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Decisione

36.2025.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 luglio 2025Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I sintomi erano continui e refrattari alle altre cure (anche

chirurgiche, essendo stato il paziente sottoposto ad un primo intervento nel

Marzo 2024 di asportazione di ernia discale extra foraminale L4-L5 e di un

secondo intervento in Luglio 2024 di asportazione della recidiva di ernia e di

confezionamento di dispositivo interspinoso L4-L5).

L’intervento del 29.05.2025 si è svolto regolarmente. A livello

intraoperativo vi è stata la conferma della grave compressione della radice L4

di sinistra, congrua con i sintomi lamentati dal paziente sostenuta sia dalla

compressione diretta del nervo da parte del residuo cicatrizale sia dalla

stenosi foraminale legata alla grave discopatia con riduzione dell’altezza

verticale del disco.

Dimostrazione della gravità della compressione è stato il quadro

immediatamente post-operatorio che ha visto svilupparsi immediatamente una

neuroaprassia della radice L4 sinistra (deficit motorio e sensitivo in assenza

di dolore radicolare e senza evidenza di decompressione radicolare agli

accertamenti radiologici), verosimilmente esito delle manovre di liberazione

radicolare in un contesto di stenosi molto grave.

Fortunatamente già a distanza di 2 settimane il decorso è

favorevole ed il paziente presenta un miglioramento quasi completo del deficit

post-operatorio (in linea con i dati della letteratura scientifica in tema di

neuroaprassiapost-chirurgica); il dato tuttavia più confortante è che da subito

dopo il trattamento è scomparso il dolore radicolare all’arto inferiore

sinistro precedentemente lamentato.” (doc. M/3a)

2.9. Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del

contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252,

p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Rimangono riservati i casi in cui questi

evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e

sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire

alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza

8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile

2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid.

3.2;8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).

2.10. L’assicurato sostiene, con

riferimento anche ad un referto del 10 dicembre 2024 del dr. med. __________,

specialista in neurochirurgia, che il suo stato di salute non sarebbe ancora

stabilizzato ed un ulteriore intervento, poi eseguito il 29 maggio 2025 (cfr.

doc. H/1a), lo avrebbe nuovamente reso abile nella sua precedente attività di idraulico.

L’assicuratore non avrebbe di conseguenza potuto assegnargli un termine per

cambiare professione.

La censura va respinta.

L’insorgente, al momento

dell’emissione della decisione su opposizione qui impugnata del 7 aprile 2025,

che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF

144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF

8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF

8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con

riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base

alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è

stata resa, era incapace al lavoro al 100% nella precedente attività dal 27

novembre 2023 (doc. 2), ossia quasi un anno e mezzo.

Tale periodo esubera di gran

lunga quello normalmente preso in considerazione per ritenere esigibile un

cambiamento di attività (cfr. consid. 2.7).

Sulla base delle valutazioni del

dr. med. __________ l’assicuratore poteva di conseguenza ritenere che lo stato

di salute del ricorrente fosse stabilizzato. Anche perché né il dr. med. __________

(doc. 40), né il dr. med. __________, hanno affermato che l’intervento avrebbe

ripristinato, perlomeno secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, la (totale) capacità lavorativa dell’interessato quale

idraulico. Il dr. med. __________ ha sostenuto che l’operazione sarebbe servita

a migliorare la qualità della vita dell’insorgente (doc. 48: “[…] Ho

spiegato nel dettaglio aspettative, rischi e benefici soffermandomi soprattutto

sul fatto che il target principale dell’intervento sarebbe nel migliorare la

qualità di vita mentre non potrebbe garantire con certezza una ripresa della

attività lavorativa abituale […]”; doc. H: “[…] L’intervento ha il

principale obbiettivo di migliorare la qualità di vita del paziente nel

quotidiano, non è possibile stabilire con certezza se una volta stabilizzato il

quadro clinico il paziente potrà riprendere la sua attività abituale o se sarà

necessaria una attività adatta al caso, con limitazioni di carico/posture”).

Ciò è quanto ha affermato anche lo stesso ricorrente in sede di opposizione

(doc. 50: “vi comunico che intendo sottopormi all’intervento chirurgico

definitivo […] al fine di migliorare la mia qualità di vita generale”).

Un miglioramento sostanziale o il

ripristino della capacità lavorativa nella precedente attività non è pertanto stato

accertato.

Neppure in seguito all’intervento

del 29 maggio 2025 il dr. med. __________ ha affermato che l’insorgente

potrebbe riprendere l’attività di idraulico, ma ha sostenuto che dopo il

trattamento è scomparso il dolore radicolare all’arto inferiore sinistro,

precedentemente lamentato (cfr. doc. M/3a).

Va qui rammentato che, secondo la

giurisprudenza valida nell’ambito dell’assicuratore contro gli infortuni, il

solo fatto che la persona assicurata senta ancora dei dolori o soffra di dolori

cronici non permette di concludere che il suo stato di salute non sia

stabilizzato (STF 8C_20/2022 del 10 giugno 2022 consid. 6.3;

STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 5.3; STF 8C_83/2017

dell’11 dicembre 2017 consid. 4.3). Anche la prescrizione di medicamenti

antalgici e di sedute di fisioterapia o accertamenti supplementari per

stabilire le cause dei dolori, sono compatibili con uno stato di salute

stabilizzato (STF 8C_93/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 4.2;

STF 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).

In queste condizioni, occorre

concludere che al momento in cui l’assicuratore ha emesso la decisione su

opposizione qui impugnata, lo stato di salute del ricorrente era da ritenersi

stabilizzato.

La circostanza che in seguito

all’intervento del 29 maggio 2025 il ricorrente è da considerare inabile al

lavoro al 100% in qualsiasi attività per almeno 6 mesi, come più volte

affermato dal dr. med. __________, non modifica l’esito del procedimento,

trattandosi di un fatto avvenuto dopo l’emissione della decisione su

opposizione qui impugnata. Tale modifica dovrà semmai essere oggetto di

un’altra procedura, segnatamente se l’assicurato è nel frattempo passato

nell’assicurazione individuale.

2.11. In

secondo luogo questa Corte, alla luce della documentazione medica agli atti, constata

che l’assicurato deve essere ritenuto in grado di esercitare, a tempo pieno e

con un rendimento completo, attività confacenti al danno alla salute,

alternative a quella svolta finora di idraulico presso la __________.

Ciò è quanto accertato dal dr.

med. __________ nel referto del 15 gennaio 2025 (doc. 43: abile al 100% in “un’attività

molto leggera dove il paziente possa cambiare regolarmente posizione da seduto

a posizione eretta, è in grado di stare seduto anche per più di 2 ore, dove non

debba sollevare pesi superiori ai 5 kg in modo ripetuto, raramente fino a 10

kg, dove non debba lavorare in antiflessione con torsioni ripetute del corpo,

dove non debba salire su scale a pioli, il paziente è in grado di camminare su

terreni piani per anche un 1 km in modo ripetuto, è in grado di fare lavori di

precisione leggeri, raramente medio-pesanti mai lavori di precisione pesanti”),

senza essere smentito, su questo punto, dal dr. med. __________, il quale non

Considerandi

ha mai indicato che l’insorgente non può svolgere un’attività adatta al suo

stato di salute in maniera completa.

L’assicurato sostiene che dopo la

visita del dr. med. __________ del 14 gennaio 2025, vi sarebbe stato un

peggioramento del suo stato di salute, rilevabile dai referti del 12 febbraio

2025.

e del 9 maggio 2025 del dr. med. __________, che non gli permetterebbero

l’esercizio di un’attività adatta. L’insorgente afferma in particolare che il

materiale discale è ora ben visibile, che la radice appare compromessa anche

dall’ipertrofia articolare e capsulare L4-L5 a sinistra, che l’edema è ancora

attivo, che l’ernia centrale è voluminosa e in parte cicatrizzata, che la

discopatia presente è ancora grave, che vi è un’instabilità vertebrale L3-L4 e

che il tessuto cicatriziale è ben presente. Per l’insorgente il referto del 12

febbraio 2025 mostrerebbe un quadro clinico avanzato e aggravato, un dolore

maggiormente presente, invalidante, costante e notturno, ulteriormente

peggiorato nella descrizione contenuta nel referto del 9 maggio 2025, dove

figura che vi è un aggravamento dei dolori lombari e radicolari soprattutto

distali all’arto inferiore sinistro, che disturbano la deambulazione oltre

10/15 minuti rispetto ai trenta di febbraio/marzo.

La documentazione medica citata

dall’insorgente, esaminata anche dal dr. med. __________, il quale ha

sottolineato come il neurochirurgo si limita ad accennare agli interventi noti

così come alle alterazioni degenerative già indicate (cfr. doc. 51 e 53), non

modifica tuttavia la valutazione secondo cui l’insorgente può svolgere

un’attività lucrativa in attività adatta in maniera completa.

Il reumatologo, già nel referto

del 15 gennaio 2025 aveva infatti rilevato che il ricorrente riferiva della “persistenza

di importanti dolori da sotto al ginocchio, a livello dello spazio articolare

irradiano sul lato anteriore dalla tibia alla caviglia fino al primo dito del

piede sinistro”, di come il “dolore al mattino è presente, fa fatica a

muoversi dopodiché muovendosi pian pianino va meglio per poi riapparire verso

la sera”, come anche “di notte ogni tanto ha dei dolori e delle fitte

proprio in quel punto” e “dal secondo intervento l’apparizione anche di

un dolore a livello della colonna lombare con delle stilettate se fa dei

movimenti sbagliati”. Quanto riportato dal ricorrente al dr. med. __________

non differisce molto da quanto indicato dal medesimo insorgente al dr. med. __________

(doc. 48: “attualmente il paziente mi riferisce dolore lombare peggiorato

dopo l’ultimo trattamento e persistenza del dolore radicolare, soprattutto

distale, all’arto inferiore sinistro (seppur quest’ultimo sia migliorato

dall’esordio ad oggi”).

Il curante insiste del resto

sull’impossibilità per il ricorrente di svolgere l’attività abituale di

idraulico (doc. 48 e H), ma non si esprime sulle attività adatte che

l’interessato potrebbe svolgere.

Egli riporta quanto riferitogli

dal ricorrente (cfr. doc. 48) e pone limitazioni (doc. 48: “il dolore

radicolare è però costante con disturbo nel riposo e limitazione nei

sovraccarichi funzionali e nelle posture inergonomiche (motivo per il quale non

è in grado di riprendere le sue mansioni di idraulico)”; doc. H: “presenta

delle limitazioni funzionali di carattere medico secondarie ad una patologia

spinale. Tali limitazioni si riflettono in modo negativo sulla attività

lavorativa abituale (idraulico) e sulla quotidianità. Esse consistono in dolore

lombare e dolore radicolare soprattutto distale all’arto inferiore sinistro

costante, con disturbo nella deambulazione oltre 10-15 minuti, nel riposo e con

severa limitazione nei sovraccarichi e nelle posture inergonomiche. Queste

problematiche al momento non consentono al paziente di praticare la sua

attività di idraulico”) che non precludono all’insorgente di svolgere in

maniera completa un’attività leggera ed adatta al suo stato di salute, come

stabilito dal dr. med. __________. Quest’ultimo ha infatti tenuto conto degli

impedimenti segnalati dal dr. med. __________.

Nello specifico, il dr. med. __________,

per il quale l’insorgente può svolgere un’attività “molto leggera”, ha

affermato, per quanto concerne la limitazione nelle posture inergonomiche, che

l’assicurato deve “cambiare regolarmente posizione da seduto a posizione

eretta” e non deve lavorare in anteflessione “con torsioni ripetute del

corpo”, relativamente alla severa limitazione nei sovraccarichi, ha

sostenuto che l’interessato non deve sollevare “pesi superiori ai 5 kg in

modo ripetuto” e “raramente fino a 10 kg” e non può fare dei lavori

di precisione pesanti e circa il disturbo della deambulazione oltre 10-15

minuti che il ricorrente può “camminare su terreni piani per anche un 1 km

in modo ripetuto” (cfr. su questo aspetto: www.swisstopo.admin.ch/it/ pianificazione-dell-orario:

“per 1 km di marcia calcolate all’incirca 15 minuti”).

Le limitazioni funzionali indicate

dal dr. med. __________ sono pertanto compatibili con un’attività leggera e

confacente allo stato di salute del ricorrente, come descritta dal dr. med. __________,

e non fanno stato di alcun peggioramento dello stato di salute con influenza

sulla capacità lavorativa dell’interessato in attività adatta e confacente al

suo stato di salute.

Su questo aspetto al ricorrente

non è d’aiuto il certificato, generico, del 22 aprile 2025 del dr. med. __________,

che attesta un’inabilità lavorativa al 100%, poiché non fornisce alcuna

spiegazione in merito. Il curante pone la diagnosi di discopatia

plurifattoriale sintomatica, senza indicare alcuna anamnesi, senza descrivere

alcun esame medico oggettivo, senza evidenziare alcuna prognosi e senza chinarsi

sulle valutazioni, motivate e convincenti, del dr. med. __________. Questo

attestato è privo di qualsiasi valore probatorio.

Sulla base delle valutazioni del

reumatologo l’assicuratore ha pertanto giustamente elencato le professioni

esigibili dal ricorrente, tra cui i lavori di controllo nel settore industriale

o l’operaio generico con i limiti menzionati (su questo aspetto cfr. STF

9C_220/2020 del 30 giugno 2020, consid. 4.3 citato da Bonaz Lucile, op. cit., pag. 175, n. 499).

2.12

L’insorgente non contesta

esplicitamente il termine di tre mesi per cambiare attività.

Questo lasso di tempo, conforme

alla giurisprudenza, va confermato, giacché al ricorrente, nato nel 1974 e di

madre lingua italiana, ben inserito nella realtà del mercato del lavoro

ticinese, tenuto conto delle limitazioni poste dal dr. med. __________ e dal

dr. med. __________, può essere richiesto di trovare una nuova attività,

semplice e ripetitiva, quale quella di lavori di controllo nel settore

industriale o operaio generico, nel termine assegnato.

Si tratta infatti di attività nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle

prestazioni di servizio, assai leggere, con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura che il ricorrente nonostante i disturbi che lo

interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la

necessità di provvedimenti professionali (cfr. STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.2 e seguenti).

2.13

Il ricorrente, in via subordinata,

chiede il ricalcolo della capacità lavorativa residua “qualora necessario”.

Per

quanto concerne il calcolo del grado dell’incapacità lavorativa, l’interessato

non contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’assicuratore ossia

fr. 75'140, che avrebbe potuto conseguire se avesse continuato a lavorare nel

2024.

(cfr. doc. 26).

Relativamente

al reddito da invalido, va rammentato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie il reddito evinto dalla Tabella TA1 2022 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2020; salario mensile

lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e

il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile

2016.

pubblicata in DTF 142 V 178),

livello di qualifica 1, attività semplici e ripetitive, uomini che svolgono

attività di tipo fisico o manuale nel settore privato, ammonta a fr. 5'305 al

mese, pari a fr. 63'660 all’anno (5'305 X 12).

Tale

importo si riferisce ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U

8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

L’importo

di fr. 66'365.55, aggiornato al 2024 secondo

la Tabella T1.1.20 (indice dei salari nominali Uomini, 2021-2024) ammonta a fr.

68’000 (66'365 : 100.3 X 103.2).

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’assicuratore ha applicato una, generosa, riduzione del 15%, tenuto

conto dei parametri legati alla persona dell’assicurato.

Ritenuto che la riduzione, nel particolare

caso di specie, rientra nei parametri giurisprudenziali, questo Tribunale non

vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’assicuratore nell’applicazione della riduzione concessa.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 75'140 con quello

da invalido di fr. 68’000, ridotto del 15% (riduzione

sociale) a fr. 57’800, si ottiene un’incapacità al guadagno del 23.07%,

arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 23%, che, conformemente

all’art. 15.2 CGA, non darebbe diritto ad alcuna indennità giornaliere dopo il

termine di tre mesi.

L’assicuratore

aveva calcolato un discapito del 25% poiché non ha adeguato il reddito da

invalido dal 2022 al 2024.

In

concreto, questo Tribunale rinuncia alla “reformatio in peius”, ritenuta

la circostanza che l’indennità giornaliera al 25% verrà ancora versata ancora

per pochi mesi, ossia fino al massimo al 15 novembre 2025 (sul tema della

reformatio in peius: DTF 144 V 153, dove il Tribunale federale al consid.

4.2.4

ha stabilito che “Sofern

reformatorisch entschieden werden kann und die Sache nicht wegen anderer Mängel

zurückgewiesen werden muss, ist das kantonale Sozialversicherungsgericht bei

Feststellung einer Rechtsverletzung verpflichtet, eine reformatio in peius ins

Auge zu fassen. Ob eine solche tatsächlich zu erfolgen hat, da das objektive

Recht durchgesetzt werden soll, oder ob im Einzelfall das subjektive

Rechtsschutzinteresse überwiegt, verbleibt im Rahmen dieses

Spannungsverhältnisses der Überprüfung durch das kantonale Gericht. Die

Schlechterstellung im kantonalen Beschwerdeverfahren aber mit Voraussetzungen

zu verknüpfen, wie sie in BGE 142 V 337 E. 3.1 formuliert wurden, verträgt sich

nicht mit der im kantonalen Beschwerdeverfahren nach Art. 61 lit. d ATSG

geltenden Offizialmaxime”).

2.14

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata

merita conferma.

2.15

Secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti