
5A_131/2013 vom 25. Juni 2013 E. 6.1), differenziert in langjähriger Praxis
nicht zwischen einem mutwilligen oder leichtsinnigen Verhalten. Mutwillig oder
leichtsinnig ist, wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissen als wahr
behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie
bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig
ist ferner das Festhalten an einer offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung.
Leichtsinnige oder mutwillige Prozessführung liegt aber so lange nicht vor, als
es der Partei darum geht, einen bestimmten, nicht als willkürlich erscheinenden
Standpunkt durch das Gericht beurteilen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn
das Gericht die Partei im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit ihres
Standpunkts überzeugen und zu einem entsprechenden Verhalten (Beschwerde- oder
Klagerückzug) veranlassen will. Die Erhebung einer aussichtslosen Beschwerde
darf einer leichtsinnigen oder mutwilligen Beschwerdeführung nicht
gleichgesetzt werden. Das Merkmal der Aussichtslosigkeit für sich alleine lässt
einen Prozess noch nicht als leichtsinnig oder mutwillig erscheinen. Vielmehr
bedarf es zusätzlich des subjektiven - tadelnswerten - Elements, dass die
Partei die Aussichtslosigkeit bei der ihr zumutbaren vernunftgemässen
Überlegung ohne Weiteres erkennen konnte, den Prozess aber trotzdem führt.
Mutwillige Prozessführung kann ferner darin begründet sein, dass eine Partei
eine ihr in dieser Eigenschaft obliegende Pflicht (Mitwirkungs- oder
Unterlassungspflicht) verletzt (BGE 128 V 323 E. 1b; Urteile 9C_388/2023 vom
23.
Oktober 2023 E. 3.2; 9C_318/2022 vom 29. Juni 2023 E. 3; 9C_62/2022 vom 22.
November 2022 E. 5.1).
5.5
Der Gesetzgeber sanktioniert mutwilliges und leichtsinniges Verhalten im
Verfahren, weil dadurch die Behörden unnötig belastet werden. Wer mutwillig und
leichtsinnig vorgeht, nimmt die ihm zur Verfügung gestellten prozessualen
Mittel nicht sachgerecht in Anspruch. Insofern konkretisiert die Kostenpflicht
bei mutwilligem und leichtsinnigem Verhalten den allgemeinen Grundsatz von Treu
und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV) sowie das Rechtsmissbrauchsverbot (vgl. BGE 127 III 178 E. 2a; BGE 111 Ia 148 E. 4). Als aus "ethischer Betrachtung
geschöpfte[r] Grundregel" (BGE 83 II 345 E. 2) verlangt Treu und Glauben
von den Berechtigten, ihre prozessualen Möglichkeiten entsprechend einem
"verkehrsüblichen" Redlichkeitsstandard wahrzunehmen (vgl. BENJAMIN
SCHINDLER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4.
Aufl. 2023, N. 63 zu Art. 5 BV). Einerseits soll eine Partei einen
aussichtslosen Prozess nicht allein deshalb führen, weil er kostenlos ist (vgl.
BGE 138 III 217 E. 2.2.4). Andererseits verstösst eine Partei gegen Treu und
Glauben, wenn sie Rechtsmittel aus sachfremden Überlegungen und insofern zweckfremd
ergreift. Ein derartiges Verhalten rechtfertigt eine Kostenauflage (vgl. Urteil
5A_880/2017 vom 6. November 2017 E. 2).
5.6
(…). Daraus ergibt sich zunächst, dass
begrifflich nicht zwischen "mutwilliger" und
"leichtsinniger" Prozessführung zu unterscheiden ist. Eine
entsprechende Abgrenzung wäre ohnedies nur schwer möglich. Die Kostenpflicht
nach Art. 10 Abs. 2 BehiG setzt sodann eine objektive und eine
subjektive Komponente voraus. Erst die Kombination dieser beiden Komponenten
rechtfertigt die Sanktion. In objektiver Hinsicht vertritt eine mutwillig oder
leichtsinnig prozessierende Partei einen offensichtlich unbegründeten oder
aussichtslosen Standpunkt. In subjektiver Hinsicht muss ihr dieses Vorgehen
vorwerfbar sein. Die mutwillig oder leichtsinnig prozessierende Partei trifft
subjektiv den Vorwurf, sie "hätte es besser wissen müssen". Massstab
ist der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; vgl. E. 5.4 f.).”
Come indicato
già nella STCA 36.2025.9 del 10 giugno 2025 le norme cantonali prevedono
specificatamente la possibilità di imporre alla parte che assume un
atteggiamento temerario o per leggerezza (così l’art. 29 cpv. 3 Lptca) le spese
processuali, che (art. 29 cpv. 4 Lptca) sono così fissate: “tassa di
giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi” oltre alle
spese effettive del Tribunale. Nella STF 9C_388/2023 del 23 ottobre 2023 l’Alta
Corte ha indicato come:
"
Die Begriffe der Mutwilligkeit und des Leichtsinns sind
bundesrechtlicher Natur. Sie sind erfüllt, wenn eine Partei Tatsachen wider
besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen
Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen
müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer
offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung. Leichtsinnige oder mutwillige
Prozessführung liegt aber so lange nicht vor, als es der Partei darum geht,
einen bestimmten, nicht als willkürlich erscheinenden Standpunkt durch das
Gericht beurteilen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht die Partei
im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit ihres Standpunktes überzeugen und
zu einem entsprechenden Verhalten (Beschwerde- oder Klagerückzug) veranlassen
will. Die Erhebung einer aussichtslosen Beschwerde darf einer leichtsinnigen
oder mutwilligen Beschwerdeführung nicht gleichgesetzt werden. Das Merkmal der
Aussichtslosigkeit für sich alleine lässt einen Prozess noch nicht als
leichtsinnig oder mutwillig erscheinen. Vielmehr bedarf es zusätzlich des
subjektiven - tadelnswerten - Elements, dass die Partei die Aussichtslosigkeit
bei der ihr zumutbaren vernunftgemässen Überlegung ohne Weiteres erkennen
konnte, den Prozess aber trotzdem führt. Mutwillige Prozessführung kann ferner
darin begründet sein, dass eine Partei eine ihr in dieser Eigenschaft
obliegende Pflicht (Mitwirkungs- oder Unterlassungspflicht) verletzt (BGE 128 V 323 E. 1b; Urteil 9C_318/2022 vom 29. Juni 2023 E. 3 mit
Hinweisen).”
In concreto, lo si ribadisce,
l’assicuratore ha redatto una decisione assolutamente inaccettabile, ha imposto
al Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo le richieste dei doc. III e V
di domandare la trasmissione degli atti, ha dovuto rinviare gli atti per la
loro numerazione. I difetti della decisione qui annullata travalicano quanto
accettabile così come la reazione dell’assicuratore a fronte della
presentazione del ricorso. La risposta (non al reclamo ma al ricorso, v. doc.
IV) non ha posto rimedio alle gravi lacune della decisione impugnata. Dopo
avere illustrato la situazione di grave difficoltà economica in cui versa
l’assicurato escusso, avere indicato come lo stesso fosse partito per l’__________
e quindi rientrato, l’amministrazione si è limitata a indicare di essere
riuscita ad avviare:
"
la procedura di esecuzione …per un importo di CHF 16'176,40. Il
signor RI 1 ha presentato opposizione … egli non è d’accordo con l’esecuzione
poiché sembra stia ancora aspettando la risposta dell’USSI … Inoltre CO 1 non è
responsabile per l’approvazione dei sussidi di cassa malati …
Tuttavia ci sono anche molte fatture
per prestazioni mediche aperte che non hanno alcun impatto sulla riduzione dei
premi … RI 1 è stato più volte avvisato in passato riguardo alle sue fatture
aperte … l’ultimo pagamento… (è) … stato ricevuto nel 2021 … (ciò) … dimostra
che non è stato in grado di saldare i suoi debiti.”
Nelle sue conclusioni
l’amministrazione (che svolge compiti di diritto pubblico applicando le regole
dalla LAMal) contesta genericamente le richieste dell’assicurato.
In quella sede, trasmettendo in
parallelo la documentazione necessaria, l’assicuratore avrebbe dovuto
illustrare e dettagliare il suo credito, specificare, elencandole, le
partecipazioni richieste al fine di potere essere verificate dapprima da RI 1 o
__________ e quindi dal Tribunale, correggere (dopo avere accertato la data del
matrimonio dei suoi assicurati, che è elemento basilare delle conoscenze che un
assicuratore malattie deve avere dei suoi assicurati: l’affiliazione a CO 1 non
è certo avvenuta da parte dei signor RI 1 e __________ da coniugati!) l’importo
del credito vantato considerando l’assenza di matrimonio. Nulla di tutto
questo. Lo si ripete l’omessa trasmissione degli atti (richiesti
esplicitamente, doc. III, ed offerta con il doc. V), ha dovuto essere
nuovamente postulata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e la
documentazione giunta senza numerazione ha imposto nuovamente il rinvio del
tutto per colmare le lacune. I collaboratori della CO 1 avrebbero dovuto
dimostrare consapevolezza di trovarsi di fronte ad un Tribunale. Tutto questo
caratterizza la grande superficialità e l’approccio negligente ritenuto per il
carico di tasse e spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto, di conseguenza:
1.1.
La decisione resa su opposizione dall’assicuratore sociale CO 1, __________,
è annullata.
1.2.
L’opposizione formulata dal
debitore escusso al PE numero __________ dell’UE di __________, è mantenuta.
2. La tassa
di giustizia cifrata in CHF 800 e le spese per la formazione dell’incarto, le
scritturazioni e le spedizioni, stabilita in CHF 200 sono poste a carico di CO
1, __________.
3. All’assicurato
vincente in causa non sono attribuite ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Dr. Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti