36.2025.22
Assicurato sostiene che il suo stato di salute non è stabilizzato e domanda il proseguimento del versamento di indennità giornaliere per malattia al 100%. Conferma della decisione su opp. secondo cui all'insorgente va assegnato un termine di tre mesi per cambiare attività. Stato di salute stabile
14 luglio 2025Italiano54 min
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2025.22
cs
Lugano
14 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
aprile 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1974, idraulico,
installatore di riscaldamenti presso __________ dal 1° giugno 2000, con un
salario, nel 2024, di fr. 5'780 al mese per tredici mensilità (doc. 26), è
assicurato collettivamente contro la perdita di guadagno in caso di malattia, per
il tramite del proprio datore di lavoro, presso CO 1 (in seguito: CO 1). L’assicurazione
prevede, se date le condizioni, il versamento delle indennità di malattia per
720 giorni, nella misura dell’80% del salario (cfr. doc. I, pag. 3).
1.2. Il 29 novembre 2023 il datore di
lavoro ha informato l’assicuratore che RI 1 era inabile al lavoro al 100% a
causa di una malattia dal 27 novembre 2023 (doc. 2). CO 1 ha inizialmente
versato le prestazioni pattuite.
1.3. Il 15 marzo 2024 RI 1 è stato
sottoposto a un intervento di asportazione di ernia discale L4-L5 a sinistra
con approccio extraforaminale, seguito il 29 luglio 2024 da un intervento di
asportazione di ernia intra-extraforaminale e microdiscectomia L4-L5 a sinistra
e posizionamento di distanziatore interspinoso.
1.4. Dopo aver sottoposto RI 1 ad una
valutazione ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia, preso atto che
il datore di lavoro non aveva alcuna possibilità di reintegrare l’assicurato in
attività leggere e ritenuto stabilizzato lo stato di salute dell’interessato,
con decisione formale del 28 gennaio 2025, confermata dalla decisione su
opposizione del 7 aprile 2025, CO 1 ha assegnato a RI 1 un termine di 3 mesi
per adattarsi al nuovo stato valetudinario e trovare una nuova occupazione.
Contestualmente ha deciso che dal 27 aprile 2025 avrebbe versato indennità
giornaliere nella misura del 25%, corrispondente al grado d’incapacità di
guadagno.
1.5. RI 1, rappresentato dal sindacato RA
1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in
via principale l’annullamento e domandando il ripristino delle indennità
giornaliere dal 28 aprile 2025 “fino alle necessarie cure in considerazione
del diritto residuo ai 720 giorni previsti da contratto e dal CCL” ed in
via subordinata “l’eventuale ricalcolo della capacità residua qualora
necessario” (doc. I). Il ricorrente sostiene che tra la valutazione del dr.
med. __________ e quella successiva del 12 febbraio 2025 del dr. med. __________
vi sarebbe stato un peggioramento del suo stato di salute. Quest’ultimo ha
pertanto proposto un intervento chirurgico, fissato per il 29 maggio 2025.
L’insorgente ritiene che il
calcolo del danno residuo non è più attuale, a maggiore ragione in base al
nuovo referto del 9 maggio 2025 del medesimo dr. med. __________, che farebbe
stato di un ulteriore peggioramento.
1.6. Dopo aver chiesto (doc. III), ed
ottenuto (doc. IV), una proroga, con risposta del 5 giugno 2025 l’assicuratore
ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.7. Il 17 giugno 2025 il ricorrente ha
prodotto nuova documentazione medica (doc. VII), su cui l’assicuratore ha preso
posizione il 26 giugno 2025 (doc. IX). Le osservazioni sono state trasmesse per
conoscenza all’insorgente il 27 giugno 2025 (doc. X).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se all’insorgente può essere imposto un cambio di attività
e in caso di risposta affermativa se il calcolo dell’incapacità al guadagno è
corretto.
2.2. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Ai sensi
dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività.
È considerata
incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione
ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di
un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa
non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
2.3. Per
quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67
LAMal prevede che:
"
1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi
esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65
anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella
forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere
stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i
propri dipendenti;
b. associazioni di datori di
lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei
loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri
membri."
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,
gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata
d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura
alla malattia e alla maternità.
L’art. 72 cpv. 1bis LAMal
prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità
lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2
LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità
lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per
quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue
quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può
essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per il diritto all'indennità
giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore
di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto
dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede
che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno
720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non
è applicabile.
In caso di incapacità
lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta
per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per
la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,
qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta
l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da
incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I
termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati
in funzione della riduzione.
2.4. Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza
applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui
che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,
oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio
di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V
283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).
L'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la
giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza
del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione
della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF
114 V 283 consid. 1c).
Il
grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento
all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto
può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
L'incapacità
di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa
considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato.
L'incapacità
di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno
sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.
2.5. Va in
primo luogo rammentato che nell’ambito dell'assicurazione d'indennità
giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare
tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal
danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in
attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla
salute (cfr. sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3; sentenza
8C_709/2008 del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
Eugster, Vergleich der
Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007,
pag. 83 e seguenti). Non è quindi dato alcun diritto ad una prestazione se la
persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a).
In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito dell'attività
abituale (art. 6 cpv. 2 seconda frase LPGA), in ossequio all'obbligo di ridurre
il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la sua residua capacità
lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è tenuto a cambiare
professione (DTF 141 V 625, consid. 4.1).
In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno nella
professione abituale interviene laddove vi è un'incapacità di lavoro
temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente attività non
è più possibile, questa funzione "ponte" della prestazione viene meno
e occorre esaminare se la persona assicurata possa esercitare, eventualmente in
quale misura, un'altra attività confacente al suo stato di salute. In tal caso,
la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un
termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (Bonaz Lucile, L’assurance
perte de gain maladie en droit suisse, 2024
[doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 176, n. 502; DTF 141 V
625, consid. 4.1, STF 8C_489/2021 dell’8 febbraio 2022, consid. 5, STF
4A_384/2019 del 9 dicembre 2019, consid. 5.3, STF 9C_787/2012 del 20 dicembe
2012, consid. 3; STF K 224/05 del 29 marzo 2007).
Il periodo di adattamento nel singolo
caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag.
430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza
che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento
[citata anche nella sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid.
3]), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete,
quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le
capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.
consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7
agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante
la durata della precedente incapacità lavorativa (cfr. Bonaz Lucile, op. cit.,
pag. 177 n. 503 con rinvio alla STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid.
3).
Né, per quanto è dato di vedere, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di
un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da
parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. Bonaz Lucile, op. cit.,
pag. 177, n. 503 con rinvio alla STF 9C_595/2008 del 5 novembre 2008, consid.
4.1; cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI
1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).
Al termine del periodo di adattamento
il grado d’incapacità di guadagno dipende dalla differenza tra il reddito che
l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute (malattia) e
il reddito esigibile in un’attività adeguata (cfr. sentenza 8C_889/2014 del 23
febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281).
2.6. Come
visto al considerando precedente, nella misura in cui la persona assicurata è
completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività e la sua
situazione valetudinaria è stabile, le incombe l’obbligo di ridurre il danno e
di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in un’attività adatta e
confacente al suo stato di salute (cfr. anche sentenza 8C_702/2018 dell’11
luglio 2019).
L’art.
6 cpv. 2 seconda frase LPGA prevede infatti che in caso d’incapacità al lavoro
di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Il
cambiamento d’attività deve essere esigibile e l’assicuratore deve indicare i
profili professionali o le attività esigibili per l’assicurato (sentenza
8C_702/2018 dell’11 luglio 2019, consid. 3.3, con riferimenti alla sentenza
8C_714/2018, consid. 4.4.4 e alla sentenza U 301/02 consid. 1.4 con rinvio alla
DTF 124 V 181 consid. 1a).
A questo proposito la dottrina
rammenta che un’incapacità di lavoro di lunga durata, di regola, va ritenuta se
supera i 6 mesi (Bonaz Lucile, op. cit., pag. 174, n. 496; Kieser,
Kradolfer, Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 78 ad art. 6;
cfr. in ambito di LCA: Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015,
n. 519, pag. 166-167).
Nella
valutazione dell’esigibilità del cambiamento della professione occorre valutare
se il cambiamento è oggettivamente (ossia ragionevolmente: “vernünftigerweise”;
cfr. Kieser, Kradolfer, Lendfers op. cit., n. 78 ad
art. 6 con rinvio alla DTF 114 V 298 dove il cambiamento di attività ordinato
dalla Cassa dopo 6 mesi non è stato messo in discussione) possibile. Ciò
significa che dal punto di vista medico-teorico l’attività indicata deve poter
essere svolta, che questa attività nel mercato del lavoro concreto deve essere
offerta in maniera sufficiente. Importante è soprattutto che l’attività possa
effettivamente essere esercitata nel luogo di lavoro della persona assicurata
(cfr. DTF 134 V 23); differentemente dall’assicurazione per l’invalidità non va
preso in considerazione il mercato di lavoro equilibrato teorico, poiché
l’esigibilità deve sempre tener conto del caso concreto (Bonaz Lucile, op. cit.,
pag. 175, n. 499; cfr. anche Kieser,
Kradolfer, Lendfers op. cit., n. 83
e seguenti ad art. 6). Occorre anche esaminare se la nuova attività può essere
svolta senza misure di reintegrazione (cfr. sentenza 9C_141/2009, consid. 2.1.1
in: SVR 2010 IV Nr. 9).
2.7. Va
ancora evidenziato, circa il suddetto termine, che nel rapporto della
Commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990 relativo
all’iniziativa parlamentare sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, pubblicato nel FF 1991 II pag. 177 seguenti, a pag. 239,
circa l’art. 6 LPGA, figura che:
" La
nozione d'incapacità al lavoro figura in varie leggi delle assicurazioni
sociali, sovente come condizione per l'erogazione di prestazioni pecuniarie, ma
non è stata definita più dettagliatamente. La giurisprudenza le
ha tuttavia dato una definizione precisa, che viene ripresa nella presente
disposizione. È determinante l'incapacità, per motivi di salute, di svolgere il
proprio lavoro nell'attuale professione o settore d'attività oppure, per
periodi più lunghi (in generale oltre 6 mesi), anche in un'altra professione o
campo d'attività.”
Con sentenza 36.2013.58 del 29
novembre 2013 il TCA, in ambito di un’assicurazione contro la perdita di
guadagno in caso di malattia retta dalla LAMal, dopo aver esaminato la
giurisprudenza (segnatamente sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004 e sentenza K 224/05 del 29 marzo 2007), ha stabilito che alla persona
assicurata, di norma, può essere imposto un cambiamento di professione solo
laddove una ripresa della propria attività non è più possibile. Questo è il
caso, di regola, se l’incapacità lavorativa nella propria professione è durata
oltre 6 mesi.
Tuttavia il lasso di tempo di 6
mesi non va inteso quale termine assoluto. Se prima dello scadere dei 6 mesi è
accertato che la persona assicurata non potrà più svolgere la sua attività ed
un cambio di professione può essere imposto, l’assicuratore può intervenire
prima, dando alla persona assicurata un lasso di tempo adeguato (di norma 3-5
mesi) per conformarsi alla nuova attività ed eseguendo l’abituale raffronto dei
redditi.
Per contro se è reso verosimile,
anche dopo 6 mesi, che l’interessato può ancora svolgere, a breve, la sua
attività lucrativa, di principio, non può essergli imposto un cambio di
professione e le indennità devono continuare ad essergli corrisposte fino al
reintegro nella sua precedente attività.
Secondo la citata dottrina (Häberli/Husmann, op. cit., pag. 167 e
seguenti) fin quando una cura non può essere esclusa e la guarigione è
possibile, fin quando sono previsti ulteriori interventi medici oppure fin
quando non è prevedibile se l’incapacità lavorativa sarà durevole e in quale
misura, non può essere imposto alla persona assicurata di cambiare attività. In
caso di stato di salute mutevole per un periodo determinato, l’incapacità
lavorativa va stabilita nell’attività usuale (“Solange die Heilbehandlung
nicht abgeschlossen und eine Genesung möglich ist, weitere medizinische
Eingriffe bevorstehen oder noch nicht absehbar ist, ob die Arbeitsunfähigkeit
über eine längere Zeitspanne und im gleichen Masse bestehen wird, kann keine
Pflicht zu einem Wechsel in eine dem Leiden angepasste Tätigkeit bestehen. Bei
labilem Gesundheitszustand während einer beschränkten Zeit beurteilt sich die
Arbeitsunfähigkeit damit nach der Einschränkung im angestammten Beruf”).
L’assicuratore può imporre il cambiamento d’attività quando risulta chiaro che
la ripresa dell’attività usuale non è più esigibile o lo è solo in misura
limitata rispetto a quanto possibile in un’attività adatta (“Die
Versicherung kann sich erst dann auf eine Verweisungstätigkeit berufen, wenn
klar feststeht, dass die Wiederaufnahme der bisherigen Arbeit nicht mehr oder
nur noch in geringerem Umfang als in einer angepassten Tätigkeit in Frage kommt”).
L’obbligo di ridurre il danno
tramite il cambio dell’attività è dato unicamente laddove lo stato di salute è
stabile (Bonaz Lucile, op. cit., pag. 174, n. 496; cfr. in ambito di LCA: Häberli/Husmann, op. cit., pag. 167, n.
525 con riferimento alla sentenza K 224/05 del 29 marzo 2007: “Eine Pflicht
zur Schadenminderung durch einen Berufswechsel kann in aller Regel nur dann
gegeben sein, wenn ein stabiler Gesundheitszustand vorliegt”).
A questo proposito la dottrina
rammenta quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza K 224/05 del 29
marzo 2007:
" 3.2 Solange noch die Prognose gestellt
werden kann, die versicherte Person werde die Arbeitsfähigkeit im angestammten
Beruf mit überwiegender Wahrscheinlichkeit soweit zurückgewinnen, dass weitere
Leistungen entfallen, ist die dort gegebene funktionelle Einschränkung
massgebend. Die Bezugsgrösse für die Ermittlung der Arbeitsunfähigkeit wird
aber auf alle zumutbaren, das heisst nach den gesundheitlichen und weiteren
persönlichen Verhältnissen in Frage kommenden Beschäftigungen ausgeweitet,
sobald feststeht, dass die Wiederaufnahme der bisher ausgeübten Tätigkeit
aufgrund des - stabilisierten (RKUV 2000 Nr. U 366 S. 92, U 104/99) -
Gesundheitszustandes nicht mehr in Frage kommt (oder definitiv nur noch in
geringerem Umfang als in einer leidensangepassten Arbeit) und die versicherte
Person eingliederungsfähig ist (BGE 129 V 460 E. 4.2 S. 462; Meyer-Blaser,
a.a.O., S. 39 ff.; Andreas Brunner, Arbeitsunfähigkeit und
Schadenminderungspflicht - Zumutbarkeit der Verweisungstätigkeit, in: Case
Management und Arbeitsunfähigkeit, Zürich 2006, S. 77 ff.).”
Nella citata DTF 129 V 460 l’Alta
Corte ha precisato che l’assicurato non può
sottrarsi all'obbligo di ridurre il danno incombentegli nei confronti
dell'assicuratore malattia invocando il fatto che egli è in attesa di provvedimenti
dell'assicurazione per l'invalidità.
Va ancora rilevato che in una sentenza 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019
in ambito di indennità giornaliere in caso di infortunio rette dalle
assicurazioni sociali, il Tribunale federale ha rammentato:
" 3.1.2. L'obbligo di
mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua in un'attività adatta,
principio derivante dall'obbligo di diminuire il danno, costituisce l'eccezione
al principio secondo cui la valutazione della capacità lavorativa deve essere
stabilita in base alle limitazioni effettive nell'ultimo lavoro esercitato
(sentenze 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.4.2 e U 108/05 del 28 agosto
2006 consid. 2.2, entrambe con riferimenti). Esso presuppone da un lato una
prevedibile limitazione durevole della capacità lavorativa nell'occupazione
esercitata fino al momento dell'infortunio e da un altro lato uno stato di
salute stabile; un quadro clinico labile di una durata limitata nel tempo non è
sufficiente (sentenza U 108/05 consid. 2.3; U 301/02 del 1° ottobre 2003
consid. 1.3; entrambe con riferimenti). Dall'altra parte però ci si deve
attendere ancora un percepibile miglioramento dalla continuazione della cura
medica dopo l'infortunio, perché altrimenti il diritto alle indennità
giornaliere decade e deve essere esaminato il diritto alla rendita alla luce
dell'art. 19 cpv. 1 LAINF (MARKUS SCHMID, in:
Kommentar zum Schweizersichen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung [UVG], 2018, nota marginale n. 9 ad art.
16 LAINF). Un'incapacità lavorativa di durata lunga, la quale impone di
considerare lo svolgimento di un'attività lavorativa adattata, non sussiste
finché alla luce degli atti medici può essere stabilita una prognosi, la quale
secondo il principio della probabilità preponderante permetta di concludere che
l'assicurato potrà riprendere la propria capacità lavorativa nell'attività
svolta in precedenza, in maniera da escludere la continuazione del diritto alle
indennità giornaliere (sentenza U 108/05 consid. 4.1 con riferimenti).
3.2. Se risulta che l'assicurato nell'ottica dell'obbligo
di ridurre il danno sia tenuto a cambiare lavoro, l'assicuratore deve invitarlo
in tal senso e concedergli un adeguato periodo transitorio per adattarsi alle
mutate circostanze e trovare un nuovo posto di lavoro, durante il quale le
indennità giornaliere continuano a essere versate. Tale periodo transitorio
viene fissato da tre a cinque mesi (sentenza 8C_714/2018 del 5 marzo 2019
consid. 4.4.2 con rinvio a DTF 141 V 625 consid. 4.1 pag. 629 seg.;
cfr. anche sentenze 8C_838/2012 del 19 aprile 2013 consid. 3.1; 8C_173/2008 del
20 agosto 2008 consid. 2.3; U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.3; U 301/02
del 1° ottobre 2003 consid. 1.3 con rinvio a DTF 114 V 281 consid. 5b pag.
289 seg.; MARKUS SCHMID, nota marginale 10 ad art. 16
LAINF; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesvewaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, nota marginale 213 pag. 973 con riferimenti).”
Va ancora evidenziato che secondo la dottrina (Bonaz Lucile, op. cit., pag. 181, n. 513), “un changement de carrière dans
l’assurance perte di gain maladie devrait rester l’exception, et la personne
assureé ne saurait y être contrainte à la légère”.
Infine la
dottrina (Häberli/Husmann,
op. cit., pag. 169 e seguenti) rammenta che dal principio di reciprocità valido
nell’ambito della LAMal deriva un giudizio differente dell’esigibilità del
cambio di attività rispetto all’AI. Nel primo caso viene infatti assicurato un
salario determinato per il quale viene pagato un premio calcolato in funzione
dell’indennità che le parti hanno concordato di versare. L’obbligo di cambiare
attività, derivante dall’obbligo di ridurre il danno, comporta di regola una
riduzione unilaterale della prestazione assicurativa prevista in cambio del
premio pagato dalla persona assicurata. Ciò è in contraddizione con il
principio dell’equivalenza valido nella LAMal (“Ebenso ist zu beachten, dass
für die Zumutbarkeit in der Krankentaggeldversicherung grundsätzlich ein
anderer, für die Versicherer strengerer Massstab als in der
Invalidenversicherung gilt. Dies ergibt sich aus dem Äquivalenz-(VVG) bzw.
Gegenseitigkeitsprinzip (KVG). Die Versicherten versichern einen bestimmten
Lohn bzw. danach bemessene Taggelder und bezahlen dafür die entsprechenden
Prämien. Der mit der Schadenminderung geforderte Berufswechsel führt meistens
zu einer einseitigen Herabsetzung der geschuldeten Versicherungsleistungen
zugunsten des Taggeldversicherers, was letztlich dem Äquivalenz- bzw.
Gegenseitigkeitsprinzip zuwiderläuft. Daher ist eine gewisse Zurückhaltung bei
der Bejahung der Zumutbarkeit eines Berufswechsels angezeigt”).
2.8. In
concreto, dopo aver ricevuto la notifica di malattia (doc. 2) ed aver acquisito
numerosa documentazione medica, l’assicuratore ha convocato l’insorgente per
una visita specialistica (cfr. doc. 27) presso il dr. med. __________, FMH
medicina interna e reumatologia, che ha visitato l’insorgente in data 14
gennaio 2025 ed ha redatto il referto il giorno seguente (doc. 43). Descritta
l’anamnesi personale remota, sociale e attuale, lo specialista ha posto la
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome lombospondilogena
sino a lombo radicolare irritativa L4-L5 sinistra su/con alterazioni
degenerative con ernia discale L5-S1 con lussato posteriore mediano paramediano
e restringimento dello spazio epidurale, a livello L4-L5 presenza di
protrusione discale circonferenziale più marcata a sinistra, tessuto
cicatriziale con riduzione dell’ampiezza dei neuroforamini più evidente a
sinistra, protrusione discale L3-L4 con piccola ernia discale contenuta,
insufficienza muscolare, stato dopo intervento di asportazione di ernia discale
L4/L5 a sinistra con approccio extraforaminale il 15.03.2024 e stato dopo
asportazione intra ed extra foraminale e microdiscectomia L4-L5 a sinistra e
posizionamento di distanziatore intraspinoso il 29.07.2024.
Il
reumatologo ha affermato:
" (…) Attualmente
il paziente presenta delle importanti limitazioni al carico della colonna
lombare già operata due volte con poco beneficio e che presenta comunque delle
importanti alterazioni degenerative a livello della risonanza magnetica.
All’esame clinico una limitata mobilità con delle miogelosi nonostante il
paziente quasi non lavori. L’ultima attività quale idraulico è quindi, secondo
me, definitivamente non più possibile.”
Nell’ultima
attività il reumatologo ha giudicato l’insorgente inabile al lavoro al 100% dal
24.11.2023, precisando che la “capacità lavorativa è ridotta in maniera
definitiva”.
Circa
la possibilità per il ricorrente di esercitare un’attività adatta al suo stato
di salute, il dr. med. __________ ha risposto affermativamente, ritenendolo
abile al 100% in “un’attività molto leggera dove il paziente possa cambiare
regolarmente posizione da seduto a posizione eretta, è in grado di stare seduto
anche per più di 2 ore, dove non debba sollevare pesi superiori ai 5 kg in modo
ripetuto, raramente fino a 10 kg, dove non debba lavorare in antiflessione con
torsioni ripetute del corpo, dove non debba salire su scale a pioli, il
paziente è in grado di camminare su terreni piani per anche un 1 km in modo
ripetuto, è in grado di fare lavori di precisione leggeri, raramente
medio-pesanti mai lavori di precisione pesanti”.
Alla
domanda dell’assicuratore di sapere da quando sarebbe possibile, il reumatologo
ha affermato che “dagli atti non è possibile stabile una data precisa, da
parte mia penso che si possa dire dal giorno della mia visita che è avvenuta
più o meno a sei mesi dall’intervento”. Lo specialista ha aggiunto che il
ricorrente deve “adesso iniziare a perdere peso così come cercare veramente
di rinforzare la muscolatura, ho invece qualche dubbio che un terzo intervento
possa portare veramente a dei miglioramenti decisivi che possano cambiare
l’abilità lavorativa. Ho visto che il neurochirurgo proponeva una
stabilizzazione che però come spiegato anche al paziente non porterebbe ad un
cambiamento della capacità lavorativa. Di fianco a questo eventualmente provare
ad aumentare il dosaggio del Tegretol in questo dolore neuropatico”.
Con
decisione formale del 28 gennaio 2025 l’assicuratore ha informato l’insorgente
dell’esito della visita presso il dr. med. __________. L’opponente ha ritenuto
l’interessato completamente abile al lavoro in un’attività adatta, quale
guardia di sicurezza, lavori di controllo nel settore industriale, operaio
generico, con i limiti descritti dallo specialista e gli ha assegnato un
termine di tre mesi per cambiare professione. Dopodiché avrebbe continuato a
versare un’indennità del 25%, corrispondente alla sua perdita di guadagno (doc.
46).
Il
21 febbraio 2025 il ricorrente ha inoltrato opposizione contro la decisone
formale informando l’assicuratore che era sua intenzione sottoporsi
all’intervento chirurgico definitivo propostogli dal dr. med. __________
durante la visita ambulatoriale a causa del forte dolore lombare, peggiorato
dopo l’ultimo intervento chirurgico e della persistenza del dolore all’arto
inferiore sinistro, al fine di “migliorare la mia qualità di vita generale”
(doc. 50).
Egli
ha allegato un referto del 12 febbraio 2025 del dr. med. __________,
specialista in neurochirurgia, attivo presso l’__________, che ha posto la
diagnosi di discopatia degenerativa L4-L5 con stenosi foraminale sinistra
critica, esiti di asportazione di ernia discale extraforaminale sinistra ed
impianto di dispositivo interspinoso (in 2 riprese presso __________, Italia) e
discopatia degenerativa con ernia discale centrale L5-S1. Descritta l’anamnesi,
l’esame obiettivo e radiologico, ha concluso:
" (…) Il
paziente presenta a mio avviso segni e sintomi clinici compatibili con
radicolopatia compressiva L4 destra. Dato il persistente disturbo nel
quotidiano è giustificato un trattamento chirurgico definitivo che a mio parere
è rappresentato dalla fusione del tratto L4-S1 (TLIF L4-S1) con associato
impianto dinamico nel tratto L3-L4. Ho spiegato nel dettaglio aspettative,
rischi e benefici soffermandomi soprattutto sul fatto che il target principale
dell’intervento sarebbe nel migliorare la qualità di vita mentre non potrebbe
garantire con certezza una ripresa dell’attività lavorativa abituale” (doc. 48)
Il
5 marzo 2025 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…) Ricordo
nell’anamnesi che il paziente era già stato visto da vari neurochirurghi che
erano piuttosto scettici sul nuovo intervento operatorio. Il paziente è ora
stato visto da un ennesimo neurochirurgo, il Dr. __________, il quale pone come
diagnosi una discopatia degenerativa L4-L5 con stenosi foraminale sinistra
critica, esiti da esportazione di ernia discale extraforaminale di sinistra e
l’impianto di dispositivo intraspinoso in due riprese presso l’ospedale di __________,
discopatia degenerativa ed ernia discale centrale L5-S1. Si limita ad accennare
agli interventi così come alle alterazioni degenerative già da me anche citate
con alterazioni degenerative con ernia discale L5-S1 con lussato posteriore
mediano paramediano e restringimento dello spazio epidurale. A livello di L4-L5
presenza di protrusione discale circonferenziale più marcata a sinistra con
tessuto cicatriziale con riduzione ampiezza dei neuroforamini più evidenti a
sinistra. Egli conclude per un ennesimo intervento operatorio con la fusione di
L4-S1 TLIF L4-S1 con associato impianto dinamico del tratto L3-L4.
Mi lascia poi molto perplesso l’ultima
frase in cui parla dell’intervento che serve a migliorare la qualità di vita, mentre
non potrebbe garantire con certezza una ripresa dell’attività lavorativa
abituale, attività che personalmente avevo già valutato e ridotto in maniera
definitiva.
Personalmente il Dr. __________ non porta
nulla di nuovo rispetto alla mia perizia se non l’idea di un ennesimo intervento
operatorio. Ritengo ancora di più che dopo un tale intervento il paziente
sarebbe inabile in maniera definita quale idraulico, mentre resta per il
momento abile in un’attività leggera come da me attestato. È chiaro che un
intervento chirurgico porterà ancora ad un’inabilità lavorativa del 100% in
qualsiasi attività per un periodo massimo di 6 mesi.
Personalmente quindi chiederei al paziente
quando è previsto l’intervento operatorio. Fosse un intervento previsto a breve
si può attestare ancora un’inabilità lavorativa di un 100% fino ad un massimo
da 6 mesi dall’intervento anche in attività leggere. Per prolungarlo
ulteriormente avrei bisogno sicuramente del rapporto poi del neurochirurgo in
cui si attesti un peggioramento della situazione rispetto alla precedente
valutazione.
Personalmente resto piuttosto scettico
sull’effetto di tale intervento, anche se spero per il bene del paziente, che
possa portare a dei miglioramenti.” (doc. 51, sottolineature in originale)
Il
4 marzo 2025 il dr. med. __________ ha nuovamente visitato l’insorgente presso
la Struttura di ricovero e cura __________. Posta la diagnosi di discopatia
degenerativa L4-L5 con stenosi foraminale sinistra critica, esiti di
asportazione di ernia discale extraforaminale sinistra ed impianto di
dispositivo interspinoso (in due riprese presso __________), discopatia
degenerativa con ernia discale centrale L5-S1, il neurochirurgo ha affermato
che “attualmente il paziente mi riferisce dolore lombare peggiorato dopo
l’ultimo trattamento chirurgico e persistenza del dolore radicolare,
soprattutto distale, all’arto inferiore sinistro che è costante con disturbo
nel riposo e limitazione nei sovraccarichi funzionali e nelle posture
inergonomiche (motivo per il quale non è in grado di riprendere le sue mansioni
di idraulico). Nel camminare dopo circa 30 minuti necessita di fermarsi”.
Lo specialista ha confermato l’indicazione per un intervento di artrodesi L4-S1
con impianto dinamico L3-L4 (doc. 52).
Il
12 marzo 2025 il dr. med. __________, prendendo posizione sul referto del 4
marzo 2025 del dr. med. __________, ha aggiunto:
" (…) ricevo
una lettera del Dr. __________ del 04.03.2025 che conferma in base quanto detto
nella lettera del 12.02.2025 e conferma l’indicazione da lui posta di intervento
chirurgico. Per quello che riguarda l’abilità lavorativa si limita ad affermare
che il paziente non è in grado di fare l’idraulico a causa di un disturbo nel
riposo e limitazione nei sovraccarichi funzionali e nelle posture
inergonomiche. Già nella mia perizia mi ero espresso in modo simile per
l’attività come idraulico. Altresì confermo le mie valutazioni per una attività
adatta. Questa nuova lettera non cambia la mia posizione riguardo all’abilità
lavorativa.” (doc. 53)
Il ricorrente ha inoltre prodotto
un certificato del 22 aprile 2025 del dr. __________ di __________ (Italia),
che, posta la diagnosi di discopatia plurifattoriale sintomatica, ha indicato
che l’interessato è inabile al 100%. “Terapia del caso con indicazione
chirurgia elettiva Prognosi gg 90 (novanta) sc di riposo” (doc. 54).
Con il ricorso l’assicurato ha
prodotto documentazione medica già agli atti, nonché un referto del 9 maggio
2025 del dr. med. __________, del seguente tenore:
" (…)
Rispondo alle domande relative al summenzionato
paziente, come da Vs. richiesta.
1. Limitazioni
attuali del paziente: il Sig. RI 1 presenta delle limitazioni funzionali di
carattere medico secondarie ad una patologia spinale. Tali limitazioni si
riflettono in modo negativo sulla attività lavorativa abituale (idraulico) e
sulla quotidianità. Esse consistono in dolore lombare e dolore radicolare
soprattutto distale all’arto inferiore sinistro costante, con disturbo nella
deambulazione oltre 10-15 minuti, nel riposo e con severa limitazione nei sovraccarichi
funzionali e nelle posture inergonomiche. Queste problematiche al momento non
consentono al paziente di praticare la sua attività di idraulico.
2. Intervento
chirurgico proposto: il paziente ha ricevuto 2 trattamenti chirurgici
orientati alla liberazione radicolare, trattamenti purtroppo inefficaci. Dal
momento che il disturbo risiede, al di là della persistenza di radicolopatia
compressiva L4 sinistra, nella severa instabilità del tratto L4-S1 ho proposto
al paziente un trattamento di artrodesi lombosacrale che è previsto alla fine
del mese di Maggio in Italia. L’intervento ha il principale obbiettivo di
migliorare la qualità di vita del paziente nel quotidiano, non è possibile stabilire
con certezza se una volta stabilizzato il quadro clinico il paziente potrà
riprendere la sua attività abituale o se sarà necessaria una attività adatta al
caso, con limitazioni di carico/posture.
3. conferma
della indicazione chirurgica: l’indicazione chirurgica è confermata a
causa:
1. del grave
scadimento della qualità di vita del paziente,
2. del quadro
clinico e radiologico caratterizzato da evidente radicolopatia L4 sinistra
irritativa e limitazione antalgica nella motilità del tratto lombare per la presenza
di discopatia degenerativa L4-L5 con stenosi foraminale sinistra critica e di
discopatia degenerativa con ernia discale centrale L5-S1,
3. dal
fallimento dei trattamenti non invasivi e chirurgici finora effettuati e
protratti nel tempo.” (doc. H)
Il 2 giugno 2025 il dr. med. __________,
ha affermato:
" (…) Abbiamo
da una parte un certificato del Dr. Med. __________ con un’inabilità lavorativa
del 100% con prognosi per 90 giorni del 22.04.2025 senza alcuna ulteriore
aggiunta per cui non valutabile.
Abbiamo poi un rapporto del 09.05.2025 del Dr. __________ il quale
lo divide in tre punti:
-
Limitazione attuale del paziente, che sono chiaramente quelli che ho già
messo io per cui non cambia nulla.
-
Un intervento chirurgico proposto, quando fa notare che il paziente ha
già avuto 2 interventi e ora ne accetta un 3 con una stabilizzazione L4-S1. Lo
stesso il Dr. __________ dice che l’intervento ha l’obiettivo principale di
migliorare la qualità di vita del paziente nel quotidiano ma non è possibile
stabilire con certezza se una volta stabilizzato il quadro clinico il signor RI
1 potrà riprendere la sua attività abituale o se sarà necessaria un’attività
adatta al caso.
-
La conferma dell’indicazione chirurgica data dal grado di sofferenza
della qualità di vita del paziente (che secondo me va valutato se solo dovuto a
questa instabilità) al quadro radiologico e al fallimento dei trattamenti non
invasivi.
Di base la documentazione non porta a nulla di nuovo.
Personalmente ritengo che un paziente dopo 3 interventi di cui 1 di
stabilizzazione su due livello L4-S1 non possa più fare un lavoro pesante se
non mettendo a rischio anche la sua salute. Trovo quindi al quanto bizzarro che
l’avvocato dica che si possa fare un lavoro pesante quando poi sono loro i
primi in caso di perizie a porre le limitazioni. Il paziente viene già
stabilizzato da L4-S1 all’età di 50 anni e posso quindi immaginarmi che se
dovesse fare un lavoro pesante nel giro di al massimo 10 anni ci troveremo
davanti ad un ulteriore problematica lombare con rischio di dover stabilizzare
ulteriormente la schiena.
Per quello che poi riguarda il successo dell’intervento mi
permetto di essere molto scettico. Il paziente è già stato valutato anche da
altri neurochirurghi e inoltre esistono abbastanza articoli che parlano della
possibilità di riuscita di un intervento. Allego nella bibliografia un articolo
molto interessante proprio sul risultato di questi interventi, articolo che mi
è stato anche passato oltretutto da un neurochirurgo.
Per la vostra domanda: la nuova documentazione medica fornisce
elementi tali da modificare le sue prese di posizione del 15.01.2025 e del
05.03.2025 rispettivamente del 02.03.2025?
No, non ho alcun motivo per cambiare la mia valutazione. Si
confermano le alterazioni degenerative già descritte in paziente che ha voluto
assumersi il rischio di un terzo intervento operatorio. Personalmente ritengo
che dopo una stabilizzazione L4-S1 le possibilità che il paziente riprenda
un’attività pesante siano praticamente nulle se non a rischio della sua stessa
salute a livello della schiena. Un intervento di tale portata per me preclude
che il paziente possa ancora riprendere a fare attività pesanti se non a
rischio di un rapido scompenso poi della situazione ai livelli adiacenti, vale
a dire L2-L3 ed L3-L4.
Come già detto nella mia lettera del 05.03.2025 ritengo
un’inabilità lavorativa del 100% fino ad un massimo di 6 mesi dall’intervento
anche in attività leggere. Per prolungare ulteriormente avrei bisogno
sicuramente il rapporto del neurochirurgo in cui si attesti un peggioramento
della situazione rispetto alla precedente valutazione e non i soliti rapporti
dell’intervento è andato bene ma il paziente ha ancora dolori. Resto infine
piuttosto scettico sugli effetti di tale intervento anche se spero per il bene
del paziente che posso portare ad un minimo di miglioramento.” (doc. 56)
Nelle more processuali
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, e meglio:
-
referto del 4 giugno 2025 della casa di Cura __________ (__________;
Italia), relativa all’intervento del 29 maggio 2025 di artrodesi L4-S1 con
tecnica TLIF ed impianto di stabilizzazione dinamica L3-L4 (impianti Globus
Transition RMN compatibili; doc. M/1a) e diagnosi di discopatia L4-L5 e L5-S1;
-
referto dell’11 giugno 2025 del dr. med. __________ relativo al decorso
post-operativo dove figura che “il deficit è in evidente miglioramento e
recupero. Il dolore lombare secondario all’intervento è ben gestito”, con
la prescrizione di “presa in carico fisioterapica per recupero del quadricipite
sinistro” (doc. M2a);
-
rapporto del 16 giugno 2025 del dr. med. __________ del seguente tenore:
" (…) Il
paziente è stato sottoposto lo scorso 29.05.2025 ad intervento chirurgico di
artrodesi L4-S1 con tecnica TLIF ed impianto di stabilizzazione dinamica L3-L4.
Ricordo che l’intervento si è reso necessario in quanto il
paziente presentava dolore lombare e dolore radicolare soprattutto distale
all’arto inferiore sinistro, costante, con disturbo nella deambulazione oltre
10-15 minuti, nel riposo e con severa limitazione nei sovraccarichi funzionali
e nelle posture inergonomiche.
Il quadro clinico e gli accertamenti radiologici documentavano una
evidente radicolopatia L4 sinistra irritativa con limitazione antalgica nella
motilità del tratto lombare per la presenza di discopatia degenerativa L4-L5
con stenosi foraminale sinistra critica e di discopatia degenerativa con ernia
discale centrale L5-S1.
Fatti
I sintomi erano continui e refrattari alle altre cure (anche
chirurgiche, essendo stato il paziente sottoposto ad un primo intervento nel
Marzo 2024 di asportazione di ernia discale extra foraminale L4-L5 e di un
secondo intervento in Luglio 2024 di asportazione della recidiva di ernia e di
confezionamento di dispositivo interspinoso L4-L5).
L’intervento del 29.05.2025 si è svolto regolarmente. A livello
intraoperativo vi è stata la conferma della grave compressione della radice L4
di sinistra, congrua con i sintomi lamentati dal paziente sostenuta sia dalla
compressione diretta del nervo da parte del residuo cicatrizale sia dalla
stenosi foraminale legata alla grave discopatia con riduzione dell’altezza
verticale del disco.
Dimostrazione della gravità della compressione è stato il quadro
immediatamente post-operatorio che ha visto svilupparsi immediatamente una
neuroaprassia della radice L4 sinistra (deficit motorio e sensitivo in assenza
di dolore radicolare e senza evidenza di decompressione radicolare agli
accertamenti radiologici), verosimilmente esito delle manovre di liberazione
radicolare in un contesto di stenosi molto grave.
Fortunatamente già a distanza di 2 settimane il decorso è
favorevole ed il paziente presenta un miglioramento quasi completo del deficit
post-operatorio (in linea con i dati della letteratura scientifica in tema di
neuroaprassiapost-chirurgica); il dato tuttavia più confortante è che da subito
dopo il trattamento è scomparso il dolore radicolare all’arto inferiore
sinistro precedentemente lamentato.” (doc. M/3a)
2.9. Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del
contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252,
p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Rimangono riservati i casi in cui questi
evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e
sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire
alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza
8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile
2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid.
3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).
2.10. L’assicurato sostiene, con
riferimento anche ad un referto del 10 dicembre 2024 del dr. med. __________,
specialista in neurochirurgia, che il suo stato di salute non sarebbe ancora
stabilizzato ed un ulteriore intervento, poi eseguito il 29 maggio 2025 (cfr.
doc. H/1a), lo avrebbe nuovamente reso abile nella sua precedente attività di idraulico.
L’assicuratore non avrebbe di conseguenza potuto assegnargli un termine per
cambiare professione.
La censura va respinta.
L’insorgente, al momento
dell’emissione della decisione su opposizione qui impugnata del 7 aprile 2025,
che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF
144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF
8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF
8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con
riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base
alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è
stata resa, era incapace al lavoro al 100% nella precedente attività dal 27
novembre 2023 (doc. 2), ossia quasi un anno e mezzo.
Tale periodo esubera di gran
lunga quello normalmente preso in considerazione per ritenere esigibile un
cambiamento di attività (cfr. consid. 2.7).
Sulla base delle valutazioni del
dr. med. __________ l’assicuratore poteva di conseguenza ritenere che lo stato
di salute del ricorrente fosse stabilizzato. Anche perché né il dr. med. __________
(doc. 40), né il dr. med. __________, hanno affermato che l’intervento avrebbe
ripristinato, perlomeno secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, la (totale) capacità lavorativa dell’interessato quale
idraulico. Il dr. med. __________ ha sostenuto che l’operazione sarebbe servita
a migliorare la qualità della vita dell’insorgente (doc. 48: “[…] Ho
spiegato nel dettaglio aspettative, rischi e benefici soffermandomi soprattutto
sul fatto che il target principale dell’intervento sarebbe nel migliorare la
qualità di vita mentre non potrebbe garantire con certezza una ripresa della
attività lavorativa abituale […]”; doc. H: “[…] L’intervento ha il
principale obbiettivo di migliorare la qualità di vita del paziente nel
quotidiano, non è possibile stabilire con certezza se una volta stabilizzato il
quadro clinico il paziente potrà riprendere la sua attività abituale o se sarà
necessaria una attività adatta al caso, con limitazioni di carico/posture”).
Ciò è quanto ha affermato anche lo stesso ricorrente in sede di opposizione
(doc. 50: “vi comunico che intendo sottopormi all’intervento chirurgico
definitivo […] al fine di migliorare la mia qualità di vita generale”).
Un miglioramento sostanziale o il
ripristino della capacità lavorativa nella precedente attività non è pertanto stato
accertato.
Neppure in seguito all’intervento
del 29 maggio 2025 il dr. med. __________ ha affermato che l’insorgente
potrebbe riprendere l’attività di idraulico, ma ha sostenuto che dopo il
trattamento è scomparso il dolore radicolare all’arto inferiore sinistro,
precedentemente lamentato (cfr. doc. M/3a).
Va qui rammentato che, secondo la
giurisprudenza valida nell’ambito dell’assicuratore contro gli infortuni, il
solo fatto che la persona assicurata senta ancora dei dolori o soffra di dolori
cronici non permette di concludere che il suo stato di salute non sia
stabilizzato (STF 8C_20/2022 del 10 giugno 2022 consid. 6.3;
STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 5.3; STF 8C_83/2017
dell’11 dicembre 2017 consid. 4.3). Anche la prescrizione di medicamenti
antalgici e di sedute di fisioterapia o accertamenti supplementari per
stabilire le cause dei dolori, sono compatibili con uno stato di salute
stabilizzato (STF 8C_93/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 4.2;
STF 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).
In queste condizioni, occorre
concludere che al momento in cui l’assicuratore ha emesso la decisione su
opposizione qui impugnata, lo stato di salute del ricorrente era da ritenersi
stabilizzato.
La circostanza che in seguito
all’intervento del 29 maggio 2025 il ricorrente è da considerare inabile al
lavoro al 100% in qualsiasi attività per almeno 6 mesi, come più volte
affermato dal dr. med. __________, non modifica l’esito del procedimento,
trattandosi di un fatto avvenuto dopo l’emissione della decisione su
opposizione qui impugnata. Tale modifica dovrà semmai essere oggetto di
un’altra procedura, segnatamente se l’assicurato è nel frattempo passato
nell’assicurazione individuale.
2.11. In
secondo luogo questa Corte, alla luce della documentazione medica agli atti, constata
che l’assicurato deve essere ritenuto in grado di esercitare, a tempo pieno e
con un rendimento completo, attività confacenti al danno alla salute,
alternative a quella svolta finora di idraulico presso la __________.
Ciò è quanto accertato dal dr.
med. __________ nel referto del 15 gennaio 2025 (doc. 43: abile al 100% in “un’attività
molto leggera dove il paziente possa cambiare regolarmente posizione da seduto
a posizione eretta, è in grado di stare seduto anche per più di 2 ore, dove non
debba sollevare pesi superiori ai 5 kg in modo ripetuto, raramente fino a 10
kg, dove non debba lavorare in antiflessione con torsioni ripetute del corpo,
dove non debba salire su scale a pioli, il paziente è in grado di camminare su
terreni piani per anche un 1 km in modo ripetuto, è in grado di fare lavori di
precisione leggeri, raramente medio-pesanti mai lavori di precisione pesanti”),
Considerandi
senza essere smentito, su questo punto, dal dr. med. __________, il quale non
ha mai indicato che l’insorgente non può svolgere un’attività adatta al suo
stato di salute in maniera completa.
L’assicurato sostiene che dopo la
visita del dr. med. __________ del 14 gennaio 2025, vi sarebbe stato un
peggioramento del suo stato di salute, rilevabile dai referti del 12 febbraio
2025.
e del 9 maggio 2025 del dr. med. __________, che non gli permetterebbero
l’esercizio di un’attività adatta. L’insorgente afferma in particolare che il
materiale discale è ora ben visibile, che la radice appare compromessa anche
dall’ipertrofia articolare e capsulare L4-L5 a sinistra, che l’edema è ancora
attivo, che l’ernia centrale è voluminosa e in parte cicatrizzata, che la
discopatia presente è ancora grave, che vi è un’instabilità vertebrale L3-L4 e
che il tessuto cicatriziale è ben presente. Per l’insorgente il referto del 12
febbraio 2025 mostrerebbe un quadro clinico avanzato e aggravato, un dolore
maggiormente presente, invalidante, costante e notturno, ulteriormente
peggiorato nella descrizione contenuta nel referto del 9 maggio 2025, dove
figura che vi è un aggravamento dei dolori lombari e radicolari soprattutto
distali all’arto inferiore sinistro, che disturbano la deambulazione oltre
10/15 minuti rispetto ai trenta di febbraio/marzo.
La documentazione medica citata
dall’insorgente, esaminata anche dal dr. med. __________, il quale ha
sottolineato come il neurochirurgo si limita ad accennare agli interventi noti
così come alle alterazioni degenerative già indicate (cfr. doc. 51 e 53), non
modifica tuttavia la valutazione secondo cui l’insorgente può svolgere
un’attività lucrativa in attività adatta in maniera completa.
Il reumatologo, già nel referto
del 15 gennaio 2025 aveva infatti rilevato che il ricorrente riferiva della “persistenza
di importanti dolori da sotto al ginocchio, a livello dello spazio articolare
irradiano sul lato anteriore dalla tibia alla caviglia fino al primo dito del
piede sinistro”, di come il “dolore al mattino è presente, fa fatica a
muoversi dopodiché muovendosi pian pianino va meglio per poi riapparire verso
la sera”, come anche “di notte ogni tanto ha dei dolori e delle fitte
proprio in quel punto” e “dal secondo intervento l’apparizione anche di
un dolore a livello della colonna lombare con delle stilettate se fa dei
movimenti sbagliati”. Quanto riportato dal ricorrente al dr. med. __________
non differisce molto da quanto indicato dal medesimo insorgente al dr. med. __________
(doc. 48: “attualmente il paziente mi riferisce dolore lombare peggiorato
dopo l’ultimo trattamento e persistenza del dolore radicolare, soprattutto
distale, all’arto inferiore sinistro (seppur quest’ultimo sia migliorato
dall’esordio ad oggi”).
Il curante insiste del resto
sull’impossibilità per il ricorrente di svolgere l’attività abituale di
idraulico (doc. 48 e H), ma non si esprime sulle attività adatte che
l’interessato potrebbe svolgere.
Egli riporta quanto riferitogli
dal ricorrente (cfr. doc. 48) e pone limitazioni (doc. 48: “il dolore
radicolare è però costante con disturbo nel riposo e limitazione nei
sovraccarichi funzionali e nelle posture inergonomiche (motivo per il quale non
è in grado di riprendere le sue mansioni di idraulico)”; doc. H: “presenta
delle limitazioni funzionali di carattere medico secondarie ad una patologia
spinale. Tali limitazioni si riflettono in modo negativo sulla attività
lavorativa abituale (idraulico) e sulla quotidianità. Esse consistono in dolore
lombare e dolore radicolare soprattutto distale all’arto inferiore sinistro
costante, con disturbo nella deambulazione oltre 10-15 minuti, nel riposo e con
severa limitazione nei sovraccarichi e nelle posture inergonomiche. Queste
problematiche al momento non consentono al paziente di praticare la sua
attività di idraulico”) che non precludono all’insorgente di svolgere in
maniera completa un’attività leggera ed adatta al suo stato di salute, come
stabilito dal dr. med. __________. Quest’ultimo ha infatti tenuto conto degli
impedimenti segnalati dal dr. med. __________.
Nello specifico, il dr. med. __________,
per il quale l’insorgente può svolgere un’attività “molto leggera”, ha
affermato, per quanto concerne la limitazione nelle posture inergonomiche, che
l’assicurato deve “cambiare regolarmente posizione da seduto a posizione
eretta” e non deve lavorare in anteflessione “con torsioni ripetute del
corpo”, relativamente alla severa limitazione nei sovraccarichi, ha
sostenuto che l’interessato non deve sollevare “pesi superiori ai 5 kg in
modo ripetuto” e “raramente fino a 10 kg” e non può fare dei lavori
di precisione pesanti e circa il disturbo della deambulazione oltre 10-15
minuti che il ricorrente può “camminare su terreni piani per anche un 1 km
in modo ripetuto” (cfr. su questo aspetto: www.swisstopo.admin.ch/it/ pianificazione-dell-orario:
“per 1 km di marcia calcolate all’incirca 15 minuti”).
Le limitazioni funzionali indicate
dal dr. med. __________ sono pertanto compatibili con un’attività leggera e
confacente allo stato di salute del ricorrente, come descritta dal dr. med. __________,
e non fanno stato di alcun peggioramento dello stato di salute con influenza
sulla capacità lavorativa dell’interessato in attività adatta e confacente al
suo stato di salute.
Su questo aspetto al ricorrente
non è d’aiuto il certificato, generico, del 22 aprile 2025 del dr. med. __________,
che attesta un’inabilità lavorativa al 100%, poiché non fornisce alcuna
spiegazione in merito. Il curante pone la diagnosi di discopatia
plurifattoriale sintomatica, senza indicare alcuna anamnesi, senza descrivere
alcun esame medico oggettivo, senza evidenziare alcuna prognosi e senza chinarsi
sulle valutazioni, motivate e convincenti, del dr. med. __________. Questo
attestato è privo di qualsiasi valore probatorio.
Sulla base delle valutazioni del
reumatologo l’assicuratore ha pertanto giustamente elencato le professioni
esigibili dal ricorrente, tra cui i lavori di controllo nel settore industriale
o l’operaio generico con i limiti menzionati (su questo aspetto cfr. STF
9C_220/2020 del 30 giugno 2020, consid. 4.3 citato da Bonaz Lucile, op. cit., pag. 175, n. 499).
2.12
L’insorgente non contesta
esplicitamente il termine di tre mesi per cambiare attività.
Questo lasso di tempo, conforme
alla giurisprudenza, va confermato, giacché al ricorrente, nato nel 1974 e di
madre lingua italiana, ben inserito nella realtà del mercato del lavoro
ticinese, tenuto conto delle limitazioni poste dal dr. med. __________ e dal
dr. med. __________, può essere richiesto di trovare una nuova attività,
semplice e ripetitiva, quale quella di lavori di controllo nel settore
industriale o operaio generico, nel termine assegnato.
Si tratta infatti di attività nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle
prestazioni di servizio, assai leggere, con la possibilità anche di variare
frequentemente la postura che il ricorrente nonostante i disturbi che lo
interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la
necessità di provvedimenti professionali (cfr. STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.2 e seguenti).
2.13
Il ricorrente, in via subordinata,
chiede il ricalcolo della capacità lavorativa residua “qualora necessario”.
Per
quanto concerne il calcolo del grado dell’incapacità lavorativa, l’interessato
non contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’assicuratore ossia
fr. 75'140, che avrebbe potuto conseguire se avesse continuato a lavorare nel
2024.
(cfr. doc. 26).
Relativamente
al reddito da invalido, va rammentato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel
caso di specie il reddito evinto dalla Tabella TA1 2022 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2020; salario mensile
lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e
il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile
2016.
pubblicata in DTF 142 V 178),
livello di qualifica 1, attività semplici e ripetitive, uomini che svolgono
attività di tipo fisico o manuale nel settore privato, ammonta a fr. 5'305 al
mese, pari a fr. 63'660 all’anno (5'305 X 12).
Tale
importo si riferisce ad un tempo lavorativo di 40 ore
alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro
settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio
ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
L’importo
di fr. 66'365.55, aggiornato al 2024 secondo
la Tabella T1.1.20 (indice dei salari nominali Uomini, 2021-2024) ammonta a fr.
68’000 (66'365 : 100.3 X 103.2).
Secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’assicuratore ha applicato una, generosa, riduzione del 15%, tenuto
conto dei parametri legati alla persona dell’assicurato.
Ritenuto che la riduzione, nel particolare
caso di specie, rientra nei parametri giurisprudenziali, questo Tribunale non
vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’assicuratore nell’applicazione della riduzione concessa.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 75'140 con quello
da invalido di fr. 68’000, ridotto del 15% (riduzione
sociale) a fr. 57’800, si ottiene un’incapacità al guadagno del 23.07%,
arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 23%, che, conformemente
all’art. 15.2 CGA, non darebbe diritto ad alcuna indennità giornaliere dopo il
termine di tre mesi.
L’assicuratore
aveva calcolato un discapito del 25% poiché non ha adeguato il reddito da
invalido dal 2022 al 2024.
In
concreto, questo Tribunale rinuncia alla “reformatio in peius”, ritenuta
la circostanza che l’indennità giornaliera al 25% verrà ancora versata ancora
per pochi mesi, ossia fino al massimo al 15 novembre 2025 (sul tema della
reformatio in peius: DTF 144 V 153, dove il Tribunale federale al consid.
4.2.4
ha stabilito che “Sofern
reformatorisch entschieden werden kann und die Sache nicht wegen anderer Mängel
zurückgewiesen werden muss, ist das kantonale Sozialversicherungsgericht bei
Feststellung einer Rechtsverletzung verpflichtet, eine reformatio in peius ins
Auge zu fassen. Ob eine solche tatsächlich zu erfolgen hat, da das objektive
Recht durchgesetzt werden soll, oder ob im Einzelfall das subjektive
Rechtsschutzinteresse überwiegt, verbleibt im Rahmen dieses
Spannungsverhältnisses der Überprüfung durch das kantonale Gericht. Die
Schlechterstellung im kantonalen Beschwerdeverfahren aber mit Voraussetzungen
zu verknüpfen, wie sie in BGE 142 V 337 E. 3.1 formuliert wurden, verträgt sich
nicht mit der im kantonalen Beschwerdeverfahren nach Art. 61 lit. d ATSG
geltenden Offizialmaxime”).
2.14
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata
merita conferma.
2.15
Secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LAMal
non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti