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Decisione

36.2025.21

Mancato pagamento premi LAMal e partecipazioni ai costi.Precetto esecutivo.La decisione amm. non specifica il debitore,il dettaglio del debito,i motivi,ecc.Obbligo di motivazione.Violazione del D d'essere sentito.Solidarietà fra coniugi per premi LAMal.Dec.su opp lacunosa.Spese giudiz a carico Cassa

8 settembre 2025Italiano51 min

i documenti prodotti il 29 luglio 2025 riporterebbero in maniera chiara e: “visibile

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2025.21

TB/IR

Lugano

8 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 aprile 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. RI 1,

1992, dal 2016 (doc. 1 e 6) all’agosto 2023, quando è partito dal Ticino per

l’estero (doc. 2) è stato affiliato presso CO 1 (CO 1, assicuratore o Cassa qui

di seguito) per l'assicurazione malattia obbligatoria, così come __________,

1995, e la loro figlia __________, nata nel 2015.

B. Con precetto esecutivo n. __________,

emesso il 13 febbraio 2025 (doc. 5) dall'Ufficio di esecuzione (UE qui di

seguito) di __________, l’assicuratore ha escusso il signor RI 1 per ottenere

l’incasso di CHF 11'022,40 a titolo di premi LAMal da gennaio 2022 ad agosto

2023 (senza specifica in merito alle persone assicurata in mora nel pagamento),

interessi di mora quantificati in CHF 1'155,15, “Prestazione LAMal”

(senza specifica alcuna, potrebbe trattarsi di partecipazione ai costi di cura,

ma senza indicazione del beneficiario e del fornitore di prestazioni)

beneficiate dal 9 maggio 2022 al 19 giugno pari a CHF 1'719,15,oltre a CHF

667,95 a titolo di spese di esecuzioni precedenti (senza alcuna indicazione

relativa a quali esecuzioni il credito faccia riferimento), CHF 1'140.- richiesti

a titolo di “Tassa di diffida” e CHF 360.- pretesi a titolo di spese di

elaborazione. L’escusso si è opposto all’esecuzione il giorno medesimo della

notifica dell’atto esecutivo.

C. Mediante atto del 3 aprile 2025 (doc.

7) intitolato “revoca dell’opposizione Dossier n.: __________” la Cassa ha

preso “posizione come segue: … La sua opposizione nell’ (recte: all’)

esecuzione n. … viene annullata (recte: rigettata) nella sua totalità” con

l’avvertenza che “con la presente disposizione il calcolo degli interessi

non viene interrotto … il nostro calcolo resta quindi invariato … (lei, ndr)

deve alla CO 1 … l’importo di … CHF 16'176,40”. L’importo è definito

mediante un lungo calcolo che contempla crediti (della Cassa) da cui sono

dedotte pretese dell’assicurato. Più specificatamente i crediti

dell’assicuratore sono così elencati:

" (…)

Panoramica debiti Periodo/BB

n. Tassa d’interesse Importo

Crediti derivanti di

prestazioni 09.05.2022

– 19.06.2023 CHF 1'719.15

Premi 01.01.2022

– 31.08.2023 5.00% CHF 17'794.40

Tasse di diffida 10.03.2022

– 08.02.2024 CHF

1'140.00

Costi amministrativi CHF

360.00

Spese d’esecuzione __________ CHF

771.95

Interessi __________ CHF

1'162.90”

Per quel che attiene i versamenti

dell’assicurato (o: per l’assicurato) alla Cassa l’assicuratore indica

genericamente i titoli seguenti: “Riduzione dei pagamenti” (con questa

indicazione sono elencati 33 importi di CHF 7,35 per 24 volte e CHF 5,10 per 9

volte). Altro accredito riconosciuto è riferito a “RP retroattiva”

(acronimo in uso verosimilmente presso l’assicuratore e non necessariamente

noto all’assicurato escusso, si tratta verosimilmente della RIPAM ossia della

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie). Sotto questa voce sono elencate 24 poste, senza specifica alcuna

relativa all’assicurato o all’anno rispettivamente mese, per importi talvolta

cifrati in CHF 339, talvolta in CHF 99, poi CHF 344,10 e CHF 105. Da ultimo è

riconosciuto un accredito di CHF 250 per un “Pagamento” (quale non è

detto, riferito a quale conteggio non si sa, relativo a quale assicurato non è

indicato). Nelle sue frasi conclusive l’assicuratore indica come la sua

comunicazione costituisca una decisione impugnabile (doc. 7).

D. Mediante

scritto 11 aprile 2025 (doc. 8) l'assicurato ha informato la Cassa malati di

avere richiesto all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il

riconoscimento retroattivo del sussidio per i premi LAMal per gli anni 2022 e

2023, perciò ha chiesto al suo assicuratore di sospendere temporaneamente

qualsiasi ulteriore azione esecutiva oppure di valutare un piano di pagamento

rateale tenendo conto della sua situazione economica.

Il 29 aprile 2025 (doc. A) la Cassa

emesso una decisione su opposizione (così l’intestazione) rigettando

l’opposizione nella sua integralità siccome “si tratta di un credito delle

fatture dei premi elencate qui di seguito secondo la” LAMal, fatture già

sollecitate in conformità alla legge. L’assicuratore ha informato che le “tasse”

di sollecito e diffida potevano fare l’oggetto di addebito all’escusso in

quanto previste dalle CGA di CO 1. Con la sua decisione l’assicuratore ha

inoltre informato il signor RI 1 (che ha trascorso un periodo domiciliato

all’estero) che non era possibile sospendere la procedura di esecuzione,

essendo già stato informato, prima della sua partenza dalla Svizzera, dei suoi

arretrati e poiché la procedura di fallimento, già avviata (doc. 3), era stata

interrotta esclusivamente a causa del suo trasferimento all'estero. Con il

rientro in Svizzera, CO 1 ha riattivato la procedura esecutiva. Sempre con il

suo provvedimento la Cassa ha indicato all’escusso di avere ricevuto il

sussidio per l'anno 2023, mentre non risultava concessa riduzione per l'anno

2022.

La decisione su opposizione elenca

infine in maniera generica (secondo un ordine temporale) premi, prestazioni,

tasse di diffida costi amministrativi, interessi (seguiti da un numero

corrispondente a quello del PE citato in precedenza: __________ e senza

migliore specifica), spese d’esecuzione per un importo che, dedotti i

versamenti eseguiti dall’escusso rispettivamente in suo favore, hanno condotto CO

1 a confermare l’importo della sua pretesa: CHF 16'176,40.

E. Con atto del 4 maggio 2025 (doc. I) RI

1, rivolgendosi a CO 1, si è aggravato contro la decisione del 29 aprile 2025,

ritenendola infondata e viziata da violazioni procedurali e materiali. Egli ha

indicato, da un lato, come il credito fosse già stato oggetto di procedura

davanti al Giudice di pace nel 2024, poi stralciata perché il suo domicilio in

quel periodo nei __________ e quindi non più procedibile. RI 1 ha inoltre

ritenuto che la Cassa malati abbia computato, nell'importo preteso, anche spese

di mora tasse di diffida, nonché interessi sproporzionati. L’assicurato ha poi

indicato che gli importi richiesti si riferiscono a periodi che erano invece

coperti dai sussidi ed osservato di essere al beneficio dell'assistenza sociale

e quindi di avere un reddito al di sotto del minimo vitale, motivo per cui non

è legalmente possibile pretendere che egli versi immediatamente l'ammontare di

CHF 16'176,40. Considerata la sua situazione economica, RI 1 ha chiesto di

annullare la decisione su opposizione, di sospendere la procedura esecutiva, di

concordare un piano di rimborso simbolico (per esempio, CHF 20.- al mese)

oppure di condonargli parzialmente o totalmente il debito stante la sua

comprovata impossibilità economica a farvi fronte. L’atto è stato trasmesso

dall’assicuratore al Tribunale cantonale delle assicurazioni a valere quale

ricorso formale il 9 maggio 2025 (doc. II) stante la competenza dell’autorità

giudiziaria. Il gravame è stato intimato all’assicuratore il 12 maggio 2025

(doc. II) con l’invito a CO 1 a volere produrre “l’incarto completo”

unitamente alla risposta di causa.

Il 20 maggio 2025 (doc. IV) CO 1ha

chiesto la reiezione del ricorso e la conferma del rigetto dell’opposizione al

PE __________ indicando come “RI 1, così come i membri della sua famiglia __________,

… 1995, e … __________ … 2015, sono assicurati presso CO 1 … secondo la LAMal

dal 1 gennaio 2016 fino alla loro partenza per l’__________, avvenuta il

31 agosto 2023”, segnalando le passate difficoltà nei pagamenti, l’avvio di

due pregresse procedure esecutive nel passato, il riconoscimento della RIPAM

nel corso degli anni (ad esclusione del 2022 per quanto qui d’interesse),

l’emanazione in passato di attestati di carenza beni (ACB).

Nel merito la Cassa ha indicato di

avere saputo, il 13 febbraio 2025, che l'assicurato è rientrato in Svizzera ed

ha avviato la procedura esecutiva per l’incasso del suo credito cifrato in CHF

16'176,40. I crediti per premi e per partecipazione ai costi sarebbero stati

oggetto di richiamo e diffida ed assortiti dalle spese amministrative possibili

in base alle Condizioni generali d’assicurazione. L’obiezione di crescita in

giudicato della decisione del Giudice di pace non sarebbe ammissibile non

trattandosi della procedura esecutiva n. __________ in corso. Infine CO 1 ha

qualificato di irrealistica la proposta di pagamento rateale stante l'elevato

livello di indebitamento dell'assicurato. L’atto è stato intimato alle parti

per l’esercizio degli ulteriori diritti processuali, ossia per potersi

esprimere in merito e per produrre eventuali nuovi mezzi di prova (doc. V).

F. Il 23 maggio 2025 (doc. VI) il

ricorrente ha comprovato di avere lasciato la Svizzera il 1° agosto 2023

(doc. B1) e di avere risieduto nei __________ fino a metà settembre 2024 (doc.

B2), ma si è lamentato che in quel periodo la Cassa malati ha continuato ad

addebitargli i premi in violazione dell'art. 3 LAMal. Ha poi rilevato come il

fallimento della sua ditta individuale è stato pubblicato e poi sospeso

nell'agosto 2022 per mancanza di attivi, ciò che comprova la sua condizione di

incapacità contributiva già allora e di cui la sua Cassa malati era a

conoscenza, senza però che ne abbia tenuto conto. Il ricorrente ha poi

osservato che l'indicazione della Cassa malati secondo cui i debiti

comprenderebbero anche prestazioni sanitarie insolute non sarebbe suffragata da

alcuna prova, perciò questa affermazione non è dimostrata ed è giuridicamente

irrilevante. Quanto alla somma da pagare, l'assicurato ha evidenziato che la

sua Cassa malati ha preteso un importo superiore a CHF 41'000.-, ma non avrebbe

considerato la riduzione retroattiva dei premi che la stessa Cassa malati ha

riconosciuto nel 2024 (CHF 344,10), la sovrapposizione degli interessi, delle

spese di esecuzione e di mora sullo stesso periodo, la sua precaria situazione

finanziaria aggravata da due procedure fallimentari e dalle spese familiari e

le tasse di diffida e gli interessi che sono stati calcolati due volte, senza

alcuna verifica da parte di terzi e quindi assenza di trasparenza.

Il ricorrente ha quindi chiesto al

Tribunale di annullare l'esecuzione n. __________, di esperire una perizia

tecnica indipendente sui conteggi forniti dall'assicuratore, di dichiarare

nulla ogni pretesa dal 1° agosto 2023 al 15 settembre 2024 essendo stati

all'estero, di approvare un piano rateale di CHF 30.- al mese e di richiamare

"formalmente CO 1 per violazione del dovere di diligenza

amministrativa, essendo stata più volte in possesso di dati aggiornati ma mai

verificati", lamentandosi dell’agire dell’amministrazione interessata.

G. Viste le gravi carenze negli atti

prodotti dall’assicuratore, nonostante i doc. III e V di cui si è detto, in

data 8 luglio 2025 (doc. VIII) il Tribunale ha chiesto alla Cassa malati

resistente di trasmettere quanto eventualmente ancora in suo possesso per

comprovare i suoi crediti (premi, partecipazioni ai costi e spese

amministrative). L’assicuratore ha dato seguito allo scritto il successivo 15

luglio 2025 producendo i doc. 11-52 (con un faticoso scambio di scritti con CO

1 per ottenere chiarezza ed una elencazione degli atti prodotti), precisando,

in particolare, che dopo la partenza dell'assicurato dalla Svizzera i diversi

dossier aperti nei suoi confronti sono stati riuniti in un unico incarto così

come i relativi crediti pretesi, che sono stati sommati in un solo importo, sul

quale è stata avviata la nuova esecuzione n. __________ oggetto del contendere

(doc. IX).

il

Tribunale ha chiesto all'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di

compensazione, il 7 agosto 2025 (doc. XIII), copia delle decisioni RIPAM

relative all’anno 2023 (doc. XV/1 e XV/2) e la conferma dell'assenza del

diritto per il 2022, atti ricevuti il 13 agosto 2025 (doc. XV). Il 9 agosto

2025 (doc. XIV) il ricorrente si è ulteriormente espresso ribadendo le sue

conclusioni.

considerato in diritto

in ordine

1. La vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è complessa a livello d'istruttoria o per la

valutazione delle prove, sicché Il TCA può decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,

5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del

21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio

2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8

settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

Su questi

temi si veda Ivano Ranzanici: La

possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico

del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad

4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,

invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per

complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l'importanza

del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto

alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, ma con esito opposto. Va

segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015

dell'11 novembre 2015, l'Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi

antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in

Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,

op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato, infatti, che l'art. 30

cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto

d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,

indipendente e imparziale. Nell'organizzazione dei Tribunali i cantoni

gioiscono di competenza e, quando un Cantone consideri composizioni alternative

per la medesima materia a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e

oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e

in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto

(ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l'entità dei

valori in gioco), l'intervento di controllo dell'autorità giudiziaria superiore

deve avvenire con doverosa cautela. Il tema del debito riferito ai premi, come

quello riferentesi alle partecipazioni, è stato più volte affrontato da questa

Corte e dal Tribunale federale nonché dalla dottrina; per tutte si faccia

riferimento alle STCA 36.2025.13 del 19 maggio 2025; STCA 36.2024.20 del 23

settembre 2024; STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023 ed ulteriori decisioni ivi

citate; in merito si vedano anche le STF 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023,

9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, e le STCA 36.2022.24 dell'11 luglio

2022, 36.2022.5 dell'11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022.

La

fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale cantonale delle assicurazioni

può, conseguentemente, essere evasa a giudice unico poiché, come indicato, il

caso del ricorrente rientra nelle materie più volte esaminate da questo TCA (da

ultimo con le STCA 36.2024.21 del 24 settembre 2024 e STCA 36.2024.29 del 28

ottobre 2024) e non presenta difficoltà probatorie od interpretative tali da

imporre una decisione da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni

nella sua composizione completa.

nel merito

2. Per

riprendere quanto già esposto nelle STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024;

36.2023.5 e 9 del 2 ottobre 2023 e 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, a norma

dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei

propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore

riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che

gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art.

64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso

per anno (franchigia) e (lett. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la

franchigia (aliquota percentuale). Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza

prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli

un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora

(cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida,

l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di

mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.

Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale

competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art.

105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art.

26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e

delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi

entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da

eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se

l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

Per maggiore

completezza occorre qui porre in evidenza, alla luce delle motivazioni del

ricorrente (per cui non gli sarebbero stati notificati correttamente richiami e

diffide di pagamento), come, in base alle norme dell’Ordinanza (OAMal), i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Nel

capitolo 3a dell’OAMal l’Esecutivo federale ha regolato il tema del mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni, evocando anzitutto (art. 105a

OAMal) che sui premi scaduti sono dovuti interessi al 5% (art. 26 cpv. 1 LPGA).

Per quanto attiene invece alla procedura in caso di mancato pagamento dei premi

(e delle partecipazioni) l’OAMal (art. 105b cpv. 1) prevede che “l’assicuratore

invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi.

Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato”,

rammentando (cpv. 2) che se l’assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se previste dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Dal 1. gennaio 2024 la

norma prevede che il DFI ne stabilisca gli importi massimi.

3. L’art. 64a LAMal, al cpv. 1, prevede che:

"

Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora …”

le

conseguenze della mora sono quelle previste al capoverso 2 della norma ossia:

"

se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,

l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che

l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome dei debitori

escussi.”

In merito al mancato ossequio dei precetti formali della norma

da parte dell’assicuratore, il TF si è pronunciato nella DTF 131 V 147 consid.

5 (questa giurisprudenza è fondata sul tenore dell’art. 9 cpv. 1 OAMal in

vigore sino alla fine del 2002 il cui testo prevedeva: "Se, nonostante

diffida, l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti,

l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva", sostituita

poi dal precedente tenore dell’art. 90 cpv. 3 OAMal di tenore pressoché

uguale). L’Alta Corte ricorda che il tenore della norma è chiaro:

" Der

Wortlaut ist insoweit klar, als dass ein Vollstreckungsverfahren zwingend

einzuleiten ist, wenn die versicherte Person fällige Prämien oder

Kostenbeteiligungen trotz Mahnung nicht beglichen hat. Hingegen ist er nicht

eindeutig hinsichtlich der Frage, ob - so die Überzeugung der Vorinstanz - das

Vollstreckungsverfahren umgekehrt auch nur eingeleitet werden kann, wenn die

fälligen Ausstände vorgängig gemahnt worden sind, oder - so im Ergebnis die Auffassung

der Beschwerdeführerin - fällige Forderungen auch ohne spezielle

Zahlungserinnerung direkt in Betreibung gesetzt werden können. Der vom

Verordnungsgeber gewählte Satzaufbau gibt hierzu keine eindeutige und

unmissverständliche Antwort.

(…)

Indessen wäre die Bestimmung

ohne die gleichzeitige Verpflichtung des Versicherers, sämtliche fälligen

Prämien und Kostenbeteiligungen zwingend zu mahnen, ihres Sinnes beraubt. Denn dies

falls wäre letztlich der Entscheid, ob eine fällige Forderung auf dem

Betreibungsweg durchgesetzt werden soll oder nicht, dem Versicherungsträger

anheimgestellt: Mahnt er, muss er bei ausgebliebener Zahlung zwingend das

Vollstreckungsverfahren einleiten; verzichtet er auf die Zahlungserinnerung,

muss er die Ausstände auch nicht auf dem Betreibungsweg vollstrecken und

allfällige Krankheitskosten und Prämienausstände gingen damit zu Lasten der

Versichertengemeinschaft. Dies widerspricht aber der gesetzlichen

Zahlungspflicht des Versicherten (Art. 61 und 64 KVG), welche mit Blick auf die

in der sozialen Krankenversicherung geltenden Grundsätze der Gegenseitigkeit

und der Gleichbehandlung der Versicherten (Art. 13 Abs. 2 lit. a KVG) auf der

anderen Seite vom Krankenversicherer verlangt, Ausstände einzufordern (vgl.

EVGE 1967 S. 11 Erw. 3b; bestätigt in RSKV 1973 Nr. 178 S. 155 Erw. 3).”

In quel

giudizio l’Alta Corte ha esaminato la conformità costituzionale e alla legge

dell’imposizione di passare, prima dell’esecuzione, attraverso una procedura di

solleciti e diffide obbligatoria. Il TF ne ha concluso che l’obbligo previsto

dall'ordinanza di procedere a una diffida per premi e partecipazioni ai costi

prima di promuovere la procedura esecutiva è conforme alla Costituzione e alla

legge. (consid. 6):

" 6.1 Die

Erfüllung der Prämienzahlungs- und der Kostenbeteiligungspflicht durch die

Versicherten ist - wie bereits erwähnt - für die Finanzierung der

Krankenpflegeversicherung (Art. 60 ff. KVG) und damit den Gesetzesvollzug

unentbehrlich. Art. 88 Abs. 2 KVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen

Fassung; nunmehr: Art. 54 ATSG) bestimmt, dass die gemäß Art. 88 Abs. 1 KVG

vollstreckbaren Verfügungen und Einsprache entscheide, die auf Geldzahlung oder

Sicherheitsleistung gerichtet sind, vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art.

80 SchKG gleichstehen. Ansonsten finden sich keine weiteren Bestimmungen zur

Durchsetzung der Geldforderungen; auch keine solchen, die den Bundesrat

ausdrücklich ermächtigen, die Vollstreckung näher auf Verordnungsebene zu

regeln (BGE 125 V 273 Erw. 6c). Indessen ist er in Art. 96 KVG allgemein

beauftragt, Ausführungsbestimmungen zu erlassen.

6.2 Das Eidgenössische

Versicherungsgericht hat bereits an anderer Stelle entschieden, dass auf Grund

dieser Gesetzeslage neben der Zwangsvollstreckung nach SchKG in der KVV keine

weiteren Formen des Vollzugszwangs eingeführt werden dürfen (BGE 125 V 266,

insbesondere 272 ff. Erw. 6).

Die im SchKG geregelte

Ordnung der Zwangsvollstreckung von Geldforderungen verlangt für die Erteilung

der Rechtsöffnung nur, dass die betriebene Forderung fällig ist

(STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Art. 1-87, Basel 1998, N 39 zu Art. 80

und N 77 zu Art. 82, je mit Hinweisen). Alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV bestimmt

dagegen, dass fällige Prämien und Kostenbeteiligungen erst nach vorgängiger

Mahnung der Zwangsvollstreckung nach SchKG zugeführt werden dürfen. Damit wird

jedoch keine neue Form der Zwangsvollstreckung geschaffen, sondern es werden

lediglich deren Modalitäten für Prämien und Kostenbeteiligungen näher

umschrieben. Der Gläubiger ist gefordert, neben dem geltend gemachten Ausstand

dessen Mahnung durch Urkunde nachzuweisen, es sei denn, beides werde von der

Gegenpartei ausdrücklich anerkannt oder wenn beides notorisch oder gerichtsnotorisch

ist (in diesem Sinne ebenso bei zur Vollstreckung anstehenden suspensiv

bedingten Forderungen: PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Diss. Zürich 2000, S.

116 und 203; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, a.a.O., N 44 zu Art. 80). Macht die

Verwaltungsbehörde dagegen von der weitaus häufiger anzutreffenden Möglichkeit

Gebrauch, einen im Rahmen des von ihr eingeleiteten Betreibungsverfahrens

erhobenen Rechtsvorschlag selbst als ordentlicher Richter im Sinne von Art. 79

SchKG zu beseitigen (BGE 119 V 331 Erw. 2b, BGE 128 III 41 Erw. 2; Pra 2003 Nr.

31 S. 159 Erw. 4; vgl. ROTH, Die Krankenkasse als Rechtsöffnungsrichterin in

eigener Sache, in: Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und

Konkursbeamten der Schweiz, Basel 2000, S. 235, sowie grundsätzlich

AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. Aufl.

2003, § 19 Rz 15 u. 15a), wird sie dies ebenfalls nur tun dürfen, falls

vorgängig gemahnt worden ist. Alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV verstößt entgegen

der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung ebenso wenig gegen

betreibungsrechtliche Grundsätze. Zwar mag darin ein gewisser Widerspruch zur

für privatrechtliche Rechtsverhältnisse geltenden Regelung erblickt werden,

wonach die Mahnung einer fälligen Forderung im Rechtsöffnungsverfahren nur dann

von selbstständiger Bedeutung ist, wenn Verzugszinsen im Streit stehen (Art.

102 in Verbindung mit Art. 104 Abs. 1 OR; vgl. BGE 129 III 541 Erw. 3.2). In

Frage steht indessen die öffentlich-rechtliche "Zwangsversicherung" und

das KVG schreibt keine analoge Anwendung des OR oder einzelner seiner

Bestimmungen vor.

6.3 Das

Versicherungsobligatorium zeichnet sich dadurch aus, dass die

versicherungspflichtige Person bei einem Versicherungsträger nach Art. 11 KVG

ungeachtet der persönlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zwingend im vom

Gesetzgeber näher definierten obligatorischen Umfang angeschlossen sein muss

und die entsprechenden Prämien (Art. 61 KVG) wie auch Kostenbeteiligungen (Art.

64 KVG) zu tragen hat (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 331 und

342). Wenn der Bundesrat mit Rücksicht auf das Versicherungsobligatorium bei

fälligen Prämien oder Kostenbeteiligungen in alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV eine

Mahnung verlangt, ehe der Versicherungsträger zur Vollstreckung schreitet, ist

darin insbesondere im Hinblick auf die den Kassen offenstehende Möglichkeit,

sich selber im Anerkennungsprozess gemäss Art. 79 SchKG die Rechtsöffnung zu

erteilen, ein vernünftiger Grund zu erblicken. Als willkürlich kann diese

Bestimmung nicht bezeichnet werden, auch wenn sich die vom Bundesrat getroffene

Regelung im Einzelfall ausnahmsweise als wenig zweckmässig erweisen mag, etwa

wenn sich die versicherte Person aus grundsätzlichen Überlegungen von

vornherein einer Prämienzahlung verweigert. Der mit einem solchen Prozedere

verbundene, im Allgemeinen eher geringfügige Mehraufwand der Kassen ist

hinzunehmen.

6.4 Gesamthaft gesehen ist

die vorgängige Mahnung gemäss alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV durch die

allgemeine, einen weiten Spielraum des Ermessens für die Regelung auf

Verordnungsebene einräumende Delegationsnorm von Art. 96 KVG gedeckt. Weder

fällt die Verordnungsbestimmung offensichtlich aus dem Rahmen der dem Bundesrat

im Gesetz delegierten Kompetenz noch ist sie aus anderen Gründen verfassungs-

oder gesetzwidrig. Dem Verordnungsgeber wäre es jedoch nicht verwehrt, die

Bestimmung differenzierter auszugestalten, so dass Fälle, in denen das

vorbehaltlose Mahnerfordernis von vornherein einen Leerlauf produziert, davon

ausgenommen sind.”

In un

successivo giudizio l‘Alta Corte ha ribadito le sue conclusioni. In discussione

era una procedura d’incasso relativa a premi non preceduta, come correttamente

avrebbe dovuto, da richiami e diffide, ma sfociata subito in un precetto

esecutivo (PE). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di

Argovia, cui l’assicurato si è aggravato contro la decisione resa su

opposizione dall’assicuratore, ha in parte accolto il ricorso. L’assicurato è

stato riconosciuto debitore dei premi pretesi dall’assicuratore, e obbligato al

versamento dei medesimi, ma la Corte non ha invece obbligato il medesimo al

pagamento delle spese di sollecito e diffida e non ha rigettato l’opposizione

al PE che la Cassa aveva fatto notificare al debitore. Nelle sue considerazioni

il TF (cfr. STF 9C_78/2016 e 9C_79/2016 del 21 luglio 2016 consid. 3.2.) ha, in

particolare, fatto riferimento alla giurisprudenza appena esposta ribadendo

che:

" Prämienausstände

allein nicht zur Anhebung einer Betreibung berechtigen. Vielmehr hat der

Versicherer einer versicherten Person vorerst nach mindestens einer

schriftlichen Mahnung eine Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist

von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzugs

hinzuweisen.”

4. Nel caso concreto, CO 1 chiede

a RI 1 il pagamento di partecipazioni e di premi sia propri, sia della signora __________,

sia di __________ (figlia minorenne), perlomeno per quanto appare siccome nella

decisione formale e nella decisione resa su opposizione, la motivazione

dell’amministrazione è stringata ed insufficiente a comprendere il credito e la

sua composizione. L’assicuratore, nello scritto del 2 settembre 2025 (doc.

XVII), indica come: “tutti i premi e le prestazioni notificati con elenco

numerato in data 29.07.2025 sono stati trasmessi per raccomandata da CO 1”

(circostanza che comunque non si desume dagli atti prodotti: ad esempio si veda

il doc. 21 che non reca l’indicazione di invio per raccomandata e non vede

accompagnata la prova dell’invio in tale forma). L’assicuratore indica poi come

Fatti

i documenti prodotti il 29 luglio 2025 riporterebbero in maniera chiara e: “visibile

i nomi degli assicurati”. La circostanza è problematica siccome

l’assicurato si oppone ad una decisione formale e ricorre avverso una decisione

resa su opposizione che riportano una lista (si veda la decisione su

opposizione) di date, apparentemente di periodi (verosimilmente quelli riferiti

alle prestazioni rispettivamente ai premi), degli importi, a tratti delle

indicazioni di “Tasso d’interesse” ed infine delle cifre.

Sapere

allora, ad esempio, a cosa si riferiscano le prestazioni elencate a pagina 2

della decisione su opposizione a partire dalla nona iscrizione, sino alla

venticinquesima iscrizione (sempre tutte intestate “Prestazioni”) di cui

7 recano una data uguale: 17 giugno 2022, 2 recano la data del 19 luglio 2022,

una reca la data del 12 luglio 2022, 3 recano la data del 9 luglio 2022 e le

ultime tre recano date diverse, appare piuttosto complesso in assenza di doti

di chiaroveggenza. Detto altrimenti la decisione resa su opposizione non indica

mai, in nessun passaggio delle sue tante pagine, una causale comprensibile

delle prestazioni cui si riferisce. Per quel che attiene invece i premi in

nessuna parte della decisione resa su opposizione è indicata la persona cui il

premio è riferito. In merito a questi aspetti non è di sussidio la decisione

formale che, se possibile, è addirittura meno comprensibile (per usare un

eufemismo) siccome indica un credito raggruppato per premi, un credito

raggruppato per partecipazioni ai costi, per costi amministrative, per spese

d’esecuzione e interessi.

La

difficoltà è proibitiva per un assicurato, soprattutto in assenza di comprova

dell’invio delle richieste di pagamento dell’assicuratore. La difficoltà è data

anche per il Tribunale cantonale delle assicurazioni in assenza di produzione

degli atti (che sono stati richiesti più volte).

Con

la sua decisione su opposizione l’assicuratore conferma un suo credito, rigetta

un’opposizione ad una decisione e conferma la continuazione della procedura

esecutiva togliendo l’opposizione ad un PE, passi procedurali decisamente

importanti e severi nelle loro conseguenze per un assicurato escusso. Per fare

ciò appare assolutamente inammissibile procedere come ha fatto CO 1, con

elenchi generici di premi, prestazioni, spese varie ecc.

All’assicuratore

non sfugge che non è compito del Tribunale, in sede di ricorso, collegare ogni

posta dell’elenco allestito e consegnato nella decisione resa su opposizione,

ad una specifica e precisa pretesa, chiaramente riferita, decisamente

comprovata e che abbia seguito una procedura tale da permetterne l’incasso con

il relativo rigetto dell’opposizione. Non solo. La decisione resa su

opposizione non indica in nessuna sua parte chi sia il debitore dei premi e

delle partecipazioni richieste al ricorrente (ossia se si tratti dello stesso RI

1, della signora __________ o della loro figlia), non specifica in nessuna sua

parte la ragione per la quale il credito complessivo sia richiesto a RI 1 e non

alla signora __________. In effetti all’assicuratore non poteva sfuggire che __________

è divenuta moglie di RI 1 unicamente il 2 giugno 2023. La circostanza

non è priva di influenza sul credito dell’assicuratore e non è certo compito

del Tribunale cantonale delle assicurazioni estrapolare dalla lunga lista delle

pretese generiche dell’assicuratore contenute nella decisione impugnata pretesi

crediti verso la signora __________ sino alla data d’inizio della solidarietà

(come si vedrà qui di seguito) per determinare l’importo delle pretese semmai

formulabili nei confronti del signor RI 1.

Non

solo. Al signor RI 1 è stato semplice e facile acquisire, presso i Municipi di riferimento,

due semplici documenti attestanti l’uno la partenza, a contare dal 1 agosto

2023, e l’altro il ritorno in Ticino il 16 settembre 2024. La partenza per

l’estero, come rileva il ricorrente, ha fatto decadere l’obbligo assicurativo

in Svizzera (in assenza di altri elementi di collegamento che la Cassa non

adduce). La decisione su opposizione impugnata indica però che sono pretesi

premi per il mese di agosto 2023 (per quanto par di capire, si veda pag. 4 in

fine e 5 in initio), sono caricate si conseguenza (apparentemente almeno, in

assenza di indicazione specifica) delle tasse di diffida e verosimilmente spese

amministrative e di interessi (oltre che esecutive).

Una

decisione che tende all’incasso di crediti derivanti da premi e partecipazioni,

oltre che spese amministrative ed interessi, resa da una assicurazione che è

chiamato ad applicare norme del diritto pubblico federale esercitando così, per

via derivata, il potere statale, deve essere redatta in maniera ineccepibile,

deve essere motivata adeguatamente, deve essere specifica e dettagliata. In

questo caso la decisione impugnata non rispetta queste esigenze proponendo

liste di importi e date con generica indicazione della loro natura (Premi;

tassa di diffida; spese di esecuzione; interessi; …). Alla decisione su

opposizione non sono allegati documenti che possano permettere all’escusso di

comprendere le richieste dell’assicuratore. Al signor RI 1 è indicato, nella

prima pagina, che non è possibile sospendere la procedura di esecuzione siccome

sarebbe stato informato dei suoi debiti prima della sua partenza per l’__________,

lo si informa che – a seguito del suo rientro in Svizzera – la procedura

esecutiva è riattivata. Per i premi lo si informa che in effetti la RIPAM 2023

è stata ricevuta da CO 1 ma non è invece stata assegnata per il 2022. Al

debitore escusso è quindi spiegato che l’esecuzione non riguarda unicamente

premi ma anche partecipazione ai costi e che la sua opposizione è respinta, con

il rigetto dell’opposizione interposta al PE. A motivazione della decisione

quanto segue:

"

si tratta di un credito dalle fatture dei premi elencate qui di

seguito secondo la legge … LAMal. Le fatture sono state sollecitate in

conformità alla legge. Per le diffide e le esecuzioni possiamo addebitare tasse

di diffida, mora e elaborazione. Questo è riportato dalle nostre condizioni

generali …”

Il

signor RI 1, come indicato, contesta questa decisione. Occorre verificare se

questa decisione rispetti il diritto di essere sentito del signor RI 1, o se

sia invece da annullare per una grave violazione dei diritti costituzionali del

ricorrente (art. 29 Cost. fed.).

5. Occorre

rilevare qui come, secondo la giurisprudenza (si veda STF 8C_273/2022 dell’8

febbraio 2023), una decisione amministrativa viziata è, di regola, unicamente

annullabile; la nullità è ravvisabile solo se il vizio è particolarmente grave,

è evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, l'accertamento della

nullità non mette in serio pericolo la sicurezza del diritto (su questi aspetti

la STF 2C_416/2024 + 2C_417/2024 del 29 luglio 2025 destinata alla

pubblicazione). Quali motivi di nullità entrano in considerazione gravi errori

di procedura, come per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre

gli errori riguardanti il contenuto della decisione provocano solo raramente la

nullità dell'atto. La nullità di una decisione dev'essere rilevata d'ufficio e

in ogni momento dall'autorità adita (DTF 147 IV 93 consid. 1.4.4; 145 III 436

consid. 4; sentenze 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 3.4; 8C_355/2022

del 2 novembre 2022 consid. 3.5; 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3). Va

ricordato che l'opposizione; quando formulata, fa sì che il procedimento

amministrativo si concluda solo con la decisione su opposizione che sostituisce

la decisione originaria (DTF 142 V 337 c. 3.2.1 in fine; cfr. STF 9C_158/2019

del 17 maggio 2019 c. 1.2 in fine).

6. La

decisione qui contestata, come descritto, non contiene una motivazione sostanziale

e comprensibile. Oltre alle carenze esposte, l’atto non spiega le ragioni per

cui il ricorrente dovrebbe pagare i premi (per quanto si possa dedurre dalle

date riportate nella decisione su opposizione) per il mese di agosto 2023

quando la partenza da __________ per l’estero è avvenuta con effetto al 1

agosto 2023 (il rientro in Svizzera a __________ è avvenuto con effetto al 16

settembre 2024). L’atto non fornisce poi motivazione in merito alle ragioni per

cui il signor RI 1 dovrebbe pagare i premi di __________, e questo prima del

matrimonio del 2 giugno 2023. Manifestamente la decisione impugnata viola il

diritto di essere sentito dell’assicurato, diritto garantito dall’art. 29 cpv.

2 Cost. fed.

7. A

norma dell’art. 49 cpv. 3 seconda frase LPGA le decisioni devono essere

motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. L’obbligo

di motivazione è parte del diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29

cpv. 2 Cost. fed. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di

massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito,

all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (STF

9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17

con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4

gennaio 2022, consid. 3).

Il

diritto di essere sentito serve all'accertamento dei fatti, comprende la

facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che

interviene a modificare la sua posizione giuridica, segnatamente se il

provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Il diritto ad essere

sentito impone all’autorità di motivare le proprie decisioni al fine, da un

lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprenderne le

ragioni poste a fondamento, di rendersi conto della portata del provvedimento e

di poterlo impugnare con cognizione di causa, e d’altro lato, di consentire

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della stessa medesima. Ciò

non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF

141 V 557, consid. 3.2.1; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). La

motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai considerandi della

decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza

(STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; STF 8C_482/2018 del 26

novembre 2018 consid. 4.4.2) una violazione non particolarmente grave del

diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona

interessata abbia la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431

consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si

può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in

caso di grave violazione del diritto di essere sentito (STF 9C_551/2022 del 4

marzo 2024, consid. 4.3.1): una tale eventualità si realizza se l’annullamento

della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una

tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui non compatibili con

l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una

celere trattazione della procedura di merito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024,

consid. 4.3.1; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016

del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che

il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF

8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

8. In

concreto, come evidenziato nelle considerazioni precedenti, la decisione su

opposizione è talmente lacunosa che non permette neppure al Tribunale, che ha

dovuto richiamare dall’assicuratore gli atti completi neppure trasmessi a

seguito di due richieste (doc. III e V) di capire quali siano le prestazioni

richieste al signor RI 1, le ragioni per cui il mese di agosto 2023 gli è

chiesto, le ragioni per le quali al signor RI 1 sono chiesti i premi della

signora __________ sino al 2 giugno 2023. Non si comprende la composizione del

credito vantato neppure per le spese esecutive (nella decisione su opposizione

si contano ben 8 poste con questa definizione e tutte seguite dal numero del PE

__________ (4 volte sono indicati CHF 110,30, una volta ciascuno gli importi

seguenti: CHF 77.30; 88.35; 65.10 e 104 per complessivi CHF 775,95). Non sono

spiegate le ragioni per cui le spese esecutive vanno a comporre il debito e

dovrebbero fare l’oggetto del rigetto dell’opposizione, alla luce della nota

giurisprudenza in merito (per tutte STCA 36.2022.24 dell’11 luglio 2022,

consid. 7), non sono spiegate le modalità di calcolo degli interessi

addebitati, si contano per interessi pretesi (ma senza indicazione del calcolo

e quindi dell’importo sul quale sono conteggiati ed il periodo cui si

riferiscono) 29 poste di interessi alle date più disparate, per importi

varianti tra i CHF 0,50 ed i CHF 396,35 per un complessivo di CHF 1'162,90.

Neppure si comprendono le Tasse di diffida che sono conteggiate 38 volte ed i

costi amministrativi conteggiati 2 volte, quest’ultimi senza neppure

indicazione temporale. Decisamente troppo poco e particolarmente lacunoso da

non permettere all’assicurato di comprendere le ragioni del credito vantato e

verificarle, e stabilire se il debito sia da porre a suo carico interamente o

meno.

Già

per questa ragione il ricorso va accolto e la decisione annullata.

9. Vale

qui la pena di evidenziare come, per quanto attiene ai premi dovuti dalla

moglie come, in una sentenza del 18 novembre 2002 (K 60/00 pubblicata in DTF

129 V 90), il Tribunale federale abbia modificato la sua precedente

giurisprudenza (DTF 119 V16) e ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi

per il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le

malattie. Fon-dandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS l’Alta Corte

ha considerato che, in virtù dell'art. 166 cpv. 1 e 3 CC, con l'entrata in

vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge rispondesse

solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal

fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo

sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia.

Questa

giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni. In una STF

9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012, l’Alta Corte ha considerato come:

" Le but

de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement

par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas

ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de

simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de

pénibles démarches de recouvrement."

Per

un più recente caso, in una fattispecie non dissimile da quelle qui all’esame,

l’Alta Corte ha confermato la possibilità dell’assicuratore sociale di fondarsi

sui combinati disposti del diritto civile (art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3

CCS) e domandare ad uno dei coniugi il pagamento dei premi non solo propri ma

anche quelli dell’altro consorte (v. STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in

particolare consid. 2.1.).

Ne

discende dunque che, per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della

famiglia, che così recita:

"

1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

Considerandi

2.

Essi s'intendono

sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie,

il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o

nell'impresa dell'altro.

3.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della

loro situazione personale."

Ed in base all’art. 166 CC, del

seguente tenore:

"

1.

Durante la vita comune, ciascun coniuge

rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri

bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall'altro o

dal giudice;

2.

l'affare

non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il

proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri

atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di

rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro."

il pagamento dei premi alle

assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia"

secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI

2000.

pag. 79, cfr anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6). Sia

la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento di

assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni

correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC. Di conseguenza, alla

luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per

i premi rimasti insoluti, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF

119.

V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre

2002.

(K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90,

ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che

sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse

della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle

malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i

bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa

avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato

dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti

contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale,

occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della

famiglia. Nella sentenza il TFA ha precisato che, con l'entrata in

vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un

coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge

indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del

credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per

soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Come indicato più sopra con sentenza

del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, il TFA ha

confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un

contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore

fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.

166.

cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il

pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime

matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza

e dottrina; cfr pure Hasenböhler,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.

166)", ed ha inoltre stabilito che "con la cessazione della

vita comune termina anche la comunanza di intenti

("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica,

che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il

potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché

la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art.

166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a

mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione

coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di

rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità

solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo

se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di

separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini

della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano

una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".

Questi principi sono

stati ripresi ancora di recente nella STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, al

consid. 2.1, e STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023; 36.2023.37 del 5 gennaio

2024; 36.2022.25 del 9 giugno 2022 e 36.2018.46 del 19 ottobre 2018. Su

questi aspetti ci si riferisca anche a Ranzanici/Steffen,

Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti

derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal, in Bollettino n. 36 a

cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Novembre 2008, così come a Gebhard Eugster,

Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione 2016, pag. 798 e seguenti.

Alla luce della giurisprudenza citata,

sviluppata dal Tribunale federale sulla scorta delle norme del diritto civile

che sono applicabili nell'ambito della LAMal a complemento della lacuna della

stessa su tali aspetti, i premi della/del moglie/marito possono essere

richiesti, da parte dell'assicuratore, al/alla consorte ma solamente quando

sussista un matrimonio e quando sia in essere una convivenza.

10.

Nel caso in esame, l'assicuratore

malattia ha chiesto all'assicurato il versamento di premi, partecipazioni,

spese amministrative, tasse di diffida, interessi e spese esecutive

verosimilmente anche riferiti alla signora __________ (non essendo indicato

alcun dettaglio in merito la circostanza non è data a sapere e non è compito

del giudice ricercare negli atti di un assicuratore sociale la documentazione

necessaria e ricostruire le motivazioni di una decisione carente). Ma per

quanto risulti a questa Corte (la Cassa dovrà svolgere i suoi accertamenti

specifici in merito) i signori RI 1 e __________ si sono sposati il 2 giugno

2023.

Se ciò corrispondesse (e non deve essere qui oggi il Tribunale cantonale

delle assicurazioni a sostituirsi alla Cassa nell’eseguire i compiti di

verifica ed accertamento che incombono alla stessa) tutti i crediti vantati nei

confronti della medesima ma il cui pagamento è preteso dal signor RI 1

dovrebbero essere stralciati dalla pretesa vantata.

11.

La Cassa, gravemente negligente nello

svolgimento dei suoi compiti, cui va imputato di avere creato la necessità al

signor RI 1 di inoltrare un ricorso in pratica alla cieca, che ha creato un

obbligo al Tribunale cantonale delle assicurazioni di richiamare atti per tre

volte, di retrocederli per farli numerare, e di motivare questa decisione, deve

vedersi porre a carico le tasse e le spese giudiziarie. Ingiusto sarebbe porre

a carico dello Stato, e quindi delle cittadine e dei cittadini nonché delle

persone giuridiche della Repubblica e Cantone del Ticino costi generati da un

agire così superficiale e privo di competenze. A norma dell’art. 29 cpv. 3

LPTCA alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento

temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

Analogamente la LPGA all’art. 61 lett. fbis specifica come il

tribunale possa imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato. La dottrina più recente (Jean Métral in: Commentaire romand Loi sur la partie

générale des assurances sociales, 2.a edizione, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea, 2025, ad Art. 61 LPGA n. 24 e 25) rammenta che

" Fait

preuve de témérité ou de légèreté la partie qui, de manière consciente ou

grossièrement négligente, adopte une position insoutenable en procédure, se

fonde sur un état de fait dont elle sait ou devrait savoir qu’il est faux, ou

adopte une attitude purement dilatoire. Une violation de l’obligation de

collaborer à l’instruction de la cause peut également justifier des frais de

procédure. On recommandera toutefois au tribunal d’aviser préalablement la

partie concernée du fait qu’elle encourt des frais en cas de défaut de

collaboration (cf. art. 60 N 10 ss). L’attitude d’une partie avant la procédure

peut être prise en considération, par exemple si elle a déjà interjeté des

recours qui ont été régulièrement rejetés, dans des causes analogues. Le

caractère dénué de chances de succès du recours ne suffit pas à le qualifier de

téméraire ou empreint de légèreté, à moins d’être aisément reconnaissable par

un recourant faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible. Le fait de

maintenir un point de vue après que le juge a rendu l’intéressé attentif au

fait qu’il ne paraissait pas conforme au droit n’est pas téméraire ou léger,

pour autant que ce point de vue ne soit pas insoutenable.

La partie intimée

peut aussi se voir mettre des frais à charge pour cause de témérité ou de

légèreté, de même que des tiers agissant en procédure comme partie ou tiers

intervenants. En revanche, la sanction d’une violation de ses obligations par

un mandataire ou par un tiers ne participant pas à la procédure, mais invité à

y collaborer (témoin, autorité ou assureur appelé à communiquer des documents

ou des renseignements, p.ex.) ne devrait pas relever de l’art. 61

let. fbis, mais plutôt du droit cantonal de procédure.”

Dal canto suo Susanne

Bollinger (oggi apprezzata Giudice del Tribunale federale), in BSK ATSG

ad art. 61 lett. fbis, n. 76, rammenta come

" Bereits

unter dem Regime der grundsätzlichen Kostenlosigkeit konnten einer Partei, die

sich mutwillig oder leichtsinnig verhielt, Spruchgebühr, Verfahrenskosten und

Parteientschädigung auferlegt werden. Für die Beurteilung von Mutwilligkeit

oder Leichtsinn ist nicht nur das Verhalten während des Beschwerdeverfahrens zu

berücksichtigen, sondern auch jenes vor der Beschwerdeerhebung (BGE 124 V 285

E. 4b). Leichtsinnig oder mutwillig können sich sowohl die Beschwerdeführerin

als auch die Beschwerdegegnerin verhalten, weshalb grundsätzlich auch beide

kostenpflichtig werden können”. Nel punto successivo (77) l’autrice rammenta

come "Die Begriffe der Mutwilligkeit und des Leichtsinns … sind erfüllt,

wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissens als wahr behauptet oder ihre

Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr

zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist (BGer, 23.10.2023,

9C_388/2023, E. 3.2) … Ebenfalls als mutwillig zu bezeichnen ist, wenn eine

Partei vor der Beschwerdeinstanz an einer offensichtlich gesetzwidrigen

Auffassung festhält (BGE 128 V 323 E. 1b.)."

Su

questi temi si rinvia alla DTF 150 I 195 consid. 5.4. e seguenti dove l’Alta

Corte (qui la II Corte di diritto pubblico) ha ritenuto come:

" 5.4.

Verschiedene Bundesgesetze sehen eine Kostenpflicht bei bös- oder mutwilliger

Prozessführung vor (z.B. Art. 33 Abs. 2 BGG; Art. 60 Abs. 2 VwVG [SR 172.021];

Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG; Art. 13 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 24. März

1995.

über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz, GlG; SR

151.1]; Art. 115 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Andere Erlasse knüpfen die Kostenauflage

an ein mutwilliges oder leichtsinniges Verhalten (z.B. Art. 61 lit. fbis ATSG

[SR 830.1]; Art. 74 Abs. 2 BVG [SR831.40]). Art. 10 Abs. 2 BehiG verwendet

ebenfalls das Begriffspaar "mutwillig" und "leichtsinnig",

weshalb für dessen Konkretisierung von besonderem Interesse ist, wie die

höchstrichterliche Rechtsprechung gleich formulierte Schwesterbestimmungen

auslegt. Die sozialversicherungsrechtliche Rechtsprechung, die auch im

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht zur Anwendung kommt (vgl. Urteil

5A_131/2013 vom 25. Juni 2013 E. 6.1), differenziert in langjähriger Praxis

nicht zwischen einem mutwilligen oder leichtsinnigen Verhalten. Mutwillig oder

leichtsinnig ist, wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissen als wahr

behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie

bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig

ist ferner das Festhalten an einer offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung.

Leichtsinnige oder mutwillige Prozessführung liegt aber so lange nicht vor, als

es der Partei darum geht, einen bestimmten, nicht als willkürlich erscheinenden

Standpunkt durch das Gericht beurteilen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn

das Gericht die Partei im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit ihres

Standpunkts überzeugen und zu einem entsprechenden Verhalten (Beschwerde- oder

Klagerückzug) veranlassen will. Die Erhebung einer aussichtslosen Beschwerde

darf einer leichtsinnigen oder mutwilligen Beschwerdeführung nicht

gleichgesetzt werden. Das Merkmal der Aussichtslosigkeit für sich alleine lässt

einen Prozess noch nicht als leichtsinnig oder mutwillig erscheinen. Vielmehr

bedarf es zusätzlich des subjektiven - tadelnswerten - Elements, dass die

Partei die Aussichtslosigkeit bei der ihr zumutbaren vernunftgemässen

Überlegung ohne Weiteres erkennen konnte, den Prozess aber trotzdem führt.

Mutwillige Prozessführung kann ferner darin begründet sein, dass eine Partei

eine ihr in dieser Eigenschaft obliegende Pflicht (Mitwirkungs- oder

Unterlassungspflicht) verletzt (BGE 128 V 323 E. 1b; Urteile 9C_388/2023 vom

23.

Oktober 2023 E. 3.2; 9C_318/2022 vom 29. Juni 2023 E. 3; 9C_62/2022 vom 22.

November 2022 E. 5.1).

5.5

Der Gesetzgeber sanktioniert mutwilliges und leichtsinniges Verhalten im

Verfahren, weil dadurch die Behörden unnötig belastet werden. Wer mutwillig und

leichtsinnig vorgeht, nimmt die ihm zur Verfügung gestellten prozessualen

Mittel nicht sachgerecht in Anspruch. Insofern konkretisiert die Kostenpflicht

bei mutwilligem und leichtsinnigem Verhalten den allgemeinen Grundsatz von Treu

und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV) sowie das Rechtsmissbrauchsverbot (vgl. BGE 127 III 178 E. 2a; BGE 111 Ia 148 E. 4). Als aus "ethischer Betrachtung

geschöpfte[r] Grundregel" (BGE 83 II 345 E. 2) verlangt Treu und Glauben

von den Berechtigten, ihre prozessualen Möglichkeiten entsprechend einem

"verkehrsüblichen" Redlichkeitsstandard wahrzunehmen (vgl. BENJAMIN

SCHINDLER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4.

Aufl. 2023, N. 63 zu Art. 5 BV). Einerseits soll eine Partei einen

aussichtslosen Prozess nicht allein deshalb führen, weil er kostenlos ist (vgl.

BGE 138 III 217 E. 2.2.4). Andererseits verstösst eine Partei gegen Treu und

Glauben, wenn sie Rechtsmittel aus sachfremden Überlegungen und insofern zweckfremd

ergreift. Ein derartiges Verhalten rechtfertigt eine Kostenauflage (vgl. Urteil

5A_880/2017 vom 6. November 2017 E. 2).

5.6

(…). Daraus ergibt sich zunächst, dass

begrifflich nicht zwischen "mutwilliger" und

"leichtsinniger" Prozessführung zu unterscheiden ist. Eine

entsprechende Abgrenzung wäre ohnedies nur schwer möglich. Die Kostenpflicht

nach Art. 10 Abs. 2 BehiG setzt sodann eine objektive und eine

subjektive Komponente voraus. Erst die Kombination dieser beiden Komponenten

rechtfertigt die Sanktion. In objektiver Hinsicht vertritt eine mutwillig oder

leichtsinnig prozessierende Partei einen offensichtlich unbegründeten oder

aussichtslosen Standpunkt. In subjektiver Hinsicht muss ihr dieses Vorgehen

vorwerfbar sein. Die mutwillig oder leichtsinnig prozessierende Partei trifft

subjektiv den Vorwurf, sie "hätte es besser wissen müssen". Massstab

ist der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; vgl. E. 5.4 f.).”

Come indicato

già nella STCA 36.2025.9 del 10 giugno 2025 le norme cantonali prevedono

specificatamente la possibilità di imporre alla parte che assume un

atteggiamento temerario o per leggerezza (così l’art. 29 cpv. 3 Lptca) le spese

processuali, che (art. 29 cpv. 4 Lptca) sono così fissate: “tassa di

giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi” oltre alle

spese effettive del Tribunale. Nella STF 9C_388/2023 del 23 ottobre 2023 l’Alta

Corte ha indicato come:

"

Die Begriffe der Mutwilligkeit und des Leichtsinns sind

bundesrechtlicher Natur. Sie sind erfüllt, wenn eine Partei Tatsachen wider

besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen

Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen

müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer

offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung. Leichtsinnige oder mutwillige

Prozessführung liegt aber so lange nicht vor, als es der Partei darum geht,

einen bestimmten, nicht als willkürlich erscheinenden Standpunkt durch das

Gericht beurteilen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht die Partei

im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit ihres Standpunktes überzeugen und

zu einem entsprechenden Verhalten (Beschwerde- oder Klagerückzug) veranlassen

will. Die Erhebung einer aussichtslosen Beschwerde darf einer leichtsinnigen

oder mutwilligen Beschwerdeführung nicht gleichgesetzt werden. Das Merkmal der

Aussichtslosigkeit für sich alleine lässt einen Prozess noch nicht als

leichtsinnig oder mutwillig erscheinen. Vielmehr bedarf es zusätzlich des

subjektiven - tadelnswerten - Elements, dass die Partei die Aussichtslosigkeit

bei der ihr zumutbaren vernunftgemässen Überlegung ohne Weiteres erkennen

konnte, den Prozess aber trotzdem führt. Mutwillige Prozessführung kann ferner

darin begründet sein, dass eine Partei eine ihr in dieser Eigenschaft

obliegende Pflicht (Mitwirkungs- oder Unterlassungspflicht) verletzt (BGE 128 V 323 E. 1b; Urteil 9C_318/2022 vom 29. Juni 2023 E. 3 mit

Hinweisen).”

In concreto, lo si ribadisce,

l’assicuratore ha redatto una decisione assolutamente inaccettabile, ha imposto

al Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo le richieste dei doc. III e V

di domandare la trasmissione degli atti, ha dovuto rinviare gli atti per la

loro numerazione. I difetti della decisione qui annullata travalicano quanto

accettabile così come la reazione dell’assicuratore a fronte della

presentazione del ricorso. La risposta (non al reclamo ma al ricorso, v. doc.

IV) non ha posto rimedio alle gravi lacune della decisione impugnata. Dopo

avere illustrato la situazione di grave difficoltà economica in cui versa

l’assicurato escusso, avere indicato come lo stesso fosse partito per l’__________

e quindi rientrato, l’amministrazione si è limitata a indicare di essere

riuscita ad avviare:

"

la procedura di esecuzione …per un importo di CHF 16'176,40. Il

signor RI 1 ha presentato opposizione … egli non è d’accordo con l’esecuzione

poiché sembra stia ancora aspettando la risposta dell’USSI … Inoltre CO 1 non è

responsabile per l’approvazione dei sussidi di cassa malati …

Tuttavia ci sono anche molte fatture

per prestazioni mediche aperte che non hanno alcun impatto sulla riduzione dei

premi … RI 1 è stato più volte avvisato in passato riguardo alle sue fatture

aperte … l’ultimo pagamento… (è) … stato ricevuto nel 2021 … (ciò) … dimostra

che non è stato in grado di saldare i suoi debiti.”

Nelle sue conclusioni

l’amministrazione (che svolge compiti di diritto pubblico applicando le regole

dalla LAMal) contesta genericamente le richieste dell’assicurato.

In quella sede, trasmettendo in

parallelo la documentazione necessaria, l’assicuratore avrebbe dovuto

illustrare e dettagliare il suo credito, specificare, elencandole, le

partecipazioni richieste al fine di potere essere verificate dapprima da RI 1 o

__________ e quindi dal Tribunale, correggere (dopo avere accertato la data del

matrimonio dei suoi assicurati, che è elemento basilare delle conoscenze che un

assicuratore malattie deve avere dei suoi assicurati: l’affiliazione a CO 1 non

è certo avvenuta da parte dei signor RI 1 e __________ da coniugati!) l’importo

del credito vantato considerando l’assenza di matrimonio. Nulla di tutto

questo. Lo si ripete l’omessa trasmissione degli atti (richiesti

esplicitamente, doc. III, ed offerta con il doc. V), ha dovuto essere

nuovamente postulata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e la

documentazione giunta senza numerazione ha imposto nuovamente il rinvio del

tutto per colmare le lacune. I collaboratori della CO 1 avrebbero dovuto

dimostrare consapevolezza di trovarsi di fronte ad un Tribunale. Tutto questo

caratterizza la grande superficialità e l’approccio negligente ritenuto per il

carico di tasse e spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto, di conseguenza:

1.1.

La decisione resa su opposizione dall’assicuratore sociale CO 1, __________,

è annullata.

1.2.

L’opposizione formulata dal

debitore escusso al PE numero __________ dell’UE di __________, è mantenuta.

2. La tassa

di giustizia cifrata in CHF 800 e le spese per la formazione dell’incarto, le

scritturazioni e le spedizioni, stabilita in CHF 200 sono poste a carico di CO

1, __________.

3. All’assicurato

vincente in causa non sono attribuite ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Dr. Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti