36.2025.28
Petizione respinta. Non inoltrata contro assicuratore corretto (manca legittimazione passiva). Essa sarebbe stata dichiarata irricevibile: manca quantificazione della pretesa e indicazione perché non possibile quantificarla o perché non avrebbe potuto essere ragionevolmente richiesta
23 luglio 2025Italiano25 min
risposta del 27 giugno 2025 __________, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2025.28
cs
Lugano
23 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione del 10 giugno 2025 di
AT 1
rappr. da: RA 2
contro
CV 1,
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. AT 1,
nata nel 1974, lavora al 50% quale contabile della __________ (dal __________
2024: __________), di cui è amministratrice unica, ed è assicurata contro la
perdita di guadagno in caso di malattia presso __________ (doc. 1).
B. Il 12
luglio 2023 la datrice di lavoro ha notificato all’assicuratore un’incapacità
lavorativa totale della propria dipendente dal 12 giugno 2023 a causa di una
sindrome fibromialgica. __________, dopo aver sottoposto l’assicurata ad una
visita specialistica presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia e, in due occasioni, preso il dr. med. __________, FMH medicina
interna, ha versato le prestazioni pattuite fino al 19 aprile 2024.
C. Il 10
giugno 2025 AT 1 ha inoltrato una petizione al TCA, tramite la quale ha chiesto
in via principale l’annullamento della presa di posizione di CV 1 del 19 aprile
2024 e la condanna di quest’ultima al versamento di indennità giornaliere per
malattia anche dopo il 19 aprile 2024 ed in via subordinata l’annullamento
della presa di posizione di CV 1 ed il rinvio degli atti all’assicuratore per
procedere con ulteriori accertamenti medici (doc. I).
D. Con
risposta del 27 giugno 2025 __________, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
la reiezione della petizione (doc. III).
E. Il 1°
luglio 2025 le parti sono state convocate per un’udienza da tenersi il 21
luglio 2025 (doc. V).
F. Il 17
luglio 2025 l’avv. RA 2 ha informato il TCA di aver assunto il patrocinio di AT
1 ed ha domandato il rinvio dell’udienza (doc. VI).
G. Con
scritto di medesima data il Giudice delegato del TCA ha respinto la domanda di
rinvio, evidenziando che la petizione è stata incoata nei confronti di CV 1,
ciò che crea un problema di legittimazione passiva ed aggiungendo che la
sostituzione di parte ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC costituisce
un’eccezione. Il Giudice ha spiegato che questo aspetto, unitamente al lungo
tempo trascorso dalla cessazione del versamento delle prestazioni, impone di
procedere celermente (doc. VII).
H. Il 21
luglio 2025 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza dalla quale è
emerso:
" (…)
La
convenuta osserva inoltre come sia stata incoata l’azione genericamente verso CV
1 e ritiene che questa designazione sia errata e non acconsente in questa sede
la mutazione della causa nei confronti dell’effettiva assicuratrice delle
prestazioni. È poi evidenziato che con la petizione personalmente formulata
dalla sig.ra AT 1 non è stata presentata una richiesta condannatoria precisa e
quantificata.
Dal
canto suo parte attrice contesta che sia stata indicata una parte erronea ma
ritiene che vi sia stato un semplice errore di indicazione che non compromette
la ricevibilità dell’azione. Indica poi la possibilità di specificare il
petitum in sede d’udienza e quindi porre rimedio ad eventuali lacune.
Da
parte sua l’attrice è comunque disponibile a reperire una soluzione concordata
ritenuto che le pretese massime sono quantificate in fr. 35'500.— perchè il
contratto è stato risolto da __________ con effetto al 31.12.2024 e le pretese
sono formulate per il periodo dal 19.4.24 alla fine del medesimo anno.
Il
Tribunale deciderà anzitutto in tema di legittimazione passiva dell’ass.
convenuto in causa, ed in caso fosse ammessa tale legittimazione le parti
saranno riconvocate per l’udienza preliminare.
Nel
caso invece fosse accolta l’eccezione l’azione verrebbe respinta ma la stessa
sarebbe riproponibile.” (doc. VIII)
in diritto
Considerandi
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
nel
merito
2.
Le
prestazioni richieste si fondano su un’assicurazione contro la perdita di
guadagno in caso di malattia che rientra nella nozione di assicurazione
complementare alla LAMal (DTF 142 V 448, consid. 4.1; STF 4A_593/2024 del 4
marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 1.1).
Queste
assicurazioni complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv.
2.
LVAMal (STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Bonaz Lucile, L’assurance perte de gain maladie
en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 52, n. 142
e seguenti). La procedura applicabile è quella prevista dagli art. 243 e
seguenti CPC (STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 3.1).
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di
tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).
3.
In concreto AT 1 è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di
malattia presso __________.
Con la
petizione l’attrice ha convenuto in causa “CV 1” (doc. I, pag. 1) ed ha chiesto
l’annullamento della presa di posizione del 19 aprile 2024 di “CV 1” e la
condanna dell’assicuratore al versamento di ulteriori prestazioni,
rispettivamente il rinvio degli atti alla convenuta per ulteriori accertamenti.
Di regola,
il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC,
determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è
inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte
durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la
presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome
priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece
fornita (Francesco Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a
edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n.
1.
ad art. 83, pag. 397). “L’azione andrà respinta e l’attore dovrà
promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente” (DTF 142
III 782, consid. 3.1.4; Trezzini,
op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti
un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, se non vi è
alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo
con il consenso della controparte. Sono fatte salve le disposizioni speciali di
legge in materia di successione legale (cfr. Thomas
Sutter-Somm, Cordula Lötscher, Christoph Leuenberger, Benedikt Seiler, in:
Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung (ZPO), art. 1-218 ZPO, 4a
edizione, 2025, n. 36 ad art. 83; cfr. anche Balz
Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art.
1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83,
pag. 894-895 e seguenti).
La modifica dell’identità
soggettiva del procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle
parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di parte, che non
corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione
nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura
puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è possibile soltanto
se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397).
La legittimazione attiva e passiva,
quale presupposto di diritto materiale della pretesa dedotta in giudizio, deve
essere esaminata d'ufficio dal giudice, in virtù del principio iura novit curia
(Trezzini, op. cit., n. 31 ad art.
66).
4.
In una sentenza 4A_373/2018 del 13
marzo 2019 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso
inoltrato contro una decisione emessa dalla “Chambre des prud’hommes”
della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che nell’impugnativa all’Alta
Corte, invece della banca figurante nel giudizio cantonale era stata indicata
una filiale del medesimo istituto.
Ai consid. 2.2 e seguenti, con
rinvii a numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale federale
ha avuto modo di spiegare che la designazione errata di una parte, per il suo
nome, il suo domicilio o la sua sede, concerne un’inesattezza esclusivamente
formale che tocca la sua capacità di essere parte (cfr. DTF 142 III 782,
consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire quando non esiste alcun dubbio
ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando l’identità risulta
dall’oggetto del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018,
consid. 2.2.1). Se la capacità di essere parte manca ad una delle parti, il
giudice non può entrare nel merito e statuire sulla lite a meno che tale vizio
non possa essere corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza
4A_373/2018, consid. 2.2.1).
La legittimazione passiva, come
quella attiva, è invece una condizione di merito del diritto che si vuole
esercitare. Non è possibile rettificare un errore che concerne la
legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra l’azione non contro
la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro un terzo, l’azione deve
essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è una legittimazione
passiva è quella del deposito della richiesta di conciliazione, rispettivamente
quella del deposito della domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto
che, nel corso della procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in
realtà inoltrare l’azione contro il proprio contraente non è determinante
(sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2).
Tale giurisprudenza è stata
confermata nella STF 5A_741/2020 del 12 aprile 2021, consid. 5.2.2
Vanno inoltre segnalate le sentenze
cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre 2017, 36.2019.33 del 3 giugno 2019,
36.2019.34
del 3 giugno 2019, 36.2019.54 del 16 settembre 2019, 36.2020.4 del
22.
settembre 2020 e 36.2024.31 del 18 ottobre 2024, dove il TCA ha respinto le
petizioni poiché le parti attrici hanno convenuto in causa un’altra società del
medesimo gruppo assicurativo.
5.
In ambito
di assicurazioni complementari alla LAMal non è prevista la procedura di
conciliazione (art. 198 let. f CPC in vigore dal 1° gennaio 2025; in
precedenza: DTF 138 III 558) e di conseguenza determinante per stabilire la
legittimazione passiva è la data del deposito della petizione (sentenza
4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2).
In
concreto con la petizione l’attrice non ha convenuto in causa l’assicuratore
che copre la perdita di guadagno in caso di malattia, ossia __________, bensì “CV
1”.
Nel caso di specie, manifestamente,
non si tratta di un semplice errore redazionale, di natura formale, che tocca
semplicemente la “capacità di essere parte”, ma si è in presenza di
un’azione inoltrata contro una parte sbagliata (sentenza 4A_373/2018 del 13
marzo 2019, consid. 2.2.2), presso la quale l’attrice non è assicurata contro
la perdita di guadagno in caso di malattia e che non è titolare del diritto di
cui si chiede l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr.
sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.4: “[…] Bien que l'on puisse comprendre que le
recourant ait voulu s'en prendre à son employeuse, ce n'est pourtant pas ce
qu'il a fait puisqu'il existe plusieurs personnes morales différentes au sein
du groupe B.________. Non seulement, de par l'intitulé de son recours, il n'a
pas attrait devant le Tribunal fédéral la banque employeuse, mais encore il a
pris des conclusions dirigées contre une autre entité du groupe B.________,
commettant de surcroît une erreur d'écriture, que la Cour de céans ne pourrait
pas condamner, puisqu'elle n'est pas son employeuse. Il s'ensuit que le présent
recours ne peut qu'être déclaré irrecevable”).
Infatti,
da una ricerca nel registro di commercio, emerge che vi sono 17 strutture a __________
che contengono il nome “CV 1”.
Di conseguenza, non trattandosi di
un errore formale, il giudice non può procedere ad una rettifica (DTF 142 III
782.
consid. 3.2).
L’assicuratore
non ha del resto acconsentito alla sostituzione della parte come richiede
l’art. 83 cpv. 4 CPC ed ha anzi sollevato la questione dell’assenza di
legittimazione passiva in sede di udienza.
La petizione deve di conseguenza essere
respinta per carenza di legittimazione passiva (sentenza 4A_373/2018 del 13
marzo 2019).
6.
Va inoltre rilevato che, se fosse
stata incoata contro l’assicuratore corretto, la petizione avrebbe dovuto
essere dichiarata irricevibile.
Infatti,
l’attrice ha chiesto l’annullamento della presa di posizione del 19 aprile 2024
e la condanna dell’assicuratore al versamento di ulteriori prestazioni,
rispettivamente il rinvio degli atti alla convenuta per ulteriori accertamenti,
senza quantificare la pretesa, né indicare un valore di causa minimo.
Il rifiuto, la cessazione o
l’accoglimento del versamento di indennità giornaliere a causa di malattia da
parte di un’assicurazione di indennità giornaliera per perdita di guadagno
retta dal diritto privato, come in concreto, non può essere impugnata in sede
giudiziale. La parte assicurata può semmai inoltrare una petizione al Tribunale
cantonale competente per chiedere la condanna dell’assicuratore al pagamento
delle prestazioni rifiutate (art. 85 cpv. 1 LSA, art. 7 CPC, art. 75 LCAMal;
cfr. DTF 142 V 448, consid. 4.1, STF 4A_427/2017 del 22 gennaio 2018, consid.
1.1; cfr. STCA 36.2023.22 dell’11 dicembre 2023, consid. 2.1; STCA 36.2025.19
del 14 luglio 2025, consid. 2.2, non ancora cresciuta in giudicato; cfr. anche
sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, 12.2023.108 del
25.
marzo 2024, consid. 9; cfr. anche Bonaz
Lucile, op. cit., pag. 95, n. 285 con rinvio alle STF 4A_39/2010 del 29
aprile 2010, consid. 2.2 e STF 4A_563/2008 del 10 febbraio 2009), entro il
termine di prescrizione previsto dalla legge (cfr. art. 46 LCA).
Nella misura in cui l’attrice
chiede l’annullamento della presa di posizione del 19 aprile 2024 la petizione è
irricevibile (cfr. anche STCA 36.2025.19 del 14 luglio 2025, consid. 2.2, non
ancora cresciuta in giudicato).
In particolare è d’acchito
irricevibile la richiesta 2.2 in via subordinata, giacché il Tribunale di prima
istanza, nell’ambito della procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC),
non può annullare una presa di posizione dell’assicuratore e rinviargli gli
atti per ulteriori accertamenti medici, ma deve semmai decidere nel merito di
una richiesta di condanna al pagamento di una prestazione (cfr. anche Bonaz Lucile, op. cit., pag. 95, n. 285
con rinvio alle STF 4A_39/2010 del 29 aprile 2010, consid. 2.2 e STF
4A_563/2008 del 10 febbraio 2009).
Inoltre, come deciso recentemente
da questo Tribunale sulla base della DTF 148 III 322 (cfr. STCA 36.2025.19 del
14.
luglio 2025, consid. 2.2, non ancora cresciuta in giudicato), l’assenza di
una quantificazione della pretesa nella petizione porta, di principio,
all’irricevibilità della petizione, nella misura in cui non contiene una
motivazione che spieghi le ragioni per le quali una quantificazione sarebbe
stata impossibile o non avrebbe potuto essergli ragionevolmente richiesta (DTF
148.
III 322).
La quantificazione della pretesa in
sede di replica è tardiva (cfr. DTF 148 III 322, consid. 3.6).
In DTF
148.
III 322, il Tribunale federale ha stabilito che la parte attrice, che si
prevale di un’eccezione all’obbligo di quantificare un’azione tendente al
pagamento di una somma di denaro, deve già mostrare in modo sufficiente nella
petizione che sono adempiute le condizioni dell’art. 85 cpv. 1 CPC per
promuovere un’azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso.
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte la parte attrice aveva chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di un importo superiore a fr. 100'000, oltre interessi
(consid. B.a: “[…] Sie verlangte. Die A. AG sei zu verurteilen, ihr “einen
CHF 100'000.00 übersteigenden Betrag” zu bezahlen, nebst Zins zu 5% seit 30.
Januar 2015 […]”).
La
prima istanza cantonale ha respinto l’eccezione di irricevibilità della
petizione. La sentenza è stata confermata dal Tribunale cantonale grigionese.
Il
Tribunale federale ha accolto l’impugnativa della convenuta ed ha dichiarato la
petizione irricevibile, sulla base delle motivazioni seguenti.
Ai
sensi dell’art. 221 cpv. 1 lett. b CPC (cfr. anche art. 244 cpv. 1 lett. b
CPC), la petizione contiene la domanda.
Se la
prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va
quantificata (art. 84 cpv. 2 CPC).
Se non
è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia
precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione
creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un
valore minimo quale valore litigioso provvisorio (art. 85 cpv. 1 CPC).
La
domanda è il fulcro del processo. Essa determina su cosa porta il litigio.
Senza una domanda non c’è un processo. La domanda deve essere formulata in modo
che in caso di suo accoglimento sia possibile emettere un giudizio. Per questo
motivo l’art. 84 cpv. 2 CPC prescrive la necessità per la petizione di
contenere, in caso di prestazione consistente nel pagamento di una somma di
denaro, una sua quantificazione (DTF 148 III 322, consid. 3.2; DTF 142 III 102
consid. 5.3.1). Questo principio, derivante dalla massima dispositiva (art. 58
cpv. 1 CPC secondo cui il giudice non può aggiudicare a una parte né più di
quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato
riconosciuto dalla controparte), non è importante solo dal punto di vista del
diritto esecutivo, ma caratterizza lo svolgimento del processo civile sin
dall’inizio: esso serve a stabilire la competenza materiale (cfr. ad esempio
l’art. 4 cpv. 2 CPC e l’art. 8 cpv. 1 CPC), così come la procedura applicabile
(cfr. art. 243 cpv. 1 CPC e art. 247 cpv. 2 lett. b CPC). Essa è necessaria per
la garanzia del diritto di essere sentito della convenuta: ella deve sapere
contro cosa deve difendersi (DTF 148 III 322, consid. 3.2, con rinvii; DTF 142
III 102 consid. 5.3.1). La quantificazione è necessaria per determinare
l’oggetto della controversia e quindi gli effetti della litispendenza e più
tardi della cosa giudicata (DTF 148 III 322, consid. 3.2 con rinvio alla DTF
144.
III 452, consid. 2.3.2; DTF 147 III 345, consid. 6.2) ed infine anche per
la quantificazione delle spese e della cauzione, anche se in questo caso è
possibile una modifica (cfr. art.100 cpv. 2 CPC). È inoltre importante per la
questione di sapere in quale misura la prescrizione, in applicazione dell’art.
135.
cifra 2 CO, in relazione agli art. 64 cpv. 2 e 62 cpv. 1 CPC, è interrotta
dalla petizione (DTF 148 III 322 consid. 3.2 con rinvio alla DTF 147 III 166,
consid. 3.3.2) e, in determinati casi, per la decorrenza degli interessi (art.
102.
cpv. 1 e 105 cpv. 1 CO).
Da ciò
deriva che la quantificazione della pretesa deve necessariamente essere
contenuta nell’atto che apre la procedura, ossia nella petizione (art. 220 CPC;
DTF 148 III 322, consid. 3.2; STF 4A_516/2019 del 27 aprile 2020, consid. 3.1),
come emerge anche dall’art. 221 cpv. 1 lett. b CPC (e art. 244 cpv. 1 lett. b
CPC) in relazione con l’art. 84 cpv. 2 CPC.
L’art.
85.
cpv. 1 CPC prevede un’eccezione al predetto principio, per venire in aiuto
all’attore che non è in misura di stabilire l’importo esatto della sua pretesa
sin dall’inizio o al quale non può ragionevolmente essere richiesta una
quantificazione (DTF 148 III 322, consid. 3.3 con rinvii alla DTF 133 III 243
consid. 5.1 e DTF 116 II 215, consid. 4a). Se non ci fosse questa norma
l’attore dovrebbe indicare nella petizione un importo che sia abbastanza
elevato con il pericolo di vedersi respingere in gran parte la sua richiesta in
quanto eccessiva (cfr. DTF 148 III 322, consid. 3.3).
Alla
luce di quanto sopra esposto il Tribunale federale ha stabilito che alla parte
attrice deve in ogni caso essere richiesto, già con la petizione, e non in un
secondo tempo, di indicare per quale motivo la quantificazione della pretesa
non è possibile o non può esserle ragionevolmente richiesta (DTF 148 III 322,
consid. 3.4). La valutazione del rischio processuale sarebbe altrimenti
difficoltoso per la parte convenuta, che dovrebbe sopportare l’integralità
delle conseguenze dell’art. 85 cpv. 1 CPC.
Il
Tribunale federale ha stabilito che la parte attrice nella petizione
deve o quantificare esattamente la pretesa o indicare i motivi per i quali ciò
è impossibile o non può essergli ragionevolmente richiesto (DTF 148 III 322,
consid. 3.4: “[…] Es besteht Parallelität :
Entweder beziffert die klagende Partei in der Klageschrift ihr Begehren auf
Bezahlung eines Geldbetrags, oder sie legt in der Klageschrift dar, aus welchen
Gründen ihr dies unmöglich oder unzumutbar sein soll. Gleich wie die Klägerin
ihr Forderungsbegehren bereits in der Klageschrift beziffern muss, gleich muss
die Klägerin, die sich auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht beruft,
bereits in der Klageschrift darlegen, weshalb ihr die Bezifferung nicht möglich
oder nicht zumutbar ist. Dies hat die Vorinstanz verkannt […]”).
Nel caso giudicato, l’Alta
Corte non ha approvato la soluzione cantonale secondo la quale una
quantificazione sarebbe stata possibile anche nell’ambito di un secondo scambio
di allegati (DTF 148 III 322, consid. 3.5 e seguenti). Questo modo di procedere
impedirebbe al Tribunale di stabilire sin dall’inizio se i presupposti
dell’art. 85 cpv. 1 CPC sono adempiuti. Esso dovrebbe in ogni caso attendere
l’inoltro del secondo allegato da parte dell’attrice. La circostanza che per
giurisprudenza, nella procedura ordinaria e semplificata, le parti possono
esprimersi due volte, senza limiti, sui fatti e i mezzi di prova, concerne solo
la presa di posizione sulla fattispecie (“zur Sache”; DTF 146 III 55,
consid. 2.3.1). La corretta formulazione della petizione non è solo un
presupposto per il giudizio di merito, ma anche per l’apertura e la
determinazione della procedura in quanto tale. Per questo, secondo una norma
esplicita, la domanda deve essere formulata e quantificata nella petizione
stessa (art. 221 cpv. 1 lett. b CPC in relazione con l’art. 84 cpv. 2 CPC). È
corretto e non eccessivamente formalista (“nicht überspitzt formalistisch”)
che l’attrice, che chiede la condanna di una somma in denaro, la quantifichi
nella petizione o indichi nella medesima le ragioni per le quali le è
impossibile farlo o non le può essere ragionevolmente richiesto di farlo (DTF
148.
III 322, consid. 3.7).
Al
consid. 3.8 della DTF 148 III 322 il Tribunale federale ha affermato che se una
parte invoca l’eccezione alla quantificazione della pretesa, deve indicare già
nella petizione che i presupposti dell’art. 85 cpv. 1 CPC per un’azione
creditoria senza quantificazione sono adempiuti. Inoltre non è sufficiente
rinviare alla mancanza di informazioni. L’attrice deve semmai già spiegare concretamente
per quali motivi oggettivi non le è possibile o perlomeno non è ragionevole
quantificare la domanda (DTF 140 III 409, consid. 4.3.2). Altrimenti l’obbligo
di motivare non è soddisfatto.
Al
consid. 4 della DTF 148 III 322 il Tribunale federale ha concluso che se la
parte attrice non spiega i motivi per l’inoltro di un’azione creditoria senza
quantificazione della domanda, non bisogna entrare nel merito della petizione
inoltrata deliberatamente senza quantificazione e questo senza previamente passare
tramite l’interpello (art. 56 CPC) e senza l’assegnazione di un termine per
sanare il difetto ai sensi dell’art. 132 CPC.
Ciò
vale in ogni caso per una parte rappresentata da un avvocato (“Dies gilt
jedenfalls für eine anwaltlich vertretene Partei”).
Nel
caso giudicato, il Tribunale federale non ha ritenuto sufficiente la richiesta
di condannare la convenuta al pagamento di un importo superiore a fr. 100'000
oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2015 (cfr. consid. B.a: “[…] einen CHF 100'000.00 übersteigenden Betrag” zu
bezahlen […]” e consid. 4 in fine: “[…]
Es wäre zwar
denkbar, bei unzureichender Substantiierung der Voraussetzungen für die
Zulässigkeit einer unbezifferten Klage den angegebenen Mindestwert, in casu Fr.
100'000.-, "als geltend gemachte Klageforderung zu interpretieren" (…).
Nach dieser Ansicht dürfte kein Nichteintretensentscheid
ergehen, sondern wäre die Klage so zu behandeln, wie wenn die Klägerin von
Anfang an genau den Mindestwert (also genau Fr. 100'000.-) verlangt hätte. Dies hat das
Bundesgericht in BGE 140 III 409 E. 4.4 indes implizit abgelehnt. In der Tat
scheint eine solche "Uminterpretation" des Klagebegehrens fragwürdig,
würde der klagenden Partei doch eine Art "Teilklage" aufgedrängt, die
sie so nicht erhoben hat. Es wäre an der Klägerin gewesen, in der Klageschrift
ein Eventualbegehren zu formulieren dergestalt, dass sie im Falle der
Unzulässigkeit der unbezifferten Forderungsklage "die Bezahlung von
(genau) Fr. 100'000.- verlangt, unter Vorbehalt der Nachklage").
7.
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto la petizione va respinta, senza che debbano essere
prelevate le spese processuali (art. 114 lett. e CPC), mentre all’assicuratore,
rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (STF
4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr.
sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF
137.
III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche
STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA
36.2020.24
del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA
36.2017.109
del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95
cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor
Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione,
n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701), che sono di principio calcolate conformemente a
quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).
Tuttavia, come già rammentato nella
STCA 36.2024.13 del 20 giugno 2024, per l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC il
giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese
giudiziarie secondo equità se altre circostanze speciali fanno apparire iniqua
una ripartizione secondo l’esito della procedura.
La dottrina
(Trezzini, op. cit., n. 30 seg. ad art. 107), ricorda
che questa soluzione non era sconosciuta alla giurisprudenza precedente,
tanto che in una decisione del 10 ottobre 2005 (STF 5P.270/2005), il Tribunale
federale ha giudicato che delle eccezioni al principio della soccombenza sono
ammissibili "wo die Umstände dies nahelegen" (DTF 113 II 323
consid. 9c), ciò che lascia ampi spazi di manovra al giudice. Ad esempio, può
entrare in gioco il comportamento pre-processuale tenuto da una parte, in caso
di soccombenza reciproca (STF 4P.225/2003 del 3.5.2004); oppure il
comportamento di una parte, che incita l'altra ad agire in giustizia (STF 5D_43/2007
del 3.10.2007 consid. 6) o che è volto a ritardare e/o complicare senza
giustificazione il processo (DTF 143 III 46 consid. 3; 139 III 33 consid. 4.2;
TF 4D_65/2017 del 24.10.2017 consid. 3.4).
Secondo la dottrina, “questo
spazio d'apprezzamento va applicato restrittivamente dal giudice e soltanto in
presenza di circostanze particolari, onde non sovvertire le logiche di buona
fede e prevedibilità dell'attività statale. In particolare, chi può calcolare i
rischi processuali prima di presentare causa, non può pretendere di sfuggire
facilmente alla logica della soccombenza, in caso di reiezione della stessa. Ad
esempio, questa norma non torna applicabile quando sono in gioco soltanto gl'interessi
propri della parte che domanda l'annullamento di una decisione” (STF 5D_69/2017
del 14.7.2017 consid. 3.3.1; STF 5A_482/2014 del 14.1.2015 consid. 6).
La dottrina rammenta che fra le
circostanze giustificanti l'applicazione di questo correttivo, il Messaggio
(cfr. FF 2006, pag. 6593 e seguenti, in particolare pag. 6669) menziona anche
la disparità dei mezzi economici a disposizione delle parti (STF 5D_69/2017 del
14.7.2017
consid. 3.3.1).
Nel caso di specie considerato che
l’attrice aveva inizialmente agito da sola, senza essere rappresentata da un
professionista, mentre l’assicuratore, che dispone di maggiori mezzi
finanziari, è fin da subito stato rappresentato da un avvocato esterno, tutto
ben considerato, in applicazione dell’art.107 cpv. 1 lett. f CPC, appare equo attribuire
alla convenuta un importo per ripetibili di fr. 800.
8.
Per quanto concerne l’ammissibilità
di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza
4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023,
consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:
"
(…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli
fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone
Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le
assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di
competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799
consid. 1.1).”
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la
pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la
presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
AT 1 verserà all’assicuratore fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni