36.2025.24
Infortunio ai denti. Diritto CH, non comunitario, avendo dentista applicato tariffa privata. Cure all'estero (protesi mobile) non riconosciute come d'urgenza, perché programmate.Cassa malati non assume costi,anche perché soluzione proposta non è economica:protesi mobile esistente valida e definitiva
13 ottobre 2025Italiano51 min
apparentemente concluso nel novembre 2024, ma di cui la Cassa malati non conosceva
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.24
TB
Lugano
13 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17
aprile 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. Il 25 giugno 2020 (doc. 2) __________
ha inviato a CO 1 il formulario di avviso di infortunio, indicando che il 12
aprile 2020 la moglie RI 1, nata nel 1940, si era alzata di notte per andare al
gabinetto e, "causa probabile capogiro o
vertigini cadeva battendo la faccia contro il comodino", riportando
"Tumefazione labbro superiore e dolore ai
quattro incisivi. 24.06 intervento per ascesso paradontale, il medico
constatava che gli incisivi non sono più stabili ma si evince una leggera
mobilità a causa dell'impatto con il comodino della camera.".
1.2. Tre anni dopo, alla Cassa malati è
pervenuto lo scritto del dott. __________, medico chirurgo odontoiatra di __________
(__________), che il 13 febbraio 2023 (doc. 3) ha dichiarato che "si evidenzia mobilità marcata degli elementi ricoperti
da corone in metallo ceramica con dolore alla palpazione gengivale e alla
percussione a carico di detti elementi. Vengono pertanto eseguite due
radiografie endorali centrando nel dettaglio gli elementi 12+11 e 21+22 nelle
quali si evidenzia una netta frattura corono-radicolare in special modo a
carico degli elementi 21-22. Per quanto riguarda invece gli elementi 12-11, ne
andranno eventualmente valutate le condizioni dopo la rimozione delle capsule.
Si può affermare che tale danno è in ogni caso riconducibile all'infortunio
occorso alla sig.ra RI 1 in data 12 aprile 2020 e già da me riscontrato presso
il mio studio il 24 giugno 2020. La sintomatologia della paziente non si è mai
risolta né migliorata, anzi negli ultimi periodi purtroppo, ha subito un
peggioramento riscontrabile anche nelle radiografie endorali da me eseguite."
e ha quindi proposto un piano di trattamento per il rifacimento dell'arcata
protesica superiore con corone in metallo ceramica per 10 elementi del costo di
€ 9'800.-. La Cassa malati ha informato l'assicurata che riconosceva
l'infortunio del 12 aprile 2020, ma che essendo il trattamento pianificato in
Italia, in virtù dell'art. 36 cpv. 2 OAMal rifiutava la copertura dei costi,
avvisandola che se intendeva effettuare il trattamento in Svizzera doveva far
compilare il formulario per le lesioni dentarie da un dentista in Svizzera.
1.3. Il 24 aprile 2023 (doc. 5) e il 30
maggio 2023 (doc. 6) l'assicurata non si è detta d'accordo con il rifiuto della
copertura dei costi, che la Cassa malati ha ribadito il 1° giugno 2023 (doc. 7)
non trattandosi di un caso di urgenza insorto all'estero. Inoltre, l'ha informata
che se desiderava far esaminare un'eventuale assunzione dei costi dalla LAMal
era necessaria una richiesta completa da parte di uno studio dentistico in
Svizzera.
1.4. Il 16 gennaio 2024 (doc. 9) la
Cassa malati ha esaminato il formulario delle lesioni dentarie secondo la LAMal
compilato il 26 luglio 2023, l'allegato preventivo di Fr. 15'909,50 del 4
agosto 2023 del __________ di __________ e le radiografie, rilevando che lo
stato della dentatura prima del trauma non era ottimale, i denti presentavano
un danno carioso e paradontale e i rilievi sono stati effettuati tre anni dopo
l'infortunio. Non era perciò possibile confermare che la situazione attuale
fosse riconducibile all'infortunio tenuto conto della situazione preesistente, quindi
l'assicuratore ha rifiutato l'assunzione dei costi per il trattamento previsto.
1.5. Alla contestazione del 29 gennaio
2024 (doc. 10) la Cassa malati ha risposto il 2 maggio 2024 (doc. 11) ribadendo
il suo rifiuto, al quale il 22 giugno 2024 (doc. 12) l'assicurata ha replicato
facendo presente che il dottor __________ ha dovuto intervenire in urgenza
stanti le difficoltà nella masticazione, confezionando una protesi mobile che
costava la metà dell'intervento rifiutato dalla Cassa malati e che sarebbe
terminata nel mese di novembre.
1.6. A richiesta dell'assicurata, a fine
novembre 2024 (doc. 13) la Cassa malati ha emesso una decisione di rifiuto di copertura
dei costi per i trattamenti dentari dei dentisti dott. __________ in Italia e
dr. __________ in Svizzera, eccetto i costi per l'anamnesi.
Dopo avere espresso dubbi sull'esistenza di un infortunio, la
Cassa ha affermato che comunque, dopo tre anni dall'evento, la causalità non poteva
essere confermata con un alto grado di probabilità, poiché le radiografie
mostravano una condizione non ottimale dei denti (presenza di carie). Inoltre,
Fatti
i piani di cura di entrambi i dentisti non soddisfacevano il criterio di
economicità, trattandosi piuttosto di un restauro dentale completo.
1.7. Con decisione su opposizione del 17
aprile 2025 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione del 10 dicembre 2024 (doc.
14), rifiutandosi di assumere i costi del trattamento odontoiatrico effettuato
all'estero. Dopo avere riassunto i fatti nel dettaglio, l'assicuratore malattia
ha rilevato la difficoltà di accertare l'esistenza di un infortunio ai denti
stante l'assenza di qualsiasi prova prodotta dall'assicurata attestante
l'effettivo danno subìto alla dentizione, visto che l'interessata non si era
recata immediatamente né da un dentista né al pronto soccorso e nemmeno v'era
documentazione fotografica e/o radiografica, unitamente a un referto medico,
che attestasse la tumefazione al labbro e l'effettivo danno ai denti nel 2020.
Anche il lasso di tempo trascorso dall'evento prima che il dentista curante
rilevasse la necessità di intervenire risultava sospetto, poiché in tre anni
nulla era stato attuato per limitare i danni e fissare i quattro incisivi che
nel 2020 presentavano una leggera mobilità, mentre nel luglio 2023 il dr. med.
dent. __________ ha riscontrato una mobilità molto marcata. A quel momento era
impossibile valutare il reale impatto della botta alla bocca e confrontarlo con
il trattamento di rifacimento totale dell'arcata dentale superiore,
apparentemente concluso nel novembre 2024, ma di cui la Cassa malati non conosceva
il costo non avendo ricevuto alcuna fattura. Essa ha infine riconosciuto
l'esistenza dell'infortunio ma, esposte le norme applicabili in materia di cure
all'estero (art. 34 cpv. 2 LAMal e art. 36 OAMal), ha rifiutato di assumerne i
costi.
La riabilitazione protesica realizzata a quattro anni di distanza
dall'evento non costituiva un'urgenza medica sopraggiunta all'estero ai sensi
dell'art. 36 cpv. 2 OAMal; l'assicurata vi si era recata appositamente per
sottoporsi a delle cure dentarie e nemmeno ha sostenuto che l'intervento
eseguito in Italia non avrebbe potuto essere effettuato in Svizzera né che
presentasse un valore aggiunto considerevole.
Infine, il fatto che il trattamento sia stato eseguito in Italia
rendeva impossibile verificare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità,
anche perché non v'era alcuna fattura.
1.8. Con ricorso del 16 maggio 2025
(doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare
la decisione su opposizione e di retrocedere gli atti alla Cassa malati
affinché sia riconosciuta la copertura del sinistro del 12 aprile 2020 quale
infortunio e sia garantita la copertura dei costi, in via principale, del preventivo
del 13 febbraio 2013 del dott. __________ di € 9'800.- e, in via subordinata, del
preventivo del dr. med. dent. __________ di Fr. 15'909,50.
Innanzitutto la ricorrente ha sostenuto che la notifica di
infortunio del 25 giugno 2020 era tempestiva, tanto che la Cassa malati aveva
deciso di entrare nel merito dell'infortunio che le era stato notificato.
Inoltre, l'insorgente ha sostenuto che la Cassa malati non ha
apportato alcun elemento oggettivo che confutasse le risultanze della relazione
del dott. __________ del 13 febbraio 2023, il quale ha indicato che il
trattamento proposto si riferiva esclusivamente all'incidente del 12 aprile
2020 e che quindi v'era un nesso di causalità adeguato con la riabilitazione
protesica superiore. D'altronde, il preventivo del dentista curante trovava
riscontro in quello del dr. __________, a dimostrazione che gli interventi ritenuti
necessari da entrambi erano affini nel trattamento da eseguire a seguito del
trauma facciale subìto e quindi che il requisito della economicità, in assenza
di altre soluzioni, era rispettato.
L'assicurata ha poi respinto l'accusa di non avere collaborato
all'accertamento dei fatti, visto che si era pure detta disposta a sottoporre
il suo caso a una clinica universitaria, ma di non avere ricevuto alcuna
risposta al riguardo dalla sua Cassa malati. Ella ha pure ritenuto infondate le
affermazioni secondo cui il suo stato dentario era carente, con carie e
parodontosi, avendo sempre avuto cura del cavo orale, come dimostrano i
numerosi interventi praticati dal 1989 al 2015 in Svizzera per complessivi Fr.
25'598.- e dal 2011 al 2025 presso il dr. __________ per € 8'700.- (docc. H, I
e L).
Secondo l'insorgente, il fatto che la Cassa malati le abbia
chiesto che uno studio dentistico in Svizzera allestisse il formulario per le
lesioni dentarie, le avrebbe fornito l'assicurazione che il suo caso di
infortunio sarebbe stato preso a carico, prova ne è che le ha chiesto un
preventivo da parte di un medico dentista in Svizzera. Ne discende che l'evento
del 12 aprile 2020 debba essere trattato come infortunio, con accoglimento dei
costi preventivati dal dottor __________ (€ 9'800.-) e in via subordinata dal
dottor __________ (Fr. 15'909,50).
Infine, l'insorgente ha osservato di essersi recata dal proprio
dentista di fiducia non appena le è stato possibile, visto il periodo di Covid,
il quale le ha proposto un trattamento adeguato, ma date le difficoltà nella
masticazione il dottor __________ è intervenuto d'urgenza ai sensi dell'art. 34
cpv. 2 LAMal e dell'art. 36 cpv. 2 OAMal, per poi procedere in un secondo tempo
con ulteriori misure che sono state concretizzate nel preventivo proposto (doc.
D) e che devono essere prese a carico dalla Cassa malati.
1.9. Nella risposta del 30 maggio 2025
(doc. III) CO 1 ha proposto al TCA di respingere il ricorso. L'assicuratore
malattia ha osservato che dalla documentazione prodotta non era possibile
risalire a quando era stato eseguito, in Svizzera e/o in Italia, l'ampio
intervento all'arcata superiore e che nemmeno esisteva adeguata documentazione
medica (radiografie, rapporti del pronto soccorso, fotografie) che permetteva
di valutare le reali conseguenze che la caduta avrebbe avuto sui quattro
incisivi dell'assicurata. Dal formulario di annuncio dell'infortunio era stato
indicato che la visita dal dentista riguardava un ascesso paradontale e non
comprendeva nessuna misura conservativa per stabilizzare gli incisivi coinvolti
nella caduta del 12 aprile 2020, che avrebbero presentato una leggera mobilità.
La Cassa malati ha osservato che l'assicurata non le ha mai
trasmesso della documentazione né alcuna fattura relativa al trattamento
dispensato dal dottor __________, perciò non ne ha potuto valutare l'efficacia,
l'economicità e l'appropriatezza; il preventivo del 23 aprile 2024 (doc. I) non
le era mai pervenuto. Mancano, inoltre, radiografie e fotografie dello stato
della sua dentizione dopo il trauma così come dei referti medici. Malgrado le
restrizioni dovute al periodo di Covid-19, la Cassa malati ha rilevato che
comunque il primo intervento da parte di un dentista è avvenuto quasi tre anni
dopo l'infortunio, osservando come malgrado nel 2023 il curante abbia affermato
di avere notato già nel giugno 2020 una leggera mobilità, tuttavia non è
intervenuto con misure concrete e immediate per evitare un peggioramento.
Per l'assicuratore, la protesi mobile provvisoria che il dr. __________
ha adottato nel 2024 (doc. I) costituiva un'alternativa praticabile e anche più
economica rispetto agli impianti dentali proposti dal dr. __________, soluzione
che, se fosse stata realizzata in Svizzera, le avrebbe permesso di entrare in
materia sul suo rimborso. Invece, ricorrendo a un dentista all'estero per dei
lavori protesici programmati (protesi mobile), eseguiti oltretutto ben quattro
anni dopo l'infortunio e pur sapendo che un simile trattamento è realizzato
correntemente anche nel nostro Paese, l'assicurata non ha diritto al rimborso
dei costi insorti in Italia. Non è poi sostenibile l'affermazione secondo cui
si è recata all'estero poiché v'era il suo dentista di fiducia che conosce la
sua dentatura, visto che per 25 anni ha fatto capo a un collega in Svizzera. Né
dunque il trattamento subìto costituiva un'urgenza, né v'erano motivi medici
che giustificavano delle cure all'estero.
1.10. Nelle osservazioni del 13 giugno
2025 (doc. V) la ricorrente ha osservato di avere prodotto la documentazione
attestante le cure dentarie ricevute in passato in Italia (protesi) e ha negato
di non avere apportato la necessaria documentazione per valutare il sinistro,
dato che né il formulario di notifica dell'infortunio prevede di allegare
fotografie, né la Cassa malati ha chiesto a lei o al dottor __________ la
documentazione attestante lo stato preesistente e successivo all'infortunio. Le
protesi a suo tempo confezionate sono state compromesse dal trauma del 12
aprile 2020 e, non potendo più aspettare una soluzione per la masticazione, il
dentista curante, secondo cui, come indicato nella relazione del 13 febbraio
2023, v'era un sufficiente nesso di causalità tra l'intervento preventivato e
il danno alla salute riscontrato, ha posato una protesi completa mobile
provvisoria, fatturata € 2'000.- il 23 aprile 2024. Una sistemazione definitiva
della dentizione non era invece ancora avvenuta, né in base al preventivo del
dentista in Italia né di quello in Svizzera, poiché era ancora in attesa di
sapere in quale misura i preventivi erano riconosciuti. L'insorgente ha poi contestato
che la protesi provvisoria, la cui durata è di al massimo due anni, potesse
costituire una soluzione economica e definitiva, non essendo la tesi
dell'assicuratore malattia suffragata da referti medici.
1.11. Il 24 giugno 2025 (doc. VII) la Cassa
malati ha ribadito di rifiutare l'assunzione dei costi, puntualizzando alcune
affermazioni della ricorrente. In particolare, l'assicuratore ha evidenziato
che la fattura del 23 aprile 2024 di € 2'000.- relativa all'estrazione e alla
posa della protesi completa mobile provvisoria non poteva essere rimborsata,
trattandosi di una cura per cui l'assicurata si è espressamente recata
all'estero (art. 36 cpv. 2 OAMal).
Quanto al piano di trattamento proposto dal dr. __________, la
Cassa ha ribadito come non adempia al requisito di economicità, perciò la
soluzione che essa potrebbe riconoscere risulta essere quella della protesi
mobile completa per cui ha già optato il dott. __________, ma solo se realizzata
in Svizzera.
1.12. L'11 luglio 2205 (doc. IX) la
ricorrente si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie allegazioni,
ribadendo che gli interventi previsti dai due dentisti, che sono analoghi, sono
gli unici realizzabili per ripristinare la sua masticazione, mentre la
soluzione praticata dal dottor __________ era solo provvisoria e oggi non ha
più alcuna tenuta, necessitando perciò di un intervento definitivo per
ripristinare la stabilità precedente il trauma.
1.13. Nelle osservazioni finali del 12
agosto 2025 (doc. XI) la Cassa malati ha ribadito che era disposta ad assumere
il costo del ripristino della capacità masticatoria dell'arcata superiore della
ricorrente a seguito dell'infortunio del 12 aprile 2020 a condizione che il
trattamento rispettasse i requisiti dell'art. 32 LAMal e che fosse eseguito in
Svizzera. Non potendo riconoscere né il preventivo allestito da un dentista in
Italia né quello di un dentista in Svizzera per ineconomicità degli stessi, la
soluzione che poteva essere ritenuta era quella per cui ha optato il dottor __________
con una protesi mobile completa, ma siccome è stata realizzata all'estero i
relativi costi non possono essere assunti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la Cassa malati resistente sia
tenuta ad assumersi i costi delle cure dentarie preventivate nel 2023 in €
9'800.- dal dottor __________ di __________ (__________) o in Fr. 15'909,50 dal
dr. med. dent. __________ di __________ per ripristinare la dentatura del
mascellare superiore della ricorrente.
2.2. Giusta
l'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera
facoltativa.
Per l'art. 1a cpv. 2 LAMal,
l'assicurazione malattie accorda prestazioni in caso di malattia (definita dall'art.
3 LPGA), infortunio (definito dall'art. 4 LPGA) - per quanto l'evento non sia a
carico di alcuna assicurazione infortuni sia essa obbligatoria o privata - e
maternità (art. 5 LPGA).
La copertura del rischio d'infortunio
prevista dalla LAMal risulta rivestire simultaneamente un ruolo sussidiario e
complementare: sussidiario quando ha per compito di completare le lacune assicurative
in ragione della sua funzione suppletiva e complementare quando può portare a
prendersi carico delle spese non coperte o coperte solo parzialmente da un'assicurazione
infortuni (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell'assicurazione
malattia del 6 novembre 1991, pag. 123; Eugster,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale
Sicherheit, 3a ed. 2016, N. 323 pag. 505).
Nel caso di specie trova
applicazione la LAMal, giacché l'evento capitato all'insorgente il 12 aprile
2020, su cui essa ha fondato il riconoscimento del costo dei trattamenti preventivati
dai due dentisti che ha consultato, non risulta essere a carico di un altro
assicuratore contro gli infortuni.
2.3. Secondo l'art. 28 LAMal, in caso d'infortunio
l'assicuratore copre le medesime
prestazioni che in caso di malattia.
L'art. 31 cpv. 2 LAMal pone a carico dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie i costi per le cure di lesioni del
sistema masticatorio causate da un infortunio.
L'art. 4 LPGA definisce l'infortunio
come segue:
"
È considerato infortunio qualsiasi
influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un
fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte.".
La definizione di infortunio
voluta con l'adozione della LAMal è sostanzialmente uguale a quella ripresa
nella LPGA.
In virtù della LAMal in vigore
sino alla fine del 2002, l'infortunio era definito, come rammenta l'allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) nella sentenza K 202/00 del 18
settembre 2001 al considerando 2a, nel seguente modo:
"
Par accident, on entend
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou
mentale (art. 2 al. 2 LAMal).".
Inoltre, secondo
il considerando 1 della DTF 122 V 232,
"
Depuis l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 1996, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal) du 18 mars 1994, il existe désormais - et pour la première fois - une
définition légale de l'accident, qui figure à l'art. 2 al. 2 de cette loi.
Cette définition, qui reprend celle de l'art. 9 al. 1 OLAA, avec une précision
relativement aux effets de l'atteinte corporelle, est la suivante: «Par accident, on entend toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause
extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale». Cette dernière phrase constitue quant à elle
une version simplifiée du texte adopté par la Commission du Conseil des États
à l'art. 4 al. 1 du projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales («…qui compromet
temporairement ou de manière permanente la santé physique ou mentale ou qui
entraîne la mort» [FF 1991 II 183]).
Il résulte de la définition même de l'accident
(au sens de l'art. 9 al 1 OLAA comme au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal) que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il
excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que
l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 118 V 61
consid. 2b, 283 consid. 2a ainsi que les références)." (…).
Kurt Pärli/Laura Kunz, in: Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a
ed. 2024, nn. 9-13 ad art. 4, pag. 106), così si esprimono sull'argomento nel commentario alla LPGA relativo all'art.
4:
"
b) Bei der Ausarbeitung
des KVG wurde eine Umschreibung des Unfallbegriffes auf gesetzlicher Ebene
vorgeschlagen; dabei bezog sich der Vorschlag auf die Umschreibung von Art. 4
Abs. 1 E ATSG (vgl. BBl 1992 I 141; BGE 122 V 232
f.). altArt. 2 Abs. 2 KVG umschrieb den Unfall in einer Art. 4 ATSG
weitestgehend entsprechende Weise; zunächst wurde das Unfallereignis in
Entsprechung zu altArt.9 Abs. 1 UVV definiert, und es wurde sodann festgelegt,
dass Folge des Ereignisses eine gesundheitliche Beeinträchtigung sein müsse.
Damit nahm der Gesetzgeber im Vergleich zur unfallversicherungsrechtlichen
Umschreibung eine begriffliche Erweiterung vor.
Indessen ergaben sich in der Anwendung von
altArt. 9 Abs. 1 UVV und altArt. 2 Abs. 2 KVG keine relevanten Unterschiede;
denn die Folge des Unfallereignisses in der Form einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung wurde mit Selbstverständlichkeit bereits bei der Definition
von altArt. 9 Abs. 1 UVV miteingeschlossen, weshalb die zusätzliche Erwähnung
der Folge des Unfallereignisses lediglich als Präzisierung betrachtet wurde
(vgl. Maeschi, Kommentar, N 10 zu
Art. 4 MVG).
Keine eigene Umschreibung des Unfalles
enthielt das MVG, wobei hier der Unfallbegriff praxisgemäss nach dem Recht der
obligatorischen Unfallversicherung bestimmt wurde (vgl. Maeschi, Kommentar, N 9 zu Art. 4 MVG).
c) Damit ist davon auszugehen, dass im
bisherigen Sozialversicherungsrecht ein einheitlicher Unfallbegriff Verwendung
fand. Die im Wortlaut unterschiedlichen Definitionen von altArt. 9 Abs. 1 UVV
sowie altArt. 2 Abs. 2 KVG änderten daran nichts.
d) Mit Art. 4 ATSG wurde in bewusster Fortführung
des bisherigen Unfallbegriffs (vgl. dazu BBl 1999 4545; AB 2000 S 176) eine für
alle Sozialversicherungszweige massgebende einheitliche Definition gewählt.
Damit behält die bisherige Rechtsprechung zum Unfallbegriff weiterhin ihre
Massgeblichkeit (vgl. SVR 2005 UV Nr. 2, U 123/04 vom 5. Juli 2004 E. 1.1), und zwar bezogen auf alle
Sozialversicherungszweige.".
Come rammentano questi autori,
con l'entrata in vigore della LPGA la giurisprudenza vigente relativa alla
definizione d'infortunio (art. 9 cpv. 1 OAINF, abrogato con l'entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003 e ripreso dal citato art. 4 LPGA) e alle singole
caratteristiche specifiche della definizione mantiene la propria validità (RAMI
2004 pag. 576). I principi applicati all'assicurazione contro gli infortuni
possono essere parimenti adottati nell'ambito degli infortuni coperti dall'assicurazione
contro le malattie. Gli elementi costitutivi dell'infortunio, che devono essere
realizzati cumulativamente, come rammenta la giurisprudenza (fra le
ultime, DTF 142 V 219 = SVR 2016 UV Nr. 23), sono:
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore
Scopo della definizione è di
tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
Sul tema si vedano inoltre le
puntualizzazioni di Aldo Borella,
La giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni sulla nozione di
infortunio, Temi scelti di diritto delle Assicurazioni sociali, pubblicato
dalla CFPG edito da Helbing & Lichtenhahn, 2006 e Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, pagg. 44-51.
2.4. In
concreto, dopo un iniziale riconoscimento che quanto occorso alla ricorrente il
12 aprile 2020 dovesse essere considerato quale infortunio (doc. 4), in seguito
la Cassa malati ha messo in dubbio la realizzazione dei presupposti legali e
giurisprudenziali e, dopo vari ripensamenti, ha infine ammesso che la caduta
avvenuta di notte, che ha comportato l'urto del viso sul comodino e conseguente
lesione dei quattro incisivi superiori, costituiva un infortunio e ciò
nonostante varie perplessità. In effetti, diversi elementi messi in evidenza dalla
Cassa malati hanno fatto sorgere dei dubbi sull'effettiva concretizzazione di
un infortunio alla base della necessità di un trattamento dentario per i
quattro incisivi superiori dell'assicurata.
Non vi sono radiografie e fotografie antecedenti la caduta per cui
non è noto lo stato della dentatura dell'assicurata, nemmeno vi sono riscontri
oggettivi posteriori all'evento comprovanti i danni che avrebbe causato
all'interessata, non è stato prodotto alcun referto medico che comprovi che, il
12 aprile 2020, lo stato dei denti 11, 12, 21 e 22 era stato effettivamente
compromesso dal trauma, non v'è un preventivo rilasciato dal dottor __________
da cui si possano capire i dettagli del trattamento previsto e dei relativi
costi per vagliarne l'efficacia, l'economicità e l'appropriatezza, visto che il
preventivo del 13 febbraio 2023 reca soltanto degli importi forfettari e non la
specifica delle cure previste. L'assenza di queste informazioni rende più
difficile farsi un quadro delle condizioni della dentatura della ricorrente
antecedente l'evento così come capire se lo stato dei quattro incisivi rilevato
nel 2023 dai dentisti sia la conseguenza del trauma o ancora se la caduta sia
una concausa. Sospetto, in assenza di una motivazione medica, è stato inoltre
il lungo tempo trascorso tra l'annuncio del sinistro e il piano terapeutico
previsto (2023) e poi parzialmente realizzato con la protesi mobile completa (2024),
che farebbe decadere il nesso di causalità con la caduta del 2020.
Nonostante detti elementi, l'assicuratore malattia ha ritenuto,
infine, il sussistere di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.
Se tale presupposto non costituisce più un elemento di
contrapposizione tra le parti, tuttavia per la scrivente Corte può rimanere
aperta la questione a sapere se i summenzionati elementi costitutivi, che
qualificano un evento quale infortunio, siano effettivamente realizzati in
presenza dei numerosi dubbi sopra esposti, potendo la controversia essere infatti
decisa sulla base di altre argomentazioni.
La verifica a sapere se i costi delle cure preventivate dai
dentisti consultati in Italia (€ 9'800.-) e in Svizzera (Fr. 15'909,50) per
ripristinare la masticazione dell'assicurata - apparentemente - danneggiata
dalla caduta del 12 aprile 2020 debba essere posta a carico dell'assicuratore malattia,
ed eventualmente in quale misura, va fatta sulla base di altri criteri.
2.5. A norma dell'art. 34 cpv. 2 lett. a
LAMal, il Consiglio federale può prevedere che l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie assuma i
costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 29 fornite all'estero
per motivi d'ordine medico o nell'ambito della cooperazione transfrontaliera ad
assicurati residenti in Svizzera.
Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAMal, può limitare l'assunzione dei costi
di prestazioni dispensate all'estero.
Secondo l'art. 36 cpv. 1 OAMal, il Dipartimento federale degli
interni, sentita la competente commissione, designa le prestazioni di cui agli
art. 25 cpv. 2 e 29 della legge, i cui costi sono a carico dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere
effettuate in Svizzera.
Per l'art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in
caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente
all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è
inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo
di seguire questo trattamento.
L'art. 36 cpv. 4 OAMal determina l'estensione dell'assunzione
delle prestazioni dispensate all'estero e, in particolare, le prestazioni di
cui ai capoversi 1 e 2 sono assunte al massimo fino a un importo pari al doppio
del corrispettivo rimborso in Svizzera.
Cfr. a questo proposito la sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile
2011, pubblicata in SVR 2012 KV n. 8 pag. 25, consid. 3.1 e la sentenza K 44/00
dell'8 ottobre 2002.
2.6. Va
ancora evidenziato che, oltre all'urgenza, di norma, soltanto gravi lacune nell'offerta
di cura ("Versorgungslücken") giustificano di distanziarsi dal
principio della territorialità (sentenza K 60/06 del 28 giugno 2007, consid.
4.2). Si tratta, di regola, di cure che richiedono delle tecniche altamente
specializzate o di trattamenti complessi di malattie rare, per le quali,
proprio in ragione di questa rarità, la Svizzera non dispone di un'esperienza
diagnostica o terapeutica sufficiente (DTF 134 V 330). Per contro, se il
trattamento adeguato è realizzato correntemente in Svizzera e corrisponde a
protocolli largamente riconosciuti, l'assicurato non ha diritto al rimborso dei
costi per un trattamento eseguito all'estero (DTF 134 V 330; DTF 131 V 271
consid. 3.2 pag. 275). Vantaggi minimi, difficilmente valutabili o addirittura
contestati, non possono configurare un valido motivo per porre l'intervento
esterno a carico dell'assicurazione di base (DTF 134 V 330; DTF 127 V 138
consid. 5 pag. 147), così come neppure il fatto che una clinica specializzata
all'estero abbia maggior esperienza nel settore specifico (DTF 134 V 330; DTF
131 V 271 consid. 3.2 pag. 275).
In DTF 134 V 330, il Tribunale federale ha evidenziato come i "motivi d'ordine medico" di cui all'art. 34 cpv. 2
LAMal vanno interpretati in maniera rigorosa (DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275 con riferimento a Guy
Longchamp, Conditions et étendue du droit aux prestations de l'assurance-maladie
sociale, tesi Losanna 2004, pag. 262). Occorre infatti
evitare che i pazienti ricorrano su grande scala a una forma di "turismo
medico" a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria. A tal proposito
va ricordato che il sistema della LAMal si basa su un regime di convenzioni
tariffarie con gli stabilimenti ospedalieri. Una parte del finanziamento
ospedaliero si fonda su tali convenzioni (art. 49 LAMal). Orbene, volere riconoscere agli assicurati il diritto di farsi curare
a spese dell'assicurazione obbligatoria presso uno stabilimento altamente
specializzato all'estero alfine di ottenere - comprensibilmente - le migliori
possibilità di guarigione oppure di farsi curare dai migliori specialisti all'estero
per la cura di una patologia in particolare significherebbe minare nelle sue
Considerandi
fondamenta questo sistema di finanziamento e, di conseguenza, anche la
pianificazione ospedaliera che gli è intrinsecamente connessa. Con il tempo,
ciò potrebbe in effetti compromettere il mantenimento di una offerta
terapeutica di qualità in Svizzera, essenziale per la sanità pubblica (DTF 131
V 271 consid. 3.2 pag. 276 con riferimento alle analoghe considerazioni
espresse in materia, ma in ambito comunitario, dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee [CGCE] per giustificare delle restrizioni alla libera
prestazione dei servizi: v. sentenza del 5 ottobre 2010, Commissione contro
Francia, C-512/08, Racc. 2010, pag. I-8833, n. 29 segg., sentenza del 13
maggio 2003, Müller-Fauré e Van Riet, C-385/99, Racc. 2003, pag. I-4509,
n. 72 segg. e del 12 luglio 2001, Smits e Peerbooms, C-157/99, Racc.
2001, pag. I-5473, n. 72 segg.). È d'altronde questa una delle ragioni per le
quali l'assicurato, in assenza di motivi medici, non ha diritto al rimborso di
un importo equivalente delle spese che sarebbero occorse per la realizzazione
del trattamento in Svizzera. In questi casi, l'assicurato non può prevalersi
del diritto alla sostituzione della prestazione (DTF 131 V 271 consid. 3.2).
In DTF 145 V 170 il Tribunale federale ha confermato la predetta
giurisprudenza affermando che ci si deve attenere alla pratica giudiziaria,
secondo cui eccezioni al principio di territorialità possono essere ammesse
solo con grande riserbo, in caso di terapie molto rare. In difetto di ciò vi
sarebbe il rischio di perdita delle corrispondenti competenze professionali
specialistiche in Svizzera (cfr. consid. 7.1 e 7.2). La frequenza delle
operazioni sul territorio nazionale potrebbe pertanto, in caso d'intervento
chirurgico particolarmente complesso, situarsi a un livello così basso da
doversi porre la domanda se il team specialistico sia in grado di raggiungere e
mantenere l'esperienza e la routine necessarie (cfr. consid. 7.3).
L'Alta Corte ha quindi ribadito, in particolare nei considerandi
7.4
e 7.5, che la giurisprudenza esistente, in particolare espressa nella DTF
134.
V 330 consid. 2.2 con le referenze, mantiene la sua valenza. Nel giudizio
pubblicato in DTF 145 V 170 il TF ha posto il quesito a sapere se l'offerta
terapeutica nazionale per l'intervento (in quel caso si trattava di una
falloplastica), rispetto allo stesso trattamento all'estero, comporti rischi di
complicanze così elevati a causa della ridotta frequenza operatoria in Svizzera
tali da non rendere più possibile in Svizzera, per ragioni mediche, un
trattamento responsabile e accettabile, vale a dire appropriato. L'Alta Corte
ha indicato come, per una tale valutazione, l'apprezzamento debba essere
eseguito secondo elementi oggettivi e su basi concrete (cfr. consid. 7.5).
2.7
In
concreto, trattandosi di una fattispecie che presenta indubbi elementi di
carattere transfrontaliero, occorre stabilire se il caso debba essere deciso
non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero in materia di
LAMal, bensì pure alla luce delle norme dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla
libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra (ALC; RS 0.142.112.681) e
dei regolamenti cui rinvia (v. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,
pubblicata in DTF 140 V 98).
A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le
parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza
9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una
decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato
il contenuto dell'Allegato II all'ALC con effetto dal 1° aprile 2012,
prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V
98).
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette
di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua
applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n.
465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149
dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (v. RU 2015
e 345; RS 0831.109.268.1; B. Kahil-Wolff,
Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres
développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales, in:
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.1).
Nella fattispecie, le cure dentarie preventivate dal dottor __________
a cui l'assicurata si è e si vorrebbe sottoporre all'estero portano all'applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004 con le relative modifiche.
Ai sensi dell'art. 19 (dimora al di fuori dello Stato competente)
n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, fatte salve disposizioni contrarie del
paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in
natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della
dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista
della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione
competente dall'istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni
della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati
in virtù di tale legislazione.
Per l'art. 19 n. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, la
commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che,
per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro,
necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona
assicurata e l'istituzione che presta le cure.
Secondo l'art. 20 (viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura
- autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di
residenza) n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 fatte salve disposizioni
contrarie del regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro
Stato membro per ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede
un'autorizzazione all'istituzione competente.
Per l'art. 20 n. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 la persona
assicurata autorizzata dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato
membro al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute, beneficia
delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente,
dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della
legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale
legislazione. L'autorizzazione è concessa qualora le cure di cui si tratta
figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in
cui risiede l'interessato e se le cure in questione non possono essergli
praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto
conto dell'attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione
della sua malattia.
Il regolamento (CE) n. 1408/71 prevedeva norme
analoghe all'art. 22.
A questo proposito il Tribunale federale, nella citata
sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, pubblicata in SVR 2012 KV Nr.
8, al considerando 3.2 ha rammentato che per l'art. 22 n. 1 lett. a punto i del
regolamento 1408/71, il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le
condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto
alle prestazioni (…) e il cui stato di salute richieda prestazioni in natura
che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel
territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle
prestazioni e della durata prevista della dimora, ha diritto alle prestazioni
in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del
luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che
essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione
delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente.
In questa sentenza, al considerando 5.1 l'Alta Corte ha inoltre evidenziato
che il diritto nazionale è applicabile nella misura in cui non intervengono
disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in materia di
prestazioni. È quanto riserva del resto espressamente l'art. 36 cpv. 5 OAMal. L'ALC
si propone di garantire agli assicurati la necessaria copertura medica in caso
di malattia anche durante un soggiorno all'estero. Questa garanzia si
concretizza attraverso l'aiuto dell'assicuratore malattia estero o del sistema
sanitario nazionale a favore e a carico dell'assicuratore malattia o del
sistema sanitario nazionale dello Stato competente per la sicurezza sociale del
paziente. L'art. 22 n. 1 lett. a regolamento n. 1408/71 disciplina l'assistenza
reciproca in materia di prestazioni in natura nel caso di persone che dimorano
in uno Stato membro diverso da quello competente. L'esistenza dell'evento
assicurato malattia non si determina in base alla regolamentazione dello Stato
competente (sul concetto v. art. 1 lett. q regolamento n. 1408/71), bensì dello
Stato che presta l'assistenza. Similmente e per motivi pratici, ritenuto che l'istituzione
che presta assistenza sarebbe altrimenti confrontata con l'arduo compito di
applicare il diritto estero in materia di prestazioni, la loro concessione -
come del resto anche la partecipazione alle spese dell'assicurato (sentenza
9C_61/2007 del 25 febbraio 2008, consid. 3; v. anche DTF 141 V 612) - avviene
nelle forme e secondo le disposizioni dell'istituzione che presta l'aiuto. In
caso di assistenza fornita all'estero è dunque irrilevante che la prestazione
costituisca una prestazione obbligatoria in Svizzera. Per contro, chi fa valere
il diritto a prestazioni deve essere assicurato contro le malattie
conformemente al diritto dello Stato competente.
Al considerando 5.2 il TF ha rilevato che il diritto nazionale, e
in particolare l'art. 36 cpv. 2 OAMal, ritornano invece applicabili laddove lo
strumento dell'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni,
quale è quello sancito dall'art. 22 n. 1 lett. a regolamento n. 1408/71, non
dovesse funzionare. Ciò si verifica in particolare se la persona assicurata si
fa curare da un fornitore di prestazioni non ammesso ad esercitare secondo il
sistema statale estero di copertura sanitaria. Le prestazioni in natura sono
infatti erogate secondo le disposizioni legali, il catalogo delle prestazioni e
le tariffe (sociali) dello Stato di dimora e sono a carico dell'istituzione
competente. Ora, il fatto che si applichino le tariffe legali del luogo di
dimora implica ugualmente che il fornitore di prestazioni estero debba fornire
le prestazioni nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie. Se il
fornitore di prestazioni estero è un operatore privato che non dispensa cure
per l'assicurazione malattie legale, esso è libero in questo caso di applicare
le proprie tariffe di diritto privato. In siffatta evenienza non vi è più
spazio per un'assistenza reciproca ai sensi dell'art. 22 n. 1 regolamento n.
1408/71 e ritorna applicabile esclusivamente la legislazione svizzera. Il che
significa che un rimborso dei costi da parte dell'assicuratore malattia
svizzero può intervenire solo nell'ambito e nei limiti dell'art. 36 OAMal (DTF
141.
V 612 c. 7.1).
Sul tema si veda anche la sentenza 9C_616/2017 del 20 novembre
2017, consid. 2.2.
2.8
In
concreto l'insorgente è stata curata dal dottor __________ nel giugno 2020 per
un ascesso paradontale - secondo quanto riferito dal marito nell'annuncio di
infortunio del 25 giugno 2020 - e poi nel corso del 2024 con la posa di una
protesi mobile completa, preventivata e fatturata € 2'000.- lo stesso 23 aprile
2024.
Dal preventivo del 13 febbraio 2023 (doc. 3) e dal riassunto dei costi
sostenuti dalla ricorrente presso lo studio del dott. __________ prima, presso
cui operava anche il dottor __________, e lo studio di quest'ultimo poi (doc.
I), sempre a __________, non risulta che l'odontoiatra, suo medico dentista di
fiducia da ormai oltre un decennio, sia convenzionato con il sistema sanitario
nazionale italiano.
Ciò emerge anche dalla citata fattura di € 2'000.-, che è stata
saldata dall'assicurata stessa, in contanti, direttamente al fornitore di prestazioni.
Questo significa che se si sottoponesse al trattamento dentario preventivato
il 13 febbraio 2023 dal dottor __________, oggetto del contendere, nuovamente l'interessata
non si avvarrebbe delle prestazioni fornite dal sistema sanitario nazionale e della
tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), ma le prestazioni dentarie che
riceverebbe sarebbero erogate in regime privato (cfr. anche STCA 36.2021.47 del
10.
gennaio 2022, consid. 2.8; STCA 36.2019.86 del 15 gennaio 2020, consid. 2.6;
STCA 36.2019.12 del 21 marzo 2019, consid. 2.6), ovvero secondo tariffe private
e al di fuori del sistema statale estero di copertura sanitaria.
Ne segue, che al caso di specie, sono applicabili unicamente le
norme di diritto interno svizzero in materia di LAMal (cfr. anche la STF 9C_ 616/2017
del 20 novembre 2017, consid. 2.2: "[…] Considerate le censure del ricorrente, solo è contestata la possibilità
di effettuare le cure medico-sanitarie in Svizzera. Pacifica l'applicazione
delle norme di diritto interno svizzero in materia di LAMal (la clinica G. di
Vienna è una clinica privata che ha fatturato le proprie prestazioni secondo
tariffe private e al di fuori del sistema sanitario statale austriaco), come
pure che non vi era urgenza delle cure - art. 36 cpv. 2 OAMal - in Austria
(presupposto per eccepire al principio di territorialità delle cure in Svizzera
consacrato all'art. 34 cpv. 2 LAMal) […]"
e STF 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, consid. 5.3 = SVR 2012 KV Nr. 8;
DTF 141 V 612 consid. 7.1; STCA 36.2021.47 del 10 gennaio 2022, consid. 2.8; STCA
36.2019.86
del 15 gennaio 2020, consid. 2.6; STCA 36.2019.12 del 21 marzo 2019,
consid. 2.6).
Del resto, la stessa insorgente invoca le norme di cui all'art. 36
cpv. 2 OAMal, senza però neppure citare il diritto internazionale.
2.9
Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere
efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo
metodi scientifici.
L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni
mediche eseguite in Svizzera sono presunte (cfr. art. 33 cpv. 1 LAMal; RAMI
2000.
no. KV 132 pag. 283 seg. consid. 3).
L'Alta Corte ha già avuto modo di rilevare come, in presenza di
diversi metodi o tecniche operative che lasciano oggettivamente prevedere il
buon esito del trattamento della malattia, in altre parole sono da considerare
efficaci ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAMal, acquisti importanza prioritaria l'aspetto
della appropriatezza della misura (DTF 127 V 146 consid. 5). Dal profilo
sanitario, una misura è appropriata se la sua utilità diagnostica o terapeutica
prevale sui rischi che le sono connessi come pure su quelli legati a cure
alternative. Il giudizio sull'appropriatezza avviene mediante valutazione dei
successi e insuccessi di un'applicazione come pure in base alla frequenza di
complicazioni. Se i metodi alternativi di trattamento entranti in linea di
considerazione non presentano, dal profilo medico, differenze di rilievo nel
senso che - secondo un esame di idoneità, avuto riguardo allo scopo perseguito
volto ad eliminare, nel limite del possibile, i pregiudizi fisici e psichici (DTF
127.
V 147 consid. 5, DTF 109 V 43 consid. 2b) - sono da ritenere equivalenti, l'applicazione
meno costosa e, di conseguenza, maggiormente economica deve essere considerata
prioritaria (RAMI 1998 KV 988 pag. 1). Se per contro un determinato metodo di
trattamento presenta, rispetto ad altre applicazioni, vantaggi di natura
diagnostica e/o terapeutica - segnatamente perché comporta rischi minori, una
prognosi maggiormente favorevole per quanto concerne eventuali effetti
collaterali e sequele tardive -, questo aspetto può giustificare l'assunzione
delle spese per la cura più cara (DTF 127 V 147 consid. 5 con riferimento a Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 52).
Non potendosi tuttavia giustificare, in vista di un'eventuale
assunzione delle prestazioni effettuate all'estero, un trattamento meno
restrittivo rispetto a quello riservato in ambito intercantonale per le
prestazioni fornite, per necessità d'ordine medico, in un altro Cantone che non
sia quello di domicilio (art. 41 cpv. 2 LAMal), la valutazione dell'amministrazione
dovrà tenere conto, mutatis mutandis, dei principi sviluppati in tale contesto
e, quindi, limitare l'obbligo prestativo ai casi in cui il trattamento esterno
(in concreto: all'estero) dovesse presentare, dal profilo diagnostico o
terapeutico, un valore aggiunto considerevole ("einen erheblichen diagnostischen oder
therapeutischen Mehrwert").
Di conseguenza, un'eccezione al principio della territorialità
secondo l'art. 36 cpv. 1 OAMal in relazione con l'art. 34 cpv. 2 LAMal,
presuppone la prova che in Svizzera non esista nessuna possibilità di cura
oppure che nel caso concreto per la persona interessata un provvedimento
diagnostico o terapeutico praticato in Svizzera, se confrontato con l'alternativa
proposta all'estero, comporti rischi importanti e considerevolmente più elevati
e che perciò, tenuto conto del risultato che si intende raggiungere tramite la
cura, un trattamento responsabile da un punto di vista medico ed eseguibile in
maniera ammissibile in Svizzera e, quindi, di tipo appropriato, non sia
concretamente garantito (STFA K 39/01 del 14 ottobre 2002, consid. 1.3). Vantaggi
minimi, difficilmente valutabili o addirittura contestati, non possono
configurare un valido motivo per porre l'intervento esterno a carico dell'assicurazione
di base (DTF 127 V 147 consid. 5), così come neppure il fatto che una clinica
specializzata all'estero abbia maggiore esperienza nel settore specifico
(citata STFA K 39/01 del 14 ottobre 2002, consid. 1.3).
2.10
Nel caso di specie l'insorgente non sostiene che l'intervento preventivato
in Italia non potrebbe essere eseguito nel nostro Paese, né che il trattamento
all'estero presenterebbe, dal profilo diagnostico o terapeutico, un
valore aggiunto considerevole.
Rifacendosi all'art. 34 cpv. 2 LAMal, che riconosce
che le prestazioni fornite all'estero debbano essere assunte dall'assicurazione
malattia se prodigate per motivi d'ordine medico "segnatamente in caso di urgenza o quando simile
trattamento non può essere fornito in Svizzera" (doc.
I punto 8 pag. 10), ella ha invece affermato che "dopo l'infortunio viste le difficoltà nella
masticazione ha chiesto l'intervento del dott. __________ che è intervenuto in
urgenza per poi procedere in un secondo tempo con ulteriori misure che poi sono
state concretizzate con il preventivo proposto e rifiutato dalla CO 1. La
signora RI 1 in urgenza si è recata presso il proprio medico di fiducia che ha
praticato il primo soccorso riservando la rimanenza dell'intervento in un
secondo tempo. Il principio dell'urgenza prescritto dagli artt. 34 cpv. 2 LAMal
e 36 cpv. 2 OAMal risulta in concreto rispettato. Si chiede pertanto che
vengano presi a carico dalla CO 1 le cure ed il costo indicati nel preventivo
di spesa Doc. D del 13 febbraio 2023 del dott. __________ (I), per EURO
9.800
(Decisione pag. 3) ed in via subordinata che vengano presi a carico
le cure ed il costo indicati nel preventivo Doc. F del Dott. Med. __________
per complessivi CHF 15'909,50." (doc. I punto
8.
pag. 10 in fine e 11 in initio).
Va pertanto esaminato se sono adempiute le condizioni di cui all'art.
36.
cpv. 2 OAMal per ritenere urgente il trattamento a cui l'interessata si è
sottoposta nel 2024 e a quello a cui si vorrebbe sottoporre, sempre in Italia,
una volta ottenuta la garanzia di copertura dei costi, ciò che imporrebbe
all'assicuratore di rimborsarle, al massimo, fino a un importo pari al doppio
del corrispettivo rimborso in Svizzera (art. 36 cpv. 4 OAMal).
La Cassa malati ha negato che vi sia stata nel 2024, e vi sia
ancora un'urgenza nell'esecuzione del trattamento dentario preventivato il 13
febbraio 2023 dall'odontoiatra in Italia, visto il considerevole lasso di tempo
dopo cui queste cure (da un lato protesi mobile completa, d'altro lato corone
provvisorie in resina con capsule definitive in metallo ceramica dopo
estrazione delle radici degli elementi 21 e 22) sono/sarebbero realizzate a seguito
dell'evento del 12 aprile 2020.
2.11
Nell'ambito
delle cure all'estero, il Tribunale federale si è dimostrato sempre
particolarmente rigoroso e restrittivo nel riconoscere l'urgenza.
A titolo esemplificativo va citata la STF K 60/06
del 28 giugno 2007, in cui l'Alta Corte ha affermato:
"
4.3
Giusta l'art. 36 cpv.
2.
OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume
inoltre i costi dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza. Esiste
urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente all'estero necessita di
un trattamento medico e se il rientro in Svizzera risulta inopportuno. Non
esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire questo
trattamento. Decisiva è la circostanza che l'assicurato necessita, subito e in
maniera imprevista, di un trattamento all'estero (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni K 65/03 del 5
agosto 2003, consid. 2.2).
5.
5.1
Nel caso di specie, come rettamente
osservato dai primi giudici, alle cui considerazioni si rinvia, è pacifico che
il trattamento in esame non può essere ritenuto urgente, non fosse altro poiché
lo stesso è stato pianificato con adeguato anticipo dopo che lo stato di salute
della ricorrente è peggiorato nel corso del 2003.".
Medesima conclusione va senza dubbio tratta nel caso
in esame. È pacifico, viste le plurime affermazioni della ricorrente stessa
che, come sua abitudine, ella si recava espressamente in Italia dal dottor __________
per ricevere delle cure dentarie. Come ammesso e come giustificato dai
resoconti allegati, da oltre un decennio l'assicurata faceva infatti capo a
questo professionista all'estero ed è ciò che è occorso anche dopo il 12 aprile
2020, programmando di andare nello studio del suo dentista di fiducia a __________
il 24 giugno 2020 per un ascesso paradontale e poi ancora, per certo, nel 2023
quando questi ha allestito il preventivo di cura del 13 febbraio 2023 e poi nel
corso del 2024 per la confezione e la posa della protesi completa nell'arcata
superiore. È indiscusso che l'insorgente non si trovava all'estero, ma a casa
sua, quando ha fatto capo a questo dentista e che nemmeno v'è stata un'urgenza
di ricorrere a un professionista in loco per porvi rimedio.
L'assicurata ha sempre programmato i suoi
appuntamenti presso il dentista della provincia di __________ e l'ha fatto pure
nel 2024 per la confezione e posa della protesi mobile. Pertanto, tenuto conto
di quanto prevede l'art. 36 cpv. 2 OAMal, che è molto chiaro nel suo tenore e
non può dar luogo ad interpretazioni di sorta, non esiste un'urgenza se
l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire un trattamento medico e
solo i costi dei trattamenti effettuati all'estero in caso di urgenza possono
essere assunti dall'assicurazione malattia. Quindi, la programmazione di un
trattamento esclude, per definizione, che lo stesso sia avvenuto in urgenza.
Anche il solo fatto che la ricorrente non
soggiornava in Italia quando si è rivolta al suo medico dentista di fiducia, ma
vi si è recata espressamente per farsi curare i denti, comporta che in queste
circostanze non sono manifestamente realizzati i presupposti dell'art. 36 cpv. 2
prima frase OAMal.
Va ancora osservato che, contrariamente alla tesi
ricorsuale, non si può affatto definire urgente, giusta l'art. 36 cpv. 2 OAMal,
la posa e il confezionamento della protesi mobile allorquando il 22 giugno 2024
(doc. 12) il marito dell'assicurata ha dichiarato che "La moglie si è trovata in difficoltà nella
triturazione e insalivazione, visto il vostro silenzio, il Dr. __________ ha
dovuto intervenire in procedura d'urgenza. (…) La cura terminerà nel prossimo
mese di novembre.". Inoltre, non è per il presunto
"silenzio" della Cassa malati che nel 2024 l'insorgente si è rivolta
all'estero "in procedura
d'urgenza".
L'urgenza non può poi essere ammessa né per il primo
intervento da parte di un professionista, avvenuto nel 2024, né per i successivi
trattamenti, visto che la cura si è protratta nel tempo. Lo scopo della norma è
che soltanto i costi di una vera urgenza insorta all'estero siano riconosciuti
dalla Cassa malati, mentre il proseguo della cura, laddove necessario, deve
avvenire in Svizzera non appena il rientro è appropriato (STF 9C_35/2010 del 28
maggio 2010).
Non va poi dimenticato che la condizione
dell'urgenza va esclusa già solo per il fatto che l'intervento, sia quello realizzato
nel 2024 sia quello preventivato nel 2023 del quale la ricorrente chiede ora il
riconoscimento e che non sarebbe ancora stato realizzato, è avvenuto quattro
anni dopo l'evento del 12 aprile 2020 rispettivamente avverrà almeno dopo
cinque anni (nella STF 9C_1009/2010 del 29 luglio 2011, consid. 3.1, il
Tribunale federale si è espresso a proposito di un intervento avvenuto in
Tailandia, escludendo l'urgenza poiché avvenuto un mese dopo il ricovero).
Da quanto precede discende che il TCA non può
accollare alla Cassa malati il costo né della protesi mobile del mascellare
superiore fatturato € 2'000.- il 23 aprile 2024, né può imporle di assumersi i
costi di € 9'800.- del trattamento preventivato il 13 febbraio 2023, siccome o effettuata
all'estero in regime di non urgenza oppure pianificato dall'assicurata di
realizzarlo in Italia.
2.12
Ad ogni molto, il
costo preventivato di € 9'800.- per il piano di cura del 2023 volto al
rifacimento dell'arcata protesica superiore con corone in metallo ceramica con 10
elementi uniti fra loro per sopperire alla mancanza di pilastri che vanno persi
con le estrazioni, che prevede prima l'estrazione delle radici degli elementi
21.
e 22 e la rimozione delle corone in metallo ceramica presenti e poi l'applicazione
di elementi provvisori in resina con rinforzo, non può essere posto a carico
della Cassa malati neppure perché in contrasto con l'art. 32 cpv. 1 e l'art. 33
LAMal.
Va infatti ricordato che le prestazioni dispensate da un medico
dentista devono essere efficaci, appropriate ed economiche e che, su
prestazioni mediche eseguite in Svizzera, questi tre criteri sono presunti. Di
conseguenza, essendo prevista in Italia la realizzazione di questo nuovo
manufatto, deve esserne verificata l'efficacia, l'appropriatezza e
l'economicità.
Per la Cassa malati, il criterio dell'economicità non è dato,
giacché il dottor __________ ha proposto il rifacimento completo dell'arcata
superiore con dieci corone in metallo ceramica, mentre la soluzione adottata
nel corso del 2024, con una protesi mobile completa, può essere considerata non
una soluzione provvisoria, come definita dal dentista curante, bensì definitiva,
rilevando che, per costante giurisprudenza, una protesi mobile è considerata
più economica degli impianti dentari.
La presa di posizione dell'assicuratore è corretta.
La soluzione proposta dall'odontoiatra in Italia non
rispecchia il principio dell'economicità, poiché prevede una protesi fissa che
in concreto non è necessaria per ripristinare la masticazione della ricorrente.
Questo risultato è infatti già stato raggiunto con la confezione e posa nel
2024.
di una protesi mobile completa, che adempie perfettamente allo scopo. All'occorrenza,
questa potrà essere ribasata, anche più volte, ma è comunque un manufatto valido
e definitivo, e non provvisorio, il cui costo, però, non può essere addebitato alla
Cassa poiché realizzato in Italia.
Va dunque respinta la richiesta dell'insorgente di garantire,
in via principale, la copertura dei costi di € 9'800.-.
2.13
Per gli stessi motivi,
neppure può essere accollato alla Cassa malati il preventivo di cura del 4
agosto 2023 (doc. 8) del dr. med. dent. __________ del __________ di Fr.
15'909,50, di cui Fr. 7'319,40 di spese di laboratorio, la cui realizzazione
avverrebbe in Svizzera.
Come indicato nel formulario per le lesioni dentarie
secondo la LAMal del 26 luglio 2023 (doc. 8), il dentista con studio nel nostro
Paese ha in effetti previsto sostanzialmente la medesima soluzione del collega
in Italia, ovvero l'estrazione dei denti 21 e 22, la cura canalare con
ricostruzione in composito degli elementi 11 e 12 e il restauro con un nuovo
ponte in ceramica su dieci denti: dall'elemento 15 al 25. Tuttavia, la
realizzazione di un simile piano di trattamento va oltre il concetto di
economicità della cura, trattandosi, anche in tal caso, di una protesi fissa.
Per contro, un'altra soluzione più economica, che
comunque soddisfa pienamente, anche sul lungo periodo, l'unico scopo che si
prefigge l'assicurazione malattia, ovvero il ripristino della masticazione, è la
confezione e posa di una protesi mobile completa, come quella già presente dal
novembre 2024 nel cavo orale dell'insorgente, e quindi, peraltro, di recente attuazione.
Si può pertanto ritenere che la soluzione adottata
dal dottor __________ nel 2024 è perfettamente funzionale per l'atto
della masticazione normale e di conseguenza non v'è alcun motivo di doverla sostituire
con un trattamento più esteso sì efficace, ma non anche economico e forse
neppure appropriato, come quello proposto e preventivato dal dr. __________.
La circostanza, sollevata dall'insorgente, che entrambi i
professionisti hanno suggerito il medesimo piano di cura e quindi che la
protesi fissa sia l'unica soluzione possibile e dunque che la loro proposta
debba essere posta a carico dell'assicurazione malattia, non è corretta in
ambito giuridico, poiché i criteri legali e giurisprudenziali che si applicano in
materia poggiano su altri presupposti, in particolare sui summenzionati criteri
di efficacia, appropriatezza ed economicità della cura, qui adempiuti soltanto
parzialmente.
Ne discende che anche la richiesta ricorsuale, formulata in via
subordinata, di riconoscere il preventivo di spesa di Fr. 15'909,50 allestito
dallo studio dentistico in Svizzera, deve essere respinta.
2.14
Visto quanto precede, siccome la
fattispecie è già chiarita sufficientemente sulla base degli atti all'incarto,
non è necessario procedere con le richieste audizioni testimoniali del marito e
dei medici dentisti curanti dell'assicurata (docc. I, V e IX) e neppure con
l'edizione della documentazione medica che la riguarda di cui i professionisti
che ha interpellato sono in possesso, senza per questo ledere il
diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6
n. 1 CEDU. Queste prove non aggiungerebbero nulla in merito all'impossibilità
di riconoscere i costi di prestazioni ricevute all'estero allorquando il
trattamento è stato pianificato e non è dovuto a un'urgenza verificatasi
durante un soggiorno all'estero e neppure per quanto concerne la non economicità
delle cure preventivate in Svizzera.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Anche la generica richiesta di audizione dell'assicurata (docc. I,
V e IX), che non è dettagliata e specificata, non è utile per pervenire a
chiarire il sussistere o meno dell'obbligo della Cassa malati di assumersi i
costi dei trattamenti dentari preventivati né in Italia né in Svizzera e va pertanto
respinta quale domanda di acquisizione di un mezzo probatorio siccome ininfluente
ai fini del giudizio.
Stanti dunque le considerazioni esposte, la decisione impugnata
deve pertanto essere confermata.
2.15
La procedura non è soggetta a spese,
poiché la LAMal non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti